01.09.2023 - * / In Kraft
01.01.2022 - 31.08.2023
01.10.2020 - 31.12.2021
01.01.2020 - 30.09.2020
01.07.2019 - 31.12.2019
01.01.2019 - 30.06.2019
01.01.2018 - 31.12.2018
01.01.2015 - 31.12.2017
01.01.2014 - 31.12.2014
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01.07.2013 - 31.12.2013
01.01.2013 - 30.06.2013
01.01.2012 - 31.12.2012
01.01.2011 - 31.12.2011
01.01.2010 - 31.12.2010
01.01.2009 - 31.12.2009
01.07.2008 - 31.12.2008
01.01.2007 - 30.06.2008
01.01.2006 - 31.12.2006
01.07.2004 - 31.12.2005
01.01.2002 - 30.06.2004
Fedlex DEFRITRMEN
Versionen Vergleichen

1

Ordinanza

del Consiglio dei PF sul personale del settore dei politecnici federali (Ordinanza sul personale del settore dei PF, OPers PF)1 del 15 marzo 2001 (Stato 1° gennaio 2014) Approvata dal Consiglio federale il 25 aprile 2001 Il Consiglio dei PF, visto l'articolo 37 capoverso 3 della legge del 24 marzo 20002 sul personale federale
(LPers); visto l'articolo 2 capoverso 2 dell'ordinanza quadro del 20 dicembre 20003 relativa alla legge sul personale federale (ordinanza quadro LPers), ordina: Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto e campo d'applicazione (art. 2 LPers) 1

La presente ordinanza disciplina i rapporti di lavoro dei collaboratori del settore dei politecnici federali (settore dei PF).

2

La presente ordinanza non si applica: a.4 ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 17 capoverso 1 della legge del 4 ottobre 19915 sui PF;

abis.6 ai rapporti di lavoro dei professori ordinari, straordinari e assistenti dei due PF, salvo che l'ordinanza del 18 settembre 20037 sul corpo professorale non rimandi espressamente alla presente ordinanza; RU 2001 1789

1

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal CF il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).

2 RS

172.220.1

3 RS

172.220.11

4

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal CF il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).

5 RS

414.110

6

Introdotta dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal CF il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).

7 RS

172.220.113.40 172.220.113

Consiglio federale e Amministrazione federale 2

172.220.113

b. agli apprendisti che sottostanno alla legge federale del 19 aprile 19788 sulla formazione professionale.


Art. 2

Competenze (art. 3 LPers) 1

Il Consiglio dei PF è competente per l'avvio, la modifica e la cessazione dei rapporti di lavoro, come pure per tutte le decisioni attinenti ai rapporti di lavoro concernenti: a.9 i membri delle direzioni degli istituti, esclusi i presidenti delle scuole e i direttori degli istituti di ricerca (altri membri delle direzioni degli istituti); b. i collaboratori del Consiglio dei PF; c.10 i collaboratori della segreteria della Commissione di ricorso dei PF; le decisioni sono prese d'intesa con il presidente della Commissione.

2

Il Consiglio dei PF può delegare le competenze di cui al capoverso 1 lettere b e c al suo presidente o al suo segretario generale.11 3 Le direzioni dei PF e i direttori degli istituti di ricerca sono competenti per l'avvio, la modifica e la cessazione dei rapporti di lavoro dei loro collaboratori, nonché per tutte le decisioni attinenti a tali rapporti di lavoro.12 4 Il Consiglio dei PF è competente per l'applicazione della presente ordinanza ai suoi collaboratori.

5

…13


Art. 3

Disciplinamento delle questioni di dettaglio 1

I due PF e gli istituti di ricerca disciplinano, ove necessario, i dettagli relativi al proprio personale per quanto non vi sia un altro servizio preposto a tale scopo.

2

Informano adeguatamente i collaboratori sul disciplinamento delle questioni di dettaglio.

8 [RU

1979 1687, 1985 660 n. I 21, 1987 600 art. 17 n. 3, 1991 857 all. n. 4, 1992 288 all. n. 17 2521 art. 55 n. 1, 1996 2588 art. 25 cpv. 2 ed all. n. 1, 1998 1822 art. 2, 1999 2374 n. I 2, 2003 187 all. n. II 2. RU 2003 4557 all. n. I 1].

Attualmente «LF del 13 dic. 2002» (RS 412.10).

9

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 6 mar. 2013, approvata dal CF il 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1777).

10 Introdotta dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal CF il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).

11 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal CF il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).

12 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal CF il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).

13 Abrogato dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal CF il 23 giu. 2004, con effetto dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).

O sul personale del settore dei PF 3

172.220.113

Capitolo 2: Politica del personale Sezione 1: Principio

Art. 4

1 Il Consiglio dei PF, i due PF e gli istituti di ricerca si adoperano per: a. una politica del personale progressista e sociale; b. condizioni di lavoro allettanti e competitive a livello nazionale e internazionale; c. un impiego adeguato, economico e socialmente responsabile dei loro collaboratori;

d. l'assunzione e il promovimento di collaboratori adeguati.

2

La politica del personale tiene conto degli obiettivi dell'insegnamento, della ricerca e dei servizi così come definiti nella legislazione sui PF. Si ispira alla politica del personale del Consiglio federale, nonché alla convenzione conclusa con le parti sociali.

3

I due PF e gli istituti di ricerca sono responsabili dell'applicazione della politica del personale. Adottano nel proprio settore le necessarie misure organizzative e del personale.

Sezione 2: Sviluppo del personale

Art. 5

Competenza (art. 4 cpv. 2 lett. b LPers) 1

I due PF e gli istituti di ricerca promuovono lo sviluppo di tutto il personale.

Accrescono in questo modo la qualità delle loro prestazioni, ampliano la competenza tecnica dei collaboratori e ne migliorano la competitività sul mercato del lavoro.

2

I collaboratori sono tenuti a perfezionarsi in base alle loro attitudini e alle esigenze del mercato del lavoro e ad aprirsi ai cambiamenti.

3

I due PF e gli istituti di ricerca partecipano in modo commisurato alle spese di perfezionamento del personale. I diritti e gli obblighi reciproci possono essere stabiliti in convenzioni sul perfezionamento.


Art. 6

Promovimento del corpo accademico intermedio (art. 4 cpv. 2 lett. b LPers) I due PF e gli istituti di ricerca stilano piani di carriera per gli assistenti, gli assistenti in capo e i collaboratori scientifici.

Consiglio federale e Amministrazione federale 4

172.220.113


Art. 7

Colloquio di valutazione e di promozione14 (art. 4 cpv. 3 LPers) 1

I superiori svolgono almeno una volta all'anno un colloquio di valutazione con i propri collaboratori. Quest'ultimo serve a tracciare un bilancio e a favorire il promovimento dei collaboratori, a valutare le loro prestazioni e a dar loro l'occasione di esprimersi circa il modo di agire dei superiori.

2

Sono in particolare oggetto del colloquio: a. la definizione di obiettivi e la loro verifica; b. la situazione lavorativa; c. le possibilità e le misure di sviluppo; d.15 l'avvio di misure appropriate concernenti la funzione o il rapporto di lavoro.

3

La prestazione dei collaboratori è valutata secondo criteri stabiliti.

4

I collaboratori si esprimono sul modo di agire dei superiori. I loro riscontri servono ai superiori per lo sviluppo dell'unità organizzativa.

5

Con i collaboratori che sono impiegati a tempo determinato da più di cinque anni ai sensi dell'articolo 17b della legge del 4 ottobre 199116 sui PF deve essere redatta al massimo entro quattro anni una pianificazione scritta della carriera. Il documento deve essere rielaborato al massimo dopo tre anni.17

Art. 8

Sviluppo delle capacità gestionali (art. 4 cpv. 2 lett. c LPers) I due PF e gli istituti di ricerca elaborano programmi mirati allo sviluppo delle capacità gestionali. Questi ultimi hanno per scopo di permettere ai collaboratori idonei l'accesso a funzioni direttive e di promuovere le capacità gestionali a tutti i livelli, in particolare nei settori dell'insegnamento, della ricerca e dei servizi.


Art. 9

Protezione della

personalità

(art. 4 cpv. 2 lett. g LPers) 1

I due PF e gli istituti di ricerca provvedono a creare un clima di rispetto e di fiducia scevro da qualsiasi discriminazione.

2

Mediante misure adeguate e indipendentemente dalle persone da cui queste emanino, impediscono attentati inammissibili alla personalità dei singoli collaboratori, quali in particolare:

a. il rilevamento sistematico di dati riguardanti le prestazioni individuali all'insaputa degli interessati;

14 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 6 mar. 2013, approvata dal CF il 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1777).

15 Introdotta dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795).

16 RS

414.110

17 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 6 mar. 2013, approvata dal CF il 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1777).

O sul personale del settore dei PF 5

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b. la perpetrazione o la tolleranza di aggressioni o atti lesivi della dignità personale e professionale.

3

I due PF e gli istituti di ricerca designano un servizio incaricato di offrire consulenza e sostegno ai collaboratori che si sentono sfavoriti o discriminati. Nell'adempimento dei propri compiti, tale servizio non è vincolato da direttive.


Art. 10

Parità di trattamento (art. 4 cpv. 2 lett. d LPers) 1

I due PF e gli istituti di ricerca prendono misure mirate per garantire pari opportunità e la parità di trattamento tra uomini e donne.

2

Tutelano la dignità delle donne e dell'uomo sul posto di lavoro e prendono misure intese a far rispettare il divieto di discriminazione.


Art. 11

Altre misure

(art. 4 cpv. 2 lett. e, f, h-k, 32 lett. d LPers) I due PF e gli istituti di ricerca prendono, ciascuno per il proprio settore, misure per: a. promuovere il plurilinguismo, l'equa rappresentanza delle comunità linguistiche e la comprensione tra le stesse;

b. garantire pari opportunità ai disabili, segnatamente in materia di impiego e di integrazione;

c. promuovere presso i collaboratori un comportamento rispettoso dell'ambiente, della salute e della sicurezza sul posto di lavoro;

d. creare posti di tirocinio e di perfezionamento; e. creare condizioni di lavoro che consentano ai collaboratori di adempiere alle proprie responsabilità in ambito familiare e sociale; f.

fornire un'informazione esaustiva e tempestiva ai collaboratori.

Sezione 3: Coordinamento e rapporti

Art. 12

(art. 5 LPers)

1

Il Consiglio dei PF coordina, nel quadro dei principi formulati nell'articolo 4, la politica del personale elaborata dai due PF e dagli istituti di ricerca.

2

I due PF e gli istituti di ricerca verificano periodicamente il conseguimento degli obiettivi fissati nella LPers e nella presente ordinanza e ne fanno rapporto al Consiglio dei PF.

3

Il rapporto contiene in particolare indicazioni circa: a. la composizione del personale; b. i costi del personale;

Consiglio federale e Amministrazione federale 6

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c. il grado di soddisfazione nel lavoro; d. l'esito dei colloqui di valutazione; e.18 l'applicazione del sistema salariale.

4

Il Consiglio dei PF valuta i rapporti e ne rende conto al Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca19.

Sezione 4: Partecipazione e collaborazione con le parti sociali

Art. 13

(art. 33 LPers)

1

Il Consiglio dei PF, i due PF e gli istituti di ricerca prendono tutte le misure atte a garantire la piena collaborazione con le parti sociali.

2

Il Consiglio dei PF, i due PF e gli istituti di ricerca concludono periodicamente con le parti sociali una convenzione in merito alla reciproca cooperazione e agli obiettivi di politica del personale.

3

Le parti sociali possono chiedere, in virtù di tale convenzione, una revisione della presente ordinanza.

4

Presso i due PF e gli istituti di ricerca possono essere costituite commissioni del personale qualora ciò risponda al desiderio della maggioranza dei collaboratori.

Capitolo 3: Rapporto di lavoro Sezione 1: Formazione, modifica e risoluzione

Art. 14

Messa a concorso (art. 7 LPers) 1

I posti vacanti sono messi a concorso mediante pubblicazione in adeguati mezzi di comunicazione di massa.

2

Quando un concorso interno garantisce una concorrenza sufficiente o non è pregiudicato l'equo accesso a un posto, si può eccezionalmente fare a meno di un concorso pubblico. I due PF e gli istituti di ricerca disciplinano nel loro settore dettagli e la ripartizione delle competenze.


Art. 15

Condizioni di assunzione L'assunzione è subordinata alle esigenze conformi al settore d'attività.

18 Introdotta dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795).

19 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2013.

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Art. 16

Contratto di lavoro (art. 8 LPers) 1

Il rapporto di lavoro nasce al momento della firma del contratto di lavoro da parte del servizio competente e della persona che si intende assumere.

2

Il contratto di lavoro disciplina almeno i seguenti punti: a. l'inizio e la durata del rapporto di lavoro; b. il settore lavorativo; c. il periodo di prova; d. il grado

d'occupazione;

e. lo stipendio e la forma di versamento dello stipendio; f.

la previdenza professionale; g. i termini di disdetta.

3

Oltre al contratto di lavoro i collaboratori ricevono un elenco degli obblighi.


Art. 17

Modifica del contratto di lavoro (art. 13 LPers) 1

Ogni modifica del contratto di lavoro necessita della forma scritta.

2

In caso di modifiche del contratto, si cerca di trovare soluzioni consensuali. Se il collaboratore rifiuta la modifica del contratto, quest'ultima può essere attuata solo tramite disdetta ai sensi dell'articolo 20a.20

Art. 18

Periodo di prova (art. 8 cpv. 2 LPers) 1

Il periodo di prova dura di regola tre mesi. Per il personale scientifico e il personale con funzioni speciali di supporto esso può durare fino a un massimo di sei mesi.21 2

In caso di cambiamento di posto all'interno del settore dei PF o di rapporti di lavoro di durata determinata, il periodo di prova può essere ridotto o soppresso.


Art. 19

Rapporti di lavoro di durata determinata (art. 9 LPers) 1

Il rapporto di lavoro è, di regola, di durata indeterminata.

2

... 22

20 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 6 mar. 2013, approvata dal CF il 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1777).

21 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 6 mar. 2013, approvata dal CF il 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1777).

22 Abrogato dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 6 mar. 2013, approvata dal CF il 14 giu.

2013, con effetto dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1777).

Consiglio federale e Amministrazione federale 8

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3

I rapporti di lavoro di durata determinata non possono essere conclusi allo scopo di eludere le disposizioni relative alla protezione contro la disdetta di cui all'articolo 10 LPers.23

Art. 20


24


a25 Termini di disdetta

1

Durante il periodo di prova il rapporto di lavoro può essere disdetto regolarmente: a. nei primi due mesi con un termine di disdetta di sette giorni; b. a partire dal terzo mese con un termine di disdetta di un mese, entro la fine del mese successivo alla disdetta.

2

Al termine del periodo di prova il rapporto di lavoro può essere disdetto regolarmente entro la fine di ogni mese. Si applicano i seguenti termini di disdetta:

a. un mese nel primo anno di servizio; b. tre mesi a partire dal secondo anno di servizio.

3

In singoli casi è possibile concordare un termine di disdetta più lungo. Tale termine non deve essere superiore a sei mesi.

4

In singoli casi il datore di lavoro può concedere agli impiegati un termine di disdetta più breve se non vi si oppongono interessi fondamentali.

Sezione 2: Ristrutturazioni

Art. 21

Misure in caso di ristrutturazioni (art. 10, 19, 31 e 33 LPers) 26 1

I due PF e gli istituti di ricerca procedono a ristrutturazioni socialmente sostenibili.

I collaboratori contribuiscono alla realizzazione e alla buona riuscita delle ristrutturazioni, segnatamente mediante la collaborazione attiva alle misure e lo sviluppo dell'iniziativa individuale.

2

Hanno priorità rispetto al licenziamento: a.27 ...

23 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 6 mar. 2013, approvata dal CF il 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1777).

24 Abrogato dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 6 mar. 2013, approvata dal CF il 14 giu.

2013, con effetto dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1777).

25 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 6 mar. 2013, approvata dal CF il 14 giu.

2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1777).

26 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 6 mar. 2013, approvata dal CF il 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1777).

27 Abrogata dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 6 mar. 2013, approvata dal CF il 14 giu.

2013, con effetto dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1777).

O sul personale del settore dei PF 9

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b. la mutazione dei collaboratori a un altro posto adeguato all'interno del settore dei PF;

c.28 il sostegno in caso di riorientamento professionale o ricerca di un altro posto ritenuto ragionevolmente esigibile all'esterno del settore dei PF; d.29 il sostegno in caso di formazione professionale continua; e. il pensionamento anticipato.

3

I due PF e gli istituti di ricerca informano i loro collaboratori e le parti sociali in modo trasparente, esaustivo e tempestivo.

4

Il Consiglio dei PF è competente per l'elaborazione e la firma del piano sociale con le associazioni del personale.


Art. 22

Prestazioni in caso di pensionamento anticipato (art. 31 cpv. 5 LPers) 1

Nel quadro di ristrutturazioni, i collaboratori possono essere pensionati anticipatamente al più presto a 58 anni compiuti, a condizione che non abbiano rifiutato un altro posto di lavoro adeguato.30 2

È condizione indispensabile al pensionamento anticipato che: a. il posto sia soppresso; o b. l'ambito lavorativo del collaboratore sia stato modificato in modo tale da rendere il posto inadeguato; o c. il posto sia soppresso nel quadro di un'azione di solidarietà a favore di collaboratori più giovani.

3

Al collaboratore pensionato anticipatamente vengono corrisposte una pensione di vecchiaia da PUBLICA e una pensione transitoria che non deve essere rimborsata conformemente all'articolo 64 del regolamento di previdenza del 9 novembre 200731 della Cassa di previdenza del settore dei PF per i collaboratori del settore dei PF (RP-PF 1). Questa rendita di vecchiaia è calcolata come una rendita d'invalidità secondo l'articolo 57 RP-PF 1.32 4 I due PF e gli istituti di ricerca versano alla Cassa pensioni della Confederazione le lacune di copertura derivanti dal pensionamento anticipato.

28 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 6 mar. 2013, approvata dal CF il 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1777).

29 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 6 mar. 2013, approvata dal CF il 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1777).

30 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).

31 Non pubblicato nella RU (vedi FF 2008 5254).

32 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 2 ott. 2007, approvata dal CF il 14 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2293).

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Art. 23

Prestazioni supplementari del datore di lavoro (art. 31 cpv. 3 e 5 LPers) Per evitare situazioni difficili, i due PF e gli istituti di ricerca possono fornire altre prestazioni.

Capitolo 4: Prestazioni Sezione 1: Stipendio e supplementi

Art. 24


33



Art. 25

34 Classificazione della

funzione

(art. 15 LPers)

1

Al momento della costituzione del rapporto di lavoro o in caso di cambiamento della funzione, il servizio competente di cui all'articolo 2 capoversi 1-3 definisce in quale livello di funzione della griglia delle funzioni riportata nell'allegato 1 rientra il posto del collaboratore. Per la classificazione tiene conto del profilo dei requisiti della funzione.

2

I collaboratori che non sono d'accordo con la classificazione possono adire la commissione paritetica di riesame delle valutazioni delle funzioni nel settore dei PF.


Art. 26

35 Stipendio iniziale

(art. 15 LPers)

1

Il servizio competente di cui all'articolo 2 capoversi 1-3 fissa lo stipendio iniziale in base alla scala salariale riportata nell'allegato 2 entro l'importo minimo e quello massimo previsto per il relativo livello di funzione.

2

Nella fissazione dello stipendio iniziale si tiene adeguatamente conto dell'esperienza e del mercato del lavoro.

3

Su proposta del PF o dell'istituto di ricerca competente, il Consiglio dei PF può: a. escludere categorie di collaboratori di cui all'articolo 19 capoverso 2 dai capoversi 1 e 2 se uno degli obiettivi principali dell'assunzione è la formazione; in questo caso lo stipendio iniziale è fissato in base all'articolo 35 capoverso 1; b. concedere in singoli casi stipendi fino al 10 per cento superiori all'importo massimo del relativo livello di funzione per reclutare o mantenere al proprio servizio collaboratori particolarmente qualificati.

33 Abrogato dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, con effetto dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795).

34 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795).

35 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795).

O sul personale del settore dei PF 11

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Art. 27


36

Evoluzione dello stipendio (art. 4 cpv. 3 e art. 15 LPers) 1

L'evoluzione dello stipendio poggia, nei limiti consentiti dalle risorse disponibili, su una valutazione annuale delle prestazioni e sull'esperienza.

2

Le prestazioni dei collaboratori sono valutate nel modo seguente: a. supera nettamente le esigenze; b. supera le esigenze; c. adempie le esigenze; d. adempie gran parte delle esigenze; e. adempie parte delle esigenze; f.

non adempie le esigenze.37 3

Se è inferiore allo stipendio corrispondente alla prestazione attuale del collaboratore, lo stipendio individuale è aumentato nei limiti consentiti dalle risorse disponibili.

Se è superiore, rimane invariato.

4

Se un collaboratore non adempie le esigenze, il superiore avvia misure appropriate concernenti la funzione o il rapporto di lavoro.38 5 Su proposta del PF o dell'istituto di ricerca competente, il Consiglio dei PF può: a. prevedere per determinati gruppi di funzioni un sistema di bonus basato sulla valutazione delle prestazioni; l'importo massimo del rispettivo livello di funzione non può essere superato; b. escludere categorie di collaboratori di cui all'articolo 19 capoverso 2 dai capoversi 1-3 se uno degli obiettivi principali dell'assunzione è la formazione; in questo caso per l'evoluzione salariale si applica l'articolo 35 capoverso 1.

6

I due PF e gli istituti di ricerca designano un organo interno che i dipendenti possono adire in caso di divergenze sulla valutazione delle prestazioni.


Art. 28


39

Adeguamento della scala salariale (art. 16 LPers) 1

Il Consiglio dei PF esamina annualmente, insieme alle parti sociali, gli importi e i livelli della scala salariale di cui all'allegato 2 e, se del caso, li adegua nei limiti consentiti dalle risorse disponibili.

36 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795).

37 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).

38 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).

39 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795).

Consiglio federale e Amministrazione federale 12

172.220.113

2

Per l'adeguamento della scala salariale si tiene conto, in particolare, del mercato del lavoro e del rincaro.


Art. 29


40

Indennità di funzione (art. 15 LPers) 1

In caso di incarichi provvisori che comportano particolari esigenze o sollecitazioni che non giustificano tuttavia il passaggio a un livello di funzione superiore, è possibile corrispondere un'indennità di funzione.

2

L'importo dell'indennità si conforma al livello di funzione cui corrisponde la particolare esigenza o sollecitazione richiesta.

3

Per l'esercizio della funzione come altro membro della direzione di un istituto può essere versata un'indennità di funzione.41

Art. 30

42 Premi speciali

(art. 15 LPers)

1

A singoli collaboratori o a gruppi di lavoro che forniscono prestazioni eccezionali possono essere versati premi speciali.

2

I premi speciali sono corrisposti in denaro o in natura.

3

Il valore dei premi speciali non può essere superiore al 10 per cento dell'importo massimo del livello di funzione di cui all'allegato 2.


Art. 31


43

Indennità temporanea in funzione del mercato del lavoro Per tenere conto di condizioni speciali sul mercato del lavoro, il Consiglio dei PF può fissare, per determinate funzioni, un'indennità temporanea in funzione del mercato del lavoro non superiore al 10 per cento dell'importo massimo previsto per il relativo livello di funzione.


Art. 32


44



Art. 33

Indennità (art. 15 LPers) Possono essere versate indennità per: a. lavoro domenicale e notturno; 40 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795).

41 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 6 mar. 2013, approvata dal CF il 14 giu.

2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1777).

42 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set.

2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795).

43 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795).

44 Abrogato dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, con effetto dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795).

O sul personale del settore dei PF 13

172.220.113

b. lavoro a turni e servizio di picchetto.


Art. 34


45

Occupazione a tempo parziale (art. 15 LPers) Fatto salvo l'articolo 41a, lo stipendio e le indennità dei collaboratori impiegati a tempo parziale corrispondono al tasso di occupazione.


Art. 35

Disposizioni speciali 1

Qualora non fosse possibile definire il livello di una funzione conformemente all'articolo 25, è consentito versare uno stipendio forfetario. L'ammontare dello stipendio forfetario deve essere conforme alle norme dei finanziatori e alla percentuale del tempo di lavoro effettivamente dedicato all'istituto.46 2 In caso di occupazione irregolare è possibile stabilire stipendi giornalieri o orari.

Sezione 2: Prestazioni sociali

Art. 36

Diritto allo stipendio in caso di malattia o infortunio (art. 29 LPers) 1

I collaboratori, che in seguito a malattia o infortunio non possono lavorare, hanno diritto a percepire l'intero stipendio. Le prestazioni delle assicurazioni sono corrisposte al datore di lavoro e compensate con il diritto allo stipendio.47 1bis Il diritto si rinnova in caso di una nuova malattia o di un nuovo infortunio.48 2

Il diritto allo stipendio può essere ridotto qualora un collaboratore abbia contratto una malattia o sia incorso in un infortunio intenzionalmente o per grave negligenza, si sia esposto consapevolmente a un pericolo fuori dall'ordinario o si sia avventurato in un'impresa rischiosa.

3

I due PF e gli istituti di ricerca possono concludere assicurazioni per il loro personale al fine di coprire il proprio rischio finanziario. Possono accollarne i costi ai collaboratori nella misura in cui questi approfittino dell'assicurazione in quanto privati.

4

Per valutare la capacità lavorativa può essere ordinata una visita di controllo presso un medico di fiducia.

45 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).

46 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795).

47 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).

48 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).

Consiglio federale e Amministrazione federale 14

172.220.113

a49 Durata del diritto allo stipendio in caso di malattia o infortunio (art. 29 LPers) 1

In caso di impedimento al lavoro dovuto a malattia o infortunio, i collaboratori hanno diritto a percepire lo stipendio fino al ristabilimento della capacità lavorativa, tuttavia per un massimo di 730 giorni.

2

I tirocinanti e gli ausiliari con un contratto di lavoro di durata determinata non superiore a sei mesi hanno diritto a percepire lo stipendio al massimo fino alla fine del rapporto di lavoro.

3

Le ricadute sono computate nella durata del diritto allo stipendio se il collaboratore non ha ripreso a lavorare al tasso di occupazione normale durante un periodo ininterrotto di almeno sei mesi dopo il ristabilimento della capacità lavorativa. Le interruzioni di lavoro inferiori a sei mesi sono cumulate e conteggiate nella durata del diritto allo stipendio di cui al capoverso 1.

4

Un impedimento al lavoro parziale non prolunga il diritto allo stipendio.


Art. 37

Diritto allo stipendio in caso di gravidanza, maternità e adozione (art. 29 cpv. 1 LPers) 1

In caso di maternità, le collaboratrici hanno diritto a un congedo pagato allo stipendio totale per un periodo di quattro mesi.

2

Se lo desidera, la collaboratrice può sospendere il lavoro al più presto un mese prima della data prevista per la nascita.

3

La metà del congedo di maternità può, previo accordo con il servizio competente, essere compensata con una riduzione autonomamente scelta del grado d'occupazione convenuto per contratto. Se anche il padre lavora nel settore dei PF, i genitori possono suddividersi tale congedo a loro discrezione.

4

Per la presa a carico di bambini fino a sei anni d'età e di bambini disabili in vista di un'adozione, si ha diritto ad un congedo pagato allo stipendio totale per un periodo di due mesi. Il capoverso 3 è applicabile per analogia.


Art. 38

Diritto allo stipendio in caso di servizio militare, servizio di protezione civile e servizio civile sostitutivo (art. 29 cpv. 1 LPers) 1

In caso di congedo per servizio militare e servizio di protezione civile svizzeri obbligatori e per la durata del servizio civile sostitutivo, gli astretti al servizio hanno diritto alla totalità dello stipendio.

2

In caso di servizio volontario lo stipendio può essere pagato per al massimo 10 giorni di lavoro all'anno.

49 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).

O sul personale del settore dei PF 15

172.220.113

3

Le indennità per perdita di guadagno previste dalla legge in caso di servizi di cui ai capoversi 1 e 2 spettano ai due PF e agli istituti di ricerca.

4

Gli assegni sociali sono versati senza riduzioni.


Art. 39

Prestazioni in caso di infortunio professionale (art. 29 cpv. 1 LPers) 1

In caso di invalidità dovuta a infortunio professionale o ad altra malattia professionale equivalente si ha diritto:50

a. al 100 per cento dello stipendio determinante in caso di incapacità lavorativa totale fino al decesso; b. alla quota corrispondente al grado di invalidità ai sensi della legge federale del 20 marzo 198151 sull'assicurazione contro gli infortuni in caso di incapacità lavorativa parziale.

2

…52

3

Sono computate le prestazioni assicurative.

a53 Invalidità professionale

(art. 32j cpv. 2 LPers) Il collaboratore ha diritto a una prestazione di invalidità professionale conformemente al RP-PF 154 se: a. ha compiuto il 50° anno di età; b. il servizio medico constata, su richiesta del servizio competente di cui all'articolo 2, che per motivi di salute il collaboratore è incapace di esercitare o può esercitare soltanto parzialmente l'attività esercitata finora o un'altra attività ragionevolmente esigibile da lui; c. una decisione dell'ufficio AI competente che esclude il diritto a una pensione o che prevede soltanto una pensione parziale passa in giudicato; e

d. i provvedimenti d'integrazione ai sensi dell'articolo 47a sono stati infruttuosi senza che vi fosse colpa del collaboratore.

50 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal CF il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).

51 RS

832.20

52 Abrogato dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal CF il 23 giu. 2004, con effetto dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).

53 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 2 ott. 2007, approvata dal CF il 14 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2293).

54 Non pubblicato nella RU ( vedi FF 2008 5254).

Consiglio federale e Amministrazione federale 16

172.220.113


Art. 40


55

Diritto allo stipendio in caso di decesso (art. 29 cpv. 2 LPers) 1

In caso di decesso di un collaboratore, i superstiti ricevono un importo pari a un sesto del salario annuo.

2

È considerata superstite anche la persona che ha convissuto ininterrottamente con il defunto nei cinque anni prima del decesso.

3

L'assegno per il sostegno a congiunti previsto dall'articolo 41b è versato nella stessa misura.


Art. 41


56

Diritto all'assegno familiare (art. 31 cpv. 1-3 LPers) 1

L'assegno familiare è versato fino alla fine del mese in cui il figlio compie il 16° anno d'età.

2

Per i figli in formazione è versato al massimo fino alla fine del mese in cui compiono il 25° anno d'età.

3

Per i figli che presentano un'incapacità al guadagno (art. 7 della LF del 6 ott.

200057 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali) è versato al massimo fino alla fine del mese in cui compiono il 20° anno d'età.

4

L'assegno familiare è adeguato al rincaro.

a58 Prestazioni che integrano l'assegno familiare (art. 31 cpv. 1-3 LPers) 1

L'autorità competente secondo l'articolo 2 versa al collaboratore prestazioni che integrano l'assegno familiare, sempre che questo sia inferiore a: a. 4431 franchi all'anno per il primo figlio che ha diritto all'assegno; b. 2861 franchi all'anno per ogni ulteriore figlio che ha diritto all'assegno; c. 3234 franchi all'anno per ogni ulteriore figlio che ha diritto all'assegno, ha compiuto il 16° anno d'età e segue una formazione o presenta un'incapacità al guadagno.59 2

L'importo delle prestazioni integrative corrisponde alla differenza tra l'importo di cui al capoverso 1 e gli importi minimi stabiliti nella legge del 24 marzo 200660 sugli assegni familiari (LAFam). Nel calcolo sono aggiunti all'assegno familiare: 55 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).

56 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).

57 RS

830.1

58 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).

59 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 26 set. 2013, approvata dal CF il 29 gen. 2014, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2014 409).

60 RS

836.2

O sul personale del settore dei PF 17

172.220.113

a. gli assegni familiari percepiti da altre persone secondo la LAFam per lo stesso figlio;

b. gli assegni familiari, gli assegni per i figli, gli assegni di formazione e gli assegni di custodia percepiti dal collaboratore o da altre persone presso altri datori di lavoro o un'altra autorità competente per lo stesso figlio.

3

I collaboratori che hanno un tasso di occupazione inferiore al 50 per cento o che non conseguono lo stipendio minimo previsto per gli assegni per i figli (art. 13 cpv. 3 LAFam) non ricevono le prestazioni integrative.

4

Le prestazioni che integrano l'assegno familiare sono adeguate al rincaro.

b61 Assegno per il sostegno a congiunti (art. 31 cpv. 1-3 LPers) 1

L'autorità competente secondo l'articolo 2 può versare la metà dell'importo dell'assegno di cui all'articolo 41a capoverso 1 lettera a ai collaboratori il cui coniuge o partner registrato è impossibilitato durevolmente a esercitare un'attività lucrativa a causa di una malattia grave.

2

L'assegno per il sostegno a congiunti è adeguato al rincaro.


Art. 42


62

Previdenza professionale (art. 32g cpv. 5 LPers) 1

I collaboratori del settore dei PF sono assicurati presso PUBLICA conformemente alle disposizioni sulla previdenza professionale della LPers e della legge del 20 dicembre 200663 su PUBLICA.

2

Sono considerati stipendio determinante e assicurati presso PUBLICA, nel quadro delle disposizioni regolamentari, lo stipendio e le componenti dello stipendio di cui agli articoli 26, 27, 29, 31 e 35.

3

Il servizio competente di cui all'articolo 2 può partecipare al riscatto regolamentare se, in occasione di una nuova assunzione, la previdenza sembra inadeguata rispetto all'importanza della funzione e delle qualifiche della persona da assumere.

4

Per il resto si applicano le disposizioni del RP-PF 164.

61 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).

62 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 2 ott. 2007, approvata dal CF il 14 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2293).

63 RS

172.222.1

64 Non pubblicato nella RU (vedi FF 2008 5254).

Consiglio federale e Amministrazione federale 18

172.220.113

a65 Pensione transitoria

(art. 32k cpv. 2 LPers) 1

Se una persona percepisce una pensione transitoria intera o una mezza pensione transitoria conformemente al RP-PF 166, il datore di lavoro assume una parte dei costi per il finanziamento della pensione transitoria effettivamente percepita.

L'importo della partecipazione del datore di lavoro è disciplinato nell'allegato 5.

2

Il diritto alla partecipazione del datore di lavoro non si applica se la durata del rapporto di lavoro che precede immediatamente il pensionamento è inferiore a cinque anni.

Sezione 3: Altre prestazioni

Art. 43

Equipaggiamento (art. 18 cpv. 1 LPers) 1

I servizi competenti dotano i collaboratori nonché gli apprendisti e i tirocinanti del materiale e degli indumenti protettivi necessari.

2

D'intesa con il servizio competente, i collaboratori possono usare apparecchi, materiale e indumenti protettivi propri. Può essere concordata a tale effetto un'apposita indennità.

3

D'intesa con il servizio competente, la prestazione di lavoro può essere assolta a casa. Sono rimborsati i costi di infrastruttura.


Art. 44

Spese (art. 18 cpv. 2 LPers) 1

I collaboratori hanno diritto al rimborso delle spese cagionate dalla loro attività professionale.

2

Il Consiglio dei PF stabilisce i principi relativi al rimborso di pasti, pernottamenti, trasporti, accoglienza di ospiti e altre spese.

3

Le spese sono rimborsate secondo i criteri dell'adeguatezza, dell'economicità, del tempo impiegato e dell'ecologia.


Art. 45

Premi di fedeltà (art. 32 lett. b LPers) 1

Dopo il 10° e il 15° anno di impiego è corrisposto un premio di fedeltà consistente in metà mese di congedo pagato o in metà mese di stipendio. Dopo il 20° anno di impiego è corrisposto un premio di fedeltà consistente in un mese di congedo pagato o in un mese di stipendio.

65 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 2 ott. 2007, approvata dal CF il 14 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2293).

66 Non pubblicato nella RU (vedi FF 2008 5254).

O sul personale del settore dei PF 19

172.220.113

2

In caso di rapporti di lavoro di durata indeterminata, dopo il 5° anno di impiego è corrisposto un premio di fedeltà consistente in una settimana di congedo pagato.

3

Il congedo pagato deve essere preso entro cinque anni, in seguito il diritto decade.67


Art. 46

Servizi particolari (art. 32 lett. e e g LPers) Per mantenersi attrattivi sul mercato del lavoro, i due PF e gli istituti di ricerca possono offrire servizi particolari quali: a. offerte in materia di custodia dei figli a complemento di quella assunta dalla famiglia;

b. la gestione di ristoranti per il personale, di locali di ristoro e di altre infrastrutture ricreative;

c. riduzioni di prezzo su prestazioni e prodotti.


Art. 47

Servizio medico

I due PF e gli istituti di ricerca si avvalgono delle prestazioni di un servizio medico per chiarimenti d'ordine medico e misure di medicina del lavoro.

a68 Provvedimenti d'integrazione

(art. 4 cpv. 2 lett. g LPers) Nel caso di impedimento al lavoro dovuto a malattia o infortunio del collaboratore, il servizio competente di cui all'articolo 2 ricorre a tutte le possibilità sensate e ragionevolmente esigibili per reintegrare il collaboratore nel mondo del lavoro (provvedimenti d'integrazione). Nell'effettuare i suoi accertamenti esso coinvolge servizi specializzati.


Art. 48

Spese processuali e ripetibili (art. 18 cpv. 2 LPers) 1

Il Consiglio dei PF, i due PF e gli istituti di ricerca rimborsano le spese processuali e le spese ripetibili ai collaboratori che in virtù della loro attività professionale sono coinvolti o intentano legittimamente un procedimento civile, amministrativo o penale se: a. il settore dei PF ha un interesse nel procedimento; o b. i collaboratori non hanno commesso l'atto per grave negligenza o intenzionalmente.

67 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).

68 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 2 ott. 2007, approvata dal CF il 14 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2293).

Consiglio federale e Amministrazione federale 20

172.220.113

2

Fintanto che la sentenza non è pronunciata vengono fornite unicamente garanzie relative ai costi.


Art. 49

69 Indennità (art. 19 cpv. 3 e 5 LPers) 1

In caso di disdetta del rapporto di lavoro senza colpa da parte del collaboratore interessato, quest'ultimo percepisce un'indennità se è soddisfatta una delle condizioni seguenti: a. il rapporto di lavoro presso un datore di lavoro di cui all'articolo 3 LPers è durato ininterrottamente almeno 20 anni; b. il collaboratore ha compiuto il 50° anno di età; c.

il collaboratore esercita una professione per la quale la domanda è scarsa o inesistente; 2

In caso di cessazione consensuale del rapporto di lavoro può essere versata un'indennità.

3

L'indennità è pari ad almeno uno stipendio mensile e al massimo a uno stipendio annuo.

4

Per il calcolo dell'indennità occorre considerare in particolare: a. i motivi della conclusione del rapporto di lavoro; b. l'età; c. la situazione personale e lavorativa; d. la durata dell'impiego.

5

Non è corrisposta alcuna indennità in caso di reimpiego immediatamente successivo all'attuale rapporto presso un datore di lavoro ai sensi dell'articolo 3 LPers. È fatto salvo l'articolo 34c capoverso 2 LPers.

6

I collaboratori che entro un anno vengono reimpiegati da un datore di lavoro di cui all'articolo 3 LPers sono tenuti a rifondere l'indennità in misura proporzionale. 7 La risoluzione senza colpa e la cessazione consensuale del contratto di lavoro degli altri membri delle direzioni degli istituti sono rette dall'articolo 7 capoverso 4 dell'ordinanza del 19 novembre 200370 sul settore dei PF.

69 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 6 mar. 2013, approvata dal CF il 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1777).

70 RS

414.110.3

O sul personale del settore dei PF 21

172.220.113

Sezione 4: Vacanze e congedi

Art. 50

Giorni festivi

Durante i giorni festivi abituali nel luogo di servizio non si lavora.


Art. 51

Vacanze (art. 17 LPers) 1

I collaboratori hanno diritto a cinque settimane di vacanza per anno civile.

2

Il diritto alle vacanze è di sei settimane al compimento del 50° anno di età.

3

I giovani di età inferiore a 20 anni hanno diritto a sei settimane di vacanza.

4

I superiori concordano con i collaboratori il periodo delle vacanze in base alle esigenze di servizio.

5

Le vacanze devono per principio essere prese nell'anno civile in cui sorge il diritto alle stesse. In considerazione degli interessi del servizio e d'intesa con il superiore è possibile concordare una deroga a tale principio.

6

Le vacanze non effettuate possono essere pagate in contanti solo al termine del rapporto di lavoro.

7

In caso di assenze per servizio militare, servizio di protezione civile, servizio civile, infortunio o malattia di durata superiore a tre mesi entro uno stesso anno civile, il diritto annuale alle vacanze è ridotto di 1/12 per ogni mese di assenza supplementare. In caso di assenza prolungata a causa di malattia o infortunio, il diritto annuale alle vacanze è ridotto di 1/12 per ogni mese di assenza a partire dal secondo

anno civile. In caso di congedo non pagato, il diritto alle vacanze è ridotto a partire dal secondo mese.71 8 Per gli impiegati a tempo parziale, il diritto alle vacanze è commisurato al grado d'occupazione.


Art. 52

Congedi (art. 17 e 17a cpv. 4 LPers)72 1

In casi particolari e dietro richiesta motivata, è possibile accordare ai collaboratori un congedo pagato, parzialmente pagato o non pagato a condizione che ciò non pregiudichi oltre il dovuto il normale andamento del lavoro. Il tempo di lavoro pagato è commisurato al pertinente grado d'occupazione.

2

Sono computati come tempo di lavoro: a. per il proprio matrimonio 6 giorni

b. per il matrimonio di parenti 1 giorno

71 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).

72 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 6 mar. 2013, approvata dal CF il 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1777).

Consiglio federale e Amministrazione federale 22

172.220.113

c.73 per la nascita di un figlio proprio (congedo paternità) 10 giorni d. per la cura di malati all'interno della propria economia domestica, a condizione che non vi siano altre possibilità di custodia fino a 5 giorni

per anno civile

e. per il disbrigo di questioni scolastiche importanti e di consultazioni mediche che riguardano minori sotto i 16 anni da parte di adulti con compiti educativi fino a 5 giorni

per anno civile

f. per trasloco

1 giorno

per anno civile

g.74 per la conduzione e l'accompagnamento di corsi di Gioventù e Sport o corsi di sport per disabili fino a 5 giorni per

anno civile

h.75 per il reclutamento, l'ispezione e la consegna dell'equipaggiamento

il tempo necessario conformemente all'ordine di marcia i. per interventi ed esercitazioni del corpo pompieri il tempo

necessario

j.76 per il decesso di un familiare stretto o di una persona appartenente alla propria economia domestica 5

giorni

k.77 per il decesso di un familiare o di un parente non appartenente alla propria economia domestica 1-3 giorni secondo

l'impegno

l.78 per la partecipazione alle esequie di una persona vicina o di un collega di lavoro il tempo necessario, ma al massimo ½ giornata

m. per la partecipazione a manifestazioni culturali organizzate da sindacati 6

giorni

su 2 anni civili

n.79 per attività in associazioni del personale fino a 30 giorni

previa intesa con le parti sociali 73 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 6 mar. 2013, approvata dal CF il 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1777).

74 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).

75 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).

76 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).

77 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).

78 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).

79 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).

O sul personale del settore dei PF 23

172.220.113

o. per l'esercizio di incarichi pubblici fino a 15 giorni

per anno civile.

3

Le assenze pianificabili sono considerate tempo di lavoro solo se l'attività in questione non può essere svolta nel tempo non lavorativo o nel quadro del tempo flessibile. Fra queste rientrano le visite mediche, le terapie, la citazione da parte di un'autorità per faccende non private.

4

Per il disbrigo di faccende private non è accordato alcun congedo pagato.

5

…80

a81 Congedo non pagato o parzialmente pagato (art. 17 e 31 cpv. 5 LPers) 1

Possono essere accordati congedi non pagati o parzialmente pagati nel quadro delle possibilità aziendali e organizzative. La loro durata non deve di norma superare un anno.

2

In caso di congedo non pagato o parzialmente pagato la copertura assicurativa rimane immutata per un mese.

3

Il servizio competente di cui all'articolo 2 che accorda un congedo non pagato o parzialmente pagato di più di un mese conviene con il collaboratore, prima dell'inizio di tale congedo, se e come continueranno a sussistere l'assicurazione e l'obbligo di pagare i contributi a partire dal secondo mese di congedo.

4

Se dal secondo mese di congedo non assume più i contributi del datore di lavoro o i premi di rischio, il servizio competente di cui all'articolo 2 comunica il congedo a PUBLICA. Il collaboratore può mantenere la copertura assicurativa avuta finora pagando, oltre ai contributi di risparmio, anche i contributi di risparmio del datore di lavoro e i premi di rischio, o limitare l'assicurazione alla copertura dei rischi di morte e invalidità.

5

I contributi dovuti dal collaboratore durante il suo congedo sono dedotti dal suo stipendio alla ripresa del lavoro.

Capitolo 5: Obblighi

Art. 53

Adempimento dei compiti I collaboratori sono tenuti ad adempiere in modo competente e responsabile i compiti stabiliti nel contratto di lavoro, ad attenersi alle direttive del servizio e agli ordini dei superiori e a comportarsi in modo cooperativo e leale nei confronti dei colleghi.

80 Abrogato dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 2 ott. 2007, approvata dal CF il 14 mag. 2008, con effetto dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2293).

81 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 2 ott. 2007, approvata dal CF il 14 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2293).

Consiglio federale e Amministrazione federale 24

172.220.113


Art. 54

Tempo di

lavoro

(art. 17 LPers)

1

Il tempo di lavoro settimanale medio è di 41 ore per i collaboratori impiegati a tempo pieno. Per i collaboratori impiegati a tempo parziale è pari al grado d'occupazione convenuto.

2

I servizi responsabili possono concordare con i collaboratori o i rappresentanti del personale una specifica organizzazione del tempo di lavoro.

3

In caso di viaggi di servizio in Svizzera, i tempi di trasferta contano come tempo di lavoro. In caso di viaggi di servizio all'estero è computato il tempo di lavoro convenuto.

4

Durante la pausa di mezzogiorno il lavoro deve essere interrotto per almeno 30 minuti. Valgono per contro come tempo di lavoro una pausa di 15 minuti ciascuna nel corso della mattinata e nel corso del pomeriggio.

5

I due PF e gli istituti di ricerca disciplinano il lavoro a turni e il servizio di picchetto d'intesa con i rappresentanti del personale.


Art. 55

Ore supplementari e lavoro straordinario (art. 17 LPers) 1

In caso di carico di lavoro inconsueto o di lavoro urgente, il servizio competente può, entro un lasso di tempo adeguato, ordinare o consentire di effettuare ore supplementari o lavoro straordinario. Il servizio competente pianifica con i collaboratori la soppressione delle ore supplementari o del lavoro straordinario ordinati o consentiti.

2

Sono ore supplementari le ore di lavoro prestate che superano il tempo di lavoro settimanale stabilito per gli impiegati a tempo pieno o a tempo parziale, ma che non oltrepassano il tempo massimo di lavoro di 45 ore alla settimana previsto per legge.

È considerato straordinario il tempo di lavoro che supera il tempo massimo di lavoro di 45 ore alla settimana previsto per legge. All'anno possono essere prestate al massimo 170 ore di lavoro straordinario.

3

Le ore supplementari e il lavoro straordinario vanno compensati con tempo libero della medesima durata.

4

Se le ore supplementari non possono essere compensate, il datore di lavoro versa lo stipendio normale senza supplemento. Il lavoro straordinario che non può essere compensato è rimborsato con un supplemento del 25 per cento o del 50 per cento per le domeniche e i giorni festivi.

5

I due PF e gli istituti di ricerca provvedono affinché siano pagate al massimo 100 ore supplementari o di lavoro straordinario per anno civile e a che vengano riportate all'anno civile seguente al massimo 100 ore.

6

Il pagamento delle ore supplementari e del lavoro straordinario può essere escluso nel contratto di lavoro dei quadri.

O sul personale del settore dei PF 25

172.220.113


Art. 56


82

Occupazioni accessorie dei collaboratori 1

Sono considerate occupazioni accessorie in particolare gli obblighi d'insegnamento esterni, le attività di consulenza, i mandati in consigli d'amministrazione, l'esercizio di incarichi pubblici e altri servizi o prestazioni che i collaboratori di un PF o di un istituto di ricerca svolgono gratuitamente o a pagamento per conto proprio o di terzi.

2

I collaboratori devono richiedere un'autorizzazione per le occupazioni accessorie in caso di:

a. eventuale conflitto con gli interessi del PF o dell'istituto di ricerca; b. eventuali ripercussioni sull'adempimento dei compiti; c. eventuale danno alla reputazione del PF e dell'istituto di ricerca; d. eventuale impiego dell'infrastruttura del PF o dell'istituto di ricerca; o e. assunzione di un mandato in un consiglio d'amministrazione.

3

In caso di dubbio i collaboratori informano i propri superiori.

4

La domanda di autorizzazione deve essere presentata all'autorità competente in tempo utile prima dell'inizio dell'occupazione. Nella domanda è precisato: a. il tipo di occupazione accessoria; b. l'onere temporale previsto; c. il tipo e l'estensione dell'utilizzo dell'infrastruttura; d. la durata del mandato nel consiglio d'amministrazione.

a83 Occupazioni accessorie degli altri membri delle direzioni degli istituti 1

Per l'esercizio delle occupazioni accessorie da parte degli altri membri delle direzioni degli istituti si applica l'articolo 7a dell'ordinanza del 19 novembre 200384 sul settore dei PF.

2

Su richiesta il Consiglio dei PF decide in merito alla rinuncia totale o parziale alla consegna della parte di reddito da occupazioni accessorie secondo l'articolo 11 capoverso 5 dell'ordinanza del 19 dicembre 200385 sulla retribuzione dei quadri.

82 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 6 mar. 2013, approvata dal CF il 14 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1777).

83 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 6 mar. 2013, approvata dal CF il 14 giu.

2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1777).

84 RS

414.110.3

85 RS

172.220.12

Consiglio federale e Amministrazione federale 26

172.220.113

b86 Accettazione di vantaggi (art. 21 cpv. 3 LPers) Nell'esercizio della loro attività professionale, i collaboratori non possono accettare né per sé né per i loro familiari regali di terzi o altri vantaggi che oltrepassano gesti esigui conformi agli usi sociali e che potrebbero condurre a un rapporto di dipendenza.


Art. 57

Segreto professionale, di affari e d'ufficio (art. 22 LPers) 1

I collaboratori sono tenuti a mantenere il più stretto riserbo su questioni professionale e di affari che per loro natura o per prescrizione particolare devono essere mantenute segrete.

2

L'obbligo di serbare il segreto permane anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

3

Se chiamati a rispondere in qualità di parti, testimoni o periti in interrogatori o procedimenti giudiziari su constatazioni fatte nell'esercizio del loro mandato o nell'adempimento della propria funzione e che si riferiscono a compiti lavorativi, i collaboratori possono esprimersi solo se ne hanno ricevuto l'autorizzazione del servizio competente.

Capitolo 5a: Violazione degli obblighi professionali87

Art. 58


88

Inchiesta amministrativa (art. 25 LPers) Un'inchiesta amministrativa è avviata dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 2 quando occorre accertare se sussiste un fatto che esige un intervento d'ufficio per salvaguardare l'interesse pubblico. Gli articoli 27a-27j dell'ordinanza del 25 novembre 199889 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione si applicano per analogia.

a90 Inchiesta disciplinare

(Art. 25 LPers)

1

L'autorità competente ai sensi dell'articolo 2 apre l'inchiesta disciplinare. Inoltre designa la persona incaricata di svolgerla. L'inchiesta può essere affidata a persone esterne al settore dei PF.

86 Originario art. 56a. Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).

87 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal CF il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).

88 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).

89 RS

172.010.1

90 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal CF il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).

O sul personale del settore dei PF 27

172.220.113

2

Con la cessazione del rapporto di lavoro termina anche l'inchiesta disciplinare.

3

Se non sussiste alcun motivo di disdetta ai sensi dell'articolo 12 LPers, l'autorità competente ai sensi dell'articolo 2 può, sulla base dell'esito dell'inchiesta, disporre le seguenti misure: a.91 in caso di violazione degli obblighi per negligenza: ammonizione o modifica dell'ambito d'attività; b. in caso di violazione degli obblighi intenzionale o per negligenza grave: oltre alle misure di cui alla lettera a, la riduzione dello stipendio fino al 10 per cento durante un anno al massimo, la modifica della durata del lavoro o il cambiamento del luogo di lavoro.

4

Se lo stesso fatto conduce a un'inchiesta disciplinare e a un procedimento penale, la decisione in merito a misure può essere rinviata fino al termine del procedimento penale.

5

Trascorso un anno dalla scoperta della violazione degli obblighi professionali e al massimo tre anni dopo l'ultima violazione degli obblighi, non è più consentito ordinare alcuna misura. La prescrizione è sospesa finché dura il procedimento penale promosso per il medesimo fatto oppure finché non è stato deciso su rimedi di diritto esercitati in un'inchiesta disciplinare.

b92 Trasmissione degli atti al Ministero pubblico della Confederazione (Art. 25 LPers) Se una violazione degli obblighi professionali adempie in pari tempo la fattispecie di un reato secondo il diritto penale federale o cantonale, l'autorità competente ai sensi dell'articolo 2 trasmette gli atti, con i verbali degli interrogatori, al Ministero pubblico della Confederazione.

Capitolo 6: Disposizioni finali Sezione 1: Protezione di dati personali e relativi alla salute (art. 27 nonché 28 cpv. 3 e 4 LPers)

Art. 59

Competenze

1

I due PF e gli istituti di ricerca provvedono affinché siano osservate le disposizioni della legge federale del 19 giugno 199293 sulla protezione dei dati (LPD) e dell'ordinanza del 14 giugno 199394 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD).

91 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).

92 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal CF il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).

93 RS

235.1

94 RS

235.11

Consiglio federale e Amministrazione federale 28

172.220.113

2

I due PF e gli istituti di ricerca designano per il proprio settore i servizi competenti per il trattamento:

a. dei fascicoli generali relativi al personale; b. dei profili della personalità (art. 3 lett. d LPD); c. dei dati relativi a misure sociali; d. dei dati relativi a procedimenti esecutivi; e. dei dati relativi a procedimenti penali; f.

dei dati relativi a procedimenti amministrativi.

3

Prima dell'introduzione o della modifica di un sistema o di una collezione di dati, sono consultati gli impiegati o le associazioni del personale che li rappresentano.

4

I due PF e gli istituti di ricerca notificano autonomamente per registrazione all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza95 tutte le collezioni di dati prima che queste ultime siano rese operative (art. 11 LPD, art. 3 OLPD).


Art. 60

Principi in materia di trattamento 1

I dati di cui all'articolo 59 capoverso 2 lettere c-f possono essere trattati solo nella misura in cui ve ne sia una necessità.

2

I profili della personalità possono essere trattati solo se sono necessari ai fini dello sviluppo del personale e se le persone interessate vi hanno acconsentito per scritto.

3

Oltre ai dati di cui all'articolo 59 capoverso 2 lettere b-f, i dati personali degni di particolare protezione possono essere trattati solo in casi eccezionali se sono necessari ai fini dello sviluppo del personale e se le persone interessate vi hanno acconsentito per scritto.

4

I dati sono accessibili solo al servizio competente di cui all'articolo 59 capoverso 2. Le collezioni di dati manuali devono essere tenute sotto chiave.

5

Per la conservazione dei dati valgono i seguenti termini: a. per i fascicoli generali relativi al personale: dieci anni dopo la fine del rapporto di lavoro;

b. per i fascicoli relativi al personale ausiliario: due anni dopo la fine del rapporto di lavoro;

c. per i dati relativi a misure sociali e provvedimenti amministrativi, esecutivi e penali: cinque anni dopo l'applicazione della misura o del provvedimento; d. per profili della personalità: cinque anni dopo il rilevamento dei dati se la persona interessata non ha acconsentito per scritto a una durata di conservazione più lunga.

95 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art.

16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 172.512.1).

O sul personale del settore dei PF 29

172.220.113

6

Decorso il termine di conservazione si procede conformemente agli articoli 21 e 22 LPD96. In singoli casi motivati il Consiglio dei PF può prolungare, dietro richiesta del servizio competente, i termini di cui al capoverso 3.

7

I due PF e gli istituti di ricerca disciplinano le questioni di dettaglio relative al proprio personale. Stabiliscono le misure di sicurezza per le collezioni di dati elettroniche. Ad eccezione dei dati personali degni di particolare protezione di cui all'articolo 3 lettera c LPD e dei profili della personalità di cui all'articolo 3 lettera d LPD, è possibile prevedere l'accesso ai dati nella procedura di richiamo per: a. la Centrale di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti: dati necessari all'aggiornamento dei conti individuali; b.97 … c. la Cassa pensioni della Confederazione: dati necessari all'aggiornamento dei conti individuali del personale; d. La Posta: dati necessari al versamento degli stipendi del personale.


Art. 61

Dati relativi alla salute 1

I documenti medici contengono il questionario di assunzione, i rapporti e i certificati medici, nonché le valutazioni del servizio medico necessarie per valutare le attitudini dell'impiegato al momento dell'assunzione e durante il rapporto di lavoro.

I documenti medici sono conservati presso il servizio medico conformemente all'articolo 47.

2

I documenti medici sono costituiti su carta. Taluni dati, quali il nome dell'impiegato e la diagnosi, possono essere trattati in modo automatizzato ai fini della fatturazione o in vista del rilevamento di dati statistici.

3

Il sistema automatizzato di trattamento dei dati medici deve essere un sistema chiuso; non può essere allacciato a nessun altro sistema elettronico di trattamento dei dati.

4

Al servizio del personale è comunicata unicamente la valutazione del servizio medico. Il contenuto dei documenti medici è comunicato al servizio del personale o a terzi soltanto se l'impiegato interessato vi ha previamente acconsentito. Se l'impiegato non dà il suo consenso, il Consiglio dei PF può dare l'autorizzazione a comunicare dati relativi alla salute.

96 RS

235.1

97 Abrogata dal n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).

Consiglio federale e Amministrazione federale 30

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Sezione 2: Ricorsi

Art. 62


98

Autorità interna di ricorso e procedura (Art. 35 cpv. 1 LPers) 1

L'autorità interna di ricorso contro decisioni in prima istanza dei due PF e degli istituti di ricerca è la Commissione di ricorso dei PF.

2


Contro le decisioni del Consiglio dei PF e della Commissione di ricorso dei PF può essere interposto ricorso al Tribunale amministrativo federale.99 Art. 63

Prescrizione (art. 34 LPers) I termini di prescrizione per pretese derivanti dal rapporto di lavoro si conformano agli articoli 127 e 128 del Codice delle obbligazioni (CO)100.

Sezione 3: Modifica e abrogazione di testi normativi

Art. 64

Abrogazione del diritto vigente Sono abrogati:

1. l'ordinanza del 25 febbraio 1987101 sui rapporti di servizio speciali nei Politecnici federali e negli istituti annessi;

2. l'ordinanza sugli assistenti dei PF del 23 gennaio 1991102 sui rapporti di servizio degli assistenti dei Politecnici federali;

3. il regolamento del 14 novembre 1969103 sull'assunzione di assistenti ausiliari presso i politecnici federali;

4. l'ordinanza del 31 marzo 1993104 sulla nomina degli agenti nel settore dei PF; 5.105 l'ordinanza del 19 settembre 2002106 sull'assicurazione del personale del settore dei politecnici federali nella Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA.

98 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal CF il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).

99 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).

100 RS

220

101 [RU

1987 812]

102 [RU

1991 806]

103 Non pubblicato nella RU (vedi FF 2008 5254).

104 [RU

1994 2262]

105 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 2 ott. 2007, approvata dal CF il 14 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2293).

106 [RU

2002 4153, 2005 11 4795, 2007 463 art. 6 n. 3]

O sul personale del settore dei PF 31

172.220.113


Art. 65

Modifica del diritto vigente Sono modificate le seguenti ordinanze: 107

a108 Sezione 4: Entrata in vigore

Art. 66

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2002.

107 Le mod. possono essere consultate alla RU 2001 1789.

108 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvato dal CF il 23 set. 2005 (RU 2005 4795). Abrogato dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 6 mar.

2013, approvata dal CF il 14 giu. 2013, con effetto dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1777).

Consiglio federale e Amministrazione federale 32

172.220.113

Allegato 1109 (art. 25 cpv. 1)

Griglia delle funzioni del settore dei PF Codice

Funzioni

Funzioni scientifiche 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

101

Assistente scientifico 1011-06

Profilo dei requisiti I 102

Collaboratore scientifico e collaboratore scientifico superiore 1021-07

Profilo dei requisiti I 1022-08

Profilo dei requisiti II 1023-09

Profilo dei requisiti III 1024-10

Profilo dei requisiti IV 103

Collaboratore scientifico con funzioni direttive (Senior Scientist/MER) 1031-10

Profilo dei requisiti I 1032-11

Profilo dei requisiti II 1033-12

Profilo dei requisiti III 1034-13

Profilo dei requisiti IV 111

Responsabile di gruppo scientifico 1111-09

Profilo dei requisiti I 1112-10

Profilo dei requisiti II 1113-11

Profilo dei requisiti III 112

Responsabile di unità scientifica 1121-11

Profilo dei requisiti I 1122-12

Profilo dei requisiti II 1123-13

Profilo dei requisiti III Funzioni di supporto 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

201/301

Collaboratore del supporto 2011/3011-01

Profilo dei requisiti I 2012/3012-02

Profilo dei requisiti II 2013/3013-03

Profilo dei requisiti III 202/302/402

Addetto al supporto 2021/3021/4021-03

Profilo dei requisiti I 2022/3022/4022-04

Profilo dei requisiti II 2023/3023/4023-05

Profilo dei requisiti III 203/303/403

Specialista del supporto I 2031/3031/4031-05

Profilo dei requisiti I 2032/3032/4032-06

Profilo dei requisiti II 2033/3033/4033-07

Profilo dei requisiti III 204/304/404

Specialista del supporto II 2041/3041/4041-07

Profilo dei requisiti I 2042/3042/4042-08

Profilo dei requisiti II 2043/3043/4043-09

Profilo dei requisiti III 2044/3044/4044-10

Profilo dei requisiti IV Livelli

109 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795).

O sul personale del settore dei PF 33

172.220.113

Codice

Funzioni

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

501

Responsabile di gruppo 5011-04

Profilo dei requisiti I 5012-05

Profilo dei requisiti II 5013-06

Profilo dei requisiti III 502

Responsabile di unità 5021-06

Profilo dei requisiti I 5022-07

Profilo dei requisiti II 5023-08

Profilo dei requisiti III 5024-09

Profilo dei requisiti IV 503

Responsabile di settore 5031-09

Profilo dei requisiti I 5032-10

Profilo dei requisiti II 5033-11

Profilo dei requisiti III 5034-12

Profilo dei requisiti IV Funzioni manageriali e di stato maggiore 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

601

Specialista (con funzioni direttive) 6011-11

Profilo dei requisiti I 6012-12

Profilo dei requisiti II 6013-13

Profilo dei requisiti III 6014-14

Profilo dei requisiti IV 602

Funzioni direttive (con consulenza strategica allo stato maggiore) 6021-11

Profilo dei requisiti I 6022-12

Profilo dei requisiti II 6023-13

Profilo dei requisiti III 6024-14

Profilo dei requisiti IV 603

Funzioni direttive (diversi settori) 6031-13

Profilo dei requisiti I 6032-14

Profilo dei requisiti II 6033-15

Profilo dei requisiti III Livello

Consiglio federale e Amministrazione federale 34

172.220.113

Allegato 2110 (art. 26 cpv. 1, 28 cpv. 1, 30 cpv. 3) Scala salariale del settore dei PF 2014 Linea di valutazione «a.» Anni di

esperienza

Livello di funzione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 0

61 032 66 066 71 550 77 524 84 036 91 305 99 614 109 327 120 915 135 365 154 044 178 923 212 918 260 505 1

62 252 67 387 72 981 79 075 85 716 93 132 101 606 111 513 123 333 138 072 157 125 182 501 217 176 265 715 2

63 473 68 708 74 412 80 625 87 397 94 958 103 598 113 700 125 751 140 779 160 206 186 080 221 435 270 925 3

64 694 70 029 75 843 82 175 89 078 96 784 105 591 115 886 128 170 143 486 163 287 189 658 225 693 276 135 Gli

stipendi

di questo

livello

sono

fissati dal

Consiglio

federale

4

65 914 71 351 77 274 83 726 90 759 98 610 107 583 118 073 130 588 146 194 166 368 193 237 229 951 281 345 5

67 135 72 672 78 705 85 276 92 439 100 436 109 575 120 260 133 006 148 901 169 449 196 815 234 210 286 556 6

68 050 73 663 79 778 86 439 93 700 101 806 111 069 121 899 134 820 150 931 171 759 199 499 237 404 290 463 7

68 966 74 654 80 852 87 602 94 960 103 175 112 564 123 539 136 634 152 962 174 070 202 183 240 597 294 371 8

69 881 75 645 81 925 88 765 96 221 104 545 114 058 125 179 138 447 154 992 176 381 204 867 243 791 298 278 9

70 797 76 636 82 998 89 928 97 481 105 914 115 552 126 819 140 261 157 023 178 691 207 551 246 985 302 186 10

71 712 77 627 84 071 91 091 98 742 107 284 117 046 128 459 142 075 159 053 181 002 210 234 250 179 306 093 11

72 323 78 288 84 787 91 866 99 582 108 197 118 042 129 552 143 284 160 407 182 542 212 024 252 308 308 698 12

72 933 78 948 85 502 92 641 100 423 109 110 119 038 130 646 144 493 161 761 184 083 213 813 254 437 311 304 13

73 543 79 609 86 218 93 416 101 263 110 023 120 035 131 739 145 702 163 114 185 623 215 602 256 566 313 909 110 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del Consiglio dei PF del 26 set. 2013, approvata dal CF il 29 gen. 2014, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2014 409).

O sul personale del settore dei PF 35

172.220.113

Anni di

esperienza

Livello di funzione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 14

74 153 80 270 86 934 94 192 102 103 110 936 121 031 132 832 146 911 164 468 187 164 217 391 258 695 316 514 15

74 764 80 930 87 649 94 967 102 944 111 849 122 027 133 925 148 120 165 822 188 704 219 181 260 825 319 119 Linea di valutazione «b.» Anni di

esperienza

Livello di funzione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 0

57 051 61 757 66 884 72 468 78 555 85 351 93 117 102 197 113 029 126 536 143 998 167 254 199 032 243 516 1

58 192 62 992 68 222 73 917 80 126 87 058 94 980 104 241 115 289 129 067 146 878 170 599 203 013 248 386 2

59 333 64 227 69 559 75 367 81 697 88 765 96 842 106 285 117 550 131 598 149 758 173 944 206 993 253 256 3

60 474 65 462 70 897 76 816 83 268 90 472 98 704 108 329 119 811 134 129 152 638 177 289 210 974 258 127 Gli

stipendi

di questo

livello

sono

fissati dal

Consiglio

federale

4

61 615 66 697 72 235 78 266 84 840 92 179 100 567 110 373 122 071 136 659 155 518 180 634 214 955 262 997 5

62 756 67 933 73 572 79 715 86 411 93 886 102 429 112 417 124 332 139 190 158 398 183 979 218 935 267 867 6

63 612 68 859 74 576 80 802 87 589 95 166 103 826 113 949 126 027 141 088 160 557 186 488 221 921 271 520 7

64 468 69 785 75 579 81 889 88 767 96 446 105 222 115 482 127 723 142 986 162 717 188 997 224 906 275 173 8

65 324 70 712 76 582 82 976 89 946 97 727 106 619 117 015 129 418 144 884 164 877 191 506 227 892 278 825 9

66 180 71 638 77 585 84 063 91 124 99 007 108 016 118 548 131 114 146 782 167 037 194 015 230 877 282 478 10

67 035 72 564 78 589 85 150 92 302 100 287 109 413 120 081 132 809 148 680 169 197 196 523 233 863 286 131 11

67 606 73 182 79 257 85 875 93 088 101 141 110 344 121 103 133 939 149 946 170 637 198 196 235 853 288 566 12

68 176 73 800 79 926 86 599 93 873 101 994 111 275 122 125 135 070 151 211 172 077 199 869 237 843 291 001 13

68 747 74 417 80 595 87 324 94 659 102 848 112 206 123 147 136 200 152 476 173 517 201 541 239 834 293 436 14

69 317 75 035 81 264 88 049 95 444 103 701 113 137 124 169 137 330 153 742 174 957 203 214 241 824 295 871 15

69 888 75 652 81 933 88 773 96 230 104 555 114 069 125 191 138 460 155 007 176 397 204 886 243 814 298 307

Consiglio federale e Amministrazione federale 36

172.220.113

Linea di valutazione «c.» Anni di

esperienza

Livello di funzione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 0

53 071 57 448 62 218 67 412 73 075 79 396 86 621

95 067 105 143 117 708 133 951 155 585 185 146 226 526 1

54 132 58 597 63 462 68 760 74 536 80 984 88 353

96 968 107 246 120 062 136 630 158 697 188 849 231 057 2

55 194 59 746 64 706 70 109 75 998 82 572 90 085

98 869 109 349 122 417 139 309 161 809 192 552 235 587 3

56 255 60 895 65 951 71 457 77 459 84 160 91 818 100 771 111 452 124 771 141 988 164 920 196 255 240 118 Gli

stipendi

di questo

livello

sono

fissati dal

Consiglio

federale

4

57 317 62 044 67 195 72 805 78 920 85 748 93 550 102 672 113 555 127 125 144 668 168 032 199 958 244 648 5

58 378 63 193 68 439 74 153 80 382 87 336 95 283 104 573 115 657 129 479 147 347 171 144 203 661 249 179 6

59 174 64 055 69 373 75 165 81 478 88 527 96 582 105 999 117 235 131 245 149 356 173 477 206 438 252 577 7

59 970 64 917 70 306 76 176 82 574 89 718 97 881 107 425 118 812 133 010 151 365 175 811 209 215 255 975 8

60 766 65 778 71 239 77 187 83 670 90 908 99 181 108 851 120 389 134 776 153 374 178 145 211 992 259 372 9

61 562 66 640 72 172 78 198 84 766 92 099 100 480 110 278 121 966 136 542 155 384 180 479 214 769 262 770 10

62 358 67 502 73 106 79 209 85 863 93 290 101 779 111 704 123 543 138 307 157 393 182 813 217 547 266 168 11

62 889 68 076 73 728 79 883 86 593 94 084 102 645 112 654 124 595 139 484 158 732 184 368 219 398 268 433 12

63 420 68 651 74 350 80 558 87 324 94 878 103 512 113 605 125 646 140 661 160 072 185 924 221 250 270 699 13

63 951 69 225 74 972 81 232 88 055 95 672 104 378 114 556 126 698 141 838 161 411 187 480 223 101 272 964 14

64 481 69 800 75 594 81 906 88 786 96 466 105 244 115 506 127 749 143 016 162 751 189 036 224 953 275 229 15

65 012 70 374 76 217 82 580 89 516 97 260 106 110 116 457 128 800 144 193 164 090 190 592 226 804 277 495

O sul personale del settore dei PF 37

172.220.113

Linea di valutazione «d.» Anni di

esperienza

Livello di funzione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 0

49 091 53 140 57 551 62 356 67 594 73 441 80 124

87 937

97 257 108 880 123 905 143 916 171 260 209 537 1

50 072 54 202 58 702 63 603 68 946 74 910 81 727

89 696

99 203 111 058 126 383 146 795 174 685 213 727 2

51 054 55 265 59 853 64 851 70 298 76 379 83 329

91 454 101 148 113 235 128 861 149 673 178 111 217 918 3

52 036 56 328 61 004 66 098 71 650 77 848 84 932

93 213 103 093 115 413 131 339 152 551 181 536 222 109 Gli

stipendi

di questo

livello

sono

fissati dal

Consiglio

federale

4

53 018 57 391 62 155 67 345 73 001 79 317 86 534

94 972 105 038 117 591 133 817 155 430 184 961 226 300 5

54 000 58 454 63 306 68 592 74 353 80 785 88 137

96 730 106 983 119 768 136 296 158 308 188 386 230 490 6

54 736 59 251 64 170 69 527 75 367 81 887 89 338

98 050 108 442 121 401 138 154 160 467 190 955 233 633 7

55 472 60 048 65 033 70 463 76 381 82 989 90 540

99 369 109 901 123 035 140 013 162 625 193 524 236 776 8

56 209 60 845 65 896 71 398 77 395 84 090 91 742 100 688 111 360 124 668 141 871 164 784 196 093 239 919 9

56 945 61 642 66 759 72 333 78 409 85 192 92 944 102 007 112 819 126 301 143 730 166 943 198 662 243 063 10

57 682 62 439 67 623 73 269 79 423 86 294 94 146 103 326 114 277 127 934 145 588 169 102 201 231 246 206 11

58 172 62 971 68 198 73 892 80 099 87 028 94 947 104 205 115 250 129 023 146 827 170 541 202 943 248 301 12

58 663 63 502 68 774 74 516 80 775 87 762 95 748 105 084 116 223 130 112 148 067 171 980 204 656 250 396 13

59 154 64 033 69 349 75 139 81 451 88 497 96 550 105 964 117 195 131 201 149 306 173 419 206 368 252 492 14

59 645 64 565 69 925 75 763 82 127 89 231 97 351 106 843 118 168 132 289 150 545 174 858 208 081 254 587 15

60 136 65 096 70 500 76 386 82 803 89 966 98 152 107 723 119 140 133 378 151 784 176 297 209 794 256 682

Consiglio federale e Amministrazione federale 38

172.220.113

Linea di valutazione «e.» Anni di

esperienza

Livello di funzione 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 0

* 48

831 52

885 57 300 62

113 67

487

73 628

80 807

89 372 100 052 113 859 132 247 157

374 192 547

1

* 49

808 53

943 58 446 63

356 68

836

75 100

82 423

91 159 102 053 116 136 134 892 160

522 196 398

2

46 915 50 784 55 000 59 592 64 598 70 186 76 573

84 039

92 947 104 054 118 413 137 537 163 669 200 249 3

47 817 51 761 56 058 60 738 65 840 71 536 78 045

85 655

94 734 106 055 120 690 140 182 166 817 204 100 Gli

stipendi

di questo

livello

sono

fissati dal

Consiglio

federale

4

48 719 52 738 57 116 61 884 67 082 72 886 79 518

87 271

96 521 108 056 122 967 142 827 169 964 207 951 5

49 621 53 714 58 173 63 030 68 325 74 235 80 990

88 887

98 309 110 057 125 245 145 472 173 112 211 802 6

50 298 54 447 58 967 63 890 69 256 75 248 82 095

90 100

99 649 111 558 126 952 147 456 175 472 214 690 7

50 975 55 179 59 760 64 749 70 188 76 260 83 199

91 312 100 990 113 059 128 660 149 440 177 833 217 578 8

51 651 55 912 60 553 65 609 71 120 77 272 84 304

92 524 102 331 114 560 130 368 151 423 180 193 220 467 9

52 328 56 644 61 347 66 468 72 051 78 285 85 408

93 736 103 671 116 060 132 076 153 407 182 554 223 355 10

53 005 57 376 62 140 67 328 72 983 79 297 86 512

94 948 105 012 117 561 133 784 155 391 184 915 226 243 11

53 456 57 865 62 669 67 901 73 604 79 972 87 249

95 756 105 905 118 562 134 923 156 713 186 488 228 168 12

53 907 58 353 63 197 68 474 74 225 80 647 87 985

96 564 106 799 119 562 136 061 158 036 188 062 230 094 13

54 358 58 841 63 726 69 047 74 847 81 321 88 721

97 372 107 693 120 563 137 200 159 358 189 636 232 019 14

54 809 59 330 64 255 69 620 75 468 81 996 89 457

98 180 108 587 121 563 138 338 160 681 191 210 233 945 15

55 260 59 818 64 784 70 193 76 089 82 671 90 194

98 988 109 480 122 564 139 477 162 003 192 783 235 870 * Stipendi che non trovano applicazione nel settore dei PF.


O sul personale del settore dei PF 39

172.220.113

Allegato 3111 (art. 65a cpv. 2) 111 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvato dal CF il 23 set. 2005 (RU 2005 4795). Abrogato dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 6 mar.

2013, approvata dal CF il 14 giu. 2013, con effetto dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1777).

Personale federale

40

172.220.113

Allegato 4112 112 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005 (RU 2005 4795). Abrogato dal n. II cpv. 2 dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).

O sul personale del settore dei PF 41

172.220.113

Allegato 5113 (art. 42a)

Partecipazione del datore di lavoro al finanziamento della rendita transitoria Età di

pensionamento

Piano standard

(livello di funzione) Piano per quadri 1

(livello di funzione) Piano per quadri 2

(livello di funzione) 1-3 4-6 7-9 10-12 13-15 60

80 %

55 %

50 %

50 %

50 %

61

85 %

60 %

50 %

50 %

50 %

62

90 %

70 %

50 %

50 %

50 %

63

95 %

75 %

55 %

50 %

50 %

64

100 %

80 %

60 %

50 %

50 %

113 Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 2 ott. 2007, approvata dal CF il 14 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2293).

Personale federale

42

172.220.113