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818.101.26

Ordinanza
sui provvedimenti per combattere l'epidemia
di COVID-19 nella situazione particolare

(Ordinanza COVID-19 situazione particolare)

del 16 febbraio 2022 (Stato 17 febbraio 2022)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 6 capoverso 2 lettere a e b della legge del 28 settembre 20121
sulle epidemie (LEp),

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e scopo

1 La presente ordinanza stabilisce provvedimenti nei confronti della popolazione, delle organizzazioni, delle istituzioni e dei Cantoni per combattere l'epidemia di COVID-19.

2 I provvedimenti sono finalizzati a impedire la diffusione del coronavirus SARS-CoV-2 e interrompere le catene di trasmissione.

Art. 2 Competenze dei Cantoni

Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, i Cantoni mantengono le loro competenze secondo la LEp.

Sezione 2: Obbligo di portare una mascherina facciale

Art. 3 Trasporti pubblici

1 Nei settori chiusi di veicoli del trasporto pubblico come treni, tranvie, autobus, battelli, aeromobili e impianti a fune, tutti i viaggiatori a partire dai 12 anni devono portare una mascherina facciale. Sono esentati i settori dei veicoli destinati alla ristorazione.

2 Per veicoli del trasporto pubblico s'intendono:

a.
i veicoli di imprese titolari di una concessione secondo l'articolo 6 o di un'autorizzazione secondo l'articolo 7 o 8 della legge del 20 marzo 20092 sul trasporto di viaggiatori;
b.
aeromobili di imprese titolari di un'autorizzazione di esercizio secondo l'articolo 27 o 29 della legge federale del 21 dicembre 19483 sulla navigazione aerea, utilizzati nel traffico di linea o charter.

3 I gestori dei veicoli devono provvedere in modo adeguato affinché l'obbligo di portare una mascherina facciale sia rispettato.

Art. 4 Ospedali, cliniche, case di cura e case per anziani

1 Nei luoghi chiusi accessibili al pubblico di ospedali, cliniche, case di cura e case per anziani, tutte le persone a partire dai 12 anni devono portare una mascherina facciale. I Cantoni possono esentare singole strutture, a condizione che sia garantita la protezione delle persone particolarmente a rischio.

2 Non devono portare una mascherina facciale:

a.
i pazienti stazionari di ospedali e cliniche nelle loro stanze;
b.
gli ospiti delle case di cura e delle case per anziani;
c.
le persone che seguono un trattamento medico o cosmetico al viso;
d.
le persone sedute al tavolo in un settore destinato alla ristorazione;
e.
le persone che si esibiscono, segnatamente gli oratori.

3 I Cantoni o i gestori delle strutture possono prevedere l'obbligo della mascherina per le persone di cui al capoverso 2 lettere a, b ed e, se questo è necessario per proteggere le persone particolarmente a rischio.

4 I gestori delle strutture devono provvedere in modo adeguato affinché l'obbligo di portare una mascherina facciale sia rispettato.

Art. 5 Altre strutture

I Cantoni o i gestori possono prevedere l'obbligo di portare una mascherina facciale in altre strutture, se è necessario per proteggere le persone presenti, segnatamente in strutture in cui sono presenti persone particolarmente a rischio.

Art. 6 Esenzione dall'obbligo della mascherina

1 Le persone che possono provare che per motivi particolari, segnatamente di natura medica, non possono portare mascherine facciali sono esentate dall'obbligo di portare una mascherina facciale.

2 Quale prova dei motivi di natura medica è richiesto un attestato rilasciato da un professionista della salute abilitato all'esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale secondo la legge del 23 giugno 20064 sulle professioni mediche o la legge federale del 18 marzo 20115 sulle professioni psicologiche.

Sezione 3: Isolamento

Art. 7 Ordine e durata

1 L'autorità cantonale competente ordina un isolamento di cinque giorni alle persone malate di COVID-19 o contagiate dal SARS-CoV-2.

2 Se la persona mostra sintomi particolarmente gravi o è fortemente immunosoppressa, l'autorità cantonale competente può ordinare un isolamento più lungo.

3 La durata dell'isolamento inizia a decorrere:

a.
per le persone sintomatiche: dal giorno in cui si manifestano i sintomi;
b.
per le persone asintomatiche: dal giorno di esecuzione del test.

4 L'autorità cantonale competente revoca l'isolamento al più presto dopo cinque giorni se la persona in isolamento:

a.
è priva di sintomi da almeno 48 ore; o
b.
continua a presentare sintomi, ma di entità tale da non giustificare più la prosecuzione dell'isolamento.
Art. 8 Deroghe

1 L'autorità cantonale competente può esentare dall'isolamento durante l'esercizio dell'attività professionale e lungo il tragitto per andare al lavoro determinate persone o categorie di persone se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a.
le persone svolgono un'attività che è di grande importanza per la società e per la quale vi è una grave mancanza di personale;
b.
per l'attività vige un piano di protezione che impedisce con provvedimenti opportuni una trasmissione del SARS-CoV-2 da queste persone ad altre.

2 Al di fuori della loro abitazione o del loro alloggio, le persone esentate dall'isolamento devono portare una mascherina facciale e tenersi a distanza dalle altre persone.

3 Al di fuori dell'attività professionale e del tragitto per andare al lavoro, le persone devono attenersi all'isolamento.

Sezione 4: Disposizione penale

Art. 9

È punito con la multa chi intenzionalmente o per negligenza viola l'obbligo di portare una mascherina facciale secondo gli articoli 3 capoverso 1 e 4 capoverso 1.

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 12 Entrata in vigore e durata di validità

1 La presente ordinanza entra in vigore il 17 febbraio 2022 alle ore 00.00.

2 Fatto salvo i capoversi 3 e 4, ha effetto sino al 31 marzo 2022.

3 L'allegato numero 1 (allegato 2, numero XVI, numero 16001 e 16003-16007), nonché numeri 2 e 3 ha effetto a tempo indeterminato.

4 L'allegato numero 1 (allegato 2, numero XVI, numero 16002) ha effetto sino al 31 marzo 2022. Dopodiché l'allegato numero 1 (allegato 2, numero XVI, numero 16002) è abrogato.

Allegato

(art. 11)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

7

7 Le modifiche possono essere consultate alla RU 2022 97.