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441.11

Ordinanza
sulle lingue nazionali e la comprensione
tra le comunità linguistiche

(Ordinanza sulle lingue, OLing)

del 4 giugno 2010 (Stato 1° luglio 2022)

Il Consiglio federale svizzero,

vista la legge del 5 ottobre 20071 sulle lingue (LLing),

ordina:

Sezione 1: Lingue ufficiali della Confederazione

Art. 12 Campo d'applicazione della sezione 2 LLing

(art. 4 cpv. 2 LLing)

L'unità dell'Amministrazione federale che, nei casi di cui all'articolo 4 capoverso 2 LLing, prepara la definizione di obiettivi strategici o la conclusione di un accordo di prestazioni o di uno strumento analogo con un'organizzazione o una persona attiva a livello nazionale, esamina se

a.
sia necessario inserire negli obiettivi strategici o negli strumenti criteri od obiettivi corrispondenti alle esigenze della sezione 2 LLing;
b.
sia necessario dichiarare applicabili mediante ordinanza disposizioni della sezione 2 LLing.

2 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 ago. 2014, in vigore dal 1° ott. 2014 (RU 2014 2987).

Art. 2 Comprensibilità

(art. 7 LLing)

1 I testi della Confederazione che devono essere pubblicati sono redatti, in tutte le lingue ufficiali, in modo appropriato, chiaro e conforme alle esigenze dei destinatari, nonché secondo i principi della parità linguistica tra i sessi.3

2 Le unità dell'Amministrazione federale adottano le misure organizzative necessa­rie per garantire la qualità redazionale e formale dei testi. I criteri qualitativi redazionali e formali sono disciplinati dalla Cancelleria federale mediante istruzioni.4

3 Nuovo testo giusta l'all. n. 3 dell'O del 10 nov. 2021, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2021 692).

4 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 ago. 2014, in vigore dal 1° ott. 2014 (RU 2014 2987).

Art. 3 Romancio

(art. 11 LLing)

1 La Cancelleria federale coordina in seno all'Amministrazione federale le tradu­zioni in romancio e la pubblicazione dei testi romanci.

2 I testi sono tradotti in romancio in collaborazione con la Cancelleria di Stato del Cantone dei Grigioni.

3 La Cancelleria federale assicura l'aggiornamento continuo degli atti normativi tradotti in romancio.

4 La Cancelleria federale è competente per la terminologia romancia in seno all'Am­ministrazione federale e la pubblica su Internet.

Art. 4 Internet

(art. 12 cpv. 2 LLing)

1 Le unità dell'Amministrazione federale mettono a disposizione in tedesco, francese e italiano i contenuti principali dei loro siti Internet. I contenuti principali sono determinati in funzione dell'importanza del testo e della cerchia di destinatari.5

2 Offrono inoltre una selezione di contenuti in romancio, d'intesa con la Cancelleria federale.

5 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 ago. 2014, in vigore dal 1° ott. 2014 (RU 2014 2987).

Art. 5 Trattati internazionali

(art. 13 LLing)

1 Un trattato internazionale può essere concluso in inglese se:

a.
vi è una particolare urgenza;
b.
lo esige una forma specifica del trattato; o
c.
tale è la prassi corrente nelle relazioni internazionali della Svizzera nel settore in questione.

2 Occorre tuttavia adoperarsi a favore della redazione di una versione originale in una delle lingue ufficiali.

Art. 66 Pari opportunità degli impiegati delle diverse comunità linguistiche

(art. 9 e 20 LLing)

1 I datori di lavoro del personale delle unità dell'Amministrazione federale di cui all'articolo 1 capoverso 1 dell'ordinanza del 3 luglio 20017 sul personale federale (OPers), escluso il settore dei Politecnici federali, provvedono affinché gli impiegati non siano svantaggiati a causa della loro appartenenza a una comu­nità linguistica.

2 Provvedono in particolare affinché gli impiegati, a prescindere dalla comunità linguistica cui appartengono:

a.
possano esercitare la loro attività in tedesco, francese o italiano, sempre che l'utilizzazione di una lingua di lavoro diversa dalla lingua scelta non sia necessaria per ragioni importanti;
b.
possano partecipare in misura equivalente ai processi decisionali secondo le loro qualifiche;
c.
abbiano le stesse opportunità di sviluppo e di carriera.

6 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 ago. 2014, in vigore dal 1° ott. 2014 (RU 2014 2987).

7 RS 172.220.111.3

Art. 78 Rappresentanza delle comunità linguistiche nell'Amministrazione federale

(art. 20 cpv. 2 LLing e art. 4 cpv. 2 lett. e LPers)

1 La rappresentanza delle comunità linguistiche nelle unità dell'Amministrazione federale di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettere a e b OPers9, escluso il settore dei Politecnici federali, deve perseguire le fasce percentuali seguenti, anche a livello di quadri:

a.
tedesco: 68,5-70,5 %
b.
francese: 21,5-23,5 %
c.
italiano: 6,5- 8,5 %
d.
romancio: 0,5- 1,0 %

2 Le rappresentanze delle comunità linguistiche latine possono superare il limite superiore delle fasce percentuali di cui al capoverso 1 lettere b-d.

3 Al momento del reclutamento del personale, i datori di lavoro di cui al capo­ver­so 1 provvedono affinché can­di­dati di tutte le comunità linguistiche vengano preselezionati e convocati per un colloquio, sempre che soddisfino i criteri di sele­zione oggettivi. A parità di qualifica, vengono assunti prioritariamente i can­didati provenienti da comunità linguistiche sottorappresentate nell'unità ammini­strativa interessata; tale preferenza è accordata in particolare per i quadri.

8 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 ago. 2014, in vigore dal 1° ott. 2014 (RU 2014 2987).

9 RS 172.220.111.3

Art. 810 Conoscenze linguistiche del personale federale

(art. 20 cpv. 1 LLing e art. 4 cpv. 2 lett. ebis LPers)

1 I datori di lavoro di cui all'articolo 6 capoverso 1 provvedono affinché:

a.
gli impiegati possiedano le conoscenze orali e scritte in una seconda lingua ufficiale necessarie all'esercizio della loro funzione;
b.
i quadri di livello medio possiedano buone conoscenze attive in almeno una seconda lingua ufficiale e, se possibile, conoscenze passive in una terza lin­gua ufficiale.
c.
i quadri superiori e i quadri di livello medio con funzioni dirigenziali possiedano buone conoscenze attive in almeno una seconda lingua ufficiale e cono­scenze passive in una terza lingua ufficiale.

2 I datori di lavoro propongono ai loro impiegati corsi di lingua tedesca, francese e italiana.

3 Se al momento dell'assunzione un quadro non possiede le conoscenze linguistiche richieste, il datore di lavoro prende, entro un anno, le misure necessarie per migliorarle.

4 Le formazioni necessarie all'acquisizione di competenze linguistiche di cui al capoverso 1 sono considerate formazioni rispondenti ai bisogni del servizio di cui all'articolo 4 capoverso 4 OPers11.

10 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 ago. 2014, in vigore dal 1° ott. 2014 (RU 2014 2987).

11 RS 172.220.111.3

Art. 8a12 Obiettivi strategici

(art. 20 cpv. 1 e 2 LLing)

Il Consiglio federale fissa gli obiettivi strategici di promozione del plurilinguismo per ciascuna legislatura.

12 Introdotto dal n. I dell'O del 27 ago. 2014, in vigore dal 1° ott. 2014 (RU 2014 2987).

Art. 8b13 Delegato federale al plurilinguismo

(art. 20 cpv. 1 e 2 LLing)

1 Il Consiglio federale nomina un delegato al plurilinguismo (delegato federale al plurilinguismo). Quest'ultimo è aggregato al Dipartimento federale delle finanze.

2 Il delegato federale al plurilinguismo ha segnatamente i compiti seguenti:

a.
sostenere il Consiglio federale nell'elaborazione degli obiettivi strategici e nel controllo dell'attuazione di questi obiettivi;
b.
coordinare e valutare l'attuazione degli obiettivi strategici da parte dei dipartimenti e della Cancelleria federale;
c.
consigliare e sostenere i dipartimenti e la Cancelleria federale, le loro unità amministrative e il loro personale nelle questioni relative al plurilinguismo e sensi­bilizzarli in merito a tali questioni;
d.
collaborare con i servizi cantonali e altre amministrazioni pubbliche e intrattenere relazioni con le istituzioni esterne che si occupano del plurilinguismo;
e.
informare regolarmente il pubblico sul settore del plurilinguismo;
f.
rappresentare la Confederazione negli organismi nazionali che si occupano della promozione del plurilinguismo.

13 Introdotto dal n. I dell'O del 27 ago. 2014, in vigore dal 1° ott. 2014 (RU 2014 2987).

Art. 8c14 Attuazione degli obiettivi strategici da parte dei dipartimenti e delle unità amministrative

(art. 20 cpv. 1 e 2 LLing)

1 I dipartimenti e la Cancelleria federale stabiliscono insieme alle unità amministra­tive a loro subordinate un catalogo di misure quadriennale destinato all'attuazione degli obiettivi strategici.

2 Le unità amministrative sono responsabili dell'attuazione del catalogo di misure e prevedono le risorse finanziarie e umane necessarie.

14 Introdotto dal n. I dell'O del 27 ago. 2014, in vigore dal 1° ott. 2014 (RU 2014 2987).

Art. 8d15 Controllo e analisi

(art. 20 cpv. 1 e 2 LLing)

1 Il rapporto annuale sulla gestione del personale destinato alle commissioni parlamentari di vigilanza descrive l'evoluzione della rappresentanza delle comunità lin­guistiche nelle unità di cui all'articolo 7 capoverso 1.

2 L'Ufficio federale del personale mette a disposizione del delegato federale al plu­rilinguismo statistiche dettagliate sulla rappresentanza delle comunità linguistiche nelle unità amministrative di cui all'articolo 7 capoverso 1, segnatamente per le funzioni di quadro. Queste statistiche sono compilate sulla base dei dati e delle ana­lisi del Sistema informatico di gestione del personale dell'Amministra­zione federale (BV PLUS).

3 Ogni quattro anni, i dipartimenti e la Cancelleria federale presentano al delegato federale al plurilinguismo un rapporto con informazioni quantitative e qualitative sullo stato del plurilinguismo e sull'attuazione degli articoli 6-8 nelle loro unità amministrative. Su richiesta, essi gli forniscono informa­zioni supplementari su que­stioni del plurilinguismo al loro interno e nelle rispettive unità amministrative.

4 Il delegato federale al plurilinguismo redige ogni quattro anni un rapporto di valutazione destinato al Consiglio federale basato sui rapporti dei dipartimenti e della Cancelleria federale. In tale rapporto formula anche raccomandazioni sull'imposta­zione da dare alla politica del plurilinguismo.

5 Se un dipartimento o la Cancelleria federale non rispettano manifestamente le dispo­sizioni sulla promozione del plurilinguismo, il delegato federale al plurilinguismo può formulare raccomandazioni all'indirizzo del dipartimento interessato o della Cancelleria federale.

15 Introdotto dal n. I dell'O del 27 ago. 2014, in vigore dal 1° ott. 2014 (RU 2014 2987).

Sezione 2: Promozione della comprensione e degli scambi tra le comunità linguistiche


Art. 9 Scambi in ambito scolastico

(art. 14 LLing)

1 Per promuovere gli scambi in ambito scolastico sono concessi aiuti finanziari alle organizzazioni che adempiono le condizioni seguenti:

a.
mirano a promuovere gli scambi nazionali e internazionali di allievi e docenti di tutti i livelli scolastici nell'intento di migliorarne la competenza nelle lingue nazionali;
b.
sono state costituite dai Cantoni;
c.
sono attive a livello nazionale.

2 Gli aiuti finanziari sono concessi per:

a.
servizi di base a livello nazionale e regionale;
b.
progetti d'importanza nazionale volti a promuovere la comprensione e la diversità linguistica.

3 Sono considerati servizi di base in particolare:

a.
la creazione e il mantenimento di una rete di scambi;
b.
la consulenza e l'assistenza per progetti di scambio;
c.
l'intermediazione di partenariati di scambio;
d.
la realizzazione e la valutazione di progetti di scambio propri;
e.
le pubblicazioni, l'elaborazione di sussidi didattici e la documentazione;
f.
la formazione e il perfezionamento delle persone che lavorano nelle scuole e nell'amministrazione a favore degli scambi.
Art. 10 Promozione delle lingue nazionali nell'insegnamento

(art. 16 lett. a e b LLing)

Per promuovere le lingue nazionali nell'insegnamento sono concessi aiuti finanziari ai Cantoni per:

a.
progetti innovativi di sviluppo di piani e sussidi didattici per l'insegnamento di una seconda e di una terza lingua nazionale;
b.
progetti di promozione dell'apprendimento di una lingua nazionale attra­verso un insegnamento bilingue;
c.
la promozione della conoscenza della lingua nazionale locale da parte degli alloglotti prima della scuola elementare.
Art. 11 Promozione della conoscenza della loro prima lingua da parte degli alloglotti

(art. 16 lett. c LLing)

Per promuovere la conoscenza della loro prima lingua da parte degli alloglotti sono concessi aiuti finanziari ai Cantoni per le misure che adottano a favore:

a.
del promovimento di piani d'insegnamento integrato nella lingua e cultura d'origine;
b.
del perfezionamento dei docenti;
c.
dello sviluppo di sussidi didattici.
Art. 12 Centro di competenza scientifico per la promozione del plurilinguismo

(art. 17 LLing)

1 Sono concessi aiuti finanziari all'Istituto di plurilinguismo dell'Università di Friburgo e dell'Alta Scuola Pedagogica di Friburgo (Istituto) per i suoi servizi di base nella ricerca applicata nel campo delle lingue e del plurilinguismo.

2 L'Ufficio federale della cultura (UFC) conclude con l'Istituto un accordo di prestazioni e vi definisce un mandato di ricerca.

3 Sono considerati servizi di base in particolare:

a.
il coordinamento, la direzione e l'attuazione del mandato di ricerca;
b.
la creazione e la gestione di un centro di documentazione;
c.
pubblicazioni concernenti il plurilinguismo;
d.
l'assistenza in merito a prassi d'insegnamento e la loro valutazione;
e.
la collaborazione a reti di ricerca nazionali e internazionali e la partecipa­zione all'attività di organizzazioni scientifiche.

4 Gli aiuti finanziari presuppongono che l'Istituto:

a.
sviluppi e gestisca una rete che coinvolge istituzioni di ricerca di tutte le regioni linguistiche del Paese attive nella ricerca applicata sul plurilinguismo, assumendo una funzione direttiva quale centro di competenza scientifico;
b.
realizzi progetti propri, per quanto l'accordo di prestazioni lo preveda;
c.
realizzi progetti su mandato di servizi federali che non rientrano nel mandato di ricerca nonché progetti su mandato di Cantoni o di terzi solo se il mandante partecipa adeguatamente alle spese.
Art. 13 Sostegno ad agenzie di stampa

(art. 18 lett. a LLing)

1 Possono essere concessi aiuti finanziari ad agenzie di stampa d'importanza nazionale che:

a.
si sono assegnate un mandato di politica della comprensione e lo adempiono; e
b.
informano su temi di politica delle lingue, delle culture e della comprensione da tutte e quattro le regioni linguistiche.

2 Un'agenzia di stampa è d'importanza nazionale se pubblica regolarmente informa-zioni in almeno tre lingue nazionali.

Art. 14 Sostegno a organizzazioni e istituzioni

(art. 18 lett. b LLing)

1 Possono essere concessi aiuti finanziari a organizzazioni e istituzioni a scopo non lucrativo d'importanza nazionale la cui attività concerne almeno un'intera regione linguistica e che forniscono nuovi impulsi in almeno tre dei seguenti settori:

a.
promozione della convivenza tra le comunità linguistiche e dell'incontro tra le culture del Paese;
b.
promozione della conservazione e della diffusione delle lingue e culture nazionali;
c.
promozione dell'interesse per la creazione letteraria in Svizzera al di là dei confini linguistici;
d.
approfondimento del tema dell'apprendimento delle lingue e pubblicazione di lavori in merito;
e.
sensibilizzazione della popolazione sul plurilinguismo individuale e sociale e mediazione tra le comunità linguistiche;
f.
realizzazione di lavori fondamentali per la salvaguardia e la promozione di lingue non territoriali riconosciute ufficialmente dalla Confederazione.

2 L'ammontare degli aiuti finanziari è stabilito in base:

a.
alla struttura e alla grandezza dell'organizzazione o dell'istituzione;
b.
al tipo e all'importanza dell'attività o di un progetto;
c.
alla qualità e all'efficacia delle misure;
d.
alle prestazioni proprie e ai contributi di terzi.
Art. 15 Sostegno a progetti di enti pubblici

(art. 18 lett. c LLing)

1 Possono essere concessi aiuti finanziari a enti pubblici per progetti che concernono almeno due dei settori di cui all'articolo 14 capoverso 1.

2 L'ammontare degli aiuti finanziari è stabilito in base:

a.
al tipo e all'importanza dell'attività o di un progetto;
b.
alla qualità e all'efficacia del progetto;
c.
alle prestazioni proprie e ai contributi di terzi.
Art. 16 Aiuti finanziari per traduzioni

(art. 19 LLing)

1 Possono essere concessi aiuti finanziari a organizzazioni e istituzioni per traduzioni nell'ambito della loro attività di comunicazione nelle varie regioni linguistiche, in particolare per comunicare con le persone alle quali è destinata la loro attività di pubblica utilità.

2 Le organizzazioni e istituzioni devono adempiere le seguenti condizioni:

a.
essere attive in almeno tre regioni linguistiche;
b.
non perseguire uno scopo lucrativo;
c.
svolgere un'attività di pubblica utilità;
d.
essere politicamente e confessionalmente neutrali;
e.
svolgere un compito nell'ambito della politica delle lingue e della comprensione e avere un irradiamento a livello nazionale.

3 Le organizzazioni e istituzioni che beneficiano di aiuti finanziari secondo l'arti­colo 14 non hanno diritto ad aiuti finanziari per traduzioni.

Sezione 3: Sostegno ai Cantoni plurilingui

(art. 21 LLing)

Art. 17

1 Per promuovere il plurilinguismo nelle autorità e nelle amministrazioni cantonali sono concessi ai Cantoni plurilingui aiuti finanziari per l'adempimento dei loro compiti speciali, in particolare per:

a.
servizi di traduzione e terminologia a favore della comunicazione intracantonale e intercantonale;
b.
la formazione e il perfezionamento linguistico e professionale del personale cantonale per le questioni concernenti il plurilinguismo;
c.
progetti di sensibilizzazione del pubblico sul plurilinguismo.

2 Per promuovere il plurilinguismo nel settore dell'istruzione sono concessi ai Cantoni plurilingui aiuti finanziari per l'adempimento dei loro compiti speciali, in particolare per:

a.
l'acquisto di sussidi didattici per l'insegnamento delle lingue;
b.
la formazione e il perfezionamento linguistico dei docenti;
c.
progetti di promozione dell'apprendimento di una lingua nazionale attra­verso un insegnamento bilingue a tutti i livelli scolastici;
d.
progetti di promozione della frequenza di lezioni in un'altra lingua ufficiale del Cantone a tutti i livelli scolastici;
e.
progetti di promozione dell'apprendimento in rete (e-learning).

Sezione 4: Salvaguardia e promozione delle lingue e culture romancia e italiana nel Cantone dei Grigioni


Art. 18 Misure generali nel Cantone dei Grigioni

(art. 22 cpv. 1 lett. a LLing)

Per salvaguardare e promuovere le lingue e culture romancia e italiana sono concessi aiuti finanziari al Cantone dei Grigioni in particolare per:

a.
misure adottate dal Cantone nei seguenti settori:
1.
insegnamento delle lingue nelle scuole pubbliche,
2.
attività di traduzione,
3.
pubblicazioni in romancio e italiano,
4.
promozione del plurilinguismo nell'amministrazione cantonale,
5.
salvaguardia e promozione dell'identità linguistica e culturale;
b.
il sostegno di progetti di terzi concernenti la salvaguardia e la promozione delle lingue e culture romancia e italiana.
Art. 19 Sostegno a organizzazioni e istituzioni

(art. 22 cpv. 1 lett. b LLing)

1 Sono concessi aiuti finanziari al Cantone dei Grigioni per sostenere attività sovraregionali di organizzazioni e istituzioni romance nei seguenti settori:

a.
sviluppo e rinnovo della lingua;
b.
insegnamento extrascolastico della lingua e cultura romancia;
c.
elaborazione e realizzazione di misure di salvaguardia e promozione del romancio;
d.
consulenza, mediazione e documentazione;
e.
pubblicazioni per bambini e adolescenti.

2 Sono concessi aiuti finanziari al Cantone dei Grigioni per sostenere attività sovraregionali di organizzazioni e istituzioni di lingua italiana nei seguenti settori:

a.
elaborazione e realizzazione di misure di promozione della lingua e cultura italiana;
b.
pubblicazioni sulla lingua e cultura italiana;
c.
creazione e gestione di un centro di documentazione sulla lingua e cultura italiana.

3 Gli aiuti finanziari della Confederazione coprono al massimo il 90 per cento delle spese totali dell'organizzazione o dell'istituzione.

Art. 20 Promozione dell'attività editoriale romancia

(art. 22 cpv. 1 lett. c LLing)

1 Sono concessi aiuti finanziari al Cantone dei Grigioni per sostenere editori romanci che si prefiggono di promuovere la letteratura romancia.

2 Gli editori devono pubblicare opere in lingua romancia. Devono in particolare:

a.
scegliere i testi e garantirne il lettorato;
b.
provvedere alla stampa e alla produzione;
c.
promuovere la distribuzione.
Art. 21 Aiuti finanziari per la salvaguardia e la promozione della lingua romancia nei media

(art. 22 cpv. 2 LLing)

1 Sono concessi aiuti finanziari al Cantone dei Grigioni per sostenere agenzie di stampa.

2 Le agenzie di stampa devono in particolare:

a.
fornire quotidianamente prestazioni redazionali in lingua romancia con testi e immagini;
b.
tenere conto degli idiomi romanci e del rumantsch grischun;
c.
mettere le prestazioni redazionali a disposizione dei media in forma elettronica.

Sezione 5: Salvaguardia e promozione della lingua e cultura italiana nel Cantone Ticino



Art. 22 Misure generali nel Cantone Ticino

(art. 22 cpv. 1 lett. a e c LLing)

Per salvaguardare e promuovere la lingua e cultura italiana sono concessi aiuti finanziari al Cantone Ticino in particolare per:

a.
il sostegno di programmi e progetti di ricerca in ambito scientifico;
b.
il sostegno di programmi e progetti nell'ambito della politica linguistica e culturale;
c.
pubblicazioni di particolare rilievo per la promozione della lingua e cultura italiana;
d.
manifestazioni sulla lingua e cultura italiana.
Art. 23 Sostegno a organizzazioni e istituzioni

(art. 22 cpv. 1 lett. b LLing)

1 Sono concessi aiuti finanziari al Cantone Ticino per sostenere attività sovraregionali di organizzazioni e istituzioni, segnatamente per:

a.
progetti di salvaguardia e promozione del patrimonio culturale;
b.
misure di promozione della creazione letteraria;
c.
l'organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni linguistiche e culturali.

2 Gli aiuti finanziari della Confederazione coprono al massimo il 90 per cento delle spese totali dell'organizzazione o dell'istituzione.

Art. 25 Aiuti finanziari per traduzioni

(art. 22 cpv. 1 lett. c LLing)

Sono concessi aiuti finanziari al Cantone Ticino per traduzioni in italiano e dall'italiano di opere di particolare rilievo per lo sviluppo dell'identità culturale del Cantone.

Sezione 6: Esecuzione

Art. 26 Domande

1 Le domande di aiuti finanziari di cui agli articoli 9 e 13-25 vanno presentate all'UFC.

2 Le domande di aiuti finanziari di cui agli articoli 10 e 11 vanno presentate alla Conferenza dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE). La CDPE le inoltra all'UFC con una raccomandazione.

3 Le domande vanno presentate annualmente, sempre che l'accordo di prestazioni non preveda altrimenti.

4 Esse vanno presentate entro i seguenti termini:

a.
le domande secondo gli articoli 9-11 e 13-16: entro il 31 marzo dell'anno per il quale è richiesto l'aiuto finanziario;
b.
le domande secondo gli articoli 17-25: entro il 31 dicembre dell'anno precedente.
Art. 27 Procedura e rimedi giuridici

1 In merito alle domande di aiuti finanziari decide l'UFC.

2 La procedura e i rimedi giuridici sono retti dalle disposizioni generali dell'ammi­nistrazione della giustizia federale.

Art. 28 Ordine di priorità

1 Gli aiuti finanziari sono concessi entro i limiti dei crediti stanziati.

2 Se gli aiuti finanziari richiesti superano i mezzi disponibili, il Dipartimento fede­rale dell'interno istituisce un ordine di priorità per la valutazione delle domande ai sensi dell'articolo 13 capoverso 2 della legge del 5 ottobre 199016 sui sussidi.

Sezione 7: Disposizioni finali

Allegato

(art. 30)

Abrogazione e modifica del diritto vigente

I

L'ordinanza del 26 giugno 199617 sugli aiuti finanziari per la salvaguardia e la promozione della lingua e cultura romancia e italiana è abrogata.

II

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

18

17 [RU 1996 2283]

18 Le mod. possono essere consultate alla RU 2010 2653.