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01.07.2016 - 31.12.2019
01.01.2016 - 30.06.2016
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01.01.2009 - 31.10.2013
05.12.2008 - 31.12.2008
01.01.2007 - 04.12.2008
29.05.2006 - 31.12.2006
01.10.2004 - 28.05.2006
01.01.2003 - 30.09.2004
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1

Ordinanza
sull'Ufficio di comunicazione
in materia di riciclaggio di denaro
(OURD)

del 16 marzo 1998 (Stato 16 maggio 2000) Il Consiglio federale svizzero, in applicazione dell'articolo 23 della legge federale del 10 ottobre 19971
relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro nel settore finanziario (LRD);
visto l'articolo 15 della legge federale del 7 ottobre 19942 sugli Uffici centrali
di polizia giudiziaria della Confederazione (LUC), ordina:

Sezione 1:
Compiti dell'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio
di denaro


Art. 1

Compiti dell'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio
di denaro

L'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (Ufficio di comunicazione) ha i seguenti compiti: a.

esaminare le informazioni ricevute dagli intermediari finanziari, procedere
ad accertamenti sui precedenti che sono stati comunicati e individuare anomalie; b.

gestire il sistema di elaborazione dei dati in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro (GEWA); c.

elaborare statisticamente le informazioni in modo da poter fornire in ogni
momento indicazioni sul loro numero, contenuto, natura e provenienza, sui
motivi di sospetto, sulla loro frequenza e sui singoli generi di reato, nonché
sul modo con cui li tratta. Siffatti dati devono essere anonimizzati.


Art. 2

Entrata delle informazioni L'Ufficio di comunicazione registra l'entrata dell'informazione e ne dà conferma
all'intermediario finanziario.

RU 1998 905

1

RS 955.0

2

RS 172.213.71 955.23

Riciclaggio di denaro 2

955.23


Art. 3

Accesso ad altre banche di dati e trattamento delle informazioni 1 Per adempiere i suoi compiti legali, l'Ufficio di comunicazione può essere collegato per mezzo di una procedura di richiamo (on-line) alle banche di dati seguenti: a.

il sistema di ricerca informatizzato di persone e oggetti RIPOL; b.

il sistema automatizzato di registrazione delle persone AUPER (dati UFP); c.

l'indice centrale delle pratiche ZAN; d.

il sistema di trattamento dei dati in materia di lotta contro la criminalità organizzata ISOK; e.

il sistema di trattamento dei dati in materia di lotta contro il traffico illegale
di stupefacenti DOSIS; f.

il casellario giudiziale informatizzato VOSTRA.

2 L'informazione si limita al fatto che la persona indicata dall'intermediario finanziario sia registrata in una di queste banche di dati o meno.

3 Se la persona è registrata in una di queste banche di dati, l'Ufficio di comunicazione è tenuto ad accertare, mediante consultazione dei documenti presso l'organo
competente del trattamento dei dati, se si tratta di una fattispecie rilevante per l'apertura di una procedura penale.

4 L'Ufficio di comunicazione può inoltre trattare tutte le informazioni accessibili al
pubblico inerenti al riciclaggio di denaro, ottenibili pubblicamente.


Art. 4

Provvedimenti

1 Se, analizzando le informazioni raccolte, ha il sospetto fondato che sia stato commesso un reato ai sensi degli articoli 260ter numero 1, 305bis o 305ter del Codice penale3 (CP) oppure che i valori patrimoniali provengano da un crimine o sottostiano
alla facoltà di disporre di un'organizzazione criminale, l'Ufficio di comunicazione
denuncia senza indugio il fatto alla competente autorità di perseguimento penale.

2 Ogni denuncia e ogni comunicazione è registrata. Il registro serve per il controllo
dei termini.

3 Se l'insieme delle circostanze lo richiede, l'Ufficio di comunicazione può informare l'intermediario finanziario della denuncia alle autorità preposte al perseguimento penale.

3

RS 311.0

Ufficio di comunicazione 3

955.23

Sezione 2: GEWA

Art. 5

Scopo

L'Ufficio di comunicazione utilizza il GEWA per: a.

adempiere i suoi compiti legali d'informazione e di accertamento; b.

procedere ad accertamenti in casi di riciclaggio di denaro; c.

collaborare con le autorità cantonali e federali di perseguimento penale nonché con le autorità di vigilanza designate da leggi specifiche e con l'autorità
di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro secondo l'articolo 17
LRD;

d.

collaborare con autorità estere di perseguimento penale.


Art. 6

Struttura

1 La banca di dati è strutturata in modo modulare. Essa comprende: a.

la gestione dei casi; b.

la gestione dei precedenti; c.

la gestione delle persone; d.

la valutazione;

e.

la verbalizzazione; f.

la gestione degli utenti.

2 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (Dipartimento) disciplina in un catalogo i dati che possono essere trattati nel GEWA.


Art. 7

Dati registrati

1 L'Ufficio di comunicazione introduce nel GEWA i casi e i precedenti comunicatigli.

2 In particolare registra: a.

le transazioni sospette; b.

le persone, nei riguardi delle quali esiste un sospetto fondato che preparino,
commettano o favoriscano reati che si presume essere atti preparatori per il
riciclaggio di denaro; c.

le persone, nei riguardi delle quali esiste un sospetto fondato che appartengano a un'organizzazione criminale secondo l'articolo 260ter CP4, che si presume preparino, commettano o favoriscano il riciclaggio di denaro, oppure
sostengano una siffatta organizzazione.

3 Può registrare dati che concernono terze persone soltanto se lo scopo secondo l'articolo 5 lo esige.

4 RS

311.0

Riciclaggio di denaro 4

955.23

4 Al momento dell'introduzione dei dati, determina le categorie dei casi e dei precedenti, qualifica i precedenti registrati come affidabili o non affidabili in funzione
della loro provenienza, modo di trasmissione, contenuto nonché in ragione dei dati
già disponibili.


Art. 8

Provenienza dei dati

L'Ufficio di comunicazione registra nel GEWA dati provenienti da: a.

comunicazioni di intermediari finanziari secondo l'articolo 9 LRD; b.

comunicazioni dell'autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di
denaro;

c.

comunicazioni degli organismi di autodisciplina secondo l'articolo 27 LRD; d.

comunicazioni delle autorità cantonali di perseguimento penale secondo
l'articolo 29 capoverso 2 LRD; e.

inchieste di polizia effettuate prima dell'apertura di un'inchiesta di polizia
giudiziaria;

f.

inchieste di polizia giudiziaria condotte da autorità di perseguimento penale
e da autorità di polizia dei Cantoni e della Confederazione; g.

notificazioni secondo gli articoli 4 e 8 capoverso 1 LUC se presentano una
correlazione con il riciclaggio di denaro; h.

comunicazioni di autorità straniere; i.

verificazioni effettuate nell'ambito di procedure d'assistenza giudiziaria per
l'assunzione di prove, se presentano una correlazione con il riciclaggio di
denaro.


Art. 9

Accesso

1 I collaboratori dell'Ufficio di comunicazione hanno accesso al GEWA.

2 I seguenti servizi sono collegati al GEWA per mezzo di una procedura di richiamo: a.

l'Ufficio di comunicazione; b.

l'autorità di controllo; c.

le autorità di vigilanza designate da leggi specifiche; d.

le autorità cantonali di perseguimento penale specializzate in materia di riciclaggio di denaro; e.

l'Incaricato della protezione dei dati dell'Ufficio federale di polizia; f.

il responsabile del progetto e gli amministratori del sistema.

3 Il Dipartimento disciplina in un catalogo i diritti individuali d'accesso ai diversi
dati del GEWA.

Ufficio di comunicazione 5

955.23


Art. 10

Comunicazione di dati 1 L'Ufficio di comunicazione può trasmettere alle autorità federali e cantonali di
perseguimento penale, all'autorità di controllo e alle autorità di vigilanza designate
da leggi specifiche le informazioni e i documenti necessari all'adempimento dei loro
compiti.

2 Per ottenere le informazioni di cui necessita e per motivare le sue domande
d'assistenza amministrativa, l'Ufficio di comunicazione può comunicare i dati personali registrati nel GEWA, sempreché non si tratti di dati relativi all'assistenza giudiziaria internazionale, alle seguenti autorità straniere: a.

alle autorità incaricate di svolgere funzioni di organo d'esame e d'analisi
nell'ambito del riciclaggio di denaro, in quanto siano adempite le condizioni
secondo l'articolo 32 capoverso 2 LRD.

b.

alle autorità incaricate di svolgere funzioni di perseguimento penale e di polizia, in quanto siano adempite le condizioni secondo l'articolo 13 capoverso
2 LUC.

3 L'Ufficio di comunicazione può inoltre comunicare spontaneamente dati personali
registrati nel GEWA, sempreché non si tratti di dati relativi all'assistenza giudiziaria
internazionale, alle seguenti autorità straniere per aiutarle nell'adempimento dei loro
compiti legali:

a.

alle autorità incaricate di svolgere funzioni di organo d'esame e d'analisi
nell'ambito del riciclaggio di denaro, in quanto siano adempite le condizioni
secondo l'articolo 32 capoverso 2 LRD.

b.

alle autorità incaricate di svolgere funzioni di perseguimento penale e di polizia, in quanto siano adempite le condizioni secondo l'articolo 13 capoverso
2 LUC.

4 Tutti i dati personali sono comunicati, su richiesta, alle autorità di sorveglianza
della Confederazione e dei Cantoni, nonché all'Incaricato della protezione dei dati
per l'adempimento delle loro funzioni di controllo.


Art. 11

Oneri relativi alla comunicazione di dati 1 In occasione di ogni comunicazione, i destinatari devono essere informati sull'affidabilità e sull'attualità dei dati del GEWA. Essi possono utilizzare i dati soltanto
per lo scopo per il quale sono stati loro trasmessi. Devono essere messi a conoscenza
delle restrizioni d'uso e del fatto che l'Ufficio di comunicazione si riserva il diritto
di informarsi in merito all'impiego di tali dati.

2 La comunicazione, il destinatario dei dati, l'oggetto nonché il motivo della domanda d'informazione devono essere registrati nel GEWA.


Art. 12

Diniego di comunicare dati 1 In occasione della comunicazione di dati del GEWA occorre tenere conto dei divieti d'utilizzazione. L'Ufficio di comunicazione può comunicare a Stati esteri dati

Riciclaggio di denaro 6

955.23

concernenti richiedenti l'asilo, rifugiati riconosciuti e persone ammesse provvisoriamente, soltanto previa consultazione dell'Ufficio federale competente.

2 L'Ufficio di comunicazione nega la comunicazione di dati del GEWA qualora interessi preponderanti pubblici o privati vi si oppongano.


Art. 13

Diritto degli interessati all'informazione Il diritto di consultazione del GEWA è retto dall'articolo 14 LUC.


Art. 14

Durata della conservazione dei dati 1 La durata di conservazione dei dati concernenti le persone registrati nel GEWA è
di:

a.

cinque anni dopo l'ultima registrazione per dati non affidabili senza riferimento a terze persone; b.

due anni dopo l'ultima registrazione per dati non affidabili con riferimento a
terze persone;

c.

dieci anni dopo l'ultima registrazione per dati affidabili senza riferimento a
terze persone

d.

cinque anni dopo l'ultima registrazione per dati affidabili con riferimento a
terze persone.

2 Un dato non affidabile può essere trattato per un altro anno al massimo se: a.

è necessario all'adempimento dei compiti legali; e b.

il capo dell'Ufficio centrale ne dà l'autorizzazione.


Art. 15

Cancellazione dei dati 1 L'intero blocco di dati dev'essere cancellato contemporaneamente alla cancellazione dell'ultimo precedente.

2 I dati su persone nei confronti delle quali il sospetto si è definitivamente rivelato
infondato, vanno cancellati al più tardi entro cinque anni.

3 I dati su terze persone secondo l'articolo 7 capoverso 3 vanno cancellati immediatamente se non sono più necessari all'inchiesta ma, al più tardi, in occasione della
cancellazione dei dati relativi alla persona registrata a titolo principale.


Art. 16

Consegna di dati e documenti all'Archivio federale 1 Al più tardi in occasione della cancellazione di un intero blocco di dati, l'Ufficio di
comunicazione consegna all'Archivio federale i relativi dati e documenti.

2 L'Ufficio di comunicazione consegna all'Archivio federale anche i dati e i documenti che non fanno parte di un incarto personale, al più tardi quando l'ultimo precedente relativo è stato cancellato nel GEWA.

Ufficio di comunicazione 7

955.23


Art. 17

Sicurezza dei dati e verbalizzazione automatica 1 La sicurezza dei dati è disciplinata dall'ordinanza del 14 giugno 19935 relativa alla
legge federale sulla protezione dei dati e dal capitolo 3 dell'ordinanza del 23 febbraio 20006 sull'informatica nell'Amministrazione federale (OIAF).7 2 Il Dipartimento disciplina, in un regolamento sul trattamento, le misure organizzative e tecniche da adottare per evitare il trattamento non autorizzato dei dati nonché
per assicurare la verbalizzazione automatica del trattamento dei dati.


Art. 18

Codificazione

La trasmissione dei dati del GEWA è codificata dall'inizio alla fine.


Art. 19

Finanziamento

1 La Confederazione finanzia la trasmissione dei dati fino al distributore principale
situato nei Cantoni.

2 I Cantoni assumono: a.

le spese d'acquisto e di manutenzione dei loro apparecchi; b.

le spese d'installazione e di gestione della loro rete di distribuzione.


Art. 20

Esigenze tecniche

1 I terminali utilizzati dai Cantoni rispondono alle esigenze tecniche della Confederazione.

2 Il Dipartimento disciplina i particolari nel regolamento di trattamento dei dati.


Art. 21

Rapporto

1 Dopo tre anni, l'Ufficio di comunicazione riferisce per scritto al Consiglio federale
e all'Incaricato federale della protezione dei dati.

2 Il rapporto riferisce in merito: a.

alle esperienze fatte dall'Ufficio di comunicazione per quanto riguarda
l'esigenza di comunicare regolarmente dati personali degni di particolare
protezione mediante la procedura di richiamo o mediante altra procedura; b.

alla portata dei dati comunicati; c.

alla designazione delle banche di dati dalle quali l'Ufficio di comunicazione
attinge dati personali per l'adempimento dei suoi compiti legali.

3 Il rapporto serve da base per un eventuale adeguamento dei fondamenti legali necessari in materia di trattamento dei dati.

5

RS 235.11

6

RS 172.010.58 7

Nuovo testo giusta il n. II 18 dell'all. dell'O del 23 feb. 2000 sull'informatica
nell'Amministrazione federale, in vigore dal 1° apr. 2000 (RS 172.010.58).

Riciclaggio di denaro 8

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Sezione 3: Entrata in vigore e durata di validità

Art. 22

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 1998 e vige al più tardi fino al
31 dicembre 2002.