1
Ordinanza
del Consiglio dei PF sul personale del settore dei politecnici federali (Ordinanza sul personale del settore dei PF, OPers PF)1 del 15 marzo 2001 (Stato 1° novembre 2005) approvata dal Consiglio federale il 25 aprile 2001 Il Consiglio dei PF, visto l'articolo 37 capoverso 3 della legge del 24 marzo 20002 sul personale federale
(LPers), nonché l'articolo 2 capoverso 2 dell'ordinanza quadro del 20 dicembre 20003 relativa alla legge sul personale federale (ordinanza quadro LPers), ordina: Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1
Oggetto e campo d'applicazione (art. 2 LPers) 1
La presente ordinanza disciplina i rapporti di lavoro dei collaboratori del settore dei politecnici federali (settore dei PF).
2
La presente ordinanza non si applica: a.4 ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 17 capoverso 1 della legge del 4 ottobre 19915 sui PF;
abis.6 ai rapporti di lavoro dei professori ordinari, straordinari e assistenti dei due PF, salvo che l'ordinanza del 18 settembre 20037 sul corpo professorale non rimandi espressamente alla presente ordinanza; RU 2001 1789
1
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal Consiglio federale il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).
2 RS
172.220.1
3 RS
172.220.11
4
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal Consiglio federale il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).
5 RS
414.110
6
Intrdotta dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal Consiglio federale il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).
7 RS
172.220.113.40 172.220.113
Personale federale
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b. agli apprendisti che sottostanno alla legge federale del 19 aprile 19788 sulla formazione professionale.
Art. 2
Competenze (art. 3 LPers) 1
Il Consiglio dei PF è competente per l'avvio, la modifica e la cessazione dei rapporti di lavoro, come pure per tutte le decisioni attinenti ai rapporti di lavoro concernenti: a. i membri delle direzioni degli istituti; b. i collaboratori del Consiglio dei PF; c.9 i collaboratori della segreteria della Commissione di ricorso dei PF; le decisioni sono prese d'intesa con il presidente della Commissione.
2
Il Consiglio dei PF può delegare le competenze di cui al capoverso 1 lettere b e c al suo presidente o al suo segretario generale.10 3 Le direzioni dei PF e i direttori degli istituti di ricerca sono competenti per l'avvio, la modifica e la cessazione dei rapporti di lavoro dei loro collaboratori, nonché per tutte le decisioni attinenti a tali rapporti di lavoro.11 4 Il Consiglio dei PF è competente per l'applicazione della presente ordinanza ai suoi collaboratori.
5
...12
Art. 3
Disciplinamento delle questioni di dettaglio 1
I due PF e gli istituti di ricerca disciplinano, ove necessario, i dettagli relativi al proprio personale per quanto non vi sia un altro servizio preposto a tale scopo.
2
Informano adeguatamente i collaboratori sul disciplinamento delle questioni di dettaglio.
8 [RU
1979 1687, 1985 660 n. I 21, 1987 600 art. 17 n. 3, 1991 857 all. n. 4, 1992 288 all. n. 17 2521 art. 55 n. 1, 1996 2588 art. 25 cpv. 2 ed all. n. 1, 1998 1822 art. 2, 1999 2374 n. I 2, 2003 187 all. n. II 2. RU 2003 4557 all. n. I 1].
Attualmente «LF del 13 dic. 2002» (RS 412.10).
9
Intrdotta dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal Consiglio federale il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).
10 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal Consiglio federale il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).
11 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal Consiglio federale il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).
12 Abrogato dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal Consiglio federale il 23 giu. 2004, con effetto dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).
OPers PF
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Capitolo 2: Politica del personale Sezione 1: Principio
Art. 4
1 Il Consiglio dei PF, i due PF e gli istituti di ricerca si adoperano per: a. una politica del personale progressista e sociale; b. condizioni di lavoro allettanti e competitive a livello nazionale e internazionale; c. un impiego adeguato, economico e socialmente responsabile dei loro collaboratori;
d. l'assunzione e il promovimento di collaboratori adeguati.
2
La politica del personale tiene conto degli obiettivi dell'insegnamento, della ricerca e dei servizi così come definiti nella legislazione sui PF. Si ispira alla politica del personale del Consiglio federale, nonché alla convenzione conclusa con le parti sociali.
3
I due PF e gli istituti di ricerca sono responsabili dell'applicazione della politica del personale. Adottano nel proprio settore le necessarie misure organizzative e del personale.
Sezione 2: Sviluppo del personale
Art. 5
Competenza (art. 4 cpv. 2 lett. b LPers) 1
I due PF e gli istituti di ricerca promuovono lo sviluppo di tutto il personale.
Accrescono in questo modo la qualità delle loro prestazioni, ampliano la competenza tecnica dei collaboratori e ne migliorano la competitività sul mercato del lavoro.
2
I collaboratori sono tenuti a perfezionarsi in base alle loro attitudini e alle esigenze del mercato del lavoro e ad aprirsi ai cambiamenti.
3
I due PF e gli istituti di ricerca partecipano in modo commisurato alle spese di perfezionamento del personale. I diritti e gli obblighi reciproci possono essere stabiliti in convenzioni sul perfezionamento.
Art. 6
Promovimento del corpo accademico intermedio (art. 4 cpv. 2 lett. b LPers) I due PF e gli istituti di ricerca stilano piani di carriera per gli assistenti, gli assistenti in capo e i collaboratori scientifici.
Personale federale
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Art. 7
Colloquio di valutazione (art. 4 cpv. 3 LPers) 1
I superiori svolgono almeno una volta all'anno un colloquio di valutazione con i propri collaboratori. Quest'ultimo serve a tracciare un bilancio e a favorire il promovimento dei collaboratori, a valutare le loro prestazioni e a dar loro l'occasione di esprimersi circa il modo di agire dei superiori.
2
Sono in particolare oggetto del colloquio: a. la definizione di obiettivi e la loro verifica; b. la situazione lavorativa; c. le possibilità e le misure di sviluppo; d.13 l'avvio di misure appropriate concernenti la funzione o il rapporto di lavoro.
3
La prestazione dei collaboratori è valutata secondo criteri stabiliti.
4
I collaboratori si esprimono sul modo di agire dei superiori. I loro riscontri servono ai superiori per lo sviluppo dell'unità organizzativa.
5
...14
Art. 8
Sviluppo delle capacità gestionali (art. 4 cpv. 2 lett. c LPers) I due PF e gli istituti di ricerca elaborano programmi mirati allo sviluppo delle capacità gestionali. Questi ultimi hanno per scopo di permettere ai collaboratori idonei l'accesso a funzioni direttive e di promuovere le capacità gestionali a tutti i livelli, in particolare nei settori dell'insegnamento, della ricerca e dei servizi.
Art. 9
Protezione della
personalità
(art. 4 cpv. 2 lett. g LPers) 1
I due PF e gli istituti di ricerca provvedono a creare un clima di rispetto e di fiducia scevro da qualsiasi discriminazione.
2
Mediante misure adeguate e indipendentemente dalle persone da cui queste emanino, impediscono attentati inammissibili alla personalità dei singoli collaboratori, quali in particolare:
a. il rilevamento sistematico di dati riguardanti le prestazioni individuali all'insaputa degli interessati;
b. la perpetrazione o la tolleranza di aggressioni o atti lesivi della dignità personale e professionale.
3
I due PF e gli istituti di ricerca designano un servizio incaricato di offrire consulenza e sostegno ai collaboratori che si sentono sfavoriti o discriminati. Nell'adempimento dei propri compiti, tale servizio non è vincolato da direttive.
13 Introdotta dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795).
14 Abrogato dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, con effetto dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795).
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Art. 10
Parità di trattamento (art. 4 cpv. 2 lett. d LPers) 1
I due PF e gli istituti di ricerca prendono misure mirate per garantire pari opportunità e la parità di trattamento tra uomini e donne.
2
Tutelano la dignità delle donne e dell'uomo sul posto di lavoro e prendono misure intese a far rispettare il divieto di discriminazione.
Art. 11
Altre misure
(art. 4 cpv. 2 lett. e, f, h-k, 32 lett. d LPers) I due PF e gli istituti di ricerca prendono, ciascuno per il proprio settore, misure per: a. promuovere il plurilinguismo, l'equa rappresentanza delle comunità linguistiche e la comprensione tra le stesse;
b. garantire pari opportunità ai disabili, segnatamente in materia di impiego e di integrazione;
c. promuovere presso i collaboratori un comportamento rispettoso dell'ambiente, della salute e della sicurezza sul posto di lavoro;
d. creare posti di tirocinio e di perfezionamento; e. creare condizioni di lavoro che consentano ai collaboratori di adempiere alle proprie responsabilità in ambito familiare e sociale; f.
fornire un'informazione esaustiva e tempestiva ai collaboratori.
Sezione 3: Coordinamento e rapporti
Art. 12
(art. 5 LPers)
1
Il Consiglio dei PF coordina, nel quadro dei principi formulati nell'articolo 4, la politica del personale elaborata dai due PF e dagli istituti di ricerca.
2
I due PF e gli istituti di ricerca verificano periodicamente il conseguimento degli obiettivi fissati nella LPers e nella presente ordinanza e ne fanno rapporto al Consiglio dei PF.
3
Il rapporto contiene in particolare indicazioni circa: a. la composizione del personale; b. i costi del personale; c. il grado di soddisfazione nel lavoro; d. l'esito dei colloqui di valutazione; e.15 l'applicazione del sistema salariale.
15 Introdotta dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795).
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4
Il Consiglio dei PF valuta i rapporti e ne rende conto al Dipartimento federale dell'interno.
Sezione 4: Partecipazione e collaborazione con le parti sociali
Art. 13
(art. 33 LPers)
1
Il Consiglio dei PF, i due PF e gli istituti di ricerca prendono tutte le misure atte a garantire la piena collaborazione con le parti sociali.
2
Il Consiglio dei PF, i due PF e gli istituti di ricerca concludono periodicamente con le parti sociali una convenzione in merito alla reciproca cooperazione e agli obiettivi di politica del personale.
3
Le parti sociali possono chiedere, in virtù di tale convenzione, una revisione della presente ordinanza.
4
Presso i due PF e gli istituti di ricerca possono essere costituite commissioni del personale qualora ciò risponda al desiderio della maggioranza dei collaboratori.
Capitolo 3: Rapporto di lavoro Sezione 1: Formazione, modifica e risoluzione
Art. 14
Messa a concorso (art. 7 LPers) 1
I posti vacanti sono messi a concorso mediante pubblicazione in adeguati mezzi di comunicazione di massa.
2
Quando un concorso interno garantisce una concorrenza sufficiente o non è pregiudicato l'equo accesso a un posto, si può eccezionalmente fare a meno di un concorso pubblico. I due PF e gli istituti di ricerca disciplinano nel loro settore dettagli e la ripartizione delle competenze.
Art. 15
Condizioni di assunzione L'assunzione è subordinata alle esigenze conformi al settore d'attività.
Art. 16
Contratto di lavoro (art. 8 LPers) 1
Il rapporto di lavoro nasce al momento della firma del contratto di lavoro da parte del servizio competente e della persona che si intende assumere.
2
Il contratto di lavoro disciplina almeno i seguenti punti: a. l'inizio e la durata del rapporto di lavoro; b. il settore lavorativo; c. il periodo di prova;
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d. il
grado
d'occupazione;
e. lo stipendio e la forma di versamento dello stipendio; f.
la previdenza professionale; g. i termini di disdetta.
3
Oltre al contratto di lavoro i collaboratori ricevono un elenco degli obblighi.
Art. 17
Modifica del contratto di lavoro (art. 13 LPers) 1
Ogni modifica del contratto di lavoro necessita della forma scritta.
2
In caso di modifiche del contratto, ci si sforza in linea di principio di addivenire a soluzioni consensuali. Se il collaboratore si oppone alla modifica del contratto, quest'ultima può essere intrapresa solo per via di disdetta ai sensi dell'articolo 12 LPers.
Art. 18
Periodo di prova (art. 8 cpv. 2 LPers) 1
Il periodo di prova è, di regola, di tre mesi per tutti i rapporti di lavoro. In casi fondati, può essere prolungato fino a un massimo di sei mesi.
2
In caso di cambiamento di posto all'interno del settore dei PF o di rapporti di lavoro di durata determinata, il periodo di prova può essere ridotto o soppresso.
Art. 19
Rapporti di lavoro di durata determinata (art. 9 LPers) 1
Il rapporto di lavoro è, di regola, di durata indeterminata.
2
I rapporti di lavoro di durata determinata concernono: a. gli
assistenti;
b. gli assistenti in capo; c. gli assistenti ausiliari; d. i collaboratori scientifici impiegati nell'insegnamento e in progetti di ricerca; e. i collaboratori impiegati per compiti infrastrutturali di durata limitata.
3
I rapporti di lavoro di durata determinata non possono essere conclusi allo scopo di eludere le disposizioni relative alla protezione contro la disdetta di cui all'articolo 14 LPers.
Art. 20
Durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato (art. 9 LPers) 1
I rapporti di lavoro di durata determinata si tramutano in rapporti di lavoro di durata indeterminata conformemente alle disposizioni dell'articolo 9 capoverso 2 LPers.
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2
Gli assistenti sono impiegati per un periodo di sei anni al massimo.
3
Gli assistenti in capo sono impiegati per un periodo di sei anni al massimo.
4
I collaboratori scientifici impegnati nell'insegnamento, in progetti di ricerca e in progetti scientifici di ampia portata possono essere impiegati nel complesso per un periodo di nove anni al massimo.16 5 ...17
6
I rapporti di lavoro di durata determinata che contemplano unicamente compiti infrastrutturali non possono superare nel complesso una durata di cinque anni.
7
I collaboratori che sono impiegati a tempo determinato per più di cinque anni elaborano insieme ai loro diretti superiori un piano di carriera scritto al più tardi dopo quattro anni. Quest'ultimo viene riesaminato al più tardi dopo tre anni.
Sezione 2: Ristrutturazioni
Art. 21
Misure in caso di ristrutturazioni (art. 12, 19, 31 e 33 LPers) 1
I due PF e gli istituti di ricerca procedono a ristrutturazioni socialmente sostenibili.
I collaboratori contribuiscono alla realizzazione e alla buona riuscita delle ristrutturazioni, segnatamente mediante la collaborazione attiva alle misure e lo sviluppo dell'iniziativa individuale.
2
Hanno priorità rispetto al licenziamento: a. il mantenimento in servizio dei collaboratori mediante misure di riorganizzazione del tempo di lavoro;
b. la mutazione dei collaboratori a un altro posto adeguato all'interno del settore dei PF;
c. il collocamento in posti adeguati al di fuori del settore dei PF; d. la riqualificazione e il perfezionamento professionale; e. il pensionamento anticipato.
3
I due PF e gli istituti di ricerca informano i loro collaboratori e le parti sociali in modo trasparente, esaustivo e tempestivo.
4
Il Consiglio dei PF è competente per l'elaborazione e la firma del piano sociale con le associazioni del personale.
16 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal Consiglio federale il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).
17 Abrogato dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal Consiglio federale il 23 giu. 2004, con effetto dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).
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Art. 22
Prestazioni in caso di pensionamento anticipato (art. 31 cpv. 5 LPers) 1
Nel quadro di ristrutturazioni, i collaboratori possono essere pensionati anticipatamente al più presto a 55 anni compiuti, a condizione che non abbiano rifiutato un altro posto di lavoro adeguato.
2
È condizione indispensabile al pensionamento anticipato che: a. il posto sia soppresso; o b. l'ambito lavorativo del collaboratore sia stato modificato in modo tale da rendere il posto inadeguato; o c. il posto sia soppresso nel quadro di un'azione di solidarietà a favore di collaboratori più giovani.
3
Al collaboratore pensionato anticipatamente viene corrisposta una pensione di vecchiaia e una pensione transitoria conformemente all'articolo 5 capoversi 1, 2 e 6 della legge federale del 23 giugno 200018 sulla Cassa pensioni della Confederazione (Legge sulla CPC). È determinante ai fini del calcolo della pensione la durata assicurativa fino all'età di pensionamento regolamentare. La pensione transitoria non deve essere rimborsata al raggiungimento dell'età di pensionamento.
4
I due PF e gli istituti di ricerca versano alla Cassa pensioni della Confederazione le lacune di copertura derivanti dal pensionamento anticipato.
Prestazioni supplementari del datore di lavoro (art. 31 cpv. 3 e 5 LPers) Per evitare situazioni difficili, i due PF e gli istituti di ricerca possono fornire altre prestazioni.
Capitolo 4: Prestazioni Sezione 1: Stipendio e supplementi
Art. 24
19
Art. 25
20 Classificazione della
funzione
(art. 15 LPers)
1
Al momento della costituzione del rapporto di lavoro o in caso di cambiamento della funzione, il servizio competente di cui all'articolo 2 capoversi 1-3 definisce in quale livello di funzione della griglia delle funzioni riportata nell'allegato 1 rientra il 18 RS
172.222.0
19 Abrogato dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, con effetto dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795).
20 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795).
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posto del collaboratore. Per la classificazione tiene conto del profilo dei requisiti della funzione.
2
I collaboratori che non sono d'accordo con la classificazione possono adire la commissione paritetica di riesame delle valutazioni delle funzioni nel settore dei PF.
Art. 26
21 Stipendio iniziale
(art. 15 LPers)
1
Il servizio competente di cui all'articolo 2 capoversi 1-3 fissa lo stipendio iniziale in base alla scala salariale riportata nell'allegato 2 entro l'importo minimo e quello massimo previsto per il relativo livello di funzione.
2
Nella fissazione dello stipendio iniziale si tiene adeguatamente conto dell'esperienza e del mercato del lavoro.
3
Su proposta del PF o dell'istituto di ricerca competente, il Consiglio dei PF può: a. escludere categorie di collaboratori di cui all'articolo 19 capoverso 2 dai capoversi 1 e 2 se uno degli obiettivi principali dell'assunzione è la formazione; in questo caso lo stipendio iniziale è fissato in base all'articolo 35 capoverso 1; b. concedere in singoli casi stipendi fino al 10 per cento superiori all'importo massimo del relativo livello di funzione per reclutare o mantenere al proprio servizio collaboratori particolarmente qualificati.
Art. 27
22
L'evoluzione dello stipendio poggia, nei limiti consentiti dalle risorse disponibili, su una valutazione annuale delle prestazioni e sull'esperienza.
2
Le prestazioni dei collaboratori sono valutate nel modo seguente: a. valutazione A: supera nettamente le esigenze; b. valutazione B: supera le esigenze; c. valutazione C: adempie le esigenze; d. valutazione D: adempie gran parte delle esigenze; e. valutazione E: adempie parte delle esigenze; f.
valutazione N: non adempie le esigenze.
3
Se è inferiore allo stipendio corrispondente alla prestazione attuale del collaboratore, lo stipendio individuale è aumentato nei limiti consentiti dalle risorse disponibili.
Se è superiore, rimane invariato.
21 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795).
22 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795).
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4
In caso di prestazioni corrispondenti alla valutazione N si applica l'articolo 7 capoverso 2 lettera d.
5
Su proposta del PF o dell'istituto di ricerca competente, il Consiglio dei PF può: a. prevedere per determinati gruppi di funzioni un sistema di bonus basato sulla valutazione delle prestazioni; l'importo massimo del rispettivo livello di funzione non può essere superato; b. escludere categorie di collaboratori di cui all'articolo 19 capoverso 2 dai capoversi 1-3 se uno degli obiettivi principali dell'assunzione è la formazione; in questo caso per l'evoluzione salariale si applica l'articolo 35 capoverso 1.
6
I due PF e gli istituti di ricerca designano un organo interno che i dipendenti possono adire in caso di divergenze sulla valutazione delle prestazioni.
Art. 28
23
Il Consiglio dei PF esamina annualmente, insieme alle parti sociali, gli importi e i livelli della scala salariale di cui all'allegato 2 e, se del caso, li adegua nei limiti consentiti dalle risorse disponibili.
2
Per l'adeguamento della scala salariale si tiene conto, in particolare, del mercato del lavoro e del rincaro.
Art. 29
24
In caso di incarichi provvisori che comportano particolari esigenze o sollecitazioni che non giustificano tuttavia il passaggio a un livello di funzione superiore, è possibile corrispondere un'indennità di funzione.
2
L'importo dell'indennità si conforma al livello di funzione cui corrisponde la particolare esigenza o sollecitazione richiesta.
Art. 30
25 Premi speciali
(art. 15 LPers)
1
A singoli collaboratori o a gruppi di lavoro che forniscono prestazioni eccezionali possono essere versati premi speciali.
2
I premi speciali sono corrisposti in denaro o in natura.
3
Il valore dei premi speciali non può essere superiore al 10 per cento dell'importo massimo del livello di funzione di cui all'allegato 2.
23 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795).
24 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795).
25 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795).
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Art. 31
26
Art. 32
27
Art. 33
Indennità (art. 15 LPers) Possono essere versate indennità per: a. lavoro domenicale e notturno; b. lavoro a turni e servizio di picchetto.
Art. 34
28
Art. 35
Disposizioni speciali 1
Qualora non fosse possibile definire il livello di una funzione conformemente all'articolo 25, è consentito versare uno stipendio forfetario. L'ammontare dello stipendio forfetario deve essere conforme alle norme dei finanziatori e alla percentuale del tempo di lavoro effettivamente dedicato all'istituto.29 2 In caso di occupazione irregolare è possibile stabilire stipendi giornalieri o orari.
Sezione 2: Prestazioni sociali
Art. 36
Diritto allo stipendio in caso di malattia o infortunio (art. 29 LPers) 1
In caso di impedimento al lavoro dovuto a malattia o infortunio, i collaboratori hanno diritto al versamento del salario fino a un massimo del 100 per cento dello stipendio totale per un periodo non superiore a 730 giorni. Sono conteggiate le prestazioni di assicurazioni.
26 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795).
27 Abrogato dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, con effetto dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795).
28 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795).
29 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795).
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Il diritto allo stipendio può essere ridotto qualora un collaboratore abbia contratto una malattia o sia incorso in un infortunio intenzionalmente o per grave negligenza, si sia esposto consapevolmente a un pericolo fuori dall'ordinario o si sia avventurato in un'impresa rischiosa.
3
I due PF e gli istituti di ricerca possono concludere assicurazioni per il loro personale al fine di coprire il proprio rischio finanziario. Possono accollarne i costi ai collaboratori nella misura in cui questi approfittino dell'assicurazione in quanto privati.
4
Per valutare la capacità lavorativa può essere ordinata una visita di controllo presso un medico di fiducia.
Art. 37
Diritto allo stipendio in caso di gravidanza, maternità e adozione (art. 29 cpv. 1 LPers) 1
In caso di maternità, le collaboratrici hanno diritto a un congedo pagato allo stipendio totale per un periodo di quattro mesi.
2
Se lo desidera, la collaboratrice può sospendere il lavoro al più presto un mese prima della data prevista per la nascita.
3
La metà del congedo di maternità può, previo accordo con il servizio competente, essere compensata con una riduzione autonomamente scelta del grado d'occupazione convenuto per contratto. Se anche il padre lavora nel settore dei PF, i genitori possono suddividersi tale congedo a loro discrezione.
4
Per la presa a carico di bambini fino a sei anni d'età e di bambini disabili in vista di un'adozione, si ha diritto ad un congedo pagato allo stipendio totale per un periodo di due mesi. Il capoverso 3 è applicabile per analogia.
Art. 38
Diritto allo stipendio in caso di servizio militare, servizio di protezione civile e servizio civile sostitutivo (art. 29 cpv. 1 LPers) 1
In caso di congedo per servizio militare e servizio di protezione civile svizzeri obbligatori e per la durata del servizio civile sostitutivo, gli astretti al servizio hanno diritto alla totalità dello stipendio.
2
In caso di servizio volontario lo stipendio può essere pagato per al massimo 10 giorni di lavoro all'anno.
3
Le indennità per perdita di guadagno previste dalla legge in caso di servizi di cui ai capoversi 1 e 2 spettano ai due PF e agli istituti di ricerca.
4
Gli assegni sociali sono versati senza riduzioni.
Personale federale
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Art. 39
Prestazioni in caso di infortunio professionale (art. 29 cpv. 1 LPers) 1
In caso di invalidità dovuta a infortunio professionale o ad altra malattia professionale equivalente si ha diritto:30
a. al 100 per cento dello stipendio determinante in caso di incapacità lavorativa totale fino al decesso; b. alla quota corrispondente al grado di invalidità ai sensi della legge federale del 20 marzo 198131 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) in caso di incapacità lavorativa parziale.
2
...32
3
Sono computate le prestazioni assicurative.
Art. 40
Diritto allo stipendio in caso di decesso (art. 29 cpv. 2 LPers) In caso di decesso di un collaboratore, i superstiti il cui mantenimento era provatamente a carico del defunto ricevono un importo pari a un sesto del salario annuo insieme ai corrispondenti assegni di custodia.
Art. 41
33
I collaboratori hanno diritto a un assegno di custodia secondo l'allegato 4 per ogni figlio di cui hanno la custodia e con il quale esiste un rapporto di filiazione ai sensi dell'articolo 252 del Codice civile34. Figliastri e affiliati che dipendono finanziariamente da un collaboratore sono equiparati ai figli di quest'ultimo.
2
L'assegno è versato fino al compimento del 18° anno di età del figlio. Per i figli in formazione è versato al massimo fino al compimento del 25° anno di età.
3
La metà dell'assegno di cui all'allegato 4 può essere versata: a. al coniuge che a causa di una malattia grave è permanentemente inabile all'esercizio di un'attività lucrativa; b. ai parenti prossimi nei confronti dei quali il collaborare adempie obblighi di assistenza per ordine dell'autorità.
4
A partire da un tasso di occupazione del 50 per cento è versato l'intero assegno, in caso di un tasso di occupazione inferiore è versata la metà dell'assegno.
30 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal Consiglio federale il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).
31 RS
832.20
32 Abrogato dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal Consiglio federale il 23 giu. 2004, con effetto dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).
33 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795).
34 RS 210
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5
Se il collaboratore riceve da altri un assegno familiare, per figli o per custodia, l'assegno per figli ai sensi del presente articolo è versato unicamente nella misura in cui, sommato agli altri assegni esigibili, non superi l'importo di cui all'allegato 4.
6
L'assegno è adeguato al rincaro.
Art. 42
Previdenza professionale 1
I collaboratori del settore dei PF sono assicurati presso la Cassa pensioni della Confederazione conformemente alle disposizioni della legge sulla CPC35.
2
Lo stipendio determinante ai fini dell'assicurazione secondo l'articolo 4 della legge sulla CPC è pari allo stipendio di cui all'articolo 24 inclusa l'indennità di residenza.
3
Il personale del settore dei PF è assicurato conformemente alle disposizioni dell'ordinanza del 25 aprile 200136 concernente l'assicurazione nel piano di base della Cassa pensioni della Confederazione (OCPC 1) nel primato delle prestazioni e se del caso conformemente alle disposizioni dell'ordinanza del 25 aprile 200137 concernente l'assicurazione nel piano integrativo della Cassa pensioni della Confederazione (OCPC 2) nel primato dei contributi.
4
I collaboratori impiegati a tempo determinato ai sensi dell'articolo 19 capoverso 2 possono essere assicurati nel primato dei contributi conformemente alle disposizioni dell'OCPC 2. L'assegnazione al piano assicurativo deve essere disciplinata nel contratto di lavoro.
5
Per il resto si applicano le disposizioni della Cassa pensioni della Confederazione.
Sezione 3: Altre prestazioni
Art. 43
Equipaggiamento (art. 18 cpv. 1 LPers) 1
I servizi competenti dotano i collaboratori nonché gli apprendisti e i tirocinanti del materiale e degli indumenti protettivi necessari.
2
D'intesa con il servizio competente, i collaboratori possono usare apparecchi, materiale e indumenti protettivi propri. Può essere concordata a tale effetto un'apposita indennità.
3
D'intesa con il servizio competente, la prestazione di lavoro può essere assolta a casa. Sono rimborsati i costi di infrastruttura.
Art. 44
Spese (art. 18 cpv. 2 LPers) 1
I collaboratori hanno diritto al rimborso delle spese cagionate dalla loro attività professionale.
35 RS 172.222.0 36 RS
172.222.034.1 37 RS
172.222.034.2
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2
Il Consiglio dei PF stabilisce i principi relativi al rimborso di pasti, pernottamenti, trasporti, accoglienza di ospiti e altre spese.
3
Le spese sono rimborsate secondo i criteri dell'adeguatezza, dell'economicità, del tempo impiegato e dell'ecologia.
Art. 45
Premi di fedeltà (art. 32 lett. b LPers) 1
Dopo il 10° e il 15° anno di impiego è corrisposto un premio di fedeltà consistente in metà mese di congedo pagato o in metà mese di stipendio. Dopo il 20° anno di impiego è corrisposto un premio di fedeltà consistente in un mese di congedo pagato o in un mese di stipendio.
2
In caso di rapporti di lavoro di durata indeterminata, dopo il 5° anno di impiego è corrisposto un premio di fedeltà consistente in una settimana di congedo pagato.
Art. 46
Servizi particolari (art. 32 lett. e e g LPers) Per mantenersi attrattivi sul mercato del lavoro, i due PF e gli istituti di ricerca possono offrire servizi particolari quali: a. offerte in materia di custodia dei figli a complemento di quella assunta dalla famiglia;
b. la gestione di ristoranti per il personale, di locali di ristoro e di altre infrastrutture ricreative;
c. riduzioni di prezzo su prestazioni e prodotti.
Art. 47
Servizio medico
I due PF e gli istituti di ricerca si avvalgono delle prestazioni di un servizio medico per chiarimenti d'ordine medico e misure di medicina del lavoro.
Art. 48
Spese processuali e ripetibili (art. 18 cpv. 2 LPers) 1
Il Consiglio dei PF, i due PF e gli istituti di ricerca rimborsano le spese processuali e le spese ripetibili ai collaboratori che in virtù della loro attività professionale sono coinvolti o intentano legittimamente un procedimento civile, amministrativo o penale se: a. il settore dei PF ha un interesse nel procedimento; o b. i collaboratori non hanno commesso l'atto per grave negligenza o intenzionalmente.
2
Fintanto che la sentenza non è pronunciata vengono fornite unicamente garanzie relative ai costi.
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Art. 49
Indennità di uscita (art. 19 cpv. 2 e 5 LPers) 1
In caso di disdetta del rapporto di lavoro senza colpa da parte del collaboratore interessato, quest'ultimo riceve un'indennità di uscita se è soddisfatta una delle condizioni seguenti: a. il rapporto di lavoro presso un datore di lavoro di cui all'articolo 3 LPers è durato ininterrottamente almeno 20 anni; b. il collaboratore ha compiuto il 50° anno di età; c. il collaboratore espleta una funzione specializzata; d. la risoluzione del contratto di lavoro si rivela nulla.
2
L'indennità di uscita è pari al massimo a due stipendi annui.
3
Non è corrisposta alcuna indennità di uscita: a. in caso di reimpiego presso un datore di lavoro ai sensi dell'articolo 3 LPers.
È fatto salvo l'articolo 19 capoverso 4 LPers; b. se la persona interessata riceve una rendita di invalidità o di vecchiaia ai sensi della legge sulla CPC38;
c. in caso di cessazione del rapporto di lavoro secondo l'articolo 29 LPers.
4
I collaboratori che entro due anni ritrovano impiego presso un datore di lavoro di cui all'articolo 3 LPers sono tenuti a rifondere proporzionalmente l'indennità di uscita.
Sezione 4: Vacanze e congedi
Art. 50
Giorni festivi
Durante i giorni festivi abituali nel luogo di servizio non si lavora.
Art. 51
Vacanze (art. 17 LPers) 1
I collaboratori hanno diritto a cinque settimane di vacanza per anno civile.
2
Il diritto alle vacanze è di sei settimane al compimento del 50° anno di età.
3
I giovani di età inferiore a 20 anni hanno diritto a sei settimane di vacanza.
4
I superiori concordano con i collaboratori il periodo delle vacanze in base alle esigenze di servizio.
5
Le vacanze devono per principio essere prese nell'anno civile in cui sorge il diritto alle stesse. In considerazione degli interessi del servizio e d'intesa con il superiore è possibile concordare una deroga a tale principio.
38 RS
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6
Le vacanze non effettuate possono essere pagate in contanti solo al termine del rapporto di lavoro.
7
In caso di assenze per servizio militare, servizio di protezione civile, servizio civile, infortunio o malattia di durata superiore a 3 mesi entro uno stesso anno civile, il diritto annuale alle vacanze è ridotto di 1/12 per ogni mese di assenza supplementare. In caso di congedo non pagato, il diritto alle vacanze è ridotto a partire dal secondo mese.
8
Per gli impiegati a tempo parziale, il diritto alle vacanze è commisurato al grado d'occupazione.
Art. 52
Congedi (art. 17 LPers) 1
In casi particolari e dietro richiesta motivata, è possibile accordare ai collaboratori un congedo pagato, parzialmente pagato o non pagato a condizione che ciò non pregiudichi oltre il dovuto il normale andamento del lavoro. Il tempo di lavoro pagato è commisurato al pertinente grado d'occupazione.
2
Sono computati come tempo di lavoro: a. per il proprio matrimonio 6 giorni
b. per il matrimonio di parenti 1 giorno
c. per parto
2 giorni
d. per la cura di malati all'interno della propria economia domestica, a condizione che non vi siano altre possibilità di custodia fino a 5 giorni
per anno civile
e. per il disbrigo di questioni scolastiche importanti e di consultazioni mediche che riguardano minori sotto i 16 anni da parte di adulti con compiti educativi fino a 5 giorni
per anno civile
f.
per trasloco
1 giorno
per anno civile
g. per la conduzione e l'accompagnamento di corsi di Gioventù e Sport
fino a 5 giorni
per anno civile
h. per il reclutamento, l'ispezione e la consegna dell'equipaggiamento
1
giorno
per anno civile
i.
per interventi ed esercitazioni del corpo pompieri il tempo
necessario
j.
per il decesso di un familiare appartenente alla propria economia domestica 3
giorni
k. per il decesso di un familiare non appartenente alla propria economia domestica 1-3
giorni
secondo l'impegno
l.
per la partecipazione alle esequie di un collega di lavoro il tempo necessario, ma al massi- mo ½ giornata
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m. per la partecipazione a manifestazioni culturali organizzate da sindacati 6
giorni
su 2 anni civili
n. per attività in associazioni del personale della Confederazione
fino a 40 giorni
previa intesa con le parti sociali o. per l'esercizio di incarichi pubblici fino a 15 giorni
per anno civile.
3
Le assenze pianificabili sono considerate tempo di lavoro solo se l'attività in questione non può essere svolta nel tempo non lavorativo o nel quadro del tempo flessibile. Fra queste rientrano le visite mediche, le terapie, la citazione da parte di un'autorità per faccende non private.
4
Per il disbrigo di faccende private non è accordato alcun congedo pagato.
5
Possono essere accordati congedi non pagati nel quadro delle possibilità aziendali e organizzative. La loro durata non deve di norma superare un anno. In caso di congedo non pagato di durata superiore a un mese, il contributo del datore di lavoro di cui all'articolo 6 della legge sulla CPC39 è a carico della persona in congedo. Per il resto si applicano le disposizioni della Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA.40 Capitolo 5: Obblighi
Art. 53
Adempimento dei compiti I collaboratori sono tenuti ad adempiere in modo competente e responsabile i compiti stabiliti nel contratto di lavoro, ad attenersi alle direttive del servizio e agli ordini dei superiori e a comportarsi in modo cooperativo e leale nei confronti dei colleghi.
Art. 54
Tempo di
lavoro
(art. 17 LPers)
1
Il tempo di lavoro settimanale medio è di 41 ore per i collaboratori impiegati a tempo pieno. Per i collaboratori impiegati a tempo parziale è pari al grado d'occupazione convenuto.
2
I servizi responsabili possono concordare con i collaboratori o i rappresentanti del personale una specifica organizzazione del tempo di lavoro.
3
In caso di viaggi di servizio in Svizzera, i tempi di trasferta contano come tempo di lavoro. In caso di viaggi di servizio all'estero è computato il tempo di lavoro convenuto.
39 RS
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40 Per. introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal Consiglio federale il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).
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4
Durante la pausa di mezzogiorno il lavoro deve essere interrotto per almeno 30 minuti. Valgono per contro come tempo di lavoro una pausa di 15 minuti ciascuna nel corso della mattinata e nel corso del pomeriggio.
5
I due PF e gli istituti di ricerca disciplinano il lavoro a turni e il servizio di picchetto d'intesa con i rappresentanti del personale.
Art. 55
Ore supplementari e lavoro straordinario (art. 17 LPers) 1
In caso di carico di lavoro inconsueto o di lavoro urgente, il servizio competente può, entro un lasso di tempo adeguato, ordinare o consentire di effettuare ore supplementari o lavoro straordinario. Il servizio competente pianifica con i collaboratori la soppressione delle ore supplementari o del lavoro straordinario ordinati o consentiti.
2
Sono ore supplementari le ore di lavoro prestate che superano il tempo di lavoro settimanale stabilito per gli impiegati a tempo pieno o a tempo parziale, ma che non oltrepassano il tempo massimo di lavoro di 45 ore alla settimana previsto per legge.
È considerato straordinario il tempo di lavoro che supera il tempo massimo di lavoro di 45 ore alla settimana previsto per legge. All'anno possono essere prestate al massimo 170 ore di lavoro straordinario.
3
Le ore supplementari e il lavoro straordinario vanno compensati con tempo libero della medesima durata.
4
Se le ore supplementari non possono essere compensate, il datore di lavoro versa lo stipendio normale senza supplemento. Il lavoro straordinario che non può essere compensato è rimborsato con un supplemento del 25 per cento o del 50 per cento per le domeniche e i giorni festivi.
5
I due PF e gli istituti di ricerca provvedono affinché siano pagate al massimo 100 ore supplementari o di lavoro straordinario per anno civile e a che vengano riportate all'anno civile seguente al massimo 100 ore.
6
Il pagamento delle ore supplementari e del lavoro straordinario può essere escluso nel contratto di lavoro dei quadri.
Art. 56
Occupazioni al di fuori del rapporto di lavoro (art. 23 LPers) 1
Le attività e gli incarichi pubblici che i collaboratori esercitano al di fuori del rapporto di lavoro con un PF o un istituto di ricerca richiedono un'autorizzazione da parte del servizio competente quando esiste la possibilità di un conflitto di interessi con gli interessi lavorativi o quando ciò comprometta l'adempimento dei compiti.
2
I collaboratori informano i propri superiori in caso di dubbio.
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Art. 57
Segreto professionale, di affari e d'ufficio (art. 22 LPers) 1
I collaboratori sono tenuti a mantenere il più stretto riserbo su questioni professionale e di affari che per loro natura o per prescrizione particolare devono essere mantenute segrete.
2
L'obbligo di serbare il segreto permane anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro.
3
Se chiamati a rispondere in qualità di parti, testimoni o periti in interrogatori o procedimenti giudiziari su constatazioni fatte nell'esercizio del loro mandato o nell'adempimento della propria funzione e che si riferiscono a compiti lavorativi, i collaboratori possono esprimersi solo se ne hanno ricevuto l'autorizzazione del servizio competente.
Capitolo 5a: Violazione degli obblighi professionali41
Art. 58
Inchiesta amministrativa42 (Art. 25 LPers) 1
Un'inchiesta amministrativa è avviata dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 2 quando occorre accertare se sussiste un fatto che esige un intervento d'ufficio per salvaguardare l'interesse pubblico. L'inchiesta può essere affidata a persone esterne al settore dei PF.43 2 L'inchiesta amministrativa non è diretta contro una persona determinata.44 3
e 4 ...45
a46 Inchiesta disciplinare
(Art. 25 LPers)
1
L'autorità competente ai sensi dell'articolo 2 apre l'inchiesta disciplinare. Inoltre designa la persona incaricata di svolgerla. L'inchiesta può essere affidata a persone esterne al settore dei PF.
2
Con la cessazione del rapporto di lavoro termina anche l'inchiesta disciplinare.
41 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal Consiglio federale il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).
42 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal Consiglio federale il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).
43 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal Consiglio federale il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).
44 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal Consiglio federale il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).
45 Abrogati dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal Consiglio federale il 23 giu. 2004, con effetto dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).
46 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal Consiglio federale il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).
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3
Se non sussiste alcun motivo di disdetta ai sensi dell'articolo 12 LPers, l'autorità competente ai sensi dell'articolo 2 può, sulla base dell'esito dell'inchiesta, disporre le seguenti misure: a. in caso di violazione degli obblighi per negligenza: avvertimento, ammonizione o modifica dell'ambito d'attività;
b. in caso di violazione degli obblighi intenzionale o per negligenza grave: oltre alle misure di cui alla lettera a, la riduzione dello stipendio fino al 10 per cento durante un anno al massimo, la modifica della durata del lavoro o il cambiamento del luogo di lavoro.
4
Se lo stesso fatto conduce a un'inchiesta disciplinare e a un procedimento penale, la decisione in merito a misure può essere rinviata fino al termine del procedimento penale.
5
Trascorso un anno dalla scoperta della violazione degli obblighi professionali e al massimo tre anni dopo l'ultima violazione degli obblighi, non è più consentito ordinare alcuna misura. La prescrizione è sospesa finché dura il procedimento penale promosso per il medesimo fatto oppure finché non è stato deciso su rimedi di diritto esercitati in un'inchiesta disciplinare.
b47 Trasmissione degli atti al Ministero pubblico della Confederazione (Art. 25 LPers) Se una violazione degli obblighi professionali adempie in pari tempo la fattispecie di un reato secondo il diritto penale federale o cantonale, l'autorità competente ai sensi dell'articolo 2 trasmette gli atti, con i verbali degli interrogatori, al Ministero pubblico della Confederazione.
Capitolo 6: Disposizioni finali Sezione 1: Protezione di dati personali e relativi alla salute (art. 27 nonché 28 cpv. 3 e 4 LPers)
Art. 59
Competenze
1
I due PF e gli istituti di ricerca provvedono affinché siano osservate le disposizioni della legge federale del 19 giugno 199248 sulla protezione dei dati (LPD) e dell'ordinanza del 14 giugno 199349 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD).
2
I due PF e gli istituti di ricerca designano per il proprio settore i servizi competenti per il trattamento:
47 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal Consiglio federale il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).
48 RS
235.1
49 RS
235.11
OPers PF
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a. dei fascicoli generali relativi al personale; b. dei profili della personalità (art. 3 lett. d LPD); c. dei dati relativi a misure sociali; d. dei dati relativi a procedimenti esecutivi; e. dei dati relativi a procedimenti penali; f.
dei dati relativi a procedimenti amministrativi.
3
Prima dell'introduzione o della modifica di un sistema o di una collezione di dati, sono consultati gli impiegati o le associazioni del personale che li rappresentano.
4
I due PF e gli istituti di ricerca notificano autonomamente per registrazione all'Incaricato federale della protezione dei dati tutte le collezioni di dati prima che queste ultime siano rese operative (art. 11 LPD, art. 3 OLPD).
Art. 60
Principi in materia di trattamento 1
I dati di cui all'articolo 59 capoverso 2 lettere c-f possono essere trattati solo nella misura in cui ve ne sia una necessità.
2
I profili della personalità possono essere trattati solo se sono necessari ai fini dello sviluppo del personale e se le persone interessate vi hanno acconsentito per scritto.
3
Oltre ai dati di cui all'articolo 59 capoverso 2 lettere b-f, i dati personali degni di particolare protezione possono essere trattati solo in casi eccezionali se sono necessari ai fini dello sviluppo del personale e se le persone interessate vi hanno acconsentito per scritto.
4
I dati sono accessibili solo al servizio competente di cui all'articolo 59 capoverso 2. Le collezioni di dati manuali devono essere tenute sotto chiave.
5
Per la conservazione dei dati valgono i seguenti termini: a. per i fascicoli generali relativi al personale: dieci anni dopo la fine del rapporto di lavoro;
b. per i fascicoli relativi al personale ausiliario: due anni dopo la fine del rapporto di lavoro;
c. per i dati relativi a misure sociali e provvedimenti amministrativi, esecutivi e penali: cinque anni dopo l'applicazione della misura o del provvedimento; d. per profili della personalità: cinque anni dopo il rilevamento dei dati se la persona interessata non ha acconsentito per scritto a una durata di conservazione più lunga.
6
Decorso il termine di conservazione si procede conformemente agli articoli 21 e 22 LPD50. In singoli casi motivati il Consiglio dei PF può prolungare, dietro richiesta del servizio competente, i termini di cui al capoverso 3.
7
I due PF e gli istituti di ricerca disciplinano le questioni di dettaglio relative al proprio personale. Stabiliscono le misure di sicurezza per le collezioni di dati elet50 RS
235.1
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troniche. Ad eccezione dei dati personali degni di particolare protezione di cui all'articolo 3 lettera c LPD e dei profili della personalità di cui all'articolo 3 lettera d LPD, è possibile prevedere l'accesso ai dati nella procedura di richiamo per: a. la Centrale di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti: dati necessari all'aggiornamento dei conti individuali; b. l'Amministrazione federale delle finanze: dati necessari all'ammortamento dei prestiti ipotecari che il personale ha contratto presso di essa; c. la Cassa pensioni della Confederazione: dati necessari all'aggiornamento dei conti individuali del personale; d. La Posta: dati necessari al versamento degli stipendi del personale.
Art. 61
Dati relativi alla salute 1
I documenti medici contengono il questionario di assunzione, i rapporti e i certificati medici, nonché le valutazioni del servizio medico necessarie per valutare le attitudini dell'impiegato al momento dell'assunzione e durante il rapporto di lavoro.
I documenti medici sono conservati presso il servizio medico conformemente all'articolo 47.
2
I documenti medici sono costituiti su carta. Taluni dati, quali il nome dell'impiegato e la diagnosi, possono essere trattati in modo automatizzato ai fini della fatturazione o in vista del rilevamento di dati statistici.
3
Il sistema automatizzato di trattamento dei dati medici deve essere un sistema chiuso; non può essere allacciato a nessun altro sistema elettronico di trattamento dei dati.
4
Al servizio del personale è comunicata unicamente la valutazione del servizio medico. Il contenuto dei documenti medici è comunicato al servizio del personale o a terzi soltanto se l'impiegato interessato vi ha previamente acconsentito. Se l'impiegato non dà il suo consenso, il Consiglio dei PF può dare l'autorizzazione a comunicare dati relativi alla salute.
Sezione 2: Ricorsi
Art. 62
51
51 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal Consiglio federale il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).
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Prescrizione (art. 34 LPers) I termini di prescrizione per pretese derivanti dal rapporto di lavoro si conformano agli articoli 127 e 128 del Codice delle obbligazioni (CO)52.
Sezione 3: Modifica e abrogazione di testi normativi
Art. 64
Abrogazione del diritto vigente Sono abrogati:
1. l'ordinanza del 25 febbraio 198753 sui rapporti di servizio speciali nei Politecnici federali e negli istituti annessi;
2. l'ordinanza sugli assistenti dei PF del 23 gennaio 199154 sui rapporti di servizio degli assistenti dei Politecnici federali;
3. il regolamento del 14 novembre 196955 sull'assunzione di assistenti ausiliari presso i politecnici federali; 4. l'ordinanza del 31 marzo 199356 sulla nomina degli agenti nel settore dei PF.
52 RS
220
53 [RU
1987 812]
54 [RU
1991 806]
55 Non pubblicato nella RU.
56 [RU
1994 2262]
57 [RU
1999 1178 2694 2473, 2001 2447, 2002 4001, 2003 275. RU 2004 825] 58 [RU
1993 2957, 2000 1159 , 2001 1789 art. 65 n. 2. RU 2002 60 art. 18] 59 [RU
2001 2553. RU 2004 4245]
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a 1 Gli stipendi attuali, compresa l'indennità di residenza, sono mantenuti e trasferiti nel nuovo sistema salariale.2
I collaboratori sono assegnati in base alla loro funzione a un livello di funzione e classificati in base alla loro esperienza entro la fascia salariale del relativo livello di funzione. L'esperienza è calcolata in base all'allegato 3; modalità di calcolo divergenti sono possibili soltanto nei casi in cui lo esiga la parità di trattamento giuridica.
3
Se lo stipendio percepito finora si situa al di sotto della fascia salariale di cui al capoverso 2, il nuovo stipendio è adeguato al limite inferiore di tale fascia.
4
I collaboratori sono informati per scritto sulla loro classificazione.
5
I due PF e gli istituti di ricerca applicano l'articolo 27 capoversi 1-3 al più tardi a partire dal 1° gennaio 2009. Fino all'entrata in vigore della nuova norma, la valutazione C funge da base per l'evoluzione dello stipendio.
60 RS
414.164.1. La modificazione qui appresso è inserita nell'O menzionata.
61 [RU
1993 2908, 2001 1789 art. 65 n. 5. RU 2002 1355 art. 6] 62 [RU
1999 863, 2001 1789 art. 65 n. 6, 2002 2545. RU 2004 1797] 63 Introdotta dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795).
OPers PF
27
172.220.113
Sezione 4: Entrata in vigore
Art. 66
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2002.
Personale federale
28
172.220.113
Allegato 1
64
(art. 25 cpv. 1)
Griglia delle funzioni del settore dei PF Co
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Personale federale
30
172.220.113
Allegato 2
65
(art. 26 cpv. 1, 28 cpv. 1 e 30 cpv. 3) Scala salariale del settore dei PF (Stato: giugno 2005)
Linea di valutazione «A» Livello di funzi
one
Anni di esperienza
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10
11
12
13
14
15
0
54 809
59 330
64 255
69 620
75
468
81 996
89 457
98 180
108 586
121 563
138 338
160 680
191 209
233 944
1
55 905
60 516
65 540
71 012
76 977
83 636
91
246
100 144
110 758
123 994
141 105
163 894
195 034
238 623
2
57 001
61 703
66 825
72 405
78 486
85 276
93
036
102 107
112 930
126 426
143 872
167 108
198 858
243 302
3
58 098
62 889
68 110
73 797
79 996
86 916
94
825
104 071
115 102
128 857
146 638
170 321
202 682
247 981
4
59 194
64 076
69 396
75 189
81 505
88 556
96
614
106 035
117 273
131 288
149 405
173 535
206 506
252 660
5
60 290
65 263
70 681
76 582
83 014
90 196
98
403
107 998
119 445
133 719
152 172
176 748
210 330
257 339
6
61 112
66 153
71 644
77 626
84 146
91 426
99
745
109 471
121 074
135 543
154 247
179 159
213 198
260 848
7
61 934
67 043
72 608
78 670
85 278
92 656
101
087
110 944
122 703
137 366
156 322
181 569
216 067
264 357
8
62 756
67 932
73 572
79 715
86 410
93 886
102
429
112 416
124 331
139 190
158 397
183 979
218 935
267 866
9
63 578
68 822
74 536
80 759
87 542
95 116
103
771
113 889
125 960
141 013
160 472
186 389
221 803
271 376
10
64 401
69 712
75 500
81 803
88 674
96 345
105 112
115
362
127 589
142 837
162 547
188 799
224 671
274 885
11
64 949
70 306
76 142
82 500
89 429
97 165
106 007
116
343
128 675
144 052
163 931
190 406
226 583
277 224
Gli
stipendi di quest
o
livello sono fissati dal
Consiglio federale
12
65 497
70 899
76 785
83 196
90 184
97 985
106 902
117
325
129 761
145 268
165 314
192 013
228 495
279 564
13
66 045
71 492
77 427
83 892
90 938
98 805
107 796
118
307
130 847
146 483
166 697
193 620
230 407
281 903
14
66 593
72 086
78 070
84 588
91 693
99 625
108 691
119
289
131 933
147 699
168 081
195 227
232 319
284 243
15
67 141
72 679
78 712
85 284
92
448
100 445
109 585
120 271
133 018
148
915
169 464
196 833
234 231
286 582
65
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consig lio dei
PF del
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u. 2005, appr
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a dal
CF il 23 s
et. 2005, i
n vigor
e dal 1° ge
n. 2006 (R
U
2005
4795).
OPers PF
31
172.220.113
Linea di valutazione «B» Livello di funzi
one
Anni di esperienza
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10
11
12
13
14
15
0
51 235
55 460
60 065
65 079
70 546
76 649
83
623
91 777
101 505
113 635
129 316
150 201
178 739
218 687
1
52 259
56 570
61 266
66 381
71 957
78 182
85
296
93 613
103 535
115 908
131 902
153 205
182 314
223 061
2
53 284
57 679
62 467
67 683
73 368
79 715
86
968
95 448
105 565
118 180
134 489
156 209
185 889
227 435
3
54 309
58 788
63 668
68 984
74 779
81 247
88
641
97 284
107 595
120 453
137 075
159 213
189 464
231 808
4
55 333
59 897
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76 189
82 780
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99 119
109 625
122 726
139 661
162 217
193 038
236 182
5
56 358
61 006
66 071
71 587
77 600
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Gli
stipendi di quest
o
livello sono fissati dal
Consiglio federale
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Personale federale
32
172.220.113
Linea di valutazione «C» Livello di funzi
one
Anni di esperienza
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10
11
12
13
14
15
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165 571
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241 065
Gli
stipendi di quest
o
livello sono fissati dal
Consiglio federale
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203 680
249 202
OPers PF
33
172.220.113
Linea di valutazione «D» Livello di funzi
one
Anni di esperienza
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10
11
12
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14
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*
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*
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131
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Gli
stipendi di quest
o
livello sono fissati dal
Consiglio federale
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230 512
*
Stipendi tabellari che non trovan o applicazione nel settore dei PF.
Personale federale
34
172.220.113
Linea di valutazione «E» Livello di funzi
one
Anni di esperienza
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10
11
12
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*
*
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*
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*
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166
140 735
167 474
204 905
Gli
stipendi di quest
o
livello sono fissati dal
Consiglio federale
12
48 411
52 404
56 754
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66 658
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14
49 221
53 281
57 704
62 522
67 773
73 636
80 337
88 170
97 515
109 169
124
234
144 298
171 714
210 092
15
49 626
53 719
58 179
63 036
68 331
74 242
80 998
88 896
98 318
110 067
125
256
145 486
173 128
211 821
*
Stipendi tabellari che non trovan o applicazione nel settore dei PF.
OPers PF
35
172.220.113
Allegato 366 (art. 65a cpv. 2) Calcolo dell'esperienza utile Tabella 1
Età minima tabellare per assumere una funzione Numero
principale griglia N. del profilo Designazione del profilo Livello di funzione Età minima
101
1011-06
Assistente scientifico 6
24.5
102
1021-07
Collaboratore scientifico e collaboratore scientifico superiore 7
29.0
1022-08
Collaboratore scientifico e collaboratore scientifico superiore 8
30.0
1023-09
Collaboratore scientifico e collaboratore scientifico superiore 9
30.0
1024-10
Collaboratore scientifico e collaboratore scientifico superiore 10
32.0
103
1031-10
Collaboratore scientifico con compiti direttivi (Senior Scientist/MER) 10
32.5
1032-11
Collaboratore scientifico con compiti direttivi (Senior Scientist/MER) 11
32.5
1033-12
Collaboratore scientifico con compiti direttivi (Senior Scientist/MER) 12
33.5
1034-13
Collaboratore scientifico con compiti direttivi (Senior Scientist/MER) 13
34.5
111
1111-09
Responsabile di gruppo scientifico 9
30.5
1112-10
Responsabile di gruppo scientifico 10
32.5
1113-11
Responsabile di gruppo scientifico 11
32.5
112
1121-11
Responsabile di unità scientifica 11
32.0
1122-12
Responsabile di unità scientifica 12
32.0
1123-13
Responsabile di unità scientifica 13
34.0
201
2011-01
Collaboratore amministrativo 1
16.5
2012-02
Collaboratore amministrativo 2
17.0
2013-03
Collaboratore amministrativo 3
19.0
202
2021-03
Addetto amministrativo 3
19.0
2022-04
Addetto amministrativo 4
21.5
2023-05
Addetto amministrativo 5
21.5
203
2031-05
Specialista amministrativo I 5
21.0
2032-06
Specialista amministrativo I 6
23.0
2033-07
Specialista amministrativo I 7
24.5
204
2041-07
Specialista amministrativo II 7
24.0
2042-08
Specialista amministrativo II 8
25.0
2043-09
Specialista amministrativo II 9
27.0
2044-10
Specialista amministrativo II 10
29.0
301
3011-01
Collaboratore tecnico 1
16.5
3012-02
Collaboratore tecnico 2
18.0
3013-03
Collaboratore tecnico 3
19.0
302
3021-03
Addetto tecnico
3
20.0
3022-04
Addetto tecnico
4
22.0
3023-05
Addetto tecnico
5
22.0
303
3031-05
Specialista tecnico I 5
22.0
3032-06
Specialista tecnico I 6
23.0
3033-07
Specialista tecnico I 7
26.0
304
3041-07
Specialista tecnico II 7
24.0
3042-08
Specialista tecnico II 8
25.0
3043-09
Specialista tecnico II 9
25.0
3044-10
Specialista tecnico II 10
29.0
402
4021-03
Supporto informatico (1° livello) 3
19.0
4022-04
Supporto informatico (1° livello) 4
22.0
4023-05
Supporto informatico (1° livello) 5
23.0
403
4031-05
Supporto informatico avanzato (2° livello) / programmazione 5
24.0
4032-06
Supporto informatico avanzato (2° livello) / programmazione 6
25.0
4033-07
Supporto informatico avanzato (2° livello) / programmazione 7
27.0
404
4041-07
Specialista di sistema (3° livello) / software engineering 7
24.0
4042-08
Specialista di sistema (3° livello) / software engineering 8
25.0
4043-09
Specialista di sistema (3° livello) / software engineering 9
27.0
4044-10
Specialista di sistema (3° livello) / software engineering 10
29.0
501
5011-04
Responsabile di gruppo 4
22.0
5012-05
Responsabile di gruppo 5
23.0
5013-06
Responsabile di gruppo 6
23.0
502
5021-06
Responsabile di unità 6
24.0
5022-07
Responsabile di unità 7
25.0
5023-08
Responsabile di unità 8
26.0
5024-09
Responsabile di unità 9
26.0
503
5031-09
Responsabile di settore 9
25.0
5032-10
Responsabile di settore 10
28.5
5033-11
Responsabile di settore 11
30.0
5034-12
Responsabile di settore 12
30.0
601
6011-11
Specialista (con funzioni direttive) 11
29.0
6012-12
Specialista (con funzioni direttive) 12
30.0
6013-13
Specialista (con funzioni direttive) 13
32.0
6014-14
Specialista (con funzioni direttive) 14
32.0
602
6021-11
Funzione direttiva (con consulenza strategica allo stato maggiore) 11
29.0
6022-12
Funzione direttiva (con consulenza strategica allo stato maggiore) 12
30.0
6023-13
Funzione direttiva (con consulenza strategica allo stato maggiore) 13
32.0
6024-14
Funzione direttiva (con consulenza strategica allo stato maggiore) 14
32.0
603
6031-13
Funzione direttiva (diversi settori) 13
32.0
6032-14
Funzione direttiva (diversi settori) 14
32.0
6033-15
Funzione direttiva (diversi settori) 15
33.0
66 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795).
Personale federale
36
172.220.113
Tabella 2
Conversione in esperienza utile Anni
lavorativi*
Esperienza
utile
0
0
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
6
8
7
9
7
10
8
11
8
12
9
13
9
14
10
15
10
16
11
17
11
18
11
19
12
20
12
21
12
22
13
23
13
24
13
25
14
26
14
27
14
28
15
29
15
30
15
*
Calcolo degli «anni lavorativi»: età attuale meno età minima tabellare
OPers PF
37
172.220.113
Allegato 467 (art. 41)
Assegni di custodia L'assegno di custodia ammonta annualmente a: a. 3950 franchi per il primo figlio che ha diritto all'assegno; b. 2550 franchi per ogni altro figlio che ha diritto all'assegno.
67 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795).
Personale federale
38
172.220.113