1
Ordinanza
sul diritto fondiario rurale (ODFR) del 4 ottobre 1993 (Stato 22 dicembre 2003) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 10 capoverso 2 e 86 capoverso 2 della legge federale
del 4 ottobre 19911 sul diritto fondiario rurale (LDFR), ordina: Sezione 1: Valore di reddito
Art. 1
Modo e periodo di calcolo 1
È considerato valore di reddito il capitale il cui interesse (rendita), calcolato al tasso medio applicabile alle ipoteche di primo grado, corrisponde, nella media pluriennale, al reddito dell'azienda o del fondo agricolo gestiti secondo le condizioni usuali.
2
Per il calcolo della rendita, il reddito aziendale è di norma ripartito proporzionalmente tra i fattori di produzione capitale e lavoro. La parte del reddito di capitale relativa al podere agricolo ne costituisce la rendita.
3
Il valore di reddito è stabilito sulla base della media dei redditi del podere calcolati per gli anni 1993 a 2000 con un'aliquota di interesse medio del 6 per cento.
Art. 2
2 1 Il Consiglio federale regola le modalità di stima negli allegati 1 (istruzioni per la stima del valore di reddito agricolo) e 2 (istruzioni per la stima del valore di reddito agricolo delle aziende di produzione dell'orticoltura)3.
2
Le norme e le aliquote degli allegati 1 e 2 sono vincolanti per gli organi di stima.
3
La stima deve tenere conto dell'utilizzazione, dei diritti, degli oneri e delle servitù inerenti alle aziende e ai fondi agricoli.
4
Il risultato della stima va iscritto in un verbale.
RU 1993 2904 1
RS 211.412.11 2
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1995 5147).
3
Gli allegati 1 e 2 non sono pubblicati nella RU. Essi possono essere ordinati presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, Distribuzione pubblicazioni, 3003 Berna.
211.412.110
Disposizioni di complemento e d'applicazione del CC 2
211.412.110
Sezione 1a:4 Calcolo dell'unità standard di manodopera
a 1 Per determinare la grandezza dell'impresa secondo le unità standard di manodopera (USM) si applicano i coefficienti menzionati nell'articolo 3 dell'ordinanza del 7 dicembre 19985 sulla terminologia agricola.
2
A completamento del capoverso 1 occorre tener conto dei seguenti supplementi e coefficienti: a. supplemento patate
0.045 USM/ha
b. supplemento bacche, piante medicinali e aromatiche 0.300 USM/ha c. supplemento vigna con torchiatura in proprio 0.300 USM/ha
d. supplemento coltura di alberi di Natale 0.045 USM/ha
e. foresta di proprietà dell'azienda 0.012 USM/ha
f.
vacche da latte in un'azienda d'estivazione 0.015/carico normale
g. animali da reddito in un'azienda d'estivazione 0.010/carico normale
3
Gli animali propri o di terzi secondo il capoverso 2 lettere f e g custoditi in aziende d'estivazione possono essere computati soltanto se l'azienda d'estivazione facente parte dell'azienda agricola è gestita a proprio rischio e pericolo.
4
Il supplemento per la trasformazione, in impianti già esistenti del primo stadio di lavorazione, di prodotti abituali nella regione è calcolato in USM in base al lavoro effettivo.
5
Per l'attività nelle serre, il supplemento è calcolato in USM in base al lavoro effettivo.
Sezione 2: Menzione nel registro fondiario
Art. 3
Eccezioni all'obbligo di menzione 1
Le menzioni previste dall'articolo 86 capoverso 1 lettera b LDFR possono essere tralasciate solo se è stata autorizzata l'utilizzazione non agricola dei fondi conformemente alla legge federale del 22 giugno 19796 sulla pianificazione del territorio (LPT).
2
I fondi che fanno parte di un'azienda accessoria non agricola ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 LDFR sottostanno sempre all'obbligo di menzione.
4
Introdotta dal n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4539).
5 RS
910.91
6
RS 700
Diritto fondiario rurale 3
211.412.110
Art. 4
Cancellazione d'ufficio della menzione 1
Le autorità che emanano piani d'utilizzazione conformemente alla legge federale del 22 giugno 19797 sulla pianificazione del territorio ordinano la cancellazione d'ufficio delle menzioni se queste diventano prive d'oggetto in seguito a una modifica definitiva del piano d'utilizzazione.
2
Le autorità che accordano le autorizzazioni conformemente all'articolo 60 lettera a LDFR ordinano la cancellazione d'ufficio delle menzioni per nuovi fondi se esse sono divenute prive d'oggetto.
Sezione 3: Coordinamento della procedura e rimedi giuridici8
a9 Coordinamento della
procedura
1
Nella procedura di autorizzazione di eccezioni al divieto di divisione materiale e di frazionamento e nella procedura di emanazione di una rispettiva decisione di accertamento o di non applicabilità della LDFR l'autorità preposta a rilasciare le autorizzazioni secondo tale legge sottopone all'autorità cantonale competente in materia di decisioni su progetti edilizi fuori delle zone edificabili (art. 25 cpv. 2 LPT10), i documenti necessari per pronunciare una decisione, se su un fondo in questione esiste un edificio o un impianto e quest'ultimo si trova fuori della zona edificabile ai sensi del diritto in materia di pianificazione territoriale.
2
L'autorità competente ad accordare l'autorizzazione in siffatti casi decide soltanto se è data una decisione in materia di pianificazione del territorio cresciuta in giudicato nella quale sia stata riconosciuta la legalità dell'utilizzazione del rispettivo edificio o impianto.
3
Non è necessario procedere al coordinamento delle procedure se è palese che:
a. non è possibile rilasciare un'autorizzazione di deroga secondo la LDFR; oppure
b. il fondo in questione deve rimanere assoggettato alla LDFR.
7
RS 700
8
Originariamente avanti l'art. 5. Nuovo testo giusta l'art. 51 dell'O del 28 giu.
2000 sulla pianificazione del territorio, in vigore dal 1° set. 2000 (RS 700.1).
9
Introdotto dall'art. 51 dell'O del 28 giu. 2000 sulla pianificazione del territorio, in vigore dal 1° set. 2000 (RS 700.1).
10 RS 700
Disposizioni di complemento e d'applicazione del CC 4
211.412.110
Art. 5
Competenza dell'Ufficio federale di giustizia11 1
L'Ufficio federale di giustizia è legittimato a impugnare: a. le decisioni su ricorso pronunciate dall'autorità cantonale di ultima istanza, mediante ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 89 LDFR); b. le decisioni su ricorso pronunciate dall'autorità cantonale di ultima istanza, mediante ricorso alla Commissione federale di ricorso in materia di affitto (art. 51 della LF del 4 ott. 198512 sull'affitto agricolo, LAAgr).
2
Le decisioni pronunciate dall'autorità cantonale di ultima istanza devono essere notificate all'Ufficio federale di giustizia.
Sezione 4: Disposizioni finali
Art. 6
Diritto previgente: abrogazione Sono abrogati:
a. l'ordinanza del 28 dicembre 195113 concernente la stima dei poderi e dei fondi agricoli;
b. l'ordinanza del 16 novembre 194514 su lo sdebitamento di poderi agricoli;
c. l'ordinanza del 16 novembre 194515 intesa a prevenire l'indebitamento eccessivo dei beni immobili agricoli;
d. gli articoli 37 a 44 del regolamento del 30 ottobre 191716 concernente il pegno sul bestiame.
Art. 7
Modificazione del diritto previgente 1. Il regolamento del 22 febbraio 191017 per il registro fondiario è modificato come segue: Art. 71
cpv. 1 ...
11 Introdotto dall'art. 51 dell'O del 28 giu. 2000 sulla pianificazione del territorio, in vigore dal 1° set. 2000 (RS 700.1).
12
RS 221.213.2 13
[RU 1951 1329,1979 804,1986 975] 14
[CS 9 112; RU 1952 1152 art.1, 1962 1323 art. 54 cpv.1 n. 4] 15
[CS 9 145]
16
RS 211.423.1 17
RS 211.432.1. La modificazione qui appresso è stata inserita nel testo menzionato.
Diritto fondiario rurale 5
211.412.110
Art. 8
Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1994.
18
RS 221.213.2 La modificazione qui appresso è stata inserita nel testo menzionato.
Disposizioni di complemento e d'applicazione del CC 6
211.412.110
Allegati19 1 e 220 21 19
L'allegato non è pubblicato nella RU. Esso può essere ordinato presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, Distribuzione pubblicazioni, 3003 Berna.
20
L'allegato non è pubblicato nella RU. Esso può essere ordinato presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, Distribuzione pubblicazioni, 3003 Berna.
21
Introdotto dal n. II dell'O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° feb. 1996 (RU 1995 5147).