172.214.1
Ordinanza
sull'organizzazione del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport
(OOrg-DDPS)
del 7 marzo 2003 (Stato 1° gennaio 2021)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 43 capoversi 2 e 3 e 47 capoverso 2 della legge federale del
21 marzo 19971 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA);
in applicazione dell'articolo 28 dell'ordinanza 25 novembre 19982
sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA),
ordina:
Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS3) persegue, negli ambiti centrali di sua competenza, ossia la difesa, la protezione della popolazione e lo sport, gli obiettivi seguenti:
- a.
- contribuisce, con l'esercito, a proteggere la popolazione e lo Stato dalla violenza di portata strategica e agli sforzi internazionali per il mantenimento della pace. A tale scopo persegue una politica di sicurezza e di difesa a lungo termine e fornisce contributi in campo militare a favore del promovimento della pace in ambito internazionale;
- b.
- contribuisce a proteggere la popolazione dalle conseguenze di catastrofi, di situazioni d'emergenza e di minacce politico-militari;
- c.
- crea le premesse per promuovere lo sport nell'interesse dello sviluppo della gioventù e della salute della popolazione in generale;
- d.
- provvede con gli altri Dipartimenti federali competenti, con i Cantoni, con i Comuni e con gli organi esterni all'amministrazione, a una politica di sicurezza globale e flessibile della Confederazione;
- e.4
- garantisce il servizio informazioni civile della Confederazione.
Nel perseguire i propri obiettivi e nell'adempiere i propri compiti, oltre ai principi generali dell'attività amministrativa (art. 11 OLOGA), il DDPS osserva segnatamente i principi seguenti:
- a.
- collabora con i Cantoni e i Comuni, nonché con le associazioni professionali e le istituzioni attive negli ambiti dipartimentali di sua competenza;
- b.
- fornisce i suoi contributi per la promozione della pace d'intesa con il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e coopera, in collaborazione con il DFAE, con gli Stati esteri e le organizzazioni internazionali in questioni concernenti la politica di sicurezza e di difesa;
- c.5
- collabora con il Dipartimento federale di giustizia e polizia e il Dipartimento federale delle finanze in questioni concernenti la sicurezza interna e coopera in questo ambito con i Cantoni e i Comuni;
- d.
- coopera con il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni per quanto attiene alla salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo.
1 Il DDPS esercita i diritti spettanti alla Confederazione quale azionista nella società di partecipazione delle imprese d'armamento della Confederazione.
2 Il DDPS emana prescrizioni per la tutela del segreto militare e per garantire l'equipaggiamento dell'esercito.7
1 Gli obiettivi di cui agli articoli 5-15 costituiscono, per le unità amministrative del DDPS, le linee direttive per l'esecuzione dei compiti e l'esercizio delle competenze stabilite dalla legislazione federale.
2 I capi delle unità amministrative del DDPS menzionate nel capitolo 2 che sono subordinati direttamente al capodipartimento hanno diritto, nel proprio ambito di competenza, di interporre ricorso presso il Tribunale federale.
La Segreteria generale esercita le funzioni di cui all'articolo 42 LOGA e assume a livello dipartimentale le funzioni principali seguenti:
- a.
- assiste il capodipartimento nel suo ruolo di membro del Consiglio federale e nella direzione del DDPS;
- b.9
- è incaricata della strategia;
- bbis.10
- avvia, pianifica, coordina e controlla gli affari del Dipartimento e segue in particolare i principali affari sovradipartimentali;
- c.
- attua gli obiettivi strategici del Consiglio federale e del capodipartimento, formula le pertinenti opzioni politiche e ne coordina l'attuazione da parte degli aggruppamenti e degli uffici del DDPS;
- cbis.11 assiste il capodipartimento nell'elaborazione e nella concretizzazione della politica di sicurezza e di difesa;
- cter.12
- vigila sulla cyberdifesa militare e fa rapporto al Consiglio federale;
- d.
- assicura la gestione strategica delle risorse;
- e.
- provvede alla raccolta di informazioni e di documentazione, alla pianificazione dell'informazione e alla comunicazione;
- f.13
- gestisce gli ambiti delle biblioteche, della documentazione e degli archivi nel DDPS e nell'esercito;
- g.
- provvede alla legislazione, all'applicazione del diritto e alla consulenza giuridica;
- h.14
- ...
1 La Segreteria generale gestisce e coordina le biblioteche dell'Amministrazione federale.
2 Provvede alla collaborazione in seno all'Amministrazione federale nel campo della tutela e della messa a disposizione di informazioni e documentazioni.
1 La Segreteria generale dirige la gestione della sicurezza del DDPS e dell'esercito nonché la protezione dalle catastrofi ai sensi dell'articolo 10 della legge del 7 ottobre 198317 sulla protezione dell'ambiente. Emana istruzioni e direttive per tali settori.
2 Assume i compiti che le sono stati assegnati dall'ordinanza del 14 dicembre 199818 sulla sicurezza militare.
Sono aggregati amministrativamente alla Segreteria generale:
- a.
- l'Organo di mediazione del DDPS;
- b.
- l'Organo di coordinamento per la protezione delle informazioni in seno alla Confederazione;
- c.
- il Servizio specializzato per i controlli di sicurezza relativi alle persone in seno al DDPS ;
- d.20
- l'Autorità di vigilanza indipendente sulle attività informative;
- e.21
- la Revisione interna DDPS;
- f.22
- il segretariato del delegato per la Rete integrata Svizzera per la sicurezza.
1 Il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) adempie i compiti secondo l'articolo 1 della legge federale del 3 ottobre 200827 sul servizio informazioni civile e secondo l'ordinanza del 4 dicembre 200928 sul Servizio delle attività informative della Confederazione.
2 Il SIC assicura il servizio informazioni interno e concernente l'estero conformemente alle disposizioni legali e alle direttive dipartimentali.
3 Persegue gli obiettivi seguenti:
- a.
- contribuisce in misura determinante alla sicurezza e alla libertà della Svizzera;
- b.
- è il servizio informazioni civile della Svizzera;
- c.
- è il centro di competenza per tutte le questioni in materia di attività informative e di prevenzione relative alla sicurezza interna ed esterna;
- d.
- è l'interlocutore nei confronti di tutti gli organi della Confederazione e dei Cantoni ed è responsabile della rete informativa integrata svizzera.
4 Per perseguire tali obiettivi assume le funzioni seguenti:
- a.
- raccoglie informazioni concernenti l'estero rilevanti per la politica di sicurezza;
- b.
- assume compiti per la salvaguardia della sicurezza interna;
- c.
- gestisce il Centro federale di situazione e provvede in tal modo a una valutazione globale e alla rappresentazione della situazione di minaccia mediante;
- d.
- gestisce gli uffici centrali Materiale nucleare e Materiale bellico nonché il Servizio d'informazione sul controllo dei beni a duplice impiego;
- e.
- gestisce il centro di situazione e d'analisi in materia di servizio d'informazione della Centrale d'annuncio e d'analisi per la sicurezza dell'informazione MELANI;
- f.
- provvede alla rappresentazione della situazione in materia di sicurezza e, in occasione di eventi intercantonali, nazionali e internazionali, alla rappresentazione del quadro della situazione in materia di servizi informazioni.
5 In quanto ufficio federale, è subordinato al capo del Dipartimento.
1 L'Ufficio dell'uditore in capo persegue gli obiettivi seguenti:
- a.
- provvede affinché la Giustizia militare adempia i compiti assegnatile per legge;
- b.
- crea le condizioni quadro per una giurisprudenza di alta qualità dei tribunali militari.
2 Per perseguire gli obiettivi di cui al capoverso 1, l'Ufficio dell'uditore in capo assume le funzioni seguenti:
- a.
- esercita la vigilanza sulla Giustizia militare, salvaguardando l'indipendenza dei tribunali militari;
- b.
- presta consulenza e assistenza ai membri della Giustizia militare e provvede alla loro formazione specialistica e al loro perfezionamento professionale;
- c.
- provvede allo svolgimento regolare e conforme alla legge delle procedure penali militari;
- d.
- assume compiti amministrativi e organizzativi per la Giustizia militare.
1 L'Aggruppamento Difesa è diretto dal capo dell'esercito.
2 Persegue, in sintonia con le opzioni politiche, gli obiettivi seguenti:
- a.
- assicura la prontezza dell'esercito in vista:
- 1.
- della sicurezza del territorio e della difesa,
- 2.
- della prevenzione e della gestione di pericoli esistenziali,
- 3.
- del promovimento della pace;
- b.
- assicura l'ulteriore evoluzione dell'esercito in vista delle esigenze future.
3 Per perseguire gli obiettivi di cui al capoverso 2, assume le funzioni seguenti:
- a.
- valuta la situazione rilevante sul piano militare;
- b.
- assicura una prontezza di base dell'esercito adeguata alla situazione;
- c.
- pianifica e dirige gli impieghi dell'esercito fino all'elezione del comandante in capo dell'esercito (generale);
- d.
- definisce la dottrina militare;
- e.
- dirige la pianificazione militare generale;
- f.
- assegna mandati all'Aggruppamento armasuisse.
All'Aggruppamento Difesa sono subordinati con le funzioni seguenti:
- a.
- Stato maggiore dell'esercito:
- 1.
- assiste il capo dell'esercito nella direzione dell'Aggruppamento Difesa,
- 2.
- gestisce l'attuazione delle direttive del capo del DDPS in seno all'Aggruppamento Difesa su mandato del capo dell'esercito,
- 3.
- dirige lo sviluppo delle forze armate e lo sviluppo aziendale, la pianificazione dell'armamento e le risorse dell'Aggruppamento Difesa;
- b.
- Comando Operazioni:
- 1.
- prepara gli impieghi e le operazioni dell'esercito conformemente alle direttive del capo dell'esercito,
- 2.
- assicura la prontezza all'impiego dell'esercito,
- 3.
- è responsabile del Servizio informazioni militare;
- c.
- Base logistica dell'esercito:
- 1.
- fornisce prestazioni logistiche e sanitarie per l'istruzione,
- 2.
- appoggia gli impieghi dell'esercito con prestazioni logistiche e sanitarie,
- 3.
- fornisce prestazioni logistiche e sanitarie a favore di terzi;
- d.
- Base d'aiuto alla condotta:
- 1.
- pianifica e gestisce le tecnologie dell'informazione e della comunicazione a favore dell'esercito nel quadro dell'istruzione, degli esercizi e degli impieghi,
- 2
- pianifica e gestisce le tecnologie dell'informazione e della comunicazione a favore del Governo federale e della gestione nazionale delle crisi,
- 3.
- assicura la prontezza delle infrastrutture e delle truppe per la salvaguardia della capacità di condotta dell'esercito,
- 4.
- fornisce prestazioni a livello di tecnologie dell'informazione e della comunicazione per parti dell'Amministrazione federale e per terzi,
- 5.
- fornisce prestazioni a favore dell'infrastruttura di condotta, dei metodi di condotta, della sicurezza delle informazioni e della guerra elettronica nonché, per quanto concerne gli effetti dell'attività nel cyberspazio, per l'insieme dell'aiuto alla condotta dell'esercito e per il supporto tecnico della gestione nazionale delle crisi;
- e.
- Comando Istruzione:
- 1.
- è responsabile dell'istruzione militare di base nelle formazioni d'addestramento e nei centri di competenza a esso subordinati, nonché nell'Istruzione superiore dei quadri dell'esercito,
- 2.
- emana direttive in materia di istruzione per l'istruzione militare di base nell'esercito,
- 3.
- è responsabile della gestione degli impieghi e delle carriere, nonché dell'istruzione degli ufficiali e dei sottufficiali di professione dell'esercito,
- 4.
- emana direttive per le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare nell'ambito del Personale dell'esercito.
1 Il medico in capo dell'esercito vigila:
- a.
- sull'apprezzamento medico dell'idoneità al servizio militare e dell'idoneità a prestare servizio militare;
- b.
- sull'apprezzamento medico dell'idoneità al servizio di protezione civile.
2 Provvede alla protezione e alla sicurezza dei dati sanitari.
3 È l'istanza di ricorso per le decisioni mediche prese dall'Istituto di medicina aeronautica.
4 È competente per l'apprezzamento dell'idoneità medica degli alti ufficiali superiori nonché di altre persone, nella misura in cui un simile apprezzamento sia prescritto o previsto.
1 In quanto centro per i sistemi militari e civili, l'Ufficio federale dell'armamento (armasuisse) assicura all'esercito, al DDPS e a terzi, conformemente alle opzioni politiche, un approvvigionamento tempestivo, fondato su principi economici e orientato alla sostenibilità con prodotti e prestazioni nei settori dei sistemi d'arma, dei sistemi informatici e del materiale.
2 Per perseguire gli obiettivi di cui al capoverso 1, armasuisse adempie, in quanto servizio centrale d'acquisto conformemente all'ordinanza del 24 ottobre 201234 concernente l'organizzazione degli acquisti pubblici dell'Amministrazione federale (OOAPub), i compiti seguenti:
- a.
- appoggia l'esercito e il DDPS nella pianificazione dei sistemi e del materiale;
- b.
- garantisce la valutazione preliminare e la valutazione, i primi acquisti e gli acquisti successivi nonché l'introduzione di sistemi tecnicamente complessi nel settore della difesa e della sicurezza;
- c.
- acquista per l'intera Amministrazione federale beni e prestazioni di servizi secondo l'allegato dell'OOAPub. Gestisce un centro di competenza per gare d'appalto OMC;
- d.
- appoggia l'esercito e il DDPS nell'esercizio e nella manutenzione dei sistemi e del materiale;
- e.
- liquida i sistemi e il materiale radiati dall'inventario militare.
1 A armasuisse sono subordinate le unità amministrative armasuisse Scienza e tecnologia e armasuisse Immobili.
2 Armasuisse Scienza e tecnologia assume i compiti seguenti:
- a.
- in quanto centro tecnologico del DDPS, assicura le competenze necessarie all'esercito e al DDPS in ambito tecnico-scientifico e sopperisce alle relative esigenze tecnico-scientifiche anche nell'ambito di reti e cooperazioni con partner svizzeri ed esteri;
- b.
- sottopone a test e valuta l'idoneità all'impiego, la funzionalità e l'efficacia, nonché le esigenze in materia di sicurezza di sistemi attuali e futuri nel settore della difesa e della sicurezza.
3 Armasuisse Immobili assume per il portafoglio immobiliare del DDPS il ruolo di organo della costruzione e degli immobili conformemente all'ordinanza del 5 dicembre 200835 sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione.
1 L'Ufficio federale di topografia (swisstopo) è, conformemente alle opzioni politiche, il centro di competenza nazionale della Confederazione Svizzera per la descrizione, la rappresentazione e l'archiviazione di dati georeferenziati (geoinformazione).
2 Per perseguire gli obiettivi secondo la legge del 5 ottobre 200737 sulla geoinformazione (LGI), swisstopo assume in particolare i compiti seguenti:
- a.
- esegue una misurazione nazionale moderna e tridimensionale con il grado di attualità e la qualità richieste;
- b.
- garantisce l'approvvigionamento conforme alle necessità dei clienti civili e militari con prodotti e prestazioni di servizi geodetici, topografici, cartografici e geologici;
- c.
- assicura le geoinformazioni storiche per seguire l'evoluzione del territorio e dell'ambiente;
- d.
- allestisce le basi geologiche per la gestione del sottosuolo e garantisce l'esercizio del laboratorio di ricerca del Mont Terri;
- e.
- è fornitore di prestazioni all'interno dell'Amministrazione federale nei settori della geoinformatica e della geoinformazione;
- f.
- mediante i due rispettivi organi di coordinamento aventi la facoltà di impartire istruzioni, coordina i fabbisogni dell'Amministrazione federale nei settori della geoinformazione e della geologia nazionale;
- g.
- esercita l'alta direzione e l'alta vigilanza sulla misurazione ufficiale e sul catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà;
- h.
- adempie ulteriori compiti che gli sono assegnati dalla legislazione in materia di geoinformazione.
1 Conformemente alle direttive politiche, l'Ufficio federale della protezione della popolazione persegue i seguenti obiettivi:
- a.
- contribuisce, in collaborazione con i Cantoni e i Comuni nonché terzi, alla protezione globale della popolazione, delle sue basi vitali e dei beni culturali in caso di eventi di vasta portata, catastrofi, situazioni d'emergenza e conflitti armati. Coordina la collaborazione in caso di eventi di portata nazionale rilevanti per la protezione della popolazione;
- b.
- contribuisce, unitamente ai suoi partner, a far fronte a detti eventi.
2 Per perseguire tali obiettivi assume le seguenti funzioni:
- a.
- elabora basi pianificatorie fondate sui rischi per la prevenzione e l'aiuto in caso di minacce e pericoli per la popolazione, le sue basi vitali e i beni culturali. Sviluppa strategie e tecnologie di protezione contro le minacce e i pericoli e provvede alla ricerca e allo sviluppo necessari. Elabora basi per la protezione delle infrastrutture critiche;
- b.
- assicura a livello nazionale l'efficienza degli organi di condotta, delle organizzazioni civili d'intervento, dei sistemi e dei processi centrali e, unitamente alla Centrale nazionale d'allarme, costituisce il nucleo di un'organizzazione centrale d'intervento a livello di Confederazione;
- c.
- assicura l'elaborazione di un quadro d'insieme della situazione rilevante per la protezione della popolazione nonché l'allerta, l'allarme e l'informazione della popolazione in caso di evento. A tal fine gestisce la Centrale nazionale d'allarme;
- d.
- offre conoscenze specialistiche e capacità di misurazione nell'ambito dei pericoli nucleari, biologici e chimici. Gestisce infrastrutture di laboratorio in questo ambito;
- e.
- elabora basi strategiche e concettuali per la protezione civile, in particolare nel settore del personale, del materiale e delle costruzioni di protezione. Svolge compiti per la sicurezza dei beni culturali;
- f.
- sorveglia l'esecuzione delle prescrizioni federali in materia di protezione della popolazione e di protezione civile da parte dei Cantoni e li sostiene in caso di intervento delle organizzazioni della protezione della popolazione;
- g.
- sostiene i Cantoni nel campo dell'istruzione e a tal fine gestisce un Centro d'istruzione;
- h.
- provvede alla disponibilità di sistemi telematici sicuri e attuali per la comunicazione tra le organizzazioni di condotta e d'intervento ed è responsabile per i sistemi di allarme e d'informazione in caso di evento. Permette la diffusione di informazioni anche in situazioni straordinarie mettendo a disposizione le infrastrutture tecniche necessarie in caso di mancato funzionamento delle reti di telecomunicazione private.
1 L'Ufficio federale dello sport è il centro nazionale di competenza della Confederazione per le questioni inerenti allo sport. Promuove, conformemente alle opzioni politiche, uno sviluppo duraturo dello sport e dell'attività fisica come elementi delle attitudini fisiche, della salute, dell'istruzione, dell'integrazione e della coesione sociali.
2 Per perseguire tali obiettivi l'Ufficio federale dello sport assume in particolare le funzioni seguenti:
- a.
- sviluppa obiettivi e strategie per promuovere lo sport e l'attività fisica e ne valuta gli effetti;
- b.
- delimita le competenze nel campo della salute e dell'attività fisica quotidiana con le altre unità amministrative federali competenti in tale ambito;
- c.
- gestisce e sostiene programmi e progetti volti alla promozione dello sport e dell'attività fisica destinati a tutta la popolazione, segnatamente ai bambini e ai giovani;
- d.
- per sostenere la propria attività di promozione pubblica manuali e documentazione che può distribuire gratuitamente o a pagamento;
- e.
- in collaborazione con le federazioni sportive nazionali promuove e sostiene lo sport giovanile di competizione e lo sport di punta nonché l'organizzazione di manifestazioni sportive internazionali in Svizzera;
- f.
- sostiene la progettazione e la costruzione di impianti sportivi di importanza nazionale;
- g.
- gestisce la Scuola universitaria federale dello sport di Macolin che si occupa di insegnamento, ricerca e servizi;
- h.
- gestisce i centri di formazione nel campo dello sport di Macolin e di Tenero, e se necessario in altre località;
- i.
- adotta misure per promuovere la correttezza e la sicurezza nello sport;
- j.
- fornisce prestazioni per lo sport nell'esercito;
- k.
- acquista il materiale sportivo per la Confederazione;
- l.
- gestisce un centro di documentazione nel campo dello sport;
- m.
- fornisce prestazioni commerciali nel suo settore d'attività;
- n.
- coordina le proprie misure con quelle di Cantoni, Comuni e organizzazioni sportive e collabora con essi.
Il DDPS emana un regolamento interno ai sensi dell'articolo 29 OLOGA.
1 L'ordinanza del 13 dicembre 199940 sull'organizzazione del DDPS è abrogata.
2 La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2004.