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Traduzione

Accordo
tra la Confederazione svizzera e il Regno di Spagna
sulla riammissione delle persone senza dimora autorizzata

Concluso il 17 novembre 2003

Entrato in vigore mediante scambio di note il 12 gennaio 2005

(Stato 12 gennaio 2005)

La Confederazione Svizzera
e
il Regno di Spagna

detti di seguito Parti contraenti,

animati dal desiderio di rafforzare la cooperazione tra le due Parti contraenti, allo scopo di assicurare una migliore applicazione delle disposizioni sulla circolazione delle persone, nel rispetto dei diritti e delle garanzie previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti,

nel rispetto dei trattati e delle convenzioni internazionali,

allo scopo di favorire la cooperazione tra le due Parti contraenti e nel quadro degli sforzi internazionali per prevenire l'immigrazione irregolare,

su base di reciprocità,

hanno convenuto quanto segue:

I. Riammissione di cittadini delle Parti contraenti

Art. 1

1. Ciascuna Parte contraente riammette sul proprio territorio, su richiesta dell'altra Parte contraente e senza formalità, ogni persona che non soddisfi o non soddisfi più le condizioni di entrata o di soggiorno vigenti sul territorio della Parte contraente richiedente, purché sia accertato o presunto che tale persona possegga la nazionalità della Parte contraente richiesta.

2. La Parte contraente richiedente riammette alle stesse condizioni la persona in questione, se verifiche susseguenti dimostrano che al momento di lasciare il suo territorio nazionale, tale persona non possedeva la cittadinanza della Parte contraente richiesta.

Art. 2

1. La cittadinanza della persona è considerata accertata sulla base dei seguenti documenti validi:

per il Regno di Spagna:
-
passaporto;
-
carta d'identità nazionale;
per la Confederazione Svizzera:
-
passaporto;
-
carta d'identità;
-
attestato d'identità provvisorio;
-
libretto di famiglia recante menzione di una località d'attinenza in Svizzera.

2. La cittadinanza è da ritenersi presunta sulla base di uno degli elementi seguenti:

-
documento scaduto figurante nel paragrafo precedente;
-
documento rilasciato dalle autorità della Parte contraente richiesta che stabilisce l'identità della persona (licenza di condurre, libretto di marinaio, libretto militare o qualsiasi altro documento rilasciato dalle forze armate, ecc.);
-
documento di registrazione consolare o documento di stato civile;
-
qualsiasi altro documento rilasciato dall'autorità competente della Parte contraente richiesta;
-
titolo di soggiorno o permesso di soggiorno scaduti;
-
fotocopia di uno dei documenti sopra elencati;
-
dichiarazioni della persona debitamente acquisite dalle autorità amministrative o giudiziarie della Parte contraente richiedente;
-
deposizioni verbalizzate di testimoni affidabili;
-
qualsiasi altro mezzo riconosciuto dall'autorità competente della Parte contraente richiesta.
Art. 3

1. Se la cittadinanza è presunta in buona fede sulla base degli elementi di cui all'articolo 2 paragrafo 2, le autorità diplomatiche o consolari della Parte contraente richiesta rilasciano immediatamente un lasciapassare.

2. In caso di dubbio sugli elementi che fondano la presunzione della cittadinanza o in assenza di tali elementi, le autorità diplomatiche o consolari della Parte contraente richiesta procedono, entro due giorni feriali a partire dalla domanda della Parte contraente richiedente, all'audizione della persona. Tale audizione è organizzata senza indugio dalla Parte contraente richiedente d'intesa con l'autorità consolare interessata.

3. Qualora, in seguito all'audizione, si stabilisca che la persona ha la cittadinanza della Parte contraente richiesta, l'autorità diplomatica o consolare rilascia senza indugio il lasciapassare, in ogni caso entro sei giorni a partire dalla domanda di riammissione.

Art. 4

1. Le informazioni che debbono figurare nella domanda di riammissione e le condizioni della sua trasmissione sono indicate in un protocollo d'applicazione tra i ministeri competenti delle due Parti contraenti.

2. La Parte contraente richiedente assume, fino alla frontiera della Parte contraente richiesta, le spese di trasporto della persona di cui chiede la riammissione.

II. Riammissione di cittadini di Stati terzi

Art. 5

1. Ciascuna Parte contraente riammette sul proprio territorio, su richiesta dell'altra Parte contraente e senza formalità, il cittadino di uno Stato terzo che non soddisfa o non soddisfa più le condizioni d'entrata o di soggiorno vigenti sul territorio della Parte contraente richiedente, purché sia stabilito che tale cittadino è entrato sul territorio della Parte contraente richiedente dopo aver soggiornato, dimorato o essere transitato sul territorio della Parte contraente richiesta.

2. Ciascuna Parte contraente riammette sul proprio territorio, su richiesta dell'altra Parte contraente e senza formalità, il cittadino di uno Stato terzo che non soddisfa o non soddisfa più le condizioni d'entrata o di soggiorno vigenti sul territorio della Parte contraente richiedente, allorché tale cittadino sia in possesso di un visto o di un titolo di soggiorno qualsiasi, in corso di validità, rilasciato dalla Parte contraente richiesta.

Art. 6

L'obbligo di riammissione di cui all'articolo 5 non sussiste nei confronti di:

-
cittadini di Stati terzi ai quali la Parte contraente richiedente ha rilasciato un visto diverso da un visto di transito o un permesso di soggiorno, a meno che la Parte contraente richiesta abbia rilasciato un visto o un permesso di soggiorno di durata più lunga, in corso di validità;
-
cittadini di Stati terzi che soggiornano da più di sei mesi sul territorio della Parte contraente richiedente, a meno che non siano in possesso di un titolo di soggiorno, in corso di validità, rilasciato dalla Parte contraente richiesta;
-
cittadini di Stati terzi ai quali la Parte contraente richiedente ha riconosciuto lo statuto di rifugiato in applicazione della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 19511 sullo statuto dei rifugiati, come emendata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 19672, o lo statuto di apolide in applicazione della Convenzione di New York del 28 settembre 19543 sullo statuto degli apolidi;
-
cittadini di Stati terzi che sono stati effettivamente allontanati dalla Parte contraente richiesta verso il loro Paese di origine o verso uno Stato terzo, a condizione che non siano entrati sul territorio della Parte contraente richiedente dopo aver soggiornato sul territorio della Parte contraente richiesta successivamente all'esecuzione della misura di allontanamento.
Art. 7

1. Per l'applicazione dell'articolo 5 paragrafo 1, l'entrata o il soggiorno dei cittadini di Stati terzi sul territorio della Parte contraente richiesta è accertato mediante i documenti di viaggio o d'identità delle persone in questione. L'entrata o il soggiorno può anche essere presunto mediante qualsiasi altro mezzo previsto dal protocollo d'applicazione di cui all'articolo 4.

2. Le informazioni che debbono figurare nella domanda di riammissione e le condizioni della sua trasmissione sono indicate nel protocollo d'applicazione.

3. La Parte contraente richiedente assume, fino alla frontiera della Parte contraente richiesta, le spese di trasporto della persona di cui chiede la riammissione.

Art. 8

La Parte contraente richiedente riammette sul proprio territorio le persone per le quali, dopo accertamenti posteriori alla loro riammissione nella Parte contraente richiesta, risulti che, al momento della loro uscita dal territorio della Parte contraente richiedente, non soddisfacevano le condizioni di cui all'articolo 5.

III. Transito

Art. 9

1. Ciascuna Parte contraente autorizza, su richiesta dell'altra, il transito sul proprio territorio dei cittadini di Stati terzi che sono oggetto di una decisione di allontanamento o di rifiuto d'entrata emanata dalla Parte contraente richiedente. Il transito avviene per via aerea.

2. La Parte contraente richiedente assume l'intera responsabilità della prosecuzione del viaggio del cittadino di uno Stato terzo verso il Paese di destinazione e riammette tale persona qualora, per un motivo qualsiasi, la decisione di allontanamento o di rifiuto d'entrata non possa essere eseguita.

3. La Parte contraente che ha emanato la decisione di allontanamento o di rifiuto d'entrata deve comunicare alla Parte contraente richiesta se, ai fini del transito, è necessario scortare la persona oggetto di tale decisione. Ai fini del transito, la Parte contraente richiesta può:

-
sia decidere di assicurare essa stessa la scorta, accollando il rimborso delle relative spese alla Parte contraente richiedente;
-
sia decidere di assicurare la scorta in collaborazione con la Parte contraente richiedente;
-
sia autorizzare la Parte contraente richiedente ad assicurare essa stessa la scorta sul proprio territorio.

Nelle ultime due ipotesi, la scorta della Parte contraente richiedente è posta sotto l'autorità dei servizi competenti della Parte contraente richiesta.

Art. 10

La trasmissione della domanda di autorizzazione al transito per allontanamento o consecutivo a un rifiuto d'entrata avviene direttamente tra le autorità interessate, alle condizioni precisate nel protocollo d'applicazione.

Art. 11

1. Se il transito avviene sotto scorta di polizia, gli agenti di scorta della Parte contraente richiedente effettuano la loro missione in borghese, senza armi e muniti dell'autorizzazione di transito.

2. Al momento del transito, la custodia e l'imbarco dello straniero sono assicurati dalla scorta, con l'assistenza e sotto l'autorità della Parte contraente richiesta.

3. Se del caso, la custodia e l'imbarco possono essere assicurati dalla Parte contraente richiesta.

4. La Parte contraente richiedente prende tutte le misure necessarie affinché il tempo dedicato al transito dello straniero nell'aeroporto della Parte contraente richiesta sia il più breve possibile.

Art. 12

Qualora, nell'ambito di un transito, l'imbarco la persona oggetto di una decisione d'allontanamento o di rifiuto d'entrata sia rifiutato oppure non sia possibile, la Parte contraente richiedente la riprende a carico immediatamente o entro un termine massimo di 24 ore a contare dal suo arrivo all'aeroporto.

Art. 13

Le autorità dello Stato di transito, qualora partecipino all'esecuzione di una decisione di allontanamento o di rifiuto d'entrata, comunicano alle autorità dello Stato richiedente tutti gli elementi d'informazione relativi agli incidenti sopravvenuti nel corso dell'esecuzione di tali decisioni, in vista dell'applicazione delle conseguenze giuridiche previste dalla legislazione dello Stato richiedente.

Art. 14

1. Le autorità dello Stato di transito accordano agli agenti di scorta dello Stato richiedente, in occasione dell'esercizio delle loro funzioni in base al presente Accordo, la medesima protezione e assistenza accordata ai corrispondenti agenti del proprio Paese.

2. Gli agenti di scorta dello Stato richiedente sono parificati agli agenti dello Stato richiesto, per quanto concerne i reati di cui potrebbero essere vittime o che potrebbero commettere, in occasione del transito sul territorio dello Stato richiesto, nell'esercizio delle loro funzioni. Sottostanno al regime di responsabilità civile e penale della Parte contraente sul territorio della quale operano.

3. Lo Stato richiesto ha competenza prioritaria; qualora decida di non esercitare tale competenza, ne informa senza indugio lo Stato richiedente. Quest'ultimo è, in tal caso, competente conformemente alla sua legislazione nazionale.

Art. 15

Gli agenti di scorta che, in applicazione del presente Accordo, sono chiamati a esercitare le loro funzioni sul territorio dello Stato di transito, devono poter comprovare in ogni momento la loro identità, le loro funzioni e la natura della loro missione esibendo l'autorizzazione di transito rilasciata dallo Stato richiesto.

Art. 16

1. Qualora un agente di scorta dello Stato richiedente, in missione sul territorio dello Stato di transito in applicazione del presente Accordo, subisca un danno durante l'esecuzione o in relazione alla missione, l'amministrazione dello Stato richiedente assume l'onere del pagamento degli indennizzi dovuti, senza esercitare regresso nei confronti dello Stato di transito.

2. Qualora un agente di scorta dello Stato richiedente, in missione sul territorio dello Stato di transito in applicazione del presente Accordo, causi un danno durante l'esecuzione o in relazione alla missione, lo Stato richiedente è responsabile del danno causato, conformemente al diritto della Parte contraente richiesta.

3. Lo Stato sul territorio del quale è avvenuto il danno ne assicura il risarcimento alle condizioni applicabili ai danni causati dai propri agenti.

4. Lo Stato i cui agenti hanno causato danni sul territorio dell'altra Parte contraente rimborsa integralmente a quest'ultima gli importi versati alle vittime o ai loro aventi diritto.

5. Senza che sia compromesso l'esercizio dei loro diritti nei confronti di terzi e fatta salva la disposizione di cui al paragrafo 4 del presente articolo, le due Parti contraenti rinunciano, nel caso previsto nel paragrafo 2 del presente articolo, a chiedere all'altra Parte contraente il rimborso dell'ammontare dei danni subiti.

Art. 17

Il transito per allontanamento o consecutivo a un rifiuto d'entrata può in particolare essere negato se:

-
lo straniero, nello Stato di destinazione, rischia di essere perseguitato a causa della sua razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o delle sue opinioni politiche;
-
lo straniero, nello Stato di destinazione, rischia di essere accusato o condannato dinanzi a un tribunale penale per fatti anteriori al transito.
Art. 18

Le spese di trasporto fino alla frontiera dello Stato di destinazione, nonché quelle legate a un eventuale ritorno, sono a carico della Parte contraente richiedente.

IV. Protezione dei dati personali

Art. 19

1. I dati personali necessari all'esecuzione del presente Accordo sono trattati e protetti conformemente alle legislazioni sulla protezione dei dati vigenti in ciascuna delle Parti contraenti e alle disposizioni delle convenzioni internazionali applicabili in materia e vincolanti le due Parti contraenti.

In tale contesto,

a)
la Parte contraente richiesta utilizza i dati comunicati unicamente ai fini previsti dal presente Accordo;
b)
su richiesta, ciascuna Parte contraente informa l'altra sull'utilizzazione dei dati comunicati;
c)
i dati personali comunicati possono essere trattati unicamente dalle autorità competenti per l'esecuzione dell'Accordo. Possono essere trasmessi ad altre persone soltanto previa autorizzazione scritta della Parte contraente che li ha comunicati;
d)
la Parte contraente richiedente è tenuta ad accertare l'esattezza dei dati che deve trasmettere così come la loro necessità e proporzionalità rispetto allo scopo perseguito con la comunicazione. È parimenti tenuta a rispettare i divieti di trasmissione vigenti secondo il rispettivo diritto nazionale. Se risulta che sono stati trasmessi dati inesatti o che la loro trasmissione non era consentita, il destinatario deve essere immediatamente avvisato. Quest'ultimo è tenuto a procedere alla rettifica rispettivamente alla distruzione;
e)
la persona che ne faccia richiesta va informata sui dati personali esistenti al suo riguardo e sulle modalità d'utilizzazione previste secondo le condizioni stabilite dal diritto nazionale della Parte contraente da essa interpellata;
f)
i dati personali trasmessi sono conservati soltanto fino a quando lo esige lo scopo per il quale sono stati comunicati. Il controllo del trattamento e dell'utilizzazione di tali dati è assicurato conformemente al diritto nazionale della rispettiva Parte contraente;
g)
le due Parti contraenti sono tenute a proteggere in modo efficace i dati personali trasmessi contro l'accesso non autorizzato, le modifiche abusive e la comunicazione non autorizzata. In ogni caso, i dati trasmessi beneficiano almeno della medesima protezione di cui godono i dati personali nella legislazione della Parte contraente richiedente.

2. Tali informazioni devono concernere esclusivamente:

-
i dati personali riguardanti la persona da riammettere o da allontanare e, eventualmente, quelli riguardanti membri della sua famiglia (cognome, nome, se del caso cognome precedente, soprannomi o pseudonimi, data e luogo di nascita, sesso, cittadinanza);
-
la carta d'identità, il passaporto o gli altri documenti d'identità o di viaggio;
-
gli altri dati necessari all'identificazione della persona da riammettere o da allontanare, comprese le impronte digitali;
-
i luoghi di soggiorno e gli itinerari;
-
i permessi di soggiorno o i visti concessi all'estero.

V. Disposizioni generali e finali

Art. 20

1. Le competenti autorità delle Parti contraenti cooperano e si consultano quanto necessario per esaminare l'attuazione del presente Accordo.

2. Ciascuna Parte contraente può chiedere la riunione di esperti dei due Governi al fine di risolvere questioni relative all'applicazione del presente Accordo.

Art. 21

Il protocollo che stabilisce le modalità d'applicazione del presente Accordo indica anche:

-
gli aeroporti utilizzabili per la riammissione e l'entrata in transito degli stranieri;
-
i termini di trattazione delle domande.

All'atto della firma del presente Accordo, le Parti contraenti si scambiano gli indirizzi delle autorità competenti per presentare, ricevere e trattare le domande di riammissione e di transito.

Qualsiasi ulteriore cambiamento relativo alle autorità competenti è comunicato, senza indugio, per via diplomatica.

Art. 22

Il presente Accordo non pregiudica gli obblighi derivanti alle Parti contraenti:

-
dall'applicazione delle disposizioni della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 19514 sullo statuto dei rifugiati, come emendata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 19675;
-
dall'applicazione delle disposizioni degli accordi firmati dalle Parti in materia di protezione dei diritti dell'uomo;
-
da trattati internazionali in materia di estradizione.
Art. 23

Il presente Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Spagna vale anche per il Principato del Liechtenstein.

Art. 24

1. Ciascuna Parte contraente notifica all'altra, per via diplomatica, l'espletamento delle procedure costituzionali richieste per quanto la concerne per l'entrata in vigore del presente Accordo, il quale produce effetto trenta giorni dopo la data dell'ultima notifica.

2. Il presente Accordo è concluso per una durata illimitata. Può essere denunciato con un preavviso di tre mesi; la denuncia del presente Accordo ad opera di una delle due Parti contraenti vale anche per il Principato del Liechtenstein.

Art. 25

1. Ciascuna Parte contraente può sospendere il presente Accordo per motivi gravi, attinenti in particolare alla protezione della sicurezza nazionale, dell'ordine pubblico o della salute pubblica, mediante notifica scritta all'altra Parte contraente. Le Parti contraenti comunicano senza indugio, per via diplomatica, la levata di tale provvedimento.

2. La sospensione produce effetto il primo giorno del mese successivo alla ricezione della notifica dell'altra Parte contraente.

Firme

In fede di che, i rappresentanti delle Parti contraenti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno sottoscritto il presente Accordo.

Fatto a Madrid il 17 novembre 2003, in due esemplari originali in lingua francese e spagnola, i due testi facenti parimenti fede.

Per la
Confederazione Svizzera:

Ruth Metzler-Arnold

Per il
Regno di Spagna:

Ángel Acebes Paniagua

Protocollo
d'applicazione dell'Accordo
concluso tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Spagna sulla riammissione delle persone senza dimora autorizzata

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia della Confederazione Svizzera
e
il Ministero dell'Interno del Regno di Spagna

(di seguito Parti contraenti),

al fine di applicare l'Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Spagna sulla riammissione delle persone senza dimora autorizzata,

hanno convenuto le disposizioni seguenti:

Art. 1 Informazioni che devono essere contenute nella domanda di riammissione di un cittadino di una Parte contraente e condizioni di trasmissione (art. 4 par. 1)

1. La domanda di riammissione di un cittadino di una Parte contraente, presentata in virtù dell'articolo 1 dell'Accordo, deve contenere segnatamente le informazioni seguenti:

-
dati concernenti l'identità della persona in questione,
-
elementi concernenti i documenti menzionati nell'articolo 2 dell'Accordo che consentono di stabilire o presumere la cittadinanza.

2. La domanda di riammissione è redatta su un modulo conforme al modello tipo che figura nell'allegato (no 1) al presente Protocollo. Tutte le voci che vi figurano devono essere compilate o stralciate.

3. La domanda di riammissione è trasmessa direttamente alle autorità competenti, segnatamente per telecopia.

4. La Parte contraente richiesta risponde alla domanda senza indugio, il più tardi entro ventiquattro ore feriali dalla ricezione della domanda. Questo termine è prorogato di quattro giorni nel caso previsto dall'articolo 3 paragrafo 2 dell'Accordo.

5. La persona oggetto della domanda di riammissione è consegnata soltanto dopo ricezione dell'accettazione della Parte contraente richiesta.

Art. 2 Informazioni che devono essere contenute nella domanda di riammissione di un cittadino di uno Stato terzo e condizioni di trasmissione (art. 7 par. 2)

1. La domanda di riammissione di un cittadino di uno Stato terzo, presentata in virtù delle disposizioni dell'articolo 5 dell'Accordo, deve contenere segnatamente le informazioni seguenti:

-
dati concernenti l'identità e la cittadinanza della persona in questione,
-
elementi concernenti i documenti menzionati nell'articolo 7 paragrafo 1 dell'Accordo come anche nell'articolo 3 del presente Protocollo, che consentano di stabilire o constatare l'entrata o il soggiorno della persona in questione sul territorio della Parte contraente richiesta.

2. La domanda di riammissione è redatta su un modulo conforme al modello tipo che figura nell'allegato (no 1) al presente Protocollo. Tutte le voci che vi figurano devono essere compilate o stralciate.

3. La domanda di riammissione è trasmessa alle autorità competenti, segnatamente per telecopia.

4. La Parte contraente richiesta risponde alla domanda senza indugio, il più tardi entro ventiquattro ore feriali dalla ricezione della domanda. Questo termine è prorogato di quattro giorni nel caso previsto dall'articolo 3 paragrafo 2 dell'Accordo.

5. La persona oggetto della domanda di riammissione è consegnata soltanto dopo ricezione dell'accettazione della Parte contraente richiesta.

6. Se la domanda di riammissione si basa sul fatto che lo straniero proveniente dallo Stato richiesto è provvisto di documenti falsi, questi ultimi devono essere trasmessi dallo Stato richiedente se è accettata la riammissione.

Art. 3 Mezzi che consentono di constatare l'entrata o il soggiorno del cittadino di uno Stato terzo sul territorio della Parte contraente richiesta (art. 7 par. 1)

1. L'entrata o il soggiorno di un cittadino di uno Stato terzo sul territorio della Parte contraente richiesta sono stabiliti sulla base di uno degli elementi di prova seguenti:

-
timbro d'entrata o di uscita o altre eventuali indicazioni riguardanti i documenti di viaggio o d'identità autentici, falsificati o contraffatti,
-
titolo di soggiorno o permesso di soggiorno scaduto da meno di tre mesi,
-
visto scaduto da meno di tre mesi,
-
titolo di trasporto nominativo che consente di stabilire l'entrata della persona in questione sul territorio della Parte contraente richiesta o sul territorio della Parte contraente richiedente provenendo dalla Parte contraente richiesta.

2. L'entrata o il soggiorno di un cittadino di uno Stato terzo sul territorio della Parte contraente richiesta possono essere presunti segnatamente sulla base di uno o più fra i seguenti indizi:

-
documento rilasciato dalle autorità competenti della Parte contraente richiesta indicante l'identità della persona in questione, in particolare licenza di condurre, libretto di marinaio, permesso di porto d'armi,
-
titolo di soggiorno o permesso di soggiorno scaduto da oltre tre mesi,
-
fotocopia di uno dei documenti elencati innanzi, a condizione che la sua autenticità sia verificata con l'originale inviato dalla Parte contraente richiesta,
-
impronte digitali dello straniero rilevate precedentemente dalla Parte contraente richiesta,
-
titolo di trasporto nominativo,
-
fatture di alberghi,
-
dichiarazioni di un agente dei servizi ufficiali,
-
dichiarazioni non contraddittorie e sufficientemente dettagliate della persona in questione, comportanti fatti oggettivamente verificabili, e che possono essere verificati dalla Parte contraente richiesta,
-
dati verificabili attestanti che la persona in questione è ricorsa ai servizi di un'agenzia di viaggio o di un passatore.

3. Non sono presi in considerazione i documenti che, secondo la legislazione della Parte contraente richiesta, possono essere gestiti o acquisiti da terze persone senza che queste siano necessariamente presenti sul territorio.

Art. 4 Condizioni di trasmissione di una domanda di transito per allontanamento o consecutiva a una misura di rifiuto d'entrata sul territorio decisa dalla Parte contraente richiedente (art. 9)

1. La domanda di transito presentata in virtù dell'articolo 9 dell'Accordo deve contenere segnatamente le seguenti informazioni:

-
dati relativi all'identità e alla cittadinanza della persona in questione,
-
natura della misura d'allontanamento di cui è oggetto,
-
documento di viaggio di cui è titolare,
-
data del viaggio, mezzo di trasporto, ora e luogo d'arrivo sul territorio della Parte contraente richiesta, ora e luogo di partenza dal territorio della Parte contraente richiesta, Paese e luogo di destinazione,
-
dati concernenti i funzionari della scorta (identità, qualifica, documento di viaggio).

2. La domanda di transito è redatta su un modulo conforme al modello tipo che figura nell'allegato (no 2) al presente Protocollo. Tutte le voci che vi figurano devono essere compilate o stralciate.

3. La domanda di transito è trasmessa per telecopia alle autorità competenti delle Parti contraenti almeno quarantotto ore prima del transito, se esso è previsto durante un giorno feriale, o almeno settantadue ore prima del transito, se esso è previsto di sabato, di domenica o in un giorno festivo.

4. La Parte contraente richiesta risponde alla domanda senza indugio, al più tardi entro ventiquattro ore, se la domanda è presentata in un giorno feriale, o al più tardi entro quarantotto ore se la domanda è presentata di sabato, domenica o in un giorno festivo.

Art. 7 Disposizioni finali

1. Il presente Protocollo entra in vigore simultaneamente all'Accordo.

2. Le modifiche del presente Protocollo sono decise di comune intesa tra il Dipartimento federale di giustizia e polizia della Confederazione Svizzera e il Ministero dell'Interno del Regno di Spagna.

Fatto a Madrid il 17 novembre 2003, in due esemplari originali, redatti nelle lingue francese e spagnola, i due testi facenti parimenti fede.

Per il
Dipartimento federale di giustizia e polizia
della Confederazione Svizzera:

Ruth Metzler-Arnold

Per il
Ministero dell'Interno
del Regno di Spagna:

Ángel Acebes Paniagua

Anexo I / Allegato I

Solicitud de readmisión / Domanda di riammissione

Datos del servicio requiriente / Dati del servizio richiedente

Servicio / Servizio:

Teléfono / Telefono:

FAX:

Datos del servicio requerido / Dati del servizio richiesto

Servicio / Servizio:

Teléfono / Telefono:

FAX:

Identidad de la persona objeto de la readmisión /
Identità della persona oggetto della riammissione

Nombre y Apellidos / Nome e Cognome:

Fecha y Lugar de nacimiento / Data e luogo di nascita:

Nacionalidad / Cittadinanza:

Documentos de viaje / Documenti di viaggio

- Clase o tipo de documento / Genere o tipo di documento:
- Clase de visado / Genere di visto:
- Sellos de entrada o salida / Timbri d'entrata o uscita:
- Otro tipo de documentos / Altro tipo di documenti:

Estancia en el territorio del estado requiriente /
Soggiorno sul territorio dello Stato richiedente

Fecha de entrada / Data d'entrata:

Fecha y lugar de la detención / Data e luogo della detenzione:

Itinerario del viaje / Itinerario del viaggio:

Otros datos de interés / Altri dati degni d'interesse:

Anuncio para la readmisión / Annuncio per la riammissione

Fecha de traslado / Data di spostamento:

Lugar de traslado / Luogo di spostamento:

Destino del readmitido / Destinazione della persona riammessa:

Fecha llegada/Compañía/vuelo núm./hora / Data d'arrivo/Compagnia/num. del volo/ora

Observaciones / Osservazioni

Fecha y Firma / Data e firma:

Anexo II / Allegato II

Solicitud de facilitación de tránsito a efectos de expulsión por vía aérea /
Domanda di transito ai fini di un allontanamento per via aerea

FAX:

TEL.:

Organismo requirente / Organismo richiedente:

Funcionario / Funzionario:

Fecha y firma / Data e Firma:

FAX:

TEL.:

Organismo requerido / Organismo richiesto:

Expulsión con tránsito / Allontanamento con transito

I.
Apellido(s) /
Cognome

Nombre /
Nome

Nacionalidad (lugar y
fecha de nacimiento/
Cittadinanza (luogo e data di nascita)

Doc.viaje/Nº Tipo/
Fecha de caducidad /
Doc. di viaggio/Nº Tipo/Data di scadenza

II.
Escolta - Sí/No / Scorta - Sì/No:
Nombre/s / Cognome e nome:
III. Trayecto/Fecha de/En tránsito/Con destino a / Tragitto/Data di/In transito/a destinazione di:


a las /
a


con vuelo / con il volo:


Fecha / Data:



a las /
a


con vuelo / con il volo:


Fecha / Data:



a las /
a


con vuelo / con il volo:


Fecha / Data:



a las /
a


con vuelo / con il volo:


Fecha / Data:


Decisión del organismo requerido / Decisione dell'organismo richiesto

Sí/No / Sì/No:

Nombre/Fecha/Firma / Nome/Data/Firma:

IV. Observaciones / Osservazioni: