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01.09.2000 - 31.12.2003
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1

Ordinanza

sul diritto fondiario rurale (ODFR) del 4 ottobre 1993 (Stato 22 dicembre 2003) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 10 capoverso 2 e 86 capoverso 2 della legge federale
del 4 ottobre 19911 sul diritto fondiario rurale (LDFR), ordina: Sezione 1: Valore di reddito

Art. 1

Modo e periodo di calcolo 1

È considerato valore di reddito il capitale il cui interesse (rendita), calcolato al tasso medio applicabile alle ipoteche di primo grado, corrisponde, nella media pluriennale, al reddito dell'azienda o del fondo agricolo gestiti secondo le condizioni usuali.

2

Per il calcolo della rendita, il reddito aziendale è di norma ripartito proporzionalmente tra i fattori di produzione capitale e lavoro. La parte del reddito di capitale relativa al podere agricolo ne costituisce la rendita.

3

Il valore di reddito è stabilito sulla base della media dei redditi del podere calcolati per gli anni 1993 a 2000 con un'aliquota di interesse medio del 6 per cento.


Art. 2

2 1 Il Consiglio federale regola le modalità di stima negli allegati 1 (istruzioni per la stima del valore di reddito agricolo) e 2 (istruzioni per la stima del valore di reddito agricolo delle aziende di produzione dell'orticoltura)3.

2

Le norme e le aliquote degli allegati 1 e 2 sono vincolanti per gli organi di stima.

3

La stima deve tenere conto dell'utilizzazione, dei diritti, degli oneri e delle servitù inerenti alle aziende e ai fondi agricoli.

4

Il risultato della stima va iscritto in un verbale.

RU 1993 2904 1

RS 211.412.11 2

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1995 5147).

3

Gli allegati 1 e 2 non sono pubblicati nella RU. Essi possono essere ordinati presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, Distribuzione pubblicazioni, 3003 Berna.

211.412.110

Disposizioni di complemento e d'applicazione del CC 2

211.412.110

Sezione 1a:4 Calcolo dell'unità standard di manodopera
a 1 Per determinare la grandezza dell'impresa secondo le unità standard di manodopera (USM) si applicano i coefficienti menzionati nell'articolo 3 dell'ordinanza del 7 dicembre 19985 sulla terminologia agricola.

2

A completamento del capoverso 1 occorre tener conto dei seguenti supplementi e coefficienti: a. supplemento patate

0.045 USM/ha

b. supplemento bacche, piante medicinali e aromatiche 0.300 USM/ha c. supplemento vigna con torchiatura in proprio 0.300 USM/ha

d. supplemento coltura di alberi di Natale 0.045 USM/ha

e. foresta di proprietà dell'azienda 0.012 USM/ha

f.

vacche da latte in un'azienda d'estivazione 0.015/carico normale

g. animali da reddito in un'azienda d'estivazione 0.010/carico normale

3

Gli animali propri o di terzi secondo il capoverso 2 lettere f e g custoditi in aziende d'estivazione possono essere computati soltanto se l'azienda d'estivazione facente parte dell'azienda agricola è gestita a proprio rischio e pericolo.

4

Il supplemento per la trasformazione, in impianti già esistenti del primo stadio di lavorazione, di prodotti abituali nella regione è calcolato in USM in base al lavoro effettivo.

5

Per l'attività nelle serre, il supplemento è calcolato in USM in base al lavoro effettivo.

Sezione 2: Menzione nel registro fondiario

Art. 3

Eccezioni all'obbligo di menzione 1

Le menzioni previste dall'articolo 86 capoverso 1 lettera b LDFR possono essere tralasciate solo se è stata autorizzata l'utilizzazione non agricola dei fondi conformemente alla legge federale del 22 giugno 19796 sulla pianificazione del territorio (LPT).

2

I fondi che fanno parte di un'azienda accessoria non agricola ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 LDFR sottostanno sempre all'obbligo di menzione.

4

Introdotta dal n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4539).

5 RS

910.91

6

RS 700

Diritto fondiario rurale 3

211.412.110


Art. 4

Cancellazione d'ufficio della menzione 1

Le autorità che emanano piani d'utilizzazione conformemente alla legge federale del 22 giugno 19797 sulla pianificazione del territorio ordinano la cancellazione d'ufficio delle menzioni se queste diventano prive d'oggetto in seguito a una modifica definitiva del piano d'utilizzazione.

2

Le autorità che accordano le autorizzazioni conformemente all'articolo 60 lettera a LDFR ordinano la cancellazione d'ufficio delle menzioni per nuovi fondi se esse sono divenute prive d'oggetto.

Sezione 3: Coordinamento della procedura e rimedi giuridici8
a9 Coordinamento della

procedura

1

Nella procedura di autorizzazione di eccezioni al divieto di divisione materiale e di frazionamento e nella procedura di emanazione di una rispettiva decisione di accertamento o di non applicabilità della LDFR l'autorità preposta a rilasciare le autorizzazioni secondo tale legge sottopone all'autorità cantonale competente in materia di decisioni su progetti edilizi fuori delle zone edificabili (art. 25 cpv. 2 LPT10), i documenti necessari per pronunciare una decisione, se su un fondo in questione esiste un edificio o un impianto e quest'ultimo si trova fuori della zona edificabile ai sensi del diritto in materia di pianificazione territoriale.

2

L'autorità competente ad accordare l'autorizzazione in siffatti casi decide soltanto se è data una decisione in materia di pianificazione del territorio cresciuta in giudicato nella quale sia stata riconosciuta la legalità dell'utilizzazione del rispettivo edificio o impianto.

3

Non è necessario procedere al coordinamento delle procedure se è palese che:

a. non è possibile rilasciare un'autorizzazione di deroga secondo la LDFR; oppure

b. il fondo in questione deve rimanere assoggettato alla LDFR.

7

RS 700

8

Originariamente avanti l'art. 5. Nuovo testo giusta l'art. 51 dell'O del 28 giu.

2000 sulla pianificazione del territorio, in vigore dal 1° set. 2000 (RS 700.1).

9

Introdotto dall'art. 51 dell'O del 28 giu. 2000 sulla pianificazione del territorio, in vigore dal 1° set. 2000 (RS 700.1).

10 RS 700

Disposizioni di complemento e d'applicazione del CC 4

211.412.110


Art. 5

Competenza dell'Ufficio federale di giustizia11 1

L'Ufficio federale di giustizia è legittimato a impugnare: a. le decisioni su ricorso pronunciate dall'autorità cantonale di ultima istanza, mediante ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 89 LDFR); b. le decisioni su ricorso pronunciate dall'autorità cantonale di ultima istanza, mediante ricorso alla Commissione federale di ricorso in materia di affitto (art. 51 della LF del 4 ott. 198512 sull'affitto agricolo, LAAgr).

2

Le decisioni pronunciate dall'autorità cantonale di ultima istanza devono essere notificate all'Ufficio federale di giustizia.

Sezione 4: Disposizioni finali

Art. 6

Diritto previgente: abrogazione Sono abrogati:

a. l'ordinanza del 28 dicembre 195113 concernente la stima dei poderi e dei fondi agricoli;

b. l'ordinanza del 16 novembre 194514 su lo sdebitamento di poderi agricoli;

c. l'ordinanza del 16 novembre 194515 intesa a prevenire l'indebitamento eccessivo dei beni immobili agricoli;

d. gli articoli 37 a 44 del regolamento del 30 ottobre 191716 concernente il pegno sul bestiame.


Art. 7


Modificazione del diritto previgente 1. Il regolamento del 22 febbraio 191017 per il registro fondiario è modificato come segue: Art. 71
cpv. 1
...

11 Introdotto dall'art. 51 dell'O del 28 giu. 2000 sulla pianificazione del territorio, in vigore dal 1° set. 2000 (RS 700.1).

12

RS 221.213.2 13

[RU 1951 1329,1979 804,1986 975] 14

[CS 9 112; RU 1952 1152 art.1, 1962 1323 art. 54 cpv.1 n. 4] 15

[CS 9 145]

16

RS 211.423.1 17

RS 211.432.1. La modificazione qui appresso è stata inserita nel testo menzionato.

Diritto fondiario rurale 5

211.412.110


Art. 8

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1994.

18

RS 221.213.2 La modificazione qui appresso è stata inserita nel testo menzionato.

Disposizioni di complemento e d'applicazione del CC 6

211.412.110

Allegati19 1 e 220 21 19

L'allegato non è pubblicato nella RU. Esso può essere ordinato presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, Distribuzione pubblicazioni, 3003 Berna.

20

L'allegato non è pubblicato nella RU. Esso può essere ordinato presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, Distribuzione pubblicazioni, 3003 Berna.

21

Introdotto dal n. II dell'O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1995 5147).