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Fedlex DEFRITRMEN
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1

Traduzione1

Costituzione della Repubblica e Cantone di Neuchâtel del 24 settembre 2000 (Stato 29 settembre 2011) Il Popolo del Cantone di Neuchâtel, conscio delle sue responsabilità verso l'essere umano, la collettività, l'ambiente
naturale e le generazioni future, rispettoso delle diversità culturali e regionali, risoluto ad assicurare, per quanto in suo potere, la libertà, la giustizia, la pace e la prosperità in un ordinamento democratico e a conformare una collettività viva, unita, solidale e aperta al mondo, si è dato la presente Costituzione: Titolo primo: Disposizioni generali

Art. 1

1 Il Cantone di Neuchâtel è una repubblica democratica, laica, sociale e garante dei diritti fondamentali.

2

Il potere appartiene al Popolo. È esercitato dal corpo elettorale e dalle autorità nelle forme previste dalla presente Costituzione.

3

Il Cantone di Neuchâtel è uno degli Stati della Confederazione Svizzera. Comprende il territorio che gli è garantito dalla Costituzione federale.

4

Il Cantone è suddiviso in Comuni, a loro volta riuniti in Distretti.


Art. 2
La capitale del Cantone è la città di Neuchâtel, sede del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato.


Art. 3

Lo stemma del Cantone è:
Interzato in palo di verde, d'argento e di rosso, il rosso caricato nel capo da una crocetta del secondo.

Accettata nella votazione popolare del 24 set. 2000. Garantita dall'AF il 20 set. 2001 (FF 2001 2185 5190).

1

Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta.

131.233

Repubblica e

Cantone di

Neuchâtel

Capitale

del Cantone

Stemma

del Cantone

Costituzioni cantonali 2

131.233


Art. 4

La lingua ufficiale del Cantone è il francese.


Art. 5

1 Nei limiti delle loro competenze e a complemento dell'iniziativa e della responsabilità delle altre collettività e dei privati, lo Stato e i Comuni assumono i compiti loro affidati dalla legge, segnatamente: a. la protezione della libertà delle persone; b. il mantenimento della sicurezza e dell'ordine pubblici; c. l'istruzione e la formazione, scolastica e professionale, nonché l'educazione degli adulti; d. l'accoglienza e l'integrazione degli stranieri, nonché la protezione delle minoranze;

e. la promozione e la tutela della salute; f. lo sviluppo dell'economia, nonché il mantenimento e la creazione di posti di lavoro;

g. l'equilibrio tra le regioni, nonché la collaborazione e la perequazione finanziaria intercomunali;

h. la protezione sociale; i.

la politica dell'alloggio; j. la protezione e il risanamento dell'ambiente, nonché la tutela del paesaggio e del patrimonio naturale e culturale; k. la pianificazione del territorio, l'urbanistica e la polizia delle costruzioni;

l. l'approvvigionamento idrico ed energetico, la gestione parsimoniosa delle risorse non rinnovabili, nonché l'incentivazione dell'utilizzazione delle risorse rinnovabili;

m. la politica dei trasporti e delle comunicazioni, in particolare l'incentivazione dei trasporti pubblici; n. la promozione della cultura e delle arti; o. il sostegno delle scienze e della ricerca; p. l'incentivazione delle attività sportive; q. la cooperazione intercantonale e internazionale.

2

Nell'adempimento dei loro compiti e se vi è conflitto d'interessi, lo Stato e i Comuni privilegiano gli interessi delle generazioni future.

Prestano particolare attenzione alle esigenze dello sviluppo sostenibile e al mantenimento della biodiversità.

Lingua ufficiale

Compiti

dello Stato e

dei Comuni

Neuchâtel

3

131.233


Art. 6

1 Lo Stato e i Comuni rispondono dei danni che i loro agenti causano illecitamente a terzi nell'esercizio delle loro funzioni.

2

La legge stabilisce a quali condizioni lo Stato e i Comuni rispondono dei danni che i loro agenti causano lecitamente.

Titolo secondo: Diritti fondamentali, obiettivi e mandati sociali

Capitolo 1: Diritti fondamentali

Art. 7

1 La dignità umana va rispettata e protetta.

2

La tortura e i trattamenti inumani o degradanti sono vietati.


Art. 8

1 L'uguaglianza giuridica è garantita. Nessuno deve subire discriminazioni, segnatamente a causa dell'origine, dell'etnia, del colore della pelle, del sesso, della lingua, della situazione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche o di una deficienza fisica, mentale o psichica.

2

Donna e uomo hanno pari diritti. Hanno segnatamente diritto alla stessa formazione, a un salario uguale per un lavoro di uguale valore e pari accesso alla funzione pubblica.


Art. 9

1 Ognuno ha il diritto d'essere protetto nella sua buona fede e trattato in modo non arbitrario dai poteri pubblici.

2

Sono vietate le leggi retroattive che comportino oneri supplementari per i privati.


Art. 10

1 La libertà personale è garantita.

2

Sono in particolare garantiti il diritto alla vita, il diritto all'integrità fisica, mentale e psichica, nonché la libertà di movimento.

Responsabilità

degli enti

pubblici

Dignità umana

Uguaglianza e

divieto delle

discriminazioni

Protezione

della buona fede,

divieto

dell'arbitrarietà,

irretroattività

delle leggi

Libertà

personale

Costituzioni cantonali 4

131.233


Art. 11

1 Ognuno ha diritto al rispetto della vita privata e familiare, del domicilio, della corrispondenza e delle telecomunicazioni.

2

Ognuno ha il diritto d'essere protetto contro l'utilizzazione abusiva dei dati che lo concernono. Può consultare tali dati e esigerne la rettifica se inesatti e la distruzione se inutili.

3

Le autorità possono trattare dati personali soltanto se vi è una base legale e per quanto necessario all'adempimento dei loro compiti. Esse si assicurano che tali dati siano protetti contro un'utilizzazione abusiva.


Art. 12

1 Il diritto al matrimonio è garantito.

2

La libertà di scegliere un'altra forma di convivenza è riconosciuta.


Art. 13
Chiunque si trovi nel bisogno ha diritto a un alloggio, alle cure mediche necessarie e ai mezzi indispensabili per preservare la sua dignità.


Art. 14

1 Ogni fanciullo ha il diritto d'essere protetto e assistito.

2

Egli ha diritto, nell'ambito della scuola pubblica e dell'obbligo, a una formazione gratuita corrispondente alle sue capacità.


Art. 15

La libera scelta del domicilio e del luogo di dimora è garantita.


Art. 16

1 Ognuno ha il diritto di scegliere liberamente la propria religione e le proprie convinzioni filosofiche e di professarle individualmente o collettivamente.

2

Ognuno ha il diritto di far parte di una comunità religiosa, di compiere un atto religioso e di seguire un insegnamento religioso. Nessuno può esservi costretto.


Art. 17

1 Ognuno ha il diritto di formarsi una propria opinione, di esprimerla e di comunicarla liberamente, con la parola, lo scritto, l'immagine, il gesto o in qualsiasi altro modo.

Diritto al rispetto della vita privata

e familiare, del

domicilio, della

corrispondenza e

delle telecomunicazioni

Diritto al

matrimonio,

altre forme di

convivenza

Diritto a

condizioni

minime

d'esistenza

Diritti del

fanciullo

Libertà

di domicilio

Libertà religiosa

Libertà di

comunicazione e

d'informazione

Neuchâtel

5

131.233

2

Ognuno ha il diritto di ricevere informazioni, di procurarsele presso fonti generalmente accessibili e di diffonderle liberamente.

3

La censura è vietata.


Art. 18

Ognuno ha il diritto di consultare i documenti ufficiali, sempre che
nessun interesse pubblico o privato preponderante non vi si opponga.

La legge disciplina questo diritto all'informazione.


Art. 19
Ognuno ha il diritto di fondare associazioni, di farne parte e di partecipare alle loro attività. Nessuno può esservi costretto.


Art. 20

1 Ognuno ha il diritto di organizzare riunioni e manifestazioni e di prendervi parte. Nessuno può esservi costretto. 2 La legge o un regolamento comunale può sottoporre a autorizzazione le riunioni e le manifestazioni su suolo pubblico.


Art. 21

1 Ognuno ha il diritto di rivolgere una petizione alle autorità e di raccogliere firme a tal fine.

2

Le autorità legislative e le autorità esecutive sono tenute ad esaminare il merito delle petizioni e a rispondervi quanto prima.


Art. 22

La libertà dell'insegnamento e la libertà della ricerca scientifica sono
garantite.


Art. 23

La libertà dell'espressione artistica è garantita.


Art. 24

La libertà di lingua è garantita.


Art. 25

1 La proprietà è garantita.

2

In caso di espropriazione o di equivalente restrizione della proprietà è dovuta piena indennità.

Diritto

all'informazione

Libertà di

associazione

Libertà di

riunione e di

manifestazione

Diritto di

petizione

Libertà

dell'insegnamento e della ricerca

scientifica

Libertà dell'arte

Libertà di lingua

Proprietà

Costituzioni cantonali 6

131.233


Art. 26

1 La libertà economica è garantita.

2

Sono in particolare garantiti la libera scelta della professione e del posto di lavoro, nonché il libero esercizio dell'attività economica.


Art. 27

1 I lavoratori, i datori di lavoro e le loro organizzazioni hanno il diritto di coalizzarsi in sindacati per difendere i loro interessi, di fondare associazioni e di aderirvi. Non possono esservi costretti.

2

I conflitti collettivi di lavoro sono per quanto possibile risolti con il negoziato o la mediazione.

3

Il diritto di sciopero e il diritto di serrata sono garantiti se si riferiscono ai rapporti di lavoro e sono conformi agli obblighi di preservare la pace del lavoro o di ricorrere alla conciliazione. La legge può disciplinare l'esercizio di questi diritti; può limitare o vietare il ricorso allo sciopero per certe categorie di persone, segnatamente nel settore pubblico.


Art. 28

1 Chiunque sia parte in un procedimento giudiziario o amministrativo ha diritto che la sua causa sia trattata equamente e decisa entro congruo termine.

2

In qualsivoglia procedimento le parti hanno il diritto d'essere sentite, di consultare gli atti e di ricevere una decisione motivata.

3

Chi non disponga di risorse sufficienti ha diritto al gratuito patrocinio, alle condizioni stabilite dalla legge.


Art. 29
Chiunque la cui causa debba essere trattata in un procedimento giudiziario ha diritto che la stessa sia deferita a un tribunale stabilito dalla legge, competente, indipendente e imparziale. Fatte salve le eccezioni previste dalla legge, le udienze e la pronuncia della sentenza sono pubbliche.


Art. 30

1 Nessuno può essere privato della libertà se non nei casi e secondo le forme previsti dalla legge.

2

Chiunque sia privato della libertà dev'essere immediatamente informato, in una lingua a lui comprensibile, sulle ragioni di tale privazione e sui diritti che gli spettano.

Libertà

economica

Libertà sindacale

Garanzie

procedurali

generali

Garanzie

procedurali

giudiziarie

Garanzie in caso

di privazione

della libertà

Neuchâtel

7

131.233

3

Chiunque sia arrestato dalla polizia dev'essere tradotto senza indugio dinanzi a un'autorità giudiziaria. Se questa autorità dispone il mantenimento dell'arresto, l'arrestato ha il diritto d'essere giudicato entro un termine ragionevole o di essere rimesso in libertà.

4

Chiunque sia privato della libertà ha il diritto di far controllare la legalità di tale privazione in un procedimento giudiziario semplice e celere.

5

Se la privazione della libertà risulta illegale o ingiustificata, lo Stato ripara il pregiudizio arrecato.


Art. 31

1 Ogni persona è presunta innocente fintanto che non sia stata condannata con sentenza passata in giudicato.

2

Nessuno può essere condannato per un'azione od omissione che non era punibile al momento in cui fu compiuta, né essere perseguito o punito per un reato per cui sia già stato assolto o condannato con sentenza passata in giudicato.

3

Il prevenuto ha il diritto d'essere informato quanto prima, in modo dettagliato e in una lingua a lui comprensibile, sulle accuse che gli sono rivolte e sui diritti che gli spettano.


Art. 32

1 I diritti fondamentali hanno valenza nell'intero ordinamento giuridico.

2

Chiunque assuma un compito pubblico è tenuto a rispettarli.


Art. 33

1 I diritti fondamentali possono essere limitati soltanto se tale limitazione poggia su una base legale, è giustificata da un interesse pubblico preponderante o dalla protezione di un diritto fondamentale altrui e rispetta il principio della proporzionalità. 2

Le limitazioni gravi devono essere previste nella legge stessa. Sono eccettuati i casi di pericolo o disordini seri e immediati. 3 L'essenza dei diritti fondamentali è intangibile.

Garanzie penali

Campo d'applicazione dei

diritti fondamentali

Limitazione dei

diritti fondamentali

Costituzioni cantonali 8

131.233

Capitolo 2: Obiettivi e mandati sociali

Art. 34

1 Nei limiti delle loro competenze e a complemento dell'iniziativa e della responsabilità delle altre collettività e dei privati, lo Stato e i Comuni prendono provvedimenti che consentano ad ognuno di: a. formarsi e perfezionarsi secondo le proprie capacità e inclinazioni;

b. sovvenire ai propri bisogni e a quelli della propria famiglia con un lavoro appropriato ed essere protetto contro le conseguenze della disoccupazione; c. trovare un'abitazione adeguata a condizioni ragionevoli; d. fruire dell'aiuto necessario quando si trovi nel bisogno, segnatamente per ragioni di età, infermità o deficienza fisica, mentale o psichica.

2

Lo Stato e i Comuni tengono conto degli interessi della famiglia.

Provvedono in particolare a creare condizioni che favoriscano la maternità e la paternità e che consentano segnatamente di conciliare vita familiare e vita professionale.


Art. 35

Lo Stato e i Comuni prendono provvedimenti atti a promuovere la
parità dei sessi.


Art. 36
Lo Stato e i Comuni prendono provvedimenti per compensare le disparità che colpiscono i disabili e per favorirne l'integrazione economica e sociale.

Titolo terzo: Popolo

Art. 37

1 Hanno diritto di voto in materia cantonale, se hanno compiuto i diciott'anni e non sono interdetti per infermità o debolezza mentali:

a. gli Svizzeri d'ambo i sessi domiciliati nel Cantone; b. gli Svizzeri all'estero iscritti nel catalogo elettorale di un Comune del Cantone in virtù della legislazione federale;

c. gli stranieri e gli apolidi titolari di un permesso di domicilio in virtù della legislazione federale e domiciliati nel Cantone da almeno cinque anni.

Formazione,

lavoro, alloggio,

protezione

sociale, famiglia

Realizzazione

della parità dei

sessi

Integrazione dei

disabili

Corpo

elettorale

Neuchâtel

9

131.233

2

La legge può prevedere una procedura che consenta all'interdetto di essere reintegrato nel corpo elettorale qualora provi di essere capace di discernimento.


Art. 38

Gli aventi diritto di voto eleggono i membri del Gran Consiglio e i
membri del Consiglio di Stato.


Art. 39

1 Gli aventi diritto di voto eleggono la deputazione del Cantone al Consiglio degli Stati.

2

Il circondario elettorale è il Cantone. L'elezione si svolge secondo il sistema proporzionale. Sono eleggibili gli aventi diritto di voto di cittadinanza svizzera.2 3 L'elezione si svolge simultaneamente a quella della deputazione al Consiglio nazionale.3 4 La legge disciplina la procedura elettorale.4

Art. 40

1 L'iniziativa popolare può essere proposta da almeno 4500 aventi diritto di voto le cui firme devono essere raccolte in un termine di sei mesi.5 2

L'iniziativa è indirizzata al Gran Consiglio. Può chiedere l'emanazione, la modifica o l'abrogazione di un atto del Gran Consiglio sottostante a referendum popolare facoltativo in virtù dell'articolo 42 capoverso 3 lettere a-c.

3

L'iniziativa riveste la forma di progetto elaborato o di proposta generica. Deve rispettare il principio dell'unità della materia.

4

Sono fatte salve le disposizioni sulla revisione della Costituzione.


Art. 41

100 aventi diritto di voto possono indirizzare una mozione al Gran
Consiglio. Il Gran Consiglio tratta la mozione popolare al pari di un'iniziativa di uno dei suoi membri.

2

Accettato nella votazione popolare del 26 set. 2010. Garanzia dell'AF del 29 set. 2011 (FF 2011 6777 art. 1 n. 8 4015).

3

Accettato nella votazione popolare del 26 set. 2010. Garanzia dell'AF del 29 set. 2011 (FF 2011 6777 art. 1 n. 8 4015).

4

Accettato nella votazione popolare del 26 set. 2010. Garanzia dell'AF del 29 set. 2011 (FF 2011 6777 art. 1 n. 8 4015).

5

Accettato nella votazione popolare del 17 giu. 2007. Garanzia dell'AF del 12 giu. 2008 (FF 2008 5085 art. 1 n. 4 1187).

Elezione del

Gran Consiglio

e del Consiglio

di Stato

Elezione della

deputazione al

Consiglio degli

Stati

Iniziativa

popolare

Mozione

popolare

Costituzioni cantonali 10

131.233


Art. 42

1 La facoltà di chiedere la votazione popolare spetta a 4500 aventi diritto di voto le cui firme devono essere raccolte entro 90 giorni dalla pubblicazione dell'atto contestato.6 2 La domanda di votazione popolare dev'essere oggetto di un annuncio preliminare entro 20 giorni dalla pubblicazione dell'atto contestato; la legge disciplina la procedura d'annuncio.7 3 La domanda di votazione popolare può concernere uno dei seguenti atti del Gran Consiglio: a. leggi; b. decreti che comportano spese; c. decreti con cui il Gran Consiglio presenta un'iniziativa all'Assemblea federale;

d. pareri che il Gran Consiglio dà all'autorità federale in merito all'installazione di un impianto nucleare; e. decreti d'approvazione di trattati internazionali o intercantonali il cui contenuto equivalga a uno degli atti menzionati nelle lettere a e b; f. decreti d'approvazione di concordati conclusi con le Chiese e con altre comunità religiose riconosciute; g. altri atti del Gran Consiglio, se 35 dei suoi membri lo richiedono.8

4

Sono tuttavia esclusi dal referendum il bilancio di previsione, i conti, le elezioni, l'amnistia, la grazia, le decisioni di natura giurisdizionale e le decisioni procedurali.9

Art. 43

1 Le leggi la cui entrata in vigore non possa essere ritardata possono essere dichiarate urgenti con una decisione presa a maggioranza dei due terzi dei membri votanti del Gran Consiglio. Tali leggi possono essere messe immediatamente in vigore. La loro durata di applicazione dev'essere limitata. 2 Se è chiesta la votazione popolare, la legge decade un anno dopo essere entrata in vigore, eccetto che nel frattempo sia stata accettata dal Popolo. La legge decaduta non può essere rinnovata secondo la procedura d'urgenza.

6

Accettato nella votazione popolare del 17 giu. 2007. Garanzia dell'AF del 12 giu. 2008 (FF 2008 5085 art. 1 n. 4 1187).

7

Accettato nella votazione popolare del 17 giu. 2007. Garanzia dell'AF del 12 giu. 2008 (FF 2008 5085 art. 1 n. 4 1187).

8 Originario

cpv.

2.

9 Originario

cpv.

3.

Referendum

popolare

facoltativo

Clausola

d'urgenza

Neuchâtel

11

131.233


Art. 44

1 Sono sottoposti obbligatoriamente al voto del Popolo: a. le iniziative popolari non condivise dal Gran Consiglio; il Gran Consiglio può contrapporre loro un controprogetto; b. le modifiche del territorio cantonale; c. i decreti d'approvazione dei trattati internazionali o intercantonali il cui contenuto equivalga a una revisione della Costituzione.

2

Sono fatte salve le disposizioni sulla revisione della Costituzione.


Art. 45
Prima delle votazioni popolari, le autorità danno un'informazione sufficiente e oggettiva sugli oggetti sottoposti a votazione.

Titolo quarto: Autorità Capitolo 1: In genere

Art. 46

1 Le autorità cantonali sono il Gran Consiglio, il Consiglio di Stato e le autorità giudiziarie. Esse sono organizzate secondo il principio della divisione dei poteri. 2 Nell'esercizio del loro ufficio, le autorità giudiziarie sono indipendenti dal Gran Consiglio e dal Consiglio di Stato.


Art. 47

10 Tutti gli aventi diritto di voto sono eleggibili a membri delle autorità
cantonali. La legge può estendere l'eleggibilità al Consiglio di Stato e alle autorità giudiziarie a persone domiciliate in un altro Cantone.


Art. 48

1 Nessuno può essere simultaneamente membro del Gran Consiglio, del Consiglio di Stato o di un'autorità giudiziaria. Tuttavia, i membri non permanenti di un'autorità giudiziaria possono essere membri del Gran Consiglio.

2

I membri del personale dell'amministrazione cantonale non possono essere simultaneamente membri del Consiglio di Stato né, fatte salve le eccezioni stabilite dalla legge, di un'autorità giudiziaria. Essi posso10 Accettato nella votazione popolare del 17 giu. 2007. Garanzia dell'AF del 12 giu. 2008

(FF 2008 5085 art. 1 n. 4 1187).

Referendum

popolare

obbligatorio

Informazione

preliminare

Divisione dei

poteri

Condizioni di

eleggibilità

Casi

d'incompatibilità

Costituzioni cantonali 12

131.233

no essere membri del Gran Consiglio, eccettuati i quadri, i membri del personale che dispongono di potere decisionale o di polizia, i membri del personale delle autorità giudiziarie e dei servizi del Gran Consiglio, nonché gli stretti collaboratori del Consiglio di Stato e della Cancelleria dello Stato; la legge definisce queste categorie.

3

La legge può prevedere ulteriori casi d'incompatibilità.


Art. 49

1 I membri delle autorità cantonali e il personale dell'amministrazione cantonale devono astenersi quando sono trattate pratiche che li concernono personalmente.

2

I casi di astensione e ricusazione nei procedimenti giudiziari o amministrativi sono per altro stabiliti dalla legge.


Art. 50

1 I membri del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato non possono essere chiamati a rispondere in giudizio delle dichiarazioni da loro fatte dinanzi al Gran Consiglio o a uno dei suoi organi. 2 La legge può inoltre prevedere disposizioni speciali per il perseguimento penale dei membri del Consiglio di Stato e dei tribunali superiori.


Art. 51
Le autorità cantonali sono tenute a dare al pubblico informazioni sufficienti sulla loro attività.

Capitolo 2: Gran Consiglio A. Composizione:

Art. 52

1 Il potere legislativo è attribuito a un Gran Consiglio di 115 membri.

2

Il Gran Consiglio è eletto dal Popolo secondo il sistema proporzionale. La legge determina i circondari elettorali. Essa assicura un'equa rappresentanza delle diverse parti del territorio cantonale.

3

La legge può organizzare una supplenza in vista della sostituzione dei membri impediti.

Astensione

obbligatoria

Immunità

Dovere

d'informazione

Numero di

membri e

modo di elezione

Neuchâtel

13

131.233


Art. 53
Il Gran Consiglio è eletto per un quadriennio ed è rinnovato integralmente. I membri uscenti sono rieleggibili. La legislatura termina quando è costituito il neoeletto Gran Consiglio.


Art. 54

I membri del Gran Consiglio deliberano e votano senza istruzioni.

B. Competenze

Art. 55

Il Gran Consiglio adotta le leggi.


Art. 56

1 Il Gran Consiglio approva i trattati internazionali e i trattati intercantonali che non rientrino nella competenza esclusiva del Consiglio di Stato.

2

Esso può invitare il Consiglio di Stato ad avviare negoziati per la conclusione di un trattato, nonché a denunciare un trattato esistente.


Art. 57

1 Il Gran Consiglio delibera il bilancio di previsione e approva i conti.

Autorizza l'assunzione di prestiti e fissa il limite dell'indebitamento.

2

Esso decide le spese e autorizza gli acquisti e le alienazioni del demanio pubblico, salvi i casi di competenza esclusiva del Consiglio di Stato.

3

Le leggi e i decreti che comportino nuove spese importanti per il Cantone oppure una diminuzione o un aumento importanti del gettito fiscale cantonale richiedono l'approvazione della maggioranza dei tre quinti dei membri del Gran Consiglio. La legge definisce le nozioni di nuova spesa importante, nonché di diminuzione e di aumento importanti del gettito fiscale.11 4 La stessa maggioranza è richiesta per la delibera di qualsiasi budget annuo che deroghi alle disposizioni previste dalla legge in materia di limite dell'indebitamento.12 11 Accettato nella votazione popolare del 5 giu. 2005. Garanzia dell'AF del 12 giu. 2006 (FF 2006 5653 art. 1 n. 6 2609).

12 Accettato nella votazione popolare del 5 giu. 2005. Garanzia dell'AF del 12 giu. 2006 (FF 2006 5653 art. 1 n. 6 2609).

Durata della

legislatura

Indipendenza dei

membri

Legislazione

Trattati

Finanze

Costituzioni cantonali 14

131.233


Art. 58

Il Gran Consiglio esercita le competenze pianificatorie attribuitegli
dalla legge.


Art. 59

13 Il Gran Consiglio esercita l'alta vigilanza sull'attività del Consiglio di
Stato e dell'amministrazione.


Art. 60

Il Gran Consiglio elegge i magistrati dell'ordine giudiziario, salve le
eccezioni previste dalla legge.


Art. 61

1 Il Gran Consiglio:

a. esercita i diritti di partecipazione che il diritto federale conferisce ai Cantoni;

b. dà il parere del Cantone che la legislazione federale prevede in merito all'installazione di un impianto nucleare; c. se lo vuole, si esprime nell'ambito di altre consultazioni federali;

d. tratta le iniziative popolari e pronuncia in particolare sulla loro validità materiale;

e. approva i concordati conclusi con le Chiese e con altre comunità religiose riconosciute;

f.

decide l'amnistia e accorda la grazia; g. risolve i conflitti di competenza tra autorità cantonali; h. esercita le altre competenze attribuitegli dalle leggi.

2

Il Gran Consiglio assume inoltre i compiti statali che non siano attribuiti a un'altra autorità cantonale.

C. Organizzazione

Art. 62

1 Il Gran Consiglio si riunisce di diritto quattro volte all'anno. La legge può prevedere altre sessioni.

13 Accettato nella votazione popolare del 17 giu. 2007. Garanzia dell'AF del 12 giu. 2008 (FF 2008 5085 art. 1 n. 4 1187).

Pianificazione

Alta vigilanza

Elezioni

Altre

competenze

Sessioni

Neuchâtel

15

131.233

2

Il Gran Consiglio si riunisce parimenti su richiesta di 35 dei suoi membri o su invito del Consiglio di Stato.


Art. 63

1 Il Gran Consiglio elegge ogni anno il proprio presidente e istituisce un Ufficio.

2

I membri del Gran Consiglio possono organizzarsi in gruppi parlamentari.

3

Il Gran Consiglio istituisce al suo interno, proporzionalmente alla forza numerica dei gruppi, commissioni incaricate in particolare di preparare le deliberazioni.


Art. 64

1 Ciascun membro del Gran Consiglio, nonché l'Ufficio, i gruppi parlamentari e le commissioni hanno il diritto d'iniziativa.

2

Un'iniziativa può essere presentata anche dal Consiglio di Stato e da singoli Comuni.

3

Sono fatte salve le disposizioni sull'iniziativa popolare e sulla mozione popolare.


Art. 65
Le deliberazioni del Gran Consiglio sono pubbliche. La legge disciplina le eccezioni.

Capitolo 3: Consiglio di Stato A. Composizione

Art. 66

1 Il potere governativo ed esecutivo è attribuito a un Consiglio di Stato di cinque membri.

2

Il Consiglio di Stato è eletto dal Popolo secondo il sistema maggioritario a due turni. Il panachage è ammesso. Il circondario elettorale è il Cantone.


Art. 67

Il Consiglio di Stato è eletto per un quadriennio, simultaneamente al
Gran Consiglio, ed è rinnovato integralmente. Sono salve le elezioni suppletive in caso di seggi divenuti vacanti durante il quadriennio. I membri uscenti del Consiglio di Stato sono rieleggibili.

Organi

Iniziativa

Pubblicità delle

deliberazioni

Numero di

membri e modo

di elezione

Durata della

carica

Costituzioni cantonali 16

131.233

B. Competenze

Art. 68

Il Consiglio di Stato conduce la politica del Cantone, fatte salve le
competenze del Gran Consiglio e del Popolo.


Art. 69

1 Il Consiglio di Stato prepara di regola i disegni di legge.

2

Emana ordinanze nell'ambito della Costituzione e delle leggi.


Art. 70

1 Il Consiglio di Stato negozia, conclude e ratifica i trattati internazionali e i trattati intercantonali.

2

È fatta salva l'approvazione del Gran Consiglio, eccetto che una legge o un trattato approvato dal Gran Consiglio disponga altrimenti.

3

Il Consiglio di Stato informa tempestivamente il Gran Consiglio sulle sue intenzioni in materia di politica estera e segnatamente sui trattati che intende concludere. La legge stabilisce i casi in cui consulta il Gran Consiglio o una delle commissioni parlamentari.


Art. 71

1 Il Consiglio di Stato prepara il progetto di bilancio di previsione e presenta i conti.

2

Decide in materia di spese, nonché di acquisti e alienazioni del demanio pubblico nei limiti fissati dalla legge.


Art. 72

Il Consiglio di Stato provvede alla corretta applicazione del diritto
cantonale, nonché a quella del diritto federale laddove essa incomba al Cantone.


Art. 73

Il Consiglio di Stato esercita la vigilanza sui Comuni.


Art. 74

Il Consiglio di Stato: a. prepara di regola le deliberazioni del Gran Consiglio; b. rappresenta il Cantone nelle relazioni esterne; Governo

Attività normativa

Trattati

Finanze

Esecuzione

Vigilanza sui

Comuni

Altre

competenze

Neuchâtel

17

131.233

c. risponde alle procedure di consultazione federali, tenendo conto dell'eventuale parere del Gran Consiglio;

d. conclude concordati con le Chiese e con le altre comunità religiose riconosciute, ferma restando l'approvazione del Gran Consiglio;

e. pronuncia sulle domande di naturalizzazione; f.

provvede alla sicurezza e all'ordine pubblici e, anche senza base legale, prende i provvedimenti necessari per ripristinarli laddove essi siano seriamente e direttamente minacciati o turbati; g. esercita le altre competenze attribuitegli dalle leggi.


Art. 75

1 In caso di catastrofi o di altre situazioni straordinarie e se il Gran Consiglio non può esercitare le sue competenze, il Consiglio di Stato prende i provvedimenti necessari per proteggere la popolazione.

2

La situazione straordinaria è costatata dal Gran Consiglio, se può riunirsi.

C. Organizzazione

Art. 76

1 Il Consiglio di Stato si organizza autonomamente.

2

Esso elegge ogni anno il proprio presidente.


Art. 77

1 Il Consiglio di Stato dirige l'amministrazione cantonale.

2

L'amministrazione cantonale si suddivide in dipartimenti. Ogni membro del Consiglio di Stato dirige uno o più dipartimenti.

3

Il Consiglio di Stato nomina il personale dell'amministrazione, il quale è sottoposto alle sue istruzioni e alla sua vigilanza.


Art. 78

La Cancelleria dello Stato assiste il Consiglio di Stato nell'esercizio
delle sue competenze. È diretta da un cancelliere, nominato dal Consiglio di Stato.

Poteri eccezionali in caso di

situazioni

straordinarie

Autonomia del

Consiglio di

Stato

Amministrazione

cantonale e

sistema dipartimentale

Cancelleria dello

Stato

Costituzioni cantonali 18

131.233

Capitolo 4:

Rapporti tra il Gran Consiglio e il Consiglio di Stato

Art. 79

1 Il Gran Consiglio e le sue commissioni hanno il diritto di ottenere dal Consiglio di Stato e dall'amministrazione tutte le informazioni di cui abbisognano per adempiere i loro compiti, segnatamente nell'esercizio dell'alta vigilanza. In caso di contestazione, il Gran Consiglio risolve dopo aver sentito il Consiglio di Stato.

2

Il diritto individuale dei membri del Gran Consiglio di ottenere informazioni è disciplinato dalla legge.


Art. 80

1 Nel primo anno della legislatura, il Consiglio di Stato presenta al Gran Consiglio un programma politico in cui annuncia quanto intende fare nel corso della legislatura. Allega al programma un piano finanziario.

2

Il Gran Consiglio prende atto del programma e del piano. Procede a un dibattito in merito.


Art. 81

1 Con la mozione, il Gran Consiglio può ingiungere al Consiglio di Stato di sottoporgli un rapporto o un progetto.

2

Con la raccomandazione, il Gran Consiglio può invitare il Consiglio di Stato a prendere un provvedimento che rientri nella competenza normativa del medesimo. La proposta di raccomandazione dev'essere firmata da almeno 20 membri del Gran Consiglio.


Art. 82

I membri del Consiglio di Stato possono partecipare alle sedute del
Gran Consiglio e a quelle delle commissioni parlamentari, prendervi la parola e fare proposte.

Capitolo 5: Autorità giudiziarie

Art. 83

1 L'organizzazione giudiziaria è disciplinata dalla legge.

2

Le controversie civili, penali e amministrative sono giudicate da tribunali.

3

Il Tribunale cantonale esercita la vigilanza sulle autorità giudiziarie.

Informazioni

Programma di

legislatura e

piano finanziario

Mozione e

raccomandazione

Partecipazione

del Consiglio di

Stato alle sedute

del Gran Consiglio e delle sue

commissioni

Organizzazione

giudiziaria e

tribunali

Neuchâtel

19

131.233


Art. 84

1 I magistrati dell'ordine giudiziario sono eletti per sei anni. Sono rieleggibili.

2

Nell'esercizio delle loro funzioni, i giudici devono comportarsi con imparzialità.


Art. 85

Le udienze dei tribunali sono pubbliche. Le sentenze devono essere
motivate per scritto. La legge disciplina le eccezioni.


Art. 86

I tribunali applicano il diritto federale e il diritto cantonale. Non danno attuazione alle disposizioni legislative o regolamentari contrarie al diritto di rango superiore. Sono fatte salve le norme del diritto federale relative all'applicazione delle leggi federali.

Titolo quinto: Distretti e Comuni Capitolo 1: Distretti

Art. 87

1 I Distretti sono suddivisioni territoriali del Cantone.

2

La legge ne determina la funzione.


Art. 88

La legge stabilisce il numero dei Distretti e li enumera. Ne definisce il
territorio designando i Comuni che li compongono.

Capitolo 2: Comuni

Art. 89

1 I Comuni sono enti territoriali di diritto pubblico che provvedono al benessere dei loro abitanti.

2

Essi amministrano i propri beni e gestiscono i servizi pubblici locali.

3

Assumono altresì i compiti affidati loro dalla legislazione cantonale e da quella federale.

Magistrati

dell'ordine

giudiziario

Pubblicità delle

udienze,

motivazione

delle sentenze

Diritto applicabile

Funzioni

Numero e

territorio

Compiti

Costituzioni cantonali 20

131.233


Art. 90

1 La legge stabilisce il numero dei Comuni e li enumera.

2

Il territorio dei singoli Comuni è definito conformemente agli atti catastali.


Art. 91

1 L'esistenza dei Comuni e il loro territorio sono garantiti.

2

Lo Stato incentiva le aggregazioni intercomunali.

3

Tuttavia, nessuna aggregazione o divisione di Comuni, né alcuna cessione di territorio da un Comune all'altro può avvenire senza il consenso dei Comuni coinvolti.


Art. 92

1 Lo Stato promuove la collaborazione intercomunale sotto forma di consorzi o di altri tipi di raggruppamento.

2

La collaborazione può essere imposta in certi settori, se è necessaria per l'adempimento dei compiti dei Comuni.

3

Nel suo funzionamento, la collaborazione intercomunale deve attenersi alle procedure democratiche.


Art. 93

1 Il potere fiscale dei Comuni è determinato dalla legge.

2

La legge istituisce una perequazione finanziaria che attenui le disparità di capacità finanziaria dei Comuni.


Art. 94
L'autonomia dei Comuni è garantita nei limiti della legislazione cantonale.


Art. 95

1 Ogni Comune dispone di un Consiglio comunale, che è l'autorità legislativa, e di un Municipio, che è l'autorità esecutiva.

2

Entrambi sono eletti per un quadriennio.

3

Il Consiglio comunale è eletto dal Popolo del Comune; l'elezione si svolge secondo il sistema proporzionale, salve le eccezioni disciplinate dalla legge.

4

Per il Municipio, il Comune decide se l'elezione è fatta dal Popolo o dal Consiglio comunale e stabilisce il sistema elettorale.

Numero e

territorio

Garanzia

dell'esistenza

dei Comuni

Collaborazione

intercomunale

Potere fiscale

e perequazione

finanziaria

intercomunale

Garanzia

dell'autonomia

dei Comuni

Organizzazione

Neuchâtel

21

131.233

5

La legge determina il corpo elettorale comunale e disciplina la procedura elettorale, nonché quanto attiene all'iniziativa e al referendum popolari. A membri delle autorità comunali sono eleggibili tutti gli aventi diritto di voto.14


Art. 96

1 L'operato delle autorità comunali sottostà alla vigilanza dello Stato.

2

La vigilanza dello Stato ha lo scopo di assicurare che l'operato delle autorità comunali sia conforme al diritto. La legge può, in certi settori, estendere la vigilanza dello Stato al controllo dell'opportunità degli atti comunali.

3

Lo Stato può sostituirsi alle autorità comunali che, nonostante debito richiamo, non prendano i provvedimenti loro imposti dalla legislazione. Titolo sesto:

Stato, Chiese riconosciute e altre comunità religiose

Art. 97

1 Lo Stato tiene conto della dimensione spirituale della persona umana e del valore ch'essa assume per la vita sociale.

2

Lo Stato è separato dalle Chiese e dalle altre comunità religiose. Può tuttavia riconoscerle come istituzioni d'interesse pubblico.

3

L'indipendenza delle Chiese e delle altre comunità religiose è garantita.


Art. 98

1 Lo Stato riconosce la Chiesa evangelica riformata, la Chiesa cattolica romana e la Chiesa cattolica cristiana del Cantone di Neuchâtel quali istituzioni d'interesse pubblico che rappresentano le tradizioni cristiane del Paese.

2

Lo Stato riscuote gratuitamente il tributo ecclesiastico volontario che le Chiese riconosciute chiedono ai loro membri.

3

I servizi che le Chiese riconosciute rendono alla collettività danno luogo a una partecipazione finanziaria dello Stato o dei Comuni.

4

Le Chiese riconosciute sono esenti da imposte sui beni destinati alle loro attività religiose e ai servizi ch'esse rendono alla collettività.

5

Lo Stato può concludere concordati con le Chiese riconosciute.

14 Accettato nella votazione popolare del 17 giu. 2007. Garanzia dell'AF del 12 giu. 2008 (FF 2008 5085 art. 1 n. 4 1187).

Vigilanza

dello Stato

Principi

Chiese

riconosciute

Costituzioni cantonali 22

131.233


Art. 99
Altre comunità religiose possono chiedere di essere riconosciute d'interesse pubblico. La legge stabilisce le condizioni e la procedura di riconoscimento. Ne disciplina anche gli effetti, salvo che siano disciplinati mediante concordato.

Titolo settimo: Revisione della Costituzione

Art. 100

1 La Costituzione può essere riveduta in ogni tempo, totalmente o parzialmente.

2

La revisione parziale deve rispettare il principio dell'unità della materia.


Art. 101

1 La revisione totale può essere chiesta dal Gran Consiglio o, mediante iniziativa popolare, da 10 000 aventi diritto di voto. 2 Se è chiesta la revisione totale, il Popolo decide preliminarmente: a. se essa debba aver luogo; b. nell'affermativa, se essa sarà elaborata da una Costituente o dal Gran Consiglio.

3

Se la revisione dev'essere elaborata da una Costituente, questa è composta conformemente all'articolo 52.


Art. 102

1 La revisione parziale può essere proposta dal Gran Consiglio o, mediante iniziativa popolare, chiesta da 6000 aventi diritto di voto.

2

L'iniziativa popolare è rivolta al Gran Consiglio. Riveste la forma di progetto elaborato o di proposta generica.

3

Se l'iniziativa è presentata in forma di progetto elaborato, il Gran Consiglio la sottopone al voto del Popolo e decide se ne raccomanda l'accettazione o il rifiuto. In quest'ultimo caso, può contrapporle un controprogetto.

4

Se l'iniziativa è presentata in forma di proposta generica, il Gran Consiglio decide se l'approva o no. Se l'approva, elabora la revisione proposta. Se non l'approva, la sottopone a una votazione popolare preliminare, con o senza controprogetto. Se l'esito della votazione preliminare è positivo, il Gran Consiglio elabora la revisione proposta.

Altre

comunità

religiose

Principi

Revisione totale

Revisione

parziale

Neuchâtel

23

131.233


Art. 103

Ogni revisione, totale o parziale, della Costituzione è oggetto di due
letture, seguite ciascuna da un voto del Gran Consiglio. La seconda lettura non può avvenire prima che sia trascorso un mese dalla prima.


Art. 104

In tutti i casi, la nuova Costituzione o la sua parte riveduta può entrare
in vigore soltanto se, in votazione popolare, è stata accettata dalla maggioranza dei votanti.

Titolo ottavo: Disposizioni finali

Art. 105

Sono abrogati: a. la Costituzione della Repubblica e Cantone di Neuchâtel, del 21 novembre 1858;

b. il decreto dell'11 aprile 1848 concernente i colori del Cantone; c. il decreto costituzionale del 29 gennaio 1979 concernente l'applicazione della legge federale sull'uso pacifico dell'energia nucleare e la protezione contro le radiazioni.


Art. 106

1 Il Gran Consiglio adatta formalmente la presente Costituzione alle modifiche della Costituzione della Repubblica e Cantone di Neuchâtel, del 21 novembre 1858, accettate dal Popolo dopo il 25 aprile 2000.

2

Esso adatta formalmente alla presente Costituzione le modifiche costituzionali proposte dopo tale data.

3

Il relativo decreto non sottostà a referendum.


Art. 107

1 La presente Costituzione è sottoposta al voto del Popolo.

2

Il Gran Consiglio ne determina l'entrata in vigore.15 15 Entrata in vigore il 1° gen. 2002 (D del Gran Consiglio del 19 giu. 2001).

Duplice

lettura

Referendum

finale

Abrogazioni

Adattamenti

formali

Entrata in vigore

Costituzioni cantonali 24

131.233

Disposizione transitoria della modifica del 26 settembre 2010 16 L'elezione della deputazione del Cantone al Consiglio degli Stati si
svolge secondo il sistema proporzionale simultaneamente alla prossima elezione del Consiglio nazionale.

16 Accettata nella votazione popolare del 26 set. 2010. Garanzia dell'AF del 29 set. 2011 (FF 2011 6777 art. 1 n. 8 4015).

Costituzioni

cantonali

25

131.233

Indice

Titolo primo: Disposizioni generali Repubblica e Cantone di Neuchâtel ............................................ Art. 1 Capitale del Cantone .................................................................... Art. 2 Stemma del Cantone .................................................................... Art. 3 Lingua ufficiale ........................................................................... Art. 4 Compiti dello Stato e dei Comuni ............................................... Art. 5 Responsabilità degli enti pubblici ............................................... Art. 6 Titolo secondo: Diritti fondamentali, obiettivi e mandati sociali Capitolo 1: Diritti fondamentali Dignità umana ............................................................................. Art. 7 Uguaglianza e divieto delle discriminazioni ............................... Art. 8 Protezione della buona fede, divieto dell'arbitrarietà, irretroattività delle leggi .............................................................. Art. 9 Libertà personale ....................................................................... Art. 10 Diritto al rispetto della vita privata e familiare, del domicilio, della corrispondenza e delle telecomunicazioni ...................................................................... Art. 11 Diritto al matrimonio, altre forme di convivenza ...................... Art. 12 Diritto a condizioni minime d'esistenza .................................... Art. 13 Diritti del fanciullo .................................................................... Art. 14 Libertà di domicilio ................................................................... Art. 15 Libertà religiosa ......................................................................... Art. 16 Libertà di comunicazione e d'informazione .............................. Art. 17 Diritto all'informazione ............................................................. Art. 18 Libertà di associazione .............................................................. Art. 19 Libertà di riunione e di manifestazione ..................................... Art. 20 Diritto di petizione ..................................................................... Art. 21 Libertà dell'insegnamento e della ricerca scientifica ................ Art. 22 Libertà dell'arte ......................................................................... Art. 23 Libertà di lingua ........................................................................ Art. 24

Costituzioni cantonali 131.233

Proprietà ..................................................................................... Art. 25 Libertà economica ..................................................................... Art. 26 Libertà sindacale ........................................................................ Art. 27 Garanzie procedurali generali .................................................... Art. 28 Garanzie procedurali giudiziarie................................................ Art. 29 Garanzie in caso di privazione della libertà ............................... Art. 30 Garanzie penali .......................................................................... Art. 31 Campo d'applicazione dei diritti fondamentali ......................... Art. 32 Limitazione dei diritti fondamentali .......................................... Art. 33 Capitolo 2: Obiettivi e mandati sociali Formazione, lavoro, alloggio, protezione sociale, famiglia ...................................................................................... Art. 34 Realizzazione della parità dei sessi ........................................... Art. 35 Integrazione dei disabili ............................................................. Art. 36 Titolo terzo: Popolo Corpo elettorale ......................................................................... Art. 37 Elezione del Gran Consiglio e del Consiglio di Stato ............... Art. 38 Elezione della deputazione al Consiglio degli Stati .................. Art. 39 Iniziativa popolare ..................................................................... Art. 40 Mozione popolare ...................................................................... Art. 41 Referendum popolare facoltativo .............................................. Art. 42 Clausola d'urgenza .................................................................... Art. 43 Referendum popolare obbligatorio ............................................ Art. 44 Informazione preliminare .......................................................... Art. 45 Titolo quarto: Autorità Capitolo 1: In genere Divisione dei poteri .................................................................... Art. 46 Condizioni di eleggibilità .......................................................... Art. 47 Casi d'incompatibilità ................................................................ Art. 48 Astensione obbligatoria ............................................................. Art. 49 Immunità .................................................................................... Art. 50 Dovere d'informazione .............................................................. Art. 51

Neuchâtel

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131.233

Capitolo 2: Gran Consiglio A. Composizione: Numero di membri e modo di elezione ..................................... Art. 52 Durata della legislatura .............................................................. Art. 53 Indipendenza dei membri .......................................................... Art. 54 B. Competenze

Legislazione ............................................................................... Art. 55 Trattati ....................................................................................... Art. 56 Finanze ....................................................................................... Art. 57 Pianificazione ............................................................................ Art. 58 Alta vigilanza ............................................................................. Art. 59 Elezioni ...................................................................................... Art. 60 Altre competenze ....................................................................... Art. 61 C. Organizzazione Sessioni ...................................................................................... Art. 62 Organi ........................................................................................ Art. 63 Iniziativa .................................................................................... Art. 64 Pubblicità delle deliberazioni .................................................... Art. 65 Capitolo 3: Consiglio di Stato A. Composizione Numero di membri e modo di elezione ..................................... Art. 66 Durata della carica ..................................................................... Art. 67 B. Competenze

Governo ..................................................................................... Art. 68 Attività normativa ...................................................................... Art. 69 Trattati ....................................................................................... Art. 70 Finanze ....................................................................................... Art. 71 Esecuzione ................................................................................. Art. 72 Vigilanza sui Comuni ................................................................ Art. 73 Altre competenze ....................................................................... Art. 74 Poteri eccezionali in caso di situazioni straordinarie ................ Art. 75

Costituzioni cantonali 131.233

C. Organizzazione Autonomia del Consiglio di Stato ............................................. Art. 76 Amministrazione cantonale e sistema dipartimentale ............... Art. 77 Cancelleria dello Stato ............................................................... Art. 78 Capitolo 4: Rapporti tra il Gran Consiglio e il Consiglio di Stato Informazioni............................................................................... Art. 79 Programma di legislatura e piano finanziario ............................ Art. 80 Mozione e raccomandazione ..................................................... Art. 81 Partecipazione del Consiglio di Stato alle sedute del Gran Consiglio e delle sue commissioni ............................. Art. 82 Capitolo 5: Autorità giudiziarie Organizzazione giudiziaria e tribunali ....................................... Art. 83 Magistrati dell'ordine giudiziario .............................................. Art. 84 Pubblicità delle udienze, motivazione delle sentenze ............... Art. 85 Diritto applicabile ...................................................................... Art. 86 Titolo quinto: Distretti e Comuni Capitolo 1: Distretti Funzioni ..................................................................................... Art. 87 Numero e territorio .................................................................... Art. 88 Capitolo 2: Comuni Compiti ...................................................................................... Art. 89 Numero e territorio .................................................................... Art. 90 Garanzia dell'esistenza dei Comuni .......................................... Art. 91 Collaborazione intercomunale ................................................... Art. 92 Potere fiscale e perequazione finanziaria intercomunale............................................................................. Art. 93 Garanzia dell'autonomia dei Comuni ........................................ Art. 94 Organizzazione .......................................................................... Art. 95 Vigilanza dello Stato .................................................................. Art. 96

Neuchâtel

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131.233

Titolo sesto: Stato, Chiese riconosciute e altre comunità religiose Principi ....................................................................................... Art. 97 Chiese riconosciute .................................................................... Art. 98 Altre comunità religiose ............................................................ Art. 99 Titolo settimo: Revisione della Costituzione Principi ..................................................................................... Art. 100 Revisione totale ....................................................................... Art. 101 Revisione parziale ................................................................... Art. 102 Duplice lettura ......................................................................... Art. 103 Referendum finale ................................................................... Art. 104 Titolo ottavo: Disposizioni finali Abrogazioni ............................................................................. Art. 105 Adattamenti formali ................................................................. Art. 106 Entrata in vigore ...................................................................... Art. 107 Disposizione transitoria della modifica del 26 settembre 2010

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