20.06.2024 - * / In Kraft
04.06.2024 - 19.06.2024
22.03.2024 - 03.06.2024
20.03.2024 - 21.03.2024
15.03.2024 - 19.03.2024
02.03.2024 - 14.03.2024
01.03.2024 - 01.03.2024
01.02.2024 - 29.02.2024
21.12.2023 - 31.01.2024
02.11.2023 - 20.12.2023
10.10.2023 - 01.11.2023
06.10.2023 - 09.10.2023
30.09.2023 - 05.10.2023
26.09.2023 - 29.09.2023
16.08.2023 - 25.09.2023
28.06.2023 - 15.08.2023
07.06.2023 - 27.06.2023
27.04.2023 - 06.06.2023
20.04.2023 - 26.04.2023
17.04.2023 - 19.04.2023
29.03.2023 - 16.04.2023
17.03.2023 - 28.03.2023
02.03.2023 - 16.03.2023
24.02.2023 - 01.03.2023
15.02.2023 - 23.02.2023
25.01.2023 - 14.02.2023
21.12.2022 - 24.01.2023
16.12.2022 - 20.12.2022
09.12.2022 - 15.12.2022
08.12.2022 - 08.12.2022
23.11.2022 - 07.12.2022
01.11.2022 - 22.11.2022
12.10.2022 - 31.10.2022
27.09.2022 - 11.10.2022
09.09.2022 - 26.09.2022
31.08.2022 - 08.09.2022
17.08.2022 - 30.08.2022
03.08.2022 - 16.08.2022
01.08.2022 - 02.08.2022
29.07.2022 - 31.07.2022
29.06.2022 - 28.07.2022
10.06.2022 - 28.06.2022
29.05.2022 - 09.06.2022
04.05.2022 - 28.05.2022
27.04.2022 - 03.05.2022
15.04.2022 - 26.04.2022
13.04.2022 - 14.04.2022
25.03.2022 - 12.04.2022
18.03.2022 - 24.03.2022
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04.03.2022 - 15.03.2022
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25.02.2022 - 27.02.2022
14.01.2022 - 24.02.2022
25.10.2021 - 13.01.2022
22.09.2021 - 24.10.2021
25.03.2021 - 21.09.2021
15.10.2020 - 24.03.2021
29.09.2020 - 14.10.2020
02.04.2020 - 28.09.2020
11.02.2020 - 01.04.2020
01.10.2019 - 10.02.2020
01.07.2019 - 30.09.2019
02.04.2019 - 30.06.2019
14.02.2019 - 01.04.2019
21.12.2018 - 13.02.2019
27.09.2018 - 20.12.2018
16.08.2018 - 26.09.2018
26.06.2018 - 15.08.2018
23.05.2018 - 25.06.2018
21.03.2018 - 22.05.2018
22.12.2017 - 20.03.2018
26.09.2017 - 21.12.2017
15.08.2017 - 25.09.2017
24.03.2017 - 14.08.2017
17.11.2016 - 23.03.2017
11.10.2016 - 16.11.2016
23.03.2016 - 10.10.2016
06.10.2015 - 22.03.2016
01.07.2015 - 05.10.2015
02.04.2015 - 30.06.2015
06.03.2015 - 01.04.2015
16.12.2014 - 05.03.2015
12.11.2014 - 15.12.2014
27.08.2014 - 11.11.2014
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20.05.2014 - 04.08.2014
02.05.2014 - 19.05.2014
02.04.2014 - 01.05.2014
Fedlex DEFRITRMEN
Versionen Vergleichen

946.231.176.72

Ordinanza
che istituisce provvedimenti in relazione
alla situazione in Ucraina

del 4 marzo 2022 (Stato 18 marzo 2022)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 184 capoverso 3 della Costituzione federale1;
visto l'articolo 2 della legge del 22 marzo 20022 sugli embarghi (LEmb),

ordina:

Sezione 1: Definizioni

Art. 1

Nella presente ordinanza si intende per:

a.
averi: valori patrimoniali, compresi denaro contante, assegni, crediti monetari, cambiali, ordini o altri strumenti di pagamento, depositi, debiti e riconoscimenti di debito, cartevalori e titoli di debito, certificati azionari, obbligazioni, titoli di credito, opzioni, obbligazioni fondiarie, derivati; interessi, dividendi o altri redditi o plusvalori generati da valori patrimoniali; crediti, diritti a compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari; diritti valori, beni crittografici, accrediti, polizze di carico, trasferimenti della proprietà a titolo di garanzia, documenti di titolarizzazione di quote di fondi o altre risorse finanziarie e qualsiasi altro strumento di finanziamento delle esportazioni;
b.
blocco degli averi: l'impedimento di ogni atto che permetta la gestione o l'utilizzazione degli averi, fatte salve le normali operazioni amministrative effettuate dagli istituti finanziari;
c.
risorse economiche: i valori patrimoniali di ogni genere, indipendentemente dal fatto che siano materiali o immateriali, mobili o immobili, in particolare gli immobili e i beni di lusso, fatti salvi gli averi di cui alla lettera a;
d.
blocco delle risorse economiche: l'impedimento a impiegare risorse economiche per acquisire averi, merci o servizi, comprese la vendita, la locazione o la costituzione in pegno delle risorse medesime;
e.
dispositivi di comunicazione di uso quotidiano: dispositivi usati da privati, come personal computer e periferiche (inclusi hard disk e stampanti), telefoni cellulari, dispositivi smart TV, dispositivi di archiviazione (incluse le unità USB) e software di consumo per tutti questi dispositivi;
f.
partner: Paesi o organizzazioni che applicano misure sostanzialmente equivalenti a quelle stabilite nella presente ordinanza;
g.
valori mobiliari: le seguenti categorie di valori, esclusi gli strumenti di pagamento, che possono essere negoziati sul mercato dei capitali:
1.
azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario,
2.
obbligazioni o altri titoli di debito, compresi i certificati azionari relativi a tali titoli,
3.
qualsiasi altro valore mobiliare che permetta di acquisire o di vendere tali valori mobiliari o che comporti un regolamento a pronti determinato con riferimento a valori mobiliari;
h.
strumenti del mercato monetario: categorie di strumenti normalmente negoziati sul mercato monetario, ad esempio i buoni del tesoro, i certificati di deposito e le carte commerciali, a esclusione degli strumenti di pagamento;
i.
servizi di investimento: i servizi e le attività seguenti:
1.
ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari,
2.
esecuzione di ordini per conto dei clienti,
3.
negoziazione per conto proprio,
4.
gestione del portafoglio,
5.
consulenza in materia di investimenti,
6.
assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile,
7.
collocamento di strumenti finanziari senza impegno irrevocabile,
8.
qualsiasi servizio connesso all'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato o alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione;
j.
sede di negoziazione: qualsiasi borsa, sistema multilaterale di negoziazione e sistema organizzato di negoziazione.

Sezione 2: Restrizioni commerciali

Art. 2 Armi da fuoco, munizioni, esplosivi, pezzi pirotecnici e polvere da fuoco

1 È vietato importare dalla Federazione Russa e dall'Ucraina i beni seguenti:

a.
armi da fuoco secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera a della legge del 20 giugno 19973 sulle armi, relative parti e accessori, munizioni o elementi di munizioni;
b.
esplosivi, pezzi pirotecnici o polvere da fuoco a fini militari secondo gli articoli 5-7a della legge federale del 25 marzo 19774 sugli esplosivi.

2 Sono escluse dal divieto di cui al capoverso 1 lettera a le armi da caccia e le armi da sport secondo l'articolo 10 capoverso 1 lettere a e b della legge sulle armi che sono indubbiamente riconoscibili come tali e che nella stessa esecuzione non possono essere usate come armi da combattimento.

Art. 3 Beni militari speciali

1 Sono vietati la vendita, la fornitura, l'esportazione, il transito e il trasporto di beni militari speciali di cui all'allegato 3 dell'ordinanza del 3 giugno 20165 sul controllo dei beni a duplice impiego (OBDI) a destinazione della Federazione Russa o dell'Ucraina o per un uso nella Federazione Russa o in Ucraina.

2 Sono vietate la fornitura di servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, l'intermediazione e la consulenza tecnica, nonché la concessione di mezzi finanziari in relazione con la vendita, la fornitura, l'esportazione, il transito, il trasporto, la messa a disposizione, la fabbricazione, la manutenzione o l'impiego di beni militari speciali di cui all'allegato 3 OBDI a destinazione della Federazione Russa o dell'Ucraina o per un uso nella Federazione Russa o in Ucraina.

Art. 4 Beni utilizzabili a fini civili e militari

1 La vendita, la fornitura, l'esportazione, il transito e il trasporto di beni di cui all'allegato 2 OBDI6:

a.
a destinazione della Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa sono vietati;
b.
a destinazione dell'Ucraina o per un uso in Ucraina sono vietati se i beni sono in parte o interamente destinati a fini militari o a destinatari finali militari.

2 La fornitura di servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, l'intermediazione e la consulenza tecnica, così come la concessione di mezzi finanziari in relazione con la vendita, la fornitura, l'esportazione, il transito, il trasporto, la messa a disposizione, la fabbricazione, la manutenzione o l'impiego di beni di cui all'allegato 2 OBDI:

a.
a destinazione della Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa sono vietati;
b.
a destinazione dell'Ucraina o per un uso in Ucraina sottostanno all'obbligo di autorizzazione.

3 La Segreteria di Stato dell'economia (SECO) nega l'autorizzazione per i servizi di cui al capoverso 2 lettera b se i servizi sono in parte o interamente destinati a fini militari o a destinatari finali militari.

Art. 5 Beni per il rafforzamento militare e tecnologico o per lo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza

1 La vendita, la fornitura, l'esportazione, il transito e il trasporto di beni di cui all'allegato 1:

a.
a destinazione della Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa sono vietati;
b.
a destinazione dell'Ucraina o per un uso in Ucraina sono vietati se i beni sono in parte o interamente destinati a fini militari o a destinatari finali militari.

2 La fornitura di servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, l'intermediazione e la consulenza tecnica, così come la concessione di mezzi finanziari in relazione con la vendita, la fornitura, l'esportazione, il transito, il trasporto, la messa a disposizione, la fabbricazione, la manutenzione o l'impiego di beni di cui all'allegato 1:

a.
a destinazione della Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa sono vietati;
b.
a destinazione dell'Ucraina o per un uso in Ucraina sottostanno all'obbligo di autorizzazione.

3 La SECO nega l'autorizzazione per i servizi di cui al capoverso 2 lettera b se sono in parte o interamente destinati a fini militari o a destinatari finali militari.

Art. 6 Deroghe ai divieti di cui agli articoli 4 e 5

1 I divieti e gli obblighi di autorizzazione secondo gli articoli 4 e 5 non si applicano ai beni e ai servizi destinati:

a.
esclusivamente ad attività umanitarie e mediche svolte da un'organizzazione umanitaria imparziale, a emergenze sanitarie, alla prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente, o alla risposta a catastrofi naturali;
b.
a scopi medici o farmaceutici;
c.
all'esportazione temporanea di oggetti per un uso da parte dei media;
d.
ad aggiornamenti di software;
e.
a essere usati come dispositivi di comunicazione di uso quotidiano;
f.
a garantire la sicurezza informatica e la sicurezza delle informazioni per le persone fisiche e giuridiche, le organizzazioni e gli organismi della Federazione Russa, ad eccezione del suo governo e delle società da esso direttamente o indirettamente controllate; o
g.
a uso personale da parte di persone fisiche che si recano nella Federazione Russa o dei loro familiari che li accompagnano, a condizione che siano appartenenti a tali persone e non siano destinati alla vendita, e limitatamente agli oggetti seguenti:
1.
effetti personali,
2.
effetti di uso domestico,
3.
mezzi di trasporto o utensili professionali.

2 La SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui agli articoli 4 capoversi 1 e 2 lettera a e 5 capoversi 1 e 2 lettera a per le attività destinate ai seguenti fini civili o destinatari finali civili:

a.
alla cooperazione tra la Svizzera e la Federazione Russa in ambiti puramente civili;
b.
alla cooperazione intergovernativa nei programmi spaziali;
c.
alla gestione, alla manutenzione, al ritrattamento del combustibile e alla sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché alla cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel campo della ricerca e dello sviluppo;
d.
alla sicurezza marittima;
e.
alle reti di telecomunicazione civile, compresa la fornitura di servizi internet;
f.
all'uso da parte di organizzazioni che siano di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un'organizzazione o un organismo costituiti o registrati secondo il diritto svizzero o il diritto di un Paese partner; oppure
g.
alle rappresentanze diplomatiche della Svizzera o dei suoi Paesi partner.

3 La SECO nega le autorizzazioni di deroghe secondo il capoverso 2 se vi è motivo di ritenere che un'attività venga svolta a beneficio di un destinatario finale militare, sia destinata a un uso finale militare, all'aviazione o all'industria spaziale.

Art. 8 Sospensione e revoca delle autorizzazioni

Le autorizzazioni secondo gli articoli 4-6 sono sospese o revocate se dopo la loro concessione le circostanze sono cambiate in modo tale che le condizioni per la loro concessione non sono più soddisfatte.

Art. 9 Beni per l'aviazione e l'industria spaziale

1 È vietato vendere, fornire, esportare o far transitare, direttamente o indirettamente, i beni di cui all'allegato 3 idonei a essere utilizzati nell'aviazione e nell'industria spaziale e destinati a persone fisiche o giuridiche o a organizzazioni nella Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa.

2 È vietato fornire direttamente o indirettamente assicurazioni e riassicurazioni per i beni di cui all'allegato 3 a persone fisiche o giuridiche o a organizzazioni nella Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa.

3 Sono vietate la revisione, la riparazione, l'ispezione, la sostituzione, la modifica o la rettifica di un aeromobile o di un componente, ad eccezione dell'ispezione pre-volo, destinate a persone fisiche o giuridiche o a organizzazioni nella Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa se l'attività è in relazione ai beni di cui all'allegato 3.

4 È vietato prestare servizi, compresa l'assistenza tecnica e i servizi di intermediazione, relativi ai beni di cui al capoverso 1 o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni a qualsiasi persona fisica o giuridica o organizzazione nella Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa.

5 È vietato fornire mezzi finanziari o assistenza finanziaria in relazione ai beni e di cui al capoverso 1 per la vendita, la fornitura, l'esportazione o il transito di tali beni, o per i servizi connessi, a persone o organizzazioni nella Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa.

Art. 10 Beni per la raffinazione del petrolio

1 Sono vietati la vendita, la fornitura, l'esportazione e il transito di beni di cui all'allegato 4 utilizzati per la raffinazione del petrolio a persone o organizzazioni nella Federazione Russa o per un uso nella Federazione Russa.

2 È vietato fornire servizi di qualsiasi tipo, compresi i servizi finanziari, l'intermediazione e la consulenza tecnica, così come concedere mezzi finanziari in relazione con la vendita, la fornitura, l'esportazione, il transito, la messa a disposizione, la fabbricazione, la manutenzione o l'uso di beni di cui al capoverso 1.

3 D'intesa con i servizi competenti del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 e 2 se ciò è necessario per la prevenzione o la mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente.

4 In casi urgenti debitamente motivati, la vendita, la fornitura, l'esportazione o il transito di beni e tecnologie di cui all'allegato 4 possono avvenire senza autorizzazione preventiva, a condizione che l'esportatore informi la SECO entro cinque giorni lavorativi dalla vendita, dalla fornitura, dall'esportazione o dal transito e ne spieghi i motivi.

Art. 11 Beni dell'industria petrolifera

1 La vendita, la fornitura, l'esportazione e il transito di beni di cui all'allegato 5 a persone o organizzazioni nella Federazione Russa, compresa la sua zona economica esclusiva e la sua piattaforma continentale, sono soggetti ad autorizzazione.

2 D'intesa con i servizi competenti del DFAE, la SECO nega l'autorizzazione per le attività di cui al capoverso 1 se vi è motivo di ritenere che i beni di cui all'allegato 5 siano utilizzati per l'esplorazione o l'estrazione petrolifera in acque di profondità superiore a 150 metri, nelle zone in mare aperto a nord del circolo polare artico oppure nell'ambito di progetti relativi al petrolio di scisto ottenuto mediante fratturazione idraulica nella Federazione Russa.

Art. 12 Servizi in relazione a progetti di esplorazione ed estrazione

1 È vietato fornire i seguenti servizi nella Federazione Russa, compresa la sua zona economica esclusiva e la sua piattaforma continentale, se sono forniti per l'esplorazione o l'estrazione petrolifera in acque di profondità superiore a 150 metri, nelle zone in mare aperto a nord del circolo polare artico oppure nell'ambito di progetti relativi al petrolio di scisto ottenuto mediante fratturazione idraulica nella Federazione Russa:

a.
trivellazioni;
b.
prove pozzi;
c.
carotaggio e completamento;
d.
fornitura di piattaforme galleggianti specializzate.

2 Il divieto di cui al capoverso 1 non si applica se i servizi in questione sono necessari per la prevenzione o la mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull'ambiente. Il prestatore di servizi informa la SECO entro cinque giorni lavorativi di ogni attività di cui al presente capoverso e ne spiega i motivi.

Art. 13 Importazione di beni dai territori designati

1 I beni originari dei territori designati di cui all'allegato 6 possono essere importati solo se provvisti di un certificato d'origine rilasciato dalle autorità ucraine.

2 È vietato fornire servizi finanziari e concludere assicurazioni o riassicurazioni in relazione all'importazione di beni originari dei territori designati di cui all'allegato 6 privi di un certificato d'origine rilasciato dalle autorità ucraine.

Art. 14 Esportazione di beni verso i territori designati

1 La vendita, la fornitura, l'esportazione e il transito di beni di cui all'allegato 7 sono vietati se tali beni sono destinati a persone fisiche, imprese o organizzazioni nei territori designati di cui all'allegato 6.

2 È vietato fornire aiuto tecnico, servizi di intermediazione, servizi nel campo dell'edilizia e dell'ingegneria nonché mezzi finanziari o assistenza finanziaria in relazione a beni di cui all'allegato 7 a persone fisiche, imprese o organizzazioni nei territori designati di cui all'allegato 6.

3 I divieti di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano alle attività necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni delle rappresentanze diplomatiche o consolari o delle organizzazioni internazionali, delle attività umanitarie nonché il funzionamento di ospedali o strutture educative con sede nei territori designati di cui all'allegato 6.

4 D'intesa con i servizi competenti del DFAE e del Dipartimento federale delle finanze (DFF), la SECO può concedere deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 e 2 se ciò è necessario per prevenire o mitigare un evento che potrebbe avere gravi e rilevanti ripercussioni sulla salute e sulla sicurezza delle persone, inclusa la sicurezza delle infrastrutture esistenti, oppure sull'ambiente.

5 In casi urgenti debitamente motivati, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione possono essere effettuati senza autorizzazione preventiva, a condizione che l'esportatore informi la SECO entro cinque giorni lavorativi dalla vendita, dalla fornitura, dal trasferimento o dall'esportazione senza autorizzazione preventiva e ne spieghi dettagliatamente i motivi.

Sezione 3: Restrizioni finanziarie

Art. 15 Blocco degli averi e delle risorse economiche

1 Sono bloccati gli averi e le risorse economiche di proprietà o sotto il controllo delle persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui all'allegato 8.

2 È vietato fornire averi alle persone fisiche, alle imprese e alle organizzazioni di cui al capoverso 1 oppure mettere altrimenti a loro disposizione, direttamente o indirettamente, averi e risorse economiche.

3 La SECO può, in via eccezionale, autorizzare prelievi da conti bloccati, trasferimenti di valori patrimoniali bloccati, nonché la liberazione delle risorse economiche bloccate per:

a.
prevenire casi di rigore;
b.
rispettare contratti esistenti;
c.
soddisfare crediti in applicazione di una decisione giudiziaria, amministrativa o arbitrale;
d.
adempiere gli scopi ufficiali di rappresentanze diplomatiche o consolari russe;
e.
tutelare interessi svizzeri.

4 La SECO può, in via eccezionale, autorizzare la liberazione di determinati averi o risorse economiche bloccate di proprietà delle organizzazioni menzionate nell'allegato 8 ai numeri SSID 175-48057, SSID 175-48067 e SSID 175-48076, oppure mettere a loro disposizione determinati averi e risorse economiche, dopo aver stabilito che tali averi e risorse economiche sono necessari per porre fine, al più tardi entro il 24 agosto 2022, alle operazioni, contratti o altri accordi, comprese le corrispondenti relazioni bancarie concluse con queste organizzazioni prima del 23 febbraio 2022.

5 D'intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 3 e 4.

Art. 16 Obbligo di notifica relativo al blocco degli averi e delle risorse economiche

1 Le persone fisiche e le istituzioni che detengono o amministrano averi oppure sono a conoscenza di risorse economiche presumibilmente soggette al blocco di cui all'articolo 15 capoverso 1 devono notificarlo senza indugio alla SECO.

2 Le notifiche devono indicare i nomi dei beneficiari, nonché il genere e il valore degli averi e delle risorse economiche bloccati.

Art. 17 Divieto concernente l'assistenza finanziaria pubblica per gli scambi commerciali

1 È vietato fornire finanziamenti pubblici o assistenza finanziaria pubblica per gli scambi con la Federazione Russa o per gli investimenti in tale Paese.

2 Il divieto di cui al capoverso 1 non si applica:

a.
agli impegni finanziari o di assistenza finanziaria vincolanti stabiliti prima del 5 marzo 2022;
b.
alla fornitura di finanziamenti pubblici o di assistenza finanziaria pubblica fino a un valore totale di 10 000 000 franchi per progetto a piccole e medie imprese stabilite in Svizzera;
c.
alla fornitura di finanziamenti pubblici o di assistenza finanziaria pubblica per gli scambi di prodotti alimentari, e per scopi agricoli, medici o umanitari.
Art. 18 Divieto concernente i valori mobiliari e gli strumenti del mercato monetario

1 Sono vietati l'assistenza all'emissione, la negoziazione o la prestazione di servizi d'investimento di valori mobiliari e di strumenti del mercato monetario con scadenza superiore a 90 giorni, emessi dopo il 27 agosto 2014 fino al 12 novembre 2014, o con scadenza superiore a 30 giorni, emessi dopo il 12 novembre 2014 fino al 12 aprile 2022, o valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi dopo il 12 aprile 2022 da:

a.
una banca o altra impresa stabilita nella Federazione Russa elencata nell'allegato 9;
b.
una banca, un'impresa o un'organizzazione stabilita fuori dalla Svizzera e controllata per oltre il 50 per cento da banche o imprese elencate nell'allegato 9;
c.
un'impresa o un'organizzazione che agisce per conto o sotto la direzione di una banca, un'impresa o un'organizzazione di cui alle lettere a o b.

2 Sono vietati l'assistenza all'emissione, la negoziazione o la prestazione di servizi d'investimento di valori mobiliari e di strumenti del mercato monetario emessi dopo il 12 aprile 2022 da:

a.
una banca o altra impresa stabilita nella Federazione Russa elencata negli allegati 10 e 11;
b.
una banca, un'impresa o un'organizzazione stabilita fuori dalla Svizzera e controllata per oltre il 50 per cento da banche o imprese elencate negli allegati 10 e 11;
c.
un'impresa o un'organizzazione che agisce per conto o sotto la direzione di una banca, un'impresa o un'organizzazione di cui alle lettere a o b.

3 Sono vietati l'assistenza all'emissione, la negoziazione o la prestazione di servizi d'investimento di valori mobiliari e di strumenti del mercato monetario con scadenza superiore a 30 giorni, emessi dopo il 12 novembre 2014 fino al 12 aprile 2022, o valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi dopo il 12 aprile 2022 da:

a.
una banca o altra impresa stabilita nella Federazione Russa elencata negli allegati 12 e 13;
b.
una banca, un'impresa o un'organizzazione stabilita fuori dalla Svizzera e controllata per oltre il 50 per cento da banche o imprese di cui alla lettera a;
c.
un'impresa o un'organizzazione che agisce per conto o sotto la direzione di una banca, un'impresa o un'organizzazione di cui alle lettere a o b.

4 Sono vietati l'assistenza all'emissione, la negoziazione o la prestazione di servizi d'investimento di valori mobiliari e di strumenti del mercato monetario emessi dopo il 14 marzo 2022 da una delle seguenti emittenti:

a.
la Federazione Russa e il suo governo;
b.
la Banca centrale della Federazione Russa;
c.
un'impresa o un'organizzazione che agisce per conto o sotto la direzione della Banca centrale della Federazione Russa.

5 È vietato quotare e fornire servizi a decorrere dal 12 aprile 2022 in sedi di negoziazione registrate o riconosciute in Svizzera per i valori mobiliari di qualsiasi banca, impresa o organizzazione stabilita nella Federazione Russa di proprietà pubblica per oltre il 50 per cento.

Art. 19 Divieto di concessione di mutui

1 È vietata la concessione diretta o indiretta di mutui con scadenza superiore a 30 giorni a destinatari di cui all'articolo 18 capoversi 1 o 3, dopo il 12 novembre 2014 e fino al 5 marzo 2022.

2 È vietata la concessione diretta o indiretta di mutui a destinatari di cui all'articolo 18 capoversi 1−3, dopo il 5 marzo 2022.

3 Sono eccettuati i mutui concessi per:

a.
finanziare scambi commerciali non oggetto della presente ordinanza tra la Svizzera o l'Unione europea e Paesi terzi;
b.
finanziare la fornitura di beni e servizi, dall'Unione europea o da Paesi terzi, in adempimento di un trattato commerciale di cui alla lettera a;
c.
garantire la liquidità prescritta dalla legge a favore di persone giuridiche con sede in Svizzera o nell'Unione europea controllate per oltre il 50 per cento da banche o imprese elencate nell'allegato 9.

4 È vietata la concessione diretta o indiretta di mutui a destinatari di cui all'articolo 18 capoverso 4, dopo il 28 febbraio 2022; sono eccettuati i mutui concessi per:

a.
finanziare scambi commerciali non oggetto della presente ordinanza tra la Svizzera o l'Unione europea e Paesi terzi;
b.
finanziare la fornitura di beni e servizi, dall'Unione europea o Paesi terzi, in adempimento di un trattato commerciale di cui alla lettera a.

5 Il divieto di cui al capoverso 4 non si applica all'utilizzo di fondi o agli esborsi effettuati a titolo di un contratto concluso prima del 28 febbraio 2022 purché:

a.
tutti i termini e le condizioni di utilizzo o esborso:
1.
siano stati convenuti prima del 28 febbraio 2022, e
2.
non siano stati modificati in tale data o in data successiva;
b.
prima del 28 febbraio 2022 sia stata fissata una data di scadenza contrattuale per il rimborso integrale di tutti i fondi messi a disposizione e per la cessazione di tutti gli impegni, diritti e obblighi previsti dal contratto.

6 I divieti di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano all'utilizzo di fondi o agli esborsi effettuati a titolo di un contratto concluso prima del 5 marzo 2022 purché:

a.
tutti i termini e le condizioni di utilizzo o esborso:
1.
siano stati convenuti prima del 5 marzo 2022, e
2.
non siano stati modificati in tale data o in data successiva;
b.
prima del 5 marzo 2022 sia stata fissata una data di scadenza contrattuale per il rimborso integrale di tutti i fondi messi a disposizione e per la cessazione di tutti gli impegni, diritti e obblighi previsti dal contratto;
c.
all'atto della sua conclusione, il contratto non violasse i divieti allora vigenti di cui nella presente ordinanza.
Art. 20 Divieto di accettare depositi

1 A banche o persone autorizzate secondo l'articolo 1b della legge dell'8 novembre 19348 sulle banche (LBCR) è vietato accettare depositi di cittadini russi o di persone fisiche residenti nella Federazione Russa o di imprese o organizzazioni stabilite nella Federazione Russa se il valore totale dei depositi della persona fisica o giuridica, dell'impresa o delle organizzazioni è superiore a 100 000 franchi.9

2 Il divieto non si applica:

a.
ai cittadini svizzeri, ai cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o alle persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in Svizzera o in uno Stato membro dell'Unione europea;
b.
ai depositi necessari per gli scambi transfrontalieri non vietati di beni e servizi tra la Svizzera e la Federazione Russa, tra la Svizzera e l'Unione europea, e tra l'Unione europea e la Federazione Russa.

3 D'intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare deroghe al divieto di cui al capoverso 1 se il deposito è necessario per:

a.
prevenire casi di rigore;
b.
scopi umanitari o scopi di evacuazione;
c.
attività della società civile che promuovono direttamente la democrazia, i diritti umani o lo Stato di diritto nella Federazione Russa;
d.
adempiere gli scopi ufficiali di rappresentanze diplomatiche o consolari o di un'organizzazione internazionale;
e.
tutelare gli interessi svizzeri.

8 RS 952.0

9 La correzzione del 18 mar. 2022 concerne soltanto il testo tedesco (RU 2022 183).

Art. 21 Dichiarazione obbligatoria relativa ai depositi esistenti

Le banche o le persone autorizzate secondo l'articolo 1b LBCR10 forniscono alla SECO, entro il 3 giugno 2022, un elenco dei depositi superiori a 100 000 franchi detenuti da cittadini russi o persone fisiche residenti nella Federazione Russa o da banche, imprese o organizzazioni stabilite nella Federazione Russa. Essi forniscono aggiornamenti sugli importi di tali depositi ogni 12 mesi.11

10 RS 952.0

11 La correzzione del 18 mar. 2022 concerne soltanto il testo tedesco (RU 2022 183).

Art. 22 Divieto ai depositari centrali di prestare determinati servizi

1 Ai depositari centrali di titoli della Svizzera è vietato prestare qualsiasi servizio per i valori mobiliari emessi dopo il 12 aprile 2022 a qualsiasi cittadino russo o persona fisica residente nella Federazione Russa o a qualsiasi banca, impresa o organizzazione stabilita nella Federazione Russa.

2 Questo divieto non si applica ai cittadini svizzeri, ai cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o alle persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in Svizzera o in uno Stato membro dell'Unione europea.

Art. 23 Divieto di vendere valori mobiliari

1 È vietato vendere valori mobiliari denominati in franchi svizzeri o in euro emessi dopo il 12 aprile 2022, o quote di organismi di investimento collettivo che offrono esposizioni verso tali valori, a qualsiasi cittadino russo o persona fisica residente nella Federazione Russa, o a qualsiasi banca, impresa o organizzazione stabilita nella Federazione Russa.12

2 Questo divieto non si applica ai cittadini svizzeri, ai cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o alle persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in Svizzera o in uno Stato membro dell'Unione europea.

12 Correzione del 18 mar. 2022 (RU 2022 183).

Art. 24 Divieto legato alle transazioni con la Banca centrale della Federazione Russa

1 Sono vietate le transazioni legate alla gestione delle riserve e degli attivi della Banca centrale russa, comprese le transazioni con qualsiasi banca, impresa o organizzazione che agisce per conto o sotto la direzione della Banca centrale della Federazione Russa.

2 D'intesa con il DFAE e il DFF, la SECO può autorizzare deroghe al divieto di cui al capoverso 1 se ciò è strettamente necessario per assicurare la stabilità finanziaria della Svizzera.

Art. 25 Divieto di finanziamenti, partecipazioni e servizi nei territori designati

1 È vietato concedere mutui e crediti a imprese e organizzazioni nei territori designati di cui all'allegato 6 nonché partecipare alla concessione di simili mutui e crediti.

2 È vietato acquisire o aumentare partecipazioni a imprese e immobili nei territori designati nonché costituire joint venture con imprese o organizzazioni nei territori designati di cui all'allegato 6.

3 È vietato fornire servizi di investimento direttamente legati alle attività di cui ai capoversi 1 e 2.

4 È vietato fornire servizi in relazione ad attività turistiche nei territori designati di cui all'allegato 6.

5 I divieti di cui ai capoversi 1-3 non si applicano alle attività necessarie ad assicurare l'esercizio delle funzioni delle rappresentanze diplomatiche o consolari o delle organizzazioni internazionali nonché il funzionamento di ospedali o strutture educative con sede nei territori designati di cui all'allegato 6 oppure che servono a garantire la sicurezza delle infrastrutture esistenti.

Art. 26 Divieto di cofinanziamento

1 È vietato investire in progetti cofinanziati dal Russian Direct Investment Fund, parteciparvi o contribuirvi in altro modo.

2 In deroga al capoverso 1, d'intesa con i servizi competenti del DFAE e del DFF, la SECO può autorizzare la partecipazione a un investimento in progetti cofinanziati dal Russian Direct Investment Fund, o un contributo a tali progetti, dopo aver accertato che questa partecipazione all'investimento o questo contributo sono dovuti in forza di contratti conclusi prima del 5 marzo 2022 o di contratti accessori necessari all'esecuzione di tali contratti.

Art. 27 Divieto di fornire servizi specializzati di messaggistica finanziaria

A decorrere dal 12 marzo 2022 è vietato fornire servizi specializzati di messaggistica finanziaria, utilizzati per scambiare dati finanziari, alle banche, imprese o organizzazioni elencate nell'allegato 14 o a qualsiasi banca, impresa o organizzazione stabilita nella Federazione Russa e controllata per oltre il 50 per cento da banche, imprese o organizzazioni elencate nell'allegato 14.

Art. 28 Divieto concernente le banconote

1 È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare banconote denominate in franchi svizzeri o in euro a qualsiasi persona fisica o giuridica, qualsiasi organizzazione o qualsiasi impresa nella Federazione Russa, compresi il governo e la Banca centrale della Federazione Russa, o per un uso nella Federazione Russa.

2 Il divieto di cui al capoverso 1 non si applica alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di banconote denominate in franchi svizzeri o in euro se tale vendita, fornitura, trasferimento o esportazione è necessaria per:

a.
uso personale da parte di persone fisiche che si recano nella Federazione Russa o dei loro familiari stretti che li accompagnano; o
b.
permettere l'esercizio di attività ufficiali di rappresentanze diplomatiche o consolari o di un'organizzazione internazionale nella Federazione Russa.

Sezione 4: Ulteriori restrizioni

Art. 29 Divieto di entrata e di transito

1 L'entrata in Svizzera e il transito attraverso la Svizzera sono vietati alle persone fisiche elencate nell'allegato 8.

2 La Segreteria di Stato della migrazione (SEM), o il DFAE nel quadro della sua competenza di cui all'articolo 38 dell'ordinanza del 15 agosto 201813 concernente l'entrata e il rilascio del visto, può concedere deroghe:

a.
per motivi umanitari comprovati;
b.
se la persona in questione si sposta per partecipare a conferenze internazionali o a un dialogo politico riguardanti la situazione in Ucraina; oppure
c.
per tutelare interessi svizzeri.
Art. 30 Divieto di soddisfare determinati crediti

È vietato soddisfare i crediti su un contratto o un affare la cui esecuzione è stata impedita da o sulla quale hanno inciso, direttamente o indirettamente, misure imposte dalla presente ordinanza, dall'ordinanza del 27 agosto 201414 che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina o dall'ordinanza del 2 aprile 201415 che istituisce provvedimenti per impedire l'aggiramento delle sanzioni internazionali in relazione alla situazione in Ucraina; questo divieto si applica ai crediti detenuti da:

a.
una persona fisica, impresa o organizzazione elencata negli allegati 2 e 8-14;
b.
qualsiasi altra persona fisica, impresa o organizzazione russa;
c.
una persona fisica, impresa o organizzazione che agisce per conto o sotto la direzione di una persona fisica, impresa o organizzazione di cui alle lettere a e b.

Sezione 5: Esecuzione e disposizioni penali

Art. 31 Esecuzione e controllo

1 La SECO sorveglia l'esecuzione degli articoli 2-6, 9-28 e 30.

2 La SEM sorveglia l'esecuzione del divieto di entrata e di transito di cui all'articolo 29.

3 Il controllo al confine è di competenza dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini.

Art. 32 Disposizioni penali

1 Chiunque viola gli articoli 2-6, 9-15,17-20 e 22-30 è punito conformemente all'articolo 9 LEmb.

2 Chiunque viola gli articoli 16 e 21 è punito conformemente all'articolo 10 LEmb.

3 Le infrazioni di cui agli articoli 9 e 10 LEmb sono perseguite e giudicate dalla SECO; essa può ordinare sequestri e confische.

Sezione 6: Pubblicazione e disposizioni finali

Art. 33 Pubblicazione

I contenuti degli allegati 1 e 2 nonché 8-14 non sono pubblicati né nella Raccolta ufficiale delle leggi federali né nella Raccolta sistematica del diritto federale.

Art. 35 Disposizioni transitorie

1 Gli articoli 3, 4 e 7, applicati in riferimento alle zone delle regioni ucraine di Donetsk e Luhansk non controllate dal governo ucraino, non si applicano agli affari concordati in via contrattuale prima delle ore 18.00 del 28 febbraio 2022.

2 L'articolo 18 capoversi 1 e 4 non si applica agli affari concordati in via contrattuale prima delle ore 18.00 del 28 febbraio 2022.

3 L'articolo 19 non si applica agli affari concordati in via contrattuale prima delle ore 18.00 del 28 febbraio 2022.

4 In deroga ai divieti di cui agli articoli 4 capoversi 1 e 2 e 5 capoversi 1 e 2, la SECO autorizza le domande presentate entro l'8 maggio 2022 per attività destinate a fini civili e a destinatari finali civili basate su contratti conclusi prima del 5 marzo 2022. I destinatari finali di cui all'allegato 2 rientrano in questa disposizione se le attività per cui fanno domanda sono di natura esclusivamente civile.

Allegato 1

(art. 5 cpv. 1 e 2)

Beni per il rafforzamento militare e tecnologico o per lo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza17

17 L'allegato non è pubblicato né nella RU né nella RS. È possibile ordinarne il contenuto presso il settore Sanzioni della SECO, Holzikofenweg 36, 3003 Berna oppure consultarlo al seguente indirizzo Internet: www.seco.admin.ch > Politica esterna e cooperazione economica > Relazioni economiche > Controlli all'esportazione e sanzioni > Sanzioni/ Embarghi.

Allegato 2

(art. 35 cpv. 4)

Destinatari finali secondo l'articolo 35 capoverso 418

18 L'allegato non è pubblicato né nella RU né nella RS. È possibile ordinarne il contenuto presso il settore Sanzioni della SECO, Holzikofenweg 36, 3003 Berna oppure consultarlo al seguente indirizzo Internet: www.seco.admin.ch > Politica esterna e cooperazione economica > Relazioni economiche > Controlli all'esportazione e sanzioni > Sanzioni/ Embarghi.

Allegato 3

(art. 9 cpv. 1-3)

Beni per l'aviazione e l'industria spaziale

Voce di tariffa
doganale

Designazione

88

Navigazione aerea o spaziale, o parti di esse

Allegato 4

(art. 10 cpv. 1 e 4)

Beni per la raffinazione del petrolio

Voce di tariffa doganale

Designazione

8479 89 91/92 o
8543 70 00

Unità di alchilazione e isomerizzazione

8479 89 91/92 o
8543 70 00

Unità di produzione di idrocarburi aromatici

ex 8419 40

Unità di distillazione del greggio (CDU) a vuoto atmosferico

8479 89 91/92 o
8543 70 00

Unità di reforming / cracking catalitico

8419 89 91/92, 8419 89 51/52
o 8419 89 40

Apparecchi per coking ritardato

8419 89 91/92, 8419 89 51/52
o 8419 89 40

Unità di cokefazione flessibile

8479 89 91/92

Reattori di idrocracking

8419 89 91/92, 8419 89 51/52, 8419 89 40 o 8479 89 91/92

Contenitori di reattori di idrocracking

8479 89 91/92 o 8543 70 00

Tecnologia per la generazione di idrogeno

8421 39 40, 8421 39 91, 8421 39 92, 8421 39 93, 8479 89 91/92
o 8543 70 90

Tecnologia di recupero e purificazione
dell'idrogeno

8479 89 91/92 o 8543 70 00

Tecnologia/unità di idrotrattamento

8479 89 91/92 o 8543 70 00

Unità di isomerizzazione della nafta

8479 89 91/92 o 8543 70 00

Unità di polimerizzazione

8419 89 40, 8419 89 51/52, o 8419 89 91/92, 8479 89 91/92
o 8543 70 00

Tecnologia di trattamento dei gas di raffineria
e di recupero dello zolfo (comprese le unità di
lavaggio con ammine, le unità di recupero dello zolfo, le unità di trattamento dei gas di coda)

ex 8456 90, 8479 89 91/92
o 8543 70 00

Unità di deasfaltazione con solvente

8479 89 91/92 o 8543 70 00

Unità di produzione dello zolfo

8479 89 91/92 o 8543 70 00

Unità di alchilazione e rigenerazione con acido solforico

8419 89 40, 8419 89 51/52, o 8419 89 91/92, 8479 89 91/92
o 8543 70 00

Unità di cracking termico

8479 89 91/92 o 8543 70 00

Unità di transalchilazione
[del toluene e degli aromatici pesanti]

8479 89 91/92 o 8543 70 00 8479 89 91/92 o 8543 70 00

Riduttori di viscosità (visbreaker)
Unità di idrocracking con gasolio sottovuoto

8479 89 97 o 8543 70 90

Unità di alchilazione e isomerizzazione

8479 89 97 o 8543 70 90

Unità di produzione di idrocarburi aromatici

8419 40 00

Unità di distillazione del greggio (CDU) a vuoto atmosferico

8479 89 97 o 8543 70 90

Unità di reforming / cracking catalitico

8419 89 98, 8419 89 30
o 8419 89 10

Apparecchi per coking ritardato

8419 89 98, 8419 89 30
o 8419 89 10

Unità di cokefazione flessibile

8479 89 97

Reattori di idrocracking

8419 89 98, 8419 89 30,
8419 89 10 o 8479 89 97

Contenitori di reattori di idrocracking

8479 89 97 o 8543 70 90

Tecnologia per la generazione di idrogeno

8421 39 15, 8421 39 25,
8421 39 35, 8421 39 85,
8479 89 97 o 8543 70 90

Tecnologia di recupero e purificazione
dell'idrogeno

8479 89 97 o 8543 70 90

Tecnologia/unità di idrotrattamento

8479 89 97 o 8543 70 90

Unità di isomerizzazione della nafta

8479 89 97 o 8543 70 90

Unità di polimerizzazione

8419 89 10, 8419 89 30, o 8419 89 98, 8479 89 97 o
8543 70 90

Tecnologia di trattamento dei gas di raffineria
e di recupero dello zolfo (comprese le unità di
lavaggio con ammine, le unità di recupero dello zolfo, le unità di trattamento dei gas di coda)

8456 90 00, 8479 89 97
o 8543 70 90

Unità di deasfaltazione con solvente

8479 89 97 o 8543 70 90

Unità di produzione dello zolfo

8479 89 97 o 8543 70 90

Unità di alchilazione e rigenerazione con acido solforico

8419 89 10, 8419 89 30, o 8419 89 98, 8479 89 97 o
8543 70 90

Unità di cracking termico

8479 89 97 o 8543 70 90

Unità di transalchilazione
[del toluene e degli aromatici pesanti]

8479 89 97 o 8543 70 90
8479 89 97 o 8543 70 90

Riduttori di viscosità (visbreaker)
Unità di idrocracking con gasolio sottovuoto

Allegato 5

(art. 11 cpv. 1)

Beni dell'industria petrolifera

Codice CN

Designazione della merce

7304 11 00

Tubi, senza saldatura, dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, di acciai inossidabili

7304 11 00

Tubi, senza saldatura, dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, di ferro o di acciaio, con diametro esterno inferiore o uguale a 168,3 mm (escl. prodotti di acciaio inossidabile o di ghisa)

7304 11 00

Tubi, senza saldatura, dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, di ferro o di acciaio, con diametro esterno superiore a 168,3 mm ed inferiore o uguale a 406,4 mm (escl. prodotti di acciaio inossidabile o di ghisa)

7304 11 00

Tubi, senza saldatura, dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, di ferro o di acciaio, con diametro esterno superiore a 406,4 mm (escl. prodotti di acciaio inossidabile o di ghisa)

7304 22 00

Aste di perforazione senza saldatura, di acciai inossidabili, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas

7304 23 00

Aste di perforazione senza saldatura, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di acciaio inossidabile o di ghisa)

7304 29 00

Tubi di rivestimento o di produzione, senza saldatura, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, di ferro o di acciaio, con diametro esterno inferiore o uguale a 168,3 mm (escl. prodotti di ghisa)

7304 29 00

Tubi di rivestimento o di produzione, senza saldatura, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, di ferro o di acciaio, con diametro esterno superiore a 168,3 mm ed inferiore o uguale a 406,4 mm (escl. prodotti di ghisa)

7304 29 00

Tubi di rivestimento o di produzione, senza saldatura, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, di ferro o di acciaio, con diametro esterno superiore a 406,4 mm (escl. prodotti di ghisa)

7305 11 00

Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, di ferro o di acciaio, saldati longitudinalmente ad arco sommerso

7305 12 00

Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, di ferro o di acciaio, saldati longitudinalmente (escl. prodotti saldati longitudinalmente ad arco sommerso)

7305 19 00

Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio (escl. prodotti saldati longitudinalmente ad arco sommerso)

7305 20 00

Tubi di rivestimento dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio

7306 11 00

Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, saldati, di prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, con diametro esterno inferiore o uguale a 406,4 mm

7306 19 00

Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, saldati, di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio, con diametro esterno inferiore o uguale a 406,4 mm (escl. prodotti di acciai inossidabili o di ghisa)

7306 21 00

Tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, saldati, di prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, con diametro esterno inferiore o uguale a 406,4 mm

7306 29 00

Tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, saldati, di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio, con diametro esterno inferiore o uguale a 406,4 mm (escl. prodotti di acciai inossidabili o di ghisa)

8207 13 00

Utensili di perforazione o di sondaggio, interscambiabili, con parti operanti di carburi metallici sintetizzati o di cermet

8207 19 00

Utensili di perforazione o di sondaggio, interscambiabili, con parti operanti di diamante o di conglomerato diamantifero

ex 8413 50

Pompe volumetriche alternative per liquidi, a motore, aventi una portata massima superiore a 18 m3/ora e una pressione massima all'uscita superiore a 40 bar, appositamente progettate per pompare fanghi di trivellazione e/o cemento nei pozzi di petrolio

ex 8413 60

Pompe volumetriche rotative per liquidi, a motore, aventi una portata massima superiore a 18 m3/ora e una pressione massima all'uscita superiore a 40 bar, appositamente progettate per pompare fanghi di trivellazione e/o cemento nei pozzi di petrolio

8413 82

Elevatori per liquidi (escl. pompe)

8413 92

Parti di elevatori per liquidi, non nominate altrove

8430 49 00

Macchine di sondaggio o di perforazione per la perforazione della terra, l'estrazione dei minerali o dei minerali metalliferi, non semoventi e non idrauliche (escl. macchine per perforare trafori e gallerie e apparecchi azionati manualmente)

ex 8431 39 00

Parti idonee per essere utilizzate esclusivamente o principalmente con le macchine per i giacimenti di petrolio della voce 8428

ex 8431 43 00

Parti idonee per essere utilizzate esclusivamente o principalmente con le macchine per i giacimenti di petrolio delle sottovoci 8430 41 o 8430 49

ex 8431 49

Parti idonee per essere utilizzate esclusivamente o principalmente con le macchine per i giacimenti di petrolio delle voci 8426, 8429 e 8430

8705 20

Derricks automobili per il sondaggio o la perforazione

8905 20 00

Piattaforme di perforazione o di sfruttamento, galleggianti o sommergibili

8905 90 00

Navi-faro, navi-pompa, pontoni-gru ed altri natanti, la cui navigazione ha carattere soltanto accessorio rispetto alla loro funzione principale, per la navigazione marittima (escl. draghe, piattaforme di perforazione o di sfruttamento, galleggianti o sommergibili, imbarcazioni da pesca e navi da guerra)

Allegato 6

(art. 13 cpv. 1, 14 cpv. 1 e 2, 25 cpv. 1-4)

Territori designati

Crimea

Sebastopoli

Zone nella regione ucraina di Donetsk non controllate dal governo ucraino

Zone nella regione ucraina di Luhansk non controllate dal governo ucraino

Allegato 7

(art. 14 cpv. 1 e 2)

Beni vietati

Capitoli/Codice NC

Designazione delle merci

Capitolo 25

Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi

Capitolo 26

Minerali, scorie e ceneri

Capitolo 27

Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali

Capitolo 28

Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi

Capitolo 29

Prodotti chimici organici

3824

Leganti preparati per forme o anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove

3826

Biodiesel e sue miscele, non contenenti oli di petrolio né minerali bituminosi o contenenti, in peso, meno del 70 %

Capitolo 72

Ferro e acciaio

Capitolo 73

Lavori di ghisa, ferro o acciaio

Capitolo 74

Rame e lavori di rame

Capitolo 75

Nichel e lavori di nichel

Capitolo 76

Alluminio e lavori di allumini

Capitolo 78

Piombo e lavori di piombo

Capitolo 79

Zinco e lavori di zinco

Capitolo 80

Stagno e lavori di stagno

Capitolo 81

Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie

8207 13 00

Utensili di perforazione o di sondaggio con parte operante di cermet

8207 19 00

Utensili di perforazione o di sondaggio, altri, comprese le parti

8401

Reattori nucleari; elementi combustibili (cartucce) non irradiati per reattori nucleari; macchine e apparecchi per la separazione isotopica

8402

Caldaie a vapore (generatori di vapore), diverse dalle caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette «ad acqua surriscaldata»

8403

Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da quelle della voce 8402

8404

Apparecchi ausiliari per caldaie delle voci 8402 o 8403 (per esempio, economizzatori, surriscaldatori, apparecchi di pulitura o ricuperatori di gas); condensatori per macchine a vapore

8405

Generatori di gas d'aria o di gas d'acqua, con o senza i loro depuratori; generatori di acetilene e generatori simili di gas con procedimento ad acqua, con o senza i loro depuratori

8406

Turbine a vapore

8407

Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)

8408

Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)

8409

Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408

8410

Turbine idrauliche, ruote idrauliche e loro regolatori

8411

Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas

8412

Altri motori e macchine motrici

8413

Pompe per liquidi, anche aventi un dispositivo misuratore; elevatori per liquidi

8414

Pompe per aria o per vuoto, compressori di aria o di altri gas e ventilatori; cappe aspiranti, a estrazione o riciclaggio, con ventilatore incorporato, anche filtranti

8415

Macchine e apparecchi per il condizionamento dell'aria comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidità, compresi quelli nei quali la scala igrometrica non è regolabile separatamente

8416

Bruciatori per l'alimentazione di focolari, a combustibili liquidi, a combustibili solidi polverizzati o a gas; focolari automatici, compresi i loro avanfocolari, le loro griglie meccaniche, i loro dispositivi meccanici per l'eliminazione delle ceneri e dispositivi simili

8417

Forni industriali o per laboratori, compresi gli inceneritori, non elettrici

8418

Frigoriferi, congelatori-conservatori e altro materiale, altre macchine e apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altra specie; pompe di calore diverse dalle macchine e apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415

8420

Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine

8421

Centrifughe, compresi gli idroestrattori a centrifuga; apparecchi per filtrare o depurare liquidi o gas

8422

Lavastoviglie; macchine ed apparecchi per pulire o asciugare le bottiglie o altri recipienti; macchine ed apparecchi per riempire, chiudere, tappare o etichettare bottiglie, scatole, sacchi o altri contenitori; macchine e apparecchi per incapsulare le bottiglie, i boccali, i tubi e gli analoghi contenitori; altre macchine ed apparecchi per impacchettare o imballare le merci (comprese le macchine e gli apparecchi per imballare con pellicola termoretraibile); macchine e apparecchi per gassare le bevande

8423

Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e le bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma escluse le bilance sensibili a un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia

8424

Apparecchi meccanici (anche a mano) per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o in polvere; estintori, anche carichi; pistole a spruzzo e apparecchi simili; macchine e apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto

8425

Paranchi; verricelli e argani; binde e martinetti

8426

Bighe; gru, anche a funi (blondins); ponti scorrevoli, gru a cavalletto per scarico o movimentazione, gru a ponte, carrelli-elevatori detti «cavalier» e carri-gru

8427

Carrelli-stivatori; altri carrelli di movimentazione muniti di un dispositivo di sollevamento

8428

Altre macchine e apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico o di movimentazione (per esempio, ascensori, scale mobili, trasportatori e teleferiche)

8429

Apripista (bulldozers) e apripista con lama inclinabile (angledozers), livellatrici, ruspe spianatrici (scrapers), pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi

8430

Altre macchine e apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, lo scavo, il costipamento, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi; battipali e macchine per l'estrazione dei pali; spazzaneve

8431

Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, alle macchine o apparecchi delle voci da 8425 a 8430

8432

Macchine, apparecchi e congegni agricoli, orticoli o silvicoli, per la preparazione o la lavorazione del suolo o per la coltivazione; rulli per tappeti erbosi o campi sportivi

8435

Presse e torchi, pigiatrici e macchine e apparecchi simili per la fabbricazione di vino, sidro, succhi di frutta o bevande simili

8436

Altre macchine e apparecchi per l'agricoltura, l'orticoltura, la silvicoltura, l'avicoltura o l'apicoltura, compresi gli apparecchi per la germinazione con dispositivi meccanici o termici e le incubatrici e allevatrici per l'avicoltura

8437

Macchine per pulire, cernere o vagliare cereali o legumi secchi; macchine e apparecchi per mulini o per il trattamento dei cereali o dei legumi secchi, escluse le macchine e gli apparecchi del tipo per fattoria

8439

Macchine e apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche o per la fabbricazione o la finitura della carta o del cartone

8440

Macchine e apparecchi per legare o rilegare, comprese le macchine per cucire i fogli

8441

Altre macchine e apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta o del cartone, comprese le tagliatrici di ogni specie

8442

Macchine, apparecchi e materiale (escluse le macchine utensili delle voci da 8456 a 8465) per la preparazione o la fabbricazione di cliché, lastre, cilindri o altri organi per la stampa; cliché, lastre, cilindri e altri organi per la stampa; pietre litografiche, lastre, placche e cilindri preparati per la stampa (per esempio, levigati, graniti, lucidati)

8443

Macchine ed apparecchi per stampare mediante lastre, cilindri o altri organi per la stampa della voce 8442; altre stampanti, copiatrici e fax, anche combinati fra di loro; parti e accessori

8444 00 00

Macchine per la filatura (estrusione), lo stiramento, la testurizzazione o il taglio delle materie tessili sintetiche o artificiali

8445

Macchine per la preparazione delle materie tessili; macchine per la filatura, l'accoppiamento, la torcitura o la ritorcitura delle materie tessili e altre macchine e apparecchi per la fabbricazione dei filati tessili; macchine per bobinare (comprese le spoliere) o per aspare le materie tessili e macchine per la preparazione dei filati tessili destinati a essere utilizzati sulle macchine delle voci 8446 o 8447

8447

Macchine e telai per maglieria, per tessuti cuciti con punto a maglia, per guipure, per tulli, per pizzi, per ricami, per passamaneria, per trecce, per tessuti a maglie annodate o per tessuti «tufted»

8448

Macchine e apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444, 8445, 8446 o 8447 (per esempio, ratiere, meccanismi Jacquard, rompicatena e rompitrama, meccanismi per il cambio delle navette); parti e accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine di questa voce o delle voci 8444, 8445, 8446 o 8447 (per esempio, fusi, alette, guarniture per carde, pettini, barrette, filiere, navette, licci e quadri di licci, aghi, platine, uncinetti)

8449 00 00

Macchine e apparecchi per la fabbricazione o la finitura del feltro o delle stoffe non tessute, in pezza o in forma, comprese le macchine e apparecchi per la fabbricazione di cappelli di feltro; forme per cappelli

8450

Macchine per lavare la biancheria, anche con dispositivo per asciugare

8452

Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce 8440; mobili, supporti e coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire; aghi per macchine per cucire

8453

Macchine e apparecchi per la preparazione, la concia o la lavorazione del cuoio o delle pelli o per la fabbricazione o la riparazione di calzature o di altri lavori in cuoio o in pelle, escluse le macchine per cucire

8454

Convertitori, secchie di colata, lingottiere e macchine per colare (gettare) per la metallurgia, per le acciaierie o per le fonderie

8455

Laminatoi per metalli e loro cilindri

8456

Macchine utensili che operano con asportazione di qualsiasi materia, operanti con laser o altri fasci di luce o di fotoni, con ultrasuoni, per elettroerosione, con procedimenti elettrochimici, con fasci di elettroni, fasci ionici o a getto di plasma; macchine da taglio a getto d'acqua

8457

Centri di lavorazione, macchine a posto fisso e macchine a stazioni multiple, per la lavorazione dei metalli

8458

Torni (compresi i centri di tornitura) che operano con asportazione di metallo

8459

Macchine (comprese le unità di lavorazione con guida di scorrimento) per forare, alesare, fresare, filettare o maschiare i metalli che operano con asportazione di materia, diversi dai torni (compresi i centri di tornitura) della voce 8458

8460

Macchine per sbavare, affilare, molare, rettificare, smerigliare, levigare o per altre operazioni di finitura dei metalli o dei cermet, operanti a mezzo di mole, abrasivi o prodotti per lucidare, diverse dalle macchine per il taglio o la finitura degli ingranaggi della voce 8461

8461

Macchine per piallare, limare, stozzare, brocciare, per tagliare o rifinire gli ingranaggi, segare, troncare ed altre macchine utensili che operano con asportazione di metallo o di cermet, non nominate né comprese altrove

8462

Macchine (comprese le presse) per fucinare o forgiare a stampo, magli per la lavorazione dei metalli; macchine (comprese le presse) rullatrici, centinatrici, piegatrici, spianatrici, cesoie, punzonatrici o sgretolatrici per metalli; presse per la lavorazione dei metalli o dei carburi metallici, diverse da quelle succitate

8463

Altre macchine utensili per la lavorazione dei metalli o dei cermet, che operano senza asportazione di metallo

8464

Macchine utensili per la lavorazione della pietra, dei prodotti ceramici, del calcestruzzo, dell'amianto-cemento o di materie minerali simili, oppure per la lavorazione a freddo del vetro

8465

Macchine utensili (comprese le macchine per inchiodare, aggraffare, incollare o riunire in altro modo) per la lavorazione del legno, del sughero, dell'osso, della gomma indurita, delle materie plastiche dure o di materie dure simili

8466

Parti e accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine delle voci da 8456 a 8465, compresi i portapezzi e i portautensili, le filiere a scatto automatico, i dispositivi divisori e altri dispositivi speciali da applicare su macchine utensili; portautensili per utensileria a mano di qualsiasi specie

8467

Utensili pneumatici, idraulici o a motore (elettrico o non elettrico) incorporato, per l'impiego a mano

8468

Macchine e apparecchi per la brasatura o la saldatura, anche in grado di tagliare, diversi da quelli della voce 8515; macchine e apparecchi a gas per la tempera superficiale

8467 9030

Macchine da scrivere diverse dalle stampanti della voce 8443; macchine per l'elaborazione di testi

8470

Macchine calcolatrici e macchine tascabili che permettono la registrazione, la riproduzione e la visualizzazione delle informazioni, con funzione di calcoli; macchine contabili, macchine affrancatrici, macchine per la compilazione dei biglietti e simili macchine, con dispositivo di calcoli; registratori di cassa

8471

Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità; lettori magnetici e ottici, macchine per l'inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l'elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove

8472

Altre macchine e apparecchi per ufficio (per esempio, duplicatori ettografici o a matrice (stencil), macchine per stampare gli indirizzi, distributori automatici di biglietti di banca, macchine per selezionare, contare o incartocciare i pezzi di moneta, apparecchi per temperare le matite, apparecchi per forare o per aggraffare)

8473

Parti e accessori (diversi dai cofanetti, dalle guaine e simili) riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine e apparecchi delle voci da 8469 a 8472

8474

Macchine e apparecchi per selezionare, vagliare, separare, lavare, frantumare, macinare, mescolare o impastare le terre, le pietre, i minerali o altre materie minerali solide (comprese le polveri e le paste); macchine per agglomerare, formare o modellare i combustibili minerali solidi, le paste ceramiche, il cemento, il gesso o altre materie minerali in polvere o in pasta; macchine per modellare le forme di sabbia per fonderia

8475

Macchine per montare lampade, tubi o valvole, elettrici o elettronici o lampade per la produzione di lampi di luce, che comportano un involucro di vetro; macchine per la fabbricazione o la lavorazione a caldo del vetro o dei lavori di vetro

8476

Macchine automatiche per la vendita di prodotti (per esempio, francobolli, sigarette, generi alimentari, bevande) comprese le macchine per cambiare in moneta spicciola

8477

Macchine e apparecchi per la lavorazione della gomma o delle materie plastiche o per la fabbricazione di prodotti di tali materie, non nominati né compresi altrove in questo capitolo

8478

Macchine e apparecchi per la preparazione o la trasformazione del tabacco, non nominati né compresi altrove in questo capitolo

8479

Macchine e apparecchi con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove in questo capitolo

8480

Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per metalli (diverse dalle lingottiere), carburi metallici, vetro, materie minerali, gomma o materie plastiche

8481

Oggetti di rubinetteria e organi simili per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini o recipienti simili, compresi i riduttori di pressione e le valvole termostatiche

8482

Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi (a rullini)

8483

Alberi di trasmissione (compresi gli alberi a camme e gli alberi a gomito) e manovelle; supporti e cuscinetti a strisciamento; ingranaggi e ruote di frizione; aste filettate a circolazione di sfere o a rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, compresi i convertitori di coppia; volani e pulegge, comprese le carrucole a staffa; innesti ed organi di accoppiamento, compresi i giunti di articolazione

8484

Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili; giunti di tenuta stagna, meccanici

8486

Macchine e apparecchi utilizzati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di lingotti, placchette o dispositivi semiconduttori, di circuiti integrati elettronici o di dispositivi di visualizzazione a schermo piatto; macchine e apparecchi nominati alla nota 9 C) di questo capitolo; parti e accessori

8487

Parti di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche

8501

Motori e generatori, elettrici, esclusi i gruppi elettrogeni

8502

Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici

8503

Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente alle macchine delle voci 8501 o 8502

8504

Trasformatori elettrici, convertitori elettrici statici (per esempio, raddrizzatori), bobine di reattanza e bobine di autoinduzione

8505

Elettromagneti; calamite permanenti e oggetti destinati a diventare calamite permanenti dopo magnetizzazione; dischi, mandrini e dispositivi magnetici o elettromagnetici simili di fissaggio; accoppiamenti, innesti, variatori di velocità e freni elettromagnetici; teste di sollevamento elettromagnetiche

8507

Accumulatori elettrici, compresi i loro separatori, anche di forma quadrata o rettangolare

8511

Apparecchi e dispositivi elettrici di accensione o di avviamento per motori con accensione a scintilla o per compressione (per esempio, magneti, dinamo-magneti, bobine di accensione, candele di accensione o di riscaldamento, avviatori); generatori (per esempio, dinamo, alternatori) e congiuntori-disgiuntori per detti motori

8514

Forni elettrici industriali o di laboratorio, compresi quelli funzionanti a induzione o per perdite dielettriche; altri apparecchi industriali o di laboratorio per il trattamento termico delle materie per induzione o per perdite dielettriche

8515

Macchine e apparecchi per la brasatura o la saldatura (anche in grado di tagliare), elettrici (compresi quelli a gas riscaldati elettricamente) od operanti con laser o con altri fasci di luce o di fotoni, con ultrasuoni, con fasci di elettroni, per impulsi magnetici o a getto di plasma; macchine ed apparecchi elettrici per spruzzare a caldo metalli o cermet

8525

Apparecchi trasmittenti per la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere, fotocamere digitali e videocamere digitali (camescopes)

8526

Apparecchi di radiorilevamento e di radiolocalizzazione (radar), apparecchi di radionavigazione e apparecchi di radiotelecomando

8527

Apparecchi riceventi per la radiodiffusione anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria

8528

Monitor e proiettori, non incorporanti un apparecchio ricevente per la televisione; apparecchi riceventi per la televisione anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o un apparecchio per la riproduzione del suono o delle immagini

8529

Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528

8530

Apparecchi elettrici di segnalazione (diversi da quelli per la trasmissione di messaggi), di sicurezza, di controllo o di comando, per strade ferrate o simili, strade, vie fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi (diversi da quelli della voce 8608)

8531

Apparecchi elettrici di segnalazione acustica o visiva (per esempio, suonerie, sirene, quadri indicatori, apparecchi di avvertimento contro il furto e l'incendio), diversi da quelli delle voci 8512 o 8530

8532

Condensatori elettrici, fissi, variabili o regolabili

8533

Resistenze elettriche non scaldanti (compresi i reostati e i potenziometri)

8534

Circuiti stampati

8535

Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, il collegamento o l'allacciamento di circuiti elettrici (per esempio, interruttori, commutatori, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di tensione, parasovratensori, prese di corrente e altri elementi di collegamento, cassette di giunzione), per una tensione eccedente 1000 Volt

8536

Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, il collegamento o l'allacciamento di circuiti elettrici (per esempio, interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, parasovratensori, spine e prese di corrente, portalampade, connettori, cassette di giunzione), per una tensione non eccedente 1000 Volt; connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche

8537

Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536, per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti e apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico, diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517

8538

Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci 8535, 8536 o 8537

8539

Lampade e tubi elettrici a incandescenza o a scarica, compresi gli oggetti detti «fari e proiettori sigillati» e le lampade e tubi a raggi ultravioletti o infrarossi; lampade ad arco

8540

Lampade, tubi e valvole elettroniche a catodo caldo, a catodo freddo o a fotocatodo (per esempio, lampade, tubi e valvole a vuoto, a vapore o a gas, tubi raddrizzatori a vapori di mercurio, tubi catodici, tubi e valvole per telecamere), diversi da quelli della voce 8539

8541

Diodi, transistori e simili dispositivi a semiconduttore; dispositivi fotosensibili a semiconduttore, comprese le cellule fotovoltaiche anche montate in moduli o costituite in pannelli; diodi emettitori di luce; cristalli piezoelettrici montati

8542

Circuiti integrati elettronici

8543

Macchine e apparecchi elettrici con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove in questo capitolo

8544

Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), e altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati o ossidati anodicamente), muniti o no di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti da fibre rivestite individualmente, anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione

8545

Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile e altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici

8546

Isolatori per l'elettricità, di qualsiasi materia

8547

Pezzi isolanti, interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio, boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente

8548

Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo

Prodotti a carattere riservato del capitolo 85; merci del capitolo 85 trasportate per posta o pacco postale (extra)/codice ricostituito per la diffusione statistica

Capitolo 86

Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione

8701

Trattori (esclusi i carrelli-trattori della voce 8709)

8702

Autoveicoli per il trasporto di 10 persone o più, compreso l'autista

8704

Autoveicoli per il trasporto di merci

8705

Autoveicoli per usi speciali, diversi da quelli costruiti principalmente per il trasporto di persone o di merci (per esempio, carro-attrezzi, gru-automobili, autopompe, autocarri betoniera, autospazzatrici, veicoli spanditori, autocarri-officina, autovetture radiologiche)

8706

Telai di autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, con motore

8709

Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti

8710 00 00

Carri da combattimento e autoblinde, anche armati; loro parti

8716

Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti

Capitolo 88

Navigazione aerea o spaziale

Capitolo 89

Navigazione marittima o fluviale

Capitolo 98

Impianti industriali

7106

Argento (compreso l'argento dorato e l'argento platinato) greggio o semilavorato, o in polvere

7107

Metalli comuni placcati o ricoperti d'argento, greggi o semilavorati

7108

Oro (compreso l'oro platinato), greggio o semilavorato, o in polvere

7109

Metalli comuni o argento, placcati o ricoperti di oro, greggi o semilavorati

7110

Platino, greggio o semilavorato, o in polvere

7111

Metalli comuni, argento o oro, placcati o ricoperti di platino, greggi o semilavorati

7112

Cascami e avanzi di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi; altri cascami e avanzi contenenti metalli preziosi o composti di metalli preziosi dei tipi utilizzati principalmente per il recupero dei metalli preziosi

9013

Dispositivi a cristalli liquidi che non costituiscono oggetti classificati più specificamente altrove; laser, diversi dai diodi laser; altri apparecchi e strumenti di ottica non nominati né compresi altrove in questo capitolo

9014

Bussole, comprese quelle di navigazione; altri strumenti e apparecchi di navigazione

9015

Strumenti e apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole; telemetri

9025

Densimetri, areometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicrometri, registratori o no, anche combinati tra loro

9026

Strumenti e apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio, misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore), esclusi gli strumenti e apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032

9027

Strumenti e apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio, polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti e apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli esposimetri); microtomi

9028

Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura

9029

Altri contatori (per esempio, contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatori del cammino percorso (contachilometri), podometri); indicatori di velocità e tachimetri, diversi da quelli delle voci 9014 o 9015; stroboscopi

9030

Oscilloscopi, analizzatori di spettro e altri strumenti e apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche; strumenti e apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, X, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti

9031

Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; proiettori di profili

9032

Strumenti e apparecchi di regolazione o di controllo, automatici

9033

Parti e accessori, non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti o oggetti del capitolo 90

Allegato 819

19 Aggiornato dal n. I dell'O del DEFR del 16 mar. 2022, in vigore dal 16 mar. 2022 alle ore 12.00 (RU 2022 173).

(art. 15 cpv. 1 e 4, 29 cpv. 1)

Persone fisiche soggette alle misure finanziarie e al divieto di entrata e di transito, nonché imprese e organizzazioni soggette alle misure finanziarie20

20 L'all. non è pubblicato nella RU. È possibile ordinare il contenuto dell'all. presso il settore Sanzioni della SECO, Holzikofenweg 36, 3003 Berna oppure consultarlo al seguente indirizzo Internet: > Politica esterna e cooperazione economica > Relazioni economiche > Controlli all'esportazione e sanzioni > Sanzioni/Embarghi > Sanzioni della Svizzera.

Allegato 9

(art. 18 cpv. 1 lett. a e b, 19 cpv. 3 lett. c)

Banche e altre imprese soggette a restrizioni sui mercati monetari e finanziari21

21 L'allegato non è pubblicato né nella RU né nella RS. È possibile ordinarne il contenuto presso il settore Sanzioni della SECO, Holzikofenweg 36, 3003 Berna oppure consultarlo al seguente indirizzo Internet: www.seco.admin.ch > Politica esterna e cooperazione economica > Relazioni economiche > Controlli all'esportazione e sanzioni > Sanzioni/ Embarghi.

Allegato 10

(art. 18 cpv. 2 lett. a e b)

Banche e altre imprese soggette a restrizioni sui mercati monetari e finanziari22

22 L'allegato non è pubblicato né nella RU né nella RS. È possibile ordinarne il contenuto presso il settore Sanzioni della SECO, Holzikofenweg 36, 3003 Berna oppure consultarlo al seguente indirizzo Internet: www.seco.admin.ch > Politica esterna e cooperazione economica > Relazioni economiche > Controlli all'esportazione e sanzioni > Sanzioni/ Embarghi.

Allegato 11

(art. 18 cpv. 2 lett. a e b)

Banche e altre imprese soggette a restrizioni sui mercati monetari e finanziari23

23 L'allegato non è pubblicato né nella RU né nella RS. È possibile ordinarne il contenuto presso il settore Sanzioni della SECO, Holzikofenweg 36, 3003 Berna oppure consultarlo al seguente indirizzo Internet: www.seco.admin.ch > Politica esterna e cooperazione economica > Relazioni economiche > Controlli all'esportazione e sanzioni > Sanzioni/ Embarghi.

Allegato 12

(art. 18 cpv. 3 lett. a)

Banche e altre imprese soggette a restrizioni sui mercati monetari e finanziari24

24 L'allegato non è pubblicato né nella RU né nella RS. È possibile ordinarne il contenuto presso il settore Sanzioni della SECO, Holzikofenweg 36, 3003 Berna oppure consultarlo al seguente indirizzo Internet: www.seco.admin.ch > Politica esterna e cooperazione economica > Relazioni economiche > Controlli all'esportazione e sanzioni > Sanzioni/ Embarghi.

Allegato 13

(art. 18 cpv. 3 lett. a)

Banche e altre imprese soggette a restrizioni sui mercati monetari e finanziari25

25 L'allegato non è pubblicato né nella RU né nella RS. È possibile ordinarne il contenuto presso il settore Sanzioni della SECO, Holzikofenweg 36, 3003 Berna oppure consultarlo al seguente indirizzo Internet: www.seco.admin.ch > Politica esterna e cooperazione economica > Relazioni economiche > Controlli all'esportazione e sanzioni > Sanzioni/ Embarghi.

Allegato 14

(art. 27)

Banche e altre organizzazioni soggette al divieto di fornire servizi specializzati di messaggistica finanziaria26

26 L'allegato non è pubblicato né nella RU né nella RS. È possibile ordinarne il contenuto presso il settore Sanzioni della SECO, Holzikofenweg 36, 3003 Berna oppure consultarlo al seguente indirizzo Internet: www.seco.admin.ch > Politica esterna e cooperazione economica > Relazioni economiche > Controlli all'esportazione e sanzioni > Sanzioni/ Embarghi.