01.01.2023 - * / In Kraft
01.01.2021 - 31.12.2022
01.12.2019 - 31.12.2020
01.04.2018 - 30.11.2019
14.04.2014 - 31.03.2018
01.01.2012 - 13.04.2014
01.01.2010 - 31.12.2011
01.01.2009 - 31.12.2009
01.01.2007 - 31.12.2008
01.01.2005 - 31.12.2006
01.01.2004 - 31.12.2004
01.01.2003 - 31.12.2003
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01.01.2000 - 31.12.2000
Fedlex DEFRITRMEN
Versionen Vergleichen

1

Ordinanza
concernente l'amministrazione dell'esercito
(OAE)

del 29 novembre 1995 (Stato 20 novembre 2001) Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 167 capoverso 3 del decreto federale del 30 marzo 19491
concernente l'amministrazione dell'esercito;
visto l'articolo 142 della legge militare del 3 febbraio 1995(LM)2, ordina:

Titolo 1: Servizio del commissariato Capitolo 1: Organi amministrativi e di controllo

Art. 1

Competenza a emanare istruzioni 1 Il Gruppo della logistica emana regolamenti, istruzioni e ordini tecnici per il servizio del commissariato. Le disposizioni sul servizio del commissariato contenute in
ordini e istruzioni emanati da altri uffici federali devono essere approvate dal Gruppo della logistica.3 2 I capi del servizio del commissariato e i quartiermastri emanano istruzioni tecniche
ai loro corpi di truppa, nei limiti delle prescrizioni in vigore.


Art. 2


4

Contabili

1 Sono designati come contabili per la contabilità della truppa e del servizio tecnico
in stati maggiori, unità, scuole e corsi: a.

con il capo del servizio del commissariato: il contabile dello stato maggiore
del battaglione di stato maggiore; b.

con un quartiermastro e senza furiere: il quartiermastro o il contabile
dell'unità di stato maggiore; c.

con furiere: il furiere; d.

con aiuto furiere: l'aiuto furiere.

RU 1996 340

1

RS 510.30

2

RS 510.10

3

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 set. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1996 2752).

4

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 nov. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000
(RU 1999 3532).

510.301

Organizzazione e amministrazione 2

510.301

2 L'Ufficio federale delle intendenze delle forze terrestri regola la tenuta dei conti
nei casi speciali.


Art. 3

Mutazione del contabile 1 In caso di mutazione del contabile, la consegna degli affari, della contabilità, della
cassa e delle merci ha luogo in buona e debita forma. Di questa operazione è steso
un verbale, la cui esattezza è attestata dai due contabili. Il comandante ne prende
conoscenza e vi appone la sua firma. Il verbale dev'essere allegato alla contabilità.

2 Il contabile uscente è interamente responsabile della sua gestione e può essere
tenuto a prestare il suo aiuto per il disbrigo di affari ancora in sospeso.

3 Se la consegna non può avvenire in presenza dei due contabili, l'ufficiale superiore
del servizio del commissariato o del servizio tecnico ne è responsabile.


Art. 4

Organi di controllo

1 Sono designati come organi di controllo: a.

Contabilità della truppa e casse
permanenti
1.

per lo stato maggiore
dell'esercito, gli stati
maggiori dei corpi
d'armata, lo stato maggiore
delle forze aeree:

l'Ufficio federale delle intendenze delle
forze terrestri

2.

per tutti gli altri stati
maggiori e unità:

il quartiermastro o il capo del servizio
del commissariato dello stato maggiore
superiore.

b.

Contabilità del servizio tecnico
per le unità delle truppe di
sostegno

il caposervizio del reggimento di
sostegno o l'ufficiale del servizio tecnico del battaglione di sostegno.

2 Il direttore dell'Ufficio federale delle intendenze delle forze terrestri può ordinare
controlli nelle scuole reclute e nelle scuole dei quadri.


Art. 5

Controlli

Gli organi di controllo verificano durante un servizio, senza preavviso, anche se il
loro stato maggiore non presta servizio, l'attività del servizio del commissariato dei
contabili loro subordinati amministrativamente (casse, libri e giustificativi, custodia
e collocamento del denaro, attestazioni patrimoniali, scorte di merci, inventari, ecc.),
nonché quella del servizio tecnico. Questi controlli devono avvenire almeno una
volta nei servizi di breve durata e, in quelli di una certa durata, almeno una volta al
mese.

Amministrazione dell'esercito − O

3

510.301


Art. 6

Controlli fuori del servizio Se i controlli non possono essere eseguiti in occasione di una visita alla truppa, i
giustificativi contabili vanno richiesti e controllati fuori del servizio. Questo lavoro
non dà diritto ad alcuna indennità.


Art. 7

Controlli per le unità che non prestano servizio annualmente Per le unità (stati maggiori) che non prestano servizio annualmente, le casse e gli inventari tenuti oltre il periodo dei singoli servizi devono essere controllati almeno
ogni tre anni.


Art. 8

Risultato dei controlli 1 Il risultato dei controlli deve essere comunicato al comandante. Il controllo è annotato nei documenti contabili e certificato dall'organo di controllo.

2 Le irregolarità devono essere immediatamente comunicate al comandante. Questi
prende i provvedimenti necessari e notifica il caso per la via di servizio.

Capitolo 2: Tenuta della contabilità Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 9

Informazione, giustificativi 1 Dalle contabilità della truppa e del servizio tecnico devono risultare in ogni tempo
tutti gli avvenimenti concernenti il servizio del commissariato e il servizio tecnico.

2 Le entrate e le uscite di tutte le casse devono essere giustificate con documenti
(moduli o fatture originali). Per permettere la verifica, i documenti indicheranno il
luogo, la data, il fornitore, il genere e la natura della merce, il contenuto, la giustificazione, la destinazione e l'uso della fornitura o della prestazione e il numero di
registrazione; la messa in conto sommaria non è ammessa.

3 I casi speciali nonché le differenze tra i saldi effettivi e quelli contabili devono
essere motivati.


Art. 10

Contabilità modello

1 Per la tenuta delle contabilità della truppa e del servizio tecnico, fanno stato le contabilità modello allestite nelle scuole delle truppe di sostegno.

2 L'Ufficio federale delle intendenze delle forze terrestri prescrive i moduli che devono essere usati per la tenuta della contabilità.

Organizzazione e amministrazione 4

510.301


Art. 11

Firma

1 I documenti della contabilità della truppa devono essere firmati come segue: a.5

i comandanti di scuole e corsi certificano l'esattezza dei documenti di base
della contabilità della truppa secondo l'articolo 15 e prendono visione dei
libri di cassa, degli ordini di pagamento e dei mandati di anticipazione. I
comandanti delle Grandi Unità possono incaricare della firma il loro capo di
stato maggiore;

b.

il contabile certifica l'esattezza di tutte le chiusure, dei conteggi e degli altri
giustificativi;

c.

nei casi speciali in cui non è in grado di giudicare l'esattezza materiale di
una spesa o di un'entrata, o della sua giustificazione, il contabile fa firmare il
documento dal comandante o dall'ufficiale del servizio tecnico che ha cagionato la spesa o l'entrata o trattato l'affare.

2 L'esattezza dei giustificativi della contabilità del servizio tecnico è attestata dal
contabile. L'ufficiale del servizio tecnico o il comandante prende visione della contabilità e vi appone la sua firma.6 3 Il capo dello Stato maggiore generale emana istruzioni per disciplinare il diritto di
firma nel caso di servizi militari effettuati in seno all'amministrazione militare o in
seno alle unità organizzative della riserva di personale. Egli invia tali istruzioni a
tutti gli organi interessati.7

Art. 12

Periodo contabile

1 Il periodo contabile per la contabilità della truppa è di al massimo un mese civile.8 2 In servizio d'istruzione e in servizio d'appoggio la contabilità del servizio tecnico
è chiusa alla fine del periodo del servizio tecnico; in servizio attivo, alla fine di ogni
mese.


Art. 13

Contabilità militare insufficiente Quando, in determinati casi, la contabilità militare non basta, l'Ufficio federale delle
intendenze delle forze terrestri, d'intesa con l'Amministrazione federale delle finanze, la fa completare o prescrive una contabilità adatta.

5

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001
(RU 2000 2976).

6

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 nov. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000
(RU 1999 3532).

7

Introdotto dal n. I dell'O del 22 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2976).

8

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 dic. 1998 (RU 1999 878).

Amministrazione dell'esercito − O

5

510.301

Sezione 2: Domande di credito

Art. 14

1 Prima di fare spese non previste dalle prescrizioni, il comandante presenta, per la
via di servizio, una domanda di credito all'Ufficio federale delle intendenze delle
forze terrestri.

2 L'Ufficio federale delle intendenze delle forze terrestri decide sulle domande di
credito sino a un importo di 20 000 franchi, la Segreteria generale del Dipartimento
federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport decide sulle
domande superiori a 20 000 franchi.9 3 L'Ufficio federale delle intendenze delle forze terrestri tiene il controllo di queste
spese speciali e, se necessario, ne regola la messa in conto.

4 È fatto salvo il regolamento dei crediti in servizio attivo.

Sezione 3: Documenti di base per la contabilità della truppa

Art. 15

I documenti di base della contabilità della truppa comprendono: a.

i controlli d'effettivo:
1.

controllo dei militari, 2.

controllo del personale civile, 3.

controlli degli animali dell'esercito, 4.

controlli dei veicoli, delle macchine da costruzione e degli oggetti
mobili noleggiati o requisiti (p. es. attrezzi e altro materiale d'uso); b.

il modulo «Stazionamento/effettivo/mutazioni».

Capitolo 3: Casse Sezione 1: In generale

Art. 16

1 Le casse temporanee sono tenute durante il servizio; quelle permanenti, oltre il periodo di servizio.

2 Il contabile deve provvedere alla custodia sicura dei fondi durante il servizio.

3 È vietato mettere denaro proprio con i fondi della truppa.

9

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 nov. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000
(RU 1999 3532).

Organizzazione e amministrazione 6

510.301

Sezione 2: Casse temporanee

Art. 17

Cassa di servizio

Tutte le entrate a favore della Confederazione, anche quelle provenienti da prestazioni della truppa a terzi, nonché le spese a suo carico sono registrate nel libro della
cassa di servizio.


Art. 18

Cassa di deposito

Per le somme depositate dai militari dell'unità (stato maggiore) durante il servizio si
deve tenere una cassa di deposito.


Art. 19


10

Cassa di cantina

Se la truppa non ha la possibilità di comperare bevande, tabacchi ecc. al luogo d'accantonamento o nelle immediate vicinanze, l'unità (stato maggiore) è autorizzata a
tenere una cantina e la relativa cassa. Allo scioglimento della cantina alla fine del
servizio, l'eventuale utile dev'essere versato alla cassa di servizio, allegandovi i giustificativi.

Sezione 3: Casse permanenti

Art. 20

Alimentazione della cassa dell'unità Eccettuate le formazioni in servizio d'istruzione di base, le formazioni tengono una
cassa dell'unità. Essa è alimentata da:11 a.

un contributo stabilito dal Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport12; b.

un'indennità per il materiale d'ufficio stabilita Dipartimento federale della
difesa, della protezione della popolazione e dello sport; c.

trattenute sul soldo per perdita o danneggiamento di materiale; d.

proventi della vendita di rifiuti; e.

...13

f.

doni.

10

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 nov. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000
(RU 1999 3532).

11

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 nov. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000
(RU 1999 3532).

12

Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997. Di detta
modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

13

Abrogata dal n. I dell'O del 24 nov. 1999 (RU 1999 3532).

Amministrazione dell'esercito − O

7

510.301


Art. 21

Uso della cassa dell'unità 1 La cassa dell'unità è a disposizione del comandante per spese che devono essere
effettuate nell'interesse di servizio dell'unità (stato maggiore).

2 Le trattenute sul soldo possono essere utilizzate soltanto per coprire perdite o danneggiamenti di materiale di cui l'unità (stato maggiore) è responsabile. Di regola, le
eccedenze devono essere restituite alla truppa.

3 I doni vincolati a oneri devono essere adoperati secondo la loro destinazione particolare.

4 ...14


Art. 22


15

Particolarità nei servizi d'istruzione di base 1 Le trattenute sul soldo possono essere utilizzate soltanto per coprire perdite o danneggiamenti di materiale di cui l'unità (stato maggiore) è responsabile. Le entrate e
le uscite sono contabilizzate nella cassa di servizio (sottoconto). Di regola, le eccedenze sono restituite alla truppa.

2 I doni vincolati a oneri devono essere utilizzati conformemente alla loro destinazione particolare. Le entrate e le uscite sono contabilizzate nella cassa di servizio
(sottoconto).


Art. 23

Cassa di soccorso

1 Per liberalità destinate a soccorrere militari bisognosi può essere tenuta una cassa
di soccorso secondo statuti speciali. Nelle scuole reclute e dei quadri, la tenuta di
una cassa di soccorso non è ammessa.

2 I fondi delle casse di soccorso non possono essere destinati ad altri scopi, né trasferiti alla cassa dell'unità.


Art. 24

Cassa per l'acquisto di oggetti ricordo 1 Sulle piazze d'armi può essere tenuta per ogni piazza o scuola permanente una cassa destinata all'acquisto di oggetti ricordo come medaglie, adesivi, magliette stampate e simili. Detta cassa è alimentata dalla vendita dei citati articoli nonché da contributi volontari e liberalità.

2 L'apertura di una cassa destinata all'acquisto di oggetti ricordo e il pertinente regolamento devono essere autorizzati dal direttore dell'ufficio federale competente.

3 La cassa è controllata dall'Ufficio federale delle intendenze delle forze terrestri.

4 In caso di scioglimento della cassa, i saldi devono essere versati all'Ufficio federale delle intendenze delle forze terrestri.16 14

Abrogato dal n. I dell'O del 24 ott. 2001 (RU 2001 2706).

15

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 nov. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000
(RU 1999 3532).

16

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 nov. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000
(RU 1999 3532).

Organizzazione e amministrazione 8

510.301


Art. 25

Casse sport e d'ufficiali Oltre la durata del singolo servizio possono essere mantenute soltanto casse sport e
d'ufficiali. Per queste casse la truppa deve allestire un regolamento speciale.


Art. 26

Libri, giustificativi e fondi 1 Alla fine di ogni servizio, i comandanti provvedono a conservare in luogo sicuro i
libri e i giustificativi di tutte le casse permanenti.

2 I fondi di queste casse vanno collocati, a interesse, presso un istituto che offra ogni
garanzia di sicurezza.


Art. 27

Trapasso delle casse permanenti In caso di trapasso delle casse permanenti è applicabile l'articolo 3.


Art. 28


17

Ripartizione dei fondi in caso di scioglimento, ristrutturazione o
costituzione di nuove formazioni di truppa 1 Ogni formazione sciolta preleva una quota del 25 per cento sul saldo della cassa
d'unità (stato al 1° gennaio dell'anno nel quale ha avuto luogo l'ultimo servizio).
Detto importo può:

a.

essere utilizzato per alimentare la cassa d'unità delle formazioni neocostituite; b.

essere distribuito alle formazioni ristrutturate o che sono mantenute.

2 Per la cerimonia di scioglimento, le formazioni sciolte possono utilizzare un determinato importo della cassa d'unità, calcolato per militare.

3 L'Ufficio federale delle intendenze delle Forze terrestri, d'intesa con il Gruppo
della logistica, emana le istruzioni al riguardo e stabilisce segnatamente l'utilizzazione degli importi secondo i capoversi 1 e 2.

4 In occasione dello scioglimento di una formazione, gli importi rimanenti sono versati alla cassa federale.

5 Lo scioglimento delle altre casse permanenti è regolato dagli statuti e dai regolamenti particolari loro applicabili (art. 23 e 25).

6 I fondi delle altre casse permanenti i cui statuti o regolamenti non contengono
alcuna disposizione concernente l'utilizzazione del patrimonio, nonché gli oggetti
d'inventario delle formazioni sciolte o ristrutturate sono ripartiti tra le formazioni
neocostituite. L'Ufficio federale delle intendenze delle Forze terrestri elabora, in
collaborazione con gli organi di comando competenti e le autorità militari cantonali,
un piano di ripartizione che sottopone, per il tramite del Gruppo della logistica, al
Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport
per approvazione, prima di procedere alla ripartizione dei fondi.

17

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 dic. 1998 (RU 1999 878).

Amministrazione dell'esercito − O

9

510.301

Capitolo 4: Pagamenti

Art. 29

Obbligo di controllo

1 Il contabile prende in consegna le forniture, gli acquisti e le prestazioni fatturate
all'unità (stato maggiore), ne controlla la qualità e la quantità e verifica l'esattezza
delle fatture. Gli ufficiali del servizio tecnico (capiservizio) che hanno ordinato e
ricevuto siffatte forniture e prestazioni devono procedere ai relativi controlli.

2 Le fatture possono essere pagate soltanto dopo l'attestazione della loro esattezza.

3 Il presente articolo è applicabile per analogia alle vendite e alle prestazioni della
truppa.


Art. 30

Obbligo di conteggio

1 La truppa regola immediatamente i conti per forniture, acquisti e prestazioni e invia gli importi delle fatture o li paga in contanti.

2 È vietato pagare i fornitori in anticipo, come pure concedere loro prestiti o acconti.

3 Le contabilità annuali devono essere tenute senza contanti.18 4 L'Ufficio federale delle intendenze delle forze terrestri decide in merito alle eccezioni.19 Capitolo 5: Custodia dei documenti contabili

Art. 31

1 Dopo la chiusura, il libro della cassa di servizio nonché i libri e i giustificativi delle
casse permanenti devono essere conservati durante cinque anni.

2 Tutti gli altri documenti della contabilità della truppa e del servizio tecnico devono
essere conservati durante due anni.

Capitolo 6: Consegna della contabilità e verifica

Art. 32

Verifica

L'organo di controllo verifica la contabilità prima che sia consegnata. Ogni organo
di controllo è responsabile della verifica nei confronti del suo organo superiore.

18

Introdotto dal n. I dell'O del 22 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2976).

19

Introdotto dal n. I dell'O del 22 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2976).

Organizzazione e amministrazione 10

510.301


Art. 33

Convocazione di contabili 1 I contabili in ritardo o negligenti possono essere convocati dall'Ufficio federale
delle intendenze delle forze terrestri per consegnare o completare la contabilità o per
fornire spiegazioni. In tal caso, essi non hanno diritto alle competenze.

2 Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello
sport può, in casi speciali, autorizzare l'Ufficio federale delle intendenze delle forze
terrestri a far capo a periti per verificare le spese straordinarie.


Art. 34


20

Revisione in servizio d'appoggio e in servizio attivo In caso di chiamata di contingenti importanti di truppe per il servizio d'appoggio e il
servizio attivo, la revisione della contabilità deve iniziare immediatamente. La revisione avviene man mano che si ricevono i conti. Gli errori e le omissioni devono essere corretti senza indugio. L'Ufficio federale delle intendenze delle Forze terresti,
d'intesa con il Gruppo della logistica e il Controllo federale delle finanze, prende i
provvedimenti necessari al riguardo.

Titolo 2: Soldo Capitolo 1: Diritto al soldo

Art. 35

Giorni di servizio supplementari 1 I militari che, per necessità di servizio, sono chiamati prima della truppa o licenziati dopo di essa (presa in consegna o restituzione di cavalli, veicoli, materiale,
ecc.) hanno diritto al soldo per i giorni di servizio supplementari.

2 I militari che entrano in servizio dopo la truppa hanno diritto al soldo a contare dal
giorno del loro arrivo; quelli che sono licenziati anticipatamente, fino al giorno del
loro licenziamento, compreso.


Art. 36

Giorni di viaggio

I militari che, per poter entrare in servizio all'ora fissata, devono mettersi in viaggio
alla vigilia del giorno d'entrata, non hanno diritto al soldo per questo giorno. Quelli
che non possono raggiungere il loro domicilio il giorno del licenziamento non hanno
diritto al soldo per il giorno successivo. Lo stesso dicasi dei militari chiamati in servizio prima dell'ora normale di entrata, il giorno di riunione (presa in consegna del
materiale, visita medica, ecc.).

20

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 set. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1996 2752).

Amministrazione dell'esercito − O

11

510.301


Art. 37

Trapasso del comando o della funzione 1 Il trapasso del comando o della funzione fuori del servizio dà diritto al trasporto
della cassa d'ufficio. Il titolo di trasporto necessario può essere ottenuto presso
l'Ufficio federale delle intendenze delle forze terrestri.21 2 Se, per il trapasso del comando fuori del servizio, è necessaria una presa di contatto personale tra il comandante uscente e il subentrante, vi è diritto: a.

al soldo;

b.

all'indennità per la sussistenza in pensione; c.22 al viaggio mediante ordine di marcia.

3 Il comandante superiore deve certificare l'esattezza dei giustificativi.

Capitolo 2: Soldo del grado e soldo di funzione

Art. 38

Soldo del grado

1 Il soldo del grado ammonta per giorno a: Fr.

Comandante di corpo 30

Divisionario

27

Brigadiere

25

Colonnello

23

Tenente colonnello

20

Maggiore

18

Capitano

16

Primo tenente

13

Tenente

12

Aiutante di stato maggiore 11

Aspirante ufficiale 10

Aiutante sottufficiale 10

Sergente maggiore

9

Furiere

9

Sergente

8

Caporale

7

Appuntato

6

Soldato

5

Recluta

4

2 Il titolare di un grado lo conserva anche se non esercita più la funzione.

3 Prestazioni di servizio in una funzione superiore a quella del proprio grado non
danno diritto a un soldo più elevato.

21

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002
(RU 2001 2706).

22

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001
(RU 2000 2976).

Organizzazione e amministrazione 12

510.301

4 Nel soldo del grado sono comprese le indennità per la cura e la sostituzione
dell'uniforme d'ufficiale, nonché per il trasporto dei bagagli militari dal domicilio
alla stazione e viceversa.


Art. 39


23

Soldo di funzione

Il soldo di funzione di un ufficiale specialista corrisponde al soldo del grado.

Capitolo 3: Supplemento di soldo e indennità di volo

Art. 40

Importi

1 Il supplemento di soldo ammonta, al giorno, a:24 a.

20 franchi per i soldati che compiono una scuola sottufficiali e durante il
servizio pratico come caporale; b.

25 franchi per i caporali che compiono una scuola di sergente maggiore o di
furiere e durante il servizio pratico come sottufficiale superiore; c.

25 franchi per i sottufficiali e i sottufficiali superiori che compiono un corso
di condotta, di stato maggiore o tecnico, nonché corsi per specialisti, necessari per il conseguimento del grado di aiutante sottufficiale o di aiutante di
stato maggiore;

d.

30 franchi per gli aspiranti in una scuola ufficiali e durante il servizio pratico
come tenente;

e.

30 franchi per i tenenti che compiono un corso di condotta, di stato maggiore o tecnico, nonché corsi per specialisti, necessari per il conseguimento di
un grado superiore;

f.

50 franchi per i primotenenti che compiono un corso di condotta, di stato
maggiore o tecnico, nonché corsi per specialisti, necessari per il conseguimento di un grado superiore e durante il servizio pratico; g.

15 franchi per gli specialisti che necessitano di un'istruzione tecnica particolare (art. 41).

2 L'indennità di volo è di 8 franchi al giorno.


Art. 41

Supplemento di soldo per specialisti 1 Gli specialisti che necessitano di un'istruzione tecnica particolare ricevono nella
loro scuola reclute il soldo di recluta per i giorni di servizio corrispondenti alla durata della scuola reclute della loro Arma. Per i giorni di servizio prestati in più, ricevono il soldo di soldato e il supplemento di soldo.

23

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 set. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1996 2752).

24

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 19 mag. 1999 (RU 1999 1705).

Amministrazione dell'esercito − O

13

510.301

2 Il supplemento di soldo non è pagato per i servizi non computati, per i servizi di
perfezionamento della truppa nonché per i servizi prestati da una formazione riorganizzata o equipaggiata a nuovo giusta l'articolo 43 LM.

Capitolo 4: Indennità di vestiario e per calzature

Art. 42

Le indennità giornaliere ammontano a: a.

50 ct. per il vestiario; b.

20 ct. per le calzature, se il militare non ha ricevuto, gratuitamente o a prezzo ridotto, calzature provenienti dalle scorte dell'esercito.

Capitolo 5: Casi speciali

Art. 43


25

Alti ufficiali superiori 1 Gli alti ufficiali superiori sottoposti all'ordinanza del 2 dicembre 199626 sulla posizione giuridica non hanno diritto alle competenze del grado.

2 Gli alti ufficiali superiori sottoposti all'ordinamento dei funzionari del 30 giugno
192827 e ai relativi atti normativi d'esecuzione hanno diritto alle competenze del
grado durante i servizi di perfezionamento della truppa.


Art. 44

Funzionari e impiegati dell'amministrazione militare 1 I funzionari e gli impiegati dell'amministrazione militare ricevono le competenze
del grado soltanto per i servizi ai quali sono chiamati.

2 I membri della squadra di vigilanza ricevono le competenze del grado soltanto durante i servizi d'istruzione di base e i servizi pratici.


Art. 45

Visite alla truppa e ispezioni 1 I comandanti di truppa e gli ufficiali che li accompagnano ricevono, per visite alla
truppa o ispezioni, le competenze del grado. Gli ufficiali degli stati maggiori delle
Grandi Unità che, per ordine del loro comandante, visitano i corsi delle truppe subordinate, hanno lo stesso diritto.

25

Nuovo testo giusta il n. 2 dell'appendice all'O del 2 dic. 1996 sulla posizione giuridica
degli alti ufficiali superiori che esercitano la loro funzione a titolo principale e del capo
dell'armamento [RU 1997 171].

26

[RU 1997 171, 2000 2858. RU 2001 2197 allegato n. I 28] 27

RS 172.221.10. Lo statuto e le ordinanze di esecuzione sono abrogate. Unicamente gli
art. 6, cpv. 3, 14a e 36, cpv. 2 dello statuto restano in vigore (art. 2 e 3 dell'O del
3 lug. 2001 concernente l'entrata in vigore della LPers per l'Amministrazione federale RS 172.220.111.2).

Organizzazione e amministrazione 14

510.301

2 Il viaggio ha luogo mediante ordine di marcia.28 3 L'esattezza dei giustificativi dev'essere certificata dal comandante superiore.


Art. 46

Ricognizioni e servizio d'arbitrato 1 Per le ricognizioni autorizzate e i servizi dei giudici di campo sono pagate le
seguenti competenze:

a.

soldo;

b.

indennità per la sussistenza in pensione; c.

indennità di pernottamento; d.29 viaggio mediante ordine di marcia.

2 Il comandante superiore o il capo giudice di campo designato dal comandante
dell'esercizio deve certificare l'esattezza dei giustificativi.


Art. 47

Emissione degli ordini di marcia I comandanti d'unità sono autorizzati a incaricare un militare di allestire gli ordini di
marcia e di trattare le mutazioni. Detto militare ha diritto al soldo per due giorni al
massimo. I comandanti non hanno diritto al soldo.


Art. 48

Corso preparatorio per quadri 1 Il corso preparatorio per quadri e il corso di ripetizione che lo segue immediatamente formano insieme un solo servizio. I partecipanti e il personale di servizio
hanno diritto al soldo per i giorni intermedi.

2 Il corso preparatorio per quadri e il corso tattico-tecnico che lo segue immediatamente sono due servizi separati. Per ognuno dei due dev'essere allestito un ordine di
marcia proprio. I partecipanti non hanno diritto al soldo per i giorni intermedi.30 3 Il personale di servizio necessario alla sicurezza delle installazioni, del materiale e
delle munizioni tra il corso preparatorio per quadri e il corso tattico-tecnico che lo
segue immediatamente ha diritto al soldo e all'indennità per perdita di guadagno per
i giorni intermedi.31


Art. 49

Promozione

I militari promossi ricevono il soldo del nuovo grado dal giorno in cui la promozione è effettiva (data del brevetto).

28

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001
(RU 2000 2976).

29

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001
(RU 2000 2976).

30

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 set. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1996 2752).

31

Introdotto dal n. I dell'O del 30 set. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2752).

Amministrazione dell'esercito − O

15

510.301


Art. 50

Assenza ingiustificata I militari assenti dalla truppa senza giustificazione non hanno diritto al soldo per la
durata dell'assenza.


Art. 51

Congedo

1 I militari in congedo durante due giorni (giorni di viaggio non compresi) hanno
diritto al soldo. Se il congedo dura più di due giorni, essi non hanno diritto al soldo
per tutta la durata del congedo.

2 In principio, i giorni di viaggio contano come giorni di servizio e danno diritto al
soldo.

3 I militari licenziati durante un congedo hanno diritto al soldo sino al giorno della
loro partenza in congedo, compreso.


Art. 52

Congedi speciali

1 Per gli esami di fine tirocinio, nonché per le iscrizioni e gli esami d'ammissione,
intermedi e finali presso università e istituti tecnici superiori, gli interessati hanno
diritto al soldo per la durata degli esami, anche se il congedo effettivo è superiore a
due giorni.

2 I militari delle scuole reclute e dei quadri e i medici delle commissioni per la visita
sanitaria del reclutamento hanno diritto al soldo durante le feste pasquali e di Pentecoste, anche se il congedo effettivo è superiore a due giorni.

3 In casi speciali, il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport può autorizzare altre eccezioni.


Art. 53

Malattia

1 I militari malati hanno diritto al soldo fintanto che sono in cura presso la truppa
(infermeria, infermeria centrale) o al massimo per tre giorni se si trovano in osservazione presso un ospedale civile.

2 I militari ammalatisi durante un congedo e ritornati alla truppa senza essere stati
annunciati all'assicurazione militare ricevono il soldo per i giorni di malattia.


Art. 54

Ricovero

1 Il giorno del ricovero in un ospedale civile o militare o del trasferimento alla cura a
domicilio, il militare è stralciato dall'effettivo della truppa; dal giorno successivo,
fruisce delle prestazioni dell'assicurazione militare.

2 Il trasporto all'ospedale avviene a carico della truppa, quello dall'ospedale a carico
dell'assicurazione militare.


Art. 55

Arresto

1 Il militare arrestato in servizio su ordine di una autorità giudiziaria penale riceve
dall'unità (stato maggiore) il soldo sino al giorno dell'arresto, compreso.

Organizzazione e amministrazione 16

510.301

2 Il militare contro il quale è aperta una inchiesta militare e che è arrestato fuori del
servizio non ha diritto al soldo.


Art. 56

Carcere preventivo

1 Il militare messo in carcere preventivo per decisione di un tribunale militare riceve
il soldo sino al giorno del suo arresto, compreso. Il soldo e tutti gli altri averi che gli
sono dovuti sino a quel giorno sono consegnati al giudice istruttore che li rimette
alla cassa del tribunale.

2 In caso d'abbandono del procedimento o di assoluzione, gli importi ritenuti all'imputato gli sono restituiti interamente. La cassa del tribunale gli paga inoltre il soldo
per la durata dell'incarcerazione, ma al massimo fino al giorno del licenziamento
della sua truppa.


Art. 57

Arresti dopo il licenziamento Per i giorni d'arresto scontati dopo il licenziamento, il militare non ha diritto al soldo.


Art. 58

Decesso

1 Per il militare deceduto, il soldo dev'essere conteggiato sino al giorno del decesso,
compreso.

2 Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello
sport stabilisce le spese funerarie che devono essere assunte dalla Confederazione.


Art. 59

Collaboratori ecclesiastici Quando non possono essere chiamati cappellani militari, si può far capo a collaboratori ecclesiastici. Questi ricevono una indennità fissata dal Dipartimento federale
della difesa, della protezione della popolazione e dello sport.


Art. 60

Personale insegnante

1 Qualora, per completare il personale insegnante delle scuole e dei corsi, sia necessario far capo a persone che non prestano servizio militare con soldo, l'assunzione
avviene a titolo civile.

2 Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello
sport determina le condizioni d'assunzione.

3 Per quanto concerne l'assicurazione militare, queste persone possono essere equiparate agli istruttori straordinari conformemente all'ordinanza del 21 novembre
199032 concernente il Corpo degli istruttori. Le pertinenti richieste devono essere 32

[RU 1990 1943, 1992 388 art. 14 cpv. 2 lett. b, 1995 113, 1996 161, 1997 13,
1999 2903, art. 121 n. 2, 2000 2429 n. II 2, 2001 190 I art. 121 n. 2. RO 2001 2197
allegato n. I 29]

Amministrazione dell'esercito − O

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510.301

inviate tempestivamente alla Segreteria generale del Dipartimento federale della
difesa, della protezione della popolazione e dello sport.

Capitolo 6: Pagamento del soldo

Art. 61

1 Il soldo è pagato alla fine di ogni periodo contabile.

2 Anticipi sul soldo nei limiti dei giorni di servizio prestati possono essere autorizzate dal comandante.

Titolo 3: Sussistenza Capitolo 1: Sussistenza in natura Sezione 1: Diritto

Art. 62

Credito per la sussistenza Il credito di base per la sussistenza ed eventuali supplementi, per persona e giorno,
sono stabiliti periodicamente dall'Ufficio federale delle intendenze delle forze terrestri. Essi sono in totale di 15 franchi al massimo.


Art. 63

Viveri

Il credito per la sussistenza è destinato all'acquisto di tutti i viveri per l'ordinario
della truppa.


Art. 64

Utilizzazione del credito per la sussistenza 1 La parte del credito per la sussistenza non utilizzata alla fine dei corsi della truppa
secondo la tabella dei corsi dev'essere riportata al servizio seguente. Il saldo è decurtato dell'importo delle fatture pagate dopo il servizio. Il credito per la sussistenza
non utilizzato dalle scuole e dai corsi secondo la tabella delle scuole è devoluto alla
Confederazione.

2 Se il credito per la sussistenza viene oltrepassato, l'importo mancante dev'essere
contabilizzato come entrata nella cassa di servizio. Un riporto al prossimo servizio
non è ammesso. In casi giustificati, i comandanti dei corpi di truppa possono ordinare il conguaglio nell'ambito della loro formazione.

3 In casi speciali, l'Ufficio federale delle intendenze delle Forze terrestri decide se
eventuali sorpassi del credito per la sussistenza sono presi a carico dalla Confederazione.33 33

Introdotto dal n. I dell'O del 12 nov. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1997 2622).

Organizzazione e amministrazione 18

510.301


Art. 65

Sussistenza di soccorso e razione giornaliera 1 L'Ufficio federale delle intendenze delle Forze terrestri, in collaborazione con il
Gruppo della logistica, stabilisce la composizione della sussistenza di soccorso
(razioni di soccorso, viveri per le opere e gli impianti, ecc.).34 2 In caso di servizio attivo, l'Ufficio federale delle intendenze delle forze terrestri
stabilisce, d'intesa con gli organi per l'approvvigionamento economico del paese, la
razione giornaliera.


Art. 66

Consumo obbligatorio

Allo scopo di rinnovare le scorte dell'esercito, l'Ufficio federale delle intendenze
delle forze terrestri può ordinare il consumo di determinati viveri e quantità.

Sezione 2: Ordinario della truppa

Art. 67


35

Esigenze

La sussistenza della truppa dev'essere semplice, buona, sana e sufficiente.


Art. 68

Ordinario

1 Di principio, la sussistenza è preparata nell'ordinario della truppa.

2 Ogni unità (stato maggiore) tiene, di regola, un ordinario. Gli stati maggiori, le
unità e i distaccamenti, per i quali non è possibile o è inopportuno tenere un ordinario proprio, devono essere aggregati all'ordinario di un'altra unità (stato maggiore).


Art. 69

Sorveglianza

1 I comandanti esercitano la vigilanza necessaria affinché, mediante tempestivi provvedimenti, sia assicurata la sussistenza della truppa e questa possa alimentarsi, nei
limiti del diritto alla sussistenza, in modo sufficiente e con cibi di buona qualità.

2 Essi provvedono affinché i viveri non vengano né sprecati né usati abusivamente.


Art. 70

Indennità per il servizio 1 Per la sussistenza della truppa servita agli ufficiali e ai sottufficiali superiori nelle
cantine militari sulle piazze d'armi e ai relativi stazionamenti esterni, la Confederazione paga al cantiniere, a carico della cassa di servizio, un'indennità per il servizio.
Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport
ne stabilisce l'ammontare.

34

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 set. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1996 2752).

35

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 dic. 1998 (RU 1999 878).

Amministrazione dell'esercito − O

19

510.301

2 In tutti gli altri casi, la Confederazione non assume alcuna spesa per il servizio.
Queste spese sono esclusivamente a carico del militare. L'indennità per l'uso delle
stoviglie è compresa nell'indennità per l'accantonamento della truppa (appendice n.
1.1., 1.2.4. e 1.3.2.).


Art. 71

Fornitura a terzi

1 Per la sussistenza della truppa fornita a terzi il contabile deve chiedere le seguenti
indennità:

a.

dai militari con diritto al soldo e che
ricevono un'indennità ricevuta per la
sussistenza in pensione: la quotaparte dell'indennità ricevuta
per la sussistenza in pensione; b.

dagli agenti della Confederazione: il prezzo stabilito dal Dipartimento
federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport; c.

dalle ordinanze ausiliarie, dagli impiegati dei ritrovi del soldato, dagli
agenti del Corpo della guardia delle
fortificazioni, dai partecipanti a servizi d'istruzione della protezione civile, a corsi dell'istruzione premilitare, dell'istruzione fuori del servizio
e di Gioventù e sport: la quotaparte del credito per la sussistenza; d.

in tutti gli altri casi autorizzati dall'Ufficio federale delle intendenze
delle forze terrestri: il prezzo stabilito dall'Ufficio federale delle intendenze delle forze terrestri 2 Tutte le entrate provenienti da sussistenza fornita dalla truppa sono versate alla
cassa di servizio della rispettiva unità (stato maggiore) e accreditate nel conteggio
della sussistenza.


Art. 72

Sussistenza per i pazienti I pazienti curati presso la truppa, nelle infermerie centrali e negli ospedali militari,
ricevono la sussistenza secondo le istruzioni dei medici di truppa competenti, in
principio nei limiti del credito di sussistenza. Le eventuali spese supplementari in
seguito a prescrizione medica devono essere giustificate.

Sezione 3: Altro genere di sussistenza in natura

Art. 73

Quando stati maggiori e piccoli distaccamenti non possono partecipare a un ordinario della truppa, i viveri devono essere consegnati a un ristorante o a un privato, per
la preparazione delle vivande dietro pagamento di un'indennità stabilita dal Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport.

Organizzazione e amministrazione 20

510.301

Capitolo 2: Sussistenza in pensione Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 74

1 Quando la sussistenza in natura non è possibile, nonché nei casi speciali, può
essere ordinata eccezionalmente la sussistenza in pensione.

2 La sussistenza in pensione dev'essere adattata a quella della truppa. Essa comprende tanto i pasti quanto le bevande non alcooliche.36 3 L'Ufficio federale delle intendenze delle forze terrestri stabilisce le indennità per la
sussistenza in pensione. Esse sono di 50 franchi al massimo per persona e giorno.
Devono essere pagati soltanto i pasti effettivamente serviti.37 4 Il diritto alla sussistenza in pensione sorge il giorno dell'entrata in servizio, con il
primo pasto preso in comune allo stazionamento della truppa, e cessa con l'ultimo
pasto preso in comune allo stazionamento. Questa norma è applicabile per analogia
in occasione della partenza in congedo e del ritorno da un congedo.

5 Per singole prestazioni di servizio, l'indennità per la sussistenza in pensione, per il
giorno dell'entrata in servizio o quello del licenziamento, può essere conteggiata
come segue:

a.

per la colazione, se la partenza dal domicilio avviene prima delle 06.30; b.

per il pranzo, se la partenza dal domicilio avviene prima delle 12.45 o l'arrivo al domicilio avviene dopo le 13.00; c.

per la cena, se la partenza dal domicilio avviene prima delle 19.00 o l'arrivo
al domicilio avviene dopo le 19.30.

Sezione 2: Sussistenza in pensione senza autorizzazione speciale

Art. 75

Competenza

L'Ufficio federale delle intendenze delle forze terrestri stabilisce in quali casi la
truppa può ordinare la sussistenza in pensione senza autorizzazione speciale.


Art. 76

Polizia militare

1 I militari della polizia militare ricevono l'indennità per la sussistenza in pensione
per i pasti che devono prendere a proprie spese per ragioni di servizio.

2 Essi possono mettere in conto le spese straordinarie che incontrano nell'esercizio
delle loro funzioni. Siffatti conti devono essere motivati; il comandante competente
ne certifica l'esattezza.

36

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002
(RU 2001 2706).

37

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002
(RU 2001 2706).

Amministrazione dell'esercito − O

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510.301


Art. 77

Autisti degli alti ufficiali superiori I militari con diritto al soldo che conducono gli autoveicoli dei comandanti delle
Grandi Unità, dei direttori degli uffici federali, nonché dei sottocapi di stato maggiore dello stato maggiore generale, delle forze terrestri e delle forze aeree e che devono
provvedere ai pasti a loro spese durante i viaggi, ricevono l'indennità per la sussistenza in pensione.


Art. 78

Sussistenza intermedia per piloti militari e operatori di bordo Per i giorni di volo, i piloti militari e gli operatori di bordo ricevono un'indennità
supplementare per una sussistenza intermedia.

Sezione 3: Sussistenza in pensione soggetta ad autorizzazione

Art. 79


38

Sussistenza degli ufficiali e dei sottufficiali superiori sulle piazze
d'armi

Il capo delle Forze terrestri emana le istruzioni concernenti la sussistenza degli ufficiali e dei sottufficiali superiori sulle piazze d'armi. Dette istruzioni possono essere
consultate presso il comando della piazza d'armi, l'intendenza della piazza d'armi o
l'intendenza della caserma.


Art. 80

Grandi Unità e uffici federali Quando la sussistenza in natura non è possibile, l'autorizzazione per il pagamento
dell'indennità per la sussistenza in pensione agli stati maggiori è concessa dai
comandanti competenti delle Grandi Unità, dai direttori degli uffici federali o dai
sottocapi di stato maggiore dello stato maggiore generale, delle forze terrestri e delle
forze aeree. Ogni autorizzazione dev'essere comunicata all'Ufficio federale delle
intendenze delle forze terrestri.


Art. 81

Altri casi

In tutti gli altri casi, la sussistenza in pensione può essere ordinata soltanto con
un'autorizzazione speciale dell'Ufficio federale delle intendenze delle forze terrestri.

Capitolo 3: Approvvigionamento con sussistenza Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 82

Modo

Il modo d'approvvigionamento con sussistenza è stabilito in servizio d'istruzione e
in servizio d'appoggio dall'Ufficio federale delle intendenze delle forze terrestri; in 38

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 set. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1996 2752).

Organizzazione e amministrazione 22

510.301

servizio attivo dal comando dell'esercito, d'intesa con gli organi per l'approvvigionamento economico del Paese.


Art. 83

Consumo di viveri

1 I viveri forniti alle truppe sono destinati esclusivamente al loro proprio consumo.

2 È segnatamente vietato: a.

qualsiasi commercio di viveri e buoni; b.

esaurire l'importo a disposizione per la sussistenza, qualora non ve ne sia
reale bisogno;

c.

dissimulare la situazione effettiva nell'ordinazione, nel prelevamento e nel
conteggio di viveri.

Sezione 2: Acquisto libero

Art. 84

Principio

1 In servizio d'istruzione e in servizio d'appoggio, la truppa si procura i viveri
mediante contratti di fornitura o acquisto libero secondo le prescrizioni dell'Ufficio
federale delle intendenze delle forze terrestri concernenti l'acquisto di viveri
mediante acquisto libero.

2 In servizio attivo, l'acquisto libero avviene secondo le istruzioni del comando dell'esercito.39 3 I viveri procurati mediante acquisto libero, che non possono essere consumati
entro la fine del servizio, devono essere venduti alle migliori condizioni possibili. Il
ricavo della vendita è versato alla cassa di servizio e accreditato nel conteggio della
sussistenza.


Art. 85

Acquisto libero sulle piazze d'armi Sulle piazze d'armi e nei rispettivi stazionamenti esterni, l'Ufficio federale delle
intendenze delle forze terrestri stipula contratti per la fornitura del pane, della carne
e dei latticini. Questi contratti sono vincolanti per le truppe che prestano servizio su
queste piazze, purché non ricevano i viveri per la via di rifornimento. Questa regola
è applicabile anche alle truppe che stazionano soltanto temporaneamente sulle citate
piazze.

39

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 set. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1996 2752).

Amministrazione dell'esercito − O

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510.301

Sezione 3: Rifornimento

Art. 86

Viveri dell'esercito

L'Ufficio federale delle intendenze delle forze terrestri acquista e amministra le
scorte di viveri per l'esercito (viveri dell'esercito). Esso provvede al tempestivo rinnovamento delle scorte mediante l'approvvigionamento della truppa e, eccezionalmente, mediante vendita libera.


Art. 87

Ritiro di viveri dell'esercito Di regola, la truppa deve ritirare dai magazzini di sussistenza dell'esercito o da altre
truppe i viveri indicati sul listino dei prezzi dell'Ufficio federale delle intendenze
delle forze terrestri.


Art. 88

Servizio tecnico delle truppe di sostegno 1 Le truppe di sostegno provvedono al loro servizio tecnico secondo le prescrizioni
dell'Ufficio federale delle intendenze delle forze terrestri.

2 Le truppe sono tenute a ritirare per la via di rifornimento i viveri prodotti e forniti
dalle truppe di sostegno.

Sezione 4: Sussistenza di mobilitazione

Art. 89

In occasione di esercizi di mobilitazione, diretti dal comandante di una piazza di
mobilitazione, e della mobilitazione, l'acquisto di viveri avviene secondo gli ordini
del comandante della piazza di mobilitazione.

Sezione 5: Sussistenza fornita dai Comuni

Art. 90

1 Per la sussistenza fornita alla truppa in servizio attivo dai Comuni e dagli abitanti è
pagata un'indennità nell'ambito dei crediti per la sussistenza in natura.

2 La sussistenza è preparata secondo le istruzioni dei comandanti o consegnata per la
preparazione da parte della truppa.

Organizzazione e amministrazione 24

510.301

Titolo 4: Alloggio Capitolo 1: Casermaggio

Art. 91

I comandanti devono richiedere e occupare gli alloggi appartenenti alla Confederazione, o per il cui uso esiste un contratto, esistenti nella regione delle esercitazioni.
Le attribuzioni del Gruppo della condotta dell'istruzione delle forze terrestri sono
vincolanti per la truppa.

Capitolo 2: Accantonamenti

Art. 92

Installazioni d'accantonamento I comandanti di truppa si rivolgono all'autorità comunale per ottenere le installazioni indispensabili negli accantonamenti e per le misure da prendere per garantire la
protezione dei locali. L'autorità comunale si procura il materiale necessario secondo
le indicazioni dei comandanti e lo tiene a disposizione delle truppe che seguono. Per
quanto sia possibile, la truppa stessa esegue i lavori d'installazione.


Art. 93

Spese particolarmente elevate Se eccezionalmente le spese per le installazioni negli accantonamenti, per le misure
di protezione dei locali o per l'approvvigionamento della truppa con acqua (p. es.
energia elettrica per la pompa, trasporti con cisterna, ecc.) sono particolarmente elevate, la truppa presenta, prima dell'esecuzione dei lavori, una domanda di credito
per la via di servizio all'Ufficio federale delle intendenze delle forze terrestri, allegandovi un preventivo dettagliato.


Art. 94

Assenza temporanea

1 Quando lascia temporaneamente lo stazionamento per 6 giorni o 5 notti al massimo, la truppa può tenere a sua disposizione i locali e le installazioni negli accantonamenti. In caso di assenza prolungata, i locali devono essere resi.

2 Le camere devono invece essere sgomberate, se l'assenza si protrae per più di
3 notti e se altre camere sono occupate nel nuovo stazionamento. Se l'assenza dura
più di 5 notti le camere devono in ogni caso essere sgomberate. Le camere dei militari in congedo possono essere pagate dalla Confederazione soltanto se l'assenza dura 3 notti al massimo.

3 In casi speciali l'Ufficio federale delle intendenze delle forze terrestri può autorizzare eccezioni.

Amministrazione dell'esercito − O

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510.301


Art. 95

Camere

1 Se il costo delle camere che i Comuni forniscono per alloggiare gli ufficiali, i sottufficiali superiori e i militari donne è superiore all'indennità stabilita dal Consiglio
federale per la camera, le spese supplementari sono assunte dal Comune.

2 Se l'alloggio in camere non è possibile, si devono approntare accantonamenti speciali con letti o materassi e con la mobilia necessaria. In tal caso, i Comuni ricevono
le indennità per gli accantonamenti e per l'uso dei letti o materassi.

3 Le persone indicate al capoverso 1 che, con l'autorizzazione del comandante,
occupano accantonamenti o camere diversi da quelli designati dal Comune, pagano
da sé le spese supplementari.

4 In casi speciali l'Ufficio federale delle intendenze delle forze terrestri può aumentare l'indennità per la camera fino a 100 franchi al massimo per persona e notte.40

Art. 96

Indennità per l'uso degli accantonamenti Le indennità per l'uso degli accantonamenti sono regolate dalle aliquote in appendice.


Art. 97

Indennità globale

1 Per l'uso degli accantonamenti permanentemente installati, l'Ufficio federale delle
intendenze delle forze terrestri può versare a Comuni o privati un'indennità globale
sulla base di accordi speciali. Per gli accantonamenti installati permanentemente,
non sussidiati dalla Confederazione, l'Ufficio federale delle intendenze delle forze
terrestri può autorizzare il pagamento di un'indennità supplementare del 25 per
cento al massimo per persona e giorno.

2 L'elenco dei Comuni e dei privati, con i quali sono stati stipulati simili accordi, è
pubblicato dall'Ufficio federale delle intendenze delle forze terrestri.

Capitolo 3: Bivacco

Art. 98

Per l'uso delle installazioni esistenti nei campeggi organizzati o negli impianti sportivi, l'Ufficio federale delle intendenze delle forze terrestri può autorizzare il pagamento di un'indennità nell'ambito di quelle previste per l'uso degli accantonamenti.
Le relative domande devono essere presentate per la via di servizio, prima dell'occupazione.

40

Introdotto dal n. I dell'O del 24 ott. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 2706).

Organizzazione e amministrazione 26

510.301

Capitolo 4: Indennità di pernottamento

Art. 99

Pagamento

L'indennità di pernottamento è pagata, se non è possibile pernottare in alloggi
secondo l'articolo 91 o in accantonamenti: a.

per i viaggi di servizio (compresi i viaggi secondo l'art. 36); b.

nelle scuole e nei corsi per ufficiali senza truppa (eccettuati i corsi preparatori per quadri prima dei corsi di ripetizione e prima dei corsi tattico-tecnici),
nelle scuole ufficiali, per le ricognizioni e in occasione di servizi isolati di
singoli militari;

c.

ai militari con diritto al soldo che conducono gli autoveicoli dei comandanti
delle Grandi Unità, dei direttori degli uffici federali, nonché dei sottocapi di
stato maggiore dello stato maggiore generale, delle forze terrestri e delle forze aeree e che devono alloggiare a proprie spese; d.

nei casi speciali autorizzati dall'Ufficio federale delle intendenze delle forze
terrestri.


Art. 100


41

Aliquote

1 L'indennità di pernottamento corrisponde al prezzo usuale locale di una camera,
ma è di franchi 46 al massimo per persona e notte. In casi speciali l'Ufficio federale
delle intendenze delle forze terrestri può aumentare l'indennità di pernottamento
fino a 100 franchi al massimo per persona e notte.42 2 L'indennità è aumentata del 25 per cento quando la camera è occupata per non più
di quattro notti.

3 Nell'indennità di pernottamento sono compresi il riscaldamento, l'illuminazione, il
servizio in camera e l'imposta sul valore aggiunto all'aliquota normale.

Capitolo 5: Casi speciali

Art. 101

Capanne alpine, rifugi di montagna, piazze di tiro e d'esercitazione Se la ricognizione, la presa in consegna e la restituzione di capanne alpine e rifugi di
montagna molto isolati, nonché piazze di tiro e d'esercitazione avviene in presenza
del proprietario o di un suo mandatario, può essere pagata a questo un'indennità globale di 30 franchi per ora come indennizzo delle spese. Il Dipartimento federale
della difesa, della protezione della popolazione e dello sport regola il rimborso delle
spese di viaggio.

41

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 set. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1996 2752).

42

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002
(RU 2001 2706).

Amministrazione dell'esercito − O

27

510.301


Art. 102

Capanne alpine turistiche isolate Per l'alloggio nelle capanne alpine isolate di associazioni turistiche, la truppa paga
al massimo la tassa di pernottamento valida per i membri dell'associazione.


Art. 103

Chiese e locali di culto Per la celebrazione di messe per militari in chiese o altri locali di culto, non è pagata
alcuna indennità. Per contro, le parrocchie hanno il diritto di fatturare le spese
straordinarie, per esempio l'illuminazione, il riscaldamento o la pulizia, alla cassa di
servizio della truppa.


Art. 104

Camera propria

1 Se autorizzato a pernottare in camera propria, il militare non riceve né l'indennità
per la camera, né quella di pernottamento.

2 Purché non prestino servizio con soldo, gli istruttori devono sopportare le spese
d'alloggio e pagare la camera direttamente all'alloggiatore.


Art. 105

Ritrovi del soldato

Le spese di riscaldamento e d'illuminazione dei locali (ritrovi del soldato) messi a
disposizione della truppa o resi accessibili alla truppa da istituzioni di utilità pubblica sono a carico della cassa di servizio.


Art. 106

Impianti di tiro

Per l'uso degli impianti di tiro messi a disposizione della truppa dai Comuni, la
Confederazione paga un'indennità. Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport ne stabilisce l'ammontare.

Capitolo 6: Cura degli alloggi e dell'equipaggiamento personale

Art. 107

Principio

Nei corsi di ripetizione e nei corsi per ufficiali con truppa secondo la tabella dei corsi, provvedono alla cura dell'equipaggiamento personale e all'alloggio degli ufficiali
e dei sottufficiali superiori: a.

le ordinanze d'ufficiali provenienti dagli stati maggiori e dalle unità; b.

i soldati della truppa.


Art. 108


43

Personale dell'esercizio Per la durata del servizio in caserma delle scuole reclute e dei corsi d'istruzione secondo la tabella delle scuole (eccettuati i corsi che contano come corso di ripeti43

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 dic. 1998 (RU 1999 878).

Organizzazione e amministrazione 28

510.301

zione), l'Ufficio federale delle intendenze delle Forze terrestri può, a richiesta del
comandante, impiegare personale dell'esercizio per la cura dell'equipaggiamento
personale e dell'alloggio degli ufficiali, dei sottufficiali superiori, degli aspiranti
ufficiali, dei piloti e degli allievi piloti militari.


Art. 109


44

Personale supplementare 1 L'Ufficio federale delle intendenze delle Forze terrestri può assumere personale
supplementare se non esiste personale dell'esercizio per assicurare le prestazioni
indicate nell'articolo 108, o se queste prestazioni sono richieste durante la dislocazione delle scuole reclute e dei corsi d'istruzione secondo la tabella delle scuole
(eccettuati i corsi che contano come corso di ripetizione).

2 L'impiego di personale supplementare durante il periodo di dislocazione avviene
su proposta del comandante.

Titolo 5: Viaggi e trasporti Capitolo 1: Imprese di trasporto pubblico Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 110

Disposizioni d'esecuzione L'Ufficio federale delle intendenze delle forze terrestri, d'intesa con le imprese di
trasporto pubblico, stabilisce le disposizioni d'esecuzione per i viaggi e i trasporti
della truppa e delle autorità militari.


Art. 111

Legittimazioni

1 Per i viaggi e i trasporti a carico della Confederazione, ordinati dalla truppa e da
autorità militari, il pagamento dei costi è differito.

2 L'Ufficio federale delle intendenze delle forze terrestri definisce, d'intesa con le
imprese di trasporto pubblico, le legittimazioni necessarie per il conteggio dei prezzi
di trasporto (prezzi per biglietti, bagagli, veicoli, animali, materiale e merci destinati
all'esercito).

3 In caso di chiamata alle armi per il servizio attivo mediante affissi, i militari che
entrano in servizio sono trasportati senza biglietto fino al luogo di entrata in servizio. Serve loro da legittimazione l'uniforme o il libretto di servizio.

44

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 dic. 1998 (RU 1999 878).

Amministrazione dell'esercito − O

29

510.301

Sezione 2: Viaggi

Art. 112

Tratta, diritto

1 ...45

2 Quando viaggiano a spese della Confederazione, gli ufficiali, gli aspiranti ufficiali,
i sottufficiali superiori, gli aspiranti sergenti maggiori e gli aspiranti furiere hanno
diritto al trasporto in prima classe; tutti gli altri militari hanno diritto al trasporto in
seconda classe.46


Art. 113

Viaggi dei funzionari federali I funzionari federali che posseggono un abbonamento generale pagato dalla Confederazione non hanno diritto, per i loro viaggi militari, alla rifusione delle spese di
trasporto. Per il trasporto dei bagagli militari, delle biciclette e dei cavalli, sono
applicabili le disposizioni valide per gli altri militari.


Art. 114

Rimborso del prezzo del biglietto Per i viaggi a carico dell'amministrazione militare, il prezzo del biglietto può essere
rimborsato dal contabile:47 a.

quando, in mancanza di una legittimazione valida, i militari devono pagare
le spese di trasporto; il militare deve fornire la prova dell'acquisto del
biglietto;

b.

in casi eccezionali motivati, con l'autorizzazione dell'Ufficio federale delle
intendenze delle forze terrestri.


Art. 115


48

Biglietti per il congedo 1 Per i viaggi durante il periodo di servizio, i militari hanno diritto al trasporto gratuito da parte delle imprese di trasporto pubblico.

2 Quando il domicilio del militare o quello dei suoi genitori si trova all'estero, il
militare ha diritto, durante il periodo di servizio, al trasporto gratuito in territorio
svizzero da parte delle imprese di trasporto pubblico.

45

Abrogato dal n. I dell'O del 22 nov. 2000 (RU 2000 2976).

46

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 dic. 1998 (RU 1999 878).

47

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001
(RU 2000 2976).

48

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 22 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001
(RU 2000 2976).

Organizzazione e amministrazione 30

510.301

Sezione 3:
Indennità di viaggio ai militari che entrano in servizio dall'estero


Art. 116

Entrata alla scuola reclute 1 Il Dipartimento federale degli affari esteri paga agli Svizzeri all'estero, per l'entrata alla scuola reclute, le spese di viaggio dal domicilio all'estero fino alla stazione
svizzera di confine o all'aeroporto, compreso il ritorno. Lo stesso vale in caso di
licenziamento anticipato non imputabile a colpa del licenziato.

2 Le spese di viaggio dalla stazione di confine o dall'aeroporto fino al luogo d'entrata in servizio e dal luogo di licenziamento alla stazione di confine o all'aeroporto
sono a carico del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport.

3 Il Dipartimento federale degli affari esteri e il Dipartimento federale della difesa,
della protezione della popolazione e dello sport regolano i particolari.


Art. 117

Entrata in altri servizi d'istruzione 1 I militari che dall'estero si presentano per ulteriori servizi d'istruzione devono
pagare loro stessi le spese di viaggio dal domicilio all'estero alla stazione di confine
o all'aeroporto. Anche in occasione del licenziamento devono assumersi le spese di
viaggio per il tratto corrispondente.

2 Se, in seguito alla mancanza di quadri, il comandante ritiene indispensabile chiamare un militare in congedo all'estero, per un servizio d'istruzione, e il militare è
d'accordo di prestare volontariamente questo servizio, l'Ufficio federale delle intendenze delle forze terrestri può autorizzare, sino a un importo fissato dal Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport, il rimborso del prezzo del biglietto per il tratto su territorio estero, per l'entrata in servizio
e il licenziamento, su domanda motivata presentata prima del servizio.


Art. 118

Entrata in servizio attivo Agli Svizzeri all'estero chiamati per il servizio attivo devono essere rimborsate, con
addebito alla cassa di servizio, le spese di viaggio (2a classe) dal loro domicilio fino
al confine svizzero (o a un aeroporto svizzero). Quanto al licenziamento, hanno lo
stesso diritto per il viaggio di ritorno.

Capitolo 2: Trasporti con teleferiche e sciovie

Art. 119

1 Le teleferiche e le sciovie possono essere utilizzate per trasporti soltanto se lo stesso scopo non può essere conseguito, in tempo utile, con i mezzi della truppa.

Amministrazione dell'esercito − O

31

510.301

2 Sono competenti ad autorizzare siffatti trasporti: a.

i comandanti di corpo d'armata, il comandante delle forze aeree, i direttori
degli uffici federali, nonché i sottocapi di stato maggiore dello stato maggiore generale, delle forze terrestri e delle forze aeree; b.

i comandanti di divisione e di brigata fino a un importo massimo di 2000
franchi.

3 Le fatture sono trasmesse all'Ufficio federale delle intendenze delle forze terrestri
per il pagamento. L'autorizzazione dev'essere allegata alla fattura.49 Capitolo 3:50 ...

Art. 120

Titolo 6: Servizio sanitario Capitolo 1: Prestazioni

Art. 121

Mancanza di medici e di dentisti di truppa Ove medici o dentisti di truppa non siano a disposizione in servizio, non siano in
numero sufficiente o non possano essere raggiunti in tempo, la cura è affidata: a.

sulle piazze d'armi permanenti, di regola, ai medici e ai dentisti di piazza
nominati dal medico in capo dell'esercito, o ai loro supplenti; b.

in tutti gli altri casi, ai medici e ai dentisti civili.


Art. 122

Epidemie

1 In caso di epidemie e in altri casi speciali, il medico in capo può autorizzare, su
proposta dei comandanti, l'assunzione temporanea di personale infermieristico civile
qualificato.

2 Il personale infermieristico civile assunto con l'autorizzazione del medico in capo
è retribuito secondo le disposizioni del Gruppo della sanità.


Art. 123

Prestazioni alla popolazione civile Per le prestazioni dei medici di truppa alla popolazione civile, quando non è a
disposizione un medico civile, la truppa deve mettere in conto gli onorari secondo la
tariffa AINF/AM/AI e registrare l'ammontare in entrata nella cassa di servizio.

49

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 nov. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000
(RU 1999 3532).

50

Abrogato dal n. I dell'O del 24 nov. 1999 (RU 1999 3532).

Organizzazione e amministrazione 32

510.301


Art. 124

Convocazione di ufficiali sanitari Gli ufficiali sanitari che trascurano o non adempiono i loro obblighi quanto alla stesura di rapporti medici possono essere convocati al Gruppo di sanità, dal medico in
capo dell'esercito, per compilare o completare questi rapporti, dare le spiegazioni
desiderate o eseguire altri lavori completivi. In tal caso, essi non hanno diritto al
soldo, né a qualsiasi altra indennità.

Capitolo 2: Medicamenti e materiale sanitario

Art. 125

Medicamenti

Di regola, i medicamenti sono forniti dalla Farmacia dell'esercito; sono ammessi
piccoli acquisti nel commercio libero.


Art. 126

Materiale sanitario

1 L'equipaggiamento di gabinetti medici o dentistici privati (apparecchi, strumenti)
può essere noleggiato soltanto con l'autorizzazione della Farmacia dell'esercito.

2 Per l'uso di apparecchi e strumenti privati da parte di un medico o dentista di truppa nell'ambito di una prestazione militare, può essere pagata un'indennità unicamente con l'autorizzazione della Farmacia dell'esercito.

Capitolo 3: Impiego di formazioni sanitarie in ospedali civili

Art. 127

Quando militari delle truppe sanitarie vengono impiegati in ospedali civili, alla direzione dell'ospedale è pagata un'indennità d'inconvenienza per persona e giorno di
servizio, stabilita dal Dipartimento federale della difesa, della protezione della
popolazione e dello sport.

Capitolo 4: Campi dell'esercito per handicappati

Art. 128


51

Nel campo per handicappati, il servizio sanitario dell'esercito tiene, oltre alla contabilità della truppa, una contabilità degli ospiti. Il Dipartimento federale della difesa,
della protezione della popolazione e dello sport stabilisce quale parte del contributo
degli ospiti dev'essere versata alla cassa di servizio, per la sussistenza e l'alloggio.
Alla fine del servizio, l'eventuale saldo attivo della contabilità degli ospiti è versato
al fondo per i campi per handicappati.

51

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 ott. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002
(RU 2001 2706).

Amministrazione dell'esercito − O

33

510.301

Titolo 7: Animali dell'esercito Capitolo 1: Cavalli e muli Sezione 1: Razione di foraggio

Art. 129

Razione giornaliera

1 La razione giornaliera normale dei cavalli e dei muli è di 4 kg di cubetti di foraggio
e 8 kg di fieno.

2 I comandanti sono autorizzati a modificare la quantità di cubetti di foraggio e di
fieno; in tal caso 1 kg di cubetti di foraggio conta come 2 kg di fieno.

3 La truppa può, eccezionalmente e d'intesa con il Gruppo della logistica dello stato
maggiore generale, sostituire la razione giornaliera normale con altri foraggi (p. es.
avena, paglia).

4 Se in servizio attivo non sono disponibili cubetti di foraggio, vengono consegnati
4 kg di avena invece di 4 kg di cubetti di foraggio.


Art. 130

Supplementi

Se i cavalli e i muli sono sottoposti a sforzi straordinari, il Gruppo della logistica
dello stato maggiore generale può, su domanda motivata dei comandanti di truppa,
concedere supplementi alla razione giornaliera. L'autorizzazione dev'essere allegata
alla contabilità.


Art. 131

Razione di soccorso

La razione di soccorso dei cavalli e dei muli è stabilita dall'Ufficio federale delle
intendenze delle forze terrestri, d'intesa con il Gruppo della logistica dello stato
maggiore generale.


Art. 132

Consumo

1 Le razioni di foraggio non ritirate alla fine del servizio restano alla Confederazione.

2 Il controvalore delle razioni ritirate in eccesso dev'essere versato alla cassa di servizio. È però lecito compensare tra loro, nel senso dell'articolo 129 capoverso 2, le
razioni di foraggio ritirate in più o in meno.

Sezione 2: Approvvigionamento con foraggi

Art. 133

Per l'approvvigionamento con foraggi sono applicabili per analogia le disposizioni
degli articoli 82 a 90 sull'approvvigionamento con sussistenza.

Organizzazione e amministrazione 34

510.301

Sezione 3: Indennità di foraggio

Art. 134

Nei casi in cui gli è corrisposta l'indennità per la sussistenza in pensione, il militare
riceve un'indennità di foraggio di 5 franchi per ogni giorno di servizio (compresa la
paglia da lettiera) per il suo cavallo da sella, sempre che esso non possa essere
foraggiato dalla truppa.

Capitolo 2: Cani militari

Art. 135

Noleggio

1 I cani necessari alla truppa possono essere noleggiati in servizio d'istruzione e in
servizio d'appoggio dal Gruppo della logistica dello stato maggiore generale.

2 Per i cani militari noleggiati è pagata un'indennità per ogni giorno di servizio stabilita dal Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e
dello sport.


Art. 136

Nutrimento e alloggio La Confederazione si assume le spese di nutrimento e di alloggio dei cani militari in
servizio. Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e
dello sport stabilisce il valore della sussistenza in natura e in denaro.


Art. 137

Trattamento veterinario La Confederazione si assume le spese di trattamento veterinario dei cani militari in
servizio.


Art. 138

Attività fuori del servizio Per la loro attività fuori del servizio, i conducenti di cani militari ricevono dal Gruppo della logistica dello stato maggiore generale un'indennità annua fissata dal
Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport.

a52 Medicamenti

Di regola, i medicamenti per gli animali dell'esercito devono essere ordinati all'Ufficio federale delle truppe della logistica, Servizio veterinario dell'esercito; piccole
quantità possono essere acquistate nel commercio.

52

Introdotto dal n. I dell'O del 30 set. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2752).

Amministrazione dell'esercito − O

35

510.301

Titolo 8:53 Disposizione e impiego di veicoli civili Capitolo 1: In generale

Art. 139

Principi

1 Per far fronte a trasporti e a lavori straordinari, la truppa può chiedere, in qualsiasi
situazione, risorse civili sempreché: a.

i mezzi propri attribuiti non siano sufficienti l'adempimento del compito o
non siano adeguati;

b.

i mezzi necessari supplementari non siano reperibili né presso il proprio corpo di truppa, né, temporaneamente, presso le riserve della Confederazione; c.

la centrale di coordinazione dei trasporti del Dipartimento federale della
difesa, della protezione della popolazione e dello sport non possa mettere a
disposizione alcuna capacità; d.

un compito non possa essere compiuto ricorrendo a mezzi pubblici di trasporto.

2 L'allestimento del bilancio di previsione, l'attribuzione dei crediti e la messa a
disposizione per l'impiego di veicoli civili incombe al Gruppo della logistica dello
Stato maggiore generale, d'intesa con tutte le parti interessate.


Art. 140

Definizioni

Sono considerati veicoli tutti i veicoli a motore, i veicoli speciali nonché i veicoli
senza motore. Sono considerati veicoli speciali segnatamente le autogrù, le macchine e gli attrezzi del genio civile.

Capitolo 2: Noleggio di veicoli civili

Art. 141

Principio

1 Il Gruppo della logistica stipula un contratto di noleggio di diritto privato con il
detentore civile del veicolo interessato.

2 I veicoli sono manovrati da militari.

3 I veicoli noleggiati circolano con le loro targhe di controllo cantonali. I veicoli
speciali che non circolano su strade pubbliche non devono essere immatricolati.


Art. 142

Utilizzatori dei veicoli speciali 1 Per l'utilizzazione di veicoli speciali sono impiegati militari che nella loro professione civile conducono tali veicoli e possiedono la pertinente licenza militare di
condurre.

53

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 24 nov. 1999, in vigore dal 1° gen. 2000
(RU 1999 3532).

Organizzazione e amministrazione 36

510.301

2 Il Gruppo della logistica dello Stato maggiore generale, in collaborazione con il
Gruppo del personale dell'esercito e i Cantoni, è competente per l'impiego.

Capitolo 3: Assegnazione di trasporti o di commesse a imprese civili

Art. 143

1 Il Gruppo della logistica può assegnare trasporti o commesse a imprese civili a
favore della truppa.

2 I veicoli civili sono manovrati da personale civile.

Capitolo 4: Utilizzazione in servizio di automobili civili

Art. 144

Principio

1 In casi speciali, può essere autorizzata l'utilizzazione temporanea, in servizio
militare, di automobili civili.

2 Le automobili civili utilizzate in servizio sono condotte dal detentore che presta
servizio militare o dal suo incaricato; circolano munite di targhe di controllo cantonali e con l'assicurazione di responsabilità civile del detentore.

3 La messa a disposizione di tali veicoli è facoltativa e non può essere ordinata.

4 Le condizioni di cui agli articoli 145 a 148 devono essere comunicate al detentore
prima dell'utilizzazione.


Art. 145

Autorizzazione

1 L'utilizzazione in servizio militare di automobili civili è autorizzata per otto giorni
al massimo e soltanto se il compito non può essere adempito, in tempo utile, ricorrendo a mezzi pubblici di trasporto o se non è possibile disporre di veicoli militari
adatti.

2 Sono competenti per accordare l'autorizzazione: a.

in servizio d'istruzione e in servizio d'appoggio:
1.

fino a quattro giorni, i comandanti di divisione e di brigata, i direttori
degli uffici federali, nonché i sottocapi di stato maggiore dello Stato
maggiore generale, delle forze terrestri e delle forze aeree; 2.

fino a otto giorni, il capo dello Stato maggiore generale, il capo delle
forze terrestri, i comandanti dei corpi d'armata e il comandante delle
forze aeree;

b.

in servizio attivo:
1.

il comando dell'esercito, per lo stato maggiore dell'esercito e le truppe
d'armata,

Amministrazione dell'esercito − O

37

510.301

2.

la divisione della mobilitazione, per gli stati maggiori delle piazze di
mobilitazione,

3.

i capi dei trasporti delle Grandi Unità, per le truppe che sono loro
subordinate tecnicamente.


Art. 146

Indennità

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport
fissa l'indennità chilometrica per l'utilizzazione militare delle automobili civili.
L'indennità copre le spese di esercizio e manutenzione derivanti dall'utilizzazione
militare dell'automobile, comprese le tasse e l'assicurazione.


Art. 147


54

Responsabilità

1 La Confederazione si assume i danni arrecati alle automobili civili utilizzate in servizio militare, sempre che non vi sia un terzo responsabile o obbligato a versare prestazioni.

2 La Confederazione risarcisce al detentore la franchigia o la perdita del bonus se il
danno è assunto dall'assicurazione casco del detentore.

3 La Confederazione non risponde dei danni provocati intenzionalmente o per negligenza grave dal detentore dell'automobile civile o dal suo mandatario.


Art. 148

Utilizzazione senza autorizzazione L'utilizzazione di veicoli civili senza autorizzazione non dà diritto ad alcuna indennità. La Confederazione non risponde per eventuali danni.

Capitolo 5: Assegnazione di trasporti o di commesse non pianificabili

Art. 149

Autonomia spontanea

1 L'autonomia spontanea assicura alla truppa una maggiore libertà d'azione che le
consente di poter eseguire un impiego imprevisto entro un termine di 12 ore. In una
tale situazione, i veicoli impiegati sono sempre condotti dal personale civile del
detentore.

2 Quando le condizioni secondo l'articolo 139 sono adempite, il comandante di
scuola o di corso, il comandante di battaglione o il comandante di gruppo assegna
direttamente un trasporto o una commessa all'impresa civile.

3 Di regola, possono essere assegnate commesse sino a un importo massimo di 2000
franchi per ogni periodo contabile. In situazioni d'emergenza (vite umane in pericolo, prova che i costi causati sono inferiori all'ammontare di un possibile danno), il
committente decide sotto la propria responsabilità in merito a un aumento dell'importo.

54

Nuovo testo giusta l n. I dell'O del 22 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001
(RU 2000 2976).

Organizzazione e amministrazione 38

510.301


Art. 150-151 Abrogati

Titolo 9: Carburanti e lubrificanti

Art. 152

Consumo

I comandanti, nonché i quadri e i militari incaricati del servizio automobilistico e
dell'approvvigionamento in carburanti e lubrificanti sono responsabili dell'uso economico dei carburanti. Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della
popolazione e dello sport può introdurre il contingentamento dei carburanti
nell'esercito.


Art. 153

Approvvigionamento

L'approvvigionamento della truppa con carburanti e lubrificanti avviene mediante
rifornimento o acquisto libero.


Art. 154

Rifornimento

La truppa ritira i carburanti e i lubrificanti, di regola, presso i distributori di carburanti designati dall'Ufficio federale delle intendenze delle forze terrestri, dalle truppe
di sostegno o dai depositi della truppa.


Art. 155

Acquisto libero

1 In servizio d'istruzione e in servizio d'appoggio, l'acquisto libero di carburanti e
lubrificanti è possibile soltanto nei casi eccezionali autorizzati dall'Ufficio federale
delle intendenze delle forze terrestri.

2 Dall'inizio della mobilitazione, il comando dell'esercito, d'intesa con gli organi
per l'approvvigionamento economico del paese, può ordinare l'acquisto libero per
determinate truppe.

Titolo 10: Servizio postale, telefonico e telegrafico Capitolo 1: Servizio postale presso la truppa

Art. 156

1 Il quartiermastro è responsabile dell'organizzazione del servizio postale nel battaglione o gruppo. Egli regola, secondo le istruzioni per il servizio postale, nonché
d'intesa con il sottufficiale della posta da campo della truppa e tutti gli organi interessati, il sostegno postale nel suo ambito.

2 Il contabile è responsabile dell'organizzazione del servizio postale nell'ambito dell'unità.

Amministrazione dell'esercito − O

39

510.301

Capitolo 2: Telefono, telefax

Art. 157

Collegamenti civili

1 In servizio d'istruzione e in servizio d'appoggio, le conversazioni telefoniche
militari di servizio scambiate sulla rete telefonica di offerenti di servizi delle telecomunicazioni sono soggette a tassa.55 2 In servizio attivo, gli organi di comando militari fruiscono della franchigia di tassa
per le conversazioni telefoniche di servizio.


Art. 158


56



Art. 159

Militarizzazione di collegamenti civili 1 La truppa può, d'intesa con l'abbonato, assumere il suo collegamento civile
(militarizzare), se essa rimane nel medesimo luogo per più di 24 ore e l'uso temporaneo del collegamento civile non è sufficiente.

2 Prima della militarizzazione, il servizio competente degli offerenti di servizi delle
telecomunicazioni legge il contatore e comunica all'abbonato e alla truppa la data
della lettura e lo stato del contatore.57

Art. 160


58

Collegamenti militari 1 Se la militarizzazione di un collegamento civile non è sufficiente, ogni comando
può farsi installare dal servizio competente degli offerenti di servizi delle telecomunicazioni un collegamento proprio.

2 La truppa specialmente istruita per procedere al raccordo delle linee di telecomunicazione è autorizzata ad allacciare gli apparecchi militari appropriati ai punti di raccordo designati dal servizio competente dei rispettivi offerenti di servizi delle telecomunicazioni.

3 Gli offerenti di servizi delle telecomunicazioni stabiliscono le tariffe per collegamenti temporanei.


Art. 161

Conversazioni telefoniche Le conversazioni telefoniche militari e fuori del servizio devono essere limitate allo
stretto necessario. In caso di spese telefoniche molto elevate degli stati maggiori e
delle unità, l'Ufficio federale delle intendenze delle forze terrestri può chiedere una
motivazione speciale e addebitare alla truppa le conversazioni inutili.

55

Nuovo testo giusta il n. II 26 dell'O del 1° dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998
(RU 1997 2779).

56

Abrogato dal n. II 26 dell'O del 1° dic. 1997 (RU 1997 2779).

57

Nuovo testo giusta il n. II 26 dell'O del 1° dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998
(RU 1997 2779).

58

Nuovo testo giusta il n. II 26 dell'O del 1° dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998
(RU 1997 2779).

Organizzazione e amministrazione 40

510.301

Capitolo 3: Telex e linee per le trasmissioni dei dati

Art. 162


59

Telex e linee per le trasmissioni dei dati di offerenti di servizi delle
telecomunicazioni

1 Per scopi militari possono essere realizzati collegamenti al telex e alle linee per le
trasmissioni dei dati degli offerenti di servizi delle telecomunicazioni.

2 Fatta eccezione per gli offerenti di servizi delle telecomunicazioni o per la brigata
Telecom 40, solo la truppa appositamente istruita può realizzare linee di collegamento e collegare terminali appropriati. Il segreto aziendale dei rispettivi offerenti
dev'essere tutelato.


Art. 163

Collegamenti telex civili In servizio d'istruzione e in servizio d'appoggio, i collegamenti telex civili non possono essere militarizzati.


Art. 164

Impianti per la trasmissione di dati Le spese per il canone d'abbonamento, le linee di servizio, le linee noleggiate e
commutate con impianti per la trasmissione di dati con Modem/telefono, nonché
eventuali spese d'installazione sono a carico dell'amministrazione militare.

Titolo 11: Materiale d'ufficio

Art. 165


60

Ritiro

Per principio, le truppe menzionate nella tabella dei corsi (regolamento 51.76/II)
ritirano il loro materiale d'ufficio ordinario presso l'arsenale competente.


Art. 166

61 Acquisto Per fabbisogni straordinari o supplementari, gli stati maggiori e le unità acquistano il
loro materiale d'ufficio nel commercio, a carico della cassa dell'unità.

59

Nuovo testo giusta il n. II 26 dell'O del 1° dic. 1997, in vigore dal 1° gen. 1998
(RU 1997 2779).

60

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 set. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1996 2752).

61

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 set. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1996 2752).

Amministrazione dell'esercito − O

41

510.301

Titolo 12: Danni alle colture e alla proprietà

Art. 167

Il commissario di campagna in capo può incaricare le unità amministrative del
Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport e
i comandanti di truppa di trattare casi di danno poco importanti.

Titolo 13: Procedura amministrativa militare

Art. 168

Competenza

1 Competenti per decidere in prima istanza sulle pretese di carattere pecuniario sono
in particolare:

a.

la Segreteria generale del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport nei casi che concernono:
1.

le domande di risarcimento giusta l'articolo 135 LM, sempre che non
sia competente un altro ufficio, 2.

i diritti di regresso secondo l'articolo 138 LM, sempre che non sia competente un altro ufficio; b.

il commissario di campagna in capo nei casi che concernono: le domande di risarcimento dei danni a terreni e cose conseguenti ad attività
fuori del servizio secondo l'articolo 136 LM; c.

l'Ufficio federale di topografia nei casi che concernono: la fatturazione delle carte in prestito, non restituite; c.bis62 il Gruppo operazioni dello Stato maggiore generale nei casi che concernono le spese per le ispezioni suppletive dei cavalli; d.

il Gruppo della logistica dello stato maggiore generale nei casi che concernono:
1. a 7....63
8.

le pretese riguardanti la consegna dei veicoli a motore, 9.

le domande di risarcimento per danni cagionati, in infortuni della circolazione dai militari ai veicoli dell'esercito (veicoli a motore o biciclette) e per danni straordinari ai veicoli a motore, nonché i diritti di regresso secondo l'articolo 138 LM, 10. le richieste di restituzione di sussidi per veicoli a motore utilizzabili dall'esercito,

62

Introdotta dall'art. 45 dell'O del 10 giu. 1996 sui cavalli noleggiati per i servizi
d'istruzione (RS 514.43).

63

Abrogati dall'art. 45 dell'O del 10 giu. 1996 sui cavalli noleggiati per i servizi
d'istruzione (RS 514.43).

Organizzazione e amministrazione 42

510.301

11. le domande di risarcimento per danni cagionati ai battelli dell'esercito dai militari in incidenti della navigazione e per danni straordinari ai
battelli;

e.

il Gruppo dell'aiuto alla condotta dello stato maggiore generale nei casi che
concernono le pretese concernenti il noleggio di materiale di telecomunicazione e di sistemi d'elaborazione dei dati; f.

il Gruppo della sanità dello stato maggiore generale nei casi che concernono:
1.

le pretese concernenti la cura sanitaria di militari ammalati o infortunati, 2.

le pretese concernenti il noleggio, la perdita o il danneggiamento del
materiale sanitario o delle installazioni sanitarie; g.

il Gruppo della condotta dell'istruzione delle forze terrestri nei casi che concernono:
1.64 le controversie concernenti il tiro fuori del servizio, le attività della truppa fuori del servizio e l'ambito delle indennità delle associazioni
mantello;

2.

le pretese dei Cantoni o di enti privati concernenti l'istruzione tecnica
premilitare nonché i sussidi della Confederazione a organizzazioni private e le domande di rimborso avanzate dalla Confederazione; h.

l'Ufficio federale delle intendenze delle forze terrestri nei casi che concernono:
1.

il soldo, comprese le ritenute sul soldo, le indennità di viaggio e le altre
indennità dei militari in servizio, 2.

le pretese della Confederazione o contro di essa connesse all'obbligo
dei Comuni e dei privati per l'alloggio e la sussistenza della truppa o
per altre prestazioni a favore della truppa, 3.

la contabilità,

4.

le domande di risarcimento per l'irregolare tenuta della contabilità e la
vigilanza insufficiente sulla stessa, 5.

le spese per i funerali di militari deceduti, 6.

le indennità per la perdita o il danneggiamento di oggetti di proprietà
dei militari,

7.

le domande di risarcimento attinenti alla perdita e allo sperpero di munizione, esplosivi e del loro materiale d'imballaggio, 8.

le domande di risarcimento riguardanti il danneggiamento, la manutenzione insufficiente e la perdita dell'equipaggiamento personale nonché
di altro materiale d'equipaggiamento dell'esercito, con riserva dei casi
di cui alle lettere d, f, i, k, l, 9.

la restituzione o l'acquisto di oggetti dell'equipaggiamento personale, 64

Nuovo testo giusta l'art. 33 dell'O del 28 feb. 1996 sull'attività della truppa fuori del
servizio (RS 512.38).

Amministrazione dell'esercito − O

43

510.301

10. le domande di risarcimento riguardanti il danneggiamento e la manutenzione insufficiente di edifici e impianti, nonché le perdite di materiale sulle piazze d'armi e di tiro cantonali e federali;

h.bis65 l'Ufficio federale delle truppe della logistica nei casi che concernono: 1.

le pretese riguardanti la cura di cavalli e cani militari ammalati o feriti, 2.

le pretese riguardanti il noleggio di cavalli e cani militari, 3.

le pretese riguardanti la consegna di cavalli federali del treno ai militari, 4.

le pretese riguardanti la vendita di cavalli da sella del Deposito federale
dei cavalli dell'esercito a ufficiali montati e incorporati nonché a istruttori, 5.

la consegna di cavalli da sella ai corsi volontari per ufficiali, 6.

la consegna di cavalli da sella del Deposito federale dei cavalli dell'esercito per lo sport, le attività fuori del servizio e le manifestazioni speciali; i.

l'Ufficio federale dell'istruzione delle forze aeree nei casi che concernono:
1.

i premi, le indennità e i supplementi ai militari nel servizio di volo, 2.

le domande di risarcimento per danni cagionati agli aeromobili da militari del personale navigante; k.

l'Ufficio federale delle intendenze delle forze aeree nei casi che concernono: le domande di risarcimento per la perdita, il danneggiamento e la manutenzione insufficiente di materiale speciale, nonché d'impianti d'infrastrutture
permanenti delle truppe d'aviazione e di difesa contraerea; l.

l'Ufficio federale del materiale dell'esercito e delle costruzioni nei casi che
concernono:
1.

le pretese concernenti la fornitura di attrezzi del genio civile e del loro
materiale d'esercizio, 2.

le domande di risarcimento per la perdita, il danneggiamento e la manutenzione insufficiente di materiale delle opere, nonché d'impianti dell'infrastruttura per la difesa, come impianti di condotta, di combattimento, di trasmissione e logistici.

2 Quando contro un militare sono in corso più azioni di risarcimento che fanno però
parte dello stesso caso, decide globalmente un unico ufficio. Gli uffici interessati si
accordano sulla competenza.

3 In caso di dubbio, il Dipartimento federale della difesa, della protezione della
popolazione e dello sport designa l'ufficio competente per la decisione di prima
istanza.

65

Introdotta dall'art. 45 dell'O del 10 giu. 1996 sui cavalli noleggiati per i servizi
d'istruzione (RS 514.43).

Organizzazione e amministrazione 44

510.301


Art. 169

Comunicazione delle decisioni Le decisioni di prima istanza vanno comunicate per scritto, motivate e provviste dell'indicazione dei mezzi di ricorso.


Art. 170

Procedura in caso di responsabilità dell'unità 1 Contro le pretese di risarcimento per perdita o danneggiamento di materiale
(art. 140 LM), la scuola, l'unità o lo stato maggiore possono ricorrere, per scritto,
entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, presso l'ufficio competente secondo
l'articolo 168.

2 Il ricorso deve contenere la descrizione esatta dei fatti nonché il motivo per il
rifiuto totale o parziale della responsabilità. Devono essere indicati i mezzi di prova;
essi sono da allegare al ricorso se sono in possesso della scuola, dell'unità o dello
stato maggiore.

3 L'ufficio competente secondo l'articolo 168 chiarisce i fatti e decide sulla responsabilità.

4 Il comandante di scuola, d'unità o dello stato maggiore è competente per ordinare
trattenute sul soldo per perdita o danneggiamento di materiale.

Titolo 14: Determinazione dell'indennità

Art. 171

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport
stabilisce le indennità citate nella presente ordinanza con l'approvazione del Dipartimento federale delle finanze.

Titolo 15: Disposizioni finali Diritto previgente: abrogazione

Art. 172

L'ordinanza del 12 agosto 198666 concernente l'amministrazione dell'esercito
(OAE) è abrogata.


Art. 173


67



Art. 174

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1996.

66

[RU 1986 1724, 1989 2387, 1990 3 art. 5 1737, 1991 2396, 1992 2200, 1993 815,
1994 2434]

67

Abrogato dal n. I dell'O del 7 dic. 1998 (RU 1999 878).

Amministrazione dell'esercito − O

45

510.301

Appendice68

(art. 96)

Indennità per l'uso degli accantonamenti Per persona
e giorno

Locali in

Accantonamenti Impianti e locali
della protezione
civile

Fr.

Fr.

1.

Accantonamenti 1.1.

Indennità globali

Le presenti indennità comprendono tutte
le prestazioni secondo il numero 1.2.
L'indennità va proporzionalmente
ridotta qualora non siano fornite
interamente la prestazioni ×

8.10

4.20

1.2.

Prestazioni singole Per le persone alloggiate in camere
possono essere pagate soltanto le indennità secondo i numeri 1.2.3, 1.2.4 e
1.2.5.

×

1.2.1. Locale per l'accantonamento (compresi lettiere, materassi, installazioni d'accantonamento, elettricità per
l'illuminazione e per piccoli apparecchi,
gabinetti, carta igienica, lavabi, acqua,
materiale di pulizia, depurazione delle
acque)

×

4.30

1.60

1.2.2. Docce

(compresi elettricità per l'illuminazione
e per piccoli apparecchi, acqua, spese
per la preparazione dell'acqua calda,
materiale di pulizia, depurazione delle
acque)

×

-.80

-.80

1.2.3. Refettorio

(compresi mobilia, elettricità per
l'illuminazione e per piccoli apparecchi,
gabinetti, carta igienica, lavabi, acqua,
materiale di pulizia, depurazione delle
acque)

×

1.70

-.80

1.2.4. Stoviglie

×

-.10

-.10

1.2.5. Cucina

(compresi apparecchi di cottura, batteria
da cucina e altre attrezzature, elettricità
per l'illuminazione e per piccoli apparecchi, acqua, depurazione delle acque) ×

1.20

-.90

68

Aggiornata giusta il n. II dell'O del 30 set. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997
(RU 1996 2752).

Organizzazione e amministrazione 46

510.301

Per persona
e giorno

Locali in

Accantonamenti Impianti e locali
della protezione
civile

Fr.

Fr.

1.3.

Prestazioni speciali 1.3.1. Accantonamento di fortuna (soltanto per il locale per
l'accantonamento)

×

2.10

-.80

1.3.2. Accantonamento per ufficiali e sottufficiali superiori, se l'alloggio in camere non è
possibile (comprese le prestazioni secondo
i n. 1.2.1. a 1.2.5., letti con biancheria;
la biancheria è lavata a spese della cassa di
servizio)

×

10.60

6.70

1.3.3. Materassi

×

-.50

-.30

1.3.4. Lettiere con materassi ×

1.50

-.80

1.4.

Cucine

1.4.1. Uso per piccole cucine (compresi cucina economica, batteria da cucina e altri
utensili, combustibile e illuminazione) per giorno

40.40.-

1.4.2. Uso per riscaldare le vivande per giorno

20.20.-

1.5

Supplemento per acquartieramenti di breve durata Le indennità secondo i numeri 1.1., 1.2., 1.3. e 1.4. sono aumentate del 25 per cento
quando l'acquartieramento dura sino a 3 giorni.

1.6

Bagni all'aperto

Per l'uso di bagni all'aperto, per i quali è domandata una tassa d'entrata, devono essere
chieste le riduzioni minime seguenti:
a. bagni senza riscaldamento artificiale dell'acqua (bagni di fiume e di lago)

50 %

b. bagni con riscaldamento artificiale dell'acqua (bagni all'aperto) 25 %

1.7

Riscaldamento

1.7.1. Se gli impianti di riscaldamento sono muniti di dispositivi di misurazione, le spese effettive d'energia sono pagate al prezzo di mercato in uso e addebitate alla cassa di
servizio.

1.7.2. Se le spese effettive d'energia non possono essere determinate, l'indennità di riscaldamento è calcolata secondo i numeri 3.1 e 3.2.

1.8.

Eliminazione dei rifiuti 1.8.1. Se viene prelevata una tassa comunale per l'eliminazione dei rifiuti (tassa sul contenitore, sul sacco, a peso, ecc.), le spese effettive per l'eliminazione dei rifiuti possono
essere pagate secondo la tariffa locale in uso e addebitate alla cassa di servizio.

1.8.2. Se le spese effettive per l'eliminazione dei rifiuti non possono essere determinate, possono essere pagate le seguenti indennità, per persona e giorno, a spese della cassa
di servizio:
a. 10 centesimi per i rifiuti domestici;
b. 10 centesimi per i rifiuti di cucina.

Amministrazione dell'esercito − O

47

510.301

Per
persona
e notte

Camere in

Alberghi e
locande

Edifici
pubblici
e privati

Fr.

Fr.

2.

Camere

Cura delle camere e dell'equipaggiamento personale
da parte della truppa (vedi art. 107 a 109) Prezzi delle camere
secondo le tariffe locali
in uso, ma al massimo

2.1.

Ufficiali, sottufficiali superiori e singoli militari
donne, che devono essere alloggiati in camere
a. Camera con uso della doccia o del bagno sul piano

×

42.-1)

25.b. Camera con doccia/bagno

×

46.-1)

27.2.2.

Sergenti, caporali, appuntati e soldati, se le condizioni di servizio permettono l'uso di camere2) ×

15.-1)

15.Le indennità suindicate
sono aumentate del
25% quando la camera
è occupata sino a
4 notti

1)

Compresa l'imposta sul valore aggiunto all'aliquota normale.

2)

Pagamento diretto ai militari, i quali pagano essi stessi il loro alloggiatore.

Per

Locali in

Alberghi e
locande

Edifici
pubblici
e privati

Riscaldamento
soltanto per i
giorni
effettivi di
riscaldamento

Fr.

Fr.

Fr.

3.

Uffici, locali postali, locali per
visita ammalati e per
l'infermeria, locali di lavoro,
sale per teoria

comprese l'illuminazione e le
installazioni

3.1.

Locale fino a 30 m2 giorno

15.11.-

2.50

3.2.

Supplemento per locali più
grandi

ogni 10 m2
o frazione
in
più/giorno 3.3.-

-.50

3.3.

Installazioni speciali per il
locale della visita ammalati e
per l'infermeria:
a. letti con materassi e biancheria giorno

2.50

2.50

b. letti con materassi senza biancheria

giorno

1.50

1.50

c. materassi con biancheria giorno

1.50

1.50

Organizzazione e amministrazione 48

510.301

Per

Locali in

Alberghi e
locande

Edifici
pubblici
e privati

Riscaldamento
soltanto per i
giorni
effettivi di
riscaldamento

Fr.

Fr.

Fr.

La biancheria è lavata a spese
della cassa di servizio 4.

Locali per rapporti (uso saltuario)
compresa l'illuminazione 4.1.

Locale fino a 30 m2 giorno
effettivo
d'uso

15.11.-

2.50

4.2.

Supplemento per locali più
grandi

ogni 10 m2
o frazione
in più/
giorno
effettivo
d'uso

3.3.-

-.50

5.

Magazzini
compresa l'illuminazione 5.1.

Magazzini in genere 5.1.1. Locale fino a 30 m2 giorno

3.3.-

5.1.2. Supplemento per locali più grandi

ogni 10 m2
o frazione
in più/
giorno

1.1.-

5.2.

Magazzini provvisti di binari di
raccordo alla rete ferroviaria,
rampe di carico, montacarichi e
altri impianti

5.2.1. Locale fino a 30 m2 giorno

5.5.-

5.2.2. Supplemento per locali più grandi

ogni 10 m2
o
frazione in
più/giorno 1.1.-

6.

Stalle

6.1.

Indennità globale

La presente indennità
comprende tutte le prestazioni
secondo il numero 6.2. Qualora
non siano fornite interamente le
prestazioni, l'indennità va
proporzionalmente ridotta cavallo o
mulo
e giorno

3.6.2.

Prestazioni singole 6.2.1. Stalle

cavallo o
mulo
e giorno

2.10

Amministrazione dell'esercito − O

49

510.301

Per

Locali in

Alberghi e
locande

Edifici
pubblici
e privati

Riscaldamento
soltanto per i
giorni
effettivi di
riscaldamento

Fr.

Fr.

Fr.

6.2.2. Illuminazione cavallo o
mulo
e giorno

-.30

6.2.3. Installazioni della stalla cavallo o
mulo
e giorno

-.60

7.

Officine
compresi l'illuminazione e il
riscaldamento

7.1.

Officine attrezzate ed equipaggiate
utilizzate dagli artigiani militari Per ogni posto di lavoro effettivo
e giorno effettivo d'uso 12 franchi

7.2.

Uso di macchine e attrezzi Secondo le tariffe locali 7.3.

Consumo di energia elettrica Secondo le tariffe locali Per
veicolo/
notte

Motociclette,
rimorchi
dei veicoli
fuoristrada

Veicoli
a motore
fino a 3,5 t
di peso totale

Veicoli
a motore
di oltre 3,5 t
di peso totale

Fr.

Fr.

Fr.

8.

Veicoli a motore
(se l'alloggiamento è
necessario)
Rimesse (compresi illuminazione, riscaldamento e
consumo d'acqua)

- durante le prime 10 notti 1.50

5.-7.50

- dall'11a notte

-.75

2.50

3.75

Organizzazione e amministrazione 50

510.301