01.01.2024 - * / En Vigur
01.08.2022 - 31.12.2023
01.01.2022 - 31.07.2022
01.01.2021 - 31.12.2021
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01.10.2015 - 30.06.2016
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01.07.2008 - 31.12.2008
01.12.2007 - 30.06.2008
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01.02.2003 - 31.12.2003
15.05.2002 - 31.01.2003
01.05.2002 - 14.05.2002
01.01.2001 - 30.04.2002
01.01.2000 - 31.12.2000
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Cumparegliar versiuns

1

Ordinanza

sull'organizzazione del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (OOrg-DDPS) del 7 marzo 2003 (Stato 1° gennaio 2009) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 43 capoversi 2 e 3 e 47 capoverso 2 della legge federale del
21 marzo 19971 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA); in applicazione dell'articolo 28 dell'ordinanza 25 novembre 19982 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA), ordina: Capitolo 1: Il DDPS

Art. 1

Obiettivi Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS3) persegue, negli ambiti centrali di sua competenza, ossia la difesa, la protezione della popolazione e lo sport, gli obiettivi seguenti: a. contribuisce, con l'esercito, a proteggere la popolazione e lo Stato dalla violenza di portata strategica e agli sforzi internazionali per il mantenimento della pace. A tale scopo persegue una politica di sicurezza e di difesa a lungo termine e fornisce contributi in campo militare a favore del promovimento della pace in ambito internazionale;

b. contribuisce a proteggere la popolazione dalle conseguenze di catastrofi, di situazioni d'emergenza e di minacce politico-militari; c. crea le premesse per promuovere lo sport nell'interesse dello sviluppo della gioventù e della salute della popolazione in generale; d. provvede con gli altri Dipartimenti federali competenti, con i Cantoni, con i Comuni e con gli organi esterni all'amministrazione, a una politica di sicurezza globale e flessibile della Confederazione.

RU 2003 1808 1 RS

172.010

2 RS

172.010.1

3

Nuovo termine giusta il n. I dell'O del 12 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6405). Di detta modifica é stato tenuto conto in tutto il presente testo.

172.214.1

Cancelleria federale e Dipartimenti federali 2

172.214.1


Art. 2

Principi che presiedono alle attività del DDPS Nel perseguire i propri obiettivi e nell'adempiere i propri compiti, oltre ai principi generali dell'attività amministrativa (art. 11 OLOGA), il DDPS osserva segnatamente i principi seguenti: a. collabora con i Cantoni e i Comuni, nonché con le associazioni professionali e le istituzioni attive negli ambiti dipartimentali di sua competenza; b. fornisce i suoi contributi per la promozione della pace d'intesa con il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e coopera, in collaborazione con il DFAE, con gli Stati esteri e le organizzazioni internazionali in questioni concernenti la politica di sicurezza e di difesa;

c.4 collabora con il Dipartimento federale di giustizia e polizia e il Dipartimento federale delle finanze in questioni concernenti la sicurezza interna e coopera in questo ambito con i Cantoni e i Comuni; d. coopera con il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni per quanto attiene alla salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo.


Art. 3

Obiettivi delle unità amministrative Gli obiettivi di cui agli articoli 5-15 costituiscono, per le unità amministrative del DDPS, le linee direttive per l'esecuzione dei compiti e l'esercizio delle competenze stabilite dalla legislazione federale.


Art. 4

Competenze particolari

1

Il DDPS esercita i diritti spettanti alla Confederazione quale azionista nella società di partecipazione delle imprese d'armamento della Confederazione.

2

Il DDPS emana prescrizioni per la tutela del segreto militare.5 Capitolo 2:

Aggruppamenti, uffici e altre unità amministrative Sezione 1: La Segreteria generale

Art. 5

Obiettivi e funzioni

La Segreteria generale esercita le funzioni di cui all'articolo 42 LOGA e assume a livello dipartimentale le funzioni principali seguenti: a. assiste il capodipartimento nel suo ruolo di membro del Consiglio federale e nella direzione del DDPS; 4

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6401).

5

Introdotto dal n. I dell'O del 10 dic. 2004 (RU 2004 5257).

Organizzazione del DDPS 3

172.214.1

b. è incaricata della strategia, della pianificazione, del controlling, del coordi-namento e della revisione interna;

c. attua gli obiettivi strategici del Consiglio federale e del capodipartimento, formula le pertinenti opzioni politiche e ne coordina l'attuazione da parte degli aggruppamenti e degli uffici del DDPS; d. assicura la gestione strategica delle risorse; e. provvede alla raccolta di informazioni e di documentazione, alla pianificazione dell'informazione e alla comunicazione;

f.6 gestisce gli ambiti delle biblioteche, della documentazione e degli archivi nel DDPS e nell'esercito; g. provvede alla legislazione, all'applicazione del diritto e alla consulenza giuridica;

h.7 è competente per la gestione della sicurezza del DDPS.

a8 Gestione delle biblioteche dell'Amministrazione federale 1

La Segreteria generale gestisce e coordina le biblioteche dell'Amministrazione federale.

2

Provvede alla collaborazione in seno all'Amministrazione federale nel campo della tutela e della messa a disposizione di informazioni e documentazioni.


Art. 6


9

Stato maggiore della Giunta del Consiglio federale in materia di sicurezza (Stato maggiore della GSic) 1

Lo Stato maggiore della GSic è subordinato al presidente della GSic e aggregato amministrativamente alla Segreteria generale del DDPS.

2

I compiti dello Stato maggiore della GSic sono disciplinati dall'ordinanza del 24 ottobre 200710 sull'organizzazione della condotta in materia di politica di sicurezza del Consiglio federale.

a11 Protezione delle informazioni e delle opere 1

La Protezione delle informazioni e delle opere in seno al DDPS dirige la gestione della sicurezza del DDPS in settori scelti quali le informazioni, le persone e i beni materiali.

6

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6405).

7

Introdotta dal n. I dell'O del 12 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6405).

8

Introdotto dal n. I dell'O del 12 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6405).

9

Nuovo testo giusta l'art. 14 dell'O del 24 ott. 2007 sull'organizzazione della condotta in materia di politica di sicurezza del Consiglio federale, in vigore dal 1° dic. 2007 (RS 120.71).

10 RS

120.71

11 Introdotto dal n. I dell'O del 12 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6405).

Cancelleria federale e Dipartimenti federali 4

172.214.1

2

Adempie i compiti giusta l'articolo 2 dell'ordinanza del 14 dicembre 199812 sulla sicurezza militare.

3

Assume inoltre i compiti interdipartimentali seguenti: a. i compiti giusta l'articolo 20 dell'ordinanza del 4 luglio 200713 sulla protezione delle informazioni della Confederazione;

b. i compiti giusta l'ordinanza del 19 dicembre 200114 sui controlli di sicurezza relativi alle persone; c. i compiti giusta l'ordinanza del 9 giugno 200615 sui controlli di sicurezza relativi alle persone nell'ambito degli impianti nucleari.

4

Emana istruzioni e direttive in materia di sicurezza per la manipolazione di munizioni ed esplosivi nell'esercito, nell'amministrazione e nelle aziende dell'esercito.

5

È subordinata alla Segreteria generale del DDPS.

Sezione 2: Direzione della politica di sicurezza

Art. 7

1 La Direzione della politica di sicurezza è al servizio del capodipartimento in quanto stato maggiore per la condotta degli affari principali nei settori della difesa, della protezione della popolazione e dell'armamento.

2

Per perseguire l'obiettivo di cui al capoverso 1, la Direzione della politica di sicurezza assume per tali affari le funzioni seguenti:

a. definisce, sulla base degli obiettivi strategici del Consiglio federale e del capodipartimento, le pertinenti opzioni in materia di politica di sicurezza all'attenzione della Direzione del DDPS e assiste il capodipartimento nella direzione della loro concretizzazione da parte degli aggruppamenti e degli uffici del DDPS; b. crea le premesse politiche per il coordinamento e l'esecuzione delle misure civili e militari di competenza del DDPS per la sicurezza del Paese e la protezione della popolazione.

3

La Direzione della politica di sicurezza assiste inoltre il capodipartimento nel suo ruolo di membro del Consiglio federale negli affari rilevanti in materia di politica di sicurezza di altri Dipartimenti.

12 RS

513.61

13 RS

510.411

14 RS

120.4

15 RS

732.143.3

Organizzazione del DDPS 5

172.214.1

Sezione 3:16 Servizio informazioni civile

Art. 8

Direzione del Servizio di analisi e prevenzione 1 La Direzione del Servizio di analisi e prevenzione adempie compiti di protezione preventiva dello Stato. Essa assicura il servizio informazioni interno conformemente alle disposizioni legali e alle direttive dipartimentali. Mediante misure preventive e di accompagnamento persegue gli obiettivi seguenti: a. tutela della sicurezza interna della Svizzera; b. cura e sviluppo dei contatti con i servizi d'informazione e le autorità di sicurezza, di polizia e di perseguimento penale nazionali, estere e internazionali.

2

Per perseguire tali obiettivi assume le funzioni seguenti: a. dirige il centro di analisi della sicurezza interna, il centro federale di situazione, gli uffici centrali Materiale nucleare e Materiale bellico nonché il Servizio d'informazione sul controllo dei beni a duplice impiego;

b. dirige il centro di situazione e d'analisi in materia di servizio d'informazione della Centrale d'annuncio e d'analisi per la sicurezza dell'informazione MELANI; c. provvede a illustrare la situazione della sicurezza in occasione di eventi intercantonali e nazionali.

3

Collabora, nel quadro delle disposizioni legali, con i servizi d'informazione della Confederazione, l'Ufficio federale di polizia e gli organi di polizia dei Cantoni.

4

È subordinata, in qualità di stato maggiore, al capodipartimento.

a Direzione del Servizio informazioni strategico 1

La Direzione del Servizio informazioni strategico assicura il servizio informazioni concernente l'estero conformemente alle disposizioni legali e alle direttive dipartimentali. Persegue gli obiettivi seguenti: a. raccoglie informazioni concernenti l'estero rilevanti per la politica di sicurezza, le analizza e le diffonde;

b. cura e sviluppa i contatti con i servizi d'informazione nazionali, esteri e internazionali.

2

Collabora, nel quadro delle disposizioni legali, con i servizi d'informazione della Confederazione, altri servizi dell'Amministrazione federale e i Cantoni.

3

È subordinata, in qualità di stato maggiore, al capodipartimento.

16 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6401).

Cancelleria federale e Dipartimenti federali 6

172.214.1

Sezione 4: Ufficio dell'uditore in capo

Art. 9

1 L'Ufficio dell'uditore in capo persegue gli obiettivi seguenti: a. provvede affinché la Giustizia militare adempia i compiti assegnatile per legge;

b. crea le condizioni quadro per una giurisprudenza di alta qualità dei tribunali militari.

2

Per perseguire gli obiettivi di cui al capoverso 1, l'Ufficio dell'uditore in capo assume le funzioni seguenti: a. esercita la vigilanza sulla Giustizia militare, salvaguardando l'indipendenza dei tribunali militari; b. presta consulenza e assistenza ai membri della Giustizia militare e provvede alla loro formazione specialistica e al loro perfezionamento professionale; c. provvede allo svolgimento regolare e conforme alla legge delle procedure penali militari;

d. assume compiti amministrativi e organizzativi per la Giustizia militare.

Sezione 5: Aggruppamento Difesa

Art. 10

Obiettivi e funzioni

1

L'Aggruppamento Difesa è diretto dal capo dell'esercito.

2

Persegue, in sintonia con le opzioni politiche, gli obiettivi seguenti: a. assicura la prontezza dell'esercito in vista: 1. della sicurezza del territorio e della difesa, 2. della prevenzione e della gestione di pericoli esistenziali, 3. del promovimento della pace; b. assicura l'ulteriore evoluzione dell'esercito in vista delle esigenze future.

3

Per perseguire gli obiettivi di cui al capoverso 2, assume le funzioni seguenti: a. valuta la situazione rilevante sul piano militare, b. assicura una prontezza di base dell'esercito adeguata alla situazione, c. pianifica e dirige gli impieghi dell'esercito fino all'elezione del comandante in capo dell'esercito (generale); d. definisce la dottrina militare; e. dirige la pianificazione militare generale; f.

assegna mandati all'Aggruppamento armasuisse.

Organizzazione del DDPS 7

172.214.1


Art. 11

Unità amministrative subordinate e loro funzioni All'Aggruppamento Difesa sono subordinati con le funzioni seguenti: a. lo Stato maggiore del capo dell'esercito: assiste il capo dell'esercito nella direzione dell'Aggruppamento Difesa; b. lo Stato maggiore di pianificazione dell'esercito: elabora la pianificazione militare generale, la dottrina militare e le basi per lo sviluppo dell'Aggruppamento Difesa e dell'esercito; c. lo Stato maggiore di condotta dell'esercito: 1. è responsabile per la gestione della prontezza e la pianificazione degli impieghi dell'esercito, 2. assiste il capo dell'esercito nella condotta degli impieghi dell'esercito; d. l'Istruzione superiore dei quadri dell'esercito: è responsabile della formazione e del perfezionamento dei militari di professione e degli ufficiali di milizia; e. le Forze terrestri: assicurano la prontezza di base e la prontezza d'impiego delle formazioni subordinate; f.

le Forze aeree:

assicurano la prontezza di base e la prontezza d'impiego delle formazioni subordinate; g. la Base logistica dell'esercito: adempie compiti trasversali delle Forze terrestri e delle Forze aeree e le appoggia nell'istruzione e nell'impiego; h.17 la Base d'aiuto alla condotta: fornisce, per l'insieme dell'aiuto alla condotta dell'esercito e per l'appoggio tecnico alla gestione delle crisi a livello nazionale, prestazioni negli ambiti delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), dell'infrastruttura di condotta, dei metodi di condotta, della condotta della guerra elettronica, della crittologia e delle reti radio d'ambasciata; fornisce parimenti prestazioni di base nell'ambito delle TIC a favore dell' amministrazione del DDPS.

a18 17 Introdotta dal n. I dell'O del 10 dic. 2004 (RU 2004 5257).

18 Introdotto dal n. I dell'O del 10 dic. 2004 (RU 2004 5257). Abrogato dal n. I dell'O del 12 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6405).

Cancelleria federale e Dipartimenti federali 8

172.214.1

Sezione 6: Aggruppamento armasuisse

Art. 12

Obiettivi e funzioni

1

In quanto centro per i sistemi militari e civili, l'Aggruppamento armasuisse assicura all'esercito, al DDPS e a terzi, conformemente alle opzioni politiche, un approvvigionamento, tempestivo e fondato su principi economici, con prodotti e prestazioni nei settori dei sistemi d'arma, dei sistemi informatici, del materiale e delle costruzioni.19 2 Per perseguire l'obiettivo di cui al capoverso 1, l'Aggruppamento armasuisse assume le funzioni seguenti: a.20 valuta beni e prestazioni per il DDPS, l'esercito e l'Amministrazione federale e li acquista giusta l'ordinanza del 22 novembre 2006 21 concernente l'organizzazione degli acquisti pubblici della Confederazione. Liquida i sistemi, il materiale e le costruzioni radiati dall'inventario militare; b. appoggia l'esercito e il DDPS nella pianificazione, nell'esercizio e nella manutenzione dei sistemi, del materiale e delle costruzioni; c. garantisce le competenze tecnico-scientifiche per l'esercito e il DDPS; d. offre, in quanto centro di competenza della Confederazione per le questioni topografiche, dati territoriali di riferimento.


Art. 13


22

Unità amministrative subordinate e loro funzioni All'Aggruppamento armasuisse sono subordinati con le funzioni seguenti: a. l'Ufficio federale per l'acquisto di armamenti: è costituito dai settori di competenza «Sistemi di condotta e di esplorazione», «Sistemi terrestri» e «Sistemi aeronautici». I settori di competenza assicurano la valutazione preliminare, la valutazione, l'acquisto, l'introduzione e la messa fuori servizio nel rispettivo settore specialistico assegnato e offrono le proprie competenze ai responsabili dei sistemi nelle fasi di pianificazione, d'utilizzo e di messa fuori servizio; b. il settore di competenza Acquisti e cooperazioni: acquista beni e prestazioni nel settore specialistico assegnato per l'intera Amministrazione federale, gestisce un centro di competenza per gare d'appalto OMC e verifica sistematicamente le possibilità di cooperazione; c. il settore di competenza armasuisse Immobili: 19 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 dic. 2004 (RU 2004 5257).

20 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6405).

21 RS

172.056.15

22 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6405).

Organizzazione del DDPS 9

172.214.1

assume il ruolo di organo della costruzione e degli immobili per il portafoglio immobiliare del DDPS giusta l'ordinanza del 14 dicembre 199823 sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione; d. il settore di competenza Scienza e tecnologia: assicura il supporto tecnologico per armasuisse e, nell'ambito di reti e cooperazioni con partner svizzeri ed esteri, copre le esigenze del DDPS in campo scientifico e tecnologico; e. l'Ufficio federale di topografia (swisstopo): esegue la misurazione geodetica, topografica e cartografica nazionale, allestisce le carte nazionali, esercita la direzione generale e l'alta vigilanza sulla misurazione ufficiale, provvede ai rilevamenti geologici nazionali e fornisce prestazioni commerciali nel suo ambito specifico. Mediante i due rispettivi organi di coordinamento aventi la facoltà di impartire istruzioni, coordina i fabbisogni dell'Amministrazione federale nei settori della geoinformazione e della geologia nazionale. Adempie ulteriori compiti che gli sono assegnati dalla legislazione in materia di geoinformazione.

Sezione 7: Ufficio federale della protezione della popolazione

Art. 14

1 Conformemente alle opzioni politiche, l'Ufficio federale della protezione della popolazione persegue gli obiettivi seguenti: a. contribuisce, in collaborazione con i Cantoni e i Comuni, alla protezione globale della popolazione, delle sue basi vitali e dei beni culturali dalle conseguenze di catastrofi, situazioni d'emergenza e conflitti armati; b. contribuisce, unitamente ai suoi partner, a far fronte a detti eventi.

2

Per perseguire gli obiettivi di cui al capoverso 1, l'Ufficio federale della protezione della popolazione assume le funzioni seguenti: a. individua le minacce e i pericoli per la popolazione, per le sue basi vitali e i beni culturali, sviluppa strategie e tecnologie atte a contrastarli e provvede alla ricerca e allo sviluppo necessari; b. è responsabile delle misurazioni e dell'allarme in caso di eventi straordinari, segnatamente in caso di aumento della radioattività, di incidenti con sostanze chimiche o organismi oppure in caso di inondazioni e, unitamente alla Centrale nazionale d'allarme, costituisce il nucleo di un'organizzazione centrale d'intervento a livello di Confederazione; 23 [RU

1999 1167, 2000 1227 all. n. II 3, 2002 2047, 2003 4501 all. n. 1 5047 all. II 1, 2004 305 all. II 2, 2005 481, 2006 5613 art. 30 cpv. 2 n. 2, 2007 2819 5957 all. 4 n. II 1. RU 2008 6279 art 42]. Vedi ora l'O del 5 dic. 2008 (RS 172.010.21).

Cancelleria federale e Dipartimenti federali 10

172.214.1

c. elabora le basi per l'organizzazione e l'amministrazione della protezione civile, per l'istruzione nella protezione civile nonché per il materiale e l'edilizia di protezione civile; d. sorveglia l'esecuzione da parte dei Cantoni delle prescrizioni federali concernenti la protezione civile e fornisce loro assistenza nell'istruzione e nell'impiego delle organizzazioni della protezione della popolazione;

e.24 rende possibile la diffusione di informazioni in situazioni straordinarie mettendo a disposizione le infrastrutture tecniche necessarie nel caso di mancato funzionamento dei mezzi civili ordinari.

Sezione 8: Ufficio federale dello sport

Art. 15

1 L'Ufficio federale dello sport promuove, conformemente alle opzioni politiche, uno sviluppo multiforme e duraturo dello sport giovanile, dello sport per gli adulti e dello sport per gli anziani.

2

Per perseguire gli obiettivi di cui al capoverso 1, l'Ufficio federale dello sport assume le funzioni seguenti: a. sviluppa obiettivi e strategie per promuovere lo sport e ne valuta le conseguenze;

b. elabora le basi per promuovere lo sport in collaborazione con i Cantoni e le organizzazioni sportive; c. provvede alla formazione, alla ricerca e allo sviluppo necessari al promovimento dello sport e gestisce i centri nazionali di formazione di Macolin e di Tenero;

d. fornisce prestazioni commerciali accessorie nel suo settore specifico.

Capitolo 3: Disposizioni finali

Art. 16

Regolamento interno

Il DDPS emana un regolamento interno ai sensi dell'articolo 29 OLOGA.


Art. 17

Diritto previgente: abrogazione e modifica 1

L'ordinanza del 13 dicembre 199925 sull'organizzazione del DDPS è abrogata.

2

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

24 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 dic. 2004 (RU 2004 5257).

25 [RU

2000 330, 2001 124 art. 12 cpv. 1, 2002 723 All. 2 n. 1 1453, 2003 237]

Organizzazione del DDPS 11

172.214.1


Art. 18

Entrata in

vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2004.

Cancelleria federale e Dipartimenti federali 12

172.214.1

Allegato

(art. 17 cpv. 2)

Modifica del diritto vigente L'allegato dell'OLOGA26 è modificato come segue: … 26 RS

172.010.1. La modifica qui appresso é inserita nell'O menzionata.