15.01.2024 - * / In Kraft
01.01.2024 - 14.01.2024
01.01.2022 - 31.12.2023
16.07.2021 - 31.12.2021
01.01.2021 - 15.07.2021
12.06.2018 - 31.12.2020
01.09.2017 - 11.06.2018
13.06.2016 - 31.08.2017
20.04.2016 - 12.06.2016
01.01.2015 - 19.04.2016
01.01.2013 - 31.12.2014
01.01.2010 - 31.12.2012
15.05.2008 - 31.12.2009
01.01.2008 - 14.05.2008
01.04.2007 - 31.12.2007
01.02.2005 - 31.03.2007
01.01.2004 - 31.01.2005
01.07.2002 - 31.12.2003
01.01.2001 - 30.06.2002
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Fedlex DEFRITRMEN
Versionen Vergleichen

1

Ordinanza
sugli impianti di telecomunicazione
(OIT)
1

del 6 ottobre 1997 (Stato 25 aprile 2000) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 11 capoverso 2, 31 capoverso 1, 33 capoverso 2, 62 e 64 capoverso
2 della legge del 30 aprile 19972 sulle telecomunicazioni (LTC);
visto l'articolo 51 della legge del 21 giugno 19913 sulla radiotelevisione;
in applicazione della legge federale del 6 ottobre 19954 sugli ostacoli tecnici al
commercio (LOTC),

ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto

La presente ordinanza verte su: a.

la procedura applicabile all'offerta, all'immissione in commercio e alla
messa in servizio degli impianti di telecomunicazione; b.

il riconoscimento dei laboratori di prova e degli organismi di valutazione
della conformità;

c.

il controllo degli impianti di telecomunicazione.


Art. 2

Definizioni

1 Nella presente ordinanza si intende per: a.5

impianto di radiocomunicazione: uno o più trasmettitori o ricevitori, un insieme di trasmettitori e ricevitori, compresi gli equipaggiamenti ausiliari,
oppure un componente essenziale (modulo) necessari per l'utilizzazione di
frequenze o per applicazioni di radioastronomia in un determinato luogo; b.6 impianto collegato per filo: qualsiasi impianto di telecomunicazione oppure componente essenziale (modulo) mediante il quale le informazioni sono
trasmesse per filo o utilizzate per tale scopo; RU 1997 2853

1 RU

1998 32

2

RS 784.10

3

RS 784.40

4

RS 946.51

5

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU 2000 1058).

6

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU 2000 1058).

784.101.2

Telecomunicazioni

2

784.101.2

c. 7 impianto terminale di telecomunicazione: qualsiasi impianto o componente essenziale (modulo), destinato ad essere connesso in qualsiasi modo, direttamente o indirettamente, ad interfacce di reti di telecomunicazione utilizzate, interamente o parzialmente, per fornire servizi di telecomunicazione
(art. 3 lett. b LTC);

d. 8 interfaccia: 1.

un punto terminale di una rete di telecomunicazione utilizzato interamente o parzialmente per fornire servizi di telecomunicazione, ossia un
punto di collegamento materiale tramite il quale 1'utente può avere accesso alla rete di telecomunicazione (interfaccia di reti di telecomunicazione utilizzata interamente o parzialmente per fornire sevizi di telecomunicazione), come pure le sue specificazioni tecniche, o 2.

un'interfaccia che specifica il cammino radioelettrico tra gli impianti di
radiocomunicazione (interfaccia radio), come pure le sue specificazioni
tecniche;

e.

offerta: il fatto di proporre l'immissione in commercio di impianti di telecomunicazione presentandoli in negozi, esposizioni, opuscoli pubblicitari,
cataloghi, media elettronici o in altro modo; f.

immissione in commercio: il trasferimento o la cessione, a titolo oneroso o
gratuito, di impianti di telecomunicazione; g.9 messa in servizio: la prima installazione e il primo esercizio di un impianto di telecomunicazione, indipendentemente dal fatto che la trasmissione o la
ricezione delle informazioni siano operate con o senza successo da parte degli utenti.

h.

installazione: il fatto di mettere impianti di telecomunicazione in stato di
esercizio, in particolare ripararli; i.

esercizio: l'utilizzazione di impianti di telecomunicazione, indipendentemente dal fatto che la trasmissione o la ricezione delle informazioni siano
operate con o senza successo.

2 La messa in servizio di impianti di telecomunicazione è equiparata a un'immissione in commercio se quest'ultima non è già avvenuta conformemente al capoverso
1 lettera f.

7

Abrogata dal n. I dell'O del 14 dic. 1998 (RU 1999 370). Nuovo testo giusta il n. I dell'O
del 5 apr. 2000 (RU 2000 1058).

8

Abrogata dal n. I dell'O del 14 dic. 1998 (RU 1999 370). Nuovo testo giusta il n. I dell'O
del 5 apr. 2000 (RU 2000 1058).

9

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU 2000 1058).

Impianti di telecomunicazione 3

784.101.2

a10 Categorie d'impianti

1 L'Ufficio federale delle comunicazioni (Ufficio federale) determina, tenendo conto
della prassi internazionale, le categorie d'impianti e gli impianti che le compongono,
e ne compila un elenco11.

2 Una categoria comprende tipi d'impianti considerati simili e le interfacce alle quali
gli impianti sono adibiti. Un impianto può appartenere a più categorie d'impianti.

...12


Art. 3


13

Esigenze fondamentali 1 Ogni impianto di telecomunicazione deve soddisfare le esigenze fondamentali di
cui all'articolo 3 capoverso 1 lettera a14 e b15 della direttiva 1999/5/CE del 9 marzo
1999 riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità (direttiva 1999/5/
CE)16.

2 Gli impianti di radiocomunicazione devono inoltre essere costruiti in modo da utilizzare efficacemente lo spettro attribuito alle radiocomunicazioni terrestri o spaziali
come pure le risorse orbitali al fine di evitare interferenze dannose.

3 L'Ufficio federale stabilisce, tenendo conto della prassi internazionale, le esigenze
supplementari applicabili, come pure gli impianti di telecomunicazione o le categorie d'impianti ai quali esse si riferiscono. Le esigenze supplementari sono le seguenti: a.

gli impianti devono potere interagire tramite reti con altri impianti ed essere
collegati ad interfacce di tipo appropriato nell'intera Svizzera; b.

essi non devono danneggiare la rete o il suo funzionamento né abusare delle
risorse della stessa arrecando quindi un deterioramento inaccettabile del servizio; c.

essi devono contenere elementi di salvaguardia per garantire la protezione
dei dati personali e della vita privata degli utenti e degli abbonati; d.

essi devono supportare funzioni speciali che consentano di evitare frodi; e.

essi devono supportare funzioni speciali che consentano l'accesso a servizi
d'emergenza;

10

Introdotto dal n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU 2000 1058).

11

Questo elenco è ottenibile presso l'Ufficio federale delle comunicazioni, rue de l'Avenir 44, casella postale, 2501 Bienne.

12

Titoli abrogati dal n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU 2000 1058).

13

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU 2000 1058).

14

Questi requisiti essenziali sono stati parzialmente integrati nel diritto svizzero nell'ordinanza concernente gli impianti elettrici a corrente debole (RS 734.26).

15

Questi requisiti essenziali sono stati parzialmente integrati nel diritto svizzero nell'ordinanza sulla compatibilità elettromagnetica (RS 734.5).

16

GUCE N. L 91/10 del 7.4.1999. Il testo di questa direttiva è ottenibile presso l'Ufficio
federale delle comunicazioni, rue de l'Avenir 44, casella postale, 2501 Bienne.

Telecomunicazioni

4

784.101.2

f.

essi devono supportare funzioni speciali che facilitino il loro uso da parte di
utenti disabili.

Capitolo 2:
Offerta e immissione in commercio di impianti
di telecomunicazione nuovi
17 Sezione 1: Conformità18
a19 Condizioni per l'offerta e l'immissione in commercio 1 Gli impianti di telecomunicazione possono essere offerti o immessi in commercio
unicamente se soddisfano le esigenze fondamentali di cui all'articolo 3 e le disposizioni pertinenti della presente ordinanza.

2 La loro conformità a suddette esigenze deve essere provata, fatto salvo l'articolo 20, mediante le procedure di valutazione della conformità giusta gli articoli 10
e 11.

b20 Notifica degli impianti di radiocomunicazione 1 Chi desidera offrire o immettere in commercio impianti di radiocomunicazione che
utilizzano bande di frequenza il cui impiego non è armonizzato a livello internazionale e che sono stati oggetto di una procedura di valutazione della conformità diversa dall'omologazione, deve notificare all'Ufficio federale la sua intenzione di
commercializzarli. L'Ufficio federale compila l'elenco degli impianti di radiocomunicazione che non devono essere notificati21.

2 La notifica, che deve essere fatta almeno 4 settimane prima dell'inizio dell'immissione in commercio degli impianti di telecomunicazione in questione, fornisce segnatamente informazioni circa le caratteristiche radio degli impianti e indica, se del
caso, il numero d'identificazione dell'organismo di valutazione della conformità di
cui all'articolo 26.

3 Qualora l'Ufficio federale constati, in base a informazioni fornite in applicazione
del capoverso 2, che l'impianto di radiocomunicazione non soddisfa le prescrizioni,
può adottare le misure previste all'articolo 33 capoverso 3 LTC.

4 L'Ufficio federale emana le necessarie prescrizioni amministrative.

17

Primitivo prima dell'art. 3.

18

Primitivo prima dell'art. 3.

19

Introdotto dal n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU 2000 1058).

20

Introdotto dal n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU 2000 1058).

21

Questo elenco è ottenibile presso l'Ufficio federale delle comunicazioni, rue de l'Avenir 44, casella postale, 2501 Bienne.

Impianti di telecomunicazione 5

784.101.2


Art. 4


22

Norme tecniche

1 L'Ufficio federale può incaricare organismi svizzeri di normalizzazione indipendenti di elaborare norme tecniche.

2 Le norme tecniche definite giusta l'articolo 31 capoverso 2 lettera a LTC sono
pubblicate nel Foglio federale con i titoli e le referenze23.

a24 Interfacce

1 L'Ufficio federale stabilisce le prescrizioni tecniche applicabili alle interfacce e ne
pubblica la lista sotto forma di ordinanza.

2 Stabilisce l'ubicazione delle interfacce tenendo conto della prassi internazionale.


Art. 5

Dichiarazione di conformità 1 Chi offre o immette in commercio un impianto di telecomunicazione che è stato
oggetto di una procedura di valutazione della conformità diversa dall'omologazione
deve allegarvi una dichiarazione di conformità alle esigenze fondamentali.25 1bis La dichiarazione di conformità deve essere redatta dal fabbricante o dal suo
mandatario con sede in Svizzera.26 2 Se l'impianto di telecomunicazione è soggetto a più normative che richiedono una
dichiarazione di conformità, è sufficiente una sola dichiarazione.

3 La dichiarazione di conformità comprende segnatamente: a.27 il nome e l'indirizzo del fabbricante o del suo mandatario con sede in Svizzera; b.

una descrizione dell'impianto di telecomunicazione; c.

le prescrizioni, norme tecniche o altre specificazioni applicate; d.28 l'identità della persona che firma la dichiarazione di conformità per il fabbricante o per il suo mandatario con sede in Svizzera.

4 Dev'essere redatta in una delle lingue ufficiali della Svizzera o in inglese.

5 Il fabbricante, il suo mandatario, o se nessuno dei due ha sede in Svizzera, le persone responsabili dell'offerta e dell'immissione in commercio, devono poter presentare una copia della dichiarazione di conformità per dieci anni a decorrere dal
giorno di fabbricazione dell'impianto di telecomunicazione. In caso di fabbricazione
in serie, il termine decorre dalla data di fabbricazione dell'ultimo esemplare.29 22

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU 2000 1058).

23

L'elenco dei titoli delle norme e i rispettivi testi sono ottenibili presso il Centro svizzero
d'informazioni sulle regole tecniche (switec), Mühlebachstrasse 54, 8008 Zurigo, o
presso la Protelecom, Laupenstrasse 18a, 3001 Berna.

24

Introdotto dal n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU 2000 1058).

25

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU 2000 1058).

26

Introdotto dal n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU 2000 1058).

27

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU 2000 1058).

28

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU 2000 1058).

29

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU 2000 1058).

Telecomunicazioni

6

784.101.2

a30 Informazioni all'utente

1 Chi offre o immette in commercio un impianto di telecomunicazione deve allegarvi
le informazioni sull'uso cui l'apparecchio è destinato, comprese le eventuali restrizioni d'utilizzo.

2 L'articolo 5 capoverso 5 è applicabile per analogia.

3 L'Ufficio federale emana le necessarie prescrizioni amministrative.


Art. 6

Rispetto delle esigenze 1 Si presuppone che gli impianti di telecomunicazione fabbricati secondo le norme
tecniche di cui all'articolo 31 capoverso 2 lettera a LTC soddisfino le esigenze fondamentali per quanto riguarda gli aspetti soggiacenti alla disposizione citata.

2 Chi offre o immette in commercio impianti di telecomunicazione che corrispondono solo in parte o non corrispondono affatto alle norme tecniche di cui all'articolo
31 capoverso 2 lettera a LTC deve poter provare che gli impianti soddisfano in altro
modo le esigenze fondamentali per quanto riguarda gli aspetti soggiacenti alla
disposizione citata.

3 - 4 ...31


Art. 7


32

Documentazione tecnica 1 Senza pregiudizio delle disposizioni previste dalle procedure di valutazione della
conformità (allegati II-V), la persona responsabile dell'immissione in commercio
degli impianti di telecomunicazione che sono stati oggetto di una procedura di valutazione della conformità diversa dall'omologazione deve poter presentare la documentazione tecnica che provi la loro conformità alle esigenze fondamentali.

2 La documentazione tecnica deve contenere almeno quanto segue: a.

una descrizione generale dell'impianto di telecomunicazione, preferibilmente corredata di fotografie, che permetta di identificarlo; b.

disegni di progettazione e fabbricazione nonché elenchi di componenti, sottounità, circuiti ecc.; c.

le descrizioni e spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e
elenchi e del funzionamento dell'impianto di telecomunicazione; d.

un elenco delle norme tecniche secondo l'articolo 31 capoverso 2 lettera a
LTC, applicate interamente o solo in parte, come pure una descrizione e una
spiegazione delle soluzioni adottate per soddisfare le esigenze fondamentali
di cui all'articolo 3 qualora le norme definite giusta l'articolo 31 capoverso
2 lettera a LTC non sono state applicate o non esistono; e.

i risultati dei calcoli di concezione, delle prove effettuate, ecc.; f.

le relazioni sulle prove effettuate.

30

Introdotto dal n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU 2000 1058).

31

Abrogati dal n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU 2000 1058).

32

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU 2000 1058).

Impianti di telecomunicazione 7

784.101.2

3 Deve essere redatta in una delle lingue ufficiali della Svizzera o in inglese; o almeno devono esserlo le informazioni fornite per la sua valutazione.

4 L'articolo 5 capoverso 5 è applicabile per analogia.

Sezione 2: Procedure di valutazione applicabili

Art. 8

e 933

Art. 10


34

Impianti di radiocomunicazione 1 Gli impianti riceventi di radiocomunicazione possono essere sottoposti a una delle
seguenti procedure:

a.

alla procedura del controllo di fabbricazione interno (allegato II); b.

alla procedura del dossier tecnico di fabbricazione (allegato IV); c.

alla procedura della garanzia qualità totale (allegato V); d.

all'omologazione.

2 Gli impianti di radiocomunicazione trasmittenti o ricetrasmittenti che soddisfano le
norme tecniche stabilite dall'Ufficio federale (art. 31 cpv. 2 lett. a LTC) possono
essere sottoposti a una delle seguenti procedure: a.

alla procedura del controllo di fabbricazione interno, più prove specifiche
(allegato III);

b.

alla procedura del dossier tecnico di fabbricazione (allegato IV); c.

alla procedura della garanzia qualità totale (allegato V); d.

all'omologazione.

3 Gli impianti di radiocomunicazione trasmittenti o ricetrasmittenti che non soddisfano del tutto o solo parzialmente le norme tecniche stabilite dall'Ufficio federale
(art. 31 cpv. 2 lett. a LTC) possono essere sottoposti a una delle seguenti procedure: a.

alla procedura del dossier tecnico di fabbricazione (allegato IV); b.

alla procedura della garanzia qualità totale (allegato V); c.

all'omologazione.

4 Al fine di provare la loro conformità alle esigenze fondamentali in virtù dell'articolo 3 capoverso 1, gli impianti di radiocomunicazione possono essere sottoposti
alla procedura del controllo di fabbricazione interno (allegato II).

33

Abrogati dal n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU 2000 1058).

34

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU 2000 1058).

Telecomunicazioni

8

784.101.2


Art. 11


35

Impianti terminali di telecomunicazione collegati per filo 1 Gli impianti terminali di telecomunicazione collegati per filo possono essere sottoposti a una delle seguenti procedure: a.

alla procedura del controllo di fabbricazione interno (allegato II); b.

alla procedura del dossier tecnico di fabbricazione (allegato IV); c.

alla procedura della garanzia qualità totale (allegato V); d.

all'omologazione.

2 Al fine di provare la loro conformità alle esigenze fondamentali in virtù dell'articolo 3 capoverso 1, gli impianti terminali di telecomunicazione collegati per
filo possono essere sottoposti alla procedura del controllo di fabbricazione interno
(allegato II).

Sezione 3: Omologazione

Art. 12

Domanda d'omologazione Chi vuole ottenere l'omologazione di un impianto di telecomunicazione deve farne
domanda all'Ufficio federale mediante l'apposito formulario36, corredato dei documenti necessari.


Art. 13

Condizioni d'omologazione 1 L'Ufficio federale rilascia l'omologazione per un impianto di telecomunicazione se
il richiedente, producendo i documenti seguenti, può dimostrare che l'impianto corrisponde alle prescrizioni della presente ordinanza: a.

un rapporto di prova allestito da un laboratorio di prova riconosciuto giusta
l'articolo 19;

b.

un certificato d'omologazione rilasciato all'estero e riconosciuto giusta
l'articolo 14, accompagnato da un corrispettivo rapporto di prova.

2 Se il richiedente vuole basarsi su un rapporto di prova o un certificato d'omologazione allestiti da terzi, deve provare che il suo impianto di telecomunicazione corrisponde in tutti i punti all'impianto originariamente sottoposto a prova o omologato.


Art. 14

Riconoscimento dei certificati d'omologazione rilasciati all'estero L'Ufficio federale può riconoscere i certificati d'omologazione esteri rilasciati sulla
base di rapporti di prova contenenti tutti i dati necessari a una ripetizione della
prova.

35

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU 2000 1058).

36

Questo formulario è ottenibile presso l'Ufficio federale delle comunicazioni, rue de
l'Avenir 44, casella postale, 2500 Bienne.

Impianti di telecomunicazione 9

784.101.2


Art. 15

Certificato d'omologazione 1 Il certificato d'omologazione attesta che l'impianto di telecomunicazione: a.

corrisponde alle disposizioni della presente ordinanza e alle norme tecniche
e amministrative dell'Ufficio federale; b.

può essere offerto, immesso in commercio ed esercitato, fatto salvo l'articolo
31 capoverso 5 LTC;

c.

soddisfa le disposizioni pertinenti dell'ordinanza del 6 ottobre 199737 sui
servizi di telecomunicazione e dell'ordinanza del 6 ottobre 199738 sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione.

1bis Nel caso in cui circostanze particolari lo richiedono, l'omologazione può essere
vincolata a oneri per il titolare, segnatamente: a.

in caso di rilascio di un'omologazione in base a specificazioni tecniche
provvisorie;

b.

in caso di forti rischi di interferenze; c.

nel caso in cui l'installazione e l'esercizio dell'impianto omologato necessitino dell'accordo preliminare da parte del fornitore di servizi destinati al
pubblico.39

2 Se l'impianto di telecomunicazione omologato è un campione di una serie, il certificato d'omologazione è valido pure per gli altri impianti del suo titolare che corrispondono in tutte le parti a quello omologato.

3 Il certificato d'omologazione è rilasciato a nome del richiedente e non è trasferibile. Non conferisce al suo titolare alcun diritto esclusivo.


Art. 16

Obbligo di notifica

1 Il titolare dell'omologazione deve notificare tempestivamente all'Ufficio federale
la sua intenzione di modificare il contrassegno (art. 26) o di cambiare la ragione sociale o l'indirizzo.

2 Deve comunicare all'Ufficio federale, mediante l'apposito formulario40, tutte le
modifiche tecniche che intende apportare all'impianto. L'Ufficio federale decide
quanto prima se le modifiche previste necessitino di una nuova omologazione.


Art. 17

Durata dell'omologazione 1 Di regola, l'omologazione è rilasciata per una durata indeterminata.

2 Si estingue:

a.

con la revoca da parte dell'Ufficio federale; 37

RS 784.101.1 38

RS 784.102.1 39

Introdotto dal n. I dell'O del 14 dic. 1998, in vigore dal 1° feb. 1999 (RU 1999 370).

40

Questo formulario è ottenibile presso l'Ufficio federale delle comunicazioni, rue de
l'Avenir 44, casella postale, 2500 Bienne.

Telecomunicazioni

10

784.101.2

b.

con lo scadere della validità, se è limitata nel tempo; c.

con il decesso del titolare o, trattandosi di una persona giuridica, con l'atto
dello scioglimento di quest'ultima.

3 L'Ufficio federale stabilisce se l'estinguersi dell'omologazione secondo il capoverso 2 lettere a e b si riverberi sugli impianti che sono già offerti, immessi in commercio, installati o esercitati.

4 Nei casi menzionati nel capoverso 2 lettera c, l'Ufficio federale può rilasciare una
nuova omologazione fondandosi sui documenti originari. Decide in quali casi e a
quali condizioni una simile omologazione sia possibile.


Art. 18

Revoca dell'omologazione L'Ufficio federale può revocare l'omologazione in presenza di motivi giustificati, in
particolare:

a.

in caso di modifica della presente ordinanza o delle prescrizioni tecniche e
amministrative dell'Ufficio federale; b.

se il titolare ha disatteso la presente ordinanza o condizioni specifiche legate
all'omologazione.

Sezione 4:
Laboratori di prova e organismi di valutazione della conformità


Art. 19

1 I laboratori di prova e gli organismi di valutazione della conformità che elaborano
rapporti o rilasciano attestazioni devono: a.

essere accreditati conformemente all'ordinanza del 17 giugno 199641
sull'accreditamento e sulla designazione; b.

essere riconosciuti in Svizzera in virtù di accordi internazionali; oppure c.

essere autorizzati altrimenti secondo il diritto svizzero.

2 Chi si fonda su documenti di un servizio diverso da quelli citati nel capoverso 1
deve provare con verosimiglianza che le procedure di prova o di valutazione e le
qualificazioni di detto servizio soddisfano le esigenze svizzere (art. 18 cpv. 2
LOTC).

41

RS 946.512

Impianti di telecomunicazione 11

784.101.2

Sezione 5:
Impianti di telecomunicazione non soggetti alla valutazione
della conformità e al contrassegno


Art. 20

Eccezioni

1 Non sono soggetti alla valutazione della conformità e al contrassegno: a.42 gli impianti di telecomunicazione installati ed esercitati esclusivamente per scopi militari o di protezione civile o per altri scopi legati a situazioni
straordinarie, sempre che non siano installati ed esercitati su una rete di radiocomunicazione comune ad altri organismi; b.

gli impianti di radiocomunicazione installati ed esercitati esclusivamente per
scopi di sperimentazione tecnica, sulla base di una concessione di radiocomunicazione rilasciata appositamente; c.

gli impianti di radiocomunicazione che sono oggetto di dimostrazione in
virtù di una concessione di radiocomunicazione temporanea rilasciata esclusivamente per tale scopo; d.

gli impianti di radiocomunicazione installati ed esercitati su frequenze inferiori a 9 kHz e superiori a 3000 Ghz; e.43 gli impianti trasmittenti per radioamatori, installati ed esercitati nella gamma delle frequenze inferiori a 30 MHz, salvo che si tratti d'impianti acquistabili
nei negozi;

f.44 gli impianti trasmittenti per radioamatori, che possono essere installati ed esercitati, nella gamma delle frequenze superiori a 30 MHz, esclusivamente
sulle frequenze assegnate ai radioamatori, salvo che si tratti d'impianti acquistabili nei negozi; g.

gli impianti di radiocomunicazione che persone aventi domicilio o sede
all'estero installano temporaneamente ed esercitano per un periodo non superiore a tre mesi, se:
1.

l'installazione e l'esercizio di tali impianti sono ammessi nel relativo Stato e 2.

la potenza e le frequenze degli impianti sono conformi alle norme tecniche definite dall'Ufficio federale; h.

gli impianti di radiotelefonia e di radionavigazione fissi installati ed esercitati esclusivamente su aeromobili, che servono a coordinare il traffico aereo
e a garantire un pilotaggio sicuro degli aeromobili, e che sono riconosciuti a
tale scopo dall'Ufficio federale dell'aviazione civile; quest'ultimo comunica
all'Ufficio federale gli impianti riconosciuti; i.45 gli impianti che servono unicamente alla ricezione di programmi radiofonici e televisivi;

42

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU 2000 1058).

43

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU 2000 1058).

44

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU 2000 1058).

45

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU 2000 1058).

Telecomunicazioni

12

784.101.2

k.46 gli impianti terminali di telecomunicazione collegati per filo installati ed esercitati esclusivamente per scopi di sperimentazione tecnica, sulla base di
un'autorizzazione rilasciata appositamente; l.47 gli impianti terminali di telecomunicazione collegati per filo che sono oggetto di dimostrazione a fiere specializzate riconosciute dall'Ufficio federale
in virtù di un'autorizzazione rilasciata appositamente; m.48 gli impianti terminali di telecomunicazione collegati per filo installati ed esercitati esclusivamente da rappresentanze diplomatiche, missioni permanenti, sedi consolari e organizzazioni governative internazionali nei propri
edifici o parti di edificio o in un'area contigua; n.49 gli impianti terminali di telecomunicazione collegati per filo per misurazioni e per prove, ossia quelli utilizzati per individuare e diagnosticare i problemi
al momento della messa in servizio, dell'installazione e dell'esercizio degli
impianti di telecomunicazione oppure per determinare le loro caratteristiche
e verificare il loro corretto funzionamento e che sono installati ed esercitati
da persone specializzate nel settore delle telecomunicazioni.

2 ...50


Art. 21

Commercializzazione

1 Gli impianti di telecomunicazione di cui all'articolo 20 capoverso 1 lettere b, c, g,
k, l e m non possono essere né offerti né immessi in commercio.

2 Gli impianti riceventi di radiocomunicazione utilizzati per l'ascolto di emissioni di
radiocomunicazione pubbliche conformemente all'articolo 8 capoverso 1 lettera d
dell'ordinanza del 6 ottobre 199751 sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni
di radiocomunicazione possono essere offerti unicamente a tale scopo.52
a53 Fiere specializzate

1 Chiunque organizzi una fiera specializzata durante la quale vengono presentati impianti di telecomunicazione non conformi alle prescrizioni, deve prima annunciarlo
all'Ufficio federale.

2 Chi espone gli impianti di telecomunicazione di cui al capoverso 1 deve indicare
chiaramente che questi non sono conformi alle prescrizioni e che non possono essere
immessi in commercio.

46

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU 2000 1058).

47

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU 2000 1058).

48

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU 2000 1058).

49

Introdotta dal n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU 2000 1058).

50

Abrogato dal n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU 2000 1058).

51

RS 784.102.1 52

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU 2000 1058).

53

Introdotto dal n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU 2000 1058).

Impianti di telecomunicazione 13

784.101.2

3 Sono fatti salvi gli articoli 21 e 23 della presente ordinanza, come pure l'articolo 35 dell'ordinanza del 6 ottobre 199754 sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione.


Art. 22

Prove tecniche per impianti terminali
di telecomunicazione collegati per filo55 1 Chi vuole installare ed esercitare un impianto terminale di telecomunicazione collegato per filo di cui all'articolo 20 capoverso 1 lettera k allacciandolo agli impianti
di un fornitore di servizi pubblici, deve essere in possesso di un'autorizzazione
dell'Ufficio federale.56 2 L'Ufficio federale rilascia l'autorizzazione se vi è da presumere che le disposizioni
dell'articolo 3 siano rispettate. Limita la durata della prova a un massimo di 18 mesi
e determina un numero massimo di impianti.

3 Se gli impianti devono essere installati ed esercitati presso terzi, il richiedente deve
agire per conto di questi terzi.

4 Gli impianti devono essere disinseriti allo scadere dell'autorizzazione se nel frattempo non sono stati omologati o non sono stati oggetto di un'altra procedura di
valutazione della conformità.57

Art. 23


58

Dimostrazioni d'impianti terminali di telecomunicazione collegati
per filo nell'ambito di fiere specializzate Chi vuole organizzare una fiera specializzata durante la quale impianti terminali di
telecomunicazione collegati per filo di cui all'articolo 20 capoverso 1 lettera l sono
oggetto di dimostrazione, deve chiedere all'Ufficio federale il riconoscimento della
fiera e un'autorizzazione per gli espositori affinché possano raccordare i loro impianti terminali di telecomunicazione collegati per filo agli impianti dei fornitori di
servizi pubblici.

Sezione 6:
Impianti di telecomunicazione che sono oggetto di un accordo
internazionale


Art. 24

1 L'Ufficio federale tiene l'elenco degli impianti di telecomunicazione che sono oggetto di accordi internazionali e che possono essere offerti e immessi in commercio
se soddisfano le esigenze della presente ordinanza.

54

RS 784.102.1 55

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU 2000 1058).

56

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU 2000 1058).

57

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU 2000 1058).

58

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU 2000 1058).

Telecomunicazioni

14

784.101.2

2 Rimangono salvi il riconoscimento di un'omologazione secondo l'articolo 14 e
quello di rapporti di prova o certificati di conformità secondo l'articolo 19.

Capitolo 3:
Offerta, immissione in commercio, installazione ed esercizio di impianti
di telecomunicazione usati


Art. 25

1 Gli impianti di telecomunicazione usati possono essere offerti, immessi in commercio, installati ed esercitati unicamente se corrispondono alle disposizioni in vigore al momento in cui erano stati offerti o immessi in commercio per la prima
volta. Rimane salvo l'articolo 31.

2 Gli impianti di telecomunicazione usati, i cui componenti importanti per il funzionamento sono stati modificati, sono soggetti alle stesse disposizioni applicabili agli
impianti nuovi.

Capitolo 4: Contrassegno (scritta)

Art. 26

1 Tutti gli impianti di telecomunicazione offerti, immessi in commercio, installati o
esercitati devono recare le indicazioni seguenti, apposte in modo duraturo e facilmente leggibile: a.59 il tipo;

b.60 il nome del fabbricante o della persona responsabile dell'immissione in commercio;

c.

il numero di lotto o di serie; d.61 se del caso, l'identificatore della categoria d'impianti (art. 2a).

2 Devono inoltre recare il numero d'identificazione dell'organismo responsabile
della valutazione della conformità o dell'omologazione gli impianti di telecomunicazione che non sono stati oggetto di: a.

una procedura del controllo di fabbricazione interno (allegato II); oppure b.

una procedura del controllo di fabbricazione interno, più prove specifiche
(allegato III), per quanto le norme tecniche di cui all'articolo 4 capoverso 2
definiscano le serie di prove radio essenziali.62 59

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU 2000 1058).

60

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 dic. 1998, in vigore dal 1° feb. 1999 (RU 1999
370).

61

Introdotta dal n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU 2000 1058).

62

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU 2000 1058).

Impianti di telecomunicazione 15

784.101.2

3 Il numero d'identificazione deve figurare sull'impianto stesso. La scritta dev'essere
ben visibile, facilmente leggibile e indelebile.

4 L'Ufficio federale può riconoscere numeri d'identificazione esteri o altre indicazioni attinenti all'organo responsabile della valutazione della conformità o dell'omologazione. Tali numeri e indicazioni sostituiscono i numeri d'identificazione di cui
al capoverso 2.

5 Le indicazioni di cui ai capoversi 1 e 2 devono essere apposte: a.

per l'omologazione, dal titolare della stessa o, se questi non è domiciliato in
Svizzera, dalla persona responsabile dell'offerta o dell'immissione in commercio; b.

per le altre procedure di valutazione della conformità, dal fabbricante, dal
suo mandatario oppure dalla persona responsabile dell'offerta o dell'immissione in commercio.63 6 Gli impianti di telecomunicazione di cui all'articolo 24 capoverso 1 della presente
ordinanza devono essere contrassegnati conformemente agli accordi internazionali
in materia o, in loro mancanza, secondo la presente ordinanza.

7 In via eccezionale, l'Ufficio federale può assicurare in altro modo l'identificabilità
di un impianto di telecomunicazione.

8 Può emanare le prescrizioni amministrative necessarie.

Capitolo 5: Controllo

Art. 27

Principi

1 L'Ufficio federale controlla se gli impianti di telecomunicazione offerti, immessi in
commercio, installati ed esercitati soddisfino le disposizioni della presente ordinanza
nonché le proprie prescrizioni (art. 33 cpv. 1 LTC). Rimane salva la competenza degli organi preposti all'esecuzione della legislazione sull'elettricità per quanto riguarda determinati aspetti del controllo.

2 A tale scopo procede a controlli per campioni. Effettua un controllo qualora vi sia
motivo di credere che un impianto di telecomunicazione non corrisponda alle disposizioni della presente ordinanza e alle prescrizioni definite dall'Ufficio federale. È
pure autorizzato a controllare impianti di radiocomunicazione nell'ambito dell'esame di una domanda di concessione, a patto che, nell'ambito di una domanda di concessione di servizi, il richiedente e colui che eserciterà gli impianti siano effettivamente la stessa persona.64 3 Può esigere che l'Amministrazione federale delle dogane gli fornisca informazioni
in merito agli impianti di telecomunicazione importati su un arco di tempo determinato.

63

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU 2000 1058).

64

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 dic. 1998, in vigore dal 1° feb. 1999 (RU 1999
370).

Telecomunicazioni

16

784.101.2

4 Per quanto attiene agli impianti di telecomunicazione militari, rimane salva l'ordinanza del 2 maggio 199065 concernente la protezione delle opere militari.


Art. 28

Mezzi di controllo

1 L'Ufficio federale è autorizzato, nell'ambito dei controlli, a richiedere alla persona
responsabile dell'offerta e dell'immissione in commercio i documenti e le informazioni necessari per verificare se gli impianti di telecomunicazione siano conformi
alle disposizioni della presente ordinanza e alle proprie prescrizioni nonché a esigere
la consegna gratuita di impianti per farli esaminare da uno dei laboratori di prova
indicati all'articolo 19.66 1bis Durante i controlli, l'utente è tenuto a fornire i documenti in suo possesso relativi agli impianti di telecomunicazione, come pure le informazioni che permettono
d'identificare la persona responsabile dell'offerta e dell'immissione in commercio.67 2 Se la persona responsabile dell'offerta o dell'immissione in commercio non fornisce entro il termine stabilito dall'Ufficio federale le informazioni e i documenti richiesti, o ne fornisce solo una parte, oppure se vi è da supporre che gli impianti non
siano conformi alle prescrizioni, l'Ufficio può ordinare l'esecuzione di prove.

3 Può altresì ordinare l'esecuzione di prove: a.

se suppone che un certificato d'omologazione, una dichiarazione di conformità o altre attestazioni presentate non corrispondano all'impianto; b.

se dalla dichiarazione di conformità non è inequivocabilmente desumibile
che l'impianto soddisfi le esigenze.

4 I costi legati alle prove sono assunti dalla persona responsabile dell'offerta o
dell'immissione in commercio: a.

se non ha potuto fornire entro il termine stabilito dall'Ufficio federale le informazioni e i documenti richiesti, o ne ha potuto fornire solo una parte; oppure b.

se dalle prove risulta che gli impianti non soddisfano le esigenze.

5 Prima di ordinare l'esecuzione delle prove, l'Ufficio federale sente la persona responsabile dell'offerta o dell'immissione in commercio.


Art. 29

Misure

1 Se dal controllo o dalla verifica legati alla prova risulta che le disposizioni della
presente ordinanza o le prescrizioni dell'Ufficio federale sono state disattese,
quest'ultimo può, dopo aver sentito la persona responsabile dell'offerta o dell'immissione in commercio, ordinare le misure previste dall'articolo 33 capoverso 3
LTC.68

2 Può pubblicare le misure adottate.

65

RS 510.518.1 66

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU 2000 1058).

67

Introdotto dal n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU 2000 1058).

68

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU 2000 1058).

Impianti di telecomunicazione 17

784.101.2


Art. 30

Interferenze

1 L'Ufficio federale ha accesso in qualsiasi momento agli impianti di telecomunicazione che interferiscono con il traffico delle telecomunicazioni o la radiodiffusione e
può adottare le misure previste dall'articolo 34 LTC.

2 Per il resto, gli articoli 27 e 28 sono applicabili per analogia.

Capitolo 6: Disposizioni transitorie

Art. 31

Impianti di telecomunicazione 1 I seguenti impianti soddisfano le disposizioni della presente ordinanza: a.

gli impianti di telecomunicazione omologati secondo l'ordinanza del 25
marzo 199269 sugli impianti d'utente; b.

gli impianti di diffusione e di ridiffusione approvati dall'Azienda delle PTT
secondo l'ordinanza del 16 marzo 199270 sulla radiotelevisione.

2 Gli impianti di telecomunicazione che soddisfano le condizioni seguenti possono
ancora essere installati ed esercitati senza essere sottoposti a una procedura di valutazione della conformità se: a.

non erano soggetti all'ordinanza del 25 marzo 1992 sugli impianti d'utente; b.

dovrebbero essere oggetto di una procedura di valutazione della conformità
a partire dal 1° gennaio 1998; c.

sono stati installati ed esercitati prima del 1° gennaio 1998 o corrispondono
in tutti i punti a un campione di una serie installato ed esercitato prima di
tale data.

3 Gli impianti di cui al capoverso 2 possono essere offerti e immessi in commercio
senza essere sottoposti a una procedura di valutazione della conformità durante i 12
mesi seguenti l'entrata in vigore della presente ordinanza.

4 Se motivi economici importanti lo esigono, l'Ufficio federale può autorizzare la
sostituzione degli impianti menzionati nel capoverso 2 con impianti identici.

5 Gli impianti di telecomunicazione conformi alle esigenze fondamentali di cui
all'articolo 5 della Direttiva 98/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
12 febbraio 1998, relativa alle apparecchiature terminali di telecomunicazione e alle
apparecchiature di stazioni terrestri di comunicazione via satellite, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità (direttiva CE 98/1371) e che prima del
1° maggio 2000 sono stati oggetto di una procedura di valutazione della conformità
possono, su riserva di modifiche sostanziali delle norme tecniche applicabili: 69

[RU 1992 901, 1993 2551, 1995 749 5241] 70

[RU 1992 680 2516, 1993 3357, 1994 3083, 1995 1406, 1996 2243 n. I 67, 1997 152.
RU 1999 2903 art. 57] 71

GUCE N. L74/1 del 12.3.1998. Il testo di questa direttiva è ottenibile presso l'Ufficio
federale delle comunicazioni, rue de l'Avenir 44, casella postale, 2501 Bienne.

Telecomunicazioni

18

784.101.2

a.

continuare ad essere installati ed esercitati senza essere sottoposti a una
nuova procedura di valutazione della conformità; b.

ancora essere offerti e immessi in commercio senza essere sottoposti a una
nuova procedura di valutazione della conformità.72 6 In caso di modifiche sostanziali delle norme tecniche applicabili, se occorre,
l'Ufficio federale adotta le misure necessarie per quanto riguarda gli impianti di telecomunicazione già offerti, immessi in commercio, installati o esercitati.73 7 A partire dal 1° maggio 2001, ogni impianto di cui al capoverso 5, eccezion fatta
per quelli omologati, può essere offerto e immesso in commercio unicamente se accompagnato da una dichiarazione di conformità (art. 5), dalla quale risulta che esso
soddisfa le esigenze fondamentali della direttiva CE 98/13.74 8 A partire dal 1° maggio 2001, ogni impianto di cui al capoverso 5 può essere offerto o immesso in commercio unicamente se accompagnato da un'informazione destinata all'utente ai sensi dell'articolo 5a.75 9 Gli impianti riceventi di radiocomunicazione e gli impianti di radiocomunicazione
per radioamatori, che a partire dal 1° maggio 2000 sottostanno alla valutazione della
conformità e al contrassegno, possono: a.

continuare ad essere installati ed esercitati senza essere sottoposti a una procedura di valutazione della conformità; b.

ancora essere offerti e immessi in commercio fino al 1° maggio 2001 senza
essere sottoposti a una nuova procedura di valutazione della conformità.76
a77 Esigenze fondamentali supplementari Oltre alle esigenze fondamentali giusta l'articolo 3 e d'accordo con il Segretariato di
Stato dell'economia (seco), l'Ufficio federale può esigere fino al 1° novembre 2002
che gli impianti di telecomunicazione non possano causare un deterioramento inaccettabile di un servizio di telefonia vocale accessibile nel quadro del servizio universale.


Art. 32


78

Valutazione della conformità da parte dell'Ufficio federale 1 In assenza dell'organismo di valutazione della conformità ai sensi dell'articolo 19
capoverso 1 lettere a e c, l'Ufficio federale ne assume i compiti per quanto riguarda
le procedure del controllo di fabbricazione interno, più prove specifiche (allegato
III), del dossier tecnico di fabbricazione (allegato IV) e della garanzia qualità totale
(allegato V). Esso regola le modalità transitorie in collaborazione con il Seco.

72

Introdotto dal n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU 2000 1058).

73

Introdotto dal n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU 2000 1058).

74

Introdotto dal n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU 2000 1058).

75

Introdotto dal n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU 2000 1058).

76

Introdotto dal n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU 2000 1058).

77

Introdotto dal n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU 2000 1058).

78

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 5 apr. 2000 (RU 2000 1058).

Impianti di telecomunicazione 19

784.101.2

2 L'Ufficio federale rilascia un certificato di garanzia qualità totale (allegato V) se il
richiedente prova che: a.

possiede un certificato di garanzia della qualità ISO 9001 di un organismo di
valutazione della conformità riconosciuto in Svizzera; b.

soddisfa le condizioni previste da detta procedura (allegato V).

Capitolo 7: Disposizioni finali

Art. 33

Esecuzione

1 L'Ufficio federale è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza.

2 È autorizzato a stipulare accordi internazionali su questioni tecniche e amministrative attinenti alla presente ordinanza.


Art. 34

Abrogazione e modifica del diritto vigente 1 L'ordinanza del 25 marzo 199279 sugli impianti d'utente è abrogata.


2 L'ordinanza dell'8 novembre 197880 sulla navigazione nelle acque svizzere è modificata come segue: Art. 133
cpv. 2 e 3
Abrogati


Art. 35

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1998.

79

[RU 1992 901, 1993 2551, 1995 749 5241] 80

RS 747.201.1

Telecomunicazioni

20

784.101.2

Allegato I81 Elenco delle procedure Allegato II

Procedura del controllo di fabbricazione interno Allegato III

Procedura del controllo di fabbricazione interno, più prove specifiche Allegato IV

Procedura del dossier tecnico di fabbricazione Allegato V

Procedura della garanzia qualità totale 81

Introdotto dal n. II dell'O del 5 apr. 2000 (RU 2000 1058).

Impianti di telecomunicazione 21

784.101.2

Allegato II82 (art. 10, 11 e 26)

Procedura del controllo di fabbricazione interno 1

Il controllo di fabbricazione interno è la procedura con cui il fabbricante o il
suo mandatario con sede in Svizzera, che soddisfa gli obblighi di cui al
punto 2, si accerta e dichiara che gli impianti di telecomunicazione in questione soddisfano le esigenze dell'ordinanza ad essi applicabili. II fabbricante o il suo mandatario con sede in Svizzera redige una dichiarazione
scritta di conformità.

2

II fabbricante redige la documentazione tecnica descritta all'articolo 7 capoverso 2 dell'ordinanza.

3

La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità dell'impianto di telecomunicazione alle esigenze corrispondenti dell'ordinanza.
Essa deve comprendere il progetto, la fabbricazione ed il funzionamento
dell'impianto di telecomunicazione.

4

Il fabbricante adotta tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione garantisca la conformità degli impianti di telecomunicazione alla
documentazione tecnica di cui all'articolo 7 capoverso 2 e alle esigenze
dell'ordinanza ad essi applicabili.

82

Introdotto dal n. II dell'O del 5 apr. 2000 (RU 2000 1058).

Telecomunicazioni

22

784.101.2

Allegato III83 (art. 10, 26 e 32)

Procedura del controllo di fabbricazione interno,
più prove specifiche
1

La procedura di controllo di fabbricazione interno, più prove specifiche
comprende la procedura descritta all'allegato II, completata dalle seguenti
esigenze supplementari.

2

Per ciascun tipo di apparecchio vengono effettuate, ad opera del fabbricante
o per suo conto, tutte le serie di prove radio essenziali. L'individuazione
delle serie di prove considerate essenziali è responsabilità di un organismo
di valutazione della conformità scelto dal fabbricante, salvo che le serie di
prove siano definite dalle norme tecniche. L'organismo di valutazione della
conformità tiene in debita considerazione le decisioni precedenti, prese dagli
organismi di valutazione della conformità.

3

Il fabbricante o il suo mandatario con sede in Svizzera o la persona responsabile per l'immissione in commercio dell'impianto di telecomunicazione
dichiara che le prove sono state effettuate e che l'impianto di telecomunicazione soddisfa le esigenze fondamentali; nel corso del processo di fabbricazione egli appone il numero di identificazione dell'organismo di valutazione
della conformità.

83

Introdotto dal n. II dell'O del 5 apr. 2000 (RU 2000 1058).

Impianti di telecomunicazione 23

784.101.2

Allegato IV84 (art. 10, 11 e 32)

Procedura del dossier tecnico di fabbricazione 1

La procedura del dossier tecnico di fabbricazione comprende la procedura
descritta all'allegato III, completata dalle seguenti esigenze supplementari.

2

La documentazione tecnica descritta all'articolo 7 capoverso 2 dell'ordinanza e la dichiarazione di conformità alle serie di prove radio essenziali
di cui al punto 3 dell'allegato III costituiscono un dossier tecnico di fabbricazione.

3

Il fabbricante, il suo mandatario con sede in Svizzera o la persona responsabile dell'immissione in commercio dell'impianto di telecomunicazione
sottopone il dossier a uno o più organismi di valutazione della conformità;
ciascuno di tali organismi di valutazione della conformità deve essere informato degli altri organismi che hanno ricevuto il dossier.

4

L'organismo di valutazione della conformità esamina il dossier e, se ritiene
che non sia stato adeguatamente dimostrato che le esigenze fondamentali
siano state soddisfatte, può emettere un parere al fabbricante, al suo rappresentante o alla persona responsabile dell'immissione in commercio dell'impianto di telecomunicazione e ne informa gli altri organismi di valutazione
della conformità che hanno ricevuto il dossier. Tale parere è emesso entro
quattro settimane dalla ricezione del dossier da parte dell'organismo di valutazione della conformità. L'impianto di telecomunicazione può essere immesso in commercio alla data della ricezione del parere o trascorso un periodo di quattro settimane, fatto salvo quanto previsto all'articolo 33 capoverso 3 LTC.

5

Il fabbricante, il suo mandatario con sede in Svizzera o la persona responsabile per 1'immissione in commercio dell'impianto di telecomunicazione
tiene il dossier a disposizione delle autorità nazionali competenti, a fini
ispettivi, per almeno dieci anni dalla data di fabbricazione dell'ultimo impianto di telecomunicazione.

84

Introdotto dal n. II dell'O del 5 apr. 2000 (RU 2000 1058).

Telecomunicazioni

24

784.101.2

Allegato V85 (art. 10, 11 e 32)

Procedura della garanzia qualità totale 1

La garanzia qualità totale è la procedura con cui il fabbricante che soddisfa
gli obblighi di cui al punto 2 si accerta e dichiara che gli impianti di telecomunicazione in questione soddisfano le esigenze della presente ordinanza ad
essi applicabili. Il fabbricante o il suo mandatario con sede in Svizzera redige una dichiarazione di conformità.

2

Il fabbricante applica un sistema garanzia qualità approvato per la progettazione, la fabbricazione, l'ispezione finale e il collaudo degli impianti di telecomunicazione secondo quanto specificato al punto 3 ed è soggetto alla sorveglianza di cui al punto 4.

3

Sistema garanzia qualità 3.1

Il fabbricante presenta una domanda di valutazione del suo sistema garanzia
qualità ad un organismo di valutazione della conformità di sua scelta. La
domanda deve contenere:
tutte le informazioni utili sugli impianti di telecomunicazione previsti
(documentazione tecnica di cui all'art. 7 cpv. 2 dell'ordinanza), la documentazione relativa al sistema garanzia qualità (punto 3.2).

3.2

II sistema garanzia qualità deve garantire la conformità degli impianti di telecomunicazione alle esigenze della presente ordinanza ad essi applicabili.

Tutti i criteri, le esigenze e le disposizioni adottati dal fabbricante devono
essere documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di misure,
procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema garanzia qualità deve permettere un'interpretazione uniforme delle misure e
delle procedure nonché dei programmi, schemi, manuali e rapporti riguardanti la qualità.

Detta documentazione deve includere in particolare un'adeguata descrizione:
degli obiettivi di qualità, della struttura organizzativa, delle responsabilità di gestione in materia di progettazione e di qualità degli impianti di
telecomunicazione,

delle prescrizioni, norme tecniche o altre specificazioni che si applicano
agli impianti di telecomunicazione e, qualora le norme di cui
all'articolo 31 capoverso 2. lettera a, LTC non vengano applicate pienamente, una descrizione dei mezzi che saranno utilizzati affinché le
esigenze fondamentali siano rispettate, delle tecniche di controllo e verifica della progettazione, dei processi e
degli interventi sistematici che verranno applicati alla progettazione de85

Introdotto dal n. II dell'O del 5 apr. 2000 (RU 2000 1058).

Impianti di telecomunicazione 25

784.101.2

gli impianti di telecomunicazione appartenenti alla categoria d'impianti
in questione,

delle corrispondenti tecniche di fabbricazione, di controllo della qualità, dei processi e degli interventi sistematici che saranno effettuati,

degli esami e delle prove che saranno effettuati prima, durante e dopo la
fabbricazione con indicazione della frequenza con cui si intende effettuarli nonché, ove opportuno, dei risultati delle prove effettuate prima
della produzione,

dei mezzi atti a garantire che le attrezzature per le prove e gli esami
siano conformi ai requisiti per l'esecuzione delle prove necessarie, della documentazione in materia di qualità, cioè i rapporti ispettivi e i
dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale, ecc., dei mezzi di controllo dell'ottenimento della qualità richiesta in materia
di progettazione e di prodotto, nonché dell'efficacia di funzionamento
del sistema qualità.

3.3

L'organismo di valutazione della conformità valuta il sistema garanzia qualità per determinare se soddisfa le esigenze di cui al punto 3.2. Esso presume
la conformità a tali esigenze dei sistemi garanzia qualità che soddisfano la
norma corrispondente.86 L'organismo di valutazione della conformità esamina in particolare se il sistema controllo garanzia qualità garantisce la conformità degli impianti di
telecomunicazione alle esigenze dell'ordinanza alla luce della pertinente documentazione fornita a norma dei punti 3.1 e 3.2, inclusi, se del caso, i risultati delle prove fornite dal fabbricante.

Nel gruppo incaricato della valutazione deve essere presente almeno un
esperto nella tecnologia degli impianti di telecomunicazione oggetto della
valutazione. La procedura di valutazione deve comprendere una visita agli
impianti del fabbricante.

La decisione viene notificata al fabbricante. La notifica deve contenere le
conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione.

3.4

II fabbricante si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema garanzia qualità approvato ed a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.

II fabbricante o il suo mandatario con sede in Svizzera tengono informato
l'organismo di valutazione della conformità che ha approvato il sistema garanzia qualità di qualsiasi modifica prevista del sistema.

L'organismo di valutazione della conformità valuta le modifiche proposte e
decide se il sistema garanzia qualità modificato continua a soddisfare le esigenze di cui al punto 3.2 o se è necessaria una seconda valutazione.

86

Questa norma (EN ISO 9001) sarà completata in modo da tener conto della specificità
degli impianti di telecomunicazione.

Telecomunicazioni

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784.101.2

L'organismo di valutazione della conformità comunica la sua decisione al
fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione.

4

Sorveglianza sotto la responsabilità dell'organismo di valutazione della
conformità

4.1

La sorveglianza deve garantire che il fabbricante soddisfi tutti gli obblighi
derivanti dal sistema garanzia qualità approvato.

4.2

II fabbricante deve consentire all'organismo di valutazione della conformità
di accedere a fini ispettivi ai locali di progettazione, fabbricazione, ispezione, prova e deposito fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare:
la documentazione relativa al sistema garanzia qualità,

la documentazione in materia di qualità prevista dalla sezione «Progettazione» del sistema garanzia qualità, cioè i risultati di analisi, calcoli,
prove, ecc.

la documentazione in materia di qualità prevista dalla sezione «Fabbricazione» del sistema garanzia qualità, cioè i rapporti ispettivi e i dati
sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale, ecc.

4.3

L'organismo di valutazione della conformità svolge a intervalli regolari verifiche ispettive per assicurarsi che il fabbricante mantenga ed utilizzi il sistema garanzia qualità e fornisce al fabbricante un rapporto sulle verifiche
effettuate.

4.4

L'organismo di valutazione della conformità può anche effettuare visite
senza preavviso presso il fabbricante, procedendo o facendo procedere in
tale occasione, se necessario, a prove atte a verificare il corretto funzionamento del sistema garanzia qualità. Esso fornisce al fabbricante un rapporto
sulla visita e, se vi è stata prova, un rapporto sulla prova stessa.

5

Per dieci anni a decorrere dall'ultima data di fabbricazione dell'impianto di
telecomunicazione, il fabbricante o il suo mandatario con sede in Svizzera
tiene a disposizione delle autorità:
la documentazione di cui al punto 3.2,

le modifiche di cui al punto 3.4, secondo comma,

le decisioni e i rapporti dell'organismo di valutazione della conformità
di cui al punto 3.3, ultimo comma, al punto 3.4, ultimo comma e ai
punti 4.3 e 4.4.

Nel caso in cui né il fabbricante né il suo mandatario abbiano sede in Svizzera, l'obbligo di tenere a disposizione la documentazione tecnica incombe
alla persona responsabile dell'immissione in commercio in Svizzera degli
impianti di telecomunicazione.

6

Ogni organismo di valutazione della conformità comunicherà agli altri organismi di valutazione della conformità le opportune informazioni riguardanti
le approvazioni di sistemi garanzia qualità rilasciate o ritirate, compresi i riferimenti agli impianti di telecomunicazione in questione.

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7

La documentazione e la corrispondenza concernenti le procedure di garanzia
qualità totale devono essere redatte in una delle lingue ufficiali della Confederazione o in inglese.

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