(art. 53 cpv. 3 LD)
1 Le merci imposte per l'esportazione definitiva devono essere portate nel territorio doganale estero entro sei mesi dall'accettazione della dichiarazione doganale.
2 Se le merci non possono essere esportate entro sei mesi dall'accettazione della dichiarazione doganale, il depositante può chiedere all'AFD una proroga del termine d'esportazione. L'AFD accoglie la richiesta se le seguenti condizioni sono adempiute:
- a.
- al momento della richiesta l'acquirente della merce ha la propria sede o il proprio domicilio fuori dal territorio doganale;
- b.
- le merci non possono essere esportate entro sei mesi dall'accettazione della dichiarazione doganale per motivi sufficienti, come ritardi nella catena logistica, un contratto non concluso oppure per motivi di cui al capoverso 4.
3 L'AFD può, su richiesta, prorogare il termine al massimo tre volte e ogni volta al massimo di sei mesi.
4 Se, senza sua colpa, segnatamente a causa di fallimento del destinatario finale all'estero, catastrofi naturali, misure per applicare sanzioni internazionali o eventi bellici nel Paese di destinazione, il depositante è stato impedito di esportare le merci entro i termini prorogati ai sensi del capoverso 3, egli può richiedere una proroga del termine d'esportazione alla Direzione generale delle dogane.
5 La richiesta di proroga dei termini d'esportazione deve essere presentata all'ufficio doganale competente per scritto e prima della scadenza del termine. Essa deve essere motivata e corredata dei relativi mezzi di prova.
6 Se le merci non sono portate nel territorio doganale estero entro i termini d'esportazione, il regime d'esportazione viene revocato.