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415.013

Ordinanza
sugli emolumenti dell'Ufficio federale dello sport

(OEm UFSPO)

del 15 novembre 2017 (Stato 1° gennaio 2018)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 30 capoverso 1 della legge del 17 giugno 20111 sulla promozione dello sport (LPSpo);
visto l'articolo 46a della legge del 21 marzo 19972 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione,

ordina:

Art. 1 Oggetto

1 La presente ordinanza disciplina gli emolumenti per le prestazioni ufficiali dell'Ufficio federale dello sport (UFSPO). Essa non si applica alle prestazioni commerciali ai sensi dell'articolo 29 LPSpo.

2 Per prestazioni ufficiali si intendono le prestazioni che l'UFSPO deve effettuare nel quadro del mandato legale per la promozione dello sport e dell'attività fisica.

Art. 3 Obbligo di pagamento

Chi ottiene una prestazione o causa l'emanazione di una deci­sione deve pagare un emolumento, in particolare per:

a.
l'uso di impianti sportivi e di spazi infrastrutturali;
b.
l'uso di apparecchiature, segnatamente attrezzi sportivi, veicoli a motore e infrastrutture sportive mobili;
c.
i servizi riguardanti l'alloggio e la ristorazione;
d.
la partecipazione a formazioni e perfezionamenti dell'UFSPO nei programmi «Gio­ven­tù+Sport» (G+S) e Sport per gli adulti (ESA), nonché in altri programmi del sostegno generale dello sport e dell'attività fisica;
e.
la decisione relativa alla revoca, alla sospensione e al riottenimento del riconoscimento di quadri in G+S ed ESA;
f.
la redazione di perizie e resoconti;
g.
le prestazioni nei campi della medicina, della psicologia, della fisioterapia e del massaggio sportivi;
h.
i servizi nel campo della diagnostica delle prestazioni;
i.
la richiesta di pubblicazioni e di immagini dell'UFSPO in formato cartaceo o elettronico;
j.
la decisione riguardante l'esclusione o la non ammissione ai cicli di studio e di formazione della Scuola universitaria federale dello sport di Macolin.
Art. 4 Rinuncia alla riscossione degli emolumenti

Non sono riscossi emolumenti per:

a.
decisioni concernenti la concessione di aiuti finanziari;
b.
riconoscimenti dei quadri di G+S ed ESA;
c.
la partecipazione a corsi e moduli di formazione e perfezionamento degli esperti G+S;
d.
la partecipazione a corsi e moduli di formazione e perfezionamento dei coach G+S;
e.
la consegna di materiale didattico ai coach G+S.
Art. 6 Calcolo degli emolumenti

1 Per il calcolo degli emolumenti valgono le tariffe riportate in allegato.

2 Se nell'allegato non è prevista alcuna tariffa, gli emolumenti si calcolano in base al tempo impiegato.

3 Per l'emolumento in base al tempo impiegato si applicano tariffe orarie di 50-250 franchi. Il quarto d'ora iniziato viene fatturato per intero.

4 Nell'ambito della fascia di cui al capoverso 3 la tariffa oraria è definita in funzione delle conoscenze specialistiche richieste e della classe di funzione di chi tratta l'oggetto, nonché dell'interesse pubblico e dell'interesse della persona tenuta al pagamento degli emolumenti.

Art. 7 Prenotazione di servizi

Per ottenere le prestazioni di cui all'articolo 3 lettere a-c, g ed h è necessaria la prenotazione. Le prestazioni sono considerate come ottenute secondo quanto prenotato, indipendentemente dalla durata o intensità effettive di fruizione .

Art. 8 Riduzione e condono di emolumenti

1 L'UFSPO può ridurre o condonare gli emolumenti per la fornitura di prestazioni per le quali sus­siste un interesse pubblico preponderante, nella misura in cui vengono fornite:

a.
a persone od organizzazioni che ricevono aiuti finanziari ai sensi delle disposizioni della LPSpo;
b.
per sostenere programmi e progetti secondo l'articolo 3 LPSpo o volti alla promozione di G+S.

2 Nei casi di cui al capoverso 1 lettera a l'UFSPO regola con le persone od organizzazioni interessate la riduzione o il condono degli emolumenti in un contratto di diritto pubblico.

3 Se le prestazioni prenotate non vengono ottenute per motivi scusabili, l'UFSPO può ridurre l'emolumento.

Allegato

(art. 6 cpv. 1)

Emolumento
in franchi

Unità

1. Uso di impianti, attrezzature e apparecchi (senza spese per il personale)

Uso degli impianti (a seconda dell'impianto e della durata dell'uso)

max. 300

a persona/giorno

Veicoli a motore (escluso carburante; a seconda del tipo)

50-90

per ½ giornata

Rimorchio per materiale / per barche

20-40

per ½ giornata

Biciclette, canoe, tavole da surf o altri attrezzi sportivi

max. 30

per ½ giornata

Apparecchiature e impianti audiovisivi

30-60

per ½ giornata

Diverse apparecchiature sportive, in particolare impianti di cronometraggio, sistema di misurazione e analisi LPM, apparecchi per i test della forza di base e tenda isobarica (a seconda della dotazione)

max. 300*

all'ora

2. Alloggio con o senza pensione completa

Pernottamento in camera, senza vitto (a seconda delle dimensioni, della dotazione, dell'occupa­zione nonché della durata di permanenza e dell'età degli ospiti)

19-95

a persona/notte

Idem, con pensione completa

40-150

a persona/notte

Pernottamento in tenda o dormitorio, senza vitto, (a seconda dell'occupazione, della durata di permanenza e dell'età degli ospiti)

11-23

a persona/notte

Idem, con pensione completa

39-80

a persona/notte

Camera per soggiorni di lunga durata a partire da 30 giorni, senza vitto (a seconda delle dimensioni, della dotazione e dell'occupazione)

280-1000

a persona/mese

3. Vitto

Colazione (in base all'offerta)

6-14

a persona

Pranzo (in base all'offerta)

12-21

a persona

Cena (in base all'offerta)

10-21

a persona

Pranzo al sacco/merenda (in base all'offerta)

7-15

a persona

4. Formazione e perfezionamento

Corsi e moduli della formazione dei quadri G+S ed ESA, forfait giornaliero per lezioni e trasporti nell'ambito di corsi e moduli (a seconda di dimensioni, tempo impiegato e importanza nel quadro del programma G+S)

max. 140

per giorno di corso

Documentazione G+S (manuale completo)

50

a esemplare

Documentazione G+S (solo documento di base)

15

a esemplare

Documentazione G+S (manuale senza documento di base)

35

a esemplare

Manuale G+S Sport di campo/Trekking, se ritirato presso le federazioni giovanili incari­cate della formazione dei quadri

25

a esemplare

Manuale ESA

50

a esemplare

Materiale G+S in prestito

0,60

al chilo (lordo)

5. Diagnostica delle prestazioni

Test della resistenza, in particolare test del lattato, accertamenti in altitudine, misurazione del VO2max e misurazione del volume sanguigno

120-400

a persona/test

Test della forza, in particolare delle prestazioni muscolari e della forza di base (a seconda delle prove)

80-240

a persona/test

Test della velocità, in particolare: scatto sui 40 metri, optojump (a seconda delle prove)

45-350

a persona/test

Serie di test singoli per esigenze specifiche (a seconda dello sport e delle prove)

265-690

a persona

6. Medicina dello sport

Diversi test e prove di laboratorio (in base al tempo impiegato)

10-250

a persona

Intervento diagnostico o terapeutico in presenza di un problema specifico

secondo
tariffa
Tarmed

7. Fisioterapia dello sport

Diversi test, in particolare test della forza nella riabilitazione e accertamenti specifici per il singolo sport (in base al lavoro e al tempo impiegato)

85-250

a persona/test

Massaggio

25

per 30 minuti

8. Psicologia dello sport

Test standard di psicologia dello sport (in base al lavoro e al tempo impiegato)

20-100

a persona/test

9. Varia

Uso del parcheggio

max. 5

all'ora

Pubblicazioni nei formati A5 e A4

secondo l'ordinanza del 19 novembre 20146 sugli emolumenti per le pubblicazioni

Pubblicazioni diverse dai formati A4 e A5, fino al formato A0 al massimo (a seconda del formato, della qualità della carta, del colore, del lavoro necessario per la presentazione grafica e l'impaginazione)

1-150

a pagina

Immagini (in funzione dell'uso, se a fini commerciali o non commerciali, tiratura e formato)

10-1000

a immagine

Badge sostitutivo

30

Chiave sostitutiva

50

*
Nel caso di installazioni fisse, nell'emolumento è compreso l'uso di impianti sportivi.