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Traduzione1
Convenzione infrazioni e taluni altri atti commessi a bordo di aeromobili concernente le Conchiusa a Tokio il 14 settembre 1963 Firmata dalla Svizzera il 31 ottobre 1969 Approvata dall'Assemblea federale il 9 ottobre 19702 Ratificata dalla Svizzera con strumento depositato il 21 dicembre 1970 Entrata in vigore per la Svizzera il 21 marzo 1971 (Stato 15 novembre 2005) Gli Stati partecipanti alla presente convenzione, hanno convenuto le disposizioni seguenti: Titolo I
Campo d'applicazione della convenzione Art. 1 1. La presente convenzione s'applica: a. alle infrazioni a leggi penali; b. a quegli atti che, pur non costituendo infrazioni, possono compromettere o compromettono la sicurezza degli aeromobili, delle persone o dei beni a bordo oppure pregiudicano il buon ordine e la disciplina di bordo.
2. Con riserva delle disposizioni del titolo III, la presente convenzione si applica alle infrazioni commesse o agli atti compiuti da una persona a bordo d'un aeromobile immatricolato in uno Stato contraente, in quanto detto aeromobile si trovi, sia in volo, sia su l'alto mare o su una regione che non appartenga al territorio d'uno Stato.
3. Secondo la presente convenzione, un aeromobile è considerato in volo dal momento in cui la forza motrice è impiegata per il decollo fino al momento in cui è terminato l'atterramento.
4. La presente convenzione non si applica agli aeromobili impiegati a fini militari, doganali o di polizia.
Art. 2 Senza pregiudizio per le disposizioni dell'articolo 4 e con riserva delle esigenze concernenti la sicurezza dell'aeromobile e delle persone o dei beni a bordo, nessuna disposizione della presente convenzione può essere interpretata nel senso che autoRU 1971 316; FF 1970 I 33
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Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta.
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RU 1971 315
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Aviazione
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rizzi o prescriva l'applicazione di qualsiasi provvedimento in caso di infrazione a leggi penali di carattere politico o fondate sulla discriminazione razziale o religiosa.
Titolo II
Competenza
Art. 3 1. Lo Stato di immatricolazione dell'aeromobile è competente per la conoscenza delle infrazioni e degli atti commessi a bordo.
2. Ciascun Stato, in qualità di Stato d'immatricolazione, prende i provvedimenti necessari per stabilire la competenza nella conoscenza di in frazioni commesse a bordo di aeromobili iscritti nella propria matricola.
3. La presente convenzione non libera da nessuna competenza penale esercitata conformemente alle legislazioni nazionali.
Art. 4 Uno Stato contraente che non sia quello d'immatricolazione, può impedire il volo di un aeromobile per esercitare la propria competenza penale riguardo a un'infrazione commessa a bordo, soltanto nei casi seguenti: a. l'infrazione di cui si tratta ha prodotto effetto sul territorio dello Stato in questione;
b. l'infrazione è stata commessa da o contro un cittadino di questo Stato o una persona che vi risieda in permanenza; c. l'infrazione compromette la sicurezza di questo Stato; d. l'infrazione costituisce violazione di regole o ordinamenti in vigore nello Stato di cui si tratta, concernenti il volo o la manovra degli aeromobili; e. l'esercizio di questa competenza è indispensabile per assicurare l'osservanza di un obbligo che incombe allo Stato in virtù di un accordo internazionale multilaterale.
Titolo III
Poteri del comandante dell'aeromobile Art. 5 1. Le disposizioni del presente titolo sono applicabili a infrazioni o atti compiuti o sul punto di esserlo, da parte di una persona a bordo di un aeromobile in volo, sia nello spazio aereo dello Stato d'immatricolazione, sia sorvolando l'alto mare o una regione che non appartenga al territorio di uno Stato, soltanto se l'ultimo punto di decollo o il successivo punto d'atterramento previsto è situato sul territorio di uno Stato diverso da quello d'immatricolazione, oppure se l'aeromobile vola ulterior
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mente nello spazio aereo d'uno Stato che non sia quello d'immatricolazione, sempre che la persona di cui si tratta sia ancora a bordo.
2. Secondo il presente titolo e nonostante le disposizioni dell'articolo 1 paragrafo 3, un aeromobile è considerato in volo dal momento in cui, terminate le operazioni d'imbarco, sono stati chiusi tutti i portelli esterni, fino al momento in cui uno di quest'ultimi è riaperto nell'intento di sbarcare. In caso d'atterramento forzato, le disposizioni del presente titolo continuano ad essere applicabili alle infrazioni e agli atti commessi a bordo fino al momento in cui l'autorità competente d'uno Stato abbia iniziato ad occuparsi dell'aeromobile e delle persone e dei beni a bordo.
Art. 6 1. Se il comandante d'un aeromobile ha ragioni sufficienti per ritenere che una persona ha compiuto un'infrazione o un atto di cui all'articolo 1 paragrafo 1 oppure che essa sia sul punto di farlo, può prendere, contro questa persona, i provvedimenti adeguati, compresi quelli coercitivi, necessari: a. per garantire la sicurezza dell'aeromobile, delle persone o dei beni a bordo; b. per mantenere l'ordine e la disciplina a bordo; c. per consentire la consegna di tale persona alle autorità competenti o lo sbarco di essa, conformemente alle disposizioni del titolo presente.
2. Il comandante dell'aeromobile può chiedere o autorizzare l'aiuto da parte degli altri membri dell'equipaggio e, senza poterlo esigere, sollecitare o autorizzare quello dei passeggeri, nell'intento di applicare i provvedimenti coercitivi che egli ha diritto di prendere. Ciascun membro dell'equipaggio o ciascun passeggero può, parimente, prendere, senza tale autorizzazione, qualsiasi provvedimento preventivo adeguato qualora abbia sufficienti ragioni per ritenerlo necessario al fine di garantire la sicurezza dell'aeromobile o delle persone o dei beni a bordo.
Art. 7
1. I provvedimenti coercitivi, presi contro una persona conformemente alle disposizioni dell'articolo 6, cessano d'essere applicati dopo l'atterramento dell'aeromobile, a meno che: a. il punto d'atterramento sia situato sul territorio d'uno Stato non contraente e le autorità di quest'ultimo rifiutano di consentire lo sbarco della persona interessata oppure le misure coercitive sono state imposte conformemente alle disposizioni dell'articolo 6 paragrafo 1 lettera c soltanto per consentire la consegna della persona alle autorità competenti; b. l'aeromobile compia un atterramento forzato e il suo comandante non sia in grado di consegnare la persona alle autorità competenti; c. la persona di cui si tratta non accetti di continuare a essere trasportata oltre questo punto sotto l'applicazione dei provvedimenti coercitivi.
2. Il comandante che abbia a bordo del proprio aeromobile una persona sottoposta a un provvedimento coercitivo preso conformemente alle disposizioni dell'articolo 6,
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deve, senz'indugio e, per quanto possibile, prima d'atterrare sul territorio d'uno Stato, informare le autorità di quest'ultimo della presenza a bordo d'una persona sottoposta a provvedimento coercitivo, menzionando anche i motivi giustificanti tale provvedimento.
Art. 8 1. Qualora il comandante di bordo abbia sufficienti ragioni per ritenere che una persona ha compiuto o è sul punto di compiere a bordo dell'aeromobile uno degli atti di cui all'articolo 1 paragrafo 1 lettera b, può sbarcarla sul territorio di uno Stato qualsiasi nel quale l'aeromobile atterra sempre che tale provvedimento sia reso necessario giusta l'articolo 6 paragrafo 1 lettera a o b.
2. Il comandante d'un aeromobile che, conformemente alle disposizioni del presente articolo, sbarca una persona sul territorio di uno Stato, avverte le autorità di quest'ultimo dello sbarco e delle ragioni che l'hanno motivato.
Art. 9
1. Se il comandante d'un aeromobile ha sufficienti ragioni per ritenere che una persona abbia compiuto a bordo un atto il quale costituisce infrazione grave conformemente alle leggi penali dello Stato d'immatricolazione dell'aeromobile, può consegnarla alle autorità competenti di qualsiasi Stato contraente sul cui territorio atterra l'aeromobile.
2. Il comandante dell'aeromobile con a bordo una persona che intende consegnare conformemente alle disposizioni del paragrafo precedente, deve, senz'indugio e possibilmente prima d'atterrare sul territorio d'uno Stato contraente, informare di tale intenzione le autorità di questo Stato, comunicando anche le ragioni che la motivano.
3. Il comandante dell'aeromobile comunica alle autorità cui consegna l'autore presunto dell'infrazione conformemente alle disposizioni del presente articolo, gli elementi probatori e le informazioni che, giusta la legislazione dello Stato d'immatricolazione dell'aeromobile, sono legittimamente in suo possesso.
Art. 103 Se l'applicazione dei provvedimenti previsti nella presente convenzione è conforme a quest'ultima, né il comandante dell'aeromobile né un altro membro dell'equipaggio, un passeggero, il proprietario o il padrone dell'aeromobile e tanto meno la persona per il cui conto è stato esercitato il volo, possono essere dichiarati responsabili in una procedura intentata per pregiudizio subito dalla persona oggetto dei provvedimenti.
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Per l'assistenza giudiziaria tra la Svizzera e gli Stati Uniti d'America, vedi l'art. 36 della LF del 3 ott. 1975 relativa al Tratt. concluso con gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale (RS 351.93).
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Titolo IV
Cattura illecita d'aeromobili
Art. 11
1. Se una persona a bordo disturba illecitamente, con violenza o minaccia di violenza, l'esercizio d'un aeromobile in volo, si appropria dello stesso, ne esercita il controllo oppure se essa è sul punto di compiere siffatto atto, gli Stati contraenti adottano tutti i provvedimenti del caso per ripristinare o conservare il controllo dell'aeromobile al comandante legittimo.
2. Nei casi in cui al paragrafo precedente, ciascun Stato contraente nel quale atterra l'aeromobile deve consentire ai passeggeri e all'equipaggio di continuare il viaggio non appena possibile. L'aeromobile e il carico sono restituiti agli aventi diritto.
Titolo V
Poteri e obblighi degli Stati Art. 12 Ciascuno Stato contraente deve permettere al comandante d'un aeromobile immatricolato in un altro Stato contraente di sbarcare qualsiasi persona conformemente alle disposizioni dell'articolo 8 paragrafo 1.
Art. 134 1. Ciascun Stato contraente deve accettare una persona consegnatagli dal comandanti d'un aeromobile, conformemente alle disposizioni dell'articolo 9 paragrafo 1.
2. Ciascun Stato contraente, qualora lo ritenga giustificato dalle circostanze, può disporre la detenzione o altre misure nell'intento di garantire la presenza di qualsiasi persona autrice presunta d'un atto di cui all'articolo 11 paragrafo 1 come anche di qualsiasi persona che gli sia stata consegnata. La detenzione e le misure devono essere conformi alla legislazione dello Stato di cui si tratta; esse possono essere praticate soltanto per il tempo necessario all'avviamento dei procedimenti penali o d'una procedura d'estradizione.
3. Qualsiasi persona detenuta in applicazione del paragrafo precedente può comunicare immediatamente con il rappresentante qualificato più vicino dello Stato della sua cittadinanza; per tale scopo le sono concesse tutte le agevolazioni.
4. Ciascun Stato contraente cui sia stata consegnata una persona conformemente alle disposizioni dell'articolo 9 paragrafo 1 o sul cui territorio sia atterrato un aeromobile in seguito a perpetrazione, a bordo, di uno degli atti di cui all'articolo 11 paragrafo 1, procede immediatamente a un'inchiesta preliminare per stabilire i fatti.
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Per l'assistenza giudiziaria tra la Svizzera e gli Stati Uniti d'America, vedi l'art. 36 della LF del 3 ott. 1975 relativa al Tratt. concluso con gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale (RS 351.93).
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5. Se uno Stato ha posto in stato di detenzione una persona conformemente alle disposizioni del presente articolo, ne avvisa immediatamente lo Stato d'immatricolazione dell'aeromobile, quello di cittadinanza del detenuto e, se risulta opportuno, tutti gli altri Stati interessati, comunicando parimente le circostanze che giustificano la detenzione. Lo Stato che procede all'inchiesta preliminare di cui al paragrafo 4 del presente articolo comunica tempestivamente le conclusioni agli Stati di cui sopra indicando loro se esso intende esercitare la propria competenza.
Art. 14 1. Qualora una persona sbarcata conformemente alle disposizioni dell'articolo 8 paragrafo 1 o consegnata conformemente alle disposizioni dell'articolo 9 paragrafo 1 o, ancora, che sia stata sbarcata dopo il compimento di un atto di cui all'articolo 11 paragrafo 1, non possa o non voglia continuare il proprio viaggio, e se lo Stato in cui è effettuato l'atterramento si rifiuta d'ammettere questa persona, può, in quanto essa non abbia la cittadinanza dello Stato di cui si tratta o non vi abbia stabilito la propria residenza permanente, rinviarla verso lo Stato di cittadinanza o di residenza permanente oppure verso lo Stato sul cui territorio essa ha iniziato il viaggio aereo.
2. Lo sbarco, la consegna, la detenzione e le altre misure di cui all'articolo 13 paragrafo 2 come anche il rinvio della persona interessata non sono considerati come entrata valida sul territorio d'uno Stato contraente, giusta le pertinenti legislazioni concernenti l'entrata o l'ammissione di persone. Le disposizioni della presente convenzione non pregiudicano le leggi degli Stati contraenti concernenti il rinvio di persone.
Art. 15 1. Riservate le disposizioni dell'articolo precedente, le persone sbarcate conformemente all'articolo 8 paragrafo 1, o consegnate conformemente all'articolo 9 paragrafo 1, o, ancora, sbarcate dopo la perpetrazione d'un atto di cui all'articolo 11 paragrafo 1, che desiderano continuare il viaggio verso una destinazione di propria scelta, possono farlo, tosto possibile, se la legislazione dello Stato d'atterramento non esige la loro presenza per il perseguimento penale e la procedura d'estradizione.
2. Con riserva delle leggi concernenti l'entrata, l'ammissione, l'estradizione e il rinvio di persone, ciascun Stato contraente, nel territorio del quale sia stata sbarcata una persona conformemente alle disposizioni dell'articolo 8 paragrafo 1 o consegnata conformemente all'articolo 9 paragrafo 1 o, ancora, sbarcata per la perpetrazione d'un atto di cui all'articolo 11 paragrafo 1, concede a quest'ultima persona un trattamento che, per quanto concerne la protezione e la sicurezza, non risulti meno favorevole di quello concesso ai propri cittadini in casi analoghi.
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Titolo VI
Altre disposizioni Art. 16 1. Riguardo all'estradizione, le infrazioni commesse a bordo d'aeromobili immatricolati in uno Stato contraente sono considerate anche come commesse sul territorio dello Stato d'immatricolazione dell'aeromobile.
2. Con riserva del paragrafo precedente, nessuna disposizione della presente convenzione deve essere interpretata come obbligo di concedere la estradizione.
Art. 17 Gli Stati contraenti, nell'attuazione di indagini o d'arresti o nell'esercizio, in qualsiasi altro modo, della loro competenza per un'infrazione commessa a bordo d'un aeromobile, devono debitamente tener conto della sicurezza e degli altri interessi della navigazione aerea e pertanto devono agire in modo da evitare ritardi inutili dell'aeromobile, dei passeggeri, dei membri dell'equipaggio o delle merci.
Art. 18 Se gli Stati contraenti costituiscono, per il trasporto aereo, organizzazioni d'esercizio in comune o organizzazioni internazionali e se gli aeromobili utilizzati non sono immatricolati in uno Stato determinato, essi designano, secondo modalità adeguate, quello fra essi che sarà considerato come Stato d'immatricolazione al fine della presente convenzione. La designazione è comunicata all'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale la quale ne informa tutti gli Stati partecipanti alla presente convenzione.
Titolo VII
Disposizioni finali Art. 19 Fino alla data dell'entrata in vigore e alle condizioni previste all'articolo 21, la presente convenzione e aperta alla firma di ciascun Stato che, in quella data, è membro dell'organizzazione delle Nazioni Unite o di una sua istituzione specializzata.
Art. 20 1. La presente convenzione è sottoposta alla ratificazione degli Stati firmatari, conformemente alle loro disposizioni costituzionali.
2. Gli istrumenti di ratificazione saranno deposti presso l'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale.
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Art. 21 1. La presente convenzione entra in vigore 90 giorni dopo la data di deposito del dodicesimo istrumento di ratificazione. Per gli Stati che la ratificano successivamente, essa entra in vigore 90 giorni dopo il deposito del rispettivo istrumento di ratificazione, 2. Con l'entrata in vigore, la presente convenzione è registrata, per il tramite dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale, presso il Segretario generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite.
Art. 22 1. Dopo l'entrata in vigore, la presente convenzione è aperta all'adesione di ciascun Stato membro dell'organizzazione delle Nazioni Unite o di una loro istituzione specializzata.
2. L'adesione avviene mediante deposito dell'istrumento presso l'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale e prende effetto 90 giorni dopo la data del deposito.
Art. 23 1. Ciascun Stato contraente può disdire la presente convenzione mediante notifica all'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale.
2. La disdetta prende effetto sei mesi dopo la notificazione presso l'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale.
Art. 24 1. Qualsiasi controversia fra Stati contraenti in merito all'interpretazione o all'applicazione della presente convenzione, se non può essere composta mediante negoziati, su domanda di uno degli Stati, è sottoposta ad arbitrato. Se, nel semestre successivo alla data della domanda d'arbitrato, le parti non si intendono circa l'organizzazione di quest'ultimo, una di esse può sottoporre la controversia alla Corte internazionale di giustizia mediante richiesta conformemente allo statuto della Corte.
2. Ciascun Stato può dichiarare, all'atto della firma o della ratifica della presente convenzione oppure aderendovi, di non considerarsi vincolato alle disposizioni del paragrafo precedente. In tal caso, anche gli altri Stati contraenti non saranno vincolati, in merito alle disposizioni di cui si tratta, verso questo Stato.
3. Ciascun Stato contraente che abbia formulato una riserva conformemente alle disposizioni del paragrafo precedente, può levarla in ogni momento mediante notificazione all'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale.
Art. 25 Salvo il caso previsto all'articolo 24, non è ammessa nessun'altra riserva alla presente convenzione.
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Art. 26 L'organizzazione dell'aviazione civile internazionale notifica a tutti gli Stati membri dell'organizzazione delle Nazioni Unite o d'una loro istituzione specializzata: a. ogni firma della presente convenzione con la rispettiva data; b. il deposito di ogni strumento di ratificazione o d'adesione con la rispettiva data;
c. la data in cui la presente convenzione entra in vigore, conformemente alle disposizioni dell'articolo 21 paragrafo 1; d. la ricezione di ogni notificazione e disdetta con la rispettiva data; e. la ricezione di ogni dichiarazione o notificazione fatta in virtù dell'articolo 24, con la rispettiva data.
In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente convenzione.
Fatto a Tokio, il 14 settembre 1963, in tre testi originali nelle lingue francese, inglese e spagnola.
La presente convenzione è depositata presso l'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale e rimane aperta alla firma, conformemente alle disposizioni dell'articolo 19; questa organizzazione trasmette copie certificate conformi a tutti gli Stati membri dell'organizzazione delle Nazioni Unite o di una loro istituzione specializzata.
(Seguono le firme)
Aviazione
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Campo di applicazione il 14 settembre 2005 Stati partecipanti
Ratifica
Adesione (A)
Dichiarazione di
successione (S)
Entrata
in
vigore
Afghanistan
15 aprile
1977 A
14 luglio
1977
Albania
1° dicembre
1997 A
1° marzo
1998
Algeria*
12 ottobre
1995 A
10 gennaio
1996
Angola
24 febbraio
1998 A
25 maggio
1998
Antigua e Barbuda
19 luglio
1985 A
17 ottobre
1985
Arabia Saudita
21 novembre
1969
19 febbraio
1970
Argentina
23 luglio
1971 A
21 ottobre
1971
Armenia
23 giugno
2003 A
23 aprile
2003
Australia
22 giugno
1970 A
20 settembre
1970
Austria
7 febbraio
1974 A
8 maggio
1974
Azerbaigian*
5 febbraio
2004 A
5 maggio
2004
Bahamas
15 maggio
1975 S
10 luglio
1973
Bahrein*
9 febbraio
1984 A
9 maggio
1984
Bangladesh
25 luglio
1978 A
23 ottobre
1978
Barbados
4 aprile
1972
3 luglio
1972
Belarus*
3 febbraio
1988 A
3 maggio
1988
Belgio
6 agosto
1970
4 novembre
1970
Belize
19 maggio
1998 A
17 agosto
1998
Benin
30 marzo
2004 A
28 giugno
2004
Bhutan
25 gennaio
1989 A
25 aprile
1989
Bolivia
5 luglio
1979 A
3 ottobre
1979
Bosnia e Erzegovina 7 marzo
1995 S
6 marzo
1992
Botswana
16 gennaio
1979 A
16 aprile
1979
Brasile
14 gennaio
1970
14 aprile
1970
Brunei
23 maggio
1986 A
21 agosto
1986
Bulgaria*
28 settembre
1989 A
27 dicembre
1989
Burkina Faso
6 giugno
1969
4 dicembre
1969
Burundi
14 luglio
1971 A
12 ottobre
1971
Cambogia
22 ottobre
1996 A
20 gennaio
1997
Camerun
24 marzo
1988 A
22 giugno
1988
Canada
7 novembre
1969
5 febbraio
1970
Capo Verde
4 ottobre
1989 A
2 gennaio
1990
Ciad
30 giugno
1970 A
28 settembre
1970
Cile
24 gennaio
1974 A
24 aprile
1974
Cina*
14 novembre
1978 A
12 febbraio
1979
Hong Kong*
a
5 giugno
1997
1° luglio
1997
Macao*
b
6 dicembre
1999
20 dicembre
1999
Cipro
31 maggio
1972 A
29 agosto
1972
Colombia
6 luglio
1973
4 ottobre
1973
Comore
23 maggio
1991 A
21 agosto
1991
Congo (Brazzaville) 13 novembre
1978
11 febbraio
1979
Infrazioni e taluni altri atti commessi a bordo di aeromobili - Conv.
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Stati partecipanti
Ratifica
Adesione (A)
Dichiarazione di
successione (S)
Entrata in vigore
Congo (Kinshasa)
20 luglio
1977 A
18 ottobre
1977
Corea (Nord)*
9 maggio
1983 A
7 agosto
1983
Corea (Sud)
19 febbraio
1971
20 maggio
1971
Costa Rica
24 ottobre
1972 A
22 gennaio
1973
Croazia
5 ottobre
1993 S
8 ottobre
1991
Cuba*
12 febbraio
2001 A
13 maggio
2001
Côte d'Ivoire
3 giugno
1970 A
1° settembre
1970
Danimarca
17 gennaio
1967
4 dicembre
1969
Ecuador
3 dicembre
1969
3 marzo
1970
Egitto*
12 febbraio
1975 A
13 maggio
1975
El Salvador
13 febbraio
1980 A
13 maggio
1980
Emirati Arabi Uniti 16 aprile
1981 A
15 luglio
1981
Estonia
31 dicembre
1993 A
31 marzo
1994
Etiopia*
27 marzo
1979 A
25 giugno
1979
Figi
18 gennaio
1972 S
10 ottobre
1970
Filippine
26 novembre
1965
4 dicembre
1969
Finlandia
2 aprile
1971
1° luglio
1971
Francia
11 settembre
1970
10 dicembre
1970
Gabon
14 gennaio
1970 A
14 aprile
1970
Gambia
4 gennaio
1979 A
4 aprile
1979
Georgia
16 giugno
1994 A
14 settembre
1994
Germania
16 dicembre
1969
16 marzo
1970
Ghana
2 gennaio
1974 A
2 aprile
1974
Giamaica
16 settembre
1983 A
15 dicembre
1983
Giappone
26 maggio
1970
24 agosto
1970
Gibuti
10 giugno
1992 A
8 settembre
1992
Giordania
3 maggio
1973 A
1° agosto
1973
Grecia
31 maggio
1971
29 agosto
1971
Grenada
28 agosto
1978 A
26 novembre
1978
Guatemala*
17 novembre
1970
15 febbraio
1971
Guinea
18 gennaio
1994 A
18 aprile
1994
Guinea equatoriale
27 febbraio
1991 A
28 maggio
1991
Guyana
20 dicembre
1972 A
19 marzo
1973
Haiti
26 aprile
1984 A
25 luglio
1984
Honduras*
8 aprile
1987 A
7 luglio
1987
India*
22 luglio
1975 A
20 ottobre
1975
Indonesia*
7 settembre
1976
6 dicembre
1976
Iran
28 giugno
1976 A
29 settembre
1976
Iraq
15 maggio
1974 A
13 agosto
1974
Irlanda
14 novembre
1975
12 febbraio
1976
Islanda
16 marzo
1970 A
14 giugno
1970
Isole Cook
12 aprile
2005 A
11 luglio
2005
Isole Marshall
15 maggio
1989 A
13 agosto
1989
Aviazione
12
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Stati partecipanti
Ratifica
Adesione (A)
Dichiarazione di
successione (S)
Entrata
in
vigore
Israele
19 settembre
1969
18 dicembre
1969
Italia
18 ottobre
1968
4 dicembre
1969
Kazakstan
18 maggio
1995 A
16 agosto
1995
Kenya
22 giugno
1970 A
20 settembre
1970
Kirghizistan
28 febbraio
2000 A
28 maggio
2000
Kuwait*
27 novembre
1979 A
25 febbraio
1980
Laos
23 ottobre
1972 A
21 gennaio
1973
Lesotho
28 aprile
1972 A
27 luglio
1972
Lettonia
10 giugno
1997 A
8 settembre
1997
Libano
11 giugno
1974 A
9 settembre
1974
Liberia
10 marzo
2003
8 giugno
2003
Libia
21 giugno
1972 A
19 settembre
1972
Liechtenstein
26 febbraio
2001 A
27 maggio
2001
Lituania
21 novembre
1996 A
19 febbraio
1997
Lussemburgo
21 settembre
1972 A
20 dicembre
1972
Macedonia
30 agosto
1994 S
17 settembre
1991
Madagascar
2 dicembre
1969
2 marzo
1970
Malawi*
28 dicembre
1972 A
28 marzo
1973
Malaysia
5 marzo
1985 A
3 giugno
1985
Maldive
28 settembre
1987 A
27 dicembre
1987
Mali
31 maggio
1971 A
29 agosto
1971
Malta
28 giugno
1991 A
26 settembre
1991
Marocco*
21 ottobre
1975 A
19 gennaio
1976
Mauritania
30 giugno
1977 A
28 settembre
1977
Maurizio
5 aprile
1983 A
4 luglio
1983
Messico
18 marzo
1969
4 dicembre
1969
Moldova
20 giugno
1997 A
18 settembre
1997
Monaco
2 giugno
1983 A
31 agosto
1983
Mongolia
24 luglio
1990 A
22 ottobre
1990
Mozambico*
6 gennaio
2003 A
6 aprile
2003
Myanmar
23 maggio
1996 A
21 agosto
1996
Nauru
17 maggio
1984 A
15 agosto
1984
Nepal
15 gennaio
1979 A
15 aprile
1979
Nicaragua
24 agosto
1973 A
22 novembre
1973
Niger
27 giugno
1969
4 dicembre
1969
Nigeria
7 aprile
1970
6 luglio
1970
Norvegia
17 gennaio
1967
4 dicembre
1969
Nuova Zelanda
12 febbraio
1974 A
13 maggio
1974
Oman*
9 febbraio
1977 A
10 maggio
1977
Paesi Bassi*
14 novembre
1969
12 febbraio
1970
Antille olandesi
4 giugno
1974
2 settembre
1974
Aruba
30 dicembre
1985
1° gennaio
1986
Pakistan
11 settembre
1973
10 dicembre
1973
Infrazioni e taluni altri atti commessi a bordo di aeromobili - Conv.
13
0.748.710.1
Stati partecipanti
Ratifica
Adesione (A)
Dichiarazione di
successione (S)
Entrata in vigore
Palau
12 ottobre
1995 A
10 gennaio
1996
Panama
16 novembre
1970
14 febbraio
1971
Papua Nuova Guinea* 6 novembre
1975 S
16 settembre
1975
Paraguay
9 agosto
1971 A
7 novembre
1971
Perù*
12 maggio
1978 A
10 agosto
1978
Polonia
19 marzo
1971 A
17 giugno
1971
Portogallo
25 novembre
1964
4 dicembre
1969
Qatar
6 agosto
1981 A
5 dicembre
1981
Regno Unito*
29 novembre
1968
4 dicembre
1969
Anguilla
1° dicembre
1982
1° dicembre
1982
Rep. Centrafricana
11 giugno
1991 A
9 settembre
1991
Repubblica Ceca
25 marzo
1993 S
1° gennaio
1993
Repubblica Dominicana 3 dicembre
1970 A
3 marzo
1971
Romania*
15 febbraio
1974 A
16 maggio
1974
Ruanda
17 maggio
1971 A
15 agosto
1971
Russia*
3 febbraio
1988 A
3 maggio
1988
Saint Lucia
31 ottobre
1983 A
29 gennaio
1984
Saint Vincent e Grenadine 18 novembre
1991 A
16 febbraio
1992
Salomone, Isole
23 marzo
1982 S
7 luglio
1978
Samoa
9 luglio
1998 A
7 ottobre
1998
Seicelle
4 gennaio
1979 A
4 aprile
1979
Senegal
9 marzo
1972
7 giugno
1972
Serbia e Montenegro 6 settembre
2001 S
27 aprile
1992
Sierra Leone
9 novembre
1970 A
7 febbraio
1971
Singapore
1° marzo
1971 A
30 maggio
1971
Siria*
31 luglio
1980 A
29 ottobre
1980
Slovacchia
20 marzo
1995 S
1° gennaio
1993
Slovenia
18 dicembre
1992 S
25 giugno
1991
Spagna
1° ottobre
1969
30 dicembre
1969
Sri Lanka
30 maggio
1978 A
28 agosto
1978
Stati Uniti
5 settembre
1969
4 dicembre
1969
Sudafrica*
26 maggio
1972 A
24 agosto
1972
Sudan
25 maggio
2000 A
23 agosto
2000
Suriname
10 settembre
1979 S
25 novembre
1975
Svezia
17 gennaio
1967
4 dicembre
1969
Svizzera
21 dicembre
1970
21 marzo
1971
Swaziland
15 novembre
1999 A
13 febbraio
2000
Tagikistan
20 marzo
1996 A
18 giugno
1996
Tanzania
12 agosto
1983 A
10 novembre
1983
Thailandia
6 marzo
1972 A
4 giugno
1972
Togo
26 luglio
1971 A
24 ottobre
1971
Tonga
13 febbraio
2002 A
14 maggio
2002
Trinidad e Tobago
9 febbraio
1972 A
9 maggio
1972
Aviazione
14
0.748.710.1
Stati partecipanti
Ratifica
Adesione (A)
Dichiarazione di
successione (S)
Entrata
in
vigore
Tunisia*
25 febbraio
1975 A
26 maggio
1975
Turchia
17 dicembre
1975 A
16 marzo
1976
Turkmenistan
30 giugno
1999 A
28 settembre
1999
Ucraina*
29 febbraio
1988 A
29 maggio
1988
Uganda
25 giugno
1982 A
23 settembre
1982
Ungheria
3 dicembre
1970 A
3 marzo
1971
Uruguay
26 gennaio
1977 A
26 aprile
1977
Uzbekistan
31 luglio
1995 A
29 ottobre
1995
Vanuatu
31 gennaio
1989 A
1° maggio
1989
Venezuela*
4 febbraio
1983
5 maggio
1983
Vietnam*
10 ottobre
1979 A
8 gennaio
1980
Yemen
26 settembre
1986 A
25 dicembre
1986
Zambia
14 settembre
1971 A
13 dicembre
1971
Zimbabwe
8 marzo
1989 A
6 giugno
1989
*
Riserve e dichiarazioni.
Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi inglesi possono essere consultati sul sito internet dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale:
http://www.icao.int/cgi/goto_m.pl?/icao/en/leb/treaty.htm oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.
a
Dal 1° lug. 1997, Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 5 giu. 1997, la Conv. è applicabile anche alla RAS Hong Kong dal 1° lug. 1997.
b
Dal 7 lug. 1999 al 19 dic. 1999, la Conv. era applicabile a Macao in base a una dichiarazione d'estensione territoriale del Portogallo. Dal 20 dic. 1999, Macao è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 6 dic. 1999, la Conv. è applicabile anche alla RAS Macao dal 20 dic. 1999.