Aufgehoben per 17.02.2022

17.02.2022 - 17.02.2022
03.02.2022 - 16.02.2022
31.01.2022 - 02.02.2022
25.01.2022 - 30.01.2022
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Fedlex DEFRITRMEN
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818.101.26

Ordinanza
sui provvedimenti per combattere l'epidemia di COVID-19 nella situazione particolare

(Ordinanza COVID-19 situazione particolare)

del 19 giugno 2020 (Stato 8 febbraio 2021)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 6 capoverso 2 lettere a e b della legge del 28 settembre 20121
sulle epidemie (LEp),

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e scopo

1 La presente ordinanza stabilisce provvedimenti nei confronti della popolazione, delle organizzazioni, delle istituzioni e dei Cantoni per combattere l'epidemia di COVID-19.

2 I provvedimenti sono finalizzati a impedire la diffusione del coronavirus (COVID-19) e interrompere le catene di trasmissione.

Sezione 2: Provvedimenti nei confronti delle persone

Art. 3 Principio2

Ogni persona rispetta le raccomandazioni dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) concernenti l'igiene e il comportamento durante l'epidemia di COVID-193.

2 Introdotto dal n. I dell'O del 2 lug. 2020, in vigore dal 6 lug. 2020 (RU 2020 2735).

3 Consultabili su www.ufsp.admin.ch > Malattie > Malattie infettive: focolai, epidemie e pandemie > Insorgenze e epidemie attuali > Nuovo coronavirus > Così ci proteggiamo.

Art. 3a4 Viaggiatori sui trasporti pubblici

1 Chi viaggia sui veicoli del trasporto pubblico come treni, tranvie, autobus, battelli, aeromobili e impianti a fune deve portare una mascherina facciale. Sono esentati da quest'obbligo:

a.
i bambini fino al compimento dei 12 anni;
b.5
le persone che possono provare che per motivi particolari, segnatamente di natura medica, non possono portare mascherine facciali; quale prova dei motivi di natura medica è richiesto un attestato rilasciato da un professionista della salute abilitato all'esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale secondo la legge del 23 giugno 20066 sulle professioni mediche o la legge federale del 18 marzo 20117 sulle professioni psicologiche.

2 Per veicoli del trasporto pubblico di cui al capoverso 1 s'intendono:

a.8
i veicoli di imprese titolari di una concessione secondo l'articolo 6 o di un'auto­riz­zazione secondo l'articolo 7 o 8 della legge del 20 marzo 20099 sul trasporto di viaggiatori;
b.
aeromobili di imprese titolari di un'autorizzazione di esercizio secondo l'articolo 27 o 29 della legge federale del 21 dicembre 194810 sulla navigazione aerea, utilizzati nel traffico di linea o charter.

4 Introdotto dal n. I dell'O del 2 lug. 2020 (RU 2020 2735). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 12 ago. 2020 (Obbligo della mascherina negli aeromobili; grandi manifestazioni), in vigore dal 15 ago. 2020 (RU 2020 3547).

5 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 gen. 2021 (Ulteriori inasprimenti dei provvedimenti), in vigore dal 18 gen. 2021 al 28 feb. 2021 (RU 2021 7).

6 RS 811.11

7 RS 935.81

8 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 dic. 2020 (Disposizioni particolari per i giorni festivi e le località di sport invernali), in vigore dal 9 dic. 2020 (RU 2020 5189).

9 RS 745.1

10 RS 748.0

Art. 3b11 Persone in settori accessibili al pubblico di strutture e in settori di accesso dei trasporti pubblici

1 Chi si trova in luoghi chiusi e aree esterne accessibili al pubblico di strutture, compresi i mercati, nonché in aree di attesa delle ferrovie, delle linee di autobus e tram e degli impianti a fune, in stazioni ferroviarie, aeroporti o in altri settori di accesso dei trasporti pubblici deve portare una mascherina facciale.12

2 Sono esentati da quest'obbligo:

a.
i bambini fino al compimento dei 12 anni;
b.13
le persone che possono provare che per motivi particolari, segnatamente di natura medica, non possono portare mascherine facciali; alla prova si applica l'articolo 3a capoverso 1 lettera b;
c.
le persone in istituzioni di custodia di bambini complementare alla famiglia, se l'uso della mascherina complica notevolmente la custodia;
d.
gli ospiti di strutture della ristorazione, bar e club, se sono seduti al tavolo;
e.
le persone che seguono un trattamento medico o cosmetico al viso;
f.
le persone che si esibiscono, segnatamente gli oratori, nonché gli sportivi e gli artisti secondo gli articoli 6e e 6f.

11 Introdotto dal n. I dell'O del 18 ott. 2020 (Obbligo della mascherina; raccomandazione del telelavoro)(RU 2020 4159). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2020 (Provvedimenti nei confronti delle persone, concernenti le strutture accessibili al pubblico e le manifestazioni, nonché la protezione dei lavoratori), in vigore dal 29 ott. 2020 (RU 2020 4503).

12 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 dic. 2020 (Disposizioni particolari per i giorni festivi e le località di sport invernali), in vigore dal 9 dic. 2020 (RU 2020 5189).

13 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 gen. 2021 (Ulteriori inasprimenti dei provvedimenti), in vigore dal 18 gen. 2021 al 28 feb. 2021 (RU 2021 7).

Art. 3c14 Provvedimenti nello spazio pubblico15

1 Sono vietati gli assembramenti di più di cinque persone nello spazio pubblico, segnatamente in piazze pubbliche, luoghi di passeggio e parchi.16

2 Chiunque deve portare una mascherina facciale nei seguenti settori dello spazio pubblico:

a.17
nelle aree pedonali animate dei centri urbani, dei nuclei di paesi e delle località di sport invernali;
b.
in altri settori dello spazio pubblico, non appena la concentrazione di persone non permette più il rispetto della distanza obbligatoria.18

3 All'obbligo di cui al capoverso 2 si applicano le deroghe di cui all'articolo 3b capoverso 2 lettere a e b.19

14 Introdotto dal n. I dell'O del 18 ott. 2020 (Obbligo della mascherina; raccomandazione del telelavoro), in vigore dal 19 ott. 2020 (RU 2020 4159).

15 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2020 (Provvedimenti nei confronti delle persone, concernenti le strutture accessibili al pubblico e le manifestazioni, nonché la protezione dei lavoratori), in vigore dal 29 ott. 2020 (RU 2020 4503).

16 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 gen. 2021 (Ulteriori inasprimenti dei provvedimenti), in vigore dal 18 gen. 2021 al 28 feb. 2021 (RU 2021 7).

17 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 dic. 2020 (Disposizioni particolari per i giorni festivi e le località di sport invernali), in vigore dal 9 dic. 2020 (RU 2020 5189).

18 Introdotto dal n. I dell'O del 28 ott. 2020 (Provvedimenti nei confronti delle persone, concernenti le strutture accessibili al pubblico e le manifestazioni, nonché la protezione dei lavoratori), in vigore dal 29 ott. 2020 (RU 2020 4503).

19 Introdotto dal n. I dell'O del 28 ott. 2020 (Provvedimenti nei confronti delle persone, concernenti le strutture accessibili al pubblico e le manifestazioni, nonché la protezione dei lavoratori), in vigore dal 29 ott. 2020 (RU 2020 4503).

Sezione 2a:20 Provvedimenti concernenti la quarantena dei contatti e l'isolamento

20 Introdotta dal n. I dell'O del 27 gen. 2021 (Quarantena dei contatti e isolamento), in vigore dall'8 feb. 2021 (RU 2021 60).


Art. 3d Ordine della quarantena dei contatti

1 L'autorità cantonale competente sottopone alla quarantena dei contatti le persone che in una delle circostanze temporali seguenti hanno avuto un contatto stretto con:

a.
un caso di contagio con il SARS-CoV-2 confermato o probabile e sintomatico: nelle 48 ore prima della comparsa dei sintomi e fino a dieci giorni dopo;
b.
un caso di contagio con il SARS-CoV-2 confermato e asintomatico: nelle 48 ore prima del prelievo del campione e fino all'isolamento della persona.

2 Sono esentate dalla quarantena dei contatti le persone che:

a.
negli ultimi tre mesi prima del contatto stretto di cui al capoverso 1 sono state contagiate dal SARS-CoV-2 e sono considerate guarite, e per le quali l'autorità cantonale competente ha revocato l'isolamento;
b.
svolgono un'attività che è di grande importanza per la società e per la quale vi è una grave mancanza di personale.

3 In casi motivati l'autorità cantonale competente può autorizzare altre deroghe alla quarantena dei contatti per determinate persone oppure concedere agevolazioni. Informa l'UFSP di queste deroghe e agevolazioni.

Art. 3e Durata e conclusione anticipata della quarantena dei contatti

1 La quarantena dei contatti dura dieci giorni a decorrere dall'ultimo contatto stretto avuto con una persona di cui all'articolo 3d capoverso 1.

2 Le persone sottoposte alla quarantena dei contatti possono concluderla anticipatamente se:

a.
presentano all'autorità cantonale competente il risultato negativo di una delle seguenti analisi eseguite a proprie spese, purché l'analisi sia stata eseguita a partire dal settimo giorno di quarantena:
1.
analisi di biologia molecolare per il SARS-CoV-2,
2.
test rapidi per il SARS-CoV-2; e
b.
l'autorità cantonale competente acconsente alla conclusione della quarantena.

3 Le persone che concludono anticipatamente la quarantena dei contatti secondo il capoverso 2 devono portare una mascherina facciale e tenersi a una distanza di almeno 1,5 metri da altre persone al di fuori del proprio domicilio o del proprio alloggio sino al giorno in cui sarebbe dovuta durare la quarantena.

Art. 3f Isolamento

1 L'autorità cantonale competente ordina un isolamento di dieci giorni alle persone malate di COVID-19 o contagiate dal SARS-CoV-2.

2 Se la persona mostra sintomi particolarmente gravi o soffre di una grave immunosoppressione, l'autorità cantonale competente può ordinare un isolamento più lungo.

3 L'isolamento inizia a decorrere:

a.
il giorno in cui si manifestano i sintomi;
b.
se la persona ammalata di COVID-19 o contagiata dal SARS-CoV-2 è asintomatica: il giorno in cui si è sottoposta al test.

4 L'autorità cantonale competente revoca l'isolamento al più presto dopo dieci giorni se la persona in isolamento:

a.
è priva di sintomi per almeno 48 ore; o
b.
continua a presentare sintomi, ma di entità tale da non giustificare più la prosecuzione dell'isolamento.

Sezione 3: Provvedimenti concernenti le strutture accessibili al pubblico e le manifestazioni


Art. 4 Piano di protezione

1 I gestori di strutture accessibili al pubblico, compresi gli istituti di formazione, e gli organizzatori di manifestazioni devono elaborare e attuare un piano di protezione.

2 Al piano di protezione si applicano le seguenti prescrizioni:

a.
il piano deve prevedere provvedimenti concernenti l'igiene e il distanziamento per la struttura o la manifestazione;
b.
deve prevedere provvedimenti che garantiscano il rispetto dell'obbligo della mascherina di cui all'articolo 3b;
c.
deve prevedere provvedimenti che limitino l'accesso alla struttura o alla manifestazione in modo da garantire il rispetto della distanza obbligatoria. La prescrizione non si applica all'accesso ai veicoli dei trasporti pubblici;
d.
se sono presenti persone esentate dall'obbligo della mascherina facciale in virtù dell'articolo 3b capoverso 2 o dell'articolo 6e o 6f, deve essere mantenuta la distanza obbligatoria o devono essere adottate ulteriori misure di protezione idonee, quale l'installazione di barriere efficaci. Se a causa del tipo di attività o delle circostanze locali questo non è possibile, occorre prevedere la registrazione dei dati di contatto delle persone presenti secondo l'articolo 5.21

3 Le prescrizioni di cui al capoverso 2 sono precisate nell'allegato 1. Il Dipartimento federale dell'interno (DFI) le aggiorna d'intesa con il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) in base allo stato attuale della scienza.

4 Nel piano di protezione deve essere designata una persona responsabile dell'attuazione del piano e dei contatti con le autorità competenti.

21 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2020 (Provvedimenti nei confronti delle persone, concernenti le strutture accessibili al pubblico e le manifestazioni, nonché la protezione dei lavoratori), in vigore dal 29 ott. 2020 (RU 2020 4503).

Art. 5 Registrazione dei dati di contatto

1 In caso di registrazione dei dati di contatto secondo il numero 4 dell'allegato 1, le persone interessate devono essere informate in merito alla registrazione e all'impiego dei dati. Se i dati di contatto sono già disponibili, segnatamente negli istituti di formazione o in occasione di eventi privati, occorre informare in merito all'impiego.

2 Su richiesta, i dati di contatto devono essere trasmessi senza indugio in forma elettronica ai servizi cantonali competenti per l'identificazione e l'informazione delle persone sospette contagiate conformemente all'articolo 33 LEp.22

3 I dati di contatto rilevati non possono essere trattati per nessun altro scopo e devono essere conservati fino a 14 giorni dopo la partecipazione a una manifestazione o la visita di una struttura e in seguito immediatamente cancellati.

22 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2020 (Provvedimenti nei confronti delle persone, concernenti le strutture accessibili al pubblico e le manifestazioni, nonché la protezione dei lavoratori), in vigore dal 29 ott. 2020 (RU 2020 4503).

Art. 5a23 Disposizioni particolari per le strutture della ristorazione, i bar, i club, le discoteche e le sale da ballo

1 L'esercizio di strutture della ristorazione, bar, club, discoteche e sale da ballo è vietato.

2 Il divieto non vige per le strutture seguenti:

a.
le strutture che offrono cibi e bevande da asporto (take-away) e i servizi di fornitura di pasti;
b.
le mense aziendali che servono esclusivamente le persone che lavorano nell'azienda interessata e che per la distribuzione e la consumazione di cibi e bevande nel piano di protezione prevedono le misure seguenti:
1.
per la consumazione nel settore della ristorazione vige l'obbligo di stare seduti,
2.
durante la consumazione tutte le persone devono rispettare la distanza obbligatoria;
c.
le mense e le offerte delle strutture diurne delle scuole dell'obbligo che servono esclusivamente gli allievi, i docenti e i dipendenti della scuola;
d.
le strutture della ristorazione e i bar riservati esclusivamente agli ospiti dell'albergo; a questi si applica quanto segue:
1.
la dimensione dei gruppi di ospiti può comprendere al massimo quattro persone per tavolo; questa limitazione non si applica ai genitori con figli,
2.
per gli ospiti vige l'obbligo di stare seduti, segnatamente i cibi e le bevande possono essere consumati soltanto stando seduti,
3.
tra i gruppi di ospiti deve essere mantenuta la distanza obbligatoria o devono essere installate barriere efficaci,
4.
i gestori devono registrare i dati di contatto di almeno un ospite per ogni gruppo di ospiti.

3 Le strutture di cui al capoverso 2 lettere a e d possono restare aperte tra le ore 06.00 e le ore 23.00. Nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio le strutture di cui al capoverso 2 lettera d possono restare aperte fino alle ore 01.00.

23 Introdotto dal n. I dell'O del 18 ott. 2020 (Obbligo della mascherina; raccomandazione del telelavoro) (RU 2020 4159). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 2020 (Inasprimento dei provvedimenti, dicembre), in vigore dal 22 dic. 2020 al 28 feb. 2021 (RU 2020 5813, 2021 6).

Art. 5abis 24

24 Introdotto dal n. I dell'O dell'11 dic. 2020 (Restrizioni per le manifestazioni e gli orari di apertura di ristoranti e altre strutture accessibili al pubblico) (RU 2020 5377). Abrogato dal n. I dell'O del 13 gen. 2021 (Ulteriori inasprimenti dei provvedimenti), con effetto dal 18 gen. 2021 al 28 feb. 2021 (RU 2021 7).

Art. 5b25 Disposizioni particolari per le località di sport invernali

1 I Comuni con comprensori sciistici e numerosi ospiti che praticano sport invernali (località di sport invernali) devono elaborare e attuare un piano di protezione che preveda misure per garantire il rispetto delle prescrizioni sul distanziamento e per evitare assembramenti di persone nello spazio pubblico.

2 Il piano di protezione deve prevedere segnatamente quanto segue:

a.
il coordinamento degli orari di apertura di negozi e strutture della ristorazione nonché l'organizzazione dei settori di accesso e delle aree di attesa adiacenti dello spazio pubblico;
b.
l'incanalamento del flusso di persone, segnatamente alle fermate dei trasporti pubblici e nei posteggi, in coordinamento con le misure del gestore del comprensorio sciistico;
c.
l'indicazione dei luoghi in cui possono essere effettuati i test COVID-19;
d.
l'impiego di personale per sorvegliare il rispetto delle misure.

25 Introdotto dal n. I dell'O del 4 dic. 2020 (Disposizioni particolari per i giorni festivi e le località di sport invernali), in vigore dal 9 dic. 2020 (RU 2020 5189).

Art. 5c26 Disposizioni particolari per i gestori di comprensori sciistici

1 Per comprensorio sciistico s'intende l'insieme degli impianti di trasporto di un gestore, compresi le piste da sci e da slitta e altri impianti per sport sulla neve.

2 I gestori di comprensori sciistici necessitano di un'autorizzazione dell'autorità cantonale competente.

3 L'autorizzazione è concessa se:

a.
nel Cantone o nella regione interessata la situazione epidemiologica, che deve essere valutata segnatamente in base agli indicatori di cui all'articolo 8 capoverso 1 lettera a, lo consente;
b.
il Cantone dispone delle capacità necessarie per identificare e informare le persone sospette contagiate secondo l'articolo 33 LEp ed è garantito il relativo scambio di dati tra i Cantoni;
c.
nelle strutture dell'assistenza sanitaria ambulatoriale e stazionaria del Cantone o della regione interessata sono disponibili capacità sufficienti per curare sia le persone ammalate di COVID‑19 sia altre persone, segnatamente quelle vittime di infortuni sportivi;
d.
nella località di sport invernale o nella regione interessata il Cantone mette
a disposizione capacità sufficienti per testare persone con sintomi di COVID‑19; e
e.
il gestore presenta un piano di protezione.

4 Oltre alle prescrizioni secondo l'articolo 4, il piano di protezione del gestore deve prevedere quanto segue:

a.
i veicoli chiusi possono essere occupati soltanto per due terzi della loro capienza;
b.
il flusso di persone nelle vie di accesso dalle fermate dei trasporti pubblici e dai posteggi agli impianti di trasporto, nonché nelle aree di attesa e nei settori di accesso di questi impianti deve essere organizzato in modo da consentire il rispetto della distanza obbligatoria; il flusso di persone nelle vie di accesso deve essere organizzato in coordinamento con le località di sport invernali e le imprese di trasporto;
c.
durante gli spostamenti con gli impianti di trasporto e nelle file di attesa davanti a questi impianti deve essere portata la mascherina facciale. Nelle file di attesa deve inoltre essere rispettata la distanza obbligatoria;
d.
le persone ammalate di COVID‑19 o che presentano sintomi di COVID‑19 non possono essere ammesse nel comprensorio sciistico; a tal fine devono essere adottate misure adeguate, quali segnatamente l'obbligo di autocertificazione per i visitatori e l'istruzione al personale di non trasportare ospiti che presentano sintomi manifesti;
e.27
il piano di protezione deve essere coordinato con i piani di protezione delle località di sport invernali;
f.
il rispetto delle misure previste dal piano di protezione deve essere sorvegliato; deve essere segnatamente controllato il rispetto della distanza obbligatoria nei settori di accesso e nelle aree di attesa degli impianti di trasporto;
g.
i visitatori che nonostante ripetuti richiami non si attengono alle misure del piano di protezione devono essere allontanati dal comprensorio sciistico.

5 I Cantoni verificano regolarmente se il piano di protezione è attuato in modo corretto. Revocano un'autorizzazione o emanano prescrizioni supplementari se:

a.
dopo una prima ingiunzione, il gestore non attua correttamente il piano di protezione;
b.
non è più adempiuta una delle condizioni di cui al capoverso 3 lettere a-d.

26 Introdotto dal n. I dell'O del 4 dic. 2020 (Disposizioni particolari per i giorni festivi e le località di sport invernali), in vigore dal 9 dic. 2020 (RU 2020 5189).

27 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 2020 (Inasprimento dei provvedimenti, dicembre), in vigore dal 22 dic. 2020 al 28 feb. 2021 (RU 2020 5813, 2021 6).

Art. 5d28 Disposizioni particolari per le strutture culturali, ricreative, per il tempo libero e sportive

1 Le strutture culturali, ricreative, per il tempo libero e sportive accessibili al pubblico sono chiuse al pubblico, segnatamente:

a.
le strutture culturali, ricreative e per il tempo libero quali sale cinematografiche, musei e padiglioni espositivi, sale di lettura di biblioteche e archivi, case e sale da gioco, sale da concerto e teatri, nonché luoghi chiusi e aree esterne non liberamente accessibili di giardini botanici e zoo;
b.
le strutture sportive e per il benessere, segnatamente centri sportivi e palestre, piste di pattinaggio e piscine, esclusi:
1.29
i comprensori sciistici e altri impianti all'aperto in spazi non delimitati,
2.
gli impianti per l'equitazione,
3.
gli impianti negli alberghi a condizione che siano accessibili ai soli ospiti dell'albergo.

2 Resta ammessa l'utilizzazione delle strutture culturali e sportive per le attività con bambini e giovani fino al compimento dei 16 anni.

28 Introdotto dal n. I dell'O del 18 dic. 2020 (Inasprimento dei provvedimenti, dicembre), in vigore dal 22 dic. 2020 al 28 feb. 2021 (RU 2020 5813, 2021 6).

29 Correzione del 21 gen. 2021 (RU 2021 26).

Art. 5e30 Disposizioni particolari per i negozi e i mercati

1 I negozi e i mercati all'aperto sono chiusi al pubblico. È ammesso il ritiro sul posto della merce ordinata.

2 Il capoverso 1 non si applica alle seguenti strutture, compresi i mercati all'aperto con la stessa offerta:

a.
i negozi di generi alimentari e altri negozi, nella misura in cui vendono generi alimentari o altri beni di prima necessità e di uso corrente secondo l'allegato 2;
b.
le farmacie, le drogherie e i negozi di mezzi ausiliari medici (p. es. occhiali, apparecchi acustici);
c.
i punti vendita di operatori di servizi di telecomunicazione;
d.
i negozi di riparazione e di manutenzione quali lavanderie, sartorie, calzolai, servizi di duplicazione di chiavi, autofficine e negozi di biciclette, nella misura in cui offrono un servizio di riparazione;
e.
i negozi di hobbistica e di giardinaggio, nonché i negozi di ferramenta, per gli articoli di hobbistica e di giardinaggio secondo l'allegato 2;
f.
i negozi di fiori;
g.
le stazioni di servizio.

3 Il capoverso 1 non si applica inoltre ai mercati di bestiame e di bestiame da macello all'aperto.

30 Introdotto dal n. I dell'O del 13 gen. 2021 (Ulteriori inasprimenti dei provvedimenti), in vigore dal 18 gen. 2021 al 28 feb. 2021 (RU 2021 7).

Art. 5f31 Orari di apertura delle strutture accessibili al pubblico che offrono servizi

Gli esercizi e le strutture accessibili al pubblico che offrono servizi quali uffici postali, banche, agenzie di viaggio e parrucchieri, incluse le corrispondenti offerte self-service, devono rimanere chiusi tra le ore 19.00 e le ore 06.00 e la domenica; sono esclusi:

a.
le strutture sanitarie quali ospedali, cliniche e studi medici, nonché studi e strutture di professionisti della salute secondo il diritto federale e cantonale;
b.
le strutture sociali (centri di consulenza);
c.
gli uffici della pubblica amministrazione e della polizia;
d.
gli sportelli delle strutture dei trasporti pubblici;
e.
gli autonoleggi;
f.
gli sportelli automatici per la fruizione di un servizio, in particolare il prelievo di denaro.

31 Introdotto dal n. I dell'O del 13 gen. 2021 (Ulteriori inasprimenti dei provvedimenti), in vigore dal 18 gen. 2021 al 28 feb. 2021 (RU 2021 7).

Art. 632 Disposizioni particolari per le manifestazioni, le fiere e i mercati33

1 Lo svolgimento di manifestazioni è vietato. Sono esclusi dal divieto:

a.
le manifestazioni secondo l'articolo 6c;
b.
le manifestazioni per la formazione dell'opinione politica con fino a 50 persone;
c.
le udienze dinanzi ad autorità di conciliazione o giudiziarie;
d.
le manifestazioni religiose con fino a 50 persone;
e.
i funerali nella cerchia familiare e degli amici stretti;
f.
le manifestazioni ammesse secondo l'articolo 6d;
g.
le manifestazioni senza pubblico nel settore dello sport e della cultura secondo gli articoli 6e e 6f capoversi 2 e 3;
h.
le manifestazioni che hanno luogo nella cerchia familiare o di amici secondo il capoverso 2.34

2 Alle manifestazioni che hanno luogo nella cerchia familiare o di amici (manifestazioni private) possono partecipare al massimo cinque persone. Non vige l'obbligo di elaborare e attuare un piano di protezione.35

3 Lo svolgimento di fiere e mercati in luoghi chiusi è vietato.

32 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2020 (Provvedimenti nei confronti delle persone, concernenti le strutture accessibili al pubblico e le manifestazioni, nonché la protezione dei lavoratori), in vigore dal 29 ott. 2020 (RU 2020 4503).

33 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 dic. 2020 (Disposizioni particolari per i giorni festivi e le località di sport invernali), in vigore dal 9 dic. 2020 (RU 2020 5189).

34 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 dic. 2020 (Restrizioni per le manifestazioni e gli orari di apertura di ristoranti e altre strutture accessibili al pubblico), in vigore dal 12 dic. 2020 al 28 feb. 2021 (RU 2020 5377, 2021 6).

35 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 gen. 2021 (Ulteriori inasprimenti dei provvedimenti), in vigore dal 18 gen. 2021 al 28 feb. 2021 (RU 2021 7).

Art. 6a e 6b36

36 Introdotti dal n. I dell'O del 2 set. 2020 (Grandi manifestazioni)(RU 2020 3679). Abrogati dal n. I dell'O del 28 ott. 2020 (Provvedimenti nei confronti delle persone, concernenti le strutture accessibili al pubblico e le manifestazioni, nonché la protezione dei lavoratori), con effetto dal 29 ott. 2020 (RU 2020 4503).

Art. 6c37 Disposizioni particolari per le assemblee di enti politici, le manifestazioni politiche e della società civile e la raccolta di firme

1 Le seguenti manifestazioni non sono soggette ad alcuna limitazione del numero di persone:

a.
le assemblee degli organi legislativi federali, cantonali e comunali;
b.
le assemblee inderogabili di enti di diritto pubblico;
c.
le assemblee necessarie al funzionamento dei beneficiari istituzionali secondo l'articolo 2 capoverso 1 della legge del 22 giugno 200738 sullo Stato ospite.

2 Alle manifestazioni politiche e della società civile e alla raccolta di firme non sono applicabili gli articoli 4-6. I partecipanti devono portare una mascherina facciale; si applicano tuttavia le deroghe di cui all'articolo 3b capoverso 2 lettere a e b.

37 Introdotto dal n. I dell'O del 2 set. 2020 (Grandi manifestazioni)(RU 2020 3679). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 ott. 2020 (Provvedimenti nei confronti delle persone, concernenti le strutture accessibili al pubblico e le manifestazioni, nonché la protezione dei lavoratori), in vigore dal 29 ott. 2020 (RU 2020 4503).

38 RS 192.12

Art. 6d39

1 Le attività presenziali negli istituti di formazione sono vietate. Sono escluse dal divieto:

a.
le scuole dell'obbligo e le scuole del livello secondario II, compresi i pertinenti esami;
b.
le lezioni individuali;
c.
le seguenti attività se per il loro svolgimento è richiesta la presenza sul posto:
1.
le attività didattiche che sono una componente indispensabile di un corso di formazione;
2.
gli esami svolti nel quadro di cicli di formazione, nell'ambito della formazione professionale superiore o per conseguire un attestato ufficiale.40

1bis In casi motivati, agli esami di cui al capoverso 1 possono partecipare più di 50 persone.41

2 Gli allievi e i docenti delle scuole del livello secondario II nonché il personale che lavora in queste scuole devono portare una mascherina facciale durante le attività presenziali. Sono fatte salve le situazioni in cui portare la mascherina complica notevolmente lo svolgimento della lezione.

3 Alle attività sportive svolte con gli allievi delle classi del livello secondario II si applicano le prescrizioni per il settore non professionale di cui all'articolo 6e, fatto salvo quanto segue:

a.
non è prevista alcuna limitazione della dimensione dei gruppi;
b.
le attività sportive in luoghi chiusi sono ammesse se è indossata una mascherina facciale e se è mantenuta la distanza obbligatoria; in locali grandi si può rinunciare all'uso della mascherina facciale se vigono prescrizioni supplementari sul distanziamento e limitazioni della capienza.42

4 Alle attività culturali svolte con gli allievi delle classi del livello secondario II si applicano le prescrizioni per il settore non professionale di cui all'articolo 6f, fatta salva la limitazione della dimensione dei gruppi.43

39 Introdotto dal n. I dell'O del 28 ott. 2020 (Provvedimenti nei confronti delle persone, concernenti le strutture accessibili al pubblico e le manifestazioni, nonché la protezione dei lavoratori), in vigore dal 2 nov. 2020 (RU 2020 4503).

40 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 dic. 2020 (Disposizioni particolari per i giorni festivi e le località di sport invernali), in vigore dal 9 dic. 2020 (RU 2020 5189).

41 Introdotto dal n. I dell'O del 4 dic. 2020 (Disposizioni particolari per i giorni festivi e le località di sport invernali), in vigore dal 9 dic. 2020 (RU 2020 5189).

42 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 2020 (Inasprimento dei provvedimenti, dicembre), in vigore dal 22 dic. 2020 al 28 feb. 2021 (RU 2020 5813, 2021 6).

43 Introdotto dal n. I dell'O del 18 dic. 2020 (Inasprimento dei provvedimenti, dicembre), in vigore dal 22 dic. 2020 al 28 feb. 2021 (RU 2020 5813, 2021 6).

Art. 6e44 Disposizioni particolari per il settore dello sport

1 Nel settore dello sport sono ammesse le attività seguenti:45

a.46
le attività sportive di bambini e giovani fino al compimento dei 16 anni; le competizioni sono vietate;
b.47
le attività sportive senza contatto fisico e che sono svolte all'aperto individualmente o in gruppi fino a cinque persone a partire dai 16 anni se è indossata una mascherina facciale o se è mantenuta la distanza obbligatoria; le competizioni sono vietate;
c.
gli allenamenti e le competizioni di atleti di punta membri dei quadri nazionali di una federazione sportiva nazionale svolti individualmente, in gruppi fino a 15 persone o in squadre di competizione a composizione stabile;
d.
gli allenamenti e le competizioni di membri delle squadre che fanno parte di una lega prevalentemente professionistica.

2 Per le attività sportive in gruppi fino a cinque persone di cui al capoverso 1 lettere a e b non vige l'obbligo di elaborare un piano di protezione secondo l'articolo 4.

44 Introdotto dal n. I dell'O del 28 ott. 2020 (Provvedimenti nei confronti delle persone, concernenti le strutture accessibili al pubblico e le manifestazioni, nonché la protezione dei lavoratori), in vigore dal 29 ott. 2020 (RU 2020 4503).

45 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 2020 (Inasprimento dei provvedimenti, dicembre), in vigore dal 22 dic. 2020 al 28 feb. 2021 (RU 2020 5813, 2021 6).

46 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 2020 (Inasprimento dei provvedimenti, dicembre), in vigore dal 22 dic. 2020 al 28 feb. 2021 (RU 2020 5813, 2021 6).

47 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 18 dic. 2020 (Inasprimento dei provvedimenti, dicembre), in vigore dal 22 dic. 2020 al 28 feb. 2021 (RU 2020 5813, 2021 6).

Art. 6f 48 Disposizioni particolari per il settore culturale

1 ...49

2 Nel settore della cultura sono ammesse le seguenti attività, inclusa l'utilizzazione delle necessarie strutture:

a.
nel settore non professionale:
1.
le attività di bambini e giovani fino al compimento dei 16 anni,
2.50
le attività individuali di persone a partire dai 16 anni,
3.51
le attività in gruppi fino a 5 persone a partire dai 16 anni, se le persone interessate portano una mascherina facciale e se è mantenuta la distanza obbligatoria; in locali grandi si può rinunciare all'uso della mascherina facciale se vigono prescrizioni supplementari sul distanziamento e limitazioni della capienza;
b.
nel settore professionale: le prove e le esibizioni di artisti o corpi di artisti.

3 Alle attività di canto si applica quanto segue:52

a.53
nel settore non professionale sono vietati:
1.
il canto in comune all'infuori della cerchia familiare,
2.
le prove e le esibizioni di cori o con cantanti;
b.
nel settore professionale:
1.
sono vietate le esibizioni con cori,
2.
le prove e le esibizioni con cantanti sono ammesse soltanto se il piano di protezione prevede misure di protezione specifiche.

4 Per le manifestazioni in gruppi fino a cinque persone di cui al capoverso 2 lettera a non vige l'obbligo di elaborare un piano di protezione secondo l'articolo 4.

48 Introdotto dal n. I dell'O del 28 ott. 2020 (Provvedimenti nei confronti delle persone, concernenti le strutture accessibili al pubblico e le manifestazioni, nonché la protezione dei lavoratori), in vigore dal 29 ott. 2020 (RU 2020 4503).

49 Abrogato dal n. I dell'O del 18 dic. 2020 (Inasprimento dei provvedimenti, dicembre), con effetto dal 22 dic. 2020 al 28 feb. 2021 (RU 2020 5813, 2021 6).

50 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 dic. 2020 (Restrizioni per le manifestazioni e gli orari di apertura di ristoranti e altre strutture accessibili al pubblico), in vigore dal 12 dic. 2020 al 28 feb. 2021 (RU 2020 5377, 2021 6).

51 Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 dic. 2020 (Restrizioni per le manifestazioni e gli orari di apertura di ristoranti e altre strutture accessibili al pubblico), in vigore dal 12 dic. 2020 al 28 feb. 2021 (RU 2020 5377, 2021 6).

52 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 dic. 2020 (Disposizioni particolari per i giorni festivi e le località di sport invernali), in vigore dal 9 dic. 2020 (RU 2020 5189).

53 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 dic. 2020 (Disposizioni particolari per i giorni festivi e le località di sport invernali), in vigore dal 9 dic. 2020 (RU 2020 5189).

Art. 7 Agevolazioni da parte dei Cantoni

1 L'autorità cantonale competente può autorizzare agevolazioni rispetto alle prescrizioni di cui all'articolo 4 capoversi 2-4 e agli articoli 6-6f se:54

a.
lo impongono interessi pubblici preponderanti;
abis.55
nel Cantone o nella regione interessata la situazione epidemiologica lo consente in base agli indicatori di cui all'articolo 8 capoverso 1 lettera a; e
b.56
l'organizzatore o il gestore presenta un piano di protezione secondo l'articolo 4, che comprenda misure specifiche per impedire la diffusione del COVID-19 e interrompere le catene di trasmissione.

2 a 5 ...57

6 ...58

54 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 dic. 2020 (Disposizioni particolari per i giorni festivi e le località di sport invernali), in vigore dal 9 dic. 2020 (RU 2020 5189).

55 Introdotta dal n. I dell'O del 4 dic. 2020 (Disposizioni particolari per i giorni festivi e le località di sport invernali), in vigore dal 9 dic. 2020 (RU 2020 5189).

56 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 dic. 2020 (Disposizioni particolari per i giorni festivi e le località di sport invernali), in vigore dal 9 dic. 2020 (RU 2020 5189).

57 Introdotti dal n. I dell'O dell'11 dic. 2020 (Restrizioni per le manifestazioni e gli orari di apertura di ristoranti e altre strutture accessibili al pubblico) (RU 2020 5377). Abrogati dal n. I dell'O del 6 gen. 2021 (Abrogazione di determinate possibilità di agevolazioni cantonali), con effetto dal 9 gen. 2021 (RU 2021 2).

58 Introdotto dal n. I dell'O del 18 dic. 2020 (Inasprimento dei provvedimenti, dicembre) (RU 2020 5813). Abrogato dal n. I dell'O del 6 gen. 2021 (Abrogazione di determinate possibilità di agevolazioni cantonali), con effetto dal 9 gen. 2021 (RU 2021 2).

Art. 859 Provvedimenti supplementari dei Cantoni

1 Il Cantone prende provvedimenti supplementari secondo l'articolo 40 LEp se:

a.
nel Cantone o nella regione interessata la situazione epidemiologica lo richiede; valuta la situazione segnatamente in base agli indicatori seguenti e alla loro evoluzione:
1.
incidenza (su 7 giorni, su 14 giorni),
2.
numero di nuove infezioni (al giorno, alla settimana),
3.
percentuale di test positivi rispetto al numero totale di test effettuati (tasso di positività),
4.
numero di test effettuati (al giorno, alla settimana),
5.
numero di riproduzione,
6.
capacità nel settore stazionario e numero di nuove ospedalizzazioni (al giorno, alla settimana), incluso nelle cure intense;
b.
a causa della situazione epidemiologica non è più in grado di mettere a disposizione le capacità necessarie per identificare e informare le persone sospette contagiate secondo l'articolo 33 LEp.

2 Garantisce segnatamente l'esercizio dei diritti politici e la libertà di credo e di coscienza.

3 Sente prima l'UFSP e lo informa dei provvedimenti presi.

59 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 dic. 2020 (Disposizioni particolari per i giorni festivi e le località di sport invernali), in vigore dal 9 dic. 2020 (RU 2020 5189).

Art. 9 Controllo e obblighi di collaborazione

1 I gestori e gli organizzatori devono:

a.
su richiesta, presentare il loro piano di protezione alle autorità cantonali competenti;
b.
concedere alle autorità cantonali competenti l'accesso alle strutture e alle manifestazioni.

1bis Le autorità cantonali competenti controllano regolarmente il rispetto dei piani di protezione, segnatamente nelle località di sport invernali e nei comprensori sciistici.60

2 Se constatano che non è disponibile un piano di protezione adeguato oppure che il piano non è rispettato o è rispettato soltanto parzialmente, prendono immediatamente i provvedimenti opportuni. Possono emettere ingiunzioni, chiudere strutture oppure vietare o disperdere manifestazioni.61

3 I capoversi 1 lettera a e 2 primo periodo si applicano anche ai piani di protezione delle località di sport invernali.62

60 Introdotto dal n. I dell'O del 4 dic. 2020 (Disposizioni particolari per i giorni festivi e le località di sport invernali), in vigore dal 9 dic. 2020 (RU 2020 5189).

61 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 4 dic. 2020 (Disposizioni particolari per i giorni festivi e le località di sport invernali), in vigore dal 9 dic. 2020 (RU 2020 5189).

62 Introdotto dal n. I dell'O del 4 dic. 2020 (Disposizioni particolari per i giorni festivi e le località di sport invernali), in vigore dal 9 dic. 2020 (RU 2020 5189).

Sezione 4: Provvedimenti di protezione dei lavoratori

Art. 10 Provvedimenti di prevenzione

1 I datori di lavoro devono prevedere e attuare i provvedimenti necessari per garantire che i lavoratori possano rispettare le raccomandazioni dell'UFSP concernenti l'igiene e il distanziamento.

1bis Nei locali chiusi, inclusi i veicoli, in cui è presente più di una persona tutte le persone devono portare una mascherina facciale. Quest'obbligo non vige per:63

a.64
...
b.
le attività per le quali, per motivi di sicurezza o a causa della natura dell'attività, non può essere portata una mascherina;
c.65
le persone che secondo l'articolo 3b capoverso 2 sono esentate dall'obbligo di portare una mascherina facciale.66

2 I datori di lavoro prendono ulteriori provvedimenti secondo il principio STOP (sostituzione, misure tecniche, misure organizzative, misure di protezione individuale), segnatamente la separazione fisica, squadre separate o l'uso di mascherine all'esterno.67

3 Qualora per la natura dell'attività ciò sia possibile e attuabile senza un onere sproporzionato, i datori di lavoro provvedono affinché i lavoratori adempiano da casa i loro obblighi lavorativi. Adottano provvedimenti organizzativi e tecnici idonei a tal fine. Per l'adempimento da casa dei loro obblighi lavorativi disposto in virtù della presente disposizione, ai lavoratori non è dovuta alcuna indennità per spese.68

4 Alla protezione dei lavoratori particolarmente a rischio si applica inoltre l'articolo 27a dell'ordinanza 3 COVID-19 del 19 giugno 202069.70

63 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 gen. 2021 (Ulteriori inasprimenti dei provvedimenti), in vigore dal 18 gen. 2021 al 28 feb. 2021 (RU 2021 7).

64 Abrogata dal n. I dell'O del 13 gen. 2021 (Ulteriori inasprimenti dei provvedimenti), con effetto dal 18 gen. 2021 al 28 feb. 2021 (RU 2021 7).

65 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 gen. 2021 (Ulteriori inasprimenti dei provvedimenti), in vigore dal 18 gen. 2021 al 28 feb. 2021 (RU 2021 7).

66 Introdotto dal n. I dell'O del 28 ott. 2020 (Provvedimenti nei confronti delle persone, concernenti le strutture accessibili al pubblico e le manifestazioni, nonché la protezione dei lavoratori), in vigore dal 29 ott. 2020 (RU 2020 4503).

67 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 gen. 2021 (Ulteriori inasprimenti dei provvedimenti), in vigore dal 18 gen. 2021 al 28 feb. 2021 (RU 2021 7).

68 Introdotto dal n. I dell'O del 18 ott. 2020 (Obbligo della mascherina; raccomandazione del telelavoro) (RU 2020 4159). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 13 gen. 2021 (Ulteriori inasprimenti dei provvedimenti), in vigore dal 18 gen. 2021 al 28 feb. 2021 (RU 2021 7).

69 RS 818.101.24

70 Introdotto dal n. I dell'O del 13 gen. 2021 (Ulteriori inasprimenti dei provvedimenti), in vigore dal 18 gen. 2021 al 28 feb. 2021 (RU 2021 7).

Art. 11 Esecuzione, controlli e obblighi di collaborazione

1 In applicazione delle disposizioni sulla protezione della salute di cui all'articolo 6 della legge del 13 marzo 196471 sul lavoro, l'esecuzione dell'articolo 10 compete alle autorità di esecuzione della legge sul lavoro e della legge federale del 20 marzo 198172 sull'assicurazione contro gli infortuni.

2 Le autorità esecutive competenti possono effettuare in ogni momento e senza preavviso controlli nelle strutture e nei luoghi.

3 I datori di lavoro devono garantire l'accesso ai locali e ai luoghi alle autorità esecutive competenti.

4 Durante i controlli in loco le disposizioni delle autorità esecutive competenti devono essere attuate immediatamente.

Sezione 5: Obbligo dei Cantoni di notificare le capacità nell'assistenza sanitaria


Art. 12

I Cantoni sono tenuti a notificare regolarmente al Servizio sanitario coordinato quanto segue:

a.
numero totale e occupazione dei posti letto ospedalieri;
b.
numero totale e occupazione dei posti letto ospedalieri destinati al tratta­mento dei malati di COVID-19, nonché numero dei degenti malati di COVID-19;
c.
numero totale e occupazione dei posti letto ospedalieri di cure intense nonché numero dei malati di COVID-19 degenti in tale reparto e sottoposti a ventilazione meccanica;
d.
numero totale e occupazione degli apparecchi per l'ossigenazione extracorporea a membrana (ECMO);
e.
indicazioni sulla disponibilità di personale medico e infermieristico negli ospedali;
f.
capacità massima, segnatamente numero totale di tutti i pazienti e numero totale di pazienti affetti da COVID-19 che possono essere trattati dai loro ospedali, tenendo conto della disponibilità di posti letto e di personale.

Sezione 6: Disposizioni penali

Art. 1373

È punito con la multa chi:

a.
in qualità di gestore o organizzatore intenzionalmente o per negligenza non rispetta i suoi obblighi di cui all'articolo 4 capoversi 1 e 2 e agli articoli 5a, 5d capoverso 1, 5e, 5f e 6d-6f;
b.
in qualità di gestore o organizzatore intenzionalmente o per negligenza tratta i dati di contatto rilevati secondo l'articolo 5 per altri scopi o li conserva per più di 14 giorni dopo la partecipazione a una manifestazione o la visita di una struttura in violazione dell'articolo 5 capoverso 3;
c.
intenzionalmente gestisce un comprensorio sciistico senza la necessaria autorizzazione secondo l'articolo 5c capoverso 2 o in deroga al piano di protezione approvato;
d.
intenzionalmente svolge una manifestazione o partecipa a una manifestazione vietata secondo l'articolo 6 capoversi 1 e 2;
e.
intenzionalmente svolge fiere o mercati il cui svolgimento è vietato secondo l'articolo 6 capoverso 3;
f.
in violazione dell'articolo 3a o 3b capoverso 1, sui veicoli del trasporto pubblico, in luoghi chiusi e aree esterne accessibili al pubblico di strutture, compresi i mercati, nonché in aree di attesa delle ferrovie, delle linee di autobus e tram e degli impianti a fune, in stazioni ferroviarie, aeroporti o in altri settori di accesso dei trasporti pubblici intenzionalmente o per negligenza non porta una mascherina facciale, a meno che non sia applicabile la deroga di cui all'articolo 3a capoverso 1 o all'articolo 3b capoverso 2;
g.
intenzionalmente viola il divieto di assembramento nello spazio pubblico secondo l'articolo 3c capoverso 1 o secondo una disposizione può restrittiva del diritto cantonale;
h.
in qualità di ospite di una struttura della ristorazione o di un bar riservati agli ospiti dell'albergo intenzionalmente viola l'obbligo di stare seduti di cui all'articolo 5a capoverso 2 lettera d numero 2;
i.
intenzionalmente o per negligenza non porta una mascherina facciale a una manifestazione politica o a una raccolta di firme, a meno che non sia applicabile la deroga di cui all'articolo 6c capoverso 2 secondo periodo.

73 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 gen. 2021 (Ampliamento delle disposizioni penali e introduzione della procedura della multa disciplinare), in vigore dal 1° feb. 2021 al 31 dic. 2021, lett. h dal 1° feb. 2021 al 28 feb. 2021 (RU 2021 52).

Sezione 7: Disposizioni finali

Art. 14a75 Disposizioni transitorie della modifica del 4 dicembre 2020

1 I gestori di comprensori sciistici che hanno iniziato la loro attività prima del 9 dicembre 2020 e intendono proseguirla o che intendono iniziarla prima del 22 dicembre 2020 devono inoltrare entro l'11 dicembre 2020 all'autorità cantonale competente il piano di protezione secondo l'articolo 5c capoverso 4.

2 Se il piano di protezione non è inoltrato entro questo termine, l'esercizio è ammesso soltanto dopo il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'autorità cantonale competente.

3 L'autorità cantonale competente decide entro 10 giorni dall'inoltro del piano di protezione.

4 Le località di sport invernali devono essere in grado di presentare i loro piani di protezione secondo l'articolo 5b il 18 dicembre 2020 e attuarlo a partire da questa data.

75 Introdotto dal n. I dell'O del 4 dic. 2020 (Disposizioni particolari per i giorni festivi e le località di sport invernali), in vigore dal 9 dic. 2020 (RU 2020 5189).

Art. 15 Entrata in vigore e durata di validità

1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 22 giugno 2020 alle ore 00.00.

2 L'articolo 6 capoverso 4 e l'articolo 14 numero 2 entrano in vigore il 20 giugno 2020 alle ore 00.00.

3 ...76

4 ...77

5 ...78

76 Abrogato dal n. I dell'O del 12 ago. 2020 (Obbligo della mascherina negli aeromobili; grandi manifestazioni), con effetto dal 15 ago. 2020 (RU 2020 3547).

77 Introdotto dal n. I dell'O del 12 ago. 2020 (Obbligo della mascherina negli aeromobili; grandi manifestazioni)(RU 2020 3547). Abrogato dal n. I dell'O del 28 ott. 2020 (Provvedimenti nei confronti delle persone, concernenti le strutture accessibili al pubblico e le manifestazioni, nonché la protezione dei lavoratori), con effetto dal 29 ott. 2020 (RU 2020 4503).

78 Introdotto dal n. I dell'O del 2 set. 2020 (Grandi manifestazioni)(RU 2020 3679). Abrogato dal n. I dell'O del 28 ott. 2020 (Provvedimenti nei confronti delle persone, concernenti le strutture accessibili al pubblico e le manifestazioni, nonché la protezione dei lavoratori), con effetto dal 29 ott. 2020 (RU 2020 4503).

Allegato 179

79 Originario all. Aggiornato dal n. II delle O del 2 set. 2020 (Grandi manifestazioni) (RU 2020 3679), del 18 ott. 2020 (Obbligo della mascherina; raccomandazione del telelavoro) (RU 2020 4159), del 28 ott. 2020 (Provvedimenti nei confronti delle persone, concernenti le strutture accessibili al pubblico e le manifestazioni, nonché la protezione dei lavoratori (RU 2020 4503), del 4 dic. 2020 (Disposizioni particolari per i giorni festivi e le località di sport invernali) (RU 2020 5189) e del 18 dic. 2020 (Inasprimento dei provvedimenti, dicembre), in vigore dal 22 dic. 2020 al 28 feb. 2021 (RU 2020 5813, 2021 6).

(art. 4 cpv. 3 e 5 cpv. 1)

Prescrizioni relative ai piani di protezione

1 In generale

1.1 Principio

Esiste un maggiore rischio di contagio se non è rispettata la distanza di 1,5 metri per più di 15 minuti.

1.2 Protezione dal contagio da COVID-19

1 Nella scelta dei provvedimenti di cui all'articolo 4 capoverso 2, il gestore o l'organizzatore provvede a garantire una protezione efficace degli ospiti, dei visitatori e dei partecipanti dal contagio da COVID-19.

2 Se vi sono persone che lavorano nelle strutture accessibili al pubblico e durante le manifestazioni, nel piano di protezione i provvedimenti per gli ospiti, i visitatori e i partecipanti devono essere coordinati con quelli di protezione dei lavoratori di cui all'articolo 10.

3 Per garantire una protezione efficace secondo i capoversi 1 e 2, il gestore o l'organizzatore prende, se del caso, provvedimenti differenziati per singoli settori della struttura o della manifestazione, ad esempio per i settori dei posti a sedere o destinati alle pause, oppure per singoli gruppi di persone, ad esempio con la costituzione di squadre fisse.

1.3 Motivazione della registrazione dei dati di contatto

Se nel piano di protezione occorre prevedere la registrazione dei dati di contatto secondo l'articolo 4 capoverso 2 lettera d, i motivi corrispondenti vanno specificati nel piano.

1.4 Informazione delle persone presenti

Il gestore o l'organizzatore informa le persone presenti (ospiti, partecipanti, visitatori) in merito ai provvedimenti applicabili alla struttura o alla manifestazione, ad esempio l'eventuale obbligo di portare una mascherina facciale, la registrazione dei dati di contatto o il divieto di spostarsi da un settore all'altro.

2 Igiene

2.1 A tutte le persone deve essere offerta la possibilità di lavarsi regolarmente le mani. A tal fine occorre mettere a disposizione disinfettanti per le mani e, per i lavandini accessibili al pubblico, sapone.

2.2 Tutte le superfici di contatto devono essere pulite regolarmente.

2.3 Devono essere messi a disposizione abbastanza cestini dei rifiuti, segnatamente per gettare i fazzoletti e le mascherine facciali.

3 Distanziamento

3.1 Tra le persone deve essere rispettata una distanza di almeno 1,5 metri (distanza obbligatoria).

3.1bis L'accesso a luoghi chiusi e aree esterne accessibili al pubblico di strutture e a manifestazioni deve essere limitato come segue:

a.
nei negozi con una superficie di vendita fino a 40 metri quadrati non possono essere presenti più di 3 clienti;
b.
ai negozi con una superficie di vendita superiore a 40 metri quadrati che conseguono almeno due terzi del loro fatturato con la vendita di generi alimentari si applica quanto segue:
1.
10 metri quadrati per cliente,
2.
sono tuttavia ammessi almeno 5 clienti;
c.
ai negozi con una superficie di vendita superiore a 40 metri quadrati che conseguono meno dei due terzi del loro fatturato con la vendita di generi alimentari si applica quanto segue:
1.
nei negozi con una superficie di vendita di 41-500 metri quadrati:
-
10 metri quadrati per cliente,
-
sono tuttavia ammessi almeno 5 clienti;
2.
nei negozi con una superficie di vendita di 501-1500 metri qua­drati:
-
15 metri quadrati per cliente,
-
sono tuttavia ammessi almeno 50 clienti;
3.
nei negozi con una superficie di vendita superiore a 1500 metri quadrati:
-
20 metri quadrati per cliente,
-
sono tuttavia ammessi almeno 100 clienti;
d.
nelle strutture diverse dai negozi, nelle superfici in cui le persone possono muoversi liberamente deve essere a disposizione, in presenza di più persone, una superficie di almeno 10 metri quadrati per persona; nelle strutture con una superficie fino a 30 metri quadrati la superficie minima per persona deve essere di 4 metri quadrati;
e.
nelle file di sedie o nei posti a sedere ordinati in modo analogo può essere occupato soltanto un posto su due o possono essere occupati soltanto posti a sedere che si trovano a una distanza equivalente.

3.1ter Alle attività sportive o culturali di cui agli articoli 6d capoverso 3 lettera b e 6f capoverso 2 lettera a numero 3 si applica quanto segue:

a.
gli spazi devono essere calcolati in modo che per ogni persona siano a disposizione almeno 15 metri quadrati di superficie per uso esclusivo o devono essere installate separazioni efficaci tra le persone. Se il tipo di sport non richiede uno sforzo fisico eccessivo e per l'esercizio del quale non è necessario abbandonare il posto assegnato, devono essere a disposizione almeno 4 metri quadrati di superficie per persona;
b.
il locale deve disporre di un'aerazione efficace.

3.2 In deroga al numero 3.1, nei settori dei posti a sedere i posti devono essere disposti o occupati in modo da lasciare almeno un posto libero o rispettare una distanza equivalente tra due posti a sedere.

3.3 Nelle strutture della ristorazione, nei bar e nei club, i gruppi di ospiti devono essere disposti ai singoli tavoli in modo da rispettare la distanza obbligatoria tra i singoli gruppi.

3.4 Il flusso di persone va incanalato in modo da consentire il rispetto della distanza obbligatoria tra tutte le persone.

3.5 Sono eccettuati dalle prescrizioni sul distanziamento i gruppi di persone per i quali non ha senso il rispetto della distanza, segnatamente i bambini in età scolastica, le famiglie o le persone che vivono nella stessa economia domestica.

4 Registrazione dei dati di contatto

4.1 I dati di contatto delle persone presenti devono essere registrati se le distanze scendono al di sotto della distanza obbligatoria per oltre 15 minuti senza misure di protezione.

4.2 Il gestore o l'organizzatore deve informare le persone presenti in merito ai seguenti punti:

a.
il previsto mancato rispetto della distanza obbligatoria e il conseguente maggior rischio di contagio;
b.
la possibilità di essere contattati dal servizio cantonale competente e la competenza di quest'ultimo di ordinare una quarantena in caso di contatti con persone malate di COVID-19.

4.3 I dati di contatto possono essere registrati in particolare mediante sistemi di prenotazione o di registrazione dei membri o mediante un formulario di contatto.

4.4. Devono essere registrati i seguenti dati:

a.
cognome, nome, domicilio e numero di telefono;
b.
per le strutture, segnatamente quelle della ristorazione e i cinema, e per le manifestazioni con posti a sedere: il numero di posto o di tavolo.

4.4bis Il gestore o l'organizzatore deve garantire con misure adeguate la correttezza dei dati di contatto rilevati.

4.5 Per le famiglie o altri gruppi di persone che si conoscono tra di loro e nelle strutture della ristorazione, nei bar e nei club è sufficiente registrare i dati di contatto di un solo membro della famiglia o del gruppo.

4.6 Il gestore o l'organizzatore deve garantire la riservatezza dei dati di contatto registrati e la sicurezza dei dati, segnatamente nell'ambito della loro conservazione.

Allegato 280

80 Introdotto dal n. II dell'O del 13 gen. 2021 (Ulteriori inasprimenti dei provvedimenti), in vigore dal 18 gen. 2021 al 28 feb. 2021 (RU 2021 7). Le correzioni del 20 gen. 2021 (RU 2021 17) e del 21 gen. 2021 (RU 2021 26) concernono soltanto il testo francese.

(art. 5e cpv. 2 lett. a ed e)

Generi alimentari e altri beni di prima necessità e di uso corrente

1. Generi alimentari

1.1 Prodotti alimentari I (prodotti freschi) quali, in particolare, carne, pesce, salumi, latticini, uova, frutta e verdura fresca, pane e prodotti di panetteria;

1.2 prodotti alimentari II (prodotti conservabili) quali, in particolare, bevande con e senza alcol, prodotti dolciari, prodotti del tabacco, conserve, farinacei (farina, cereali, riso, pasta), spezie, prodotti surgelati, alimenti per neonati.

2. Prodotti non alimentari

2.1 Articoli di drogheria, in particolare saponi, preparazioni per il bagno, profumi, deodoranti, prodotti igienici di carta, creme per la pelle, accessori per la rasatura, prodotti per la cura dei capelli, prodotti per la cura dei denti, prodotti per la cura dei neonati, pannolini, altri prodotti cosmetici, prodotti sanitari e medicamenti in vendita libera la cui dispensazione ai consumatori è ammessa anche al di fuori delle farmacie;

2.2 pentole e stoviglie, comprese posate e utensili da cucina, contenitori e fogli per la conservazione di alimenti, nella misura in cui, per loro natura e prezzo, hanno carattere di bene di consumo, nonché candele;

2.3 detersivi e prodotti per la pulizia e la manutenzione;

2.4 giornali e riviste;

2.5 carta e articoli di cartoleria;

2.6 piante da appartamento e fiori recisi;

2.7 materiale di consumo fotografico;

2.8 pezzi di ricambio e accessori elettrotecnici (quali batterie, accumulatori ecc.);

2.9 articoli di calzetteria, biancheria intima e indumenti per neonati, nella misura in cui, per loro natura e prezzo, hanno carattere di bene di consumo;

2.10 articoli di hobbistica e di giardinaggio (quali attrezzi, materiale da costruzione, sementi, terriccio);

2.11 alimenti e prodotti necessari per l'igiene e la detenzione di animali, nonché animali che devono essere acquistati per garantire una detenzione rispettosa delle specie.