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Versionen Vergleichen

1

Legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale (Assistenza in materia penale, AIMP) del 20 marzo 1981 (Stato 21 settembre 2004) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 103 e 114bis della Costituzione federale1;2
visto il messaggio del Consiglio federale dell'8 marzo 19763, decreta: Parte prima: Disposizioni generali Capitolo 1: Campo d'applicazione Sezione 1: Oggetto e limiti della cooperazione

Art. 1

Oggetto 1 La presente legge disciplina, in quanto altre leggi o convenzioni internazionali non dispongano altrimenti, tutti i procedimenti della cooperazione internazionale in materia penale, segnatamente:4 a. l'estradizione di persone penalmente perseguite o condannate (parte seconda);

b. l'assistenza per un procedimento penale all'estero (parte terza); c. il perseguimento e la repressione di un reato in via sostitutiva (parte quarta); d. l'esecuzione di decisioni penali straniere (parte quinta).

2

...5

3

La presente legge s'applica soltanto alle cause penali in cui il diritto dello Stato richiedente consente di adire il giudice.

4

La presente legge non conferisce alcun diritto alla cooperazione internazionale in materia penale.

RU 1982 846

1 [CS

1 3]. A queste disposizioni corrispondono ora gli art. 54 cpv. 1, 164 cpv. 1 lett. g e 190 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

2

Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni, in vigore dal 1° gen. 2002 (RS 780.1).

3

FF 1976 II 443 4

Nuovo testo giusta l'art. 59 n. 1 della LF del 22 giu. 2001 sulla cooperazione con la Corte penale internazionale, in vigore dal 1° lug. 2002 (RS 351.6).

5

Abrogato dal n. I della LF del 4 ott. 1996 (RU 1997 114; FF 1995 III 1).

351.1

Assistenza giudiziaria 2

351.1

a6 Limitazione della cooperazione La presente legge si applica tenendo conto dei diritti di sovranità, della sicurezza, dell'ordine pubblico e d'altri interessi essenziali della Svizzera.

Sezione 2: Irricevibilità della domanda

Art. 2

Procedimento all'estero7

La domanda di cooperazione in materia penale è irricevibile se vi è motivo di credere che il procedimento all'estero: a.8 non corrisponda ai principi procedurali della Convenzione europea del 4 novembre 19509 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali o del Patto internazionale del 16 dicembre 196610 sui diritti civili e politici;

b.11 tenda a perseguire o punire una persona a cagione delle sue opinioni politiche, della sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o per considerazioni di razza, confessione o nazionalità;

c. arrischi, per l'uno o l'altro dei motivi di cui alla lettera b, di aggravare la situazione della persona perseguita, o d. presenti altre gravi deficienze.


Art. 3

Genere del reato

1

La domanda è irricevibile se il procedimento verte su un reato che, secondo la concezione svizzera, è di carattere preponderantemente politico, costituisce una violazione degli obblighi militari o di analoghi obblighi o sembra volto contro la difesa nazionale o la forza difensiva dello Stato richiedente.

2

L'eccezione del carattere politico è comunque improponibile se il reato: a. tendeva allo sterminio o all'oppressione di un gruppo di popolazione per considerazioni di cittadinanza, razza, confessione, appartenenza etnica, sociale o politica; 6

Introdotto dal dal n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114 130; FF 1995 III 1).

7

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114 130; FF 1995 III 1).

8

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114 130; FF 1995 III 1).

9

RS 0.101

10

RS 0.103.2

11

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114 130; FF 1995 III 1).

Assistenza internazionale in materia penale - LF 3

351.1

b. sembra particolarmente riprensibile poiché l'autore, a scopo di estorsione o coazione, ha messo o ha minacciato di mettere in pericolo la libertà, la vita o l'integrità fisica di persone, segnatamente con il dirottamento di un aeromobile, una presa d'ostaggio o l'impiego di mezzi di distruzione di massa, o c. costituisce una violazione grave del diritto internazionale umanitario ai sensi delle Convenzioni di Ginevra del 194912 e dei loro Protocolli aggiuntivi13.14 3

La domanda è irricevibile se il procedimento verte su un reato che sembra volto a una decurtazione di tributi fiscali o viola disposizioni in materia di provvedimenti di politica monetaria, commerciale o economica. Tuttavia, si può dar seguito a una domanda d'assistenza secondo la parte terza della presente legge se il procedimento verte su una truffa in materia fiscale.


Art. 4

Casi irrilevanti15

La domanda è respinta se l'importanza del reato non giustifica l'attuazione del procedimento.


Art. 5

Estinzione dell'azione penale 1

La domanda è irricevibile se: a.16 in Svizzera o nello Stato in cui il reato è stato commesso, il giudice: 1. ha pronunciato nel merito l'assoluzione o l'abbandono o 2. ha rinunciato ad infliggere una sanzione o se ne è temporaneamente astenuto;

b.17 la sanzione è stata eseguita o è ineseguibile secondo il diritto dello Stato del giudizio; o

c. la sua attuazione implica misure coercitive e, secondo il diritto svizzero, l'azione penale o l'esecuzione sarebbe esclusa a causa della prescrizione assoluta.

2

Il capoverso 1 lettere a e b non è applicabile se lo Stato richiedente adduce motivi per la revisione d'una sentenza cresciuta in giudicato a tenore dell'articolo 229 della legge federale del 15 giugno 1934 sulla procedura penale18.

12

RS 0.518.12/.23/.42/.51 13

RS 0.518.521/.522 14

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114 130; FF 1995 III 1).

15

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114 130; FF 1995 III 1).

16

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114 130; FF 1995 III 1).

17

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114 130; FF 1995 III 1).

18

RS 312.0

Assistenza giudiziaria 4

351.1


Art. 6

Simultaneità dell'esclusione e dell'ammissibilità della cooperazione 1

Se il reato contestato alla persona perseguita ricade sotto parecchie disposizioni penali svizzere, si può dar seguito alla domanda soltanto per le fattispecie che non la rendono irricevibile e se sia garantito che lo Stato richiedente osservi le condizioni poste.

2

La cooperazione è esclusa se il procedimento verte su un reato ricadente sotto parecchie disposizioni penali del diritto svizzero o straniero e se non si può dar seguito alla domanda per una delle fattispecie che include il reato sotto tutti i suoi aspetti.

Sezione 3: Disposizioni speciali

Art. 7

Cittadini svizzeri

1

Salvo che vi acconsenta per scritto, nessuno Svizzero può essere estradato o consegnato a uno Stato estero a scopo di perseguimento o esecuzione penali. Il consenso può essere revocato fintanto che non sia ordinata la consegna.

2

Il capoverso 1 non s'applica al transito e alla restituzione di uno Svizzero consegnato temporaneamente alle autorità svizzere da un altro Stato.


Art. 8

Reciprocità 1 Di regola, è dato seguito alla domanda soltanto se lo Stato richiedente concede la reciprocità. L'Ufficio federale di giustizia19 del Dipartimento federale di giustizia e polizia (Ufficio federale) chiede una garanzia di reciprocità qualora le circostanze lo richiedano.

2

La reciprocità non è in particolare necessaria per le notificazioni o qualora l'esecuzione della domanda:

a. sembri richiesta dalla natura del reato o dalla necessità di lottare contro determinati reati;

b.20 possa migliorare la situazione della persona perseguita o le probabilità del suo reinserimento sociale; o c. serva a elucidare un reato diretto contro uno Svizzero.

3

Il Consiglio federale può, nei limiti della presente legge, garantire la reciprocità ad altri Stati.

19 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata giusta l'art. 4a dell'O del 15 giu. 1998 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1).

20

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114 130; FF 1995 III 1).

Assistenza internazionale in materia penale - LF 5

351.1

a21 Accordi bilaterali

Il Consiglio federale può concludere con gli Stati esteri accordi bilaterali sul trasferimento dei condannati, per quanto siano conformi ai principi della Convenzione del Consiglio d'Europa del 21 marzo 198322 sul trasferimento dei condannati.


Art. 9

Protezione della sfera segreta Nell'esecuzione della domanda, la protezione della sfera segreta è retta dalle disposizioni sul diritto di non deporre. Per la perquisizione e il suggellamento di carte valgono i principi dell'articolo 69 della legge federale del 15 giugno 1934 sulla procedura penale23.


Art. 10


24



Art. 11

Definizioni 1 Persona perseguita giusta la presente legge è ogni persona indiziata, sottoposta ad istruzione penale o colpita da una sanzione.

2

Sanzione è ogni pena o misura.

Capitolo 2: Diritto applicabile

Art. 12

In genere

1

Salvo diversa disposizione della presente legge, le autorità amministrative federali applicano per analogia la legge federale sulla procedura amministrativa25 e le autorità cantonali le prescrizioni vigenti per esse. Per gli atti procedurali, vige il diritto procedurale determinante in materia penale.

2

Le disposizioni cantonali e federali sulla sospensione dei termini non sono applicabili.26


Art. 13

Interruzione della prescrizione. Querela 1

Nei procedimenti giusta la presente legge sono considerati efficaci in Svizzera: a. l'interruzione della prescrizione secondo il diritto dello Stato richiedente; b. la querela presentata in tempo utile a un'autorità straniera, se necessaria anche secondo il diritto svizzero.

21 Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° nov. 2002 (RU 2002 3333 3334; FF 2001 4213).

22 RS

0.343

23

RS 312.0

24

Abrogato dal n. I della LF del 4 ott. 1996 (RU 1997 114; FF 1995 III 1).

25

RS 172.021

26

Introdotto dal dal n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114 130; FF 1995 III 1).

Assistenza giudiziaria 6

351.1

2

Se la querela è necessaria soltanto secondo il diritto svizzero, la sanzione non può essere inflitta o eseguita in Svizzera qualora la parte lesa vi si opponga.


Art. 14

Computo della carcerazione Il computo del carcere preventivo scontato all'estero o della carcerazione provocata all'estero da un procedimento giusta la presente legge è retto dall'articolo 69 del Codice penale svizzero27.


Art. 15


28

Indennità per ingiusta carcerazione 1

Le disposizioni federali o cantonali sulla riparazione del carcere ingiustificatamente sofferto e di altri pregiudizi si applicano per analogia nel procedimento condotto in Svizzera conformemente alla presente legge, o all'estero a domanda di un'autorità svizzera.

2

La Confederazione provvede alla riparazione qualora la domanda sia presentata o eseguita da un'autorità federale. Essa ha diritto di regresso verso il Cantone che ha provocato la domanda.

3

L'indennità può essere ridotta o rifiutata se la persona perseguita ha provocato per sua colpa l'istruttoria o la sua carcerazione oppure se, con temerarietà, ha intralciato o protratto il procedimento.29 4 L'indennità per il carcere sofferto in Svizzera ai fini d'estradizione può anche essere decurtata o rifiutata se lo Stato richiedente: a. ritira la domanda di ricerca o di fermo in vista d'estradizione; o b. non presenta la domanda d'estradizione con i relativi allegati nel termine fissato.30

5

Qualora sia decisa la decurtazione o il rifiuto dell'indennità secondo il capoverso 4, si devono considerare le possibilità del danneggiato di ottenere un indennizzo nello Stato estero.31 27

RS 311.0

28

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114 130; FF 1995 III 1).

29

Introdotto dal dal n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114 130; FF 1995 III 1).

30

Introdotto dal dal n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114 130; FF 1995 III 1).

31

Introdotto dal dal n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114 130; FF 1995 III 1).

Assistenza internazionale in materia penale - LF 7

351.1

Capitolo 3: Procedura in Svizzera Sezione 1: Autorità e loro attribuzioni

Art. 16

Autorità cantonali

1

I Cantoni cooperano all'esecuzione della procedura d'estradizione. Salvo diversa disposizione del diritto federale, incombe loro di eseguire le domande d'altra assistenza, di assumere il perseguimento penale in via sostitutiva e di eseguire le decisioni penali. Essi sottostanno alla vigilanza della Confederazione in quanto debba essere applicata la presente legge.

2

I Cantoni determinano la competenza, l'organizzazione e la gestione delle autorità esecutive.


Art. 17

Autorità federali

1

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (Dipartimento) decide nel caso dell'articolo 1a.32 2 L'Ufficio federale riceve le domande dell'estero e presenta quelle svizzere. Esso tratta le domande d'estradizione e provvede affinché le domande d'altra assistenza, di perseguimento penale in via sostitutiva o di esecuzione di decisioni penali siano esaminate dalle autorità cantonali o federali competenti, sempreché la loro esecuzione non sia manifestamente inammissibile.

3

L'Ufficio federale decide su: a. la richiesta della garanzia di reciprocità (art. 8 cpv. 1); b. la scelta della procedura appropriata (art. 19); c. l'ammissibilità di domande svizzere (art. 30 cpv. 1).

4

L'Ufficio federale può delegare l'attuazione totale o parziale del procedimento all'autorità federale che sarebbe stata competente a reprimere se il reato fosse stato commesso in Svizzera.

5

Può anche decidere sull'ammissibilità dell'assistenza giudiziaria e sull'esecuzione, conformemente all'articolo 79a.33
a34 Obbligo di celerità

1

L'autorità competente tratta le domande con celerità. Essa decide senza indugio.

2

A domanda dell'Ufficio federale, lo informa sullo stato del procedimento, sui motivi di un eventuale ritardo e sulle misure prospettate. In caso di ritardo ingiustificato, l'Ufficio federale può intervenire presso l'autorità di vigilanza competente.

32

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114 130; FF 1995 III 1).

33

Introdotto dal dal n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114 130; FF 1995 III 1).

34

Introdotto dal dal n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114 130; FF 1995 III 1).

Assistenza giudiziaria 8

351.1

3

Qualora l'autorità competente neghi o ritardi senza motivo una decisione, il suo silenzio equivale a una decisione negativa impugnabile.


Art. 18


35

Misure provvisionali

1

A espressa domanda di uno Stato estero l'autorità competente può prendere misure provvisionali per mantenere lo stato esistente, per salvaguardare interessi giuridici minacciati o per assicurare prove in pericolo, purché il procedimento secondo la presente legge non appaia manifestamente inammissibile o inappropriato.

2

Se vi è pericolo nel ritardo e qualora vi siano indicazioni sufficienti per giudicare se i presupposti sono adempiuti, queste misure possono anche essere ordinate dall'Ufficio federale appena annunciata la domanda. Esse sono annullate se lo Stato estero non presenta la domanda entro il termine stabilito.

3

I ricorsi contro le decisioni giusta il presente articolo non hanno effetto sospensivo.

a36 Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni 1

L'Ufficio federale può ordinare, su espressa domanda di uno Stato estero, una sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni allo scopo di stabilire il luogo di soggiorno di una persona perseguita.

2

Al fine di prestare altre forme di assistenza giudiziaria, l'autorità federale o cantonale incaricata della domanda può ordinare la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni.

3

Le condizioni della sorveglianza e la relativa procedura sono disciplinate dalla legge federale del 6 ottobre 200037 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni.


Art. 19

Scelta della procedura Se la persona perseguita si trova all'estero e, secondo il diritto dello Stato cui dev'essere rivolta la domanda, vi è possibilità di scelta tra diverse procedure, dev'essere data la preferenza a quella che sembra garantire il migliore reinserimento sociale.


Art. 20

Sospensione del procedimento o dell'esecuzione penali 1

Su proposta dell'Ufficio federale, l'autorità competente può prescindere temporaneamente dall'attuazione del procedimento penale o dall'esecuzione della sanzione per un altro fatto contro una persona perseguita all'estero se:

35

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114 130; FF 1995 III 1).

36 Introdotto dal n. 4 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni, in vigore dal 1° gen. 2002 (RS 780.1).

37 RS

780.1

Assistenza internazionale in materia penale - LF 9

351.1

a. la sanzione incorsa in Svizzera non ha importanza essenziale in riscontro a quella che sarà probabilmente inflitta all'estero, o b. l'esecuzione in Svizzera non sembra appropriata.

2

Conchiuso il procedimento penale all'estero, l'autorità svizzera decide se attuare il procedimento o l'esecuzione penali sospesi.

a38 Transito di un carcerato 1

Per un procedimento in uno Stato estero, ammissibile secondo la presente legge, l'Ufficio federale può, a domanda di questo Stato o di uno Stato terzo, autorizzare il transito di un carcerato senza sentire l'interessato e prendere le disposizioni occorrenti. La decisione e i provvedimenti ad essa connessi non sono impugnabili. Essi sono comunicati soltanto allo Stato richiedente.

2

L'autorizzazione non è necessaria se il carcerato è trasportato via aerea senza scalo sul territorio svizzero. In caso di scalo imprevisto il carcerato può essere tenuto in stato di fermo soltanto se: a. sono adempiute le condizioni del fermo a tenore dell'articolo 44; o b. lo Stato che ha ordinato il trasporto ne ha informato precedentemente l'Ufficio federale, indicando il motivo della consegna e il reato che la giustifica.

3

Soltanto l'Ufficio federale può interrompere il transito per provvedimenti di perseguimento o esecuzione penali in Svizzera.

Sezione 2: Protezione giuridica

Art. 21

Disposizioni comuni

1

La persona perseguita può designare un patrocinatore. Se vi prescinde o non è in grado di farlo e la tutela dei suoi interessi lo richiede, le è nominato un patrocinatore d'ufficio.

2

Se la tutela dei loro interessi lo richiede, altre persone toccate da una misura d'assistenza o presenti alle indagini in qualità di parte lesa possono, all'atto dell'esecuzione dell'operazione d'assistenza, farsi assistere da un patrocinatore e, in quanto lo scopo dell'inchiesta non ne sia pregiudicato, farsi rappresentare da lui.

3

Le persone contro cui è diretto il procedimento penale all'estero possono impugnare decisioni soltanto se una misura d'assistenza giudiziaria le tocca personalmente e direttamente e se hanno un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa.39

38

Introdotto dal dal n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114 130; FF 1995 III 1).

39

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114 130; FF 1995 III 1).

Assistenza giudiziaria 10

351.1

4

Il ricorso contro una decisione pronunciata in applicazione della presente legge non ha effetto sospensivo. Fa eccezione il ricorso: a. contro una decisione che autorizza l'estradizione; b. contro una decisione che autorizza la comunicazione di informazioni concernenti la sfera segreta o la consegna di oggetti o beni all'estero.40


Art. 22


41

Indicazione dei rimedi giuridici Le decisioni delle autorità federali e cantonali devono essere provviste dell'indicazione dei rimedi giuridici, menzionante il rimedio giuridico ammissibile, l'autorità competente e il termine per interporlo.


Art. 23

Ricorsi contro le decisioni cantonali I Cantoni prevedono un rimedio giuridico contro le decisioni delle autorità esecutive.


Art. 24


42



Art. 25

Ricorso di diritto amministrativo 1

Salvo che la legge disponga altrimenti, le decisioni delle autorità federali di prima istanza o delle autorità cantonali di ultima istanza possono essere impugnate direttamente con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (97 a 114 OG).

2

Il ricorso contro una domanda svizzera a uno Stato estero è ammissibile soltanto se questo è richiesto di assumere il perseguimento o l'esecuzione penali. In tale caso, è legittimata a ricorrere unicamente la persona perseguita che ha dimora abituale in Svizzera.43 2bis È ammissibile il ricorso contro una domanda svizzera volta a far assumere a uno Stato estero l'esecuzione di una decisione penale relativa a una consegna ai sensi dell'articolo 101 capoverso 2.44 3 L'Ufficio federale può ricorrere contro le decisioni dell'autorità cantonale di ultima istanza. L'autorità cantonale può ricorrere contro la decisione dell'Ufficio federale di non presentare la domanda.

4

Il ricorso può vertere anche sull'applicazione inammissibile o manifestamente inesatta del diritto straniero.

40

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114 130; FF 1995 III 1).

41

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114 130; FF 1995 III 1).

42

Abrogato dal n. I della LF del 4 ott. 1996 (RU 1997 114; FF 1995 III 1).

43

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114 130; FF 1995 III 1).

44 Introdotto dall'art. 2 del DF del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° ott. 2004 (RU 2004 4161 4162; FF 2002 3864).

Assistenza internazionale in materia penale - LF 11

351.1

5

...45

6

Il Tribunale federale non è vincolato dalle conclusioni delle parti.


Art. 26


46

Ricorso amministrativo Le decisioni del Dipartimento giusta l'articolo 17 capoverso 1 sono impugnabili mediante ricorso al Consiglio federale. Quelle dell'Ufficio federale giusta l'articolo 17 capoverso 3, mediante ricorso amministrativo al Dipartimento, il quale decide definitivamente.

Capitolo 4: Procedura interstatale

Art. 27

Norme generali per le domande 1

Gli articoli 27-31 si applicano a tutti i procedimenti disciplinati dalla presente legge. Sono fatte salve le disposizioni procedurali speciali delle altre parti della presente legge.47 2 Le domande estere devono essere indirizzate direttamente all'Ufficio federale.

3

Le domande indirizzate a un'autorità incompetente sono inoltrate d'ufficio. L'ufficio richiedente deve esserne informato.

4

Le domande connesse con un caso di carcerazione sono trattate senza indugio.

5

La decisione d'irricevibilità o di reiezione della domanda deve essere motivata.


Art. 28

Forma e contenuto della domanda 1

La domanda deve essere scritta.

2

Essa deve indicare: a. l'ufficio da cui emana e all'occorrenza l'autorità competente per il procedimento penale;

b. l'oggetto e il motivo; c. la qualificazione giuridica del reato; d. i dati, il più possibile precisi e completi, della persona contro cui è diretto il procedimento penale.

3

Per l'apprezzamento giuridico del reato devono essere allegati: a. un breve esposto dei fatti essenziali, salvo ove trattasi di una domanda di notificazione;

45

Abrogato dal n. I della LF del 4 ott. 1996 (RU 1997 114; FF 1995 III 1).

46

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114 130; FF 1995 III 1).

47

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114 130; FF 1995 III 1).

Assistenza giudiziaria 12

351.1

b.48 le disposizioni applicabili nel luogo in cui il reato è stato commesso, salvo ove trattasi di una domanda d'assistenza secondo la parte terza della presente legge.

4

I documenti ufficiali esteri non richiedono legalizzazione.

5

Le domande estere e i documenti a sostegno devono essere presentati in lingua tedesca, francese o italiana o con una traduzione in una di queste lingue. Le traduzioni devono essere ufficialmente certificate conformi.

6

Se la domanda non soddisfa alle esigenze formali si può esigerne la rettificazione o il completamento; rimane salva la possibilità di ordinare misure provvisionali.


Art. 29

Trasmissione 1 L'Ufficio federale può ricevere direttamente le domande dal ministero della giustizia dello Stato richiedente.

2

Per le misure provvisionali o in casi urgenti, si può far capo alla mediazione dell'Organizzazione internazionale di polizia criminale (OIPC - Interpol) o trasmettere direttamente una copia della domanda all'autorità competente per l'esecuzione.


Art. 30

Domande svizzere

1

Le autorità svizzere non possono presentare a uno Stato estero domande cui esse non potrebbero dar seguito giusta la presente legge.

2

Per le domande di estradizione o di assunzione del perseguimento penale o dell'esecuzione è competente l'Ufficio federale; esso opera a richiesta dell'autorità cantonale.

3

Le condizioni cui lo Stato richiesto subordina l'esecuzione della domanda devono essere osservate dalle autorità svizzere.

4

L'Ufficio federale può prescindere dalla domanda se l'importanza del reato non giustifica l'attuazione del procedimento.


Art. 31

Spese 1 Di regola, le domande estere sono eseguite gratuitamente.

2

Il Consiglio federale determina a quali condizioni le spese possono essere accollate in tutto od in parte allo Stato richiedente.

3

Le spese per una domanda svizzera rimborsate a uno Stato estero sono a carico del procedimento che ha occasionato la domanda.

4

Il Consiglio federale disciplina la ripartizione delle spese tra Confederazione e Cantoni.

48

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114 130; FF 1995 III 1).

Assistenza internazionale in materia penale - LF 13

351.1

Parte seconda: Estradizione Capitolo 1: Condizioni

Art. 32

Stranieri Gli stranieri possono essere consegnati a uno Stato estero a scopo di perseguimento penale o di esecuzione di una sanzione restrittiva della libertà a cagione di atti ch'esso può reprimere, se questo Stato chiede l'estradizione o, a domanda della Svizzera, assume il perseguimento penale o l'esecuzione della decisione penale.


Art. 33

Minori di 20 anni

1

Se è chiesta l'estradizione di fanciulli o adolescenti a tenore del Codice penale svizzero49, si deve quanto possibile disporne il rimpatrio ad opera della competente autorità minorile. Ciò vale anche per le persone di 18 a 20 anni se l'estradizione potrebbe pregiudicarne lo sviluppo o il reinserimento sociale.

2

Il rimpatrio ha gli effetti di un'estradizione.


Art. 34


50



Art. 35

Reati motivanti

l'estradizione

1

L'estradizione è ammissibile se, secondo i documenti a sostegno della domanda, il reato:

a. è passibile di una sanzione restrittiva della libertà per un massimo di almeno un anno o di una sanzione più severa, sia secondo il diritto svizzero sia secondo quello dello Stato richiedente, e b. non soggiace alla giurisdizione svizzera.

2

La punibilità secondo il diritto svizzero è determinata senza tener conto delle particolari forme di colpa e condizioni di punibilità da questo previste, né del campo d'applicazione personale e temporale del Codice penale militare51 riguardo ai reati contro il diritto delle genti in caso di conflitto armato, al saccheggio e alle rapine di guerra.


Art. 36

Casi speciali

1

Eccezionalmente, la persona perseguita può essere estradata per un fatto che potrebbe essere perseguito in Svizzera, qualora circostanze particolari, segnatamente la possibilità di un migliore reinserimento sociale, lo giustifichino.

2

Se si tratta di parecchi reati di cui uno motivante l'estradizione (art. 35 cpv. 1), l'estradizione è ammissibile per tutti.

49

RS 311.0

50

Abrogato dal n. I della LF del 4 ott. 1996 (RU 1997 114; FF 1995 III 1).

51

RS 321.0

Assistenza giudiziaria 14

351.1


Art. 37

Rifiuto

1

L'estradizione può essere negata se la Svizzera può assumere il perseguimento del reato o l'esecuzione della decisione penale straniera e ciò sembra opportuno riguardo al reinserimento sociale della persona perseguita.

2

L'estradizione è negata se la domanda si basa su una sentenza contumaciale e la procedura giudiziale non ha rispettato i diritti minimi della difesa riconosciuti ad ogni persona imputata di reato, eccetto quando lo Stato richiedente offre garanzie ritenute sufficienti per assicurare alla persona perseguita il diritto ad un nuovo processo che salvaguardi i diritti della difesa.52 3 L'estradizione è pure negata se lo Stato richiedente non offre garanzia che la persona perseguita nello Stato richiedente non sarà condannata a morte o giustiziata né sottoposta ad un trattamento pregiudizievole per la sua integrità fisica.53


Art. 38

Condizioni 1 La persona perseguita può essere estradata soltanto alla condizione che lo Stato richiedente:

a. non la persegua, punisca o riestradi a uno Stato terzo per un atto commesso prima dell'estradizione e per il quale questa non è stata concessa; b.54 non ne restringa la libertà personale per un altro motivo antecedente all'estradizione;

c.55 non la deferisca a un tribunale d'eccezione; e d. a richiesta, trasmetta alle autorità svizzere una copia ufficialmente certificata conforme della decisione che conchiude il procedimento penale.

2

Le condizioni giusta il capoverso 1 lettere a e b decadono se: a. la persona perseguita o estradata vi rinuncia espressamente; o b. la persona estradata: 1. benché resa edotta delle conseguenze e benché ne avesse la possibilità, non ha abbandonato il territorio dello Stato richiedente entro 45 giorni dalla liberazione condizionale o definitiva o, abbandonatolo, vi è ritornata, o 2. vi è stata ricondotta da uno Stato terzo.56 52

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114 130; FF 1995 III 1).

53

Introdotto dal dal n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114 130; FF 1995 III 1).

54

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114 130; FF 1995 III 1).

55

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114 130; FF 1995 III 1).

56

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114 130; FF 1995 III 1).

Assistenza internazionale in materia penale - LF 15

351.1


Art. 39

Estensione

Se l'estradato è accusato di altri reati, lo Stato che ne ha ottenuto l'estradizione può, in base a una nuova domanda, essere autorizzato a reprimere anche tali reati.


Art. 40

Domande di più Stati

1

Se chiesta da più Stati per lo stesso reato, l'estradizione è di regola concessa a quello sul cui territorio il reato è stato commesso o principalmente eseguito.

2

Se l'estradizione è chiesta da più Stati per diversi reati, la decisione deve tener conto di tutte le circostanze, segnatamente della gravità dei reati, del luogo in cui sono stati commessi, dell'ordine di ricezione delle domande, della cittadinanza della persona perseguita, del migliore reinserimento sociale e della possibilità di estradare a un altro Stato.

Capitolo 2: Procedura Sezione 1: Domanda

Art. 41

Documenti a sostegno

Oltre ai documenti citati nell'articolo 28 capoverso 3 devono essere allegati alla domanda: l'originale o una riproduzione ufficialmente certificata conforme della decisione penale esecutoria, dell'ordine di arresto o di un altro atto di uguale efficacia giuridica, allestito secondo le prescrizioni dello Stato richiedente.


Art. 42

Domande di ricerca e di fermo Le domande di ricerca e di fermo a scopo di estradizione devono menzionare oltre alle indicazioni secondo l'articolo 28 capoversi 2 e 3 lettera a: a. l'esistenza di un titolo di arresto valido, la data e l'autorità di emissione; b. l'intenzione dell'autorità competente di presentare una domanda di estradizione.


Art. 43

Entrata in materia sulla domanda L'Ufficio federale decide se e a quali condizioni si entrerà in materia sulla domanda.

Assistenza giudiziaria 16

351.1

Sezione 2: Misure provvisionali

Art. 44

Fermo Gli stranieri possono essere fermati a scopo di estradizione in base a una domanda di un ufficio centrale nazionale dell'Interpol o del ministero di giustizia di uno Stato estero, o in base a una segnalazione internazionale in un sistema di ricerca dei delinquenti.57 L'articolo 52 capoversi 1 e 2 è applicabile per analogia.


Art. 45

Sequestro conservativo

1

In caso di fermo, gli oggetti e i beni che possono servire come mezzi di prova nel procedimento penale straniero o provengono dal reato sono posti al sicuro.

2

Se necessario, le autorità cantonali possono ordinare la perquisizione della persona fermata e dei locali.


Art. 46

Avviso d'esecuzione. Durata delle misure 1

Il fermo e il sequestro conservativo devono essere comunicati all'Ufficio federale.

2

Essi sono mantenuti sino alla decisione circa il carcere in vista d'estradizione il più tardi però fino al terzo giorno feriale successivo al fermo.

Sezione 3: Carcere in vista d'estradizione e sequestro conservativo

Art. 47

Ordine di arresto e altre decisioni 1

L'Ufficio federale emette un ordine di arresto in vista d'estradizione. Esso può prescindervi segnatamente se la persona perseguita:

a. verosimilmente non si sottrarrà all'estradizione né comprometterà l'istruzione penale, o

b. può produrre immediatamente il suo alibi.

2

Se la persona perseguita non è in condizione d'essere incarcerata o se altri motivi lo giustificano, l'Ufficio federale può, in luogo della carcerazione, decidere altri provvedimenti cautelari.

3

Simultaneamente, esso decide quali oggetti e beni debbano rimanere od essere messi al sicuro.


Art. 48

Contenuto 1 Le decisioni di cui all'articolo 47 contengono: a. le indicazioni dell'autorità straniera sulla persona perseguita e sul reato contestatole;

57

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114 130; FF 1995 III 1).

Assistenza internazionale in materia penale - LF 17

351.1

b. la designazione dell'autorità che ha presentato la domanda; c. la menzione che l'estradizione è domandata; d. l'indicazione del diritto di interporre reclamo secondo il capoverso 2 e di farsi patrocinare.

2

Contro queste decisioni è ammesso, entro dieci giorni dalla notificazione scritta dell'ordine di arresto, il reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. Gli articoli 214-219 della legge federale del 15 giugno 193458 sulla procedura penale sono applicabili per analogia.59

Art. 49

Esecuzione 1 Le decisioni di cui all'articolo 47 sono eseguite dalle autorità cantonali.

2

L'ordine di arresto in vista d'estradizione non è eseguibile fin tanto che la persona perseguita si trova in carcere preventivo o espiatorio.60 3 Senza il consenso dell'Ufficio federale, la persona perseguita non può essere né messa in libertà né allontanata dalla Svizzera.


Art. 50

Scarcerazione 1 Diciotto giorni dopo il fermo, l'Ufficio federale ordina la scarcerazione se la domanda d'estradizione e i relativi documenti a sostegno non gli sono pervenuti.61 Per motivi speciali, il termine può essere prorogato fino a quaranta giorni.

2

Se la persona perseguita è già incarcerata, il termine decorre dall'inizio del carcere in vista d'estradizione.

3

La scarcerazione può essere eccezionalmente ordinata in qualsiasi stadio della procedura qualora ciò sembri opportuno secondo le circostanze. La persona perseguita può chiedere in ogni tempo d'essere scarcerata.

4

Per altro, la scarcerazione è retta dagli articoli 53 a 60 della legge federale del 15 giugno 1934 sulla procedura penale62, applicabile per analogia.


Art. 51

Prosecuzione della carcerazione e reincarcerazione 1

Se la domanda e i documenti a sostegno pervengono in tempo utile e l'estradizione non è manifestamente inammissibile, la carcerazione è mantenuta d'ufficio per tutta la durata della procedura.

2

Se la persona perseguita è già stata messa in libertà, può essere ordinata la reincarcerazione.

58 RS

312.0

59 Nuovo testo giusta il n. 13 dell'all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale, in vigore dal 1° apr. 2004 (RS 173.71).

60

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114 130; FF 1995 III 1).

61

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114 130; FF 1995 III 1).

62

RS 312.0

Assistenza giudiziaria 18

351.1

Sezione 4: Preparazione della decisione d'estradizione

Art. 52

Diritto d'essere

sentiti

1

La domanda e i documenti a sostegno sono presentati alla persona perseguita e al suo patrocinatore. Al momento della notificazione dell'ordine di arresto in vista d'estradizione, l'autorità cantonale accerta se la persona perseguita è identica a quella designata nella domanda. La informa sulle condizioni dell'estradizione e dell'estradizione semplificata, avvertendola del suo diritto di interporre ricorso e dei suoi diritti di designare un patrocinatore di sua scelta o di farsi patrocinare d'ufficio.63 2 La persona perseguita è brevemente interrogata sulle sue condizioni personali, segnatamente sulla cittadinanza e sui rapporti con lo Stato richiedente, e su eventuali obiezioni contro l'ordine di arresto o l'estradizione. Il patrocinatore può partecipare a questa audizione.

3

Se l'estradato dev'essere perseguito per altri reati o riestradato a uno Stato terzo, l'Ufficio federale fa in modo che l'audizione di cui al capoverso 2 sia fatta e verbalizzata da un'autorità giudiziaria dello Stato richiedente.


Art. 53

Verifica dell'alibi

1

Se la persona perseguita afferma di poter provare che, al momento del fatto, non si trovava nel luogo di commissione, l'Ufficio federale procede ai chiarimenti necessari.

2

Nei casi palesi, l'estradizione è negata. Negli altri casi, le prove a discarico sono comunicate allo Stato richiedente invitandolo a dichiarare entro breve termine se intende mantenere la domanda.


Art. 54


64

Estradizione semplificata 1

Se, secondo il verbale steso da un'autorità giudiziaria, la persona perseguita rinuncia esplicitamente all'attuazione della procedura d'estradizione, l'Ufficio federale, salvo che speciali considerazioni vi si oppongano, autorizza la consegna.

2

La rinuncia può essere revocata fintanto che l'Ufficio federale non abbia autorizzato la consegna.

3

L'estradizione semplificata ha gli stessi effetti di un'estradizione e soggiace alle medesime condizioni. Lo Stato richiedente dev'esserne reso attento.

63

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114 130; FF 1995 III 1).

64

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114 130; FF 1995 III 1).

Assistenza internazionale in materia penale - LF 19

351.1

Sezione 5: Decisione d'estradizione

Art. 55

Competenza 1 L'Ufficio federale decide dell'estradizione della persona perseguita nonché della consegna degli oggetti e dei beni sequestrati dopo che alla persona perseguita e alla terza persona che si oppone alla consegna degli oggetti e dei beni è stato accordato un termine adeguato per esprimersi in merito.65 2 Se la persona perseguita fa valere d'essere ricercata per un reato politico o se nell'istruzione appaiono seri motivi per concludere al carattere politico dell'atto, la decisione spetta al Tribunale federale. L'Ufficio federale trasmette l'inserto al tribunale, con propria proposta. Alla persona perseguita è dato modo di esprimersi in merito.

3

La procedura del ricorso di diritto amministrativo giusta l'articolo 25 è applicabile per analogia.

Sezione 6: Esecuzione

Art. 56

Esecutività

1

L'estradizione può essere eseguita se la persona perseguita: a. chiede esplicitamente l'esecuzione immediata o b. non dichiara entro cinque giorni dalla notificazione della decisione di voler interporre ricorso.

2

Se l'estradizione è negata, l'Ufficio federale pone fine al carcere in vista d'estradizione.


Art. 57

Estradizione 1 L'Ufficio federale prende le disposizioni necessarie d'intesa con le autorità cantonali.

2

Esso comunica allo Stato richiedente la decisione, nonché il luogo e il tempo dell'esecuzione.


Art. 58

Sospensione. Consegna temporanea 1

L'esecuzione dell'estradizione può essere sospesa fintanto che l'estradando sia perseguito in Svizzera per un altro reato o debba scontarvi una sanzione restrittiva della libertà.

65

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114 130; FF 1995 III 1).

Assistenza giudiziaria 20

351.1

2

Tuttavia, la consegna temporanea della persona perseguita può essere accordata se: a. il procedimento penale svizzero non ne sia pregiudicato e b. lo Stato richiedente abbia garantito di tener incarcerata la persona perseguita durante il soggiorno sul suo territorio e di riconsegnarla indipendentemente dalla sua cittadinanza.


Art. 59


66

Consegna di oggetti e beni 1

Se le condizioni per l'estradizione sono adempiute, sono consegnati gli oggetti e i beni in possesso della persona perseguita che: a. possono servire come mezzi di prova, o b. provengono dal

reato.

2

Se una terza persona che ha acquisito diritti in buona fede, un'autorità o il danneggiato che abita in Svizzera fanno valere diritti sugli oggetti o i beni che possono servire come mezzi di prova, la consegna avviene soltanto se lo Stato richiedente garantisce la restituzione gratuita dopo la chiusura del suo procedimento.

3

Gli oggetti o i beni che provengono dal reato comprendono: a. oggetti con i quali è stato commesso il reato; b. il prodotto o il ricavo del reato, il valore di rimpiazzo e l'indebito profitto; c. i doni o altre liberalità che sono serviti o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore del reato e il valore di rimpiazzo.

4

Gli oggetti o i beni che provengono del reato possono essere trattenuti in Svizzera se:

a. il danneggiato cui devono essere restituiti dimora abitualmente in Svizzera; b. un'autorità fa valere diritti su di essi; o c. una persona estranea al reato, le cui pretese non sono garantite dallo Stato richiedente, rende verosimile di aver acquisito in buona fede diritti su tali oggetti o beni in Svizzera o, in quanto dimorante abitualmente in Svizzera, all'estero.

5

Parimenti, oggetti o beni giusta il capoverso 1 possono essere trattenuti in Svizzera fintanto che sono necessari per un procedimento penale pendente in Svizzera.

6

Se un avente diritto fa valere pretese su oggetti o beni giusta il capoverso 4, la loro consegna allo Stato richiedente viene rimandata fino a quando la situazione giuridica sia chiarita. Gli oggetti o i beni litigiosi possono essere consegnati all'avente diritto solo se: a. lo Stato richiedente vi acconsente; b. nel caso del capoverso 4 lettera b, l'autorità dà il suo consenso, o 66

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114 130; FF 1995 III 1).

Assistenza internazionale in materia penale - LF 21

351.1

c. la fondatezza della pretesa è stata riconosciuta da un'autorità giudiziaria svizzera.

7

La consegna di oggetti o di beni è indipendente dall'estradizione effettiva della persona perseguita.

8

Non vengono consegnati gli oggetti e i beni di cui al capoverso 1 lettera b che spettano alla Svizzera in esecuzione di un accordo di ripartizione in applicazione della legge federale del 19 marzo 200467 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati.68

Art. 60

Diritti di pegno fiscali 1

Se gli oggetti o i beni sono consegnati con rinuncia alla restituzione, il diritto di pegno doganale o qualsiasi altra garanzia reale giusta il diritto doganale o fiscale svizzero non possono essere fatti valere salvo che il proprietario leso dal reato sia lui stesso debitore della tassa.

2

La rinuncia a un siffatto diritto di pegno può essere subordinata alla reciprocità.


Art. 61

Termine per la presa in consegna Se, entro dieci giorni dal ricevimento dell'avviso di estradizione, lo Stato richiedente non provvede a prendere in consegna l'estradando, questi è messo in libertà. A domanda motivata dello Stato richiedente il termine può essere prorogato fino a trenta giorni.


Art. 62

Spese 1 In caso di estradizione all'estero, la Confederazione assume le spese di carcerazione e di trasporto in quanto nei rapporti internazionali siano usualmente a carico dello Stato richiesto.

2

La proprietà privata della persona perseguita può essere impiegata per sopperire alle spese in quanto non debba essere consegnata allo Stato richiedente.

Parte terza: Altra assistenza Capitolo 1: Condizioni Sezione 1: In genere

Art. 63

Principio 1 L'assistenza a tenore della terza parte della presente legge comprende informazioni, atti processuali e altri atti ufficiali ammessi dal diritto svizzero, in quanto sembrino 67 RS

312.4

68 Introdotto dal n. 2 dell'all. alla LF del 19 mar. 2004 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati, in vigore dal 1° ago. 2004 (RS 312.4).

Assistenza giudiziaria 22

351.1

necessari all'estero per un procedimento in materia penale o servano a reperire il corpo del reato.69 2 Entrano in linea di conto come provvedimenti d'assistenza segnatamente: a. la notificazione di documenti; b. l'assunzione di prove, in particolare la perquisizione di persone e locali, il sequestro, l'ordine di consegna, le perizie, l'audizione e il confronto di persone; c. la consegna di inserti e documenti; d. la consegna di oggetti o beni da confiscare o da restituire agli aventi diritto.70 3

Sono procedimenti in materia penale segnatamente: a. il perseguimento di reati secondo l'articolo 1 capoverso 3; b. i provvedimenti amministrativi contro l'autore di un reato; c. l'esecuzione di sentenze penali e la grazia; d. la riparazione per il carcere ingiustificatamente sofferto.71 4

L'assistenza può essere concessa anche alla Corte europea dei diritti dell'uomo e alla Commissione europea dei diritti dell'uomo per procedimenti concernenti la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali in materia penale.

5

L'assistenza volta a scagionare la persona perseguita è ammissibile anche se vi sono motivi d'irricevibilità secondo gli articoli 3 a 5.


Art. 64

Provvedimenti coercitivi

1

I provvedimenti secondo l'articolo 63, se implicano l'applicazione della coercizione processuale, possono essere ordinati soltanto ove dall'esposizione dei fatti risulti che l'atto perseguito all'estero denota gli elementi obiettivi di una fattispecie punibile secondo il diritto svizzero. Essi devono essere eseguiti secondo il diritto svizzero.

2

A discarico della persona perseguìta, tali provvedimenti sono parimente ammissibili se l'atto perseguito all'estero è impunibile in Svizzera.


Art. 65


72

Applicazione del diritto straniero 1

Su domanda esplicita dello Stato estero: a. le deposizioni dei testimoni e dei periti sono asseverate nella forma prescritta dal diritto dello Stato richiedente, anche se il diritto svizzero determinante non prevede l'asseverazione; 69

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114 130; FF 1995 III 1).

70

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114 130; FF 1995 III 1).

71

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114 130; FF 1995 III 1).

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Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114 130; FF 1995 III 1).

Assistenza internazionale in materia penale - LF 23

351.1

b. può essere tenuto conto delle forme necessarie per l'ammissione giudiziale di altri mezzi di prova.

2

Le forme di asseverazione e d'acquisizione di mezzi di prova giusta il capoverso 1 devono essere compatibili con il diritto svizzero e non arrecare pregiudizi essenziali alle persone coinvolte.

3

La deposizione può anche essere rifiutata se ciò sia previsto dal diritto dello Stato richiedente o se, giusta il diritto di questo Stato o dello Stato in cui abita il deponente, il fatto di deporre può implicare sanzioni penali o disciplinari.

a73 Presenza di partecipanti al processo all'estero 1

Ai partecipanti al processo all'estero può essere consentita la presenza ad operazioni di assistenza giudiziaria nonché la consultazione degli atti qualora lo Stato richiedente ne faccia richiesta in base al suo ordinamento giuridico.

2

La loro presenza può parimenti essere ammessa qualora possa agevolare considerevolmente l'esecuzione della domanda o il procedimento penale all'estero.

3

Tale presenza non può avere come conseguenza che fatti inerenti alla sfera segreta siano portati a loro conoscenza prima che l'autorità competente abbia deciso sulla concessione e la portata dell'assistenza.


Art. 66

Ne bis in idem74

1

L'assistenza può essere negata se la persona perseguita dimora in Svizzera e quivi è già in corso un procedimento penale per il fatto cui si riferisce la domanda.

2

L'assistenza giudiziaria può essere tuttavia concessa qualora il procedimento all'estero non sia diretto esclusivamente contro la persona perseguita che dimora in Svizzera o qualora il disbrigo della domanda serva a sua discolpa.75

Art. 67


76

Principio della specialità 1

Le informazioni e i documenti ottenuti mercé l'assistenza non possono essere usati nello Stato richiedente né a scopo d'indagine né come mezzi di prova in procedimenti vertenti su fatti per cui l'assistenza è inammissibile.

2

Qualsiasi altro uso sottostà al consenso dell'Ufficio federale. Tale consenso non è necessario se:

a. il fatto cui si riferisce la domanda costituisce un'altra fattispecie penale per la quale l'assistenza giudiziaria è ammissibile, o 73

Introdotto dal dal n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114 130; FF 1995 III 1).

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Introdotto dal dal n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114 130; FF 1995 III 1).

76

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114 130; FF 1995 III 1).

Assistenza giudiziaria 24

351.1

b. il procedimento penale estero è diretto contro un'altra persona che ha partecipato al reato.

3

L'autorizzazione a presenziare ad operazioni d'assistenza giudiziaria e a consultare gli atti è subordinata alla stessa condizione (art. 65a cpv. 1).

a77 Trasmissione spontanea di mezzi di prova e di informazioni 1

L'autorità di perseguimento penale può trasmettere spontaneamente a un'autorità omologa estera mezzi di prova acquisiti per la propria inchiesta, se ritiene che tale comunicazione sia idonea a: a. promuovere un procedimento penale, o b. facilitare un'istruzione penale pendente.

2

La trasmissione di cui al capoverso 1 non ha alcun effetto sul procedimento penale pendente in Svizzera.

3

Senza il consenso dell'Ufficio federale nessun mezzo di prova può essere trasmesso ad un altro Stato con il quale non esiste alcun accordo internazionale.

4

I capoversi 1 e 2 non si applicano ai mezzi di prova inerenti alla sfera segreta.

5

Informazioni inerenti alla sfera segreta possono essere fornite se permettono allo Stato estero di presentare una domanda d'assistenza giudiziaria alla Svizzera.

6

Ciascuna trasmissione spontanea deve essere registrata in un verbale.

Sezione 2: Singoli provvedimenti d'assistenza

Art. 68

Notificazioni. In genere 1

I documenti chiesti a un'autorità svizzera possono essere notificati mediante semplice consegna al destinatario o per mezzo della posta.

2

Il Consiglio federale può dichiarare ammissibile la notificazione di documenti provenienti dall'estero direttamente al destinatario in Svizzera. Esso disciplina le condizioni.

3

La notificazione si ha per avvenuta qualora l'accettazione o la non accettazione del documento è confermata per scritto.


Art. 69

Notificazione di citazioni. Salvacondotto 1

Chiunque riceve una citazione a comparire davanti a un'autorità estera non è tenuto a ottemperarvi.

2

Le citazioni che contengono comminatorie coercitive non sono notificate.

77

Introdotto dal dal n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114 130; FF 1995 III 1).

Assistenza internazionale in materia penale - LF 25

351.1

3

La notificazione di una citazione può essere subordinata alla condizione che al destinatario sia assicurato un salvacondotto per un adeguato periodo di tempo e la libera uscita dal territorio dello Stato richiedente. A richiesta del destinatario, l'autorità notificante chiede allo Stato richiedente, prima di trasmettergli la prova della notificazione, di dargli, per scritto, un'assicurazione in tal senso.


Art. 70

Consegna di carcerati 1

Una persona incarcerata in Svizzera può essere consegnata a un'autorità estera a scopo d'indagini se le è accordato un salvacondotto ed è garantito ch'essa sarà mantenuta in carcere e, a richiesta, ricondotta in Svizzera.

2

Le persone non incolpate all'estero, e gli Svizzeri possono essere consegnati soltanto se vi acconsentono per scritto. Il consenso non è richiesto se la consegna è necessaria per la trattazione di una domanda svizzera d'assistenza o per un confronto all'estero con altre persone.


Art. 71


78



Art. 72

Mantenimento della carcerazione 1

Se un carcerato è consegnato temporaneamente alle autorità svizzere a scopo di esecuzione di un provvedimento d'assistenza, l'ordine di arresto spiccato all'estero nei suoi confronti è efficace durante il soggiorno in Svizzera.

2

Durante il transito, la persona perseguita rimane in stato d'arresto in base all'ordine di transito dell'Ufficio federale.

3

In questi casi, la scarcerazione è subordinata al consenso dell'autorità estera competente.


Art. 73

Salvacondotto in Svizzera 1

Una persona dimorante abitualmente all'estero, se giunge in Svizzera per ottemperare a una citazione in una causa penale, non può essere perseguita né ristretta nella sua libertà personale per motivi anteriori al suo arrivo.

2

La persona perseguita non beneficia di salvacondotto per i fatti menzionati nella citazione.

3

La protezione secondo il capoverso 1 cessa qualora tale persona lasci la Svizzera, il più tardi però tre giorni dopo essere stata congedata dall'autorità che l'ha citata.

78

Abrogato dal n. I della LF del 4 ott. 1996 (RU 1997 114; FF 1995 III 1).

Assistenza giudiziaria 26

351.1


Art. 74


79

Consegna di mezzi di prova 1

Gli oggetti, i documenti o i beni sequestrati a scopo di prova, nonché gli atti e le decisioni sono messi a disposizione dell'autorità estera competente, a sua richiesta, dopo la chiusura della procedura d'assistenza giudiziaria (art. 80d).

2

Se una terza persona che ha acquisito diritti in buona fede, un'autorità o il danneggiato che dimora abitualmente in Svizzera fanno valere diritti sugli oggetti, i documenti o i beni giusta il capoverso 1, quest'ultimi sono consegnati soltanto se lo Stato richiedente ne garantisce la restituzione gratuita dopo la chiusura del suo procedimento.

3

La consegna può essere rinviata fintanto che gli oggetti, i documenti o i beni sono necessari per un procedimento penale pendente in Svizzera.

4

I diritti di pegno fiscali sono retti dall'articolo 60.

a80 Consegna a scopo di confisca o di restituzione 1

Gli oggetti o i beni sequestrati a scopo conservativo possono essere consegnati su richiesta all'autorità estera competente a scopo di confisca o di restituzione agli aventi diritto dopo la chiusura della procedura d'assistenza giudiziaria (art. 80d).

2

Gli oggetti o i beni giusta il capoverso 1 comprendono: a. oggetti con i quali è stato commesso un reato; b. il prodotto o il ricavo di un reato, il valore di rimpiazzo e l'indebito profitto; c. i doni o altre liberalità che sono serviti o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato e il valore di rimpiazzo.

3

La consegna può avvenire in ogni stadio del procedimento estero, di regola su decisione passata in giudicato ed esecutiva dello Stato richiedente.

4

Gli oggetti o i beni possono tuttavia essere trattenuti in Svizzera se: a. il danneggiato cui devono essere restituiti dimora abitualmente in Svizzera; b. un'autorità fa valere diritti su di essi; c. una persona estranea al reato, le cui pretese non sono garantite dallo Stato richiedente, rende verosimile di aver acquisito in buona fede diritti su tali oggetti o beni in Svizzera o, in quanto dimorante abitualmente in Svizzera, all'estero; d. gli oggetti o i beni sono necessari per un procedimento penale pendente in Svizzera o sono suscettibili di essere confiscati in Svizzera.

79

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114 130; FF 1995 III 1).

80

Introdotto dal dal n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114 130; FF 1995 III 1).

Assistenza internazionale in materia penale - LF 27

351.1

5

Se un avente diritto fa valere pretese su oggetti o beni giusta il capoverso 4, la loro consegna allo Stato richiedente viene rimandata fino a quando la situazione giuridica sia chiarita. Gli oggetti o i beni litigiosi possono essere consegnati all'avente diritto solo se: a. lo Stato richiedente vi acconsente; b. nel caso del capoverso 4 lettera b, l'autorità dà il suo consenso, o c. la fondatezza della pretesa è stata riconosciuta da un'autorità giudiziaria svizzera.

6

I diritti di pegno fiscali sono retti dall'articolo 60.

7

Non vengono consegnati gli oggetti e i beni di cui al capoverso 1 che spettano alla Svizzera in esecuzione di un accordo di ripartizione in applicazione della legge federale del 19 marzo 200481 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati.82 Capitolo 2: Procedura Sezione 1: Domande d'assistenza

Art. 75

Legittimazione 1 Possono domandare l'assistenza le autorità chiamate a perseguire infrazioni o a decidere in altri procedimenti cui s'applica la presente legge.

2

Le autorità svizzere possono procedere a operazioni processuali, che secondo le prescrizioni dello Stato richiedente sono di spettanza delle parti, anche a domanda delle parti legittimate a tal fine.

3

L'Ufficio federale presenta la domanda se l'assistenza è necessaria fuori di un procedimento penale.83
a84 Domande della polizia 1

Gli organi supremi di polizia federali e cantonali possono, in proprio nome, presentare domande secondo l'articolo 63 e dar seguito a quelle di autorità estere.

81 RS 312.4

82 Introdotto dal n. 2 dell'all. alla LF del 19 mar. 2004 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati, in vigore dal 1° ago. 2004 (RS 312.4).

83

Introdotto dal dal n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114 130; FF 1995 III 1).

84

Introdotto dal dal n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114 130; FF 1995 III 1).

Assistenza giudiziaria 28

351.1

2

Sono escluse le domande: a. implicanti l'applicazione della coercizione processuale; b. volte a ottenere informazioni o a far ordinare provvedimenti in procedimenti concernenti l'estradizione, il perseguimento penale in via sostitutiva o l'esecuzione di decisioni penali; c. per la consegna di decisioni o inserti penali.


Art. 76

Contenuto e documenti a sostegno Oltre alle indicazioni e ai documenti di cui all'articolo 28 devono essere indicati o allegati alla domanda: a. per le notificazioni: il nome e l'indirizzo del destinatario e la sua posizione nel procedimento, come anche il genere del documento da notificare; b. per il transito: uno dei documenti di cui all'articolo 41; c. per la perquisizione di persone o locali, il sequestro o la consegna di cose: la conferma che questi provvedimenti sono ammissibili nello Stato richiedente.


Art. 77

Iter85 1 Le domande estere sono indirizzate all'autorità cantonale competente per il tramite dell'Ufficio federale.

2

Le domande d'informazioni concernenti il casellario giudiziale o d'accertamento d'identità di una persona sono indirizzate all'Ufficio federale86.

Sezione 2:87 Disbrigo della domanda

Art. 78

Accettazione e trasmissione 1

Fatta salva la trasmissione diretta all'autorità cantonale o federale competente per l'esecuzione, l'Ufficio federale riceve le domande estere.

2

L'Ufficio federale esamina sommariamente se la domanda soddisfa le esigenze formali e la trasmette all'autorità d'esecuzione competente, eccetto che sembri manifestamente inammissibile.

3

Se necessario, l'Ufficio federale rinvia la domanda allo Stato richiedente a scopo di modifica o completamento.

85

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114 130; FF 1995 III 1).

86

La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata giusta l'art. 4a dell'O del 15 giu. 1998 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1).

87

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114 130; FF 1995 III 1).

Assistenza internazionale in materia penale - LF 29

351.1

4

L'accettazione e la trasmissione della domanda all'autorità competente non possono essere impugnate.

5

Sono fatte salve le disposizioni procedurali giusta l'articolo 18.


Art. 79

Deferimento dell'esecuzione 1

Se il disbrigo della domanda esige indagini in più Cantoni o se essa concerne anche un'autorità federale, l'Ufficio federale può affidarne l'esecuzione a un'unica autorità.

Gli articoli 352-355 del Codice penale88 sono applicabili per analogia.

2

L'Ufficio federale può deferire l'esecuzione parziale o totale della domanda all'autorità federale che sarebbe competente a reprimere se il reato fosse stato commesso in Svizzera.

3

L'Ufficio federale può deferire all'autorità incaricata anche l'esecuzione di domande complementari.

4

La designazione dell'autorità cantonale o federale a cui è stata affidata la direzione della procedura non può essere contestata.

a Decisione dell'Ufficio federale L'Ufficio federale può statuire sull'ammissibilità dell'assistenza e delegare l'esecuzione a un'autorità cantonale oppure decidere lui stesso sull'esecuzione: a. qualora la domanda richieda indagini in più Cantoni; b. qualora l'autorità cantonale competente non sia in grado di decidere entro un termine ragionevole, o c. in casi complessi o di particolare importanza.


Art. 80

Esame preliminare

1

L'autorità d'esecuzione cantonale o federale procede a un esame preliminare della domanda.

2

Se la domanda è irricevibile, l'autorità d'esecuzione la rinvia all'autorità richiedente servendosi della stessa via per la quale le era pervenuta.

a Entrata nel merito e esecuzione 1

L'autorità d'esecuzione prende con motivazione sommaria una decisione di entrata nel merito e ordina gli atti d'assistenza giudiziaria ammissibili.

2

Essa esegue gli atti di assistenza giudiziaria secondo il proprio diritto procedurale.

b Partecipazione al procedimento ed esame degli atti 1

Gli aventi diritto possono partecipare al procedimento ed esaminare gli atti sempreché ciò sia necessario alla tutela dei loro interessi.

88

RS 311.0

Assistenza giudiziaria 30

351.1

2

I diritti giusta il capoverso 1 possono essere limitati soltanto nei seguenti casi: a. nell'interesse del procedimento estero; b. per la protezione di un interesse giuridico essenziale a domanda dello Stato richiedente;

c. per la natura o il carattere urgente delle misure da prendere; d. per la protezione di interessi privati essenziali; e. nell'interesse di un procedimento svizzero.

3

Il diniego d'esame o di partecipazione al procedimento dev'essere ristretto agli atti e operazioni soggetti a segreto.

c Esecuzione semplificata 1

Gli aventi diritto, specialmente i detentori di documenti, informazioni o beni possono consentirne la consegna fino alla chiusura della procedura. Il consenso è irrevocabile.

2

Se tutti gli aventi diritto acconsentono, l'autorità competente registra il consenso per scritto e chiude la procedura.

3

Se la consegna concerne solo una parte dei documenti, delle informazioni o dei beni richiesti, la procedura ordinaria si applica alla parte restante.

d Chiusura della procedura d'assistenza L'autorità d'esecuzione, qualora ritenga ultimato il disbrigo parziale o totale della domanda, emana una decisione motivata concernente la concessione e la portata dell'assistenza giudiziaria.

Sezione 3:89 Ricorso
e Ricorso contro le decisioni dell'autorità cantonale d'esecuzione Sono impugnabili con ricorso: a. la decisione finale congiuntamente a tutte le decisioni incidentali anteriori; b. le decisioni incidentali anteriori alla decisione finale che producono un pregiudizio immediato e irreparabile: 1. mediante il sequestro di beni e valori, o 2. mediante la presenza di persone che partecipano al processo all'estero.

89

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114 130; FF 1995 III 1).

Assistenza internazionale in materia penale - LF 31

351.1

f Ricorso contro le decisioni dell'autorità cantonale di ultima istanza 1

Contro la decisione dell'autorità cantonale di ultima istanza relativa alla chiusura della procedura d'assistenza giudiziaria è ammissibile, congiuntamente alle decisioni incidentali anteriori, il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.

2

La decisione incidentale anteriore alla decisione finale è impugnabile separatamente mediante ricorso di diritto amministrativo in caso di pregiudizio immediato e irreparabile ai sensi dell'articolo 80e lettera b. L'articolo 80l capoversi 2 e 3 si applica per analogia.

g Ricorso contro le decisioni dell'autorità federale d'esecuzione 1

Contro la decisione dell'autorità federale d'esecuzione relativa alla chiusura della procedura d'assistenza giudiziaria è ammissibile, congiuntamente alle decisioni incidentali anteriori, il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.

2

La decisione incidentale anteriore alla decisione finale è impugnabile separatamente mediante ricorso di diritto amministrativo in caso di pregiudizio immediato e irreparabile ai sensi dell'articolo 80e lettera b. L'articolo 80l capoversi 2 e 3 si applica per analogia.

h Diritto di ricorrere

Ha diritto di ricorrere: a. l'Ufficio

federale;

b. chiunque è toccato personalmente e direttamente da una misura d'assistenza giudiziaria e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa.

i Motivi di ricorso

1

Il ricorrente può far valere: a. la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento;

b. l'applicazione inammissibile o manifestamente inesatta del diritto straniero nei casi di cui all'articolo 65.

2

Sono fatti salvi i motivi di ricorso del diritto procedurale cantonale.

k Termine di ricorso

Il termine di ricorso contro la decisione finale è di trenta giorni o, se si tratta di una decisione incidentale, di dieci giorni dalla comunicazione per scritto della decisione.

Assistenza giudiziaria 32

351.1

l Effetto sospensivo

1

Il ricorso contro la decisione finale o contro qualsiasi altra decisione che autorizza la trasmissione all'estero di informazioni inerenti alla sfera segreta o la consegna di oggetti o di beni ha effetto sospensivo.

2

Ogni decisione incidentale anteriore alla decisione finale è immediatamente esecutiva.

3

L'autorità cantonale di ricorso può accordare l'effetto sospensivo a una decisione incidentale di cui al capoverso 2 se l'avente diritto rende verosimile un pregiudizio immediato e irreparabile ai sensi dell'articolo 80e lettera b.

Sezione 4:90 Disposizioni speciali
m Notificazione di decisioni 1

L'autorità d'esecuzione e l'autorità di ricorso notificano le loro decisioni: a. all'avente diritto abitante in Svizzera; b. all'avente diritto residente all'estero, se ha eletto domicilio in Svizzera.

2

Il diritto alla notificazione si estingue allorché la decisione di chiusura del procedimento d'assistenza giudiziaria diventa esecutiva.

n Diritto d'informazione 1

Il detentore di documenti ha il diritto d'informare il suo mandante dell'esistenza di una domanda e di tutti i fatti a essa connessi, se l'autorità competente non l'ha esplicitamente vietato, a titolo eccezionale, comminandogli le sanzioni penali di cui all'articolo 292 del Codice penale91.

2

Se entra nel merito di un procedimento pendente, l'avente diritto non può più impugnare le precedenti decisioni finali passate in giudicato.

o Richiesta di informazioni complementari allo Stato richiedente 1

Se sono necessarie informazioni complementari, l'Ufficio federale le chiede allo Stato richiedente su richiesta dell'autorità d'esecuzione o dell'autorità di ricorso.

2

L'autorità competente sospende se del caso totalmente o parzialmente il disbrigo della domanda e decide sui punti che, secondo lo stato degli atti, possono essere giudicati.

3

L'Ufficio federale assegna allo Stato richiedente un termine congruo per la risposta. Scaduto infruttuosamente tale termine, la domanda d'assistenza giudiziaria viene esaminata sulla base dello stato degli atti.

90

Introdotta dal n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114 130; FF 1995 III 1).

91

RS 311.0

Assistenza internazionale in materia penale - LF 33

351.1

p Oneri subordinati ad accettazione 1

L'autorità d'esecuzione e l'autorità di ricorso nonché l'Ufficio federale possono subordinare totalmente o parzialmente ad oneri la concessione dell'assistenza giudiziaria.

2

L'Ufficio federale comunica gli oneri allo Stato richiedente qualora la decisione inerente alla concessione e alla portata dell'assistenza giudiziaria sia passata in giudicato, fissandogli un termine congruo per dichiararne l'accettazione o il rifiuto.

Scaduto inutilizzato tale termine, l'assistenza giudiziaria può essere concessa sui punti non subordinati ad alcun onere.

3

L'Ufficio federale esamina se la risposta dello Stato richiedente soddisfa gli oneri richiesti.

4

La decisione dell'Ufficio federale può essere impugnata entro dieci giorni dalla sua comunicazione per scritto con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.

Il Tribunale federale decide di regola secondo la procedura semplificata.

q Spese

Allo Stato richiedente sono accollate le spese per: a. i

periti;

b. la consegna di oggetti e di beni a scopo di restituzione agli aventi diritto.


Art. 81

a 8492 Parte quarta: Perseguimento penale in via sostitutiva Capitolo 1: Condizioni Sezione 1: Assunzione da parte della Svizzera

Art. 85

Principio 1 A domanda e in sostituzione dello Stato in cui il reato è stato commesso la Svizzera può procedere penalmente per un reato commesso all'estero se: a. l'estradizione è inammissibile; b. la persona perseguita deve rispondere in Svizzera di altri reati più gravi e c. è garantito che lo Stato richiedente, dopo l'assoluzione o l'esecuzione penale in Svizzera, non procederà ulteriormente per lo stesso fatto contro la persona perseguita.

92

Abrogati dal n. I della LF del 4 ott. 1996 (RU 1997 114; FF 1995 III 1).

Assistenza giudiziaria 34

351.1

2

Il perseguimento penale di uno straniero dimorante abitualmente in Svizzera può essere assunto anche se l'estradizione non si giustifica e l'assunzione del perseguimento sembra opportuna riguardo alle condizioni personali e al reinserimento sociale di costui.

3

Queste disposizioni non sono applicabili se, in base a un'altra prescrizione, il reato sottostà alla giurisdizione svizzera.93

Art. 86

Diritto applicabile

1

Il reato è giudicato secondo il diritto svizzero, come se fosse stato commesso in Svizzera.

2

Se più favorevole, è applicabile il diritto straniero. Il giudice può infliggere soltanto le sanzioni previste dal diritto svizzero.

3

Il procedimento contumaciale è inammissibile.


Art. 87

Foro Se non già altrimenti costituito, il foro svizzero è stabilito giusta l'articolo 348 del Codice penale svizzero94.

Sezione 2: Delega all'estero

Art. 88

Condizioni Si può chiedere a uno Stato estero di assumere il perseguimento penale per un reato soggetto alla giurisdizione svizzera se la sua legislazione ne ammette il perseguimento e la repressione giudiziaria e la persona perseguita: a. dimora in questo Stato e la sua estradizione alla Svizzera è inappropriata o inammissibile, o

b. è estradata a questo Stato e la delega del perseguimento penale ne consentirà verosimilmente un migliore reinserimento sociale.


Art. 89

Effetti 1 Se uno Stato estero assume il perseguimento penale, le autorità svizzere non possono prendere altri provvedimenti per lo stesso reato contro la persona perseguita:

a. fintanto che lo Stato richiesto non abbia comunicato di non essere in grado di portare a termine il procedimento, o b. se, in base a una decisione presa in questo Stato, sono adempiute le condizioni di cui all'articolo 5 lettera a o b.

93

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114 130; FF 1995 III 1).

94

RS 311.0

Assistenza internazionale in materia penale - LF 35

351.1

2

La prescrizione secondo il diritto svizzero è sospesa per tutta la durata del procedimento nello Stato richiesto, inclusa l'esecuzione penale.

3

Se la persona perseguita gli è stata estradata per altri fatti, lo Stato richiesto, nella misura in cui dà seguito alla domanda di perseguimento penale, non è tenuto ad osservare le condizioni d'estradizione giusta l'articolo 38.

Capitolo 2: Procedura

Art. 90

Documenti a sostegno

Oltre ai documenti di cui all'articolo 28 capoverso 3, la domanda dev'essere corredata dell'inserto penale e degli eventuali elementi di prova.


Art. 91

Decisione sulla

domanda

1

L'Ufficio federale, dopo aver conferito con l'autorità incaricata del perseguimento penale, decide se accettare la domanda straniera.

2

Se l'accetta, esso trasmette l'inserto all'autorità incaricata del perseguimento penale e ne informa lo Stato richiedente e l'interessato.

3

La decisione non obbliga ad aprire il procedimento penale.

4

L'Ufficio federale può rifiutare l'assunzione del perseguimento penale se vi si oppongono motivi gravi o l'importanza del reato non la giustifichi.


Art. 92

Atti d'istruzione esteri Nel procedimento penale, gli atti d'istruzione eseguiti dalle autorità dello Stato richiedente secondo il diritto di questo sono equiparati a quelli svizzeri corrispondenti.


Art. 93

Spese 1 Le spese procedurali stabilite dallo Stato richiedente sono aggiunte a quelle del procedimento in Svizzera e riscosse. Esse non sono rimborsate allo Stato richiedente.

2

I Cantoni dispongono circa il ricavo delle multe e, fatta salva l'applicazione della legge federale del 19 marzo 200495 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati, circa gli oggetti confiscati.96 3 Lo Stato richiesto, se assume il perseguimento, è informato delle spese procedurali occorse in Svizzera fino a tale momento. Queste spese non sono ripetute.

95 RS

312.4

96 Nuovo testo giusta il n. 2 dell'all. alla LF del 19 mar. 2004 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati, in vigore dal 1° ago. 2004 (RS 312.4).

Assistenza giudiziaria 36

351.1

Parte quinta: Esecuzione di decisioni penali Capitolo 1: Condizioni Sezione 1: Assunzione da parte della Svizzera

Art. 94

Principio 1 Le decisioni penali definitive e esecutive di uno Stato estero possono a sua domanda essere eseguite se:

a. il condannato dimora abitualmente in Svizzera o deve rispondervi di un grave reato;

b. oggetto della condanna è un reato commesso all'estero che sarebbe punibile se commesso in Svizzera, e c. l'esecuzione sembra opportuna in Svizzera, segnatamente per un motivo menzionato nell'articolo 85 capoversi 1 e 2, o esclusa nello Stato richiedente.

2

Le sanzioni inflitte all'estero vengono eseguite in quanto non eccedano il massimo previsto dal diritto svizzero per un reato dello stesso genere. Le sanzioni che non raggiungono il minimo previsto dal diritto svizzero possono essere eseguite.

3

...97

4

Se lo Stato richiedente concede la reciprocità, le multe, come anche le spese dei procedimenti di cui all'articolo 63, possono essere riscosse anche se il condannato dimora abitualmente all'estero, purché disponga di beni in Svizzera.


Art. 95

Inammissibilità della dichiarazione di esecutività 1

La dichiarazione di esecutività (exequatur) è inammissibile se: a. la condanna è stata pronunciata in un momento in cui, applicando il diritto svizzero, l'azione penale sarebbe già caduta in prescrizione assoluta; b. la sanzione sarebbe prescritta secondo il diritto svizzero qualora un'autorità svizzera l'avesse pronunciata nello stesso momento, o c. il fatto sottostà parimente alla giurisdizione svizzera e, secondo il diritto svizzero, per altri motivi non potrebbe essere inflitta una sanzione.

2

Le decisioni sulle spese possono essere dichiarate esecutive soltanto se le spese devono essere pagate allo Stato.


Art. 96

Rifiuto dell'esecuzione

Il giudice rifiuta totalmente o parzialmente l'esecuzione se: a. per altri reati, il condannato è incorso in Svizzera in una sanzione restrittiva della libertà o l'esecuzione richiesta importasse manifestamente una punizione più severa di quella che sarebbe inflitta in Svizzera per insieme dei reati, o 97

Abrogato dal n. I della LF del 4 ott. 1996 (RU 1997 114; FF 1995 III 1).

Assistenza internazionale in materia penale - LF 37

351.1

b. l'applicazione in Svizzera di un effetto penale accessorio è inammissibile, o c. egli ritiene che il condannato si oppone con buoni motivi all'esecuzione di una decisione o di un ordine penale contumaciale contro cui, secondo il diritto dello Stato richiedente, non si può più fare opposizione né interporre rimedio giuridico.


Art. 97

Carattere vincolante degli accertamenti di fatto Nel giudicare la punibilità e la procedibilità secondo il diritto svizzero, il giudice è vincolato dagli accertamenti di fatto su cui si fonda la decisione. Se questi non bastano, possono essere ordinate assunzioni di prove.


Art. 98

Effetti dell'assunzione

Se la Svizzera assume l'esecuzione, nessun procedimento penale per lo stesso reato può essere aperto o continuato in Svizzera contro il condannato.


Art. 99

Utilizzazione di stabilimenti svizzeri da parte estera 1

Qualora manchino i presupposti di cui all'articolo 94 capoverso 1, le sanzioni restrittive della libertà pronunciate in uno Stato estero contro una persona che non ha la cittadinanza svizzera possono essere eseguite in Svizzera secondo il diritto svizzero, se questo Stato non può eseguirle da sé.

2

In questo caso, il fondamento giuridico per la restrizione in Svizzera della libertà personale della persona perseguita è la decisione estera definitiva e esecutiva.

3

Le persone consegnate alla Svizzera in virtù del capoverso 1 non possono, salvo diverso accordo con le autorità competenti dello Stato che le ha consegnate, essere perseguite, punite o estradate a uno Stato terzo da parte delle autorità svizzere a cagione di reati commessi prima della consegna e non oggetto della condanna. Questi effetti decadono dieci giorni dopo la liberazione condizionale o definitiva dallo stabilimento.

4

Il Consiglio federale disciplina i particolari.

Sezione 2: Delega all'estero

Art. 100

Principio Si può chiedere a uno Stato estero di assumere l'esecuzione di una decisione penale svizzera se: a. l'osservanza del carattere vincolante della decisione a tenore dell'articolo 97 è garantita e

b. la delega dell'esecuzione consente verosimilmente un miglior reinserimento sociale del condannato o la Svizzera non può ottenerne l'estradizione.

Assistenza giudiziaria 38

351.1


Art. 101

Condizioni della consegna 1

Il condannato incarcerato in Svizzera può essere consegnato per l'esecuzione secondo l'articolo 100 soltanto se vi acconsente e se vi è motivo di credere che lo Stato richiesto osserverà le condizioni stabilite dall'Ufficio federale.

2

Se un accordo internazionale ratificato dalla Svizzera lo prevede, il condannato può essere consegnato senza il suo consenso. In questo caso, le condizioni e gli effetti della consegna sono retti esclusivamente dall'accordo.98

Art. 102

Effetti della delega

1

Se uno Stato estero assume l'esecuzione della decisione penale, l'autorità svizzera si astiene dall'esecuzione fintanto che lo Stato richiesto non abbia comunicato di non portarla a termine.

2

Il condannato può essere incarcerato per cautelare il suo trasferimento.

3

L'articolo 89 capoversi 2 e 3 si applica per analogia.

Capitolo 2: Procedura Sezione 1: Domanda

Art. 103

Documenti a sostegno

Oltre ai documenti di cui all'articolo 28 capoverso 3, alla domanda devono essere allegati: a. l'originale o una riproduzione ufficialmente certificata conforme della decisione, con la conferma dell'esecutività;

b. un'attestazione circa la carcerazione scontata nello Stato richiedente; c. a domanda dello Stato richiesto, l'originale o una copia ufficialmente certificata conforme dell'inserto penale.


Art. 104

Decisione sulla domanda 1

L'Ufficio federale, dopo aver conferito con l'autorità d'esecuzione, decide se accettare la domanda estera. Se l'accetta, trasmette l'inserto e la sua proposta a questa autorità e ne informa lo Stato richiedente. L'articolo 91 capoverso 4 è applicabile per analogia.

2

Se vi è giurisdizione svizzera e la sanzione pronunciata all'estero è più severa di quella prevista dal diritto svizzero, a domanda dello Stato richiedente in luogo dell'esecuzione può essere assunto il perseguimento penale.

98 Introdotto dall'art. 2 del DF del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° ott. 2004 (RU 2004 4161 4162; FF 2002 3864).

Assistenza internazionale in materia penale - LF 39

351.1

Sezione 2: Procedura d'exequatur

Art. 105

Giudice competente

Il giudice competente secondo l'articolo 348 del Codice penale svizzero99 informa il condannato sulla procedura, lo sente sull'affare in presenza del patrocinatore e decide dell'esecuzione.


Art. 106

Dichiarazione di esecutività 1

Il giudice esamina d'ufficio se sono adempiute le condizioni d'esecuzione e assume le prove necessarie.

2

Se le condizioni sono adempiute, il giudice dichiara esecutiva la decisione e prende le disposizioni necessarie per l'esecuzione.

3

La decisione è emessa in forma di sentenza motivata. Il diritto cantonale prevede un rimedio giuridico.

Sezione 3: Esecuzione

Art. 107

Esecuzione della sanzione 1

La sanzione stabilita dal giudice è eseguita secondo il diritto svizzero.

2

L'esecuzione cessa con l'estinzione o l'abrogazione dell'esecutività della decisione nello Stato richiedente.

3

Se è stata eseguita soltanto una decisione sulle spese, le somme riscosse, dedotti gli esborsi, sono consegnate allo Stato richiedente sempreché accordi la reciprocità.


Art. 108

Spese Oltre a quelle per l'esecuzione della sanzione sono spese a tenore dell'articolo 31 anche quelle per la procedura d'exequatur e la rimanente esecuzione.

Parte sesta: Disposizioni finali

Art. 109

Abrogazione e modificazione del diritto in vigore 1

La legge federale del 22 gennaio 1892100 sull'estradizione agli Stati stranieri è abrogata.

99

RS 311.0

100 [CS 3 481]

Assistenza giudiziaria 40

351.1

2


a. Il Codice penale svizzero101 è modificato come segue: Art. 75bis

...

Disposizione transitoria ...

b. I testi corrispondenti sono inseriti nel Codice penale militare102 come articolo 56bis e come disposizione transitoria.

3


Art. 110

Disposizioni transitorie 1

I procedimenti d'estradizione pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono ultimati secondo le disposizioni procedurali della legge federale del 22 gennaio 1892105 sull'estradizione agli Stati stranieri.

2

Il perseguimento penale e l'esecuzione di decisioni penali giusta le parti quarta e quinta possono essere assunti soltanto se il reato cui si riferisce la domanda è stato commesso dopo l'entrata in vigore della presente legge.

3

Il Consiglio federale può dar seguito a una domanda di estradizione o d'altra assistenza a cagione di reati imprescrittibili giusta gli articoli 75bis del Codice penale svizzero106 o 56bis del Codice penale militare107 anche se l'azione penale o la pena erano già prescritte all'entrata in vigore di queste disposizioni.

a108 Disposizione transitoria relativa alla modifica del 4 ottobre 1996 Le disposizioni della presente legge nel tenore modificato il 4 ottobre 1996 si applicano a tutte le procedure pendenti al momento dell'entrata in vigore.

101 RS 311.0. Le modificazioni qui appresso sono inserite nel testo menzionato.

102 RS 321.0 103 RS 173.110 104 Questa disposizione ha ora un nuovo testo.

105 [CS 3 481] 106 RS 311.0

107 RS 321.0 108 Introdotto dal dal n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114 130; FF 1995 III 1).

Assistenza internazionale in materia penale - LF 41

351.1


Art. 111

Esecuzione

1

Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive.

2

Esso può costituire una commissione permanente per esaminare se l'importanza del reato giustifica la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta. I membri della commissione sono tenuti al segreto come i funzionari federali.


Art. 112

Referendum ed entrata in vigore 1

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 1983109 109 DCF del 24 feb. 1982 (RU 1982 877).

Assistenza giudiziaria 42

351.1