30.03.2016 - * / In Kraft
04.11.2010 - 29.03.2016
01.08.1998 - 03.11.2010
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1

Convenzione tra la Confederazione Svizzera
e la Repubblica Francese, intesa ad evitare la
doppia imposizione nel campo delle imposte sul
reddito e sulla sostanza
Conchiusa il 9 settembre 1966
Approvata dall'Assemblea federale il 7 giugno 19672
Istrumenti di ratificazione scambiati il 26 luglio 1967
Entrata in vigore il 26 luglio 1967 (Stato 2 agosto 2000) Il Consiglio federale della Confederazione Svizzera
e
il Presidente della Repubblica Francese
, animati dal desiderio di evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul
reddito e sulla sostanza hanno deciso di conchiudere una convenzione e designato, a tale scopo, loro plenipotenziari: (se ne omettono i nomi) i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, trovatili in buona e debita forma,
hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

La presente convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.


Art. 2

1. La presente convenzione si applica alle imposte sul reddito e sulla sostanza riscossa per conto di ciascuno degli Stati contraenti, delle sue suddivisioni politiche o
dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di riscossione.

2. Sono considerate imposte sul reddito e sulla sostanza le imposte ordinarie e
straordinarie riscosse sul reddito complessivo, sulla sostanza complessiva o su elementi del reddito o della sostanza, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, come anche le imposte sui plusvalori.

La convenzione non si applica, tuttavia, alle imposte riscosse alla fonte su le vincite
alle lotterie.

RU 1967 1113; FF 1966 II 465 1

Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della
presente Raccolta.

2

RU 1967 1111 0.672.934.91

Traduzione1

Doppia imposizione

2

0.672.934.91 3. Le imposte attuali cui si applica la convenzione sono: A.3 In Francia, le imposte considerate nel paragrafo 2 e segnatamente: a)

l'imposta sul reddito; b)

l'imposta sulle società; c)

l'imposta sui salari, retta dalle disposizioni della Convenzione applicabili,
secondo i casi, agli utili delle imprese o ai redditi delle professioni indipendenti; d)

l'imposta di solidarietà sulla sostanza.

B. Per quanto riguarda la Svizzera: Le imposte federali, cantonali e comunali a)

sul reddito (reddito complessivo, reddito del lavoro, reddito della sostanza,
utili aziendali, profitti da capitali, ecc.); b)

su la sostanza (sostanza complessiva, beni mobili e immobili, sostanza
aziendale, capitali e riserve, ecc.).

4. La convenzione si applicherà anche alle imposte future, di natura identica od
analoga, che verranno in seguito istituite in aggiunta alle imposte attuali o in loro
sostituzione. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno alla
fine di ogni anno le modificazioni apportate alle rispettive legislazioni fiscali.


Art. 3


4

1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione: a)

le espressioni «uno Stato contraente» e «l'altro Stato contraente» designano,
secondo i casi, la Francia o la Svizzera; b)

il termine «Francia» designa i Dipartimenti europei e d'oltremare della Repubblica Francese, comprese le acque territoriali, e fuori di queste, le zone
sulle quali, conformemente al diritto internazionale, la Repubblica Francese
esercita i suoi diritti sovrani per quanto concerne l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali dei fondi marini, del loro sottosuolo e delle acque sovrastanti; c)

il termine «Svizzera» designa la Confederazione Svizzera; d)

l'espressione «suddivisioni politiche» designa le suddivisioni politiche della
Svizzera;

e)

il termine «persona» comprende le persone fisiche, le società e ogni altra
unione di persone;

3

Nuovo testo giusta l'art. 1 dell'Acc. agg. del 22 lug. 1997, in vigore dal 1° ago. 1998
(RS 0.672.934.911).

4

Nuovo testo giusta l'art. 2 dell'Acc. agg. del 22 lug. 1997, in vigore dal 1° ago. 1998
(RS 0.672.934.911).

Imposte sul reddito e sulla sostanza - Conv. con la Francia 3

0.672.934.91 f)

il termine «società» designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è
considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione; g)

le espressioni «impresa di uno Stato contraente» e «impresa dell'altro Stato
contraente» designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente
di uno Stato contraente e un'impresa esercitata da un residente dell'altro
Stato contraente;

h)

per «traffico internazionale» si intende qualsiasi attività di trasporto effettuata per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa di
uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia
utilizzato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente; i)

l'espressione «autorità competente» designa:
i)

per quanto riguarda la Francia, il ministro incaricato del budget o il suo
rappresentante autorizzato; ii)

per quanto riguarda la Svizzera, il direttore dell'Amministrazione federale delle contribuzioni o il suo rappresentante autorizzato.

2. Per quanto concerne l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato contraente, i termini o le espressioni non altrimenti definiti hanno il significato che ad
essi viene attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto
della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.
Il significato attribuito ad un termine o ad un'espressione dal diritto fiscale di detto
Stato prevale sul significato attribuito a questo termine o a questa espressione dalle
altre branche del diritto di detto Stato.


Art. 4

1. Ai fini della presente convenzione, l'espressione «residente di uno Stato contraente» designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettabile ad imposta nello Stato stesso a motivo del domicilio, della residenza, della
sede della sua direzione o di ogni altro criterio analogo.

2. Quando, in base alla disposizione del paragrafo 1, una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, il caso viene risolto secondo le regole
seguenti:

a)

detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale ha
un'abitazione permanente. Tale espressione designa il centro degli interessi
vitali, vale a dire il luogo con il quale le relazioni personali sono le più
strette;

b)

se non è possibile determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha
il centro dei suoi interessi vitali, o se essa non ha un'abitazione permanente
in alcuno degli Stati contraenti, detta persona è considerata residente dello
Stato contraente in cui soggiorna abitualmente; c)

se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti o
non soggiorna abitualmente in alcuno dei due, essa è considerata residente
dello Stato contraente del quale ha la nazionalità;

Doppia imposizione

4

0.672.934.91 d)

se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati contraenti, o non ha la
nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolveranno la questione di comune accordo.

3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si reputa che essa
è residente dello Stato contraente dove si trova la sede della sua direzione effettiva.
La stessa disposizione si applica alle società di persone costituite od organizzate in
conformità della legislazione di uno Stato contraente.

4. La persona fisica che ha trasferito definitivamente il suo domicilio da uno Stato
contraente all'altro Stato contraente, cessa di essere assoggettata nel primo Stato alle
imposte per le quali il domicilio è determinante, non appena trascorso il giorno del
trasferimento del domicilio.
L'assoggettamento alle imposte per le quali il domicilio è determinante ha inizio
nell'altro Stato a contare dalla stessa data.

5.5 L'espressione «residente di uno Stato contraente» designa parimenti questo
Stato, le sue suddivisioni politiche e i suoi enti locali, come pure le loro persone giuridiche di diritto pubblico.

6.6 Non è considerata residente di uno Stato contraente nel senso del presente articolo: a)

una persona che, pur rispondendo alla definizione data nei paragrafi 1, 2, 3
e 57, qui sopra, beneficia solo in apparenza di redditi, dei quali fruisce in
realtà - sia direttamente sia indirettamente per il tramite di altre persone fisiche o giuridiche - una persona che non può essere considerata in proprio residente di detto Stato nel senso del presente articolo; b)

una persona fisica che è imponibile in detto Stato soltanto su una base determinata globalmente secondo il valore locativo della o delle abitazioni che
ha in questo Stato.


Art. 5


8

1. Ai fini della presente convenzione, l'espressione «stabile organizzazione» designa
una sede fissa di affari dove l'impresa esplica, in tutto o in parte, la sua attività.

2. L'espressione «stabile organizzazione» comprende in particolare: a)

una sede di direzione; b)

una succursale;

c)

un ufficio;

5

Introdotto dall'art. 3 dell'Acc. agg. del 22 lug. 1997, in vigore dal 1° ago. 1998
(RS 0.672.934.911).

6

Originario n. 5

7

Parole giusta l'art. 3 dell'Acc. agg. del 22 lug. 1997, in vigore dal 1° ago. 1998
(RS 0.672.934.911).

8

Vedi, tuttavia, l'art. 7 dell'acc. del 27 set. 1984 tra il Consiglio federale svizzero e il
Governo della Repubblica francese sul raccordo autostradale tra Bardonnez e SaintJulien-en-Genevois (RS 0.725.141).

Imposte sul reddito e sulla sostanza - Conv. con la Francia 5

0.672.934.91 d)

un'officina;

e)

un laboratorio;

f)

una miniera, una cava od ogni altro luogo d'estrazione di risorse naturali; g)

un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata superi dodici mesi.

3. Non si considera che vi sia «stabile organizzazione» se: a)

si fa uso d'installazioni ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna
di merci appartenenti all'impresa; b)

le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito,
di esposizione o di consegna; c)

le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa; d)

un'installazione fissa di affari serve ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa; e)

un'installazione fissa d'affari serve, per l'impresa, ai soli fini di pubblicità, di
fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliare.

4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro
Stato contraente - diversa da un agente che goda di uno statuto indipendente di cui
al paragrafo 6 - è considerata «stabile organizzazione» nel primo Stato se dispone in
detto Stato di poteri che esercita abitualmente e che le consentono di concludere
contratti a nome dell'impresa, salvo il caso che l'attività di detta persona sia limitata
all'acquisto di merci per l'impresa.

5. Si considera che una compagnia di assicurazioni di uno Stato contraente ha una
stabile organizzazione nell'altro Stato contraente a partire dal momento in cui, per il
tramite di un rappresentante, riscuote premi sul territorio di quest'ultimo Stato o assicura rischi situati su questo territorio.

6. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che vi esercita la propria attività per
mezzo di un mediatore, di un commissionario o di ogni altro intermediario che goda
di uno statuto indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito
della loro normale attività.

7. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata
da una società residente dell'altro Stato contraente, ovvero vi svolga la sua attività
(sia per mezzo di una stabile organizzazione o no) non costituisce, di per sé, motivo
sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.

8. Quando, in uno Stato contraente, un cantiere non è aperto direttamente da un imprenditore dell'altro Stato contraente, ma per il tramite di una società semplice del
diritto svizzero (se il cantiere è aperto in Svizzera) o di una società di fatto o associazione in partecipazione del diritto francese (se il cantiere è aperto in Francia), alla
quale partecipa il detto imprenditore, le disposizioni del paragrafo 8 dell'articolo 7 e

Doppia imposizione

6

0.672.934.91 del paragrafo 4 dell'articolo 24 si applicano soltanto se si danno le condizioni del
paragrafo 2, lettera g, del presente articolo.


Art. 6

1. I redditi derivanti da beni immobili (compresi i redditi delle imprese agricole o
forestali)9 sono imponibili nello Stato contraente dove detti beni sono situati.

2. L'espressione «beni immobili» è definita in conformità del diritto dello Stato contraente dove i beni stessi sono situati. Detta espressione comprende, in ogni caso, gli
accessori, le scorte vive o morte delle imprese agricole e forestali, i diritti ai quali si
applicano le disposizioni di legge riguardanti la proprietà fondiaria, l'usufrutto di
beni immobili, ad eccezione dei crediti di ogni genere garantiti da pegno immobiliare, e i diritti a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello
sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre ricchezze del suolo. Le navi, i
battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

Quando la proprietà o l'usufrutto di azioni, di quote o di altri diritti in una società,
in un trust o in un'istituzione analoga, dà al proprietario o all'usufruttuario il godimento esclusivo dei beni immobili situati in uno Stato contraente e detenuti da questa società, trust o istituzione analoga, o quando queste azioni, queste quote o questi
altri diritti sono trattati fiscalmente come beni immobili dalla legislazione interna di
questo Stato, i redditi derivanti al proprietario o all'usufruttuario dall'utilizzazione
diretta, dalla locazione o dall'uso sotto ogni altra forma del suo diritto di godimento
sono imponibili in questo Stato nonostante le disposizioni degli articoli 7 e 16.10 3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dall'utilizzazione
diretta, dalla locazione o dall'affitto, ovvero da qualsiasi altra forma d'utilizzazione
di beni immobili, ad eccezione dei redditi che procura ad un residente di uno Stato
contraente l'esercizio di diritti di pascolo sul territorio dell'altro Stato contraente.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni
immobili di un'impresa e ai redditi di beni immobili che servono all'esercizio di una
libera professione.


Art. 7


11

1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto
Stato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per
mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la
propria attività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato, ma soltanto
nella misura in cui sono attribuibili alla stabile organizzazione.

9

Parole introdotte dall'art. 4 n. 1 dell'Acc. agg. del 22 lug. 1997, in vigore dal 1° ago. 1998
(RS 0.672.934.911).

10

Nuovo testo giusta l'art. 4 n. 2 dell'Acc. agg. del 22 lug. 1997, in vigore dal 1° ago. 1998
(RS 0.672.934.911).

11

Vedi la nota all'art. 5.

Imposte sul reddito e sulla sostanza - Conv. con la Francia 7

0.672.934.91 2. Salve de disposizioni del paragrafo 3,12 quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente sono attribuiti a detta stabile
organizzazione gli utili che si ritiene potessero essere stati da essa conseguiti se
fosse stata un'impresa distinta e separata, che svolgesse attività identiche o analoghe,
in condizioni identiche e analoghe, e avesse trattato in tutta indipendenza con l'impresa di cui è stabile organizzazione.

3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in
deduzione le spese sostenute per gli scopi che si prefigge la stabile organizzazione,
comprese le spese di direzione e quelle generali di amministrazione, sia nello Stato
dove è situata la stabile organizzazione, sia altrove.

4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base a riparto degli utili complessivi dell'impresa fra i suoi diversi componenti, la disposizione del paragrafo 2 non impedisce a
detto Stato contraente di determinare gli utili imponibili in base al riparto, così come
è uso; tuttavia il metodo di riparto adottato deve essere tale che il risultato ottenuto
sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.

5. Nessun utile può essere attribuito alla stabile organizzazione per il semplice fatto
di aver essa acquistato merci per l'impresa.

6. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione
sono determinati ogni anno con lo stesso metodo, a meno che non esistano motivi
validi e sufficienti per procedere diversamente.

7. Allorquando negli utili siano compresi elementi di reddito considerati separatamente in altri articoli della presente convenzione, le disposizioni di questi articoli
non modificano quelle del presente articolo.

8. I redditi derivanti da partecipazioni ad imprese costituite in forma di società semplice, società di fatto, società in nome collettivo o società in accomandita semplice,
come pure i redditi derivanti da diritti in associazioni in partecipazione o in società
civili del diritto francese, sono imponibili nello Stato contraente dove le imprese
hanno una stabile organizzazione, qualora esse siano assoggettate al regime fiscale
applicabile alle società di persone. Tale disposizione non osta, per quanto riguarda i
redditi derivanti da partecipazioni in forma di capitale accomandato in società in
accomandita semplice, all'applicazione delle disposizioni ...13 dell'articolo 11 della
convenzione.


Art. 8

1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili
sono imponibili soltanto nello Stato contraente dove si trova la sede della direzione
effettiva dell'impresa.

12

Parole introdotte dall'art. 5 n. 1 dell'Acc. agg. del 22 lug. 1997, in vigore dal 1° ago. 1998
(RS 0.672.934.911).

13

Parole soppresse dall'art. 5 n. 2 dell'Acc. agg. del 22 lug. 1997 (RS 0.672.934.911).

Doppia imposizione

8

0.672.934.91 2. Gli utili derivanti dall'esercizio di battelli adibiti alla navigazione interna sono
imponibili soltanto nello Stato contraente dove si trova la sede della direzione effettiva dell'impresa.

3. Se la sede della direzione effettiva dell'impresa di navigazione marittima o interna
si trova a bordo di una nave o di un battello, si considera che questa sede si trova
nello Stato contraente in cui è ubicato il porto d'attracco di tale nave o di tale battello, oppure, in mancanza di un porto d'attracco, nello Stato contraente di cui è residente la persona esercente la nave o il battello.

4. La disposizione del paragrafo 1 si applica parimente agli utili di una impresa derivanti da partecipazioni a un fondo comune («pool»), a un esercizio comune o ad
un'organizzazione internazionale d'esercizio.

5.14 Nonostante le disposizioni dell'articolo 2: a)

un'impresa che ha la sua sede della direzione effettiva in Svizzera e che
esercita aeromobili in traffico internazionale è esente d'ufficio dalla tassa
professionale dovuta in Francia in relazione a questo esercizio; b)

un'impresa che ha la sua sede della direzione effettiva in Francia e che esercita aeromobili in traffico internazionale è esente da ogni imposta analoga
alla tassa professionale francese, dovuta in Svizzera in relazione a questo
esercizio


Art. 9

Quando:

a)

un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente,
alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o che b)

le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di
un'impresa dell'altro Stato contraente, e che nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o
finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che
sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, senza tali condizioni, sarebbero stati conseguiti da una delle imprese ma che, a causa di dette condizioni, non sono stati conseguiti, possono essere inclusi negli utili di detta impresa e
imposti di conseguenza.

14

Introdotto dall'art. 6 dell'Acc. agg. del 22 lug. 1997, in vigore dal 1° ago. 1998
(RS 0.672.934.911).

Imposte sul reddito e sulla sostanza - Conv. con la Francia 9

0.672.934.91

Art. 10


15



Art. 11


16
1. I dividendi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro
Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. a)

I dividendi considerati nel paragrafo 1 sono parimenti imponibili nello Stato
contraente da cui provengono, e secondo la legislazione di questo Stato, ma
se il beneficiario effettivo dei dividendi è un residente dell'altro Stato contraente, l'imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi.

b)

i)

Tuttavia, i dividendi considerati nel paragrafo 1, pagati da una società
residente di uno Stato contraente ad una società residente dell'altro
Stato contraente, che ne è il beneficiario effettivo e detiene direttamente o indirettamente almeno il 10 per cento del capitale della prima
società, sono imponibili soltanto in detto altro Stato.

ii)

Le disposizioni della lettera i) non si applicano se il beneficiario effettivo dei dividendi è una società residente di uno Stato contraente, nella
quale una o più persone che non sono residenti di questo Stato o di uno
Stato membro dell'Unione Europea, hanno un interesse preponderante,
diretto o indiretto, in forma di partecipazione o in altro modo, e se il
capitale della società che paga i dividendi o di quella che li riceve non è
costituito da azioni quotate in borsa su un mercato regolamentato.

c)

Le disposizioni del presente paragrafo non riguardano l'imposizione della
società per gli utili con i quali sono pagati i dividendi.

3. a)

Un residente di Svizzera che riceve dividendi, pagati da una società residente di Francia, di cui è il beneficiario effettivo e che conferirebbero il diritto ad un credito d'imposta («avoir fiscal») ove fossero percepiti da un residente di Francia, può esigere il versamento da parte del Tesoro francese di
un ammontare pari a questo credito d'imposta («avoir fiscal»), con riserva
della deduzione dell'imposta prevista nel paragrafo 2 a.

b)

Le disposizioni del paragrafo 3 a si applicano soltanto ad un residente di
Svizzera che è:
i)

una persona fisica, o ii)

una società che non detiene, direttamente o indirettamente, almeno il 10
per cento del capitale della società che paga i dividendi.

c)

Le disposizioni del paragrafo 3 a si applicano soltanto se il beneficiario effettivo dei dividendi:
i)

è assoggettato all'imposta svizzera con l'aliquota normale in relazione a
questi dividendi e al versamento da parte del Tesoro francese; e 15 Abrogato

dall'art. 7 dell'Acc. agg. del 22 lug. 1997 (RS 0.672.934.911).

16

Nuovo testo giusta l'art. 8 dell'Acc. agg. del 22 lug. 1997, in vigore dal 1° ago. 1998
(RS 0.672.934.911).

Doppia imposizione

10

0.672.934.91 ii)

dimostra, su richiesta, che è il proprietario delle azioni o delle quote al
cui titolo i dividendi sono pagati e che il possesso di queste azioni o
quote non ha come obiettivo principale o come uno dei suoi obiettivi
principali di permettere ad un'altra persona, sia essa o no residente
di uno Stato contraente, di trarre profitto dalle disposizioni del paragrafo 3 a.

d)

L'ammontare lordo del versamento da parte del Tesoro francese di cui al paragrafo 3 a, è considerato come un dividendo ai fini dell'applicazione della
presente Convenzione.

4. Quando non ha diritto al versamento da parte del Tesoro francese di cui al paragrafo 3, un residente di Svizzera che riceve dividendi pagati da una società residente
di Francia può ottenere il rimborso dell'acconto («précompte») nella misura in cui
esso, ove occorra, sia stato pagato dalla società in relazione a questi dividendi.
L'ammontare lordo dell'acconto («précompte») rimborsato è considerato come un
dividendo ai fini dell'applicazione della Convenzione; in tale caso sono applicabili
le disposizioni del paragrafo 2.

5. Ai fini del presente articolo il termine «dividendi» designa i redditi derivanti da
azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o
da altre quote di partecipazione agli utili - ad eccezione dei crediti - nonché i redditi
assoggettati al regime delle distribuzioni secondo la legislazione fiscale dello Stato
contraente di cui è residente la società distributrice. Resta inteso che il termine «dividendi» non comprende i redditi considerati nell'articolo 18.

6. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2, 3 e 4 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro
Stato contraente di cui la società che paga i dividendi è residente, sia un'attività
commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia
una libera professione o altre attività indipendenti di carattere analogo mediante una
base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tale ipotesi, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 16, a seconda dei casi.

7. Qualora una società residente di uno Stato contraente ritragga utili o redditi
dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui
dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente
di detto altro Stato o la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o ad una base fissa situata in detto altro
Stato, né prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti,
sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi provenienti da questo altro
Stato.

Imposte sul reddito e sulla sostanza - Conv. con la Francia 11

0.672.934.91

Art. 12


17

1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto in detto altro Stato se questo residente
ne è il beneficiario effettivo.

2. Ai fini del presente articolo il termine «interessi» designa i redditi provenienti da
crediti di qualsiasi natura, corredati o no di garanzie ipotecarie o di una clausola di
partecipazione agli utili del debitore, e segnatamente i redditi provenienti da prestiti
pubblici e obbligazioni di prestiti, compresi i premi ed altri frutti relativi a detti titoli. Le pene per pagamento tardivo non sono considerate interessi ai sensi del presente articolo. Il termine «interessi» non comprende gli elementi di reddito che sono
considerati dividendi secondo le disposizioni dell'articolo 11.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano nel caso in cui il beneficiario
effettivo degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro Stato
contraente dal quale provengono gli interessi, sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia una libera professione
o altre attività indipendenti di carattere analogo mediante una base fissa ivi situata,
ed il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tale ipotesi, trovano applicazione le disposizioni
dell'articolo 7 o dell'articolo 16, a seconda dei casi.

4. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore
è un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso un
residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità viene contratto il debito sul quale
sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione o
della base fissa, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente
in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

5. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tale
caso, la parte eccedente dei pagamenti è imponibile in conformità della legislazione
di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni della presente
Convenzione.


Art. 13

1. I diritti di licenza provenienti da uno Stato contraente e pagati a un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali diritti possono essere imposti nello Stato contraente da dove provengono, in conformità della legislazione di questo Stato, ma l'aliquota d'imposta
così applicata non può eccedere il 5 per cento dell'ammontare lordo dei diritti di licenza.

17

Nuovo testo giusta l'art. 9 dell'Acc. agg. del 22 lug. 1997, in vigore dal 1° ago. 1998
(RS 0.672.934.911).

Doppia imposizione

12

0.672.934.91 3. Ai fini del presente articolo il termine «diritti di licenza» designa i compensi di
qualsiasi specie corrisposti per l'uso o la concessione dell'uso di diritti d'autore su
opere letterarie, artistiche o scientifiche, comprese le pellicole cinematografiche, di
brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o
processi segreti ...18 e per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

4.19 Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei diritti di licenza, residente di uno Stato contraente, eserciti,
nell'altro Stato contraente dal quale provengono i diritti di licenza, sia un'attività
commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, sia
una libera professione o altre attività indipendenti di carattere analogo mediante una
base fissa ivi situata ed i diritti o i beni generatori dei diritti di licenza si ricolleghino
effettivamente a detta stabile organizzazione o base fissa. In tale ipotesi, trovano
applicazione le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 16, a seconda dei casi.

5.20 I diritti di licenza si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il
debitore è un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei diritti di licenza, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una
stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessità è stato contratto l'obbligo
del pagamento dei diritti di licenza e tali diritti di licenza sono a carico della stabile
organizzazione o della base fissa, i diritti di licenza stessi si considerano provenienti
dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa.

6. Qualora, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o
tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei diritti di licenza pagati, tenuto
conto della prestazione per la quale sono versati, ecceda l'ammontare che sarebbe
stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di dette relazioni, le disposizioni
del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la
parte eccedente dei pagamenti resta imponibile in conformità della legislazione di
ciascuno Stato contraente, conto tenuto delle altre disposizioni della presente convenzione.


Art. 14

1. Una persona giuridica residente di uno Stato contraente, nella quale persone non
residenti di detto Stato hanno un interesse preponderante, sia direttamente sia indirettamente, in forma di partecipazione o in altro modo, può fruire di uno sgravio
delle imposte dell'altro Stato contraente su i dividendi, gli interessi e i diritti di licenza provenienti da detto altro Stato, riscosse in conformità delle disposizioni o
degli articoli 11, 12 e 13, soltanto se: a)

i conti creditori fruttanti interessi, intestati a persone non residenti del primo
Stato, non ammontano a più del sestuplo del totale ottenuto addizionando il
capitale azionario (o il capitale sociale) e le riserve risultanti dal bilancio; 18

Parole soppresse dall'art. 10 dell'Acc. agg. del 22 lug. 1997 (RS 0.672.934.911).

19

Nuovo testo giusta l'art. 10 dell'Acc. agg. del 22 lug. 1997, in vigore dal 1° ago. 1998
(RS 0.672.934.911).

20

Nuovo testo giusta l'art. 10 dell'Acc. agg. del 22 lug. 1997, in vigore dal 1° ago. 1998
(RS 0.672.934.911).

Imposte sul reddito e sulla sostanza - Conv. con la Francia 13

0.672.934.91 b)

i debiti contratti verso le medesime persone fruttano un interesse ad un tasso
non eccedente quello normale; si considera tasso normale: (i) per la Francia, il tasso delle anticipazioni della Banca di Francia,
aumentato di due punti,
(ii) per la Svizzera, il tasso della rendita media delle obbligazioni
emesse dalla Confederazione Svizzera, aumentato di due punti; c)

il 50 per cento, al massimo, dei redditi di cui si tratta, provenienti dall'altro
Stato contraente (interessi debitori, diritti di licenza, spese di sviluppo, di
propaganda, di primo impianto, di viaggio, ammortamenti di beni d'ogni genere, compresi quelli immateriali, processi, ecc.), sono impiegati a soddisfare diritti di persone non residenti del primo Stato; d)

le spese in relazione con i redditi di cui si tratta, provenienti dall'altro Stato,
sono coperte esclusivamente con i detti redditi; e)

la società distribuisce il 25 per cento, almeno, dei redditi di cui si tratta, provenienti dall'altro Stato.

Restano riservati i provvedimenti più ampi che sono o saranno presi da uno Stato
contraente per impedire che venga preteso abusivamente lo sgravio di un'imposta
riscossa alla fonte dell'altro Stato contraente.

2. Una persona giuridica residente della Svizzera, nella quale persone non residenti
della Svizzera hanno un interesse preponderante, sia direttamente sia indirettamente,
in forma di partecipazione o in altro modo, può pretendere, anche se soddisfa alle
condizioni di cui al paragrafo 1, ad uno sgravio delle imposte riscosse dalla Francia
su gli interessi o i diritti di licenza che le sono pagati in provenienza dalla Francia,
soltanto se, nel Cantone dove la persona giuridica ha la sede, gli interessi o i diritti
di licenza sono assoggettati all'imposta cantonale sul reddito a condizioni identiche
o analoghe a quelle previste dalle disposizioni concernenti l'imposta federale per la
difesa nazionale.

Una fondazione di famiglia residente della Svizzera non può pretendere lo sgravio
delle imposte riscosse dalla Francia su i dividendi, gli interessi e i diritti di licenza
che le sono pagati in provenienza dalla Francia, se il fondatore o la maggioranza dei
beneficiari sono persone non residenti della Svizzera e dei detti redditi traggono o
devono trar profitto, per più di un terzo, persone non residenti della Svizzera.

3. La vigilanza, le indagini e le attestazioni che implica l'applicazione dei paragrafi 1
e 2 spettano alle autorità competenti dello Stato contraente di cui è residente il beneficiario dei redditi di cui si tratta.

Se le autorità competenti dell'altro Stato contraente da dove provengono i detti redditi hanno indizi validi per dubitare delle dichiarazioni dategli dal loro beneficiario
nell'istanza di sgravio d'imposta, e attestante dalle autorità competenti del primo
Stato, esse informeranno dei loro dubbi le autorità competenti del primo Stato; queste autorità procederanno ad una nuova indagine e ne comunicheranno il risultato
alle autorità competenti dell'altro Stato. Persistendo le divergenze d'opinioni tra le
autorità competenti dei due Stati, si applicheranno in tal caso le disposizioni dell'ar

Doppia imposizione

14

0.672.934.91 ticolo 27. Lo sgravio d'imposta sarà differito sino a quando non venga raggiunto un
accordo.


Art. 15

1. I profitti derivanti dall'alienazione di beni immobili, come definiti al capoverso 1
del paragrafo 2 dell'articolo 6, sono imponibili nello Stato contraente dove detti beni
sono situati. ...21

2.22 I profitti derivanti dall'alienazione di azioni, di quote o di altri diritti in una società, in un trust o in un'istituzione analoga, il cui attivo o patrimonio è principalmente costituito, direttamente o indirettamente, da beni immobili definiti nel paragrafo 2 dell'articolo 6 e situati in uno Stato contraente oppure di diritti portanti su
tali beni sono imponibili in questo Stato. Per quanto concerne l'applicazione di questa disposizione non sono presi in considerazione i beni immobili destinati da questa
società alla propria attività industriale, commerciale o agricola oppure all'esercizio
da parte della stessa di una libera professione o di altre attività indipendenti di carattere analogo.

3. I profitti derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una
stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato
contraente, o di beni mobili facenti parte di una sede fissa della quale un residente di
uno Stato contraente dispone nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una libera
professione, compresi i profitti analoghi derivanti dall'alienazione totale di detta stabile organizzazione (unitamente o no alla relativa impresa) o di detta sede fissa,
sono imponibili in questo altro Stato. Tuttavia, i profitti derivanti dall'alienazione
dei beni mobili considerati nel paragrafo 3 dell'articolo 24 sono imponibili soltanto
nello Stato contraente nel quale i beni di cui trattasi sono imponibili secondo le disposizioni di detto articolo.

4. I profitti derivanti dall'alienazione dei beni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, come tenuti
in conto per l'acquisizione all'imposta sui plusvalori, sono determinati nel medesimo
modo, senza riguardo al fatto se il loro beneficiario è residente dell'uno o dell'altro
Stato. Quando questi profitti sono assoggettati in uno Stato contraente ad una imposta surrogatoria dell'imposta sul reddito o dell'imposta sulle società, detta imposta è
determinata nel medesimo modo, senza riguardo al fatto se il beneficiario dei profitti
è residente dell'uno o dell'altro Stato.

5. I profitti derivanti dall'alienazione di ogni altro bene non menzionato nei paragrafi
1, 2 e 3 sono imponibili soltanto nello Stato contraente del quale il cedente è residente.


Art. 16

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera
professione o da altre attività indipendenti di carattere analogo sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che il residente non disponga abitualmente nell'altro 21

Per. soppresso dall'art. 11 dell'Acc. agg. del 22 lug. 1997 (RS 0.672.934.911).

22

Nuovo testo giusta l'art. 11 dell'Acc. agg. del 22 lug. 1997, in vigore dal 1° ago. 1998
(RS 0.672.934.911).

Imposte sul reddito e sulla sostanza - Conv. con la Francia 15

0.672.934.91 Stato contraente di una sede fissa per l'esercizio della sua attività. Ove disponga di
una tale sede fissa, gli utili sono imponibili nell'altro Stato, ma soltanto nella misura
in cui sono attribuibili a detta sede fissa.

2. L'espressione «libera professione» comprende, in particolare, le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, come anche le attività indipendenti dei medici, degli avvocati, ingegneri, architetti, dei dentisti e contabili.


Art. 17


23

1. Salve le disposizioni degli articoli da 18 a 21, i salari, gli stipendi e le altre rimunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di
un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. In quest'ultimo caso, le rimunerazioni percepite a detto titolo sono imponibili in quest'altro Stato.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le rimunerazioni che un residente di
uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro
Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se: a)

il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi di non più
di 183 giorni, in totale, nel corso dell'anno fiscale considerato; b)

le rimunerazioni sono pagate da o a nome di un datore di lavoro che non sia
residente dell'altro Stato; e c)

l'onere delle rimunerazioni non sia sostenuto da una stabile organizzazione o
sede fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo, le rimunerazioni dovute per attività dipendente svolta a bordo di navi o di aeromobili in traffico internazionale o a bordo di battelli adibiti alla navigazione interna sono imponibili nello
Stato contraente nel quale si trova la direzione effettiva dell'impresa.

4.24 Le disposizioni dell'Accordo dell'11 aprile 198325 relativo all'imposizione
delle remunerazioni dei lavoratori frontalieri, che fanno parte integrante della presente Convenzione, si applicano nonostante le disposizioni precedenti del presente
articolo, ma con riserva delle disposizioni degli articoli 18, 19 e 21.


Art. 18

1. Le partecipazioni agli utili (tantièmes), i gettoni di presenza e le altre retribuzioni
analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve come membro del consiglio
di amministrazione o di vigilanza di una società residente dell'altro Stato contraente
sono imponibili in detto altro Stato.

23

Vedi la nota all'art. 5.

24

Nuovo testo giusta l'art. 12 dell'Acc. agg. del 22 lug. 1997, in vigore dal 1° ago. 1998
(RS 0.672.934.911).

25

FF 1983 II 515; l'Accordo è entrato in vigore il 18 dic. 1986.

Doppia imposizione

16

0.672.934.91 2. Lo stesso dicasi delle retribuzioni concesse ai gerenti maggioritari delle società a
garanzia limitata che non hanno optato per l'ordinamento fiscale applicabile alle società di persone, ai gerenti delle società in accomandita per azioni e ai soci delle società di persone ed associazioni in partecipazione che hanno optato per l'ordinamento fiscale applicabile alle società di capitali.


Art. 19


26

1. Nonostante le disposizioni degli articoli 16 e 17, i redditi che un residente di uno
Stato contraente ritrae dalle sue attività personali svolte nell'altro Stato contraente in
qualità di artista dello spettacolo, come artista di teatro, del cinema, della radio o
della televisione, o in qualità di musicista o di sportivo sono imponibili in detto altro
Stato.

2. Quando il reddito proveniente da attività personali di un artista dello spettacolo o
di uno sportivo, in tale qualità, è attribuito ad una persona diversa dall'artista o dallo
sportivo medesimo, detto reddito è imponibile nello Stato contraente nel quale dette
attività sono svolte, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 16 e 17.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano al reddito che un residente di uno
Stato contraente ritrae dalle sue attività personali svolte nell'altro Stato contraente in
qualità di artista dello spettacolo o di sportivo qualora queste attività nell'altro Stato
siano finanziate principalmente con fondi pubblici del primo Stato, delle sue suddivisioni politiche, dei suoi enti locali o delle loro persone giuridiche di diritto pubblico.

4. Le disposizioni del paragrafo 2 non si applicano ai redditi provenienti da attività
personali che un artista o uno sportivo residente di uno Stato contraente svolge in
tale qualità nell'altro Stato contraente qualora questi redditi siano attribuibili ad una
persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimo e quest'altra persona sia finanziata principalmente con fondi pubblici di questo Stato, delle sue suddivisioni
politiche, dei suoi enti locali o delle loro persone giuridiche di diritto pubblico.


Art. 20

Salve le disposizioni dell'articolo 21, le pensioni e le altre rimunerazioni analoghe
pagate a un residente di uno Stato contraente a titolo di cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.


Art. 21

Le rimunerazioni, comprese le pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una
suddivisione politica o da un suo ente locale, ovvero da una persona giuridica di
diritto pubblico di detto Stato, sia direttamente, sia mediante prelevamento da un
fondo speciale, a una persona fisica sua cittadina a titolo di servizi resi presentemente o precedentemente, sono imponibili soltanto nello Stato contraente da dove
provengono dette rimunerazioni.

26

Nuovo testo giusta l'art. 13 dell'Acc. agg. del 22 lug. 1997, in vigore dal 1° ago. 1998
(RS 0.672.934.911).

Imposte sul reddito e sulla sostanza - Conv. con la Francia 17

0.672.934.91

Art. 22

Le somme che uno studente o un apprendista, il quale è, o era prima, residente di
uno Stato contraente e che soggiorna nell'altro Stato contraente al solo scopo di
continuare i suoi studi o la sua formazione professionale, riceve per sopperire alle
spese di mantenimento, di studio o di formazione, non sono imponibili in questo
altro Stato, a condizione che esse provengano da fonti situate fuori di detto altro
Stato.


Art. 23


27

1. Indipendentemente dalla loro provenienza, gli elementi di reddito di un residente
di uno Stato contraente di cui questo residente è il beneficiario effettivo e che non
sono trattati negli articoli precedenti della presente Convenzione sono imponibili
soltanto in questo Stato.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai redditi diversi da quelli provenienti da beni immobili, come definiti nel paragrafo 2 dell'articolo 6, qualora il beneficiario effettivo di tali redditi, residente di uno Stato contraente, eserciti nell'altro
Stato contraente, sia un'attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile
organizzazione ivi situata, sia una libera professione o altre attività indipendenti di
carattere analogo mediante una base fissa ivi situata, e che il diritto o il bene generatore dei redditi si ricolleghi effettivamente a detta stabile organizzazione o base
fissa. In tale ipotesi, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7 o dell'articolo 16, a seconda dei casi.


Art. 24

1. La sostanza costituita da beni immobili, come definiti al capoverso 1 del paragrafo 2 dell'articolo 6, è imponibile nello Stato contraente dove i beni stessi sono
situati. ...28

La sostanza costituita da azioni, quote o altri diritti in una società, in un trust o in
un'istituzione analoga, il cui attivo o patrimonio è principalmente costituito, direttamente o indirettamente, da beni immobili definiti nel paragrafo 2 dell'articolo 6 e
situati in uno Stato contraente oppure da diritti portanti su tali beni, è imponibile in
questo Stato. Per quanto concerne l'applicazione delle disposizioni del periodo precedente non sono presi in considerazione i beni immobili destinati da tale società
alla propria attività industriale, commerciale o agricola oppure all'esercizio da parte
della stessa di una libera professione o di altre attività indipendenti di carattere analogo.29 2. La sostanza costituita da beni mobili, facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione di un'impresa o da beni mobili di pertinenza di una sede fissa che serve 27

Nuovo testo giusta l'art. 14 dell'Acc. agg. del 22 lug. 1997, in vigore dal 1° ago. 1998
(RS 0.672.934.911).

28

Per. soppresso dall'art. 15 dell'Acc. agg. del 22 lug. 1997 (RS 0.672.934.911).

29

Introdotto dall'art. 15 dell'Acc. agg. del 22 lug. 1997, in vigore dal 1° ago. 1998
(RS 0.672.934.911).

Doppia imposizione

18

0.672.934.91 all'esercizio di una libera professione, è imponibile nello Stato contraente dove è
situata la stabile organizzazione o la sede fissa.

3. Le navi e gli aeromobili esercitati in traffico internazionale e i battelli adibiti alla
navigazione interna, come i beni mobili relativi al loro esercizio, sono imponibili
soltanto nello Stato contraente dove si trova la sede della direzione effettiva dell'impresa.

4. Le partecipazioni ad imprese costituite in forma di società semplice, di società di
fatto, di società in nome collettivo o di società in accomandita semplice, come anche
i diritti in associazioni in partecipazione o in società civili del diritto francese, qualora queste imprese siano assoggettate all'ordinamento fiscale applicabile alle società
di persone, sono imponibili nello Stato contraente dove le imprese di cui si tratta
hanno una stabile organizzazione.

5. La mobilia che arreda un'abitazione è imponibile nello Stato dove si trova l'abitazione.

6. I beni mobili gravati da usufrutto sono imponibili soltanto nello Stato contraente
di cui l'usufruttuario è residente.

7. Ogni altro elemento della sostanza di un residente di uno Stato contraente è imponibile soltanto in questo Stato.


Art. 25

Viene convenuto che la doppia imposizione sarà evitata nel modo seguente: A.30 Per quanto riguarda la Francia: 1. Nonostante ogni altra disposizione della presente Convenzione, i redditi che sono
imponibili o sono imponibili soltanto in Svizzera conformemente alle disposizioni
della Convenzione e che costituiscono redditi imponibili di un residente di Francia,
sono presi in considerazione per il calcolo dell'imposta francese qualora non siano
esenti dall'imposta sulle società in applicazione della legislazione interna francese.
In questo caso, l'imposta svizzera non è deducibile da questi redditi ma il residente
di Francia ha diritto, con riserva delle condizioni e dei limiti previsti nelle lettere a)
e b) che seguono, ad un credito d'imposta («avoir fiscal») computabile sull'imposta
francese. Questo credito d'imposta è pari: a)

per i redditi non considerati nel paragrafo 1 b, all'ammontare dell'imposta
francese corrispondente a questi redditi, a condizione che il residente di
Francia sia assoggettato all'imposta svizzera in relazione a questi redditi; b)

per i redditi considerati nel secondo comma del paragrafo 2 dell'articolo 6, per i redditi assoggettati all'imposta francese sulle società di cui all'articolo 7 e per i redditi di cui agli articoli 11 e 13, nei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 15, nel paragrafo 3 dell'articolo 17, nell'articolo 18 e nei paragrafi 1 e 2
dell'articolo 19, all'ammontare dell'imposta pagata in Svizzera, conformemente alle disposizioni di questi articoli; tuttavia, questo credito d'imposta 30

Nuovo testo giusta l'art. 16 n. 1 dell'Acc. agg. del 22 lug. 1997, in vigore dal 1° ago. 1998
(RS 0.672.934.911).

Imposte sul reddito e sulla sostanza - Conv. con la Francia 19

0.672.934.91 non può eccedere l'ammontare dell'imposta francese corrispondente a questi
redditi.

2. Un residente di Francia che possiede sostanza imponibile in Svizzera conformemente alle disposizioni dei paragrafi 1, 2, 4 o 5 dell'articolo 24 è assoggettato ad
imposta, in relazione a questa sostanza, anche in Francia. L'imposta francese è calcolata deducendo un credito d'imposta («avoir fiscal») pari all'ammontare dell'imposta pagata in Svizzera su questa sostanza. Tuttavia, questo credito d'imposta non
può eccedere l'ammontare dell'imposta francese corrispondente a questa sostanza.

B. Per quanto riguarda la Svizzera: 1. Se un residente della Svizzera percepisce redditi o possiede una sostanza che,
conformemente alle disposizioni della convenzione, sono imponibili in Francia, la
Svizzera esenta da imposta detti redditi (ad eccezione dei dividendi, degli interessi e
dei diritti di licenza) o detta sostanza, ma può, per determinare l'imposta afferente al
rimanente reddito o alla rimanente sostanza di questo residente, applicare l'aliquota
corrispondente all'intero reddito o all'intera sostanza, senza tener conto dell'esenzione. Tuttavia, questa esenzione si applica ai redditi, ai profitti in capitale o agli
elementi della sostanza considerati nel paragrafo 2, secondo comma dell'articolo 6,
al paragrafo 2 dell'articolo 15 o al paragrafo 1, secondo periodo dell'articolo 24,
soltanto se questi redditi, profitti in capitale o elementi della sostanza sono stati assoggettati a imposta in Francia.31 2. Se un residente della Svizzera percepisce dividendi, interessi o diritti di licenza
che, conformemente alle disposizioni degli articoli da 11 a 13 sono imponibili in
Francia, la Svizzera concede a sua domanda uno sgravio d'imposta. Esso consiste: a)

nel computo dell'imposta pagata in Francia, conformemente alle disposizioni
degli articoli da 11 a 13, nell'imposta svizzera afferente ai redditi di cui trattasi di questo residente; la somma così computata non può tuttavia eccedere
la frazione dell'imposta svizzera, calcolata prima del computo, corrispondente ai redditi imposti in Francia, o b)

in una riduzione globale dell'imposta svizzera, o c)

in una esenzione parziale dei redditi di cui si tratta dall'imposta svizzera, ma
almeno in una deduzione dell'imposta pagata in Francia dall'ammontare
lordo dei redditi percepiti dalla Francia.

Tuttavia, detto sgravio consiste in una deduzione dell'imposta pagata in Francia dall'ammontare lordo dei redditi di cui si tratta percepiti dalla Francia, se il beneficiario
residente della Svizzera non può, in virtù delle disposizioni dell'articolo 14, fruire
della limitazione, di cui agli articoli da 11 a 13, dell'imposta francese afferente ai
dividendi, agli interessi e ai diritti di licenza.

La Svizzera determina la natura dello sgravio e ne disciplina la procedura secondo le
disposizioni sull'esecuzione delle convenzioni internazionali conchiuse dalla Confederazione per evitare i casi di doppia imposizione.

31

Per. introdotto dall'art. 16 n. 2 dell'Acc. agg. del 22 lug. 1997, in vigore dal 1° ago. 1998
(RS 0.672.934.911).

Doppia imposizione

20

0.672.934.91

Art. 26

1. I cittadini di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente
ad alcuna imposizione od obbligo ad essa inerente, diversi o più onerosi di quelli cui
sono o potranno essere assoggettati i cittadini di detto altro Stato trovantisi nella
medesima situazione. In particolare, i cittadini di uno Stato contraente che sono imponibili nell'altro Stato contraente fruiscono, alle medesime condizioni, delle esenzioni, degli abbattimenti alla base, delle deduzioni c riduzioni d'imposte o tasse concessi per carichi di famiglia ai cittadini di detto altro Stato trovantisi nella medesima
situazione.

2. Il termine «cittadini» designa per ogni Stato contraente: a)

le persone fisiche che hanno la cittadinanza di questo Stato; b)

le persone giuridiche, società di persone e unioni di persone costituite in
conformità della legislazione del detto Stato.

3. L'imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la
medesima attività.

Tale disposizione non può essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno
Stato contraente di concedere ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni
personali, gli abbattimenti e le riduzioni d'imposta che concede ai propri residenti in
relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.

...32

4.33 A meno che non siano applicabili le disposizioni dell'articolo 9, del paragrafo 5
dell'articolo 12 o del paragrafo 6 dell'articolo 13, gli interessi, i diritti di licenza e le
altre spese pagati da un'impresa di uno Stato contraente ad un residente dell'altro
Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di
detta impresa, alle stesse condizioni come se fossero stati pagati ad un residente del
primo Stato. Allo stesso modo, i debiti di un'impresa di uno Stato contraente verso
un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione
della sostanza imponibile di detta impresa, alle stesse condizioni come se essi fossero stati contratti verso un residente del primo Stato.

5.34 Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro
Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa inerente, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.

32

Comma soppresso dall'art. 17 n. 1 dell'Acc. agg. del 22 lug. 1997 (RS 0.672.934.911).

33 Introdotto

dall'art. 17 n. 2 dell'Acc. agg. del 22 lug. 1997, in vigore dal 1° ago. 1998 (RS 0.672.934.911).

34

Originario n. 4

Imposte sul reddito e sulla sostanza - Conv. con la Francia 21

0.672.934.91 6.35 Nonostante le disposizioni dell'articolo 236, ai fini del presente articolo il termine «imposizione» designa le imposte di ogni genere e denominazione.


Art. 27

1.37 Quando ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti
comportano o comporteranno per lei un'imposizione non conforme alla presente
Convenzione, una persona può, indipendentemente dai rimedi giuridici previsti dalla
legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il suo caso all'autorità competente
dello Stato contraente di cui è residente o, se il suo caso rientra nell'ambito del paragrafo 1 dell'articolo 26, a quella dello Stato contraente di cui possiede la cittadinanza. Il caso dovrà essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un'imposizione non conforme alle disposizioni
della presente Convenzione.

2. Detta autorità competente, se il reclamo le appare fondato ed essa stessa non è in
grado di trovare una soluzione soddisfacente, si sforzerà di risolvere il caso in via di
amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al
fine di evitare un'imposizione non conforme alla convenzione.

3. Le autorità competenti degli Stati contraenti si sforzeranno, in via di amichevole
composizione, di appianare le difficoltà che potessero sorgere in ordine all'applicazione della convenzione. Esse possono altresì concertarsi al fine di evitare la doppia
imposizione nei casi non previsti della convenzione.

4. Le autorità competenti degli Stati contraenti possono comunicare direttamente fra
di loro al fine di pervenire ad un accordo nel senso dei paragrafi precedenti. Se per
giungere a detto accordo appare consigliabile uno scambio orale dei rispettivi punti
di vista, esso può aver luogo in seno ad una commissione composta di rappresentanti
delle autorità competenti degli Stati contraenti.


Art. 28

1. Le autorità competenti degli Stati contraenti possono, su richiesta, scambiarsi le
informazioni (che le legislazioni fiscali dei due Stati consentono di ottenere nell'ambito della normale prassi amministrativa) necessarie per applicare correttamente la
presente convenzione. Le informazioni così scambiate debbono essere tenute segrete
e possono essere rivelate soltanto alle persone incaricate dell'accertamento o della
riscossione delle imposte che formano oggetto della presente convenzione. Non possono essere scambiate informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali,
bancari, industriali, professionali o metodi commerciali.

2. Le disposizioni del presente articolo non possono, in alcun caso, essere interpretate come facenti obbligo ad uno Stato contraente di prendere provvedimenti amministrativi in deroga alle sue prescrizioni o prassi amministrative, ovvero contrari alla 35

Originario n. 5

36

Parole introdotte dall'art. 17 n. 4 dell'Acc. agg. del 22 lug. 1997, in vigore dal 1° ago.
1998 (RS 0.672.934.911).

37

Nuovo testo giusta l'art. 18 dell'Acc. agg. del 22 lug. 1997, in vigore dal 1° ago. 1998
(RS 0.672.934.911).

Doppia imposizione

22

0.672.934.91 sua sovranità, alla sicurezza, ai suoi interessi generali o all'ordine pubblico, o di fornire informazioni che non possono essere ottenute in base alla sua propria legislazione e a quella dello Stato che le chiede.


Art. 29

1. Le disposizioni della presente convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di
cui fruiscono i funzionari diplomatici e consolari in virtù di norme generali del diritto internazionale o di disposizioni di accordi particolari.

2. Il diritto d'imposizione è riservato allo Stato accreditante nella misura in cui, a
cagione di privilegi fiscali di cui fruiscono i funzionari diplomatici e consolari, in
virtù di norme generali del diritto internazionale o di disposizioni di accordi internazionali particolari, il reddito o la sostanza non sono imponibili nello Stato presso il
quale i funzionari di cui trattasi sono accreditati.

3. Ai fini della convenzione, i membri di una rappresentanza diplomatica o consolare di uno Stato contraente accreditata presso l'altro Stato contraente o presso uno
Stato terzo, e che hanno la cittadinanza dello Stato accreditante, sono considerati
residenti dello Stato accreditante qualora vi siano assoggettati ai medesimi obblighi,
quanto alle imposte sul reddito e sulla sostanza, dei residenti di detto Stato.

4. La convenzione non si applica alle organizzazioni internazionali o ai loro organi o
funzionari, nè ai membri di una rappresentanza diplomatica o consolare di uno Stato
terzo che si trovano bensì sul territorio di uno Stato contraente, ma non sono trattati
come residenti nell'uno o nell'altro Stato contraente, quanto alle imposte sul reddito
e sulla sostanza.


Art. 30

1. La presente convenzione può essere estesa, integralmente o con le modificazioni
necessarie, ai Territori d'Oltremare della Repubblica Francese che riscuotono imposte di natura analoga a quelle cui si applica la presente convenzione. Tale estensione
ha effetto a partire dalla data e con le modificazioni e alle condizioni, comprese le
condizioni relative alla cessazione dell'applicazione, che saranno fissate di comune
accordo fra gli Stati contraenti con scambio di note diplomatiche o secondo ogni
altra procedura conforme alle relative disposizioni costituzionali.

2. Salvo diversa intesa fra i due Stati contraenti, quando la convenzione sia denunciata da uno dei due ai termini dell'articolo 33, in appresso, essa cesserà di avere
applicazione, alle condizioni previste in detto articolo, in ogni territorio o parte di
territorio cui essa è stata estesa conformemente al presente articolo.


Art. 31

1. Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliscono le modalità d'applicazione della presente convenzione. Esse si accorderanno, in particolare quanto alla
procedura di sgravio prevista agli articoli da 11 a 14.

Imposte sul reddito e sulla sostanza - Conv. con la Francia 23

0.672.934.91 2.38 Per ottenere in uno Stato contraente i vantaggi previsti dalla presente Convenzione i residenti dell'altro Stato contraente devono, a meno che le autorità competenti non dispongano diversamente, presentare un certificato di residenza che indichi
segnatamente la natura come pure l'ammontare o il valore dei redditi o della sostanza in oggetto e contenga la certificazione dei servizi fiscali di detto altro Stato.


Art. 32

1. La presente convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratificazione saranno
scambiati a Berna non appena possibile.

2. Essa entrerà in vigore dopo lo scambio degli strumenti di ratificazione e le sue
disposizioni saranno applicabili per la prima volta: a)

alle imposte riscosse mediante ritenuta alla fonte su i dividendi, gli interessi
e i diritti di licenza pagabili dopo il 31 dicembre 1966; b)

alle altre imposte francesi accertate per l'anno 1967; c)

alle altre imposte svizzere riscosse per l'anno 1967.

3. È abrogata la convenzione conchiusa a Parigi il 31 dicembre 195339 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Francese, intesa ad evitare i casi di doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza; essa cessa di avere effetto
per le imposte alle quali si applica la presente convenzione in conformità del paragrafo 2. Tuttavia, le disposizioni della convenzione precitata restano in vigore, nella
misura in cui vi sia fatto riferimento, per l'applicazione della convenzione conchiusa
a Parigi il 31 dicembre 195340 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Francese, intesa ad evitare i casi di doppia imposizione in materia d'imposte sulle successioni.


Art. 33

La presente convenzione resta in vigore sino a quando non sarà denunciata da uno
degli Stati contraenti. Ciascun Stato contraente può denunciare la convenzione per
via diplomatica con un preavviso minimo di sei mesi prima della fine di ogni anno
civile. In tal caso la convenzione si applicherà per l'ultima volta: a)

alle imposte riscosse mediante ritenuta alla fonte sui dividendi, gli interessi e
i diritti di licenza, pagabili prima che termini l'anno per la fine del quale la
denuncia è stata notificata; b)

alle altre imposte francesi accertate per l'anno per la fine del quale la denuncia è stata notificata; c)

alle altre imposte svizzere riscosse per l'anno per la fine del quale la denuncia è stata notificata.

38 Introdotto

dall'art. 19 dell'Acc. agg. del 22 lug. 1997, in vigore dal 1° ago. 1998 (RS 0.672.934.911).

39

RU 1955 119. Per le disposizioni ancora in vigore vedi RS 0.672.934.92 in fine.

40

RS 0.672.934.92

Doppia imposizione

24

0.672.934.91 In fede di che, i plenipotenziari dei due Stati hanno firmato la presente convenzione
e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto a Parigi, il 9 settembre 1966, in due esemplari.

Per la Confederazione Svizzera: Per il Presidente della Repubblica
Francese:

Claude Caillat

Gilbert de Chambrun

Imposte sul reddito e sulla sostanza - Conv. con la Francia 25

0.672.934.91 Protocollo addizionale41 All'atto della firma della convenzione conchiusa in data odierna tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Francese, intesa ad evitare la doppia imposizione nel
campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza, i plenipotenziari sottoscritti hanno
convenuto le disposizioni complementari seguenti, che sono parte integrante della
convenzione:

I. Per quanto concerne l'articolo 4 della Convenzione, con riserva d'accordo fra le
autorità competenti degli Stati contraenti, l'espressione «residente di uno Stato contraente» designa parimenti gli organismi senza scopo di lucro costituiti e stabiliti in
detto Stato, anche se in esso sono esentati dall'imposta, che esercitano la loro attività in ambito scientifico, sportivo, artistico, culturale, educativo o caritativo, a condizione che la legislazione di detto Stato limiti il godimento e la disponibilità dei
beni di questi organismi, sia durante la loro esistenza sia all'atto del loro scioglimento o della loro liquidazione, alla realizzazione dell'oggetto che giustifica la loro
esenzione dall'imposta.

II. a)

Resta inteso che l'espressione «beni immobili» definita nel paragrafo 2
dell'articolo 6 della Convenzione comprende le opzioni, le promesse di vendita e gli altri diritti analoghi relativi a questi beni.

b)

Per quanto concerne il secondo comma del paragrafo 2 dell'articolo 6, resta
inteso che l'espressione «godimento esclusivo» include il godimento dei
beni immobili durante uno o più periodi di durata limitata nel corso
dell'anno fiscale considerato e il godimento dei beni immobili nel quadro di
una indivisione o di una comproprietà.

III. Le disposizioni del paragrafo 8 dell'articolo 7 e del paragrafo 4 dell'articolo 24
della Convenzione si applicano parimenti alle altre società o a unioni assoggettate
dalla legislazione interna francese ad un regime fiscale analogo a quello delle società
di persone.

IV. Per quanto concerne l'articolo 11 della Convenzione, le autorità competenti degli Stati contraenti possono accordarsi per applicare, alle condizioni e nei limiti che
esse fissano in comune, le disposizioni del paragrafo 3 a, ai beneficiari effettivi che
non soddisfano le condizioni fissate nel paragrafo 3 c i).

V. a)

Resta inteso che l'espressione «ammontare dell'imposta francese corrispondente a questi redditi» di cui al paragrafo 1 dell'articolo 25 A della Convenzione designa:
i)

quando l'imposta dovuta in relazione a questi redditi è calcolata applicando un'aliquota proporzionale, il prodotto dell'ammontare dei redditi
netti considerati in base all'aliquota che viene loro effettivamente applicata; ii)

quando l'imposta dovuta in relazione a questi redditi è calcolata applicando una tabella progressiva, il prodotto dell'ammontare dei redditi
netti considerati in base all'aliquota che risulta dal rapporto fra l'imposta effettivamente dovuta in relazione al reddito netto globale se41

Aggiornato giusta l'art. 20 dell'Acc. agg. del 22 lug. 1997, in vigore dal 1° ago. 1998
(RS 0.672.934.911).

Doppia imposizione

26

0.672.934.91 condo la legislazione francese e l'ammontare di questo reddito netto
globale.

Questa interpretazione si applica per analogia all'espressione «ammontare
dell'imposta francese corrispondente a questa sostanza» di cui al paragrafo 2.

b)

Resta inteso che l'espressione «ammontare dell'imposta pagata in Svizzera»
di cui ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 25 A della Convenzione designa l'ammontare dell'imposta svizzera effettivamente sopportata a titolo definitivo in
relazione ai redditi o agli elementi della sostanza considerati, conformemente alle disposizioni della Convenzione, da parte del residente di Francia
che beneficia di questi redditi o che possiede questi elementi della sostanza.

VI. Per quanto concerne l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 26 della Convenzione, resta inteso che una persona fisica o giuridica, società
di persone o associazione residente di uno Stato contraente non si trova nella stessa
situazione di una persona fisica o giuridica, società di persone o associazione non
residente di detto Stato, anche se, trattandosi di persone giuridiche, società di persone o associazioni, questi enti sono considerati, in applicazione del paragrafo 2
dello stesso articolo, come cittadini dello Stato contraente di cui sono residenti.

VII. Le disposizioni dell'articolo 26 della Convenzione non limitano per nulla il
diritto delle persone giuridiche cittadine e residenti di Svizzera di beneficiare delle
disposizioni del numero 3 dell'articolo 990 E del Codice generale tributario francese
che permettono a dette persone di esonerarsi, a certe condizioni, dall'imposta sul
valore venale degli immobili che esse possiedono in Francia. Quando queste persone
chiedono di beneficiare di queste disposizioni, le autorità competenti possono, in
caso di dubbio, scambiarsi informazioni per l'applicazione di questa imposta, conformemente alle disposizioni del secondo e terzo periodo del paragrafo 1 dell'articolo 28 della Convenzione e alle disposizioni del paragrafo 2 dello stesso articolo.

VIII. Le disposizioni della Convenzione non impediscono per nulla alla Francia di
applicare le disposizioni dell'articolo 212 del suo Codice generale tributario nella
misura in cui questa applicazione sia compatibile con i principi dell'articolo 9 della
Convenzione.

IX. Resta inteso che i residenti di uno Stato contraente che hanno una o più abitazioni sul territorio dell'altro Stato non possono essere assoggettati in quest'ultimo
Stato a un'imposta sul reddito determinata globalmente secondo il valore locativo
della o delle abitazioni.

Fatto a Parigi, il 9 settembre 1966, in due esemplari.

Per la Confederazione Svizzera: Per il Presidente della Repubblica Francese: Claude Caillat

Gilbert de Chambrun