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01.01.2008 - 04.12.2008
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1

Ordinanza

concernente la giustizia penale militare (OGPM) del 24 ottobre 1979 (Stato 1° gennaio 2009) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 81 capoverso 5, 195 capoverso 5, 199 e 214 del Codice penale
militare del 13 giugno 19271 (CPM); visti gli articoli 6, 10, 26 capoverso 2, 27 capoverso 2, 83, 84 capoverso 5, 93 e 218 della procedura penale militare del 23 marzo 19792 (PPM); visti gli articoli 13 capoverso 5 e 42 capoverso 2 della legge militare del 3 febbraio 19953 (LM); visto l'articolo 128 capoverso 2 della legge del 1° ottobre 19254 sulle dogane,5 ordina: Titolo primo: Organizzazione giudiziaria Capitolo 1: Giustizia militare

Art. 1

Trasferimento 1 Le domande di trasferimento nella giustizia militare devono essere presentate, per la via di servizio, all'uditore in capo.

2

Il trasferimento avviene conformemente alle disposizioni dell'ordinanza del 10 dicembre 20046 sui controlli militari e dell'ordinanza del 19 novembre 20037 concernente l'obbligo di prestare servizio militare.8 RU 1979 1880

1 RS

321.0

2

RS 322.1

3

RS 510.10

4

[CS 6 475; RU 1956 639, 1959 1400 art. 11 n. III, 1973 644, 1974 1857 all. n. 7, 1980 1793 n. I 1, 1992 1670 n. III, 1994 1634 n. I 3, 1995 1816, 1996 3371 all. 2 n. 2, 1997 2465 all. n. 13, 2000 1300 art. 92 1891 n. VI 6, 2002 248 n. I 1 art. 41, 2004 4763 all. n. II 1, 2006 2197 all. n. 50. RU 2007 1411 art. 131 cpv. 1]. Vedi ora la L del 18 mar. 2005 sulle dogane (RS 631.0) 5

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4541).

6 RS

511.22

7 RS

512.21

8

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 31 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5631).

322.2

Giustizia penale militare 2

322.2


Art. 2


9

Obbligo di servizio dei membri della giustizia militare 1

I membri della giustizia militare si tengono costantemente pronti a entrare in servizio, sempre che non siano in congedo o dispensati. Nel quadro del totale obbligatorio dei loro giorni di servizio, essi prestano servizio secondo il bisogno per l'intera durata dell'obbligo di prestare servizio militare. Essi sono soggetti all'obbligo di prestare servizio militare fino alla fine dell'anno in cui compiono 50 anni. L'obbligo di prestare servizio militare può essere prorogato su base volontaria.

2

I soldati, i sottufficiali e gli ufficiali subalterni della giustizia militare prestano servizio nel quadro del totale obbligatorio dei loro giorni di servizio conformemente all'articolo 9 dell'ordinanza del 19 novembre 200310 concernente l'obbligo di prestare servizio militare.

3

I capitani e gli ufficiali specialisti della giustizia militare prestano 300 giorni di servizio al massimo nella giustizia militare.

4

Gli ufficiali superiori della giustizia militare prestano da quattro a otto anni di servizio nella rispettiva funzione.


Art. 3

11 Giudici 1 Il servizio in qualità di giudice costituisce un servizio militare con diritto al soldo equiparato al servizio militare volontario ai sensi dell'articolo 44 capoverso 1 LM. I militari interessati prestano integralmente il servizio d'istruzione a cui sono tenuti conformemente alla legge.

2

I giorni di servizio prestati in qualità di giudice non sono computati sul totale obbligatorio di giorni di servizio. In casi straordinari, il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) può autorizzarne il computo.


Art. 4

Inchieste amministrative, insegnamento 1

Il DDPS può incaricare ufficiali della giustizia militare di eseguire inchieste amministrative nell'esercito o nell'amministrazione militare.12 2

L'uditore in capo può chiamare i membri della giustizia militare a impartire in scuole e corsi lezioni di diritto penale militare.


Art. 5

Ordini di marcia

Qualsiasi convocazione a un'attività di servizio da parte di un ufficio o di un organo di comando competente vale, per il giudice istruttore destinatario, quale ordine di marcia.

9

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4541).

10 RS

512.21

11

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4541).

12 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4541).

Ordinanza

3

322.2


Art. 6

Uniforme 1 I membri della giustizia militare prestano servizio in uniforme.

2

Eccezionalmente, l'uditore in capo può ordinare che il servizio sia compiuto in abiti borghesi.


Art. 7

Subordinazione amministrativa, potere disciplinare 1

I membri della giustizia militare sono subordinati amministrativamente all'uditore in capo. È riservata la facoltà dei presidenti dei tribunali militari di impartire agli uditori, ai giudici istruttori e ai segretari assegnati al loro tribunale istruzioni per l'andamento degli affari e l'organizzazione del tribunale.

1bis

Se presso un tribunale sono impiegati più presidenti, il primo presidente disciplina, se necessario, le facoltà d'impartire istruzioni nell'ordine generale di servizio.13 2

I membri della giustizia militare sottostanno al potere disciplinare dell'uditore in capo.


Art. 8

Congedo, dispensa

1

I membri della giustizia militare devono chiedere un congedo qualora non siano reperibili al loro indirizzo professionale o privato per più di quattordici giorni.14 2 Sulle domande di congedo fino a un mese di uditori, giudici istruttori e segretari dei tribunali decide il presidente del tribunale competente; su tutte le altre, l'uditore in capo.


Art. 9

Difesa di fiducia

I membri della giustizia militare non possono fungere da difensori davanti al tribunale nel quale sono incorporati. Davanti agli altri tribunali militari, possono intervenire come difensori di fiducia soltanto con il consenso dell'uditore in capo.

Capitolo 2: Tribunali Sezione 1: In generale

Art. 10


15

Ordine generale di servizio 1

All'inizio dell'anno, i presidenti dei tribunali militari emanano un ordine generale di servizio che dev'essere approvato dall'uditore in capo. L'ordine contiene le prescrizioni generali di servizio per l'attività del tribunale, nonché: 13

Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 3298).

14 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4541).

15 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4541).

Giustizia penale militare 4

322.2

a. il nome, il grado, l'indirizzo privato e professionale, i relativi numeri di telefono e di telefax e l'indirizzo di posta elettronica dei membri della giustizia militare attribuiti;

b. l'elenco dei giudici e dei giudici supplenti; c. l'elenco dei difensori d'ufficio; d. l'indicazione dei giorni di seduta previsti e il piano ordinario delle sedute per l'anno in corso;

e. l'indirizzo, il numero di telefono e di telefax e l'indirizzo di posta elettronica della cancelleria del tribunale.

2

L'ordine generale di servizio è inviato: a. ai membri della giustizia militare impiegati presso il tribunale, ai giudici, ai giudici supplenti e ai difensori d'ufficio; b. alla cancelleria del tribunale; c. all'Ufficio dell'uditore in capo; d. allo stato maggiore della Formazione d'addestramento della sicurezza militare;

e. alla Base logistica dell'esercito (Sezione della contabilità della truppa).

Sezione 2: Contabilità

Art. 11

Principio 1 La contabilità dei tribunali militari è tenuta giusta il Regolamento d'amministrazione dell'esercito svizzero16. La Base logistica dell'esercito (Sezione della contabilità della truppa), unitamente all'Ufficio dell'uditore in capo, emana le pertinenti direttive. Essa tiene conto delle particolarità della giustizia militare.17 2

L'attribuzione amministrativa dei tribunali militari è disciplinata dal DDPS18; in caso di servizio attivo, dal Comando dell'esercito.


Art. 12

Contabile, firme

1

La cancelleria del tribunale tiene la contabilità. In caso di servizio attivo o di servizio d'assistenza ad ogni tribunale militare è assegnato un contabile.19

16 Non pubblicato nella RU.

17 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4541).

18 Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 29 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4541). Di detta modifica é stato tenuto conto in tutto il presente testo.

19

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 3298).

Ordinanza

5

322.2

2

Il conto generale, i controlli e i giustificativi sono firmati dal presidente del tribunale.20

Sezione 3: Tribunali militari21

Art. 13


22

Numero

I tribunali militari sono otto.


Art. 14

Competenza 1 L'allegato 1 della presente ordinanza stabilisce i fori dell'incorporazione (art. 26 PPM) i fori delle scuole, dei corsi di formazione e dei corsi (art. 27 PPM) nonché i fori del luogo del reato (art. 28 PPM).23 2 È fatta salva la designazione di un foro speciale secondo l'articolo 31 della procedura penale militare.24


Art. 15


25

Giudici istruttori e uditori speciali 1

Per casi straordinari, l'uditore in capo può assegnare ai tribunali militari giudici istruttori e uditori speciali.

2

L'uditore in capo designa giudici istruttori e uditori speciali per lo svolgimento di inchieste su infortuni e fatti concernenti l'esercizio in volo o al suolo di aeromobili e il paracadutismo.

3

I giudici istruttori incorporati nello stato maggiore dell'uditore in capo possono essere attivi come giudici istruttori straordinari per tutti i tribunali militari.


Art. 16


26

Procedimento contro ufficiali superiori 1

L'uditore in capo affida l'inchiesta preparatoria contro un ufficiale superiore ad un ufficiale superiore della giustizia militare.

2

Spontaneamente, su richiesta dell'interessato o su richiesta del giudice istruttore, l'uditore in capo può affidare anche l'assunzione preliminare delle prove ad un ufficiale superiore della giustizia militare.

20 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4541).

21 Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 29 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4541). Di detta modifica é stato tenuto conto in tutto il presente testo.

22 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4541).

23 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4541).

24

Introdotto dal n. I dell'O del 26 ott. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1995 32).

25 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4541).

26

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 3298).

Giustizia penale militare 6

322.2

a27 Audizioni giusta la legge concernente l'aiuto alle vittime di reati L'uditore in capo può designare giudici istruttori speciali nonché segretari speciali per effettuare le audizioni conformemente all'articolo 6 capoverso 3 della legge federale del 4 ottobre 199128 concernente l'aiuto alle vittime di reati.

Sezione 4: Tribunali militari d'appello

Art. 17


29

Numero e suddivisione in corti 1

I tribunali militari d'appello sono tre, con una sezione ciascuno (art. 12 cpv. 4 PPM).

2

Se necessario per ragioni organizzative, il capo del DDPS può suddividere i tribunali militari d'appello in corti indipendenti.


Art. 18

30 Competenza 1 Il tribunale militare d'appello 1 pronuncia sugli appelli contro le sentenze dei tribunali militari di primo grado di lingua francese. La sezione decide su tutti i ricorsi disciplinari di militari francofoni.

2

Il tribunale militare d'appello 2 pronuncia sugli appelli contro le sentenze dei tribunali militari di primo grado di lingua tedesca. La sezione decide su tutti i ricorsi disciplinari di militari germanofoni.

3

Il tribunale militare d'appello 3 pronuncia sugli appelli contro le sentenze del tribunale militare di primo grado di lingua italiana. La sezione decide su tutti i ricorsi disciplinari di militari italofoni.


Art. 19

Accusa

1

Dinnanzi al tribunale militare d'appello, l'accusa è sostenuta dall'uditore che ha partecipato alla procedura dinnanzi al tribunale militare.

2

Se questi è impedito, il rappresentante dell'accusa è designato dall'uditore in capo.

27

Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 3298).

28

[RU 1992 2465, 1997 2952 n. III, 2002 2997, 2005 5685 all. n. 20. RU 2008 1607 art. 46].

Vedi ora la LF del 23 mar. 2007 (RS 312.5).

29 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4541).

30

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4541).

Ordinanza

7

322.2

Capitolo 3: Uditore in capo

Art. 20

Vigilanza sulla

procedura

1

L'uditore in capo vigila sul regolare svolgimento dei procedimenti penali militari sotto il profilo organizzativo e può prendere disposizioni in merito.31 2 Egli consiglia i giudici istruttori e gli uditori sulle questioni tecniche.32

Art. 21

Comunicazioni Devono essere comunicati all'uditore in capo a. dal presidente del tribunale militare: 1. il giorno della seduta con le trattande, 2. il dispositivo della sentenza, 3.33 alla fine di ogni mese, un sommario degli affari pendenti presso il tribunale,

4.34 annualmente, ad una data stabilita dall'uditore in capo, il rapporto d'attività del tribunale;

b. dal presidente del tribunale militare e del tribunale militare d'appello: l'annuncio e il ritiro di appelli e di ricorsi per cassazione; c. dall'uditore:

1. la messa in stato d'accusa in casi gravi (p. es. spionaggio, omicidio), come anche in procedimenti contro ufficiali e sottufficiali superiori, con simultanea notificazione di una copia dell'atto di accusa, 2. ...35

d.36 dal giudice istruttore: l'apertura e la chiusura delle assunzioni preliminari delle prove e delle istruzioni preparatorie che sono state ordinate dalla truppa.


Art. 22

Esame di domande di grazia L'uditore in capo esamina le domande di grazia in materia penale militare e fa rapporto e proposta all'autorità cui spetta il diritto di grazia. Sono eccettuati i casi in cui il diritto di grazia spetta all'Assemblea federale.

31 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4541).

32

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 3298).

33 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4541).

34

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 3298).

35

Abrogato dal n. I dell'O del 29 nov. 1993 (RU 1993 3298).

36

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 3298).

Giustizia penale militare 8

322.2

Capitolo 4: Assistenza giudiziaria, estradizione

Art. 23

Assistenza tra tribunali militari 1

L'assistenza giudiziaria tra tribunali militari deve restringersi a singole operazioni di inchiesta e essere chiesta soltanto se consente di evitare difficoltà linguistiche, notevoli perdite di tempo o spese sproporzionate.

2

Le domande d'assistenza giudiziaria devono essere indirizzate al presidente del tribunale richiesto; questi ne affida il disbrigo a un giudice istruttore.


Art. 24


37

Assistenza giudiziaria internazionale 1

Può essere chiesta l'assistenza giudiziaria all'estero soltanto se si tratta di reati di diritto comune. Le domande d'assistenza devono essere inviate al destinatario per il tramite dell'Ufficio dell'uditore in capo38. Gli atti di procedura all'estero necessitano del consenso dell'uditore in capo.

2

Le relazioni dirette con imputati o rappresentanze svizzere all'estero sono vietate.

Se uno svizzero vivente all'estero dev'essere informato di un'imputazione o di una sentenza, la pertinente comunicazione dev'essergli inviata per il tramite dell'uditore in capo.


Art. 25

Estradizione

1

Può essere chiesta un'estradizione all'estero soltanto se si tratta di reati di diritto comune e conformemente al diritto d'estradizione. Le proposte d'apertura di procedure d'estradizione devono essere presentate all'Ufficio dell'uditore in capo.

2

I procedimenti penali militari contro persone estradate alla Svizzera possono essere proseguiti o ripresi soltanto se le restrizioni al perseguimento penale derivanti dal diritto di estradizione non vi si oppongono o sono state eliminate.

Titolo secondo: procedura penale Capitolo 1: Disposizioni generali Sezione 1: Foro

Art. 26

Conflitto di giurisdizione tra tribunali militari 1

Se vi è conflitto di giurisdizione tra tribunali militari, il presidente del tribunale adito per primo avvia la procedura di composizione con memoria scritta e motivata al tribunale militare di cassazione. Il presidente del tribunale militare di cassazione si fa inviare un parere scritto dal presidente dell'altro tribunale militare, dopo di che il tribunale militare di cassazione decide.

37

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3259).

38 Nuova espr. giusta il n. I dell'O del 29 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4541). Di detta modifica é stato tenuto conto in tutto il presente testo.

Ordinanza

9

322.2

2

Se il conflitto di giurisdizione tra tribunali militari trae origine da una decisione dell'uditore in capo giusta l'articolo 31 della procedura penale militare, anche l'uditore in capo deve, dopo i tribunali interessati, dare il suo parere per scritto.

Sezione 2: Provvedimenti istruttori

Art. 27

Blocco dei documenti d'identità 1

In caso di pericolo di fuga, all'indiziato od imputato possono essere tolti il passaporto e la carta d'identità e bloccata la possibilità di ottenerne di nuovi.

2

Le domande di blocco dei documenti d'identità riguardo a Svizzeri all'estero devono essere indirizzate all'Ufficio dell'uditore in capo.


Art. 28

Ricerca dell'imputato

1

Per la ricerca dell'imputato può esser fatto capo agli organi della polizia civile; gli organi interessati corrispondono direttamente fra loro.

2

L'ordine di ricerca pubblica mediante la stampa, la radio o la televisione sottostà al consenso dell'uditore in capo.


Art. 29

Segnalazioni 1 Segnalazioni nel sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL) possono essere fatte pubblicare dai presidenti dei tribunali militari d'appello e dei tribunali militari, come anche dai giudici istruttori.39 2

La cancelleria del tribunale competente provvede alle relazioni con il RIPOL.40 3

Tale cancelleria provvede a tutte le segnalazioni e a tutte le revoche chieste dagli ufficiali competenti della giustizia militare; essa informa per scritto i richiedenti circa l'esecuzione e tiene un controllo di tutte le segnalazioni e revoche.41

Art. 30

Revoca della

segnalazione

1

La segnalazione nel RIPOL dev'essere revocata quando non ve ne siano più i motivi (arresto, desistenza dal procedimento, assoluzione ecc.).42 39 Nuovo testo giusta il n. I 10 dell'O del 15 ott. 2008 sugli adeguamenti alla LF sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione, in vigore dal 5 dic. 2008 (RU 2008 4943).

40 Nuovo testo giusta il n. I 10 dell'O del 15 ott. 2008 sugli adeguamenti alla LF sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione, in vigore dal 5 dic. 2008 (RU 2008 4943).

41 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4541).

42 Nuovo testo giusta il n. I 10 dell'O del 15 ott. 2008 sugli adeguamenti alla LF sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione, in vigore dal 5 dic. 2008 (RU 2008 4943).

Giustizia penale militare 10

322.2

2

La revoca è ordinata: a. dal giudice istruttore, durante l'istruzione preparatoria; b. dall'uditore, in caso di desistenza dal procedimento giusta l'articolo 116 PPM e in caso di liquidazione della causa mediante decreto d'accusa; c. dal presidente del tribunale presso cui la causa è pendente, nell'ulteriore decorso della procedura.

Sezione 3: Privazione della libertà

Art. 31


43

Controllo della carcerazione 1

L'ufficiale della giustizia militare che ha ordinato una privazione della libertà nei confronti di una persona imputata o indiziata ne annunzia senza indugio l'inizio, la proroga e la fine alla cancelleria del tribunale.

2

Se la durata legalmente ammissibile o autorizzata della privazione della libertà (art. 55a e 59 cpv. 2 PPM) è superata, la cancelleria del tribunale ne informa senza indugio l'uditore in capo.


Art. 32


44

Primo interrogatorio in caso di carcerazione L'ufficiale della giustizia militare che ha ordinato la segnalazione in vista dell'arresto fa in modo di poter essere raggiunto immediatamente in caso di arresto della persona segnalata. Se non è raggiungibile, il primo interrogatorio è eseguito dal giudice istruttore previsto dall'elenco dei picchetti.


Art. 33

Carcerazione preventiva e di sicurezza 1

L'arrestato sottostà al regolamento carcerario.

2

La cassa del tribunale versa ai Cantoni l'indennità prevista per i detenuti.

Sezione 4: Perquisizione

Art. 34

Opposizione 1 Se il detentore di documenti o di supporti d'immagine e di suono si oppone alla perquisizione, gli oggetti sono sigillati e posti sotto custodia (art. 67 cpv. 3 PPM). Il giudice istruttore fa rapporto al presidente del tribunale militare e presenta la sua domanda. Il presidente del tribunale militare chiede il parere scritto dell'interessato.

43 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4541).

44 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4541).

Ordinanza

11

322.2

Notifica per scritto la sua decisione, brevemente motivata, al giudice istruttore e all'interessato.45 2 Se spetta al tribunale decidere sull'ammissibilità della perquisizione, l'interessato dev'essere udito a verbale o dev'essergli offerta la possibilità di esprimersi per scritto.

Sezione 5: Disposizioni diverse

Art. 35

Particolari provvedimenti istruttori Su proposta del giudice istruttore, l'uditore in capo decide circa speciali misure da prendere durante l'istruzione, in particolare circa la promessa di una ricompensa per l'identificazione o la cattura dell'autore del reato.

a46 Servizio di picchetto 1

L'Ufficio dell'uditore in capo ordina il servizio di picchetto tenendo conto delle esigenze della truppa. L'uditore in capo può prendere disposizioni in merito.

2

L'elenco dei picchetti è inviato segnatamente agli organi seguenti: a. al comandante competente conformemente all'articolo 101 PPM; b. ai comandi di polizia militari e civili; c. al comando centrale del Corpo delle guardie di confine; d. allo Stato maggiore di condotta dell'esercito; e. alla Segreteria generale del DDPS; f.

ai comandi delle due Forze armate; g. allo stato maggiore del capo dell'esercito.

b47 Atti 1 L'uditore in capo fornisce gli atti dei tribunali militari all'Archivio federale di regola dopo cinque anni dal disbrigo definitivo dell'affare.

2

L'Archivio federale decide d'intesa con l'uditore in capo quali atti debbano essere custoditi permanentemente per ragioni storiche o giuridiche.

3

Gli atti concernenti reati militari possono essere distrutti soltanto quando la persona giudicata è deceduta da almeno 5 anni, e: a. se è stata assolta o punita soltanto disciplinarmente: non appena è stata prosciolta dall'obbligo militare;

45

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 3298).

46

Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1993 (RU 1993 3298). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4541).

47

Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 3298).

Giustizia penale militare 12

322.2

b. se è stata condannata esclusivamente per reati giusta gli articoli 61 a 85 del CPM a una multa, agli arresti o all'incarcerazione: non appena ha superato i 60 anni d'età; c. in tutti gli altri casi: non appena ha superato i 90 anni d'età.


Art. 36

Informazione del pubblico 1

Il giudice istruttore, d'intesa con il servizio dell'informazione dell'Ufficio dell'uditore in capo, informa il pubblico su un procedimento penale in corso, qualora ciò sia opportuno per la gravità oggettiva del caso o se vi è una grande esigenza d'informazione del pubblico.48 1bis

L'uditore in capo dev'essere informato al più presto.49 2

L'informazione non deve compromettere lo scopo dell'inchiesta né dare un giudizio anticipato circa l'esito del dibattimento.


Art. 37

Procedura in caso di pene disciplinari 1

Le multe disciplinari e le decisioni di incarcerazione giusta gli articoli 49 capoversi 2 e 3, 81 capoverso 1 e 90 capoverso 1 della procedura penale militare devono essere comunicate all'interessato per scritto, o oralmente con conferma scritta.

2

La persona punita dev'essere avvertita della possibilità di interporre reclamo giusta gli articoli 166 e seguenti o ricorso giusta gli articoli 195 e seguenti della procedura penale militare.

Capitolo 2: Procedura Sezione 1: Misure preliminari

Art. 38

Ordine d'inchiesta, competenza durante il servizio 1

Il comandante competente deve ordinare personalmente l'assunzione preliminare delle prove o l'istruzione preparatoria. Se egli è impedito, l'ordine di inchiesta dev'essere firmato dal sostituto. Il diritto di firma non può essere delegato ad altre persone.

2

Gli ordini d'inchiesta contro i comandanti di scuola, di corso di formazione o di corso sono emanati dall'ufficiale generale superiore.50 48

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4541).

49

Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 3298).

50 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4541).

Ordinanza

13

322.2


Art. 39


51

Ordine d'inchiesta, competenza fuori del servizio 1

In caso di reati commessi fuori del servizio, l'uditore in capo ordina l'assunzione preliminare delle prove o l'istruzione preparatoria.

2

Qualora contrariamente ad una richiesta l'uditore in capo non ordini un'assunzione preliminare delle prove o un'istruzione preparatoria, il capo del DDPS decide su domanda del richiedente.


Art. 40

Revoca di ordini d'inchiesta 1

L'ordine di procedere a un'assunzione preliminare di prove o all'istruzione preparatoria può essere revocato sintanto che il giudice istruttore non abbia aperto la procedura.

2

La stessa cosa vale per la trasformazione dell'ordine di procedere all'istruzione preparatoria in un ordine di procedere all'assunzione preliminare delle prove.


Art. 41

Decisione d'apertura

1

Immediatamente dopo aver ricevuto l'ordine d'inchiesta, il giudice istruttore esamina d'ufficio la competenza di chi ha ordinato l'inchiesta, come anche la competenza per materia e per luogo del suo tribunale. Egli ne indica la risultanza nella decisione d'apertura.

2

La decisione d'apertura contiene inoltre: a. in caso di assunzione preliminare delle prove, una breve descrizione dell'oggetto dell'inchiesta;

b. in caso di istruzione preparatoria, la designazione dell'imputato e della fattispecie.


Art. 42

Obbligo di comunicazione L'autorità che ha ordinato un'assunzione preliminare di prove informa le persone direttamente interessate sull'esito dell'affare qualora non sia dato altro seguito alla procedura.

a52 51

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 3298).

52

Introdotto dal n. I dell'O del 20 nov. 1996 (RU 1996 3259). Abrogato dall'art. 12 cpv. 2 dell'O del 27 feb. 2008 concernente l'aiuito alle vittime di reati, con effetto dal 1° gen. 2009 (RS 312.51).

Giustizia penale militare 14

322.2


Art. 43


53

Difesa in caso di assunzione preliminare delle prove 1

Nell'assunzione preliminare delle prove è ammessa la difesa.

2

In casi gravi o qualora la fattispecie o le circostanze giuridiche siano particolarmente complessi, l'uditore in capo assegna un difensore d'ufficio all'indiziato, su richiesta di quest'ultimo o su proposta del giudice istruttore.

3

Il giudice istruttore autorizza il difensore ad assistere a certe operazioni d'inchiesta e a consultare gli atti, sempre che lo scopo dell'inchiesta non ne risulti pregiudicato.


Art. 44

Difesa nell'istruzione preparatoria 1

Il più tardi al momento dell'interrogatorio finale, il giudice istruttore consegna all'imputato la lista dei difensori d'ufficio del tribunale e gli comunica che, salvo motivi gravi (art. 127 cpv. 3 PPM), beneficia di un diritto di scelta. La consegna dell'elenco dev'essere verbalizzata.54 2 All'imputato che verosimilmente sarà tenuto in carcerazione preventiva per più di cinque giorni si deve di regola assegnare un difensore d'ufficio, sempreché non ne abbia già scelto uno di fiducia.


Art. 45

Estensione dell'istruzione preparatoria 1

Il giudice istruttore estende l'istruzione preparatoria a tutti i reati di cui è venuto a conoscenza o che sono stati commessi dall'imputato dal momento d'emissione dell'ordine d'inchiesta, sempre che l'imputato debba risponderne dinanzi alla giurisdizione militare. Egli procede nello stesso modo riguardo alle persone che hanno partecipato al reato dell'imputato come coautori, istigatori o complici e che sottostanno alla giurisdizione militare.55 2 La decisione d'estensione dell'istruzione preparatoria (art. 111 PPM) deve indicare esattamente la persona in causa ed i fatti.


Art. 46

Altri reati

1

Se, oltre all'imputato, anche un'altra persona ha commesso un reato soggetto alla giurisdizione militare, il giudice istruttore propone all'autorità competente (art. 101 PPM) emettere un ordine di inchiesta.

2

Se al reato dell'imputato hanno partecipato persone sottoposte alla giurisdizione ordinaria o se l'imputato ha commesso anche altri reati il cui giudizio compete alle autorità penali ordinarie, il giudice istruttore sottopone gli atti, con la sua proposta, all'uditore in capo. Questi prende la decisione devoluta al Consiglio federale in virtù degli articoli 220 e 221 CPM. Se il caso è deferito alle autorità penali militari, il giudice istruttore estende corrispondentemente l'istruzione preparatoria.

53

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 3298).

54

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 3298).

55

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 3298).

Ordinanza

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322.2

3

Se, oltre al reato dell'imputato il cui giudizio compete alle autorità penali militari, si accerta che un'infrazione indipendente, sottoposta alla giurisdizione penale ordinaria, è stata commessa da un'altra persona, il giudice istruttore ne fa denuncia alle competenti autorità penali ordinarie.

4

Se nel corso di un'assunzione preliminare di prove o di un'inchiesta preparatoria si constata che non vi è alcuna fattispecie soggetta alla giurisdizione militare ma un reato perseguibile d'ufficio e soggetto alla giurisdizione civile, il giudice istruttore lo denuncia all'autorità civile competente.56

Art. 47

Indennità in caso di desistenza dal procedimento 1

Qualora intenda desistere dal procedimento giusta l'articolo 116 della procedura penale militare, l'uditore assegna un termine all'imputato per annunciare le sue pretese di indennizzo, eccetto che la questione dell'indennità sia già stata regolata nell'istruzione preparatoria.

2

La decisione di indennizzo dev'essere brevemente motivata nella decisione di desistenza.


Art. 48


57



Art. 49

Spese Se, nella desistenza dal procedimento, sono state addossate spese all'imputato, si applica per analogia l'articolo 214 della procedura penale militare. L'ufficio dell'uditore in capo provvede alla riscossione.

Sezione 2: Dibattimento

Art. 50


58

Notificazione dell'atto di accusa 1

Una copia dell'atto d'accusa è notificata ad ogni giudice, unitamente alla convocazione per il dibattimento.

2

Se vi è un motivo d'astensione o di ricusazione il giudice ne avverte senza indugio il presidente.


Art. 51

Procedura probatoria abbreviata Se la procedura probatoria è abbreviata (art. 137 PPM), l'accusato dev'essere nondimeno accuratamente interrogato sulla sua situazione personale.

56

Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 3298).

57

Abrogato dal n. I dell'O del 29 ott. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4541).

58

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 3298).

Giustizia penale militare 16

322.2


Art. 52

Partecipazione al dibattimento 1

I periti possono assistere al dibattimento.

2

I testimoni possono assistere al dibattimento dopo essere stati esaminati.


Art. 53

Durata di una pena privativa della libertà e della prestazione di lavoro59 1

La durata di una pena privativa della libertà è espressa: a. in giorni, per tutte le pene inferiori a un mese o con frazioni di mesi; b. in mesi, per tutte le pene di un mese o di più mesi interi, ma inferiori a un anno o con frazioni di anno; c. in anni, per tutte le pene di un anno o di più anni interi.

2

La durata della prestazione di lavoro di pubblico interesse deve essere espressa in giorni.60


Art. 54

Calcolo della durata delle pene privative della libertà La durata di una pena privativa della libertà è calcolata: a. in giorni, contati in ragione di 24 ore consecutive il giorno; b. in mesi e in anni, contati secondo il calendario.


Art. 55

Computo della carcerazione preventiva o di sicurezza Se nella pena è computata la carcerazione preventiva o di sicurezza, la sentenza deve indicarne la durata in giorni.


Art. 56

Confisca, pretese di risarcimento 1

In caso di confisca di oggetti (art. 41 segg. CPM), la sentenza indica se essi devono essere resi inservibili o distrutti ovvero se la Confederazione può disporne liberamente.

2

Se doni o altri profitti da devolvere alla Confederazione non esistono più, la sentenza stabilisce la somma dovuta da chi li ha ricevuti.


Art. 57

Trasmissione dell'inserto

Quando un inserto dev'essere trasmesso dopo la chiusura del procedimento penale militare a un ufficio o a un comando militare o a un'autorità amministrativa (p. es.

per punizione disciplinare o per esame dell'idoneità al servizio), la pertinente decisione dev'essere indicata nella sentenza, immediatamente dopo il dispositivo.

59

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 3298).

60

Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 3298).

Ordinanza

17

322.2


Art. 58

61 Informazioni classificate

1

Se gli atti contengono informazioni classificate come «SEGRETO» o «CONFIDENZIALE», l'intero inserto e la sentenza devono essere classificati come «SEGRETO» o «CONFIDENZIALE». Eccezionalmente, i documenti classificati possono essere tolti dal fascicolo principale e raccolti in un fascicolo speciale. Gli atti del fascicolo principale non devono contenere alcuna indicazione relativa al contenuto degli atti classificati del fascicolo speciale.62 2

La competenza di decidere circa l'abrogazione della classificazione spetta, d'intesa con il depositario del segreto: a. durante l'assunzione preliminare delle prove o l'istruzione preparatoria: al giudice istruttore;

b. fino alla conclusione definitiva della procedura: al presidente competente; c. dopo la conclusione della procedura: all'uditore in capo.


Art. 59

Menzione della forza di cosa giudicata e ordine d'esecuzione Il presidente certifica nell'inserto e nell'esemplare della sentenza la forza di cosa giudicata e l'ordine d'esecuzione.


Art. 60


63

Comunicazione del dispositivo della sentenza 1

Indipendentemente da un'eventuale procedura di cassazione, la comunicazione del dispositivo della sentenza incombe alla cancelleria del tribunale competente.

2

Il dispositivo della sentenza è comunicato ai seguenti organi: a. subito dopo la notificazione, all'autorità competente del Cantone d'esecuzione della sentenza, se la persona condannata è immediatamente incarcerata;

b. immediatamente dopo che la sentenza ha acquisito forza di cosa giudicata: 1. all'Ufficio federale di giustizia (Casellario giudiziale svizzero), 2. al Cantone d'esecuzione in vista della riscossione delle multe e delle spese.

a64 Notificazione di esemplari della sentenza 1

La notificazione di esemplari della sentenza incombe alla cancelleria del tribunale.

61

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 3298).

62

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3259).

63 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4541).

64

Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1993 (RU 1993 3298). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4541).

Giustizia penale militare 18

322.2

2

Esemplari della sentenza sono notificati ai destinatari seguenti: a. al difensore (due esemplari, di cui uno per la persona giudicata; eventualmente un esemplare supplementare per il rappresentante legale della persona giudicata);

b. all'uditore; c. alla persona lesa, sempre che sia stata presentata una pretesa civile, e alla vittima che ha domandato la notificazione della sentenza;

d. all'Ufficio dell'uditore in capo; e. al Cantone d'esecuzione, nei casi in cui debbano essere eseguite pene detentive;

f. all'Organo d'esecuzione del servizio civile, nei casi previsti all'articolo 81 capoversi 3 e 4 CPM;

g. al comandante che ha emanato l'ordine per l'istruzione preparatoria o al servizio che ha presentato la proposta d'apertura di un procedimento penale, per conoscenza e trasmissione al comandante dell'attuale unità di incorporazione della persona condannata;

h. allo Stato maggiore di condotta dell'esercito (Personale dell'esercito; Base logistica dell'esercito, Ufficio della circolazione e della navigazione dell'esercito, in caso di reati in materia di circolazione stradale); i. alla Base logistica dell'esercito, Sezione della contabilità della truppa, in caso di reati in materia di contabilità; k. al Servizio della posta da campo, in caso di reati in materia di posta da campo;

l.65 all'assicurazione militare, nei casi in cui sia stata ferita o uccisa una persona coperta dall'assicurazione militare; m. al capo della giustizia militare delle Forze aeree, in caso di infortuni o incidenti nel servizio di volo o nel servizio di lancio con il paracadute;

n. al Ministero pubblico della Confederazione, in caso di spionaggio o di perturbazione della sicurezza militare.

3

Se sono state riscontrate carenze nelle prescrizioni o nel materiale, le sentenze sono inviate in forma anonimizzata al capo dell'esercito e ai comandanti delle due Forze armate e dell'Istruzione superiore dei quadri; in vece della notificazione della sentenza può eventualmente essere steso un rapporto.

4

Per la notificazione di sentenze che contengono fatti che debbono essere tenuti segreti vanno osservati l'articolo 154 capoverso 2 PPM e l'articolo 58 della presente ordinanza.

65 Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. all'O del 27 apr. 2005, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU 2005 2885).

Ordinanza

19

322.2


Art. 61


66

Restituzione di oggetti, di beni e di atti giudiziari 1

Dopo che la sentenza ha acquisito forza di cosa giudicata, gli oggetti e i beni sequestrati, posti sotto custodia o confiscati sono trasmessi all'organo competente conformemente alla decisione giudiziaria e a quanto eventualmente convenuto con l'Ufficio dell'uditore in capo.

2

Gli originali degli atti giudiziari prodotti sono riconsegnati dalla cancelleria del tribunale all'autorità che li ha rilasciati.


Art. 62

Comunicazione di sentenze all'estero Le sentenze da notificare all'estero sono trasmesse al destinatario per il tramite dell'Ufficio dell'uditore in capo.

Sezione 3: 67

Art. 63

Sezione 4:68

Art. 64

e 65 Capitolo 3: Rimedi giuridici

Art. 66

Comunicazione Il segretario del tribunale che ha preso la decisione annuncia senza indugio alla controparte il deposito o il ritiro di un rimedio giuridico (appello, ricorso per cassazione, ricorso).


Art. 67

69 Revisione; inchieste

Se, in caso di domanda di revisione, sono necessarie nuove inchieste da parte di un giudice istruttore, questi è designato dall'uditore in capo, previa consultazione del presidente competente.

66 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4541).

67

Abrogata dal n. I dell'O del 20 nov. 1996 (RU 1996 3259).

68

Abrogata dal n. I dell'O del 29 nov. 1993 (RU 1993 3298).

69

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 3298).

Giustizia penale militare 20

322.2

Capitolo 4: Esecuzione di pene e misure

Art. 68

Esecuzione70 1 Il Cantone di domicilio dev'essere designato Cantone d'esecuzione quando il condannato o la persona assolta, punita disciplinarmente o condannata a pagare le spese, è domiciliato in Svizzera.

2

Se la persona giudicata non è domiciliata in Svizzera o risiede verosimilmente per lungo tempo all'estero, il Cantone d'origine dev'essere designato Cantone d'esecuzione.

3

L'uditore in capo è competente per affidare l'esecuzione di una pena privativa della libertà o di una misura di sicurezza a un Cantone diverso da quello di domicilio (art. 212 PPM).

4

In caso di obbligo di prestare un lavoro di pubblico interesse, l'autorità d'esecuzione è l'Organo d'esecuzione del servizio civile.71


Art. 69


72

Riscossione delle spese e delle multe Le spese e le multe addossate alla persona giudicata sono incassate dai Cantoni. Le spese devono essere rimesse alla Confederazione. Le multe sono lasciate al Cantone che la incassa.


Art. 70

Inizio di una pena o di una misura di sicurezza 1

La pena o la misura di sicurezza comincia immediatamente dopo la notificazione della sentenza se il condannato si trovava in stato d'arresto prima del dibattimento e il tribunale non abbia deciso altrimenti.

2

Il condannato rimasto a piede libero è incarcerato su decisione speciale del tribunale se tale provvedimento appare necessario per garantire l'esecuzione. Se il tribunale non prende alcuna decisione, l'inizio dell'esecuzione è determinato dal Cantone d'esecuzione.


Art. 71

Esecuzione della sentenza in caso di estradizione Se il condannato è stato estradato alla Svizzera per l'esecuzione di una sentenza, devono essere rispettate le condizioni cui lo Stato richiesto ha subordinato l'estradizione.

70

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 3298).

71

Introdotto dal n. I dell'O del 29 nov. 1993 (RU 1993 3298). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4541).

72

Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 nov. 1992, in vigore dal 1° gen. 1993 (RU 1992 2394).

Ordinanza

21

322.2


Art. 72

Segnalazione in vista dell'esecuzione della sentenza 1

La segnalazione in vista dell'esecuzione della sentenza incombe al Cantone d'esecuzione.

2

…73


Art. 73

Revoca di

segnalazioni

1

Se il Cantone d'esecuzione segnale un condannato in contumacia in vista dell'esecuzione della sentenza, l'organo di controllo revoca la segnalazione ordinata dal giudice militare.

2

Se il condannato in contumacia si costituisce o è arrestato e chiede la revoca della sentenza, il giudice istruttore provvede affinché il Cantone d'esecuzione revochi la segnalazione. Se il condannato accetta la sentenza, il Cantone d'esecuzione revoca da sé la segnalazione.


Art. 74

74 Vigilanza sull'esecuzione

Se la segnalazione in vista dell'esecuzione di una sentenza contumaciale non avviene entro tre mesi dalla condanna, la cancelleria del tribunale ne informa l'uditore in capo.


Art. 75


75

Titolo terzo: Codice penale militare Capitolo 1: Disposizioni generali Sezione 1: Corpo delle guardie di confine

Art. 76


76
Ordine d'inchiesta

L'ordine di procedere all'assunzione preliminare delle prove o all'istruzione preparatoria contro un agente del Corpo delle guardie di confine è impartito dall'uditore in capo.


Art. 77

Competenza 1 Gli agenti del Corpo delle guardie di confine sottostanno, quanto al perseguimento e al giudizio dei reati, alla giurisdizione del tribunale militare competente per luogo (foro del luogo del reato commesso).

73

Abrogato dal n. I dell'O del 29 nov. 1993 (RU 1993 3298).

74 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4541).

75

Abrogato dal n. I dell'O dell'11 nov. 1992 (RU 1992 2394).

76

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 1993, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 3298).

Giustizia penale militare 22

322.2

2

Sono applicabili gli articoli 221 e 222 del CPM e l'articolo 46 della presente ordinanza.

Sezione 2: 77

Art. 78

a 85 Sezione 3:78

Art. 86

a 90 Capitolo 2: Procedura in caso di reati contro l'onore

Art. 91

Diritto speciale di querela 1

L'organo competente ad ordinare l'istruzione preparatoria (art. 101 PPM) può presentare o ritirare una querela a tenore degli articoli 145, 146 e 148 del CPM indipendentemente dal diritto di querela della parte lesa.

2

Prima di ordinare l'istruzione preparatoria, l'organo competente, se presenta lui solo querela, deve chiarire se l'affare può essere composto in via amichevole o liquidato in via disciplinare.

3

Il termine di querela (art. 148a CPM) vale anche per l'organo autorizzato a presentarla.


Art. 92

Querela della parte lesa 1

La parte lesa deve presentare querela, per scritto o oralmente a processo verbale, all'organo competente ad ordinare l'istruzione preparatoria. Per chiarire i fatti, quest'organo può ordinare un'assunzione preliminare delle prove. Può inoltre colloquiare con gli interessati per comporre l'affare in via amichevole.

2

Se l'affare non può essere composto in via amichevole, dev'essere ordinata l'istruzione preparatoria. In queste caso, dev'essere indicato se l'organo che ordina l'istruzione presenta anch'esso querela penale.

3

In occasione del primo interrogatorio, il giudice istruttore informa la parte lesa sulle prescrizioni formali per la querela e le dà la possibilità, se del caso, di completarla o precisarla.79 77

Abrogata dal n. I dell'O del 19 set. 1988 (RU 1988 1552). Vedi anche le disp. fin. di detta modifica alla fine del presente testo.

78 Abrogata dal n. I dell'O del 29 nov. 1993 (RU 1993 3298).

79

Introdotto dal n. I dell'O del 20 nov. 1996, in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 3259).

Ordinanza

23

322.2


Art. 93

Ritiro della querela

1

Se la querela è ritirata prima della messa in stato d'accusa, l'uditore desiste dal procedimento (art. 116 e 117 PPM). Se il ritiro avviene più tardi, la desistenza dal procedimento è decisa dal tribunale.

2

I documenti a tenore degli articoli 145 numero 6 e 146 numero 3 del CPM sono stesi dall'autorità che ha desistito dal procedimento.

Capitolo 3: Ordinamento disciplinare

Art. 94

80 Divieto di

delega

1

Ai comandanti e alle autorità militari non è consentito delegare il proprio potere disciplinare né le proprie competenze disciplinari a organi subordinati. È riservata la facoltà del capo del DDPS di delegare il suo potere disciplinare al capo dell'esercito e al sostituto di quest'ultimo, alle persone direttamente subordinate al capo dell'esercito e allo Stato maggiore di condotta dell'esercito (Personale dell'esercito).

2

Il potere disciplinare delegato non può esserlo oltre.


Art. 95

81 Potere disciplinare

1

Il potere disciplinare spetta: a. ai comandanti di truppa per le mancanze disciplinari commesse durante il servizio;

b. alle autorità militari cantonali competenti nei casi poco gravi di 1. omissione dell'ispezione obbligatoria, inosservanza di prescrizioni di servizio, abuso e sperpero di materiale nell'ambito dell'equipaggiamento della truppa e degli ufficiali, 2. omissione del tiro obbligatorio e violazione delle prescrizioni concernenti il tiro fuori del servizio;

c. allo Stato maggiore di condotta dell'esercito (Personale dell'esercito) in tutti gli altri casi.

2

Quando il potere disciplinare compete alle autorità militari cantonali, esso è esercitato:

a. nei confronti delle persone soggette all'obbligo di leva, dal Cantone che deve chiamarle al reclutamento; b. nei confronti degli obbligati all'ispezione, dal Cantone sul cui territorio ha luogo l'ispezione;

80 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4541).

81 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 ott. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2003 4541, 2004 943).

Giustizia penale militare 24

322.2

c. in tutti gli altri casi, dal Cantone di domicilio o dal Cantone dell'ultimo domicilio.


Art. 96

Attribuzioni penali e competenze Le attribuzioni penali e le competenze sono determinate nell'allegato 2.


Art. 97


82

Delega del potere disciplinare 1

Il potere disciplinare nei confronti dei militari distaccati all'estero che non prestano servizio nei loro corpi di truppa o nelle loro formazioni né un servizio di promovimento della pace, spetta al comando d'invio o all'unità amministrativa d'invio. Se le attribuzioni penali non sono sufficienti, l'inserto è trasmesso all'organo superiore successivo. In ogni caso, gli arresti devono essere eseguiti in Svizzera.

2

Il potere disciplinare nei confronti di persone di condizione civile spetta al capo dell'esercito e al suo sostituto nei casi di: a. infrazione alla legge federale del 23 giugno 195083 concernente la protezione delle opere militari o ad atti normativi o misure poggianti sulla medesima; b. violazione di segreti militari (art. 106 CPM); c. disobbedienza a misure prese dalle autorità militari o civili e finalizzate alla preparazione o all'attuazione della mobilitazione dell'esercito o alla tutela di segreti militari (art. 107 CPM).

3

Una copia della decisione disciplinare è notificata alla Segreteria generale del DDPS.


Art. 98

Ordine di carcerazione 1

L'ordine di carcerazione è dato dal comandante dell'unità (stato maggiore) della persona punita o dalla competente autorità militare appena la pena d'arresti è divenuta esecutoria.

2

L'ordine di carcerazione indica il luogo d'esecuzione, l'inizio e la fine della pena, come anche, se del caso, particolari disposizioni circa la sorveglianza e la cura dell'arrestato.


Art. 99

Locali d'arresti

Nelle piazze d'armi dev'essere a disposizione un numero sufficiente di locali d'arresti. Se stazionata altrove, la truppa deve provvedere affinché vi siano a disposizione appropriati locali d'arresti.

82 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 ott. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2003 4541, 2004 943).

83 RS

510.518

Ordinanza

25

322.2

a84

Art. 100

Procedura disciplinare dinnanzi al tribunale 1

La decisione del tribunale dev'essere notificata al ricorrente, all'autorità di precedente istanza, in via di servizio al comandante della persona punita, all'Ufficio dell'uditore in capo e, se del caso, al Cantone d'esecuzione.

2

Se le spese sono addossate al ricorrente, l'Ufficio dell'uditore in capo provvede alla riscossione.

Capitolo 4: Giurisdizione

Art. 101


85

Giurisdizione in caso di reati in materia di circolazione stradale Per i reati in materia di circolazione stradale commessi durante le corse dal luogo di domicilio al luogo di lavoro o al luogo d'impiego e viceversa, i militari di professione, i militari a contratto temporaneo e gli agenti del Corpo delle guardie di confine sottostanno alla giurisdizione militare soltanto se le prescrizioni sulla circolazione sono state violate in relazione con un altro reato punibile ai sensi del Codice penale militare. Questa disposizione si applica anche nei casi in cui le persone summenzionate utilizzano un veicolo di servizio o indossano l'uniforme.

a86 Autorizzazione a

procedere

1

L'autorizzazione per attuare un processo penale ordinario giusta gli articoli 219 capoverso 2 e 222 capoverso 1 CPM è rilasciata dall'Ufficio dell'uditore in capo.87 2 Sono riservate le attribuzioni del comandante in capo dell'esercito.

3

L'autorizzazione giusta l'articolo 222 del CPM non è richiesta quando un organo competente applica la legge federale del 24 giugno 197088 concernente le multe disciplinari inflitte agli utenti della strada o una procedura cantonale di multe disciplinari.

84

Introdotto dal n. I dell'O del 20 nov. 1996 (RU 1996 3259). Abrogato dal n. I dell'O del 29 ott. 2003, con effetto dal 1° mar. 2004 (RU 2003 4541, 2004 943).

85 Introdotto dal n. I dell'O del 29 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4541).

86 Originario art. 101.

87 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 ott. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4541).

88

RS 741.03

Giustizia penale militare 26

322.2

Titolo quarto: Disposizioni finali

Art. 102

Abrogazioni Sono abrogati: 1. l'ordinanza del 27 dicembre 192789 concernente la vigilanza, durante il servizio, degli obbligati al servizio militare condannati condizionalmente;

2. il decreto del Consiglio federale del 18 settembre 193390 concernente le disposizioni esecutive dell'articolo 3 numero 3 del Codice penale militare; 3. il decreto del Consiglio federale del 29 settembre 194791 su la procedura penale per il Corpo delle guardie di confine; 4. il decreto del Consiglio federale del 15 maggio 195192 per l'esecuzione del Codice penale militare e della legge sull'organizzazione giudiziaria e procedura penale per l'armata federale; 5. l'ordinanza del 29 maggio 195193 concernente la contabilità della giustizia militare;

6. l'ordinanza del 29 gennaio 195494 concernente la giustizia penale militare; 7. il decreto del Consiglio federale del 14 febbraio 196895 sull'esecuzione degli arresti repressivi per gli obiettori di coscienza; 8. l'ordinanza del 15 maggio 196896 concernente l'esecuzione dell'ordinamento disciplinare;

9. l'ordinanza del 24 febbraio 197197 sull'esecuzione militare della detenzione; 10. il decreto del Consiglio federale del 3 novembre 197198 concernente i tribunali militari e i tribunali territoriali;

11. la decisione del Dipartimento militare federale del 4 agosto 196599 concernente la delega dei poteri disciplinari riguardo agli ufficiali istruttori distaccati all'estero;

12. la decisione del Dipartimento militare federale del 20 gennaio 1966100 concernente la delega dei poteri disciplinari al capo dello stato maggiore generale.

89

[CS 3 476]

90 [CS 3 429] 91 [CS 3 466]

92

[RU 1951 453, 1954 192 art. 76 cpv. 2 lett. c] 93

[RU 1951 499, 1963 622 n. I, II, 1972 709] 94

[RU 1954 192, 1968 644 art. 17 cpv. 2 972 n. I, II, 1970 556] 95 [RU 1968 239] 96

[RU 1968 644, 1970 528] 97

[RU 1971 277] 98

[RU 1972 613] 99

Non pubblicata nella RU.

100 Non pubblicata nella RU.

Ordinanza

27

322.2


Art. 103

Entrata in

vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1980.

Disposizioni finali della modifica del 19 settembre 1988101 1

I reclutandi e i militari che si trovano in detenzione militare al momento dell'entrata in vigore della presente modificazione scontano la loro pena conformemente alle attuali disposizioni fino al 31 dicembre 1988. Dopo questa data, il resto della pena è scontato giusta le disposizioni del Codice penale svizzero102.

2

Se il giudice ha ordinato l'esecuzione militare della detenzione e questa non è ancora iniziata prima dell'entrata in vigore della presente modificazione, la pena è scontata secondo le disposizioni del Codice penale svizzero.

101 RU 1988 1552 102 RS 311.0

Giustizia penale militare 28

322.2

Allegato 1103 (art. 14)

Competenza dei tribunali militari N. 1 Foro

dell'incorporazione (art. 26 PPM)

1

I militari incorporati nelle Grandi Unità, nei corpi di truppa, nelle formazioni e nelle formazioni d'addestramento seguenti sono sottoposti alla giurisdizione dei singoli tribunali militari come segue: Tribunale militare 1 reg ter 1 br fant 2 br bl 1 Tribunale militare 2

militari francofoni della br log 1 militari francofoni della FOA fant 3/6 militari francofoni della FOA bl/art militari francofoni della FOA G/salv 5 militari francofoni della FOA av 31 militari francofoni della FOA DCA 33 Tribunale militare 3

br fant mont 10 militari francofoni della Sic mil militari francofoni della br aiuto cond 41 militari francofoni della FOA log 2 militari francofoni della FOA aiuto cond 30 militari francofoni in impiego di promovimento della pace Tribunale militare 4

br log 1 br aiuto cond 41 militari germanofoni della reg ter 1 militari germanofoni della Sic mil militari germanofoni della br fant 2 militari germanofoni della br bl 1 militari germanofoni della FOA bl/art militari germanofoni della FOA log 2 Tribunale militare 5

reg ter 2 br fant 4 br fant 5 militari germanofoni della FOA G/salv 5 militari germanofoni della FOA av 31 militari germanofoni della FOA DCA 33 103 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 31 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5631).

Ordinanza

29

322.2

Tribunale militare 6 reg ter 4 br fant 7 br bl 11 militari germanofoni della FOA aiuto cond 30 militari germanofoni in impiego di promovimento della pace Tribunale militare 7

reg ter 3 br fant mont 12 militari germanofoni della br fant mont 9 militari germanofoni della br fant mont 10 militari germanofoni della FOA fant 3/6 Tribunale militare 8

br fant mont 9 militari italofoni in impiego di promovimento della pace tutti i militari italofoni N. 2

Foro delle scuole, dei corsi di formazione e dei corsi (art. 27 PPM) 1

I partecipanti a scuole, a corsi di formazione e a corsi che prestano servizio fuori delle formazioni sottostanno, per il perseguimento e il giudizio dei reati: a. in caso di servizi in una formazione d'addestramento, al tribunale militare competente per quest'ultima; b. in caso di servizi presso l'Istruzione superiore dei quadri (ISQ), al tribunale militare competente per quest'ultima; c. in tutti gli altri casi, al tribunale militare competente per la sede del comando; detto tribunale è competente anche durante la dislocazione temporanea della scuola, del corso di formazione o del corso e anche nel caso della ripartizione delle truppe su diverse sedi.

2

I militari sono giudicabili come segue: militari germanofoni

militari francofoni Formazioni d'addestramento (FOA) FOA fant 3/6

Trib mil 7

Trib mil 2

FOA bl/art

Trib mil 4

Trib mil 2

FOA G/salv 5

Trib mil 5

Trib mil 2

FOA log 2

Trib mil 4

Trib mil 3

FOA aiuto cond 30

Trib mil 6

Trib mil 3

FOA av 31

Trib mil 5

Trib mil 2

FOA DCA 33

Trib mil 5

Trib mil 2

Istruzione superiore dei quadri (ISQ) Trib mil 5

Trib mil 3

3

Per i partecipanti italofoni a tutte le scuole, a tutti i corsi di formazione e a tutti i corsi è competente il tribunale militare 8.

Giustizia penale militare 30

322.2

N. 3

Foro del luogo del reato commesso (art. 28 PPM) I tribunali militari sono competenti per luogo come segue: Tribunale militare 1 Parti del settore della reg ter 1: Cantone di Ginevra; Cantone di Vaud Tribunale militare 2

Parti del settore della reg ter 1: Cantone del Giura; Cantone di Neuchâtel; Cantone di Friburgo, eccettuati i distretti della Singine e del Lago; Cantone di Berna: distretti di Courtelary, Moutier e La Neuveville Tribunale militare 3

Parti del settore della reg ter 1: Cantone del Vallese, eccettuati i distretti di Briga, Goms, Leuk, Östlich Raron, Westlich Raron e Visp Tribunale militare 4

Parti del settore della reg ter 1: Cantone di Berna, eccettuati i distretti di Courtelary, Moutier e La Neuveville; Cantone del Vallese: distretti di Briga, Goms, Leuk, Östlich Raron, Westlich Raron e Visp; Cantone di Friburgo: distretti della Singine e del Lago Tribunale militare 5

Settore della reg ter 2: Cantone di Basilea Città; Cantone di Basilea Campagna; Cantone di Soletta; Cantone di Argovia; Cantone di Lucerna; Cantone di Obvaldo; Cantone di Nidvaldo Tribunale militare 6

Settore della reg ter 4: Cantone di Sciaffusa; Cantone di Zurigo; Cantone di Turgovia; Cantone di San Gallo; Cantone di Appenzello Interno; Cantone di Appenzello Esterno; Cantone di Glarona Tribunale militare 7

Parti del settore della reg ter 3: Cantone di Zugo; Cantone di Svitto; Cantone di Uri; Cantone dei Grigioni, eccettuato il distretto della Moesa Tribunale militare 8

Parti del settore della reg ter 3: Cantone Ticino; Cantone dei Grigioni: distretto della Moesa

Ordinanza

31

322.2

Allegato 2104 (art. 96)

Competenza e attribuzioni penali nel diritto penale disciplinare N. 1

Comandante d'unità

Sono comandanti d'unità (art. 197 CPM) i comandanti di una compagnia, di una batteria, di una squadriglia, di una colonna, di un distaccamento, di uno stato maggiore d'ingegneri.

N. 2

Organi di comando superiori Sono organi di comando superiori (art. 198 CPM): a. il capo del DDPS (in tempo di pace); b. il comandante in capo dell'esercito; c. il capo dell'esercito e il suo sostituto; d. l'uditore in capo; e. i comandanti delle due Forze armate e i rispettivi sostituti; f.

il comandante dell'Istruzione superiore dei quadri; g. il capo dello stato maggiore del capo dell'esercito; h. i comandanti degli stati maggiori di pianificazione, di condotta e d'impiego; i.

i comandanti delle formazioni d'addestramento, delle regioni territoriali, dei battaglioni dell'aiuto alla condotta delle brigate d'impiego e delle frazioni dello stato maggiore dell'esercito; j.

il comandante della Base logistica dell'esercito; k. i comandanti delle scuole, dei corsi di formazione, dei centri di competenza e dei corsi;

l.

il comando dei granatieri; m. i comandanti dei battaglioni e dei gruppi; n. i comandanti d'aerodromo; o. i comandanti delle regioni della sicurezza militare; p. il comandante dell'infrastruttura e dell'esercizio; q. il comandante della polizia militare; r.

i comandanti delle squadre d'aviazione e delle formazioni ad hoc; s. i militari di professione con grado d'ufficiale che esercitano la funzione di istruttori d'unità.

104 Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 29 ott. 2003, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2003 4541, 2004 943).

Giustizia penale militare 32

322.2

Allegato 3105 105 Abrogato dal n. II cpv. 2 dell'O del 29 ott. 2003, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4541).