Art. 16 Oggetto
1 La presente legge disciplina l'utilizzazione della quota a destinazione vincolata del prodotto netto dei mezzi di cui alle lettere a-f, nonché dei mezzi di cui alla lettera g per compiti e spese connessi alla circolazione stradale:7
- a.
- l'imposta di consumo riscossa sui carburanti, eccetto i carburanti per l'aviazione;
- b.
- i supplementi riscossi sui carburanti di cui alla lettera a;
- c.
- la tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali;
- d.
- l'imposta di consumo sulle automobili e le loro parti costitutive;
- e.
- l'imposta di cui all'articolo 131 capoverso 2 lettera b Cost.;
- f.
- la sanzione di cui all'articolo 13 della legge del 23 dicembre 20118 sul CO2;
- g.9
- i ricavi derivanti dalla gestione delle strade nazionali da parte dell'Ufficio federale delle strade (USTRA).
2 Essa disciplina l'utilizzazione della quota a destinazione vincolata del prodotto netto dei seguenti mezzi per le spese connesse al traffico aereo:
- a.
- l'imposta di consumo riscossa sui carburanti per l'aviazione;
- b.
- i supplementi riscossi sui carburanti per l'aviazione.
3 Salvo laddove diversamente stabilito da altre disposizioni federali, per prodotto netto si intende il prodotto al netto dei compensi per la riscossione di tasse e imposte.
6 Nuovo testo giusta l'all. n. II 5 della LF del 30 set. 2016 concernente il Fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6825; FF 2015 1717).
7 Nuovo testo giusta l'all. n. 6 della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 662; FF 2020 333).
9 Introdotta dall'all. n. 6 della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 662; FF 2020 333).