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Fedlex DEFRITRMEN
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818.101.26

Ordinanza
sui provvedimenti per combattere l'epidemia
di COVID-19 nella situazione particolare

(Ordinanza COVID-19 situazione particolare)

del 23 giugno 2021 (Stato 3 febbraio 2022)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 6 capoverso 2 lettere a e b della legge del 28 settembre 20121 sulle epidemie (LEp),

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e scopo

1 La presente ordinanza stabilisce provvedimenti nei confronti della popolazione, delle organizzazioni, delle istituzioni e dei Cantoni per combattere l'epidemia di COVID-19.

2 I provvedimenti sono finalizzati a impedire la diffusione del coronavirus (COVID-19) e interrompere le catene di trasmissione.

Art. 2 Competenza dei Cantoni

1 Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, i Cantoni mantengono le loro competenze secondo la LEp.

2 Nelle scuole del livello secondario II vige l'obbligo di portare una mascherina facciale secondo l'articolo 6. Per il resto, i provvedimenti nel settore della scuola dell'obbligo e del livello secondario II rientrano nella competenza dei Cantoni.2

2 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 gen. 2022 (Proroga dei provvedimenti, abbreviazione della durata di validità dei certificati di vaccinazione e di guarigione, rinuncia alla registrazione dei dati di contatto, deroghe all'obbligo del certificato per membri di delegazioni internazionali, disposizioni particolari per gli esami federali di maturità e di maturità professionale), in vigore dal 25 gen. al 31 mar. 2022 (RU 2022 21).

Art. 33 Certificati

Nella presente ordinanza si intende per:

a.
certificato di vaccinazione: un certificato di vaccinazione COVID-19 secondo l'articolo 1 lettera a numero 1 dell'ordinanza del 4 giugno 20214 sui certificati COVID-19 o un certificato estero attestante le vaccinazioni riconosciuto secondo la sezione 7 dell'ordinanza sui certificati COVID-19;
b.
certificato di guarigione: un certificato di guarigione dalla COVID-19 di cui all'articolo 1 lettera a numero 2 dell'ordinanza sui certificati COVID-19 o un certificato estero attestante la guarigione riconosciuto secondo la sezione 7 dell'ordinanza sui certificati COVID-19;
c.
certificato di test: un certificato di test COVID-19 di cui all'articolo 1 lettera a numero 3 dell'ordinanza sui certificati COVID-19 o un certificato estero attestante i test riconosciuto secondo la sezione 7 dell'ordinanza sui certificati COVID-19;
d.
certificato di deroga: un certificato di deroga COVID-19 di cui all'articolo 1 lettera a numero 4 dell'ordinanza sui certificati COVID-19.

3 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 gen. 2022 (Proroga dei provvedimenti, abbreviazione della durata di validità dei certificati di vaccinazione e di guarigione, rinuncia alla registrazione dei dati di contatto, deroghe all'obbligo del certificato per membri di delegazioni internazionali, disposizioni particolari per gli esami federali di maturità e di maturità professionale), in vigore dal 25 gen. 2022 al 31 mar. 2022 (RU 2022 21).

4 RS 818.102.2

Art. 3a5 Limitazioni dell'accesso

1 Le limitazioni dell'accesso a strutture o manifestazioni alle persone con determinati certificati si applicano solo alle persone a partire dai 16 anni.

2 Se l'accesso è limitato alle persone provviste sia di un certificato di vaccinazione o guarigione sia di un certificato di test, il certificato di test non è necessario se il certificato di vaccinazione o guarigione è valido da non più di 120 giorni. Questa eccezione non si applica alle persone con un certificato di guarigione emesso sulla base di un test anticorpale ai sensi dell'articolo 16 capoverso 3 dell'ordinanza del 4 giugno 20216 sui certificati COVID-19.

3 Le persone con un certificato di deroga possono accedere alle strutture o alle manifestazioni come le persone provviste sia di un certificato di vaccinazione o guarigione sia di un certificato di test. A queste persone non si applica la deroga all'obbligo della mascherina di cui all'articolo 6 capoverso 2 lettera i.

4 Al momento dell'accesso a strutture o manifestazioni, le persone che dispongono di un certificato medico attestante che non possono farsi vaccinare per uno dei motivi medici di cui all'allegato 4 sono equiparate alle persone con un certificato di vaccinazione o guarigione, a condizione che presentino un certificato di test. A queste persone non si applica la deroga all'obbligo della mascherina di cui all'articolo 6 capoverso 2 lettera i.

5 Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico domiciliato in Svizzera autorizzato a esercitare sotto la propria responsabilità professionale secondo la legge del 23 giugno 20067 sulle professioni mediche e in possesso di un titolo federale di perfezionamento nella specializzazione in cui rientra il motivo addotto.

5 Introdotto dal n. I dell'O del 3 dic. 2021 (Estensione dell'obbligo di portare una mascherina facciale e della limitazione dell'accesso a persone con un certificato) (RU 2021 813). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 gen. 2022 (Proroga dei provvedimenti, abbreviazione della durata di validità dei certificati di vaccinazione e di guarigione, rinuncia alla registrazione dei dati di contatto, deroghe all'obbligo del certificato per membri di delegazioni internazionali, disposizioni particolari per gli esami federali di maturità e di maturità professionale), in vigore dal 25 gen. 2022 al 31 mar. 2022 (RU 2022 21).

6 RS 818.102.2

7 RS 811.11

Sezione 2: Provvedimenti nei confronti delle persone

Art. 4 Principio

Ogni persona rispetta le raccomandazioni dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) concernenti l'igiene e il comportamento durante l'epidemia di COVID-198.

8 Consultabili su www.ufsp.admin.ch > Malattie > Malattie infettive: focolai, epidemie e pandemie > Insorgenze e epidemie attuali > Coronavirus > Così ci proteggiamo.

Art. 5 Viaggiatori sui trasporti pubblici

1 Chi viaggia in settori chiusi di veicoli del trasporto pubblico come treni, tranvie, autobus, battelli, aeromobili e impianti a fune deve portare una mascherina facciale. Sono esentati da quest'obbligo:

a.
i bambini fino al compimento dei 12 anni;
b.
le persone che possono provare che per motivi particolari, segnatamente di natura medica, non possono portare mascherine facciali; quale prova dei motivi di natura medica è richiesto un attestato rilasciato da un professionista della salute abilitato all'esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale secondo la legge del 23 giugno 20069 sulle professioni mediche o la legge federale del 18 marzo 201110 sulle professioni psicologiche.

2 Per veicoli del trasporto pubblico s'intendono:

a.
i veicoli di imprese titolari di una concessione secondo l'articolo 6 o di un'autorizzazione secondo l'articolo 7 o 8 della legge del 20 marzo 200911 sul trasporto di viaggiatori;
b.
aeromobili di imprese titolari di un'autorizzazione di esercizio secondo l'articolo 27 o 29 della legge federale del 21 dicembre 194812 sulla navigazione aerea, utilizzati nel traffico di linea o charter.
Art. 6 Persone in settori accessibili al pubblico di strutture

1 Chi si trova in luoghi chiusi accessibili al pubblico di strutture deve portare una mascherina facciale.

2 Sono esentati dall'obbligo di cui al capoverso 1:

a.
i bambini fino al compimento dei 12 anni;
b.
le persone che possono provare che per motivi particolari, segnatamente di natura medica, non possono portare mascherine facciali; alla prova dei motivi di natura medica si applica l'articolo 5 capoverso 1 lettera b;
c.
le persone in istituzioni di custodia di bambini complementare alla famiglia o in istituti di formazione, se l'uso della mascherina complica notevolmente la custodia o lo svolgimento della lezione;
d.
le persone che seguono un trattamento medico o cosmetico al viso;
e.
le persone che si esibiscono, segnatamente gli oratori;
f.13
le persone che, in virtù di una prescrizione della presente ordinanza, sono esentate dall'obbligo della mascherina nei settori dello sport e della cultura;
g.14
le persone in strutture della ristorazione, bar e club: mentre sono sedute al tavolo;
h.15
le persone nel settore destinato al pubblico di manifestazioni: durante la con-sumazione mentre sono sedute al proprio posto;
i.16
le persone che frequentano strutture accessibili al pubblico o partecipano a manifestazioni il cui accesso è limitato alle persone provviste sia di un certificato di vaccinazione o guarigione sia di un certificato di test.

3 e 4 ...17

5 Sentita l'autorità cantonale competente, gli istituti medico-sociali possono prevedere nei loro piani di protezione che, nei settori accessibili al pubblico, siano esentati da quest'obbligo secondo il capoverso 1:

a.
gli ospiti vaccinati contro il COVID-19: per il lasso di tempo stabilito nell'allegato 2;
b.
gli ospiti che sono stati contagiati dal SARS-CoV-2 e che sono considerati guariti: per il lasso di tempo stabilito nell'allegato 2.

6 L'allegato 2 disciplina quali persone sono considerate vaccinate ai sensi del capoverso 5 lettera a.

13 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 gen. 2022 (Proroga dei provvedimenti, abbreviazione della durata di validità dei certificati di vaccinazione e di guarigione, rinuncia alla registrazione dei dati di contatto, deroghe all'obbligo del certificato per membri di delegazioni internazionali, disposizioni particolari per gli esami federali di maturità e di maturità professionale), in vigore dal 25 gen. 2022 al 31 mar. 2022 (RU 2022 21).

14 Introdotta dal n. I dell'O dell'8 set. 2021 (Estensione dell'impiego del certificato COVID-19) (RU 2021 542). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 gen. 2022 (Proroga dei provvedimenti, abbreviazione della durata di validità dei certificati di vaccinazione e di guarigione, rinuncia alla registrazione dei dati di contatto, deroghe all'obbligo del certificato per membri di delegazioni internazionali, disposizioni particolari per gli esami federali di maturità e di maturità professionale), in vigore dal 25 gen. 2022 al 31 mar. 2022 (RU 2022 21).

15 Introdotta dal n. I dell'O del 3 dic. 2021 (Estensione dell'obbligo di portare una mascherina facciale e della limitazione dell'accesso a persone con un certificato) (RU 2021 813). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 gen. 2022 (Proroga dei provvedimenti, abbreviazione della durata di validità dei certificati di vaccinazione e di guarigione, rinuncia alla registrazione dei dati di contatto, deroghe all'obbligo del certificato per membri di delegazioni internazionali, disposizioni particolari per gli esami federali di maturità e di maturità professionale), in vigore dal 25 gen. 2022 al 31 mar. 2022 (RU 2022 21).

16 Introdotta dal n. I dell'O del 3 dic. 2021 (Estensione dell'obbligo di portare una mascherina facciale e della limitazione dell'accesso a persone con un certificato (RU 2021 813). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 gen. 2022 (Proroga dei provvedimenti, abbreviazione della durata di validità dei certificati di vaccinazione e di guarigione, rinuncia alla registrazione dei dati di contatto, deroghe all'obbligo del certificato per membri di delegazioni internazionali, disposizioni particolari per gli esami federali di maturità e di maturità professionale), in vigore dal 25 gen. 2022 al 31 mar. 2022 (RU 2022 21).

17 Abrogati dal n. I dell'O dell'8 set. 2021 (Estensione dell'impiego del certificato COVID-19), con effetto dal 13 set. 2021 al 31 mar. 2022 (RU 2021 542; 2022 21).

Sezione 3: Provvedimenti concernenti l'isolamento18

18 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2022 (Revoca della quarantena dei contatti e dell'obbligo di telelavoro), in vigore dal 3 feb. 2022 (RU 2022 59).

Art. 7 e 819

19 Abrogati dal n. I dell'O del 2 feb. 2022 (Revoca della quarantena dei contatti e dell'obbligo di telelavoro), con effetto dal 3 feb. 2022 (RU 2022 59).

Art. 920 ... 21

1 L'autorità cantonale competente ordina un isolamento di cinque giorni alle persone malate di COVID-19 o contagiate dal SARS-CoV-2.

2 Se la persona mostra sintomi particolarmente gravi o è fortemente immunosoppressa, l'autorità cantonale competente può ordinare un isolamento più lungo.

3 La durata dell'isolamento inizia a decorrere:

a.
dal giorno in cui si manifestano i sintomi;
b.
se la persona che si è ammalata di COVID-19 o si è contagiata con il SARS-CoV-2 è asintomatica: dal giorno di esecuzione del test.

4 L'autorità cantonale competente revoca l'isolamento al più presto dopo cinque giorni se la persona in isolamento:

a.
è priva di sintomi da almeno 48 ore; o
b.
continua a presentare sintomi, ma di entità tale da non giustificare più la prosecuzione dell'isolamento.

5 L'autorità cantonale competente può esentare dall'isolamento durante l'esercizio dell'attività professionale e lungo il tragitto per andare al lavoro determinate persone o categorie di persone se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a.
le persone svolgono un'attività che è di grande importanza per la società e per la quale vi è una grave mancanza di personale;
b.
per l'attività vige un piano di protezione che impedisce con provvedimenti opportuni una trasmissione del SARS-CoV-2 da queste persone ad altre.

6 Al di fuori della loro abitazione o del loro alloggio, le persone esentate dall'isolamento di cui al capoverso 5 devono portare una mascherina facciale e rispettare la distanza obbligatoria dalle altre persone. Al di fuori dell'attività professionale e del tragitto per andare al lavoro, devono attenersi all'isolamento.

20 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 gen. 2022 (Quarantena dei contatti e isolamento), in vigore dal 13 gen. 2022 (RU 2022 5).

21 Abrogata dal n. I dell'O del 2 feb. 2022 (Revoca della quarantena dei contatti e dell'obbligo di telelavoro), con effetto dal 3 feb. 2022 (RU 2022 59).

Sezione 4: Provvedimenti concernenti le strutture accessibili al pubblico e le manifestazioni


Art. 10 Piano di protezione

1 I gestori di strutture accessibili al pubblico, compresi gli istituti di formazione, e gli organizzatori di manifestazioni devono elaborare e attuare un piano di protezione.

2 Il piano di protezione deve prevedere i seguenti provvedimenti:

a.
provvedimenti concernenti l'igiene e l'aerazione;
b.
provvedimenti concernenti il rispetto dell'obbligo di portare una mascherina facciale secondo l'articolo 6;
c.
Abrogata
d.
provvedimenti concernenti le persone che secondo l'articolo 6 capoverso 2 non devono portare una mascherina facciale;
e.
provvedimenti concernenti il rispetto della distanza, a meno che l'accesso sia limitato alle persone provviste di un certificato di vaccinazione, guarigione o test o limitato ulteriormente. 22

3 Se l'accesso è limitato alle persone con un certificato di vaccinazione, guarigione o test o limitato ulteriormente, il piano di protezione deve contenere anche i seguenti provvedimenti:

a.
provvedimenti per l'attuazione della limitazione dell'accesso;
b.
provvedimenti concernenti le persone con un certificato di deroga COVID-19 secondo l'articolo 21a dell'ordinanza sui certificati COVID-19 del 4 giugno 202123.
c.
provvedimenti concernenti le persone provviste di un certificato di cui all'articolo 3a capoverso 4 attestante che non possono farsi vaccinare per un motivo medico.24

4 Le prescrizioni secondo i capoversi 2 e 3 sono precisate nell'allegato 1.

5 Nel piano di protezione deve essere designata una persona responsabile dell'attuazione del piano e dei contatti con le autorità competenti.

22 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 gen. 2022 (Proroga dei provvedimenti, abbreviazione della durata di validità dei certificati di vaccinazione e di guarigione, rinuncia alla registrazione dei dati di contatto, deroghe all'obbligo del certificato per membri di delegazioni internazionali, disposizioni particolari per gli esami federali di maturità e di maturità professionale), in vigore dal 25 gen. 2022 al 31 mar. 2022 (RU 2022 21, 29).

23 RS 818.102.2

24 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 gen. 2022 (Proroga dei provvedimenti, abbreviazione della durata di validità dei certificati di vaccinazione e di guarigione, rinuncia alla registrazione dei dati di contatto, deroghe all'obbligo del certificato per membri di delegazioni internazionali, disposizioni particolari per gli esami federali di maturità e di maturità professionale), in vigore dal 25 gen. 2022 al 31 mar. 2022 (RU 2022 21, 29).

Art. 1125

25 Abrgato dal n. I dell'O del 19 gen. 2022 (Proroga dei provvedimenti, abbreviazione della durata di validità dei certificati di vaccinazione e di guarigione, rinuncia alla registrazione dei dati di contatto, deroghe all'obbligo del certificato per membri di delegazioni internazionali, disposizioni particolari per gli esami federali di maturità e di maturità professionale), con effetto dal 25 gen. 2022 al 31 mar. 2022 (RU 2022 21).

Art. 1226 Disposizioni particolari per le strutture della ristorazione, i bar e i club

1 Per strutture della ristorazione, bar e club nei quali la consumazione avviene sul posto si applica quanto segue:

a.
i gestori devono limitare l'accesso ai luoghi chiusi a persone con un certificato di vaccinazione o guarigione. I gestori devono provvedere a un'aerazione efficace dei locali. Per gli ospiti vige l'obbligo di stare seduti, salvo che l'accesso sia limitato a persone provviste sia di un certificato di vaccinazione o guarigione sia di un certificato di test;
b.
i gestori possono limitare l'accesso alle aree esterne a persone con un certificato di vaccinazione, guarigione o test o limitarlo ulteriormente. Se un gestore non prevede una limitazione dell'accesso alle aree esterne, tra i gruppi di ospiti deve essere rispettata la distanza necessaria o devono essere installate barriere efficaci;
c.
se l'area esterna di una struttura della ristorazione, un bar o un club si trova sull'area di una manifestazione con limitazione dell'accesso, tale limitazione si applica anche all'area esterna della struttura della ristorazione, del bar o del club.

2 L'autorità cantonale competente può, in singoli casi e prescrivendo misure di protezione specifiche, prevedere che i gestori di strutture della ristorazione possano consentire l'accesso anche a persone che non dispongono del necessario certificato se:

a.
è presente una relativa richiesta del Dipartimento federale degli affari esteri;
b.
ciò è necessario per il mantenimento delle buone relazioni internazionali della Svizzera.

3 Le mense aziendali, le strutture della ristorazione nella zona di transito degli aeroporti nonché in strutture sociali, in particolare nei centri di consulenza, possono rinunciare a limitare l'accesso, a condizione che prevedano misure di protezione adeguate, segnatamente il rispetto della distanza obbligatoria tra gli ospiti o i gruppi di ospiti e l'obbligo di stare seduti durante la consumazione.

26 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 gen. 2022 (Proroga dei provvedimenti, abbreviazione della durata di validità dei certificati di vaccinazione e di guarigione, rinuncia alla registrazione dei dati di contatto, deroghe all'obbligo del certificato per membri di delegazioni internazionali, disposizioni particolari per gli esami federali di maturità e di maturità professionale), in vigore dal 25 gen. 2022 al 31 mar. 2022 (RU 2022 21).

Art. 1327 Disposizioni particolari per le discoteche e le sale da ballo e per le strutture culturali, ricreative, per il tempo libero e sportive

1 Le discoteche e le sale da ballo devono limitare l'accesso alle persone provviste sia di un certificato di vaccinazione o guarigione sia di un certificato di test.

2 Nelle strutture culturali, ricreative, per il tempo libero e sportive accessibili al pubblico nelle quali non sono rese accessibili ai visitatori esclusivamente le aree esterne, l'accesso deve essere limitato a persone con un certificato di vaccinazione o guarigione. Tali strutture possono limitare l'accesso a chi è provvisto sia di un certificato di vaccinazione o guarigione sia di un certificato di test.

27 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 gen. 2022 (Proroga dei provvedimenti, abbreviazione della durata di validità dei certificati di vaccinazione e di guarigione, rinuncia alla registrazione dei dati di contatto, deroghe all'obbligo del certificato per membri di delegazioni internazionali, disposizioni particolari per gli esami federali di maturità e di maturità professionale), in vigore dal 25 gen. 2022 al 31 mar. 2022 (RU 2022 21).

Art. 1428 Manifestazioni all'aperto

1 Alle manifestazioni all'aperto l'accesso deve essere limitato alle persone con un certificato di vaccinazione, di guarigione o di test. Gli organizzatori possono anche limitare l'accesso a chi è provvisto di un certificato di vaccinazione o guarigione o limitarlo ulteriormente.

2 È possibile rinunciare alla limitazione dell'accesso se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a.
il numero massimo di persone, siano esse visitatori o partecipanti, è limitato a 300;
b.
i visitatori non ballano.

3 Alle manifestazioni nella cerchia familiare e degli amici (manifestazioni private) a cui partecipano fino a 50 persone e che si svolgono all'aperto ma non in strutture accessibili al pubblico è possibile rinunciare alla limitazione dell'accesso e all'elaborazione e attuazione di un piano di protezione; si applica solamente l'articolo 4.

28 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 gen. 2022 (Proroga dei provvedimenti, abbreviazione della durata di validità dei certificati di vaccinazione e di guarigione, rinuncia alla registrazione dei dati di contatto, deroghe all'obbligo del certificato per membri di delegazioni internazionali, disposizioni particolari per gli esami federali di maturità e di maturità professionale), in vigore dal 25 gen. 2022 al 31 mar. 2022 (RU 2022 21).

Art. 14a29

29 Introdotto dal n. I dell'O dell'8 set. 2021 (Estensione dell'impiego del certificato COVID-19) (RU 2021 542). Abrogato dal n. I dell'O del 3 dic. 2021 (Estensione dell'obbligo di portare una mascherina facciale e della limitazione dell'accesso a persone con un certificato), con effetto dal 6 dic. 2021 (RU 2021 813).

Art. 1530 Manifestazioni in luoghi chiusi

1 Alle manifestazioni in luoghi chiusi l'accesso deve essere limitato a persone provviste di un certificato di vaccinazione o guarigione. Gli organizzatori possono anche limitare l'accesso a chi è provvisto sia di un certificato di vaccinazione o guarigione sia di un certificato di test.

2 A manifestazioni religiose, funerali, manifestazioni svolte nel quadro delle ordinarie attività e prestazioni delle autorità, manifestazioni per la formazione dell'opinione politica nonché incontri di gruppi di autoaiuto attivi nei settori della lotta alle dipendenze e della salute psichica svolti in luoghi chiusi è possibile rinunciare a una limitazione dell'accesso se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a.
il numero massimo di persone, siano esse visitatori o partecipanti, è limitato a 50;
b.
è osservato l'obbligo di portare una mascherina facciale secondo l'articolo 6; inoltre ove possibile è rispettata la distanza obbligatoria;
c.
è vietato consumare cibi e bevande;
d.
l'organizzatore elabora un piano di protezione secondo l'articolo 10 e lo attua;

3 Alle manifestazioni private con 30 persone al massimo che si svolgono in luoghi chiusi di strutture non accessibili al pubblico è possibile rinunciare alla limitazione dell'accesso e all'elaborazione e attuazione di un piano di protezione. Se non sono presenti più di 10 persone è possibile rinunciare anche alla limitazione dell'accesso; in tal caso si applica solamente l'articolo 4.

30 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 gen. 2022 (Proroga dei provvedimenti, abbreviazione della durata di validità dei certificati di vaccinazione e di guarigione, rinuncia alla registrazione dei dati di contatto, deroghe all'obbligo del certificato per membri di delegazioni internazionali, disposizioni particolari per gli esami federali di maturità e di maturità professionale), in vigore dal 25 gen. 2022 al 31 mar. 2022 (RU 2022 21).

Art. 1631 Disposizioni particolari per grandi manifestazioni

1 Chi vuole svolgere una manifestazione con più di 1000 persone, siano esse visitatori o partecipanti (grandi manifestazioni), necessita di un'autorizzazione dell'autorità cantonale competente.

2 L'autorizzazione è concessa se:

a.
si può presumere che la situazione epidemiologica nel Cantone o nella regione interessata permetterà lo svolgimento;
b.
si può presumere che al momento dello svolgimento della manifestazione il Cantone disporrà delle capacità necessarie per garantire un'assistenza sanitaria senza restrizioni sia ai pazienti COVID-19 sia agli altri pazienti; questo significa che possono essere eseguiti anche interventi non urgenti dal punto di vista medico;
c.
l'organizzatore presenta un piano di protezione secondo l'articolo 10.

3 Se una grande manifestazione si svolge in due o più Cantoni, è richiesta l'autorizzazione di ciascun Cantone. I Cantoni coordinano tra di loro le procedure.

4 Chi intende svolgere più manifestazioni dello stesso tipo nella stessa struttura può farne richiesta in un'unica domanda.

4bis L'autorità cantonale competente può accordare deroghe alla limitazione dell'accesso per manifestazioni sportive e culturali all'aperto che si svolgono su percorsi più lunghi o su percorsi in terreno aperto e per le quali, a causa delle peculiarità locali, non sono possibili né controlli all'ingresso né sbarramenti.

5 Il Cantone revoca un'autorizzazione o emana ulteriori restrizioni se:

a.
la situazione epidemiologica peggiora a tal punto che lo svolgimento della manifestazione non è più possibile, segnatamente perché le capacità necessarie secondo il capoverso 2 lettera b non possono più essere garantite; o
b.
l'organizzatore non ha rispettato le misure previste nel piano di protezione in una manifestazione già svolta e non può garantirne il rispetto in futuro.

31 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 gen. 2022 (Proroga dei provvedimenti, abbreviazione della durata di validità dei certificati di vaccinazione e di guarigione, rinuncia alla registrazione dei dati di contatto, deroghe all'obbligo del certificato per membri di delegazioni internazionali, disposizioni particolari per gli esami federali di maturità e di maturità professionale), in vigore dal 25 gen. 2022 al 31 mar. 2022 (RU 2022 21).

Art. 1732

32 Abrogato dal n. I dell'O del 17 dic. 2021 (Obbligo della mascherina nelle scuole di livello secondario II, limitazioni dell'accesso alle persone con un certificato di vaccinazione o di guarigione, limitazioni per le manifestazioni private, obbligo di telelavoro, prescrizioni per il livello terziario e la formazione continua), con effetto dal 20 dic. 2021 al 31 mar. 2022 (RU 2021 882; 2022 21).

Art. 1833 Disposizioni particolari per le fiere specialistiche e le fiere aperte al pubblico

Alle fiere specialistiche e alle fiere aperte al pubblico si applica quanto segue:

a.
se la fiera non si svolge esclusivamente all'aperto, si deve limitare l'accesso alle persone con un certificato di vaccinazione o guarigione; gli organizzatori possono limitare l'accesso alle persone provviste sia di un certificato di vaccinazione o guarigione sia di un certificato di test;
b.
l'organizzatore deve elaborare e attuare un piano di protezione secondo l'articolo 10;
c.
se al giorno sono presenti più di 1000 persone, siano esse visitatori o partecipanti, le fiere necessitano di un'autorizzazione dell'autorità cantonale competente; si applicano le condizioni di autorizzazione e di revoca di cui all'articolo 16 capoversi 2, 4 e 5.

33 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 gen. 2022 (Proroga dei provvedimenti, abbreviazione della durata di validità dei certificati di vaccinazione e di guarigione, rinuncia alla registrazione dei dati di contatto, deroghe all'obbligo del certificato per membri di delegazioni internazionali, disposizioni particolari per gli esami federali di maturità e di maturità professionale), in vigore dal 25 gen. 2022 al 31 mar. 2022 (RU 2022 21).

Art. 19 Disposizioni particolari per le assemblee di enti politici, le manifestazioni politiche e della società civile e la raccolta di firme

1 Le seguenti manifestazioni non sono soggette ad alcuna limitazione del numero di persone:

a.
le assemblee degli organi legislativi federali, cantonali e comunali;
b.
le assemblee inderogabili di enti di diritto pubblico;
c.
le assemblee necessarie al funzionamento dei beneficiari istituzionali secondo l'articolo 2 capoverso 1 della legge del 22 giugno 200734 sullo Stato ospite;
d.35
i dibattimenti davanti ad autorità di conciliazione e ad autorità giudiziarie.

2 Alle manifestazioni politiche e della società civile e alla raccolta di firme non è applicabile l'articolo 1036.

3 Alle manifestazioni di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano gli articoli 14-17.

34 RS 192.12

35 Introdotta dal n. I dell'O del 17 dic. 2021 (Obbligo della mascherina nelle scuole di livello secondario II, limitazioni dell'accesso alle persone con un certificato di vaccinazione o di guarigione, limitazioni per le manifestazioni private, obbligo di telelavoro, prescrizioni per il livello terziario e la formazione continua (RU 2021 882). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 gen. 2022 (Proroga dei provvedimenti, abbreviazione della durata di validità dei certificati di vaccinazione e di guarigione, rinuncia alla registrazione dei dati di contatto, deroghe all'obbligo del certificato per membri di delegazioni internazionali, disposizioni particolari per gli esami federali di maturità e di maturità professionale), in vigore dal 25 gen. 2022 al 31 mar. 2022 (RU 2022 21).

36 Il rimando è stato adeguato in applicazione dell'art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 25 gen. 2022.

Art. 19a37 Disposizioni particolari per il settore della formazione

Per le seguenti offerte e attività di formazione di base e continua, l'accesso deve essere limitato alle persone provviste di un certificato di vaccinazione, guarigione o test:

a.
le attività di insegnamento e ricerca degli studi di bachelor e master nonché di dottorato come pure gli esami presso le istituzioni del settore universitario;
b.
le attività di insegnamento di cicli di formazione e degli studi postdiploma riconosciuti a livello federale delle scuole specializzate superiori come pure gli esami presso le scuole specializzate superiori;
c.
gli esami federali di professione e gli esami professionali federali superiori;
d.
gli esami nell'ambito di offerte di formazione continua secondo l'articolo 3 lettera a della legge federale del 20 giugno 201438 sulla formazione continua (LFCo);
e.
i corsi di formazione continua ordinati dalle autorità;
f.
i corsi di preparazione agli esami federali;
g.
le offerte nell'ambito dell'acquisizione di competenze di base secondo l'articolo 13 LFCo;
h.
le offerte volte ad adempiere i criteri d'integrazione di cui all'articolo 58a della legge federale del 16 dicembre 200539 sugli stranieri e la loro integrazione;
i.
gli esami svizzeri di maturità ai sensi dell'ordinanza del 7 dicembre 199840 sull'esame svizzero di maturità;
j.
gli esami federali di maturità professionale ai sensi dell'ordinanza della SEFRI del 16 novembre 201641 sull'esame federale di maturità professionale;
k.
gli esami complementari ai sensi dell'ordinanza del 2 febbraio 201142 concernente l'esame complementare per l'ammissione dei titolari di un attestato di maturità professionale federale o di un attestato di maturità specializzata riconosciuto a livello nazionale alle scuole universitarie.

37 Introdotto dal n. I dell'O dell'8 set. 2021 (Estensione dell'impiego del certificato COVID-19) (RU 2021 542). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 dic. 2021 (Obbligo della mascherina nelle scuole di livello secondario II, limitazioni dell'accesso alle persone con un certificato di vaccinazione o di guarigione, limitazioni per le manifestazioni private, obbligo di telelavoro, prescrizioni per il livello terziario e la formazione continua (RU 2021 882). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 gen. 2022 (Proroga dei provvedimenti, abbreviazione della durata di validità dei certificati di vaccinazione e di guarigione, rinuncia alla registrazione dei dati di contatto, deroghe all'obbligo del certificato per membri di delegazioni internazionali, disposizioni particolari per gli esami federali di maturità e di maturità professionale), in vigore dal 25 gen. 2022 al 31 mar. 2022 (RU 2022 21).

38 RS 419.1

39 RS 142.20

40 RS 413.12

41 RS 412.103.11

42 RS 413.14

Art. 2043 Disposizioni particolari per le attività sportive o culturali

1 Alle attività sportive o culturali all'aperto si applica quanto segue:

a.
non vige alcun obbligo di limitare l'accesso;
b.
non vige alcun obbligo di portare una mascherina facciale;
c.
non vige alcun obbligo di rispettare la distanza obbligatoria.

2 Alle attività sportive o culturali svolte da più persone in luoghi chiusi accessibili al pubblico di strutture si applica quanto segue:

a.
l'accesso deve essere limitato alle persone con un certificato di vaccinazione o guarigione; può anche essere limitato alle persone provviste sia di un certificato di vaccinazione o guarigione sia di un certificato di test;
b.
l'obbligo di portare una mascherina facciale è disciplinato dall'articolo 6;
c.
deve essere presente un'aerazione efficace.

3 Le seguenti persone provviste di un certificato di vaccinazione, guarigione o test hanno accesso alle attività sportive o culturali in luoghi chiusi accessibili al pubblico delle strutture e non devono portare una mascherina facciale:

a.
per le attività sportive:
1.
gli atleti di punta titolari di un attestato di sportivo di punta nazionale o regionale di Swiss Olympic (Swiss Olympic Card) o i membri dei quadri nazionali di una federazione sportiva nazionale,
2.
i membri delle squadre che fanno parte di una lega professionistica o semiprofessionistica o di una lega giovanile nazionale; se l'attività è svolta a livello professionistico o semiprofessionistico soltanto nella lega di uno dei due sessi, l'esonero dall'obbligo della mascherina si applica anche alla lega dell'altro sesso;
b.
per le attività culturali:
1.
artisti professionisti,
2.
artisti professionisti in formazione.

4 I bambini e i giovani sotto i 16 anni non devono portare una mascherina facciale durante le attività sportive o culturali in luoghi chiusi accessibili al pubblico delle strutture.

5 Se un'attività sportiva o culturale si svolge nel quadro di una manifestazione soggetta a ulteriori limitazioni dell'accesso, tali limitazioni si applicano anche alle persone che svolgono l'attività. Sono eccettuate le persone di cui al capoverso 3.

6 Per le attività sportive e culturali deve essere elaborato o attuato un piano di protezione soltanto se le attività sono svolte in gruppi di più di cinque persone. Alle persone che svolgono le attività in un rapporto d'impiego si applicano le prescrizioni di cui all'articolo 25.

43 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 gen. 2022 (Proroga dei provvedimenti, abbreviazione della durata di validità dei certificati di vaccinazione e di guarigione, rinuncia alla registrazione dei dati di contatto, deroghe all'obbligo del certificato per membri di delegazioni internazionali, disposizioni particolari per gli esami federali di maturità e di maturità professionale), in vigore dal 25 gen. 2022 al 31 mar. 2022 (RU 2022 21).

Art. 2144 Disposizioni particolari per l'animazione socioculturale dell'infanzia e della gioventù

Per le attività di organizzazioni o istituzioni di animazione socioculturale dell'infanzia e della gioventù svolte con bambini e giovani sotto i 16 anni vige unicamente l'obbligo di elaborare e attuare un piano di protezione secondo l'articolo 10. Nel piano di protezione sono definite le attività consentite.

44 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 gen. 2022 (Proroga dei provvedimenti, abbreviazione della durata di validità dei certificati di vaccinazione e di guarigione, rinuncia alla registrazione dei dati di contatto, deroghe all'obbligo del certificato per membri di delegazioni internazionali, disposizioni particolari per gli esami federali di maturità e di maturità professionale), in vigore dal 25 gen. 2022 al 31 mar. 2022 (RU 2022 21).

Art. 22 Agevolazioni da parte dei Cantoni

L'autorità cantonale competente può autorizzare agevolazioni rispetto alle prescrizioni di cui all'articolo 10 capoversi 2-4 se:45

a.
lo impongono interessi pubblici preponderanti;
b.
nel Cantone o nella regione interessata la situazione epidemiologica lo consente; e
c.
l'organizzatore o il gestore presenta un piano di protezione secondo l'articolo 10, che comprenda misure specifiche per impedire la diffusione del COVID-19 e interrompere le catene di trasmissione.

45 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 gen. 2022 (Proroga dei provvedimenti, abbreviazione della durata di validità dei certificati di vaccinazione e di guarigione, rinuncia alla registrazione dei dati di contatto, deroghe all'obbligo del certificato per membri di delegazioni internazionali, disposizioni particolari per gli esami federali di maturità e di maturità professionale), in vigore dal 25 gen. 2022 al 31 mar. 2022 (RU 2022 21).

Art. 23 Provvedimenti supplementari dei Cantoni

1 Il Cantone prende provvedimenti supplementari secondo l'articolo 40 LEp se:

a.
nel Cantone o nella regione interessata la situazione epidemiologica lo richiede; valuta la situazione in base a indicatori riconosciuti e alla loro evoluzione;
b.
a causa della situazione epidemiologica non è più in grado di mettere a disposizione le capacità necessarie per identificare e informare le persone sospette contagiate secondo l'articolo 33 LEp.

2 Garantisce segnatamente l'esercizio dei diritti politici e la libertà di credo e di coscienza.

Art. 24 Controllo e obblighi di collaborazione

1 I gestori e gli organizzatori devono:

a.
su richiesta, presentare il loro piano di protezione alle autorità cantonali competenti;
b.
concedere alle autorità cantonali competenti l'accesso alle strutture e alle manifestazioni.

2 Le autorità cantonali competenti controllano regolarmente il rispetto dei piani di protezione, segnatamente nelle strutture della ristorazione.

3 Se constatano che non è disponibile un piano di protezione adeguato oppure che il piano non è rispettato o è rispettato soltanto parzialmente, prendono immediatamente i provvedimenti opportuni. Possono emettere ingiunzioni, chiudere strutture oppure vietare o disperdere manifestazioni.

Sezione 5: Provvedimenti di protezione dei lavoratori

Art. 2546 Provvedimenti di prevenzione

1 I datori di lavoro devono garantire che i lavoratori possano rispettare le raccomandazioni dell'UFSP concernenti l'igiene e il distanziamento. A tal fine devono essere previsti e attuati i corrispondenti provvedimenti.

2 Nei luoghi chiusi, compresi i veicoli, in cui si trova più di una persona, ogni persona deve portare una mascherina facciale. Il presente obbligo non si applica alle persone che:

a.
svolgono attività durante le quali, per motivi di sicurezza o a causa della natura dell'attività, non può essere portata una mascherina; o
b.
non devono portare una mascherina facciale secondo l'articolo 6 capoverso 2 lettere b, c, e ed f.

3 I datori di lavoro prendono ulteriori provvedimenti secondo il principio STOP (sostituzione, misure tecniche, misure organizzative, misure di protezione individuale), segnatamente la possibilità di adempiere da casa gli obblighi lavorativi, la separazione fisica, squadre separate, la regolare aerazione o l'uso della mascherina all'aperto.47

4 Sono autorizzati a verificare se i loro lavoratori possiedono un certificato di vaccinazione, guarigione o test alle seguenti condizioni:

a.48
la verifica serve soltanto a stabilire misure di protezione opportune;
b.
il risultato della verifica non è utilizzato per altri scopi;
c.
la verifica e i provvedimenti risultanti sono documentati per scritto;
d.
sono sentiti preventivamente i lavoratori o i loro rappresentanti.

5 ... 49

6 Alla protezione dei lavoratori particolarmente a rischio si applica inoltre l'articolo 27a dell'ordinanza 3 COVID-19 del 19 giugno 202050.

46 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 gen. 2022 (Proroga dei provvedimenti, abbreviazione della durata di validità dei certificati di vaccinazione e di guarigione, rinuncia alla registrazione dei dati di contatto, deroghe all'obbligo del certificato per membri di delegazioni internazionali, disposizioni particolari per gli esami federali di maturità e di maturità professionale), in vigore dal 25 gen. 2022 al 31 mar. 2022, ad eccezione del cpv. 5 in vigore fino al 28 feb. 2022 (RU 2022 21).

47 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2022 (Revoca della quarantena dei contatti e dell'obbligo di telelavoro), in vigore dal 3 feb. 2022 (RU 2022 59).

48 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 2 feb. 2022 (Revoca della quarantena dei contatti e dell'obbligo di telelavoro), in vigore dal 3 feb. 2022 (RU 2022 59).

49 Abrogato dal n. I dell'O del 2 feb. 2022 (Revoca della quarantena dei contatti e dell'obbligo di telelavoro), con effetto dal 3 feb. 2022 (RU 2022 59).

50 RS 818.101.24

Art. 26 Esecuzione, controlli e obblighi di collaborazione

1 L'esecuzione dell'articolo 25 in applicazione delle disposizioni sulla protezione della salute di cui all'articolo 6 della legge del 13 marzo 196451 sul lavoro compete alle autorità di esecuzione della legge sul lavoro e della legge federale del 20 marzo 198152 sull'assicurazione contro gli infortuni.

2 Le autorità esecutive competenti possono effettuare in ogni momento e senza preavviso controlli nelle strutture e nei luoghi.

3 I datori di lavoro devono garantire l'accesso ai locali e ai luoghi alle autorità esecutive competenti.

4 Durante i controlli in loco le disposizioni delle autorità esecutive competenti devono essere attuate immediatamente.

Sezione 6: Obbligo dei Cantoni di notificare le capacità nell'assistenza sanitaria


Art. 27

I Cantoni sono tenuti a notificare regolarmente al Servizio sanitario coordinato quanto segue:

a.
numero totale e occupazione dei posti letto ospedalieri;
b.
numero totale e occupazione dei posti letto ospedalieri destinati al trattamento dei malati di COVID-19, nonché numero dei degenti malati di COVID-19;
c.
numero totale e occupazione dei posti letto ospedalieri di cure intense nonché numero dei malati di COVID-19 degenti in tale reparto e sottoposti a ventilazione meccanica;
d.
numero totale e occupazione degli apparecchi per l'ossigenazione extracorporea a membrana (ECMO);
e.
indicazioni sulla disponibilità di personale medico e infermieristico negli ospedali;
f.
capacità massima, segnatamente numero totale di tutti i pazienti e numero totale di pazienti affetti da COVID-19 che possono essere trattati dai loro ospedali, tenendo conto della disponibilità di posti letto e di personale.

Sezione 7: Disposizioni penali

Art. 2853

È punito con la multa chi:

a.
in qualità di gestore o organizzatore intenzionalmente o per negligenza non rispetta una delle seguenti disposizioni: articoli 10 capoversi 1-3, 12, 13, 14 capoversi 1 e 2, 15, 18 lettere a e b, 19a nonché 20 capoversi 2, 3 e 5;
b.
Abrogata
c.
intenzionalmente svolge una manifestazione con un numero di persone superiore a quello ammesso secondo gli articoli 14 capoversi 2 e 3 nonché 15 capoversi 2 e 3;
d.
intenzionalmente svolge una grande manifestazione di cui all'articolo 16 capoverso 1 oppure svolge una fiera specialistica o una fiera aperta al pubblico di cui all'articolo 18 lettera c senza essere in possesso dell'autorizzazione necessaria o in deroga al piano di protezione autorizzato;
e.
in violazione degli articoli 5 capoverso 1, 6 capoverso 1 o 15 capoverso 2 lettera b, in settori chiusi di veicoli del trasporto pubblico, in luoghi chiusi accessibili al pubblico di strutture o a manifestazioni intenzionalmente o per negligenza non porta una mascherina facciale, a meno che non sia applicabile una deroga secondo l'articolo 5 capoverso 1 o 6 capoverso 2;
f.
Abrogata
g.
intenzionalmente viola, in qualità di ospite di una struttura della ristorazione, l'obbligo di stare seduti secondo l'articolo 12 capoverso 1 lettera a;
h.
intenzionalmente accede senza il certificato obbligatorio a una struttura o a una manifestazione.

53 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 gen. 2022 (Proroga dei provvedimenti, abbreviazione della durata di validità dei certificati di vaccinazione e di guarigione, rinuncia alla registrazione dei dati di contatto, deroghe all'obbligo del certificato per membri di delegazioni internazionali, disposizioni particolari per gli esami federali di maturità e di maturità professionale), in vigore dal 25 gen. 2022 al 31 mar. 2022 (RU 2022 21).

Sezione 8: Aggiornamento degli allegati

Art. 29

1 Il Dipartimento federale dell'interno aggiorna gli allegati 1, 2 e 4 secondo le conoscenze scientifiche più recenti.54

2 Aggiorna l'allegato 1 d'intesa con il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca e l'allegato 2 dopo aver sentito la Commissione federale per le vaccinazioni.

54 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 gen. 2022 (Proroga dei provvedimenti, abbreviazione della durata di validità dei certificati di vaccinazione e di guarigione, rinuncia alla registrazione dei dati di contatto, deroghe all'obbligo del certificato per membri di delegazioni internazionali, disposizioni particolari per gli esami federali di maturità e di maturità professionale), in vigore dal 25 gen. 2022 al 31 mar. 2022 (RU 2022 21).

Sezione 9: Disposizioni finali

Art. 32 Disposizione transitoria

Le autorizzazioni per progetti pilota rilasciate in virtù dell'articolo 6bquater dell'ordinanza COVID-19 situazione particolare del 19 giugno 202056 restano valide sino al 30 giugno 2021.

Art. 32a57 Disposizione transitoria della modifica del 19 gennaio 2022

1 Fino al 13 febbraio 2022, le persone con un certificato attestante che, per motivi medici, non possono farsi vaccinare né testare possono accedere alle strutture o alle manifestazioni come le persone provviste sia di un certificato di vaccinazione o guarigione sia di un certificato di test. A queste persone non si applica la deroga all'obbligo della mascherina di cui all'articolo 6 capoverso 2 lettera i.

2 Il certificato deve essere rilasciato da un medico domiciliato in Svizzera autorizzato a esercitare sotto la propria responsabilità professionale secondo la legge del 23 giugno 200658 sulle professioni mediche

57 Introdotto dall'all. n. 2 dell'O del 3 nov. 2021 (RU 2021 653). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 gen. 2022 (Proroga dei provvedimenti, abbreviazione della durata di validità dei certificati di vaccinazione e di guarigione, rinuncia alla registrazione dei dati di contatto, deroghe all'obbligo del certificato per membri di delegazioni internazionali, disposizioni particolari per gli esami federali di maturità e di maturità professionale), in vigore dal 25 gen. 2022 al 31 mar. 2022 (RU 2022 21).

58 RS 811.11

Allegato 160

60 Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell'O del 19 gen. 2022 (Proroga dei provvedimenti, abbreviazione della durata di validità dei certificati di vaccinazione e di guarigione, rinuncia alla registrazione dei dati di contatto, deroghe all'obbligo del certificato per membri di delegazioni internazionali, disposizioni particolari per gli esami federali di maturità e di maturità professionale), in vigore dal 25 gen. 2022 al 31 mar. 2022 (RU 2022 21).

(art. 10 cpv. 4 e 29)

Prescrizioni relative ai piani di protezione

1 Piani di protezione per strutture accessibili al pubblico e manifestazioni per le quali l'accesso delle persone a partire dai 16 anni non è limitato alle persone con un certificato

1.1 In generale

1.1.1
Principio
Esiste un maggiore rischio di contagio se non è rispettata la distanza di 1,5 metri per più di 15 minuti.
1.1.2
Protezione dal contagio da COVID-19
1 Nella scelta dei provvedimenti di cui all'articolo 10 capoverso 2, il gestore o l'organizzatore provvede a garantire una protezione efficace degli ospiti, dei visitatori e dei partecipanti dal contagio da COVID-19.
2 Se vi sono persone che lavorano nelle strutture accessibili al pubblico e durante le manifestazioni, nel piano di protezione i provvedimenti per gli ospiti, i visitatori e i partecipanti devono essere coordinati con quelli di protezione dei lavoratori di cui all'articolo 25.
3 Per garantire una protezione efficace secondo i capoversi 1 e 2, il gestore o l'organizzatore prende, se del caso, provvedimenti differenziati per singoli settori della struttura o della manifestazione, ad esempio per i settori dei posti a sedere o destinati alle pause, oppure per singoli gruppi di persone, ad esempio con la costituzione di squadre fisse.
1.1.3
Informazione delle persone presenti
Il gestore o l'organizzatore informa le persone presenti (ospiti, partecipanti, visitatori) in merito ai provvedimenti applicabili alla struttura o alla manifestazione, ad esempio l'eventuale obbligo di portare una mascherina facciale.

1.2 Igiene

1.2.1
A tutte le persone deve essere offerta la possibilità di lavarsi regolarmente le mani. A tal fine occorre mettere a disposizione disinfettanti per le mani e, per i lavandini accessibili al pubblico, sapone.
1.2.2
Tutte le superfici di contatto devono essere pulite regolarmente.
1.2.3
Devono essere messi a disposizione abbastanza cestini dei rifiuti, segnatamente per gettare i fazzoletti e le mascherine facciali.

1.3 Distanziamento

1.3.1
Tra le persone deve essere rispettata una distanza di almeno 1,5 metri (distanza obbligatoria).
1.3.2
In deroga al numero 1.3.1, nei settori dei posti a sedere i posti devono essere disposti o occupati in modo da lasciare, nel limite del possibile, almeno un posto libero o rispettare una distanza equivalente tra due posti a sedere.
1.3.3
Il flusso di persone va incanalato in modo da consentire il rispetto della distanza obbligatoria tra tutte le persone.
1.3.4
Sono eccettuati dalle prescrizioni sul distanziamento i gruppi di persone per i quali non ha senso il rispetto della distanza, segnatamente i bambini in età scolastica, le famiglie o le persone che vivono nella stessa economia domestica.

2 Piani di protezione per strutture accessibili al pubblico e manifestazioni per le quali l'accesso è limitato alle persone con un certificato di vaccinazione, guarigione o test o ulteriormente limitato

Il piano di protezione prevede misure per quanto riguarda:

a.
l'esecuzione ordinata e capillare dei controlli all'ingresso, inclusa l'istruzione del personale e la verifica elettronica dei certificati con l'applicazione per la verifica di cui all'articolo 29 dell'ordinanza del 4 giugno 202161 sui certificati COVID-19 o un'altra applicazione che possa validare i certificati contenenti soltanto i dati strettamente necessari di cui all'articolo 28 dell'ordinanza sui certificati COVID-19 e corrisponda ai principi di cui all'articolo 29 capoverso 2 lettere a e b dell'ordinanza sui certificati COVID-19;
b.
la verifica dell'identità di persone nel quadro dei controlli all'ingresso secondo la lettera a; questa deve avvenire mediante un documento d'identità appropriato con foto;
c.
il trattamento di dati personali nel quadro dei controlli all'ingresso secondo la lettera a; in questo caso si applica quanto segue:
1.
i gestori o gli organizzatori devono informare anticipatamente le persone interessate del trattamento dei dati,
2.
i dati non possono essere trattati per nessun altro scopo,
3.
i dati possono essere conservati solo se servono a garantire i controlli all'ingresso; in questo caso devono essere distrutti al più tardi 12 ore dopo la fine della manifestazione;
d.
l'informazione di visitatori e partecipanti sulla necessità di presentare un certificato e sulle misure di igiene e di comportamento in vigore;
e.
l'igiene, in particolare la messa a disposizione di disinfettanti, le pulizie periodiche, l'aerazione;
f.
un eventuale obbligo per i lavoratori e per le altre persone che lavorano per la manifestazione che hanno contatti sul posto con i visitatori di portare una mascherina facciale;
g.
la presenza di persone con un attestato secondo gli articoli 3a capoverso 4 o 32a capoverso 1, ad esempio l'obbligo per queste persone di portare una mascherina facciale o, in caso di compresenza di un attestato per l'esonero dall'obbligo di portare una mascherina facciale secondo l'articolo 5 capoverso 1 lettera b, prescrizioni per il rispetto della distanza obbligatoria.

Allegato 262

62 Aggiornato dall'all. n. 4 dell'O del 17 set. 2021 (RU 2021 563), dal n. II dell'O del 12 gen. 2022 (Quarantena dei contatti e isolamento) (RU 2022 5) e dal n. II cpv. 2 dell'O del 19 gen. 2022 (Proroga dei provvedimenti, abbreviazione della durata di validità dei certificati di vaccinazione e di guarigione, rinuncia alla registrazione dei dati di contatto, deroghe all'obbligo del certificato per membri di delegazioni internazionali, disposizioni particolari per gli esami federali di maturità e di maturità professionale (RU 2022 21) e dal n. II dell'O del 2 feb. 2022 (Revoca della quarantena dei contatti e dell'obbligo di telelavoro), in vigore dal 3 feb. 2022 (RU 2022 59).

(art. 6 cpv. 5 e 6 e 29)

Prescrizioni relative all'esenzione degli ospiti vaccinati o guariti di istituti medico-sociali dall'obbligo della mascherina

1 Persone vaccinate

1.1
Sono considerate persone vaccinate ai sensi dell'articolo 6 capoverso 5 lettera a le persone che sono state vaccinate con un vaccino:
a.
omologato in Svizzera e che è stato interamente somministrato conformemente alle raccomandazioni dell'UFSP;
b.
omologato dall'Agenzia europea per i medicinali per l'Unione europea e che è stato interamente somministrato conformemente alle prescrizioni o alle raccomandazioni dello Stato in cui è stata effettuata la vaccinazione;
c.
omologato secondo la Lista per l'uso di emergenza dell'OMS e che è stato interamente somministrato conformemente alle prescrizioni o alle raccomandazioni dello Stato in cui è stata effettuata la vaccinazione;
d.
che presenta comprovatamente la stessa composizione di un vaccino autorizzato secondo le lettere a, b o c, ma è immesso in commercio da un licenziatario con un altro nome, a condizione che la vaccinazione sia avvenuta in modo completo conformemente ai requisiti o alle raccomandazioni dello Stato in cui è stata effettuata;
e.
la presenza di persone con un attestato secondo l'articolo 3 capoverso 2bis, ad esempio l'obbligo per queste persone di portare una mascherina facciale o, in caso di compresenza di un attestato per l'esonero dall'obbligo di portare una mascherina facciale secondo l'articolo 5 capoverso 1 lettera b, prescrizioni per il rispetto della distanza obbligatoria.
1.2
Il lasso di tempo durante il quale gli ospiti vaccinati di istituti medico-sociali sono esentati dall'obbligo della mascherina (art. 6 cpv. 5 lett. a) è di 270 giorni a partire dalla vaccinazione completa; per il vaccino Ad26.COV2.S / Covid-19 Vaccine Janssen la durata è di 270 giorni a partire dal 22° giorno dalla vaccinazione.

2 Persone guarite

2.1
Durante il seguente lasso di tempo gli ospiti guariti di istituti medico-sociali sono esentati dall'obbligo della mascherina (art. 6 cpv. 5 lett. b):
a.
in caso di analisi di biologia molecolare per il rilevamento del SARS-CoV-2, di test rapido per il SARS-CoV-2 per uso professionale o di analisi immunologica di laboratorio degli antigeni SARS-CoV-2: dalla fine dell'isolamento al 270° giorno dalla conferma del contagio;
b.
in caso di analisi per gli anticorpi contro il SARS-CoV-2 di cui all'articolo 16 capoverso 3 dell'ordinanza del 4 giugno 202163 sui certificati COVID-19: per la durata di validità del relativo certificato.
2.2
...

Allegato 3

(art. 31)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

...64

64 Le mod. possono essere consultate alla RU 2021 379.

Allegato 465

65 Introdotto dal n. II cpv. 2 dell'O del 17 dic. 2021 (Obbligo della mascherina nelle scuole di livello secondario II, limitazioni dell'accesso alle persone con un certificato di vaccinazione o di guarigione, limitazioni per le manifestazioni private, obbligo di telelavoro, prescrizioni per il livello terziario e la formazione continua (RU 2021 882). Nuovo testo giusta il n. II cpv. 1 dell'O del 19 gen. 2022 (Proroga dei provvedimenti, abbreviazione della durata di validità dei certificati di vaccinazione e di guarigione, rinuncia alla registrazione dei dati di contatto, deroghe all'obbligo del certificato per membri di delegazioni internazionali, disposizioni particolari per gli esami federali di maturità e di maturità professionale), in vigore dal 25 gen. 2022 al 31 mar. 2022 (RU 2022 21).

(art. 3a cpv. 4)

Motivi medici per cui una persona non può essere vaccinata

Sono considerati motivi medici per cui una persona non può essere vaccinata:

a.
allergie gravi ai componenti dei vaccini omologati in Svizzera, confermate da un medico specialista in allergologia e immunologia, segnatamente le seguenti controindicazioni assolute o relative di natura allergica prima o dopo la vaccinazione, in assenza di una possibilità o raccomandazione di eseguire la vaccinazione con un altro vaccino della stessa tecnologia o di una tecnologia diversa:
1.
reazione anafilattica grave (stadio III o IV) di origine incerta o indeterminata,
2.
anafilassi idiopatica,
3.
reazione allergica generalizzata o anafilattica a uno o più ingredienti del vaccino,
4.
sensibilizzazione conosciuta o probabile di tipo immediato al glicole polietilenico, alla trometamina o al polisorbato 80,
5.
anafilassi dopo la prima dose di vaccino;
b.
gravi reazioni non allergiche dopo la prima o la seconda dose di un vaccino a mRNA, segnatamente una miocardite o pericardite, in assenza di una possibilità o raccomandazione di eseguire la seconda vaccinazione o la vaccinazione di richiamo con un vaccino della stessa tecnologia o di una tecnologia diversa;
c.
sindrome da perdita capillare, in assenza di una possibilità o raccomandazione di farsi vaccinare con un vaccino diverso da COVID-19 Vaccine Janssen;
d.
gravidanza durante le prime 12 settimane di gravidanza e il periodo supplementare necessario per completare lo schema vaccinale;
e.
gravi menomazioni psichiche che rendono generalmente impossibile una vaccinazione nonostante il sostegno psicologico o medico e l'assistenza individuale.