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11.03.2015 - 05.06.2018
23.09.2013 - 10.03.2015
06.03.2012 - 22.09.2013
29.09.2011 - 05.03.2012
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131.214

Traduzione1

Costituzione
del Cantone di Uri

del 28 ottobre 1984 (Stato 21 settembre 2021)2

1 Accettata nella votazione popolare del 28 ott. 1984, in vigore dal 1° gen. 1985 (Raccolta sistematica del diritto del Canton Uri, RB 1.1101). Garanzia dell'AF del 3 ott. 1985 (FF 1985 II 1216 art. 1 II 589). Il testo nella lingua originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. ted. della presente Raccolta.

2 La presente pubblicazione si basa sulle modifiche contenute nei messaggi concernenti il conferimento della garanzia federale pubblicati nel FF. Può divergere temporaneamente dalla versione pubblicata nella raccolta cantonale delle leggi. Lo stato corrisponde quindi alla data dell'ultimo decreto dell'AF che accorda la garanzia federale pubblicato nel FF.

Nel nome di Dio!

Il Popolo di Uri,

che nella sua grande maggioranza si professa di fede cristiana,
intenzionato a proteggere la libertà e il diritto sulle basi di un ordinamento statale democratico, ad accrescere il benessere di tutti e a rafforzare Uri nella sua atavica indipendenza in quanto Stato della Confederazione Svizzera,

si dà la presente Costituzione:

Capitolo 1: Principi

Art. 1 Sovranità

1 Il Cantone di Uri è uno Stato sovrano della Confederazione Svizzera.

2 In quanto membro dello Stato federativo svizzero, collabora con la Confederazione e con gli altri Cantoni, salvaguardando i propri interessi specifici.

Art. 2 Obiettivi dello Stato

Il Cantone e i Comuni si prefiggono segnatamente di:

a.
instaurare un ordine giusto, atto ad assicurare la coesistenza pacifica fra le persone;
b.
proteggere i diritti e le libertà dell'individuo e della famiglia e preparare le basi per realizzarli;
c.
creare i presupposti per un'esistenza umanamente degna.
Art. 3 Cittadinanza

1 La cittadinanza cantonale e la cittadinanza comunale sono indissolubilmente legate.

2 La legislazione ne disciplina il conferimento.

Art. 4 Responsabilità dello Stato

1 Il Cantone, i Comuni e gli altri enti e istituti di diritto pubblico rispondono del danno che i loro organi causano illecitamente a terzi nell'esercizio della loro attività ufficiale.

2 Chiunque subisca illecitamente una grave restrizione della libertà personale o sia arrestato senza colpa alcuna ha diritto al risarcimento del danno e a un'indennità a titolo di riparazione morale.

3 La legislazione può estendere ad altri casi la responsabilità dello Stato.

Art. 5 Responsabilità degli organi

Il Cantone, i Comuni e gli altri enti e istituti di diritto pubblico possono rivalersi sui loro organi che abbiano causato il danno violando intenzionalmente o per negligenza grave i loro doveri di servizio.

Capitolo 2: Stato e Chiesa

Art. 7 Chiese nazionali

1 La Chiesa cattolica romana e la Chiesa evangelica riformata sono riconosciute quali Chiese nazionali.

2 Le Chiese nazionali sono corporazioni autonome di diritto pubblico.

Art. 8 Autonomia

1 Le Chiese nazionali sbrigano i loro affari autonomamente, nei limiti fissati dalla Costituzione e dalla legislazione. Si organizzano secondo principi democratici.

2 Esse possono organizzarsi in parrocchie.

3 Ogni Chiesa nazionale emana un proprio Statuto ecclesiastico, che richiede l'approvazione del Consiglio di Stato.

4 Sotto il profilo giuridico, l'operato delle Chiese nazionali sottostà al controllo del Cantone.

Disposizione transitoria

Entro cinque anni, ogni Chiesa nazionale deve sottoporre per approvazione al Consiglio di Stato il proprio Statuto ecclesiastico. Sino a tale momento, i decreti istitutivi già approvati e il decreto del Gran Consiglio del 28 dicembre 1916 sul riconoscimento della Parrocchia protestante sono riconosciuti quali Statuti ecclesiastici. Scaduto questo termine, il Consiglio di Stato può, in via surrogatoria, emanare esso stesso tali statuti.

Art. 9 Sovranità fiscale

Le Chiese nazionali o le loro parrocchie hanno facoltà di riscuotere imposte nei limiti fissati dalla legislazione cantonale.

Capitolo 3: Diritti fondamentali e doveri

Art. 11 Uguaglianza giuridica

1 Tutti sono uguali dinanzi alla legge.

2 Nessuno può essere privilegiato o sfavorito a causa dell'origine, del sesso, della razza, della lingua, della sua posizione sociale o delle sue convinzioni filosofiche o religiose.

Art. 12 Diritti fondamentali

Sono garantiti:

a.
il diritto alla vita, all'integrità fisica e psichica e alla libertà di movimento;
b.
il diritto al matrimonio e alla famiglia;
c.
la protezione della sfera privata, l'inviolabilità del domicilio e il segreto epistolare e delle telecomunicazioni;
d.
la libertà di credo e di coscienza,
e.
la libertà d'informazione, d'opinione e di stampa;
f.
il diritto di petizione;
g.
il diritto d'associazione e di riunione;
h.
la libertà di domicilio;
i.
la libertà dell'insegnamento e della ricerca e la libertà dell'arte;
k.
la libertà economica e il diritto alla libera scelta della professione;
l.
il diritto di proprietà.
Art. 13 Tutela giurisdizionale

1 Ognuno ha diritto alla tutela giurisdizionale.

2 In qualsivoglia procedimento, le parti hanno il diritto d'essere sentite e d'ottenere una decisione entro un termine ragionevole.

Art. 14 Limiti dei diritti fondamentali

1 Qualsiasi limitazione dei diritti fondamentali deve avere una base legale. Sono salvi i casi di pericolo serio, immediato e manifesto.

2 I diritti fondamentali possono essere limitati soltanto laddove un interesse pubblico preponderante lo giustifichi.

3 I diritti fondamentali delle persone che si trovano in uno speciale rapporto di dipendenza nei confronti dello Stato possono inoltre essere limitati soltanto per quanto lo esiga l'interesse pubblico specifico.

4 I diritti fondamentali sono intangibili nella loro essenza.

Art. 16 Doveri

Ognuno deve adempiere i suoi doveri legali nei confronti dello Stato e della collettività.

Capitolo 4: Diritti e doveri politici

Sezione 1: Diritto di voto

Art. 17 Diritto di voto e eleggibilità. a. in genere

1 Hanno diritto di voto gli Svizzeri d'ambo i sessi che hanno compiuto i 18 anni, risiedono nel Cantone di Uri e non sono interdetti per infermità o debolezza mentali.3

2 In materia ecclesiale hanno diritto di voto soltanto i membri delle Chiese, in questioni di competenza dei Comuni patriziali, soltanto i patrizi.

3 Il diritto di voto conferisce la facoltà di partecipare alle elezioni e votazioni popolari, nonché di firmare referendum e iniziative popolari.

4 Chi ha il diritto di voto è eleggibile.

3 Accettato nella votazione popolare del 5 mar. 1989, in vigore dal 5 mar. 1989. Garanzia dell'AF del 4 dic. 1989 (FF 1989 III 1516 art. 1 n. 1 III 644).

Sezione 2: Elezioni popolari

Art. 21 Elezione popolare obbligatoria. a. a livello cantonale

Gli aventi diritto di voto eleggono:

a.
i deputati al Consiglio degli Stati;
b.
i membri del Consiglio di Stato;
c.
il presidente (« landamano ») e il vicepresidente del Consiglio di Stato;
d.4
il Tribunale di primo grado;
e.5
i giudici del Tribunale d'appello.

4 Accettata nella votazione popolare del 25 nov. 2018, in vigore dal 1° giu. 2023. Garanzia dell'AF del 16 set. 2019 (FF 2019 5687 art. 1 3251). Fino al 31.05.2023: lett. «d. i giudici del Tribunale d'appello.».

5 Accettata nella votazione popolare del 25 nov. 2018, in vigore dal 1° giu. 2023. Garanzia dell'AF del 16 set. 2019 (FF 2019 5687 art. 1 3251).

Art. 226 b. ...

6 Abrogato dalla votazione popolare del 25 nov. 2018, con effetto dal 1° giu. 2023. Garanzia dell'AF del 16 set. 2019 (FF 2019 5687 art. 1 3251). Fino al 31.05.2023 «b. a livello distrettuale. Gli aventi diritto di voto del distretto giudiziario di Uri eleggono i giudici del Tribunale di primo grado di Uri, quelli del distretto giudiziario di Ursern, i giudici del Tribunale di primo grado di Ursern.».

Sezione 3: Votazioni popolari

Art. 24 Votazione popolare obbligatoria a livello cantonale

Sottostanno obbligatoriamente a votazione popolare cantonale:

a.
le modifiche della Costituzione;
b.
le leggi cantonali;
c.8
le nuove spese del Cantone superiori a un milione di franchi;
d.9
le nuove spese del Cantone superiori a 100 000 franchi, se ricorrenti per almeno dieci anni;
e.
le iniziative popolari cantonali sotto forma di progetto elaborato;
f.
le iniziative popolari cantonali generiche non condivise dal Gran Consiglio. Le iniziative popolari per la revisione totale della Costituzione cantonale sono sempre sottoposte al voto del Popolo;
g.
le iniziative popolari cantonali che chiedono la destituzione di un'autorità.

8 Accettata nella votazione popolare del 28 nov. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994. Garanzia dell'AF del 14 dic. 1994 (FF 1995 I 10 art. 1 n. 2, 1994 II 1241).

9 Accettata nella votazione popolare del 28 nov. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994. Garanzia dell'AF del 14 dic. 1994 (FF 1995 I 10 art. 1 n. 2, 1994 II 1241).

Art. 25 Votazione popolare facoltativa a livello cantonale

1 I referendum popolari sono sottoposti a votazione popolare a livello cantonale se sottoscritti da almeno 450 persone il cui diritto di voto sia stato accertato ufficialmente.10

2 Il referendum popolare è ammissibile contro:

a.
le ordinanze;
b.
i concordati del Gran Consiglio;
c.11
le nuove spese del Cantone superiori a 500 000 franchi;
d.12
le nuove spese del Cantone superiori a 50 000 franchi, se ricorrenti per almeno dieci anni;
e.
la concessione di importanti diritti d'acqua da parte del Cantone.

3 Il referendum popolare dev'essere depositato entro 90 giorni dalla pubblicazione del progetto contestato.

4 Il Gran Consiglio può, di moto proprio, sottoporre al voto del Popolo qualsiasi altra decisione.

10 Accettato nella votazione popolare dell'8 giu. 1997, in vigore dal 1° ott. 1997. Garanzia dell'AF del 3 dic. 1998 (FF 1999 I 207 art. 1 n. 1, 1998 IV 3095).

11 Accettata nella votazione popolare del 28 nov. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994. Garanzia dell'AF del 14 dic. 1994 (FF 1995 I 10 art. 1 n. 2, 1994 II 1241).

12 Accettata nella votazione popolare del 28 nov. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994. Garanzia dell'AF del 14 dic. 1994 (FF 1995 I 10 art. 1 n. 2, 1994 II 1241).

Art. 27 Iniziativa popolare cantonale. a. oggetto

1 Mediante un'iniziativa popolare cantonale si può chiedere l'emanazione, la modifica o l'abrogazione di disposizioni della Costituzione, di una legge o di un'ordinanza.

2 L'iniziativa popolare cantonale può anche chiedere la destituzione di un'autorità o il deposito di un'iniziativa cantonale in sede federale.

Art. 28 Iniziativa popolare cantonale. b. forma e procedura

1 Le iniziative popolari cantonali devono rivestire la forma di progetto elaborato o di proposta generica. Quelle che chiedono la revisione totale della Costituzione cantonale sono ammissibili soltanto sotto forma di proposta generica.

2 Le iniziative popolari cantonali devono rispettare l'unità della materia e non devono essere contrarie al diritto di rango superiore né, per ragioni obiettive, essere inattuabili o contenutisticamente indeterminate. Devono essere sottoscritte da almeno 600 persone il cui diritto di voto sia stato accertato ufficialmente.14

3 Le iniziative popolari cantonali devono essere sottoposte al voto del Popolo il più tardi un anno e mezzo dopo il loro deposito. Il Gran Consiglio può contrapporre loro un controprogetto.

14 Accettato nella votazione popolare dell'8 giu. 1997, in vigore dal 1° ott. 1997. Garanzia dell'AF del 3 dic. 1998 (FF 1999 I 207 art. 1 n. 1, 1998 IV 3095).

Art. 29 Iniziativa popolare comunale

1 Mediante un'iniziativa popolare comunale si può chiedere la destituzione di un'autorità comunale o l'emanazione, la modifica o l'abrogazione di norme giuridiche che rientrino nella sfera di competenza dei Comuni.

2 Le iniziative popolari comunali devono recare le firme ufficialmente autenticate di almeno un decimo degli aventi diritto di voto nel Comune. Devono essere sottoposte al voto del Popolo il più tardi 12 mesi dopo il deposito.

3 Per altro, si applicano le disposizioni sulle iniziative popolari cantonali.

Sezione 4: Procedura di voto

Art. 30 Elezioni e votazioni

1 Le elezioni e le votazioni del Cantone si svolgono alle urne.15

2 ...16 Le elezioni al Gran Consiglio secondo il sistema proporzionale si svolgono alle urne.17

3 La legge comunale disciplina le votazioni e le elezioni dei Comuni.18

15 Accettato nella votazione popolare del 25 nov. 2018, in vigore dal 1° giu. 2023. Garanzia dell'AF del 16 set. 2019 (FF 2019 5687 art. 1 3251). Fino al 31.05.2023: «Le elezioni e le votazioni del Cantone e dei distretti giudiziari si svolgono alle urne.».

16 Abrogato nella votazione popolare del 21 mag. 2017, con effetto dal 1° giu. 2017. Garanzia dell'AF del 6 giu. 2018 (FF 2018 3272 art. 1 979).

17 Accettato nella votazione popolare del 24 set. 1989, in vigore dal 24 set. 1989. Garanzia dell'AF del 14 dic. 1990 (FF 1990 III 1541 art. 1 n. 2, II 353).

18 Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2017, in vigore dal 1° giu. 2017. Garanzia dell'AF del 6 giu. 2018 (FF 2018 3272 art. 1 979).

Capitolo 5: Compiti pubblici

Sezione 1: Principi

Art. 31 Collaborazione

Il Cantone, i Comuni e gli altri enti e istituti di diritto pubblico collaborano nell'adempimento dei compiti pubblici.

Art. 32 Espropriazione

1 L'espropriazione è ammissibile laddove sia necessaria per l'adempimento dei compiti pubblici.

2 Il diritto di espropriare spetta al Cantone, ai Comuni, ai consorzi intercomunali e alle corporazioni comunali.

Sezione 2: Istruzione e promozione della cultura

Art. 33 Scuole pubbliche

Il Cantone e i Comuni provvedono affinché tutti i fanciulli e gli adolescenti possano, secondo le loro capacità, ricevere un'istruzione adeguata in scuole pubbliche di base, medie superiori e professionali.

Art. 39 Scuole private

Il diritto all'insegnamento privato è garantito. Le scuole private sottostanno ad autorizzazione e sono sottoposte alla vigilanza del Cantone.

Art. 42 Promozione della cultura

Il Cantone e i Comuni tutelano il patrimonio culturale indigeno e promuovono gli sforzi e le attività artistiche e culturali.

Art. 43 Legislazione

La legislazione specifica i principi in materia di istruzione, in particolare riguardo alla durata della scuola dell'obbligo, e in materia di promozione della cultura.

Sezione 3: Aiuto sociale

Art. 44 Ripartizione dei compiti

1 L'assistenza pubblica e il settore tutorio incombono ai Comuni, per quanto la legislazione non disponga altrimenti.

2 Il Cantone fornisce il suo sostegno ai Comuni e vigila su di essi. Può creare e sostenere istituzioni di aiuto sociale.

3 Il Cantone può creare proprie istituzioni di assicurazione sociale.

Sezione 4: Sanità

Art. 45 Principio

1 Il Cantone e i Comuni promuovono la salute pubblica, la prevenzione delle malattie e l'assistenza sanitaria. Creano le condizioni atte ad assicurare cure mediche alla popolazione.

2 Il Cantone e i Comuni promuovono la lotta contro i pericoli delle dipendenze.

Art. 46 Compiti particolari del Cantone

1 Il Cantone vigila sul settore della salute pubblica e lo coordina. Disciplina l'esercizio delle professioni mediche e la polizia sanitaria.

2 Il Cantone garantisce l'operatività dell'Ospedale cantonale. Può sostenere altri istituti e case di cura.

Sezione 5: Spazio vitale

Art. 47 Pianificazione del territorio

1 Il Cantone e i Comuni assicurano un'occupazione razionale del territorio e un'utilizzazione appropriata del suolo. Nelle loro attività tengono conto degli obiettivi e delle esigenze della pianificazione del territorio.

2 Il Cantone è responsabile dei piani direttori. Nei limiti fissati dalla legislazione, i Comuni sono competenti per i piani d'utilizzazione.

Art. 48 Costruzioni

1 Il Cantone e i Comuni emanano norme edilizie.

2 Il Cantone disciplina la costruzione e la manutenzione delle vie di comunicazione e delle opere di premunizione contro le forze della natura.

Art. 49 Protezione dell'ambiente e dello spazio vitale

1 Nelle loro attività, il Cantone e i Comuni provvedono a proteggere l'essere umano, il suo ambiente e il suo spazio vitale.

2 Il Cantone emana prescrizioni sulla protezione dai grandi predatori e sulla limitazione e regolazione dei loro effettivi. È vietato favorire gli effettivi dei grandi predatori.21

21 Accettato nella votazione popolare del 10 feb. 2019, non ancora entrato in vigore. Garanzia dell'AF dell'11 mar. 2020 (FF 2020 4199 art. 1 n. 1 137).

Art. 50 Cose pubbliche

1 I laghi e i fiumi sono di proprietà del Cantone. Sono salvi i diritti privati.

2 Il Cantone emana ulteriori prescrizioni relative alle cose pubbliche, al loro uso e al loro sfruttamento.

3 Esso disciplina lo sfruttamento delle falde freatiche.

4 Lo sfruttamento delle forze idriche appartenenti al Cantone può essere concesso a terzi soltanto se il Cantone può partecipare in ampia misura all'impresa del concessionario.

Sezione 6: Economia

Art. 51 Politica economica

1 Il Cantone e i Comuni promuovono uno sviluppo equilibrato di tutti i settori
dell'economia urana.

2 Il Cantone persegue in tal ambito uno sviluppo armonioso di tutte le parti del territorio.

Art. 52 Condizioni quadro

Il Cantone e i Comuni creano condizioni quadro favorevoli per l'agricoltura e la silvicoltura, per l'industria, per le arti e mestieri e per il settore terziario.

Art. 53 Legislazione

Il Cantone emana disposizioni per assicurare un esercizio ordinato delle attività economiche.

Art. 57 Diritti di regalìa. c. regalìa delle miniere

1 La regalìa delle miniere appartiene per principio al Cantone.

2 È fatto salvo il diritto delle corporazioni comunali di concedere diritti di prospezione e di accordare concessioni per lo sfruttamento di giacimenti minerari e di cave sul loro territorio comunitario.

3 La sovranità legislativa in materia di regalìa delle miniere permane al Cantone.

Sezione 7: Ordinamento finanziario

Art. 58 Finanze

1 Le finanze del Cantone e dei Comuni devono essere gestite secondo i principi della legalità, della parsimonia e della redditività. A lungo termine, devono essere equilibrate.

2 Il Cantone e i Comuni elaborano pianificazioni finanziarie e garantiscono il controllo finanziario.

3 Le pianificazioni finanziarie devono essere armonizzate con quelle dei compiti.

Art. 59 Risorse finanziarie

1 Il Cantone e i Comuni si procurano le risorse necessarie mediante:

a.
la riscossione di imposte, tasse e contributi;
b.
i redditi del patrimonio e dei diritti di regalìa;
c.
contributi e quote di partecipazione agli introiti della Confederazione e di altri enti, imprese e istituti di diritto pubblico;
d.
altri redditi eventuali;
e.
l'emissione e l'assunzione di prestiti.

2 I consorzi intercomunali non riscuotono imposte.

3 Il diritto cantonale determina l'oggetto delle imposte, la cerchia dei contribuenti e le basi di calcolo. I Comuni determinano la loro aliquota fiscale nei limiti fissati dalla legislazione.

Art. 60 Principi della riscossione delle imposte

1 Le imposte sono improntate ai principi della solidarietà e della capacità economica dei contribuenti.

2 Esse devono essere calcolate in modo che l'onere complessivo a carico dei contribuenti risulti sopportabile secondo criteri sociali, le risorse dell'economia non vengano eccessivamente sollecitate, la volontà di conseguire un certo livello di reddito e di patrimonio non sia affievolita e il risparmio individuale sia incentivato.

3 Le sottrazioni fiscali e le resistenze alla riscossione delle imposte devono essere represse con sanzioni efficaci.

Art. 61 Perequazione finanziaria

Il Cantone assicura la perequazione finanziaria fra i Comuni politici. Questi possono essere tenuti a versare contributi perequativi.

Capitolo 6: Struttura dello Stato

Sezione 1: Cantone

Art. 62 Territorio

1 Il Cantone di Uri comprende il territorio delimitato dai confini storici che la Confederazione Svizzera gli ha garantito.

2 Qualsiasi rettifica di confine dev'essere approvata dal Gran Consiglio.

Art. 63 Capitale

1 La capitale del Cantone di Uri è Altdorf.

2 Il Gran Consiglio, il Consiglio di Stato e i tribunali cantonali supremi hanno la sede ad Altdorf.

Sezione 2: Comuni

Art. 64 Tipi di Comuni

1 Nei limiti fissati dalla Costituzione, sono riconosciuti i seguenti tipi di Comuni:

a.
il Comune politico, comprendente tutti i residenti in un Comune;
b.
la parrocchia, comprendente tutti gli appartenenti a una Chiesa nazionale residenti in un Comune;
c.
il Comune patriziale, comprendente tutti i patrizi residenti in un Comune;
d.
il Comune corporativo («Allmendbürgergemeinde»), comprendente tutti i membri di una corporazione comunale residenti in un Comune.

2 Le Chiese nazionali e le corporazioni comunali possono delimitare il territorio delle loro parrocchie o dei loro Comuni corporativi scostandosi dai confini territoriali dei Comuni politici.

Art. 66 Modifiche territoriali e rettifiche di confine23

1 Le modifiche territoriali e le rettifiche di confine sono rette dalla legge comunale.24

2 Per le parrocchie fa stato lo Statuto ecclesiastico della Chiesa nazionale, per i Comuni corporativi, il diritto delle corporazioni.

23 Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2017, in vigore dal 1° giu. 2017. Garanzia dell'AF del 6 giu. 2018 (FF 2018 3272 art. 1 979).

24 Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2017, in vigore dal 1° giu. 2017. Garanzia dell'AF del 6 giu. 2018 (FF 2018 3272 art. 1 979).

Art. 68 Parrocchie

Le parrocchie sono istituite e si organizzano secondo lo Statuto ecclesiastico della Chiesa nazionale interessata, nei limiti fissati dalla presente Costituzione.

Art. 69 Comuni patriziali

1 I Comuni politici possono istituire al loro interno uno o più Comuni patriziali.

2 I decreti istitutivi, che richiedono l'approvazione del Consiglio di Stato, devono indicare le linee fondamentali dell'organizzazione e i compiti dei Comuni patriziali.

3 Se un Comune politico è soppresso o si aggrega a un altro Comune politico, la soppressione o l'aggregazione valgono anche per i Comuni patriziali.26

Disposizione transitoria

I decreti istitutivi esistenti sono riconosciuti come tali secondo il capoverso 2. Devono essere adattati entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente Costituzione. Scaduto infruttuosamente questo termine, il Consiglio di Stato può procedere esso stesso all'adattamento.

26 Accettato nella votazione popolare del 22 set. 2013, in vigore dal 23 set. 2013. Garanzia dell'AF l'11 mar. 2015 (FF 2015 2545 art. 1 n. 2, 2014 7845).

Sezione 3: Corporazioni comunali

Art. 72 Natura giuridica

1 Le corporazioni comunali Uri e Ursern sono enti autonomi di diritto pubblico.

2 Le corporazioni comunali possono istituire Comuni corporativi. Tali decisioni vanno comunicate al Consiglio di Stato.

Disposizione transitoria

I Comuni corporativi esistenti sono riconosciuti. I pertinenti decreti istitutivi devono essere adattati entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente Costituzione.

Art. 74 Collaborazione

Le corporazioni comunali sostengono il Cantone e i Comuni nell'adempimento dei loro compiti e forniscono il loro aiuto per l'attuazione degli obiettivi dello Stato.

Capitolo 7: Organizzazione e competenze dello Stato

Sezione 1: Principi

Art. 76 Incompatibilità per funzione

1 Nessuno può essere simultaneamente membro del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato. I membri del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato non possono appartenere a un tribunale. Nessun giudice può essere simultaneamente membro di due tribunali ordinari.

2 I membri del Consiglio di Stato non possono:

a.
essere membri di un'autorità comunale;
b.
appartenere al Consiglio esecutivo di una corporazione comunale;
c. 28
essere dipendenti a tempo pieno del Cantone o di un Comune;
d.
fungere da avvocato dinanzi a un tribunale urano.

3 I dipendenti a tempo pieno del Cantone non possono essere membri del Gran Consiglio.29

28 Accettata nella votazione popolare del 21 mag. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001. Garanzia dell'AF del 20 mar. 2001 (FF 2001 1203 art. 1 n. 2, 2000 4567).

29 Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001. Garanzia dell'AF del 20 mar. 2001 (FF 2001 1203 art. 1 n. 2, 2000 4567).

Art. 77 Incompatibilità per parentela

1 Non possono appartenere alla stessa autorità cantonale o comunale:

a.
i coniugi, i partner registrati e le persone che convivono durevolmente in comunione di vita;
b.
i parenti di primo e secondo grado;
c.
i coniugi di parenti di primo o secondo grado, i partner registrati di parenti di primo o secondo grado e le persone che convivono durevolmente in comunione di vita con parenti di primo o secondo grado.30

2 La presente disposizione non si applica al Gran Consiglio.

30 Accettato nella votazione popolare del 26 nov. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007. Garanzia dell'AF del 6 mar. 2008 (FF 2008 2171 art. 1 n. 1, 2007 6913).

Art. 79 Pubblicità delle sedute

1 I dibattiti del Gran Consiglio e le udienze dei tribunali sono pubblici. La legislazione determina le eccezioni richieste dall'interesse pubblico o da interessi privati.

2 La pubblicità delle udienze dei tribunali non concerne la deliberazione della sentenza.

Art. 80 Quorum

1 Un'autorità è in numero legale se più della metà dei suoi membri, ma almeno tre sono presenti.

2 Sono salve le disposizioni della legge sull'organizzazione giudiziaria, nonché i casi di astensione o ricusazione previsti dalla legge.32

32 Accettato nella votazione popolare del 17 mag. 1992, in vigore dal 1° giu. 1995. Garanzia dell'AF del 14 dic. 1993 (FF 1993 IV 548 art. 1 n. 2, 2000 4567).

Art. 81 Decisioni

1 Per quanto la legislazione non disponga altrimenti, una decisione è valida soltanto se presa a maggioranza assoluta dei votanti.

2 I presidenti non votano, tranne nelle elezioni. In caso di parità di voti, decidono. Nelle elezioni, in caso di parità di voti decide la sorte.

Art. 83 Durata delle funzioni

1 La durata delle funzioni delle autorità cantonali è di quattro anni, quella del landamano e del suo vice di due. La durata delle funzioni dei pubblici dipendenti cantonali eletti dal Popolo è pure di quattro anni, eccetto che il Gran Consiglio disponga altrimenti.34

2 Per le autorità e i pubblici dipendenti comunali la durata delle funzioni è di due anni, eccetto che il regolamento comunale disponga altrimenti. Per certe categorie di dipendenti, il regolamento comunale può in particolare rinunciare alla rielezione periodica.35

3 Sono fatti salvi i provvedimenti disciplinari.

34 Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001. Garanzia dell'AF del 20 mar. 2001 (FF 2001 1203 art. 1 n. 2, 2000 4567).

35 Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001. Garanzia dell'AF del 20 mar. 2001 (FF 2001 1203 art. 1 n. 2, 2000 4567).

Art. 84 Entrata in funzione

1 I membri del Gran Consiglio, del Consiglio di Stato e dei tribunali entrano in funzione il 1° giugno, i deputati al Consiglio degli Stati, all'inizio della sessione delle Camere federali che segue l'elezione.

2 Le autorità comunali entrano in funzione il 1° gennaio, eccetto che il regolamento comunale disponga altrimenti.

3 In caso di elezioni suppletive, l'entrata in funzione è immediata.

4 Le elezioni devono essere organizzate in modo da garantire la tempestiva entrata in funzione.

Art. 86 Informazione del pubblico

Le autorità informano il pubblico su problemi, progetti e decisioni importanti, per quanto interessi preponderanti non vi si oppongano.

Sezione 2: Cantone

Sottosezione 1: Gran Consiglio

Art. 87 Statuto e composizione

1 Il Gran Consiglio è l'autorità cantonale che, in rappresentanza del Popolo, esercita il potere legislativo. Ha l'alta vigilanza su tutte le autorità che assumono compiti cantonali.

2 Il Gran Consiglio si compone di 64 deputati.

Art. 88 Elezione

1 Ogni Comune politico elegge tanti deputati quanti gli spettano. Nei Comuni cui spettano cinque o più deputati, si applica il sistema proporzionale, negli altri, il sistema maggioritario.36 La legge disciplina i particolari.37

Disposizione transitoria

La legge dev'essere sottoposta al voto del Popolo entro due anni dall'accettazione della presenta modifica costituzionale. Sino all'entrata in vigore di tale legge, il Gran Consiglio è eletto secondo il sistema maggioritario.

2 I 64 seggi sono ripartiti fra i Comuni politici secondo la loro popolazione svizzera residente, calcolata in base al più recente censimento federale. Si applicano le seguenti regole:

a.
il numero della popolazione svizzera del Cantone è diviso per 64. I Comuni in cui il numero della popolazione svizzera non supera il quoziente così ottenuto, arrotondato al numero intero immediatamente superiore, ottengono un seggio e non entrano più in considerazione per la ripartizione ulteriore;
b.
i seggi restanti sono ripartiti fra gli altri Comuni dividendo il numero della popolazione svizzera di questi Comuni per il numero dei seggi non ancora assegnati. Ognuno di questi Comuni ottiene tanti seggi quante volte il numero della sua popolazione contiene il quoziente così ottenuto;
c.
i seggi rimanenti spettano ai Comuni con i resti maggiori, in ordine decrescente.

36 Per. accettato nella votazione popolare del 19 mag. 2019, in vigore dal 1° ott. 2019. Garanzia dell'AF dell'11 mar. 2020 (FF 2020 4199 art. 1 n. 2 137).

37 Accettato nella votazione popolare del 24 set. 1989, in vigore dal 24 set. 1989. Garanzia dell'AF del 14 dic. 1990 (FF 1990 III 1541 art. 1 n. 2, II 353).

Art. 89 Procedura

1 Il Gran Consiglio si costituisce da sé ed elegge ogni anno i propri presidente e vicepresidente.

2 Esso emana un regolamento interno, non sottostante a referendum.

3 Il Consiglio di Stato partecipa alle sedute del Gran Consiglio con voto consultivo.

Art. 90 Competenze. a. legislazione

1 Il Gran Consiglio sottopone al Popolo, sotto forma di legge, tutte le disposizioni importanti, in particolare quelle che stabiliscono i diritti e i doveri di tutti i cittadini o della maggior parte di essi.

2 Per prescrizioni d'altro genere, il Gran Consiglio emana ordinanze, eccetto che la legislazione in materia non competa a un'altra autorità.

3 Il Consiglio di Stato emana atti normativi di emergenza, di durata limitata; essi devono essere sottoposti appena possibile al Gran Consiglio, che decide se e fin quando occorra mantenerli in vigore.38

38 Accettato nella votazione popolare del 29 nov. 2020, in vigore dal 15 dic. 2020. Garanzia dell'AF del 21 set. 2021 (FF 2021 2340 art. 1, 1414).

Art. 91 Competenze. b. decisioni in materia finanziaria

Il Gran Consiglio:

a.
decide in materia di nuove spese, fatta salva la competenza del Popolo;
b.
delibera il bilancio preventivo annuale;
c.
approva il conto di Stato, quello della Banca cantonale urana e quello
dell'Ospedale cantonale.
Art. 92 Competenze. c. elezioni

Il Gran Consiglio elegge:

a.
i capi delle direzioni del Consiglio di Stato e i loro supplenti, su proposta del Consiglio di Stato;
b.
il Consiglio dell'educazione, eccettuato il presidente;
c.39
...
d.
il comandante del battaglione urano, conformemente alle prescrizioni federali;
e.40
i pubblici dipendenti del Cantone, per quanto non ne sia competente il Consiglio di Stato;
f.41
il Consiglio della Banca.

39 Abrogata nella votazione popolare del 21 mag. 2000, con effetto dal 1° giu. 2000. Garanzia dell'AF del 20 mar. 2001 (FF 2001 1203 art. 1 n. 2, 2000 4567).

40 Accettata nella votazione popolare del 21 mag. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001. Garanzia dell'AF del 20 mar. 2001 (FF 2001 1203 art. 1 n. 2, 2000 4567).

41 Accettata nella votazione popolare del 2 dic. 2001, in vigore dal 1° set. 2003. Garanzia dell'AF del 12 mar. 2003 (FF 2003 2514 art. 1 n. 2, 2002 5948).

Art. 93 Competenze. d. altre competenze

Il Gran Consiglio:

a.
approva i concordati che contengano norme di diritto;
b.
approva i rendiconti del Consiglio di Stato e del Tribunale d'appello;
c.
esercita i diritti di partecipazione che la Costituzione federale accorda ai Cantoni a livello federale (art. 86, 89, 89bis e 93 Cost.42);
d.43
...
e.
esercita il diritto di grazia;
f.
risolve i conflitti di competenza, per quanto la decisione non competa al Tribunale d'appello;
g.
prende atto delle pianificazioni del Consiglio di Stato;
h.
autorizza l'assunzione di prestiti;
i.
adempie altri compiti assegnatigli dalla legislazione.

42 [RS 1 3, RU 1949 614 ediz. franc., 1977 807 2228]. Alle disp. menzionate corrispondono attualmente gli art. 45, 136, 140, 141, 151, 159, 160 e 165 della Cost. del 18 apr. 1999 (RS 101).

43 Abrogata nella votazione popolare del 28 nov. 2010, con effetto dal 1° gen. 2011. Garanzia dell'AF del 6 mar. 2012 (FF 2012 3443 art. 1 n. 1, 2011 7145).

Sottosezione 2: Consiglio di Stato e amministrazione

Art. 95 Consiglio di Stato. b. elezione

1 Il Consiglio di Stato è eletto dal Popolo secondo il sistema maggioritario.

2 Nell'elezione va tenuto equamente conto delle diverse regioni del Cantone. Non più di tre membri possono provenire da uno stesso Comune.

Art. 96 Consiglio di Stato. c. organizzazione

1 Il Consiglio di Stato svolge i suoi compiti come autorità collegiale.

2 Per preparare i compiti governativi e provvedere all'esecuzione della legislazione della Confederazione e del Cantone sono istituite direzioni che, nei limiti della loro competenza, hanno potere decisionale autonomo.

Art. 97 Attività governative

1 Il Consiglio di Stato determina gli obiettivi importanti e i mezzi dell'operato statale. Pianifica e coordina le attività dello Stato.

2 Inoltre, il Consiglio di Stato:

a.
rappresenta il Cantone all'interno e all'esterno;
b.
tutela la tranquillità, l'ordine e la sicurezza pubblici;
c.
cura i rapporti con le autorità federali e con quelle degli altri Cantoni;
d.
conclude, nei limiti della sua competenza, concordati negoziali e concordati d'esecuzione;
e.
procede a elezioni, per quanto non ne siano incaricati altri organi;
f.44
nei limiti fissati dalla legislazione, conferisce la cittadinanza cantonale,
g.
sottopone regolarmente al Gran Consiglio il bilancio preventivo, il conto di Stato e il rendiconto sull'attività governativa e amministrativa;
h.
sbriga tutti gli affari di Stato e prende tutte le decisioni che rientrino nei compiti governativi e non siano espressamente assegnati a un'altra autorità.

44 Accettata nella votazione popolare del 28 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011. Garanzia dell'AF del 6 mar. 2012 (FF 2012 3443 art. 1 n. 1, 2011 7145).

Art. 99 Direzione dell'amministrazione

1 Il Consiglio di Stato è la suprema autorità amministrativa. È a capo dell'amministrazione cantonale e vigila sugli altri titolari di compiti pubblici.

2 Il Consiglio di Stato provvede affinché l'attività dell'amministrazione sia conforme al diritto ed efficace.

3 Esso pronuncia sui ricorsi amministrativi, per quanto previsto dalla legislazione.

Art. 100 Consiglio dell'educazione

1 Il Consiglio dell'educazione esercita, nei limiti fissati dalla legislazione, la vigilanza diretta sull'intero sistema scolastico ed educativo.

2 Esso si compone del presidente, del vicepresidente e di cinque a sette altri membri. La funzione di presidente è assunta dal direttore della pubblica educazione.

Art. 101 Amministrazione cantonale

1 L'amministrazione cantonale si suddivide in direzioni. Esse sono dirette dai membri del Consiglio di Stato.

2 Singoli compiti amministrativi del Cantone possono essere delegati a istituti autonomi, a Comuni, a consorzi, a organizzazioni intercantonali o a imprese a economia mista.

3 Eccezionalmente, l'adempimento di compiti pubblici può essere affidato a organizzazioni di diritto privato, sempre che siano garantiti i diritti di partecipazione e la tutela giurisdizionale dei cittadini, nonché la vigilanza da parte del Consiglio di Stato.

Sottosezione 3: Autorità giudiziarie

Art. 10245 Principio

1 Le autorità giudiziarie sono indipendenti e tenute a rispettare la legge e il diritto.

2 Esse sottostanno all'alta vigilanza del Gran Consiglio. Il Tribunale d'appello sottopone regolarmente al Gran Consiglio un rendiconto sull'amministrazione della giustizia nel Cantone di Uri.

3 Le autorità amministrative svolgono i compiti giudiziari affidati loro dalla legislazione.

45 Accettato nella votazione popolare del 17 mag. 1992, in vigore dal 1° giu. 1995. Garanzia dell'AF del 14 dic. 1993 (FF 1993 IV 548 art. 1 n. 2, 2000 4567).

Art. 10346 Organizzazione, compiti e procedura

1 La legge disciplina l'organizzazione e la composizione delle autorità giudiziarie. Per singoli tribunali può prevedere sezioni e commissioni.

2 Per quanto la legislazione non disponga altrimenti, le competenze e le procedure sono disciplinate mediante ordinanza.47

46 Accettato nella votazione popolare del 17 mag. 1992, in vigore dal 1° giu. 1995. Garanzia dell'AF del 14 dic. 1993 (FF 1993 IV 548 art. 1 n. 2, 2000 4567).

47 Accettato nella votazione popolare del 26 set. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011. Garanzia dell'AF del 29 set. 2011 (FF 2011 6777 art. 1 n. 2 4015).

Art. 10448 Giurisdizione civile

1 La giustizia civile è amministrata da:

a.
l'autorità di conciliazione;
b.49
le presidenze dei tribunali di primo grado;
c.50
il tribunale di primo grado;
d.
il Tribunale d'appello.51

2 La legge può attribuire a organi speciali il giudizio su determinate cause civili.

3 ... 52

48 Accettato nella votazione popolare del 17 mag. 1992, in vigore dal 1° giu. 1995. Garanzia dell'AF del 14 dic. 1993 (FF 1993 IV 548 art. 1 n. 2, 2000 4567).

49 Accettato nella votazione popolare del 25 nov. 2018, in vigore dal 1° giu. 2023. Garanzia dell'AF del 16 set. 2019 (FF 2019 5687 art. 1 3251). Fino al 31.05.2023: «b. le presidenze dei tribunali di primo grado di Uri e di Ursern;».

50 Accettato nella votazione popolare del 25 nov. 2018, in vigore dal 1° giu. 2023. Garanzia dell'AF del 16 set. 2019 (FF 2019 5687 art. 1 3251). Fino al 31.05.2023: «c. i tribunali di primo grado di Uri e di Ursern;».

51 Accettato nella votazione popolare del 26 set. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011. Garanzia dell'AF del 29 set. 2011 (FF 2011 6777 art. 1 n. 2 4015).

52 Abrogato nella votazione popolare del 26 set. 2010, con effetto dal 1° gen. 2011. Garanzia dell'AF del 29 set. 2011 (FF 2011 6777 art. 1 n. 2 4015).

Art. 10553 Giurisdizione penale

1 La giustizia penale è amministrata da:

a.
il pubblico ministero, nella procedura del decreto d'accusa;
b.54
la presidenza del tribunale di primo grado;
c.55
...
d.56
il tribunale di primo grado;
e.
il Tribunale d'appello.57

2 Gli organi incaricati della giustizia penale minorile sono:

a.
il procuratore dei minorenni,
b.
il Tribunale dei minorenni,
c.
la Commissione del Tribunale dei minorenni istituita in seno al Tribunale d'appello.

3 La legislazione può abilitare le autorità e i servizi amministrativi cantonali o comunali a infliggere multe di lieve entità. Permane garantito il diritto d'impugnazione in giudizio.

53 Accettato nella votazione popolare del 17 mag. 1992, in vigore dal 1° giu. 1995. Garanzia dell'AF del 14 dic. 1993 (FF 1993 IV 548 art. 1 n. 2, 2000 4567).

54 Accettato nella votazione popolare del 25 nov. 2018, in vigore dal 1° giu. 2023. Garanzia dell'AF del 16 set. 2019 (FF 2019 5687 art. 1 3251). Fino al 31.05.2023: «b. la vicepresidenza del tribunale di primo grado di Uri;».

55 Abrogato nella votazione popolare del 25 nov. 2018, con effetto dal 1° giu. 2023. Garanzia dell'AF del 16 set. 2019 (FF 2019 5687 art. 1 3251). Fino al 31.05.2023: «c. la presidenza del tribunale di primo grado di Ursern;».

56 Accettato nella votazione popolare del 25 nov. 2018, in vigore dal 1° giu. 2023. Garanzia dell'AF del 16 set. 2019 (FF 2019 5687 art. 1 3251). Fino al 31.05.2023: «d. i tribunali di primo grado di Uri e di Ursern;».

57 Accettato nella votazione popolare del 26 set. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011. Garanzia dell'AF del 29 set. 2011 (FF 2011 6777 art. 1 n. 2 4015).

Sezione 3: Comuni

Sottosezione 1: Disposizioni generali

Art. 106 Autonomia

1 Nei limiti fissati dalla Costituzione e dalla legislazione, i Comuni hanno facoltà di organizzarsi da sé, di scegliere le proprie autorità e i propri dipendenti, di adempiere a discrezione i propri compiti e di amministrare autonomamente le cose pubbliche comunali.59

2 I Comuni sottostanno alla vigilanza del Consiglio di Stato.

59 Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001. Garanzia dell'AF del 20 mar. 2001 (FF 2001 1203 art. 1 n. 2, 2000 4567).

Art. 107 Compiti

1 I compiti dei Comuni politici sono retti dalla legge comunale.60

2 Le parrocchie adempiono i compiti ecclesiastici comunali quali risultano dalla presente Costituzione e dallo Statuto ecclesiastico.

3 I Comuni patriziali adempiono i compiti delegati loro dal decreto istitutivo.

4 I compiti dei Comuni corporativi sono retti dal diritto delle corporazioni.

5 Nei limiti fissati dalla presente Costituzione, i diversi Comuni possono concludere accordi contrattuali relativi alla ripartizione dei compiti. Tali contratti richiedono l'approvazione del Consiglio di Stato, sempre che non si tratti di Comuni dello stesso tipo.61

Disposizione transitoria

1 Qualsivoglia patrimonio a destinazione vincolata dev'essere trasferito al Comune che in futuro sarà chiamato ad adempiere il compito corrispondente. I relativi contratti devono essere conclusi il più tardi cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente Costituzione. Trascorso infruttuosamente questo termine, il Consiglio di Stato può prendere misure sostitutive.

2 I decreti istitutivi esistenti sono riconosciuti come accordi contrattuali ai sensi
dell'articolo 107 capoverso 5.

60 Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2017, in vigore dal 1° giu. 2017. Garanzia dell'AF del 6 giu. 2018 (FF 2018 3272 art. 1 979).

61 Per. accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2017, in vigore dal 1° giu. 2017. Garanzia dell'AF del 6 giu. 2018 (FF 2018 3272 art. 1 979).

Art. 108 Organizzazione

1 L'organo comunale supremo è costituito dagli aventi diritto di voto.62

2 Ogni Comune politico ha un Municipio, ogni parrocchia un Consiglio parrocchiale e ogni Comune patriziale un Consiglio patriziale. Per compiti particolari possono essere elette altre autorità, segnatamente un Consiglio scolastico e un Consiglio sociale.63

3 L'organizzazione dei Comuni corporativi è retta dal diritto delle corporazioni.

62 Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2017, in vigore dal 1° giu. 2017. Garanzia dell'AF del 6 giu. 2018 (FF 2018 3272 art. 1 979).

63 Accettato nella votazione popolare del 28 set. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998. Garanzia dell'AF del 3 dic. 1998 (FF 1999 I 207 art. 1 n. 1, 1998 IV 3095).

Art. 109 Competenza

Per quanto né la Costituzione né la legislazione dispongano altrimenti, il Municipio, il Consiglio parrocchiale e il Consiglio patriziale sono competenti ad agire in nome rispettivamente del Comune politico, della parrocchia e del Comune patriziale.

Sottosezione 2: Comune politico

Art. 110 Competenza degli aventi diritto di voto65

1 Gli aventi diritto di voto sono competenti per:66

a.
deliberare norme di diritto;
b.
approvare il bilancio preventivo e i conti del Comune;
c.
stabilire i tributi del Comune;
d.67
...
e.68
eleggere i membri del Gran Consiglio, il Municipio, il Consiglio scolastico e il Consiglio sociale nonché, se non vi è una parrocchia, il parroco o pastore locale;
f.
deliberare i decreti istitutivi;
g.
approvare gli accordi contrattuali relativi alla ripartizione dei compiti e al trasferimento di beni secondo l'articolo 107.

2 Le competenze di cui al capoverso 1 non possono essere delegate, per quanto la legislazione particolare non disponga altrimenti.69

3 ...70

65 Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2017, in vigore dal 1° giu. 2017. Garanzia dell'AF del 6 giu. 2018 (FF 2018 3272 art. 1 979).

66 Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2017, in vigore dal 1° giu. 2017. Garanzia dell'AF del 6 giu. 2018 (FF 2018 3272 art. 1 979).

67 Abrogata nella votazione popolare del 28 nov. 2010, con effetto dal 1° gen. 2011. Garanzia dell'AF del 6 mar. 2012 (FF 2012 3443 art. 1 n. 1, 2011 7145).

68 Accettata nella votazione popolare del 28 set. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998. Garanzia dell'AF del 3 dic. 1998 (FF 1999 I 207 art. 1 n. 1, 1998 IV 3095).

69 Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2017, in vigore dal 1° giu. 2017. Garanzia dell'AF del 6 giu. 2018 (FF 2018 3272 art. 1 979).

70 Abrogato nella votazione popolare del 21 mag. 2017, con effetto dal 1° giu. 2017. Garanzia dell'AF del 6 giu. 2018 (FF 2018 3272 art. 1 979).

Art. 11171 Municipio

1 Il Municipio si compone del presidente e di almeno altri quattro membri. Il regolamento comunale precisa il numero dei membri.

2 La legge comunale e la legislazione particolare disciplinano i dettagli.

71 Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2017, in vigore dal 1° giu. 2017. Garanzia dell'AF del 6 giu. 2018 (FF 2018 3272 art. 1 979).

Art. 11272 Consiglio scolastico

1 Sempre che il Comune istituisca un Consiglio scolastico, questo si compone del presidente e di almeno altri quattro membri. Il regolamento comunale determina il numero dei membri.

2 La legge comunale e la legislazione particolare disciplinano i dettagli.

72 Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2017, in vigore dal 1° giu. 2017. Garanzia dell'AF del 6 giu. 2018 (FF 2018 3272 art. 1 979).

Art. 11373 Consiglio sociale

1 Sempre che il Comune istituisca un Consiglio sociale, questo si compone del presidente e di almeno altri quattro membri. Il regolamento comunale precisa il numero dei membri.

2 La legge comunale e la legislazione particolare disciplinano i dettagli.

73 Accettato nella votazione popolare del 21 mag. 2017, in vigore dal 1° giu. 2017. Garanzia dell'AF del 6 giu. 2018 (FF 2018 3272 art. 1 979).

Sottosezione 3: Parrocchia

Art. 115 Consiglio parrocchiale

1 Il Consiglio parrocchiale si compone del presidente, del vicepresidente, dell'amministratore e di almeno due altri membri.

2 Esso adempie i compiti assegnatigli dallo Statuto ecclesiastico.

Sottosezione 4: Comune patriziale

Art. 117 Consiglio patriziale

1 Il Consiglio patriziale si compone del presidente, del vicepresidente, dell'amministratore e di due a quattro altri membri.

2 Esso adempie i compiti assegnatigli dal decreto istitutivo.

Sezione 4: Corporazioni comunali

Art. 118 Autonomia

1 Le corporazioni comunali si organizzano e si amministrano da sé, secondo principi democratici.

2 L'attività delle corporazioni comunali sottostà al controllo giuridico del Cantone.

Capitolo 8: Revisione della Costituzione

Art. 119 Principio

La presente Costituzione può essere riveduta in ogni tempo, totalmente o parzialmente.

Art. 120 Revisione parziale

I progetti di revisione parziale della Costituzione, proposti dal Gran Consiglio o mediante iniziativa popolare, sono obbligatoriamente sottoposti al voto del Popolo.

Disposizione transitoria

Il Consiglio di Stato può adattare redazionalmente al testo della presente Costituzione le iniziative popolari pendenti al momento dell'entrata in vigore della medesima.

Art. 121 Revisione totale

1 Il Gran Consiglio o, mediante iniziativa, il Popolo possono decidere che si proceda alla revisione totale della presente Costituzione.

2 La revisione totale è preparata da una Costituente, eletta dal Popolo secondo le disposizioni applicabili all'elezione del Gran Consiglio. I membri del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato sono eleggibili.

3 Le disposizioni sulle incompatibilità e sulla durata delle funzioni non sono applicabili.

Capitolo 9: Disposizioni finali e transitorie

Art. 123 Entrata in vigore

La presente Costituzione entra in vigore il 1° gennaio 1985. Essa richiede il conferimento della garanzia federale da parte dell'Assemblea federale.

Art. 124 Ultrattività parziale del diritto anteriore

1 Le disposizioni del diritto anteriore contrarie alla presente Costituzione sono abrogate.

2 Gli atti normativi emanati da un'autorità non più competente secondo la presente Costituzione rimangono in vigore. La loro eventuale modifica avverrà secondo le norme previste dalla presente Costituzione.

Art. 125 Elezioni

1 I membri delle autorità e i funzionari rimangono in funzione sino alla fine del periodo amministrativo in corso, ma non oltre il 31 dicembre 1988.

2 Le autorità attuali che non abbiano più una base costituzionale sono sciolte alla fine del periodo amministrativo in corso.

Indice delle materie

I numeri indicano gli articoli e parti d'articolo della Costituzione

Adulti

-
educazione degli adulti 41

Aggregazione

-
del comune
-
patriziale 69
-
politico 69

Amministrazione

-
attività dell' 99
-
alta vigilanza sulla 87
-
capo dell' 99
-
cantonale 101
-
direzione dell' 99, 101
-
delega di compiti 101
-
dovere di fornire informazioni 86
-
limiti al 86
-
organizzazione 75 ss
-
esecutivo 75
-
giudiziario 75
-
legislativo 75
-
rendiconto sull' 102
-
vigilanza sulla 87

Arresto

-
responsabilità statale in caso di
-
grave restrizione illecita di una della libertà personale 4
-
arrestato senza colpa 4

Associazione

-
diritto di 12

Astensione

-
l'alta vigilanza sulle autorità che assumono compiti cantonali 87
-
obbligatoria 78
-
de lege 80

Aiuto sociale 44

Autorità

-
amministrative e compiti giudiziari 102
-
astensione obbligatoria 78
-
collegiale 96
-
comunali 106
-
Consiglio di Stato 94 ss
-
autorità collegiale 96
-
deleghe 101, 107, 110
-
diritto di petizione all' 12
-
divisione dei poteri 75
-
durata delle funzioni 83
-
eleggibilità 17
-
corporazioni comunali 19
-
ampliamento 18
-
elezioni delle autorità comunali 23
-
entrata in funzione 84
-
Gran Consiglio 87 ss
-
giudiziarie 102 ss
-
indipendenza 102
-
multe di lieve entità 104
-
organizzazione 103
-
giuramento 82
-
incompatibilità 76, 77
-
informazione del pubblico da parte delle 86
-
iniziative popolari
-
cantonali chiedenti la destituzione di un' 24, 27
-
comunali chiedenti la destituzione di un'autorità comunale 29
-
quorum 80
-
rapporti con autorità federali 97
-
responsabilità
-
dello Stato 4
-
degli organi 5
-
suprema
-
autorità 94
-
autorità amministrativa 99

Aventi diritto di voto

-
competenza degli 110, 114, 116
-
elezione
-
da parte degli 21
-
dei Giudici 22
-
dei membri del Gran Consiglio 23
-
organo comunale supremo 108

Banca cantonale 54

-
approvazione del conto della 91

Base legale

-
limitazione ai diritto fondamentali 14
-
casi di pericolo serio, immediato e manifesto 14

Bilancio

-
approvazione del bilancio di previsione del comune 110
-
delibera sul 91
-
sottoposizione del bilancio di previsione 97

Cantone

-
autorità giudiziarie 102 ss
-
capitale 63
-
cittadinanza 3
-
cantonale 3
-
comunale 3
-
compiti pubblici 31 ss
-
aiuto sociale 44
-
collaborazione 31
-
economia 51 ss
-
Banca cantonale 54
-
condizioni quadro 52
-
diritti di regalìa 55 ss
-
legislazione 53
-
politica economica 51
-
educazione degli adulti e tempo libero 41
-
espropriazione 32
-
istruzione e promozione della cultura 33 ss
-
educazione degli adulti e tempo libero 41
-
promozione della cultura 42
-
scuole
- pubbliche di base 33
- private 39
-
sussidi alla formazione 40
-
ordinamento finanziario 58 ss
-
finanze 58
-
perequazione finanziaria 61
-
risorse finanziarie 59
-
sanità 45 ss
-
salute pubblica 46
-
spazio vitale 47
-
cose pubbliche 50
-
costruzioni 48
-
protezione dell'ambiente e dello spazio vitale 49
-
divisione dei poteri 75
-
entrata in funzione 84
-
Comuni 64 ss, 106 ss
-
Consiglio di Stato e amministrazione 94 ss
-
controllo dell'operato delle Chiese nazionali 8
-
cooperazione
-
con altri Cantoni 1
-
con Confederazione 1
-
diritto di voto 17
-
diritti fondamentali 15
-
eleggibilità 17
-
Gran Consiglio 87 ss
-
membro della Confederazione Svizzera 1
-
obbiettivi dello Stato 2
-
procedura di voto 30
-
responsabilità 4
-
regresso 5
-
sovranità 1
-
struttura 62
-
territorio 47, 62
-
votazione popolare
-
obbligatoria a livello cantonale 24
-
facoltativa a livello cantonale 25

Chiesa (e) 7 ss

-
autonomia delle 8
-
appartenenza a 64
-
cattolica romana 7
-
Consiglio parrocchiale 108, 109, 114, 115
-
controllo del Cantone 8
-
diritto di voto 17
-
enti autonomi di diritto pubblico 7
-
evangelica riformata 7
-
nazionali 7
-
parrocchia (e) 8, 9, 18, 64, 66, 68, 107, 108, 109, 110, 114 ss
-
parroco 110, 114
-
pastore 110, 114
-
riconoscimento delle Chiese nazionali 7
-
riscuotere imposte 9
-
statuto delle 8, 18
-
statuto ecclesiastico 8, 18, 66, 68, 107, 115

Cittadinanza

-
cantonale 3
-
comunale 3
-
conferimento della 3
-
svincolo dalla 97

Coesistenza pacifica 2

Commissione (i)

-
del Tribunale dei minorenni 105
-
organizzazione 103

Compiti pubblici 31 ss

v. Cantone e Comune(i)

Comune (i) 64 ss, 106 ss

-
assemblea
-
comunale 110
-
attuazione dei diritti fondamentali 15
-
autonomia 106
-
cittadinanza
-
cantonale 3
-
comunale 3
-
collaborazione 31
-
compiti pubblici 31 ss, 107
-
aiuto sociale 44
-
collaborazione 31
-
economia 51 ss
-
educazione degli adulti e tempo libero 41
-
espropriazione 32
-
istruzione e promozione della cultura 33 ss
-
promozione della cultura 42
-
scuole
- pubbliche di base 33
- materne 37
-
ordinamento finanziario 58 ss
-
sanità 45 ss
-
spazio vitale 47
-
perequazione finanziaria
-
Comune
-
corporativo 64, 70
-
parrocchia 64
-
patriziale 17, 64, 69
-
politico 64, 67
-
aggregazione 69
-
sopressione del 69
-
Consiglio scolastico 108, 110, 112
-
consorzi 71
-
corporazioni comunali 72 ss, 118
-
dipendenti comunali 83
-
diritto di voto ed eleggibilità 17
-
esercizio del diritto di voto 20
-
diritti fondamentali 15
-
educazione degli adulti e tempo libero 41
-
entrata in funzione 84
-
elezione 23, 88
-
enti autonomi di diritto pubblico 65
-
espropriazione 32
-
imposte
-
principi della riscossione delle 60
-
riscossione 59
-
incompatibilità 76, 77
-
iniziativa popolare comunale 29
-
modifiche territoriali 66
-
Municipio 108-111
-
obbiettivi dello Stato 2
-
organizzazione 108
-
patriziato 17, 64, 69
-
perequazione finanziaria 61
-
promozione della cultura 42
-
regolamento comunale
-
durata delle funzioni 83
-
elezione popolare 23, 30
-
entrata in funzione 84
-
votazione popolare 30
-
responsabilità del 4
-
regresso 5
-
riscossione di imposte 59
-
scuole
-
enti responsabili delle scuole di base 35
-
materne 37
-
pubbliche 33
-
speciali 36
-
seggi in Gran Consiglio 88
-
territorio 64
-
vigilanza del 39, 87, 101, 102, 106

Comuni politici 64, 67

-
compiti 107
-
Comuni patriziali 69
-
Gran Consiglio, elezione 88
-
perequazione finanziaria 61

Comunità religiose

-
autonomia delle 8
-
Chiese nazionali 7, 64
-
autonomie della 8
-
sovranità fiscale 9
-
controllo delle 8
-
diritto di voto 17
-
ampliamento del 18
-
divisione dei poteri 75
-
parrocchie 68, 114 ss
-
autonomia delle 8
-
competenza 109
-
compiti 107
-
Consiglio parrocchiale 115
-
modifiche territoriali 66
-
organizzazione 108
-
sovranità fiscale 9
-
tipi di Comuni 64
-
riconoscimento 7
-
riscossione di imposte 9
-
sovranità fiscale 9
-
uguaglianza giuridica 11

Conciliazione 104

Confederazione 1

-
garanzia territoriale 62
-
legislazione 96
-
risorse finanziarie 59

Confine

-
modifiche territotiali e rettifiche del 62, 66

Consiglio degli Stati

-
elezione 21
-
entrata in funzione 84

Consiglio di Stato 94 ss

-
amministrazione 99
-
approvazione dello Statuto ecclesiastico 8
-
attività governative
-
approvazione di contratti 107
-
conclusione di concordati 97
-
cura i rapporti con le autorità
-
degli altri Cantoni 97
-
federali 97
-
rappresentazione del Cantone 97
-
tutela la tranquillità, l'ordine e la sicurezza pubblici 97
-
autorità collegiale 96
-
collegialità 96
-
composizione 94
-
divisione dei poteri 75
-
deleghe 101, 104, 110,
-
direzione dell'amministrazione 99
-
durata della funzione 83
-
eleggibilità 17
-
elezione del 21, 95
-
entrata in funzione 84
-
incompatibilità 76
-
istituzione di Comuni corporativi 72
-
landamano 94
-
modifiche territoriali 66
-
organizzazione 96
-
autorità collegiale 96
-
direzioni 96
-
landamano 94
-
membri 94
-
partecipazione alle sedute del Gran Consiglio 89
-
pianificazioni del Consiglio di Stato 93
-
preparazione della legislazione 98
-
presidente del 21
-
presidenza del Gran Consiglio 21, 94
-
rendiconti del Consiglio di Stato 93
-
sede del 63
-
suprema autorità esecutiva del Cantone 94
-
vigilanza del 101

Consiglio parrocchiale 108, 109, 114, 115

Consiglio scolastico 108, 110, 112

Consiglio sociale 108, 113

-
elezioni 110

Consorzio

-
amministrazione 101
-
espropriazione 32
-
discussioni di imposte 59
-
scuole di base 35
-
disciplina dei 71

Corporazioni comunali 72 ss

-
autonomia 118
-
collaborazione delle 74
-
diritto di
-
regalìa 57
-
voto 19
-
espropriazione 32

Cose pubbliche 50

-
amministrazione delle 106

Costituzione cantonale

-
iniziative popolari per la revisione totale della 24, 28

Costituzione federale 93

Danni

-
causati illecitamente da organi nell'esercizio della loro attività ufficiale 4
-
lecitamente 4
-
per grave restrizione della libertà personale 4
-
responsabilità 4

Dignità umana

-
intangibilità della 10

Dio ingresso

Dipendenti

-
astensione obbligatoria 78
-
durata delle funzioni 83
-
elezioni 92
-
giuramento 82
-
incompatibilità 76
-
responsabilità per 4

Diritti (o)

-
a un'indennità a titolo di riparazione morale 4
-
al risarcimento dei danni 4
-
all'insegnamento privato garantito 32
-
anteriore 124
-
attività conforme al 99
-
cantonale 59
-
d'impugnazione in giudizio 104
-
delle corporazioni 66, 70, 107, 108
-
di espropriare 32
-
di grazia 93
-
di partecipazione
-
accordati dalla Costituzione federale 93
-
di rango superiore 28
-
di regalìa 55, 56, 57
-
di voto 17
-
ampliamento 18
-
corporazioni comunali 19
-
elezioni 21, 22, 23
-
esercizio del 20
-
votazione popolare facoltativa a livello
-
cantonale 25
-
e doveri dei cittadini 90
-
fondamentali 10 ss
-
al matrimonio 12
-
alla famiglia 12
-
alla dignità umana 10
-
alla libertà di movimento 12
-
alla tutela giurisdizionale 13
-
arresto 12
-
attuazione dei 15
-
d'essere sentito 13
-
di libertà 12
-
all'integrità
- fisica 12
- psichica 12
-
alla vita 12
-
di ottenere une decisione entro un termine ragionevole 13
-
di proprietà 12
-
intangibilità dell'essenza 14
-
libertà
-
alla scelta della professione 12
-
d'informazione 12
-
dell'arte 12
-
dell'insegnamento 12
-
della ricerca 12
-
di associazione 12
-
di coscienza 12
-
di credo 12
-
di domicilio 12
-
di opinione 12
-
di petizione 12
-
di riunione 12
-
di stampa 12
-
economica 12
-
limite ai 14
-
privato (i) 50, 101
-
protezione della sfera privata 12
-
inviolabilità del domicilio 12
-
rispetto del 102
-
segreto epistolare e delle telecomunicazioni 12
-
norme di 93, 110
-
obiettivi dello Stato 2
-
previgente 122
-
pubblico 107

Disposizioni finali 122 ss

Divisione dei poteri 75

Doveri 90

-
di servizio 5
-
esercizio del diritto di voto 20
-
legali 16
-
politici 20

Durata delle funzioni 83

Eleggibilità 17

-
ampliamento 18
-
corporazioni comunali 19

Elezioni 30 ss

-
degli organi comunali previsti dalla Costituzione 23
-
dei capi, e supplenti, delle direzioni del Consiglio di Stato 92
-
dei deputati al Consiglio degli Stati 21
-
dei giudici del Tribunale di primo grado 22
-
dei membri del
-
Consiglio di Stato 21, 23, 95
-
Gran Consiglio 23
-
Tribunale d'Appello 21
-
del Consiglio di Stato 21
-
Gran Consiglio 23
-
del landamano 21
-
del Presidente
-
e del vicepresidente del Consiglio di Stato 21
-
del Tribunale
-
d'Appello 21
-
del vicepresidente del Consiglio di Stato 21
-
autorità e gli impiegati previsti nel regolamento comunale 23
-
entrata in funzione 84
-
facoltà di partecipare alle 17
-
nel comune politico 88
-
partecipazione alle 20
-
popolari 21 ss
-
suppletive 84

Emergenza 90

-
atti normativi di 90

Entrata in funzione 84

Espropriazione

-
ammissibilità della 32
-
piena indennità in caso di 6

Fanciullo

-
istruzione adeguata in scuole pubbliche di base 33
-
gratuità della frequentazione della scuola di base 34
-
obbligatorietà della frequentazione della scuola di base 34

Firma

-
ufficialmente autenticate 29

Giudice

-
incompatibilità per funzione 76

Garanzia

-
federale 123

Gran Consiglio 87 ss

-
alta vigilanza del 87
-
competenze 93 ss
-
altre competenze 93
-
adempimento d'altri compiti assegnatigli dalla legislazione 93
-
approvazione
-
esercizio dei diritti di partecipazione 93
-
dei rendiconti 93
-
di concordati che contengano norme di diritto 93
-
autorizzazione dell'assunzione di prestiti 93
-
conferimento della cittadinanza cantonale 93
-
esercizio del diritto di grazia 93
-
presa d'atto delle pianificazioni del Consiglio di Stato 93
-
proposta della revisione della Costituzione 121
-
risoluzione dei conflitti di competenza 93
-
elezione 92, 110
-
dei capi delle direzioni del Consiglio di Stato 92
-
del comandante del battaglione urano 92
-
del Consiglio dell'educazione 92
-
del Consiglio della Banca 92
-
del pubblici dipendenti del Cantone 92
-
conflitti di competenza 93
-
grazia 93
-
pianificazione 93
-
composizione 87
-
concordati del 25
-
controprogetto ad iniziativa popolare cantonale 28
-
deleghe 18, 101, 107, 110
-
dibattiti 79
-
divisione dei poteri 75
-
durata delle funzioni 83
-
eleggibilità 17
-
elezione dei membri del 23
-
sistema proporzionale 30
-
elezione 92
-
dei capi delle direzioni del Consiglio di Stato 92
-
del comandante del battaglione urano 92
-
del Consiglio dell'educazione 92
-
del Consiglio della Banca 92
-
del pubblici dipendenti del Cantone 92
-
entrata in funzione 84
-
immunità 76
-
incompatibilità 76, 77
-
moto proprio 25
-
organizzazione
-
deputati 87
-
presidente del 89
-
pubblicità delle sedute 79
-
rettifica di confine 62
-
sede del 63
-
statuto del 87
-
vigilanza del 87

Grandi predatori 49

Grazia 93

Imposte

-
aliquota delle 59
-
basi di calcolo delle 59
-
consorzi intercomunali 59
-
contribuenti delle 59
-
oggetto delle 59
-
riscossione da parte
-
delle Chiese nazionali 9
-
di Cantone 59
-
di Comuni 59
-
principi della 60
-
sottrazioni fiscali e le resistenze alla riscossione delle 60

Incompatibilità per

-
funzione 76
-
parentela 77

Indennità

-
in caso di espropriazione 6
-
per illecito(a)
-
arrestato 4
-
grave restrizione della libertà personale 4
-
quale riparazione morale 4
-
piena 6

Indipendenza preambolo

Informazione

-
da parte delle autorità 86
-
dovere delle autorità di 86
-
garanzia della libertà all' 12
-
libertà di 12

Iniziativa

-
popolare
-
cantonale 27
-
forma 28
-
oggetto 27
-
procedura 28
-
comunale 29

Interesse pubblico 14, 79

Landamano

-
durata della funzione 83
-
elezione del 21

Libertà ingresso

-
d'informazione, di opinione e di stampa 12
-
dell'arte 12
-
dell'insegnamento 12
-
della ricerca 12
-
di credo e di coscienza 12
-
di domicilio 12
-
di scelta della professione 12
-
economica 12
-
protezione della 2
-
restrizione della libertà personale 4

Lingua

-
privilegio e discriminazione per via della 11

Maggioritario

-
elezione
-
del Consiglio di Stato 95
-
del Gran Consiglio 88

Matrimonio

-
diritto al 12

Municipio

-
compiti 111
-
composizione 111

Obbligo

-
di assumere certe funzioni 85
-
di frequentazione della scuola di base 37

Ordine e la sicurezza pubblici

-
tutela da parte del Consiglio di Stato 97

Ordine giusto 1

Organizzazioni

-
di diritto privato 101
-
intercantonali 101

Ospedale cantonale 46, 91

Parità di voti 81

Perequazione finanziaria 61

Petizione

-
diritto di 12

Popolo

-
competenza del 91
-
di Uri ingresso
-
durata delle funzioni 83
-
elezione del Consiglio di Stato da parte del 95
-
obbligo d'informazione 86
-
rappresentanza del Popolo 87
-
revisione
-
parziale della costituzione 120
-
totale della costituzione 121
-
sottoposizione
-
al più tardi
-
12 mesi dopo il deposito 29 (iniziativa popolare comunale)
-
un anno e mezzo dopo il deposito 28 (iniziativa popolare cantonale)
-
al popolo 90 (leggi)
-
facoltativa al 25
-
obbligatoria al 24
-
di disposizioni importanti 90
-
revisione parziale della Costituzione 120

Progetto

-
contestato 25
-
elaborato 24, 28

Proposta generica 28

Privazione della libertà 4

Procedimento 13

Proporzionale/tà

-
sistema della 30, 88

Proprietà

-
cose pubbliche 50
-
diritto di 12
-
restrizioni della 5

Protezione

-
contro le forze della natura 48
-
dell'ambiente 49
-
della sfera privata 12
-
dello spazio vitale 49

Pubblicità

-
dei dibattiti 79
-
delle sedute 79
-
delle udienze 79

Quorum 80

Referendum

-
firma di 17
-
popolari 25
-
ammissibilità del 25

Religione

-
convinzioni religiose 11

Rettifiche di confine 66

Revisione della Costituzione 119 ss

Scuola

-
legislazione 43
-
obbligatoria 37
-
privata 39
-
pubblica 33
-
pubblica di base 33, 37
-
professionale e superiore 38
-
speciali 36

Sistema

-
maggioritario 88, 95
-
proporzionale 30, 88
-
scolastico 100

Sovranità

-
del Cantone 1
-
fiscale delle Chiese nazionali o delle loro parrocchie 9
-
in materia di regalìa 57

Stato

-
affari di 97
-
attività dello 97
-
collaborazione 74
-
conto di 91, 97
-
della Confederazione Svizzera ingresso
-
doveri nei confronti dello 16
-
membro dello Stato federativo svizzero 1
-
obiettivi dello 2
-
persone legate allo 14
-
responsabilità dello 4
-
sovrano 1
-
struttura dello 62 ss

Sussidi

-
alla formazione 40

Territorio

-
modifiche territotiali e rettifiche del 62, 66
-
pianificazione del 47
-
politica economica del 51, 57

Tribunale (i)

-
autorità giudiziarie 102 ss
-
cantonali supremi 63
-
civili 104, 105
-
Commissione del 105
-
d'appello 21, 93, 102, 103, 105, 105a
-
dei minorenni 105
-
di primo grado 22
-
entrata in funzione 84
-
giurisdizione
-
amministrativa 105a
-
civile 104
-
penale 105
-
incompatibilità 76
-
organizzazione dei 103
-
udienze dei 79
-
urano 76

Uguaglianza

-
dinanzi alla legge 11
-
giuridica 11

Uri

-
Cantone 1
-
capitale di 63
-
collaborazione con
-
altri Cantoni 1
-
Confederazione 1
-
Comuni politici 67
-
aggregazione 69
-
sopressione dei 69
-
corporazioni comunali 72
-
elezione dei Giudici 22
-
giurisdizione
-
amministrativa nel cantone di 105a
-
civile nel cantone di 104
-
penale nel cantone di 105
-
residenza nel Cantone di 17
-
Stato sovrano della Confederazione 1
-
territorio cantonale 62

Vigilanza

-
alta vigilanza del Gran Consiglio 87
-
del Cantone
-
su scuole private 39
-
sui Comuni 44
-
sul settore della salute pubblica 46
-
del Consiglio
-
di Stato 99, 101, 102, 106
-
dell'educazione 100
-
sulle scuole 35
-
sui Comuni 106
-
consorzi intercomunali 35
-
autorità giudiziarie 102

Vita

-
comunione di 77
-
diritto alla 12
-
spazio vitale 47 ss

Votazioni

-
diritto di voto ed eleggibilità 17
-
ed elezioni 30
-
informazione 86
-
partecipazione obbligatoria 20
-
popolari
-
cantonali facoltative 25
-
cantonali obbligatorie 24

Voto

-
consuntivo 89
-
diritto di 17 ss
-
elezione di 21 ss
-
votazioni popolari 24 ss