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814.50

Legge
sulla radioprotezione

(LRaP)

del 22 marzo 1991 (Stato 1° gennaio 2022)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 64, 74, 118, 122 e 123 della Costituzione federale1;2
visto il messaggio del Consiglio federale del 17 febbraio 19883,

decreta:

1 RS 101

2 Nuovo testo giusta il n. II 5 dell'all. alla L del 20 giu. 2014 sulle derrate alimentari, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 249; FF 2011 5017).

3 FF 1988 II 141

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Scopo

Scopo della presente legge è la protezione dell'uomo e dell'ambiente contro i pericoli da radiazioni ionizzanti.

Art. 2 Campo d'applicazione

1 La presente legge è applicabile a tutte le attività, le installazioni, gli eventi e le situazioni che possono implicare un pericolo da radiazioni ionizzanti, in particolare:

a.
alla manipolazione di sostanze radioattive, di impianti, apparecchi e oggetti che contengono sostanze radioattive o che possono emanare radiazioni ionizzanti;
b.
agli eventi che possono provocare una aumento della radioattività dell'ambiente.

2 Per manipolazione si intendono la produzione, la fabbricazione, la lavorazione, la commercializzazione, il montaggio, l'utilizzazione, il deposito, il trasporto, lo smaltimento, l'importazione, l'esportazione, il transito e qualsiasi altra forma di consegna.4

3 Gli articoli 28-38 non sono applicabili alle attività sottoposte a autorizzazione o licenza secondo la legge federale del 21 marzo 20035 sull'energia nucleare.6

4 Il Consiglio federale può prevedere deroghe alla presente legge per le sostanze di debole radioattività.

4 Nuovo testo giusta il n. II 4 dell'all. alla LF del 21 mar. 2003 sull'energia nucleare, in vigore dal 1° feb. 2005 (RU 2004 4719; FF 2001 2349).

5 RS 732.1

6 Nuovo testo giusta il n. II 4 dell'all. alla LF del 21 mar. 2003 sull'energia nucleare, in vigore dal 1° feb. 2005 (RU 2004 4719; FF 2001 2349).

Art. 3 Disposizioni complementari

In complemento alle disposizioni della presente legge sono applicabili in particolare:

a.7
per gli impianti nucleari, i beni nucleari e le scorie radioattive, la legge federale del 21 marzo 20038 sull'energia nucleare;
b.
per i danni d'origine nucleare causati da impianti nucleari o dal trasporto di materie nucleari, la legge del 18 marzo 19839 sulla responsabilità civile in materia nucleare;
c.
per il trasporto di sostanze radioattive all'esterno dell'area dell'impresa, le prescrizioni della Confederazione sul trasporto di merci pericolose.

7 Nuovo testo giusta il n. II 4 dell'all. alla LF del 21 mar. 2003 sull'energia nucleare, in vigore dal 1° feb. 2005 (RU 2004 4719; FF 2001 2349).

8 RS 732.1

9 RS 732.44

Art. 5 Ricerca, sviluppo, formazione

1 La Confederazione promuove la ricerca scientifica sugli effetti delle radiazioni e sulla radioprotezione, e la formazione nel settore della radioprotezione.

2 Essa può:

a.
promuovere i lavori di ricerca in questi settori;
b.
formare specialisti;
c.
partecipare ad imprese destinate alla ricerca o alla formazione.
Art. 6 Qualificazione tecnica

1 Le attività che possono implicare un pericolo da radiazioni ionizzanti devono essere affidate soltanto a persone tecnicamente qualificate.

2 Il Consiglio federale stabilisce le esigenze inerenti alla qualificazione tecnica.

Art. 7 Commissioni

1 Il Consiglio federale istituisce le commissioni consultive seguenti:

a.
Commissione federale della radioprotezione10;
b.
Commissione per la protezione NBC11.12

2 Esso ne determina i compiti.

10 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2015.

11 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2015.

12 Nuovo testo giusta il n. II 9 dell'all. alla LF del 22 mar. 2002 concernente l'adeguamento di disposizioni organizzative del diritto federale, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 187; FF 2001 3431).

Capitolo 2: Protezione dell'uomo e dell'ambiente

Sezione 1: Principi della radioprotezione

Art. 9 Limitazione dell'esposizione alle radiazioni

Per limitare l'esposizione alle radiazioni di ogni individuo e dell'insieme delle persone colpite devono essere presi tutti i provvedimenti che si impongono secondo l'esperienza e lo stato della scienza e della tecnica.

Art. 10 Valori limite di dose

Secondo lo stato della scienza, il Consiglio federale stabilisce limiti all'esposizione alle radiazioni (valori limite di dose) per le persone che, professionalmente o per altre circostanze, possono essere esposte a una radiazione accresciuta e controllabile rispetto al resto della popolazione (persone esposte a radiazioni).

Sezione 2: Protezione delle persone esposte a radiazioni

Art. 12 Misurazione della dose di radiazione

1 Per le persone esposte a radiazioni la dose di radiazione deve essere accertata con un metodo appropriato.

2 Il Consiglio federale disciplina l'accertamento della dose di radiazione. Esso stabilisce in particolare:

a.
per quali persone l'esposizione a radiazioni deve essere misurata individualmente (dosimetria individuale);
b.
a quali intervalli la dose di radiazione deve essere determinata;
c.
le condizioni alle quali possono essere riconosciuti i servizi per la dosimetria individuale;
d.
il termine durante il quale devono essere conservati i risultati della dosimetria individuale.

3 Se è prescritta una dosimetria, le persone esposte a radiazioni devono sottoporvisi. Esse saranno informate dei risultati del controllo.

Art. 13 Provvedimenti medici applicabili alle persone professionalmente esposte a radiazioni

1 I lavoratori professionalmente esposti a radiazioni, che sono assicurati obbligatoriamente, sottostanno ai provvedimenti medici per la prevenzione delle malattie professionali giusta gli articoli da 81 a 87 della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni del 20 marzo 198113.

2 Il Consiglio federale può prescrivere tali provvedimenti anche per altre persone professionalmente esposte a radiazioni.

3 Se è stato ordinato un controllo medico, le persone professionalmente esposte a radiazioni devono sottoporvisi.

Art. 14 Comunicazione di dati medici

1 Il medico incaricato di svolgere l'esame comunica all'autorità di sorveglianza i dati necessari al controllo medico e all'allestimento di statistiche. L'autorità di sorveglianza non deve utilizzare questi dati per altri scopi, né comunicarli a terzi.

2 Il Consiglio federale stabilisce i dati da comunicare all'autorità di sorveglianza; ne fissa la durata di conservazione.

Art. 15 Applicazioni mediche di radiazioni

1 Non sono stabiliti limiti di dose per il paziente nel caso di applicazione di raggi a scopi diagnostici o terapeutici.

2 L'esposizione del paziente a radiazioni è lasciata al libero apprezzamento del responsabile. Questi è nondimeno tenuto ad osservare i principi della radioprotezione di cui agli articoli 8 e 9.

3 Il Consiglio federale emana disposizioni sulla protezione dei pazienti.

Art. 16 Responsabilità delle imprese

1 Il titolare della licenza o le persone che dirigono un'impresa sono responsabili dell'osservanza delle prescrizioni sulla radioprotezione. A tal fine assumono un numero adeguato di periti ai quali conferiscono le competenze e i mezzi necessari.

2 Tutte le persone occupate nell'impresa sono tenute a coadiuvare la direzione e i periti nell'applicazione dei provvedimenti di radioprotezione.

Sezione 3:
Sorveglianza dell'ambiente e protezione della popolazione in caso di radioattività accresciuta

Art. 17 Sorveglianza dell'ambiente

1 Nell'ambiente le radiazioni ionizzanti e la radioattività, in particolare dell'aria, dell'acqua, del suolo, degli alimenti e dei foraggi, sono sottoposte a una sorveglianza regolare.

2 Il Consiglio federale prende i necessari provvedimenti; in particolare designa i servizi e le istituzioni responsabili della sorveglianza.

3 Provvede alla pubblicazione dei risultati della sorveglianza.

Art. 1814 Valori limite d'immissione

1 Ai fini della sorveglianza dell'ambiente, il Consiglio federale stabilisce valori limite d'immissione per i radionuclidi e la radiazione diretta.

2 Stabilisce i valori limite d'immissione in modo che, conformemente allo stato della scienza e della tecnica o in base all'esperienza, le immissioni inferiori a tali valori non mettano in pericolo l'uomo, la fauna e la flora, le loro biocenosi e i loro biotopi.

3 Per i radionuclidi nelle derrate alimentari si applicano le concentrazioni massime secondo la legislazione sulle derrate alimentari.

14 Nuovo testo giusta il n. II 5 dell'all. alla L del 20 giu. 2014 sulle derrate alimentari, in vigore dal 1° mag. 2017 (RU 2017 249; FF 2011 5017).

Art. 19 Organizzazione d'intervento

1 Il Consiglio federale istituisce un'organizzazione d'intervento nel caso di eventi che possono provocare, per la popolazione, un pericolo dovuto a un aumento della radioattività.

2 L'organizzazione d'intervento ha in particolare i compiti seguenti:

a.
allestisce prognosi sui pericoli per la popolazione in caso di evento particolare;
b.
segue l'ampiezza e l'evoluzione della radioattività accresciuta e valuta le ripercussioni possibili sull'uomo e sull'ambiente;
c.
in caso di pericolo immediato, ordina i necessari provvedimenti d'urgenza e ne sorveglia l'esecuzione.

3 Il Consiglio federale disciplina le modalità. Provvede affinché l'organizzazione d'intervento:

a.
informi i servizi competenti della Confederazione e dei Cantoni sul grado del pericolo e proponga loro i necessari provvedimenti protettivi;
b.
informi la popolazione.
Art. 20 Provvedimenti in caso di pericolo da radioattività accresciuta

1 In caso di pericolo da radioattività accresciuta, il Consiglio federale ordina i provvedimenti necessari per:

a.
proteggere la popolazione;
b.
assicurare l'approvvigionamento del Paese;
c.
preservare il funzionamento dei servizi pubblici indispensabili.

2 Esso emana le necessarie disposizioni in caso di pericolo da radioattività accresciuta. Stabilisce in particolare:

a.
le dosi di radiazione ammissibili in situazioni straordinarie;
b.
l'obbligo per persone e imprese d'esercitare, nell'ambito delle loro attività professionali e imprenditoriali usuali, determinate attività indispensabili per la protezione della popolazione. In questo caso occorrerà tutelare la vita e la salute delle persone impiegate;
c.
l'equipaggiamento, l'istruzione e la copertura assicurativa delle persone incaricate di compiti speciali.

3 Se il Consiglio federale e l'organizzazione d'intervento non sono in grado di ordinare i provvedimenti necessari, i governi cantonali oppure, nel caso d'urgenza, i servizi cantonali competenti prendono le disposizioni che si impongono. Se anche le autorità cantonali non sono in grado di provvedervi, i provvedimenti necessari sono presi dalle autorità comunali.

Art. 21 Esecuzione dei provvedimenti

1 La preparazione e l'esecuzione dei provvedimenti di cui all'articolo 20 competono ai Cantoni e ai Comuni, sempreché il Consiglio federale non ne attribuisca l'esecuzione alla Confederazione. I Cantoni collaborano con l'organizzazione d'intervento.

2 Se gli organi cantonali o comunali non sono in grado di svolgere i loro compiti, il Consiglio federale può subordinarli all'organizzazione d'intervento oppure ordinare ad altri Cantoni di fornire i mezzi ancora disponibili.

3 Per l'esecuzione di determinati provvedimenti, Confederazione, Cantoni e Comuni possono parimente far capo ad organizzazioni private.

Art. 22 Protezione in caso di emergenza

1 Le imprese, per le quali l'emissione di quantità pericolose di sostanze radioattive nell'ambiente non può essere esclusa, possono essere obbligate, nel corso del procedimento di licenza:

a.
a installare, a loro spese, un sistema d'allarme per la popolazione esposta al pericolo, o a partecipare alle spese per un sistema d'allarme generale;
b.
a partecipare alla preparazione e all'esecuzione di provvedimenti protettivi d'emergenza.

2 Il Consiglio federale determina i compiti degli organi competenti della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni.

Art. 23 Collaborazione internazionale

Il Consiglio federale può concludere accordi di diritto internazionale pubblico concernenti:

a.
l'informazione reciproca sulla radioattività dell'ambiente;
b.
l'informazione immediata in caso di pericolo da radioattività che potrebbe superare il confine;
c.
l'armonizzazione dei concetti di provvedimenti applicabili in caso di contaminazione radioattiva transfrontaliera.
Art. 24 Aumento durevole della radioattività nell'ambiente

Se, durante un periodo relativamente lungo, è accertata una radioattività accresciuta di origine naturale o meno, il Consiglio federale può prendere disposizioni particolari idonee a limitare l'esposizione alle radiazioni. Per l'esecuzione, può ricorrere ai Cantoni.

Sezione 4: Scorie radioattive

Art. 25 Definizione, principi

1 Per scorie radioattive s'intendono le sostanze radioattive o le materie da esse contaminate, che non saranno riutilizzate.

2 Le sostanze radioattive devono essere manipolate in modo da produrre la quantità minima possibile di scorie radioattive.

3 In linea di massima le scorie radioattive prodotte in Svizzera devono essere smaltite nel Paese. Un permesso di esportazione, a scopo di smaltimento, per le scorie radioattive può eccezionalmente essere concesso se:

a.
lo Stato destinatario ha acconsentito in un accordo internazionale all'importazione, a scopo di smaltimento, delle scorie radioattive;
b.
nello Stato destinatario vi è un impianto nucleare adeguato, conforme allo stato della scienza e della tecnica a livello internazionale;
c.
gli Stati di transito hanno acconsentito al transito;
d.
lo speditore ha convenuto in modo vincolante con il destinatario, e con il consenso dell'autorità designata dal Consiglio federale, che riprenderà se necessario le scorie radioattive.15

4 Per le scorie radioattive non prodotte in Svizzera, ma da smaltire in Svizzera, un permesso d'importazione può essere eccezionalmente rilasciato se:

a.
la Svizzera ha acconsentito in un accordo internazionale all'importazione, a scopo di smaltimento, delle scorie radioattive;
b.
in Svizzera vi è un impianto nucleare adeguato, conforme allo stato della scienza e della tecnica a livello internazionale;
c.
gli Stati di transito hanno acconsentito al transito;
d.
il destinatario ha convenuto in modo vincolante con lo speditore, e con il consenso dello Stato d'origine, che lo speditore riprenderà se necessario le scorie.16

15 Nuovo testo giusta il n. II 4 dell'all. alla LF del 21 mar. 2003 sull'energia nucleare, in vigore dal 1° feb. 2005 (RU 2004 4719; FF 2001 2349).

16 Nuovo testo giusta il n. II 4 dell'all. alla LF del 21 mar. 2003 sull'energia nucleare, in vigore dal 1° feb. 2005 (RU 2004 4719; FF 2001 2349).

Art. 26 Manipolazione di scorie radioattive nell'impresa e scarico nell'ambiente

1 Nell'impresa, le scorie radioattive devono essere trattate e depositate in modo che nell'ambiente giunga la minima quantità possibile di sostanze radioattive.

2 Il Consiglio federale fissa le condizioni alle quali le scorie radioattive di debole attività possono essere scaricate nell'ambiente.

3 Le scorie radioattive che non possono essere scaricate nell'ambiente devono essere trattenute adeguatamente oppure racchiuse in modo sicuro, se del caso solidificate, raccolte e depositate in un luogo approvato dall'autorità di sorveglianza sino alla loro fornitura o esportazione.17

17 Nuovo testo giusta il n. II 4 dell'all. alla LF del 21 mar. 2003 sull'energia nucleare, in vigore dal 1° feb. 2005 (RU 2004 4719; FF 2001 2349).

Art. 27 Fornitura18

1 Chiunque produce scorie radioattive che non provengono dall'uso dell'energia nucleare deve fornirle in un luogo designato dall'autorità competente.

2 Egli assume le spese di smaltimento.19

3 Il Consiglio federale disciplina il trattamento delle scorie nell'azienda e la loro fornitura.20

4 Se la loro immediata fornitura o il loro smaltimento non sono possibili oppure sono inadeguati dal profilo della radioprotezione, le scorie sono depositate, sotto controllo, in un deposito intermedio.21

18 Nuovo testo giusta il n. II 4 dell'all. alla LF del 21 mar. 2003 sull'energia nucleare, in vigore dal 1° feb. 2005 (RU 2004 4719; FF 2001 2349).

19 Nuovo testo giusta il n. II 4 dell'all. alla LF del 21 mar. 2003 sull'energia nucleare, in vigore dal 1° feb. 2005 (RU 2004 4719; FF 2001 2349).

20 Nuovo testo giusta il n. II 4 dell'all. alla LF del 21 mar. 2003 sull'energia nucleare, in vigore dal 1° feb. 2005 (RU 2004 4719; FF 2001 2349).

21 Nuovo testo giusta il n. II 4 dell'all. alla LF del 21 mar. 2003 sull'energia nucleare, in vigore dal 1° feb. 2005 (RU 2004 4719; FF 2001 2349).

Capitolo 3: Licenza e sorveglianza

Art. 28 Obbligo della licenza

È sottoposto all'obbligo della licenza chiunque:

a.
manipola sostanze radioattive o apparecchi e oggetti contenenti tali sostanze;
b.
fabbrica, smercia, installa o utilizza impianti ed apparecchi che possono emettere radiazioni ionizzanti;
c.
applica al corpo umano radiazioni ionizzanti oppure sostanze radioattive.
Art. 29 Competenze del Consiglio federale

Il Consiglio federale può:

a.
sottoporre all'obbligo della licenza qualsiasi altra attività implicante una messa in pericolo da radiazioni ionizzanti;
b.
esonerare dall'obbligo della licenza le attività di cui all'articolo 28 lettera a o b, se può essere escluso qualsiasi pericolo da radiazioni ionizzanti;
c.
stabilire le condizioni alle quali determinati tipi di oggetti, impianti e apparecchi, che contengono sostanze radioattive o che possono emanare radiazioni ionizzanti, possono, previo esame del modello standardizzato, essere omologati o ammessi limitatamente per determinate applicazioni.
Art. 31 Condizioni

La licenza è rilasciata se:

a.
il richiedente o un perito da lui incaricato (art. 16) dispone delle necessarie qualificazioni tecniche;
b.
l'impresa dispone di un numero adeguato di periti;
c.
il richiedente e i periti garantiscono un esercizio sicuro;
d.
l'impresa ha concluso un'assicurazione di responsabilità civile sufficiente;
e.
gli impianti e le attrezzature corrispondono allo stato della scienza e della tecnica per quanto concerne la radioprotezione;
f.
la radioprotezione secondo la presente legge e le disposizioni esecutive è garantita.
Art. 32 Titolare e contenuto

1 La licenza è valevole soltanto per l'impresa o la persona designata.

2 La licenza descrive l'attività autorizzata, stabilisce le condizioni e gli oneri eventuali cui è vincolata e indica i periti nel settore della radioprotezione. La sua durata di validità è limitata.

3 L'autorità di rilascio può trasmettere la licenza a un nuovo titolare se questi soddisfa le condizioni secondo l'articolo 31.

Art. 33 Modificazione

La licenza è modificata:

a.
su domanda del titolare, se la modificazione proposta soddisfa le condizioni richieste per il rilascio;
b.
d'ufficio, se lo esigono le modificazioni delle condizioni di fatto o di diritto secondo l'articolo 31.
Art. 34 Revoca e caducità

1 La licenza è revocata se:

a.
le condizioni di rilascio non sono o non sono più adempiute;
b.
un onere vincolato alla licenza oppure un provvedimento ordinato non sono rispettati nonostante diffida.

2 La licenza diventa caduca se:

a.
il titolare vi rinuncia formalmente;
b.
il termine di validità scade;
c.
il titolare muore oppure, per le persone giuridiche e le società commerciali, l'iscrizione nel registro di commercio è cancellata;
d.
l'azienda cessa o è alienata.

3 L'autorità di rilascio accerta la caducità della licenza mediante decisione. Sono salvi la proroga o il trasferimento secondo l'articolo 32 capoverso 3.

Art. 35 Obbligo di annunciare e di informare

1 Il titolare della licenza deve annunciarsi all'autorità di sorveglianza qualora egli intenda:

a.
procedere a una modificazione della costruzione o del funzionamento di un impianto o di un apparecchio che potrebbe esplicare effetti sulla sicurezza;
b.
utilizzare sostanze radioattive supplementari o aumentare l'attività di sostanze radioattive autorizzate.

2 Il titolare della licenza e le persone occupate nell'impresa devono informare l'autorità di sorveglianza e le persone che questa ha incaricato e accordare loro il diritto di esame dei documenti e di accesso all'impresa, in quanto necessario per l'esecuzione della sorveglianza.

3 Se un'esposizione inammissibile a radiazioni è possibile o certa, il titolare della licenza o il perito devono informare immediatamente le autorità competenti.

Art. 36 Obbligo di tenere un registro

1 Chiunque manipola sostanze radioattive o apparecchi e oggetti contenenti tali sostanze deve tenerne un registro.

2 Deve regolarmente presentare un rapporto all'autorità di sorveglianza.

3 Il Consiglio federale può prevedere deroghe all'obbligo di tenere un registro per le sostanze di debole radioattività.

Art. 37 Sorveglianza

1 Il Consiglio federale designa le autorità di sorveglianza.

2 L'autorità di sorveglianza emana le disposizioni che s'impongono. Se necessario, può prendere provvedimenti protettivi a spese del responsabile. Può, in particolare, ordinare la sospensione dell'esercizio oppure il sequestro di sostanze, apparecchi o oggetti pericolosi.

3 Per l'esecuzione dei suoi controlli può ricorrere a terzi. Alla loro responsabilità penale e patrimoniale di quest'ultimi è applicabile la legge sulla responsabilità del 14 marzo 195823. Riguardo all'obbligo del segreto e all'obbligo di deporre, i terzi sottostanno alle prescrizioni applicabili ai funzionari federali.

Art. 38 Eliminazione di fonti di pericolo

1 Se una licenza è stata revocata o è estinta, il titolare della licenza o il detentore delle fonti di pericolo è tenuto ad eliminarle. In particolare deve:

a.
trasferire le sostanze radioattive a un altro titolare di licenza o eliminarle come scorie radioattive;
b.
trasferire a un altro titolare di licenza gli impianti e gli apparecchi che possono emanare radiazioni ionizzanti oppure porli in uno stato tale da impedire una messa in servizio non autorizzata.

2 Se necessario, la Confederazione ritira o confisca le sostanze, gli impianti, gli apparecchi o gli oggetti ed elimina le fonti di pericolo a spese del titolare.

3 L'autorità che ha rilasciato la licenza decide se i locali comprendenti zone contaminate o attivate e i dintorni di tali locali possono essere utilizzati ad altri scopi.

4 L'autorità che ha rilasciato la licenza accerta mediante decisione che le fonti di pericolo sono state eliminate correttamente.

Capitolo 4: Responsabilità civile24

24 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF [art. 33 LRC - RU 1974 1051].

Art. 39 Responsabilità civile

1 Chi gestisce installazioni o svolge attività che comportano un pericolo da radiazioni ionizzanti risponde dei danni che ne risultano, a meno che non provi di aver preso tutte le precauzioni per evitare il danno.

2 Se vi sono più responsabili, essi rispondono solidalmente.

3 Per i danni nucleari provocati da impianti nucleari o da trasporti di sostanze nucleari sono fatte salve la Convenzione del 29 luglio 196025 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare, emendata dal Protocollo addizionale del 28 gennaio 1964, dal protocollo del 16 novembre 1982 e dal Protocollo del 12 febbraio 2004 (Convenzione di Parigi) e la legge federale del 13 giugno 200826 sulla responsabilità civile in materia nucleare.27

25 RS 0.732.44

26 RS 732.44

27 Nuovo testo giusta l'all. n. II 4 della LF del 13 giu. 2008 sulla responsabilità civile in materia nucleare, in vigore dal 1° gen. 2022, pubblicato il 27 gen. 2022 (RU 2022 43; FF 2007 4957).

Art. 4028 Prescrizione delle pretese di responsabilità civile

Le pretese di responsabilità civile o di risarcimento di danni causati da radiazioni ionizzanti e non rientranti nell'ambito della Convenzione di Parigi29 né della legge federale del 13 giugno 200830 sulla responsabilità civile in materia nucleare si prescrivono in tre anni dal giorno in cui la persona lesa ha avuto conoscenza del danno e della persona civilmente responsabile, al più tardi però in 30 anni dalla fine dell'evento dannoso.

28 Nuovo testo giusta l'all. n. II 4 della LF del 13 giu. 2008 sulla responsabilità civile in materia nucleare, in vigore dal 1° gen. 2022, pubblicato il 27 gen. 2022 (RU 2022 43; FF 2007 4957).

29 RS 0.732.44

30 RS 732.44

Capitolo 5: Procedura, protezione giuridica ed emolumenti

Art. 41 Procedura e protezione giuridica

La procedura e la protezione giuridica sono rette dalle leggi federali sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 196831 e sull'organizzazione giudiziaria del 16 dicembre 194332.

31 RS 172.021

32 [CS 3 499; RU 1948 899 art. 86; 1955 899 art. 118; 1959 921; 1969 755 art. 80 lett. b 784; 1977 237 n. II 3, 862 art. 52 n. 2, 1323 n. III; 1978 688 art. 88 n. 3, 1450; 1979 42; 1980 31 n. IV; 1718 art. 52 n. 2, 1819 art. 12 cpv. 1; 1982 1676 all. n. 13; 1983 1886 art. 36 n. 1; 1986 926 art. 59 n. 1; 1987 226 n. II 1, 1665 n. II; 1988 1776 all. II 1; 1989 504 art. 33 lett. a; 1990 938 n. III cpv. 5; 1992 288; 1993 274 art. 75 n. 1; 1945 all. n. 1; 1995 1227 all. n. 3, 4093 all. n. 4; 1996 508 art. 36, 750 art. 17, 1445 all. n. 2, 1498 all. n. 2; 1997 1155 all. n. 6, 2465 all. n. 5; 1998 2847 all. n. 3, 3033 all. n. 2; 1999 1118 all. n. 1, 3071 n. I 2; 2000 273 all. n. 6, 416 n. I 2, 505 n. I 1, 2355 all. n. 1, 2719; 2001 114 n. I 4, 894 art. 40 n. 3, 1029 art. 11 cpv. 2; 2002 863 art. 35, 1904 art. 36 n. 1, 2767 n. II, 3988 all. n. 1; 2003 2133 all. n. 7, 3543 all. n. II 4 lett. a 4557 all. n. II 1, 2004 1985 all. n. II 1, 4719 all. n. II 1; 2005 5685 all. n. 7. RU 2006 1205 art. 131 cpv. 1]. Vedi ora la L del 17 giu. 2005 sul Tribunale federale (RS 173.110).

Art. 42 Emolumenti

Il Consiglio federale stabilisce emolumenti per:

a.
il rilascio, il trasferimento, la modificazione e la revoca di licenze;
b.
l'esercizio della sorveglianza e l'esecuzione dei controlli;
c.
la raccolta, il condizionamento, il deposito e l'eliminazione delle scorie radioattive.

Capitolo 6: Disposizioni penali

Art. 4333 Irradiazione ingiustificata di persone

1 Chiunque intenzionalmente espone una persona a una radiazione manifestamente ingiustificata, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.34

2 Chiunque intenzionalmente espone una persona a una radiazione manifestamente ingiustificata, con l'intenzione di nuocere alla sua salute, è punito con una pena detentiva o con una pena pecuniaria.35

3 Chiunque, per negligenza, espone una persona a una radiazione manifestamente ingiustificata , è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.36

33 Nuovo testo giusta il n. II 4 dell'all. alla LF del 21 mar. 2003 sull'energia nucleare, in vigore dal 1° feb. 2005 (RU 2004 4719; FF 2001 2349).

34 Nuovo testo giusta l'art. 333 del Codice penale (RS 311.0), nella versione della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 2005 4197).

35 Nuovo testo giusta l'art. 333 del Codice penale (RS 311.0), nella versione della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 2005 4197).

36 Nuovo testo giusta l'art. 333 del Codice penale (RS 311.0), nella versione della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 2005 4197).

Art. 43a37 Manipolazione di sostanze radioattive contraria alle prescrizioni, irradiazione ingiustificata di cose

1 Chiunque intenzionalmente:

a.
immagazzina, smaltisce o scarica nell'ambiente sostanze radioattive in modo contrario alle prescrizioni;
b.
espone a una radiazione manifestamente ingiustificata cose altrui di considerevole valore nell'intenzione di comprometterne l'utilizzabilità,

è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.38

2 Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere.39

37 Introdotto dal n. II 4 dell'all. alla LF del 21 mar. 2003 sull'energia nucleare, in vigore dal 1° feb. 2005 (RU 2004 4719; FF 2001 2349).

38 Nuovo testo giusta l'art. 333 del Codice penale (RS 311.0), nella versione della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 2005 4197).

39 Nuovo testo giusta l'art. 333 del Codice penale (RS 311.0), nella versione della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 2005 4197).

Art. 44 Contravvenzioni

1 Chiunque, intenzionalmente o per negligenza:

a.40
esercita, senza licenza, attività sottoposte all'obbligo della licenza, ottiene indebitamente una licenza o non soddisfa le condizioni o gli oneri connessi alla licenza;
b.
non prende i provvedimenti necessari per osservare i limiti di dose;
c.
si sottrae a una dosimetria prescritta;
d.
non adempie i suoi doveri di titolare di licenza o di perito;
e.
non adempie il suo dovere di fornire scorie radioattive o di eliminare le fonti di pericolo;
f.
contravviene a una prescrizione esecutiva la cui violazione è stata dichiarata punibile, oppure a una decisione notificatagli con la comminatoria della pena prevista nel presente articolo,

è punito con la multa.41

2 Il Consiglio federale può prevedere una multa sino a 20 000 franchi per le infrazioni alle prescrizioni che esso emana per il caso di messa in pericolo attraverso radioattività.42

40 Nuovo testo giusta il n. II 4 dell'all. alla LF del 21 mar. 2003 sull'energia nucleare, in vigore dal 1° feb. 2005 (RU 2004 4719; FF 2001 2349).

41 Nuovo testo giusta l'art. 333 del Codice penale (RS 311.0), nella versione della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 2005 4197).

42 Nuovo testo giusta l'art. 333 del Codice penale (RS 311.0), nella versione della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 2005 4197).

Art. 45 Applicazione del diritto penale amministrativo

1 Sono applicabili le disposizioni speciali della legge federale del 22 marzo 197443 sul diritto penale amministrativo (art. 14-18).

2 Alle infrazioni secondo l'articolo 43 sono applicabili gli articoli 6 e 7 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo.

Art. 46 Procedura e competenza

1 I crimini e i delitti di cui agli articoli 43 e 43a sottostanno alla giurisdizione penale federale.44

2 Le infrazioni di cui agli articoli 44 e 45 capoverso 1 sono perseguite e giudicate dall'autorità che ha rilasciato la licenza o dall'autorità di sorveglianza. Alla procedura è applicabile la legge federale del 22 marzo 197445 sul diritto penale amministrativo.

44 Nuovo testo giusta il n. II 4 dell'all. alla LF del 21 mar. 2003 sull'energia nucleare, in vigore dal 1° feb. 2005 (RU 2004 4719; FF 2001 2349).

45 RS 313.0

Capitolo 7: Disposizioni finali

Art. 47 Esecuzione

1 Il Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione ed emana le disposizioni d'applicazione.

2 Può delegare al Dipartimento oppure ai servizi a esso subordinati la competenza di emanare prescrizioni in materia di radioprotezione per attività per cui la legge federale del 21 marzo 200346 sull'energia nucleare prevede un'autorizzazione o una licenza. Esso tiene conto della portata di queste prescrizioni.47

3 All'esecuzione può associare i Cantoni.48

46 RS 732.1

47 Introdotto dal n. II 4 dell'all. alla LF del 21 mar. 2003 sull'energia nucleare, in vigore dal 1° feb. 2005 (RU 2004 4719; FF 2001 2349).

48 Originario cpv. 2.

Art. 49 Disposizione transitoria

I termini di prescrizione secondo l'articolo 40 sono applicabili alle pretese in materia di responsabilità civile sorte prima, ma non ancora prescritte all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 50 Referendum ed entrata in vigore

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° ottobre 199450

50 DCF del 22 giu. 1994.