01.01.2024 - * / In Kraft
23.01.2023 - 31.12.2023
01.01.2023 - 22.01.2023
01.07.2022 - 31.12.2022
01.01.2022 - 30.06.2022
01.01.2021 - 31.12.2021
01.12.2019 - 31.12.2020
01.01.2019 - 30.11.2019
01.01.2018 - 31.12.2018
01.07.2017 - 31.12.2017
01.10.2014 - 30.06.2017
01.10.2013 - 30.09.2014
01.01.2013 - 30.09.2013
01.07.2012 - 31.12.2012
01.01.2012 - 30.06.2012
01.01.2011 - 31.12.2011
01.01.2010 - 31.12.2010
01.01.2009 - 31.12.2009
01.01.2008 - 31.12.2008
01.01.2006 - 31.12.2007
01.01.2005 - 31.12.2005
01.01.2004 - 31.12.2004
01.05.2002 - 31.12.2003
01.01.2002 - 30.04.2002
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01.01.2000 - 31.12.2000
Fedlex DEFRITRMEN
Versionen Vergleichen

1

Ordinanza
concernente la durata dell'obbligo di prestare
servizio militare, i servizi d'istruzione nonché
le promozioni e mutazioni nell'esercito
(Ordinanza sui servizi d'istruzione, OSI)
del 20 settembre 1999 (Stato 18 settembre 2001) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 3 capoverso 3, 6, 13 capoversi 3 e 5, 24 capoverso 2, 41
capoverso 3, 42 capoverso 2, 43, 49 capoversi 2 e 3, 51 capoverso 2, 53
capoverso 2, 54, 55 capoverso 3, 56 capoverso 3, 57, 58, 60 capoverso 3, 96
capoverso 2, 97 capoverso 3, 103 capoverso 1, 104 capoversi 3 e 4, 144 capoversi 1
e 2 e 150 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 19951;
visto l'articolo 70 capoverso 1 della legge del 17 giugno 19942 sulla protezione
civile,

ordina:

Titolo primo: Oggetto e campo d'applicazione

Art. 1

Oggetto

La presente ordinanza disciplina, per le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare nell'esercito, nella riserva di personale o negli stati maggiori del Consiglio federale: a.

la durata dell'obbligo di prestare servizio militare; b.

l'ulteriore impiego nella funzione militare dopo l'adempimento dell'obbligo
di prestare servizio militare; c.

l'adempimento dei servizi d'istruzione; d.

le promozioni, le mutazioni senza promozioni nonché le nomine.


Art. 2

Campo d'applicazione

1 L'ordinanza è applicabile: a.

agli Svizzeri soggetti all'obbligo di prestare servizio militare; b.

agli Svizzeri e alle Svizzere che si annunciano volontariamente al reclutamento e soggetti in seguito all'obbligo di prestare servizio militare; RU 1999 2903

1

RS 510.10

2

RS 520.1

512.21

Istruzione e avanzamento 2

512.21

c.

ai militari che, dopo aver compiuto l'obbligo di prestare servizio militare,
sono ulteriormente impiegati con il loro consenso scritto.

2 Sono fatte salve le disposizioni speciali previste in altri atti legislativi, per: a.

i membri del Corpo degli istruttori; b.

i membri della Squadra di vigilanza e del Servizio di volo militare; c.

i membri del Corpo della guardia delle fortificazioni; d.

i membri della giustizia militare; e.

determinati membri del Servizio della posta da campo; f.

i militari in servizio di promovimento della pace; g.

i membri del Servizio della Croce Rossa; h.

i membri degli stati maggiori del Consiglio federale; i.

le attività fuori del servizio della truppa.

3 Durante il servizio attivo e il servizio d'appoggio, la presente ordinanza vale fino a
quando il Consiglio federale, per il servizio attivo, e il Dipartimento federale della
difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), per il servizio
d'appoggio, non dispongano altrimenti.

4 Nella presente ordinanza, i capi delle frazioni dello stato maggiore dell'esercito, il
comandante del gruppo d'impiego d'aviazione, il comandante del servizio di manutenzione delle Forze aeree, i comandanti delle regioni Telecom, il comandante del comando di città, i presidenti dei tribunali militari e i comandanti delle piazze di mobilitazione soggiacciono allo stesso diritto applicabile ai comandanti di reggimento.3 5 Le forme maschili usate nella presente ordinanza, come «militare», «aspirante»,
«comandante», «superiore» ecc. comprendono sia i militari donne, sia i militari uomini.


Art. 3

Definizioni

Le definizioni e le abbreviazioni utilizzate nella presente ordinanza sono indicate
nell'appendice 1.

Titolo secondo: Obbligo di prestare servizio militare Capitolo 1: Durata dell'obbligo di prestare servizio militare

Art. 4

Durata regolamentare

1 La durata regolamentare dell'obbligo di prestare servizio militare è stabilita giusta
l'articolo 13 capoverso 2 della legge militare.

3

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001
(RU 2001 190).

Ordinanza sui servizi d'istruzione 3

512.21

2 Chi è reclutato nell'anno civile in cui compie 20 anni, o più tardi, è soggetto
all'obbligo di prestare servizio militare dalla data del reclutamento.

3 Per i capitani in funzioni speciali o con particolari capacità secondo l'appendice 2,
l'obbligo di prestare servizio militare dura fino alla fine dell'anno in cui compiono
52 anni.


Art. 5

Proroga della durata

1 Sono soggette all'obbligo di prestare servizio militare sino alla fine dell'anno in
cui compiono 52 anni le persone che, in quanto militari, rivestono le funzioni giusta
l'appendice 3 sezione 1.

2 Gli organi incaricati dell'amministrazione e le autorità militari cantonali designano
individualmente queste persone d'intesa con le unità amministrative o le organizzazioni interessate.

3 Queste persone sono assegnate alla riserva di personale fino al raggiungimento del
limite d'età secondo il capoverso 1, quando: a.

non esercitano più una funzione secondo l'appendice 3, oppure b.

non sussiste più la necessità di un'incorporazione nella corrispondente formazione.


Art. 6

Abrogazione dell'obbligo di prestare servizio militare 1 In caso di perdita della cittadinanza svizzera, di inabilità al servizio, nonché di
esclusione dall'esercito o dal servizio militare, per i militari decade l'obbligo di prestare servizio militare.

2 L'obbligo di prestare servizio militare dei militari donne è abrogato dopo sei anni
completi di esenzione ininterrotta dal servizio d'istruzione. L'organo incaricato dell'amministrazione decide in merito all'abrogazione dell'obbligo di prestare servizio
militare su proposta del capo delle Donne nell'esercito e procede al proscioglimento.

Capitolo 2:
Ulteriore impiego dopo l'adempimento dell'obbligo di prestare
servizio militare


Art. 7

Principio

1 I militari che devono essere prosciolti dall'obbligo di prestare servizio militare alla
fine dell'anno in cui compiono 52 anni possono essere ulteriormente impiegati, con
il loro consenso scritto, se nella loro funzione militare forniscono servizi importanti
all'esercito, alla riserva di personale, agli stati maggiori del Consiglio federale o ad
altri settori della difesa integrata e se sono necessari per tali prestazioni.

2 Le persone che possono essere ulteriormente impiegate dopo l'adempimento
dell'obbligo di prestare servizio militare sono indicate nell'appendice 3 sezione 2.

Istruzione e avanzamento 4

512.21

3 Esse possono continuare a essere impiegate al massimo sino alla fine dell'anno in
cui compiono 65 anni.


Art. 8

Procedura per l'ottenimento del consenso scritto 1 I soldati, gli appuntati, i sottufficiali, gli ufficiali subalterni e i capitani che, dopo
l'adempimento dell'obbligo di prestare servizio militare, saranno ulteriormente impiegati, devono essere informati in merito dall'organo incaricato dell'amministrazione o dall'autorità militare cantonale nel primo trimestre dell'anno corrispondente e consultati per sapere se sono d'accordo sull'ulteriore impiego.

2 I soldati, gli appuntati, i sottufficiali, gli ufficiali subalterni e i capitani che, in virtù
della loro attività o posizione professionale, dovranno essere ulteriormente impiegati in
ambito militare, sono consultati tramite l'organo superiore in ambito professionale.

3 L'organo superiore in ambito professionale attesta l'attività professionale dell'interessato.

4 I militari inviano la risposta, unitamente al parere dell'organo superiore in ambito
professionale, all'autorità militare che ha fatto la richiesta entro il 15 luglio.

5 Agli ufficiali superiori la necessità del loro ulteriore impiego è comunicata, per
scritto, dall'organo incaricato dell'amministrazione competente per la loro Arma o il
loro servizio ausiliario all'inizio dell'anno in cui compiono 52 anni.

6 Se essi non chiedono per scritto, entro il 15 agosto dell'anno in questione, il proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio militare, si considera che il consenso
sia stato dato.

7 Le domande di proscioglimento sono da inviare all'organo incaricato dell'amministrazione secondo il capoverso 5, a destinazione del Gruppo del personale dell'esercito nello Stato maggiore generale dell'esercito (Gruppo del personale); gli ufficiali superiori incorporati in una formazione presentano la loro domanda per la via
di servizio.


Art. 9

Proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio militare I militari che, dopo aver adempito l'obbligo di prestare servizio militare, sono ulteriormente impiegati, sono chiamati alla cerimonia di proscioglimento con i militari
della loro classe d'età; gli ufficiali sono invitati.


Art. 10

Proscioglimento dall'impiego ulteriore 1 I militari che sono ulteriormente impiegati, sono prosciolti alla prima occasione,
se:

a.

fanno personalmente domanda di proscioglimento; b.

non sussiste più la necessità militare per un ulteriore impiego; c.

hanno compiuto 65 anni.

Ordinanza sui servizi d'istruzione 5

512.21

2 I militari che sono ulteriormente impiegati e che vogliono essere prosciolti prima
del 65° anno d'età, presentano la relativa domanda all'autorità militare per loro
competente entro il 15 agosto dell'anno di proscioglimento desiderato.

3 I militari che sono stati ulteriormente impiegati in virtù della loro professione, sono
prosciolti quando cessa quest'ultima; per il tramite dell'organo superiore in ambito
professionale, essi annunciano tempestivamente per scritto tale cessazione all'autorità militare competente.

4 I proscioglimenti devono essere effettuati alla data ordinaria successiva; il Gruppo
del personale provvede alla loro esecuzione nei casi previsti al capoverso 1 lettera c.

Capitolo 3: Attribuzione e assegnazione di persone all'esercito

Art. 11

1 Le persone secondo l'articolo 6 della legge militare possono essere attribuite o assegnate all'esercito dall'inizio dell'anno in cui compiono 18 anni, sino alla fine
dell'anno in cui compiono 60 anni.

2 Esse sono prosciolte: a.

il più tardi alla fine dell'anno in cui compiono 65 anni; b.

in caso di perdita della cittadinanza svizzera; c.

se sono dichiarate inabili al servizio; d.

dopo più di sei anni di soggiorno ininterrotto all'estero con congedo per
l'estero;

e.

per importanti motivi di ordine personale o di servizio.

3 Il proscioglimento avviene da parte dell'unità amministrativa che a suo tempo aveva ordinato l'attribuzione o l'assegnazione, di regola, alla fine di un anno civile.

Titolo terzo: Obbligo di prestare servizio Capitolo 1: Definizione e totale obbligatorio di giorni di servizio

Art. 12

Definizione

1 L'obbligo di prestare servizio comprende l'obbligo di compiere i servizi d'istruzione di base e i servizi di perfezionamento della truppa.

2 L'appendice 4 stabilisce i generi di servizio d'istruzione.


Art. 13

Totale obbligatorio di giorni di servizio Durante il periodo dell'obbligo di prestare servizio militare, i soldati, gli appuntati, i
sottufficiali e gli ufficiali fino e compreso il grado di colonnello prestano i seguenti
giorni di servizio:

Istruzione e avanzamento 6

512.21

a.

soldato/appuntato: 300 giorni di servizio; b.

caporale/sergente: 460 giorni di servizio; c.

furiere: 570 giorni di servizio; d.

sergente maggiore/aiutante sottufficiale: 590 giorni di servizio; e.

aiutante di stato maggiore: 670 giorni di servizio; f.

tenente/primotenente: 770 giorni di servizio; g.

capitano: 900 giorni di servizio; h.

maggiore: 1050 giorni di servizio; i.

tenente colonnello: 1150 giorni di servizio; j.

colonnello: 1200 giorni di servizio; k.

tenente colonnello/colonnello di stato maggiore generale: 1300 giorni di servizio.

Capitolo 2:
Obbligo di prestare servizio nell'ambito dei servizi di perfezionamento
della truppa


Art. 14

Principi

1 Nell'ambito dei servizi di perfezionamento della truppa, gli ufficiali con il grado di
capitano fino a colonnello incorporati nelle formazioni prestano al massimo i seguenti giorni di servizio: a.

nel modello di base: 33 giorni l'anno con il corso di ripetizione; b.

nel modello d'eccezione: 50 giorni in due anni, di cui in corsi tatticotecnici, corsi preparatori dei quadri e corsi di
ripetizione al massimo 38 giorni in due anni.

2 I candidati ufficiali di stato maggiore generale e gli ufficiali di stato maggiore generale possono, nell'ambito dei servizi di perfezionamento della truppa, essere
chiamati a prestare annualmente 30 giorni di servizio oppure 60 giorni di servizio in
un periodo di due anni.


Art. 15

Regolamentazioni speciali 1 Nell'ambito dei servizi di perfezionamento della truppa, le persone soggette
all'obbligo di prestare servizio militare delle seguenti formazioni sono chiamate a
prestare al massimo 26 giorni di servizio all'anno, da prestare anche a giorni singoli: a.

stato maggiore dell'esercito o frazioni dello stesso; b.

stati maggiori del Consiglio federale; c.

formazioni d'allarme; d.

stati maggiori e compagnie di stato maggiore delle Grandi Unità;

Ordinanza sui servizi d'istruzione 7

512.21

e.

stati maggiori d'ingegneria dell'esercito; f.

parti delle compagnie d'esercizio delle fortificazioni; g.

parti dei gruppi per la condotta della guerra elettronica e dell'elettronica; h.

parti della brigata Telecom e del Servizio della posta da campo; i.

stati maggiori e unità delle formazioni della polizia militare; j.

parti del laboratorio dell'esercito e dei laboratori AC dei reggimenti territoriali; k.

stati maggiori e compagnie di stato maggiore dei reggimenti delle ferrovie; l.

stati maggiori e unità delle formazioni delle mobilitazione; m.

membri della fanfara dell'esercito; n.

membri della giustizia militare.

2 Per gli ufficiali è fatto salvo l'articolo 14.


Art. 16

Membri della riserva di personale 1 I membri della riserva di personale possono essere chiamati, in un periodo di due
anni civili nell'ambito del totale obbligatorio di giorni di servizio, a prestare al massimo 42 giorni di servizio; eccezionalmente, in caso di necessità di servizio, con il
loro consenso scritto possono essere chiamati a un servizio della durata di 40 giorni,
da compiere in una sola volta. Questo servizio può essere prestato anche a giorni
singoli.

2 È fatta salva la chiamata a servizi d'istruzione da compiere per un grado superiore
o per una nuova funzione.


Art. 17

Capitani in funzioni speciali o con capacità particolari e militari
impiegati ulteriormente 1 I capitani in funzioni speciali o con particolari capacità secondo l'appendice 2 e i
militari impiegati ulteriormente nell'esercito secondo l'appendice 3 sezione 2 compiono i servizi secondo le necessità della formazione nella quale sono incorporati.

2 Dal 43° anno d'età, essi prestano al massimo 38 giorni di servizio in un periodo di
due anni.

3 Se le funzioni secondo l'appendice 2 sono indicate nelle tabelle degli effettivi regolamentari con il doppio grado di capitano/maggiore, i maggiori che esercitano la
funzione sottostanno all'obbligo di prestare servizio secondo i capoversi 1 e 2.


Art. 18

Militari con obbligo prorogato di prestare servizio militare 1 Nel periodo dell'obbligo prorogato di prestare servizio militare, i militari secondo
l'appendice 3 sezione 1 prestano in totale 21 giorni di servizio d'istruzione.

2 I militari che hanno compiuto 21 giorni di servizio possono ancora essere chiamati
a prestare servizi volontari. Per tale servizio è loro restituita la tassa militare nella
misura in cui ricuperano in tal modo i servizi d'istruzione non compiuti.

Istruzione e avanzamento 8

512.21

Capitolo 3: Obbligo di prestare servizio straordinario

Art. 19

Prestazioni di servizio straordinarie 1 I capitani e gli ufficiali superiori, dopo aver compiuto il totale obbligatorio di giorni di servizio, possono essere tenuti a prestare servizi straordinari in occasione dei
servizi d'istruzione delle formazioni, nonché nei corsi e negli esercizi di stato maggiore degli stati maggiori delle Grandi Unità, se l'effettivo necessario di ufficiali in
questi corsi ed esercizi non è assicurato.

2 Dopo il compimento del totale obbligatorio di giorni di servizio, i capitani e gli
ufficiali superiori possono, nell'ambito di servizi straordinari, essere obbligati a prestare servizi d'istruzione da compiere come condizione di mutazione per l'ottenimento di una nuova funzione, ma che non comportano un avanzamento di grado.

3 I servizi d'istruzione che devono essere effettuati dagli ufficiali con la funzione di
capitano o di ufficiale superiore per ottenere un grado superiore fanno parte dell'obbligo di servizio straordinario secondo il presente capitolo, se l'ufficiale ha già compiuto il totale obbligatorio di giorni di servizio per il grado superiore.

4 Non possono essere obbligati a prestare servizi straordinari: a.

i capitani e gli ufficiali superiori incorporati nella riserva di personale; per
contro possono essere obbligati gli ufficiali responsabili dell'istruzione nelle
Grandi Unità, nonché gli ufficiali superiori incorporati nel Gruppo della sanità; b.

i capitani secondo le apprendici 2 e 3; c.

gli ufficiali subalterni che esercitano la funzione di capitano o di ufficiale
superiore;

d.

gli ufficiali specialisti.


Art. 20

Durata dell'obbligo di prestare servizi straordinari 1 I capitani e gli ufficiali superiori sono obbligati a prestare servizi straordinari per
una durata di due anni.

2 L'obbligo può essere rinnovato al massimo due volte, ogni volta per la durata di
due anni.


Art. 21

Limiti massimi

Nel corso di due anni civili, i capitani e gli ufficiali superiori prestano il numero
massimo di giorni di servizio straordinario seguenti: a.

ufficiali di stato maggiore generale come capo di stato maggiore: 60 giorni; b.

ufficiali di stato maggiore generale, senza i capi di stato maggiore e i comandanti: 50 giorni; c.

aiuti di comando negli stati maggiori delle Grandi Unità: 50 giorni;

Ordinanza sui servizi d'istruzione 9

512.21

d.

ufficiali responsabili dell'istruzione degli stati maggiori delle Grandi Unità e
ufficiali superiori del Gruppo della sanità incorporati nella riserva di personale, nonché gli ufficiali a disposizione del comandante: 35 giorni; e.

comandanti di corpi di truppa o di unità di truppa (compresi gli ufficiali di
stato maggiore generale): nel modello di base 45 giorni, nel modello d'eccezione 50 giorni; f.

aiuti di comando e sostituti del comandate negli stati maggiori dei corpi di
truppa: 40 giorni;

g.

militari dello stato maggiore dell'esercito: 50 giorni.


Art. 22

Procedura

1 I comandanti delle Grandi Unità, i superiori competenti per trattare gli affari del
personale per le truppe d'armata, designano gli ufficiali tenuti a prestare un servizio
straordinario.

2 Essi stabiliscono, d'accordo con gli interessati, la data e la durata del servizio
straordinario. La loro decisione dev'essere approvata dal Gruppo del personale.

3 Se con l'interessato non è stato possibile raggiungere un accordo, il servizio competente propone al Gruppo del personale di obbligare la persona interessata a compiere un servizio straordinario. Il Gruppo del personale decide sulla proposta entro il
30 settembre dello stesso anno e comunica la decisione all'ufficiale interessato, al
proponente e al tenitore del controllo.

4 Cresciuta in giudicato la decisione, il servizio competente stabilisce, d'intesa con
l'interessato, la durata e la data dei giorni di servizio da prestare.

5 Il Gruppo del personale immette nel sistema di gestione del personale dell'esercito
(PISA) l'obbligo di servizio straordinario per tutti gli ufficiali interessati.

Titolo quarto: Servizi d'istruzione Capitolo 1: Disposizioni generali Sezione 1: Basi

Art. 23

Servizi d'istruzione nell'esercito 1 I servizi d'istruzione da compiere durante il periodo dell'obbligo di prestare servizio militare sono indicati nell'appendice 5. Essa stabilisce: a.

i servizi d'istruzione di base e i servizi di perfezionamento che i soldati, gli
appuntati, i sottufficiali e gli ufficiali devono compiere secondo la funzione,
il grado e l'incorporazione, nonché la cerchia dei partecipanti, la durata dei
servizi e la competenza per la loro organizzazione; b.

i servizi necessari per l'ottenimento di un grado superiore che devono essere
compiuti obbligatoriamente prima di ricevere un grado superiore;

Istruzione e avanzamento 10

512.21

c.

le ulteriori particolarità per il compimento di determinati servizi d'istruzione.

2 In caso di modificazione delle esigenze dell'istruzione, il DDPS può eccezionalmente ordinare, invece di singoli servizi d'istruzione secondo la presente ordinanza,
altri servizi della medesima durata o di durata inferiore.


Art. 24

Computo dei servizi d'istruzione 1 Tutti i servizi d'istruzione disciplinati nella presente ordinanza sono computati sul
totale obbligatorio di giorni di servizio della persona soggetta all'obbligo di prestare
servizio militare.

2 Il DDPS può computare parzialmente o, in casi eccezionali, totalmente sui servizi
d'istruzione l'impiego e l'istruzione dei militari all'estero, nella misura in cui essi
abbiano acquisito conoscenze e esperienze utili alla loro attività militare futura.

3 Sono fatti salvi l'articolo 45 della legge militare e le sue disposizioni d'esecuzione.


Art. 25

Compimento dei servizi d'istruzione 1 Il capo delle Forze terrestri stabilisce nel piano pluriennale dei servizi con appendice annuale i dati di base per la pianificazione dell'istruzione relativa ai servizi
d'istruzione di base e ai servizi di perfezionamento della truppa.4 2 D'intesa con lo Stato maggiore generale o le Forze aeree, le Forze terrestri: a.

disciplinano l'istruzione nelle scuole e nei corsi dell'esercito; b.

stabiliscono, nella tabella annuale delle scuole e dei corsi, quando hanno
luogo le scuole e i corsi e chi li organizza; c.

ordinano, in casi eccezionali, il frazionamento di scuole e corsi, segnatamente nel caso di particolari esigenze concernenti l'istruzione o di riorganizzazioni.

3 Per misure straordinarie e per aumentare la prontezza, il DDPS può chiamare in
servizio determinate formazioni o loro parti prima o licenziarle dopo la data indicata
nella tabella delle scuole e dei corsi. Le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare interessate devono essere informate il più presto possibile dai comandanti di truppa.

4 Per la preparazione di scuole e corsi, i quadri possono essere chiamati in servizio
al massimo cinque giorni prima, a condizione che il numero di giorni prescritto per
ogni servizio d'istruzione secondo le tabelle delle scuole e dei corsi non sia superato.


Art. 26

Esenzione dal servizio d'istruzione per i militari donne 1 Su richiesta scritta debitamente motivata, i militari donne possono essere esentati
dal servizio d'istruzione: 4

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001
(RU 2001 190).

Ordinanza sui servizi d'istruzione 11

512.21

a.

quando esistono ragioni importanti, in particolare quando devono occuparsi
di bambini o di membri della famiglia che necessitano di cure; b.

dopo avere compiuto 57 o più giorni di servizio d'istruzione delle formazioni nell'ultimo grado conseguito e nell'ultima funzione conferita.

2 D'intesa con il capo delle Donne nell'esercito, l'organo incaricato dell'amministrazione o il tenitore del controllo di corpo decide in merito all'esenzione dai servizi d'istruzione.

3 I militari donne esentati sono incorporati nella riserva di personale. Essi possono
essere rincorporati in una formazione quando non sussistono più i motivi per
l'esenzione dal servizio d'istruzione; è fatto salvo l'articolo 6 capoverso 2.

Sezione 2: Chiamata in servizio

Art. 27

Basi

Le basi per la chiamata a un servizio d'istruzione sono: a.

la tabella delle scuole e dei corsi dell'esercito; b.

gli ordini di marcia:
1.

del Gruppo del personale, 2.

delle autorità civili con compiti militari, 3.

delle autorità militari cantonali, 4.

dei comandi delle Grandi Unità.


Art. 28

Forma e competenza

1 Le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare sono chiamate in servizio d'istruzione mediante affisso pubblico di chiamata dell'esercito, ordine di
marcia personale o, in casi particolari, a voce, per telefono o con altri mezzi di trasmissione.

2 L'ordine di marcia dev'essere inviato alle persone soggette all'obbligo di prestare
servizio militare, di regola, il più tardi sei settimane prima dell'inizio del servizio.

3 La competenza e la procedura per la chiamata sono stabilite nell'appendice 6.


Art. 29

Affisso pubblico di chiamata dell'esercito 1 Le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare sono chiamate ai servizi con la loro formazione d'incorporazione mediante l'affisso pubblico di chiamata
dell'esercito; esso serve anche a informare i datori di lavoro sulle assenze dei lavoratori dovute al servizio militare.

2 L'affisso di chiamata dell'esercito impone alle persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare di includere il servizio nella pianificazione delle loro attività
civili.

Istruzione e avanzamento 12

512.21

3 Esso viene esposto, il più tardi alla fine di settembre dell'anno precedente, in tutti i
Comuni politici e pubblicato nei media.

4 L'ordine di marcia personale regola i particolari relativi all'entrata in servizio.


Art. 30

Comunicazione dei servizi 1 Le unità amministrative o i comandanti comunicano il più presto possibile alle persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare i servizi da compiere quando: a.

la formazione d'incorporazione non figura sull'affisso pubblico di chiamata
dell'esercito o vi figura con la menzione «secondo ordine di marcia speciale»; b.

la formazione d'incorporazione fa parte di una truppa di pronto impiego o
appartiene alle formazioni d'allarme che, per l'anticipazione dell'inizio del
servizio o il suo prolungamento, è chiamata in servizio a una data anteriore o
è licenziata a una data posteriore a quella che figura sull'affisso pubblico di
chiamata dell'esercito; c.

le date dei servizi sono state cambiate dopo la pubblicazione dell'affisso di
chiamata dell'esercito; d.

non devono compiere il servizio d'istruzione con la loro formazione d'incorporazione; e.

devono compiere un altro servizio d'istruzione computato come servizio
d'istruzione con la formazione; f.

sono incorporati nella riserva di personale e devono prestare servizio.

2 Altri servizi d'istruzione sono comunicati quando l'ordine di marcia personale non
può essere inviato almeno sei settimane prima dell'inizio del servizio.


Art. 31

Assenza di ordine di marcia personale Le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare che sono tenute a entrare in servizio secondo l'affisso pubblico di chiamata dell'esercito, o alle quali è
stato comunicato un servizio, e che non hanno ancora ricevuto l'ordine di marcia
personale 14 giorni prima dell'inizio del servizio, l'annunciano immediatamente al
comandante della loro formazione d'incorporazione o all'ufficio che ha comunicato
il servizio. Quest'ultimi chiariscono la situazione e ordinano le misure necessarie.


Art. 32

Chiamata in caso di procedura penale per rifiuto del servizio 1 Le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare contro le quali è stata
avviata un'inchiesta penale per rifiuto del servizio, sono nuovamente chiamate a
prestare servizi d'istruzione soltanto una volta che la procedura è conclusa e cresciuta in giudicato, nonché dopo l'esecuzione di un'eventuale pena o misura.

2 Per loro, l'affisso pubblico di chiamata dell'esercito vale come chiamata soltanto
se il servizio inizia almeno sei settimane dopo l'esecuzione della pena o della misura.

Ordinanza sui servizi d'istruzione 13

512.21

3 Nel caso di persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare che rifiutano
un servizio d'istruzione per un grado superiore o una nuova funzione e che vengono
obbligate a prestare un lavoro, ma che sono disposte a prestare servizio militare nel
loro grado attuale, la prestazione di tale lavoro precede il servizio militare, se le due
prestazioni cadono nello stesso periodo.


Art. 33

Chiamata durante una procedura di esclusione in sospeso Le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare contro le quali è stata
avviata una procedura di esclusione dal servizio militare secondo gli articoli 21-24
della legge militare non vengono chiamate a prestare servizio fintantoché la procedura di esclusione è in sospeso.

Sezione 3: Adempimento e computo dei servizi d'istruzione

Art. 34

Principi

1 Di regola, i servizi d'istruzione devono essere compiuti per intero secondo la tabella delle scuole e dei corsi.

2 I servizi d'istruzione possono essere prestati in parti quando: a.

esiste una necessità di servizio; b.

è indispensabile un frazionamento per ragioni familiari o professionali.

3 Il servizio d'istruzione di base è considerato compiuto quando è stato effettuato
almeno l'80 per cento della durata complessiva secondo la tabella delle scuole e dei
corsi. I giorni iniziati sono considerati giorni interi.

4 In occasione dell'introduzione di nuovi sistemi o procedure nel servizio d'istruzione delle formazioni, l'ispettore o il direttore competente stabilisce le esigenze che
devono essere soddisfatte, affinché l'istruzione sia considerata compiuta.

5 Il comandante di corso è competente per decidere se le esigenze secondo il capoverso 4 sono soddisfatte. Egli decide per ogni singolo partecipante un eventuale licenziamento anticipato o una ripetizione dei moduli d'istruzione non superati.

6 Le Forze terrestri regolano i dettagli d'intesa con le Forze aeree.


Art. 35

Computo dei giorni di servizio 1 Ogni giorno di servizio prestato da una persona soggetta all'obbligo di prestare
servizio militare nell'ambito di un servizio d'istruzione secondo la presente ordinanza è computato sul totale obbligatorio di giorni di servizio.

2 Un giorno di servizio è considerato prestato quando la persona soggetta all'obbligo
di prestare servizio militare ha lavorato al suo posto di lavoro a favore della truppa o
ha effettuato lavori per la truppa durante almeno una mezza giornata. I giorni di servizio durante i quali non è stato svolto alcun lavoro a causa di malattia o infortunio
sono, di regola, considerati prestati; è fatto salvo il licenziamento anticipato per ragioni mediche.

Istruzione e avanzamento 14

512.21


Art. 36

Licenziamento per motivi particolari 1 Le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare sono licenziate dai
servizi d'istruzione quando il licenziamento appare necessario per impellenti ragioni
personali o di servizio, segnatamente se: a.

è stato commesso un atto punibile sottoposto alla giurisdizione militare o civile, il fatto è evidente e la presenza dell'autore presso la truppa non è più
tollerabile;

b.

un candidato in un servizio d'istruzione per un grado superiore o una nuova
funzione è giudicato non idoneo dopo il periodo di prova stabilito per scritto; c.

un servizio d'istruzione non può più essere compiuto a causa della mancanza
di giorni prestati.

2 Nel servizio d'istruzione delle formazioni, la notifica della decisione di licenziamento, che in ogni caso deve avvenire per scritto, compete al comandante immediatamente superiore sotto i cui ordini la persona interessata presta il servizio; negli altri servizi d'istruzione, al comandante di scuola o di corso.5 3 Se viene sporto reclamo, il licenziamento può essere differito fino alla decisione
della prima istanza.


Art. 37

Licenziamento anticipato o prolungamento di servizi d'istruzione
in casi di forza maggiore Il DDPS decide il licenziamento anticipato di truppe o il prolungamento di servizi
d'istruzione in casi di forza maggiore come: a.

messa al bando, quarantene o altre misure civili o militari adottate in caso di
epidemie e di epizoozie; b.

blocco delle vie di comunicazione.


Art. 38

Ordine del computo dei corsi d'istruzione delle formazioni Se le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare assolvono più di un
servizio d'istruzione delle formazioni in un anno civile, i servizi sono computati secondo l'ordine seguente: a.

servizio d'istruzione delle formazioni dell'anno civile; b.

ricupero di un servizio d'istruzione delle formazioni non prestato o considerato non compiuto; c.

servizio d'istruzione delle formazioni anticipato.

5

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001
(RU 2001 190).

Ordinanza sui servizi d'istruzione 15

512.21


Art. 39

Servizio d'istruzione di base per il conseguimento di un grado
superiore o per una nuova funzione effettuato senza successo I giorni di un servizio d'istruzione di base per il conseguimento di un grado superiore o per una nuova funzione effettuato senza successo sono computati, fino a un
massimo di 24 giorni, sul totale obbligatorio di giorni di servizio; non sono computati i giorni di una scuola sottufficiali effettuata senza successo.


Art. 40

Computo dei fine settimana tra un corso preparatorio dei quadri
e un corso di ripetizione o un corso tattico-tecnico 1 Il fine settimana tra il corso preparatorio dei quadri e il corso di ripetizione è computato con due giorni sul totale obbligatorio di giorni di servizio dei militari, se: a.

come quadri, effettuano per intero o in parti il corso preparatorio dei quadri
e il successivo corso di ripetizione e tali corsi sono interrotti soltanto dai
giorni del fine settimana; b.

come personale di servizio, sono chiamati al corso preparatorio dei quadri e
compiono, per intero o in parti, il successivo corso di ripetizione e tali corsi
sono interrotti soltanto dai giorni del fine settimana.

2 Il fine settimana tra il corso preparatorio dei quadri e il corso tattico-tecnico è
computato sul totale obbligatorio di giorni di servizio delle persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare necessarie alla preparazione del corso, ma non su
quello dei partecipanti al corso.

Sezione 4: Ricupero di servizi d'istruzione

Art. 41

Servizio intero

1 I servizi d'istruzione che le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare non hanno prestato o che, per mancanza di giorni prestati, non possono essere
considerati compiuti, devono essere ricuperati totalmente o fino all'adempimento del
totale obbligatorio di giorni di servizio se sussiste uno dei motivi seguenti: a.

reclutamento tardivo o rinviato; b.

dispensa medica temporanea o inidoneità al servizio; c.

differimento del servizio; d.

licenziamento di una recluta dalla scuola reclute, di un sottufficiale o di un
ufficiale dal servizio pratico in una scuola reclute, se non sono stati prestati
almeno 13 giorni computabili; e.

licenziamento dalla scuola ufficiali, se non sono stati prestati almeno 13
giorni computabili;

f.

esenzione dal servizio secondo l'articolo 17 della legge militare nel caso di
servizi d'istruzione per un grado superiore o per una nuova funzione;

Istruzione e avanzamento 16

512.21

g.

esenzione dal servizio secondo l'articolo 18 della legge militare nel caso di
servizi non compiuti;

h.

esclusione dall'obbligo di prestare servizio militare secondo gli articoli 2123 della legge militare; i.

appartenenza alla Squadra di vigilanza o al Corpo della guardia delle fortificazioni; j.

esecuzione di pene o misure in seguito a sentenze penali oppure decisioni
penali o di collocamento; k.

omissione del servizio; l.

procedura penale per rifiuto del servizio; m.

rifiuto del servizio; n.

congedo per l'estero.

2 I giorni prestati nei casi previsti al capoverso 1 lettere d-f sono computati sul totale
obbligatorio di giorni di servizio.


Art. 42

Ricupero di servizi non compiuti 1 Nelle scuole reclute e nei servizi d'istruzione per un grado superiore o una nuova
funzione, il periodo d'istruzione mancato dev'essere ricuperato.

2 In casi particolari, l'ispettore o il direttore competente per l'istruzione dei militari
che devono ricuperare un servizio può ordinare che il servizio venga ricuperato in
un altro periodo d'istruzione.


Art. 43

Periodo del ricupero

1 Al momento dell'autorizzazione del differimento di un servizio viene stabilito il
periodo del servizio di ricupero.

2 Quando si stabilisce il periodo occorre conciliare le necessità militari e civili.

3 Il servizio d'istruzione delle formazioni non effettuato o considerato non compiuto
è da ricuperare, di regola, negli anni in cui i militari non sono tenuti a prestare servizio secondo la tabella dei corsi; sono fatti salvi i servizi nello stesso anno secondo
l'articolo 45 capoverso 2 lettere a e b nonché secondo gli articoli 44, 45 e 59 della
legge militare.

4 I sottufficiali superiori e gli ufficiali incorporati in formazioni che svolgono servizi
d'istruzione delle formazioni annuali, possono essere chiamati a compiere un servizio di ricupero nello stesso anno in cui sono chiamati al servizio d'istruzione ordinario della formazione; per contro, questa disposizione può essere applicata ai soldati,
agli appuntati, ai caporali e ai sergenti soltanto se hanno mancato un servizio
d'istruzione della formazione per differimento del servizio.

Ordinanza sui servizi d'istruzione 17

512.21


Art. 44

Nuovi cittadini

I nuovi cittadini ricuperano soltanto il servizio d'istruzione delle formazioni che
avrebbero dovuto compiere il secondo anno dopo quello della naturalizzazione o in
seguito e che non hanno prestato o compiuto.

Sezione 5: Differimento del servizio e servizio anticipato

Art. 45

Motivi

1 Un differimento del servizio o un servizio anticipato può essere ordinato, per motivi militari, dalle autorità competenti, oppure autorizzato a richiesta della persona
soggetta all'obbligo di prestare servizio militare per motivi personali.

2 Un differimento o l'anticipazione del servizio per motivi militari può essere ordinato, segnatamente: a.

per coprire il fabbisogno di specialisti e di quadri nei servizi d'istruzione
delle formazioni;

b.

per coprire il fabbisogno di personale di servizio e di quadri nelle scuole e
nei corsi; le Forze terrestri regolano, d'intesa con le Forze aeree, i dettagli
concernenti la copertura del fabbisogno di quadri; c.

quando parecchie prestazioni di servizio coincidono totalmente o in parte e
non possono essere considerate compiute a causa del loro adempimento parziale; d.

quando mancano le piazze per l'istruzione nelle scuole reclute estive per le
reclute del 20° anno d'età.

3 Quando diversi servizi secondo il capoverso 2 lettera c coincidono, viene differito
il servizio d'istruzione delle formazioni.

4 Se i motivi che hanno portato all'autorizzazione di un differimento del servizio
vengono a mancare, le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare devono comunicarlo senza indugio all'unità amministrativa che aveva autorizzato il
differimento; esse sono tenute a entrare in servizio.


Art. 46

Domande

1 Di regola, le domande di differimento e di anticipazione del servizio devono essere
presentate dal militare, per scritto, alle autorità secondo l'appendice 7, il più tardi
due mesi prima dell'inizio del servizio.

2 Le domande devono essere motivate e corredate dei necessari mezzi di prova; gli
studenti allegano una dichiarazione della direzione della scuola o del suo incaricato.
La dichiarazione deve menzionare inequivocabilmente la possibilità di portare pregiudizio alla continuazione con profitto degli studi in caso di assenza prolungata. I
certificati medici sono da allegare in busta chiusa.

3 L'ordine di marcia non deve essere allegato alla domanda di differimento del servizio; esso rimane valido.

Istruzione e avanzamento 18

512.21

4 L'autorità decisionale può chiedere al richiedente ulteriori giustificativi.

5 La domanda deve inoltre contenere: a.

la firma del richiedente; b.

l'indicazione del periodo durante il quale il richiedente può assolvere il servizio.

6 Le domande di differimento presentate soltanto nelle ultime due settimane precedenti l'inizio del servizio e che non possono più essere trattate dall'unità amministrativa competente sono trasmesse direttamente al comandante immediatamente superiore sotto gli ordini del quale il richiedente deve prestare servizio; sono fatte salve le regolamentazioni particolari per i membri delle formazioni d'allarme nonché
per la chiamata di sottufficiali superiori e ufficiali ai corsi d'istruzione di base.

7 Il comandante esamina e decide se può bastare un congedo personale nei limiti
della durata autorizzata o se è necessario il licenziamento.


Art. 47

Effetto della domanda e del differimento del servizio 1 L'obbligo di entrare in servizio permane fintanto che il differimento del servizio
non è stato autorizzato.

2 Il differimento autorizzato di un servizio d'istruzione, secondo le disposizioni della
presente sezione, non ha alcun effetto quando sono ordinati il servizio d'appoggio e
il servizio attivo.


Art. 48

Procedura e competenze 1 La procedura e le competenze per la presentazione e il trattamento delle domande
sono regolate nell'appendice 7.

2 La decisione sulla domanda di differimento o di anticipazione del servizio è comunicata per scritto alle persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare; una
decisione negativa deve essere motivata e indicare che esiste la possibilità di un unico riesame.


Art. 49

Direttive per la decisione 1 Le domande devono essere accolte, ponderando l'interesse globale, soltanto quando esistono motivi impellenti oppure se il rifiuto è inaccettabile per le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare o per il loro datore di lavoro.

2 Di regola, le domande intese ad anticipare la scuola reclute per motivi inerenti alla
formazione civile devono essere accolte.

3 Per tutte le domande concernenti i servizi d'istruzione delle formazioni non contemplate dalle disposizioni del capoverso 5 o dell'articolo 52 occorre, se del caso,
chiedere la collaborazione del comandante della formazione d'incorporazione del
militare interessato.

Ordinanza sui servizi d'istruzione 19

512.21

4 Le domande di differimento del servizio devono essere respinte quando per le necessità del richiedente può bastare la concessione di un congedo personale nei limiti
della durata autorizzata.

5 Sono segnatamente considerati motivi impellenti per un differimento del servizio: a.

l'adempimento del servizio pratico o di altri servizi d'istruzione per l'ottenimento di un grado superiore o per una nuova funzione che, nell'anno del
servizio d'istruzione della formazione, durano più di 26 giorni; di regola, i
comandanti assolvono il servizio d'istruzione della loro formazione; b.

esami importanti secondo l'articolo 52, che devono essere sostenuti:
1.

nel periodo di sei o più giorni di servizio militare, o nel corso delle dodici settimane che seguono un servizio militare di sei o più giorni, 2.

nel periodo di uno a cinque giorni di servizio militare, o nel corso delle
quattro settimane che seguono un servizio militare di uno a cinque
giorni;

c.

uno studio preparatorio all'ammissione o un semestre di prova presso le
scuole specializzate superiori o le scuole universitarie professionali, i semestri o l'anno di corso per l'esame propedeutico o il diploma. Se un servizio
di perfezionamento della truppa è differito in virtù della presente disposizione, le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare possono
essere chiamate a prestare 19 giorni al massimo di servizio militare nello
stesso anno;

d.

l'obbligo di compiere più di 26 giorni di servizio militare, senza i giorni di
ricognizione per un servizio d'istruzione della formazione, nel corso di un
semestre di studio;

e.

il noviziato presso ordini e congregazioni religiosi; f.

l'allenamento e le gare d'importanza nazionale e internazionale ai quali
partecipano sportivi qualificati; g.

l'impiego nel servizio di promovimento della pace e nel servizio d'appoggio
oppure in attività di soccorso del Comitato Internazionale della Croce Rossa
o della Croce Rossa Svizzera; h.

un soggiorno all'estero ininterrotto di più di sei mesi, sempreché le condizioni per la concessione del congedo all'estero non siano adempite.

6 In occasione della decisione sulle domande di differimento o di anticipazione del
servizio si tiene conto delle raccomandazioni dell'Associazione Olimpica Svizzera e
degli uffici di collegamento tra l'esercito e le università oppure le scuole specializzate superiori e le scuole universitarie professionali.

7 Se in un anno civile le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare sono tenute a prestare più di un servizio, la decisione di differimento è vincolata dalle
seguenti priorità:

a.

il servizio pratico per i quadri e la tempestiva formazione dei quadri e degli
specialisti, prima dei servizi d'istruzione delle formazioni;

Istruzione e avanzamento 20

512.21

b.

il servizio d'istruzione con la formazione d'incorporazione, prima dei corsi
con un'altra formazione; è fatto salvo l'articolo 45 capoverso 2 lettere a e b.

8 Se le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare sono in ritardo con
l'adempimento dei servizi obbligatori, l'autorizzazione di un differimento può essere
vincolata a una data imperativa per il ricupero del servizio.


Art. 50

Coordinazione tra la formazione civile e la scuola reclute 1 Il differimento della scuola reclute è accordato, a richiesta, nei limiti previsti
dall'articolo 60 capoverso 4, agli apprendisti e agli studenti degli istituti di formazione pedagogica e dei licei fino a quando hanno superato l'esame di fine tirocinio o
terminato la scuola.

2 Di regola, essi sono chiamati alla scuola reclute che segue l'esame di fine tirocinio
o la fine della scuola. Per motivi organizzativi, le reclute possono essere però chiamate, invece che alla scuola reclute estiva dell'anno in cui compiono 20 anni, alla
scuola reclute primaverile dell'anno successivo; occorre avere adeguata considerazione per la formazione civile.

3 La scuola reclute è differita ogni volta di un anno al massimo; se ciò non è sufficiente per terminare la formazione civile secondo il capoverso 1, la persona soggetta
all'obbligo di prestare servizio militare può presentare una nuova domanda.


Art. 51

Coordinazione tra la formazione civile e gli altri servizi d'istruzione 1 Per coordinare altri servizi d'istruzione con la formazione civile e con gli esami
inerenti alla formazione civile possono essere ordinati: a.

l'anticipazione o il differimento del servizio; b.

la concessione di un congedo personale; il congedo può essere ordinato anche prima dell'inizio del servizio; c.

in casi particolari, il licenziamento anticipato di quadri dal servizio pratico.

2 Le Forze terrestri stabiliscono, d'intesa con le Forze aeree, i principi per il licenziamento anticipato a favore della formazione civile e ne regolano le competenze;
tengono conto del livello d'istruzione delle persone soggette all'obbligo di prestare
servizio militare e delle esigenze delle scuole.


Art. 52

Esami importanti e preparazione agli esami Gli esami importanti e la loro preparazione che giustificano un differimento del servizio o la concessione di un congedo personale sono: a.

gli esami di fine tirocinio, d'istituti di formazione pedagogica o di scuole
medio superiori o di istituti di formazione analoghi; b.

gli esami d'ammissione, preliminari, intermedi e di fine semestre dai quali
dipende l'inizio o la continuazione della formazione civile e la cui data non
può essere modificata; c.

gli esami d'ammissione a corsi di maestria;

Ordinanza sui servizi d'istruzione 21

512.21

d.

gli esami finali e di diploma di università, d'istituti di formazione pedagogica e di scuole specializzate superiori e scuole universitarie professionali, se
la data degli esami non può essere stabilita diversamente o se la sua modificazione non può essere imposta al candidato; e.

gli esami professionali e gli esami tecnici superiori per l'ottenimento di un
diploma o di un attestato professionale riconosciuto a livello cantonale, federale o internazionale.

Sezione 6: Servizio volontario

Art. 53

Principi

1 I militari possono prestare servizio volontario se: a.

hanno dato il loro consenso scritto; e b.

la prestazione del servizio volontario risponde a una esigenza militare.

2 I militari possono dare un unico consenso scritto per più servizi o per servizi ricorrenti; il consenso è valevole fino a quando non è revocato esplicitamente dal militare.

3 Sono esigenze militari segnatamente: a.

il miglioramento dell'effettivo dei quadri nelle scuole e nei corsi; b.

la collaborazione in occasione di manifestazioni militari importanti; c.

il servizio d'onore nonché l'impiego di militari delle fanfare in occasione di
cerimonie e manifestazioni.

4 Al di fuori delle scuole, i militari possono essere chiamati a prestare servizio volontario secondo il capoverso 3 per al massimo 38 giorni l'anno.

5 Di principio, i militari in ritardo con l'adempimento dell'obbligo militare sono
chiamati a prestare servizio volontario soltanto dopo aver regolato l'obbligo di ricupero del servizio.


Art. 54

Computo e controlli militari 1 I servizi volontari dei militari non sono computati sul totale di giorni di servizio;
sono fatte salve le disposizioni contrarie del DDPS.

2 I servizi volontari sono iscritti nel libretto di servizio e immessi nel PISA secondo
le disposizioni sui controlli militari.

3 Se un militare presta servizio volontario senza computo sul totale di giorni di servizio non gli derivano vantaggi: a.

nelle procedure di differimento del servizio o di promozione; b.

nella regolarizzazione di servizi d'istruzione mancanti o non compiuti.

Istruzione e avanzamento 22

512.21


Art. 55

Domanda e decisione

1 Di regola, le domande per compiere un servizio volontario sono presentate per
scritto almeno otto settimane prima dell'inizio del servizio: a.

dai militari federali o per essi: al Gruppo del personale; b.

dai militari cantonali o per essi: all'autorità militare cantonale.

2 Le domande devono essere motivate, corredate dei mezzi di prova necessari e firmate dal richiedente. In ogni caso, alla domanda dev'essere allegato il consenso
scritto del militare a prestare servizio volontario.

3 Per i servizi nelle scuole e nei corsi, allo scopo di migliorare l'effettivo dei quadri,
alla domanda devono essere inoltre allegati: a.

la conferma scritta del comandante presso il quale dev'essere prestato il servizio volontario circa l'esistenza dell'esigenza militare; e b.

il consenso scritto del datore di lavoro concernente il compimento del servizio volontario da parte del militare interessato.

4 Gli organi giusta il capoverso 1 si pronunciano sulle domande e comunicano la loro decisione per scritto al richiedente; il rifiuto dev'essere motivato e provvisto
dell'indicazione della possibilità di un unico riesame.

5 Essi comunicano la loro decisione ai comandanti delle formazioni d'incorporazione dei militari.

Sezione 7:
Congedo personale per persone soggette all'obbligo di prestare
servizio militare e volontari


Art. 56

Definizione

Il congedo personale è l'interruzione del servizio concessa dal comandante competente su domanda personale.


Art. 57

Domanda

1 Per chiedere un congedo personale, le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare e i volontari presentano una domanda scritta al comandante direttamente superiore sotto i cui ordini devono prestare servizio.

2 Per principio, le domande di congedo devono essere presentate prima dell'inizio
del servizio.

3 Le domande devono essere motivate e firmate dal richiedente; eventuali mezzi di
prova sono da allegare alla domanda.

Ordinanza sui servizi d'istruzione 23

512.21


Art. 58

Direttive per la decisione 1 Il congedo personale è segnatamente accordato per: a.

sostenere un esame inerente alla formazione civile; b.

partecipare a concorsi professionali internazionali per giovani diplomati; c.

l'iscrizione o l'introduzione agli studi in un'università, un istituto di formazione pedagogica o una scuola specializzata superiore e scuole universitarie
professionali, se la scuola esige la presenza dello studente, o quando lo studente può far valere un bisogno impellente in rapporto all'inizio dello studio; d.

discutere con la scuola o con i suoi mandatari la coordinazione degli studi
con l'istruzione militare; e.

partecipare, come sportivo qualificato o allenatore, agli allenamenti e a gare
d'importanza nazionale o internazionale; f.

partecipare alla Landsgemeinde; g.

partecipare, in qualità di membro, alle sedute dei Parlamenti e Governi cantonali; h.

partecipare alle cerimonie d'acquisizione della maggiore età civica; i.

partecipare a sinodi delle Chiese svizzere.

2 Se le esigenze e la situazione militari lo consentono, il congedo personale può essere accordato: a.

ai membri di un'autorità e ai mandatari di un partito per partecipare ad assemblee comunali; b.

per partecipare a cerimonie, se queste cadono in un giorno festivo ufficiale
nel luogo di stazionamento della truppa oppure nel luogo di domicilio delle
persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare o dei volontari; c.

per partecipare a gare di tiro fuori del servizio, a manifestazioni sportive militari o a gare sportive civili d'importanza sopraregionale; d.

per altri scopi importanti, qualora il rifiuto della domanda risultasse troppo
severo.

3 Il DDPS regola la concessione di congedi per l'esercizio di obblighi religiosi.

4 Le domande di congedo per gli scopi secondo il capoverso 1 lettere b ed e, nonché
il capoverso 2 lettera c sono rifiutate se la prestazione in servizio del richiedente è
insufficiente o se il suo comportamento è poco cameratesco e la truppa non comprenderebbe la concessione del congedo.


Art. 59

Decisione

1 Il comandante direttamente superiore presso cui il richiedente presta servizio decide sulla domanda, sempre che i comandanti delle Grandi Unità non dispongano
altrimenti.

2 La decisione è comunicata per scritto ai richiedenti.

Istruzione e avanzamento 24

512.21

Capitolo 2: Disposizioni concernenti i servizi d'istruzione di base

Art. 60

Scuola reclute

1 Gli uomini soggetti all'obbligo di prestare servizio militare assolvono la scuola reclute nell'anno in cui compiono il 20° anno di età; le donne soggette all'obbligo di
prestare servizio militare, d'intesa con l'organo incaricato dell'amministrazione,
possono assolverla già nell'anno del reclutamento o più tardi.

2 Le persone naturalizzate e reclutate nel loro 20° anno di età o più tardi, assolvono
la scuola reclute nell'anno che segue quello della loro naturalizzazione.

3 Le persone reclutate anticipatamente possono assolvere la scuola reclute nell'anno
in cui compiono i 18 o i 19 anni.

4 Gli uomini soggetti all'obbligo di prestare servizio militare reclutati nel loro 19°
anno di età o prima, possono differire la scuola reclute al più tardi fino all'anno in
cui compiono i 23 anni.

5 Le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare che non hanno ancora
assolto la scuola reclute alla fine dell'anno in cui compiono il 27° anno di età, non
devono più assolverla; con il loro consenso, possono però ancora assolverla entro la
fine dell'anno in cui compiono i 32 anni.


Art. 61

Istruzione di soldati specialisti e sottufficiali specialisti Il DDPS può disciplinare segnatamente il completamento dei servizi d'istruzione di
base degli specialisti delle Armi e dei servizi ausiliari per funzioni particolarmente
impegnative ai livelli di soldato e sottufficiale.


Art. 62

Servizi d'istruzione di base dei quadri 1 Di regola, gli aspiranti al grado di caporale, furiere, sergente maggiore e tenente
assolvono il servizio d'istruzione per il grado superiore entro due anni dalla data
dell'approvazione della proposta d'avanzamento.

2 Di regola, i caporali, i furieri, i sergenti maggiori e i tenenti assolvono il servizio
pratico del loro grado direttamente dopo il servizio d'istruzione per il grado superiore, al più tardi però entro tre anni dalla data della promozione.

3 Il servizio pratico che le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare
devono compiere secondo la presente ordinanza viene assolto: a.

in una sola volta in una scuola reclute o eccezionalmente in un altro servizio
d'istruzione di base; e b.

conformemente alle istruzioni del Gruppo del personale, d'intesa con gli organi competenti per l'istruzione e la loro applicazione.

4 Sulle eccezioni alle regole dei capoversi 1 e 2 decidono: a.

per le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare dei Cantoni,
escluse quelle alla lettera b: le autorità militari cantonali;

Ordinanza sui servizi d'istruzione 25

512.21

b.

per gli aspiranti capicucina, sottufficiali d'ufficio, furieri, sergenti maggiori e
tenenti dei Cantoni nel caso di servizi d'istruzione secondo il capoverso 1,
così come per i capicucina, sottufficiali d'ufficio, furieri, sergenti maggiori e
tenenti dei Cantoni in occasione del servizio pratico secondo il capoverso 2:
il Gruppo del personale; nel caso di domande di riesame, d'intesa con le
autorità militari cantonali; c.

per le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare federali:
l'organo incaricato dell'amministrazione.


Art. 63

Ordine di successione dei servizi d'istruzione di base da compiere 1 A prestare i corsi di stato maggiore e i corsi di condotta è chiamato soltanto il militare che dispone dell'istruzione tecnica per la nuova funzione.

2 In casi eccezionali, l'istruzione tecnica può essere compiuta dopo il corso di stato
maggiore o il corso di condotta, sempre che la persona soggetta all'obbligo di prestare servizio militare interessata si impegni, per scritto, a ricuperarla entro due anni.
La decisone è presa dal comandante della Grande Unità, d'intesa con l'ufficio federale o il servizio ausiliario competente.

Capitolo 3:
Disposizioni concernenti i servizi d'istruzione delle formazioni


Art. 64

Corsi preparatori dei quadri 1 Di regola, prima dei corsi si svolgono corsi preparatori dei quadri. Essi durano: a.

per corsi di ripetizione e corsi d'addestramento:
1.

tre giorni, di regola da mercoledì a venerdì, per soldati e appuntati con
funzioni di sottufficiale nonché per caporali e sergenti, 2.

quattro giorni, di regola da martedì a venerdì, per sottufficiali con funzioni d'ufficiale, sottufficiali superiori nonché ufficiali subalterni, 3.

cinque giorni, di regola da lunedì a venerdì, per ufficiali degli stati
maggiori di corpi di truppa e comandanti d'unità; b.

per corsi tattico-tecnici: al massimo due giorni della settimana per gli aiuti di
comando e i comandanti.

2 Per i corsi di ripetizione del modello d'eccezione con corsi tattico-tecnici ridotti, il
comandante della Grande Unità può ridurre la durata dei corsi preparatori dei quadri
per ufficiali a tre giorni al massimo.


Art. 65

Corsi di ripetizione

1 Le formazioni sono chiamate a un corso di ripetizione di 19 giorni ogni due anni
(modello di base) oppure, ogni anno, a un corso di ripetizione di 12 giorni (modello
d'eccezione). È fatta salva la regolamentazione speciale dell'articolo 15.

Istruzione e avanzamento 26

512.21

2 Secondo la loro incorporazione, il loro grado e la loro funzione, i soldati, gli appuntati e i sottufficiali prestano corsi di ripetizione fino al raggiungimento del totale
obbligatorio di giorni di servizio.

3 I soldati, gli appuntati e i sottufficiali non sono più chiamati a servizi d'istruzione
nell'ultimo anno del loro obbligo di prestare servizio militare; è fatta salva la chiamata per il ricupero di servizi d'istruzione differiti a richiesta della persona soggetta
all'obbligo di prestare servizio militare.

4 Di regola, gli ufficiali compiono tutti corsi della loro formazione fino al raggiungimento del loro totale obbligatorio di giorni di servizio.


Art. 66

Chiamata a servizi d'istruzione delle formazioni al di fuori
della formazione d'incorporazione Le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare possono essere chiamate, nell'ambito del loro obbligo di prestare servizio, a servizi d'istruzione di
un'altra formazione o ad altri servizi computabili secondo il diritto militare.


Art. 67

Saldo dei giorni di servizio Il Gruppo del personale disciplina i dettagli relativi all'adempimento dei giorni di
servizio mancanti.


Art. 68

Corsi tattico-tecnici 1 Il perfezionamento tattico-tecnico degli ufficiali avviene sotto la direzione dei comandanti delle Grandi Unità e delle truppe d'armata. Esso ha luogo come segue: a.

nel modello di base: come corsi tattico-tecnici negli anni senza corso di ripetizione delle formazioni d'incorporazione; b.

nel modello d'eccezione:
1.

come corsi tattico-tecnici ridotti, ogni due anni, 2.

come istruzione tattico-tecnica annuale nell'ambito del corso preparatorio dei quadri o del corso di ripetizione.

2 I corsi tattico-tecnici durano: a.

nel modello di base, cinque giorni per i comandanti e al massimo quattro
giorni per i capisezione e gli aiuti di comando; b.

nel modello d'eccezione, al massimo cinque giorni per gli ufficiali.

3 Se necessario, possono essere organizzati in due parti.

4 Se necessario, i sottufficiali possono essere chiamati a corsi tattico-tecnici.

5 Il DDPS può esonerare parzialmente o completamente determinati stati maggiori e
funzioni dall'adempimento dei corsi tattico-tecnici.

Ordinanza sui servizi d'istruzione 27

512.21


Art. 69

Corsi d'addestramento 1 Le formazioni che ricevono una nuova organizzazione o nuovo materiale sono addestrate, se possibile, nell'ambito dei corsi di ripetizione. Se necessario, il Consiglio
federale ordina servizi supplementari in corsi d'addestramento.

2 Il DDPS designa chi dirige l'addestramento.


Art. 70

Servizi di supporto all'istruzione 1 I militari che effettuano servizi di supporto all'istruzione prestano, di regola, il
numero di giorni di servizio che devono compiere con la loro formazione.

2 Se necessario, possono prestare servizi di supporto all'istruzione nelle scuole reclute: a.

i comandanti d'unità di truppa, d'intesa con il comandante della loro Grande
Unità, per una durata massima di 28 giorni; b.

i medici della truppa; c.

i sottufficiali.

3 Per quanto riguarda i servizi di supporto all'istruzione, il Gruppo del personale disciplina segnatamente: a.

i rapporti di subordinazione; b.

la chiamata in servizio; c.

le condizioni d'entrata in servizio; d.

l'andamento del servizio; e.

i controlli e le promozioni.

Capitolo 4: Altri servizi della truppa6

Art. 71

1 Per le visite di scuole, corsi ed esercitazioni, per i controlli in scuole, corsi ed esercizi, per la ricognizione per il corso preparatorio dei quadri e il corso di ripetizione,
per il controllo di impianti, per i rapporti, i servizi d'arbitraggio nonché per il trapasso del comando possono inoltre essere chiamati: a.

fino a tre giorni: appuntati nella pertinente funzione, sottufficiali e sottufficiali superiori; b.

fino a quattro giorni: ufficiali subalterni; c.

fino a sei giorni: capitani; d.

fino a sette giorni: ufficiali superiori.

6

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001
(RU 2001 190).

Istruzione e avanzamento 28

512.21

2 Le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare possono essere chiamate, nell'ambito dei servizi d'istruzione delle formazioni, a sette giorni supplementari al massimo di servizio per: a.

lavori nel corso preparatorio dei quadri e lavori di preparazione, come il ritiro di materiale e di veicoli ecc.; b.

lavori di licenziamento.

3 Per le formazioni secondo l'articolo 15 non può essere superato il numero massimo di 26 giorni di servizio.

Capitolo 5: Servizio unico

Art. 72

1 In deroga alla presente ordinanza, le reclute, i soldati, i sottufficiali e gli ufficiali
subalterni possono essere chiamati a prestare un servizio in una sola volta di 300
giorni (servizio unico). Si tratta di un servizio volontario per un numero limitato di
militari computato sul totale obbligatorio di giorni di servizio.

2 Per l'istruzione di base e l'istruzione dei quadri dei militari che prestano un servizio unico sono assunti sottufficiali, sottufficiali superiori e ufficiali allo scopo di
rafforzare il personale insegnante.

3 Il capo delle Forze terrestri disciplina i dettagli, segnatamente: a.

l'inizio e la fine del periodo di servizio; b.

le chiamate in servizio; c.

le scuole responsabili; d.

l'occupazione e la logistica; e.

i controlli e le promozioni; f.

l'impiego del personale insegnante.

Titolo quinto: Promozioni, mutazioni senza promozioni e nomine Capitolo 1: Promozioni e mutazioni senza promozioni Sezione 1: Qualificazione

Art. 73

Contenuto

1 La qualificazione è l'apprezzamento militare di chi presta servizio nella propria
funzione. Essa deve informare sulle sue prestazioni e capacità, nonché sulla personalità.

2 Per gli aspiranti a un grado superiore o una nuova funzione, la qualificazione deve
fornire informazioni anche sulla loro idoneità a occupare la funzione prevista.

Ordinanza sui servizi d'istruzione 29

512.21

3 I risultati di prestazioni e esami possono essere registrati dai superiori soltanto in
vista della qualificazione. Essi devono essere custoditi in modo sicuro e distrutti a
qualificazione avvenuta.


Art. 74

Persone da qualificare Ricevono una qualificazione: a.

in scuole, corsi e servizi pratici: gli allievi e i militari che compiono il servizio pratico; b.

in corsi di ripetizione e corsi d'addestramento che durante un anno comportano globalmente almeno dodici giorni di servizio con soldo:
1.

i quadri, nonché i soldati e gli appuntati che esercitano temporaneamente una funzione di quadro, 2.

i soldati e gli appuntati, le cui prestazioni sono insufficienti; c.

in corsi tattico-tecnici: gli aspiranti all'istruzione per un grado superiore o
per una nuova funzione.


Art. 75

Assegnazione e carattere vincolante 1 La qualificazione è data dal comandante o dal superiore sotto i cui ordini il militare
da qualificare presta servizio. Per gli specialisti, egli sente prima il parere dei superiori tecnici competenti.

2 Una qualificazione assegnata non può più essere modificata.


Art. 76

Comunicazione

1 La qualificazione è comunicata personalmente all'interessato.

2 Alle reclute la qualificazione è comunicata verbalmente.

3 La qualificazione è comunicata per scritto: a.

ai soldati, quando sono proposti al grado di appuntato o per l'istruzione al
grado di caporale;

b.

ai soldati e agli appuntati le cui prestazioni sono insufficienti; c.

ai quadri, nonché ai soldati e agli appuntati che esercitano temporaneamente
una funzione di quadro.


Art. 77

Forma, genere e procedura Le Forze terrestri emanano le istruzioni concernenti la forma e il genere della qualificazione nonché la procedura di qualificazione.

Istruzione e avanzamento 30

512.21

Sezione 2:
Proposta e chiamata per l'istruzione a un grado superiore
o una nuova funzione


Art. 78

Principi per l'assegnazione della proposta 1 Per ogni assunzione di un grado superiore o di una nuova funzione occorre una
proposta.

2 La proposta è data quando: a.

è dimostrato il fabbisogno; e b.

il candidato è idoneo alla nuova funzione e adempie le condizioni richieste.

3 Il fabbisogno è determinato nelle tabelle dell'effettivo regolamentare. Il Gruppo
del personale stabilisce annualmente il fabbisogno di candidati per le singole funzioni di quadro.

4 Per valutare l'attitudine di un candidato sono consultati i diretti superiori di servizio e tecnici.


Art. 79

Assegnazione, approvazione e annullamento di proposte 1 La proposta per un grado superiore o per una nuova funzione è assegnata, di regola, alla fine di un servizio, eccezionalmente anche fuori di un servizio, sempreché
esistano le basi per la decisione.

2 Le competenze per l'assegnazione e l'approvazione di proposte per un grado superiore sono stabilite nell'appendice 8.

3 Gli organi competenti per l'approvazione secondo l'appendice 8 annullano le proposte che non possono approvare o mantenere.

4 Nel caso di una condanna per mancata entrata in servizio d'istruzione per un grado
superiore, anche i tribunali di divisione della giustizia militare possono, eccezionalmente, annullare una proposta.

5 Le Forze terrestri emanano le istruzioni concernenti la procedura in materia di proposte.


Art. 80

Controllo

1 Gli organi competenti per la chiamata ai servizi d'istruzione al grado di sottufficiale, di sottufficiale superiore e di tenente tengono un controllo delle proposte per
l'istruzione a un grado superiore o a una nuova funzione.

2 Per gli ufficiali, la competenza per il controllo incombe ai comandanti delle Grandi
Unità o al superiore competente per il trattamento degli affari del personale.


Art. 81

Approvazione della chiamata Le competenze per l'approvazione della chiamata ai servizi d'istruzione per un grado superiore sono stabilite nell'appendice 9.

Ordinanza sui servizi d'istruzione 31

512.21

Sezione 3: Promozione

Art. 82

Principi

1 Non esiste alcun diritto alla promozione.

2 Un militare può essere promosso unicamente se: a.

il fabbisogno è dimostrato; b.

il candidato è idoneo all'esercizio del comando o della funzione e ne ha le
attitudini;

c.

il candidato gode di buona reputazione e, come persona, soddisfa le esigenze
del comando o della funzione; e d.

il candidato adempie le ulteriori condizioni particolari secondo la presente
ordinanza.

3 Il candidato che per motivi cogenti non può compiere un corso tecnico prima
dell'assunzione di una funzione, può nondimeno essere promosso, sempre che si
impegni per scritto nei confronti del suo comandante della Grandi Unità, o con il
superiore a lui equiparato, ad assolvere l'istruzione tecnica entro due anni dalla
promozione.

4 Le competenze per il rilascio della proposta d'avanzamento e l'esecuzione della
promozione sono stabilite nell'appendice 8.


Art. 83

Condizioni particolari per la promozione 1 I servizi d'istruzione da compiere obbligatoriamente prima dell'assunzione di un
grado superiore e le ulteriori condizioni particolari per la promozione sono stabiliti
nell'appendice 5.

2 Nelle funzioni di aiuti di comando, la promozione è consentita soltanto al grado
immediatamente superiore.7 3 Può essere promosso alto ufficiale soltanto chi ha rivestito un grado di ufficiale durante almeno sei anni.8 4 Nelle funzioni di ufficiale in seno allo stato maggiore dell'esercito, eccettuate le
funzioni di comandante e le funzioni del reggimento di quartiere generale, è possibile essere promossi al massimo due volte.

5 Nelle funzioni della riserva di personale è possibile una sola promozione.


Art. 84

Eccezioni

1 In casi particolari, può essere promosso anche un militare che non adempie tutte le
condizioni particolari per la promozione secondo la presente ordinanza. Le condi7

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001
(RU 2001 190).

8

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001
(RU 2001 190).

Istruzione e avanzamento 32

512.21

zioni per la promozione dell'articolo 82 capoverso 2 lettere b e c devono in ogni caso essere adempite.

2 Per le promozioni secondo il capoverso 1 sono competenti: a.

il Gruppo del personale, per la promozione al grado di appuntato e ai gradi
di sottufficiale;

b.

il DDPS, su proposta motivata del Gruppo del personale, per la promozione
ai gradi d'ufficiale fino a colonnello, eccettuati gli ufficiali secondo la lettera
c;

c.

il Consiglio federale, su proposta motivata del DDPS, per i comandanti di
reggimento.


Art. 85

Data della promozione 1 La promozione ai gradi di appuntato, di sottufficiale, di tenente, di primotenente e
di ufficiale di stato maggiore generale ha luogo alla fine dell'ultimo servizio che
dev'essere prestato per la promozione.

2 Le promozioni secondo il capoverso 1 hanno effetto dal giorno seguente il licenziamento e sono iscritte con questa data nel libretto di servizio e nei controlli.

3 La promozione ai gradi di capitano, di maggiore, di tenente colonnello e di colonnello ha luogo, di regola, ogni trimestre.

4 La promozione ai gradi di tenente colonnello e di colonnello con funzione di comandante di reggimento ha luogo il 1° gennaio o il 1° luglio.

5 La data della promozione ad alto ufficiale superiore è stabilita secondo le necessità.


Art. 86

Notificazione

La promozione è notificata ai militari per scritto, mediante l'iscrizione nel libretto di
servizio.


Art. 87

Brevetto

1 Chi è promosso riceve un brevetto. Per la promozione al grado di primotenente
non è rilasciato alcun brevetto.

2 Il brevetto contiene la data della promozione, il grado e, per la promozione fino e
compreso il grado di colonnello, l'appartenenza allo Stato maggiore generale,
l'Arma o il servizio ausiliario.

3 Il brevetto è rilasciato: a.

agli appuntati, ai sottufficiali e ai sottufficiali superiori: dall'organo che propone la promozione; b.

agli ufficiali: dall'organo competente per la promozione.

Ordinanza sui servizi d'istruzione 33

512.21

Sezione 4: Mutazioni senza promozione

Art. 88

Incorporazioni e trasferimenti in generale 1 I servizi d'istruzione che i militari devono compiere per l'assunzione di una nuova
funzione sono stabiliti nell'appendice 5.

2 Del rimanente, per la nuova incorporazione e il trasferimento di soldati, appuntati,
sottufficiali e ufficiali sono applicabili: a.

le disposizioni della legge militare, dell'organizzazione dell'esercito e delle
loro disposizioni d'esecuzione; b.

le disposizioni sui controlli militari.

3 Il candidato che per motivi cogenti non può assolvere un corso tecnico prima dell'assunzione di una funzione, può nondimeno essere promosso, sempre che si impegni per scritto nei confronti del comandante della Grande Unità o del superiore a lui
equiparato, ad assolvere l'istruzione tecnica entro due anni dall'assunzione della
funzione.9


Art. 89

Competenze nel caso di nuove incorporazioni e di trasferimenti
di ufficiali

Le competenze per le nuove incorporazioni e i trasferimenti di ufficiali sono stabilite
nell'appendice 10.


Art. 90

Data delle nuove incorporazioni e dei trasferimenti d'ufficiali Le nuove incorporazioni e i trasferimenti d'ufficiali possono avere luogo trimestralmente.


Art. 91

Conferimento di un comando o di una funzione ad interim 1 Il sottufficiale o l'ufficiale che non adempie tutte le condizioni per l'assunzione di
un comando o di una funzione, oppure per il quale esiste un motivo per conferirgli il
comando o la funzione soltanto provvisoriamente, è impiegato ad interim.10 2 Il conferimento di un comando o una funzione ad interim non dà diritto né a
un'assegnazione definitiva, né ad essere chiamato al servizio d'istruzione per un
grado superiore o per una nuova funzione.


Art. 92

Esercizio di un comando o di una funzione in sostituzione Se un comando o una funzione non può più essere esercitato temporaneamente da
un militare, il comandante della Grande Unità, il superiore competente per il trattamento degli affari del personale se si tratta di truppe d'armata, designa il sostituto.

9

Introdotto dal n. I dell'O del 27 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2001 190).

10

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001
(RU 2001 190).

Istruzione e avanzamento 34

512.21

Sezione 5:
Differimento e illiceità di una promozione o di una mutazione


Art. 93

Differimento per procedure in sospeso 1 Se contro un aspirante è in corso un procedimento penale, egli non può essere
promosso durante questo periodo. Il compimento di un servizio d'istruzione per un
grado superiore o l'assunzione di una nuova funzione sono consentiti soltanto con
l'approvazione del Gruppo del personale.

2 In caso di desistenza dal procedimento penale, di assoluzione o di condanna a una
multa o all'arresto repressivo, la promozione può aver luogo retroattivamente alla
data prevista inizialmente.

3 Un aspirante può prestare un servizio d'istruzione per un grado superiore, assumere una nuova funzione o essere promosso soltanto con l'approvazione del Gruppo
del personale se a quest'ultimo è noto che: a.

contro l'aspirante è in corso una procedura d'esecuzione o di fallimento; b.

la situazione personale dell'aspirante in vista della funzione prevista non è
ordinata.

4 Se il fallimento è revocato, se tutti i creditori sono stati tacitati oppure se la procedura di esecuzione o di fallimento è abbandonata, l'aspirante può essere ammesso al
servizio d'istruzione per un grado superiore, oppure può essergli conferita la nuova
funzione. In questi casi, la promozione può aver luogo retroattivamente alla data
prevista inizialmente.

5 Nei casi di cui al capoverso 3, i servizi amministrativi competenti sono autorizzati
a intraprendere ulteriori accertamenti.


Art. 94

Differimento e trasferimento a causa di condanna 1 Di regola, il militare condannato per un crimine o un delitto a una pena privativa
della libertà oppure a una misura di sicurezza conformemente al Codice penale può
essere ammesso a servizi d'istruzione per un grado superiore e a servizi pratici oppure promosso soltanto dopo: a.

la scadenza del periodo di prova, in caso di sospensione condizionale della
pena;

b.

la cancellazione della pena dal casellario giudiziale, in caso di esecuzione
della pena senza condizionale o della misura.

2 Il Gruppo del personale può prolungare il differimento secondo il capoverso 1 oppure, a richiesta del militare condannato, del comandante di truppa o dell'organo incaricato dell'amministrazione, ridurne la durata, se il comportamento del condannato lo giustifica.

3 Il Gruppo del personale può rincorporare o trasferire un militare condannato in
un'altra funzione. Esso consulta dapprima il comandante della Grande Unità o il superiore competente per il trattamento degli affari del personale. In caso di militari
cantonali, è necessario consultare le autorità militari cantonali competenti.

Ordinanza sui servizi d'istruzione 35

512.21


Art. 95

Promozioni e mutazioni illecite 1 Se è contraria alla legge militare e alle sue disposizioni d'esecuzione, la promozione o la mutazione può essere dichiarata nulla.

2 Sono competenti per annullare una promozione o una mutazione: a.

per gli appuntati, i sottufficiali e gli ufficiali fino al grado di colonnello
compreso, eccettuata la lettera b: il DDPS, su proposta del Gruppo del personale; b.

per i comandanti di reggimento: il Consiglio federale, su proposta del
DDPS.

Sezione 6: Regolamentazioni particolari

Art. 96

Promozioni ai gradi di appuntato e di sergente 1 Per ogni formazione o unità organizzativa comparabile del personale di servizio
della riserva di personale (ufficio federale/regione d'istruzione/Grande Unità ecc.)
possono essere promossi: a.

al massimo il 30 per cento dell'effettivo regolamentare dei soldati al grado di
appuntato; e

b.

al massimo il 40 per cento dell'effettivo regolamentare dei caporali al grado
di sergente.

2 In deroga alle disposizioni secondo il capoverso 1, i caporali impiegati come capiposto nei distaccamenti della polizia militare possono essere promossi al grado di
sergente.

3 Le previste promozioni ai gradi di appuntato o di sergente devono essere sottoposte tempestivamente all'organo tenitore del controllo di corpo. Esso vieta la promozione, se le condizioni secondo l'articolo 82 non sono adempite.


Art. 97


11

Doppio grado o grado multiplo 1 Se nelle tabelle dell'effettivo regolamentare sono stabiliti due o più gradi per una
funzione d'ufficiale, la promozione al grado immediatamente superiore è possibile il
più presto cinque anni dopo avere rivestito il grado attuale, sempre che siano adempiute le condizioni necessarie per questa funzione secondo l'appendice 5.

2 La promozione dal grado di tenente colonnello a quello di colonnello è ammessa
già dopo due anni nel grado di tenente colonnello.


Art. 98

Assunzione di un nuovo comando o di una nuova funzione 1 I sottufficiali e gli ufficiali che assumono un nuovo comando o una nuova funzione, devono compiere i servizi d'istruzione necessari secondo l'appendice 5.

11

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001
(RU 2001 190).

Istruzione e avanzamento 36

512.21

2 Le disposizioni seguenti derogano al capoverso 1: a.

se un aiuto di comando con il grado di maggiore assume un comando d'unità
per il quale nelle tabelle dell'effettivo regolamentare è previsto il doppio
grado di capitano/maggiore, non deve compiere il servizio pratico richiesto
secondo l'appendice 5; b.

se un comandante, un sostituto del comandante o un capo di stato maggiore
cambia di funzione per assumere la funzione di aiuto di comando dello stesso livello (corpo di truppa o Grande Unità), non deve compiere il corso di
stato maggiore richiesto secondo l'appendice 5.

3 Se un aiuto di comando con il grado di capitano assume un comando d'unità, deve
obbligatoriamente compiere il corso di condotta I e il servizio pratico prima dell'assunzione del comando.


Art. 99

Approvazione dell'assegnazione di proposte per un grado superiore Se per la promozione al grado immediatamente superiore è richiesto soltanto un determinato numero di anni di grado, prima dell'assegnazione della proposta per il
grado superiore occorre l'approvazione del militare interessato.


Art. 100

Corpo degli istruttori, Squadra di vigilanza, Corpo della guardia
delle fortificazioni

1 I membri del Corpo degli istruttori, della Squadra di vigilanza e del Corpo della
guardia delle fortificazioni devono adempiere le condizioni secondo la presente ordinanza per una promozione a un comando e una funzione dell'esercito.

2 Se hanno insegnato singole materie nelle scuole, non devono più seguire i relativi
servizi d'istruzione per una promozione o per l'assunzione di una funzione.

3 Gli ufficiali di professione invece dei corsi di stato maggiore previsti possono
compiere i rispettivi corsi di condotta e viceversa.

a12 Promozione al grado di aiutante sottufficiale 1 I futuri sottufficiali di professione che rivestono il grado di furiere o sergente maggiore sono promossi al grado di aiutante sottufficiale dopo aver compiuto il corso
d'istruzione di base I presso la Scuola per sottufficiali di professione dell'esercito,
senza ulteriori condizioni. Il conferimento di una funzione del grado di aiutante
sottufficiale presso la truppa non è necessario.

2 Essi prestano i servizi d'istruzione delle formazioni (SIF) nei primi sette anni di
funzione (modello di base) o quattro anni di funzione (modello d'eccezione) come
sottufficiale superiore, di regola, in qualità di furiere o sergente maggiore dell'unità
di truppa.

12

Introdotto dal n. II 7 dell'all. all'O del 3 lug. 2001 concernente l'entrata in vigore della
LPers per l'Amministrazione federale, in vigore dal 1° gen. 2002 (RS 172.220.111.2).

Ordinanza sui servizi d'istruzione 37

512.21

3 Adempiono il rimanente del totale obbligatorio di giorni di servizio in servizi
d'istruzione delle formazioni come insegnanti della truppa conformemente alla loro
formazione specifica di istruttore. La loro incorporazione militare si fonda sull'impiego.

b13 Promozione al grado di aiutante di stato maggiore 1 I sottufficiali di professione che rivestono il grado di aiutante sottufficiale sono
promossi al grado di aiutante di stato maggiore dopo aver compiuto l'istruzione
supplementare secondo le disposizioni dell'ordinanza del DDPS del 9 dicembre
199614 sulla Scuola per sottufficiali di professione dell'esercito. Il conferimento di
una funzione di aiutante di stato maggiore presso la truppa non è necessario.

2 La promozione ha luogo ogni volta il 1° gennaio o il 1° luglio.

3 I sottufficiali di professione promossi al grado di aiutanti di stato maggiore secondo la presente disposizione sono di regola incorporati nella riserva di personale. Il
capo delle forze terrestri disciplina i dettagli d'intesa con il comandante delle Forze
aeree.

4 I giorni d'istruzione prestati in corsi di stato maggiore, corsi di condotta e corsi
tecnici nonché nell'istruzione supplementare secondo il capoverso 1 sono computati
fino a 45 giorni sul totale obbligatorio di giorni di servizio.

c15 Assistenti degli addetti alla difesa 1 I sottufficiali di professione previsti come assistenti di un addetto alla difesa che
non hanno ancora il grado di aiutante di stato maggiore, possono rivestire tale grado
per il tempo in cui esercitano la loro funzione.

2 Il capo dello Stato maggiore generale regola l'istruzione.


Art. 101

Conferimento di un grado a tempo determinato 1 Quando l'esercizio di un incarico o di una funzione particolare in rapporto con gli
affari militari della Confederazione, l'adempimento di una determinata istruzione
militare o l'impiego nell'ambito di un'operazione di mantenimento della pace lo
esigono imperativamente, il capo dello Stato maggiore generale può conferire a singole persone il grado militare necessario per la durata del loro impiego o
dell'esercizio del loro incarico o della loro funzione all'estero.

2 Alla fine dell'impiego o dell'esercizio dell'incarico o della funzione il conferimento del grado perde automaticamente la sua validità. I militari rivestono di nuovo
il loro grado originario.

13

Introdotto dal n. II 7 dell'all. all'O del 3 lug. 2001 concernente l'entrata in vigore della
LPers per l'Amministrazione federale, in vigore dal 1° gen. 2002 (RS 172.220.111.2).

14

RS 512.413

15

Introdotto dal n. II 7 dell'all. all'O del 3 lug. 2001 concernente l'entrata in vigore della
LPers per l'Amministrazione federale, in vigore dal 1° gen. 2002 (RS 172.220.111.2).

Istruzione e avanzamento 38

512.21

Capitolo 2: Nomina a ufficiale specialista Sezione 1: Campo d'applicazione

Art. 102

1 Il presente capitolo regola il conferimento di funzioni d'ufficiale a soldati, appuntati e sottufficiali.

2 Il fabbisogno è determinato secondo le tabelle degli effettivi regolamentari.

Sezione 2: Nomina

Art. 103

Condizioni

La nomina può aver luogo unicamente se: a.

non è disponibile alcun ufficiale idoneo per il conferimento della funzione; b.

la persona interessata è idonea in base alla sua formazione civile nonché alla
sua attività e posizione professionali.


Art. 104

Domanda e approvazione della domanda 1 La domanda di conferimento di una funzione d'ufficiale è presentata dalla truppa.

2 La procedura si fonda sulle disposizioni applicabili alla mutazione di ufficiali.

3 La domanda è approvata dal Gruppo del personale.


Art. 105

Nomina

1 Il Gruppo del personale nomina il candidato a ufficiale specialista.

2 Di regola, le nomine a ufficiale specialista hanno luogo trimestralmente.

3 Non è rilasciato alcun brevetto.


Art. 106

Introduzione alla funzione d'ufficiale 1 I soldati, gli appuntati e i sottufficiali nominati ufficiali specialisti possono essere
introdotti alla nuova funzione in un corso di al massimo cinque giorni.

2 Il corso è organizzato dagli uffici federali, dai gruppi o dagli organi equiparati, le
cui tabelle degli effettivi regolamentari contemplano ufficiali specialisti.

Sezione 3: Qualificazioni e revoca della funzione d'ufficiale

Art. 107

Qualificazioni

Gli ufficiali specialisti sono qualificati come ufficiali.

Ordinanza sui servizi d'istruzione 39

512.21


Art. 108

Revoca della funzione d'ufficiale 1 Se un ufficiale specialista non esercita più la funzione d'ufficiale, quest'ultima è
revocata quando:

a.

è stato nominato in base a un'attività o a una posizione professionale che
non esercita o che non occupa più; e b.

ha esercitato la funzione di ufficiale sei o meno anni.

2 La nomina è parimenti revocata se è in contrasto con la legge militare, con le disposizioni sull'organizzazione dell'esercito o con la presente ordinanza.

3 Per la revoca della funzione d'ufficiale è competente il Gruppo del personale. Esso
decide in merito all'ulteriore impiego.

4 Nei casi di ufficiali specialisti, la cui nomina è revocata, il Gruppo del personale
esamina se possono ancora essere impiegati nell'esercito.

5 Se non possono più essere impiegati nell'esercito, devono essere prosciolti dall'obbligo di prestare servizio militare; essi sono annunciati all'organo di protezione civile del Comune di domicilio dal Gruppo del personale, conformemente alle disposizioni sui controlli militari.

6 La persona interessata è sentita in merito alla revoca della funzione d'ufficiale e
all'ulteriore impiego nell'esercito.

Capitolo 3: Nomina a cappellano

Art. 109

Condizioni

Oltre al compimento della scuola reclute, all'istruzione tecnica di 19 giorni per cappellani, all'idoneità al servizio militare e alla raccomandazione da parte dell'autorità
militare del Cantone di domicilio, le condizioni per la nomina sono: a.

a cappellano evangelico-riformato:
1.

il riconoscimento come pastore oppure il riconoscimento della formazione accademica o della formazione teologica equivalente e l'ordinazione da parte dell'autorità ecclesiastica competente, 2.

la raccomandazione da parte dell'autorità ecclesiastica competente; b.

a cappellano cattolico-romano:
1.

il riconoscimento come prete da parte della Curia vescovile competente
o dei superiori dell'Ordine competenti, 2.

la raccomandazione da parte della Curia vescovile competente; c.

a diacono cattolico-romano o assistente pastorale nell'esercito:
1.

il riconoscimento come diacono o assistente pastorale da parte della
Curia vescovile competente o dei superiori dell'Ordine competenti, 2.

la raccomandazione da parte della Curia vescovile competente.

Istruzione e avanzamento 40

512.21


Art. 110

Competenze

Il cappellano è nominato dal capo del DDPS, su proposta del sottocapo di stato
maggiore del Gruppo del personale dell'esercito.


Art. 111

Diritti e obblighi

1 Il cappellano, con la sua nomina, diventa capitano cappellano; il diacono cattolicoromano diventa capitano diacono e l'assistente pastorale capitano assistente pastorale. Egli ha perciò i diritti e gli obblighi di un ufficiale.

2 I candidati a cappellani capiservizio compiono un'istruzione tecnica di cinque
giorni al massimo.

3 Nell'ambito dell'assistenza spirituale dell'esercito, il capo dello Stato maggiore
generale disciplina:

a.

la missione e l'organizzazione dell'assistenza spirituale dell'esercito; b.

i dettagli concernenti il reclutamento, la nomina, l'incorporazione, l'istruzione nonché la definizione dei compiti del cappellano e del cappellano caposervizio.

Capitolo 4: Rimozione dal comando o dalla funzione Sezione 1: Condizioni

Art. 112

La procedura per la rimozione da un comando o da una funzione è avviata quando
sembra esclusa la possibilità di un ulteriore impiego militare nella posizione attuale
o in una nuova.

Sezione 2: Procedura

Art. 113

Procedura

1 Il comandante o il superiore che si propone di rimuovere dal comando o dalla funzione una persona, che non soddisfa più le esigenze di una funzione, deve avvertirla
per scritto il più presto possibile indicandogliene le ragioni.

2 Se l'avvertimento non ha effetto, l'interessato è messo di nuovo alla prova, di regola, entro un anno.

3 Se il servizio di prova conferma l'incapacità, l'interessato è rimosso dal comando o
dalla funzione.

4 La rimozione dal comando o dalla funzione è decisa senza esame, se il servizio di
prova non è compiuto entro due anni.

Ordinanza sui servizi d'istruzione 41

512.21

5 La rimozione dal comando o dalla funzione è decisa senza servizio di prova, qualora non sia possibile impiegare oltre l'interessato o il suo allontanamento immediato s'imponga nell'interesse della truppa.

6 Prima di decidere la rimozione dal comando o dalla funzione occorre sentire
l'interessato.


Art. 114

Esame e servizio di prova 1 Per i sottufficiali e gli ufficiali subalterni, l'esame delle attitudini consiste in un
servizio di prova.

2 Il servizio di prova secondo gli ordini del comandante di reggimento o della Grande Unità, del superiore competente per il trattamento degli affari del personale se si
tratta di truppe d'armata, è prestato sotto il comando di un altro superiore particolarmente qualificato.

3 Per i capitani e gli ufficiali superiori, il genere del servizio di prova è stabilito dal
comandante della Grande Unità, per le truppe d'armata dal superiore competente per
il trattamento degli affari del personale.

4 Il comandante, sotto i cui ordini è prestato il servizio di prova, dev'essere informato dal superiore del comandante della formazione d'incorporazione dell'interessato sulle ragioni dell'ammonimento.

5 Di regola, il servizio di prova ha la stessa durata di un servizio d'istruzione delle
formazioni.

6 Alla fine del servizio di prova, il comandante incaricato dell'esame informa per
scritto il superiore che ha ordinato l'esame sull'idoneità a esercitare la funzione attuale o un altro impiego.


Art. 115

Competenza per rimuovere dal comando o dalla funzione Sono competenti per pronunciare la rimozione dal comando o dalla funzione: a.

il comandante della formazione d'incorporazione, dopo aver sentito il comandante superiore: per i sottufficiali; b.

le autorità militari del Cantone, cui appartiene l'interessato: per gli ufficiali
cantonali;

c.

per gli ufficiali federali:
1.

il Gruppo del personale: per gli ufficiali subalterni, 2.

il DDPS: per i capitani, i maggiori, i tenenti colonnelli e i colonnelli,
fatto salvo il numero 3, 3.

il Consiglio federale: per i comandanti di reggimento.


Art. 116

Proposta e esecuzione 1 Il comandante competente per l'assegnazione della qualificazione propone, per la
via di servizio, la rimozione dal comando o dalla funzione degli ufficiali alle autorità
competenti per la rimozione.

Istruzione e avanzamento 42

512.21

2 Per i comandanti di reggimento la proposta è formulata dalla Direzione del DDPS.

3 Oltre ai motivi e ai mezzi d'impugnazione, la decisione di rimozione dal comando
o dalla funzione deve indicare le conseguenze secondo l'articolo 118.

4 La decisione del comandante concernente la rimozione dal comando o dalla funzione di un sottufficiale può essere deferita al DDPS mediante ricorso amministrativo.

5 Inoltre, la procedura è regolata dalla legge federale del 20 dicembre 196816 sulla
procedura amministrativa, quella concernente le autorità cantonali dal diritto cantonale; l'autorità cantonale statuente quale ultima istanza può parimenti revocare
l'effetto sospensivo di un ricorso amministrativo indirizzatole o di un ricorso amministrativo contro la sua decisione.


Art. 117

Iscrizione nel libretto di servizio 1 La decisione della rimozione dal comando o dalla funzione è iscritta nel libretto di
servizio soltanto quando essa è cresciuta in giudicato.

2 La competenza per l'iscrizione nonché la sua forma si fondano sulle disposizioni
sui controlli militari17.

Sezione 3: Esclusione dal servizio militare

Art. 118

1 Il DDPS può ordinare l'esclusione dal servizio militare fondandosi sulla decisione
cresciuta in giudicato relativa alla rimozione dal comando o dalla funzione.

2 La decisione di esclusione è definitiva.

3 L'esecuzione si fonda sulle disposizioni sui controlli militari18.

Titolo sesto: Disposizioni finali Capitolo 1: Esecuzione e abrogazione del diritto previgente

Art. 119

Esecuzione

1 Il DDPS, lo Stato maggiore generale, le Forze terrestri o le Forze aeree sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza ed emanano le istruzioni necessarie.

2 Alla Cancelleria federale e al Dipartimento federale di giustizia e polizia incombe
l'esecuzione nell'ambito dei loro stati maggiori.

16

RS 172.021

17

RS 511.22

18

RS 511.22

Ordinanza sui servizi d'istruzione 43

512.21


Art. 120

Diritto previgente: abrogazione Sono abrogate:

a.

l'ordinanza del 24 agosto 199419 sulla durata dell'obbligo di prestare servizio militare (ODOM); b.

l'ordinanza del 31 agosto 199420 sui servizi d'istruzione (OSI); c.

l'ordinanza del 24 agosto 199421 sull'adempimento dei servizi d'istruzione
(OASI);

d.

l'ordinanza del 24 agosto 199422 sulle promozioni e mutazioni nell'esercito
(OPME).

Capitolo 2: Modifica del diritto vigente

Art. 121


23

...

Art. 120a

...

Appendice 2
...


2. Ordinanza del 21 novembre 1990 25 concernente il Corpo degli istruttori Art. 35a

...


Art. 36b
cpv. 3 e 4
...

19

RU 1994 2894, 1998 1430 20

RU 1994 2907, 1996 1182, 1997 143, 1998 1587 21

RU 1994 2951, 1995 702 5338, 1997 244 2826, 1999 1295 22

RU 1995 290, 1996 399, 1997 347, 1998 1866 23

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001
(RU 2001 190).

24

RS 511.22. Le modificazioni qui appresso sono inserite nell'O menzionata.

25

RS 512.41. Le modificazioni qui appresso sono inserite nell'O menzionata.

Istruzione e avanzamento 44

512.21

Capitolo 3: Disposizioni transitorie

Art. 122

Determinazione del totale obbligatorio di giorni di servizio compiuti,
al passaggio da Esercito 61 a Esercito 95 Dal 1° gennaio 1995, ha compiuto il totale obbligatorio di giorni di servizio o non
deve più prestare servizi d'istruzione chi, secondo il diritto previgente e le regole
degli articoli 124 capoverso 1 e 128 capoverso 1, ha assolto in corsi di ripetizione e
corsi di complemento complessivamente il seguente numero di giorni di servizio
computabili:

a.

soldati, appuntati e caporali:
173 giorni (otto corsi di ripetizione di 20 giorni e un corso di complemento
di 13 giorni);

b.

sergenti:
180 giorni (nove corsi di ripetizione di 20 giorni); c.

sergenti maggiori, furieri e aiutanti sottufficiali:
213 giorni (dieci corsi di ripetizione di 20 giorni e un corso di complemento
di 13 giorni).


Art. 123

Adempimento dei servizi d'istruzione di base 1 I militari che hanno prestato una parte dei servizi d'istruzione di base secondo le
disposizioni applicabili a Esercito 61 (secondo il diritto previgente) compiono soltanto la durata rimanente dei servizi secondo il nuovo diritto, sempreché essa sia superiore a cinque giorni.

2 I caporali che hanno compiuto la scuola sottufficiali secondo il diritto previgente,
ma che prestano il servizio pratico secondo il nuovo diritto, devono essere chiamati
in servizio alla 5a e 6a settimana della scuola sottufficiali. Essi prestano in seguito il
servizio pratico come gli altri caporali di nuova nomina.

3 Gli aspiranti ufficiali sanitari e gli aspiranti ufficiali d'ospedalizzazione delle truppe sanitarie che hanno compiuto soltanto una scuola ufficiali sanitari I di 27 giorni
secondo il diritto previgente, dal 1995 compiono una scuola ufficiali sanitari di 117
giorni, con computo dei 27 giorni prestati presso la scuola ufficiali sanitari I. Essi
entrano in servizio all'inizio della 5a settimana della nuova scuola ufficiali sanitari.

4 Agli aspiranti medici, dentisti e farmacisti delle truppe sanitarie non è computata la
parte della scuola ufficiali effettuata secondo il diritto previgente presso la scuola
ufficiali sanitari I; dal 1995, essi devono compiere il totale dei 61 giorni della nuova
scuola ufficiali sanitari.

5 La differenza dei giorni di servizio rispetto alla durata normale, non accorciata,
dell'istruzione di base per diventare tenente secondo il diritto previgente è computata a posteriori sul totale obbligatorio di giorni di servizio degli ufficiali che hanno
compiuto un'istruzione di base accorciata secondo il diritto previgente (istruzione di
sottufficiale fino e compreso il servizio per il conseguimento del grado di tenente);
la presente disposizione non è applicabile agli ufficiali specialisti.

Ordinanza sui servizi d'istruzione 45

512.21

6 La differenza dei giorni di servizio rispetto alla durata normale, non accorciata,
dell'istruzione di base per diventare sergente maggiore secondo il diritto previgente
è computata a posteriori sul totale obbligatorio di giorni di servizio dei sottufficiali
tecnici, nati nel 1963 e più giovani, che hanno compiuto un'istruzione di base accorciata secondo il diritto previgente (scuola sottufficiali fino e compreso il servizio
per il conseguimento del grado di sergente maggiore).


Art. 124

Computo del servizio nel caso di servizi di perfezionamento
della truppa

1 I corsi di ripetizione nonché i corsi di complemento considerati compiuti secondo
il diritto previgente sono computati con 20 giorni rispettivamente con 13 giorni sul
totale obbligatorio di giorni di servizio secondo il nuovo diritto.

2 Ai membri del servizio ausiliario della giustizia militare e agli appartenenti alle
formazioni con servizi in parte prestati a giorni, trasferiti il 1° gennaio 1995 o più
tardi a un altro servizio ausiliario o a un'altra Arma, o in un servizio ausiliario o in
un'Arma, 20 giorni di servizio computabili sono computati come un corso di ripetizione di 20 giorni e 13 giorni di servizio computabili come un corso di complemento
di 13 giorni; rimanenti singoli giorni sono computati sul totale di giorni di servizio.

3 Le regole dei capoversi 1 e 2 sono applicabili anche agli appartenenti allo stato
maggiore dell'esercito e alle formazioni d'allarme incorporati il 1° gennaio 1995 o
più tardi in un'altra formazione.

4 Non vengono contati i giorni che i militari hanno prestato volontariamente o come
giorni in corsi preparatori dei quadri, per ricognizioni, per la preparazione dei corsi e
per lavori di organizzazione e di licenziamento.


Art. 125

Computo del servizio a posteriori I giorni di servizio prestati oltre i 22 giorni dai soldati e dagli appuntati in corsi di
ripetizione secondo il diritto previgente sono computati a posteriori sul totale obbligatorio di giorni di servizio. Sono eccettuati i giorni di servizio supplementari prestati nei corsi speciali in caso di riorganizzazione o di nuovo armamento delle formazioni.


Art. 126

Computo speciale per i servizi prestati dagli ufficiali al passaggio
da Esercito 61 a Esercito 95 I servizi d'istruzione prestati dagli ufficiali, nell'ambito delle disposizioni transitorie
concernenti il passaggio da Esercito 61 a Esercito 95, che superano i limiti massimi
secondo il capitolo 1 del titolo terzo, saranno computati, in occasione di una prossima promozione, sul totale obbligatorio di giorni di servizio del grado superiore.

Istruzione e avanzamento 46

512.21


Art. 127

Computo del servizio degli ex appartenenti al servizio
complementare

Fino al 31 dicembre 1990, agli ex appartenenti al servizio complementare viene
computato, indipendentemente dai servizi effettivamente prestati conformemente
alla loro età, al loro grado e alla loro incorporazione al 1° gennaio 1991, lo stesso
numero di giorni di servizio in corsi della truppa dei militari che non sono mai stati
idonei al servizio complementare; questo computo del servizio esclude il rimborso
della tassa militare che il complementare aveva pagato.


Art. 128

Ricupero del servizio 1 Le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare ricuperano i corsi della
truppa che, secondo il diritto previgente, non hanno compiuto o che non sono stati
considerati compiuti in una classe dell'esercito, soltanto se il ricupero era previsto
legalmente dal diritto previgente o quando il corso della truppa è stato differito su
domanda del militare.

2 Le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare non ricuperano i corsi
della truppa che non hanno compiuto fino al 31 dicembre 1999 per ragioni di inidoneità. Fino a questa data, è loro computato, secondo la loro età, il loro grado e la loro incorporazione, lo stesso numero di giorni di servizio in corsi della truppa dei
militari che non sono mai stati inidonei al servizio; tale computo del servizio esclude
il rimborso della tassa militare che è stata pagata come militare non idoneo.

3 Gli ufficiali ricuperano i corsi della truppa non assolti o non considerati compiuti
come soldato, appuntato o sottufficiale, soltanto se secondo il diritto previgente essi
hanno prestato servizio come ufficiale nell'ambito del totale obbligatorio di giorni di
servizio (art. 11 cpv. 2 dell'ordinanza del 19 gennaio 198326 sui corsi di ripetizione,
di complemento e della landsturm, OCR).

4 Per i servizi straordinari prestati a partire dal 1o gennaio 2001, agli ufficiali interessati la tassa militare pagata è rimborsata secondo i principi in materia di ricupero del
servizio.27


Art. 129

Promozioni e mutazioni senza promozione 1 Quando condizioni per la promozione o l'assunzione di una funzione sono modificate oppure quando funzioni sono soppresse o modificate nel grado, dopo l'entrata
in vigore del nuovo diritto possono aver luogo promozioni e modificazioni della
funzione soltanto secondo il nuovo diritto.

2 Le condizioni per la promozione o l'assunzione di una funzione estese giusta il
nuovo diritto sono considerate adempite soltanto quando sono state adempite anche
le pertinenti condizioni secondo il diritto previgente.

3 Un corso di stato maggiore II o III compiuto secondo il diritto previgente è computato come corso di stato maggiore II giusta il nuovo diritto.

26

RU 1983 178, 1984 1292, 1990 120 2021, 1992 454 27

Introdotto dall'art. 121 n. 2 dell'O del 27 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001
(RU 2001 190).

Ordinanza sui servizi d'istruzione 47

512.21

4 I servizi d'istruzione secondo il nuovo diritto sono considerati compiuti quando è
stato compiuto un servizio d'istruzione dello stesso livello con contenuti didattici
identici o prevalentemente comparabili secondo il diritto previgente. Le Forze terrestri o le Forze aeree decidono in merito all'adempimento dei servizi d'istruzione nei
singoli casi concreti.

5 I tenenti che al 1° gennaio 2000 adempiono tutte le condizioni per la promozione
secondo l'appendice 5 e che hanno assolto il servizio pratico come tenente possono
essere promossi al grado di capitano, in deroga all'articolo 83 capoverso 2.

6 La Direzione del DDPS decide sugli altri casi di computo d'importanza fondamentale non disciplinati dalla presente ordinanza.


Art. 130

Comandanti di gruppo/battaglione e loro sostituti 1 Gli ufficiali che hanno compiuto il corso di condotta II secondo il diritto previgente
possono essere promossi, il 1° gennaio 2000, nella funzione di un comandante di
gruppo/battaglione nonché nella funzione di loro sostituto, al grado di tenente colonnello o di maggiore senza adempiere ulteriori condizioni secondo l'appendice 5.

2 I comandanti che alla fine dell'anno 1999 lasciano il comando di un gruppo/battaglione possono essere promossi al grado di tenente colonnello, se: a.

dall'anno 2000 prestano ulteriormente servizio presso la truppa; b.

la promozione è sostenuta dal comandante superiore della Grande Unità; e c.

accettano la promozione prevista.

Capitolo 4: Entrata in vigore

Art. 131

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2000.

Istruzione e avanzamento 48

512.21

Appendice 128 (art. 3)

Definizioni e abbreviazioni (in ordine alfabetico) Sezione 1: Definizioni A

Anticipazione del servizio Prestare un servizio d'istruzione non secondo la
chiamata, ma in un periodo precedente.

C

Centro d'istruzione
dell'esercito di Lucerna
(CIEL)

Il compito principale del comando del Centro
d'istruzione dell'esercito di Lucerna consiste
nell'impartire l'istruzione di base ai quadri
superiori dell'esercito. Il CIEL comprende le
scuole seguenti: C SMG, C SM,
C cond e C tecn per aiut e uff info.

Corso d'addestramento
(C addestr)

Servizio d'istruzione delle formazioni in caso di
riorganizzazione o di equipaggiamento a nuovo
di una formazione.

Corso d'allenamento
(C allen)

Serve a mantenere e a promuovere l'abilità in
determinati settori tecnici.

Corso d'introduzione
(CI)

Serve a introdurre in un'altra funzione
nell'ambito dell'obbligo di prestare servizio.

Corso di base per
l'impiego nel servizio
di promovimento della
pace (CB prom pace)
Serve alla preparazione in vista di un successivo
impiego nell'ambito del servizio di promovimento della pace (vedere S prom pace).

Corso di condotta (C cond) Servizio d'istruzione di base per comandanti.

Corso di difesa integrata
(CDI)

Istruzione supplementare in corsi d'impiego
combinato nell'ambito della difesa integrata.
Addestramento alla collaborazione tra autorità
civili e organi militari di comando.

Corso di ripetizione
(CR)

Servizio d'istruzione della formazione. Lo
sforzo principale dell'istruzione, accanto alla
ripetizione e al consolidamento dell'istruzione
di base generale, verte sull'istruzione in
formazione.

28

Aggiornato giusta il n. II cpv. 1 dell'O del 27 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001
(RU 2001 190).

Ordinanza sui servizi d'istruzione 49

512.21

Corso di sport militare
(C sport mil)

Servizio d'istruzione supplementare con lo
scopo di preparare alla direzione di attività
sportive nei corsi. Computato sul totale
obbligatorio di giorni di servizio.

Corso di stato maggiore
(C SM)

1. Serve alla preparazione di servizi d'istruzione delle formazioni nonché per esercitare gli
stati maggiori delle Grandi Unità.

2. Servizio d'istruzione di base per aiuti di comando.

Corso di stato maggiore
generale (C SMG)

Servizio d'istruzione di base per l'istruzione
degli ufficiali di stato maggiore generale alla
funzione di aiuto di comando negli stati
maggiori delle Grandi Unità.

Corso per specialisti
(C specialisti)

Serve al perfezionamento specifico per
determinate funzioni.

Corso preparatorio
(C prep)

Servizio d'istruzione delle formazioni per
esercitare gli specialisti immediatamente prima
di un servizio d'istruzione.

Corso preparatorio
dei quadri (CQ)

Serve alla preparazione dei servizi d'istruzione
e, di regola, li precede immediatamente.
Vi partecipano i quadri nonché i soldati e gli
appuntati indispensabili ai lavori di
preparazione.

Corso speciale (C spec) Serve a completare il servizio d'istruzione di
base degli specialisti.

Corso tattico-tecnico
(CTT)

Servizio d'istruzione delle formazioni per
ufficiali (eventualmente per sottufficiali)
nell'ambito di una Grande Unità in vista di
possibili impieghi e compiti.

Corso tecnico (C tecn) Servizio d'istruzione di base per i quadri nel
settore tecnico.

D

Differimento del servizio Prestare un servizio d'istruzione non secondo la
chiamata, ma in un altro momento dello stesso
anno o in un anno successivo.

E

Esercizio di stato maggiore
(eser SM)

Serve ad esercitare la collaborazione tra i
comandanti e i loro stati maggiori.

N

Nomina

Conferimento di funzioni d'ufficiale a soldati,
appuntati e sottufficiali.

Nuova incorporazione Cambiamento dell'incorporazione di un militare
nell'ambito della stessa Arma o dello stesso
servizio ausiliario.

Istruzione e avanzamento 50

512.21

O

Obbligo di prestare servizio
militare (OPSM)

Comprende gli obblighi fuori del servizio, il
servizio d'istruzione, il servizio di promovimento della pace, il servizio d'appoggio e il
servizio attivo.

P

Persone soggette
all'obbligo di prestare
servizio militare (POS)
Tutte le persone di nazionalità svizzera che a
conclusione del reclutamento sono abili al
servizio e sono disposte ad assumere la funzione
prevista per loro, fino al proscioglimento
dall'obbligo di prestare servizio militare.

Promozione

Conferimento di un grado superiore.

Q

Quadri

Ufficiali e sottufficiali, nonché appuntati che
esercitano la funzione di sottufficiale.

R

Rapporto (rap) Serve, in particolare, al trattamento di questioni
concernenti la condotta, l'istruzione e
l'informazione; sono inclusi anche i rapporti
tecnici per aiuti di comando.

Ricognizione (ric) Attività di servizio svolta sul posto per la preparazione del successivo servizio d'istruzione
nell'ambito dell'obbligo di prestare servizio.

S

Scuole universitarie
professionali

Scuole specializzate superiori considerate
scuole universitarie professionali giusta la legge
federale del 6 ottobre 1995 sulle scuole
universitarie professionali.

Servizi d'istruzione delle
formazioni (SIF)

Servizi nell'ambito di uno stato maggiore o di
un'unità, inclusi i lavori di preparazione e di
licenziamento, nonché fuori della formazione.

Servizi d'istruzione di base
(SIB)

Istruzione di base delle reclute e istruzione di
sottufficiali e ufficiali per un grado superiore o
una nuova funzione; di regola è compiuta in una
scuola come corso o in un corso speciale.

Servizi di supporto
all'istruzione (SSI)
Servizi prestati da militari nella riserva di
personale, nello stato maggiore dell'esercito o
fuori della propria formazione, impiegati, in
caso di idoneità, nell'ambito dell'obbligo di
prestare servizio, come insegnanti, per
l'esercizio di impianti d'istruzione (appoggio
all'infrastruttura e all'organizzazione in scuole e
corsi), per la manutenzione di apparecchi,
veicoli, impianti e installazioni utilizzati per
l'istruzione oppure impiegati, in caso di
necessità imperativa, nell'amministrazione militare conformemente all'articolo 59
capoverso 3 della legge militare.

Ordinanza sui servizi d'istruzione 51

512.21

Servizio d'arbitraggio
(S arbitr)

Servizio nella direzione di un'esercitazione per
osservare e valutare l'attività della truppa.

Servizio d'istruzione
(S istr)

Tutti i servizi secondo la tabella delle scuole o
dei corsi pubblicata annualmente dal DDPS;
comprendono i servizi d'istruzione di base
(SIB) e i servizi di perfezionamento della truppa
(SPT).

Servizi di persone soggette all'obbligo di
prestare servizio militare:
a. secondo l'articolo 53 della legge militare e l'appendice 4 della presente ordinanza; b. secondo disposizioni particolari, segnatamente i servizi delle truppe di pronto impiego, delle formazioni d'allarme e impieghi
di militari secondo l'articolo 43 della legge
militare;

c. prestazioni di servizio volontarie secondo l'articolo 44 della legge militare.

Servizio d'istruzione
supplementare (SIS)
Servizio per esercitare i militari in un nuovo o
un ulteriore settore tecnico.

Servizio di promovimento
della pace (S prom pace)
Costituisce una parte della missione in materia
di politica di sicurezza e serve per le operazioni
di mantenimento della pace in ambito internazionale. L'annuncio per il servizio di promovimento della pace è volontario. La Confederazione stipula con i militari di queste truppe un
contratto di lavoro di diritto pubblico secondo
l'ordinamento dei funzionari.

Servizio pratico
(S pratico)

Serve all'applicazione pratica di quanto appreso
in una scuola per quadri. Di regola, è assolto in
una scuola reclute. È parte del servizio
d'istruzione di base dei quadri.

T

Trasferimento Mutazione di un militare in un'altra Arma o in
un altro servizio ausiliario.

Del resto, si applicano le definizioni: a.

secondo l'appendice 4 della presente ordinanza; b.

secondo l'appendice 1 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 sui controlli militari (OCoM), nonché c.

secondo l'appendice 1 dell'ordinanza del 16 novembre 1994 sull'organizzazione dell'esercito (OOE).

Istruzione e avanzamento 52

512.21

Sezione 2: Abbreviazioni AS

avviso del servizio nel PISA OAS

Ordine d'avviso del servizio in forma scritta u

uomini

organo amm

organo incaricato dell'amministrazione d

donne

Del resto, si applicano le abbreviazioni secondo il Regolamento 52.2/II del capo
dello Stato maggiore generale del 5 dicembre 1997 sui «Documenti militari - Abbreviazioni».

Ordinanza sui servizi d'istruzione 53

512.21

Appendice 2

(art. 4 cpv. 3 e 17 cpv. 1) Durata dell'obbligo di prestare servizio militare per capitani
in funzioni speciali o con particolari capacità
Sono soggetti all'obbligo di prestare servizio militare fino alla fine dell'anno in cui
compiono 52 anni:

1

I capitani che occupano le funzioni seguenti (secondo OCTF): 1.1

Forze aeree

Stato maggiore dei corpi d'armata di campagna, del corpo d'armata da
montagna e delle Forze aeree (ORGFA):
capo della ricognizione aerea, pilota (di milizia, di professione, d'officina),
pilota di ricognitori telecomandati, ufficiale operatore del carico utile Brigata d'aviazione 31:
ufficiale informatore d'aviazione, ufficiale della sicurezza di volo, capo
impiego dei trasporti aerei, ufficiale della difesa contraerea, ufficiale radar,
ufficiale controllore d'intercettazione, ufficiale interpretatore, ufficiale di
attribuzione dei bersagli, ufficiale di ricognizione aerea, ufficiale fotografo,
ufficiale degli esploratori paracadutisti, ufficiale della condotta della guerra
elettronica, ufficiale d'impiego dei trasporti aerei, ufficiale tecnico, sostituto
del capo dell'identificazione, capogruppo, pilota (di milizia, di professione,
d'officina), ufficiale operatore di bordo, ufficiale d'impiego, pilota di
ricognitori telecomandati, ufficiale operatore del carico utile Brigata d'aerodromo 32:
ufficiale tecnico, ufficiale meteo Brigata informatica 34:
ufficiale della sicurezza delle opere, comandante d'installazione, ufficiale
della condotta della guerra elettronica, ufficiale informatore d'informatica,
ufficiale delle trasmissioni, ufficiale radar, ufficiale meteo, ufficiale
dell'esplorazione elettronica, ufficiale delle onde dirette Stato maggiore del servizio di manutenzione delle Forze aeree 35 nonché
stati maggiori dei gruppi d'esercizio delle Forze aeree:
ufficiale tecnico, capo del servizio del materiale d'aviazione, capo del
servizio del materiale speciale, capo del servizio dell'elettronica, capo del
servizio installazioni d'esercizio, capo del servizio delle costruzioni,
ufficiale addetto, capo pilota d'officina 1.2

Truppe di trasmissione Capitani della brigata Telecom 40, ufficiale Telecom 1.3

Truppe sanitarie

Comandante, sostituto comandante,
medico in tutte le funzioni, farmacista,
farmacologo, capo del servizio del
laboratorio d'ospedale, ufficiale biologo

Istruzione e avanzamento 54

512.21

1.4

Polizia militare

Capitani della polizia militare 1.5

Servizio della posta da campo Capitani del servizio della posta da campo 1.6

Giustizia militare

Capitani della giustizia militare 1.7

Assistenza spirituale Capitani dell'assistenza spirituale 1.8

Servizio militare delle ferrovie Capitani del servizio militare delle ferrovie 1.9

Mobilitazione

Capitani degli stati maggiori e dei settori
delle piazze di mobilitazione 1.10

Singole funzioni

Capitani degli stati maggiori del Consiglio
federale in funzioni proprie di stato
maggiore secondo le tabelle dell'effettivo
regolamentare di questi stati maggiori,
esclusi l'esercizio e le funzioni di aiuti
comando delle Armi e dei servizi ausiliari Capitani dello stato maggiore dell'esercito
in funzioni proprie di stato maggiore
secondo le tabelle dell'effettivo regolamentare dello stato maggiore dell'esercito,
per esempio collaboratori specialisti, senza
le funzioni d'esercizio e di aiuti di
comando delle Armi e dei servizi ausiliari Capitani in una funzione di ufficiale
superiore

2

Capitani con particolari capacità per istruire militari

Ordinanza sui servizi d'istruzione 55

512.21

Appendice 329 (art. 5 cpv. 1 e 3, 7 cpv. 2, 17 cpv. 1 e 18 cpv. 1) Proroga della durata dell'obbligo di prestare servizio militare
e ulteriore impiego nell'esercito dopo l'adempimento
dell'obbligo di prestare servizio militare
Sezione 1:
Proroga della durata dell'obbligo di prestare servizio militare
1

Le premesse per la proroga della durata dell'obbligo di prestare servizio
militare giusta l'articolo 13 capoverso 3 della legge militare fino alla fine
dell'anno in cui vengono compiuti 52 anni, sono date con la corrispondente
incorporazione nei gradi di soldato, appuntato, sottufficiale e ufficiale
subalterno, nonché per i capitani non contemplati dall'articolo 4
capoverso 3 della presente ordinanza, nel caso delle persone seguenti: 1.1

personale del DDPS, delle Direzioni e dei Dipartimenti militari cantonali,
nonché dei loro esercizi, incorporato come personale di servizio nella
riserva di personale o in formazioni di unità amministrative ed esercizi che,
in caso di servizio attivo, sono militarizzate oppure costituiscono parti di
formazioni militari;

1.2

personale dell'Aggruppamento dell'armamento, nonché della SF Impresa
svizzera d'aeronautica e di sistemi, della SM Impresa svizzera di munizioni,
della SW Impresa svizzera di sistemi d'arma e della SE Impresa svizzera di
elettronica, incorporato come personale di servizio nella riserva di personale
o in formazioni dell'esercito che, in caso di servizio attivo, è necessario
come specialista per la manutenzione; 1.3

personale delle Forze aeree incorporato nelle funzioni seguenti: ufficiale
informatore d'aviazione, pilota, ufficiale interpretatore, ufficiale operatore di
bordo e ufficiale degli esploratori paracadutisti della brigata d'aviazione 31;
sottufficiale tecnico della brigata d'aerodromo 32; ufficiale valanghe,
sottufficiale valanghe, soldato valanghe, ufficiale radar, ufficiale meteo,
ufficiale informatore d'informatica, ufficiale dell'esplorazione elettronica e
ufficiale della condotta della guerra elettronica della brigata informatica 34;
ufficiale d'aviazione; ufficiale addetto, sottufficiale e soldato del personale
specializzato nonché sottufficiale tecnico dello stato maggiore del servizio
di manutenzione delle Forze aeree 35 e degli stati maggiori dei gruppi
d'esercizio delle Forze aeree; 29

Aggiornato giusta il n. II cpv. 1 dell'O del 27 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001
(RU 2001 190).

Istruzione e avanzamento 56

512.21

1.4

personale di MeteoSvizzera, dell'Istituto federale per lo studio della neve e
delle valanghe, del Servizio sismologico svizzero e del Laboratorio di fisica
atmosferica del Politecnico federale di Zurigo, della Centrale nazionale
d'allarme e della Divisione principale per la sicurezza degli impianti
nucleari, incorporato in formazioni che, in servizio attivo, assumono i
compiti delle organizzazioni e istituzioni menzionate; 1.5

personale dello Swisscontrol incorporato in formazioni che, in servizio
attivo, è impiegato per il controllo del traffico aereo; 1.6

personale di bacini idroelettrici impiegato in formazioni delle Forze aeree
per assicurare l'allarme acqua; 1.7

personale che riveste la funzione di comandante dello stato maggiore
d'ingegneria, ingegnere civile, architetto o geologo degli stati maggiori
d'ingegneria delle truppe del genio e delle formazioni delle truppe di
salvataggio;

1.8

personale della Posta svizzera, incorporato in formazioni della posta da
campo;

1.9

personale dei fornitori di servizi di telecomunicazioni incorporato nella
brigata Telecom 40; se questo personale ha la funzione di quadro, il suo
impiego è riservato fino a quando lascia la sua funzione civile; 1.10

personale dell'Ufficio federale delle comunicazioni, incorporato in
formazioni della brigata di trasmissione 41 per assicurare la sorveglianza
radio;

1.11

medici, medici specialisti FMH, farmacisti e biologi con funzioni proprie di
stato maggiore o di unità secondo le tabelle dell'effettivo regolamentare
degli stati maggiori e delle unità; 1.12

veterinari delle truppe veterinarie nonché militari con la funzione di
conducente di cani;

1.13

specialisti di impianti di carburanti civili e militari incorporati in formazioni
delle truppe di sostegno; 1.14

persone istruite come conducenti di cani da catastrofe, consulenti chimici o
automobilisti di salvataggio e incorporate nel reggimento d'aiuto in caso di
catastrofe o nelle truppe di salvataggio; 1.15

funzionari di polizia incorporati nella polizia militare; 1.16

membri della giustizia militare, giudici e giudici supplenti dei tribunali
militari;

1.17

militari impiegati nell'assistenza spirituale dell'esercito; 1.18

specialisti dei media impiegati come ufficiali addetti all'informazione negli
stati maggiori delle Grandi Unità; 1.19

personale delle imprese pubbliche di trasporto, incorporato in formazioni
del servizio militare delle ferrovie nonché militari del servizio militare delle
ferrovie;

Ordinanza sui servizi d'istruzione 57

512.21

1.20

ufficiali subalterni degli stati maggiori della mobilitazione e ufficiali della
mobilitazione incorporati nei settori di mobilitazione e nelle cp mob; 1.21

membri degli stati maggiori del Consiglio federale con funzioni proprie di
stato maggiore secondo le tabelle dell'effettivo regolamentare di questi stati
maggiori, senza l'esercizio e senza le funzioni di aiuti di comando delle
Armi e dei servizi ausiliari; 1.22

membri dello stato maggiore dell'esercito con funzioni proprie di stato
maggiore secondo le tabelle dell'effettivo regolamentare dello stato
maggiore dell'esercito, per esempio collaboratori specialisti, senza le
funzioni d'esercizio e di aiuti di comando delle Armi e dei servizi ausiliari; 1.23

appartenenti alla riserva di personale impiegati come personale insegnante,
istruttori di milizia oppure nel gruppo di lavoro delle scienze militari o nel
Servizio psicopedagogico; 1.24

militari che sono stati messi a disposizione degli organi civili di condotta; 1.25

militari che occupano posti dell'effettivo regolamentare che, per ragioni
d'effettivo, non possono essere occupati con persone soggette all'obbligo di
prestare servizio militare idonee; 1.26

militari per i quali è indispensabile l'incorporazione militare a motivo
dell'attività fuori del servizio.

Sezione 2:
Ulteriore impiego dopo l'adempimento dell'obbligo di prestare
servizio militare

2

Le premesse per l'ulteriore impiego volontario dopo l'adempimento
dell'obbligo di prestare servizio militare, giusta l'articolo 14 della legge
militare1 sono date, con corrispondente incorporazione, per le persone
seguenti:

2.1

persone e militari secondo i numeri e 1.1, 1.4-1.6, 1.8-1.23, 1.25 e 1.26; 2.2

...

2.3

...

2.4

ufficiali superiori e alti ufficiali superiori; 2.5

...

2.6

ufficiali di professione e sottufficiali di professione.

1

RS 510.10

Istruzione e avanzamento 512.21

58

Appendice 4

(art. 12 cpv. 2)

Compendio dei generi di servizi d'istruzione Servizi d'istruzione (S istr) Servizi d'istruzione di base (SIB) Servizi di perfezionamento della truppa (SPT) Scuole

Corsi (C)

Servizi d'istruzione delle
formazioni (SIF)

Servizi speciali della truppa
(S spec trp)

Servizi d'istruzione supplementare (SIS) Scuola reclute (SR)

Ricognizione (ric)

Servizio d'arbitraggio (S arbitr) Corso di sport militare (C sport mil) Scuola sottufficiali (SSU) Corso preparatorio dei quadri
(CQ)

Esercizio di stato maggiore
(eser SM)

Corso di difesa integrata (CDI) Scuola per furieri
(Scuola fur, Sfur)

Corso di ripetizione (CR) Corso di stato maggiore
(C SM)

Corso di base (CB)

Scuola per sergenti maggiori
(Scuola sgtm, Ssgtm)

Corso tattico-tecnico (CTT) Rapporto (rap)

Corso d'introduzione (CI) Scuola ufficiali (SU) Corso perfezionamento
d'allenamento (C allen) Corso di base per l'impiego nel servizio di promovimento della pace
(CB prom pace)

Corso di stato maggiore (C SM) Corso d'addestramento
(C addestr)

Corso per direttori dell'istruzione
fuori del servizio (C dir) Corso di condotta (C cond) Corso preparatorio (C prep) Corso tecnico (C tecn) Corso per specialisti (C specialisti)

Ordinanza sui servizi d'istruzione 512.21

59

Servizi d'istruzione (S istr) Servizi d'istruzione di base (SIB) Servizi di perfezionamento della truppa (SPT) Scuole

Corsi (C)

Servizi d'istruzione delle
formazioni (SIF)

Servizi speciali della truppa
(S spec trp)

Servizi d'istruzione supplementare (SIS) Corso di stato maggiore generale
(C SMG)

Servizi di supporto all'istruzione
(SSI)

Servizio pratico (S pratico) Corso speciale (C spec)

Istruzione e avanzamento 512.21

60

Appendice 530 (art. 23 cpv. 1, 83 cpv. 1, 88 cpv. 1, 98 cpv. 1 e 2, 129 cpv. 5, 130 cpv. 1) Servizi d'istruzione Sommario

I. Servizi d'istruzione di base 1.

Scuola reclute/corsi speciali/istruzione dei sottufficiali 1.1

Scuola reclute

1.2

Corsi speciali

1.3

Scuola sottufficiali 1.4

Servizio pratico come caporale 2.

Istruzione dei sottufficiali superiori 2.1

Istruzione dei furieri d'unità 2.2

Istruzione dei sergenti maggiori d'unità 2.3

Istruzione dei sergenti maggiori tecnici 2.4

Istruzione degli aiutanti sottufficiali 2.4.1

Alfieri

2.4.2

Aiutanti sottufficiali tecnici 2.5

Istruzione degli aiutanti di stato maggiore 3.

Istruzione degli ufficiali subalterni e dei capitani
(soltanto piloti e operatori di bordo)
3.1

Istruzione dei tenenti 3.2

Istruzione dei primotenenti 3.3

Istruzione dei piloti (capitani) 3.4

Istruzione degli operatori di bordo (capitani) 4.

Istruzione dei comandanti (inclusi sost cdt e alti uff sup) 4.1

Cdt U (cap)

4.2

Cdt dist PM (B), sost cdt dist PM (A), sost cdt dist SSPM (cap) 4.3

Cdt cp fanfara dell'esercito (cap) 4.4

Cdt U con doppio grado (cap/magg); com SSPM e com dist prot CF
(cap/magg)

4.5

Cdt dist PM (A), cdt dist SSPM (magg) 4.6

Cdt fanfara dell'esercito (magg) 4.7

Cdt sqg (magg)

4.8

Sost cdt bat/gr, sost cdt sett mob, sost cdt gr eser FA, sost cdt zo PM,
sost cdt dist prot CF, sost cdt reg CGF (magg) 30

Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell'O del 27 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001
(RU 2001 190).

Ordinanza sui servizi d'istruzione 512.21

61

4.9

Sost cdt sq (magg)

4.10

Cdt bat/gr, cdt sett mob, cdt gr eser FA, cdt zo PM, cdt dist prot CF,
cdt lab SPAC Es (ten col) 4.11

Cdt sq (ten col)

4.12

Cdt/capo fraz SMEs (ten col) o (col); senza cdt rgt QG 4.13

Sost cdt rgt, sost cdt reg CGF, sost cdt gr impg av, sost cdt S man FA
(ten col)

4.14

Cdt rgt, cdt reg CGF, sost cdt CGF (col) 4.15

Sost cdt GU (col)

4.16

Alti uff sup (br/div/cdt C) e cdt CGF (col) 5.

Istruzione degli ufficiali di stato maggiore generale 5.1

Istruzione di base degli uff SMG 5.2

Funzioni di uff SMG (ten col SMG); eccettuato il numero 5.4.

5.3

Funzioni di uff SMG (col SMG); eccettuato il numero 5.4.

5.4

Cdt / sost cdt e alti uff sup: regolamentazione secondo il numero 4.

6.

Istruzione degli aiuti di comando 6.1

Aiuti di comando dei corpi di truppa (cap) o (cap/magg) 6.2

Aiuti di comando dei corpi di truppa (magg/ten col), (ten col) o (ten
col/col), (col)

6.3

Aiuti di comando delle GU (cap) o (cap/magg) 6.4

Aiuti di comando delle GU (magg) o (magg/ten col) 6.5

Aiuti di comando delle GU (ten col) o (ten col/col) 6.6

Aiuti di comando delle GU (col); CSM e SCSM op della br Tc 6.7

Aiuti di comando (inclusi sost cdt e sost capo) dello SMEs (senza rgt QG) e
ufficiali della riserva di personale (cap fino a col) 6.8

Presidenti e aiuti di comando della giustizia militare (cap fino a col) II. Servizi di perfezionamento della truppa (SPT);
senza ric/CQ/CR/CTT/SSI e S speciali trp
1.

Corsi per specialisti (C specialisti) 1.1

C specialisti dell'UFTC 1.2

C specialisti dell'UFTS 1.3

C specialisti dell'UFTL 1.4

C specialisti delle FA 1.5

C specialisti dei servizi ausiliari e di altri organi incaricati
dell'amministrazione

2.

Corsi d'allenamento (C allen) / Corsi d'addestramento (C addestr) 2.1

C allen

2.2

C addestr

Istruzione e avanzamento 512.21

62

3.

Corsi d'introduzione (CI) 3.1

CI dell'UFTC

3.2

CI dell'UFTS

3.3

CI dell'UFTL

3.4

CI delle FA/dell'UFIFA 3.5

CI dei servizi ausiliari e di altri organi incaricati dell'amministrazione 4.

Altri SPT

Ordinanza sui servizi d'istruzione 512.21

63

Osservazioni fondamentali: *

=

servizio d'istruzione da compiere obbligatoriamente prima di una promozione (servizio per l'avanzamento).

**

=

gli uff che non devono assolvere alcun C SM, C cond o servizio d'istruzione speciale possono essere promossi il più presto dopo 5 anni di grado (eccezione: da ten col a col già dopo 2 anni di grado).

OF

=

ufficio federale, servizio ausiliario o unità amministrativa responsabile per l'istruzione.

Jours

=

numero di giorni di servizio d'istruzione secondo la tabella delle scuole/dei corsi; in caso di compimento del servizio d'istruzione in più parti, il numero di giorni dei fine settimana non computabili è dedotto dal numero di giorni d'istruzione.

I. Servizi d'istruzione di base Giorni

Partecipanti e aspiranti Osservazioni

Competente

1. Scuola reclute/corsi speciali/istruzione dei sottufficiali 1.1 Scuola reclute - RS

103

- reclute

FT/UF

eccezioni:

54

- cond donna, segr, ord d'ufficio e recl cuc trp

UF

- auto, motocic

possono assolvere la SR in due parti UF

96

- futuri capicucina UF

- spec mont

compiono la SR in due parti
(parte estiva / parte invernale) UFTC

- cond macc costr trp salv possono assolvere la SR in due parti UFTL

1.2 Corsi speciali - C spec IB sicurezza 2

× 19

- app

+ 3 anni come personale tecnico CGF

- C spec tamb

19

- sdt

al posto del 1o CR

FT

- C spec per mans

19

- sdt

al posto delo CR

UFTL

Ordinanza sui servizi d'istruzione 512.21

64

I. Servizi d'istruzione di base Giorni

Partecipanti e aspiranti Osservazioni

Competente

- C spec per asp fur 12

- caporali

soltanto per suff oppure per chi non ha
assolto questo C spec come parte del suo S
pratico o chi, in quanto recluta, non è stato istruito
come aiuto furiere

UFTL

- C spec per asp sgtm 11

- caporali

solo per suff che non hanno assolto
questo C spec come parte del loro S pratico UFTL

- C spec per prep atzo e man 19

- sdt

al posto del 1o CR

UFTL

- C spec per spec high tecn 12/19

- spec high tecn

al posto del 1o CR

UFTL

- C spec per sdt san/osp 19

- sdt san, sdt/cond san, sdt osp (S inferm)

al posto del 1o CR in una scuola; senza
militari con proposta per SSU UFTL

- C spec espl par

40

- sdt

UFIFA

- C spec ricognitori telecomandati elo 12

- sdt

al posto del 1o CR

UFIFA

- C spec av

24

- sdt

al posto del 1o e del 2o CR UFIFA

- C spec CUF

19

- suff og (tiratori) al posto del 1o CR

UFIFA

- C spec mecc ap trm eser FA 12

- mecc ap trm (eser) e (ap terminali) FA

al posto del 1o CR

UFIFA

24

- mecc ap trm (ondi), (CI) + (TAF) FA

al posto del 1o e del 2o CR UFIFA

- C spec mecc ap radar TAF FA 24

- sdt

al posto del 1o e del 2o CR UFIFA

1.3 Scuola sottufficiali - SSU

40*

- futuri caporali

UF

eccezioni:

40*

- futuri caporali della fanfara militare in due parti

FT

24*

- futuri capicucina UFTL

Ordinanza sui servizi d'istruzione 512.21

65

I. Servizi d'istruzione di base Giorni

Partecipanti e aspiranti Osservazioni

Competente

1.4 Servizio pratico come caporale - S pratico

82/961

- caporali

spec mont in due parti FT/UF

eccezioni:

103

- suff circol e trsp (senza cond donna cat. III/1), suff pol str, suff circol
(trp G), suff benzinai può essere assolto anche in due parti UF

26

- cpl CGF

dopo aver compiuto 28 anni CGF

33

- suff vet con proposta per uff futuri veterinari

UFTL

40/541

- futuri furieri d'unità + 30 giorni, se non sono previsti come Qm UFTL

105

- capicucina

di cui 2 giorni di CQ UFTL

63/771

- capicucina con proposta per fur + 30 giorni, se non sono previsti come Qm UFTL

1 vale soltanto per SSU modelli 3 + 3 e
5 + 1 secondo FT

40/471

- cpl trp san

med stud/cand, med dent, farm o med, dent,
farm con proposta per SSU san UFTL

2. Istruzione dei sottufficiali superiori 2.1 Istruzione dei furieri d'unità - Scuola fur

33*

- sottufficiali

UFTL

- Servizio pratico come fur 108

- furieri

di cui 5 giorni di CQ UFTL

- Servizio pratico per futuri Qm 52

- furieri

di cui 5 giorni di CQ UFTL

- Servizio pratico rimanente 30

- furieri

per militari che hanno prestato soltanto 40
o 63 giorni di S pratico come asp fur GrpEs/
UFTL

Ordinanza sui servizi d'istruzione 512.21

66

I. Servizi d'istruzione di base Giorni

Partecipanti e aspiranti Osservazioni

Competente

2.2 Istruzione dei sergenti maggiori d'unità - Scuola sgtm

33*

- sottufficiali

UFTL

- Servizio pratico come sgtm 108

- sergenti maggiori di cui 5 giorni di CQ UFTL

eccezioni:

26

- sergenti maggiori CGF dopo aver compiuto 32 anni CGF

2.3 Istruzione dei sergenti maggiori tecnici - C tecn

36*

- sottufficiali

Altri C tecn o C tecn supplementari: UF

- C tecn I sost capi fanf = - C tecn sgtm tecn art = - C tecn sgtm tecn trp G = - C tecn suff tecn trm e suff rip (RITM) =

- C tecn suff Tc trm = - C tecn I + II suff rip = - C tecn suff tecn mans = - C tecn suff tecn picchetto incidenti=

- C tecn suff tecn aer, elo, TS = - C tecn suff tecn br infm = - C tecn I suff tecn S P campo = 54* giorni

40* giorni

26* (di cui 14
giorni S spec in
una SR)

26* giorni

26* giorni

38* (2

× 19)

giorni

19* giorni

40* giorni

19* giorni

40* giorni

19* giorni

FT

UFTS

UFTS

UFTS

UFTS

UFTL

UFTL

UFIFA

UFIFA

UFIFA

S P campo

Ordinanza sui servizi d'istruzione 512.21

67

I. Servizi d'istruzione di base Giorni

Partecipanti e aspiranti Osservazioni

Competente

- S pratico

82

eccezioni:

- sgtm tromb =

- sgtm tecn trp trm e suff rip (RITM) =

- sgtm tecn mans =

senza S pratico: - suff Tc

- suff tecn carb e suff rip trp mat - suff tecn aer, elo e TS - suff tecn S P campo 54 giorni

12 giorni

108 giorni

UF

FT

UFTS

UFTL

UFTS

UFTL

UFIFA

S P campo

2.4 Istruzione degli aiutanti sottufficiali 2.4.1 Alfieri

- C tecn per aiut suff 5*

- sgtm d'unità

UFTL

Promozione dopo 5 anni come sgtm d'unità o dopo 3 anni come suff spec (sgtm) del CGF 2.4.2 Aiut suff tecn - C tecn per aiut suff tecn 5*

- sgtm tecn

Altri C tecn o C tecn supplementari: FT/UF

- C tecn A TML per sostg e aiut suff tecn =

- C tecn aiut suff rip = 10* giorni

2 giorni

UFTC

UFTL

senza C tecn: - sgtm tecn aer, elo, TS e dir impg picchetto incidenti

- sgtm tecn br infm UFIFA

UFIFA

Ordinanza sui servizi d'istruzione 512.21

68

I. Servizi d'istruzione di base Giorni

Partecipanti e aspiranti Osservazioni

Competente

2.5 Istruzione degli aiutanti di stato maggiore - C tecn per aiut SM

19*

- sgtm/aiut della truppa UFTL

- C SM I

26*

CIEL

Promozione dopo 5 anni come aiut / sgtm della trp o del CGF 3. Istruzione degli ufficiali subalterni e dei capitani (soltanto piloti e operatori di bordo) 3.1 Istruzione dei tenenti - Scuola ufficiali

117*

- sottufficiali

eccezioni:

- SU del servizio Telecom = - med, dent, farm =

- SU log 1+2 per futuri Qm e futuri ten del S P campo =

- SU vet (due parti) = - futuri uff SMferr = 61 giorni

61 giorni

82 giorni

87 giorni

61 giorni

FT/UF

UFTS

UFTL

UFTL

UFTL

UFTL

Ordinanza sui servizi d'istruzione 512.21

69

I. Servizi d'istruzione di base Giorni

Partecipanti e aspiranti Osservazioni

Competente

- Servizio pratico

108

- tenenti

- di cui 5 giorni di CQ eccezioni:

- dent istr chir stomatologia = - segr SM =

- uff spec lingue = - uff del servizio Telecom = - uff vet =

- uff S P campo =

senza S pratico: - uff SMferr

166 giorni

45 giorni

106 giorni

19 giorni

89 giorni

19 giorni

FT/UF

Grsan

UFTS

UFTS

UFTS

UFTL

S P campo

SMferr

3.2 Istruzione dei primotenenti La promozione avviene dopo l'adempimento del S pratico come ten o 2 anni dopo il conseguimento
del brevetto di ten per gli uff del SMferr Ispett/Dir
GrpEs/Ct

3.3 Istruzione dei piloti (cap) - C cond I per piloti 24*

- uff sub pil

- in due parti (C cond I FA e istr tattica 3) FA

- Servizio pratico (istr tattica 4) 26*

FA

3.4 Istruzione degli operatori di bordo (cap) - C cond I FA

26*

- uff sub

FA

Ordinanza sui servizi d'istruzione 512.21

70

I. Servizi d'istruzione di base Giorni

Partecipanti e aspiranti Osservazioni

Competente

4. Istruzione dei comandanti (inclusi sost cdt) e degli alti ufficiali superiori 4.1 Cdt d'unità (cap) - C tecn I

12*

- uff sub

Altri C tecn o C tecn supplementari: UF

- aiuto cdo cap

- C tecn I/A sic mil = 5* giorni

Grop

- C tecn I fant =

- C tecn I/a o I/b TML = - C tecn A cdt SM ing = - C tecn I cdt trm =

- C tecn I mat =

- C tecn I aerod / DCA = senza C tecn:

- cdt cp mob

- cdt trp san, cdt trp sostg, cdt trp vet

- cdt br infm (escl cp fuc FA) 14* giorni

10* giorni

5* giorni

5* giorni

5* giorni

4* giorni

UFTC

UFTC

UFTS

UFTS

UFTL

UFIFA

Grop

UFTL

UFIFA

- C cond I

26*

eccezioni**: - uff del servizio Telecom = secondo UFTS - cdt SM ing = C SM I di 26* giorni GU

UFTS

UFTS

- Servizio pratico

82*

senza S pratico: - cdt SM ing

- uff del S P campo UFTS

S P campo

Ordinanza sui servizi d'istruzione 512.21

71

I. Servizi d'istruzione di base Giorni

Partecipanti e aspiranti Osservazioni

Competente

4.2 Cdt dist PM (B)/sost cdt dist PM (A), sost cdt dist SSPM (cap) - C tecn I sic mil

5*

- uff sub

Grop

- C cond I

26*

GU

4.3 Cdt cp fanfara dell'esercito (cap) - C tecn I per fanfara 26*

- uff sub

FT

4.4 Cdt U con doppio grado (cap/magg); com SSPM e com dist prot CF (cap/magg) - C tecn I

12*

- uff sub

Altri C tecn o C tecn supplementari: UF

- aiuto cdo cap/magg - cdt U cap

- C tecn I/A sic mil = - C tecn U SM cdt S ter = - C tecn I/b TML =

- C tecn I cdt trm = - C tecn cdt U SM SMferr = - C tecn cdt U SM trp sostg, trp san e trp salv =

- C tecn I aerod / DCA = senza C tecn:
cdt settore CGF 5* giorni

5* giorni

10* giorni

5* giorni

5* giorni

5* giorni

4* giorni

Grop

Grlog

UFTC

UFTS

UFTS

UFTL

UFIFA

CGF

- C cond I

26*

eccezioni**: - uff del servizio Telecom = secondo UFTS GU

UFTS

Ordinanza sui servizi d'istruzione 512.21

72

I. Servizi d'istruzione di base Giorni

Partecipanti e aspiranti Osservazioni

Competente

- S pratico

82

di cui 5 giorni di CQ eccezioni:

- senza aiuto cdo magg - senza com SSPM e com dist prot CF - cdt cp S FA dopo 5 anni d'attività professionale presso l'UFEFA

UF

Grop

FA

Promozione al grado di magg dopo 5 anni come cap 4.5 Cdt dist PM (A), cdt dist SSPM (magg) - C tecn I/A sic mil

5*

- cap

Grop

- C cond II

26*

GU

4.6 Cdt fanfara dell'esercito (magg) - C tecn II per fanfara 26*

- cap

FT

4.7 Cdt sqg (magg) - C cond II / istr tattica 26*

- cap pil

in due parti (modulo 1 del C cond I FA +
istr tattica)

CIEL / FA

Ordinanza sui servizi d'istruzione 512.21

73

I. Servizi d'istruzione di base Giorni

Partecipanti e aspiranti Osservazioni

Competente

4.8 Sost cdt bat/gr, sost cdt sett mob, sost cdt gr eser FA, sost cdt zo PM, sost cdt dist prot CF, sost cdt reg CGF (magg) - C tecn II

12*

- aiuto cdo cap/magg (ex cdt U) Altri C tecn o C tecn supplementari: UF

- cdt U cap/magg

- C tecn II/B sic mil = - C tecn II TML =

senza C tecn: - sost cdt sett mob

- sost cdt reg CGF

- sost cdt trp fort - sost cdt bat san, gr osp (mob), gr mat san, bat trsp, gr vet 5* giorni

8* (2

×4) giorni

Grop

UFTC

Grop

CGF

UFTS

UFTL

- sost cdt bat sostg - sost cdt FA

UFTL

UFIFA

- C cond II

26*

eccezioni**: - uff del Servizio Telecom = - sost cdt sett mob = secondo UFTS

secondo SCSM
op

CIEL

UFTS

Grop

4.9 Sost cdt sq (magg) - C cond II

26*

- cap pil, magg cdt sqg CIEL

Ordinanza sui servizi d'istruzione 512.21

74

I. Servizi d'istruzione di base Giorni

Partecipanti e aspiranti Osservazioni

Competente

4.10 Cdt bat/gr, cdt sett mob, cdt gr eser FA, cdt zo PM, cdt dist prot CF, cdt lab SPAC Es (ten col) - C tecn II

12*

- aiuto cdo cap fino a ten col (ex cdt U)

Altri C tecn o C tecn supplementari: UF

- sost cdt magg/ten col - cdt U cap/magg

- C tecn II/B sic mil = - C tecn II fant =

- C tecn II TML =

- C tecn II aerod/DCA = senza C tecn:

- cdt sett mob

- cdt trp fort

- cdt bat san, gr osp (mob), gr mat san, servizio biologico
dell'esercito, bat trsp - cdt bat sostg

- cdt gr vet

- cdt br infm

5* giorni

14* giorni

8* (2

×4) giorni

4* giorni

Grop

UFTC

UFTC

UFIFA

Grop

UFTS

UFTL

UFTL

UFTL

UFIFA

- C cond II

26*

eccezioni**: - uff del Servizio Telecom = - sost cdt sett mob = secondo UFTS

secondo SCSM
op

CIEL

UFTS

Grop

4.11 Cdt sq, uff TA rgt av (ten col) - C cond II

26*

- cdt sqg magg

- sost cdt sq

CIEL

Ordinanza sui servizi d'istruzione 512.21

75

I. Servizi d'istruzione di base Giorni

Partecipanti e aspiranti Osservazioni

Competente

4.12 Cdt / capo fraz SMEs (ten col) o (col); senza cdt rgt QG - aiuto cdo magg fino a col - sost cdt magg fino a col - cdt ten col/col

SMG

C cond/C SM**:
secondo la provenienza o la futura funzione, il superiore competente per trattare gli affari del personale
può ordinare un C SM o un C cond oppure un servizio d'istruzione speciale della stessa durata.

Uff SMG:

al grado di ten col SMG = avere compiuto il C SMG III di 19* giorni
al grado di col SMG = avere compiuto il C SMG III e il C SMG IV di 19* giorni ciascuno 4.13 Sost cdt rgt, cdt reg CGF, sost cdt gr impg av, sost cdt S man FA (ten col) - C tecn III

- C cond III

5*

- aiuto cdo magg/ten col - cdt bat/gr ten col (ex cdt C trp) con C tecn:

- C tecn III art (CCF) = 12 giorni

UFTS

Per uff SMG: avere compiuto il C SMG III di 19 giorni 4.14 Cdt rgt, sost cdt CGF (col) - C tecn III

- C cond III

5*

- aiuto cdo magg/ten col (ex cdt C trp) sost cdt ten col

- cdt bat/gr ten col con C tecn:

- C tecn III art (CCF) = eccezioni:

- cdt rgt Tc

12 giorni

UFTS

CIEL

UFTS

Per uff SMG: avere compiuto il C SMG III di 19 giorni e il C SMG IV di 19* giorni

Ordinanza sui servizi d'istruzione 512.21

76

I. Servizi d'istruzione di base Giorni

Partecipanti e aspiranti Osservazioni

Competente

4.15 Sost cdt GU (col) - aiuto cdo ten col / col (ex cdt C trp) - sost cdt ten col

- CSM GU col SMG

- cdt ten col / col Per uff SMG: avere compiuto il C SMG III di 19 giorni e il C SMG IV di 19* giorni 4.16 Alti uff sup (br, div o cdt C) e cdt CGF (col) - C cond IV

max 49

- aiuto cdo ten col / col (ex cdt C trp per l'avanzamento a cdt GU) - sost cdt ten col / col - CSM GU col SMG

- cdt ten col / col (7 settimane in parti) SCSM dottrina e istruzione
operativa

Per uff SMG: avere compiuto il C SMG III di 19 giorni e il C SMG IV di 19* giorni La promozione a comandante di corpo è possibile soltanto a partire dai gradi di brigadiere e di divisionario 5. Istruzione degli ufficiali di stato maggiore generale 5.1 Istruzione di base degli uff SMG - C SMG I

26

- pil (cap)

- sost cdt (magg)

- cdt cap/magg/ten col Ulteriori condizioni: - C cond II compiuto

- comandare un'unità durante: 2 CR nel modello di base 3 CR nel modello d'eccezione - piloti: 3 anni di grado come cap CIEL

- C SMG II

26 *

La promozione al grado di magg SMG e l'ammissione al corpo degli uff SMG hanno luogo dopo avere compiuto il C SMG II

Ordinanza sui servizi d'istruzione 512.21

77

I. Servizi d'istruzione di base Giorni

Partecipanti e aspiranti Osservazioni

Competente

5.2 Funzioni di uff SMG (ten col SMG); eccettuato il numero 5.4. - C SMG III

19*

uff SMG magg SMG

CIEL

- Uff SMG con doppio grado (magg/ten col) secondo le tabelle dell'effettivo regolamentare o in caso di grado multiplo: promozione al grado di ten col SMG dopo 5 anni come magg SMG.

CIEL

5.3 Funzioni di uff SMG (col SMG); eccettuato il numero 5.4. - C SMG III

19

uff SMG magg SMG

CIEL

- C SMG IV

19*

uff SMG ten col SMG CIEL

- Uff SMG con doppio grado (ten col/col) secondo le tabelle dell'effettivo regolamentare o in caso di grado multiplo: promozione al grado di col SMG dopo 2 anni come ten col SMG.

- La promozione a CSM (col SMG) è possibile soltanto a partire dal grado di ten col SMG.

5.4 Cdt / sost cdt e alti uff sup: regolamentazione secondo il numero 4.

Ordinanza sui servizi d'istruzione 512.21

78

I. Servizi d'istruzione di base Giorni

Partecipanti e aspiranti Osservazioni

Competente

6. Istruzione degli aiuti di comando 6.1 Aiuti di comando dei corpi di truppa (cap) o (cap/magg) - C tecn A

12

- uff sub

Altri C tecn o C tecn supplementari: UF

- aiuto cdo cap

- C tecn A aiut; C tecn A uff info=

- C tecn A SIT =

- C tecn I/A sic mil = - C tecn A SPAC =

- C tecn I e II per fanfara = - C tecn A TML =

- C tecn A trp G =

- C tecn A trp mat = - C tecn A aerod/infm/DCA = senza C tecn:

- uff mob

- uff S ter

- capo impg

- capo canc

- uff prot O (rgt QG) - uff carb, uff suss, capo sostg, uff mun, Qm, uff trp san e uff vet - uff br av (escl aiut, uff info ecc.) - uff S P campo

- uff del SMferr

19* giorni

5 giorni

5 giorni

19* giorni

19 giorni

8 (2

×4) giorni

5 giorni

5 giorni

4 giorni

CIEL

SMG SIT

Grop

Grop

FT

UFTC

UFTS

UFTL

UFIFA

Grop

Grlog

UFTC

UFTS

UFTS

UFTL

UFIFA

S P campo

SMferr

Ordinanza sui servizi d'istruzione 512.21

79

I. Servizi d'istruzione di base Giorni

Partecipanti e aspiranti Osservazioni

Competente

- C SM I

26*

- sost cdt magg

- cdt U cap/magg

eccezioni:

- senza uff che hanno compiuto il C cond II o il C SM II

- senza UffAF che hanno compiuto il C cond I - capo cdt tiro S istr spec secondo UFTS** - uff del servizio Telecom secondo UFTS** - C cond I FA di 26* giorni per uff della br trm 41 - uff delle FA (escl aiut, uff info, Qm, med ecc.) secondo FA** - uff del SMferr secondo SMferr** senza C SM**:

- capo cons cav, uff ars - capo tecn, capo compiti speciali - uff spec lingue, capo canc e collab spec rgt QG - uff funz trp san (escl med, capo med SM, uff info S san, uff trm, uff colg, uff osp,
uff trp san, uff tecn) - uff suss

- capo costr br infm - uff S P campo

CIEL

UFTS

UFTS

UFTS

FA

FA

SMferr

Grop

CGF

UFTS

UFTL

UFTL

FA

S P campo

Aiuto cdo secondo OCTF con doppio grado (cap/magg): promozione al grado di maggiore dopo 5 anni come capitano

Ordinanza sui servizi d'istruzione 512.21

80

I. Servizi d'istruzione di base Giorni

Partecipanti e aspiranti Osservazioni

Competente

6.2 Aiuti di comando dei corpi di truppa (magg/ten col), (ten col) o (ten col/col), (col) - C SM I

26*

- aiuto cdo cap fino col - sost cdt magg / ten col - cdt cap fino col

eccezioni:

- senza uff che hanno compiuto il C cond II o III, oppure il C SM II

- uff del CGF secondo CGF CIEL

CGF

C cond/C SM**:secondo la provenienza e la futura funzione, il superiore competente per trattare gli affari del personale può ordinare un C SM o un C cond oppure
un servizio d'avanzamento speciale della stessa durata.

6.3 Aiuti cdo GU (cap) o (cap/magg) - C tecn B

12

- uff sub

Altri C tecn o C tecn supplementari: UF/CIEL

- C tecn B uff info (sempre che il C tecn A sia già stato assolto) - C tecn B SPAC

12*

12*

- aiuto cdo cap

- cdt U cap / magg

- C tecn A aiut =

- C tecn II/B sic mil = - C tecn uff alp =

- C tecn B trm =

- C tecn B san =

- C tecn B trsp =

- C tecn B FA =

senza C tecn: - uff sport GU

- capo canc

- uff Tc

- uff delle FA (escl aiut, uff info, Qm,
med ecc.) secondo FA

- uff del S P campo 19* giorni

5 giorni

10 giorni

5 giorni

5 giorni

5 giorni

4 giorni

CIEL

Grop

UFTC

UFTS

UFTL

UFTL

UFIFA

Grci

UFTS

UFTS

FA

S P campo

Ordinanza sui servizi d'istruzione 512.21

81

I. Servizi d'istruzione di base Giorni

Partecipanti e aspiranti Osservazioni

Competente

- C SM II

19 *

eccezioni:

- senza uff che hanno compiuto il C con II - uff del servizio Telecom secondo UFTS** - uff del SMferr secondo SMferr** - uff delle FA (escl aiut, uff info, Qm, med ecc.) secondo FA**

senza C SM** - capo canc

- uff del S P campo CIEL

UFTS

SMferr

FA

UFTS

S P campo

Aiuto cdo secondo OCTF con doppio grado (cap/magg): promozione al grado di maggiore dopo 5 anni come capitano

Ordinanza sui servizi d'istruzione 512.21

82

I. Servizi d'istruzione di base Giorni

Partecipanti e aspiranti Osservazioni

Competente

6.4 Aiuti cdo GU (magg) o (magg/ten col) - C tecn B

12

- aiuto cdo cap/magg Altri C tecn o C tecn supplementari: UF/CIEL

- C tecn B uff info (sempre che il C tecn A sia già stato assolto) - C tecn B SPAC

12*

12*

- sost cdt magg/ten col - cdt cap/magg/ten col - C tecn A aiut =

- C tecn B SIT =

- C tecn II/B sic mil = - C tecn uff alp =

- C tecn B trp G =

- C tecn B trm =

- C tecn B san =

- C tecn B trsp =

- C tecn B FA =

senza C tecn - uff S ter

- capo TML

- uff Tc

- uff trp fort

19* giorni

5 giorni

5 giorni

10 giorni

5 giorni

5 giorni

5 giorni

5 giorni

4 giorni

CIEL

SMG SIT

Grop

UFTC

UFTS

UFTS

UFTL

UFTL

UFIFA

Grlog

UFTC

UFTS

UFTS

- Qm, capo sostg, uff rip, capo S mat - uff delle FA (escl uff DCA, aiut, uff info, med ecc.) secondo FA

- uff del S P campo UFTL

FA

S P campo

Ordinanza sui servizi d'istruzione 512.21

83

I. Servizi d'istruzione di base Giorni

Partecipanti e aspiranti Osservazioni

Competente

- C SM II

19*

eccezioni:

- senza uff che hanno compiuto il C cond II - uff del servizio Telecom secondo UFTS** - uff del SMferr secondo SMferr** - uff delle FA (escl aiut, uff info, Qm, med ecc.) secondo FA** senza C SM**:

- capo S giuridico

- uff ospe

- capo S suss, capo S carb - capo S tecn

- uff del S P campo CIEL

UFTS

SMferr

FA

Grlog

UFTL

UFTL

FA

S P campo

Aiuto cdo secondo OCTF con doppio grado (magg/ten col): promozione al grado di ten col dopo 5 anni come maggiore 6.5 Aiuti cdo GU (ten col) o (ten col/col) - C tecn B

12

- aiuto cdo magg / ten col Altri C tecn o C tecn supplementari: UF/CIEL

- C tecn B uff info (sempre che il C tecn A sia già stato assolto) - C tecn B SPAC

12

12*

12*

- sost cdt magg fino col - cdt magg fino col

- C tecn A aiut =

- C tecn B SIT =

- C tecn uff alp =

- C tecn B trm =

- C tecn B trp G =

- C tecn B trp san = - C tecn B trsp =

19* giorni

5 giorni

10 giorni

5 giorni

5 giorni

5 giorni

5 giorni

CIEL

SMG SIT

UFTC

UFTS

UFTS

UFTL

UFTL

- C tecn B FA =

4 giorni

UFIFA

Ordinanza sui servizi d'istruzione 512.21

84

I. Servizi d'istruzione di base Giorni

Partecipanti e aspiranti Osservazioni

Competente

senza C tecn: - uff S ter

- capo sostg e capo TML - uff Tc

- uff trp fort

- capo S mun/S com/sostg e S mat - uff delle FA (escl aiut, uff info, Qm, med ecc.) secondo FA - uff del S P campo

Grlog

UFTC

UFTS

UFTS

UFTL

FA

S P campo

- C SM II

19*

eccezioni:

- senza uff che hanno compiuto il C cond II - uff del servizio Telecom secondo UFTS** - uff del SMferr secondo SMferr** - uff delle FA (escl aiut, uff info, Qm, med ecc.) secondo FA**

senza C SM**: - uff ospe, med C, capo S san FA, med div ter - capo S vet, vet div - capo S suss, capo S carb - capo salv

- capo S tecn

- uff del S P campo CIEL

UFTS

SMferr

FA

UFTL

UFTL

UFTL

UFTL

FA

S P campo

Ordinanza sui servizi d'istruzione 512.21

85

I. Servizi d'istruzione di base Giorni

Partecipanti e aspiranti Osservazioni

Competente

Aiuto cdo secondo OCTF con doppio grado (ten col/col): promozione al grado di col dopo 2 anni come tenente colonnello 6.6 Aiuti cdo GU (col); CSM e SCSM op della br Tc - C tecn B

12

- aiuto cdo magg / ten col Altri C tecn o C tecn supplementari: UF/CIEL

- C tecn B uff info (sempre che il C tecn A sia già stato assolto) - C tecn B SPAC

12*

12*

- sost cdt magg fino col - CSM col SMG

- cdt magg fino col - C tecn B SIT =

- C tecn B trm =

- C tecn B san =

- C tecn B trsp =

senza C tecn: - capo TML

- capo S mun/S com e sostg - uff delle FA (escl aiut, uff info, Qm, med ecc.)

- uff del S P campo 5 giorni

5 giorni

5 giorni

5 giorni

SMG SIT

UFTS

UFTL

UFTL

UFTC

UFTL

FA

S P campo

Ordinanza sui servizi d'istruzione 512.21

86

I. Servizi d'istruzione di base Giorni

Partecipanti e aspiranti Osservazioni

Competente

- C SM II

19*

eccezioni:

- senza uff che hanno compiuto il C cond II - uff del servizio Telecom secondo UFTS - uff del SMferr secondo SMferr - uff delle FA (escl aiut, uff info, Qm, med ecc.) secondo FA**

senza C SM**: - uff ospe, med C, capo S san FA, med div ter - capo S vet, vet C

- capo salv

- capo S mat

- capo circol e trsp - capo S tecn

- uff del S P campo CIEL

UFTS

SMferr

FA

UFTL

UFTL

UFTL

UFTL

UFTL

UFIFA

S P campo

6.7 Aiuti cdo (inclusi sost cdt e sost capo) dello SMEs (senza rgt QG) e ufficiali della riserva di personale (cap fino a col);
senza aiuti cdo delle Armi e dei servizi ausiliari (p. es. uff SMG, aiut, uff info, Qm e med)
- uff sub fino al grado di col SMG

C cond / C SM**:
secondo la provenienza e la futura funzione, il superiore competente per trattare gli affari del personale
può ordinare un C SM o un C cond oppure un servizio d'istruzione speciale della stessa durata.

Promozioni alle funzioni secondo OCTF (al massimo fino al grado di col): in seno allo SMEs (senza rgt QG e senza aiuti cdo delle Armi e dei servizi ausiliari) sono possibili due promozioni,

in seno alla riserva di personale è possibile una promozione,

ogni volta dopo 5 anni di grado (al grado di col dopo 2 anni di grado) nel grado inferiore.

Gli aiuti cdo delle Armi e dei servizi ausiliari devono compiere i servizi d'istruzione come aiuto cdo delle GU (numeri 6.3. a 6.6.).
Secondo la provenienza e la futura funzione, il superiore competente per trattare gli affari del personale può ordinare un servizio d'istruzione
come aiuto cdo C trp (numeri 6.1. e 6.2.).

Ordinanza sui servizi d'istruzione 512.21

87

I. Servizi d'istruzione di base Giorni

Partecipanti e aspiranti Osservazioni

Competente

6.8 Presidenti e aiuti cdo della giustizia militare (cap fino a col) C cond / C SM**:
secondo la provenienza e la futura funzione, l'uditore in capo può ordinare un C SM o un C cond oppure
un servizio d'avanzamento speciale della stessa durata.

Promozioni degli aiuti di comando (senza presidenti) alle funzioni della GM secondo OCTF (al massimo fino al grado di col):
ogni volta dopo 5 anni di grado (al grado di col dopo 2 anni di grado) nel grado inferiore.

II. SPT (senza ric/CQ/CR/
CTT/SSI e S spec trp)

Giorni

Partecipanti e aspiranti Osservazioni

Competente

1. Corsi per specialisti (C specialisti) 1.1 UFTC

C specialisti di montagna 5

chi ha assolto la SR spec mont ogni 2 anni

UFTC

C specialisti di tiro con lm 5

uff sub lm (pes) della fant, delle TML e
delle trp fort ogni 6 anni; futuri cdt tiro cp pes fuc, cp aerop e
cp lm pes, sempreché non ricevano
l'istruzione al lm come uff sub UFTC

1.2 UFTS

C specialisti trp trm 12

sdt, suff, uff

secondo le necessità UFTS

C specialisti per eq ftn centi 5

ogni 2 anni come parte del CR UFTS

1.3 UFTL

C specialisti per uff vet, vet max 5

ogni 2 anni

UFTL

C specialisti per mans 19

UFTL

C specialisti per conducenti di cani 5

UFTL

C specialisti 1 S carb 2

capi sez sostg trp (TML, art) UFTL

Ordinanza sui servizi d'istruzione 512.21

88

II. SPT (senza ric/CQ/CR/
CTT/SSI e S spec trp)

Giorni

Partecipanti e aspiranti Osservazioni

Competente

C specialisti 3 per capi sez sostg 1

capi sez sostg trp CA camp 1 e
CA camp 2

responsabili per l'impiego di carrelli
di movimentazione

UFTL

C specialisti 4 per capi sez sostg 1

capi sez sostg trp CA mont 3,
CA camp 4 e FA

responsabili per l'impiego di carrelli
di movimentazione

UFTL

C specialisti 1 per uff rip 3

uff sub, cap

in caso di assunzione di una funzione
come uff rip (addestramento) UFTL

C specialisti 2 trp mat 2

futuri uff rip SM rgt,
capi S mat SM rgt sostg UFTL

C specialisti per arti trp 5

suff e sdt arti trp secondo le necessità

UFTL

C specialisti aiuto mil cata max 19

militari incorporati a nuovo
nel rgt acc

al posto del 1° CR con il rgt acc UFTL

1.4 FA

C specialisti aiuto cdo GU FA max 2

aiuto cdo GU FA

ogni 2 anni, secondo le necessità FA

C specialisti aiuto cdo C trp max 2

aiuto cdo C trp

ogni 2 anni, secondo le necessità FA

C specialisti ORGFA max 3

uff ORGFA

ogni 2 anni

FA

C specialisti uff contr intc max 4

uff gr impg av

secondo le necessità FA

C specialisti capi DCA max 3

capi DCA e capi GU FA ogni 2 anni

FA

C specialisti uff info br av 5

uff info br av

FA

C specialisti capi costr FA 4

capi costr di nuova nomina ogni 3 anni

FA

C specialisti uff sport FA 3

uff sport di nuova nomina FA

C specialisti SIFA

max 5

uff info FA

secondo le necessità FA

C specialisti salv aer max 5

med, san salv, aiut salv aer,
dir impg

FA

Ordinanza sui servizi d'istruzione 512.21

89

II. SPT (senza ric/CQ/CR/
CTT/SSI e S spec trp)

Giorni

Partecipanti e aspiranti Osservazioni

Competente

C specialisti pil ricognitori telecomandati e uff operatori carico utile max 12

futuri pil ricognitori telecomandati e uff operatori carico utile secondo le necessità

FA

C specialisti uff sic O max 2

uff sic O

secondo le necessità FA

C specialisti dir impg picchetto
incidenti

2

dir impg picchetto incidenti FA

C specialisti br DCA max 3

aiuto cdo

FA

C specialisti ricognitori
telecomandati elo / mecc
ricognitori telecomandati 2

suff e sdt ricognitori telecomandati elo e mecc ricognitori telecomandati
elo

ogni 2 anni, come parte del CR UFIFA

C specialisti uff gr otg L DCA 2

uff gr otg L DCA

ogni 2 anni, come parte del CTT UFIFA

1.5 Servizi ausiliari e altri organi incaricati dell'amministrazione C specialisti per segretari
di tribunale

4

segretari di tribunale di nuova
incorporazione

UC

C specialisti per GI max 5

giudici istruttori di nuova
incorporazione

UC

C specialisti per uditori 1

uditori di nuova incorporazione UC

C specialisti SIT

5

capo SIT e uff media e info SMG SIT

C specialisti Comca I 3

cdt e sost cdt a livello di bat/gr gli aiut a livello di bat / gr assolvono il corso
durante il C tecn A aiut SMG SIT

C specialisti Comca II 3

cdt, sost cdt e aiut a livello di rgt SMG SIT

C specialisti ASEs

5

assist spir pz armi di nuova
nomina

GrpEs

C specialisti sic mil max 19

militari della sic mil con funzione speciale e/o che necessitano di un'istruzione
speciale

Grop

C specialisti cdt dist PM max 19

futuri cdt dist PM

Grop

C specialisti uff sic mil GU 5

futuri uff sic mil GU Grop

Ordinanza sui servizi d'istruzione 512.21

90

II. SPT (senza ric/CQ/CR/
CTT/SSI e S spec trp)

Giorni

Partecipanti e aspiranti Osservazioni

Competente

C specialisti SPAC

5

tutti gli uff prot AC secondo le necessità

Grop

C specialisti med mil I e II 4

med mil

Grsan

C specialisti psic mil 3

psic mil

ogni 2 anni

Grsan

C specialisti SPP

max 5

uff incorporati nel SPP secondo le necessità

FT

C specialisti suff tamb 5

suff tamb, asp sgt dopo 2 CR FT

C specialisti per uff sport GU 5

futuri uff sport GU prima dell'incorporazione come uff sport; è organizzato a seconda delle necessità Grci

2. Corso d'allenamento (C allen)/Corso d'addestramento (C addestr) 2.1 C allen

C allen per spec lab AC 5

spec lab AC

Grop

C allen aiuto cata all'estero max 3

pool speciale rgt acc estero ogni 2 anni

Grop

C allen per eq c arm 3

UFTC

C allen prot delle vie respiratorie 2

portatori ap prot delle vie
respiratorie

UFTL

C allen prot contro la radioattività 1

UFTL

C allen per consulenti chimici 2

UFTL

C allen tecn esplo

2

uff esplo trp salv

UFTL

C allen pil ricognitori
telecomandati e uff operatori
carico utile

max 5

uff sub, pil ricognitori
telecomandati e uff operatori
carico utile

FA

C allen per espl par 5

espl par

FA

2.2 C addestr C addestr per arti trp max 19

secondo le necessità in caso di riequipaggiamento UFTL

Ordinanza sui servizi d'istruzione 512.21

91

II. SPT (senza ric/CQ/CR/
CTT/SSI e S spec trp)

Giorni

Partecipanti e aspiranti Osservazioni

Competente

3. Corsi d'introduzione (CI) 3.1 UFTC

CI per guide alp mil 19

militari di tutti i gradi con brevetto
di guida alpina civile che non hanno
assolto la SR spec mont UFTC

CI S sett val

5

militari del gr val Es 1 UFTC

3.2 UFTS

CI cdt tiro art + lm 12 cm 19

tutti gli uff fant/TML/art/fort che
diventano cdt tiro

UFTS

CI per cdt tiro di ricognitori
telecomandati

5

cdt tiro trp art/fort che diventano
cdt tiro di ricognitori telecomandati UFTS

CI per capi pos meteo GU 12

UFTS

CI armi appo

3

cdt br / div di nuova nomina UFTS

CI per uff info art 12

futuri uff info art (uff sub) UFTS

CI per cdt cp bl, cp fort e
cp trm br fort

max 5

nuovi titolari della funzione istruzione come capo po impg telematica UFTS

CI per suff / uff S Tc 12

uff e suff di nuova incorporazione
nel S Tc

UFTS

CI per uff spec trp trm max 5

nuovi titolari della funzione UFTS

CI per spec EED

max 12

futuri spec EED

UFTS

CI per spec critt

max 12

futu

ri spec critt

UFTS

CI per org cond

max 5

nuovi titolari della funzione UFTS

Ordinanza sui servizi d'istruzione 512.21

92

II. SPT (senza ric/CQ/CR/
CTT/SSI e S spec trp)

Giorni

Partecipanti e aspiranti Osservazioni

Competente

3.3 UFTL

CI S san

19

sdt/suff trasferiti nelle trp san senza med, dent e farm UFTL

CI per asp uff trp trsp 1/2 19

asp uff trp trsp (circol e trsp)
nonché asp uff circol e trsp militari senza licenza di condurre
militare cat III

UFTL

CI I per uff mun

4

uff per funz cdt o capo S
nell'ambito delle munizioni soltanto fo sostg

UFTL

CI II per uff mun

4

futuri uff mun e capi sostg
nello SM gr/bat

senza bat sostg

UFTL

CI III per uff mun

4

futuri uff mun e capi sostg
in SM rgt

senza rgt sostg

UFTL

CI IV per cdt U SM

3

futuri cdt cp SM rgt sostg e
cp mun (addestramento) per cdt cp SM e cp mun
come secondo impiego

UFTL

CI V per capi sez sostg 10

uff di nuova incorporazione
come capi sez sostg

soltanto per uff che non hanno assolto l'istr sostg in
una SU

UFTL

CI FUG

5

militari di tutte le Armi equipaggiati con FUG UFTL

CI 1 spec carb

12

militari di nuova incorporazione
nel S carb

UFTL

CI 2 spec carb

12

militari di nuova incorporazione
nel S carb

UFTL

CI carrelli elv

5

militari di tutte le Armi equipaggiati con carrelli elv UFTL

CI per conducenti di cani 12

futuri conducenti di cani da
guardia e da catastrofe UFTL

CI assort impg macerie 5

UFTL

CI trp salv

19

asp uff di altre Armi UFTL

CI ord uff

5

militari di tutte le Armi UFTL

CI arti trp

5

militari di tutte le Armi UFTL

Ordinanza sui servizi d'istruzione 512.21

93

II. SPT (senza ric/CQ/CR/
CTT/SSI e S spec trp)

Giorni

Partecipanti e aspiranti Osservazioni

Competente

3.4 FA / UFIFA CI per nuovi uff SMG FA 2

uff SMG di nuova nomina UFIFA

3.5 Servizi ausiliari e altri organi incaricati dell'amministrazione CI PM

12

futuri militari PM dei dist PM Grop

CI SSPM

12

futuri uff/uff spec dei dist SSPM Grop

CI per spec lab AC

19

sdt/suff istruiti come spec lab AC
e futuri capi sez lab AC prima dell'incorporazione come spec lab
SPAC; futuri capi sez dopo aver assolto
il C tecn A SPAC

Grop

CI per uff mob

5

uff di nuova incorporazione
nelle fo mob

prima del trasferimento nella mob; eccezionalmente al più tardi il 1° anno d'incorporazione Grop

CI mob per quadri trp 1

nuovi cdt trp, capi dist mob,
uff prot AC di C trp e sgtm U Grop

CI S ter/uff SM ter 5

uff SM ter e cdt cp SM ter prima del trasferimento nel S ter Grlog

CI fraz SMEs

5

uff di nuova incorporazione nello SM di
condotta dell'esercito SCSM dottrina e istruzione
operativa

CI I SPP

4

futuri uff SPP

FT

CI II SPP

19

futuri uff SPP

FT

CI per uff ferr

12

uff ferr di nuova nomina soltanto militari che hanno assolto
una SU per uff ferr

SMferr

CI per uff ferr

5

uff di nuova incorporazione
nel SMferr

SMferr

Ordinanza sui servizi d'istruzione 512.21

94

II. SPT (senza ric/CQ/CR/
CTT/SSI e S spec trp)

Giorni

Partecipanti e aspiranti Osservazioni

Competente

4. Altri SPT S pratico per capp

5

GrpEs

C sport mil GU

max 12

futuri monitori di sport d'unità GU

C sport mil per sportivi qual max 12

futuri monitori di sport d'unità FT

CB di combattimento 19

uff sub fant TML, art, FA, trp G,
trp fort, CGF, trp trm, trp sostg,
trp salv, trp mat e trp trsp
secondo le necessità

UFTC

Isp cav su pz mob

3

uff vet

UFTL

CB tecn esplo trp salv 12

uff sub trp salv

UFTL

CB tecn salv

12

uff sub trp salv

UFTL

CB tecn salv prot vie respiratorie 5

uff sub trp salv

UFTL

CB tecn salv luogo danno 5

uff sub trp salv

UFTL

Ordinanza sui servizi d'istruzione 512.21

95

Appendice 6

(art. 28 cpv. 3)

Competenza e procedura per la chiamata Sezione 1: Immissione dei dati nel PISA I dati che servono alla chiamata con PISA sono immessi nel PISA come segue: a.

dati provenienti dalla tabella annuale delle scuole e dalla tabella annuale dei corsi del DDPS: dal Gruppo della condotta dell'istruzione
delle Forze terrestri; b.

indicazioni particolari per l'ordine di marcia:
1.

per i servizi d'istruzione, senza servizi d'istruzione delle formazioni: dall'unità amministrativa competente per la scuola o per il corso, 2.

per i servizi d'istruzione delle formazioni (senza CTT): dal tenitore del controllo di corpo (TCC); c.

dati personali dell'avviso di servizio e dati dell'ordine d'avviso di servizio: dalle unità amministrative secondo la sezione 2, colonna 2.

Ordinanza sui servizi d'istruzione 512.21

96

Sezione 2: Competenza e procedura Colonna n. 1

Colonna n. 2

Colonna n. 3

Colonna n. 4

Colonna n. 5

Genere del servizio Competente per immettere
i dati personali nel PISA Genere dell'esecuzione Invio degli OM

Osservazioni

1. Scuola reclute come recluta

Reclute federali (fed): Cantone (Ct)=AS secondo direttive del GrpEs1) (incluse
le recl donne)
Reclute cantonali (ct): Ct=
AS secondo direttive GrpEs PISA con OM per reclute Ct

1) Per recl auto di tutte le
Armi e per recl pol str secondo direttive UFTL 2. Completamento scuola reclute nel caso di scuole
divise in due parti come
per esempio per funzioni
delle truppe di trasporto POS federali: GrpEs2) =AS

POS ct: TCC ct=AS
secondo OAS GrpEs

PISA con OM

GrpEs

Tenitore del controllo
di corpo ct

2) Per recl auto di tutte le
Armi secondo OAS UFTL

3. Scuola sottufficiali POS fed: organo amm3)
=AS

POS ct: TCC ct=AS

per aspiranti della fanteria
e delle trp salv: secondo
direttive GrpEs4)

per asp suff circol e trsp: secondo OAS UFTL PISA con OM

Organo amm

3) Per asp suff circol e trsp
di tutte le Armi secondo
OAS UFTL

4) Per SSU per capicucina
e SSU trm per cpl d'ufficio: secondo OAS GrpEs

Ordinanza sui servizi d'istruzione 512.21

97

Colonna n. 1

Colonna n. 2

Colonna n. 3

Colonna n. 4

Colonna n. 5

Genere del servizio Competente per immettere
i dati personali nel PISA Genere dell'esecuzione Invio degli OM

Osservazioni

4. Corso tecnico per aiutanti di stato maggiore e per
specialisti nonché servizio pratico per aspiranti
suff tecn

POS fed: organo amm=AS POS ct: TCC ct=AS secondo
OAS organo amm competente
per l'istruzione

PISA con OM

Organo amm
TCC ct

5. Scuola per furieri, per sergenti maggiori e ufficiali

POS fed: organo amm=AS POS ct: TCC ct=AS; per aspiranti della fanteria e delle trp
salv: secondo OAS GrpEs PISA con OM

Organo amm
TCC ct

6. Servizio pratico POS fed: organo amm5)
=AS

POS ct: TCC ct=AS secondo
OAS dell'organo amm o del
cdo competente per la scuola6);
per suff circol e trsp secondo
OAS UFTL

PISA con OM

Organo amm

TCC ct

5) Per suff circol e trsp di
tutte le Armi secondo OAS
UFTL

6) Per caporali capicucina,
cpl suff d'ufficio, suff superiori e uff della fanteria
e delle trp salv: secondo
OAS GrpEs

7. Servizio d'istruzione per ufficiali secondo l'OSI
nonché dei corpi di truppa, fatte salve l'OSVM e
l'OSCR

POS fed: organo amm=AS POS ct: TCC ct=AS7) secondo
OAS organo amm competente
per l'istruzione: per C cond I
delle div tramite il cdo
GU=AS

PISA con OM

Organo amm

TCC ct

7) Per ufficiali della fanteria e delle trp salv: secondo OAS
GrpEs per le scuole
dell'UFTC e l'UFTL

Ordinanza sui servizi d'istruzione 512.21

98

Colonna n. 1

Colonna n. 2

Colonna n. 3

Colonna n. 4

Colonna n. 5

Genere del servizio Competente per immettere
i dati personali nel PISA Genere dell'esecuzione Invio degli OM

Osservazioni

8. Servizio d'istruzione degli ufficiali in esercizi e corsi delle Grandi
Unità secondo OSI

POS fed: cdo GU=AS

POS ct: cdo GU=AS

PISA con OM

Comandi delle GU

9. Servizi speciali secondo OSI

POS fed: organo amm=AS POS ct: TCC ct=AS eventualmente, per determinati servizi:
cdo GU=AS

PISA oppure TCC fed o
TCC ct o cdo GU
con OM allestiti da loro Organo amm, TCC ct,
comandi delle GU

10. Servizi d'istruzione delle formazioni

Dal PISA nonché TCC fed
e ct secondo indicazioni
dei cdt trp

PISA o, in casi particolari, TCC fed o ct
con OM allestiti da loro Cdt trp e, in casi particolari, TCC fed o ct Gli OM sono inviati ai cdt
trp dalla divisione principale dell'informatica del
DDPS per il tramite del
TCC

11. CTT

cdo GU=AS

PISA con OM

cdo GU

12. Personale per l'esercizio e la manutenzione in
scuole e corsi senza militari della riserva di
personale secondo il
numero 16

POS fed: organo amm=AS
POS ct: TCC ct=AS

Organo amm, TCC fed
e ct con OM allestiti
da loro

Organo amm, TCC fed
e ct che allestiscono
gli OM

Ordinanza sui servizi d'istruzione 512.21

99

Colonna n. 1

Colonna n. 2

Colonna n. 3

Colonna n. 4

Colonna n. 5

Genere del servizio Competente per immettere
i dati personali nel PISA Genere dell'esecuzione Invio degli OM

Osservazioni

13. Corsi d'addestramento e corsi speciali degli
uffici federali (UF)

POS fed: organo amm=AS POS ct: TCC ct=AS secondo
OAS organo amm competente
per i corsi d'addestramento e per i corsi per specialisti PISA, organo amm o
TCC fed o ct con OM
allestiti da loro

Organo amm o TCC fed
o ct

14. Ricognizioni

POS fed: organo amm=AS
POS ct: TCC ct=AS secondo indicazioni dei cdt trp PISA, TCC fed o ct
nonché cdt trp con OM
allestiti da loro

Organo amm, TCC fed e ct,
nonché cdt trp che allestiscono gli OM 15. Servizi d'istruzione non contemplati nei numeri
1-13

Organo amm, TCC fed
e ct nonché cdt trp
con OM allestiti da loro Organo amm, TCC fed e ct
nonché cdt trp che allestiscono gli OM 16. Servizi di militari della riserva di personale,
eccettuati i numeri 3-15 POS fed: TCC=AS

PISA con OM

TCC

Ordinanza sui servizi d'istruzione 512.21

100

Appendice 7

(art. 46 cpv. 1 e 48 cpv. 1) Procedura e competenze per il differimento del servizio e il servizio anticipato Colonna n.

1

2

3

4

5

6

7

Genere del servizio Richiedente

Destinatario della domanda Organi interessati

Decisione

Destinatario copia o
avviso a PISA sulla decisione «differimento» Osservazioni

1. Scuola reclute

come recluta

Recluta

Cantone (Ct)

Reclute federali
(fed): GrpEs emana
direttive1)

Reclute cantonali (ct):
GrpEs emana direttive1) Cantone2)

Cantone2)

GrpEs

GrpEs

1) Per recl circol e trsp di
tutte le Armi secondo direttive UFTL
2) Per reclute donne
d'intesa con il Servizio
Donne nell'esercito

2. Completamento

della scuola
reclute per scuole
in due parti

Persone soggette
all'obbligo di prestare servizio militare (POS) POS fed: GrpEs

POS ct: Ct

GrpEs3)

Ct3) secondo
direttive GrpEs

Cantone

GrpEs

3) Per recl circol e trsp di
tutte le Armi secondo direttive UFTL

Ordinanza sui servizi d'istruzione 512.21

101

Colonna n.

1

2

3

4

5

6

7

Genere del servizio Richiedente

Destinatario della domanda Organi interessati

Decisione

Destinatario copia o
avviso a PISA sulla decisione «differimento» Osservazioni

3. Scuola

sottufficiali

Aspiranti
sottufficiali

POS fed: organo
amm

POS ct: Ct

Per asp suff circol e
trsp di tutte le Armi
secondo direttive
UFTL
Organo amm competente per la scuola
emana direttive; per
asp suff circol e trsp
di

tutte le Armi, secondo direttive UFTL Organo amm

Ct, senza candidati
capicucina e candidati suff d'ufficio
della fant e delle trp
salv4)

Cantone /
ufficio federale (UF)
o Cdo di scuola

Organo amm competente per la
scuola UF o Cdo
di scuola

Per candidati capicucina e
asp suff circol e trsp di
tutte le Armi, copia
all'UFTL

4) Per capicucina e candidati suff d'ufficio della fant
e delle trp salv: decisione
GrpEs; in caso di domande
di riesame,

d'intesa con il Ct; copia
della decisione al Ct e
all'UFTL

4. Corso tecnico per aiutanti di stato
maggiore e per
specialisti nonché
servizio pratico
per sottufficiali
tecnici

Persone soggette
all'obbligo di prestare servizio militare POS fed: organo
amm

POS ct: Ct

Organo amm competente per l'istruzione Organo amm5)

Ct

5)

Cantone
UF o Cdo di scuola

Organo amm competente per l'istruzione UF o Cdo di
scuola

5) Per aiutanti di stato
maggiore, d'intesa con
cdt GU o superiore dello
stesso livello

Ordinanza sui servizi d'istruzione 512.21

102

Colonna n.

1

2

3

4

5

6

7

Genere del servizio Richiedente

Destinatario della domanda Organi interessati

Decisione

Destinatario copia o
avviso a PISA sulla decisione «differimento» Osservazioni

5. Servizio pratico come caporale

Caporale

POS fed: organo
amm

POS ct: Ct

Per cpl circol e trsp
di tutte le Armi secondo direttive
UFTL

Organo amm competente per il servizio
pratico; per cpl circol
e trsp di tutte le Armi,
secondo direttive
UFTL

Organo amm

Ct, senza candidati
capicucina e candidati
suff d'ufficio della
fant e delle trp salv6) Cantone / UF
o Cdo di scuola

Organo amm competente per il servizio
pratico
UF/Cdo di scuola

Per cpl circol e trsp, copia
all'UFTL

6) Per capicucina e suff
d'ufficio della fant e delle
trp salv: decisione GrpEs;
in caso di domande di riesame, d'intesa con il Ct.
Copia della decisione
al Ct e all'UFTL.
Per cpl circol e trsp, copia
all'UFTL

6. Scuola per furieri Aspirante furiere

POS fed: organo
amm

POS ct: Ct

Organo amm

Ct, senza aspiranti
della fant e delle
trp salv7)

Cantone

Organo amm

7) Per aspiranti della fant
e delle trp salv: decisione
GrpEs; in caso di domande di riesame, d'intesa
con il Ct; copia della decisione al Ct e all'UFTL 7. Servizio pratico

come furiere

Furiere

POS fed: organo
amm

POS ct: Ct

Organo amm

Ct, senza furieri della
fant e delle trp salv8) Cantone / UF
o Cdo di scuola

UF o Cdo di scuola

8) Per furieri della fant e
delle trp salv: decisione
GrpEs; in caso di domande
di riesame, d'intesa con il
Ct; copia della decisione al
Ct e all'UF o al Cdo di
scuola

Ordinanza sui servizi d'istruzione 512.21

103

Colonna n.

1

2

3

4

5

6

7

Genere del servizio Richiedente

Destinatario della domanda Organi interessati

Decisione

Destinatario copia o
avviso a PISA sulla decisione «differimento» Osservazioni

8. Scuola per sergenti maggiori

Aspirante sergente
maggiore d'unità

POS fed: organo
amm

POS ct: Ct

Organo amm

Ct, senza aspiranti
della fant e delle
trp salv9)

Cantone

9) Per asp della fant e
delle trp salv: decisione
GrpEs; in caso di domande di riesame, d'intesa
con il Ct; copia della decisione al Ct 9. Servizio pratico

come sergente
maggiore

Sergente maggiore
d'unità

POS fed: organo
amm

POS ct: Ct

Organo amm

Ct, senza sergenti
maggiori della fant
e delle trp salv10)

Cantone / UF
o Cdo di scuola

UF o Cdo di scuola

10) Per sgtm della fant e
delle trp salv: decisione
GrpEs; in caso di domande
di riesame, d'intesa con il
Ct; copia della decisione al
Ct e all'UF o al Cdo di
scuola

10. Scuola ufficiali Aspiranti ufficiali

POS fed: organo
amm

POS ct: Ct

UF in caso di trasferimento dell'aspirante, sotto forma di
consultazione

Ct in caso di trasferimento dell'aspirante,
sotto forma di consultazione Organo amm
secondo l'appartenenza dell'aspirante in qualità di
tenente11)

Organo amm
Cantone, senza POS
ct UF o Cdo di
scuola

UF o Cdo di scuola

11) Per aspiranti ufficiali
della fant e delle trp salv:
decisione GrpEs; in caso
di domande di riesame,
d'intesa con il Ct

11. Servizio pratico come tenente

Ufficiale

Uff fed: organo
amm

Uff ct: Ct

Organo amm

Ct, senza uff della
fant e delle trp salv12) Cantone / UF /
Cdo di scuola

UF o Cdo di scuola

12) Per uff della fant e
delle trp salv: decisione
GrpEs; in caso di domande di riesame, d'intesa
con il Ct; copia della decisione al Ct e all'UF/Cdo
di scuola

Ordinanza sui servizi d'istruzione 512.21

104

Colonna n.

1

2

3

4

5

6

7

Genere del servizio Richiedente

Destinatario della domanda Organi interessati

Decisione

Destinatario copia o
avviso a PISA sulla decisione «differimento» Osservazioni

12. Servizio pratico come primotenente per la promozione al grado
di capitano come
cdt

Ufficiale

Uff fed: organo
amm

Uff ct: Ct

Organo amm

Ct, senza uff della
fant e delle trp salv13) Cantone / UF /
Cdo di scuola

UF o Cdo di scuola

13) Per uff della fant e
delle trp salv: decisione
GrpEs; in caso di domande di riesame, d'intesa
con il Ct; copia della decisione al Ct e all'UF o al
Cdo di scuola

13. Servizio d'istruzione per ufficiali
secondo OSI,
OSVM e OSCR o
della difesa integrata, fatti salvi i
numeri 12, 13,
15, 16 e 17 nonché S pratico o C
tecn secondo OSI
e dei corpi di trp

Persone soggette
all'obbligo di prestare servizio militare POS fed: organo
amm

POS ct: Ct

Le unità amministrative o i comandi
che organizzano i
servizi sono, se necessario, consultati Organo amm

Ct14)

Cantone, senza POS
ct

Unità amministrativa
o cdo che organizza i
servizi

14) Per mil della fant e
delle trp salv: accordo del
GrpEs

14. Servizio d'istruzione degli ufficiali in esercizi
e corsi secondo
OSI delle GU

Persone soggette
all'obbligo di prestare servizio militare Cdo della GU

POS fed: organo
amm

POS ct: Ct

Cdo della GU cui il
militare appartiene

POS fed: organo
amm e TCC fed

Cantone

Ordinanza sui servizi d'istruzione 512.21

105

Colonna n.

1

2

3

4

5

6

7

Genere del servizio Richiedente

Destinatario della domanda Organi interessati

Decisione

Destinatario copia o
avviso a PISA sulla decisione «differimento» Osservazioni

15. Servizi speciali secondo OSI

Persone soggette
all'obbligo di prestare servizio militare Unità amministrativa o cdo che ha
allestito l'ordine di
marcia

Unità amministrativa o cdo che ha
allestito l'ordine di
marcia

POS fed: organo
amm e TCC fed

POS ct: Ct

16. Servizi d'istruzione delle formazioni

Soldati,
appuntati,
sottufficiali

Ufficiali

POS fed: TCC fed

POS ct: Ct

Uff fed: organo amm,
per la via di servizio Uff ct: Ct, per la
via di servizio

Cdt della formazione d'incorporazione:
preavviso, di regola,
per suff e specialisti Organi di cdo ai quali
l'uff è subordinato:
preavviso

TCC fed

Ct

Organo amm

Ct

Cdt della formazione d'incorporazione
Cantone per POS
fed
Cdt della formazione con la quale le
POS avrebbero dovuto prestare servizio Organi di cdo superiori, per la via di servizio Cantone

17. CTT

Ufficiali

Cdo GU, per la via
di servizio

Cdt superiore: preavviso Cdo GU

Organi di cdo
superiori / ev. Cantone

Ordinanza sui servizi d'istruzione 512.21

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Colonna n.

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Genere del servizio Richiedente

Destinatario della domanda Organi interessati

Decisione

Destinatario copia o
avviso a PISA sulla decisione «differimento» Osservazioni

18. Servizi d'istruzione delle formazioni non
compiuti in formazioni come
corsi d'addestramento e corsi per
specialisti, o come personale di
servizio in scuole
e corsi

Soldati,
appuntati,
sottufficiali

Ufficiali

Uff ct: Ct

POS fed: organo
amm

POS ct: Ct

Uff fed: organo amm L'unità amministrativa o il cdo, presso
cui il servizio dovrebbe essere prestato, viene consultato Organo amm

Ct

Organo amm

Ct

Cdt della formazione d'incorporazione Cantone per POS fed

Unità amministrativa
o cdo presso cui si sarebbe dovuto prestare
il servizio

Organi di cdo superiori, per la via di servizio Cantone per uff fed

Unità amministrativa
o cdo presso cui si sarebbe dovuto prestare
il servizio

19. Servizi nell'ambito della riserva
di personale

POS

TCC

TCC

Organo amm

UF

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Appendice 8

(art. 79 cpv. 2 e 3 nonché 82 cpv. 4) Competenza per l'assegnazione di proposte e l'approvazione delle proposte e delle promozioni Sezione 1: app fino aiut SM (milizia) Genere del servizio

App, cpl e sgt

Fur e sgtm

Aiut suff (milizia) e
aiut SM (milizia)

Assegnazione della
proposta

SIB

istruttore d'unità o cdt/superiore
sotto gli ordini del quale il militare da proporre presta servizio cdt di scuola o cdt/superiore sotto
gli ordini del quale l'interessato
presta servizio

SPT

cdt della formazione
d'incorporazione

cdt bat/gr o superiore dello stesso livello SPT fuori della formazione d'incorporazione cdt o superiore del servizio in corso; il cdt della formazione d'incorporazione decide
sull'ulteriore trattamento Approvazione della
proposta e proposta
d'avanzamento

SIB

SPT

cdt di scuola

cpl: ispettore/direttore competente
app e sgt: cdt o superiore della
formazione d'incorporazione ispettore/direttore competente ispettore/direttore competente cdt rgt o superiore
dello stesso livello

Promozione

SIB e SPT

cdt o superiore sotto il cui comando l'aspirante presta il servizio
d'istruzione per maniscalchi: capo del Servizio veterinario
dell'esercito

cdt della formazione
nella quale
l'aspirante sarà incorporato dopo la
promozione

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Sezione 2: ufficiali Ten

I ten

Aiuti cdo e comandanti
(da cap a col); inclusi uff della riserva di personale GU Ufficiali della riserva
di personale
(da cap a col)

Alti ufficiali
superiori

Assegnazione della
proposta

cdt SR o cdt / superiore
sotto gli ordini del quale
l'interessato presta servizio cdt superiore

superiore

Dir DDPS

Approvazione della
proposta e proposta
d'avanzamento

approvazione da parte di:
ispettore / direttore

proposta d'avanzamento:
cdt SU

cdt di scuola o superiore
del S pratico

cdt GU o persona
competente secondo
l'appendice 1
OOE-DDPS

SCSM o direttore /
ispettore

Dir DDPS

Approvazione per gli
ufficiali superiori
cdt CA / FA o
CSMG / capo FT
per cdt rgt: Dir DDPS

CSMG1) / capo FT /
cdt FA

Promozione

mil federali (fed):
ispettore / direttore

mil cantonali (ct):
autorità mil ct

mil fed: ispettore /
direttore

mil ct: autorità mil ct uff senza S pratico:
GrpEs

ufficiali fed:
capo del DDPS

ufficiali ct:
autorità mil ct

cdt rgt:
Consiglio federale

capo del DDPS

Consiglio
federale

1)

Per i contingenti della riserva di personale che non rientrano nella sfera di competenza né del capo delle Forze terrestri, né del cdt delle FA (p. es. UCD, UC),
l'approvazione avviene da parte del CSMG.

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Appendice 9

(art. 81)

Approvazione della chiamata ai servizi d'istruzione per un grado superiore Per la chiamata a...

SSU, Sfur, Ssgtm
e corsi per suff superiori SU

C cond I1

C cond II e III

C cond IV

C SM I1

C SM II

C SMG I-IV

Decisione

militari cantonali:
autorità militari
cantonali

militari federali:
organo amm

ispettore o direttore competente in base
all'Arma o al
servizio ausiliario dell'aspirante come tenente cdt GU o superiore competente per il
trattamento degli affari del
personale

cdt GU o superiore competente per il trattamento degli
affari del personale d'intesa
con il cdo
SSMC

Dir DDPS
d'intesa con
cdo SSMC

cdt GU o superiore competente per il trattamento degli
affari del personale d'intesa
con il cdo
SSMC

cdt GU o superiore competente per il trattamento degli
affari del personale d'intesa
con il cdo
SSMC

CSMG su proposta del cdt
CA o del cdt
FA competente

Sono fatte salve le approvazioni del GrpEs in rapporto con procedure penali in sospeso o condanne (art. 93 e 94).

1

La chiamata ai corsi di stato maggiore e ai corsi di condotta I può avere luogo soltanto dopo aver compiuto il servizio pratico come tenente.

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Appendice 1031 (art. 89)

Competenze per la nuova incorporazione e il trasferimento Sezione 1: Nuova incorporazione Per la nuova
incorporazione di ....

Uff sub

Aiuti cdo e comandanti (da cap
a col); senza cdt rgt

cdt rgt e alti uff sup Richiedente

Cdt GU; in caso di trp armata: il superiore
competente per il trattamento degli affari
del personale

Dir del DDPS su proposta del cdt
GU; in caso di trp armata: il superiore competente per il trattamento
degli affari del personale Sono sentiti
in materia
di proposte

uff cantonali (ct) e uff SMG di stati
maggiori ct per la nuova incorporazione in una formazione federale (fed) autorità militare ct attualmente competente uff fed per la nuova incorporazione
in una formazione ct

autorità militare ct competente in futuro 31

Aggiornato giusta il n. II cpv. 1 dell'O del 27 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2001 190).

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Per la nuova
incorporazione di ....

Uff sub

Aiuti cdo e comandanti (da cap
a col); senza cdt rgt

cdt rgt e alti uff sup Approvazione
della proposta

uff ct e uff SMG di stati maggiori ct
per la nuova incorporazione in una
formazione ct

autorità militare ct attualmente competente
o competente in futuro uff ct per la nuova incorporazione
in una formazione fed o nella ris pers GrpEs

DDPS

Consiglio federale

uff fed

GrpEs

DDPS

uff SMG in funz di uff SMG e
uff in seno agli stati maggiori
del CF, allo SMEs (senza capo
fraz SMEs) e alla ris pers GrpEs

Sezione 2: Trasferimento Per il trasferimento di ....

Uff sub, aiuti cdo e comandanti (da cap a col) senza cdt rgt Cdt rgt

Sono competenti per il trasferimento ad altre Armi o ad altri
servizi ausiliari

organi federali interessati di comune accordo Consiglio federale

Decisione di trasferimento da parte di DDPS;
per uff sub: organo che riceve il militare Consiglio federale

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