01.09.2023 - * / In Kraft
01.01.2022 - 31.08.2023
01.10.2020 - 31.12.2021
01.01.2020 - 30.09.2020
01.07.2019 - 31.12.2019
01.01.2019 - 30.06.2019
01.01.2018 - 31.12.2018
01.01.2015 - 31.12.2017
01.01.2014 - 31.12.2014
01.07.2013 - 31.12.2013
01.01.2013 - 30.06.2013
01.01.2012 - 31.12.2012
01.01.2011 - 31.12.2011
01.01.2010 - 31.12.2010
01.01.2009 - 31.12.2009
01.07.2008 - 31.12.2008
01.01.2007 - 30.06.2008
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Versionen Vergleichen

1

Ordinanza

del Consiglio dei PF sul personale del settore dei politecnici federali (Ordinanza sul personale del settore dei PF, OPers PF)1 del 15 marzo 2001 (Stato 1° novembre 2005) approvata dal Consiglio federale il 25 aprile 2001 Il Consiglio dei PF, visto l'articolo 37 capoverso 3 della legge del 24 marzo 20002 sul personale federale
(LPers), nonché l'articolo 2 capoverso 2 dell'ordinanza quadro del 20 dicembre 20003 relativa alla legge sul personale federale (ordinanza quadro LPers), ordina: Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto e campo d'applicazione (art. 2 LPers) 1

La presente ordinanza disciplina i rapporti di lavoro dei collaboratori del settore dei politecnici federali (settore dei PF).

2

La presente ordinanza non si applica: a.4 ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 17 capoverso 1 della legge del 4 ottobre 19915 sui PF;

abis.6 ai rapporti di lavoro dei professori ordinari, straordinari e assistenti dei due PF, salvo che l'ordinanza del 18 settembre 20037 sul corpo professorale non rimandi espressamente alla presente ordinanza; RU 2001 1789

1

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal Consiglio federale il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).

2 RS

172.220.1

3 RS

172.220.11

4

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal Consiglio federale il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).

5 RS

414.110

6

Intrdotta dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal Consiglio federale il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).

7 RS

172.220.113.40 172.220.113

Personale federale

2

172.220.113

b. agli apprendisti che sottostanno alla legge federale del 19 aprile 19788 sulla formazione professionale.


Art. 2

Competenze (art. 3 LPers) 1

Il Consiglio dei PF è competente per l'avvio, la modifica e la cessazione dei rapporti di lavoro, come pure per tutte le decisioni attinenti ai rapporti di lavoro concernenti: a. i membri delle direzioni degli istituti; b. i collaboratori del Consiglio dei PF; c.9 i collaboratori della segreteria della Commissione di ricorso dei PF; le decisioni sono prese d'intesa con il presidente della Commissione.

2

Il Consiglio dei PF può delegare le competenze di cui al capoverso 1 lettere b e c al suo presidente o al suo segretario generale.10 3 Le direzioni dei PF e i direttori degli istituti di ricerca sono competenti per l'avvio, la modifica e la cessazione dei rapporti di lavoro dei loro collaboratori, nonché per tutte le decisioni attinenti a tali rapporti di lavoro.11 4 Il Consiglio dei PF è competente per l'applicazione della presente ordinanza ai suoi collaboratori.

5

...12


Art. 3

Disciplinamento delle questioni di dettaglio 1

I due PF e gli istituti di ricerca disciplinano, ove necessario, i dettagli relativi al proprio personale per quanto non vi sia un altro servizio preposto a tale scopo.

2

Informano adeguatamente i collaboratori sul disciplinamento delle questioni di dettaglio.

8 [RU

1979 1687, 1985 660 n. I 21, 1987 600 art. 17 n. 3, 1991 857 all. n. 4, 1992 288 all. n. 17 2521 art. 55 n. 1, 1996 2588 art. 25 cpv. 2 ed all. n. 1, 1998 1822 art. 2, 1999 2374 n. I 2, 2003 187 all. n. II 2. RU 2003 4557 all. n. I 1].

Attualmente «LF del 13 dic. 2002» (RS 412.10).

9

Intrdotta dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal Consiglio federale il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).

10 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal Consiglio federale il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).

11 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal Consiglio federale il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).

12 Abrogato dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal Consiglio federale il 23 giu. 2004, con effetto dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).

OPers PF

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Capitolo 2: Politica del personale Sezione 1: Principio

Art. 4

1 Il Consiglio dei PF, i due PF e gli istituti di ricerca si adoperano per: a. una politica del personale progressista e sociale; b. condizioni di lavoro allettanti e competitive a livello nazionale e internazionale; c. un impiego adeguato, economico e socialmente responsabile dei loro collaboratori;

d. l'assunzione e il promovimento di collaboratori adeguati.

2

La politica del personale tiene conto degli obiettivi dell'insegnamento, della ricerca e dei servizi così come definiti nella legislazione sui PF. Si ispira alla politica del personale del Consiglio federale, nonché alla convenzione conclusa con le parti sociali.

3

I due PF e gli istituti di ricerca sono responsabili dell'applicazione della politica del personale. Adottano nel proprio settore le necessarie misure organizzative e del personale.

Sezione 2: Sviluppo del personale

Art. 5

Competenza (art. 4 cpv. 2 lett. b LPers) 1

I due PF e gli istituti di ricerca promuovono lo sviluppo di tutto il personale.

Accrescono in questo modo la qualità delle loro prestazioni, ampliano la competenza tecnica dei collaboratori e ne migliorano la competitività sul mercato del lavoro.

2

I collaboratori sono tenuti a perfezionarsi in base alle loro attitudini e alle esigenze del mercato del lavoro e ad aprirsi ai cambiamenti.

3

I due PF e gli istituti di ricerca partecipano in modo commisurato alle spese di perfezionamento del personale. I diritti e gli obblighi reciproci possono essere stabiliti in convenzioni sul perfezionamento.


Art. 6

Promovimento del corpo accademico intermedio (art. 4 cpv. 2 lett. b LPers) I due PF e gli istituti di ricerca stilano piani di carriera per gli assistenti, gli assistenti in capo e i collaboratori scientifici.

Personale federale

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Art. 7

Colloquio di valutazione (art. 4 cpv. 3 LPers) 1

I superiori svolgono almeno una volta all'anno un colloquio di valutazione con i propri collaboratori. Quest'ultimo serve a tracciare un bilancio e a favorire il promovimento dei collaboratori, a valutare le loro prestazioni e a dar loro l'occasione di esprimersi circa il modo di agire dei superiori.

2

Sono in particolare oggetto del colloquio: a. la definizione di obiettivi e la loro verifica; b. la situazione lavorativa; c. le possibilità e le misure di sviluppo; d.13 l'avvio di misure appropriate concernenti la funzione o il rapporto di lavoro.

3

La prestazione dei collaboratori è valutata secondo criteri stabiliti.

4

I collaboratori si esprimono sul modo di agire dei superiori. I loro riscontri servono ai superiori per lo sviluppo dell'unità organizzativa.

5

...14


Art. 8

Sviluppo delle capacità gestionali (art. 4 cpv. 2 lett. c LPers) I due PF e gli istituti di ricerca elaborano programmi mirati allo sviluppo delle capacità gestionali. Questi ultimi hanno per scopo di permettere ai collaboratori idonei l'accesso a funzioni direttive e di promuovere le capacità gestionali a tutti i livelli, in particolare nei settori dell'insegnamento, della ricerca e dei servizi.


Art. 9

Protezione della

personalità

(art. 4 cpv. 2 lett. g LPers) 1

I due PF e gli istituti di ricerca provvedono a creare un clima di rispetto e di fiducia scevro da qualsiasi discriminazione.

2

Mediante misure adeguate e indipendentemente dalle persone da cui queste emanino, impediscono attentati inammissibili alla personalità dei singoli collaboratori, quali in particolare:

a. il rilevamento sistematico di dati riguardanti le prestazioni individuali all'insaputa degli interessati;

b. la perpetrazione o la tolleranza di aggressioni o atti lesivi della dignità personale e professionale.

3

I due PF e gli istituti di ricerca designano un servizio incaricato di offrire consulenza e sostegno ai collaboratori che si sentono sfavoriti o discriminati. Nell'adempimento dei propri compiti, tale servizio non è vincolato da direttive.

13 Introdotta dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795).

14 Abrogato dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, con effetto dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795).

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Art. 10

Parità di trattamento (art. 4 cpv. 2 lett. d LPers) 1

I due PF e gli istituti di ricerca prendono misure mirate per garantire pari opportunità e la parità di trattamento tra uomini e donne.

2

Tutelano la dignità delle donne e dell'uomo sul posto di lavoro e prendono misure intese a far rispettare il divieto di discriminazione.


Art. 11

Altre misure

(art. 4 cpv. 2 lett. e, f, h-k, 32 lett. d LPers) I due PF e gli istituti di ricerca prendono, ciascuno per il proprio settore, misure per: a. promuovere il plurilinguismo, l'equa rappresentanza delle comunità linguistiche e la comprensione tra le stesse;

b. garantire pari opportunità ai disabili, segnatamente in materia di impiego e di integrazione;

c. promuovere presso i collaboratori un comportamento rispettoso dell'ambiente, della salute e della sicurezza sul posto di lavoro;

d. creare posti di tirocinio e di perfezionamento; e. creare condizioni di lavoro che consentano ai collaboratori di adempiere alle proprie responsabilità in ambito familiare e sociale; f.

fornire un'informazione esaustiva e tempestiva ai collaboratori.

Sezione 3: Coordinamento e rapporti

Art. 12

(art. 5 LPers)

1

Il Consiglio dei PF coordina, nel quadro dei principi formulati nell'articolo 4, la politica del personale elaborata dai due PF e dagli istituti di ricerca.

2

I due PF e gli istituti di ricerca verificano periodicamente il conseguimento degli obiettivi fissati nella LPers e nella presente ordinanza e ne fanno rapporto al Consiglio dei PF.

3

Il rapporto contiene in particolare indicazioni circa: a. la composizione del personale; b. i costi del personale; c. il grado di soddisfazione nel lavoro; d. l'esito dei colloqui di valutazione; e.15 l'applicazione del sistema salariale.

15 Introdotta dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795).

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4

Il Consiglio dei PF valuta i rapporti e ne rende conto al Dipartimento federale dell'interno.

Sezione 4: Partecipazione e collaborazione con le parti sociali

Art. 13

(art. 33 LPers)

1

Il Consiglio dei PF, i due PF e gli istituti di ricerca prendono tutte le misure atte a garantire la piena collaborazione con le parti sociali.

2

Il Consiglio dei PF, i due PF e gli istituti di ricerca concludono periodicamente con le parti sociali una convenzione in merito alla reciproca cooperazione e agli obiettivi di politica del personale.

3

Le parti sociali possono chiedere, in virtù di tale convenzione, una revisione della presente ordinanza.

4

Presso i due PF e gli istituti di ricerca possono essere costituite commissioni del personale qualora ciò risponda al desiderio della maggioranza dei collaboratori.

Capitolo 3: Rapporto di lavoro Sezione 1: Formazione, modifica e risoluzione

Art. 14

Messa a concorso (art. 7 LPers) 1

I posti vacanti sono messi a concorso mediante pubblicazione in adeguati mezzi di comunicazione di massa.

2

Quando un concorso interno garantisce una concorrenza sufficiente o non è pregiudicato l'equo accesso a un posto, si può eccezionalmente fare a meno di un concorso pubblico. I due PF e gli istituti di ricerca disciplinano nel loro settore dettagli e la ripartizione delle competenze.


Art. 15

Condizioni di assunzione L'assunzione è subordinata alle esigenze conformi al settore d'attività.


Art. 16

Contratto di lavoro (art. 8 LPers) 1

Il rapporto di lavoro nasce al momento della firma del contratto di lavoro da parte del servizio competente e della persona che si intende assumere.

2

Il contratto di lavoro disciplina almeno i seguenti punti: a. l'inizio e la durata del rapporto di lavoro; b. il settore lavorativo; c. il periodo di prova;

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7

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d. il

grado

d'occupazione;

e. lo stipendio e la forma di versamento dello stipendio; f.

la previdenza professionale; g. i termini di disdetta.

3

Oltre al contratto di lavoro i collaboratori ricevono un elenco degli obblighi.


Art. 17

Modifica del contratto di lavoro (art. 13 LPers) 1

Ogni modifica del contratto di lavoro necessita della forma scritta.

2

In caso di modifiche del contratto, ci si sforza in linea di principio di addivenire a soluzioni consensuali. Se il collaboratore si oppone alla modifica del contratto, quest'ultima può essere intrapresa solo per via di disdetta ai sensi dell'articolo 12 LPers.


Art. 18

Periodo di prova (art. 8 cpv. 2 LPers) 1

Il periodo di prova è, di regola, di tre mesi per tutti i rapporti di lavoro. In casi fondati, può essere prolungato fino a un massimo di sei mesi.

2

In caso di cambiamento di posto all'interno del settore dei PF o di rapporti di lavoro di durata determinata, il periodo di prova può essere ridotto o soppresso.


Art. 19

Rapporti di lavoro di durata determinata (art. 9 LPers) 1

Il rapporto di lavoro è, di regola, di durata indeterminata.

2

I rapporti di lavoro di durata determinata concernono: a. gli

assistenti;

b. gli assistenti in capo; c. gli assistenti ausiliari; d. i collaboratori scientifici impiegati nell'insegnamento e in progetti di ricerca; e. i collaboratori impiegati per compiti infrastrutturali di durata limitata.

3

I rapporti di lavoro di durata determinata non possono essere conclusi allo scopo di eludere le disposizioni relative alla protezione contro la disdetta di cui all'articolo 14 LPers.


Art. 20

Durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato (art. 9 LPers) 1

I rapporti di lavoro di durata determinata si tramutano in rapporti di lavoro di durata indeterminata conformemente alle disposizioni dell'articolo 9 capoverso 2 LPers.

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2

Gli assistenti sono impiegati per un periodo di sei anni al massimo.

3

Gli assistenti in capo sono impiegati per un periodo di sei anni al massimo.

4

I collaboratori scientifici impegnati nell'insegnamento, in progetti di ricerca e in progetti scientifici di ampia portata possono essere impiegati nel complesso per un periodo di nove anni al massimo.16 5 ...17

6

I rapporti di lavoro di durata determinata che contemplano unicamente compiti infrastrutturali non possono superare nel complesso una durata di cinque anni.

7

I collaboratori che sono impiegati a tempo determinato per più di cinque anni elaborano insieme ai loro diretti superiori un piano di carriera scritto al più tardi dopo quattro anni. Quest'ultimo viene riesaminato al più tardi dopo tre anni.

Sezione 2: Ristrutturazioni

Art. 21

Misure in caso di ristrutturazioni (art. 12, 19, 31 e 33 LPers) 1

I due PF e gli istituti di ricerca procedono a ristrutturazioni socialmente sostenibili.

I collaboratori contribuiscono alla realizzazione e alla buona riuscita delle ristrutturazioni, segnatamente mediante la collaborazione attiva alle misure e lo sviluppo dell'iniziativa individuale.

2

Hanno priorità rispetto al licenziamento: a. il mantenimento in servizio dei collaboratori mediante misure di riorganizzazione del tempo di lavoro;

b. la mutazione dei collaboratori a un altro posto adeguato all'interno del settore dei PF;

c. il collocamento in posti adeguati al di fuori del settore dei PF; d. la riqualificazione e il perfezionamento professionale; e. il pensionamento anticipato.

3

I due PF e gli istituti di ricerca informano i loro collaboratori e le parti sociali in modo trasparente, esaustivo e tempestivo.

4

Il Consiglio dei PF è competente per l'elaborazione e la firma del piano sociale con le associazioni del personale.

16 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal Consiglio federale il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).

17 Abrogato dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal Consiglio federale il 23 giu. 2004, con effetto dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).

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Art. 22

Prestazioni in caso di pensionamento anticipato (art. 31 cpv. 5 LPers) 1

Nel quadro di ristrutturazioni, i collaboratori possono essere pensionati anticipatamente al più presto a 55 anni compiuti, a condizione che non abbiano rifiutato un altro posto di lavoro adeguato.

2

È condizione indispensabile al pensionamento anticipato che: a. il posto sia soppresso; o b. l'ambito lavorativo del collaboratore sia stato modificato in modo tale da rendere il posto inadeguato; o c. il posto sia soppresso nel quadro di un'azione di solidarietà a favore di collaboratori più giovani.

3

Al collaboratore pensionato anticipatamente viene corrisposta una pensione di vecchiaia e una pensione transitoria conformemente all'articolo 5 capoversi 1, 2 e 6 della legge federale del 23 giugno 200018 sulla Cassa pensioni della Confederazione (Legge sulla CPC). È determinante ai fini del calcolo della pensione la durata assicurativa fino all'età di pensionamento regolamentare. La pensione transitoria non deve essere rimborsata al raggiungimento dell'età di pensionamento.

4

I due PF e gli istituti di ricerca versano alla Cassa pensioni della Confederazione le lacune di copertura derivanti dal pensionamento anticipato.


Art. 23

Prestazioni supplementari del datore di lavoro (art. 31 cpv. 3 e 5 LPers) Per evitare situazioni difficili, i due PF e gli istituti di ricerca possono fornire altre prestazioni.

Capitolo 4: Prestazioni Sezione 1: Stipendio e supplementi

Art. 24


19



Art. 25

20 Classificazione della

funzione

(art. 15 LPers)

1

Al momento della costituzione del rapporto di lavoro o in caso di cambiamento della funzione, il servizio competente di cui all'articolo 2 capoversi 1-3 definisce in quale livello di funzione della griglia delle funzioni riportata nell'allegato 1 rientra il 18 RS

172.222.0

19 Abrogato dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, con effetto dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795).

20 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795).

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posto del collaboratore. Per la classificazione tiene conto del profilo dei requisiti della funzione.

2

I collaboratori che non sono d'accordo con la classificazione possono adire la commissione paritetica di riesame delle valutazioni delle funzioni nel settore dei PF.


Art. 26

21 Stipendio iniziale

(art. 15 LPers)

1

Il servizio competente di cui all'articolo 2 capoversi 1-3 fissa lo stipendio iniziale in base alla scala salariale riportata nell'allegato 2 entro l'importo minimo e quello massimo previsto per il relativo livello di funzione.

2

Nella fissazione dello stipendio iniziale si tiene adeguatamente conto dell'esperienza e del mercato del lavoro.

3

Su proposta del PF o dell'istituto di ricerca competente, il Consiglio dei PF può: a. escludere categorie di collaboratori di cui all'articolo 19 capoverso 2 dai capoversi 1 e 2 se uno degli obiettivi principali dell'assunzione è la formazione; in questo caso lo stipendio iniziale è fissato in base all'articolo 35 capoverso 1; b. concedere in singoli casi stipendi fino al 10 per cento superiori all'importo massimo del relativo livello di funzione per reclutare o mantenere al proprio servizio collaboratori particolarmente qualificati.


Art. 27


22

Evoluzione dello stipendio (art. 4 cpv. 3 e art. 15 LPers) 1

L'evoluzione dello stipendio poggia, nei limiti consentiti dalle risorse disponibili, su una valutazione annuale delle prestazioni e sull'esperienza.

2

Le prestazioni dei collaboratori sono valutate nel modo seguente: a. valutazione A: supera nettamente le esigenze; b. valutazione B: supera le esigenze; c. valutazione C: adempie le esigenze; d. valutazione D: adempie gran parte delle esigenze; e. valutazione E: adempie parte delle esigenze; f.

valutazione N: non adempie le esigenze.

3

Se è inferiore allo stipendio corrispondente alla prestazione attuale del collaboratore, lo stipendio individuale è aumentato nei limiti consentiti dalle risorse disponibili.

Se è superiore, rimane invariato.

21 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795).

22 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795).

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4

In caso di prestazioni corrispondenti alla valutazione N si applica l'articolo 7 capoverso 2 lettera d.

5

Su proposta del PF o dell'istituto di ricerca competente, il Consiglio dei PF può: a. prevedere per determinati gruppi di funzioni un sistema di bonus basato sulla valutazione delle prestazioni; l'importo massimo del rispettivo livello di funzione non può essere superato; b. escludere categorie di collaboratori di cui all'articolo 19 capoverso 2 dai capoversi 1-3 se uno degli obiettivi principali dell'assunzione è la formazione; in questo caso per l'evoluzione salariale si applica l'articolo 35 capoverso 1.

6

I due PF e gli istituti di ricerca designano un organo interno che i dipendenti possono adire in caso di divergenze sulla valutazione delle prestazioni.


Art. 28


23

Adeguamento della scala salariale (art. 16 LPers) 1

Il Consiglio dei PF esamina annualmente, insieme alle parti sociali, gli importi e i livelli della scala salariale di cui all'allegato 2 e, se del caso, li adegua nei limiti consentiti dalle risorse disponibili.

2

Per l'adeguamento della scala salariale si tiene conto, in particolare, del mercato del lavoro e del rincaro.


Art. 29


24

Indennità di funzione (art. 15 LPers) 1

In caso di incarichi provvisori che comportano particolari esigenze o sollecitazioni che non giustificano tuttavia il passaggio a un livello di funzione superiore, è possibile corrispondere un'indennità di funzione.

2

L'importo dell'indennità si conforma al livello di funzione cui corrisponde la particolare esigenza o sollecitazione richiesta.


Art. 30

25 Premi speciali

(art. 15 LPers)

1

A singoli collaboratori o a gruppi di lavoro che forniscono prestazioni eccezionali possono essere versati premi speciali.

2

I premi speciali sono corrisposti in denaro o in natura.

3

Il valore dei premi speciali non può essere superiore al 10 per cento dell'importo massimo del livello di funzione di cui all'allegato 2.

23 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795).

24 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795).

25 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795).

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Art. 31


26

Indennità temporanea in funzione del mercato del lavoro Per tenere conto di condizioni speciali sul mercato del lavoro, il Consiglio dei PF può fissare, per determinate funzioni, un'indennità temporanea in funzione del mercato del lavoro non superiore al 10 per cento dell'importo massimo previsto per il relativo livello di funzione.


Art. 32


27



Art. 33

Indennità (art. 15 LPers) Possono essere versate indennità per: a. lavoro domenicale e notturno; b. lavoro a turni e servizio di picchetto.


Art. 34


28

Occupazione a tempo parziale (art. 15 LPers) Fatto salvo l'articolo 41, lo stipendio e le indennità dei collaboratori impiegati a tempo parziale corrispondono al tasso di occupazione.


Art. 35

Disposizioni speciali 1

Qualora non fosse possibile definire il livello di una funzione conformemente all'articolo 25, è consentito versare uno stipendio forfetario. L'ammontare dello stipendio forfetario deve essere conforme alle norme dei finanziatori e alla percentuale del tempo di lavoro effettivamente dedicato all'istituto.29 2 In caso di occupazione irregolare è possibile stabilire stipendi giornalieri o orari.

Sezione 2: Prestazioni sociali

Art. 36

Diritto allo stipendio in caso di malattia o infortunio (art. 29 LPers) 1

In caso di impedimento al lavoro dovuto a malattia o infortunio, i collaboratori hanno diritto al versamento del salario fino a un massimo del 100 per cento dello stipendio totale per un periodo non superiore a 730 giorni. Sono conteggiate le prestazioni di assicurazioni.

26 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795).

27 Abrogato dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, con effetto dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795).

28 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795).

29 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795).

OPers PF

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2

Il diritto allo stipendio può essere ridotto qualora un collaboratore abbia contratto una malattia o sia incorso in un infortunio intenzionalmente o per grave negligenza, si sia esposto consapevolmente a un pericolo fuori dall'ordinario o si sia avventurato in un'impresa rischiosa.

3

I due PF e gli istituti di ricerca possono concludere assicurazioni per il loro personale al fine di coprire il proprio rischio finanziario. Possono accollarne i costi ai collaboratori nella misura in cui questi approfittino dell'assicurazione in quanto privati.

4

Per valutare la capacità lavorativa può essere ordinata una visita di controllo presso un medico di fiducia.


Art. 37

Diritto allo stipendio in caso di gravidanza, maternità e adozione (art. 29 cpv. 1 LPers) 1

In caso di maternità, le collaboratrici hanno diritto a un congedo pagato allo stipendio totale per un periodo di quattro mesi.

2

Se lo desidera, la collaboratrice può sospendere il lavoro al più presto un mese prima della data prevista per la nascita.

3

La metà del congedo di maternità può, previo accordo con il servizio competente, essere compensata con una riduzione autonomamente scelta del grado d'occupazione convenuto per contratto. Se anche il padre lavora nel settore dei PF, i genitori possono suddividersi tale congedo a loro discrezione.

4

Per la presa a carico di bambini fino a sei anni d'età e di bambini disabili in vista di un'adozione, si ha diritto ad un congedo pagato allo stipendio totale per un periodo di due mesi. Il capoverso 3 è applicabile per analogia.


Art. 38

Diritto allo stipendio in caso di servizio militare, servizio di protezione civile e servizio civile sostitutivo (art. 29 cpv. 1 LPers) 1

In caso di congedo per servizio militare e servizio di protezione civile svizzeri obbligatori e per la durata del servizio civile sostitutivo, gli astretti al servizio hanno diritto alla totalità dello stipendio.

2

In caso di servizio volontario lo stipendio può essere pagato per al massimo 10 giorni di lavoro all'anno.

3

Le indennità per perdita di guadagno previste dalla legge in caso di servizi di cui ai capoversi 1 e 2 spettano ai due PF e agli istituti di ricerca.

4

Gli assegni sociali sono versati senza riduzioni.

Personale federale

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Art. 39

Prestazioni in caso di infortunio professionale (art. 29 cpv. 1 LPers) 1

In caso di invalidità dovuta a infortunio professionale o ad altra malattia professionale equivalente si ha diritto:30

a. al 100 per cento dello stipendio determinante in caso di incapacità lavorativa totale fino al decesso; b. alla quota corrispondente al grado di invalidità ai sensi della legge federale del 20 marzo 198131 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) in caso di incapacità lavorativa parziale.

2

...32

3

Sono computate le prestazioni assicurative.


Art. 40

Diritto allo stipendio in caso di decesso (art. 29 cpv. 2 LPers) In caso di decesso di un collaboratore, i superstiti il cui mantenimento era provatamente a carico del defunto ricevono un importo pari a un sesto del salario annuo insieme ai corrispondenti assegni di custodia.


Art. 41


33

Assegni di custodia (art. 31 cpv. 1-3 LPers) 1

I collaboratori hanno diritto a un assegno di custodia secondo l'allegato 4 per ogni figlio di cui hanno la custodia e con il quale esiste un rapporto di filiazione ai sensi dell'articolo 252 del Codice civile34. Figliastri e affiliati che dipendono finanziariamente da un collaboratore sono equiparati ai figli di quest'ultimo.

2

L'assegno è versato fino al compimento del 18° anno di età del figlio. Per i figli in formazione è versato al massimo fino al compimento del 25° anno di età.

3

La metà dell'assegno di cui all'allegato 4 può essere versata: a. al coniuge che a causa di una malattia grave è permanentemente inabile all'esercizio di un'attività lucrativa; b. ai parenti prossimi nei confronti dei quali il collaborare adempie obblighi di assistenza per ordine dell'autorità.

4

A partire da un tasso di occupazione del 50 per cento è versato l'intero assegno, in caso di un tasso di occupazione inferiore è versata la metà dell'assegno.

30 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal Consiglio federale il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).

31 RS

832.20

32 Abrogato dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal Consiglio federale il 23 giu. 2004, con effetto dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).

33 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795).

34 RS 210

OPers PF

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5

Se il collaboratore riceve da altri un assegno familiare, per figli o per custodia, l'assegno per figli ai sensi del presente articolo è versato unicamente nella misura in cui, sommato agli altri assegni esigibili, non superi l'importo di cui all'allegato 4.

6

L'assegno è adeguato al rincaro.


Art. 42

Previdenza professionale 1

I collaboratori del settore dei PF sono assicurati presso la Cassa pensioni della Confederazione conformemente alle disposizioni della legge sulla CPC35.

2

Lo stipendio determinante ai fini dell'assicurazione secondo l'articolo 4 della legge sulla CPC è pari allo stipendio di cui all'articolo 24 inclusa l'indennità di residenza.

3

Il personale del settore dei PF è assicurato conformemente alle disposizioni dell'ordinanza del 25 aprile 200136 concernente l'assicurazione nel piano di base della Cassa pensioni della Confederazione (OCPC 1) nel primato delle prestazioni e se del caso conformemente alle disposizioni dell'ordinanza del 25 aprile 200137 concernente l'assicurazione nel piano integrativo della Cassa pensioni della Confederazione (OCPC 2) nel primato dei contributi.

4

I collaboratori impiegati a tempo determinato ai sensi dell'articolo 19 capoverso 2 possono essere assicurati nel primato dei contributi conformemente alle disposizioni dell'OCPC 2. L'assegnazione al piano assicurativo deve essere disciplinata nel contratto di lavoro.

5

Per il resto si applicano le disposizioni della Cassa pensioni della Confederazione.

Sezione 3: Altre prestazioni

Art. 43

Equipaggiamento (art. 18 cpv. 1 LPers) 1

I servizi competenti dotano i collaboratori nonché gli apprendisti e i tirocinanti del materiale e degli indumenti protettivi necessari.

2

D'intesa con il servizio competente, i collaboratori possono usare apparecchi, materiale e indumenti protettivi propri. Può essere concordata a tale effetto un'apposita indennità.

3

D'intesa con il servizio competente, la prestazione di lavoro può essere assolta a casa. Sono rimborsati i costi di infrastruttura.


Art. 44

Spese (art. 18 cpv. 2 LPers) 1

I collaboratori hanno diritto al rimborso delle spese cagionate dalla loro attività professionale.

35 RS 172.222.0 36 RS

172.222.034.1 37 RS

172.222.034.2

Personale federale

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2

Il Consiglio dei PF stabilisce i principi relativi al rimborso di pasti, pernottamenti, trasporti, accoglienza di ospiti e altre spese.

3

Le spese sono rimborsate secondo i criteri dell'adeguatezza, dell'economicità, del tempo impiegato e dell'ecologia.


Art. 45

Premi di fedeltà (art. 32 lett. b LPers) 1

Dopo il 10° e il 15° anno di impiego è corrisposto un premio di fedeltà consistente in metà mese di congedo pagato o in metà mese di stipendio. Dopo il 20° anno di impiego è corrisposto un premio di fedeltà consistente in un mese di congedo pagato o in un mese di stipendio.

2

In caso di rapporti di lavoro di durata indeterminata, dopo il 5° anno di impiego è corrisposto un premio di fedeltà consistente in una settimana di congedo pagato.


Art. 46

Servizi particolari (art. 32 lett. e e g LPers) Per mantenersi attrattivi sul mercato del lavoro, i due PF e gli istituti di ricerca possono offrire servizi particolari quali: a. offerte in materia di custodia dei figli a complemento di quella assunta dalla famiglia;

b. la gestione di ristoranti per il personale, di locali di ristoro e di altre infrastrutture ricreative;

c. riduzioni di prezzo su prestazioni e prodotti.


Art. 47

Servizio medico

I due PF e gli istituti di ricerca si avvalgono delle prestazioni di un servizio medico per chiarimenti d'ordine medico e misure di medicina del lavoro.


Art. 48

Spese processuali e ripetibili (art. 18 cpv. 2 LPers) 1

Il Consiglio dei PF, i due PF e gli istituti di ricerca rimborsano le spese processuali e le spese ripetibili ai collaboratori che in virtù della loro attività professionale sono coinvolti o intentano legittimamente un procedimento civile, amministrativo o penale se: a. il settore dei PF ha un interesse nel procedimento; o b. i collaboratori non hanno commesso l'atto per grave negligenza o intenzionalmente.

2

Fintanto che la sentenza non è pronunciata vengono fornite unicamente garanzie relative ai costi.

OPers PF

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Art. 49

Indennità di uscita (art. 19 cpv. 2 e 5 LPers) 1

In caso di disdetta del rapporto di lavoro senza colpa da parte del collaboratore interessato, quest'ultimo riceve un'indennità di uscita se è soddisfatta una delle condizioni seguenti: a. il rapporto di lavoro presso un datore di lavoro di cui all'articolo 3 LPers è durato ininterrottamente almeno 20 anni; b. il collaboratore ha compiuto il 50° anno di età; c. il collaboratore espleta una funzione specializzata; d. la risoluzione del contratto di lavoro si rivela nulla.

2

L'indennità di uscita è pari al massimo a due stipendi annui.

3

Non è corrisposta alcuna indennità di uscita: a. in caso di reimpiego presso un datore di lavoro ai sensi dell'articolo 3 LPers.

È fatto salvo l'articolo 19 capoverso 4 LPers; b. se la persona interessata riceve una rendita di invalidità o di vecchiaia ai sensi della legge sulla CPC38;

c. in caso di cessazione del rapporto di lavoro secondo l'articolo 29 LPers.

4

I collaboratori che entro due anni ritrovano impiego presso un datore di lavoro di cui all'articolo 3 LPers sono tenuti a rifondere proporzionalmente l'indennità di uscita.

Sezione 4: Vacanze e congedi

Art. 50

Giorni festivi

Durante i giorni festivi abituali nel luogo di servizio non si lavora.


Art. 51

Vacanze (art. 17 LPers) 1

I collaboratori hanno diritto a cinque settimane di vacanza per anno civile.

2

Il diritto alle vacanze è di sei settimane al compimento del 50° anno di età.

3

I giovani di età inferiore a 20 anni hanno diritto a sei settimane di vacanza.

4

I superiori concordano con i collaboratori il periodo delle vacanze in base alle esigenze di servizio.

5

Le vacanze devono per principio essere prese nell'anno civile in cui sorge il diritto alle stesse. In considerazione degli interessi del servizio e d'intesa con il superiore è possibile concordare una deroga a tale principio.

38 RS

172.222.0

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6

Le vacanze non effettuate possono essere pagate in contanti solo al termine del rapporto di lavoro.

7

In caso di assenze per servizio militare, servizio di protezione civile, servizio civile, infortunio o malattia di durata superiore a 3 mesi entro uno stesso anno civile, il diritto annuale alle vacanze è ridotto di 1/12 per ogni mese di assenza supplementare. In caso di congedo non pagato, il diritto alle vacanze è ridotto a partire dal secondo mese.

8

Per gli impiegati a tempo parziale, il diritto alle vacanze è commisurato al grado d'occupazione.


Art. 52

Congedi (art. 17 LPers) 1

In casi particolari e dietro richiesta motivata, è possibile accordare ai collaboratori un congedo pagato, parzialmente pagato o non pagato a condizione che ciò non pregiudichi oltre il dovuto il normale andamento del lavoro. Il tempo di lavoro pagato è commisurato al pertinente grado d'occupazione.

2

Sono computati come tempo di lavoro: a. per il proprio matrimonio 6 giorni

b. per il matrimonio di parenti 1 giorno

c. per parto

2 giorni

d. per la cura di malati all'interno della propria economia domestica, a condizione che non vi siano altre possibilità di custodia fino a 5 giorni

per anno civile

e. per il disbrigo di questioni scolastiche importanti e di consultazioni mediche che riguardano minori sotto i 16 anni da parte di adulti con compiti educativi fino a 5 giorni

per anno civile

f.

per trasloco

1 giorno

per anno civile

g. per la conduzione e l'accompagnamento di corsi di Gioventù e Sport

fino a 5 giorni

per anno civile

h. per il reclutamento, l'ispezione e la consegna dell'equipaggiamento

1

giorno

per anno civile

i.

per interventi ed esercitazioni del corpo pompieri il tempo

necessario

j.

per il decesso di un familiare appartenente alla propria economia domestica 3

giorni

k. per il decesso di un familiare non appartenente alla propria economia domestica 1-3

giorni

secondo l'impegno

l.

per la partecipazione alle esequie di un collega di lavoro il tempo necessario, ma al massi- mo ½ giornata

OPers PF

19

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m. per la partecipazione a manifestazioni culturali organizzate da sindacati 6

giorni

su 2 anni civili

n. per attività in associazioni del personale della Confederazione

fino a 40 giorni

previa intesa con le parti sociali o. per l'esercizio di incarichi pubblici fino a 15 giorni

per anno civile.

3

Le assenze pianificabili sono considerate tempo di lavoro solo se l'attività in questione non può essere svolta nel tempo non lavorativo o nel quadro del tempo flessibile. Fra queste rientrano le visite mediche, le terapie, la citazione da parte di un'autorità per faccende non private.

4

Per il disbrigo di faccende private non è accordato alcun congedo pagato.

5

Possono essere accordati congedi non pagati nel quadro delle possibilità aziendali e organizzative. La loro durata non deve di norma superare un anno. In caso di congedo non pagato di durata superiore a un mese, il contributo del datore di lavoro di cui all'articolo 6 della legge sulla CPC39 è a carico della persona in congedo. Per il resto si applicano le disposizioni della Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA.40 Capitolo 5: Obblighi

Art. 53

Adempimento dei compiti I collaboratori sono tenuti ad adempiere in modo competente e responsabile i compiti stabiliti nel contratto di lavoro, ad attenersi alle direttive del servizio e agli ordini dei superiori e a comportarsi in modo cooperativo e leale nei confronti dei colleghi.


Art. 54

Tempo di

lavoro

(art. 17 LPers)

1

Il tempo di lavoro settimanale medio è di 41 ore per i collaboratori impiegati a tempo pieno. Per i collaboratori impiegati a tempo parziale è pari al grado d'occupazione convenuto.

2

I servizi responsabili possono concordare con i collaboratori o i rappresentanti del personale una specifica organizzazione del tempo di lavoro.

3

In caso di viaggi di servizio in Svizzera, i tempi di trasferta contano come tempo di lavoro. In caso di viaggi di servizio all'estero è computato il tempo di lavoro convenuto.

39 RS

172.222.0

40 Per. introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal Consiglio federale il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).

Personale federale

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4

Durante la pausa di mezzogiorno il lavoro deve essere interrotto per almeno 30 minuti. Valgono per contro come tempo di lavoro una pausa di 15 minuti ciascuna nel corso della mattinata e nel corso del pomeriggio.

5

I due PF e gli istituti di ricerca disciplinano il lavoro a turni e il servizio di picchetto d'intesa con i rappresentanti del personale.


Art. 55

Ore supplementari e lavoro straordinario (art. 17 LPers) 1

In caso di carico di lavoro inconsueto o di lavoro urgente, il servizio competente può, entro un lasso di tempo adeguato, ordinare o consentire di effettuare ore supplementari o lavoro straordinario. Il servizio competente pianifica con i collaboratori la soppressione delle ore supplementari o del lavoro straordinario ordinati o consentiti.

2

Sono ore supplementari le ore di lavoro prestate che superano il tempo di lavoro settimanale stabilito per gli impiegati a tempo pieno o a tempo parziale, ma che non oltrepassano il tempo massimo di lavoro di 45 ore alla settimana previsto per legge.

È considerato straordinario il tempo di lavoro che supera il tempo massimo di lavoro di 45 ore alla settimana previsto per legge. All'anno possono essere prestate al massimo 170 ore di lavoro straordinario.

3

Le ore supplementari e il lavoro straordinario vanno compensati con tempo libero della medesima durata.

4

Se le ore supplementari non possono essere compensate, il datore di lavoro versa lo stipendio normale senza supplemento. Il lavoro straordinario che non può essere compensato è rimborsato con un supplemento del 25 per cento o del 50 per cento per le domeniche e i giorni festivi.

5

I due PF e gli istituti di ricerca provvedono affinché siano pagate al massimo 100 ore supplementari o di lavoro straordinario per anno civile e a che vengano riportate all'anno civile seguente al massimo 100 ore.

6

Il pagamento delle ore supplementari e del lavoro straordinario può essere escluso nel contratto di lavoro dei quadri.


Art. 56

Occupazioni al di fuori del rapporto di lavoro (art. 23 LPers) 1

Le attività e gli incarichi pubblici che i collaboratori esercitano al di fuori del rapporto di lavoro con un PF o un istituto di ricerca richiedono un'autorizzazione da parte del servizio competente quando esiste la possibilità di un conflitto di interessi con gli interessi lavorativi o quando ciò comprometta l'adempimento dei compiti.

2

I collaboratori informano i propri superiori in caso di dubbio.

OPers PF

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Art. 57

Segreto professionale, di affari e d'ufficio (art. 22 LPers) 1

I collaboratori sono tenuti a mantenere il più stretto riserbo su questioni professionale e di affari che per loro natura o per prescrizione particolare devono essere mantenute segrete.

2

L'obbligo di serbare il segreto permane anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

3

Se chiamati a rispondere in qualità di parti, testimoni o periti in interrogatori o procedimenti giudiziari su constatazioni fatte nell'esercizio del loro mandato o nell'adempimento della propria funzione e che si riferiscono a compiti lavorativi, i collaboratori possono esprimersi solo se ne hanno ricevuto l'autorizzazione del servizio competente.

Capitolo 5a: Violazione degli obblighi professionali41

Art. 58

Inchiesta amministrativa42 (Art. 25 LPers) 1

Un'inchiesta amministrativa è avviata dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 2 quando occorre accertare se sussiste un fatto che esige un intervento d'ufficio per salvaguardare l'interesse pubblico. L'inchiesta può essere affidata a persone esterne al settore dei PF.43 2 L'inchiesta amministrativa non è diretta contro una persona determinata.44 3

e 4 ...45

a46 Inchiesta disciplinare

(Art. 25 LPers)

1

L'autorità competente ai sensi dell'articolo 2 apre l'inchiesta disciplinare. Inoltre designa la persona incaricata di svolgerla. L'inchiesta può essere affidata a persone esterne al settore dei PF.

2

Con la cessazione del rapporto di lavoro termina anche l'inchiesta disciplinare.

41 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal Consiglio federale il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).

42 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal Consiglio federale il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).

43 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal Consiglio federale il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).

44 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal Consiglio federale il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).

45 Abrogati dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal Consiglio federale il 23 giu. 2004, con effetto dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).

46 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal Consiglio federale il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).

Personale federale

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3

Se non sussiste alcun motivo di disdetta ai sensi dell'articolo 12 LPers, l'autorità competente ai sensi dell'articolo 2 può, sulla base dell'esito dell'inchiesta, disporre le seguenti misure: a. in caso di violazione degli obblighi per negligenza: avvertimento, ammonizione o modifica dell'ambito d'attività;

b. in caso di violazione degli obblighi intenzionale o per negligenza grave: oltre alle misure di cui alla lettera a, la riduzione dello stipendio fino al 10 per cento durante un anno al massimo, la modifica della durata del lavoro o il cambiamento del luogo di lavoro.

4

Se lo stesso fatto conduce a un'inchiesta disciplinare e a un procedimento penale, la decisione in merito a misure può essere rinviata fino al termine del procedimento penale.

5

Trascorso un anno dalla scoperta della violazione degli obblighi professionali e al massimo tre anni dopo l'ultima violazione degli obblighi, non è più consentito ordinare alcuna misura. La prescrizione è sospesa finché dura il procedimento penale promosso per il medesimo fatto oppure finché non è stato deciso su rimedi di diritto esercitati in un'inchiesta disciplinare.

b47 Trasmissione degli atti al Ministero pubblico della Confederazione (Art. 25 LPers) Se una violazione degli obblighi professionali adempie in pari tempo la fattispecie di un reato secondo il diritto penale federale o cantonale, l'autorità competente ai sensi dell'articolo 2 trasmette gli atti, con i verbali degli interrogatori, al Ministero pubblico della Confederazione.

Capitolo 6: Disposizioni finali Sezione 1: Protezione di dati personali e relativi alla salute (art. 27 nonché 28 cpv. 3 e 4 LPers)

Art. 59

Competenze

1

I due PF e gli istituti di ricerca provvedono affinché siano osservate le disposizioni della legge federale del 19 giugno 199248 sulla protezione dei dati (LPD) e dell'ordinanza del 14 giugno 199349 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD).

2

I due PF e gli istituti di ricerca designano per il proprio settore i servizi competenti per il trattamento:

47 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal Consiglio federale il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).

48 RS

235.1

49 RS

235.11

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a. dei fascicoli generali relativi al personale; b. dei profili della personalità (art. 3 lett. d LPD); c. dei dati relativi a misure sociali; d. dei dati relativi a procedimenti esecutivi; e. dei dati relativi a procedimenti penali; f.

dei dati relativi a procedimenti amministrativi.

3

Prima dell'introduzione o della modifica di un sistema o di una collezione di dati, sono consultati gli impiegati o le associazioni del personale che li rappresentano.

4

I due PF e gli istituti di ricerca notificano autonomamente per registrazione all'Incaricato federale della protezione dei dati tutte le collezioni di dati prima che queste ultime siano rese operative (art. 11 LPD, art. 3 OLPD).


Art. 60

Principi in materia di trattamento 1

I dati di cui all'articolo 59 capoverso 2 lettere c-f possono essere trattati solo nella misura in cui ve ne sia una necessità.

2

I profili della personalità possono essere trattati solo se sono necessari ai fini dello sviluppo del personale e se le persone interessate vi hanno acconsentito per scritto.

3

Oltre ai dati di cui all'articolo 59 capoverso 2 lettere b-f, i dati personali degni di particolare protezione possono essere trattati solo in casi eccezionali se sono necessari ai fini dello sviluppo del personale e se le persone interessate vi hanno acconsentito per scritto.

4

I dati sono accessibili solo al servizio competente di cui all'articolo 59 capoverso 2. Le collezioni di dati manuali devono essere tenute sotto chiave.

5

Per la conservazione dei dati valgono i seguenti termini: a. per i fascicoli generali relativi al personale: dieci anni dopo la fine del rapporto di lavoro;

b. per i fascicoli relativi al personale ausiliario: due anni dopo la fine del rapporto di lavoro;

c. per i dati relativi a misure sociali e provvedimenti amministrativi, esecutivi e penali: cinque anni dopo l'applicazione della misura o del provvedimento; d. per profili della personalità: cinque anni dopo il rilevamento dei dati se la persona interessata non ha acconsentito per scritto a una durata di conservazione più lunga.

6

Decorso il termine di conservazione si procede conformemente agli articoli 21 e 22 LPD50. In singoli casi motivati il Consiglio dei PF può prolungare, dietro richiesta del servizio competente, i termini di cui al capoverso 3.

7

I due PF e gli istituti di ricerca disciplinano le questioni di dettaglio relative al proprio personale. Stabiliscono le misure di sicurezza per le collezioni di dati elet50 RS

235.1

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troniche. Ad eccezione dei dati personali degni di particolare protezione di cui all'articolo 3 lettera c LPD e dei profili della personalità di cui all'articolo 3 lettera d LPD, è possibile prevedere l'accesso ai dati nella procedura di richiamo per: a. la Centrale di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti: dati necessari all'aggiornamento dei conti individuali; b. l'Amministrazione federale delle finanze: dati necessari all'ammortamento dei prestiti ipotecari che il personale ha contratto presso di essa; c. la Cassa pensioni della Confederazione: dati necessari all'aggiornamento dei conti individuali del personale; d. La Posta: dati necessari al versamento degli stipendi del personale.


Art. 61

Dati relativi alla salute 1

I documenti medici contengono il questionario di assunzione, i rapporti e i certificati medici, nonché le valutazioni del servizio medico necessarie per valutare le attitudini dell'impiegato al momento dell'assunzione e durante il rapporto di lavoro.

I documenti medici sono conservati presso il servizio medico conformemente all'articolo 47.

2

I documenti medici sono costituiti su carta. Taluni dati, quali il nome dell'impiegato e la diagnosi, possono essere trattati in modo automatizzato ai fini della fatturazione o in vista del rilevamento di dati statistici.

3

Il sistema automatizzato di trattamento dei dati medici deve essere un sistema chiuso; non può essere allacciato a nessun altro sistema elettronico di trattamento dei dati.

4

Al servizio del personale è comunicata unicamente la valutazione del servizio medico. Il contenuto dei documenti medici è comunicato al servizio del personale o a terzi soltanto se l'impiegato interessato vi ha previamente acconsentito. Se l'impiegato non dà il suo consenso, il Consiglio dei PF può dare l'autorizzazione a comunicare dati relativi alla salute.

Sezione 2: Ricorsi

Art. 62


51

Autorità interna di ricorso e procedura (Art. 35 cpv. 1 LPers) L'autorità interna di ricorso contro decisioni in prima istanza dei due PF e degli istituti di ricerca è la Commissione di ricorso dei PF.

51 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal Consiglio federale il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).

OPers PF

25

172.220.113


Art. 63

Prescrizione (art. 34 LPers) I termini di prescrizione per pretese derivanti dal rapporto di lavoro si conformano agli articoli 127 e 128 del Codice delle obbligazioni (CO)52.

Sezione 3: Modifica e abrogazione di testi normativi

Art. 64

Abrogazione del diritto vigente Sono abrogati:

1. l'ordinanza del 25 febbraio 198753 sui rapporti di servizio speciali nei Politecnici federali e negli istituti annessi;

2. l'ordinanza sugli assistenti dei PF del 23 gennaio 199154 sui rapporti di servizio degli assistenti dei Politecnici federali;

3. il regolamento del 14 novembre 196955 sull'assunzione di assistenti ausiliari presso i politecnici federali; 4. l'ordinanza del 31 marzo 199356 sulla nomina degli agenti nel settore dei PF.


Art. 65

52 RS

220

53 [RU

1987 812]

54 [RU

1991 806]

55 Non pubblicato nella RU.

56 [RU

1994 2262]

57 [RU

1999 1178 2694 2473, 2001 2447, 2002 4001, 2003 275. RU 2004 825] 58 [RU

1993 2957, 2000 1159 , 2001 1789 art. 65 n. 2. RU 2002 60 art. 18] 59 [RU

2001 2553. RU 2004 4245]

Personale federale

26

172.220.113

a 1 Gli stipendi attuali, compresa l'indennità di residenza, sono mantenuti e trasferiti nel nuovo sistema salariale.

2

I collaboratori sono assegnati in base alla loro funzione a un livello di funzione e classificati in base alla loro esperienza entro la fascia salariale del relativo livello di funzione. L'esperienza è calcolata in base all'allegato 3; modalità di calcolo divergenti sono possibili soltanto nei casi in cui lo esiga la parità di trattamento giuridica.

3

Se lo stipendio percepito finora si situa al di sotto della fascia salariale di cui al capoverso 2, il nuovo stipendio è adeguato al limite inferiore di tale fascia.

4

I collaboratori sono informati per scritto sulla loro classificazione.

5

I due PF e gli istituti di ricerca applicano l'articolo 27 capoversi 1-3 al più tardi a partire dal 1° gennaio 2009. Fino all'entrata in vigore della nuova norma, la valutazione C funge da base per l'evoluzione dello stipendio.

60 RS

414.164.1. La modificazione qui appresso è inserita nell'O menzionata.

61 [RU

1993 2908, 2001 1789 art. 65 n. 5. RU 2002 1355 art. 6] 62 [RU

1999 863, 2001 1789 art. 65 n. 6, 2002 2545. RU 2004 1797] 63 Introdotta dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795).

OPers PF

27

172.220.113

Sezione 4: Entrata in vigore

Art. 66

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2002.

Personale federale

28

172.220.113

Allegato 1

64

(art. 25 cpv. 1)

Griglia delle funzioni del settore dei PF Co

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64

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consig lio dei

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Personale federale

30

172.220.113

Allegato 2

65

(art. 26 cpv. 1, 28 cpv. 1 e 30 cpv. 3) Scala salariale del settore dei PF (Stato: giugno 2005)

Linea di valutazione «A» Livello di funzi

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Anni di esperienza

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11

12

13

14

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54 809

59 330

64 255

69 620

75

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89 457

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121 563

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191 209

233 944

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110 758

123 994

141 105

163 894

195 034

238 623

2

57 001

61 703

66 825

72 405

78 486

85 276

93

036

102 107

112 930

126 426

143 872

167 108

198 858

243 302

3

58 098

62 889

68 110

73 797

79 996

86 916

94

825

104 071

115 102

128 857

146 638

170 321

202 682

247 981

4

59 194

64 076

69 396

75 189

81 505

88 556

96

614

106 035

117 273

131 288

149 405

173 535

206 506

252 660

5

60 290

65 263

70 681

76 582

83 014

90 196

98

403

107 998

119 445

133 719

152 172

176 748

210 330

257 339

6

61 112

66 153

71 644

77 626

84 146

91 426

99

745

109 471

121 074

135 543

154 247

179 159

213 198

260 848

7

61 934

67 043

72 608

78 670

85 278

92 656

101

087

110 944

122 703

137 366

156 322

181 569

216 067

264 357

8

62 756

67 932

73 572

79 715

86 410

93 886

102

429

112 416

124 331

139 190

158 397

183 979

218 935

267 866

9

63 578

68 822

74 536

80 759

87 542

95 116

103

771

113 889

125 960

141 013

160 472

186 389

221 803

271 376

10

64 401

69 712

75 500

81 803

88 674

96 345

105 112

115

362

127 589

142 837

162 547

188 799

224 671

274 885

11

64 949

70 306

76 142

82 500

89 429

97 165

106 007

116

343

128 675

144 052

163 931

190 406

226 583

277 224

Gli

stipendi di quest

o

livello sono fissati dal

Consiglio federale

12

65 497

70 899

76 785

83 196

90 184

97 985

106 902

117

325

129 761

145 268

165 314

192 013

228 495

279 564

13

66 045

71 492

77 427

83 892

90 938

98 805

107 796

118

307

130 847

146 483

166 697

193 620

230 407

281 903

14

66 593

72 086

78 070

84 588

91 693

99 625

108 691

119

289

131 933

147 699

168 081

195 227

232 319

284 243

15

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109 585

120 271

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148

915

169 464

196 833

234 231

286 582

65

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consig lio dei

PF del

29 gi

u. 2005, appr

ovat

a dal

CF il 23 s

et. 2005, i

n vigor

e dal 1° ge

n. 2006 (R

U

2005

4795).

OPers PF

31

172.220.113

Linea di valutazione «B» Livello di funzi

one

Anni di esperienza

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11

12

13

14

15

0

51 235

55 460

60 065

65 079

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83

623

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101 505

113 635

129 316

150 201

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1

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56 570

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66 381

71 957

78 182

85

296

93 613

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131 902

153 205

182 314

223 061

2

53 284

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67 683

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79 715

86

968

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118 180

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3

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88

641

97 284

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120 453

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159 213

189 464

231 808

4

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90

313

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193 038

236 182

5

56 358

61 006

66 071

71 587

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84 313

91

985

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6

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93

240

102 331

113 178

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7

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94

494

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8

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95

749

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9

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97

003

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131 817

150 007

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253 677

10

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7

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210 019

256 958

11

60 713

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77 119

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90 829

99 09

3

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120 283

134 658

153 240

177 988

211 806

259 144

Gli

stipendi di quest

o

livello sono fissati dal

Consiglio federale

12

61 225

66 275

71 777

77 770

84 302

91 595

99 93

0

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13

61 738

66 830

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180 992

215 381

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14

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72 978

79 072

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123 328

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15

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67 939

73 579

79 722

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124 343

139 203

158 412

183 996

218 955

267 892

Personale federale

32

172.220.113

Linea di valutazione «C» Livello di funzi

one

Anni di esperienza

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11

12

13

14

15

0

47 660

51 591

55 874

60 539

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85 374

94 423

105 707

120 294

139 722

166 269

203 430

1

48 613

52 623

56 991

61 750

66 936

72 727

79 345

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96 311

107 821

122 700

142 516

169 594

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2

49 566

53 655

58 109

62 961

68 249

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80 901

88 789

98 200

109 935

125 106

145 311

172 920

211 567

3

50 520

54 686

59 226

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100 088

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215 636

4

51 473

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65 382

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92 204

101 977

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179 571

219 704

5

52 426

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72 186

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85 568

93 911

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116 278

132 323

153 694

182 896

223 773

6

53 141

57 524

62 300

67 501

73 171

79 501

86 735

95 192

105 282

117 863

134 128

155 790

185 390

226 824

7

53 856

58 298

63 138

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74 155

80 570

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8

54 571

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63 976

69 317

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89 068

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108 114

121 035

137 737

159 982

190 378

232 927

9

55 286

59 846

64 814

70 225

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90 235

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109 531

122 620

139 541

162 078

192 872

235 979

10

56 001

60 619

65 652

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77 108

83 779

91 402

100 314

110 947

124 206

141 345

164 173

195 366

239 030

11

56 477

61 135

66 211

71 739

77 764

84 492

92 180

101 168

111 891

125 263

142 548

165 571

197 029

241 065

Gli

stipendi di quest

o

livello sono fissati dal

Consiglio federale

12

56 954

61 651

66 769

72 344

78 421

85 205

92 958

102 022

112 835

126 320

143 751

166 968

198 691

243 099

13

57 430

62 167

67 328

72 949

79 077

85 918

93 736

102 876

113 780

127 377

144 954

168 365

200 354

245 133

14

57 907

62 683

67 887

73 555

79 733

86 631

94 514

103 729

114 724

128 434

146 157

169 762

202 017

247 167

15

58 384

63 199

68 446

74 160

80 389

87 344

95 292

104 583

115 668

129 491

147 360

171 159

203 680

249 202

OPers PF

33

172.220.113

Linea di valutazione «D» Livello di funzi

one

Anni di esperienza

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11

12

13

14

15

0

*

47 722

51 683

55 999

60 702

65 953

71 955

78 971

87 341

97 779

111

272

129 243

153 799

188 173

1

*

48 676

52 717

57 119

61 916

67 272

73 394

80 550

89 088

99 735

113

497

131 828

156 875

191 936

2

*

49 631

53 751

58 239

63 130

68 592

74 833

82 130

90 835

101 690

115

723

134 413

159 951

195 700

3

46 731

50 585

54 784

59 358

64 344

69 911

76 272

83

709 92

582

103

646

117

948

136 997

163 027

199 463

4

47 612

51 539

55 818

60 478

65 558

71 230

77 711

85

289 94

329

105

601

120

174

139 582

166 103

203 227

5

48 494

52 494

56 852

61 598

66 772

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86

868 96

075

107

557

122

399

142 167

169 179

206 990

6

49 155

53 210

57 627

62 438

67 683

73 538

80 230

88

053 97

386

109

024

124

068

144 106

171 486

209 813

7

49 817

53 925

58 402

63 278

68 593

74 527

81 309

89

237 98

696

110

490

125

737

146 044

173 793

212 635

8

50 478

54 641

59 178

64 118

69 504

75 517

82 388

90 422

100 006

111 957

127

406

147 983

176 100

215 458

9

51 139

55 357

59 953

64 958

70 415

76 506

83 468

91 606

101 316

113 424

129

075

149 922

178 407

218 280

10

51 800

56 073

60 728

65 798

71 325

77 495

84 547

92 791

102 626

114 890

130

745

151 860

180 714

221 103

11

52 241

56 550

61 245

66 358

71 932

78 155

85 266

93 581

103 499

115 868

131

857

153 153

182 252

222 985

Gli

stipendi di quest

o

livello sono fissati dal

Consiglio federale

12

52 682

57 027

61 762

66 918

72 539

78 814

85 986

94 370

104 373

116 846

132

970

154 445

183 790

224 866

13

53 123

57 505

62 279

67 478

73 146

79 474

86 706

95 160

105 246

117 824

134

083

155 738

185 328

226 748

14

53 564

57 982

62 795

68 038

73 753

80 133

87 425

95 950

106 120

118 801

135

195

157 030

186 866

228 630

15

54 005

58 459

63 312

68 598

74 360

80 793

88 145

96 739

106 993

119 779

136

308

158 322

188 404

230 512

*

Stipendi tabellari che non trovan o applicazione nel settore dei PF.

Personale federale

34

172.220.113

Linea di valutazione «E» Livello di funzi

one

Anni di esperienza

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11

12

13

14

15

0

*

*

47 493

51 458

55 780

60 606

66 121

72 568

80 260

89 851

102 2

50

118 764

141 329

172 916

1

*

*

48 443

52 487

56 896

61 818

67 443

74 019

81 865

91 648

104 2

95

121 139

144 155

176 374

2

*

*

49 393

53 516

58 012

63 030

68 765

75 471

83 470

93 445

106 3

40

123 514

146 982

179 832

3

*

46 483

50 342

54 546

59 127

64 242

70 088

76

922

85 075

95 242

108

385

125 890

149 808

183 290

4

*

47 361

51 292

55 575

60 243

65 454

71 410

78

373

86 680

97 039

110

430

128 265

152 635

186 749

5

*

48 238

52 242

56 604

61 358

66 666

72 733

79 825

88 286

98 836

112

475

130 640

155 462

190 207

6

*

48 895

52 955

57 376

62 195

67 576

73 725

80 913

89 489

100 184

114

009

132 422

157 581

192 801

7

*

49 553

53 667

58 148

63 032

68 485

74 716

82 002

90 693

101 532

115

542

134 203

159 701

195 395

8

46 385

50 211

54 379

58 920

63 869

69 394

75 708

83

090 91

897

102

879

117

076

135 984

161 821

197 988

9

46 993

50 869

55 092

59 691

64 705

70 303

76 700

84

179 93

101

104

227

118

610

137 766

163 941

200 582

10

47 600

51 527

55 804

60 463

65 542

71 212

77 692

85 267

94 305

105 575

120

144

139 547

166 061

203 176

11

48 006

51 965

56 279

60 978

66 100

71 818

78 353

85 993

95 108

106 473

121

166

140 735

167 474

204 905

Gli

stipendi di quest

o

livello sono fissati dal

Consiglio federale

12

48 411

52 404

56 754

61 492

66 658

72 424

79 014

86 719

95 910

107 372

122

189

141 923

168 888

206 634

13

48 816

52 842

57 229

62 007

67 215

73 030

79 675

87 444

96 713

108 270

123

211

143 110

170 301

208 363

14

49 221

53 281

57 704

62 522

67 773

73 636

80 337

88 170

97 515

109 169

124

234

144 298

171 714

210 092

15

49 626

53 719

58 179

63 036

68 331

74 242

80 998

88 896

98 318

110 067

125

256

145 486

173 128

211 821

*

Stipendi tabellari che non trovan o applicazione nel settore dei PF.

OPers PF

35

172.220.113

Allegato 366 (art. 65a cpv. 2) Calcolo dell'esperienza utile Tabella 1

Età minima tabellare per assumere una funzione Numero

principale griglia N. del profilo Designazione del profilo Livello di funzione Età minima

101

1011-06

Assistente scientifico 6

24.5

102

1021-07

Collaboratore scientifico e collaboratore scientifico superiore 7

29.0

1022-08

Collaboratore scientifico e collaboratore scientifico superiore 8

30.0

1023-09

Collaboratore scientifico e collaboratore scientifico superiore 9

30.0

1024-10

Collaboratore scientifico e collaboratore scientifico superiore 10

32.0

103

1031-10

Collaboratore scientifico con compiti direttivi (Senior Scientist/MER) 10

32.5

1032-11

Collaboratore scientifico con compiti direttivi (Senior Scientist/MER) 11

32.5

1033-12

Collaboratore scientifico con compiti direttivi (Senior Scientist/MER) 12

33.5

1034-13

Collaboratore scientifico con compiti direttivi (Senior Scientist/MER) 13

34.5

111

1111-09

Responsabile di gruppo scientifico 9

30.5

1112-10

Responsabile di gruppo scientifico 10

32.5

1113-11

Responsabile di gruppo scientifico 11

32.5

112

1121-11

Responsabile di unità scientifica 11

32.0

1122-12

Responsabile di unità scientifica 12

32.0

1123-13

Responsabile di unità scientifica 13

34.0

201

2011-01

Collaboratore amministrativo 1

16.5

2012-02

Collaboratore amministrativo 2

17.0

2013-03

Collaboratore amministrativo 3

19.0

202

2021-03

Addetto amministrativo 3

19.0

2022-04

Addetto amministrativo 4

21.5

2023-05

Addetto amministrativo 5

21.5

203

2031-05

Specialista amministrativo I 5

21.0

2032-06

Specialista amministrativo I 6

23.0

2033-07

Specialista amministrativo I 7

24.5

204

2041-07

Specialista amministrativo II 7

24.0

2042-08

Specialista amministrativo II 8

25.0

2043-09

Specialista amministrativo II 9

27.0

2044-10

Specialista amministrativo II 10

29.0

301

3011-01

Collaboratore tecnico 1

16.5

3012-02

Collaboratore tecnico 2

18.0

3013-03

Collaboratore tecnico 3

19.0

302

3021-03

Addetto tecnico

3

20.0

3022-04

Addetto tecnico

4

22.0

3023-05

Addetto tecnico

5

22.0

303

3031-05

Specialista tecnico I 5

22.0

3032-06

Specialista tecnico I 6

23.0

3033-07

Specialista tecnico I 7

26.0

304

3041-07

Specialista tecnico II 7

24.0

3042-08

Specialista tecnico II 8

25.0

3043-09

Specialista tecnico II 9

25.0

3044-10

Specialista tecnico II 10

29.0

402

4021-03

Supporto informatico (1° livello) 3

19.0

4022-04

Supporto informatico (1° livello) 4

22.0

4023-05

Supporto informatico (1° livello) 5

23.0

403

4031-05

Supporto informatico avanzato (2° livello) / programmazione 5

24.0

4032-06

Supporto informatico avanzato (2° livello) / programmazione 6

25.0

4033-07

Supporto informatico avanzato (2° livello) / programmazione 7

27.0

404

4041-07

Specialista di sistema (3° livello) / software engineering 7

24.0

4042-08

Specialista di sistema (3° livello) / software engineering 8

25.0

4043-09

Specialista di sistema (3° livello) / software engineering 9

27.0

4044-10

Specialista di sistema (3° livello) / software engineering 10

29.0

501

5011-04

Responsabile di gruppo 4

22.0

5012-05

Responsabile di gruppo 5

23.0

5013-06

Responsabile di gruppo 6

23.0

502

5021-06

Responsabile di unità 6

24.0

5022-07

Responsabile di unità 7

25.0

5023-08

Responsabile di unità 8

26.0

5024-09

Responsabile di unità 9

26.0

503

5031-09

Responsabile di settore 9

25.0

5032-10

Responsabile di settore 10

28.5

5033-11

Responsabile di settore 11

30.0

5034-12

Responsabile di settore 12

30.0

601

6011-11

Specialista (con funzioni direttive) 11

29.0

6012-12

Specialista (con funzioni direttive) 12

30.0

6013-13

Specialista (con funzioni direttive) 13

32.0

6014-14

Specialista (con funzioni direttive) 14

32.0

602

6021-11

Funzione direttiva (con consulenza strategica allo stato maggiore) 11

29.0

6022-12

Funzione direttiva (con consulenza strategica allo stato maggiore) 12

30.0

6023-13

Funzione direttiva (con consulenza strategica allo stato maggiore) 13

32.0

6024-14

Funzione direttiva (con consulenza strategica allo stato maggiore) 14

32.0

603

6031-13

Funzione direttiva (diversi settori) 13

32.0

6032-14

Funzione direttiva (diversi settori) 14

32.0

6033-15

Funzione direttiva (diversi settori) 15

33.0

66 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795).

Personale federale

36

172.220.113

Tabella 2

Conversione in esperienza utile Anni

lavorativi*

Esperienza

utile

0

0

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

6

8

7

9

7

10

8

11

8

12

9

13

9

14

10

15

10

16

11

17

11

18

11

19

12

20

12

21

12

22

13

23

13

24

13

25

14

26

14

27

14

28

15

29

15

30

15

*

Calcolo degli «anni lavorativi»: età attuale meno età minima tabellare

OPers PF

37

172.220.113

Allegato 467 (art. 41)

Assegni di custodia L'assegno di custodia ammonta annualmente a: a. 3950 franchi per il primo figlio che ha diritto all'assegno; b. 2550 franchi per ogni altro figlio che ha diritto all'assegno.

67 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795).

Personale federale

38

172.220.113