1 Il sistema di monitoraggio comprende in particolare dati sulla produzione e sul consumo di energia elettrica nonché sulle capacità d'importazione, di esportazione e di autoapprovvigionamento della Svizzera.
2 I dati sono a disposizione del settore specializzato Energia per un periodo di 20 anni a partire dalla data della loro registrazione.
3 La società nazionale di rete adotta misure organizzative e tecniche per garantire la registrazione automatica del trattamento dei dati e impedire il trattamento non autorizzato dei dati. Definisce le misure in un regolamento sul trattamento dei dati.
4 La trasmissione di dati non è autorizzata. È fatta salva la trasmissione di dati dal settore specializzato Energia alla ElCom, all'Ufficio federale dell'energia e ad altre autorità federali o cantonali nonché all'AES o alla sua organizzazione per garantire l'approvvigionamento del Paese in energia elettrica (art. 1 cpv. 4) se tali dati sono necessari all'adempimento del loro mandato legale.
5 I destinatari dei dati adottano le misure organizzative e tecniche necessarie a garantire che i dati siano utilizzati esclusivamente per lo scopo indicato.
6 La società nazionale di rete, il settore specializzato Energia e l'AES sono tenuti al segreto (art. 63 LAP) sull'osservazione della situazione in materia di approvvigionamento di energia elettrica e sulle informazioni che vi sono connesse. Possono utilizzare i dati provenienti dal sistema di monitoraggio unicamente per gli scopi dell'approvvigionamento economico del Paese.