1
Ordinanza
sull'organizzazione del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (OOrg-DDPS) del 7 marzo 2003 (Stato 1° ottobre 2011) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 43 capoversi 2 e 3 e 47 capoverso 2 della legge federale del
21 marzo 19971 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA); in applicazione dell'articolo 28 dell'ordinanza 25 novembre 19982 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA), ordina: Capitolo 1: Il Dipartimento
Art. 1
Obiettivi Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS3) persegue, negli ambiti centrali di sua competenza, ossia la difesa, la protezione della popolazione e lo sport, gli obiettivi seguenti: a. contribuisce, con l'esercito, a proteggere la popolazione e lo Stato dalla violenza di portata strategica e agli sforzi internazionali per il mantenimento della pace. A tale scopo persegue una politica di sicurezza e di difesa a lungo termine e fornisce contributi in campo militare a favore del promovimento della pace in ambito internazionale;
b. contribuisce a proteggere la popolazione dalle conseguenze di catastrofi, di situazioni d'emergenza e di minacce politico-militari; c. crea le premesse per promuovere lo sport nell'interesse dello sviluppo della gioventù e della salute della popolazione in generale; d. provvede con gli altri Dipartimenti federali competenti, con i Cantoni, con i Comuni e con gli organi esterni all'amministrazione, a una politica di sicurezza globale e flessibile della Confederazione; e.4 garantisce il servizio informazioni civile della Confederazione.
RU 2003 1808 1 RS
172.010
2 RS
172.010.1
3
Nuovo termine giusta il n. I dell'O del 12 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6405). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
4
Introdotta dal n. II 10 dell'all. 4 all'O del 4 dic. 2009 sul Servizio delle attività informative della Confederazione, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6937).
172.214.1
Cancelleria federale e Dipartimenti federali 2
172.214.1
Art. 2
Principi che presiedono alle attività del DDPS Nel perseguire i propri obiettivi e nell'adempiere i propri compiti, oltre ai principi generali dell'attività amministrativa (art. 11 OLOGA), il DDPS osserva segnatamente i principi seguenti: a. collabora con i Cantoni e i Comuni, nonché con le associazioni professionali e le istituzioni attive negli ambiti dipartimentali di sua competenza; b. fornisce i suoi contributi per la promozione della pace d'intesa con il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e coopera, in collaborazione con il DFAE, con gli Stati esteri e le organizzazioni internazionali in questioni concernenti la politica di sicurezza e di difesa;
c.5 collabora con il Dipartimento federale di giustizia e polizia e il Dipartimento federale delle finanze in questioni concernenti la sicurezza interna e coopera in questo ambito con i Cantoni e i Comuni; d. coopera con il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni per quanto attiene alla salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo.
Art. 3
Obiettivi delle unità amministrative Gli obiettivi di cui agli articoli 5-15 costituiscono, per le unità amministrative del DDPS, le linee direttive per l'esecuzione dei compiti e l'esercizio delle competenze stabilite dalla legislazione federale.
Art. 4
Competenze particolari
1
Il DDPS esercita i diritti spettanti alla Confederazione quale azionista nella società di partecipazione delle imprese d'armamento della Confederazione.
2
Il DDPS emana prescrizioni per la tutela del segreto militare e per garantire l'equipaggiamento dell'esercito.6 Capitolo 2:
Aggruppamenti, uffici e altre unità amministrative Sezione 1: La Segreteria generale
Art. 5
Obiettivi e funzioni
La Segreteria generale esercita le funzioni di cui all'articolo 42 LOGA e assume a livello dipartimentale le funzioni principali seguenti: 5
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6401).
6
Introdotto dal n. I dell'O del 10 dic. 2004 (RU 2004 5257). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5965).
Organizzazione del DDPS 3
172.214.1
a. assiste il capodipartimento nel suo ruolo di membro del Consiglio federale e nella direzione del DDPS; b.7 è incaricata della strategia e della revisione interna; bbis. 8 avvia, pianifica, coordina e controlla gli affari del Dipartimento e segue in particolare i principali affari sovradipartimentali; c. attua gli obiettivi strategici del Consiglio federale e del capodipartimento, formula le pertinenti opzioni politiche e ne coordina l'attuazione da parte degli aggruppamenti e degli uffici del DDPS; cbis.9 assiste il capodipartimento nell'elaborazione e nella concretizzazione della politica di sicurezza e di difesa; d. assicura la gestione strategica delle risorse; e. provvede alla raccolta di informazioni e di documentazione, alla pianificazione dell'informazione e alla comunicazione;
f.10 gestisce gli ambiti delle biblioteche, della documentazione e degli archivi nel DDPS e nell'esercito; g. provvede alla legislazione, all'applicazione del diritto e alla consulenza giuridica;
h. ...11
a12 Gestione delle biblioteche dell'Amministrazione federale 1
La Segreteria generale gestisce e coordina le biblioteche dell'Amministrazione federale.
2
Provvede alla collaborazione in seno all'Amministrazione federale nel campo della tutela e della messa a disposizione di informazioni e documentazioni.
Art. 6
13
a14 7
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5965).
8
Introdotta dal n. I dell'O del 3 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5965).
9
Introdotta dal n. I dell'O del 24 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 3131).
10 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6405).
11 Introdotta dal n. I dell'O del 12 dic. 2008 (RU 2008 6405). Abrogata dal n. I dell'O del 3 dic. 2010, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5965).
12 Introdotto dal n. I dell'O del 12 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6405).
13 Abrogato dal n. I dell'O del 24 ago. 2011, con effetto dal 1° ott. 2011 (RU 2011 4327).
14 Introdotto dal n. I dell'O del 12 dic. 2008 (RU 2008 6405). Abrogato dal n. I dell'O del 3 dic. 2010, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5965).
Cancelleria federale e Dipartimenti federali 4
172.214.1
Sezione 2:15 ...
Art. 7
Sezione 3:16 Servizio informazioni civile
Art. 8
17
Il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) adempie i compiti secondo l'articolo 1 della legge federale del 3 ottobre 200818 sul servizio informazioni civile e secondo l'ordinanza del 4 dicembre 200919 sul Servizio delle attività informative della Confederazione. 2 Il SIC assicura il servizio informazioni interno e concernente l'estero conformemente alle disposizioni legali e alle direttive dipartimentali. 3
Persegue gli obiettivi seguenti: a. contribuisce in misura determinante alla sicurezza e alla libertà della Svizzera; b. è il servizio informazioni civile della Svizzera; c. è il centro di competenza per tutte le questioni in materia di attività informative e di prevenzione relative alla sicurezza interna ed esterna;
d. è l'interlocutore nei confronti di tutti gli organi della Confederazione e dei Cantoni ed è responsabile della rete informativa integrata svizzera.
4
Per perseguire tali obiettivi assume le funzioni seguenti: a. raccoglie informazioni concernenti l'estero rilevanti per la politica di sicurezza;
b. assume compiti per la salvaguardia della sicurezza interna; c. gestisce il Centro federale di situazione e provvede in tal modo a una valutazione globale e alla rappresentazione della situazione di minaccia mediante;
d. gestisce gli uffici centrali Materiale nucleare e Materiale bellico nonché il Servizio d'informazione sul controllo dei beni a duplice impiego; e. gestisce il centro di situazione e d'analisi in materia di servizio d'informazione della Centrale d'annuncio e d'analisi per la sicurezza dell'informazione MELANI;
15 Abrogata dal n. I dell'O del 24 giu. 2009, con effetto dal 1° lug. 2009 (RU 2009 3131).
16 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6401).
17 Nuovo testo giusta il n. II 10 dell'all. 4 all'O del 4 dic. 2009 sul Servizio delle attività informative della Confederazione, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6937).
18 RS
121
19 RS
121.1
Organizzazione del DDPS 5
172.214.1
f. provvede alla rappresentazione della situazione in materia di sicurezza e, in occasione di eventi intercantonali, nazionali e internazionali, alla rappresentazione del quadro della situazione in materia di servizi informazioni.
5
In quanto ufficio federale, è subordinato al capo del Dipartimento.
a20 Sezione 4: Ufficio dell'uditore in capo
Art. 9
1 L'Ufficio dell'uditore in capo persegue gli obiettivi seguenti: a. provvede affinché la Giustizia militare adempia i compiti assegnatile per legge;
b. crea le condizioni quadro per una giurisprudenza di alta qualità dei tribunali militari.
2
Per perseguire gli obiettivi di cui al capoverso 1, l'Ufficio dell'uditore in capo assume le funzioni seguenti: a. esercita la vigilanza sulla Giustizia militare, salvaguardando l'indipendenza dei tribunali militari; b. presta consulenza e assistenza ai membri della Giustizia militare e provvede alla loro formazione specialistica e al loro perfezionamento professionale; c. provvede allo svolgimento regolare e conforme alla legge delle procedure penali militari;
d. assume compiti amministrativi e organizzativi per la Giustizia militare.
Sezione 5: Aggruppamento Difesa
Art. 10
Obiettivi e funzioni
1
L'Aggruppamento Difesa è diretto dal capo dell'esercito.
2
Persegue, in sintonia con le opzioni politiche, gli obiettivi seguenti: a. assicura la prontezza dell'esercito in vista: 1. della sicurezza del territorio e della difesa, 2. della prevenzione e della gestione di pericoli esistenziali, 3. del promovimento della pace; b. assicura l'ulteriore evoluzione dell'esercito in vista delle esigenze future.
20 Abrogato dal n. II 10 dell'all. 4 all'O del 4 dic. 2009 sul Servizio delle attività informative della Confederazione, con effetto dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6937).
Cancelleria federale e Dipartimenti federali 6
172.214.1
3
Per perseguire gli obiettivi di cui al capoverso 2, assume le funzioni seguenti: a. valuta la situazione rilevante sul piano militare, b. assicura una prontezza di base dell'esercito adeguata alla situazione, c. pianifica e dirige gli impieghi dell'esercito fino all'elezione del comandante in capo dell'esercito (generale); d. definisce la dottrina militare; e. dirige la pianificazione militare generale; f.
assegna mandati all'Aggruppamento armasuisse.
Art. 11
Unità amministrative subordinate e loro funzioni All'Aggruppamento Difesa sono subordinati con le funzioni seguenti: a.21 lo Stato maggiore dell'esercito: 1. assiste il capo dell'esercito nella direzione dell'Aggruppamento Difesa, 2. elabora la pianificazione strategica e militare generale, la dottrina militare e le basi per lo sviluppo dell'Aggruppamento Difesa e dell'esercito,
3.22 è responsabile della gestione della sicurezza del DDPS e dell'esercito; b. ... 23 c. lo Stato maggiore di condotta dell'esercito: 1. è responsabile per la gestione della prontezza e la pianificazione degli impieghi dell'esercito, 2. assiste il capo dell'esercito nella condotta degli impieghi dell'esercito; d. l'Istruzione superiore dei quadri dell'esercito: è responsabile della formazione e del perfezionamento dei militari di professione e degli ufficiali di milizia; e. le Forze terrestri: assicurano la prontezza di base e la prontezza d'impiego delle formazioni subordinate; f.
le Forze aeree:
assicurano la prontezza di base e la prontezza d'impiego delle formazioni subordinate; g. la Base logistica dell'esercito: adempie compiti trasversali delle Forze terrestri e delle Forze aeree e le appoggia nell'istruzione e nell'impiego; 21 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 giu. 2009, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 3131).
22 Introdotto dal n. I dell'O del 3 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5965).
23 Abrogata dal n. I dell'O del 24 giu. 2009, con effetto dal 1° lug. 2009 (RU 2009 3131).
Organizzazione del DDPS 7
172.214.1
h.24 la Base d'aiuto alla condotta: fornisce, per l'insieme dell'aiuto alla condotta dell'esercito e per l'appoggio tecnico alla gestione delle crisi a livello nazionale, prestazioni negli ambiti delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), dell'infrastruttura di condotta, dei metodi di condotta, della condotta della guerra elettronica, della crittologia e delle reti radio d'ambasciata; fornisce parimenti prestazioni di base nell'ambito delle TIC a favore dell' amministrazione del DDPS.
a25 Protezione delle informazioni e delle opere 1
La Protezione delle informazioni e delle opere in seno allo Stato maggiore dell'esercito dirige la gestione della sicurezza del DDPS e dell'esercito in settori scelti quali le informazioni, le persone, i beni materiali e la sicurezza ambientale ai sensi dell'articolo 10 della legge del 7 ottobre 198326 sulla protezione dell'ambiente.
2
Adempie i compiti giusta l'articolo 2 dell'ordinanza del 14 dicembre 199827 sulla sicurezza militare.
3
Assume inoltre i compiti sovradipartimentali seguenti: a. i compiti giusta l'articolo 20a dell'ordinanza del 4 luglio 200728 sulla protezione delle informazioni della Confederazione;
b. i compiti giusta l'ordinanza del 19 dicembre 200129 sui controlli di sicurezza relativi alle persone; c. i compiti giusta l'ordinanza del 9 giugno 200630 sui controlli di sicurezza relativi alle persone nell'ambito degli impianti nucleari.
4
Emana istruzioni e direttive nei settori di cui al capoverso 1.
Sezione 6: Aggruppamento armasuisse
Art. 12
Obiettivi e funzioni
1
In quanto centro per i sistemi militari e civili, l'Aggruppamento armasuisse assicura all'esercito, al DDPS e a terzi, conformemente alle opzioni politiche, un approvvigionamento, tempestivo e fondato su principi economici, con prodotti e prestazioni nei settori dei sistemi d'arma, dei sistemi informatici, del materiale e delle costruzioni.31 24 Introdotta dal n. I dell'O del 10 dic. 2004 (RU 2004 5257).
25 Introdotto dal n. I dell'O del 10 dic. 2004 (RU 2004 5257). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 3 dic. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5965).
26 RS
814.01
27 RS
513.61
28 RS
510.411
29 RS
120.4
30 RS
732.143.3
31 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 dic. 2004 (RU 2004 5257).
Cancelleria federale e Dipartimenti federali 8
172.214.1
2
Per perseguire l'obiettivo di cui al capoverso 1, l'Aggruppamento armasuisse assume le funzioni seguenti: a.32 valuta beni e prestazioni per il DDPS, l'esercito e l'Amministrazione federale e li acquista giusta l'ordinanza del 22 novembre 200633 concernente l'organizzazione degli acquisti pubblici della Confederazione. Liquida i sistemi, il materiale e le costruzioni radiati dall'inventario militare; b. appoggia l'esercito e il DDPS nella pianificazione, nell'esercizio e nella manutenzione dei sistemi, del materiale e delle costruzioni; c. garantisce le competenze tecnico-scientifiche per l'esercito e il DDPS; d. offre, in quanto centro di competenza della Confederazione per le questioni topografiche, dati territoriali di riferimento.
Art. 13
34
33 RS
172.056.15
34 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6405).
35 [RU
1999 1167, 2000 1227 all. n. II 3, 2002 2047, 2003 4501 all. n. 1 5047 all. II 1, 2004 305 all. II 2, 2005 481, 2006 5613 art. 30 cpv. 2 n. 2, 2007 2819 5957 all. 4 n. II 1.
RU 2008 6279 art 42]. Vedi ora l'O del 5 dic. 2008 (RS 172.010.21).
Organizzazione del DDPS 9
172.214.1
e. l'Ufficio federale di topografia (swisstopo): esegue la misurazione geodetica, topografica e cartografica nazionale, allestisce le carte nazionali, esercita la direzione generale e l'alta vigilanza sulla misurazione ufficiale, provvede ai rilevamenti geologici nazionali e fornisce prestazioni commerciali nel suo ambito specifico. Mediante i due rispettivi organi di coordinamento aventi la facoltà di impartire istruzioni, coordina i fabbisogni dell'Amministrazione federale nei settori della geoinformazione e della geologia nazionale. Adempie ulteriori compiti che gli sono assegnati dalla legislazione in materia di geoinformazione.
Sezione 7: Ufficio federale della protezione della popolazione
Art. 14
1 Conformemente alle opzioni politiche, l'Ufficio federale della protezione della popolazione persegue gli obiettivi seguenti: a. contribuisce, in collaborazione con i Cantoni e i Comuni, alla protezione globale della popolazione, delle sue basi vitali e dei beni culturali dalle conseguenze di catastrofi, situazioni d'emergenza e conflitti armati; b. contribuisce, unitamente ai suoi partner, a far fronte a detti eventi.
2
Per perseguire gli obiettivi di cui al capoverso 1, l'Ufficio federale della protezione della popolazione assume le funzioni seguenti: a. individua le minacce e i pericoli per la popolazione, per le sue basi vitali e i beni culturali, sviluppa strategie e tecnologie atte a contrastarli e provvede alla ricerca e allo sviluppo necessari; b. è responsabile delle misurazioni e dell'allarme in caso di eventi straordinari, segnatamente in caso di aumento della radioattività, di incidenti con sostanze chimiche o organismi oppure in caso di inondazioni e, unitamente alla Centrale nazionale d'allarme, costituisce il nucleo di un'organizzazione centrale d'intervento a livello di Confederazione; c. elabora le basi per l'organizzazione e l'amministrazione della protezione civile, per l'istruzione nella protezione civile nonché per il materiale e l'edilizia di protezione civile; d. sorveglia l'esecuzione da parte dei Cantoni delle prescrizioni federali concernenti la protezione civile e fornisce loro assistenza nell'istruzione e nell'impiego delle organizzazioni della protezione della popolazione;
e.36 rende possibile la diffusione di informazioni in situazioni straordinarie mettendo a disposizione le infrastrutture tecniche necessarie nel caso di mancato funzionamento dei mezzi civili ordinari.
36 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 dic. 2004 (RU 2004 5257).
Cancelleria federale e Dipartimenti federali 10
172.214.1
Sezione 8: Ufficio federale dello sport
Art. 15
1 L'Ufficio federale dello sport promuove, conformemente alle opzioni politiche, uno sviluppo multiforme e duraturo dello sport giovanile, dello sport per gli adulti e dello sport per gli anziani.
2
Per perseguire gli obiettivi di cui al capoverso 1, l'Ufficio federale dello sport assume le funzioni seguenti: a. sviluppa obiettivi e strategie per promuovere lo sport e ne valuta le conseguenze;
b. elabora le basi per promuovere lo sport in collaborazione con i Cantoni e le organizzazioni sportive; c. provvede alla formazione, alla ricerca e allo sviluppo necessari al promovimento dello sport e gestisce i centri nazionali di formazione di Macolin e di Tenero;
d. fornisce prestazioni commerciali accessorie nel suo settore specifico.
Capitolo 3: Disposizioni finali
Art. 16
Regolamento interno
Il DDPS emana un regolamento interno ai sensi dell'articolo 29 OLOGA.
Art. 17
Diritto previgente: abrogazione e modifica 1
L'ordinanza del 13 dicembre 199937 sull'organizzazione del DDPS è abrogata.
2
La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.
Art. 18
Entrata in
vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2004.
37 [RU
2000 330, 2001 124 art. 12 cpv. 1, 2002 723 all. 2 n. 1 1453, 2003 237]
Organizzazione del DDPS 11
172.214.1
Allegato
(art. 17 cpv. 2)
Modifica del diritto vigente …38
38 La mod. può essere consultata alla RU 2003 1808.
Cancelleria federale e Dipartimenti federali 12
172.214.1