01.09.2023 - * / In Kraft
01.01.2022 - 31.08.2023
01.10.2020 - 31.12.2021
01.01.2020 - 30.09.2020
01.07.2019 - 31.12.2019
01.01.2019 - 30.06.2019
01.01.2018 - 31.12.2018
01.01.2015 - 31.12.2017
01.01.2014 - 31.12.2014
01.07.2013 - 31.12.2013
01.01.2013 - 30.06.2013
01.01.2012 - 31.12.2012
01.01.2011 - 31.12.2011
01.01.2010 - 31.12.2010
01.01.2009 - 31.12.2009
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01.01.2006 - 31.12.2006
01.07.2004 - 31.12.2005
01.01.2002 - 30.06.2004
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Versionen Vergleichen

1

Ordinanza

del Consiglio dei PF sul personale del settore dei politecnici federali (Ordinanza sul personale del settore dei PF, OPers PF)1 del 15 marzo 2001 (Stato 27 febbraio 2007) approvata dal Consiglio federale il 25 aprile 2001 Il Consiglio dei PF, visto l'articolo 37 capoverso 3 della legge del 24 marzo 20002 sul personale federale
(LPers), nonché l'articolo 2 capoverso 2 dell'ordinanza quadro del 20 dicembre 20003 relativa alla legge sul personale federale (ordinanza quadro LPers), ordina: Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto e campo d'applicazione (art. 2 LPers) 1

La presente ordinanza disciplina i rapporti di lavoro dei collaboratori del settore dei politecnici federali (settore dei PF).

2

La presente ordinanza non si applica: a.4 ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 17 capoverso 1 della legge del 4 ottobre 19915 sui PF;

abis.6 ai rapporti di lavoro dei professori ordinari, straordinari e assistenti dei due PF, salvo che l'ordinanza del 18 settembre 20037 sul corpo professorale non rimandi espressamente alla presente ordinanza; RU 2001 1789

1

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal Consiglio federale il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).

2 RS

172.220.1

3 RS

172.220.11

4

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal Consiglio federale il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).

5 RS

414.110

6

Intrdotta dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal Consiglio federale il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).

7 RS

172.220.113.40 172.220.113

Personale federale

2

172.220.113

b. agli apprendisti che sottostanno alla legge federale del 19 aprile 19788 sulla formazione professionale.


Art. 2

Competenze (art. 3 LPers) 1

Il Consiglio dei PF è competente per l'avvio, la modifica e la cessazione dei rapporti di lavoro, come pure per tutte le decisioni attinenti ai rapporti di lavoro concernenti: a. i membri delle direzioni degli istituti; b. i collaboratori del Consiglio dei PF; c.9 i collaboratori della segreteria della Commissione di ricorso dei PF; le decisioni sono prese d'intesa con il presidente della Commissione.

2

Il Consiglio dei PF può delegare le competenze di cui al capoverso 1 lettere b e c al suo presidente o al suo segretario generale.10 3 Le direzioni dei PF e i direttori degli istituti di ricerca sono competenti per l'avvio, la modifica e la cessazione dei rapporti di lavoro dei loro collaboratori, nonché per tutte le decisioni attinenti a tali rapporti di lavoro.11 4 Il Consiglio dei PF è competente per l'applicazione della presente ordinanza ai suoi collaboratori.

5

...12


Art. 3

Disciplinamento delle questioni di dettaglio 1

I due PF e gli istituti di ricerca disciplinano, ove necessario, i dettagli relativi al proprio personale per quanto non vi sia un altro servizio preposto a tale scopo.

2

Informano adeguatamente i collaboratori sul disciplinamento delle questioni di dettaglio.

8 [RU

1979 1687, 1985 660 n. I 21, 1987 600 art. 17 n. 3, 1991 857 all. n. 4, 1992 288 all. n. 17 2521 art. 55 n. 1, 1996 2588 art. 25 cpv. 2 ed all. n. 1, 1998 1822 art. 2, 1999 2374 n. I 2, 2003 187 all. n. II 2. RU 2003 4557 all. n. I 1].

Attualmente «LF del 13 dic. 2002» (RS 412.10).

9

Intrdotta dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal Consiglio federale il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).

10 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal Consiglio federale il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).

11 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal Consiglio federale il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).

12 Abrogato dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal Consiglio federale il 23 giu. 2004, con effetto dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).

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Capitolo 2: Politica del personale Sezione 1: Principio

Art. 4

1 Il Consiglio dei PF, i due PF e gli istituti di ricerca si adoperano per: a. una politica del personale progressista e sociale; b. condizioni di lavoro allettanti e competitive a livello nazionale e internazionale; c. un impiego adeguato, economico e socialmente responsabile dei loro collaboratori;

d. l'assunzione e il promovimento di collaboratori adeguati.

2

La politica del personale tiene conto degli obiettivi dell'insegnamento, della ricerca e dei servizi così come definiti nella legislazione sui PF. Si ispira alla politica del personale del Consiglio federale, nonché alla convenzione conclusa con le parti sociali.

3

I due PF e gli istituti di ricerca sono responsabili dell'applicazione della politica del personale. Adottano nel proprio settore le necessarie misure organizzative e del personale.

Sezione 2: Sviluppo del personale

Art. 5

Competenza (art. 4 cpv. 2 lett. b LPers) 1

I due PF e gli istituti di ricerca promuovono lo sviluppo di tutto il personale.

Accrescono in questo modo la qualità delle loro prestazioni, ampliano la competenza tecnica dei collaboratori e ne migliorano la competitività sul mercato del lavoro.

2

I collaboratori sono tenuti a perfezionarsi in base alle loro attitudini e alle esigenze del mercato del lavoro e ad aprirsi ai cambiamenti.

3

I due PF e gli istituti di ricerca partecipano in modo commisurato alle spese di perfezionamento del personale. I diritti e gli obblighi reciproci possono essere stabiliti in convenzioni sul perfezionamento.


Art. 6

Promovimento del corpo accademico intermedio (art. 4 cpv. 2 lett. b LPers) I due PF e gli istituti di ricerca stilano piani di carriera per gli assistenti, gli assistenti in capo e i collaboratori scientifici.

Personale federale

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Art. 7

Colloquio di valutazione (art. 4 cpv. 3 LPers) 1

I superiori svolgono almeno una volta all'anno un colloquio di valutazione con i propri collaboratori. Quest'ultimo serve a tracciare un bilancio e a favorire il promovimento dei collaboratori, a valutare le loro prestazioni e a dar loro l'occasione di esprimersi circa il modo di agire dei superiori.

2

Sono in particolare oggetto del colloquio: a. la definizione di obiettivi e la loro verifica; b. la situazione lavorativa; c. le possibilità e le misure di sviluppo; d.13 l'avvio di misure appropriate concernenti la funzione o il rapporto di lavoro.

3

La prestazione dei collaboratori è valutata secondo criteri stabiliti.

4

I collaboratori si esprimono sul modo di agire dei superiori. I loro riscontri servono ai superiori per lo sviluppo dell'unità organizzativa.

5

...14


Art. 8

Sviluppo delle capacità gestionali (art. 4 cpv. 2 lett. c LPers) I due PF e gli istituti di ricerca elaborano programmi mirati allo sviluppo delle capacità gestionali. Questi ultimi hanno per scopo di permettere ai collaboratori idonei l'accesso a funzioni direttive e di promuovere le capacità gestionali a tutti i livelli, in particolare nei settori dell'insegnamento, della ricerca e dei servizi.


Art. 9

Protezione della

personalità

(art. 4 cpv. 2 lett. g LPers) 1

I due PF e gli istituti di ricerca provvedono a creare un clima di rispetto e di fiducia scevro da qualsiasi discriminazione.

2

Mediante misure adeguate e indipendentemente dalle persone da cui queste emanino, impediscono attentati inammissibili alla personalità dei singoli collaboratori, quali in particolare:

a. il rilevamento sistematico di dati riguardanti le prestazioni individuali all'insaputa degli interessati;

b. la perpetrazione o la tolleranza di aggressioni o atti lesivi della dignità personale e professionale.

3

I due PF e gli istituti di ricerca designano un servizio incaricato di offrire consulenza e sostegno ai collaboratori che si sentono sfavoriti o discriminati. Nell'adempimento dei propri compiti, tale servizio non è vincolato da direttive.

13 Introdotta dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795).

14 Abrogato dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, con effetto dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795).

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Art. 10

Parità di trattamento (art. 4 cpv. 2 lett. d LPers) 1

I due PF e gli istituti di ricerca prendono misure mirate per garantire pari opportunità e la parità di trattamento tra uomini e donne.

2

Tutelano la dignità delle donne e dell'uomo sul posto di lavoro e prendono misure intese a far rispettare il divieto di discriminazione.


Art. 11

Altre misure

(art. 4 cpv. 2 lett. e, f, h-k, 32 lett. d LPers) I due PF e gli istituti di ricerca prendono, ciascuno per il proprio settore, misure per: a. promuovere il plurilinguismo, l'equa rappresentanza delle comunità linguistiche e la comprensione tra le stesse;

b. garantire pari opportunità ai disabili, segnatamente in materia di impiego e di integrazione;

c. promuovere presso i collaboratori un comportamento rispettoso dell'ambiente, della salute e della sicurezza sul posto di lavoro;

d. creare posti di tirocinio e di perfezionamento; e. creare condizioni di lavoro che consentano ai collaboratori di adempiere alle proprie responsabilità in ambito familiare e sociale; f.

fornire un'informazione esaustiva e tempestiva ai collaboratori.

Sezione 3: Coordinamento e rapporti

Art. 12

(art. 5 LPers)

1

Il Consiglio dei PF coordina, nel quadro dei principi formulati nell'articolo 4, la politica del personale elaborata dai due PF e dagli istituti di ricerca.

2

I due PF e gli istituti di ricerca verificano periodicamente il conseguimento degli obiettivi fissati nella LPers e nella presente ordinanza e ne fanno rapporto al Consiglio dei PF.

3

Il rapporto contiene in particolare indicazioni circa: a. la composizione del personale; b. i costi del personale; c. il grado di soddisfazione nel lavoro; d. l'esito dei colloqui di valutazione; e.15 l'applicazione del sistema salariale.

15 Introdotta dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795).

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4

Il Consiglio dei PF valuta i rapporti e ne rende conto al Dipartimento federale dell'interno.

Sezione 4: Partecipazione e collaborazione con le parti sociali

Art. 13

(art. 33 LPers)

1

Il Consiglio dei PF, i due PF e gli istituti di ricerca prendono tutte le misure atte a garantire la piena collaborazione con le parti sociali.

2

Il Consiglio dei PF, i due PF e gli istituti di ricerca concludono periodicamente con le parti sociali una convenzione in merito alla reciproca cooperazione e agli obiettivi di politica del personale.

3

Le parti sociali possono chiedere, in virtù di tale convenzione, una revisione della presente ordinanza.

4

Presso i due PF e gli istituti di ricerca possono essere costituite commissioni del personale qualora ciò risponda al desiderio della maggioranza dei collaboratori.

Capitolo 3: Rapporto di lavoro Sezione 1: Formazione, modifica e risoluzione

Art. 14

Messa a concorso (art. 7 LPers) 1

I posti vacanti sono messi a concorso mediante pubblicazione in adeguati mezzi di comunicazione di massa.

2

Quando un concorso interno garantisce una concorrenza sufficiente o non è pregiudicato l'equo accesso a un posto, si può eccezionalmente fare a meno di un concorso pubblico. I due PF e gli istituti di ricerca disciplinano nel loro settore dettagli e la ripartizione delle competenze.


Art. 15

Condizioni di assunzione L'assunzione è subordinata alle esigenze conformi al settore d'attività.


Art. 16

Contratto di lavoro (art. 8 LPers) 1

Il rapporto di lavoro nasce al momento della firma del contratto di lavoro da parte del servizio competente e della persona che si intende assumere.

2

Il contratto di lavoro disciplina almeno i seguenti punti: a. l'inizio e la durata del rapporto di lavoro; b. il settore lavorativo; c. il periodo di prova;

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7

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d. il

grado

d'occupazione;

e. lo stipendio e la forma di versamento dello stipendio; f.

la previdenza professionale; g. i termini di disdetta.

3

Oltre al contratto di lavoro i collaboratori ricevono un elenco degli obblighi.


Art. 17

Modifica del contratto di lavoro (art. 13 LPers) 1

Ogni modifica del contratto di lavoro necessita della forma scritta.

2

In caso di modifiche del contratto, ci si sforza in linea di principio di addivenire a soluzioni consensuali. Se il collaboratore si oppone alla modifica del contratto, quest'ultima può essere intrapresa solo per via di disdetta ai sensi dell'articolo 12 LPers.


Art. 18

Periodo di prova (art. 8 cpv. 2 LPers) 1

Il periodo di prova è, di regola, di tre mesi per tutti i rapporti di lavoro. In casi fondati, può essere prolungato fino a un massimo di sei mesi.

2

In caso di cambiamento di posto all'interno del settore dei PF o di rapporti di lavoro di durata determinata, il periodo di prova può essere ridotto o soppresso.


Art. 19

Rapporti di lavoro di durata determinata (art. 9 LPers) 1

Il rapporto di lavoro è, di regola, di durata indeterminata.

2

I rapporti di lavoro di durata determinata concernono: a. gli

assistenti;

b. gli assistenti in capo; c. gli assistenti ausiliari; d. i collaboratori scientifici impiegati nell'insegnamento e in progetti di ricerca; e. i collaboratori impiegati per compiti infrastrutturali di durata limitata.

3

I rapporti di lavoro di durata determinata non possono essere conclusi allo scopo di eludere le disposizioni relative alla protezione contro la disdetta di cui all'articolo 14 LPers.


Art. 20

Durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato (art. 9 LPers) 1

I rapporti di lavoro di durata determinata si tramutano in rapporti di lavoro di durata indeterminata conformemente alle disposizioni dell'articolo 9 capoverso 2 LPers.

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2

Gli assistenti sono impiegati per un periodo di sei anni al massimo.

3

Gli assistenti in capo sono impiegati per un periodo di sei anni al massimo.

4

I collaboratori scientifici impegnati nell'insegnamento, in progetti di ricerca e in progetti scientifici di ampia portata possono essere impiegati nel complesso per un periodo di nove anni al massimo.16 5 ...17

6

I rapporti di lavoro di durata determinata che contemplano unicamente compiti infrastrutturali non possono superare nel complesso una durata di cinque anni.

7

I collaboratori che sono impiegati a tempo determinato per più di cinque anni elaborano insieme ai loro diretti superiori un piano di carriera scritto al più tardi dopo quattro anni. Quest'ultimo viene riesaminato al più tardi dopo tre anni.

Sezione 2: Ristrutturazioni

Art. 21

Misure in caso di ristrutturazioni (art. 12, 19, 31 e 33 LPers) 1

I due PF e gli istituti di ricerca procedono a ristrutturazioni socialmente sostenibili.

I collaboratori contribuiscono alla realizzazione e alla buona riuscita delle ristrutturazioni, segnatamente mediante la collaborazione attiva alle misure e lo sviluppo dell'iniziativa individuale.

2

Hanno priorità rispetto al licenziamento: a. il mantenimento in servizio dei collaboratori mediante misure di riorganizzazione del tempo di lavoro;

b. la mutazione dei collaboratori a un altro posto adeguato all'interno del settore dei PF;

c. il collocamento in posti adeguati al di fuori del settore dei PF; d. la riqualificazione e il perfezionamento professionale; e. il pensionamento anticipato.

3

I due PF e gli istituti di ricerca informano i loro collaboratori e le parti sociali in modo trasparente, esaustivo e tempestivo.

4

Il Consiglio dei PF è competente per l'elaborazione e la firma del piano sociale con le associazioni del personale.

16 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal Consiglio federale il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).

17 Abrogato dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal Consiglio federale il 23 giu. 2004, con effetto dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).

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Art. 22

Prestazioni in caso di pensionamento anticipato (art. 31 cpv. 5 LPers) 1

Nel quadro di ristrutturazioni, i collaboratori possono essere pensionati anticipatamente al più presto a 55 anni compiuti, a condizione che non abbiano rifiutato un altro posto di lavoro adeguato.

2

È condizione indispensabile al pensionamento anticipato che: a. il posto sia soppresso; o b. l'ambito lavorativo del collaboratore sia stato modificato in modo tale da rendere il posto inadeguato; o c. il posto sia soppresso nel quadro di un'azione di solidarietà a favore di collaboratori più giovani.

3

Al collaboratore pensionato anticipatamente viene corrisposta una pensione di vecchiaia e una pensione transitoria conformemente all'articolo 5 capoversi 1, 2 e 6 della legge federale del 23 giugno 200018 sulla Cassa pensioni della Confederazione (Legge sulla CPC). È determinante ai fini del calcolo della pensione la durata assicurativa fino all'età di pensionamento regolamentare. La pensione transitoria non deve essere rimborsata al raggiungimento dell'età di pensionamento.

4

I due PF e gli istituti di ricerca versano alla Cassa pensioni della Confederazione le lacune di copertura derivanti dal pensionamento anticipato.


Art. 23

Prestazioni supplementari del datore di lavoro (art. 31 cpv. 3 e 5 LPers) Per evitare situazioni difficili, i due PF e gli istituti di ricerca possono fornire altre prestazioni.

Capitolo 4: Prestazioni Sezione 1: Stipendio e supplementi

Art. 24


19



Art. 25

20 Classificazione della

funzione

(art. 15 LPers)

1

Al momento della costituzione del rapporto di lavoro o in caso di cambiamento della funzione, il servizio competente di cui all'articolo 2 capoversi 1-3 definisce in quale livello di funzione della griglia delle funzioni riportata nell'allegato 1 rientra il 18 RS

172.222.0

19 Abrogato dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, con effetto dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795).

20 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795).

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posto del collaboratore. Per la classificazione tiene conto del profilo dei requisiti della funzione.

2

I collaboratori che non sono d'accordo con la classificazione possono adire la commissione paritetica di riesame delle valutazioni delle funzioni nel settore dei PF.


Art. 26

21 Stipendio iniziale

(art. 15 LPers)

1

Il servizio competente di cui all'articolo 2 capoversi 1-3 fissa lo stipendio iniziale in base alla scala salariale riportata nell'allegato 2 entro l'importo minimo e quello massimo previsto per il relativo livello di funzione.

2

Nella fissazione dello stipendio iniziale si tiene adeguatamente conto dell'esperienza e del mercato del lavoro.

3

Su proposta del PF o dell'istituto di ricerca competente, il Consiglio dei PF può: a. escludere categorie di collaboratori di cui all'articolo 19 capoverso 2 dai capoversi 1 e 2 se uno degli obiettivi principali dell'assunzione è la formazione; in questo caso lo stipendio iniziale è fissato in base all'articolo 35 capoverso 1; b. concedere in singoli casi stipendi fino al 10 per cento superiori all'importo massimo del relativo livello di funzione per reclutare o mantenere al proprio servizio collaboratori particolarmente qualificati.


Art. 27


22

Evoluzione dello stipendio (art. 4 cpv. 3 e art. 15 LPers) 1

L'evoluzione dello stipendio poggia, nei limiti consentiti dalle risorse disponibili, su una valutazione annuale delle prestazioni e sull'esperienza.

2

Le prestazioni dei collaboratori sono valutate nel modo seguente: a. valutazione A: supera nettamente le esigenze; b. valutazione B: supera le esigenze; c. valutazione C: adempie le esigenze; d. valutazione D: adempie gran parte delle esigenze; e. valutazione E: adempie parte delle esigenze; f.

valutazione N: non adempie le esigenze.

3

Se è inferiore allo stipendio corrispondente alla prestazione attuale del collaboratore, lo stipendio individuale è aumentato nei limiti consentiti dalle risorse disponibili.

Se è superiore, rimane invariato.

21 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795).

22 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795).

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4

In caso di prestazioni corrispondenti alla valutazione N si applica l'articolo 7 capoverso 2 lettera d.

5

Su proposta del PF o dell'istituto di ricerca competente, il Consiglio dei PF può: a. prevedere per determinati gruppi di funzioni un sistema di bonus basato sulla valutazione delle prestazioni; l'importo massimo del rispettivo livello di funzione non può essere superato; b. escludere categorie di collaboratori di cui all'articolo 19 capoverso 2 dai capoversi 1-3 se uno degli obiettivi principali dell'assunzione è la formazione; in questo caso per l'evoluzione salariale si applica l'articolo 35 capoverso 1.

6

I due PF e gli istituti di ricerca designano un organo interno che i dipendenti possono adire in caso di divergenze sulla valutazione delle prestazioni.


Art. 28


23

Adeguamento della scala salariale (art. 16 LPers) 1

Il Consiglio dei PF esamina annualmente, insieme alle parti sociali, gli importi e i livelli della scala salariale di cui all'allegato 2 e, se del caso, li adegua nei limiti consentiti dalle risorse disponibili.

2

Per l'adeguamento della scala salariale si tiene conto, in particolare, del mercato del lavoro e del rincaro.


Art. 29


24

Indennità di funzione (art. 15 LPers) 1

In caso di incarichi provvisori che comportano particolari esigenze o sollecitazioni che non giustificano tuttavia il passaggio a un livello di funzione superiore, è possibile corrispondere un'indennità di funzione.

2

L'importo dell'indennità si conforma al livello di funzione cui corrisponde la particolare esigenza o sollecitazione richiesta.


Art. 30

25 Premi speciali

(art. 15 LPers)

1

A singoli collaboratori o a gruppi di lavoro che forniscono prestazioni eccezionali possono essere versati premi speciali.

2

I premi speciali sono corrisposti in denaro o in natura.

3

Il valore dei premi speciali non può essere superiore al 10 per cento dell'importo massimo del livello di funzione di cui all'allegato 2.

23 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795).

24 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795).

25 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795).

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Art. 31


26

Indennità temporanea in funzione del mercato del lavoro Per tenere conto di condizioni speciali sul mercato del lavoro, il Consiglio dei PF può fissare, per determinate funzioni, un'indennità temporanea in funzione del mercato del lavoro non superiore al 10 per cento dell'importo massimo previsto per il relativo livello di funzione.


Art. 32


27



Art. 33

Indennità (art. 15 LPers) Possono essere versate indennità per: a. lavoro domenicale e notturno; b. lavoro a turni e servizio di picchetto.


Art. 34


28

Occupazione a tempo parziale (art. 15 LPers) Fatto salvo l'articolo 41, lo stipendio e le indennità dei collaboratori impiegati a tempo parziale corrispondono al tasso di occupazione.


Art. 35

Disposizioni speciali 1

Qualora non fosse possibile definire il livello di una funzione conformemente all'articolo 25, è consentito versare uno stipendio forfetario. L'ammontare dello stipendio forfetario deve essere conforme alle norme dei finanziatori e alla percentuale del tempo di lavoro effettivamente dedicato all'istituto.29 2 In caso di occupazione irregolare è possibile stabilire stipendi giornalieri o orari.

Sezione 2: Prestazioni sociali

Art. 36

Diritto allo stipendio in caso di malattia o infortunio (art. 29 LPers) 1

In caso di impedimento al lavoro dovuto a malattia o infortunio, i collaboratori hanno diritto al versamento del salario fino a un massimo del 100 per cento dello stipendio totale per un periodo non superiore a 730 giorni. Sono conteggiate le prestazioni di assicurazioni.

26 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795).

27 Abrogato dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, con effetto dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795).

28 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795).

29 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795).

OPers PF

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2

Il diritto allo stipendio può essere ridotto qualora un collaboratore abbia contratto una malattia o sia incorso in un infortunio intenzionalmente o per grave negligenza, si sia esposto consapevolmente a un pericolo fuori dall'ordinario o si sia avventurato in un'impresa rischiosa.

3

I due PF e gli istituti di ricerca possono concludere assicurazioni per il loro personale al fine di coprire il proprio rischio finanziario. Possono accollarne i costi ai collaboratori nella misura in cui questi approfittino dell'assicurazione in quanto privati.

4

Per valutare la capacità lavorativa può essere ordinata una visita di controllo presso un medico di fiducia.


Art. 37

Diritto allo stipendio in caso di gravidanza, maternità e adozione (art. 29 cpv. 1 LPers) 1

In caso di maternità, le collaboratrici hanno diritto a un congedo pagato allo stipendio totale per un periodo di quattro mesi.

2

Se lo desidera, la collaboratrice può sospendere il lavoro al più presto un mese prima della data prevista per la nascita.

3

La metà del congedo di maternità può, previo accordo con il servizio competente, essere compensata con una riduzione autonomamente scelta del grado d'occupazione convenuto per contratto. Se anche il padre lavora nel settore dei PF, i genitori possono suddividersi tale congedo a loro discrezione.

4

Per la presa a carico di bambini fino a sei anni d'età e di bambini disabili in vista di un'adozione, si ha diritto ad un congedo pagato allo stipendio totale per un periodo di due mesi. Il capoverso 3 è applicabile per analogia.


Art. 38

Diritto allo stipendio in caso di servizio militare, servizio di protezione civile e servizio civile sostitutivo (art. 29 cpv. 1 LPers) 1

In caso di congedo per servizio militare e servizio di protezione civile svizzeri obbligatori e per la durata del servizio civile sostitutivo, gli astretti al servizio hanno diritto alla totalità dello stipendio.

2

In caso di servizio volontario lo stipendio può essere pagato per al massimo 10 giorni di lavoro all'anno.

3

Le indennità per perdita di guadagno previste dalla legge in caso di servizi di cui ai capoversi 1 e 2 spettano ai due PF e agli istituti di ricerca.

4

Gli assegni sociali sono versati senza riduzioni.

Personale federale

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Art. 39

Prestazioni in caso di infortunio professionale (art. 29 cpv. 1 LPers) 1

In caso di invalidità dovuta a infortunio professionale o ad altra malattia professionale equivalente si ha diritto:30

a. al 100 per cento dello stipendio determinante in caso di incapacità lavorativa totale fino al decesso; b. alla quota corrispondente al grado di invalidità ai sensi della legge federale del 20 marzo 198131 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) in caso di incapacità lavorativa parziale.

2

...32

3

Sono computate le prestazioni assicurative.


Art. 40

Diritto allo stipendio in caso di decesso (art. 29 cpv. 2 LPers) In caso di decesso di un collaboratore, i superstiti il cui mantenimento era provatamente a carico del defunto ricevono un importo pari a un sesto del salario annuo insieme ai corrispondenti assegni di custodia.


Art. 41


33

Assegni di custodia (art. 31 cpv. 1-3 LPers) 1

I collaboratori hanno diritto a un assegno di custodia secondo l'allegato 4 per ogni figlio di cui hanno la custodia e con il quale esiste un rapporto di filiazione ai sensi dell'articolo 252 del Codice civile34. Figliastri e affiliati che dipendono finanziariamente da un collaboratore sono equiparati ai figli di quest'ultimo.

2

L'assegno è versato fino al compimento del 18° anno di età del figlio. Per i figli in formazione è versato al massimo fino al compimento del 25° anno di età.

3

La metà dell'assegno di cui all'allegato 4 può essere versata: a. al coniuge che a causa di una malattia grave è permanentemente inabile all'esercizio di un'attività lucrativa; b. ai parenti prossimi nei confronti dei quali il collaborare adempie obblighi di assistenza per ordine dell'autorità.

4

A partire da un tasso di occupazione del 50 per cento è versato l'intero assegno, in caso di un tasso di occupazione inferiore è versata la metà dell'assegno.

30 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal Consiglio federale il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).

31 RS

832.20

32 Abrogato dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal Consiglio federale il 23 giu. 2004, con effetto dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).

33 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795).

34 RS 210

OPers PF

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5

Se il collaboratore riceve da altri un assegno familiare, per figli o per custodia, l'assegno per figli ai sensi del presente articolo è versato unicamente nella misura in cui, sommato agli altri assegni esigibili, non superi l'importo di cui all'allegato 4.

6

L'assegno è adeguato al rincaro.


Art. 42

Previdenza professionale 1

I collaboratori del settore dei PF sono assicurati presso la Cassa pensioni della Confederazione conformemente alle disposizioni della legge sulla CPC35.

2

Lo stipendio determinante ai fini dell'assicurazione secondo l'articolo 4 della legge sulla CPC è pari allo stipendio di cui all'articolo 24 inclusa l'indennità di residenza.

3

Il personale del settore dei PF è assicurato conformemente alle disposizioni dell'ordinanza del 25 aprile 200136 concernente l'assicurazione nel piano di base della Cassa pensioni della Confederazione (OCPC 1) nel primato delle prestazioni e se del caso conformemente alle disposizioni dell'ordinanza del 25 aprile 200137 concernente l'assicurazione nel piano integrativo della Cassa pensioni della Confederazione (OCPC 2) nel primato dei contributi.

4

I collaboratori impiegati a tempo determinato ai sensi dell'articolo 19 capoverso 2 possono essere assicurati nel primato dei contributi conformemente alle disposizioni dell'OCPC 2. L'assegnazione al piano assicurativo deve essere disciplinata nel contratto di lavoro.

5

Per il resto si applicano le disposizioni della Cassa pensioni della Confederazione.

Sezione 3: Altre prestazioni

Art. 43

Equipaggiamento (art. 18 cpv. 1 LPers) 1

I servizi competenti dotano i collaboratori nonché gli apprendisti e i tirocinanti del materiale e degli indumenti protettivi necessari.

2

D'intesa con il servizio competente, i collaboratori possono usare apparecchi, materiale e indumenti protettivi propri. Può essere concordata a tale effetto un'apposita indennità.

3

D'intesa con il servizio competente, la prestazione di lavoro può essere assolta a casa. Sono rimborsati i costi di infrastruttura.


Art. 44

Spese (art. 18 cpv. 2 LPers) 1

I collaboratori hanno diritto al rimborso delle spese cagionate dalla loro attività professionale.

35 RS 172.222.0 36 RS

172.222.034.1 37 RS

172.222.034.2

Personale federale

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2

Il Consiglio dei PF stabilisce i principi relativi al rimborso di pasti, pernottamenti, trasporti, accoglienza di ospiti e altre spese.

3

Le spese sono rimborsate secondo i criteri dell'adeguatezza, dell'economicità, del tempo impiegato e dell'ecologia.


Art. 45

Premi di fedeltà (art. 32 lett. b LPers) 1

Dopo il 10° e il 15° anno di impiego è corrisposto un premio di fedeltà consistente in metà mese di congedo pagato o in metà mese di stipendio. Dopo il 20° anno di impiego è corrisposto un premio di fedeltà consistente in un mese di congedo pagato o in un mese di stipendio.

2

In caso di rapporti di lavoro di durata indeterminata, dopo il 5° anno di impiego è corrisposto un premio di fedeltà consistente in una settimana di congedo pagato.


Art. 46

Servizi particolari (art. 32 lett. e e g LPers) Per mantenersi attrattivi sul mercato del lavoro, i due PF e gli istituti di ricerca possono offrire servizi particolari quali: a. offerte in materia di custodia dei figli a complemento di quella assunta dalla famiglia;

b. la gestione di ristoranti per il personale, di locali di ristoro e di altre infrastrutture ricreative;

c. riduzioni di prezzo su prestazioni e prodotti.


Art. 47

Servizio medico

I due PF e gli istituti di ricerca si avvalgono delle prestazioni di un servizio medico per chiarimenti d'ordine medico e misure di medicina del lavoro.


Art. 48

Spese processuali e ripetibili (art. 18 cpv. 2 LPers) 1

Il Consiglio dei PF, i due PF e gli istituti di ricerca rimborsano le spese processuali e le spese ripetibili ai collaboratori che in virtù della loro attività professionale sono coinvolti o intentano legittimamente un procedimento civile, amministrativo o penale se: a. il settore dei PF ha un interesse nel procedimento; o b. i collaboratori non hanno commesso l'atto per grave negligenza o intenzionalmente.

2

Fintanto che la sentenza non è pronunciata vengono fornite unicamente garanzie relative ai costi.

OPers PF

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Art. 49

Indennità di uscita (art. 19 cpv. 2 e 5 LPers) 1

In caso di disdetta del rapporto di lavoro senza colpa da parte del collaboratore interessato, quest'ultimo riceve un'indennità di uscita se è soddisfatta una delle condizioni seguenti: a. il rapporto di lavoro presso un datore di lavoro di cui all'articolo 3 LPers è durato ininterrottamente almeno 20 anni; b. il collaboratore ha compiuto il 50° anno di età; c. il collaboratore espleta una funzione specializzata; d. la risoluzione del contratto di lavoro si rivela nulla.

2

L'indennità di uscita è pari al massimo a due stipendi annui.

3

Non è corrisposta alcuna indennità di uscita: a. in caso di reimpiego presso un datore di lavoro ai sensi dell'articolo 3 LPers.

È fatto salvo l'articolo 19 capoverso 4 LPers; b. se la persona interessata riceve una rendita di invalidità o di vecchiaia ai sensi della legge sulla CPC38;

c. in caso di cessazione del rapporto di lavoro secondo l'articolo 29 LPers.

4

I collaboratori che entro due anni ritrovano impiego presso un datore di lavoro di cui all'articolo 3 LPers sono tenuti a rifondere proporzionalmente l'indennità di uscita.

Sezione 4: Vacanze e congedi

Art. 50

Giorni festivi

Durante i giorni festivi abituali nel luogo di servizio non si lavora.


Art. 51

Vacanze (art. 17 LPers) 1

I collaboratori hanno diritto a cinque settimane di vacanza per anno civile.

2

Il diritto alle vacanze è di sei settimane al compimento del 50° anno di età.

3

I giovani di età inferiore a 20 anni hanno diritto a sei settimane di vacanza.

4

I superiori concordano con i collaboratori il periodo delle vacanze in base alle esigenze di servizio.

5

Le vacanze devono per principio essere prese nell'anno civile in cui sorge il diritto alle stesse. In considerazione degli interessi del servizio e d'intesa con il superiore è possibile concordare una deroga a tale principio.

38 RS

172.222.0

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6

Le vacanze non effettuate possono essere pagate in contanti solo al termine del rapporto di lavoro.

7

In caso di assenze per servizio militare, servizio di protezione civile, servizio civile, infortunio o malattia di durata superiore a 3 mesi entro uno stesso anno civile, il diritto annuale alle vacanze è ridotto di 1/12 per ogni mese di assenza supplementare. In caso di congedo non pagato, il diritto alle vacanze è ridotto a partire dal secondo mese.

8

Per gli impiegati a tempo parziale, il diritto alle vacanze è commisurato al grado d'occupazione.


Art. 52

Congedi (art. 17 LPers) 1

In casi particolari e dietro richiesta motivata, è possibile accordare ai collaboratori un congedo pagato, parzialmente pagato o non pagato a condizione che ciò non pregiudichi oltre il dovuto il normale andamento del lavoro. Il tempo di lavoro pagato è commisurato al pertinente grado d'occupazione.

2

Sono computati come tempo di lavoro: a. per il proprio matrimonio 6 giorni

b. per il matrimonio di parenti 1 giorno

c. per parto

2 giorni

d. per la cura di malati all'interno della propria economia domestica, a condizione che non vi siano altre possibilità di custodia fino a 5 giorni

per anno civile

e. per il disbrigo di questioni scolastiche importanti e di consultazioni mediche che riguardano minori sotto i 16 anni da parte di adulti con compiti educativi fino a 5 giorni

per anno civile

f.

per trasloco

1 giorno

per anno civile

g. per la conduzione e l'accompagnamento di corsi di Gioventù e Sport

fino a 5 giorni

per anno civile

h. per il reclutamento, l'ispezione e la consegna dell'equipaggiamento

1

giorno

per anno civile

i.

per interventi ed esercitazioni del corpo pompieri il tempo

necessario

j.

per il decesso di un familiare appartenente alla propria economia domestica 3

giorni

k. per il decesso di un familiare non appartenente alla propria economia domestica 1-3

giorni

secondo l'impegno

l.

per la partecipazione alle esequie di un collega di lavoro il tempo necessario, ma al massi- mo ½ giornata

OPers PF

19

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m. per la partecipazione a manifestazioni culturali organizzate da sindacati 6

giorni

su 2 anni civili

n. per attività in associazioni del personale della Confederazione

fino a 40 giorni

previa intesa con le parti sociali o. per l'esercizio di incarichi pubblici fino a 15 giorni

per anno civile.

3

Le assenze pianificabili sono considerate tempo di lavoro solo se l'attività in questione non può essere svolta nel tempo non lavorativo o nel quadro del tempo flessibile. Fra queste rientrano le visite mediche, le terapie, la citazione da parte di un'autorità per faccende non private.

4

Per il disbrigo di faccende private non è accordato alcun congedo pagato.

5

Possono essere accordati congedi non pagati nel quadro delle possibilità aziendali e organizzative. La loro durata non deve di norma superare un anno. In caso di congedo non pagato di durata superiore a un mese, il contributo del datore di lavoro di cui all'articolo 6 della legge sulla CPC39 è a carico della persona in congedo. Per il resto si applicano le disposizioni della Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA.40 Capitolo 5: Obblighi

Art. 53

Adempimento dei compiti I collaboratori sono tenuti ad adempiere in modo competente e responsabile i compiti stabiliti nel contratto di lavoro, ad attenersi alle direttive del servizio e agli ordini dei superiori e a comportarsi in modo cooperativo e leale nei confronti dei colleghi.


Art. 54

Tempo di

lavoro

(art. 17 LPers)

1

Il tempo di lavoro settimanale medio è di 41 ore per i collaboratori impiegati a tempo pieno. Per i collaboratori impiegati a tempo parziale è pari al grado d'occupazione convenuto.

2

I servizi responsabili possono concordare con i collaboratori o i rappresentanti del personale una specifica organizzazione del tempo di lavoro.

3

In caso di viaggi di servizio in Svizzera, i tempi di trasferta contano come tempo di lavoro. In caso di viaggi di servizio all'estero è computato il tempo di lavoro convenuto.

39 RS

172.222.0

40 Per. introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal Consiglio federale il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).

Personale federale

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4

Durante la pausa di mezzogiorno il lavoro deve essere interrotto per almeno 30 minuti. Valgono per contro come tempo di lavoro una pausa di 15 minuti ciascuna nel corso della mattinata e nel corso del pomeriggio.

5

I due PF e gli istituti di ricerca disciplinano il lavoro a turni e il servizio di picchetto d'intesa con i rappresentanti del personale.


Art. 55

Ore supplementari e lavoro straordinario (art. 17 LPers) 1

In caso di carico di lavoro inconsueto o di lavoro urgente, il servizio competente può, entro un lasso di tempo adeguato, ordinare o consentire di effettuare ore supplementari o lavoro straordinario. Il servizio competente pianifica con i collaboratori la soppressione delle ore supplementari o del lavoro straordinario ordinati o consentiti.

2

Sono ore supplementari le ore di lavoro prestate che superano il tempo di lavoro settimanale stabilito per gli impiegati a tempo pieno o a tempo parziale, ma che non oltrepassano il tempo massimo di lavoro di 45 ore alla settimana previsto per legge.

È considerato straordinario il tempo di lavoro che supera il tempo massimo di lavoro di 45 ore alla settimana previsto per legge. All'anno possono essere prestate al massimo 170 ore di lavoro straordinario.

3

Le ore supplementari e il lavoro straordinario vanno compensati con tempo libero della medesima durata.

4

Se le ore supplementari non possono essere compensate, il datore di lavoro versa lo stipendio normale senza supplemento. Il lavoro straordinario che non può essere compensato è rimborsato con un supplemento del 25 per cento o del 50 per cento per le domeniche e i giorni festivi.

5

I due PF e gli istituti di ricerca provvedono affinché siano pagate al massimo 100 ore supplementari o di lavoro straordinario per anno civile e a che vengano riportate all'anno civile seguente al massimo 100 ore.

6

Il pagamento delle ore supplementari e del lavoro straordinario può essere escluso nel contratto di lavoro dei quadri.


Art. 56

Occupazioni al di fuori del rapporto di lavoro (art. 23 LPers) 1

Le attività e gli incarichi pubblici che i collaboratori esercitano al di fuori del rapporto di lavoro con un PF o un istituto di ricerca richiedono un'autorizzazione da parte del servizio competente quando esiste la possibilità di un conflitto di interessi con gli interessi lavorativi o quando ciò comprometta l'adempimento dei compiti.

2

I collaboratori informano i propri superiori in caso di dubbio.

OPers PF

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Art. 57

Segreto professionale, di affari e d'ufficio (art. 22 LPers) 1

I collaboratori sono tenuti a mantenere il più stretto riserbo su questioni professionale e di affari che per loro natura o per prescrizione particolare devono essere mantenute segrete.

2

L'obbligo di serbare il segreto permane anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

3

Se chiamati a rispondere in qualità di parti, testimoni o periti in interrogatori o procedimenti giudiziari su constatazioni fatte nell'esercizio del loro mandato o nell'adempimento della propria funzione e che si riferiscono a compiti lavorativi, i collaboratori possono esprimersi solo se ne hanno ricevuto l'autorizzazione del servizio competente.

Capitolo 5a: Violazione degli obblighi professionali41

Art. 58

Inchiesta amministrativa42 (Art. 25 LPers) 1

Un'inchiesta amministrativa è avviata dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 2 quando occorre accertare se sussiste un fatto che esige un intervento d'ufficio per salvaguardare l'interesse pubblico. L'inchiesta può essere affidata a persone esterne al settore dei PF.43 2 L'inchiesta amministrativa non è diretta contro una persona determinata.44 3

e 4 ...45

a46 Inchiesta disciplinare

(Art. 25 LPers)

1

L'autorità competente ai sensi dell'articolo 2 apre l'inchiesta disciplinare. Inoltre designa la persona incaricata di svolgerla. L'inchiesta può essere affidata a persone esterne al settore dei PF.

2

Con la cessazione del rapporto di lavoro termina anche l'inchiesta disciplinare.

41 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal Consiglio federale il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).

42 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal Consiglio federale il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).

43 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal Consiglio federale il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).

44 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal Consiglio federale il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).

45 Abrogati dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal Consiglio federale il 23 giu. 2004, con effetto dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).

46 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal Consiglio federale il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).

Personale federale

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3

Se non sussiste alcun motivo di disdetta ai sensi dell'articolo 12 LPers, l'autorità competente ai sensi dell'articolo 2 può, sulla base dell'esito dell'inchiesta, disporre le seguenti misure: a. in caso di violazione degli obblighi per negligenza: avvertimento, ammonizione o modifica dell'ambito d'attività;

b. in caso di violazione degli obblighi intenzionale o per negligenza grave: oltre alle misure di cui alla lettera a, la riduzione dello stipendio fino al 10 per cento durante un anno al massimo, la modifica della durata del lavoro o il cambiamento del luogo di lavoro.

4

Se lo stesso fatto conduce a un'inchiesta disciplinare e a un procedimento penale, la decisione in merito a misure può essere rinviata fino al termine del procedimento penale.

5

Trascorso un anno dalla scoperta della violazione degli obblighi professionali e al massimo tre anni dopo l'ultima violazione degli obblighi, non è più consentito ordinare alcuna misura. La prescrizione è sospesa finché dura il procedimento penale promosso per il medesimo fatto oppure finché non è stato deciso su rimedi di diritto esercitati in un'inchiesta disciplinare.

b47 Trasmissione degli atti al Ministero pubblico della Confederazione (Art. 25 LPers) Se una violazione degli obblighi professionali adempie in pari tempo la fattispecie di un reato secondo il diritto penale federale o cantonale, l'autorità competente ai sensi dell'articolo 2 trasmette gli atti, con i verbali degli interrogatori, al Ministero pubblico della Confederazione.

Capitolo 6: Disposizioni finali Sezione 1: Protezione di dati personali e relativi alla salute (art. 27 nonché 28 cpv. 3 e 4 LPers)

Art. 59

Competenze

1

I due PF e gli istituti di ricerca provvedono affinché siano osservate le disposizioni della legge federale del 19 giugno 199248 sulla protezione dei dati (LPD) e dell'ordinanza del 14 giugno 199349 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD).

2

I due PF e gli istituti di ricerca designano per il proprio settore i servizi competenti per il trattamento:

47 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal Consiglio federale il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).

48 RS

235.1

49 RS

235.11

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a. dei fascicoli generali relativi al personale; b. dei profili della personalità (art. 3 lett. d LPD); c. dei dati relativi a misure sociali; d. dei dati relativi a procedimenti esecutivi; e. dei dati relativi a procedimenti penali; f.

dei dati relativi a procedimenti amministrativi.

3

Prima dell'introduzione o della modifica di un sistema o di una collezione di dati, sono consultati gli impiegati o le associazioni del personale che li rappresentano.

4

I due PF e gli istituti di ricerca notificano autonomamente per registrazione all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza50 tutte le collezioni di dati prima che queste ultime siano rese operative (art. 11 LPD, art. 3 OLPD).


Art. 60

Principi in materia di trattamento 1

I dati di cui all'articolo 59 capoverso 2 lettere c-f possono essere trattati solo nella misura in cui ve ne sia una necessità.

2

I profili della personalità possono essere trattati solo se sono necessari ai fini dello sviluppo del personale e se le persone interessate vi hanno acconsentito per scritto.

3

Oltre ai dati di cui all'articolo 59 capoverso 2 lettere b-f, i dati personali degni di particolare protezione possono essere trattati solo in casi eccezionali se sono necessari ai fini dello sviluppo del personale e se le persone interessate vi hanno acconsentito per scritto.

4

I dati sono accessibili solo al servizio competente di cui all'articolo 59 capoverso 2. Le collezioni di dati manuali devono essere tenute sotto chiave.

5

Per la conservazione dei dati valgono i seguenti termini: a. per i fascicoli generali relativi al personale: dieci anni dopo la fine del rapporto di lavoro;

b. per i fascicoli relativi al personale ausiliario: due anni dopo la fine del rapporto di lavoro;

c. per i dati relativi a misure sociali e provvedimenti amministrativi, esecutivi e penali: cinque anni dopo l'applicazione della misura o del provvedimento; d. per profili della personalità: cinque anni dopo il rilevamento dei dati se la persona interessata non ha acconsentito per scritto a una durata di conservazione più lunga.

6

Decorso il termine di conservazione si procede conformemente agli articoli 21 e 22 LPD51. In singoli casi motivati il Consiglio dei PF può prolungare, dietro richiesta del servizio competente, i termini di cui al capoverso 3.

50 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv.

3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1).

51 RS

235.1

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7

I due PF e gli istituti di ricerca disciplinano le questioni di dettaglio relative al proprio personale. Stabiliscono le misure di sicurezza per le collezioni di dati elettroniche. Ad eccezione dei dati personali degni di particolare protezione di cui all'articolo 3 lettera c LPD e dei profili della personalità di cui all'articolo 3 lettera d LPD, è possibile prevedere l'accesso ai dati nella procedura di richiamo per: a. la Centrale di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti: dati necessari all'aggiornamento dei conti individuali; b. l'Amministrazione federale delle finanze: dati necessari all'ammortamento dei prestiti ipotecari che il personale ha contratto presso di essa; c. la Cassa pensioni della Confederazione: dati necessari all'aggiornamento dei conti individuali del personale; d. La Posta: dati necessari al versamento degli stipendi del personale.


Art. 61

Dati relativi alla salute 1

I documenti medici contengono il questionario di assunzione, i rapporti e i certificati medici, nonché le valutazioni del servizio medico necessarie per valutare le attitudini dell'impiegato al momento dell'assunzione e durante il rapporto di lavoro.

I documenti medici sono conservati presso il servizio medico conformemente all'articolo 47.

2

I documenti medici sono costituiti su carta. Taluni dati, quali il nome dell'impiegato e la diagnosi, possono essere trattati in modo automatizzato ai fini della fatturazione o in vista del rilevamento di dati statistici.

3

Il sistema automatizzato di trattamento dei dati medici deve essere un sistema chiuso; non può essere allacciato a nessun altro sistema elettronico di trattamento dei dati.

4

Al servizio del personale è comunicata unicamente la valutazione del servizio medico. Il contenuto dei documenti medici è comunicato al servizio del personale o a terzi soltanto se l'impiegato interessato vi ha previamente acconsentito. Se l'impiegato non dà il suo consenso, il Consiglio dei PF può dare l'autorizzazione a comunicare dati relativi alla salute.

Sezione 2: Ricorsi

Art. 62


52

Autorità interna di ricorso e procedura (Art. 35 cpv. 1 LPers) L'autorità interna di ricorso contro decisioni in prima istanza dei due PF e degli istituti di ricerca è la Commissione di ricorso dei PF.

52 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal Consiglio federale il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).

OPers PF

25

172.220.113


Art. 63

Prescrizione (art. 34 LPers) I termini di prescrizione per pretese derivanti dal rapporto di lavoro si conformano agli articoli 127 e 128 del Codice delle obbligazioni (CO)53.

Sezione 3: Modifica e abrogazione di testi normativi

Art. 64

Abrogazione del diritto vigente Sono abrogati:

1. l'ordinanza del 25 febbraio 198754 sui rapporti di servizio speciali nei Politecnici federali e negli istituti annessi;

2. l'ordinanza sugli assistenti dei PF del 23 gennaio 199155 sui rapporti di servizio degli assistenti dei Politecnici federali;

3. il regolamento del 14 novembre 196956 sull'assunzione di assistenti ausiliari presso i politecnici federali; 4. l'ordinanza del 31 marzo 199357 sulla nomina degli agenti nel settore dei PF.


Art. 65

53 RS

220

54 [RU

1987 812]

55 [RU

1991 806]

56 Non pubblicato nella RU.

57 [RU

1994 2262]

58 [RU

1999 1178 2694 2473, 2001 2447, 2002 4001, 2003 275. RU 2004 825] 59 [RU

1993 2957, 2000 1159 , 2001 1789 art. 65 n. 2. RU 2002 60 art. 18] 60 [RU

2001 2553. RU 2004 4245]

Personale federale

26

172.220.113

a 1 Gli stipendi attuali, compresa l'indennità di residenza, sono mantenuti e trasferiti nel nuovo sistema salariale.

2

I collaboratori sono assegnati in base alla loro funzione a un livello di funzione e classificati in base alla loro esperienza entro la fascia salariale del relativo livello di funzione. L'esperienza è calcolata in base all'allegato 3; modalità di calcolo divergenti sono possibili soltanto nei casi in cui lo esiga la parità di trattamento giuridica.

3

Se lo stipendio percepito finora si situa al di sotto della fascia salariale di cui al capoverso 2, il nuovo stipendio è adeguato al limite inferiore di tale fascia.

4

I collaboratori sono informati per scritto sulla loro classificazione.

5

I due PF e gli istituti di ricerca applicano l'articolo 27 capoversi 1-3 al più tardi a partire dal 1° gennaio 2009. Fino all'entrata in vigore della nuova norma, la valutazione C funge da base per l'evoluzione dello stipendio.

61 [RU

1998 1786, 2001 1789 art. 65 n. 4. RU 2006 2399] 62 [RU

1993 2908, 2001 1789 art. 65 n. 5. RU 2002 1355 art. 6] 63 [RU

1999 863, 2001 1789 art. 65 n. 6, 2002 2545. RU 2004 1797] 64 Introdotta dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795).

OPers PF

27

172.220.113

Sezione 4: Entrata in vigore

Art. 66

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2002.

Personale federale

28

172.220.113

Allegato 1

65

(art. 25 cpv. 1)

Griglia delle funzioni del settore dei PF Co

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65

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consig lio dei

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OPers PF

29

172.220.113

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Personale federale

30

172.220.113

Allegato 2

66

Scala salariale del settore dei PF 2007 Linea di valutazione «A» Livello di funzi

one

Anni di esperienza

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11

12

13

14

15

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55 467

60 042

65 026

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82 980

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99 358

109 889

123 022

139 998

162 608

193 504

236 752

1

56 576

61 242

66 327

71 864

77 901

84 640

92

341

101 345

112 087

125 482

142 798

165 861

197 374

241 487

2

57 685

62 443

67 627

73 273

79 428

86 299

94

152

103 333

114 285

127 943

145 598

169 113

201 244

246 222

3

58 795

63 644

68 928

74 683

80 956

87 959

95

963

105 320

116 483

130 403

148 398

172 365

205 114

250 957

4

59 904

64 845

70 228

76 092

82 483

89 619

97

773

107 307

118 681

132 864

151 198

175 617

208 984

255 692

5

61 013

66 046

71 529

77 501

84 011

91 278

99

584

109 294

120 878

135 324

153 998

178 869

212 854

260 427

6

61 845

66 946

72 504

78 558

85 156

92 523

100

942

110 784

122 527

137 169

156 098

181 308

215 757

263 978

7

62 677

67 847

73 480

79 614

86 302

93 768

102

300

112 275

124 175

139 015

158 198

183 748

218 659

267 530

8

63 509

68 748

74 455

80 671

87 447

95 012

103

658

113 765

125 823

140 860

160 298

186 187

221 562

271 081

9

64 341

69 648

75 430

81 728

88 593

96 257

105

016

115 256

127 472

142 705

162 398

188 626

224 464

274 632

10

65 173

70 549

76 406

82 785

89 739

97 502

106 374

116

746

129 120

144 551

164 498

191 065

227 367

278 183

11

65 728

71 149

77 056

83 490

90 502

98 331

107 279

117

740

130 219

145 781

165 898

192 691

229 302

280 551

Gli

stipendi di quest

o

livello sono fissati dal

Consiglio federale

12

66 283

71 750

77 706

84 194

91 266

99 161

108 184

118

733

131 318

147 011

167 298

194 317

231 237

282 918

13

66 837

72 350

78 357

84 899

92 030

99 991

109 090

119

727

132 417

148 241

168 698

195 943

233 172

285 286

14

67 392

72 951

79 007

85 603

92

793

100 821

109 995

120 720

133 516

149

471

170 098

197 569

235 107

287 653

15

67 947

73 551

79 657

86 308

93

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101 651

110 900

121 714

134 615

150

702

171 498

199 195

237 042

290 021

66

Nuovo testo giusta l'art. 6 n. 1 dell'O del Consiglio dei PF

del 14 dic. 2006 conce rnente il versamento di un'indennità al per

sonale del settore dei PF nel 2007, appr

ovat

a dal

CF il 14 f

eb. 2007 ed

in

vigor

e fino al

31 dic. 2007 (RS

172.220.111.82 ).

OPers PF

31

172.220.113

Linea di valutazione «B» Livello di funzi

one

Anni di esperienza

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11

12

13

14

15

0

51 849

56 126

60 785

65 860

71 392

77 568

84

627

92 878

102 723

114 999

130 868

152 004

180 884

221 311

1

52 886

57 248

62 001

67 178

72 820

79 120

86

319

94 736

104 777

117 299

133 485

155 044

184 502

225 738

2

53 923

58 371

63 217

68 495

74 248

80 671

88

012

96 594

106 832

119 599

136 103

158 084

188 119

230 164

3

54 960

59 493

64 432

69 812

75 676

82 222

89

704

98 451

108 886

121 899

138 720

161 124

191 737

234 590

4

55 997

60 616

65 648

71 129

77 104

83 774

91

397

100 309

110 941

124 199

141 337

164 164

195 355

239 016

5

57 034

61 738

66 864

72 446

78 532

85 325

93

089

102 166

112 995

126 499

143 955

167 204

198 972

243 443

6

57 812

62 580

67 776

73 434

79 602

86 489

94

359

103 559

114 536

128 223

145 918

169 484

201 686

246 762

7

58 590

63 422

68 687

74 422

80 673

87 652

95

628

104 953

116 077

129 948

147 881

171 764

204 399

250 082

8

59 367

64 264

69 599

75 410

81 744

88 816

96

898

106 346

117 618

131 673

149 844

174 044

207 112

253 402

9

60 145

65 106

70 511

76 398

82 815

89 979

98

167

107 739

119 158

133 398

151 807

176 324

209 825

256 721

10

60 923

65 948

71 423

77 386

83 886

91 143

99 43

6

109 132

120 699

135 123

153 770

178 604

212 539

260 041

11

61 441

66 509

72 031

78 045

84 600

91 919

100 283

110 061

121 726

136 273

155 078

180 124

214 348

262 254

Gli

stipendi di quest

o

livello sono fissati dal

Consiglio federale

12

61 960

67 070

72 638

78 703

85 314

92 694

101 129

110 990

122 754

137 423

156 387

181 644

216 156

264 467

13

62 478

67 632

73 246

79 362

86 028

93 470

101 975

111 918

123 781

138 573

157 696

183 164

217 965

266 680

14

62 997

68 193

73 854

80 020

86 742

94 246

102 821

112 847

124 808

139 723

159 004

184 684

219 774

268 893

15

63 515

68 754

74 462

80 679

87 456

95 021

103 668

113 776

125 835

140 873

160 313

186 204

221 583

271 107

Personale federale

32

172.220.113

Linea di valutazione «C» Livello di funzi

one

Anni di esperienza

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11

12

13

14

15

0

48 232

52 210

56 544

61 265

66 411

72 157

78 722

86 398

95 556

106 975

121

738

141 399

168 264

205 871

1

49 197

53 254

57 675

62 491

67 740

73 600

80 297

88 126

97 467

109 115

124

172

144 227

171 630

209 989

2

50 161

54 298

58 806

63 716

69 068

75 043

81 871

89 854

99 378

111 255

126

607

147 055

174 995

214 106

3

51 126

55 343

59 937

64 941

70 396

76 486

83 446

91 582

101 289

113 394

129

042

149 883

178 360

218 223

4

52 090

56 387

61 068

66 167

71 724

77 929

85 020

93 310

103 201

115 534

131

477

152 711

181 725

222 341

5

53 055

57 431

62 199

67 392

73 053

79 372

86 595

95 038

105 112

117 673

133

911

155 539

185 091

226 458

6

53 779

58 214

63 047

68 311

74 049

80 455

87 776

96 334

106 545

119 278

135

737

157 660

187 615

229 546

7

54 502

58 997

63 895

69 230

75 045

81 537

88 956

97 630

107 978

120 882

137

563

159 780

190 139

232 634

8

55 226

59 781

64 743

70 149

76 041

82 619

90 137

98 926

109 412

122 487

139

389

161 901

192 663

235 722

9

55 949

60 564

65 592

71 068

77 037

83 702

91 318

100 222

110 845

124 092

141 216

164 022

195 187

238 811

10

56 673

61 347

66 440

71 987

78 033

84 784

92 499

101 518

112 278

125 696

143 042

166 143

197 710

241 899

11

57 155

61 869

67 005

72 600

78 698

85 506

93 286

102 382

113 234

126 766

144 259

167 557

199 393

243 957

Gli

stipendi di quest

o

livello sono fissati dal

Consiglio federale

12

57 637

62 391

67 571

73 212

79 362

86 227

94 073

103 246

114 190

127 836

145 476

168 971

201 076

246 016

13

58 119

62 913

68 136

73 825

80 026

86 949

94 861

104 110

115 145

128 905

146 694

170 385

202 758

248 075

14

58 602

63 435

68 702

74 438

80 690

87 670

95 648

104 974

116 101

129 975

147 911

171 799

204 441

250 133

15

59 084

63 957

69 267

75 050

81 354

88 392

96 435

105 838

117 056

131 045

149 128

173 213

206 124

252 192

OPers PF

33

172.220.113

Linea di valutazione «D» Livello di funzi

one

Anni di esperienza

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11

12

13

14

15

0

*

48 294

52 304

56 671

61 431

66 745

72 818

79

919

88 389

98 952

112

607

130 794

155 644

190 431

1

*

49 260

53 350

57 804

62 659

68 080

74 275

81

517

90 157

100 931

114

859

133 410

158 757

194 239

2

46 399

50 226

54 396

58 937

63 888

69 415

75 731

83 115

91 925

102 910

117

112

136 026

161 870

198 048

3

47 291

51 192

55 442

60 071

65 116

70 750

77 187

84 714

93 693

104 889

119

364

138 641

164 983

201 857

4

48 184

52 158

56 488

61 204

66 345

72 084

78 644

86 312

95 461

106 869

121

616

141 257

168 096

205 665

5

49 076

53 124

57 534

62 338

67 574

73 419

80 100

87 910

97 228

108 848

123

868

143 873

171 209

209 474

6

49 745

53 848

58 319

63 188

68 495

74 421

81 192

89 109

98 554

110 332

125

557

145 835

173 544

212 330

7

50 414

54 573

59 103

64 038

69 417

75 422

82 285

90 308

99 880

111 816

127

246

147 797

175 878

215 187

8

51 084

55 297

59 888

64 888

70 338

76 423

83 377

91 507

101 206

113 300

128

935

149 759

178 213

218 043

9

51 753

56 021

60 672

65 738

71 260

77 424

84 469

92 706

102 532

114 785

130

624

151 721

180 548

220 900

10

52 422

56 746

61 457

66 588

72 181

78 425

85 561

93 904

103 858

116 269

132

313

153 683

182 882

223 756

11

52 868

57 229

61 980

67 155

72 795

79 093

86 290

94 704

104 741

117 259

133

440

154 991

184 439

225 661

Gli

stipendi di quest

o

livello sono fissati dal

Consiglio federale

12

53 314

57 712

62 503

67 721

73 410

79 760

87 018

95 503

105 625

118 248

134

566

156 299

185 995

227 565

13

53 761

58 195

63 026

68 288

74 024

80 428

87 746

96 302

106 509

119 238

135

692

157 606

187 552

229 469

14

54 207

58 678

63 549

68 855

74 638

81 095

88 474

97 101

107 393

120 227

136

818

158 914

189 108

231 373

15

54 653

59 161

64 072

69 421

75 253

81 762

89 202

97 900

108 277

121 217

137

944

160 222

190 664

233 278

*

Stipendi tabellari che non trovan o applicazione nel settore dei PF.

Personale federale

34

172.220.113

Linea di valutazione «E» Livello di funzi

one

Anni di esperienza

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11

12

13

14

15

0

*

*

48 063

52 076

56 450

61 333

66 914

73 439

81 223

90 929

103 4

77

120 189

143 025

174 990

1

*

*

49 024

53 117

57 579

62 560

68 252

74 907

82 847

92 748

105 5

46

122 593

145 885

178 490

2

*

*

49 985

54 159

58 708

63 786

69 591

76 376

84 472

94 566

107 6

16

124 996

148 746

181 990

3

*

47 041

50 947

55 200

59 837

65 013

70 929

77

845

86 096

96 385

109

686

127 400

151 606

185 490

4

*

47 929

51 908

56 242

60 966

66 240

72 267

79

314

87 720

98 203

111

755

129 804

154 467

188 990

5

*

48 816

52 869

57 283

62 095

67 466

73 606

80 783

89 345

100 022

113

825

132 208

157 327

192 490

6

*

49 482

53 590

58 064

62 941

68 386

74 609

81 884

90 563

101 386

115

377

134 011

159 472

195 114

7

46 327

50 148

54 311

58 845

63 788

69 306

75 613

82

986 91

782

102

750

116

929

135 813

161 618

197 739

8

46 942

50 813

55 032

59 627

64 635

70 226

76 617

84

087 93

000

104

114

118

481

137 616

163 763

200 364

9

47 557

51 479

55 753

60 408

65 482

71 146

77 620

85

189 94

218

105

478

120

033

139 419

165 909

202 989

10

48 172

52 145

56 474

61 189

66 328

72 066

78 624

86 290

95 437

106 842

121

585

141 222

168 054

205 614

11

48 582

52 589

56 954

61 710

66 893

72 680

79 293

87 025

96 249

107 751

122

620

142 424

169 484

207 364

Gli

stipendi di quest

o

livello sono fissati dal

Consiglio federale

12

48 992

53 032

57 435

62 230

67 457

73 293

79 962

87 759

97 061

108 660

123

655

143 626

170 914

209 114

13

49 402

53 476

57 916

62 751

68 022

73 906

80 631

88 494

97 873

109 570

124

690

144 828

172 345

210 864

14

49 812

53 920

58 396

63 272

68 586

74 520

81 301

89 228

98 686

110 479

125

724

146 029

173 775

212 613

15

50 221

54 364

58 877

63 793

69 151

75 133

81 970

89 962

99 498

111 388

126

759

147 231

175 205

214 363

*

Stipendi tabellari che non trovan o applicazione nel settore dei PF.

OPers PF

35

172.220.113

Allegato 367 (art. 65a cpv. 2) Calcolo dell'esperienza utile Tabella 1

Età minima tabellare per assumere una funzione Numero

principale griglia N. del profilo Designazione del profilo Livello di funzione Età minima

101

1011-06

Assistente scientifico 6

24.5

102

1021-07

Collaboratore scientifico e collaboratore scientifico superiore 7

29.0

1022-08

Collaboratore scientifico e collaboratore scientifico superiore 8

30.0

1023-09

Collaboratore scientifico e collaboratore scientifico superiore 9

30.0

1024-10

Collaboratore scientifico e collaboratore scientifico superiore 10

32.0

103

1031-10

Collaboratore scientifico con compiti direttivi (Senior Scientist/MER) 10

32.5

1032-11

Collaboratore scientifico con compiti direttivi (Senior Scientist/MER) 11

32.5

1033-12

Collaboratore scientifico con compiti direttivi (Senior Scientist/MER) 12

33.5

1034-13

Collaboratore scientifico con compiti direttivi (Senior Scientist/MER) 13

34.5

111

1111-09

Responsabile di gruppo scientifico 9

30.5

1112-10

Responsabile di gruppo scientifico 10

32.5

1113-11

Responsabile di gruppo scientifico 11

32.5

112

1121-11

Responsabile di unità scientifica 11

32.0

1122-12

Responsabile di unità scientifica 12

32.0

1123-13

Responsabile di unità scientifica 13

34.0

201

2011-01

Collaboratore amministrativo 1

16.5

2012-02

Collaboratore amministrativo 2

17.0

2013-03

Collaboratore amministrativo 3

19.0

202

2021-03

Addetto amministrativo 3

19.0

2022-04

Addetto amministrativo 4

21.5

2023-05

Addetto amministrativo 5

21.5

203

2031-05

Specialista amministrativo I 5

21.0

2032-06

Specialista amministrativo I 6

23.0

2033-07

Specialista amministrativo I 7

24.5

204

2041-07

Specialista amministrativo II 7

24.0

2042-08

Specialista amministrativo II 8

25.0

2043-09

Specialista amministrativo II 9

27.0

2044-10

Specialista amministrativo II 10

29.0

301

3011-01

Collaboratore tecnico 1

16.5

3012-02

Collaboratore tecnico 2

18.0

3013-03

Collaboratore tecnico 3

19.0

302

3021-03

Addetto tecnico

3

20.0

3022-04

Addetto tecnico

4

22.0

3023-05

Addetto tecnico

5

22.0

303

3031-05

Specialista tecnico I 5

22.0

3032-06

Specialista tecnico I 6

23.0

3033-07

Specialista tecnico I 7

26.0

304

3041-07

Specialista tecnico II 7

24.0

3042-08

Specialista tecnico II 8

25.0

3043-09

Specialista tecnico II 9

25.0

3044-10

Specialista tecnico II 10

29.0

402

4021-03

Supporto informatico (1° livello) 3

19.0

4022-04

Supporto informatico (1° livello) 4

22.0

4023-05

Supporto informatico (1° livello) 5

23.0

403

4031-05

Supporto informatico avanzato (2° livello) / programmazione 5

24.0

4032-06

Supporto informatico avanzato (2° livello) / programmazione 6

25.0

4033-07

Supporto informatico avanzato (2° livello) / programmazione 7

27.0

404

4041-07

Specialista di sistema (3° livello) / software engineering 7

24.0

4042-08

Specialista di sistema (3° livello) / software engineering 8

25.0

4043-09

Specialista di sistema (3° livello) / software engineering 9

27.0

4044-10

Specialista di sistema (3° livello) / software engineering 10

29.0

501

5011-04

Responsabile di gruppo 4

22.0

5012-05

Responsabile di gruppo 5

23.0

5013-06

Responsabile di gruppo 6

23.0

502

5021-06

Responsabile di unità 6

24.0

5022-07

Responsabile di unità 7

25.0

5023-08

Responsabile di unità 8

26.0

5024-09

Responsabile di unità 9

26.0

503

5031-09

Responsabile di settore 9

25.0

5032-10

Responsabile di settore 10

28.5

5033-11

Responsabile di settore 11

30.0

5034-12

Responsabile di settore 12

30.0

601

6011-11

Specialista (con funzioni direttive) 11

29.0

6012-12

Specialista (con funzioni direttive) 12

30.0

6013-13

Specialista (con funzioni direttive) 13

32.0

6014-14

Specialista (con funzioni direttive) 14

32.0

602

6021-11

Funzione direttiva (con consulenza strategica allo stato maggiore) 11

29.0

6022-12

Funzione direttiva (con consulenza strategica allo stato maggiore) 12

30.0

6023-13

Funzione direttiva (con consulenza strategica allo stato maggiore) 13

32.0

6024-14

Funzione direttiva (con consulenza strategica allo stato maggiore) 14

32.0

603

6031-13

Funzione direttiva (diversi settori) 13

32.0

6032-14

Funzione direttiva (diversi settori) 14

32.0

6033-15

Funzione direttiva (diversi settori) 15

33.0

67 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795).

Personale federale

36

172.220.113

Tabella 2

Conversione in esperienza utile Anni

lavorativi*

Esperienza

utile

0

0

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

6

8

7

9

7

10

8

11

8

12

9

13

9

14

10

15

10

16

11

17

11

18

11

19

12

20

12

21

12

22

13

23

13

24

13

25

14

26

14

27

14

28

15

29

15

30

15

*

Calcolo degli «anni lavorativi»: età attuale meno età minima tabellare

OPers PF

37

172.220.113

Allegato 468 (art. 41)

Assegni di custodia L'assegno di custodia ammonta annualmente a: a. 3950 franchi per il primo figlio che ha diritto all'assegno; b. 2550 franchi per ogni altro figlio che ha diritto all'assegno.

68 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795).

Personale federale

38

172.220.113