Art. 1 Scopo e oggetto
1 La presente legge ha lo scopo di semplificare:
- a.
- la rilevazione dei dati per la statistica mediante l'armonizzazione dei registri ufficiali di persone (registri);
- b.
- lo scambio, previsto dalla legge, di dati personali tra i registri.
2 A tal fine la legge stabilisce:
- a.
- gli identificatori e le caratteristiche che devono essere registrati;
- b.
- la competenza dell'Ufficio federale di statistica (Ufficio federale) di unificare le definizioni, le caratteristiche e le specificità;
- c.
- il principio della completezza e dell'esattezza dei registri;
- d.
- l'obbligo di aggiornare i registri degli abitanti.