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930.111

Ordinanza
sulla sicurezza dei prodotti

(OSPro)

del 19 maggio 2010 (Stato 1° gennaio 2022)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 4 capoverso 1, 7, 9 e 14 capoverso 1 della legge federale
del 12 giugno 20091 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro);
in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 19952
sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC),

ordina:

Sezione 1: Oggetto

Art. 1

La presente ordinanza fissa:

a.
prescrizioni generali sull'esecuzione della LSPro;
b.
prescrizioni sull'immissione in commercio, applicabili ai prodotti a titolo sussidiario per quanto non siano state stabilite prescrizioni specifiche secondo l'articolo 4 LSPro o secondo prescrizioni di legge analoghe sulla sicurezza dei prodotti;
c.3
d.
prescrizioni sulla sorveglianza del mercato dei seguenti prodotti:
1.
macchine,
2.
ascensori,
3.
apparecchi a gas,
4.
attrezzature a pressione e recipienti semplici a pressione,
5.
prescrizioni sull'immissione in commercio di apparecchi a gas e dispositivi di protezione individuale (DPI);
6.
altri prodotti, per quanto non rientrino nel campo d'applicazione di altre regolamentazioni di diritto federale.

3 Abrogata dall'art. 7 dell'O del 25 ott. 2017 sugli apparecchi a gas, con effetto dal 21 apr. 2018 (RU 2017 5865).

Sezione 2: Prescrizioni generali sull'esecuzione della LSPro

Art. 2 Principio

Se un organo di esecuzione è incaricato dell'esecuzione di un altro atto normativo federale sulla sicurezza dei prodotti, esso attua nel suo ambito di competenza anche la LSPro e le relative disposizioni d'esecuzione.

Art. 3 Coordinamento dell'esecuzione

1 La Segreteria di Stato dell'economia (SECO) coordina l'esecuzione della LSPro d'intesa con gli organi di esecuzione. A tal fine tiene conto delle prescrizioni nazionali e degli accordi internazionali in materia di sicurezza dei prodotti e di libera circolazione delle merci.

2 La SECO può partecipare a sistemi d'informazione e di esecuzione nazionali e internazionali. A tal fine può avvalersi della collaborazione degli organi di esecuzione e di altre autorità federali.

3 Per lo scambio nazionale e internazionale di dati secondo l'articolo 13 capoverso 1 LSPro, gli organi di esecuzione possono rendere accessibile dati ad altre autorità mediante una procedura di richiamo.

Art. 4 Servizio di comunicazione e d'informazione per la sicurezza dei prodotti

1 La SECO e l'Ufficio federale del consumo (UFDC) gestiscono in comune un servizio di comunicazione e d'informazione per la sicurezza dei prodotti. A tal fine si avvalgono degli organi incaricati dell'esecuzione della LSPro.

2 Gli organi di esecuzione trasmettono senza indugio al servizio di comunicazione e d'informazione le indicazioni secondo l'articolo 8 capoverso 5 LSPro e le decisioni di portata generale secondo l'articolo 10 capoverso 5 LSPro.

Art. 5 Controlli e misure amministrative

1 Gli organi di vigilanza competenti della Confederazione adottano misure amministrative secondo l'articolo 10 capoverso 5 LSPro sotto forma di una decisione di portata generale.

2 La decisione è pubblicata nel Foglio federale una prima volta dopo la procedura amministrativa e una seconda volta dopo essere passata in giudicato.

Sezione 3:
Prescrizioni sull'immissione in commercio applicabili a titolo sussidiario

Art. 6 Campo d'applicazione

Le prescrizioni della presente sezione si applicano a tutti i prodotti per quanto non siano state stabilite prescrizioni specifiche secondo l'articolo 4 LSPro o secondo prescrizioni di legge sulla sicurezza dei prodotti analoghe.

Art. 7 Eccezioni per esposizioni e presentazioni

I prodotti che non soddisfano le condizioni per l'immissione in commercio possono essere esposti o presentati se:

a.
una targhetta indica chiaramente che la loro conformità con i requisiti legali non è dimostrata e che pertanto non possono essere immessi in commercio; e
b.
sono state prese le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute delle persone.
Art. 8 Lingua delle istruzioni

1 Le istruzioni per l'esercizio, l'uso e la manutenzione nonché gli opuscoli informativi sono redatti nella lingua ufficiale svizzera della regione in cui il prodotto sarà presumibilmente utilizzato.

2 Le avvertenze e i consigli di prudenza sotto forma di testo contenuti nelle suddette istruzioni sono redatti in tutte le lingue ufficiali svizzere. Al posto del testo è permessa l'utilizzazione di simboli se garantisce un'informazione sufficiente.

3 Se l'installazione e la manutenzione di un prodotto sono eseguite esclusivamente da personale specializzato del produttore o del suo rappresentante con sede in Svizzera, le istruzioni relative a questi lavori possono essere redatte nella lingua del personale specializzato. Le informazioni necessarie devono essere fornite agli organi di esecuzione in una lingua ufficiale svizzera o in inglese.

Art. 9 Dichiarazione di conformità

1 La dichiarazione di conformità certifica che:

a.
un prodotto soddisfa i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute; e
b.
la valutazione della conformità è stata eseguita in modo corretto.

2 La dichiarazione di conformità è rilasciata dal produttore o dal suo rappresentante con sede in Svizzera.

3 Se un prodotto sottostà a varie regolamentazioni che richiedono una valutazione della conformità, è possibile rilasciare un'unica dichiarazione.

Art. 10 Documentazione tecnica e dichiarazione di conformità

1 Quale prova della conformità con i requisiti di cui agli articoli 3-5 LSPro, chi immette in commercio prodotti deve poter esibire la documentazione tecnica necessaria e la dichiarazione di conformità. Tale obbligo sussiste dalla data di immissione in commercio del prodotto e si estende per la durata indicata o ragionevolmente prevedibile di utilizzazione, ma almeno per dieci anni dalla fabbricazione. Nel caso di produzione in serie, il termine di dieci anni decorre dalla fabbricazione dell'ultimo esemplare.

2 La documentazione tecnica, le dichiarazioni di conformità e le informazioni necessarie alla loro valutazione devono essere presentate o fornite agli organi di esecuzione in una lingua ufficiale svizzera o in inglese.

Art. 11 Lingue ufficiali

Le lingue ufficiali svizzere ai sensi degli articoli 8-10 sono il tedesco, il francese e l'italiano.

Sezione 4: …

Art. 12 a 184

4 Abrogati dall'art. 7 dell'O del 25 ott. 2017 sugli apparecchi a gas, con effetto dal 21 apr. 2018 (RU 2017 5865).

Sezione 5: Sorveglianza del mercato

Art. 19 Campo d'applicazione

Le prescrizioni della presente sezione ai applicano:

a.
alle macchine ai sensi dell'ordinanza del 2 aprile 20085 sulle macchine;
b.
agli ascensori ai sensi dell'ordinanza del 23 giugno 19996 sugli ascensori;
c.
agli apparecchi a gas ai sensi dell'ordinanza del 25 ottobre 20177 sugli apparecchi a gas;
d.
alle attrezzature a pressione ai sensi dell'ordinanza del 20 novembre 20028 sulle attrezzature a pressione;
e.
ai recipienti semplici a pressione ai sensi dell'ordinanza del 20 novembre 20029 sui recipienti a pressione;
f.
ai dispositivi di protezione individuale (DPI) ai sensi dell'ordinanza del 25 ottobre 201710 sui DPI;
g.
agli altri prodotti per quanto non rientrino nel campo d'applicazione delle prescrizioni di cui alle lettere a-f o di altre regolamentazioni di diritto federale.

5 RS 819.14

6 [RU 1999 1875, 2000 187 art. 22 cpv. 1 n. 6, 2005 4265, 2008 1785 all. 2 n. 2, 2010 2583 all. 4 n. II 7, 2011 1755 n. III. RU 2016 219 art. 9]. Vedi ora l'O del 25 nov. 2015 (RS 930.112).

7 RS 930.116. Il rimando è stato adeguato in applicazione dell'art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 21 apr. 2018.

8 [RU 2003 38; 2010 2583 all. 4 n. II 5; 2015 1903 all. 6 n. 6. RU 2016 233 art. 7 cpv. 1]. Vedi ora l'O del 25 nov. 2016 (RS 930.114).

9 [RU 2003 107; 2010 2583 all n. II 6. RU 2016 227 art. 7]. Vedi ora l'O sui recipienti a pressione del 25 nov. 2015 (RS 930.113).

10 RS 930.115. Il rimando è stato adeguato in applicazione dell'art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512), con effetto dal 21 apr. 2018.

Art. 20 Organi di controllo

1 Il controllo del rispetto delle prescrizioni sull'immissione in commercio spetta:

a.
all'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (Suva);
b.
all'Ufficio svizzero per la prevenzione degli infortuni (upi);
c.
alle organizzazioni specializzate designate dal Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)11.

2 Il DEFR disciplina le competenze degli organi di controllo e concorda con essi l'entità e il finanziamento delle attività di controllo.

11 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 21 Collaborazione di altre autorità e organizzazioni

1 Gli organi di esecuzione della legge del 13 marzo 196412 sul lavoro vigilano, nell'ambito della loro attività, affinché i datori di lavoro utilizzino prodotti conformi alle prescrizioni di sicurezza.

2 Gli organi di esecuzione notificano alla SECO e agli organi di controllo i prodotti che presentano o si presuppone presentino carenze in materia di sicurezza.

3 Il DEFR può chiedere la collaborazione di altre autorità e organizzazioni e concludere con essi accordi in tal senso.

4 Gli organi di controllo possono chiedere all'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini13, per un determinato periodo, informazioni sull'importazione di prodotti designati con precisione.

12 RS 822.11

13 La designazione dell'unità amministrativa è adattata in applicazione dell'art. 20 cpv. 2 dell'O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589).

Art. 22 Compiti e competenze degli organi di controllo

1 Gli organi di controllo effettuano controlli per campionatura in merito al rispetto delle prescrizioni di sicurezza applicabili ai prodotti. Procedono inoltre a un controllo se vi sono indizi giustificati secondo cui i prodotti non sono conformi alle prescrizioni.

2 Il controllo di cui al capoverso 1 comprende:

a.
l'esame formale inteso a stabilire se:
1.
la dichiarazione di conformità, qualora richiesta, è disponibile ed è conforme alle prescrizioni legali, e
2.
la documentazione tecnica necessaria è completa;
b.
ove necessario, un controllo visivo e funzionale;
c.
ove necessario, un controllo successivo del prodotto contestato.

3 Nell'ambito dei controlli gli organi di controllo sono autorizzati in particolare a:

a.
chiedere la documentazione e le informazioni necessarie per dimostrare la conformità dei prodotti;
b.
prelevare campioni;
c.
ordinare verifiche;
d.
accedere ai locali commerciali durante il normale orario di lavoro.

4 Gli organi di controllo possono ordinare una verifica tecnica del prodotto se sussistono dubbi sul fatto che questi:

a.
corrisponda alla documentazione inoltrata; oppure
b.
nonostante sia stata inoltrata una documentazione corretta, sia conforme alle prescrizioni vigenti.

5 Gli organi di controllo ordinano le misure necessarie secondo l'articolo 10 capoversi 3 e 4 LSPro se:

a.
chi immette in commercio un prodotto non esibisce o esibisce in modo incompleto la documentazione richiesta secondo il capoverso 3 entro il termine fissato dagli organi di controllo; oppure
b.
il prodotto non è conforme alle prescrizioni della LSPro e della presente ordinanza.

6 Prima di ordinare le misure, gli organi di controllo accordano al responsabile dell'immissione in commercio la possibilità di prendere posizione in merito.

Art. 24 Coordinamento e informazione degli organi di controllo

1 Gli organi di controllo si informano reciprocamente e comunicano le loro informazioni alla SECO.

2 Gli organi di controllo segnalano alla SECO i prodotti che non soddisfano le prescrizioni di sicurezza indicando le misure pertinenti.

3 Se emanano una decisione, gli organi di controllo ne inviano una copia alla SECO.

Art. 25 Autorità di vigilanza

1 La vigilanza sull'esecuzione delle prescrizioni della presente sezione spetta alla SECO.

2 La SECO coordina l'attività degli organi di controllo.

3 La SECO può emanare istruzioni sulla sorveglianza del mercato.

Art. 27 Emolumenti

Le autorità riscuotono emolumenti per:

a.
i controlli se risulta che il prodotto non è conforme alle prescrizioni;
b.
le decisioni relative all'edizione di dichiarazioni di conformità e di documenti tecnici;
c.
altre decisioni e misure secondo l'articolo 10 LSPro occasionate dal responsabile dell'immissione in commercio.
Art. 28 Calcolo degli emolumenti in funzione del dispendio di tempo

1 I seguenti emolumenti sono calcolati in funzione del dispendio di tempo:

a.
gli emolumenti secondo l'articolo 27;
b.
gli emolumenti per la designazione e i controlli di organismi di valutazione della conformità secondo gli articoli 24-33 OAccD15 in relazione a prodotti conformemente alla presente sezione.

2 La tariffa oraria ammonta a 200 franchi.

3 Per i controlli urgenti o effettuati al di fuori del normale orario di lavoro può essere riscosso un supplemento fino al 50 per cento dell'emolumento ordinario.

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 31 Disposizioni transitorie

I prodotti che soddisfano i requisiti del diritto anteriore ma non quelli del nuovo diritto possono essere immessi in commercio fino al 31 dicembre 2011.

Allegati 1 a 317

17 Abrogati dall'art. 7 dell'O del 25 ott. 2017 sugli apparecchi a gas, con effetto dal 21 apr. 2018 (RU 2017 5865).

Allegato 4

(art. 30)

Abrogazione e modifica del diritto vigente

I

Le seguenti ordinanze sono abrogate:

1.
ordinanza del 12 giugno 199518 sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici;
2.
ordinanza del DFE del 12 giugno 199519 sulle procedure di valutazione della conformità di apparecchi a gas e dispositivi di protezione individuale;
3.
ordinanza del DFE del 16 giugno 200620 concernente gli emolumenti per le installazioni e gli apparecchi tecnici.

II

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

21

18 [RU 1995 2770; 1996 1867; 2000 187; 2002 853; 2008 1785 all. 2 n. 1]

19 [RU 1995 2783; 2009 2571]

20 [RU 2006 2681]

21 Le mod. possono essere consultate alla RU 2010 2583.