1 Al fine di testare modelli per lo svolgimento sicuro e fattibile di grandi manifestazioni, l'autorità cantonale competente può autorizzare appositi progetti pilota svolti tra il 1° e il 30 giugno 2021.
2 Ciascun Cantone può autorizzare al massimo cinque progetti pilota tenendo conto dei diversi tipi di manifestazione.
3 I progetti pilota devono essere svolti con almeno 300 e al massimo 600 persone, visitatori o partecipanti, in luoghi chiusi e al massimo 1000 persone, visitatori o partecipanti, all'aperto. Si applicano inoltre le misure di protezione e le prescrizioni di cui agli articoli 6b e 6bbis.
4 L'autorizzazione può essere rilasciata soltanto se:
- a.
- sono adempiute le condizioni di cui all'articolo 6a capoverso 2 lettere a e b;
- b.
- l'organizzatore presenta un piano di protezione secondo l'articolo 4 e l'allegato 3 numeri 1 e 2 basato su un'analisi dei rischi della manifestazione che intende organizzare e suscettibile di permettere l'acquisizione di conoscenze sullo svolgimento pratico di grandi manifestazioni dello stesso tipo;
- c.
- l'organizzatore prevede una valutazione dello svolgimento della manifestazione.
5 Per raggiungere lʼobiettivo di cui al capoverso 1, la valutazione deve fornire in particolare informazioni sui seguenti punti:
- a.
- esperienze sul controllo all'ingresso, in particolare sulla sua organizzazione, sulle offerte di test sul posto e sul loro utilizzo, sul numero di persone cui ha dovuto essere rifiutato l'ingresso e sui motivi del rifiuto nonché sulle possibilità di miglioramento;
- b.
- esperienza sullʼattuazione del piano di protezione, in particolare sullʼincanalamento dei flussi di persone, l'osservanza delle prescrizioni da parte dei visitatori e dei partecipanti, la praticabilità delle prescrizioni e le possibilità di miglioramento.
6 L'organizzatore presenta i risultati della valutazione all'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione nonché, allegando lʼautorizzazione cantonale e il piano di protezione attuato, all'UFSP entro dieci giorni dalla conclusione della manifestazione.
7 La revoca di un'autorizzazione o l'emanazione di ulteriori restrizioni sono rette dall'articolo 6a capoverso 5.
8 Il Cantone informa l'UFSP del rilascio o della revoca di un'autorizzazione.