1 Per calcolare il numero di unità standard di manodopera (USM) per azienda si applicano i coefficienti menzionati nell'articolo 3 dell'ordinanza del 7 dicembre 199810 sulla terminologia agricola. Fino al 1° luglio 2016 per calcolare il numero di USM per azienda si applicano i coefficienti menzionati nell'articolo 3 dell'ordinanza sulla terminologia agricola validi sino alla fine del 2015.
2 A completamento del capoverso 1 si applicano i seguenti coefficienti:
- a.
- vacche da latte in un'azienda d'estivazione
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0,016 USM/carico normale
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- b.
- altri animali da reddito in un'azienda d'estivazione
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0,011 USM/carico normale
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- c.
- patate
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0,039 USM/ha
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- d.
- bacche, piante medicinali e aromatiche
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0,323 USM/ha
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- e.
- vigna con torchiatura in proprio
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0,323 USM/ha
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- f.
- serra con fondamenta fisse
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0,969 USM/ha
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- g.
- tunnel o letti di forzatura
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0,485 USM/ha
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- h.
- produzione di funghi in tunnel o edifici
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0,065 USM/ara
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- i.
- produzione di funghi prataioli in edifici
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0,269 USM/ara
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- j.
- produzione di cicoria belga in edifici
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0,269 USM/ara
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- k.
- produzione di germogli in edifici
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1,077 USM/ara
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- l.
- ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale: serra con fondamenta fisse o tunnel per piante in recipiente (vaso)
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2,585 USM/ha
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- m.
- coltura di alberi di Natale
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0,048 USM/ha
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- n.
- foresta di proprietà dell'azienda
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0,013 USM/ha.11
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3 Per le colture di cui al capoverso 2 lettere f, g e l, è computabile l'intera superficie degli edifici.
4 Per le colture di cui al capoverso 2 lettere h-k come superficie di riferimento si utilizza la superficie dei letti (superficie di substrato, superficie di coltivazione) o, per i blocchi, cilindri e contenitori di substrato tridimensionali, il rispettivo piano di appoggio, spazi intermedi compresi (aree di passaggio escluse). In installazioni a più piani (scaffali) si sommano le superfici dei ripiani.
5 Gli animali propri o di terzi secondo il capoverso 2 lettere a e b custoditi in aziende d'estivazione possono essere computati soltanto se l'azienda d'estivazione facente parte dell'azienda è gestita a proprio rischio e pericolo.
6 Per la lavorazione, lo stoccaggio e la vendita di prodotti agricoli di produzione propria effettuati nell'azienda produttrice, in impianti autorizzati, è concesso un supplemento di 0,05 USM ogni 10 000 franchi di prestazione lorda. La prestazione lorda deve essere indicata nella contabilità finanziaria.
7 Per le attività affini all'agricoltura secondo l'articolo 12b dell'ordinanza sulla terminologia agricola, in impianti autorizzati, è concesso un supplemento di 0,05 USM ogni 10 000 franchi di prestazione lorda. La prestazione lorda deve essere indicata nella contabilità finanziaria. Il supplemento è computato fino al massimo a 0,4 USM.
8 Sono concessi supplementi secondo il capoverso 7 solo se l'azienda raggiunge una grandezza di almeno 0,8 USM con le attività di cui ai capoversi 1-6.
9 Per le colture dell'ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale i coefficienti USM di cui ai capoversi 1-4 si applicano per analogia.