Art. 16 Collaborazione tra autorità di polizia svizzere
1 Le autorità di polizia della Confederazione e dei Cantoni si sostengono reciprocamente e coordinano le loro attività.
2 Per l'adempimento dei suoi compiti, la Confederazione può partecipare a organizzazioni dei Cantoni e gestire con essi strutture comuni, in particolare nei seguenti settori:
- a.
- lotta contro la cibercriminalità;
- b.
- gestione di situazioni particolari e straordinarie nonché di eventi di vasta portata;
- c.
- formazione di polizia;
- d.
- armonizzazione, acquisto, gestione e sviluppo di mezzi d'intervento di polizia, compresi i mezzi di informazione e comunicazione;
- e.
- protezione dei testimoni.
3 La Confederazione può acquistare mezzi d'intervento di polizia per i Cantoni, se nel contempo acquista tali mezzi per adempiere i propri compiti, se l'acquisto centralizzato porta a un incremento notevole dell'efficienza per i Cantoni e se questi ultimi acconsentono. La Confederazione e i Cantoni si assumono i costi in modo proporzionale.
4 Il Consiglio federale è competente per la conclusione delle convenzioni con i Cantoni. Le convenzioni disciplinano in particolare:
- a.
- le competenze;
- b.
- l'organizzazione;
- c.
- il finanziamento;
- d.
- i rapporti giuridici, in particolare per quanto concerne la responsabilità dello Stato, i rapporti di lavoro, la previdenza professionale e la protezione dei dati.
5 Le convenzioni possono autorizzare un organo di un'organizzazione o di un'istituzione a emanare disposizioni concernenti gli ambiti di cui al capoverso 4 lettere a-d.
6 Le organizzazioni e le istituzioni comuni sono esenti da qualsiasi imposizione fiscale da parte della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni per quanto riguarda le prestazioni da esse fornite alle autorità.
6 Introdotto dal n. I 8 della LF del 25 set. 2020 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 300; 2021 565; FF 2019 3935).