01.09.2023 - * / In Kraft
01.01.2022 - 31.08.2023
01.09.2017 - 31.12.2021
01.12.2012 - 31.08.2017
01.06.2011 - 30.11.2012
01.10.2010 - 31.05.2011
01.01.2010 - 30.09.2010
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01.05.2007 - 30.11.2008
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1

Legge federale
sull'imposizione del tabacco
del 21 marzo 1969 (Stato 24 ottobre 2000) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto gli articoli 31bis, 32 e 41bis capoversi 1 lettera c 2 e 3 della Costituzione
federale1;
visto il messaggio del Consiglio federale del 28 agosto 19682, decreta:

Introduzione

Art. 1


3

1

La Confederazione riscuote un'imposta sui tabacchi manufatti e sulla carta da sigarette come pure sui prodotti utilizzati come il tabacco
(prodotti di sostituzione).

2

I termini tabacchi manufatti, carta da sigarette e prodotti di sostituzione sono definiti nell'ordinanza del 15 dicembre 19694 sull'imposizione del tabacco.


Art. 2

Per quanto concerne le tasse gravanti sui tabacchi manufatti e sulla
carta da sigarette (imposta sul tabacco, dazi, imposta sulla cifra d'affari), la Direzione generale delle dogane emana le istruzioni e prende
le decisioni che non sono espressamente riservate ad un'altra autorità.
Essa ha la facoltà d'impartire alle ditte iscritte nel registro dei fabbricanti, importatori e negozianti di materiale greggio, istruzioni circa le
indicazioni, giustificazioni e misure necessarie per riscuotere e rimborsare le tasse nonché per operare dei controlli.


Art. 3

Salvo disposizioni speciali della presente legge o delle rispettive ordinanze, i disposti che disciplinano dazi e tasse speciali, riscuotibili coll'esecuzione di prescrizioni doganali, si applicano, per analogia, all'imposta sul tabacco.

RU 1969 663

1

[CS 1 3; RU 1958 375, 1973 429, 1980 380, 1996 2502] 2

FF 1968 II 580 3

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° mar. 1996 (RU 1996
585 588; FF 1995 I 65).

4

RS 641.311

641.31

I. Imposizione
del tabacco

II. Autorità

III. Diritto
applicabile

Imposte

2

641.31

Capo primo: Oggetto dell'imposta e obbligo di pagarla

Art. 4

1

Sottostanno all'imposta: a.

i tabacchi manufatti fabbricati industrialmente in Svizzera e
pronti al consumo e i tabacchi manufatti importati; b.5 la carta da sigarette fabbricata industrialmente in Svizzera e pronta al consumo e la carta da sigarette in foglietti o in tubetti
importata, indipendentemente dalla loro confezione per la vendita; c.6

i prodotti di sostituzione.

2

Non sottostanno all'imposta: a.

...7

b.8 la carta da sigarette che non è utilizzata per la fabbricazione di prodotti contenenti tabacco o di prodotti di sostituzione.

3

Sono considerati pronti al consumo i tabacchi manufatti e la carta da sigarette che fino al momento del consumo non subiscono più nessun
processo di fabbricazione industriale.

4

È considerato «Svizzera» il territorio doganale svizzero. Esso comprende il territorio svizzero vero e proprio e quello estero incluso nella
linea doganale, ma non i distretti franchi né le parti del territorio svizzero situate fuori della linea doganale.


Art. 5

Sono esenti dall'imposta: a.

i tabacchi manufatti e la carta da sigarette, importati in piccole
quantità, di valore minimo o d'insignificante gettito fiscale, con
riserva delle disposizioni più particolareggiate da emanarsi
nell'ordinanza del 15 dicembre 19699 sull'imposizione sul tabacco; b.

i tabacchi manufatti e la carta da sigarette importati, ammessi
in franchigia secondo l'articolo 14 numeri 5 e 6 della legge federale del 1° ottobre 192510 sulle dogane; 5

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° mar. 1996 (RU 1996
585 588; FF 1995 I 65).

6

Introdotta dal n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° mar. 1996 (RU 1996 585
588; FF 1995 I 65).

7

Abrogata dal n. I della LF del 24 mar. 1995 (RU 1996 585; FF 1995 I 65).

8

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° mar. 1996 (RU 1996
585 588; FF 1995 I 65).

9

RS 641.311

10

RS 631.0

I. Oggetto
dell'imposta

II. Esenzione
dall'imposta

Imposizione del tabacco - LF 3

641.31

c.

i tabacchi manufatti e la carta da sigarette non destinati al consumo; d.11 i tabacchi manufatti per attenuare l'asma, se sono registrati come medicamenti.


Art. 6

Sono soggetti all'imposta: a.

sui tabacchi e la carta da sigarette fabbricati in Svizzera: i fabbricanti dei prodotti pronti al consumo; b.

sui tabacchi manufatti e la carta da sigarette importati: le persone tenute al pagamento dei diritti di dogana.


Art. 7

1

Il successore fiscale è surrogato nei doveri e nei diritti fiscali già derivanti, per la presente legge, a terzi.

2

Sono considerati successori fiscali: a.

gli eredi, in caso di decesso d'un contribuente o d'un successore fiscale. L'erede è esentato dal pagamento nella misura in
cui egli prova che l'imposta dovuta supera la sua parte successoria, compresi gli anticipi sulla successione; b.

i soci a responsabilità illimitata o i loro eredi dopo lo scioglimento d'una società commerciale senza personalità giuridica; c.

la persona giuridica che ritira, con attivo e passivo, il patrimonio o l'azienda di un'altra persona giuridica.

3

Se entrano in considerazione più successori fiscali, ciascuno deve adempiere personalmente i doveri imposti dalla presente legge e può
valersi dei diritti giusta la medesima. Ogni successore fiscale libera gli
altri per l'ammontare del suo pagamento; il diritto di ricorso è disciplinato secondo il rapporto giuridico tra loro esistente.


Art. 8

1

Sono responsabili solidalmente con il contribuente o il successore fiscale:

a.

per l'imposta dovuta da una persona giuridica, o società commerciale senza personalità giuridica, che è stata sciolta: le persone incaricate della liquidazione, anche in caso di fallimento
o di procedura concordataria, fino a concorrenza del prodotto
della liquidazione;

11

Introdotta dal n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° mar. 1996 (RU 1996 585
588; FF 1995 I 65).

III. Obbligati
al pagamento

IV. Successione
fiscale

V. Responsabilità solidale
in materia
d'imposta

Imposte

4

641.31

b.

per l'imposta dovuta da una persona giuridica che trasferisce la
sede all'estero senza liquidazione: gli organi della persona giuridica di cui si tratta, fino a concorrenza del patrimonio netto
di essa.

2

La responsabilità delle persone designate al capoverso 1 cessa se esse provano di aver fatto tutto il possibile per stabilire ed eseguire il credito fiscale.

Capo secondo:
Inizio dell'obbligo di pagare l'imposta e calcolo della stessa


Art. 9

1

L'imposta è dovuta: a.

per i tabacchi manufatti e la carta da sigarette prodotti in Svizzera, dal momento in cui sono imballati definitivamente per
essere smerciati al consumatore; b.

per i tabacchi manufatti e la carta da sigarette importati, conformemente alle prescrizioni che disciplinano l'inizio dell'obbligo di pagare il dazio.

2

Se i tabacchi manufatti e la carta da sigarette prodotti in Svizzera, non imballati definitivamente per essere smerciati al consumatore, sono consegnati a persone o ditte non iscritte nel registro di cui all'articolo 13, oppure vanno ad altra destinazione, l'imposta è dovuta dal
fabbricante non appena la merce lascia l'azienda; l'aliquota d'imposta
applicabile è quella che grava sul prodotto fabbricato, pronto al consumo, maggiormente imposto.


Art. 10

1

L'imposta è stabilita: a.12 per i sigari, su 1000 pezzi, secondo il loro peso medio e il prezzo al minuto d'un pezzo; per le sigarette, per pezzo e in per
cento del prezzo al minuto; b.

per il tabacco trinciato: su un chilogrammo di peso effettivo, secondo il prezzo al minuto d'un chilogrammo di peso effettivo; c.

per il tabacco in rotoli, da masticare e da fiuto e le spuntature
di sigari (cimette):

su un chilogrammo di peso effettivo secondo il peso effettivo; 12

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° mar. 1996 (RU 1996
585 588; FF 1995 I 65).

I. Inizio
dell'obbligo

II. Base
del calcolo

Imposizione del tabacco - LF 5

641.31

d.13 per la carta da sigarette, per pezzo.

2

Se il prezzo al minuto contribuisce a stabilire l'aliquota d'imposta, quest'ultima si calcola per gli imballaggi d'assortimenti e gli imballaggi
speciali, secondo il prezzo dell'imballaggio più usato nella vendita al
minuto. I termini «imballaggi d'assortimenti» e «imballaggi speciali»
sono definiti più esattamente nell'ordinanza concernente l'imposizione
sul tabacco14.

3

Il prezzo che il fabbricante o l'importatore ha stampato sugli imballaggi per la vendita al minuto non può essere superato al momento
della vendita.15


Art. 11

1

L'imposta sui tabacchi manufatti, sui prodotti di sostituzione e sulla carta da sigarette si calcola secondo la tariffa allegata alla presente
legge (allegati I-IV).16 2

Il Consiglio federale può: a.

Abrogata

b.

aumentare del 50 per cento al massimo le aliquote d'imposta
che entrano in vigore il 1° marzo 1996 per cofinanziare i contributi della Confederazione all'assicurazione per la vecchiaia, i
superstiti e l'invalidità e alle prestazioni complementari della
medesima;

c.

aumentare fino a 2,5 centesimi l'aliquota d'imposta su ogni
pezzo di carta da sigarette.17 3

In caso di aumento dell'imposta il Consiglio federale può prendere provvedimenti per evitare che l'efficacia dell'aumento fiscale venga
differita. Può segnatamente obbligare i produttori e gli importatori a
limitare, fino all'entrata in vigore dell'aumento, la produzione e l'importazione alle vendite realizzate in un periodo comparabile dell'anno
precedente, tenendo conto dell'evoluzione della domanda.18 13

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° mar. 1996 (RU 1996
585 588; FF 1995 I 65).

14

RS 641.311

15

Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° mar. 1996 (RU 1996 585
588; FF 1995 I 65).

16

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° mar. 1996 (RU 1996
585 588; FF 1995 I 65).

17

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° mar. 1996 (RU 1996
585 588; FF 1995 I 65).

18

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° mar. 1996 (RU 1996
585 588; FF 1995 I 65).

III. Calcolo
dell'imposta
(tariffa delle
imposte)

Imposte

6

641.31


Art. 12


19

Capo terzo: Riscossione e restituzione dell'imposta

Art. 13

1

La Direzione generale delle dogane tiene un registro: a.

dei fabbricanti di tabacchi manufatti o di carta da sigarette; b.

degli importatori di tabacchi manufatti o di carta da sigarette,
da rivendere;

c.

degli importatori di materiale greggio nonché dei negozianti di
materiale greggio, anche indigeno.

2

Chiunque, nella Svizzera, fabbrica industrialmente tabacchi manufatti o fabbrica carta da sigarette oppure li importa per rivenderli,

chiunque importa materiale greggio oppure commercia in Svizzera con
detto materiale, indigeno o importato, deve farsi iscrivere nel registro
corrispondente.

3

L'iscrizione è subordinata alle seguenti condizioni: a.

i fabbricanti e gli importatori di tabacchi manufatti e di carta
da sigarette devono avere il domicilio, o la sede principale
iscritta, in Svizzera, depositare un impegno di garanzia (revers)
conformemente all'articolo 14 e presentare una cauzione secondo l'articolo 21; b.

gli importatori e i negozianti di materiale greggio devono avere
il domicilio, o la sede principale iscritta, in Svizzera e depositare un impegno di garanzia conformemente all'articolo 14.

4

Ogni cambiamento della ragione sociale, del domicilio o della sede o attività commerciale deve essere annunciato alla Direzione generale
delle dogane. Le ditte che abbandonano l'attività commerciale, il domicilio o la sede commerciale in Svizzera sono cancellate dal registro.

5

Il termine «materiale greggio» è definito nell'ordinanza concernente l'imposizione sul tabacco20.


Art. 14

1

Mediante un impegno di garanzia (revers) depositato presso la Direzione generale delle dogane:

a.

i fabbricanti di tabacchi manufatti e di carta da sigarette si obbligano a lavorare nella propria azienda o a consegnare unicamente a ditte iscritte nel registro il materiale greggio, importato 19

Abrogato dal n. I della LF del 24 mar. 1995 (RU 1996 585; FF 1995 I 65).

20

RS 641.311

I. Disposizioni
fondamentali
1. Registro
dei fabbricanti,
degli importatori
e dei negozianti
di materiale
greggio

2. Impegno di
garanzia (revers)
per fabbricanti,
importatori
e negozianti
di materiale
greggio

Imposizione del tabacco - LF 7

641.31

o acquistato in Svizzera, come anche i tabacchi manufatti, non
pronti al consumo, che essi hanno fabbricato o acquistato dalla
produzione indigena;

b.

gli importatori e i negozianti di materiale greggio destinato alla
fabbricazione industriale di tabacchi manufatti e di carta da sigarette, in foglietti o in tubetti, si obbligano a consegnare il
materiale greggio unicamente alle ditte iscritte nel registro; c.

i fabbricanti di tabacchi manufatti e di carta da sigarette, gli
importatori di tabacchi manufatti e carta da sigarette destinati
ad essere rivenduti e i negozianti e gli importatori di materiale
greggio si obbligano ad osservare le prescrizioni commerciali
della presente legge e dell'ordinanza concernente l'imposizione
sul tabacco21 .

2

Ai titolari di impegni di garanzia (revers) è assegnato un numero di controllo.


Art. 15

1

I fabbricanti di tabacchi manufatti e di carta da sigarette come anche gli importatori e i negozianti di materiale greggio devono tenere un
registro di controllo completo che menzioni le scorte di magazzino e le
loro mutazioni, secondo le istruzioni della Direzione generale delle
dogane. Essi devono conservare, durante dieci anni, detto registro di
controllo, i libri d'affari nonché i documenti giustificativi, presentarli a
domanda della Direzione generale delle dogane e dare a questa tutte le
informazioni sui fatti importanti per l'esecuzione della presente legge.
La Direzione generale delle dogane può, inoltre, far controllare dai
suoi organi, in ogni momento e senza preavviso, i locali e gli impianti
di fabbricazione, i magazzini e gli altri locali commerciali.

2

L'utilizzazione o la cessione di materiale greggio per scopi diversi dalla confezione di tabacchi manufatti è subordinata all'autorizzazione
della Direzione generale delle dogane. Se il materiale greggio è stato
importato in franchigia, vengono successivamente riscossi i diritti di
dogana.

3

La distruzione di materiale greggio, tabacchi manufatti e carta da sigarette non ancora imposti è subordinata all'autorizzazione della Direzione generale delle dogane.


Art. 16

1

I tabacchi manufatti pronti al consumo, confezionati in Svizzera, possono uscire di fabbrica solo in imballaggi per la vendita al minuto.
I manufatti di tabacco possono essere importati solo in imballaggi per
la vendita al minuto. Questi devono recare le indicazioni seguenti: 21

RS 641.311

3. Misure
di controllo

4. Prescrizioni
di commercio

Imposte

8

641.31

a.

il prezzo di vendita al minuto, in valuta svizzera; b.

il numero dell'impegno di garanzia o la ragione sociale del fabbricante in Svizzera o dell'importatore; c.

il peso del contenuto, per il trinciato, il filato, il tabacco da
masticare e da fiuto, le spuntature di sigari (cimette).

Le indicazioni di cui alle lettere a e b non sono necessarie sugli imballaggi per la vendita al minuto di tabacchi manufatti destinati all'esportazione sotto controllo doganale.

2

Per i tabacchi manufatti pronti al consumo, qui menzionati, sono autorizzati unicamente i seguenti imballaggi per la vendita al minuto:

a.

sigari e sigarette: 100 pezzi al massimo, salvo si tratti d'imballaggi d'assortimenti; b.

trinciato fino: 250 grammi, al massimo, di contenuto; c.

trinciato, diverso dal fino: 1000 grammi, al massimo, di contenuto.

3

La carta da sigarette, fabbricata in Svizzera e pronta al consumo, deve uscire di fabbrica confezionata in libretti, contenenti foglietti pronti
per l'uso, o in forma di tubetti imballati; la carta da sigarette importata
può essere ceduta ai negozianti al minuto e ai consumatori unicamente
in detta confezione o forma. La Direzione generale delle dogane prescrive la forma e il contenuto dei libretti e degli imballaggi dei tubetti.

4

Per l'applicazione della presente legge, l'ordinanza concernente l'imposizione sul tabacco22 può imporre obblighi suppletivi ai commercianti e ai negozianti di tabacchi manufatti e di carta da sigarette.


Art. 17

1

L'aliquota d'imposta applicabile alle sorte di sigari e sigarette fabbricate in Svizzera è prestabilita dalla Direzione generale delle dogane
secondo i rapporti che il fabbricante deve presentare conformemente
alle disposizioni dell'ordinanza concernente l'imposizione sul tabacco23.

2

A richiesta, l'aliquota d'imposta per le sorte di sigari e sigarette che un importatore importa regolarmente è pure stabilita conformemente al
capoverso 1.


Art. 18

1

L'imposta sui tabacchi manufatti, confezionati in Svizzera, è stabilita secondo la dichiarazione fiscale presentata mensilmente dal fabbricante alla Direzione generale delle dogane.

22

RS 641.311

23

RS 641.311

II. Determinazione e pagamento dell'imposta
1. Tabacchi
manufatti
a. Aliquota su
sigari e sigarette

b. Ammontare

Imposizione del tabacco - LF 9

641.31

2

La dichiarazione fiscale è vincolante per il compilatore e, riservato il risultato d'un esame ufficiale, costituisce la base per la determinazione
dell'imposta in ogni singolo caso.

3

L'imposta sui tabacchi manufatti importati è stabilita dagli uffici doganali secondo le dichiarazioni ad essi presentate. Le dichiarazioni
devono essere firmate dall'importatore, eccettuati gli invii postali, per
cui l'imposta è stabilita secondo la dichiarazione doganale fatta dal
mittente, e le importazioni nel traffico viaggiatori e in quello di confine per cui è fatta la dichiarazione verbale.


Art. 19

1

L'imposta diviene esigibile al momento in cui è determinata. Le ditte che hanno prestato garanzia conformemente all'articolo 21 possono
pagare l'imposta entro 60 giorni dalla notifica della sua determinazione.24 Il termine di pagamento può essere eccezionalmente prorogato.
In tal caso, come nel caso di pagamento ritardato, la somma dovuta va
gravata d'un interesse il cui saggio è stabilito dal Dipartimento federale
delle finanze e delle dogane.

2

L'imposta sulle importazioni in traffico postale, viaggiatori e di confine, per cui l'importatore non produce la dichiarazione scritta (art. 18
cpv. 3) è pagata conformemente alle disposizioni concernenti i dazi.


Art. 20

1

L'imposta sulla carta da sigarette fabbricata in Svizzera o importata è riscossa mediante fascette ufficiali che sono fornite dalla Direzione
generale delle dogane contro pagamento della rispettiva imposta. Le
fascette per la carta da sigarette, importata da ditte e persone non
iscritte nel registro di cui all'articolo 13, sono rilasciate dagli uffici doganali contro pagamento della rispettiva imposta.

2

L'obbligato al pagamento dell'imposta deve apporre le fascette conformemente alle prescrizioni dell'ordinanza concernente l'imposizione
sul tabacco25.


Art. 21

1

I fabbricanti e gli importatori di tabacchi manufatti e di carta da sigarette, iscritti nel registro di cui all'articolo 13, devono prestare garanzia secondo le forme previste negli articoli 66 a 72 della legge federale del 1° ottobre 192526 sulle dogane. La garanzia assicura tutti i
crediti che l'Amministrazione delle dogane ha verso il fabbricante e
l'importatore per il loro obbligo di pagare l'imposta sul tabacco, i diritti 24

Nuovo testo del per. 2 giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° mar. 1996
(RU 1996 585 588; FF 1995 I 65).

25

RS 641.311

26

RS 631.0

c. Pagamento

2. Carta
da sigarette

III. Garanzia
e pegno fiscale

Imposte

10

641.31

doganali e l'imposta sulla cifra d'affari. La garanzia è liberata quando
siano stati adempiuti tutti gli obblighi. L'importo della garanzia è stabilito dalla Direzione generale delle dogane.

2

La Confederazione ha un diritto di pegno legale sui tabacchi manufatti e la carta da sigarette per cui l'imposta è dovuta (diritto di pegno
in materia d'imposta sul tabacco). Le nome sul pegno doganale sono
applicabili per analogia.


Art. 22

1

Se, in seguito ad errore dell'Amministrazione delle dogane, un'imposta non fosse stata determinata affatto o lo fosse stata insufficientemente oppure un rimborso fosse stato stabilito troppo alto, può essere
rivendicata la differenza, in quanto non sia prescritta giusta l'articolo 23.

2

Se la verificazione ufficiale della determinazione dell'imposta o il controllo aziendale fa scoprire che un'imposta è stata riscossa indebitamente, la somma pagata di troppo è restituita d'ufficio.


Art. 23

1

Il credito fiscale si prescrive in cinque anni, a contare dalla fine dell'anno civile in cui è sorto. L'imposta elusa non si prescrive prima che
lo sia l'azione penale.

2

La prescrizione non decorre, o rimane sospesa, fintanto che dura una procedura di reclamo, ricorso o revisione concernente l'obbligo di pagare l'imposta o il credito fiscale.

3

La prescrizione è interrotta ogni volta che una persona tenuta al pagamento riconosce il credito fiscale e ogni volta che un atto ufficiale
inteso ad esigerlo è ad essa notificato. Un nuovo termine di prescrizione comincia a decorrere ad ogni interruzione.

4

La sospensione e l'interruzione hanno effetto nei confronti di tutte le persone tenute al pagamento.


Art. 24

1

L'imposta sui tabacchi manufatti e sulla carta da sigarette fabbricati in Svizzera è rimborsata al fabbricante: a.

se la merce è esportata in territorio doganale estero (eccettuati i
distretti franchi) sotto controllo doganale per il tramite degli
uffici doganali designati dalla Direzione generale delle dogane; b.

se la merce è rimasta presso il fabbricante o è stata da questo
ultimo ritirata dal mercato, alla condizione che, entro due anni
dal pagamento dell'imposta, venga presentata, in imballaggi
intatti per la vendita al minuto, alla Direzione generale delle IV. Riscossione
posticipata e
restituzione d'ufficio dell'imposta V. Prescrizione

VI. Rimborso
dell'imposta
e indennità
1. Prodotti fabbricati
in Svizzera

Imposizione del tabacco - LF 11

641.31

dogane e che, sotto il controllo di questa, venga resa inutilizzabile o trattata in modo da poter essere reimpiegata nella fabbricazione. Invece di essere resa inutilizzabile la merce può, su
autorizzazione, essere consegnata gratuitamente a istituzioni
che si occupano esclusivamente dell'assistenza sociale a poveri, ammalati, invalidi e vecchi; c.

se è provato che la merce è stata distrutta o resa inutilizzabile, accidentalmente o per forza maggiore, nell'azienda del fabbricante.

2

Il termine e la procedura per le domande di rimborso sono stabiliti nell'ordinanza concernente l'imposizione sul tabacco27.

3

L'imposta rimborsata è nuovamente dovuta in caso di reimportazione della merce in questione.


Art. 25

Le imposte pagate sui tabacchi manufatti e la carta da sigarette importati sono rimborsate, in caso di riesportazione, conformemente alle
prescrizioni concernenti i diritti di dogana.


Art. 26

Il Consiglio federale è autorizzato ad accordare delle indennità per
l'acqua di tabacco proveniente dalla fabbricazione di sigari in Svizzera.

Capo quarto: Tabacco indigeno

Art. 27


28

Il Consiglio federale stabilisce, dopo aver udito le cerchie interessate, i
prezzi alla produzione secondo le sorte e qualità come anche i supplementi per le spese di ritiro e fermentazione del tabacco.


Art. 28

1

L'ordinanza concernente l'imposizione sul tabacco29 disciplina l'assunzione del tabacco indigeno da parte dei fabbricanti di tabacchi manufatti.

2

Il Consiglio federale può: a.

obbligare i fabbricanti di tabacchi manufatti a ritirare il tabacco indigeno in proporzioni sopportabili rispetto al tabacco 27

RS 641.311

28

Nuovo testo giusta il n. I 31 della LF del 9 ott. 1992 concernente la riduzione di aiuti
finanziari e di indennità, in vigore dal 1° gen. 1993 (RS 616.61).

29

RS 641.311

2. Prodotti importati 3. Acqua
di tabacco

I. Determinazione dei prezzi
alla produzione

II. Assunzione da
parte dei fabbricanti di tabacchi
manufatti

Imposte

12

641.31

importato da essi lavorato. Detto ritiro obbligatorio è tuttavia
limitato al raccolto d'una superficie di 1000 ettari; b.

obbligare i fabbricanti e gli importatori di sigarette a versare
0,13 centesimi al massimo per sigaretta al fondo creato per cofinanziare il tabacco indigeno. Il fondo di finanziamento gestito dalla Società cooperativa per l'acquisto del tabacco sottostà alla vigilanza della Direzione generale delle dogane.30

Art. 29

Il Consiglio federale può chiedere la collaborazione dei Cantoni e
delle organizzazioni economiche. Chiunque sia chiamato a collaborare
è sottoposto alle disposizioni sul segreto d'ufficio, applicabili al personale federale.

Capo quinto: Restituzione dei contributi e indennità

Art. 30

1

I contributi e le indennità accordati dalla Confederazione devono essere restituiti se sono stati concessi a torto o non sono adempiute le
condizioni imposte.

2

I diritti della Confederazione alla restituzione delle prestazioni si prescrivono in cinque anni a contare dal momento in cui gli organi federali competenti hanno avuto notizia del loro fondamento legale, ma al
più tardi, in dieci anni a contare dal giorno in cui detti diritti sono nati.
Se la pretesa della Confederazione deriva da un reato per il quale la
legge prevede un termine di prescrizione più lungo, è applicabile quest'ultimo.

3

Il corso della prescrizione è interrotto da qualsiasi azione in restituzione; esso è sospeso fin tanto che la persona di cui si tratta non può
essere escussa nella Svizzera.

Capo sesto: Rimedi giuridici

Art. 31

1

Le decisioni della Direzione generale delle dogane possono essere impugnate con reclamo nel termine di trenta giorni dalla notificazione.

2

Il reclamo deve essere presentato per scritto alla Direzione generale delle dogane; esso deve contenere delle conclusioni precise e indicare i 30

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° mar. 1996 (RU 1996
585 588; FF 1995 I 65).

III. Collaborazione dei Cantoni e delle organizzazioni Restituzione:
condizioni e
procedura

I. Reclamo

Imposizione del tabacco - LF 13

641.31

fatti sui quali è fondato. I mezzi di prova devono essere indicati sul
reclamo e, se possibile, vi saranno allegati.

3

Se il reclamo è ammissibile, la Direzione generale delle dogane riesamina la decisione senza essere vincolata alle conclusioni presentate.

4

La procedura di reclamo è continuata, anche se il reclamo è stato ritirato, quando degli indizi facciano supporre che la decisione impugnata
non sia conforme alla legge.

5

La decisione sul reclamo deve essere motivata e indicare i rimedi giuridici.


Art. 32

Le disposizioni degli uffici doganali come anche le disposizioni e le
decisioni delle direzioni di circondario possono essere impugnate mediante ricorso, conformemente agli articoli 109 e seguenti della legge
federale del 1° ottobre 192531 sulle dogane.


Art. 33

1

Le decisioni su reclamo o ricorso della Direzione generale delle dogane possono essere impugnate, nel termine di trenta giorni dalla notificazione, davanti alla Commissione federale di ricorso in materia doganale, se si tratta della determinazione dell'importo d'un imposta; in
tutti gli altri casi, mediante ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.

2

La procedura davanti alla Commissione federale di ricorso in materia doganale è disciplinata dalle disposizioni applicabili alla determinazione dell'importo di un dazio32; la procedura di ricorso davanti al Tribunale federale è disciplinata dalla legge federale del 16 dicembre
194333 sull'organizzazione giudiziaria. Se il ricorso alla Commissione
federale concerne anche una determinazione di dazio avvenuta contemporaneamente, il termine per ricorrere contro quest'ultima è pure di
trenta giorni.34

31

RS 631.0. Ora: conformemente all'articolo 109, nel testo del 6 ott. 1972 e del 22 mar. 1974.

32

Ora questa procedura è disciplinata dalla PA (RS 172.021) e dagli art. 19 a 28 dell'O del 3
feb. 1993 concernente l'organizzazione e la procedura delle commissioni federali di
ricorso e di arbitrato (RS 173.31).

33

RS 173.110

34

Quest'ultimo periodo è decaduto all'entrata in vigore della PA, che stabilisce uniformemente in 30 giorni i termini di questi ricorsi nella procedura amministrativa doganale (RS
172.021 art. 50).

II. Ricorso doganale III. Ricorso
di diritto
amministrativo

Imposte

14

641.31

Capo settimo: Disposizioni penali

Art. 34

La fascette ufficiali (art. 20) che servono per il pagamento dell'imposta
sulla carta da sigarette sono valori di bollo ufficiali giusta gli articoli
245, 247, 249 e 340 del Codice penale svizzero35. I reati di falsificazione e di contraffazione sono perseguiti e giudicati conformemente a
dette disposizioni penali.


Art. 35


36

Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, al fine di procacciare un
profitto a sé o a un terzo: a.

sottrae alla Confederazione le imposte sui tabacchi manufatti o
sulla carta da sigarette; b.

consegna a persone o ditte non iscritte nel registro oppure fa
altrimenti uscire dall'azienda di produzione tabacchi manufatti
o carta da sigarette fabbricati in Svizzera, non imballati per la
vendita al minuto;

c.

omette d'applicare le fascette prescritte; d.

ottiene a torto un rimborso o una riduzione d'imposta oppure
un altro profitto fiscale indebito, è, in quanto non si applichi l'articolo 14 della legge federale sul diritto
penale amministrativo37, punito a titolo di sottrazione d'imposta con la
multa fino a 30 000 franchi o fino al quintuplo dell'imposta sottratta o
dell'indebito profitto, se tale quintuplo supera 30 000 franchi.


Art. 36

1

Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, compromette l'applicazione legale dell'imposta sui tabacchi manufatti o sulla carta da sigarette:

a.

non assolvendo l'obbligo d'annunciarsi come fabbricante, importatore o negoziante, di presentare dichiarazioni e rapporti,
di fornire informazioni, di lasciar consultare i libri di commercio, i registri e i documenti giustificativi; b.

fornendo dati falsi o tacendo fatti rilevanti in un annuncio, una
dichiarazione o un rapporto, oppure in una domanda di rimborso o di riduzione d'imposta, o presentando a tale occasione
documenti inesatti per giustificare fatti rilevanti; 35

RS 311.0

36

Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RS 313.0).

37

RS 313.0

I. Infrazioni
1. Falsificazione
di fascette
ufficiali

2. Sottrazione

3. Messa
in pericolo
dell'imposta

Imposizione del tabacco - LF 15

641.31

c.38 fornendo indicazioni inesatte come contribuente o terza persona tenuta a dare informazioni;

d.

contravvenendo all'obbligo di tenere regolarmente e di conservare i libri di commercio, i registri e i documenti giustificativi; e.

aggravando, impedendo o impossibilitando l'esecuzione normale di una verifica contabile, d'un altro controllo ufficiale o
di un'ispezione locale; f.

consegnando materiale greggio, per la fabbricazione di tabacchi manufatti, a persone o ditte non iscritte nel registro; g.

cedendo o impiegando, senza autorizzazione della Direzione
generale delle dogane, materiale greggio a scopi diversi dalla
fabbricazione di tabacchi manufatti; h.39 vendendo tabacchi manufatti ad un prezzo superiore a quello indicato sul pacchetto di vendita al dettaglio, è punito, in quanto non si applichi una disposizione penale degli articoli 14 a 16 della legge federale sul diritto penale amministrativo40,
con la multa fino a 20 000 franchi.41 2

È riservata l'azione penale conformemente all'articolo 285 del Codice penale svizzero42 quando trattisi di un'infrazione nel senso del capoverso 1 lettera e.


Art. 37


43

Chiunque acquista, riceve in dono, in pegno o comunque in consegna,
occulta, aiuta a spacciare o mette in circolazione tabacchi manufatti o
carta da sigarette, di cui sa o deve presumere che l'imposta è stata sottratta, è punito con la pena applicabile all'autore.


Art. 38

1

Chiunque, indebitamente, procura o tenta di procurare a sé o a un terzo contributi o indennità fondati sulla legislazione concernente l'imposizione sul tabacco,
chiunque contravviene alle condizioni o agli obblighi cui sono subordinati contributi o indennità,
è punito, in quanto non si applichi l'articolo 14 della legge federale sul 38

Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RS 313.0).

39

Introdotta dal n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° mar. 1996 (RU 1996 585
588; FF 1995 I 65).

40

RS 313.0

41

Nuovo testo dell'ultimo comma giusta il n. 9 dell'all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975
(RS 313.0).

42

RS 311.0

43

Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RS 313.0).

4. Ricettazione
fiscale

5. Ottenimento
indebito
di contributi

Imposte

16

641.31

diritto penale amministrativo44, con la multa sino a 20 000 franchi o
fino al triplo dell'indebito profitto se tale triplo supera 20 000 franchi.45 2

Se l'autore ha agito per negligenza, è punito con la multa fino a 10 000 franchi o fino al doppio del profitto illecito, se tale doppio supera i 10 000 franchi.

3 ...46


Art. 39

1

Chiunque contravviene alle prescrizioni commerciali; chiunque, iscritto nel registro quale fabbricante, importatore o negoziante di materiale greggio, omette d'annunciare il cambiamento di ragione sociale, domicilio personale, sede sociale o attività commerciale;
chiunque contravviene altrimenti a una prescrizione della presente
legge sull'imposizione di tabacchi manufatti e di carta da sigarette o di
un'ordinanza d'esecuzione, alle istruzioni di carattere generale emanate
in base a tali prescrizioni o elude una decisione notificatagli individualmente con la comminatoria della pena contemplata nel presente
articolo,

è punito con una multa fino a 5000 franchi.

2

È punibile anche chiunque agisce per negligenza.


Art. 40 e 4147

Art. 42

Se un atto costituisce contemporaneamente una sottrazione o messa in
pericolo dell'imposta o una frode fiscale e un reato doganale, la pena
applicabile è quella prevista per il reato più grave. Il concorso di reati
costituisce una circostanza aggravante.


Art. 43


49

1

La legge federale sul diritto penale amministrativo50 è applicabile.

2

L'autorità amministrativa incaricata del procedimento e del giudizio a tenore di quella legge è la Direzione generale delle dogane; il Dipartimento federale delle finanze e delle dogane può delegare per gradi
queste attribuzioni alle direzioni di circondario e agli uffici doganali.

44

RS 313.0

45

Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RS 313.0).

46

Abrogato dal n. 9 dell'all. al DPA (RS 313.0).

47

Abrogati dal n. 9 dell'all. al DPA (RS 313.0).

48

Nuova numerazione giusta il n. 9 dell'all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RS 313.0).

49

Nuovo testo giusta il n. 9 dell'all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RS 313.0).

50

RS 313.0

6. Inosservanza
di prescrizioni
d'ordine

748. Concorso
di reati

II. Diritto
applicabile

Imposizione del tabacco - LF 17

641.31

3

Del rimanente, alle infrazioni alla legislazione sull'imposizione del tabacco sono applicabili le disposizioni vigenti in materia di infrazioni
doganali.


Art. 44

1

In casi gravi di sottrazione o messa in pericolo dell'imposta o di frode fiscale, commesse in un'azienda, la Direzione generale delle dogane
può ordinare la cancellazione dell'azienda, per una durata massima di
cinque anni, dal registro dei fabbricanti, importatori o negozianti di
materiale greggio oppure rifiutare l'iscrizione.

2

In casi gravi d'ottenimento illecito di contributi o di elusione di restituzione, la Direzione generale delle dogane può privare l'autore e
l'azienda da lui rappresentata dei contributi per un periodo massimo di
cinque anni.

bis51 Il provento delle multe è devoluto alla cassa federale.

Capo ottavo: Disposizioni finali e transitorie

Art. 45


52

Il capitolo 24 della tariffa delle dogane allegata alla legge federale del
9 ottobre 198653 sulla tariffa delle dogane riceve il testo recato nell'allegato V alla presente legge.


Art. 46

A contare dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogati: a.

il capo quarto della seconda parte e l'allegato «Tariffa dei dazi
sui tabacchi» della legge federale del 20 dicembre 194654 su
l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti; b.

il numero IV lettera b della legge federale del 19 dicembre
196355 che modifica quella su l'assicurazione per la vecchiaia e
per i superstiti.

51

Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° mar. 1996 (RU 1996 585
588; FF 1995 I 65).

52

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987
2324).

53

RS 632.10

54

RS 831.10

55

RU 1964 277

III. Provvedimenti IV. Provento
delle multe

I. Tariffa dei
dazi sui tabacchi

II. Abrogazione
del diritto anteriore

Imposte

18

641.31


Art. 47

1

I tabacchi manufatti confezionati in Svizzera che, a contare dal giorno dell'entrata in vigore della presente legge, sono imballati definitivamente per la vendita al minuto, devono essere imposti secondo la
presente legge. Essi devono essere separati dalla merce ancora immagazzinata, per cui è già stata pagata l'imposta, e registrati su un conto
speciale della contabilità di fabbricazione.

2

I dazi d'entrata per l'importazione di materiale greggio della voce di tariffa56 2401.1010/309057 e le tasse di fabbricazione già pagati il giorno dell'entrata in vigore della presente legge sono rimborsati ai fabbricanti o agli importatori presso cui si trova, il giorno stesso, la merce
così imposta. I dazi non sono più chiesti per il materiale greggio che,
nel giorno dell'entrata in vigore, si trova in un deposito privato giusta
l'articolo 42 della legge federale del 1° ottobre 192558 sulle dogane. I
fabbricanti che posseggono, il giorno dell'entrata in vigore, delle riserve di tabacco indigeno non ancora imposto, beneficiano, per i quantitativi di dette riserve messi in lavorazione mensilmente, dei seguenti
abbuoni d'imposta:

Fr. per 100 kg netto sul tabacco per la fabbricazione di sigari 60

sul tabacco da pipa, in rotoli, da masticare e da
fiuto

360

sulle sigarette

945

I fabbricanti di tabacchi manufatti e gli importatori di materiale greggio devono inviare alla Direzione generale delle dogane, secondo le
sue istruzioni ed entro dieci giorni a contare dall'entrata in vigore della
presente legge, gli inventari dei tabacchi indigeni, del materiale greggio sdoganato e imposto, e dei tabacchi manufatti e imposti, ma non
imballati definitivamente per la vendita al minuto, che essi hanno in
riserva il giorno dell'entrata in vigore.

56

RS 632.10 allegato 57

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 30 nov. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987
2324).

58

RS 631.0

III. Disposizioni
transitorie

Imposizione del tabacco - LF 19

641.31


Art. 48

Il Consiglio federale stabilisce la data dell'entrata in vigore della presente legge. Esso emana le necessarie disposizioni d'esecuzione.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 197059 59

DCF del 7 ago. 1969 (RU 1969 683).

IV. Entrata
in vigore
ed esecuzione

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641.31

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17 ct.

fino a

19 ct.

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fino a

27 ct.

fino a

30 ct.

fino a

40 ct.

fino a

50 ct.

fino a

60 ct.

fino a

80 ct.

fino a

100 ct.

fino a

120 ct.

fino a

150 ct.

fino a

200 ct.

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Imposizione del tabacco - LF 21

641.31

Allegato II

Tariffa d'imposta per Toscani e Virginia Aliquota per 1000 pezzi a. Toscani intieri Prezzo al minuto
per pezzo

Peso medio per 1000 pezzi (categoria di prezzo) fino a 5,5 kg

fino a 6,5 kg

fino a 7,5 kg

oltre a 7,5
kg

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

fino a 25 ct.

5.70

7.8.30

9.60

fino a 45 ct.

6.70

8.9.30

10.60

fino a 65 ct.

7.70

9.10.30

11.60

più di 65 ct.

8.70

10.11.30

12.60

b. Virginia

Prezzo al minuto
per pezzo

Peso medio per 1000 pezzi (categoria di prezzo) fino a 4,5 kg

fino a 5,5 kg

fino a 6,5 kg

oltre a 6,5
kg

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

fino a 25 ct.

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fino a 45 ct.

4.80

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8.40

fino a 65 ct.

5.80

7.8.20

9.40

più di 65 ct.

6.80

8.9.20

10.40

Osservazioni: In casi fondati, la Direzione generale delle dogane può, all'atto dell'imposizione, tollerare degli scarti dal peso medio fino al 3% per 1000 pezzi di Toscani o di Virginia.

Imposte

22

641.31

Allegato III Tariffa d'imposta per il tabacco trinciato, in rotoli, da masticare
e da fiuto, nonché per le spuntature di sigari (cimette)
Aliquota d'imposta per chilogrammo (peso effettivo) Prodotto

Categoria
di prezzo

Prezzo al minuto per kg
di peso effettivo

Aliquota
d'imposta

Fr.

Fr.

Trinciato

1

fino a 38. -*

1.50*

2

fino a 48. -*

3. - *

3

fino a 78. - *

4.50*

4

fino a 99. - *

6. -*

5

fino a 106. - *

7.50 *

6

più di 106. - *

9. - *

Tabacco in rotoli
e da masticare

-

2.Tabacco da fiuto

-

-.50

Spuntature di sigari -

1.Osservazioni:

Dette aliquote d'imposta sono applicabili al trinciato fabbricato in Svizzera, se esso
contiene i seguenti quantitativi di tabacco indigeno: Categoria di prezzo 1: almeno 40%
Categoria di prezzo 2: almeno 25%
Categoria di prezzo 3: almeno 10% 

del peso complessivo di tabacco greggio e
di cascami, salvo le coste di tabacco contenute nel trinciato Il tabacco trinciato che non soddisfa a tale esigenza soggiace all'aliquota d'imposta
della categoria di prezzo 4.60 Il Consiglio federale ha facoltà, in caso di penuria di tabacco indigeno, di ridurre
adeguatamente tali quantitativi minimi.

* Nuovi prezzi e aliquote giusta l'art. I dell'O del 24 apr. 1991 (RU 1991 1053).

60

Nuovo testo giusta l'art. 2 dell'O del 2 mar. 1977 [RU 1977 457].

Imposizione del tabacco - LF 23

641.31

Allegato IV61 Tariffa d'imposta per le sigarette L'imposta ammonta:

per le sigarette

a 6,317 centesimi il pezzo e al 25 per cento del prezzo al minuto, almeno a
11,367 centesimi il pezzo; per la carta da sigarette

a 0,9 centesimi il pezzo.

Osservazioni 1.

La competenza di cui dispone il Consiglio federale giusta l'articolo 11 lettera
b di aumentare del 50 per cento le aliquote d'imposta si riferisce all'imposta
stabilita per pezzo e all'imposta minima per pezzo, ma non alla parte d'imposta stabilita in funzione del prezzo di vendita al minuto.

2.

L'aliquota d'imposta globale per 1000 pezzi risultante dall'elemento specifico relativo al numero di pezzi e dall'elemento proporzionale relativo al
prezzo di vendita al minuto dev'essere arrotondato ai 5 centesimi per eccesso. Le frazioni di centesimo non contano.

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Nuovo testo giusta il. n. I della LF del 24 mar. 1995 (RU 1996 585 588; FF 1995 I 65).
Aggiornato giusta l'art. 1 dell'O del 2 ott. 2000 (RU 2000 2485).

Imposte

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Allegato V

Tariffa dei dazi sul tabacco 24. Tabacco

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Testo inserito nella tariffa delle dogane svizzere (RS 632.10 allegato).