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1

Legge federale sull'imposizione del tabacco del 21 marzo 1969 (Stato 12 ottobre 2004) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 31bis, 32 e 41bis capoverso 1 lettera c e capoversi 2 e 3 della
Costituzione federale1;2 visto il messaggio del Consiglio federale del 28 agosto 19683, decreta: Introduzione


Art. 1

4 1 La Confederazione riscuote un'imposta sui tabacchi manufatti e sulla carta da sigarette come pure sui prodotti utilizzati come il tabacco (prodotti di sostituzione).

2

I termini tabacchi manufatti, carta da sigarette e prodotti di sostituzione sono definiti nell'ordinanza del 15 dicembre 19695 sull'imposizione del tabacco.


Art. 2

Per quanto concerne le tasse gravanti sui tabacchi manufatti e sulla carta
da sigarette (imposta sul tabacco, dazi, imposta sulla cifra d'affari), la Direzione generale delle dogane emana le istruzioni e prende le decisioni che non sono espressamente riservate ad un'altra autorità. Essa ha la facoltà d'impartire alle ditte iscritte nel registro dei fabbricanti, importatori e negozianti di materiale greggio, istruzioni circa le indicazioni, giustificazioni e misure necessarie per riscuotere e rimborsare le tasse nonché per operare dei controlli.

RU 1969 663

1

Queste disposizioni corrispondono agli art. 95 cpv. 1, 131 cpv. 1 lett. a, 134 e 164 cpv. 1 della Cost. del 18 aprile 1999 (RS 101).

2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° ago. 2003 (RU 2003 2460 2461; FF 2002 2453).

3

FF 1968 II 580 4

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° mar. 1996 (RU 1996 585 588; FF 1995 I 65).

5

RS 641.311

641.31

I. Imposizione

del tabacco

II. Autorità

Imposte

2

641.31


Art. 3
Salvo disposizioni speciali della presente legge o delle rispettive ordinanze, i disposti che disciplinano dazi e tasse speciali, riscuotibili coll'esecuzione di prescrizioni doganali, si applicano, per analogia, all'imposta sul tabacco.

Capo primo: Oggetto dell'imposta e obbligo di pagarla

Art. 4

1 Sottostanno all'imposta: a. i tabacchi manufatti fabbricati industrialmente in Svizzera e pronti al consumo e i tabacchi manufatti importati; b.6 la carta da sigarette fabbricata industrialmente in Svizzera e pronta al consumo e la carta da sigarette in foglietti o in tubetti importata, indipendentemente dalla loro confezione per la vendita; c.7 i prodotti di sostituzione.

2

Non sottostanno all'imposta: a. ...8 b.9 la carta da sigarette che non è utilizzata per la fabbricazione di prodotti contenenti tabacco o di prodotti di sostituzione.

3

Sono considerati pronti al consumo i tabacchi manufatti e la carta da sigarette che fino al momento del consumo non subiscono più nessun processo di fabbricazione industriale.

4

È considerato «Svizzera» il territorio doganale svizzero. Esso comprende il territorio svizzero vero e proprio e quello estero incluso nella linea doganale, ma non i distretti franchi né le parti del territorio svizzero situate fuori della linea doganale.


Art. 5

Sono esenti dall'imposta: a. i tabacchi manufatti e la carta da sigarette, importati in piccole quantità, di valore minimo o d'insignificante gettito fiscale, con riserva delle disposizioni più particolareggiate da emanarsi 6

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° mar. 1996 (RU 1996 585 588; FF 1995 I 65).

7

Introdotta dal n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° mar. 1996 (RU 1996 585 588; FF 1995 I 65).

8

Abrogata dal n. I della LF del 24 mar. 1995 (RU 1996 585; FF 1995 I 65).

9

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° mar. 1996 (RU 1996 585 588; FF 1995 I 65).

III. Diritto

applicabile

I. Oggetto

dell'imposta

II. Esenzione

dall'imposta

Imposizione del tabacco - LF 3

641.31

nell'ordinanza del 15 dicembre 1969 10 sull'imposizione sul tabacco; b. i tabacchi manufatti e la carta da sigarette importati, ammessi in franchigia secondo l'articolo 14 numeri 5 e 6 della legge federale del 1° ottobre 192511 sulle dogane; c. i tabacchi manufatti e la carta da sigarette non destinati al consumo;

d.12 i tabacchi manufatti per attenuare l'asma, se sono registrati come medicamenti.


Art. 6

Sono soggetti all'imposta: a. sui tabacchi e la carta da sigarette fabbricati in Svizzera: i fabbricanti dei prodotti pronti al consumo; b. sui tabacchi manufatti e la carta da sigarette importati: le persone tenute al pagamento dei diritti di dogana.


Art. 7

1 Il successore fiscale è surrogato nei doveri e nei diritti fiscali già derivanti, per la presente legge, a terzi.

2

Sono considerati successori fiscali: a. gli eredi, in caso di decesso d'un contribuente o d'un successore fiscale. L'erede è esentato dal pagamento nella misura in cui egli prova che l'imposta dovuta supera la sua parte successoria, compresi gli anticipi sulla successione; b. i soci a responsabilità illimitata o i loro eredi dopo lo scioglimento d'una società commerciale senza personalità giuridica;

c. la persona giuridica che ritira, con attivo e passivo, il patrimonio o l'azienda di un'altra persona giuridica.

3

Se entrano in considerazione più successori fiscali, ciascuno deve adempiere personalmente i doveri imposti dalla presente legge e può valersi dei diritti giusta la medesima. Ogni successore fiscale libera gli altri per l'ammontare del suo pagamento; il diritto di ricorso è disciplinato secondo il rapporto giuridico tra loro esistente.

10

RS 641.311

11

RS 631.0

12

Introdotta dal n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° mar. 1996 (RU 1996 585 588; FF 1995 I 65).

III. Obbligati

al pagamento

IV. Successione

fiscale

Imposte

4

641.31


Art. 8

1 Sono responsabili solidalmente con il contribuente o il successore fiscale:

a. per l'imposta dovuta da una persona giuridica, o società commerciale senza personalità giuridica, che è stata sciolta: le persone incaricate della liquidazione, anche in caso di fallimento o di procedura concordataria, fino a concorrenza del prodotto della liquidazione; b. per l'imposta dovuta da una persona giuridica che trasferisce la sede all'estero senza liquidazione: gli organi della persona giuridica di cui si tratta, fino a concorrenza del patrimonio netto di essa.

2

La responsabilità delle persone designate al capoverso 1 cessa se esse provano di aver fatto tutto il possibile per stabilire ed eseguire il credito fiscale.

Capo secondo: Inizio dell'obbligo di pagare l'imposta e calcolo della stessa

Art. 9

1 L'imposta è dovuta:

a. per i tabacchi manufatti e la carta da sigarette prodotti in Svizzera, dal momento in cui sono imballati definitivamente per essere smerciati al consumatore;

b. per i tabacchi manufatti e la carta da sigarette importati, conformemente alle prescrizioni che disciplinano l'inizio dell'obbligo di pagare il dazio.

2

Se i tabacchi manufatti e la carta da sigarette prodotti in Svizzera, non imballati definitivamente per essere smerciati al consumatore, sono consegnati a persone o ditte non iscritte nel registro di cui all'articolo 13, oppure vanno ad altra destinazione, l'imposta è dovuta dal fabbricante non appena la merce lascia l'azienda; l'aliquota d'imposta applicabile è quella che grava sul prodotto fabbricato, pronto al consumo, maggiormente imposto.

V. Responsabilità solidale

in materia

d'imposta

I. Inizio

dell'obbligo

Imposizione del tabacco - LF 5

641.31


Art. 10

1 L'imposta è stabilita: a.13 per i sigari, su 1000 pezzi, secondo il loro peso medio e il prezzo al minuto d'un pezzo; per le sigarette, per pezzo e in per cento del prezzo al minuto; b. per il tabacco trinciato: su un chilogrammo di peso effettivo, secondo il prezzo al minuto d'un chilogrammo di peso effettivo; c. per il tabacco in rotoli, da masticare e da fiuto e le spuntature di sigari (cimette):

su un chilogrammo di peso effettivo secondo il peso effettivo; d.14 per la carta da sigarette, per pezzo.

2

Se il prezzo al minuto contribuisce a stabilire l'aliquota d'imposta, quest'ultima si calcola per gli imballaggi d'assortimenti e gli imballaggi speciali, secondo il prezzo dell'imballaggio più usato nella vendita al minuto. I termini «imballaggi d'assortimenti» e «imballaggi speciali» sono definiti più esattamente nell'ordinanza del 15 dicembre 196915 concernente l'imposizione sul tabacco.

3

Il prezzo che il fabbricante o l'importatore ha stampato sugli imballaggi per la vendita al minuto non può essere superato al momento della vendita.16


Art. 11

1 L'imposta sui tabacchi manufatti, sui prodotti di sostituzione e sulla carta da sigarette si calcola secondo la tariffa allegata alla presente legge (allegati I-IV).17 2 Il Consiglio federale può: a. Abrogata

13

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° mar. 1996 (RU 1996 585 588; FF 1995 I 65).

14

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° mar. 1996 (RU 1996 585 588; FF 1995 I 65).

15

RS 641.311

16

Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° mar. 1996 (RU 1996 585 588; FF 1995 I 65).

17

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° mar. 1996 (RU 1996 585 588; FF 1995 I 65).

II. Base

del calcolo

III. Calcolo

dell'imposta

(tariffa delle

imposte)

Imposte

6

641.31

b. aumentare dell'80 per cento al massimo le aliquote d'imposta in vigore all'atto della modifica del 21 marzo 2003 della presente legge per cofinanziare i contributi della Confederazione all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità e alle prestazioni complementari della medesima;18 c. aumentare fino a 2,5 centesimi l'aliquota d'imposta su ogni pezzo di carta da sigarette.19 3

In caso di aumento dell'imposta il Consiglio federale può prendere provvedimenti per evitare che l'efficacia dell'aumento fiscale venga differita. Può segnatamente obbligare i produttori e gli importatori a limitare, fino all'entrata in vigore dell'aumento, la produzione e l'importazione alle vendite realizzate in un periodo comparabile dell'anno precedente, tenendo conto dell'evoluzione della domanda.20

Art. 12


21

Capo terzo: Riscossione e restituzione dell'imposta

Art. 13

1 La Direzione generale delle dogane tiene un registro: a. dei fabbricanti di tabacchi manufatti o di carta da sigarette; b. degli importatori di tabacchi manufatti o di carta da sigarette, da rivendere;

c. degli importatori di materiale greggio nonché dei negozianti di materiale greggio, anche indigeno.

2

Chiunque, nella Svizzera, fabbrica industrialmente tabacchi manufatti o fabbrica carta da sigarette oppure li importa per rivenderli, chiunque importa materiale greggio oppure commercia in Svizzera con detto materiale, indigeno o importato, deve farsi iscrivere nel registro corrispondente.

3

L'iscrizione è subordinata alle seguenti condizioni: a. i fabbricanti e gli importatori di tabacchi manufatti e di carta da sigarette devono avere il domicilio, o la sede principale iscritta, in Svizzera, depositare un impegno di garanzia (revers) confor18 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° ago. 2003

(RU 2003 2460 2461; FF 2002 2453).

19

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° mar. 1996 (RU 1996 585 588; FF 1995 I 65).

20

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° mar. 1996 (RU 1996 585 588; FF 1995 I 65).

21

Abrogato dal n. I della LF del 24 mar. 1995 (RU 1996 585; FF 1995 I 65).

I. Disposizioni

fondamentali 1. Registro dei fabbricanti,

degli importatori

e dei negozianti

di materiale

greggio

Imposizione del tabacco - LF 7

641.31

memente all'articolo 14 e presentare una cauzione secondo l'articolo 21; b. gli importatori e i negozianti di materiale greggio devono avere il domicilio, o la sede principale iscritta, in Svizzera e depositare un impegno di garanzia conformemente all'articolo 14.

4

Ogni cambiamento della ragione sociale, del domicilio o della sede o attività commerciale deve essere annunciato alla Direzione generale delle dogane. Le ditte che abbandonano l'attività commerciale, il domicilio o la sede commerciale in Svizzera sono cancellate dal registro.

5

Il termine «materiale greggio» è definito nell'ordinanza del 15 dicembre 196922 concernente l'imposizione sul tabacco.


Art. 14

1 Mediante un impegno di garanzia (revers) depositato presso la Direzione generale delle dogane: a. i fabbricanti di tabacchi manufatti e di carta da sigarette si obbligano a lavorare nella propria azienda o a consegnare unicamente a ditte iscritte nel registro il materiale greggio, importato o acquistato in Svizzera, come anche i tabacchi manufatti, non pronti al consumo, che essi hanno fabbricato o acquistato dalla produzione indigena; b. gli importatori e i negozianti di materiale greggio destinato alla fabbricazione industriale di tabacchi manufatti e di carta da sigarette, in foglietti o in tubetti, si obbligano a consegnare il materiale greggio unicamente alle ditte iscritte nel registro; c. i fabbricanti di tabacchi manufatti e di carta da sigarette, gli importatori di tabacchi manufatti e carta da sigarette destinati ad essere rivenduti e i negozianti e gli importatori di materiale greggio si obbligano ad osservare le prescrizioni commerciali della presente legge e dell'ordinanza 15 dicembre 196923 concernente l'imposizione sul tabacco.

2

Ai titolari di impegni di garanzia (revers) è assegnato un numero di controllo.


Art. 15

1 I fabbricanti di tabacchi manufatti e di carta da sigarette come anche gli importatori e i negozianti di materiale greggio devono tenere un registro di controllo completo che menzioni le scorte di magazzino e le loro mutazioni, secondo le istruzioni della Direzione generale delle 22

RS 641.311

23

RS 641.311

2. Impegno di

garanzia (revers)

per fabbricanti,

importatori

e negozianti

di materiale

greggio

3. Misure

di controllo

Imposte

8

641.31

dogane. Essi devono conservare, durante dieci anni, detto registro di controllo, i libri d'affari nonché i documenti giustificativi, presentarli a domanda della Direzione generale delle dogane e dare a questa tutte le informazioni sui fatti importanti per l'esecuzione della presente legge.

La Direzione generale delle dogane può, inoltre, far controllare dai suoi organi, in ogni momento e senza preavviso, i locali e gli impianti di fabbricazione, i magazzini e gli altri locali commerciali.

2

L'utilizzazione o la cessione di materiale greggio per scopi diversi dalla confezione di tabacchi manufatti è subordinata all'autorizzazione della Direzione generale delle dogane. Se il materiale greggio è stato importato in franchigia, vengono successivamente riscossi i diritti di dogana.

3

La distruzione di materiale greggio, tabacchi manufatti e carta da sigarette non ancora imposti è subordinata all'autorizzazione della Direzione generale delle dogane.


Art. 16

1 I tabacchi manufatti pronti al consumo, confezionati in Svizzera, possono uscire di fabbrica solo in imballaggi per la vendita al minuto. I manufatti di tabacco possono essere importati solo in imballaggi per la vendita al minuto. Questi devono recare le indicazioni seguenti: a. il prezzo di vendita al minuto, in valuta svizzera; b. il numero dell'impegno di garanzia o la ragione sociale del fabbricante in Svizzera o dell'importatore; c. il peso del contenuto, per il trinciato, il filato, il tabacco da masticare e da fiuto, le spuntature di sigari (cimette).

Le indicazioni di cui alle lettere a e b non sono necessarie sugli imballaggi per la vendita al minuto di tabacchi manufatti destinati all'esportazione sotto controllo doganale.

2

Per i tabacchi manufatti pronti al consumo, qui menzionati, sono autorizzati unicamente i seguenti imballaggi per la vendita al minuto: a. sigari e sigarette: 100 pezzi al massimo, salvo si tratti d'imballaggi d'assortimenti;

b. trinciato fino: 250 grammi, al massimo, di contenuto; c. trinciato, diverso dal fino: 1000 grammi, al massimo, di contenuto.

3

La carta da sigarette, fabbricata in Svizzera e pronta al consumo, deve uscire di fabbrica confezionata in libretti, contenenti foglietti pronti per l'uso, o in forma di tubetti imballati; la carta da sigarette importata può essere ceduta ai negozianti al minuto e ai consumatori unicamente in detta confezione o forma. La Direzione generale delle 4. Prescrizioni

di commercio

Imposizione del tabacco - LF 9

641.31

dogane prescrive la forma e il contenuto dei libretti e degli imballaggi dei tubetti.

4

Per l'applicazione della presente legge, l'ordinanza 15 dicembre 196924 concernente l'imposizione sul tabaccopuò imporre obblighi suppletivi ai commercianti e ai negozianti di tabacchi manufatti e di carta da sigarette.


Art. 17

1 L'aliquota d'imposta applicabile alle sorte di sigari e sigarette fabbricate in Svizzera è prestabilita dalla Direzione generale delle dogane secondo i rapporti che il fabbricante deve presentare conformemente alle disposizioni dell'ordinanza 15 dicembre 1969 25 concernente l'imposizione sul tabacco.

2

A richiesta, l'aliquota d'imposta per le sorte di sigari e sigarette che un importatore importa regolarmente è pure stabilita conformemente al capoverso 1.


Art. 18

1 L'imposta sui tabacchi manufatti, confezionati in Svizzera, è stabilita secondo la dichiarazione fiscale presentata mensilmente dal fabbricante alla Direzione generale delle dogane.

2

La dichiarazione fiscale è vincolante per il compilatore e, riservato il risultato d'un esame ufficiale, costituisce la base per la determinazione dell'imposta in ogni singolo caso.

3

L'imposta sui tabacchi manufatti importati è stabilita dagli uffici doganali secondo le dichiarazioni ad essi presentate. Le dichiarazioni devono essere firmate dall'importatore, eccettuati gli invii postali, per cui l'imposta è stabilita secondo la dichiarazione doganale fatta dal mittente, e le importazioni nel traffico viaggiatori e in quello di confine per cui è fatta la dichiarazione verbale.


Art. 19

1 L'imposta diviene esigibile al momento in cui è determinata. Le ditte che hanno prestato garanzia conformemente all'articolo 21 possono pagare l'imposta entro 60 giorni dalla notifica della sua determinazione.26 Il termine di pagamento può essere eccezionalmente prorogato. In tal caso, come nel caso di pagamento ritardato, la somma dovuta va gravata d'un interesse il cui saggio è stabilito dal Dipartimento federale delle finanze e delle dogane.

24

RS 641.311

25

RS 641.311

26

Nuovo testo del per. 2 giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° mar. 1996 (RU 1996 585 588; FF 1995 I 65).

II. Determinazione e paga-

mento dell'imposta 1. Tabacchi

manufatti a. Aliquota su sigari e sigarette

b. Ammontare

c. Pagamento

Imposte

10

641.31

2

L'imposta sulle importazioni in traffico postale, viaggiatori e di confine, per cui l'importatore non produce la dichiarazione scritta (art. 18 cpv. 3) è pagata conformemente alle disposizioni concernenti i dazi.


Art. 20

1 L'imposta sulla carta da sigarette fabbricata in Svizzera o importata è riscossa mediante fascette ufficiali che sono fornite dalla Direzione generale delle dogane contro pagamento della rispettiva imposta. Le fascette per la carta da sigarette, importata da ditte e persone non iscritte nel registro di cui all'articolo 13, sono rilasciate dagli uffici doganali contro pagamento della rispettiva imposta.

2

L'obbligato al pagamento dell'imposta deve apporre le fascette conformemente alle prescrizioni dell'ordinanza 15 dicembre 196927 concernente l'imposizione sul tabacco.


Art. 21

1 I fabbricanti e gli importatori di tabacchi manufatti e di carta da sigarette, iscritti nel registro di cui all'articolo 13, devono prestare garanzia secondo le forme previste negli articoli 66 a 72 della legge federale del 1° ottobre 192528 sulle dogane. La garanzia assicura tutti i crediti che l'Amministrazione delle dogane ha verso il fabbricante e l'importatore per il loro obbligo di pagare l'imposta sul tabacco, i diritti doganali e l'imposta sulla cifra d'affari. La garanzia è liberata quando siano stati adempiuti tutti gli obblighi. L'importo della garanzia è stabilito dalla Direzione generale delle dogane.

2

La Confederazione ha un diritto di pegno legale sui tabacchi manufatti e la carta da sigarette per cui l'imposta è dovuta (diritto di pegno in materia d'imposta sul tabacco). Le nome sul pegno doganale sono applicabili per analogia.


Art. 22

1 Se, in seguito ad errore dell'Amministrazione delle dogane, un'imposta non fosse stata determinata affatto o lo fosse stata insufficientemente oppure un rimborso fosse stato stabilito troppo alto, può essere rivendicata la differenza, in quanto non sia prescritta giusta l'articolo 23.

2

Se la verificazione ufficiale della determinazione dell'imposta o il controllo aziendale fa scoprire che un'imposta è stata riscossa indebitamente, la somma pagata di troppo è restituita d'ufficio.

27

RS 641.311

28

RS 631.0

2. Carta

da sigarette

III. Garanzia

e pegno fiscale

IV. Riscossione

posticipata e

restituzione d'ufficio dell'im-

posta

Imposizione del tabacco - LF 11

641.31


Art. 23

1 Il credito fiscale si prescrive in cinque anni, a contare dalla fine dell'anno civile in cui è sorto. L'imposta elusa non si prescrive prima che lo sia l'azione penale.

2

La prescrizione non decorre, o rimane sospesa, fintanto che dura una procedura di reclamo, ricorso o revisione concernente l'obbligo di pagare l'imposta o il credito fiscale.

3

La prescrizione è interrotta ogni volta che una persona tenuta al pagamento riconosce il credito fiscale e ogni volta che un atto ufficiale inteso ad esigerlo è ad essa notificato. Un nuovo termine di prescrizione comincia a decorrere ad ogni interruzione.

4

La sospensione e l'interruzione hanno effetto nei confronti di tutte le persone tenute al pagamento.


Art. 24

1 L'imposta sui tabacchi manufatti e sulla carta da sigarette fabbricati in Svizzera è rimborsata al fabbricante: a. se la merce è esportata in territorio doganale estero (eccettuati i distretti franchi) sotto controllo doganale per il tramite degli uffici doganali designati dalla Direzione generale delle dogane; b. se la merce è rimasta presso il fabbricante o è stata da questo ultimo ritirata dal mercato, alla condizione che, entro due anni dal pagamento dell'imposta, venga presentata, in imballaggi intatti per la vendita al minuto, alla Direzione generale delle dogane e che, sotto il controllo di questa, venga resa inutilizzabile o trattata in modo da poter essere reimpiegata nella fabbricazione. Invece di essere resa inutilizzabile la merce può, su autorizzazione, essere consegnata gratuitamente a istituzioni che si occupano esclusivamente dell'assistenza sociale a poveri, ammalati, invalidi e vecchi; c. se è provato che la merce è stata distrutta o resa inutilizzabile, accidentalmente o per forza maggiore, nell'azienda del fabbricante.

2

Il termine e la procedura per le domande di rimborso sono stabiliti nell'ordinanza 15 dicembre 1969 29 concernente l'imposizione sul tabacco.

3

L'imposta rimborsata è nuovamente dovuta in caso di reimportazione della merce in questione.

29

RS 641.311

V. Prescrizione

VI. Rimborso

dell'imposta

e indennità 1. Prodotti fabbricati

in Svizzera

Imposte

12

641.31


Art. 25

Le imposte pagate sui tabacchi manufatti e la carta da sigarette importati
sono rimborsate, in caso di riesportazione, conformemente alle prescrizioni concernenti i diritti di dogana.


Art. 26

Il Consiglio federale è autorizzato ad accordare delle indennità per
l'acqua di tabacco proveniente dalla fabbricazione di sigari in Svizzera.

Capo quarto: Tabacco indigeno

Art. 27

30 Il Consiglio federale stabilisce, dopo aver udito le cerchie interessate, i prezzi alla produzione secondo le sorte e qualità come anche i supplementi per le spese di ritiro e fermentazione del tabacco.


Art. 28

1 L'ordinanza 15 dicembre 1969 31 concernente l'imposizione sul tabacco disciplina l'assunzione del tabacco indigeno da parte dei fabbricanti di tabacchi manufatti.

2

Il Consiglio federale può: a. obbligare i fabbricanti di tabacchi manufatti a ritirare il tabacco indigeno in proporzioni sopportabili rispetto al tabacco importato da essi lavorato. Detto ritiro obbligatorio è tuttavia limitato al raccolto d'una superficie di 1000 ettari; b. obbligare i fabbricanti e gli importatori di sigarette a versare 0,13 centesimi al massimo per sigaretta al fondo creato per cofinanziare il tabacco indigeno. Il fondo di finanziamento gestito dalla Società cooperativa per l'acquisto del tabacco sottostà alla vigilanza della Direzione generale delle dogane;32 30

Nuovo testo giusta il n. I 31 della LF del 9 ott. 1992 concernente la riduzione di aiuti finanziari e di indennità, in vigore dal 1° gen. 1993 (RU 1999 325).

31

RS 641.311

32

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° mar. 1996 (RU 1996 585 588; FF 1995 I 65).

2. Prodotti importati

3. Acqua

di tabacco

I. Determinazione dei prezzi

alla produzione

II. Assunzione da

parte dei fabbricanti di tabacchi

manufatti

Imposizione del tabacco - LF 13

641.31

c. obbligare i fabbricanti e gli importatori di sigarette a versare una tassa di pari importi in un fondo di prevenzione del tabagismo.

Il fondo è gestito da un'organizzazione di prevenzione sotto la vigilanza dell'Ufficio federale della sanità pubblica e in collaborazione con l'Ufficio federale dello sport.33

Art. 29

Il Consiglio federale può chiedere la collaborazione dei Cantoni e delle
organizzazioni economiche. Chiunque sia chiamato a collaborare è sottoposto alle disposizioni sul segreto d'ufficio, applicabili al personale federale.

Capo quinto: Restituzione dei contributi e indennità

Art. 30

1 I contributi e le indennità accordati dalla Confederazione devono essere restituiti se sono stati concessi a torto o non sono adempiute le condizioni imposte.

2

I diritti della Confederazione alla restituzione delle prestazioni si prescrivono in cinque anni a contare dal momento in cui gli organi federali competenti hanno avuto notizia del loro fondamento legale, ma al più tardi, in dieci anni a contare dal giorno in cui detti diritti sono nati. Se la pretesa della Confederazione deriva da un reato per il quale la legge prevede un termine di prescrizione più lungo, è applicabile quest'ultimo.

3

Il corso della prescrizione è interrotto da qualsiasi azione in restituzione; esso è sospeso fin tanto che la persona di cui si tratta non può essere escussa nella Svizzera.

Capo sesto: Rimedi giuridici

Art. 31

1 Le decisioni della Direzione generale delle dogane possono essere impugnate con reclamo nel termine di trenta giorni dalla notificazione.

2

Il reclamo deve essere presentato per scritto alla Direzione generale delle dogane; esso deve contenere delle conclusioni precise e indicare i fatti sui quali è fondato. I mezzi di prova devono essere indicati sul reclamo e, se possibile, vi saranno allegati.

33 Introdotta dal n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° ago. 2003 (RU 2003 2460 2461; FF 2002 2453).

III. Collaborazione dei Cantoni

e delle organizzazioni

Restituzione:

condizioni e

procedura

I. Reclamo

Imposte

14

641.31

3

Se il reclamo è ammissibile, la Direzione generale delle dogane riesamina la decisione senza essere vincolata alle conclusioni presentate.

4

La procedura di reclamo è continuata, anche se il reclamo è stato ritirato, quando degli indizi facciano supporre che la decisione impugnata non sia conforme alla legge.

5

La decisione sul reclamo deve essere motivata e indicare i rimedi giuridici.


Art. 32

Le disposizioni degli uffici doganali come anche le disposizioni e le
decisioni delle direzioni di circondario possono essere impugnate mediante ricorso, conformemente agli articoli 109 e seguenti della legge federale del 1° ottobre 192534 sulle dogane.


Art. 33

1 Le decisioni su reclamo o ricorso della Direzione generale delle dogane possono essere impugnate, nel termine di trenta giorni dalla notificazione, davanti alla Commissione federale di ricorso in materia doganale, se si tratta della determinazione dell'importo d'un imposta; in tutti gli altri casi, mediante ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.

2

La procedura davanti alla Commissione federale di ricorso in materia doganale è disciplinata dalle disposizioni applicabili alla determinazione dell'importo di un dazio35; la procedura di ricorso davanti al Tribunale federale è disciplinata dalla legge federale del 16 dicembre 194336 sull'organizzazione giudiziaria. Se il ricorso alla Commissione federale concerne anche una determinazione di dazio avvenuta contemporaneamente, il termine per ricorrere contro quest'ultima è pure di trenta giorni.37 34

RS 631.0. Ora: conformemente all'articolo 109, nel testo del 6 ott. 1972 e del 22 mar. 1974.

35

Ora questa procedura è disciplinata dalla PA (RS 172.021) e dagli art. 19 a 28 dell'O del 3 feb. 1993 concernente l'organizzazione e la procedura delle commissioni federali di ricorso e di arbitrato (RS 173.31).

36

RS 173.110

37

Quest'ultimo periodo è decaduto all'entrata in vigore della PA, che stabilisce uniformemente in 30 giorni i termini di questi ricorsi nella procedura amministrativa doganale

(RS 172.021 art. 50).

II. Ricorso doganale

III. Ricorso

di diritto

amministrativo

Imposizione del tabacco - LF 15

641.31

Capo settimo: Disposizioni penali

Art. 34

La fascette ufficiali (art. 20) che servono per il pagamento dell'imposta
sulla carta da sigarette sono valori di bollo ufficiali giusta gli articoli 245, 247, 249 e 340 del Codice penale svizzero38. I reati di falsificazione e di contraffazione sono perseguiti e giudicati conformemente a dette disposizioni penali.


Art. 35

39 Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, al fine di procacciare un profitto a sé o a un terzo: a. sottrae alla Confederazione le imposte sui tabacchi manufatti o sulla carta da sigarette; b. consegna a persone o ditte non iscritte nel registro oppure fa altrimenti uscire dall'azienda di produzione tabacchi manufatti o carta da sigarette fabbricati in Svizzera, non imballati per la vendita al minuto; c. omette d'applicare le fascette prescritte; d. ottiene a torto un rimborso o una riduzione d'imposta oppure un altro profitto fiscale indebito, è, in quanto non si applichi l'articolo 14 della legge federale del 22 marzo 1974 40 sul diritto penale amministrativo, punito a titolo di sottrazione d'imposta con la multa fino a 30 000 franchi o fino al quintuplo dell'imposta sottratta o dell'indebito profitto, se tale quintuplo supera 30 000 franchi.


Art. 36

1 Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, compromette l'applicazione legale dell'imposta sui tabacchi manufatti o sulla carta da sigarette:

a. non assolvendo l'obbligo d'annunciarsi come fabbricante, importatore o negoziante, di presentare dichiarazioni e rapporti, di fornire informazioni, di lasciar consultare i libri di commercio, i registri e i documenti giustificativi; b. fornendo dati falsi o tacendo fatti rilevanti in un annuncio, una dichiarazione o un rapporto, oppure in una domanda di rimborso o di riduzione d'imposta, o presentando a tale occasione documenti inesatti per giustificare fatti rilevanti; 38

RS 311.0

39

Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RS 313.0).

40

RS 313.0

I. Infrazioni 1. Falsificazione di fascette

ufficiali

2. Sottrazione

3. Messa

in pericolo

dell'imposta

Imposte

16

641.31

c.41 fornendo indicazioni inesatte come contribuente o terza persona tenuta a dare informazioni; d. contravvenendo all'obbligo di tenere regolarmente e di conservare i libri di commercio, i registri e i documenti giustificativi;

e. aggravando, impedendo o impossibilitando l'esecuzione normale di una verifica contabile, d'un altro controllo ufficiale o di un'ispezione locale; f.

consegnando materiale greggio, per la fabbricazione di tabacchi manufatti, a persone o ditte non iscritte nel registro; g. cedendo o impiegando, senza autorizzazione della Direzione generale delle dogane, materiale greggio a scopi diversi dalla fabbricazione di tabacchi manufatti; h.42 vendendo tabacchi manufatti ad un prezzo superiore a quello indicato sul pacchetto di vendita al dettaglio, è punito, in quanto non si applichi una disposizione penale degli articoli 14 a 16 della legge federale del 22 marzo 197443 sul diritto penale amministrativo, con la multa fino a 20 000 franchi.44 2 È riservata l'azione penale conformemente all'articolo 285 del Codice penale svizzero45 quando trattisi di un'infrazione nel senso del capoverso 1 lettera e.


Art. 37

46 Chiunque acquista, riceve in dono, in pegno o comunque in consegna, occulta, aiuta a spacciare o mette in circolazione tabacchi manufatti o carta da sigarette, di cui sa o deve presumere che l'imposta è stata sottratta, è punito con la pena applicabile all'autore.


Art. 38

1 Chiunque, indebitamente, procura o tenta di procurare a sé o a un terzo contributi o indennità fondati sulla legislazione concernente l'imposizione sul tabacco, chiunque contravviene alle condizioni o agli obblighi cui sono subordinati contributi o indennità, è punito, in quanto non si applichi l'articolo 14 della legge federale del 22 marzo 197447 sul diritto penale amministrativo, con la multa sino a 41

Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RS 313.0).

42

Introdotta dal n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° mar. 1996 (RU 1996 585 588; FF 1995 I 65).

43

RS 313.0

44

Nuovo testo dell'ultimo comma giusta il n. 9 dell'all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RS 313.0).

45

RS 311.0

46

Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RS 313.0).

47

RS 313.0

4. Ricettazione

fiscale

5. Ottenimento

indebito

di contributi

Imposizione del tabacco - LF 17

641.31

20 000 franchi o fino al triplo dell'indebito profitto se tale triplo supera 20 000 franchi.48 2 Se l'autore ha agito per negligenza, è punito con la multa fino a 10 000 franchi o fino al doppio del profitto illecito, se tale doppio supera i 10 000 franchi.

3

...49


Art. 39

1 Chiunque contravviene alle prescrizioni commerciali; chiunque, iscritto nel registro quale fabbricante, importatore o negoziante di materiale greggio, omette d'annunciare il cambiamento di ragione sociale, domicilio personale, sede sociale o attività commerciale; chiunque contravviene altrimenti a una prescrizione della presente legge sull'imposizione di tabacchi manufatti e di carta da sigarette o di un'ordinanza d'esecuzione, alle istruzioni di carattere generale emanate in base a tali prescrizioni o elude una decisione notificatagli individualmente con la comminatoria della pena contemplata nel presente articolo, è punito con una multa fino a 5000 franchi.

2

È punibile anche chiunque agisce per negligenza.


Art. 40

e 4150

Art. 42

Se un atto costituisce contemporaneamente una sottrazione o messa in
pericolo dell'imposta o una frode fiscale e un reato doganale, la pena applicabile è quella prevista per il reato più grave. Il concorso di reati costituisce una circostanza aggravante.


Art. 43

52 1 La legge federale del 22 marzo 1974 53 sul diritto penale

amministrativo è applicabile.

2

L'autorità amministrativa incaricata del procedimento e del giudizio a tenore di quella legge è la Direzione generale delle dogane; il Dipartimento federale delle finanze e delle dogane può delegare per gradi queste attribuzioni alle direzioni di circondario e agli uffici doganali.

48

Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RS 313.0).

49

Abrogato dal n. 9 dell'all. al DPA (RS 313.0).

50

Abrogati dal n. 9 dell'all. al DPA (RS 313.0).

51

Nuova numerazione giusta il n. 9 dell'all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RS 313.0).

52

Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RS 313.0).

53

RS 313.0

6. Inosservanza

di prescrizioni

d'ordine

751. Concorso

di reati

II. Diritto

applicabile

Imposte

18

641.31

3

Del rimanente, alle infrazioni alla legislazione sull'imposizione del tabacco sono applicabili le disposizioni vigenti in materia di infrazioni doganali.


Art. 44

1 In casi gravi di sottrazione o messa in pericolo dell'imposta o di frode fiscale, commesse in un'azienda, la Direzione generale delle dogane può ordinare la cancellazione dell'azienda, per una durata massima di cinque anni, dal registro dei fabbricanti, importatori o negozianti di materiale greggio oppure rifiutare l'iscrizione.

2

In casi gravi d'ottenimento illecito di contributi o di elusione di restituzione, la Direzione generale delle dogane può privare l'autore e l'azienda da lui rappresentata dei contributi per un periodo massimo di cinque anni.

bis54 Il provento delle multe è devoluto alla cassa federale.

Capo ottavo: Disposizioni finali e transitorie

Art. 45

55 Il capitolo 24 della tariffa delle dogane allegata alla legge federale del 9 ottobre 198656 sulla tariffa delle dogane riceve il testo recato nell'allegato V alla presente legge.


Art. 46

A contare dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogati: a. il capo quarto della seconda parte e l'allegato «Tariffa dei dazi sui tabacchi» della legge federale del 20 dicembre 194657 su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti; b. il numero IV lettera b della legge federale del 19 dicembre 196358 che modifica quella su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

54

Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° mar. 1996 (RU 1996 585 588; FF 1995 I 65).

55

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987 2324).

56

RS 632.10

57

RS 831.10

58

RU 1964 277

III. Provvedimenti

IV. Provento

delle multe

I. Tariffa dei dazi sui tabacchi

II. Abrogazione

del diritto anteriore

Imposizione del tabacco - LF 19

641.31


Art. 47

1 I tabacchi manufatti confezionati in Svizzera che, a contare dal giorno dell'entrata in vigore della presente legge, sono imballati definitivamente per la vendita al minuto, devono essere imposti secondo la presente legge. Essi devono essere separati dalla merce ancora immagazzinata, per cui è già stata pagata l'imposta, e registrati su un conto speciale della contabilità di fabbricazione.

2

I dazi d'entrata per l'importazione di materiale greggio della voce di tariffa 59 2401.1010/3090 60 e le tasse di fabbricazione già pagati il giorno dell'entrata in vigore della presente legge sono rimborsati ai fabbricanti o agli importatori presso cui si trova, il giorno stesso, la merce così imposta. I dazi non sono più chiesti per il materiale greggio che, nel giorno dell'entrata in vigore, si trova in un deposito privato giusta l'articolo 42 della legge federale del 1° ottobre 192561 sulle dogane. I fabbricanti che posseggono, il giorno dell'entrata in vigore, delle riserve di tabacco indigeno non ancora imposto, beneficiano, per i quantitativi di dette riserve messi in lavorazione mensilmente, dei seguenti abbuoni d'imposta: Fr. per 100 kg netto

sul tabacco per la fabbricazione di sigari 60

sul tabacco da pipa, in rotoli, da masticare e da fiuto 360

sulle sigarette

945

I fabbricanti di tabacchi manufatti e gli importatori di materiale greggio devono inviare alla Direzione generale delle dogane, secondo le sue istruzioni ed entro dieci giorni a contare dall'entrata in vigore della presente legge, gli inventari dei tabacchi indigeni, del materiale greggio sdoganato e imposto, e dei tabacchi manufatti e imposti, ma non imballati definitivamente per la vendita al minuto, che essi hanno in riserva il giorno dell'entrata in vigore.

59

RS 632.10 allegato 60

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987 2324).

61

RS 631.0

III. Disposizioni

transitorie

Imposte

20

641.31


Art. 48

Il Consiglio federale stabilisce la data dell'entrata in vigore della
presente legge. Esso emana le necessarie disposizioni d'esecuzione.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 197062 62

DCF del 7 ago. 1969 (RU 1969 683).

IV. Entrata

in vigore

ed esecuzione

Imposizione del tabacco - LF 641.31

Allegato I

Tariffa d'imposta per stumpen, ci garillos, sigari Avana e a penna Aliquota d'imposta per 1000 pezzi Prezzo unitario al min uto

(categoria di prezzo) fino a 12 ct.

fino a 15 ct.

fino a 17 ct.

fino a 19 ct.

fino a 22 ct.

fino a 27 ct.

fino a 30 ct.

fino a 40 ct.

fino a 50 ct.

fino a 60 ct.

fino a 80 ct.

fino a 100 ct.

fino a 120 ct.

fino a 150 ct.

fino a 200 ct.

Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.

fino a 2 kg di peso medio per 1000 pezzi senza bocchino e filtro

2.60

2.75

2.85

2.95

3.10

3.35

3.60

4.10

4.60

5.10

6.10

7.10

8.10

9.60

12.10

kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg Limite

di

tariffa

3 3,5

4 4,5

5 5,5

6 6,5

7 7,5

8 9 10

11

12

Osservazioni: 1.

Per ogni frazione di 500 gr di peso eccedente, per 1000 pezzi, l'aliquota d'imposta è aumentata di 80 ct. fino a concorrenza del limite tariffario della categoria di prezzo. Se il limite tariffario delle categor ie è superato, l'eccedenza del prodotto in questione è contata separatamente per il

calcolo d'imposta. L'aliquota d'imposta è ridotta di 40 ct. per i sigari che non superano i 1,750 kg per 1000 pezzi.

2.

Per i sigari che superano il prezzo di 200 ct., il pezzo, e il cui peso non supera i 12 kg per 1000 pezzi, l'aliquota è aume ntata di 2.50 fr. per ogni 50 ct. (o frazioni di 50 ct.) di prezzo suppletivo; inoltre, l'ali quota gravante sui sigari di peso superiore è aumentata di 1.60 fr. per ogni kg o

frazione di kg suppletivo.

3.

In casi debitamente motivati, la direzione generale delle dogane può, all'atto dell'imposizione, tollerare che il peso medio sia superato fino al

limite del 3% per 1000 pezzi. Per quanto concerne i sigari che n on possono essere smerciati al prezzo al minuto abituale e caus a della colorazione

insoddisfacente della foglia di copertura, la direzione generale delle dogane può stabilire un'aliquota d'imposta in modo da ev itare un'imposizione

ingiusta.

Imposte

22

641.31

Allegato II

Tariffa d'imposta per Toscani e Virginia Aliquota per 1000 pezzi a. Toscani intieri Prezzo al minuto

per pezzo

Peso medio per 1000 pezzi (categoria di prezzo) fino a 5,5 kg fino a 6,5 kg

fino a 7,5 kg

oltre a 7,5 kg

Fr. Fr. Fr. Fr.

fino a 25 ct.

5.70

7.8.30

9.60

fino a 45 ct.

6.70

8.9.30

10.60

fino a 65 ct.

7.70

9.10.30

11.60

più di 65 ct.

8.70

10.11.30

12.60

b. Virginia

Prezzo al minuto

per pezzo

Peso medio per 1000 pezzi (categoria di prezzo) fino a 4,5 kg fino a 5,5 kg

fino a 6,5 kg

oltre a 6,5 kg

Fr. Fr. Fr. Fr.

fino a 25 ct.

3.80

5.6.20

7.40

fino a 45 ct.

4.80

6.7.20

8.40

fino a 65 ct.

5.80

7.8.20

9.40

più di 65 ct.

6.80

8.9.20

10.40

Osservazioni: In casi fondati, la Direzione generale delle dogane può, all'atto dell'imposizione,
tollerare degli scarti dal peso medio fino al 3% per 1000 pezzi di Toscani o di Virginia.

Imposizione del tabacco - LF 23

641.31

Allegato III63 Tariffa d'imposta per il tabacco trinciato, in rotoli, da masticare e da fiuto, nonché per le spuntature di sigari (cimette) Aliquota d'imposta per chilogrammo (peso effettivo) Prodotto

Categoria di prezzo Prezzo al minuto per

kg di peso effettivo Fr.

Aliquota d'imposta

Fr.

Trinciato 1

fino

a

38.- 1.65

2

fino

a

48.- 3.30

3

fino

a

78.- 4.95

4

fino

a

99.- 6.60

5

fino

a

106.- 8.25

6

più

di

106.- 9.90

Tabacco in rotoli e da masticare -2.-

Tabacco da fiuto

-

-.50

Spuntature da sigari -

1.Osservazioni: Dette aliquote d'imposta sono applicabili al trinciato fabbricato in Svizzera, se esso
contiene i seguenti quantitativi di tabacco indigeno: Categoria di prezzo 1: almeno 40%
Categoria di prezzo 2: almeno 25%
Categoria di prezzo 3: almeno 10% 

del peso complessivo di tabacco greggio e di cascami, salvo le coste di tabacco contenute nel trinciato Il tabacco trinciato che non soddisfa a tale esigenza soggiace all'aliquota d'imposta della categoria di prezzo 4. Il Consiglio federale ha facoltà, in caso di penuria di tabacco indigeno, di ridurre adeguatamente tali quantitativi minimi.

63

Aggiornato dall'art. 2 dell'O del 2 mar. 1977 [RU 1977 457]. Aggiornato dall'art. 1 dell'O del 24 set. 2004 che modifica la tariffa d'imposta per le sigarette e la carta da sigarette (RS 641.310).

Imposte

24

641.31

Allegato IV64 Tariffa d'imposta per le sigarette e la carta da sigarette L'imposta ammonta:

per le sigarette

a 8,904 centesimi il pezzo e al 25 per cento del prezzo al minuto, almeno 15,279 centesimi il pezzo.

per la carta da sigarette

a 1,5 centesimi il pezzo.

Osservazioni 1. La competenza di cui dispone il Consiglio federale giusta l'articolo 11 lettera b di aumentare dell'80 per cento le aliquote d'imposta si riferisce all'imposta stabilita per pezzo e all'imposta minima per pezzo, ma non alla parte d'imposta stabilita in funzione del prezzo di vendita al minuto.

2. L'aliquota d'imposta globale per 1000 pezzi risultante dall'elemento specifico relativo al numero di pezzi e dall'elemento proporzionale relativo al prezzo di vendita al minuto dev'essere arrotondato ai 5 centesimi per eccesso.

Le frazioni di centesimo non contano.

64

Nuovo testo giusta il n. II della LF del 21 mar. 2003 (RU 2003 2460; FF 2002 2453).

Aggiornato dall'art. 2 dell'O del 24 set. 2004 che modifica la tariffa d'imposta per le sigarette e la carta da sigarette (RS 641.310).

Imposizione del tabacco - LF 25

641.31

Allegato V

Tariffa dei dazi sul tabacco 24. Tabacco ...65

65

Testo inserito nella tariffa delle dogane svizzere (RS 632.10 allegato).

Imposte

26

641.31