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442.15

Ordinanza
sui provvedimenti nel settore della cultura secondo
la legge COVID-19

(Ordinanza COVID-19 cultura)

del 14 ottobre 2020 (Stato 1° gennaio 2022)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 11 capoverso 11 della legge COVID-19 del 25 settembre 20201,

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Scopi dei provvedimenti di sostegno

I provvedimenti secondo l'articolo 11 della legge COVID-19 del 25 settembre 2020 e secondo la presente ordinanza hanno lo scopo di:

a.
attenuare le ripercussioni economiche dell'epidemia di COVID-19 per le imprese culturali, gli operatori culturali e le organizzazioni culturali amatoriali;
b.
sostenere le imprese culturali nell'adeguamento alle mutate circostanze dovute all'epidemia di COVID-19;
c.
evitare danni a lungo termine al panorama culturale svizzero e contribuire a preservare la diversità culturale.
Art. 2 Definizioni

Nell'articolo 11 della legge COVID-19 del 25 settembre 2020 e nella presente ordinanza s'intende per:

a.
settore della cultura: i settori delle arti sceniche, del design, del cinema, delle arti visive, della letteratura, della musica e dei musei; i Cantoni possono definire in modo più restrittivo o più ampio il settore della cultura;
b.
manifestazione: un evento culturale limitato nel tempo, svolto e pianificato in uno spazio o perimetro definito, a cui partecipano più persone;
c.
impresa culturale: persona giuridica che realizza il proprio fatturato principalmente nel settore della cultura;
d.
operatore culturale: persona fisica che è attiva principalmente nel settore della cultura;
e.
essere attivo principalmente nel settore della cultura: essere attivo professionalmente ai sensi dell'articolo 6 capoverso 2 primo periodo dell'ordi­nan­za del 23 novembre 20112 sulla promozione della cultura (OPCu);
ebis3
operatore culturale occasionale: operatore culturale che tra il 1° gennaio 2018 e la presentazione della richiesta è stato assunto a tempo determinato almeno quattro volte presso minimo due datori di lavoro diversi attivi nel settore della cultura;
f.
organizzazione culturale amatoriale: organizzazione di operatori culturali nelle discipline della musica e del teatro non attivi professionalmente ai sensi dell'articolo 6 capoverso 2 primo periodo OPCu;
g.
provvedimenti statali: provvedimenti ordinati dalle autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni per combattere il coronavirus (COVID-19);
h.
progetto di ristrutturazione: progetto volto al raggiungimento dello scopo di cui all'articolo 1 lettera b avente come oggetto il riorientamento strutturale dell'impresa culturale o l'acquisizione di pubblico da parte sua.

2 RS 442.11

3 Introdotta dal n. I dell'O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° apr. 2021 (RU 2021 182).

Art. 3 Aiuti finanziari

1 Possono essere concessi i seguenti aiuti finanziari:

a.4
indennità per perdita di guadagno destinate a imprese culturali e operatori culturali per indennizzare perdite finanziarie in relazione a manifestazioni, progetti e limitazioni dell'attività culturale;
b.
contributi a progetti di ristrutturazione;
c.
prestazioni in denaro a operatori culturali per coprire le spese di mantenimento immediate (aiuto finanziario d'emergenza);
d.
sostegno a organizzazioni culturali amatoriali per indennizzare perdite finanziarie in relazione a manifestazioni;

2 Non sussiste alcun diritto agli aiuti finanziari. I Cantoni possono fissare priorità di politica culturale.

4 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 2020, in vigore dal 19 dic. 2020 (RU 2020 5799).

Sezione 2: Indennità per perdita di guadagno destinate a imprese culturali e operatori culturali5

5 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 2020, in vigore dal 19 dic. 2020 (RU 2020 5799).


Art. 4 Condizioni che danno diritto agli aiuti finanziari

1 Le imprese culturali e gli operatori culturali che ne fanno richiesta ricevono aiuti finanziari per i danni economici legati all'annullamento, al rinvio o alle limitazioni nello svolgimento di manifestazioni e progetti o dovuti a limitazioni della loro attività a seguito dell'attuazione di provvedimenti statali.6

2 Gli operatori culturali devono essere domiciliati in Svizzera. Possono far valere sol­tanto i danni finanziari che subiscono nel quadro di un'attività lucrativa indi­pen­dente o della loro attività come operatori culturali occasionali.7

3 Sono assegnati aiuti finanziari soltanto alle imprese culturali che:

a.
esistevano già il 15 ottobre 2020;
b.
non sono unità amministrative statali o persone di diritto pubblico; e
c.
hanno sede in Svizzera.

4 Per gli aiuti finanziari secondo la presente sezione sono considerate imprese culturali anche gli organizzatori amatoriali a condizione che dispongano di un budget per la manifestazione di almeno 50 000 franchi e che subiscano un danno di almeno 10 000 franchi.

5 Con la cessazione di tutti i provvedimenti statali, compreso l'obbligo del certificato COVID, l'indennità per perdita di guadagno termina alla fine del corrente periodo di danno secondo l'articolo 6 capoverso 1. Lo stesso vale anche per il sostegno a organizzazioni culturali amatoriali.8

6 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 2020, in vigore dal 19 dic. 2020 (RU 2020 5799).

7 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° apr. 2021 (RU 2021 182).

8 Introdotto dal n. I dell'O del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 905).

Art. 5 Calcolo dei danni e importo dell'indennità

1 Sono indennizzabili soltanto i danni che:

a.
sono stati causati da provvedimenti statali; e
b.
non sono coperti da altre indennità.

2 L'indennità copre al massimo l'80 per cento dei danni finanziari.

3 Un eventuale mancato guadagno non è indennizzato.

Art. 6 Procedura

1 Le richieste vanno presentate ai servizi competenti designati dai Cantoni entro i termini seguenti:

a.
per i danni insorti tra il 1° dicembre 2021 e il 31 dicembre 2021: entro il 31 gennaio 2022;
b.
per i danni insorti tra il 1° gennaio 2022 e il 30 aprile 2022: entro il
31 maggio 2022;
c.
per i danni insorti tra il 1° maggio 2022 e il 31 agosto 2022, entro il
30 settembre 2022;
d.
per i danni insorti tra il 1° settembre 2022 e il 31 dicembre 2022, entro il 30 novembre 2022.9

2 Il Cantone competente è quello in cui ha sede l'impresa culturale o è domiciliato l'operatore culturale.10

3 I Cantoni decidono in merito alle richieste. La procedura è disciplinata dal diritto cantonale.

9 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 905).

10 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 2020, in vigore dal 19 dic. 2020 (RU 2020 5799).

Sezione 3: Contributi a progetti di ristrutturazione

Art. 8 Criteri per l'assegnazione di contributi

1 Le richieste sono valutate secondo i seguenti criteri:

a.
chiarezza, plausibilità e qualità specialistica del concetto;
b.
innovazione;
c.
efficacia attesa del progetto ai fini dello scopo di cui all'articolo 1 lettera b;
d.
sostenibilità attesa del progetto.

2 La decisione in merito alle richieste è presa in base a una valutazione globale dei criteri per l'assegnazione di contributi.

Art. 9 Importo degli aiuti finanziari

1 Gli aiuti finanziari coprono al massimo l'80 per cento dei costi di un progetto.11

2 Ammontano al massimo a 300 000 franchi per impresa culturale.

11 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 2020, in vigore dal 19 dic. 2020 (RU 2020 5799).

Art. 1012 Procedura

1 Le richieste possono essere presentate fino al 30 novembre 2022 ai servizi competenti designati dai Cantoni. I Cantoni possono prevedere termini più brevi.

2 La procedura è disciplinata dall'articolo 6 capoversi 2 e 3.

12 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 905).

Sezione 4: Aiuto finanziario d'emergenza a operatori culturali

Art. 11 Condizioni che danno diritto all'aiuto finanziario

1 Gli operatori culturali che ne fanno richiesta ricevono prestazioni in denaro non rimborsabili per coprire le spese di mantenimento immediate, nella misura in cui non sono in grado di farvi fronte (aiuto finanziario d'emergenza).

2 L'aiuto finanziario d'emergenza è riservato agli operatori culturali domiciliati in Svizzera.

Art. 12 Criteri per l'assegnazione di contributi

1 Il criterio che dà diritto agli aiuti finanziari d'emergenza è un bisogno effettivo tenuto conto delle spese nonché del reddito e della sostanza dell'operatore culturale.

2 Sono considerate spese computabili i costi per l'alloggio, i premi di assicurazione, i costi per le cure sanitarie e altre spese di mantenimento immediate quali segnatamente i contributi di mantenimento e i costi per la custodia esterna dei figli.

3 Sono considerati reddito computabile il reddito complessivo imponibile previsto derivante da attività lucrativa indipendente o dipendente e gli altri redditi provenienti segnatamente da indennità giornaliere, rendite, locazioni, partecipazioni agli utili e dall'indennità per perdita di guadagno per il coronavirus. È applicata una franchigia di 1000 franchi sul reddito da attività lucrativa dipendente o indipendente.13

4 Un reddito computabile di oltre 60 000 franchi per le persone singole e di oltre 80 000 franchi per i coniugi esclude un aiuto finanziario d'emergenza. Il limite di reddito aumenta di 15 000 franchi per ciascun figlio per cui vi è un obbligo di mantenimento.14

5 È considerata sostanza computabile la sostanza liberamente disponibile al momento della presentazione della richiesta. Ne fanno parte gli averi disponibili sui conti bancari e negli investimenti finanziari. Sono considerati sostanza non liberamente disponibile segnatamente gli averi di previdenza, le assicurazioni sulla vita, gli immobili, gli strumenti musicali, le opere d'arte di propria creazione nonché i veicoli e gli altri oggetti necessari per l'esercizio della professione. Nel caso delle persone coniugate, fatta salva una convenzione matrimoniale di altro tenore, è computata la metà della sostanza liberamente disponibile amministrata congiuntamente.15

6 Una sostanza computabile di oltre 60 000 franchi esclude un aiuto finanziario d'emergenza. Il limite di sostanza aumenta di 20 000 franchi per ogni figlio per cui vi è un obbligo di mantenimento.16

13 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° apr. 2021 (RU 2021 182).

14 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 2020, in vigore dal 19 dic. 2020 (RU 2020 5799).

15 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° apr. 2021 (RU 2021 182).

16 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° apr. 2021 (RU 2021 182).

Art. 13 Calcolo e importo dell'aiuto finanziario d'emergenza

1 L'aiuto finanziario d'emergenza risulta della differenza tra le uscite computabili e il reddito computabile.

2 L'aiuto finanziario d'emergenza ammonta al massimo a 196 franchi al giorno.

3 Il regolamento sui contributi di Suisseculture Sociale stabilisce nel dettaglio le regole per il calcolo dell'aiuto finanziario d'emergenza e disciplina le modalità per il suo versamento.

Art. 14 Procedura

1 Le richieste possono essere presentate fino al 30 novembre 2022 all'associazione Suisseculture Sociale.17

2 Suisseculture Sociale decide in merito alle richieste in qualità di autorità ai sensi dell'articolo 1 capoverso 2 lettera e della legge federale del 20 dicembre 196818 sulla procedura amministrativa (PA).

17 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 905).

18 RS 172.021

Sezione 5: Organizzazioni culturali amatoriali

Art. 15 Condizioni che danno diritto agli aiuti finanziari

1 Le organizzazioni culturali amatoriali che ne fanno richiesta ricevono aiuti finanziari per danni economici legati all'annullamento, al rinvio o alle limitazioni nello svolgimento di manifestazioni.

2 ...19

19 Abrogato dal n. I dell'O del 18 dic. 2020, con effetto dal 19 dic. 2020 (RU 2020 5799).

Art. 16 Calcolo dei danni e importo dell'indennità

1 Sono indennizzabili soltanto i danni che:

a.
sono stati causati da provvedimenti statali; e
b.
non sono coperti da altre indennità.

2 L'indennità copre al massimo l'80 per cento dei danni finanziari.

3 È limitata a 10 000 franchi all'anno per organizzazione culturale.

4 Un eventuale mancato guadagno non è indennizzato.

Art. 17 Procedura

1 Le richieste possono essere presentate fino al 30 novembre 2022 alle associazioni mantello riconosciute dal Dipartimento federale dell'interno.20

2 Le associazioni mantello decidono in merito alle richieste in qualità di autorità ai sensi dell'articolo 1 capoverso 2 lettera e PA21.

20 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 905).

21 RS 172.021

Sezione 6: Disposizioni procedurali comuni

Art. 18

1 I richiedenti sono tenuti ad adottare tutte le misure ragionevolmente esigibili per ridurre i danni e coprire le spese di mantenimento immediate.

2 Devono rendere verosimili i danni e il nesso di causalità. Per quanto possibile e ragionevolmente esigibile devono documentare i danni.

3 Sono tenuti a fornire informazioni veritiere e complete nelle loro richieste. È chiesto il rimborso di eventuali prestazioni versate indebitamente.

4 Gli organi d'esecuzione competenti dell'indennità per perdita di guadagno per il coronavirus trasmettono agli organi d'esecuzione secondo la presente ordinanza le informazioni necessarie per il calcolo degli aiuti su richiesta di questi ultimi.

5 Se in base a una verifica sommaria dei documenti principali della richiesta si possono ritenere soddisfatte le condizioni che danno diritto agli aiuti finanziari nonché i criteri per l'assegnazione dei contributi e se 30 giorni dopo la presentazione della richiesta la decisione sull'aiuto finanziario non è ancora stata presa, gli organi d'esecuzione secondo la presente ordinanza possono concedere ai richiedenti un anticipo pari al massimo alla metà dell'aiuto finanziario che sarà presumibilmente attribuito. Se l'aiuto finanziario non è concesso, l'anticipo deve essere restituito. Se l'importo dell'aiuto finanziario concesso è inferiore all'anticipo, deve essere restituita la differenza.22

22 Introdotto dal n. I dell'O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° apr. 2021 (RU 2021 182).

Sezione 7: Esecuzione, procedura di ricorso e finanziamento

Art. 19 Esecuzione

1 L'Ufficio federale della cultura esegue la presente ordinanza.

2 Emana in collaborazione con i Cantoni direttive che definiscono la prassi per gli aiuti finanziari secondo le sezioni 2 e 3.

Art. 20 Procedura di ricorso

La procedura di ricorso è disciplinata:

a.
per i provvedimenti di sostegno secondo l'articolo 3 capoverso 1 lettere c e d: dalle disposizioni generali sull'organizzazione della giustizia federale;
b.
per i provvedimenti di sostegno di cui all'articolo 3 capoverso 1 lettere a e b: dal diritto procedurale cantonale applicabile.
Art. 21 Finanziamento

1 Nel calcolo della partecipazionedella Confederazione al finanziamento delle indennità per perdita di guadagno e dei progetti di ristrutturazione di cui all'articolo 11 capoverso 3 della legge COVID-19 del 25 settembre 2020, i contributi dei Cantoni sono considerati soltanto nella misura in cui superano le uscite per la cultura dei loro consuntivi 2019. Eventuali contributi delle Città, dei Comuni e delle lotterie sono computati nelle quote del Cantone.

2 Il versamento dei contributi della Confederazione ai Cantoni e agli altri organi d'esecuzione secondo la presente ordinanza avviene in rate trimestrali, in funzione dello stato di avanzamento nel trattamento delle richieste da parte degli organi di esecuzione.

Sezione 8: Disposizioni finali

Art. 23 Entrata in vigore

1 La presente ordinanza entra retroattivamente in vigore il 26 settembre 2020.

2 Ha effetto sino al 31 dicembre 2021.

3 Il periodo di validità della presente ordinanza è prolungato sino al 31 dicembre 2022.24

24 Introdotto dal n. I dell'O del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 905).