1
Ordinanza
concernente la durata dell'obbligo di prestare
servizio militare, i servizi d'istruzione nonché
le promozioni e mutazioni nell'esercito
(Ordinanza sui servizi d'istruzione, OSI) del 20 settembre 1999 (Stato 6 febbraio 2001) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 3 capoverso 3, 6, 13 capoversi 3 e 5, 24 capoverso 2, 41
capoverso 3, 42 capoverso 2, 43, 49 capoversi 2 e 3, 51 capoverso 2, 53
capoverso 2, 54, 55 capoverso 3, 56 capoverso 3, 57, 58, 60 capoverso 3, 96 capoverso 2, 97 capoverso 3, 103 capoverso 1, 104 capoversi 3 e 4, 144 capoversi 1 e 2 e
150 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 19951;
visto l'articolo 70 capoverso 1 della legge del 17 giugno 19942 sulla protezione
civile,
ordina:
Titolo primo: Oggetto e campo d'applicazione
Art. 1
Oggetto
La presente ordinanza disciplina, per le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare nell'esercito, nella riserva di personale o negli stati maggiori del Consiglio federale: a.
la durata dell'obbligo di prestare servizio militare; b.
l'ulteriore impiego nella funzione militare dopo l'adempimento dell'obbligo
di prestare servizio militare; c.
l'adempimento dei servizi d'istruzione; d.
le promozioni, le mutazioni senza promozioni nonché le nomine.
Art. 2
Campo d'applicazione
1 L'ordinanza è applicabile: a.
agli Svizzeri soggetti all'obbligo di prestare servizio militare; b.
agli Svizzeri e alle Svizzere che si annunciano volontariamente al reclutamento e soggetti in seguito all'obbligo di prestare servizio militare; RU 1999 2903
1
RS 510.10
2
RS 520.1
512.21
Istruzione e avanzamento 2
512.21
c.
ai militari che, dopo aver compiuto l'obbligo di prestare servizio militare,
sono ulteriormente impiegati con il loro consenso scritto.
2 Sono fatte salve le disposizioni speciali previste in altri atti legislativi, per: a.
i membri del Corpo degli istruttori; b.
i membri della Squadra di vigilanza e del Servizio di volo militare; c.
i membri del Corpo della guardia delle fortificazioni; d.
i membri della giustizia militare; e.
determinati membri del Servizio della posta da campo; f.
i militari in servizio di promovimento della pace; g.
i membri del Servizio della Croce Rossa; h.
i membri degli stati maggiori del Consiglio federale; i.
le attività fuori del servizio della truppa.
3 Durante il servizio attivo e il servizio d'appoggio, la presente ordinanza vale fino a
quando il Consiglio federale, per il servizio attivo, e il Dipartimento federale della
difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), per il servizio
d'appoggio, non dispongano altrimenti.
4 Nella presente ordinanza, i capi delle frazioni dello stato maggiore dell'esercito, il
comandante del gruppo d'impiego d'aviazione, il comandante del servizio di manutenzione delle Forze aeree, i comandanti delle regioni Telecom, il comandante del comando di città, i presidenti dei tribunali militari e i comandanti delle piazze di mobilitazione soggiacciono allo stesso diritto applicabile ai comandanti di reggimento.3 5 Le forme maschili usate nella presente ordinanza, come «militare», «aspirante»,
«comandante», «superiore» ecc. comprendono sia i militari donne, sia i militari uomini.
Art. 3
Definizioni
Le definizioni e le abbreviazioni utilizzate nella presente ordinanza sono indicate
nell'appendice 1.
Titolo secondo: Obbligo di prestare servizio militare Capitolo 1: Durata dell'obbligo di prestare servizio militare
Art. 4
Durata regolamentare
1 La durata regolamentare dell'obbligo di prestare servizio militare è stabilita giusta
l'articolo 13 capoverso 2 della legge militare.
3
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2001
190).
Ordinanza sui servizi d'istruzione 3
512.21
2 Chi è reclutato nell'anno civile in cui compie 20 anni, o più tardi, è soggetto
all'obbligo di prestare servizio militare dalla data del reclutamento.
3 Per i capitani in funzioni speciali o con particolari capacità secondo l'appendice 2,
l'obbligo di prestare servizio militare dura fino alla fine dell'anno in cui compiono
52 anni.
Art. 5
Proroga della durata
1 Sono soggette all'obbligo di prestare servizio militare sino alla fine dell'anno in
cui compiono 52 anni le persone che, in quanto militari, rivestono le funzioni giusta
l'appendice 3 sezione 1.
2 Gli organi incaricati dell'amministrazione e le autorità militari cantonali designano
individualmente queste persone d'intesa con le unità amministrative o le organizzazioni interessate.
3 Queste persone sono assegnate alla riserva di personale fino al raggiungimento del
limite d'età secondo il capoverso 1, quando: a.
non esercitano più una funzione secondo l'appendice 3, oppure b.
non sussiste più la necessità di un'incorporazione nella corrispondente formazione.
Art. 6
Abrogazione dell'obbligo di prestare servizio militare 1 In caso di perdita della cittadinanza svizzera, di inabilità al servizio, nonché di
esclusione dall'esercito o dal servizio militare, per i militari decade l'obbligo di prestare servizio militare.
2 L'obbligo di prestare servizio militare dei militari donne è abrogato dopo sei anni
completi di esenzione ininterrotta dal servizio d'istruzione. L'organo incaricato dell'amministrazione decide in merito all'abrogazione dell'obbligo di prestare servizio
militare su proposta del capo delle Donne nell'esercito e procede al proscioglimento.
Capitolo 2:
Ulteriore impiego dopo l'adempimento dell'obbligo di prestare
servizio militare
Art. 7
Principio
1 I militari che devono essere prosciolti dall'obbligo di prestare servizio militare alla
fine dell'anno in cui compiono 52 anni possono essere ulteriormente impiegati, con
il loro consenso scritto, se nella loro funzione militare forniscono servizi importanti
all'esercito, alla riserva di personale, agli stati maggiori del Consiglio federale o ad
altri settori della difesa integrata e se sono necessari per tali prestazioni.
2 Le persone che possono essere ulteriormente impiegate dopo l'adempimento
dell'obbligo di prestare servizio militare sono indicate nell'appendice 3 sezione 2.
Istruzione e avanzamento 4
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3 Esse possono continuare a essere impiegate al massimo sino alla fine dell'anno in
cui compiono 65 anni.
Art. 8
Procedura per l'ottenimento del consenso scritto 1 I soldati, gli appuntati, i sottufficiali, gli ufficiali subalterni e i capitani che, dopo
l'adempimento dell'obbligo di prestare servizio militare, saranno ulteriormente impiegati, devono essere informati in merito dall'organo incaricato dell'amministrazione o dall'autorità militare cantonale nel primo trimestre dell'anno corrispondente e consultati per sapere se sono d'accordo sull'ulteriore impiego.
2 I soldati, gli appuntati, i sottufficiali, gli ufficiali subalterni e i capitani che, in virtù
della loro attività o posizione professionale, dovranno essere ulteriormente impiegati in
ambito militare, sono consultati tramite l'organo superiore in ambito professionale.
3 L'organo superiore in ambito professionale attesta l'attività professionale dell'interessato.
4 I militari inviano la risposta, unitamente al parere dell'organo superiore in ambito
professionale, all'autorità militare che ha fatto la richiesta entro il 15 luglio.
5 Agli ufficiali superiori la necessità del loro ulteriore impiego è comunicata, per
scritto, dall'organo incaricato dell'amministrazione competente per la loro Arma o il
loro servizio ausiliario all'inizio dell'anno in cui compiono 52 anni.
6 Se essi non chiedono per scritto, entro il 15 agosto dell'anno in questione, il proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio militare, si considera che il consenso
sia stato dato.
7 Le domande di proscioglimento sono da inviare all'organo incaricato dell'amministrazione secondo il capoverso 5, a destinazione del Gruppo del personale dell'esercito nello Stato maggiore generale dell'esercito (Gruppo del personale); gli
ufficiali superiori incorporati in una formazione presentano la loro domanda per la
via di servizio.
Art. 9
Proscioglimento dall'obbligo di prestare servizio militare I militari che, dopo aver adempito l'obbligo di prestare servizio militare, sono ulteriormente impiegati, sono chiamati alla cerimonia di proscioglimento con i militari
della loro classe d'età; gli ufficiali sono invitati.
Art. 10
Proscioglimento dall'impiego ulteriore 1 I militari che sono ulteriormente impiegati, sono prosciolti alla prima occasione,
se:
a.
fanno personalmente domanda di proscioglimento; b.
non sussiste più la necessità militare per un ulteriore impiego; c.
hanno compiuto 65 anni.
Ordinanza sui servizi d'istruzione 5
512.21
2 I militari che sono ulteriormente impiegati e che vogliono essere prosciolti prima
del 65° anno d'età, presentano la relativa domanda all'autorità militare per loro
competente entro il 15 agosto dell'anno di proscioglimento desiderato.
3 I militari che sono stati ulteriormente impiegati in virtù della loro professione, sono
prosciolti quando cessa quest'ultima; per il tramite dell'organo superiore in ambito
professionale, essi annunciano tempestivamente per scritto tale cessazione all'autorità militare competente.
4 I proscioglimenti devono essere effettuati alla data ordinaria successiva; il Gruppo
del personale provvede alla loro esecuzione nei casi previsti al capoverso 1 lettera c.
Capitolo 3: Attribuzione e assegnazione di persone all'esercito
Art. 11
1 Le persone secondo l'articolo 6 della legge militare possono essere attribuite o assegnate all'esercito dall'inizio dell'anno in cui compiono 18 anni, sino alla fine
dell'anno in cui compiono 60 anni.
2 Esse sono prosciolte: a.
il più tardi alla fine dell'anno in cui compiono 65 anni; b.
in caso di perdita della cittadinanza svizzera; c.
se sono dichiarate inabili al servizio; d.
dopo più di sei anni di soggiorno ininterrotto all'estero con congedo per
l'estero;
e.
per importanti motivi di ordine personale o di servizio.
3 Il proscioglimento avviene da parte dell'unità amministrativa che a suo tempo
aveva ordinato l'attribuzione o l'assegnazione, di regola, alla fine di un anno civile.
Titolo terzo: Obbligo di prestare servizio Capitolo 1: Definizione e totale obbligatorio di giorni di servizio
Art. 12
Definizione
1 L'obbligo di prestare servizio comprende l'obbligo di compiere i servizi d'istruzione di base e i servizi di perfezionamento della truppa.
2 L'appendice 4 stabilisce i generi di servizio d'istruzione.
Art. 13
Totale obbligatorio di giorni di servizio Durante il periodo dell'obbligo di prestare servizio militare, i soldati, gli appuntati, i
sottufficiali e gli ufficiali fino e compreso il grado di colonnello prestano i seguenti
giorni di servizio:
Istruzione e avanzamento 6
512.21
a.
soldato/appuntato: 300 giorni di servizio; b.
caporale/sergente: 460 giorni di servizio; c.
furiere: 570 giorni di servizio; d.
sergente maggiore/aiutante sottufficiale: 590 giorni di servizio; e.
aiutante di stato maggiore: 670 giorni di servizio; f.
tenente/primotenente: 770 giorni di servizio; g.
capitano: 900 giorni di servizio; h.
maggiore: 1050 giorni di servizio; i.
tenente colonnello: 1150 giorni di servizio; j.
colonnello: 1200 giorni di servizio; k.
tenente colonnello/colonnello di stato maggiore generale: 1300 giorni di servizio.
Capitolo 2:
Obbligo di prestare servizio nell'ambito dei servizi di perfezionamento
della truppa
Art. 14
Principi
1 Nell'ambito dei servizi di perfezionamento della truppa, gli ufficiali con il grado di
capitano fino a colonnello incorporati nelle formazioni prestano al massimo i seguenti giorni di servizio: a.
nel modello di base: 33 giorni l'anno con il corso di ripetizione; b.
nel modello d'eccezione: 50 giorni in due anni, di cui in corsi tattico-tecnici, corsi preparatori dei quadri e corsi di ripetizione al massimo 38 giorni in due anni.
2 I candidati ufficiali di stato maggiore generale e gli ufficiali di stato maggiore generale possono, nell'ambito dei servizi di perfezionamento della truppa, essere
chiamati a prestare annualmente 30 giorni di servizio oppure 60 giorni di servizio in
un periodo di due anni.
Art. 15
Regolamentazioni speciali 1 Nell'ambito dei servizi di perfezionamento della truppa, le persone soggette
all'obbligo di prestare servizio militare delle seguenti formazioni sono chiamate a
prestare al massimo 26 giorni di servizio all'anno, da prestare anche a giorni singoli: a.
stato maggiore dell'esercito o frazioni dello stesso; b.
stati maggiori del Consiglio federale; c.
formazioni d'allarme; d.
stati maggiori e compagnie di stato maggiore delle Grandi Unità;
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e.
stati maggiori d'ingegneria dell'esercito; f.
parti delle compagnie d'esercizio delle fortificazioni; g.
parti dei gruppi per la condotta della guerra elettronica e dell'elettronica; h.
parti della brigata Telecom e del Servizio della posta da campo; i.
stati maggiori e unità delle formazioni della polizia militare; j.
parti del laboratorio dell'esercito e dei laboratori AC dei reggimenti territoriali; k.
stati maggiori e compagnie di stato maggiore dei reggimenti delle ferrovie; l.
stati maggiori e unità delle formazioni delle mobilitazione; m.
membri della fanfara dell'esercito; n.
membri della giustizia militare.
2 Per gli ufficiali è fatto salvo l'articolo 14.
Art. 16
Membri della riserva di personale 1 I membri della riserva di personale possono essere chiamati, in un periodo di due
anni civili nell'ambito del totale obbligatorio di giorni di servizio, a prestare al massimo 42 giorni di servizio; eccezionalmente, in caso di necessità di servizio, con il
loro consenso scritto possono essere chiamati a un servizio della durata di 40 giorni,
da compiere in una sola volta. Questo servizio può essere prestato anche a giorni
singoli.
2 È fatta salva la chiamata a servizi d'istruzione da compiere per un grado superiore
o per una nuova funzione.
Art. 17
Capitani in funzioni speciali o con capacità particolari e militari impiegati ulteriormente 1 I capitani in funzioni speciali o con particolari capacità secondo l'appendice 2 e i
militari impiegati ulteriormente nell'esercito secondo l'appendice 3 sezione 2 compiono i servizi secondo le necessità della formazione nella quale sono incorporati.
2 Dal 43° anno d'età, essi prestano al massimo 38 giorni di servizio in un periodo di
due anni.
3 Se le funzioni secondo l'appendice 2 sono indicate nelle tabelle degli effettivi regolamentari con il doppio grado di capitano/maggiore, i maggiori che esercitano la
funzione sottostanno all'obbligo di prestare servizio secondo i capoversi 1 e 2.
Art. 18
Militari con obbligo prorogato di prestare servizio militare 1 Nel periodo dell'obbligo prorogato di prestare servizio militare, i militari secondo
l'appendice 3 sezione 1 prestano in totale 21 giorni di servizio d'istruzione.
2 I militari che hanno compiuto 21 giorni di servizio possono ancora essere chiamati
a prestare servizi volontari. Per tale servizio è loro restituita la tassa militare nella
misura in cui ricuperano in tal modo i servizi d'istruzione non compiuti.
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512.21
Capitolo 3: Obbligo di prestare servizio straordinario
Art. 19
Prestazioni di servizio straordinarie 1 I capitani e gli ufficiali superiori, dopo aver compiuto il totale obbligatorio di
giorni di servizio, possono essere tenuti a prestare servizi straordinari in occasione
dei servizi d'istruzione delle formazioni, nonché nei corsi e negli esercizi di stato
maggiore degli stati maggiori delle Grandi Unità, se l'effettivo necessario di ufficiali
in questi corsi ed esercizi non è assicurato.
2 Dopo il compimento del totale obbligatorio di giorni di servizio, i capitani e gli
ufficiali superiori possono, nell'ambito di servizi straordinari, essere obbligati a prestare servizi d'istruzione da compiere come condizione di mutazione per l'ottenimento di una nuova funzione, ma che non comportano un avanzamento di grado.
3 I servizi d'istruzione che devono essere effettuati dagli ufficiali con la funzione di
capitano o di ufficiale superiore per ottenere un grado superiore fanno parte dell'obbligo di servizio straordinario secondo il presente capitolo, se l'ufficiale ha già compiuto il totale obbligatorio di giorni di servizio per il grado superiore.
4 Non possono essere obbligati a prestare servizi straordinari: a.
i capitani e gli ufficiali superiori incorporati nella riserva di personale; per
contro possono essere obbligati gli ufficiali responsabili dell'istruzione nelle
Grandi Unità, nonché gli ufficiali superiori incorporati nel Gruppo della sanità; b.
i capitani secondo le apprendici 2 e 3; c.
gli ufficiali subalterni che esercitano la funzione di capitano o di ufficiale
superiore;
d.
gli ufficiali specialisti.
Art. 20
Durata dell'obbligo di prestare servizi straordinari 1 I capitani e gli ufficiali superiori sono obbligati a prestare servizi straordinari per
una durata di due anni.
2 L'obbligo può essere rinnovato al massimo due volte, ogni volta per la durata di
due anni.
Art. 21
Limiti massimi
Nel corso di due anni civili, i capitani e gli ufficiali superiori prestano il numero
massimo di giorni di servizio straordinario seguenti: a.
ufficiali di stato maggiore generale come capo di stato maggiore: 60 giorni; b.
ufficiali di stato maggiore generale, senza i capi di stato maggiore e i comandanti: 50 giorni; c.
aiuti di comando negli stati maggiori delle Grandi Unità: 50 giorni;
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d.
ufficiali responsabili dell'istruzione degli stati maggiori delle Grandi Unità e
ufficiali superiori del Gruppo della sanità incorporati nella riserva di personale, nonché gli ufficiali a disposizione del comandante: 35 giorni; e.
comandanti di corpi di truppa o di unità di truppa (compresi gli ufficiali di
stato maggiore generale): nel modello di base 45 giorni, nel modello d'eccezione 50 giorni; f.
aiuti di comando e sostituti del comandate negli stati maggiori dei corpi di
truppa: 40 giorni;
g.
militari dello stato maggiore dell'esercito: 50 giorni.
Art. 22
Procedura
1 I comandanti delle Grandi Unità, i superiori competenti per trattare gli affari del
personale per le truppe d'armata, designano gli ufficiali tenuti a prestare un servizio
straordinario.
2 Essi stabiliscono, d'accordo con gli interessati, la data e la durata del servizio
straordinario. La loro decisione dev'essere approvata dal Gruppo del personale.
3 Se con l'interessato non è stato possibile raggiungere un accordo, il servizio competente propone al Gruppo del personale di obbligare la persona interessata a compiere un servizio straordinario. Il Gruppo del personale decide sulla proposta entro il
30 settembre dello stesso anno e comunica la decisione all'ufficiale interessato, al
proponente e al tenitore del controllo.
4 Cresciuta in giudicato la decisione, il servizio competente stabilisce, d'intesa con
l'interessato, la durata e la data dei giorni di servizio da prestare.
5 Il Gruppo del personale immette nel sistema di gestione del personale dell'esercito
(PISA) l'obbligo di servizio straordinario per tutti gli ufficiali interessati.
Titolo quarto: Servizi d'istruzione Capitolo 1: Disposizioni generali Sezione 1: Basi
Art. 23
Servizi d'istruzione nell'esercito 1 I servizi d'istruzione da compiere durante il periodo dell'obbligo di prestare servizio militare sono indicati nell'appendice 5. Essa stabilisce: a.
i servizi d'istruzione di base e i servizi di perfezionamento che i soldati, gli
appuntati, i sottufficiali e gli ufficiali devono compiere secondo la funzione,
il grado e l'incorporazione, nonché la cerchia dei partecipanti, la durata dei
servizi e la competenza per la loro organizzazione; b.
i servizi necessari per l'ottenimento di un grado superiore che devono essere
compiuti obbligatoriamente prima di ricevere un grado superiore;
Istruzione e avanzamento 10
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c.
le ulteriori particolarità per il compimento di determinati servizi d'istruzione.
2 In caso di modificazione delle esigenze dell'istruzione, il DDPS può eccezionalmente ordinare, invece di singoli servizi d'istruzione secondo la presente ordinanza,
altri servizi della medesima durata o di durata inferiore.
Art. 24
Computo dei servizi d'istruzione 1 Tutti i servizi d'istruzione disciplinati nella presente ordinanza sono computati sul
totale obbligatorio di giorni di servizio della persona soggetta all'obbligo di prestare
servizio militare.
2 Il DDPS può computare parzialmente o, in casi eccezionali, totalmente sui servizi
d'istruzione l'impiego e l'istruzione dei militari all'estero, nella misura in cui essi
abbiano acquisito conoscenze e esperienze utili alla loro attività militare futura.
3 Sono fatti salvi l'articolo 45 della legge militare e le sue disposizioni d'esecuzione.
Art. 25
Compimento dei servizi d'istruzione 1 Il capo delle Forze terrestri stabilisce nel piano pluriennale dei servizi con appendice annuale i dati di base per la pianificazione dell'istruzione relativa ai servizi
d'istruzione di base e ai servizi di perfezionamento della truppa.4 2 D'intesa con lo Stato maggiore generale o le Forze aeree, le Forze terrestri: a.
disciplinano l'istruzione nelle scuole e nei corsi dell'esercito; b.
stabiliscono, nella tabella annuale delle scuole e dei corsi, quando hanno
luogo le scuole e i corsi e chi li organizza; c.
ordinano, in casi eccezionali, il frazionamento di scuole e corsi, segnatamente nel caso di particolari esigenze concernenti l'istruzione o di riorganizzazioni.
3 Per misure straordinarie e per aumentare la prontezza, il DDPS può chiamare in
servizio determinate formazioni o loro parti prima o licenziarle dopo la data indicata
nella tabella delle scuole e dei corsi. Le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare interessate devono essere informate il più presto possibile dai comandanti di truppa.
4 Per la preparazione di scuole e corsi, i quadri possono essere chiamati in servizio
al massimo cinque giorni prima, a condizione che il numero di giorni prescritto per
ogni servizio d'istruzione secondo le tabelle delle scuole e dei corsi non sia superato.
Art. 26
Esenzione dal servizio d'istruzione per i militari donne 1 Su richiesta scritta debitamente motivata, i militari donne possono essere esentati
dal servizio d'istruzione: 4
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2001
190).
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a.
quando esistono ragioni importanti, in particolare quando devono occuparsi
di bambini o di membri della famiglia che necessitano di cure; b.
dopo avere compiuto 57 o più giorni di servizio d'istruzione delle formazioni nell'ultimo grado conseguito e nell'ultima funzione conferita.
2 D'intesa con il capo delle Donne nell'esercito, l'organo incaricato dell'amministrazione o il tenitore del controllo di corpo decide in merito all'esenzione dai servizi d'istruzione.
3 I militari donne esentati sono incorporati nella riserva di personale. Essi possono
essere rincorporati in una formazione quando non sussistono più i motivi per
l'esenzione dal servizio d'istruzione; è fatto salvo l'articolo 6 capoverso 2.
Sezione 2: Chiamata in servizio
Art. 27
Basi
Le basi per la chiamata a un servizio d'istruzione sono: a.
la tabella delle scuole e dei corsi dell'esercito; b.
gli ordini di marcia:
1.
del Gruppo del personale, 2.
delle autorità civili con compiti militari, 3.
delle autorità militari cantonali, 4.
dei comandi delle Grandi Unità.
Art. 28
Forma e competenza
1 Le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare sono chiamate in servizio d'istruzione mediante affisso pubblico di chiamata dell'esercito, ordine di
marcia personale o, in casi particolari, a voce, per telefono o con altri mezzi di trasmissione.
2 L'ordine di marcia dev'essere inviato alle persone soggette all'obbligo di prestare
servizio militare, di regola, il più tardi sei settimane prima dell'inizio del servizio.
3 La competenza e la procedura per la chiamata sono stabilite nell'appendice 6.
Art. 29
Affisso pubblico di chiamata dell'esercito 1 Le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare sono chiamate ai servizi con la loro formazione d'incorporazione mediante l'affisso pubblico di chiamata
dell'esercito; esso serve anche a informare i datori di lavoro sulle assenze dei lavoratori dovute al servizio militare.
2 L'affisso di chiamata dell'esercito impone alle persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare di includere il servizio nella pianificazione delle loro attività
civili.
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3 Esso viene esposto, il più tardi alla fine di settembre dell'anno precedente, in tutti i
Comuni politici e pubblicato nei media.
4 L'ordine di marcia personale regola i particolari relativi all'entrata in servizio.
Art. 30
Comunicazione dei servizi 1 Le unità amministrative o i comandanti comunicano il più presto possibile alle persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare i servizi da compiere quando: a.
la formazione d'incorporazione non figura sull'affisso pubblico di chiamata
dell'esercito o vi figura con la menzione «secondo ordine di marcia speciale»; b.
la formazione d'incorporazione fa parte di una truppa di pronto impiego o
appartiene alle formazioni d'allarme che, per l'anticipazione dell'inizio del
servizio o il suo prolungamento, è chiamata in servizio a una data anteriore o
è licenziata a una data posteriore a quella che figura sull'affisso pubblico di
chiamata dell'esercito; c.
le date dei servizi sono state cambiate dopo la pubblicazione dell'affisso di
chiamata dell'esercito; d.
non devono compiere il servizio d'istruzione con la loro formazione d'incorporazione; e.
devono compiere un altro servizio d'istruzione computato come servizio
d'istruzione con la formazione; f.
sono incorporati nella riserva di personale e devono prestare servizio.
2 Altri servizi d'istruzione sono comunicati quando l'ordine di marcia personale non
può essere inviato almeno sei settimane prima dell'inizio del servizio.
Art. 31
Assenza di ordine di marcia personale Le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare che sono tenute a entrare in servizio secondo l'affisso pubblico di chiamata dell'esercito, o alle quali è
stato comunicato un servizio, e che non hanno ancora ricevuto l'ordine di marcia
personale 14 giorni prima dell'inizio del servizio, l'annunciano immediatamente al
comandante della loro formazione d'incorporazione o all'ufficio che ha comunicato
il servizio. Quest'ultimi chiariscono la situazione e ordinano le misure necessarie.
Art. 32
Chiamata in caso di procedura penale per rifiuto del servizio 1 Le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare contro le quali è stata
avviata un'inchiesta penale per rifiuto del servizio, sono nuovamente chiamate a
prestare servizi d'istruzione soltanto una volta che la procedura è conclusa e cresciuta in giudicato, nonché dopo l'esecuzione di un'eventuale pena o misura.
2 Per loro, l'affisso pubblico di chiamata dell'esercito vale come chiamata soltanto
se il servizio inizia almeno sei settimane dopo l'esecuzione della pena o della misura.
Ordinanza sui servizi d'istruzione 13
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3 Nel caso di persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare che rifiutano
un servizio d'istruzione per un grado superiore o una nuova funzione e che vengono
obbligate a prestare un lavoro, ma che sono disposte a prestare servizio militare nel
loro grado attuale, la prestazione di tale lavoro precede il servizio militare, se le due
prestazioni cadono nello stesso periodo.
Art. 33
Chiamata durante una procedura di esclusione in sospeso Le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare contro le quali è stata
avviata una procedura di esclusione dal servizio militare secondo gli articoli 21-24
della legge militare non vengono chiamate a prestare servizio fintantoché la procedura di esclusione è in sospeso.
Sezione 3: Adempimento e computo dei servizi d'istruzione
Art. 34
Principi
1 Di regola, i servizi d'istruzione devono essere compiuti per intero secondo la tabella delle scuole e dei corsi.
2 I servizi d'istruzione possono essere prestati in parti quando: a.
esiste una necessità di servizio; b.
è indispensabile un frazionamento per ragioni familiari o professionali.
3 Il servizio d'istruzione di base è considerato compiuto quando è stato effettuato
almeno l'80 per cento della durata complessiva secondo la tabella delle scuole e dei
corsi. I giorni iniziati sono considerati giorni interi.
4 In occasione dell'introduzione di nuovi sistemi o procedure nel servizio d'istruzione delle formazioni, l'ispettore o il direttore competente stabilisce le esigenze che
devono essere soddisfatte, affinché l'istruzione sia considerata compiuta.
5 Il comandante di corso è competente per decidere se le esigenze secondo il capoverso 4 sono soddisfatte. Egli decide per ogni singolo partecipante un eventuale licenziamento anticipato o una ripetizione dei moduli d'istruzione non superati.
6 Le Forze terrestri regolano i dettagli d'intesa con le Forze aeree.
Art. 35
Computo dei giorni di servizio 1 Ogni giorno di servizio prestato da una persona soggetta all'obbligo di prestare
servizio militare nell'ambito di un servizio d'istruzione secondo la presente ordinanza è computato sul totale obbligatorio di giorni di servizio.
2 Un giorno di servizio è considerato prestato quando la persona soggetta all'obbligo
di prestare servizio militare ha lavorato al suo posto di lavoro a favore della truppa o
ha effettuato lavori per la truppa durante almeno una mezza giornata. I giorni di servizio durante i quali non è stato svolto alcun lavoro a causa di malattia o infortunio
sono, di regola, considerati prestati; è fatto salvo il licenziamento anticipato per ragioni mediche.
Istruzione e avanzamento 14
512.21
Art. 36
Licenziamento per motivi particolari 1 Le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare sono licenziate dai
servizi d'istruzione quando il licenziamento appare necessario per impellenti ragioni
personali o di servizio, segnatamente se: a.
è stato commesso un atto punibile sottoposto alla giurisdizione militare o civile, il fatto è evidente e la presenza dell'autore presso la truppa non è più
tollerabile;
b.
un candidato in un servizio d'istruzione per un grado superiore o una nuova
funzione è giudicato non idoneo dopo il periodo di prova stabilito per scritto; c.
un servizio d'istruzione non può più essere compiuto a causa della mancanza
di giorni prestati.
2 Nel servizio d'istruzione delle formazioni, la notifica della decisione di licenziamento, che in ogni caso deve avvenire per scritto, compete al comandante immediatamente superiore sotto i cui ordini la persona interessata presta il servizio; negli
altri servizi d'istruzione, al comandante di scuola o di corso.5 3 Se viene sporto reclamo, il licenziamento può essere differito fino alla decisione
della prima istanza.
Art. 37
Licenziamento anticipato o prolungamento di servizi d'istruzione
in casi di forza maggiore Il DDPS decide il licenziamento anticipato di truppe o il prolungamento di servizi
d'istruzione in casi di forza maggiore come: a.
messa al bando, quarantene o altre misure civili o militari adottate in caso di
epidemie e di epizoozie; b.
blocco delle vie di comunicazione.
Art. 38
Ordine del computo dei corsi d'istruzione delle formazioni Se le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare assolvono più di un
servizio d'istruzione delle formazioni in un anno civile, i servizi sono computati secondo l'ordine seguente: a.
servizio d'istruzione delle formazioni dell'anno civile; b.
ricupero di un servizio d'istruzione delle formazioni non prestato o considerato non compiuto; c.
servizio d'istruzione delle formazioni anticipato.
5
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2001
190).
Ordinanza sui servizi d'istruzione 15
512.21
Art. 39
Servizio d'istruzione di base per il conseguimento di un grado superiore o per una nuova funzione effettuato senza successo I giorni di un servizio d'istruzione di base per il conseguimento di un grado superiore o per una nuova funzione effettuato senza successo sono computati, fino a un
massimo di 24 giorni, sul totale obbligatorio di giorni di servizio; non sono computati i giorni di una scuola sottufficiali effettuata senza successo.
Art. 40
Computo dei fine settimana tra un corso preparatorio dei quadri
e un corso di ripetizione o un corso tattico-tecnico 1 Il fine settimana tra il corso preparatorio dei quadri e il corso di ripetizione è computato con due giorni sul totale obbligatorio di giorni di servizio dei militari, se: a.
come quadri, effettuano per intero o in parti il corso preparatorio dei quadri
e il successivo corso di ripetizione e tali corsi sono interrotti soltanto dai
giorni del fine settimana; b.
come personale di servizio, sono chiamati al corso preparatorio dei quadri e
compiono, per intero o in parti, il successivo corso di ripetizione e tali corsi
sono interrotti soltanto dai giorni del fine settimana.
2 Il fine settimana tra il corso preparatorio dei quadri e il corso tattico-tecnico è
computato sul totale obbligatorio di giorni di servizio delle persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare necessarie alla preparazione del corso, ma non su
quello dei partecipanti al corso.
Sezione 4: Ricupero di servizi d'istruzione
Art. 41
Servizio intero
1 I servizi d'istruzione che le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare non hanno prestato o che, per mancanza di giorni prestati, non possono essere
considerati compiuti, devono essere ricuperati totalmente o fino all'adempimento del
totale obbligatorio di giorni di servizio se sussiste uno dei motivi seguenti: a.
reclutamento tardivo o rinviato; b.
dispensa medica temporanea o inidoneità al servizio; c.
differimento del servizio; d.
licenziamento di una recluta dalla scuola reclute, di un sottufficiale o di un
ufficiale dal servizio pratico in una scuola reclute, se non sono stati prestati
almeno 13 giorni computabili; e.
licenziamento dalla scuola ufficiali, se non sono stati prestati almeno 13
giorni computabili;
f.
esenzione dal servizio secondo l'articolo 17 della legge militare nel caso di
servizi d'istruzione per un grado superiore o per una nuova funzione;
Istruzione e avanzamento 16
512.21
g.
esenzione dal servizio secondo l'articolo 18 della legge militare nel caso di
servizi non compiuti;
h.
esclusione dall'obbligo di prestare servizio militare secondo gli articoli 2123 della legge militare; i.
appartenenza alla Squadra di vigilanza o al Corpo della guardia delle fortificazioni; j.
esecuzione di pene o misure in seguito a sentenze penali oppure decisioni
penali o di collocamento; k.
omissione del servizio; l.
procedura penale per rifiuto del servizio; m.
rifiuto del servizio; n.
congedo per l'estero.
2 I giorni prestati nei casi previsti al capoverso 1 lettere d-f sono computati sul totale
obbligatorio di giorni di servizio.
Art. 42
Ricupero di servizi non compiuti 1 Nelle scuole reclute e nei servizi d'istruzione per un grado superiore o una nuova
funzione, il periodo d'istruzione mancato dev'essere ricuperato.
2 In casi particolari, l'ispettore o il direttore competente per l'istruzione dei militari
che devono ricuperare un servizio può ordinare che il servizio venga ricuperato in
un altro periodo d'istruzione.
Art. 43
Periodo del ricupero
1 Al momento dell'autorizzazione del differimento di un servizio viene stabilito il
periodo del servizio di ricupero.
2 Quando si stabilisce il periodo occorre conciliare le necessità militari e civili.
3 Il servizio d'istruzione delle formazioni non effettuato o considerato non compiuto
è da ricuperare, di regola, negli anni in cui i militari non sono tenuti a prestare servizio secondo la tabella dei corsi; sono fatti salvi i servizi nello stesso anno secondo
l'articolo 45 capoverso 2 lettere a e b nonché secondo gli articoli 44, 45 e 59 della
legge militare.
4 I sottufficiali superiori e gli ufficiali incorporati in formazioni che svolgono servizi
d'istruzione delle formazioni annuali, possono essere chiamati a compiere un servizio di ricupero nello stesso anno in cui sono chiamati al servizio d'istruzione ordinario della formazione; per contro, questa disposizione può essere applicata ai soldati,
agli appuntati, ai caporali e ai sergenti soltanto se hanno mancato un servizio
d'istruzione della formazione per differimento del servizio.
Ordinanza sui servizi d'istruzione 17
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Art. 44
Nuovi cittadini
I nuovi cittadini ricuperano soltanto il servizio d'istruzione delle formazioni che
avrebbero dovuto compiere il secondo anno dopo quello della naturalizzazione o in
seguito e che non hanno prestato o compiuto.
Sezione 5: Differimento del servizio e servizio anticipato
Art. 45
Motivi
1 Un differimento del servizio o un servizio anticipato può essere ordinato, per motivi militari, dalle autorità competenti, oppure autorizzato a richiesta della persona
soggetta all'obbligo di prestare servizio militare per motivi personali.
2 Un differimento o l'anticipazione del servizio per motivi militari può essere ordinato, segnatamente: a.
per coprire il fabbisogno di specialisti e di quadri nei servizi d'istruzione
delle formazioni;
b.
per coprire il fabbisogno di personale di servizio e di quadri nelle scuole e
nei corsi; le Forze terrestri regolano, d'intesa con le Forze aeree, i dettagli
concernenti la copertura del fabbisogno di quadri; c.
quando parecchie prestazioni di servizio coincidono totalmente o in parte e
non possono essere considerate compiute a causa del loro adempimento parziale; d.
quando mancano le piazze per l'istruzione nelle scuole reclute estive per le
reclute del 20° anno d'età.
3 Quando diversi servizi secondo il capoverso 2 lettera c coincidono, viene differito
il servizio d'istruzione delle formazioni.
4 Se i motivi che hanno portato all'autorizzazione di un differimento del servizio
vengono a mancare, le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare devono comunicarlo senza indugio all'unità amministrativa che aveva autorizzato il
differimento; esse sono tenute a entrare in servizio.
Art. 46
Domande
1 Di regola, le domande di differimento e di anticipazione del servizio devono essere
presentate dal militare, per scritto, alle autorità secondo l'appendice 7, il più tardi
due mesi prima dell'inizio del servizio.
2 Le domande devono essere motivate e corredate dei necessari mezzi di prova; gli
studenti allegano una dichiarazione della direzione della scuola o del suo incaricato.
La dichiarazione deve menzionare inequivocabilmente la possibilità di portare pregiudizio alla continuazione con profitto degli studi in caso di assenza prolungata. I
certificati medici sono da allegare in busta chiusa.
3 L'ordine di marcia non deve essere allegato alla domanda di differimento del servizio; esso rimane valido.
Istruzione e avanzamento 18
512.21
4 L'autorità decisionale può chiedere al richiedente ulteriori giustificativi.
5 La domanda deve inoltre contenere: a.
la firma del richiedente; b.
l'indicazione del periodo durante il quale il richiedente può assolvere il servizio.
6 Le domande di differimento presentate soltanto nelle ultime due settimane precedenti l'inizio del servizio e che non possono più essere trattate dall'unità amministrativa competente sono trasmesse direttamente al comandante immediatamente superiore sotto gli ordini del quale il richiedente deve prestare servizio; sono fatte
salve le regolamentazioni particolari per i membri delle formazioni d'allarme nonché
per la chiamata di sottufficiali superiori e ufficiali ai corsi d'istruzione di base.
7 Il comandante esamina e decide se può bastare un congedo personale nei limiti
della durata autorizzata o se è necessario il licenziamento.
Art. 47
Effetto della domanda e del differimento del servizio 1 L'obbligo di entrare in servizio permane fintanto che il differimento del servizio
non è stato autorizzato.
2 Il differimento autorizzato di un servizio d'istruzione, secondo le disposizioni della
presente sezione, non ha alcun effetto quando sono ordinati il servizio d'appoggio e
il servizio attivo.
Art. 48
Procedura e competenze 1 La procedura e le competenze per la presentazione e il trattamento delle domande
sono regolate nell'appendice 7.
2 La decisione sulla domanda di differimento o di anticipazione del servizio è comunicata per scritto alle persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare; una
decisione negativa deve essere motivata e indicare che esiste la possibilità di un
unico riesame.
Art. 49
Direttive per la decisione 1 Le domande devono essere accolte, ponderando l'interesse globale, soltanto
quando esistono motivi impellenti oppure se il rifiuto è inaccettabile per le persone
soggette all'obbligo di prestare servizio militare o per il loro datore di lavoro.
2 Di regola, le domande intese ad anticipare la scuola reclute per motivi inerenti alla
formazione civile devono essere accolte.
3 Per tutte le domande concernenti i servizi d'istruzione delle formazioni non contemplate dalle disposizioni del capoverso 5 o dell'articolo 52 occorre, se del caso,
chiedere la collaborazione del comandante della formazione d'incorporazione del
militare interessato.
Ordinanza sui servizi d'istruzione 19
512.21
4 Le domande di differimento del servizio devono essere respinte quando per le necessità del richiedente può bastare la concessione di un congedo personale nei limiti
della durata autorizzata.
5 Sono segnatamente considerati motivi impellenti per un differimento del servizio: a.
l'adempimento del servizio pratico o di altri servizi d'istruzione per l'ottenimento di un grado superiore o per una nuova funzione che, nell'anno del
servizio d'istruzione della formazione, durano più di 26 giorni; di regola, i
comandanti assolvono il servizio d'istruzione della loro formazione; b.
esami importanti secondo l'articolo 52, che devono essere sostenuti:
1.
nel periodo di sei o più giorni di servizio militare, o nel corso delle dodici settimane che seguono un servizio militare di sei o più giorni, 2.
nel periodo di uno a cinque giorni di servizio militare, o nel corso delle
quattro settimane che seguono un servizio militare di uno a cinque
giorni;
c.
uno studio preparatorio all'ammissione o un semestre di prova presso le
scuole specializzate superiori o le scuole universitarie professionali, i semestri o l'anno di corso per l'esame propedeutico o il diploma. Se un servizio
di perfezionamento della truppa è differito in virtù della presente disposizione, le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare possono
essere chiamate a prestare 19 giorni al massimo di servizio militare nello
stesso anno;
d.
l'obbligo di compiere più di 26 giorni di servizio militare, senza i giorni di
ricognizione per un servizio d'istruzione della formazione, nel corso di un
semestre di studio;
e.
il noviziato presso ordini e congregazioni religiosi; f.
l'allenamento e le gare d'importanza nazionale e internazionale ai quali
partecipano sportivi qualificati; g.
l'impiego nel servizio di promovimento della pace e nel servizio d'appoggio
oppure in attività di soccorso del Comitato Internazionale della Croce Rossa
o della Croce Rossa Svizzera; h.
un soggiorno all'estero ininterrotto di più di sei mesi, sempreché le condizioni per la concessione del congedo all'estero non siano adempite.
6 In occasione della decisione sulle domande di differimento o di anticipazione del
servizio si tiene conto delle raccomandazioni dell'Associazione Olimpica Svizzera e
degli uffici di collegamento tra l'esercito e le università oppure le scuole specializzate superiori e le scuole universitarie professionali.
7 Se in un anno civile le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare
sono tenute a prestare più di un servizio, la decisione di differimento è vincolata
dalle seguenti priorità: a.
il servizio pratico per i quadri e la tempestiva formazione dei quadri e degli
specialisti, prima dei servizi d'istruzione delle formazioni;
Istruzione e avanzamento 20
512.21
b.
il servizio d'istruzione con la formazione d'incorporazione, prima dei corsi
con un'altra formazione; è fatto salvo l'articolo 45 capoverso 2 lettere a e b.
8 Se le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare sono in ritardo con
l'adempimento dei servizi obbligatori, l'autorizzazione di un differimento può essere
vincolata a una data imperativa per il ricupero del servizio.
Art. 50
Coordinazione tra la formazione civile e la scuola reclute 1 Il differimento della scuola reclute è accordato, a richiesta, nei limiti previsti
dall'articolo 60 capoverso 4, agli apprendisti e agli studenti degli istituti di formazione pedagogica e dei licei fino a quando hanno superato l'esame di fine tirocinio o
terminato la scuola.
2 Di regola, essi sono chiamati alla scuola reclute che segue l'esame di fine tirocinio
o la fine della scuola. Per motivi organizzativi, le reclute possono essere però chiamate, invece che alla scuola reclute estiva dell'anno in cui compiono 20 anni, alla
scuola reclute primaverile dell'anno successivo; occorre avere adeguata considerazione per la formazione civile.
3 La scuola reclute è differita ogni volta di un anno al massimo; se ciò non è sufficiente per terminare la formazione civile secondo il capoverso 1, la persona soggetta
all'obbligo di prestare servizio militare può presentare una nuova domanda.
Art. 51
Coordinazione tra la formazione civile e gli altri servizi d'istruzione 1 Per coordinare altri servizi d'istruzione con la formazione civile e con gli esami
inerenti alla formazione civile possono essere ordinati: a.
l'anticipazione o il differimento del servizio; b.
la concessione di un congedo personale; il congedo può essere ordinato anche prima dell'inizio del servizio; c.
in casi particolari, il licenziamento anticipato di quadri dal servizio pratico.
2 Le Forze terrestri stabiliscono, d'intesa con le Forze aeree, i principi per il licenziamento anticipato a favore della formazione civile e ne regolano le competenze;
tengono conto del livello d'istruzione delle persone soggette all'obbligo di prestare
servizio militare e delle esigenze delle scuole.
Art. 52
Esami importanti e preparazione agli esami Gli esami importanti e la loro preparazione che giustificano un differimento del servizio o la concessione di un congedo personale sono: a.
gli esami di fine tirocinio, d'istituti di formazione pedagogica o di scuole
medio superiori o di istituti di formazione analoghi; b.
gli esami d'ammissione, preliminari, intermedi e di fine semestre dai quali
dipende l'inizio o la continuazione della formazione civile e la cui data non
può essere modificata; c.
gli esami d'ammissione a corsi di maestria;
Ordinanza sui servizi d'istruzione 21
512.21
d.
gli esami finali e di diploma di università, d'istituti di formazione pedagogica e di scuole specializzate superiori e scuole universitarie professionali, se
la data degli esami non può essere stabilita diversamente o se la sua modificazione non può essere imposta al candidato; e.
gli esami professionali e gli esami tecnici superiori per l'ottenimento di un
diploma o di un attestato professionale riconosciuto a livello cantonale, federale o internazionale.
Sezione 6: Servizio volontario
Art. 53
Principi
1 I militari possono prestare servizio volontario se: a.
hanno dato il loro consenso scritto; e b.
la prestazione del servizio volontario risponde a una esigenza militare.
2 I militari possono dare un unico consenso scritto per più servizi o per servizi ricorrenti; il consenso è valevole fino a quando non è revocato esplicitamente dal militare.
3 Sono esigenze militari segnatamente: a.
il miglioramento dell'effettivo dei quadri nelle scuole e nei corsi; b.
la collaborazione in occasione di manifestazioni militari importanti; c.
il servizio d'onore nonché l'impiego di militari delle fanfare in occasione di
cerimonie e manifestazioni.
4 Al di fuori delle scuole, i militari possono essere chiamati a prestare servizio volontario secondo il capoverso 3 per al massimo 38 giorni l'anno.
5 Di principio, i militari in ritardo con l'adempimento dell'obbligo militare sono
chiamati a prestare servizio volontario soltanto dopo aver regolato l'obbligo di ricupero del servizio.
Art. 54
Computo e controlli militari 1 I servizi volontari dei militari non sono computati sul totale di giorni di servizio;
sono fatte salve le disposizioni contrarie del DDPS.
2 I servizi volontari sono iscritti nel libretto di servizio e immessi nel PISA secondo
le disposizioni sui controlli militari.
3 Se un militare presta servizio volontario senza computo sul totale di giorni di servizio non gli derivano vantaggi: a.
nelle procedure di differimento del servizio o di promozione; b.
nella regolarizzazione di servizi d'istruzione mancanti o non compiuti.
Istruzione e avanzamento 22
512.21
Art. 55
Domanda e decisione
1 Di regola, le domande per compiere un servizio volontario sono presentate per
scritto almeno otto settimane prima dell'inizio del servizio: a.
dai militari federali o per essi: al Gruppo del personale; b.
dai militari cantonali o per essi: all'autorità militare cantonale.
2 Le domande devono essere motivate, corredate dei mezzi di prova necessari e firmate dal richiedente. In ogni caso, alla domanda dev'essere allegato il consenso
scritto del militare a prestare servizio volontario.
3 Per i servizi nelle scuole e nei corsi, allo scopo di migliorare l'effettivo dei quadri,
alla domanda devono essere inoltre allegati: a.
la conferma scritta del comandante presso il quale dev'essere prestato il servizio volontario circa l'esistenza dell'esigenza militare; e b.
il consenso scritto del datore di lavoro concernente il compimento del servizio volontario da parte del militare interessato.
4 Gli organi giusta il capoverso 1 si pronunciano sulle domande e comunicano la
loro decisione per scritto al richiedente; il rifiuto dev'essere motivato e provvisto
dell'indicazione della possibilità di un unico riesame.
5 Essi comunicano la loro decisione ai comandanti delle formazioni d'incorporazione dei militari.
Sezione 7:
Congedo personale per persone soggette all'obbligo di prestare
servizio militare e volontari
Art. 56
Definizione
Il congedo personale è l'interruzione del servizio concessa dal comandante competente su domanda personale.
Art. 57
Domanda
1 Per chiedere un congedo personale, le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare e i volontari presentano una domanda scritta al comandante direttamente superiore sotto i cui ordini devono prestare servizio.
2 Per principio, le domande di congedo devono essere presentate prima dell'inizio
del servizio.
3 Le domande devono essere motivate e firmate dal richiedente; eventuali mezzi di
prova sono da allegare alla domanda.
Ordinanza sui servizi d'istruzione 23
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Art. 58
Direttive per la decisione 1 Il congedo personale è segnatamente accordato per: a.
sostenere un esame inerente alla formazione civile; b.
partecipare a concorsi professionali internazionali per giovani diplomati; c.
l'iscrizione o l'introduzione agli studi in un'università, un istituto di formazione pedagogica o una scuola specializzata superiore e scuole universitarie
professionali, se la scuola esige la presenza dello studente, o quando lo studente può far valere un bisogno impellente in rapporto all'inizio dello studio; d.
discutere con la scuola o con i suoi mandatari la coordinazione degli studi
con l'istruzione militare; e.
partecipare, come sportivo qualificato o allenatore, agli allenamenti e a gare
d'importanza nazionale o internazionale; f.
partecipare alla Landsgemeinde; g.
partecipare, in qualità di membro, alle sedute dei Parlamenti e Governi cantonali; h.
partecipare alle cerimonie d'acquisizione della maggiore età civica; i.
partecipare a sinodi delle Chiese svizzere.
2 Se le esigenze e la situazione militari lo consentono, il congedo personale può essere accordato: a.
ai membri di un'autorità e ai mandatari di un partito per partecipare ad assemblee comunali; b.
per partecipare a cerimonie, se queste cadono in un giorno festivo ufficiale
nel luogo di stazionamento della truppa oppure nel luogo di domicilio delle
persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare o dei volontari; c.
per partecipare a gare di tiro fuori del servizio, a manifestazioni sportive militari o a gare sportive civili d'importanza sopraregionale; d.
per altri scopi importanti, qualora il rifiuto della domanda risultasse troppo
severo.
3 Il DDPS regola la concessione di congedi per l'esercizio di obblighi religiosi.
4 Le domande di congedo per gli scopi secondo il capoverso 1 lettere b ed e, nonché
il capoverso 2 lettera c sono rifiutate se la prestazione in servizio del richiedente è
insufficiente o se il suo comportamento è poco cameratesco e la truppa non comprenderebbe la concessione del congedo.
Art. 59
Decisione
1 Il comandante direttamente superiore presso cui il richiedente presta servizio decide sulla domanda, sempre che i comandanti delle Grandi Unità non dispongano
altrimenti.
2 La decisione è comunicata per scritto ai richiedenti.
Istruzione e avanzamento 24
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Capitolo 2: Disposizioni concernenti i servizi d'istruzione di base
Art. 60
Scuola reclute
1 Gli uomini soggetti all'obbligo di prestare servizio militare assolvono la scuola
reclute nell'anno in cui compiono il 20° anno di età; le donne soggette all'obbligo di
prestare servizio militare, d'intesa con l'organo incaricato dell'amministrazione,
possono assolverla già nell'anno del reclutamento o più tardi.
2 Le persone naturalizzate e reclutate nel loro 20° anno di età o più tardi, assolvono
la scuola reclute nell'anno che segue quello della loro naturalizzazione.
3 Le persone reclutate anticipatamente possono assolvere la scuola reclute nell'anno
in cui compiono i 18 o i 19 anni.
4 Gli uomini soggetti all'obbligo di prestare servizio militare reclutati nel loro 19°
anno di età o prima, possono differire la scuola reclute al più tardi fino all'anno in
cui compiono i 23 anni.
5 Le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare che non hanno ancora
assolto la scuola reclute alla fine dell'anno in cui compiono il 27° anno di età, non
devono più assolverla; con il loro consenso, possono però ancora assolverla entro la
fine dell'anno in cui compiono i 32 anni.
Art. 61
Istruzione di soldati specialisti e sottufficiali specialisti Il DDPS può disciplinare segnatamente il completamento dei servizi d'istruzione di
base degli specialisti delle Armi e dei servizi ausiliari per funzioni particolarmente
impegnative ai livelli di soldato e sottufficiale.
Art. 62
Servizi d'istruzione di base dei quadri 1 Di regola, gli aspiranti al grado di caporale, furiere, sergente maggiore e tenente
assolvono il servizio d'istruzione per il grado superiore entro due anni dalla data
dell'approvazione della proposta d'avanzamento.
2 Di regola, i caporali, i furieri, i sergenti maggiori e i tenenti assolvono il servizio
pratico del loro grado direttamente dopo il servizio d'istruzione per il grado superiore, al più tardi però entro tre anni dalla data della promozione.
3 Il servizio pratico che le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare
devono compiere secondo la presente ordinanza viene assolto: a.
in una sola volta in una scuola reclute o eccezionalmente in un altro servizio
d'istruzione di base; e b.
conformemente alle istruzioni del Gruppo del personale, d'intesa con gli organi competenti per l'istruzione e la loro applicazione.
4 Sulle eccezioni alle regole dei capoversi 1 e 2 decidono: a.
per le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare dei Cantoni,
escluse quelle alla lettera b: le autorità militari cantonali;
Ordinanza sui servizi d'istruzione 25
512.21
b.
per gli aspiranti capicucina, sottufficiali d'ufficio, furieri, sergenti maggiori e
tenenti dei Cantoni nel caso di servizi d'istruzione secondo il capoverso 1,
così come per i capicucina, sottufficiali d'ufficio, furieri, sergenti maggiori e
tenenti dei Cantoni in occasione del servizio pratico secondo il capoverso 2:
il Gruppo del personale; nel caso di domande di riesame, d'intesa con le
autorità militari cantonali; c.
per le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare federali:
l'organo incaricato dell'amministrazione.
Art. 63
Ordine di successione dei servizi d'istruzione di base da compiere 1 A prestare i corsi di stato maggiore e i corsi di condotta è chiamato soltanto il militare che dispone dell'istruzione tecnica per la nuova funzione.
2 In casi eccezionali, l'istruzione tecnica può essere compiuta dopo il corso di stato
maggiore o il corso di condotta, sempre che la persona soggetta all'obbligo di prestare servizio militare interessata si impegni, per scritto, a ricuperarla entro due anni.
La decisone è presa dal comandante della Grande Unità, d'intesa con l'ufficio federale o il servizio ausiliario competente.
Capitolo 3:
Disposizioni concernenti i servizi d'istruzione delle formazioni
Art. 64
Corsi preparatori dei quadri 1 Di regola, prima dei corsi si svolgono corsi preparatori dei quadri. Essi durano: a.
per corsi di ripetizione e corsi d'addestramento:
1.
tre giorni, di regola da mercoledì a venerdì, per soldati e appuntati con
funzioni di sottufficiale nonché per caporali e sergenti, 2.
quattro giorni, di regola da martedì a venerdì, per sottufficiali con funzioni d'ufficiale, sottufficiali superiori nonché ufficiali subalterni, 3.
cinque giorni, di regola da lunedì a venerdì, per ufficiali degli stati
maggiori di corpi di truppa e comandanti d'unità; b.
per corsi tattico-tecnici: al massimo due giorni della settimana per gli aiuti di
comando e i comandanti.
2 Per i corsi di ripetizione del modello d'eccezione con corsi tattico-tecnici ridotti, il
comandante della Grande Unità può ridurre la durata dei corsi preparatori dei quadri
per ufficiali a tre giorni al massimo.
Art. 65
Corsi di ripetizione
1 Le formazioni sono chiamate a un corso di ripetizione di 19 giorni ogni due anni
(modello di base) oppure, ogni anno, a un corso di ripetizione di 12 giorni (modello
d'eccezione). È fatta salva la regolamentazione speciale dell'articolo 15.
Istruzione e avanzamento 26
512.21
2 Secondo la loro incorporazione, il loro grado e la loro funzione, i soldati, gli appuntati e i sottufficiali prestano corsi di ripetizione fino al raggiungimento del totale
obbligatorio di giorni di servizio.
3 I soldati, gli appuntati e i sottufficiali non sono più chiamati a servizi d'istruzione
nell'ultimo anno del loro obbligo di prestare servizio militare; è fatta salva la chiamata per il ricupero di servizi d'istruzione differiti a richiesta della persona soggetta
all'obbligo di prestare servizio militare.
4 Di regola, gli ufficiali compiono tutti corsi della loro formazione fino al raggiungimento del loro totale obbligatorio di giorni di servizio.
Art. 66
Chiamata a servizi d'istruzione delle formazioni al di fuori
della formazione d'incorporazione Le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare possono essere chiamate, nell'ambito del loro obbligo di prestare servizio, a servizi d'istruzione di
un'altra formazione o ad altri servizi computabili secondo il diritto militare.
Art. 67
Saldo dei giorni di servizio Il Gruppo del personale disciplina i dettagli relativi all'adempimento dei giorni di
servizio mancanti.
Art. 68
Corsi tattico-tecnici 1 Il perfezionamento tattico-tecnico degli ufficiali avviene sotto la direzione dei comandanti delle Grandi Unità e delle truppe d'armata. Esso ha luogo come segue: a.
nel modello di base: come corsi tattico-tecnici negli anni senza corso di ripetizione delle formazioni d'incorporazione; b.
nel modello d'eccezione:
1.
come corsi tattico-tecnici ridotti, ogni due anni, 2.
come istruzione tattico-tecnica annuale nell'ambito del corso preparatorio dei quadri o del corso di ripetizione.
2 I corsi tattico-tecnici durano: a.
nel modello di base, cinque giorni per i comandanti e al massimo quattro
giorni per i capisezione e gli aiuti di comando; b.
nel modello d'eccezione, al massimo cinque giorni per gli ufficiali.
3 Se necessario, possono essere organizzati in due parti.
4 Se necessario, i sottufficiali possono essere chiamati a corsi tattico-tecnici.
5 Il DDPS può esonerare parzialmente o completamente determinati stati maggiori e
funzioni dall'adempimento dei corsi tattico-tecnici.
Ordinanza sui servizi d'istruzione 27
512.21
Art. 69
Corsi d'addestramento 1 Le formazioni che ricevono una nuova organizzazione o nuovo materiale sono addestrate, se possibile, nell'ambito dei corsi di ripetizione. Se necessario, il Consiglio
federale ordina servizi supplementari in corsi d'addestramento.
2 Il DDPS designa chi dirige l'addestramento.
Art. 70
Servizi di supporto all'istruzione 1 I militari che effettuano servizi di supporto all'istruzione prestano, di regola, il
numero di giorni di servizio che devono compiere con la loro formazione.
2 Se necessario, possono prestare servizi di supporto all'istruzione nelle scuole reclute: a.
i comandanti d'unità di truppa, d'intesa con il comandante della loro Grande
Unità, per una durata massima di 28 giorni; b.
i medici della truppa; c.
i sottufficiali.
3 Per quanto riguarda i servizi di supporto all'istruzione, il Gruppo del personale
disciplina segnatamente: a.
i rapporti di subordinazione; b.
la chiamata in servizio; c.
le condizioni d'entrata in servizio; d.
l'andamento del servizio; e.
i controlli e le promozioni.
Capitolo 4: Altri servizi della truppa6
Art. 71
1 Per le visite di scuole, corsi ed esercitazioni, per i controlli in scuole, corsi ed esercizi, per la ricognizione per il corso preparatorio dei quadri e il corso di ripetizione,
per il controllo di impianti, per i rapporti, i servizi d'arbitraggio nonché per il trapasso del comando possono inoltre essere chiamati: a.
fino a tre giorni: appuntati nella pertinente funzione, sottufficiali e sottufficiali superiori; b.
fino a quattro giorni: ufficiali subalterni; c.
fino a sei giorni: capitani; d.
fino a sette giorni: ufficiali superiori.
6
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2001
190).
Istruzione e avanzamento 28
512.21
2 Le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare possono essere chiamate, nell'ambito dei servizi d'istruzione delle formazioni, a sette giorni supplementari al massimo di servizio per: a.
lavori nel corso preparatorio dei quadri e lavori di preparazione, come il ritiro di materiale e di veicoli ecc.; b.
lavori di licenziamento.
3 Per le formazioni secondo l'articolo 15 non può essere superato il numero massimo di 26 giorni di servizio.
Capitolo 5: Servizio unico
Art. 72
1 In deroga alla presente ordinanza, le reclute, i soldati, i sottufficiali e gli ufficiali
subalterni possono essere chiamati a prestare un servizio in una sola volta di 300
giorni (servizio unico). Si tratta di un servizio volontario per un numero limitato di
militari computato sul totale obbligatorio di giorni di servizio.
2 Per l'istruzione di base e l'istruzione dei quadri dei militari che prestano un servizio unico sono assunti sottufficiali, sottufficiali superiori e ufficiali allo scopo di
rafforzare il personale insegnante.
3 Il capo delle Forze terrestri disciplina i dettagli, segnatamente: a.
l'inizio e la fine del periodo di servizio; b.
le chiamate in servizio; c.
le scuole responsabili; d.
l'occupazione e la logistica; e.
i controlli e le promozioni; f.
l'impiego del personale insegnante.
Titolo quinto: Promozioni, mutazioni senza promozioni e nomine Capitolo 1: Promozioni e mutazioni senza promozioni Sezione 1: Qualificazione
Art. 73
Contenuto
1 La qualificazione è l'apprezzamento militare di chi presta servizio nella propria
funzione. Essa deve informare sulle sue prestazioni e capacità, nonché sulla personalità.
2 Per gli aspiranti a un grado superiore o una nuova funzione, la qualificazione deve
fornire informazioni anche sulla loro idoneità a occupare la funzione prevista.
Ordinanza sui servizi d'istruzione 29
512.21
3 I risultati di prestazioni e esami possono essere registrati dai superiori soltanto in
vista della qualificazione. Essi devono essere custoditi in modo sicuro e distrutti a
qualificazione avvenuta.
Art. 74
Persone da qualificare Ricevono una qualificazione: a.
in scuole, corsi e servizi pratici: gli allievi e i militari che compiono il servizio pratico; b.
in corsi di ripetizione e corsi d'addestramento che durante un anno comportano globalmente almeno dodici giorni di servizio con soldo:
1.
i quadri, nonché i soldati e gli appuntati che esercitano temporaneamente una funzione di quadro, 2.
i soldati e gli appuntati, le cui prestazioni sono insufficienti; c.
in corsi tattico-tecnici: gli aspiranti all'istruzione per un grado superiore o
per una nuova funzione.
Art. 75
Assegnazione e carattere vincolante 1 La qualificazione è data dal comandante o dal superiore sotto i cui ordini il militare
da qualificare presta servizio. Per gli specialisti, egli sente prima il parere dei superiori tecnici competenti.
2 Una qualificazione assegnata non può più essere modificata.
Art. 76
Comunicazione
1 La qualificazione è comunicata personalmente all'interessato.
2 Alle reclute la qualificazione è comunicata verbalmente.
3 La qualificazione è comunicata per scritto: a.
ai soldati, quando sono proposti al grado di appuntato o per l'istruzione al
grado di caporale;
b.
ai soldati e agli appuntati le cui prestazioni sono insufficienti; c.
ai quadri, nonché ai soldati e agli appuntati che esercitano temporaneamente
una funzione di quadro.
Art. 77
Forma, genere e procedura Le Forze terrestri emanano le istruzioni concernenti la forma e il genere della qualificazione nonché la procedura di qualificazione.
Istruzione e avanzamento 30
512.21
Sezione 2:
Proposta e chiamata per l'istruzione a un grado superiore
o una nuova funzione
Art. 78
Principi per l'assegnazione della proposta 1 Per ogni assunzione di un grado superiore o di una nuova funzione occorre una
proposta.
2 La proposta è data quando: a.
è dimostrato il fabbisogno; e b.
il candidato è idoneo alla nuova funzione e adempie le condizioni richieste.
3 Il fabbisogno è determinato nelle tabelle dell'effettivo regolamentare. Il Gruppo
del personale stabilisce annualmente il fabbisogno di candidati per le singole funzioni di quadro.
4 Per valutare l'attitudine di un candidato sono consultati i diretti superiori di servizio e tecnici.
Art. 79
Assegnazione, approvazione e annullamento di proposte 1 La proposta per un grado superiore o per una nuova funzione è assegnata, di regola, alla fine di un servizio, eccezionalmente anche fuori di un servizio, sempreché
esistano le basi per la decisione.
2 Le competenze per l'assegnazione e l'approvazione di proposte per un grado superiore sono stabilite nell'appendice 8.
3 Gli organi competenti per l'approvazione secondo l'appendice 8 annullano le proposte che non possono approvare o mantenere.
4 Nel caso di una condanna per mancata entrata in servizio d'istruzione per un grado
superiore, anche i tribunali di divisione della giustizia militare possono, eccezionalmente, annullare una proposta.
5 Le Forze terrestri emanano le istruzioni concernenti la procedura in materia di proposte.
Art. 80
Controllo
1 Gli organi competenti per la chiamata ai servizi d'istruzione al grado di sottufficiale, di sottufficiale superiore e di tenente tengono un controllo delle proposte per
l'istruzione a un grado superiore o a una nuova funzione.
2 Per gli ufficiali, la competenza per il controllo incombe ai comandanti delle Grandi
Unità o al superiore competente per il trattamento degli affari del personale.
Art. 81
Approvazione della chiamata Le competenze per l'approvazione della chiamata ai servizi d'istruzione per un
grado superiore sono stabilite nell'appendice 9.
Ordinanza sui servizi d'istruzione 31
512.21
Sezione 3: Promozione
Art. 82
Principi
1 Non esiste alcun diritto alla promozione.
2 Un militare può essere promosso unicamente se: a.
il fabbisogno è dimostrato; b.
il candidato è idoneo all'esercizio del comando o della funzione e ne ha le
attitudini;
c.
il candidato gode di buona reputazione e, come persona, soddisfa le esigenze
del comando o della funzione; e d.
il candidato adempie le ulteriori condizioni particolari secondo la presente
ordinanza.
3 Il candidato che per motivi cogenti non può compiere un corso tecnico prima
dell'assunzione di una funzione, può nondimeno essere promosso, sempre che si
impegni per scritto nei confronti del suo comandante della Grandi Unità, o con il
superiore a lui equiparato, ad assolvere l'istruzione tecnica entro due anni dalla
promozione.
4 Le competenze per il rilascio della proposta d'avanzamento e l'esecuzione della
promozione sono stabilite nell'appendice 8.
Art. 83
Condizioni particolari per la promozione 1 I servizi d'istruzione da compiere obbligatoriamente prima dell'assunzione di un
grado superiore e le ulteriori condizioni particolari per la promozione sono stabiliti
nell'appendice 5.
2 Nelle funzioni di aiuti di comando, la promozione è consentita soltanto al grado
immediatamente superiore.7 3 Può essere promosso alto ufficiale soltanto chi ha rivestito un grado di ufficiale
durante almeno sei anni.8 4 Nelle funzioni di ufficiale in seno allo stato maggiore dell'esercito, eccettuate le
funzioni di comandante e le funzioni del reggimento di quartiere generale, è possibile essere promossi al massimo due volte.
5 Nelle funzioni della riserva di personale è possibile una sola promozione.
Art. 84
Eccezioni
1 In casi particolari, può essere promosso anche un militare che non adempie tutte le
condizioni particolari per la promozione secondo la presente ordinanza. Le condi7
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2001
190).
8
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2001
190).
Istruzione e avanzamento 32
512.21
zioni per la promozione dell'articolo 82 capoverso 2 lettere b e c devono in ogni
caso essere adempite.
2 Per le promozioni secondo il capoverso 1 sono competenti: a.
il Gruppo del personale, per la promozione al grado di appuntato e ai gradi
di sottufficiale;
b.
il DDPS, su proposta motivata del Gruppo del personale, per la promozione
ai gradi d'ufficiale fino a colonnello, eccettuati gli ufficiali secondo la lettera
c;
c.
il Consiglio federale, su proposta motivata del DDPS, per i comandanti di
reggimento.
Art. 85
Data della promozione 1 La promozione ai gradi di appuntato, di sottufficiale, di tenente, di primotenente e
di ufficiale di stato maggiore generale ha luogo alla fine dell'ultimo servizio che
dev'essere prestato per la promozione.
2 Le promozioni secondo il capoverso 1 hanno effetto dal giorno seguente il licenziamento e sono iscritte con questa data nel libretto di servizio e nei controlli.
3 La promozione ai gradi di capitano, di maggiore, di tenente colonnello e di colonnello ha luogo, di regola, ogni trimestre.
4 La promozione ai gradi di tenente colonnello e di colonnello con funzione di comandante di reggimento ha luogo il 1° gennaio o il 1° luglio.
5 La data della promozione ad alto ufficiale superiore è stabilita secondo le necessità.
Art. 86
Notificazione
La promozione è notificata ai militari per scritto, mediante l'iscrizione nel libretto di
servizio.
Art. 87
Brevetto
1 Chi è promosso riceve un brevetto. Per la promozione al grado di primotenente
non è rilasciato alcun brevetto.
2 Il brevetto contiene la data della promozione, il grado e, per la promozione fino e
compreso il grado di colonnello, l'appartenenza allo Stato maggiore generale,
l'Arma o il servizio ausiliario.
3 Il brevetto è rilasciato: a.
agli appuntati, ai sottufficiali e ai sottufficiali superiori: dall'organo che propone la promozione; b.
agli ufficiali: dall'organo competente per la promozione.
Ordinanza sui servizi d'istruzione 33
512.21
Sezione 4: Mutazioni senza promozione
Art. 88
Incorporazioni e trasferimenti in generale 1 I servizi d'istruzione che i militari devono compiere per l'assunzione di una nuova
funzione sono stabiliti nell'appendice 5.
2 Del rimanente, per la nuova incorporazione e il trasferimento di soldati, appuntati,
sottufficiali e ufficiali sono applicabili: a.
le disposizioni della legge militare, dell'organizzazione dell'esercito e delle
loro disposizioni d'esecuzione; b.
le disposizioni sui controlli militari.
3 Il candidato che per motivi cogenti non può assolvere un corso tecnico prima dell'assunzione di una funzione, può nondimeno essere promosso, sempre che si impegni per scritto nei confronti del comandante della Grande Unità o del superiore a lui
equiparato, ad assolvere l'istruzione tecnica entro due anni dall'assunzione della
funzione.9
Art. 89
Competenze nel caso di nuove incorporazioni e di trasferimenti
di ufficiali
Le competenze per le nuove incorporazioni e i trasferimenti di ufficiali sono stabilite
nell'appendice 10.
Art. 90
Data delle nuove incorporazioni e dei trasferimenti d'ufficiali Le nuove incorporazioni e i trasferimenti d'ufficiali possono avere luogo trimestralmente.
Art. 91
Conferimento di un comando o di una funzione ad interim 1 Il sottufficiale o l'ufficiale che non adempie tutte le condizioni per l'assunzione di
un comando o di una funzione, oppure per il quale esiste un motivo per conferirgli il
comando o la funzione soltanto provvisoriamente, è impiegato ad interim.10 2 Il conferimento di un comando o una funzione ad interim non dà diritto né a
un'assegnazione definitiva, né ad essere chiamato al servizio d'istruzione per un
grado superiore o per una nuova funzione.
Art. 92
Esercizio di un comando o di una funzione in sostituzione Se un comando o una funzione non può più essere esercitato temporaneamente da
un militare, il comandante della Grande Unità, il superiore competente per il trattamento degli affari del personale se si tratta di truppe d'armata, designa il sostituto.
9
Introdotto dal n. I dell'O del 27 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2001 190).
10
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2001
190).
Istruzione e avanzamento 34
512.21
Sezione 5:
Differimento e illiceità di una promozione o di una mutazione
Art. 93
Differimento per procedure in sospeso 1 Se contro un aspirante è in corso un procedimento penale, egli non può essere
promosso durante questo periodo. Il compimento di un servizio d'istruzione per un
grado superiore o l'assunzione di una nuova funzione sono consentiti soltanto con
l'approvazione del Gruppo del personale.
2 In caso di desistenza dal procedimento penale, di assoluzione o di condanna a una
multa o all'arresto repressivo, la promozione può aver luogo retroattivamente alla
data prevista inizialmente.
3 Un aspirante può prestare un servizio d'istruzione per un grado superiore, assumere una nuova funzione o essere promosso soltanto con l'approvazione del Gruppo
del personale se a quest'ultimo è noto che: a.
contro l'aspirante è in corso una procedura d'esecuzione o di fallimento; b.
la situazione personale dell'aspirante in vista della funzione prevista non è
ordinata.
4 Se il fallimento è revocato, se tutti i creditori sono stati tacitati oppure se la procedura di esecuzione o di fallimento è abbandonata, l'aspirante può essere ammesso al
servizio d'istruzione per un grado superiore, oppure può essergli conferita la nuova
funzione. In questi casi, la promozione può aver luogo retroattivamente alla data
prevista inizialmente.
5 Nei casi di cui al capoverso 3, i servizi amministrativi competenti sono autorizzati
a intraprendere ulteriori accertamenti.
Art. 94
Differimento e trasferimento a causa di condanna 1 Di regola, il militare condannato per un crimine o un delitto a una pena privativa
della libertà oppure a una misura di sicurezza conformemente al Codice penale può
essere ammesso a servizi d'istruzione per un grado superiore e a servizi pratici oppure promosso soltanto dopo: a.
la scadenza del periodo di prova, in caso di sospensione condizionale della
pena;
b.
la cancellazione della pena dal casellario giudiziale, in caso di esecuzione
della pena senza condizionale o della misura.
2 Il Gruppo del personale può prolungare il differimento secondo il capoverso 1 oppure, a richiesta del militare condannato, del comandante di truppa o dell'organo
incaricato dell'amministrazione, ridurne la durata, se il comportamento del condannato lo giustifica.
3 Il Gruppo del personale può rincorporare o trasferire un militare condannato in
un'altra funzione. Esso consulta dapprima il comandante della Grande Unità o il superiore competente per il trattamento degli affari del personale. In caso di militari
cantonali, è necessario consultare le autorità militari cantonali competenti.
Ordinanza sui servizi d'istruzione 35
512.21
Art. 95
Promozioni e mutazioni illecite 1 Se è contraria alla legge militare e alle sue disposizioni d'esecuzione, la promozione o la mutazione può essere dichiarata nulla.
2 Sono competenti per annullare una promozione o una mutazione: a.
per gli appuntati, i sottufficiali e gli ufficiali fino al grado di colonnello
compreso, eccettuata la lettera b: il DDPS, su proposta del Gruppo del personale; b.
per i comandanti di reggimento: il Consiglio federale, su proposta del
DDPS.
Sezione 6: Regolamentazioni particolari
Art. 96
Promozioni ai gradi di appuntato e di sergente 1 Per ogni formazione o unità organizzativa comparabile del personale di servizio
della riserva di personale (ufficio federale/regione d'istruzione/Grande Unità ecc.)
possono essere promossi: a.
al massimo il 30 per cento dell'effettivo regolamentare dei soldati al grado di
appuntato; e
b.
al massimo il 40 per cento dell'effettivo regolamentare dei caporali al grado
di sergente.
2 In deroga alle disposizioni secondo il capoverso 1, i caporali impiegati come capiposto nei distaccamenti della polizia militare possono essere promossi al grado di
sergente.
3 Le previste promozioni ai gradi di appuntato o di sergente devono essere sottoposte tempestivamente all'organo tenitore del controllo di corpo. Esso vieta la promozione, se le condizioni secondo l'articolo 82 non sono adempite.
Art. 97
11
funzione d'ufficiale, la promozione al grado immediatamente superiore è possibile il
più presto cinque anni dopo avere rivestito il grado attuale, sempre che siano adempiute le condizioni necessarie per questa funzione secondo l'appendice 5.
2 La promozione dal grado di tenente colonnello a quello di colonnello è ammessa
già dopo due anni nel grado di tenente colonnello.
Art. 98
Assunzione di un nuovo comando o di una nuova funzione 1 I sottufficiali e gli ufficiali che assumono un nuovo comando o una nuova funzione, devono compiere i servizi d'istruzione necessari secondo l'appendice 5.
11
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2001
190).
Istruzione e avanzamento 36
512.21
2 Le disposizioni seguenti derogano al capoverso 1: a.
se un aiuto di comando con il grado di maggiore assume un comando d'unità
per il quale nelle tabelle dell'effettivo regolamentare è previsto il doppio
grado di capitano/maggiore, non deve compiere il servizio pratico richiesto
secondo l'appendice 5; b.
se un comandante, un sostituto del comandante o un capo di stato maggiore
cambia di funzione per assumere la funzione di aiuto di comando dello
stesso livello (corpo di truppa o Grande Unità), non deve compiere il corso
di stato maggiore richiesto secondo l'appendice 5.
3 Se un aiuto di comando con il grado di capitano assume un comando d'unità, deve
obbligatoriamente compiere il corso di condotta I e il servizio pratico prima dell'assunzione del comando.
Art. 99
Approvazione dell'assegnazione di proposte per un grado superiore Se per la promozione al grado immediatamente superiore è richiesto soltanto un determinato numero di anni di grado, prima dell'assegnazione della proposta per il
grado superiore occorre l'approvazione del militare interessato.
Art. 100
Corpo degli istruttori, Squadra di vigilanza, Corpo della guardia
delle fortificazioni
1 I membri del Corpo degli istruttori, della Squadra di vigilanza e del Corpo della
guardia delle fortificazioni devono adempiere le condizioni secondo la presente ordinanza per una promozione a un comando e una funzione dell'esercito.
2 Se hanno insegnato singole materie nelle scuole, non devono più seguire i relativi
servizi d'istruzione per una promozione o per l'assunzione di una funzione.
3 Gli ufficiali di professione invece dei corsi di stato maggiore previsti possono
compiere i rispettivi corsi di condotta e viceversa.
Art. 101
Conferimento di un grado a tempo determinato 1 Quando l'esercizio di un incarico o di una funzione particolare in rapporto con gli
affari militari della Confederazione, l'adempimento di una determinata istruzione
militare o l'impiego nell'ambito di un'operazione di mantenimento della pace lo
esigono imperativamente, il capo dello Stato maggiore generale può conferire a singole persone il grado militare necessario per la durata del loro impiego o
dell'esercizio del loro incarico o della loro funzione all'estero.
2 Alla fine dell'impiego o dell'esercizio dell'incarico o della funzione il conferimento del grado perde automaticamente la sua validità. I militari rivestono di nuovo
il loro grado originario.
Ordinanza sui servizi d'istruzione 37
512.21
Capitolo 2: Nomina a ufficiale specialista Sezione 1: Campo d'applicazione
Art. 102
1 Il presente capitolo regola il conferimento di funzioni d'ufficiale a soldati, appuntati e sottufficiali.
2 Il fabbisogno è determinato secondo le tabelle degli effettivi regolamentari.
Sezione 2: Nomina
Art. 103
Condizioni
La nomina può aver luogo unicamente se: a.
non è disponibile alcun ufficiale idoneo per il conferimento della funzione; b.
la persona interessata è idonea in base alla sua formazione civile nonché alla
sua attività e posizione professionali.
Art. 104
Domanda e approvazione della domanda 1 La domanda di conferimento di una funzione d'ufficiale è presentata dalla truppa.
2 La procedura si fonda sulle disposizioni applicabili alla mutazione di ufficiali.
3 La domanda è approvata dal Gruppo del personale.
Art. 105
Nomina
1 Il Gruppo del personale nomina il candidato a ufficiale specialista.
2 Di regola, le nomine a ufficiale specialista hanno luogo trimestralmente.
3 Non è rilasciato alcun brevetto.
Art. 106
Introduzione alla funzione d'ufficiale 1 I soldati, gli appuntati e i sottufficiali nominati ufficiali specialisti possono essere
introdotti alla nuova funzione in un corso di al massimo cinque giorni.
2 Il corso è organizzato dagli uffici federali, dai gruppi o dagli organi equiparati, le
cui tabelle degli effettivi regolamentari contemplano ufficiali specialisti.
Sezione 3: Qualificazioni e revoca della funzione d'ufficiale
Art. 107
Qualificazioni
Gli ufficiali specialisti sono qualificati come ufficiali.
Istruzione e avanzamento 38
512.21
Art. 108
Revoca della funzione d'ufficiale 1 Se un ufficiale specialista non esercita più la funzione d'ufficiale, quest'ultima è
revocata quando:
a.
è stato nominato in base a un'attività o a una posizione professionale che
non esercita o che non occupa più; e b.
ha esercitato la funzione di ufficiale sei o meno anni.
2 La nomina è parimenti revocata se è in contrasto con la legge militare, con le disposizioni sull'organizzazione dell'esercito o con la presente ordinanza.
3 Per la revoca della funzione d'ufficiale è competente il Gruppo del personale. Esso
decide in merito all'ulteriore impiego.
4 Nei casi di ufficiali specialisti, la cui nomina è revocata, il Gruppo del personale
esamina se possono ancora essere impiegati nell'esercito.
5 Se non possono più essere impiegati nell'esercito, devono essere prosciolti dall'obbligo di prestare servizio militare; essi sono annunciati all'organo di protezione civile del Comune di domicilio dal Gruppo del personale, conformemente alle disposizioni sui controlli militari.
6 La persona interessata è sentita in merito alla revoca della funzione d'ufficiale e
all'ulteriore impiego nell'esercito.
Capitolo 3: Nomina a cappellano
Art. 109
Condizioni
Oltre al compimento della scuola reclute, all'istruzione tecnica di 19 giorni per cappellani, all'idoneità al servizio militare e alla raccomandazione da parte dell'autorità
militare del Cantone di domicilio, le condizioni per la nomina sono: a.
a cappellano evangelico-riformato:
1.
il riconoscimento come pastore oppure il riconoscimento della formazione accademica o della formazione teologica equivalente e l'ordinazione da parte dell'autorità ecclesiastica competente, 2.
la raccomandazione da parte dell'autorità ecclesiastica competente; b.
a cappellano cattolico-romano:
1.
il riconoscimento come prete da parte della Curia vescovile competente
o dei superiori dell'Ordine competenti, 2.
la raccomandazione da parte della Curia vescovile competente; c.
a diacono cattolico-romano o assistente pastorale nell'esercito:
1.
il riconoscimento come diacono o assistente pastorale da parte della
Curia vescovile competente o dei superiori dell'Ordine competenti, 2.
la raccomandazione da parte della Curia vescovile competente.
Ordinanza sui servizi d'istruzione 39
512.21
Art. 110
Competenze
Il cappellano è nominato dal capo del DDPS, su proposta del sottocapo di stato
maggiore del Gruppo del personale dell'esercito.
Art. 111
Diritti e obblighi
1 Il cappellano, con la sua nomina, diventa capitano cappellano; il diacono cattolicoromano diventa capitano diacono e l'assistente pastorale capitano assistente pastorale. Egli ha perciò i diritti e gli obblighi di un ufficiale.
2 I candidati a cappellani capiservizio compiono un'istruzione tecnica di cinque
giorni al massimo.
3 Nell'ambito dell'assistenza spirituale dell'esercito, il capo dello Stato maggiore
generale disciplina:
a.
la missione e l'organizzazione dell'assistenza spirituale dell'esercito; b.
i dettagli concernenti il reclutamento, la nomina, l'incorporazione, l'istruzione nonché la definizione dei compiti del cappellano e del cappellano caposervizio.
Capitolo 4: Rimozione dal comando o dalla funzione Sezione 1: Condizioni
Art. 112
La procedura per la rimozione da un comando o da una funzione è avviata quando
sembra esclusa la possibilità di un ulteriore impiego militare nella posizione attuale
o in una nuova.
Sezione 2: Procedura
Art. 113
Procedura
1 Il comandante o il superiore che si propone di rimuovere dal comando o dalla funzione una persona, che non soddisfa più le esigenze di una funzione, deve avvertirla
per scritto il più presto possibile indicandogliene le ragioni.
2 Se l'avvertimento non ha effetto, l'interessato è messo di nuovo alla prova, di regola, entro un anno.
3 Se il servizio di prova conferma l'incapacità, l'interessato è rimosso dal comando o
dalla funzione.
4 La rimozione dal comando o dalla funzione è decisa senza esame, se il servizio di
prova non è compiuto entro due anni.
Istruzione e avanzamento 40
512.21
5 La rimozione dal comando o dalla funzione è decisa senza servizio di prova, qualora non sia possibile impiegare oltre l'interessato o il suo allontanamento immediato s'imponga nell'interesse della truppa.
6 Prima di decidere la rimozione dal comando o dalla funzione occorre sentire
l'interessato.
Art. 114
Esame e servizio di prova 1 Per i sottufficiali e gli ufficiali subalterni, l'esame delle attitudini consiste in un
servizio di prova.
2 Il servizio di prova secondo gli ordini del comandante di reggimento o della
Grande Unità, del superiore competente per il trattamento degli affari del personale
se si tratta di truppe d'armata, è prestato sotto il comando di un altro superiore particolarmente qualificato.
3 Per i capitani e gli ufficiali superiori, il genere del servizio di prova è stabilito dal
comandante della Grande Unità, per le truppe d'armata dal superiore competente per
il trattamento degli affari del personale.
4 Il comandante, sotto i cui ordini è prestato il servizio di prova, dev'essere informato dal superiore del comandante della formazione d'incorporazione dell'interessato sulle ragioni dell'ammonimento.
5 Di regola, il servizio di prova ha la stessa durata di un servizio d'istruzione delle
formazioni.
6 Alla fine del servizio di prova, il comandante incaricato dell'esame informa per
scritto il superiore che ha ordinato l'esame sull'idoneità a esercitare la funzione attuale o un altro impiego.
Art. 115
Competenza per rimuovere dal comando o dalla funzione Sono competenti per pronunciare la rimozione dal comando o dalla funzione: a.
il comandante della formazione d'incorporazione, dopo aver sentito il comandante superiore: per i sottufficiali; b.
le autorità militari del Cantone, cui appartiene l'interessato: per gli ufficiali
cantonali;
c.
per gli ufficiali federali:
1.
il Gruppo del personale: per gli ufficiali subalterni, 2.
il DDPS: per i capitani, i maggiori, i tenenti colonnelli e i colonnelli,
fatto salvo il numero 3, 3.
il Consiglio federale: per i comandanti di reggimento.
Art. 116
Proposta e esecuzione 1 Il comandante competente per l'assegnazione della qualificazione propone, per la
via di servizio, la rimozione dal comando o dalla funzione degli ufficiali alle autorità
competenti per la rimozione.
Ordinanza sui servizi d'istruzione 41
512.21
2 Per i comandanti di reggimento la proposta è formulata dalla Direzione del DDPS.
3 Oltre ai motivi e ai mezzi d'impugnazione, la decisione di rimozione dal comando
o dalla funzione deve indicare le conseguenze secondo l'articolo 118.
4 La decisione del comandante concernente la rimozione dal comando o dalla funzione di un sottufficiale può essere deferita al DDPS mediante ricorso amministrativo.
5 Inoltre, la procedura è regolata dalla legge federale del 20 dicembre 196812 sulla
procedura amministrativa, quella concernente le autorità cantonali dal diritto cantonale; l'autorità cantonale statuente quale ultima istanza può parimenti revocare
l'effetto sospensivo di un ricorso amministrativo indirizzatole o di un ricorso amministrativo contro la sua decisione.
Art. 117
Iscrizione nel libretto di servizio 1 La decisione della rimozione dal comando o dalla funzione è iscritta nel libretto di
servizio soltanto quando essa è cresciuta in giudicato.
2 La competenza per l'iscrizione nonché la sua forma si fondano sulle disposizioni
sui controlli militari13.
Sezione 3: Esclusione dal servizio militare
Art. 118
1 Il DDPS può ordinare l'esclusione dal servizio militare fondandosi sulla decisione
cresciuta in giudicato relativa alla rimozione dal comando o dalla funzione.
2 La decisione di esclusione è definitiva.
3 L'esecuzione si fonda sulle disposizioni sui controlli militari14.
Titolo sesto: Disposizioni finali Capitolo 1: Esecuzione e abrogazione del diritto previgente
Art. 119
Esecuzione
1 Il DDPS, lo Stato maggiore generale, le Forze terrestri o le Forze aeree sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza ed emanano le istruzioni necessarie.
2 Alla Cancelleria federale e al Dipartimento federale di giustizia e polizia incombe
l'esecuzione nell'ambito dei loro stati maggiori.
12
RS 172.021
13
RS 511.22
14
RS 511.22
Istruzione e avanzamento 42
512.21
Art. 120
Diritto previgente: abrogazione Sono abrogate:
a.
l'ordinanza del 24 agosto 199415 sulla durata dell'obbligo di prestare servizio militare (ODOM); b.
l'ordinanza del 31 agosto 199416 sui servizi d'istruzione (OSI); c.
l'ordinanza del 24 agosto 199417 sull'adempimento dei servizi d'istruzione
(OASI);
d.
l'ordinanza del 24 agosto 199418 sulle promozioni e mutazioni nell'esercito
(OPME).
Capitolo 2: Modifica del diritto vigente
Art. 121
19
Art. 120a
...
Appendice 2
...
2. Ordinanza del 21 novembre 1990 21 concernente il Corpo degli istruttori Art. 35a
...
Art. 36b
cpv. 3 e 4
...
15
RU 1994 2894, 1998 1430 16
RU 1994 2907, 1996 1182, 1997 143, 1998 1587 17
RU 1994 2951, 1995 702 5338, 1997 244 2826, 1999 1295 18
RU 1995 290, 1996 399, 1997 347, 1998 1866 19
Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2001
190).
20
RS 511.22. Le modificazioni qui appresso sono inserite nell'O menzionata.
21
RS 512.41. Le modificazioni qui appresso sono inserite nell'O menzionata.
Ordinanza sui servizi d'istruzione 43
512.21
Capitolo 3: Disposizioni transitorie
Art. 122
Determinazione del totale obbligatorio di giorni di servizio compiuti,
al passaggio da Esercito 61 a Esercito 95 Dal 1° gennaio 1995, ha compiuto il totale obbligatorio di giorni di servizio o non
deve più prestare servizi d'istruzione chi, secondo il diritto previgente e le regole
degli articoli 124 capoverso 1 e 128 capoverso 1, ha assolto in corsi di ripetizione e
corsi di complemento complessivamente il seguente numero di giorni di servizio
computabili:
a.
soldati, appuntati e caporali:
173 giorni (otto corsi di ripetizione di 20 giorni e un corso di complemento
di 13 giorni);
b.
sergenti:
180 giorni (nove corsi di ripetizione di 20 giorni); c.
sergenti maggiori, furieri e aiutanti sottufficiali:
213 giorni (dieci corsi di ripetizione di 20 giorni e un corso di complemento
di 13 giorni).
Art. 123
Adempimento dei servizi d'istruzione di base 1 I militari che hanno prestato una parte dei servizi d'istruzione di base secondo le
disposizioni applicabili a Esercito 61 (secondo il diritto previgente) compiono soltanto la durata rimanente dei servizi secondo il nuovo diritto, sempreché essa sia
superiore a cinque giorni.
2 I caporali che hanno compiuto la scuola sottufficiali secondo il diritto previgente,
ma che prestano il servizio pratico secondo il nuovo diritto, devono essere chiamati
in servizio alla 5a e 6a settimana della scuola sottufficiali. Essi prestano in seguito il
servizio pratico come gli altri caporali di nuova nomina.
3 Gli aspiranti ufficiali sanitari e gli aspiranti ufficiali d'ospedalizzazione delle
truppe sanitarie che hanno compiuto soltanto una scuola ufficiali sanitari I di 27
giorni secondo il diritto previgente, dal 1995 compiono una scuola ufficiali sanitari
di 117 giorni, con computo dei 27 giorni prestati presso la scuola ufficiali sanitari I.
Essi entrano in servizio all'inizio della 5 a settimana della nuova scuola ufficiali sanitari.
4 Agli aspiranti medici, dentisti e farmacisti delle truppe sanitarie non è computata la
parte della scuola ufficiali effettuata secondo il diritto previgente presso la scuola
ufficiali sanitari I; dal 1995, essi devono compiere il totale dei 61 giorni della nuova
scuola ufficiali sanitari.
5 La differenza dei giorni di servizio rispetto alla durata normale, non accorciata,
dell'istruzione di base per diventare tenente secondo il diritto previgente è computata a posteriori sul totale obbligatorio di giorni di servizio degli ufficiali che hanno
compiuto un'istruzione di base accorciata secondo il diritto previgente (istruzione di
sottufficiale fino e compreso il servizio per il conseguimento del grado di tenente);
la presente disposizione non è applicabile agli ufficiali specialisti.
Istruzione e avanzamento 44
512.21
6 La differenza dei giorni di servizio rispetto alla durata normale, non accorciata,
dell'istruzione di base per diventare sergente maggiore secondo il diritto previgente
è computata a posteriori sul totale obbligatorio di giorni di servizio dei sottufficiali
tecnici, nati nel 1963 e più giovani, che hanno compiuto un'istruzione di base accorciata secondo il diritto previgente (scuola sottufficiali fino e compreso il servizio
per il conseguimento del grado di sergente maggiore).
Art. 124
Computo del servizio nel caso di servizi di perfezionamento
della truppa
1 I corsi di ripetizione nonché i corsi di complemento considerati compiuti secondo
il diritto previgente sono computati con 20 giorni rispettivamente con 13 giorni sul
totale obbligatorio di giorni di servizio secondo il nuovo diritto.
2 Ai membri del servizio ausiliario della giustizia militare e agli appartenenti alle
formazioni con servizi in parte prestati a giorni, trasferiti il 1° gennaio 1995 o più
tardi a un altro servizio ausiliario o a un'altra Arma, o in un servizio ausiliario o in
un'Arma, 20 giorni di servizio computabili sono computati come un corso di ripetizione di 20 giorni e 13 giorni di servizio computabili come un corso di complemento
di 13 giorni; rimanenti singoli giorni sono computati sul totale di giorni di servizio.
3 Le regole dei capoversi 1 e 2 sono applicabili anche agli appartenenti allo stato
maggiore dell'esercito e alle formazioni d'allarme incorporati il 1° gennaio 1995 o
più tardi in un'altra formazione.
4 Non vengono contati i giorni che i militari hanno prestato volontariamente o come
giorni in corsi preparatori dei quadri, per ricognizioni, per la preparazione dei corsi e
per lavori di organizzazione e di licenziamento.
Art. 125
Computo del servizio a posteriori I giorni di servizio prestati oltre i 22 giorni dai soldati e dagli appuntati in corsi di
ripetizione secondo il diritto previgente sono computati a posteriori sul totale obbligatorio di giorni di servizio. Sono eccettuati i giorni di servizio supplementari prestati nei corsi speciali in caso di riorganizzazione o di nuovo armamento delle formazioni.
Art. 126
Computo speciale per i servizi prestati dagli ufficiali al passaggio
da Esercito 61 a Esercito 95 I servizi d'istruzione prestati dagli ufficiali, nell'ambito delle disposizioni transitorie
concernenti il passaggio da Esercito 61 a Esercito 95, che superano i limiti massimi
secondo il capitolo 1 del titolo terzo, saranno computati, in occasione di una prossima promozione, sul totale obbligatorio di giorni di servizio del grado superiore.
Ordinanza sui servizi d'istruzione 45
512.21
Art. 127
Computo del servizio degli ex appartenenti al servizio
complementare
Fino al 31 dicembre 1990, agli ex appartenenti al servizio complementare viene
computato, indipendentemente dai servizi effettivamente prestati conformemente
alla loro età, al loro grado e alla loro incorporazione al 1° gennaio 1991, lo stesso
numero di giorni di servizio in corsi della truppa dei militari che non sono mai stati
idonei al servizio complementare; questo computo del servizio esclude il rimborso
della tassa militare che il complementare aveva pagato.
Art. 128
Ricupero del servizio 1 Le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare ricuperano i corsi della
truppa che, secondo il diritto previgente, non hanno compiuto o che non sono stati
considerati compiuti in una classe dell'esercito, soltanto se il ricupero era previsto
legalmente dal diritto previgente o quando il corso della truppa è stato differito su
domanda del militare.
2 Le persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare non ricuperano i corsi
della truppa che non hanno compiuto fino al 31 dicembre 1999 per ragioni di inidoneità. Fino a questa data, è loro computato, secondo la loro età, il loro grado e la
loro incorporazione, lo stesso numero di giorni di servizio in corsi della truppa dei
militari che non sono mai stati inidonei al servizio; tale computo del servizio esclude
il rimborso della tassa militare che è stata pagata come militare non idoneo.
3 Gli ufficiali ricuperano i corsi della truppa non assolti o non considerati compiuti
come soldato, appuntato o sottufficiale, soltanto se secondo il diritto previgente essi
hanno prestato servizio come ufficiale nell'ambito del totale obbligatorio di giorni di
servizio (art. 11 cpv. 2 dell'ordinanza del 19 gennaio 198322 sui corsi di ripetizione,
di complemento e della landsturm, OCR).
4 Per i servizi straordinari prestati a partire dal 1o gennaio 2001, agli ufficiali interessati la tassa militare pagata è rimborsata secondo i principi in materia di ricupero del
servizio.23
Art. 129
Promozioni e mutazioni senza promozione 1 Quando condizioni per la promozione o l'assunzione di una funzione sono modificate oppure quando funzioni sono soppresse o modificate nel grado, dopo l'entrata
in vigore del nuovo diritto possono aver luogo promozioni e modificazioni della
funzione soltanto secondo il nuovo diritto.
2 Le condizioni per la promozione o l'assunzione di una funzione estese giusta il
nuovo diritto sono considerate adempite soltanto quando sono state adempite anche
le pertinenti condizioni secondo il diritto previgente.
3 Un corso di stato maggiore II o III compiuto secondo il diritto previgente è computato come corso di stato maggiore II giusta il nuovo diritto.
22
RU 1983 178, 1984 1292, 1990 120 2021, 1992 454 23 Introdotto
dall'art. 121 n. 2 dell'O del 27 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2001 190).
Istruzione e avanzamento 46
512.21
4 I servizi d'istruzione secondo il nuovo diritto sono considerati compiuti quando è
stato compiuto un servizio d'istruzione dello stesso livello con contenuti didattici
identici o prevalentemente comparabili secondo il diritto previgente. Le Forze terrestri o le Forze aeree decidono in merito all'adempimento dei servizi d'istruzione nei
singoli casi concreti.
5 I tenenti che al 1° gennaio 2000 adempiono tutte le condizioni per la promozione
secondo l'appendice 5 e che hanno assolto il servizio pratico come tenente possono
essere promossi al grado di capitano, in deroga all'articolo 83 capoverso 2.
6 La Direzione del DDPS decide sugli altri casi di computo d'importanza fondamentale non disciplinati dalla presente ordinanza.
Art. 130
Comandanti di gruppo/battaglione e loro sostituti 1 Gli ufficiali che hanno compiuto il corso di condotta II secondo il diritto previgente
possono essere promossi, il 1° gennaio 2000, nella funzione di un comandante di
gruppo/battaglione nonché nella funzione di loro sostituto, al grado di tenente colonnello o di maggiore senza adempiere ulteriori condizioni secondo l'appendice 5.
2 I comandanti che alla fine dell'anno 1999 lasciano il comando di un gruppo/battaglione possono essere promossi al grado di tenente colonnello, se: a.
dall'anno 2000 prestano ulteriormente servizio presso la truppa; b.
la promozione è sostenuta dal comandante superiore della Grande Unità; e c.
accettano la promozione prevista.
Capitolo 4: Entrata in vigore
Art. 131
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2000.
Ordinanza sui servizi d'istruzione 47
512.21
Appendice 124 (art. 3)
Definizioni e abbreviazioni (in ordine alfabetico) Sezione 1: Definizioni A
Anticipazione del servizio Prestare un servizio d'istruzione non secondo la
chiamata, ma in un periodo precedente.
C
Centro d'istruzione
dell'esercito di Lucerna
(CIEL)
Il compito principale del comando del Centro
d'istruzione dell'esercito di Lucerna consiste
nell'impartire l'istruzione di base ai quadri
superiori dell'esercito. Il CIEL comprende le
scuole seguenti: C SMG, C SM,
C cond e C tecn per aiut e uff info.
Corso d'addestramento
(C addestr)
Servizio d'istruzione delle formazioni in caso di
riorganizzazione o di equipaggiamento a nuovo
di una formazione.
Corso d'allenamento
(C allen)
Serve a mantenere e a promuovere l'abilità in
determinati settori tecnici.
Corso d'introduzione
(CI)
Serve a introdurre in un'altra funzione nell'ambito dell'obbligo di prestare servizio.
Corso di base per l'impiego nel servizio
di promovimento della
pace (CB prom pace) Serve alla preparazione in vista di un successivo
impiego nell'ambito del servizio di promovimento della pace (vedere S prom pace).
Corso di condotta (C cond) Servizio d'istruzione di base per comandanti.
Corso di difesa integrata
(CDI)
Istruzione supplementare in corsi d'impiego
combinato nell'ambito della difesa integrata.
Addestramento alla collaborazione tra autorità
civili e organi militari di comando.
Corso di ripetizione
(CR)
Servizio d'istruzione della formazione. Lo
sforzo principale dell'istruzione, accanto alla
ripetizione e al consolidamento dell'istruzione
di base generale, verte sull'istruzione in formazione.
24
Aggiornato giusta il n. II cpv. 1 dell'O del 27 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001
(RU 2001 190).
Istruzione e avanzamento 48
512.21
Corso di sport militare
(C sport mil)
Servizio d'istruzione supplementare con lo
scopo di preparare alla direzione di attività
sportive nei corsi. Computato sul totale obbligatorio di giorni di servizio.
Corso di stato maggiore
(C SM)
1. Serve alla preparazione di servizi d'istruzione delle formazioni nonché per esercitare gli
stati maggiori delle Grandi Unità.
2. Servizio d'istruzione di base per aiuti di comando.
Corso di stato maggiore
generale (C SMG)
Servizio d'istruzione di base per l'istruzione
degli ufficiali di stato maggiore generale alla
funzione di aiuto di comando negli stati
maggiori delle Grandi Unità.
Corso per specialisti
(C specialisti)
Serve al perfezionamento specifico per
determinate funzioni.
Corso preparatorio
(C prep)
Servizio d'istruzione delle formazioni per
esercitare gli specialisti immediatamente prima
di un servizio d'istruzione.
Corso preparatorio
dei quadri (CQ)
Serve alla preparazione dei servizi d'istruzione
e, di regola, li precede immediatamente. Vi
partecipano i quadri nonché i soldati e gli
appuntati indispensabili ai lavori di
preparazione.
Corso speciale (C spec) Serve a completare il servizio d'istruzione di
base degli specialisti.
Corso tattico-tecnico
(CTT)
Servizio d'istruzione delle formazioni per ufficiali (eventualmente per sottufficiali) nell'ambito di una Grande Unità in vista di possibili
impieghi e compiti.
Corso tecnico (C tecn) Servizio d'istruzione di base per i quadri nel
settore tecnico.
D
Differimento del servizio Prestare un servizio d'istruzione non secondo la
chiamata, ma in un altro momento dello stesso
anno o in un anno successivo.
E
Esercizio di stato maggiore
(eser SM)
Serve ad esercitare la collaborazione tra i
comandanti e i loro stati maggiori.
N
Nomina
Conferimento di funzioni d'ufficiale a soldati,
appuntati e sottufficiali.
Nuova incorporazione Cambiamento dell'incorporazione di un militare
nell'ambito della stessa Arma o dello stesso
servizio ausiliario.
Ordinanza sui servizi d'istruzione 49
512.21
O
Obbligo di prestare servizio
militare (OPSM)
Comprende gli obblighi fuori del servizio, il
servizio d'istruzione, il servizio di promovimento della pace, il servizio d'appoggio e il
servizio attivo.
P
Persone soggette
all'obbligo di prestare
servizio militare (POS) Tutte le persone di nazionalità svizzera che a
conclusione del reclutamento sono abili al servizio e sono disposte ad assumere la funzione
prevista per loro, fino al proscioglimento
dall'obbligo di prestare servizio militare.
Promozione
Conferimento di un grado superiore.
Q
Quadri
Ufficiali e sottufficiali, nonché appuntati che
esercitano la funzione di sottufficiale.
R
Rapporto (rap) Serve, in particolare, al trattamento di questioni
concernenti la condotta, l'istruzione e
l'informazione; sono inclusi anche i rapporti
tecnici per aiuti di comando.
Ricognizione (ric) Attività di servizio svolta sul posto per la preparazione del successivo servizio d'istruzione
nell'ambito dell'obbligo di prestare servizio.
S
Scuole universitarie
professionali
Scuole specializzate superiori considerate
scuole universitarie professionali giusta la legge
federale del 6 ottobre 1995 sulle scuole
universitarie professionali.
Servizi d'istruzione delle
formazioni (SIF)
Servizi nell'ambito di uno stato maggiore o di
un'unità, inclusi i lavori di preparazione e di
licenziamento, nonché fuori della formazione.
Servizi d'istruzione di base
(SIB)
Istruzione di base delle reclute e istruzione di
sottufficiali e ufficiali per un grado superiore o
una nuova funzione; di regola è compiuta in una
scuola come corso o in un corso speciale.
Servizi di supporto
all'istruzione (SSI) Servizi prestati da militari nella riserva di personale, nello stato maggiore dell'esercito o fuori
della propria formazione, impiegati, in caso di
idoneità, nell'ambito dell'obbligo di prestare
servizio, come insegnanti, per l'esercizio di impianti d'istruzione (appoggio all'infrastruttura e
all'organizzazione in scuole e corsi), per la manutenzione di apparecchi, veicoli, impianti e
installazioni utilizzati per l'istruzione oppure
impiegati, in caso di necessità imperativa,
nell'amministrazione militare conformemente
all'articolo 59 capoverso 3 della legge militare.
Istruzione e avanzamento 50
512.21
Servizio d'arbitraggio
(S arbitr)
Servizio nella direzione di un'esercitazione per
osservare e valutare l'attività della truppa.
Servizio d'istruzione
(S istr)
Tutti i servizi secondo la tabella delle scuole o
dei corsi pubblicata annualmente dal DDPS;
comprendono i servizi d'istruzione di base
(SIB) e i servizi di perfezionamento della truppa
(SPT).
Servizi di persone soggette all'obbligo di
prestare servizio militare:
a. secondo l'articolo 53 della legge militare e l'appendice 4 della presente ordinanza; b. secondo disposizioni particolari, segnatamente i servizi delle truppe di pronto impiego, delle formazioni d'allarme e impieghi
di militari secondo l'articolo 43 della legge
militare;
c. prestazioni di servizio volontarie secondo l'articolo 44 della legge militare.
Servizio d'istruzione
supplementare (SIS) Servizio per esercitare i militari in un nuovo o
un ulteriore settore tecnico.
Servizio di promovimento
della pace (S prom pace) Costituisce una parte della missione in materia
di politica di sicurezza e serve per le operazioni
di mantenimento della pace in ambito internazionale. L'annuncio per il servizio di promovimento della pace è volontario. La Confederazione stipula con i militari di queste truppe un
contratto di lavoro di diritto pubblico secondo
l'ordinamento dei funzionari.
Servizio pratico
(S pratico)
Serve all'applicazione pratica di quanto appreso
in una scuola per quadri. Di regola, è assolto in
una scuola reclute. È parte del servizio d'istruzione di base dei quadri.
T
Trasferimento Mutazione di un militare in un'altra Arma o in
un altro servizio ausiliario.
Del resto, si applicano le definizioni: a.
secondo l'appendice 4 della presente ordinanza; b.
secondo l'appendice 1 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 sui controlli militari (OCoM), nonché c.
secondo l'appendice 1 dell'ordinanza del 16 novembre 1994 sull'organizzazione dell'esercito (OOE).
Ordinanza sui servizi d'istruzione 51
512.21
Sezione 2: Abbreviazioni AS
avviso del servizio nel PISA OAS
Ordine d'avviso del servizio in forma scritta u
uomini
organo amm
organo incaricato dell'amministrazione d
donne
Del resto, si applicano le abbreviazioni secondo il Regolamento 52.2/II del capo
dello Stato maggiore generale del 5 dicembre 1997 sui «Documenti militari - Abbreviazioni».
Istruzione e avanzamento 52
512.21
Appendice 2
(art. 4 cpv. 3 e 17 cpv. 1) Durata dell'obbligo di prestare servizio militare per capitani
in funzioni speciali o con particolari capacità Sono soggetti all'obbligo di prestare servizio militare fino alla fine dell'anno in cui
compiono 52 anni:
1
I capitani che occupano le funzioni seguenti (secondo OCTF): 1.1
Forze aeree
Stato maggiore dei corpi d'armata di campagna, del corpo d'armata da
montagna e delle Forze aeree (ORGFA):
capo della ricognizione aerea, pilota (di milizia, di professione, d'officina),
pilota di ricognitori telecomandati, ufficiale operatore del carico utile Brigata d'aviazione 31:
ufficiale informatore d'aviazione, ufficiale della sicurezza di volo, capo impiego dei trasporti aerei, ufficiale della difesa contraerea, ufficiale radar,
ufficiale controllore d'intercettazione, ufficiale interpretatore, ufficiale di
attribuzione dei bersagli, ufficiale di ricognizione aerea, ufficiale fotografo,
ufficiale degli esploratori paracadutisti, ufficiale della condotta della guerra
elettronica, ufficiale d'impiego dei trasporti aerei, ufficiale tecnico, sostituto
del capo dell'identificazione, capogruppo, pilota (di milizia, di professione,
d'officina), ufficiale operatore di bordo, ufficiale d'impiego, pilota di
ricognitori telecomandati, ufficiale operatore del carico utile Brigata d'aerodromo 32:
ufficiale tecnico, ufficiale meteo Brigata informatica 34:
ufficiale della sicurezza delle opere, comandante d'installazione, ufficiale
della condotta della guerra elettronica, ufficiale informatore d'informatica,
ufficiale delle trasmissioni, ufficiale radar, ufficiale meteo, ufficiale
dell'esplorazione elettronica, ufficiale delle onde dirette Stato maggiore del servizio di manutenzione delle Forze aeree 35 nonché
stati maggiori dei gruppi d'esercizio delle Forze aeree:
ufficiale tecnico, capo del servizio del materiale d'aviazione, capo del
servizio del materiale speciale, capo del servizio dell'elettronica, capo del
servizio installazioni d'esercizio, capo del servizio delle costruzioni,
ufficiale addetto, capo pilota d'officina 1.2
Truppe di trasmissione Capitani della brigata Telecom 40, ufficiale Telecom 1.3
Truppe sanitarie
Comandante, sostituto comandante,
medico in tutte le funzioni, farmacista,
farmacologo, capo del servizio del laboratorio d'ospedale, ufficiale biologo
Ordinanza sui servizi d'istruzione 53
512.21
1.4
Polizia militare
Capitani della polizia militare 1.5
Servizio della posta da campo Capitani del servizio della posta da campo 1.6
Giustizia militare
Capitani della giustizia militare 1.7
Assistenza spirituale Capitani dell'assistenza spirituale 1.8
Servizio militare delle ferrovie Capitani del servizio militare delle ferrovie 1.9
Mobilitazione
Capitani degli stati maggiori e dei settori
delle piazze di mobilitazione 1.10
Singole funzioni
Capitani degli stati maggiori del Consiglio
federale in funzioni proprie di stato maggiore secondo le tabelle dell'effettivo regolamentare di questi stati maggiori,
esclusi l'esercizio e le funzioni di aiuti
comando delle Armi e dei servizi ausiliari Capitani dello stato maggiore dell'esercito
in funzioni proprie di stato maggiore
secondo le tabelle dell'effettivo
regolamentare dello stato maggiore
dell'esercito, per esempio collaboratori
specialisti, senza le funzioni d'esercizio e
di aiuti di comando delle Armi e dei
servizi ausiliari
Capitani in una funzione di ufficiale
superiore
2
Capitani con particolari capacità per istruire militari
Istruzione e avanzamento 54
512.21
Appendice 325 (art. 5 cpv. 1 e 3, 7 cpv. 2, 17 cpv. 1 e 18 cpv. 1) Proroga della durata dell'obbligo di prestare servizio militare
e ulteriore impiego nell'esercito dopo l'adempimento
dell'obbligo di prestare servizio militare Sezione 1:
Proroga della durata dell'obbligo di prestare servizio militare 1
Le premesse per la proroga della durata dell'obbligo di prestare servizio militare giusta l'articolo 13 capoverso 3 della legge militare fino alla fine
dell'anno in cui vengono compiuti 52 anni, sono date con la corrispondente
incorporazione nei gradi di soldato, appuntato, sottufficiale e ufficiale subalterno, nonché per i capitani non contemplati dall'articolo 4 capoverso 3
della presente ordinanza, nel caso delle persone seguenti: 1.1
personale del DDPS, delle Direzioni e dei Dipartimenti militari cantonali,
nonché dei loro esercizi, incorporato come personale di servizio nella
riserva di personale o in formazioni di unità amministrative ed esercizi che,
in caso di servizio attivo, sono militarizzate oppure costituiscono parti di
formazioni militari;
1.2
personale dell'Aggruppamento dell'armamento, nonché della SF Impresa
svizzera d'aeronautica e di sistemi, della SM Impresa svizzera di munizioni,
della SW Impresa svizzera di sistemi d'arma e della SE Impresa svizzera di
elettronica, incorporato come personale di servizio nella riserva di personale
o in formazioni dell'esercito che, in caso di servizio attivo, è necessario
come specialista per la manutenzione; 1.3
personale delle Forze aeree incorporato nelle funzioni seguenti: ufficiale
informatore d'aviazione, pilota, ufficiale interpretatore, ufficiale operatore di
bordo e ufficiale degli esploratori paracadutisti della brigata d'aviazione 31;
sottufficiale tecnico della brigata d'aerodromo 32; ufficiale valanghe, sottufficiale valanghe, soldato valanghe, ufficiale radar, ufficiale meteo,
ufficiale informatore d'informatica, ufficiale dell'esplorazione elettronica e
ufficiale della condotta della guerra elettronica della brigata informatica 34;
ufficiale d'aviazione; ufficiale addetto, sottufficiale e soldato del personale
specializzato nonché sottufficiale tecnico dello stato maggiore del servizio
di manutenzione delle Forze aeree 35 e degli stati maggiori dei gruppi
d'esercizio delle Forze aeree; 25
Aggiornato giusta il n. II cpv. 1 dell'O del 27 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001
(RU 2001 190).
Ordinanza sui servizi d'istruzione 55
512.21
1.4
personale di MeteoSvizzera, dell'Istituto federale per lo studio della neve e
delle valanghe, del Servizio sismologico svizzero e del Laboratorio di fisica
atmosferica del Politecnico federale di Zurigo, della Centrale nazionale
d'allarme e della Divisione principale per la sicurezza degli impianti
nucleari, incorporato in formazioni che, in servizio attivo, assumono i
compiti delle organizzazioni e istituzioni menzionate; 1.5
personale dello Swisscontrol incorporato in formazioni che, in servizio
attivo, è impiegato per il controllo del traffico aereo; 1.6
personale di bacini idroelettrici impiegato in formazioni delle Forze aeree
per assicurare l'allarme acqua; 1.7
personale che riveste la funzione di comandante dello stato maggiore
d'ingegneria, ingegnere civile, architetto o geologo degli stati maggiori
d'ingegneria delle truppe del genio e delle formazioni delle truppe di
salvataggio;
1.8
personale della Posta svizzera, incorporato in formazioni della posta da
campo;
1.9
personale dei fornitori di servizi di telecomunicazioni incorporato nella
brigata Telecom 40; se questo personale ha la funzione di quadro, il suo
impiego è riservato fino a quando lascia la sua funzione civile; 1.10
personale dell'Ufficio federale delle comunicazioni, incorporato in formazioni della brigata di trasmissione 41 per assicurare la sorveglianza radio; 1.11
medici, medici specialisti FMH, farmacisti e biologi con funzioni proprie di
stato maggiore o di unità secondo le tabelle dell'effettivo regolamentare degli stati maggiori e delle unità; 1.12
veterinari delle truppe veterinarie nonché militari con la funzione di conducente di cani; 1.13
specialisti di impianti di carburanti civili e militari incorporati in formazioni
delle truppe di sostegno; 1.14
persone istruite come conducenti di cani da catastrofe, consulenti chimici o
automobilisti di salvataggio e incorporate nel reggimento d'aiuto in caso di
catastrofe o nelle truppe di salvataggio; 1.15
funzionari di polizia incorporati nella polizia militare; 1.16
membri della giustizia militare, giudici e giudici supplenti dei tribunali militari; 1.17
militari impiegati nell'assistenza spirituale dell'esercito; 1.18
specialisti dei media impiegati come ufficiali addetti all'informazione negli
stati maggiori delle Grandi Unità; 1.19
personale delle imprese pubbliche di trasporto, incorporato in formazioni
del servizio militare delle ferrovie nonché militari del servizio militare delle
ferrovie;
Istruzione e avanzamento 56
512.21
1.20
ufficiali subalterni degli stati maggiori della mobilitazione e ufficiali della
mobilitazione incorporati nei settori di mobilitazione e nelle cp mob; 1.21
membri degli stati maggiori del Consiglio federale con funzioni proprie di
stato maggiore secondo le tabelle dell'effettivo regolamentare di questi stati
maggiori, senza l'esercizio e senza le funzioni di aiuti di comando delle
Armi e dei servizi ausiliari; 1.22
membri dello stato maggiore dell'esercito con funzioni proprie di stato maggiore secondo le tabelle dell'effettivo regolamentare dello stato maggiore
dell'esercito, per esempio collaboratori specialisti, senza le funzioni d'esercizio e di aiuti di comando delle Armi e dei servizi ausiliari; 1.23
appartenenti alla riserva di personale impiegati come personale insegnante,
istruttori di milizia oppure nel gruppo di lavoro delle scienze militari o nel
Servizio psicopedagogico; 1.24
militari che sono stati messi a disposizione degli organi civili di condotta; 1.25
militari che occupano posti dell'effettivo regolamentare che, per ragioni
d'effettivo, non possono essere occupati con persone soggette all'obbligo di
prestare servizio militare idonee; 1.26
militari per i quali è indispensabile l'incorporazione militare a motivo dell'attività fuori del servizio.
Sezione 2:
Ulteriore impiego dopo l'adempimento dell'obbligo di prestare
servizio militare
2
Le premesse per l'ulteriore impiego volontario dopo l'adempimento dell'obbligo di prestare servizio militare, giusta l'articolo 14 della legge militare1
sono date, con corrispondente incorporazione, per le persone seguenti: 2.1
persone e militari secondo i numeri e 1.1, 1.4-1.6, 1.8-1.23, 1.25 e 1.26; 2.2
...
2.3
...
2.4
ufficiali superiori e alti ufficiali superiori; 2.5
...
2.6
ufficiali di professione e sottufficiali di professione.
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Ordinanza sui servizi d'istruzione 512.21
59
Appendice 526 (art. 23 cpv. 1, 83 cpv. 1, 88 cpv. 1, 98 cpv. 1 e 2, 129 cpv. 5, 130 cpv. 1) Servizi d'istruzione Sommario
I. Servizi d'istruzione di base 1.
Scuola reclute/corsi speciali/istruzione dei sottufficiali 1.1
Scuola reclute
1.2
Corsi speciali
1.3
Scuola sottufficiali 1.4
Servizio pratico come caporale 2.
Istruzione dei sottufficiali superiori 2.1
Istruzione dei furieri d'unità 2.2
Istruzione dei sergenti maggiori d'unità 2.3
Istruzione dei sergenti maggiori tecnici 2.4
Istruzione degli aiutanti sottufficiali 2.4.1
Alfieri
2.4.2
Aiutanti sottufficiali tecnici 2.5
Istruzione degli aiutanti di stato maggiore 3.
Istruzione degli ufficiali subalterni e dei capitani
(soltanto piloti e operatori di bordo) 3.1
Istruzione dei tenenti 3.2
Istruzione dei primotenenti 3.3
Istruzione dei piloti (capitani) 3.4
Istruzione degli operatori di bordo (capitani) 4.
Istruzione dei comandanti (inclusi sost cdt e alti uff sup) 4.1
Cdt U (cap)
4.2
Cdt dist PM (B), sost cdt dist PM (A), sost cdt dist SSPM (cap) 4.3
Cdt cp fanfara dell'esercito (cap) 4.4
Cdt U con doppio grado (cap/magg); com SSPM e com dist prot CF
(cap/magg)
4.5
Cdt dist PM (A), cdt dist SSPM (magg) 4.6
Cdt fanfara dell'esercito (magg) 4.7
Cdt sqg (magg)
4.8
Sost cdt bat/gr, sost cdt sett mob, sost cdt gr eser FA, sost cdt zo PM,
sost cdt dist prot CF, sost cdt reg CGF (magg) 26
Nuovo testo giusta il n. II cpv. 2 dell'O del 27 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001
(RU 2001 190).
Istruzione e avanzamento 512.21
60
4.9
Sost cdt sq (magg)
4.10
Cdt bat/gr, cdt sett mob, cdt gr eser FA, cdt zo PM, cdt dist prot CF,
cdt lab SPAC Es (ten col) 4.11
Cdt sq (ten col)
4.12
Cdt/capo fraz SMEs (ten col) o (col); senza cdt rgt QG 4.13
Sost cdt rgt, sost cdt reg CGF, sost cdt gr impg av, sost cdt S man FA
(ten col)
4.14
Cdt rgt, cdt reg CGF, sost cdt CGF (col) 4.15
Sost cdt GU (col)
4.16
Alti uff sup (br/div/cdt C) e cdt CGF (col) 5.
Istruzione degli ufficiali di stato maggiore generale 5.1
Istruzione di base degli uff SMG 5.2
Funzioni di uff SMG (ten col SMG); eccettuato il numero 5.4.
5.3
Funzioni di uff SMG (col SMG); eccettuato il numero 5.4.
5.4
Cdt / sost cdt e alti uff sup: regolamentazione secondo il numero 4.
6.
Istruzione degli aiuti di comando 6.1
Aiuti di comando dei corpi di truppa (cap) o (cap/magg) 6.2
Aiuti di comando dei corpi di truppa (magg/ten col), (ten col) o (ten
col/col), (col)
6.3
Aiuti di comando delle GU (cap) o (cap/magg) 6.4
Aiuti di comando delle GU (magg) o (magg/ten col) 6.5
Aiuti di comando delle GU (ten col) o (ten col/col) 6.6
Aiuti di comando delle GU (col); CSM e SCSM op della br Tc 6.7
Aiuti di comando (inclusi sost cdt e sost capo) dello SMEs (senza rgt QG) e
ufficiali della riserva di personale (cap fino a col) 6.8
Presidenti e aiuti di comando della giustizia militare (cap fino a col) II. Servizi di perfezionamento della truppa (SPT);
senza ric/CQ/CR/CTT/SSI e S speciali trp 1.
Corsi per specialisti (C specialisti) 1.1
C specialisti dell'UFTC 1.2
C specialisti dell'UFTS 1.3
C specialisti dell'UFTL 1.4
C specialisti delle FA 1.5
C specialisti dei servizi ausiliari e di altri organi incaricati
dell'amministrazione
2.
Corsi d'allenamento (C allen) / Corsi d'addestramento (C addestr) 2.1
C allen
2.2
C addestr
Ordinanza sui servizi d'istruzione 512.21
61
3.
Corsi d'introduzione (CI) 3.1
CI dell'UFTC
3.2
CI dell'UFTS
3.3
CI dell'UFTL
3.4
CI delle FA/dell'UFIFA 3.5
CI dei servizi ausiliari e di altri organi incaricati dell'amministrazione 4.
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