Art. 1 Nomina
1 Nell'ambito della nomina dei membri della Commissione arbitrale federale per la gestione dei diritti d'autore e dei diritti affini (Commissione arbitrale), è premura del Consiglio federale assicurare una composizione equilibrata, che rappresenti in modo equo gli ambienti interessati, le quattro comunità linguistiche, le regioni del Paese, nonché entrambi i sessi.
2 Il Consiglio federale designa il presidente, gli assessori, i relativi supplenti, nonché gli altri membri. Il vicepresidente è scelto tra gli assessori.
3 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (dipartimento) provvede alla pubblicazione sul Foglio federale di nome, cognome e domicilio dei membri nominati per la prima volta.
4 Il dipartimento sottopone proposte al Consiglio federale nella misura in cui le nomine e gli affari amministrativi siano di competenza di quest'ultimo.
