1. Qualora un agente di scorta dello Stato richiedente, in missione sul territorio dello Stato di transito in applicazione del presente Accordo, subisca un danno durante l'esecuzione o in relazione alla missione, l'amministrazione dello Stato richiedente assume l'onere del pagamento degli indennizzi dovuti, senza esercitare regresso nei confronti dello Stato di transito.
2. Qualora un agente di scorta dello Stato richiedente, in missione sul territorio dello Stato di transito in applicazione del presente Accordo, causi un danno durante l'esecuzione o in relazione alla missione, lo Stato richiedente è responsabile del danno causato, conformemente al diritto della Parte contraente richiesta.
3. Lo Stato sul territorio del quale è avvenuto il danno ne assicura il risarcimento alle condizioni applicabili ai danni causati dai propri agenti.
4. Lo Stato i cui agenti hanno causato danni sul territorio dell'altra Parte contraente rimborsa integralmente a quest'ultima gli importi versati alle vittime o ai loro aventi diritto.
5. Senza che sia compromesso l'esercizio dei loro diritti nei confronti di terzi e fatta salva la disposizione di cui al paragrafo 4 del presente articolo, le due Parti contraenti rinunciano, nel caso previsto nel paragrafo 2 del presente articolo, a chiedere all'altra Parte contraente il rimborso dell'ammontare dei danni subiti.