1
Legge federale sulla navigazione aerea (LNA1) del 21 dicembre 1948 (Stato 1° gennaio 2008) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 36 e 37ter della Costituzione federale2;3
visto il messaggio del Consiglio federale del 23 marzo 19454, decreta: Parte prima: Principi della navigazione aerea Titolo primo: Spazio aereo e superficie terrestre Capo primo: Sovranità sullo spazio aereo e suoi effetti
Art. 1
5 1 L'uso dello spazio aereo svizzero da parte di aeromobili o di ordigni balistici è autorizzato entro i limiti della presente legge, della legislazione federale in generale e degli accordi internazionali che vincolano la Svizzera.
2
Si considerano aeromobili, ai sensi della presente legge, gli apparecchi volanti che possono sostenersi nell'atmosfera per mezzo di reazioni dell'aria diverse da quelle dell'aria sul suolo (veicoli a cuscinetto d'aria).
3
Si considerano ordigni balistici, ai sensi della presente legge, gli apparecchi volanti che non rientrano nella categoria degli aeromobili.
4
Per servizio della sicurezza aerea si intendono, ai sensi della presente legge, tutti i servizi che garantiscono uno svolgimento sicuro, ordinato e fluido del traffico aereo.
RU 1950 I 479 1
Abbreviazione introdotta dal n. I della LF del 24 giu. 1977, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 2110 2115; FF 1976 III 1235).
2
[CS 1 3]. A queste disposizioni corrispondono ora gli art. 87 e 92 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).
3
Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'8 ott. 1999, in vigore dal 1° ago. 2001 (RU 2001 1678 1679; FF 1998 4434).
4
FF 1945 481
5
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010 3024; FF 1992 I 540).
748.0
I. Uso dello
spazio aereo
svizzero 1. Principio e definizioni
Navigazione aerea
2
748.0
Art. 2
6 1 Sono ammessi alla circolazione nello spazio aereo svizzero, fatto salvo il capoverso 2: a. gli aeromobili svizzeri di Stato; b. gli aeromobili iscritti nella matricola svizzera conformemente all'articolo 52 e muniti dei certificati previsti nell'articolo 56; c. gli aeromobili di categorie speciali ai quali si applicano norme particolari (art. 51 e 108); d. gli aeromobili stranieri che possono utilizzare lo spazio aereo svizzero in virtù di accordi internazionali; e. gli aeromobili che possono utilizzare lo spazio aereo svizzero in virtù di una decisione speciale dell'Ufficio federale dell'aviazione civile (Ufficio federale).
2
Il Consiglio federale può escludere dalla circolazione nello spazio aereo svizzero gli aeromobili di categorie speciali per tutelare la sicurezza della navigazione aerea o per motivi inerenti alla protezione dell'ambiente, oppure ammetterli a condizione che organismi appropriati, pubblici o privati, garantiscano i compiti di sorveglianza.
3
Il Consiglio federale emana prescrizioni particolari concernenti gli ordigni balistici.
Art. 3
1 Nei limiti delle competenze della Confederazione, il Consiglio federale ha la vigilanza della navigazione aerea su tutto il territorio svizzero. Esso la esercita per mezzo del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (Dipartimento). Può delegarla a enti internazionali.7 2 Per la vigilanza immediata è istituito l'Ufficio federale8 come speciale divisione del Dipartimento9.
3
Il Consiglio federale stabilisce le norme particolari, segnatamente quelle che concernono le tasse.
6
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010 3024; FF 1992 I 540).
7
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° giu. 2006 (RU 2006 1989 1990; FF 2005 3479).
8
Nuova denominazione giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010 3024; FF 1992 I 540). Di detta modifica è tenuto conto in tutto il presente testo.
9
Nuova denominazione giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010 3024; FF 1992 I 540). Di detta modifica è tenuto conto in tutto il presente testo.
2. Aeromobili e
ordigni balistici
ammessi alla
circolazione
II. Vigilanza
della
Confederazione 1. Autorità federali
Legge federale
3
748.0
a10 1 Il Consiglio federale può concludere con Stati stranieri accordi relativi al traffico aereo internazionale.
2
Può altresì concludere con Stati stranieri o enti internazionali accordi sulla sicurezza di volo o sul servizio di sicurezza aerea, compresa la vigilanza in questi settori.11
b12 13 Entro i limiti delle proprie attribuzioni, e previa intesa con le altre autorità federali interessate, l'Ufficio federale può concludere, con autorità aeronautiche estere o enti internazionali, accordi concernenti la collaborazione tecnica, segnatamente in materia di:15 a. vigilanza sulle imprese di navigazione aerea; b.16 servizio di sicurezza aerea; c. ricerche e salvataggi.
Art. 4
17 1 L'Ufficio federale può delegare speciali competenze di sorveglianza alle direzioni degli aerodromi o ai Cantoni, alle autorità comunali o a organismi appropriati, previo il loro accordo.
2
I Governi dei Cantoni interessati saranno sentiti prima di qualsiasi delega di competenze alle autorità comunali.
Art. 5
1 Il Consiglio federale nomina una Commissione della navigazione aerea, composta di almeno sette membri, la quale dà il suo parere sulle questioni importanti concernenti la navigazione aerea.
2
La composizione, le competenze e il modo di lavoro della Commissione sono regolati mediante ordinanza.
10
Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010 3024; FF 1992 I 540).
11 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° giu. 2006 (RU 2006 1989 1990; FF 2005 3479).
12
Originario art. 3bis.
13
Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974 (RU 1973 1738 1750; FF 1971 I 197).
14
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010 3024; FF 1992 I 540).
15 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° giu. 2006 (RU 2006 1989 1990; FF 2005 3479).
16 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° giu. 2006 (RU 2006 1989 1990; FF 2005 3479).
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Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010 3024; FF 1992 I 540).
1a. Accordi
internazionali
relativi al
traffico aereo
1b. Collaborazione con
autorità
straniere14
2. Delega della
sorveglianza
3. Commissione
della
navigazione
aerea
Navigazione aerea
4
748.0
Art. 6
18 1 Le decisioni fondate sulla presente legge e sulle sue disposizioni d'esecuzione possono essere impugnate mediante ricorso secondo le disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.19 2 Contro le inchieste sugli infortuni aeronautici sono ammessi soltanto i ricorsi previsti dall'articolo 26a.
a20 1 Il Consiglio federale può eccezionalmente dichiarare direttamente applicabili taluni allegati, comprese le relative prescrizioni tecniche, della Convenzione del 7 dicembre 194421 relativa all'aviazione civile internazionale; per queste disposizioni può prescrivere un modo di pubblicazione speciale e decidere che taluni allegati o parti di allegati non verranno tradotti.
2
Il Consiglio federale può applicare tale disciplinamento pure alle prescrizioni tecniche stabilite nell'ambito della collaborazione tra le autorità aeronautiche europee.
Art. 7
Nell'interesse dell'ordine e della sicurezza pubblica o per ragioni di
ordine militare, il Consiglio federale può vietare o limitare in modo temporaneo o permanente l'uso dello spazio aereo o il sorvolo di certe zone.
Art. 8
22 1 Con riserva delle eccezioni stabilite dal Consiglio federale, gli aeromobili possono prendere il volo o atterrare soltanto su aerodromi.
2
Per gli atterramenti d'aeromobili a motore fuori di aerodromi autorizzati è richiesta un'autorizzazione speciale, concessa caso per caso o a tempo determinato.
3
Gli atterramenti in montagna, in voli di addestramento o di turismo, possono aver luogo sulle aree d'atterramento designate dal Dipartimento, d'intesa con il Dipartimento federale della difesa, della prote18
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010 3024; FF 1992 I 540).
19 Nuovo testo giusta il n. 82 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).
20
Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010 3024; FF 1992 I 540).
21
RS 0.748.0
22
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974 (RU 1973 1738 1750; FF 1971 I 197).
4. Ricorso
5. Allegati alla
Convenzione di
Chicago e
collaborazione
europea
III. Limitazioni
alla navigazione
aerea 1. Divieto di circolare
2. Aerodromi,
spazi aerei
e vie aeree
Legge federale
5
748.0
zione della popolazione e dello sport23 e le autorità cantonali competenti.
4
La quantità di dette aree sarà ristretta; saranno sistemate zone di silenzio.
5
Per motivi importanti il Dipartimento può concedere, d'intesa con le autorità cantonale e comunale competenti, eccezioni di breve durata alle prescrizioni del capoverso 3.
6
Il Consiglio federale emana prescrizioni speciali per gli atterramenti in montagna a scopo di perfezionamento delle persone al servizio di organizzazioni svizzere di salvataggio.
7
L'Ufficio federale può prescrivere determinati spazi aerei o vie aeree cui gli aeromobili devono attenersi. Vanno uditi i Governi dei Cantoni interessati.
Art. 9
1 Gli aeromobili che si dirigono all'estero o ne provengono possono prendere il volo od atterrare soltanto su aerodromi e idroscali doganali.
2
In via eccezionale, la Direzione generale delle dogane può, d'intesa con l'Ufficio federale, autorizzare l'uso di altro campo.
Art. 10
L'Ufficio federale può designare, d'intesa con la Direzione generale delle dogane, determinati punti tra i quali non può essere varcata la frontiera.
Art. 11
24 1 Lo spazio aereo che sovrasta la Svizzera è soggetto al diritto svizzero.
2
Il Consiglio federale può fissare norme speciali per gli aeromobili stranieri, sempreché esse non deroghino alle disposizioni sulla responsabilità civile e a quelle penali della presente legge.
3
All'estero, a bordo degli aeromobili svizzeri, è applicabile il diritto svizzero, a meno che non sia imperativamente applicabile quello dello Stato ospitante o sorvolato.
23 Nuova denominazioen giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997. Di detta modifica è stato tenuto conto in tutto il presente testo.
24
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 giu. 1963, in vigore dal 1° mag. 1964 (RU 1964 317 320).
3. Aerodromi
e idroscali
doganali
4. Varco della
frontiera
IV. Diritto
applicabile
Navigazione aerea
6
748.0
4
Sono, in ogni caso, riservate le disposizioni degli accordi internazionali, le norme riconosciute del diritto internazionale e le disposizioni della presente legge sull'applicabilità territoriale delle disposizioni penali.
a25 1 È vietato ogni uso dello spazio aereo svizzero incompatibile con gli obiettivi della Convenzione del 7 dicembre 194426 relativa all'aviazione civile internazionale.
2
Questa disposizione si applica per analogia anche all'uso all'estero: a. di aeromobili svizzeri; b. di aeromobili stranieri da parte di un esercente la cui sede principale o residenza permanente si trova in Svizzera.
Capo secondo: Uso dello spazio aereo e misure di sicurezza27
Art. 12
28 1 Il Consiglio federale emana le prescrizioni di polizia, in particolare per garantire la sicurezza della navigazione aerea, per prevenire gli attentati, per combattere il rumore, l'inquinamento dell'aria e altri effetti dannosi o molesti inerenti all'impiego di aeromobili.
2
Esso emana altresì prescrizioni per la protezione della natura.
3
I Governi dei Cantoni interessati devono essere sentiti prima dell'emanazione di prescrizioni per la prevenzione degli attentati sugli aerodromi.
Art. 13
Il Consiglio federale può subordinare all'autorizzazione preventiva
dell'Ufficio federale, specialmente i lanci con paracadute, le ascensioni di palloni frenati, l'organizzazione di manifestazioni aeronautiche pubbliche, nonché l'esecuzione di voli acrobatici e le dimostrazioni acrobatiche a bordo di aeromobili.
25
Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010 3024; FF 1992 I 540).
26
RS 0.748.0
27
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1977, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 2110 2115; FF 1976 III 1235).
28
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010 3024; FF 1992 I 540).
I. Utilizzazione
abusiva di
aeromobili
II. Prescrizioni
completive 1. Competenza 2. Autorizzazioni
Legge federale
7
748.0
Art. 14
29 1 Nello spazio aereo svizzero sono vietati i voli a velocità supersoniche.
2
È vietato gettare oggetti da un aeromobile in volo, riservate le eccezioni da determinare dal Consiglio federale.
3
Il Consiglio federale può vietare o subordinare a un'autorizzazione dell'Ufficio federale la presa di fotografie aeree e la loro pubblicazione, la pubblicità e la propaganda con aeromobili, come pure il trasporto di determinati oggetti per via aerea.
Art. 15
30 L'Ufficio federale ordina speciali provvedimenti di polizia, segnatamente per garantire la sicurezza di volo e combattere i rumori degli aeromobili, sia all'atto del rilascio d'un'autorizzazione, sia mediante apposita decisione.
Art. 16
Gli organi di vigilanza hanno in ogni tempo diritto di ispezionare gli
aeromobili ed il loro contenuto, come pure di verificare tutti i documenti di cui devono essere muniti.
Art. 17
31 1 Se un aeromobile, in stato d'emergenza, deve compiere un atterramento esterno, il comandante è tenuto, terminata l'operazione, a chiedere le istruzioni all'autorità di polizia aerea per il tramite delle autorità locali.
2
Nell'attesa l'aeromobile resta, insieme con le persone e le cose che vi si trovano, sotto la vigilanza delle autorità locali.
Art. 18
1 Qualsiasi aeromobile può, per motivi d'ordine e di sicurezza pubblica, essere obbligato ad atterrare. Esso deve obbedire senza indugio ai segnali d'atterramento.
2
Qualsiasi aeromobile che usa, senza averne il diritto, lo spazio aereo svizzero, deve atterrare sul più vicino aerodromo o idroscalo doganale 29
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974 (RU 1973 1738 1750; FF 1971 I 197).
30
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 giu. 1963, in vigore dal 1° mag. 1964 (RU 1964 317 320).
31
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 giu. 1963, in vigore dal 1° mag. 1964 (RU 1964 317 320).
32
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010 3024; FF 1992 I 540).
3. Divieti
4. Provvedimenti
speciali
5. Ispezione
6. Atterramenti
forzati
III. Obbligo
di atterrare32
Navigazione aerea
8
748.0
per sottoporsi al controllo delle autorità competenti. Esso rimane sotto sequestro fino al momento in cui l'Ufficio federale gli rilascia l'autorizzazione di circolare.
Art. 19
33 1 L'Ufficio federale può limitare o vietare i voli di aeromobili svizzeri all'estero se la sicurezza dell'esercizio lo esige; questa disposizione si applica ai voli effettuati da aeromobili stranieri il cui esercente ha la sede principale o la residenza permanente in Svizzera.
2
Qualora motivi politici impongano provvedimenti di cui al capoverso 1, l'Ufficio federale li attua d'intesa con le direzioni competenti del Dipartimento federale degli affari esteri.
a34
L'Ufficio federale può, d'intesa con le direzioni competenti del Dipartimento federale degli affari esteri, vietare la formazione di personale navigante straniero nonché la manutenzione e la riparazione di apparecchi volanti stranieri, se gravi motivi di politica estera lo esigono.
Art. 20
35 1 Ai fini di migliorare la sicurezza di volo, il Consiglio federale predispone un sistema di segnalazione degli eventi particolari nel settore dell'aviazione. Agli infortuni aeronautici si applicano le disposizioni dell'articolo 23 capoverso 1.
2
Per l'approntamento del sistema di segnalazione il Consiglio federale si ispira alla direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 200336 relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell'aviazione civile.
3
Il Consiglio federale può prevedere la rinuncia all'apertura di un procedimento penale nei confronti degli autori della segnalazione.
33
Abrogato dal n. I della LF del 17 dic. 1971 (RU 1973 1738; FF 1971 I 197). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010 3024; FF 1992 I 540).
34
Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010 3024; FF 1992 I 540).
35
Abrogato dal n. I della LF del 17 dic. 1971 (RU 1973 1738; FF 1971 I 197). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2006 1989, 2007 915; FF 2005 3479).
36 GU L 167 del 4 luglio 2003, p. 23.
IV. Voli
all'estero
V. Formazione
del personale
navigante
straniero nonché
manutenzione di
apparecchi
volanti stranieri
VI. Sistema di
notifica degli
eventi particolari
Legge federale
9
748.0
Art. 21
1 La polizia aerea è esercitata dagli organi designati dal Consiglio federale.
2
Sono riservate le competenze generali della polizia della Confederazione e dei Cantoni su gli aerodromi, gli idroscali e gli altri terreni messi al servizio della navigazione aerea.
Art. 22
L'Ufficio federale può emanare disposizioni sull'organizzazione del
servizio di salvataggio negli infortuni aerei.
Art. 23
39 1 Gli infortuni aeronautici devono essere comunicati, coi mezzi più rapidi, al Dipartimento; questo compito spetta ai membri interessati del personale aeronautico, agli organi della polizia aerea e alle autorità locali.
2
Le autorità locali provvedono affinché sul luogo dell'infortunio non sia fatto alcun mutamento che possa ostacolare l'inchiesta, salvo le operazioni indispensabili di salvataggio e di soccorso.
Art. 24
40 1 Per ogni infortunio aeronautico è aperta un'inchiesta intesa a chiarire le circostanze e le cause e ad impedire infortuni analoghi.
2
Il Consiglio federale può prevedere eccezioni, in particolare per i voli del traffico non commerciale.
3
Esso può prevedere inchieste per gli incidenti che hanno particolarmente pregiudicato la sicurezza della navigazione aerea senza aver provocato un infortunio.
4
L'inchiesta non ha lo scopo di valutare giuridicamente le cause e le circostanze dell'infortunio.
5
Chiunque giustifica un interesse ai risultati dell'inchiesta ha il diritto di consultare gli atti, purché interessi pubblici o privati importanti non esigano il segreto di taluni documenti.
37
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010 3024; FF 1992 I 540).
38
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010 3024; FF 1992 I 540).
39
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 2 ott. 1959, in vigore dal 1° mag. 1960 (RU 1960 371 373).
40
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010 3024; FF 1992 I 540).
VII. Esercizio
della polizia
aerea37
VIII. Infortuni
aerei38 1. Servizio di salvataggio
2. Provvedimenti
d'urgenza
3. Inchieste sugli
infortuni
aeronautici a. In generale
Navigazione aerea
10
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Art. 25
41 1 Un Ufficio d'inchiesta sugli infortuni aeronautici (Ufficio) è aggregato al Dipartimento.
2
L'Ufficio svolge l'inchiesta, se del caso in collaborazione con le autorità giudiziarie e amministrative competenti in altre procedure e allestisce il suo rapporto.
3
Se l'esame previsto dall'articolo 26 capoverso 2 non è richiesto, tale rapporto costituisce il rapporto finale.
Art. 26
42 1 Il Consiglio federale designa una Commissione federale sugli infortuni aeronautici (Commissione).
2
Chiunque giustifica un interesse ai risultati dell'inchiesta, come pure le autorità designate dal Consiglio federale, può chiedere, entro il termine di trenta giorni dalla sua consegna, che il rapporto d'inchiesta dell'Ufficio venga esaminato dalla Commissione affinché essa determini se è completo e concludente; in questo caso la Commissione allestisce un rapporto finale.
a43 1 Il rapporto finale della Commissione non costituisce una decisione e non può essere impugnato.
2
Se fatti nuovi essenziali insorgono entro un termine di dieci anni dalla consegna del rapporto finale, l'Ufficio procede d'ufficio o su richiesta alla riapertura della procedura. Il rifiuto di riapertura della procedura può essere impugnato entro trenta giorni con un ricorso alla Commissione, che statuisce definitivamente.
3
La Commissione statuisce altresì definitivamente sui ricorsi presentati contro le misure di inchiesta e sui ritardi intervenuti nello svolgimento delle inchieste.
b44 1 Il Consiglio federale stabilisce le modalità della procedura d'inchiesta, della pubblicazione dei risultati e della procedura dinanzi alla Commissione.
41
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010 3024; FF 1992 I 540).
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Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010 3024; FF 1992 I 540).
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Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010 3024; FF 1992 I 540).
44
Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010 3024; FF 1992 I 540).
b. Ufficio
d'inchiesta sugli
infortuni
aeronautici
c. Commissione
sugli infortuni
aeronautici
d. Rapporto
finale, riapertura
della procedura e
impugnazione
e. Disposizioni
di esecuzione
Legge federale
11
748.0
2
Esso può prevedere perquisizioni, sequestri, autopsie, perizie, citazioni, convocazioni forzate e audizioni di persone sentite a titolo informativo e di testimoni.
3
È inoltre applicabile la legge federale 15 giugno 193445 sulla procedura penale, purché talune peculiarità della procedura d'inchiesta non esigano deroghe.
4
Il Consiglio federale stabilisce i casi nei quali, per motivi gravi, la consultazione degli atti nell'ambito di altre procedure deve essere limitata.
c46 1 La Confederazione assume le spese di inchiesta; essa dispone di un diritto di regresso nei confronti delle persone che hanno provocato l'infortunio intenzionalmente o per negligenza grave.
2
Le spese di rimozione delle salme e degli aeromobili sono a carico dell'esercente, anche se il provvedimento è stato ordinato dall'inquirente per i bisogni dell'inchiesta.
3
Il Cantone sul cui territorio si è verificato l'infortunio assume le spese di sorveglianza in loco.
4
Il Consiglio federale stabilisce le spese e le indennità della procedura dinanzi alla Commissione; esso può prevedere che esse siano totalmente o parzialmente addossate alle persone che hanno richiesto la procedura o che hanno formulato richieste nell'ambito della stessa.
Art. 27
47 1 Le imprese con sede in Svizzera che effettuano il trasporto professionale di persone o di merci per mezzo di aeromobili devono essere in possesso di un'autorizzazione di esercizio dell'Ufficio federale. Il Consiglio federale stabilisce in quale misura esse devono essere di proprietà o sotto il controllo di Svizzeri.
2
L'autorizzazione viene rilasciata se, in vista del tipo di esercizio previsto, l'impresa:
a. dispone degli aeromobili necessari iscritti nella matricola svizzera degli aeromobili e dei necessari diritti d'uso sull'aerodromo svizzero previsto quale ubicazione dell'esercizio;
b. dispone delle competenze tecniche e organizzative necessarie a garantire un esercizio sicuro e il più ecologico possibile degli aeromobili; 45
RS 312.0
46
Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010 3024; FF 1992 I 540).
47 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 15 nov. 1998 (RU 1998 2566 2569; FF 1997 III 982).
f. Spese
IX.
.Traffico
aereo
commerciale 1.
.Imprese con
sede in Svizzera a. Autorizzazione di
esercizio
Navigazione aerea
12
748.0
c. è redditizia e dispone di un'organizzazione finanziaria e di una contabilità affidabili; d. dispone di una sufficiente copertura assicurativa; e. impiega aeromobili che, in materia di rumore e sostanze nocive, soddisfano requisiti corrispondenti allo stato attuale della tecnica, ma almeno pari a quelli minimi concordati internazionalmente.
3
L'autorizzazione è rilasciata per un periodo determinato. Essa può essere rinnovata, modificata o revocata.
4
Il Consiglio federale stabilisce i tipi di esercizio e le relative condizioni. In casi motivati può prevedere la possibilità di derogare alle condizioni di cui al capoverso 2 lettera a.
Art. 28
48 1 Le imprese con sede in Svizzera che effettuano il trasporto regolare di persone o di merci su una linea di navigazione aerea devono essere in possesso di una concessione di rotte. La concessione viene rilasciata solo all'impresa in possesso di un'autorizzazione di esercizio secondo l'articolo 27.
2
Quando rilascia una concessione, l'Ufficio federale esamina in particolare se i voli sono di interesse pubblico e tiene segnatamente conto del collegamento degli aeroporti nazionali.49 3
La concessione può essere rilasciata per l'esercizio di singole o più rotte. La sua durata è limitata. La concessione può essere rinnovata, modificata o revocata.
4
Il Consiglio federale fissa le condizioni alle quali un'impresa concessionaria può far effettuare voli da altre imprese di trasporti aerei.
L'impresa concessionaria continua a rispondere, di fronte alla Confederazione, dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla concessione. L'impresa che effettua realmente i voli è soggetta agli obblighi derivanti dagli articoli 27 o 29.
5
Il Consiglio federale disciplina la procedura in particolare per quanto concerne il rilascio della concessione e determina il contenuto e la portata dell'obbligo di allestire orari di volo, di garantire l'esercizio e il trasporto e di emanare tariffe.
6
Prima di decidere su una domanda di concessione occorre consultare i Governi dei Cantoni coinvolti e le imprese pubbliche di trasporto interessate.
48 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 15 nov. 1998 (RU 1998 2566 2569; FF 1997 III 982).
49 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2006 1989, 2007 915; FF 2005 3479).
b. Concessione
di rotte
Legge federale
13
748.0
Art. 29
50 1 Nella misura in cui gli accordi internazionali non prevedano altrimenti, le imprese con sede all'estero che effettuano il trasporto professionale di persone e di merci per mezzo di aeromobili devono essere in possesso di un'autorizzazione dell'Ufficio federale.
2
L'autorizzazione viene rilasciata se: a. l'impresa soddisfa i requisiti per un esercizio sicuro e nei limiti del possibile rispettoso dell'ambiente, secondo i requisiti minimi concordati internazionalmente;
b. l'impresa è sottoposta a una vigilanza adeguata; e c. importanti interessi svizzeri non vi si oppongono.
3
L'autorizzazione può essere rifiutata se lo Stato estero interessato non autorizza allo stesso modo le imprese svizzere ad effettuare il trasporto professionale di persone o di merci.
4
L'autorizzazione è rilasciata per un periodo limitato. Può essere rinnovata, modificata o revocata.
Art. 30
51 1 Le imprese con sede all'estero che effettuano il trasporto regolare di persone o di merci su una linea di navigazione aerea devono essere in possesso di una concessione di rotte. La concessione viene rilasciata solo all'impresa in possesso di un'autorizzazione di esercizio di cui all'articolo 29.
2
L'Ufficio federale rilascia la concessione se le condizioni fissate negli accordi internazionali sono adempiute.
3
In mancanza di una regolamentazione internazionale, il Consiglio federale disciplina le condizioni alle quali il Dipartimento può conferire diritti di trasporto alle imprese straniere. A tale proposito, occorre segnatamente vigilare a che sia garantita la reciprocità.
4
Quando conclude accordi bilaterali o multilaterali, la Confederazione persegue l'utilizzazione della designazione multipla.
50
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 15 nov. 1998 (RU 1998 2566 2569; FF 1997 III 982).
51
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 15 nov. 1998 (RU 1998 2566 2569; FF 1997 III 982).
2. Imprese con
sede all'estero a.
.
Autorizzazione
di esercizio
b. Concessione
di rotte
Navigazione aerea
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748.0
Art. 31
52 Il Consiglio federale disciplina la delimitazione del traffico di linea da ogni altro traffico commerciale.
Art. 32
53 Nella misura in cui gli accordi internazionali non prevedano altrimenti, il trasporto professionale di persone o di merci per via aerea tra due punti del territorio svizzero è riservato, di regola, alle imprese svizzere.
Art. 33
54 1 Le imprese che formano il personale aeronautico devono essere in possesso di un'autorizzazione all'istruzione, rilasciata dall'Ufficio federale.
2
L'autorizzazione viene rilasciata se il richiedente dispone di un'organizzazione di esercizio e di istruttori in grado di garantire una formazione adeguata e se è in possesso dei necessari diritti d'uso su un aerodromo adeguato.
3
Il Consiglio federale disciplina le modalità e la procedura di rilascio delle autorizzazioni.
Art. 34
55
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 15 nov. 1998 (RU 1998 2566 2569; FF 1997 III 982).
53 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 15 nov. 1998 (RU 1998 2566 2569; FF 1997 III 982).
54 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 15 nov. 1998 (RU 1998 2566 2569; FF 1997 III 982).
55
Abrogato dal n. I della LF del 18 giu. 1993 (RU 1994 3010; FF 1992 I 540).
56
Abrogato giusta il n. I della LF del 26 giu. 1998 (RU 1998 2566; FF 1997 III 982).
3.
.Disposizioni
comuni a.
.Delimitazione
del traffico di
linea
b. Cabotaggio
4. Scuole
Legge federale
15
748.0
Capo terzo: Infrastruttura57
Art. 36
58 1 Il Consiglio federale emana le prescrizioni particolareggiate sulla costruzione e l'esercizio degli aerodromi.
2
Può limitare il numero di idroscali.
a59 1 Per l'esercizio degli aerodromi che servono alla navigazione pubblica (aeroporti) è necessaria una concessione d'esercizio. Essa è rilasciata dal Dipartimento.
2
Al concessionario è attribuito il diritto di gestire un aeroporto a titolo professionale e in particolare di riscuotere tasse. Esso è obbligato a rendere l'aeroporto accessibile a tutti gli aeromobili del traffico interno e internazionale, fatte salve le restrizioni del regolamento d'esercizio, a garantire un esercizio adeguato e sicuro e a provvedere per l'infrastruttura necessaria a tal fine.
3
Previo consenso del Dipartimento, la concessione può essere trasferita a terzi. Se sono trasferiti solamente singoli diritti o obblighi, il concessionario rimane responsabile nei confronti della Confederazione per l'adempimento degli obblighi che risultano dalla legge o dalla concessione.
4
Al concessionario spetta il diritto d'espropriazione.
b60 1 Per l'esercizio di tutti gli altri aerodromi (campi d'aviazione) occorre un'autorizzazione d'esercizio. Essa è rilasciata dall'Ufficio federale.
2
L'autorizzazione d'esercizio stabilisce diritti e obblighi relativi all'esercizio di un campo d'aviazione.
57 Nuovo testo gisuta il n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).
58 Nuovo testo giusta il n. I della LF dell'8 ott. 1999, in vigore dal 1° ago. 2001 (RU 2001 1678 1679; FF 1998 4434).
59 Introdotto dal n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).
60 Introdotto dal n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).
I. Aerodromi 1. Competenza, idroscali
2. Esercizio a. Concessione d'esercizio
b. Autorizzazione
d'esercizio
Navigazione aerea
16
748.0
c61 1 Il gerente d'aerodromo deve adottare un regolamento d'esercizio.
2
Il regolamento d'esercizio stabilisce le modalità concrete dell'esercizio come risultano dal piano settoriale «infrastruttura aeronautica», dalla concessione o dall'autorizzazione d'esercizio, nonché dall'approvazione dei piani e in particolare:
a. l'organizzazione dell'aerodromo;
b. le procedure d'avvicinamento e di decollo, nonché particolari prescrizioni per l'utilizzazione dell'aerodromo.
3
Il gerente d'aerodromo sottopone il regolamento all'Ufficio federale per approvazione.
4
Se il gerente adotta o modifica il regolamento d'esercizio in relazione con la costruzione o la modifica di impianti aeroportuali, l'Ufficio federale approva il regolamento d'esercizio al più presto al momento dell'approvazione dei piani.
d62 1 L'Ufficio federale trasmette ai Cantoni interessati le domande di modifica del regolamento d'esercizio con effetti sostanziali sull'esposizione al rumore invitandoli a esprimere il loro parere entro tre mesi.
In casi motivati tale termine può eccezionalmente essere prorogato.
2
La domanda deve essere pubblicata negli organi ufficiali di pubblicazione dei Cantoni e dei Comuni interessati e depositata pubblicamente durante 30 giorni.
3
La procedura di eliminazione delle divergenze nell'Amministrazione federale è disciplinata dall'articolo 62b della legge federale del 21 marzo 199763 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.
4
Chi ha qualità di parte secondo le prescrizioni della legge federale del 20 dicembre 196864 sulla procedura amministrativa può, durante il termine di deposito dei piani, fare opposizione presso l'Ufficio federale. Se non fa opposizione, è escluso dal seguito della procedura.
5
I Comuni salvaguardano i loro interessi mediante opposizione.
61 Introdotto dal n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).
62 Introdotto dal n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).
63 RS
172.010
64 RS
172.021
c. Regolamento
d'esercizio
d. Modifiche
rilevanti del
regolamento
d'esercizio
Legge federale
17
748.0
Art. 37
65 1 Per la costruzione e la modifica di edifici e impianti che servono totalmente o preponderantemente all'esercizio di un aerodromo (impianti aeroportuali) occorre un'approvazione dei piani. Sono considerati impianti aeroportuali anche le strutture di raccordo e i cantieri connessi con gli impianti e l'esercizio.
2
Autorità d'approvazione dei piani è: a. per gli aeroporti il Dipartimento; b. per i campi d'aviazione l'Ufficio federale.
3
Con l'approvazione dei piani sono rilasciate tutte le autorizzazioni necessarie secondo il diritto federale.
4
Non è necessaria alcuna autorizzazione o piano del diritto cantonale.
Va tenuto conto del diritto cantonale per quanto esso non limiti in modo sproporzionato la costruzione e l'esercizio dell'aerodromo.
5
Per progetti che incidono considerevolmente sulla pianificazione del territorio e sull'ambiente, occorre di regola un piano settoriale secondo la legge federale del 22 giugno 197966 sulla pianificazione del territorio.
a67 La procedura di approvazione dei piani è retta dalla presente legge e per
gli aeroporti, in subordine, dalla legge del 20 giugno 193068 sull'espropriazione (LEspr).
b69
La domanda di approvazione dei piani va presentata, con la documentazione necessaria, all'autorità competente. Questa esamina se la documentazione è completa e, se del caso, chiede di completarla.
65 Nuovo testo gisuta il n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).
66 RS
700
67 Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993 (RU 1994 3010; FF 1992 I 540). Nuovo testo gisuta il n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).
68 RS
711
69 Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993 (RU 1994 3010; FF 1992 I 540). Nuovo testo gisuta il n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).
3. Procedura di
approvazione
dei piani a. Principio b. Diritto
applicabile
c. Procedura
ordinaria;
introduzione
Navigazione aerea
18
748.0
c70 1 Prima del deposito pubblico della domanda, l'impresa richiedente deve mettere in evidenza, mediante picchettamento e, per gli edifici, mediante l'indicazione dei profili le modifiche del terreno necessarie per l'opera progettata.
2
Per motivi importanti, in particolare la tutela della sicurezza del volo e di un ordinato svolgimento dell'esercizio, l'autorità competente per l'approvazione dei piani può esentare completamente o parzialmente dall'obbligo di cui al capoverso 1.
3
Le obiezioni contro il picchettamento o l'indicazione dei profili devono essere presentate subito, al più tardi però entro il termine di deposito dei piani, all'autorità competente per l'approvazione dei piani.
d71 1 L'autorità competente per l'approvazione dei piani trasmette la domanda ai Cantoni interessati invitandoli a esprimere il loro parere entro tre mesi. In casi motivati tale termine può eccezionalmente essere prorogato.
2
La domanda deve essere pubblicata negli organi ufficiali di pubblicazione dei Cantoni e dei Comuni interessati e depositata pubblicamente durante 30 giorni.
3
Per gli aeroporti, il deposito dei piani ha per conseguenza il bando di espropriazione secondo gli articoli 42-44 LEspr72.
e73
Al più tardi con il deposito pubblico dei piani degli impianti aeroportuali, l'impresa richiedente deve inviare agli aventi diritto all'indennità secondo l'articolo 31 LEspr74 un avviso personale sui diritti da espropriare.
70 Introdotto dal n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).
71 Introdotto dal n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).
72 RS
711
73 Introdotto dal n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).
74 RS
711
d. Picchettamento
e. Consultazione;
pubblicazione e
deposito dei
piani
f. Avviso
personale
Legge federale
19
748.0
f75 1 Chi ha qualità di parte secondo le prescrizioni della legge del 20 dicembre 196876 sulla procedura amministrativa o della LEspr77 può, durante il termine di deposito dei piani, fare opposizione presso l'autorità competente. Se non fa opposizione, è escluso dal seguito della procedura.
2
Per gli impianti aeroportuali, entro il termine di deposito dei piani vanno sollevate tutte le obiezioni relative al diritto d'espropriazione e vanno presentate tutte le domande di indennità o di prestazioni in natura. Successive opposizioni e domande secondo gli articoli 39-41 LEspr devono essere inoltrate al Dipartimento.
3
I Comuni salvaguardano i loro interessi mediante opposizione.
g78 La procedura di eliminazione delle divergenze nell'Amministrazione
federale è disciplinata dall'articolo 62b della legge federale del 21 marzo 199779 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione.
h80 1 Con l'approvazione dei piani per gli impianti aeroportuali il Dipartimento decide simultaneamente anche circa le opposizioni relative al diritto di espropriazione.
2
L'approvazione dei piani decade se entro cinque anni dal passaggio in giudicato della decisione non è stato dato inizio all'esecuzione del progetto di costruzione.
3
Per gravi motivi, l'autorità competente per l'approvazione dei piani può prorogare di tre anni al massimo la durata di validità dell'approvazione. La proroga è esclusa se la situazione determinante di fatto o di diritto si è sostanzialmente modificata dal passaggio in giudicato dell'approvazione.
75 Introdotto dal n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).
76 RS
172.021
77 RS
711
78 Introdotto dal n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).
79 RS
172.010
80 Introdotto dal n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).
g. Opposizione
h. Eliminazione
delle divergenze
nella Amministrazione
federale
4. Approvazione
dei piani; durata
di validità
Navigazione aerea
20
748.0
i81 1 La procedura semplificata di approvazione dei piani è applicata a: a. progetti limitati localmente e che concernono pochi interessati chiaramente individuabili; b. impianti di aerodromi la cui modifica o trasformazione della destinazione non alterano in maniera sostanziale l'aspetto esterno, non ledono interessi degni di protezione di terzi e hanno soltanto ripercussioni insignificanti sulla pianificazione del territorio e sull'ambiente; c. impianti di aerodromi che sono rimossi entro tre anni al più tardi.
2
Ai piani particolareggiati che si basano su un progetto già approvato si applica la procedura semplificata.
3
L'autorità competente per l'approvazione dei piani può ordinare il picchettamento. La domanda non è né pubblicata né depositata pubblicamente. L'autorità competente per l'approvazione dei piani sottopone il progetto agli interessati, sempreché non abbiano dato precedentemente il loro consenso per scritto; questi possono fare opposizione entro 30 giorni. L'autorità competente per l'approvazione dei piani può chiedere un parere a Cantoni e Comuni. Impartisce un termine adeguato a tal fine.
4
Per il rimanente si applicano le disposizioni sulla procedura ordinaria. In caso di dubbio è eseguita la procedura ordinaria.
k82 1 Dopo la conclusione della procedura di approvazione dei piani per gli impianti aeroportuali è eseguita, se necessario, la procedura di stima dinanzi alla Commissione federale di stima (Commissione di stima) secondo le disposizioni della LEspr83. Vengono discusse soltanto le pretese annunciate.
2
Il Dipartimento trasmette al presidente della Commissione di stima i piani approvati, il piano di espropriazione, la tabella dei fondi di cui si chiede l'espropriazione e le pretese annunciate.
3
Il presidente della Commissione di stima può, sulla base di una decisione esecutiva di approvazione dei piani, autorizzare l'immissione in possesso anticipata. Si presume che, senza l'immissione in possesso
81 Introdotto dal n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).
82 Introdotto dal n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).
83 RS
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5. Procedura
semplificata
6. Procedura di
stima; immissione in possesso
anticipata
Legge federale
21
748.0
anticipata, l'espropriante subirebbe un significativo pregiudizio. Per il rimanente si applica l'articolo 76 LEspr.
l84 1 Se consente di assicurare i diritti reali necessari a un progetto per impianti aeroportuali e se non avviene volontariamente, la ricomposizione particellare dev'essere ordinata su domanda del Dipartimento entro un termine da esso fissato in virtù del diritto cantonale. Se tale termine non è osservato, si effettua la procedura ordinaria con espropriazioni.
2
Nella procedura di ricomposizione particellare: a. possono essere inseriti fondi dell'impresa richiedente; b. può essere ridotta la superficie dei fondi compresi nella procedura;
c. possono essere computati i plusvalori da bonifiche fondiarie rese necessarie dalla costruzione aeroportuale; d. l'impresa richiedente può essere anticipatamente immessa in possesso;
e. possono essere presi altri provvedimenti di diritto cantonale.
3
Il terreno ceduto all'impresa richiedente per i suoi bisogni mediante riduzioni di superficie è bonificato all'impresa di ricomposizione particellare, al valore venale.
4
Se il diritto cantonale non prevede una procedura particolare, si applica la procedura di rilottizzazione delle aree edificabili rispettivamente di raggruppamento dei fondi e delle foreste; la zona di rilottizzazione e il perimetro possono essere limitati al conseguimento dello scopo della ricomposizione particellare per la costruzione aeroportuale.
5
Alla costruzione aeroportuale sono addebitati i costi supplementari che ha provocato. Se la ricomposizione particellare deve essere eseguita esclusivamente a causa della costruzione aeroportuale, l'impresa richiedente sopporta integralmente le spese.
m85 1 L'edificazione e la modifica di costruzioni e di impianti non destinati totalmente o prevalentemente all'esercizio dell'aerodromo (impianti accessori) sono sottoposte al diritto cantonale.
84 Introdotto dal n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).
85 Introdotto dal n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).
7. Ricomposizione
particellare.
Competenza
8. Impianti
accessori
Navigazione aerea
22
748.0
2
L'autorità cantonale sente l'Ufficio federale prima di autorizzare un impianto accessorio.
3
Il progetto di costruzione non deve pregiudicare la sicurezza aerea né compromettere l'esercizio dell'aerodromo.
4
L'Ufficio federale può impugnare le decisioni delle autorità cantonali in applicazione della presente legge e delle sue disposizioni d'esecuzione con i rimedi giuridici del diritto federale e del diritto cantonale.
n86 1 L'Ufficio federale può, d'ufficio o su proposta dell'esercente dell'aerodromo, del Cantone o del Comune, determinare zone riservate in regioni esattamente delimitate, per riservare i fondi necessari a costruzioni e impianti aeroportuali futuri. I servizi federali, i Cantoni, i Comuni e i proprietari fondiari interessati devono essere consultati. La consultazione dei Comuni e dei proprietari fondiari interessati spetta ai Cantoni.
2
Le decisioni concernenti la costituzione delle zone riservate devono essere pubblicate nei Comuni interessati, con l'indicazione dei termini di ricorso. Il ricorso non ha effetto sospensivo.
o87
Nelle zone riservate non possono essere eseguite trasformazioni edilizie contrarie al loro scopo. Sono eccettuati i provvedimenti di manutenzione o per l'eliminazione di pericoli e di immissioni nocive. In casi eccezionali, possono essere autorizzati ulteriori provvedimenti, se il proprietario rinuncia a qualsiasi successiva indennità per il plusvalore che ne risulta.
p88 1 Le zone riservate decadono non appena la decisione che determina gli allineamenti passa in giudicato, ma al più tardi dopo cinque anni; possono essere prorogate di tre anni al massimo. Se una zona riservata decade, può esserne ridefinita un'altra con perimetro parzialmente o totalmente identico.
86 Introdotto dal n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).
87 Introdotto dal n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).
88 Introdotto dal n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).
9. Assicurazione
della
disponibilità di
terreni per
costruzioni e
impianti
aeroportuali
futuri A. Zone riservate a. Determinazione
b. Effetti
c. Soppressione
Legge federale
23
748.0
2
L'Ufficio federale sopprime una zona riservata, d'ufficio o su domanda dell'esercente dell'aerodromo, del Cantone o del Comune, quando constata che l'impianto aeroportuale progettato non sarà eseguito.
3
Le decisioni concernenti la soppressione delle zone riservate devono essere pubblicate nei Comuni interessati, con l'indicazione dei termini di ricorso.
q89 1 L'Ufficio federale può determinare allineamenti per assicurare impianti aeroportuali esistenti o futuri. I servizi federali, i Cantoni, i Comuni e i proprietari fondiari interessati devono essere consultati. La consultazione dei Comuni e dei proprietari fondiari interessati spetta ai Cantoni. Gli allineamenti devono corrispondere allo stato finale prevedibile delle opere e tener conto della pianificazione del territorio e della protezione dell'ambiente. Possono essere delimitati verticalmente.
2
Gli allineamenti possono essere determinati soltanto in virtù di piani approvati.
3
Le decisioni sulla determinazione degli allineamenti devono essere pubblicate nei Comuni interessati, con l'indicazione dei termini di ricorso.
r90 Entro gli allineamenti non può essere eseguita alcuna trasformazione
edilizia o altro intervento contrari al loro scopo. Sono eccettuati i provvedimenti di manutenzione o per l'eliminazione di pericoli e di immissioni nocive. In casi eccezionali, possono essere autorizzati ulteriori provvedimenti, se il proprietario rinuncia a qualsiasi successiva indennità per il plusvalore che ne risulta.
s91 1 L'Ufficio federale sopprime, d'ufficio o su domanda dell'esercente dell'aerodromo, del Cantone o del Comune, gli allineamenti divenuti privi di oggetto.
89 Introdotto dal n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).
90 Introdotto dal n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).
91 Introdotto dal n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).
B. Allineamenti.
a. Determinazione
b. Effetti
c. Soppressione
Navigazione aerea
24
748.0
2
Le decisioni sulla soppressione degli allineamenti devono essere pubblicate nei Comuni interessati, con l'indicazione dei termini di ricorso.
3
I principi dell'indebito arricchimento s'applicano per analogia ai casi in cui è stata versata un'indennità. In caso di cambiamento di proprietario, il nuovo proprietario è tenuto alla restituzione. In caso di lite, decide la Commissione di stima. ...92
t93
All'interno degli allineamenti e delle zone riservate già stabiliti o previsti possono essere effettuati atti preparatori. L'articolo 15 LEspr94 si applica per analogia.
Art. 38
1 In quanto gli interessi militari lo consentano, gli aerodromi e gli idroscali appartenenti alla Confederazione sono aperti anche all'aviazione civile.
2
Gli aeromobili a servizio dell'esercito, della dogana e della polizia possono usare gratuitamente degli aerodromi e idroscali civili sussidiati dalla Confederazione, sempreché non intralcino l'aviazione civile.
3
Rimangono riservati speciali accordi regolanti i diritti d'uso di cui ai capoversi 1 e 2.
Art. 39
96 1 L'Ufficio federale sorveglia le tasse degli aerodromi pubblici, nella misura in cui sono riscosse per l'uso degli impianti nel traffico aereo.
2
Per la fissazione delle tasse, l'esercente dell'aerodromo tiene parimenti conto delle emissioni foniche e di sostanze nocive degli aeromobili.
92 Per. abrogato dal n. 82 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).
93 Introdotto dal n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).
94 RS
711
95 Originario
3.
96
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010 3024; FF 1992 I 540).
97 Originario
4.
C. Atti
preparatori
10. Diritto
d'uso95
11. Tasse
d'aerodromo97
Legge federale
25
748.0
Art. 40
98 1 Il Consiglio federale organizza il servizio della sicurezza aerea.
2
Esso può affidare integralmente o parzialmente il servizio civile e il servizio militare della sicurezza aerea a una società anonima ad economia mista senza scopo di lucro (società), con partecipazione maggioritaria della Confederazione e statuti subordinati all'approvazione del Consiglio federale. Il servizio civile e il servizio militare della sicurezza aerea vanno coordinati in funzione dei bisogni. La Confederazione è responsabile per quanto attiene all'esercizio della sovranità dello Stato.99 2bis La Confederazione assicura un'adeguata dotazione di capitale della società. La società, se realizza un utile, può utilizzarlo per la costituzione di riserve; le riserve servono al finanziamento degli investimenti e alla copertura di eventuali perdite.100 2ter La Confederazione può finanziare inizialmente, in tutto o in parte, gli impegni supplementari della società nei confronti dei suoi istituti di previdenza risultanti da un rendiconto conforme a standard internazionalmente riconosciuti.101 2quater La Confederazione finanzia totalmente o parzialmente, a favore degli istituti di previdenza della società, il capitale di copertura supplementare messo a disposizione secondo il diritto anteriore per i controllori militari del traffico aereo in occasione del pensionamento anticipato.102 2quinquies Il Consiglio federale stabilisce le modalità d'attuazione, nonché il momento e l'entità del finanziamento della società e dei pagamenti ai suoi istituti di previdenza.103 3 La società è esentata da qualsiasi imposta della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni.
4
Servizi locali di sicurezza di volo possono essere istituiti sugli aerodromi con l'autorizzazione dell'Ufficio federale; se la sicurezza aerea lo esige, l'Ufficio federale può altresì imporre l'istituzione di un simile servizio.
98
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010 3024; FF 1992 I 540).
99 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° ago. 2003 (RU 2003 2179, 2180; FF 2002 3947).
100 Introdotto dal n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° ago. 2003 (RU 2003 2179, 2180; FF 2002 3947).
101 Introdotto dal n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° ago. 2003 (RU 2003 2179, 2180; FF 2002 3947).
102 Introdotto dal n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° ago. 2003 (RU 2003 2179, 2180; FF 2002 3947).
103 Introdotto dal n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° ago. 2003 (RU 2003 2179, 2180; FF 2002 3947).
II. Servizio della
sicurezza aerea 1. In generale
Navigazione aerea
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748.0
5
...104
6
L'attività dei servizi di sicurezza aerea non è limitata alle frontiere nazionali.
a105 1 Per la costruzione e le modifiche importanti di un impianto di sicurezza aerea occorre l'approvazione dei piani da parte dell'Ufficio federale.
2
Gli articoli 37-37t si applicano per analogia.
3
All'impresa che chiede l'approvazione dei piani per provvedimenti di sicurezza aerea spetta il diritto d'espropriazione.
b106
La Confederazione e la società hanno il diritto di usare proprietà pubbliche o private per gli impianti di sicurezza aerea.
Art. 41
107 1 Il Consiglio federale può emanare prescrizioni per impedire che siano creati ostacoli alla navigazione aerea, per eliminare quelli esistenti o per adeguarli ai bisogni della sicurezza della navigazione aerea.
2
Per la soppressione totale o parziale di ostacoli alla navigazione aerea è applicabile la legislazione federale sull'espropriazione.
Art. 42
108 1 Il Consiglio federale può prescrivere mediante ordinanza che: a. entro un raggio determinato intorno agli aerodromi pubblici o agli impianti del servizio della sicurezza aerea oppure a una distanza determinata dalle vie aeree possono essere eretti edifici o altri ostacoli soltanto in quanto non compromettano la sicurezza della navigazione aerea (zone di sicurezza); 104 Abrogato dal n. I della LF del 21 mar. 2003 (RU 2003 2179; FF 2002 3947).
105 Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993 (RU 1994 3010; FF 1992 I 540). Nuovo testo giusta il n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).
106 Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010 3024; FF 1992 I 540).
107 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974 (RU 1973 1738 1750; FF 1971 I 197).
108 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974 (RU 1973 1738 1750; FF 1971 I 197).
2. Impianti
3. Uso della
proprietà di terzi
III. Ostacoli
alla navigazione
aerea
IV. Limitazioni
della proprietà
fondiaria a. In generale
Legge federale
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748.0
b. entro un raggio determinato intorno agli aerodromi pubblici l'impiego degli edifici esistenti e la erezione di nuovi edifici sono permessi soltanto in quanto la loro esecuzione e destinazione si concilino con gli inconvenienti provocati dal rumore degli aeromobili (zone di rumore).
2
Il Consiglio federale può prescrivere tali zone di sicurezza e di rumore su territorio svizzero anche per aerodromi pubblici, impianti del servizio di sicurezza o vie aeree situati all'estero.109 3
L'estensione territoriale e la natura delle restrizioni della proprietà in favore di un aerodromo pubblico situato su territorio svizzero devono essere stabilite in piani di zona da parte dell'esercente dell'aerodromo; devono essere uditi i Governi dei Cantoni interessati, l'Ufficio federale e l'Ufficio federale dell'ambiente110.111 4 Per gli aerodromi pubblici situati all'estero l'Ufficio federale subentra al posto dell'esercente dell'aerodromo, giusta il capoverso 3; esso agisce d'accordo con gli altri uffici federali interessati.112 5
Sono fatte salve le prescrizioni della legislazione sulla protezione dell'ambiente relative al rumore.113
Art. 43
114 1 I piani di zona sono depositati pubblicamente nei Comuni, con un termine di opposizione di 30 giorni, dall'esercente dell'aerodromo se sono stabiliti in favore di un aerodromo situato su territorio svizzero e dall'Ufficio federale se sono stabiliti in favore di un aerodromo situato all'estero, di un impianto del servizio di sicurezza o di una via aerea.
Senza l'autorizzazione del depositante, dal momento del deposito non può più essere presa, in merito al fondo sottoposto a restrizione, nessuna decisione contraria al piano di zona.115 2 Se è fatta opposizione e risulta impossibile un'intesa, l'autorità cantonale competente trasmette l'opposizione all'Ufficio federale.
3
Il Dipartimento decide in merito alle opposizioni e approva i piani di zona sottopostigli dagli esercenti d'aerodromo o dall'Ufficio federale.
109 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1977, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 2110 2115; FF 1976 III 1235).
110 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS 170.512.1).
111 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1977, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 2110 2115; FF 1976 III 1235).
112 Introdotto dal n. I della LF del 24 giu. 1977, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 2110 2115; FF 1976 III 1235).
113 Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010 3024; FF 1992 I 540).
114 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974 (RU 1973 1738 1750; FF 1971 I 197).
115 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1977, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 2110 2115; FF 1976 III 1235).
b. Procedura
Navigazione aerea
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748.0
4
Il piano di zona approvato diviene vincolante con la pubblicazione nel Foglio ufficiale cantonale.
Art. 44
116 1 La restrizione della proprietà fondiaria mediante un piano di zona dà diritto a indennizzo se, negli effetti, essa equivale a un'espropriazione.
2
Il sorgere del diritto e il calcolo dell'indennizzo sono stabiliti dalle condizioni esistenti all'atto della pubblicazione del piano di zona nel Foglio ufficiale cantonale.
3
L'interessato deve far valere le proprie pretese durante i cinque anni consecutivi alla pubblicazione del piano di zona: a. presso l'esercente dell'aerodromo, se il piano di zona è stabilito in favore di un aerodromo situato su territorio svizzero;
b. presso l'Ufficio federale, se il piano di zona è stabilito in favore di un aerodromo situato all'estero, d'un impianto del servizio di sicurezza o di una via aerea.117
4
Se è contestata l'esistenza o l'entità della pretesa s'applica, per analogia, la procedura di stima prevista nella legislazione federale sull'espropriazione.
a118
b119 1 Gli articoli 42 a 44 e 47 non si applicano agli aerodromi non adibiti al traffico pubblico.
2
I provvedimenti imposti dall'esercizio devono essere adottati nelle forme del diritto privato.
3
Se non è possibile garantire in questo modo l'osservanza delle prescrizioni pertinenti, l'autorizzazione di esercitare l'aerodromo è negata o revocata.
116 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974 (RU 1973 1738 1750; FF 1971 I 197). Vedi anche il n. III delle disp. fin. mod. del 17 dic. 1971, alla fine del presente testo.
117 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1977, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 2110 2115; FF 1976 III 1235).
118 Originario art. 44 bis.
119 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974 (RU 1973 1738 1750; FF 1971 I 197). Originario art. 44 ter.
c. Indennizzo
d. ...
e. Aerodromi
privati
Legge federale
29
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Art. 45
120 1 Sono a carico di chi esercita l'aerodromo le spese di costruzione, d'esercizio e di manutenzione del medesimo.
2
Sono inoltre a suo carico: a. le spese di soppressione o adattamento degli ostacoli alla navigazione aerea che pregiudicano l'impiego dell'aerodromo, se situato su territorio svizzero;
b. le indennità dovute conformemente all'articolo 44 capoverso 1, se l'aerodromo è situato su territorio svizzero.121 3
...122
Art. 46
Le spese straordinarie del servizio di sicurezza, cagionate dall'esercizio di determinate linee aeree, possono essere messe a carico anche delle imprese di trasporti aerei interessate.
Art. 47
123 1 I terzi che costruiscono successivamente nuovi impianti devono assumersi tutte le spese d'adattamento alle esigenze della sicurezza della navigazione aerea.
2
La Confederazione può versare un'indennità speciale, se l'adattamento di un nuovo impianto indispensabile provoca spese eccessivamente elevate.
Art. 48
124 1 Fatti salvi gli articoli 45-47, la Confederazione assume le spese: a. di sicurezza aerea, nella misura in cui non sono addossate alla società;
b. di soppressione o di adeguamento degli ostacoli alla navigazione aerea esistenti in Svizzera al di fuori del perimetro di un aerodromo o di un aerodromo situato all'estero;
120 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974 (RU 1973 1738 1750; FF 1971 I 197).
121 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1977, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 2110 2115; FF 1976 III 1235).
122 Abrogato dal n. I 62 della LF del 14 dic. 1984 sui provvedimenti di risparmio 1984 (RU 1985 660; FF 1984 I 1013).
123 Nuovo testo giusta il n. I 62 della LF del 14 dic. 1984 sui provvedimenti di risparmio 1984, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU 1985 660; FF 1984 I 1013).
124 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010 3024; FF 1992 I 540).
V. Ripartizione
delle spese 1. Esercente dell'aerodromo
2. Imprese di
trasporti aerei
3. Terzi
4. Confederazione
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c. di indennizzo per le restrizioni alla proprietà fondiaria in Svizzera a favore di un aerodromo e all'estero a favore di un impianto di sicurezza aerea.
2
La Confederazione e la società riscuotono tasse per coprire le loro spese di sicurezza aerea.
3
Dal profilo della tecnica di sicurezza aerea l'intero territorio della Confederazione costituisce un'unità e le tasse vanno riscosse in funzione dei medesimi principi.
4
Le tasse riscosse dalla società sottostanno all'approvazione del Dipartimento.
Art. 49
125
Art. 50
126
Titolo secondo: Aeromobili e personale aeronautico Capo primo: Aeromobili
Art. 51
127 1 Il Consiglio federale emana le disposizioni per la classificazione degli aeromobili in singole categorie.
2
Esso definisce in particolare: a. quali aeromobili sono considerati aeromobili svizzeri di Stato; b. a quali speciali categorie di aeromobili si applicano norme particolari (art. 2 e 108).
3
Esso può autorizzare i Cantoni a prendere provvedimenti per determinate categorie di aeromobili senza occupanti in vista della riduzione degli effetti nocivi sull'ambiente e dei pericoli ai quali sono esposti persone e beni al suolo.
125 Abrogato dal n. I della LF del 17 dic. 1971 (RU 1973 1738; FF 1971 I 197).
126 Abrogato dal n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani (RU 1999 3071; FF 1998 2029).
127 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010 3024; FF 1992 I 540).
I. Classificazione
Legge federale
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Art. 52
128 1 L'Ufficio federale tiene la matricola svizzera degli aeromobili.
2
Un aeromobile può essere iscritto nella matricola svizzera soltanto se:
a. non è immatricolato in un altro Stato; b. adempie le condizioni d'ammissione agli esami prescritti; c. i rapporti di proprietà sull'aeromobile rispondono ai requisiti fissati dal Consiglio federale. Per quanto concerne i cittadini di Stati esteri, il Consiglio federale può subordinare l'iscrizione alla condizione che questi Stati concedano reciprocità ai cittadini svizzeri, sempreché non vi si oppongano obblighi internazionali. A tal fine, può concludere accordi con gli Stati esteri.129 3
Oltre al proprietario può essere iscritto nella matricola anche l'esercente, sempreché adempia le condizioni richieste, indipendentemente dalla proprietà.
4
Il Consiglio federale emana prescrizioni particolareggiate su le condizioni, il contenuto, la modificazione e la cancellazione delle immatricolazioni.
Art. 53
e 54130
Art. 55
Gli aeromobili iscritti nella matricola svizzera131 sono considerati
come aeromobili svizzeri.
Art. 56
132 1 L'Ufficio aeronautico certifica per gli aeromobili iscritti nella matricola svizzera:133
a. l'immatricolazione, nel certificato d'immatricolazione; b. la navigabilità, nel certificato di navigabilità; 128 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974 (RU 1973 1738 1750; FF 1971 I 197).
129 Nuovo testo giusta il n.I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 733 734; FF 1993 I 609).
130 Abrogati dal n. I della LF del 18 giu. 1993 (RU 1994 733; FF 1993 I 609).
131 RU 1960 1331 132 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974 (RU 1973 1738 1750; FF 1971 I 197).
133 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010 3024; FF 1992 I 540).
II. Matricola
degli aeromobili 1. In generale 2. e 3 ...
4. Effetti
giuridici
III. Certificati
Navigazione aerea
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748.0
c.134 l'emissione di rumori e sostanze nocive degli aeromobili a motore, nel certificato di rumore e di emissione di sostanze nocive.
d. ...135
2
Il Consiglio federale può prescrivere la riunione dei certificati di navigabilità, di rumore e di emissione di sostanze nocive.136 3 ...137
4
Il Consiglio federale emana, secondo gli accordi internazionali, prescrizioni sul rilascio, la durata di validità, il rinnovo e il ritiro di licenze e certificati.138
Art. 57
139 1 Per garantire in particolare la sicurezza aerea, il Dipartimento emana prescrizioni sulla costruzione, l'esercizio, la manutenzione e l'equipaggiamento degli aeromobili, nonché sui documenti che devono trovarsi a bordo.
2
Il Dipartimento può emanare prescrizioni sulla costruzione di talune parti di aeromobili.
3
Le aziende di costruzione e di manutenzione devono essere titolari di una licenza dell'Ufficio federale.
Art. 58
140 1 La navigabilità degli aeromobili iscritti nella matricola svizzera nonché l'emissione di rumori e di sostanze nocive degli aeromobili a motore sottostanno a controllo.141 2
Il Dipartimento emana prescrizioni sulle condizioni di navigabilità nonché sulla limitazione delle emissioni foniche e delle sostanze nocive prodotte dagli aeromobili a motore.142 134 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010 3024; FF 1992 I 540).
135 Abrogata dal n. I della LF del 18 giu. 1993 (RU 1994 3010; FF 1992 I 540).
136 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010 3024; FF 1992 I 540).
137 Abrogato dal n. I della LF del 18 giu. 1993 (RU 1994 3010; FF 1992 I 540).
138 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010 3024; FF 1992 I 540).
139 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010 3024; FF 1992 I 540).
140 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974 (RU 1973 1738 1750; FF 1971 I 197).
141 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010 3024; FF 1992 I 540).
142 Nuovo testo giusta il n. II 8 dell'all. alla LF del 22 mar. 2002 concernente l'adeguamento di disposizioni organizzative del diritto federale, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 187 188; FF 2001 3431).
IV. Costruzione
e esercizio di
aeromobili
V. Esame degli
aeromobili e
degli apparecchi
aeronautici
Legge federale
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3
L'Ufficio federale emana un regolamento concernente l'esame degli aeromobili. Esso designa quegli apparecchi i quali, pur non essendo aeromobili, soggiacciono all'esame.
4
Il richiedente sopporta le spese di controllo.
Art. 59
1 Qualsiasi aeromobile che circola nello spazio aereo svizzero deve portare contrassegni ben visibili.
2
L'Ufficio federale fissa il genere dei contrassegni, se non sono prescritti da accordi internazionali.
Capo secondo: Personale aeronautico
Art. 60
1 I piloti d'aeromobili, il personale ausiliario indispensabile per la condotta d'un aeromobile, in particolare i navigatori, i radiotelegrafisti di bordo, i meccanici di bordo e le persone che intendono formare personale aeronautico devono, per esercitare la loro attività, essere in possesso di una licenza dell'Ufficio federale, da rinnovarsi periodicamente.
2
Il Consiglio federale stabilisce quali altre categorie del personale aeronautico devono essere in possesso di una licenza per esercitare la loro attività.
3
Esso emana le prescrizioni sul rilascio, il rinnovo e il ritiro delle licenze.
Art. 61
1 Chi intende prepararsi ad un'attività, per la quale è obbligatoria la licenza conformemente all'articolo 60, deve ottenere una tessera d'allievo dall'Ufficio federale.
2
...143
Art. 62
1 L'Ufficio federale decide circa il riconoscimento dei certificati stranieri, a meno che siano applicabili accordi internazionali in materia.
2
Esso ha il diritto di non riconoscere, per la circolazione nello spazio aereo svizzero, i certificati rilasciati a un cittadino svizzero da uno Stato estero.
143 Abrogato dal n. I della LF del 17 dic. 1971 (RU 1973 1738, 1974 794; FF 1971 I 197).
VI. Contrassegni
I. Licenze
II. Tessera
d'allievo
III. Certificati
stranieri
Navigazione aerea
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748.0
Art. 63
Il Consiglio federale determina i diritti e gli obblighi del personale
aeronautico mediante ordinanze e regolamenti speciali, entro i limiti degli accordi internazionali e della legislazione federale. Le condizioni di lavoro sono regolate mediante contratto.
Parte seconda: Rapporti giuridici derivanti dall'esercizio della navigazione aerea Titolo primo: Responsabilità civile verso i terzi
Art. 64
1 L'esercente dell'aeromobile è tenuto a risarcire il danno causato dall'aeromobile in volo a persone e a cose che si trovano a terra, per il fatto solo che sia accertata l'esistenza di un danno causato dall'aeromobile.
2
La presente disposizione è applicabile: a. al danno cagionato da un corpo qualsiasi che cade dall'aeromobile, anche in caso di lancio regolamentare di zavorra o di lancio fatto in caso di necessità;
b. al danno cagionato da qualsiasi persona che si trova a bordo di un aeromobile; se questa persona non appartiene all'equipaggio, l'esercente è responsabile soltanto fino all'importo della garanzia che è tenuto a prestare in applicazione degli articoli 70 e 71.
3
L'aeromobile è considerato in volo dal momento dell'inizio della manovra di partenza a quello della fine della manovra di atterramento.
Art. 65
Chi usa un aeromobile senza il consenso dell'esercente risponde del
danno cagionato. L'esercente risponde con chi ha causato il danno soltanto fino all'importo della garanzia che è tenuto a prestare in applicazione degli articoli 70 e 71.
Art. 66
In caso di danno cagionato a terra da due o più aeromobili entrati in
collisione, gli esercenti di questi aeromobili sono considerati solidalmente responsabili verso i terzi vittime del danno.
IV. Diritti
e obblighi
del personale
aeronautico
I. Entità del
risarcimento 1. Norma 2. Uso illecito
3. Collisione
Legge federale
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748.0
Art. 67
Per le azioni di risarcimento dei danni è competente, a scelta
dell'attore: il tribunale del luogo di domicilio del convenuto, o il tribunale del luogo in cui si è verificato il danno.
Art. 68
1 Queste azioni si prescrivono entro un anno dal giorno in cui è stato cagionato il danno. Se il danneggiato prova di non aver avuto conoscenza sia del danno, sia della sua importanza, ovvero dell'identità della persona responsabile, la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui egli ne ha avuto conoscenza.
2
In ogni caso, l'azione si prescrive entro tre anni dal giorno in cui il danno è stato causato.
Art. 69
Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai danni, cagionati
a terra, la cui riparazione è disciplinata da un contratto conchiuso tra la persona lesa e quella responsabile conformemente alla presente legge.
Art. 70
1 L'esercente di un aeromobile iscritto nella matricola svizzera144 degli aeromobili deve, con riserva dell'articolo 71, essere assicurato contro la responsabilità civile verso i terzi presso una società autorizzata dal Consiglio federale ad esercitare nella Svizzera questo genere d'assicurazione.
2
L'assicurazione deve garantire anche la responsabilità civile delle persone che pilotano, per conto dell'esercente, un aeromobile, o che adempiono altri servizi a bordo, per i danni causati a terzi nell'esercizio della loro attività al servizio dell'esercente.
Art. 71
1 La garanzia per le conseguenze della responsabilità può consistere anche in un deposito di valori, facilmente realizzabili, presso una cassa pubblica o una banca accetta all'Ufficio federale, come pure in una cauzione solidalmente prestata da una banca o da una società d'assicurazione autorizzata dal Consiglio federale a operare nella Svizzera.
2
I valori e la cauzione devono essere completati non appena vi è la possibilità che le somme da essi rappresentate vengano diminuite per il pagamento di una indennità.
144 RU 1960 1331 II. Foro
III. Prescrizione
IV. Riserva
del diritto
contrattuale
V. Garanzia per
le conseguenze
della responsabilità civile 1. Obbligo di
assicurazione
2. Deposito
e cauzione
Navigazione aerea
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748.0
Art. 72
La Confederazione e i Cantoni non sono soggetti all'obbligo di prestare garanzia per i loro aeromobili.
Art. 73
L'obbligo di prestare garanzia per gli aeromobili stranieri è regolato
dagli accordi internazionali. In mancanza di tali accordi, l'Ufficio federale può subordinare l'uso dello spazio aereo svizzero alla prestazione anticipata di una garanzia.
Art. 74
145 1 Il Consiglio federale emana prescrizioni sulla prestazione delle garanzie, specialmente per quanto concerne il loro importo e il rilascio di certificati ufficiali concernenti il genere, l'importo e la durata di validità delle garanzie prestate.
2
Esso può estendere la prestazione delle garanzie a determinate categorie di aeromobili svizzeri che non sono iscritti nella matricola.
3
In modo analogo alla legislazione sulla circolazione stradale, il Consiglio federale può emanare prescrizioni relative ai danni causati da aeromobili sconosciuti o non assicurati.
Titolo secondo: Diritto di trasporto aereo
Art. 75
146 1 Il Consiglio federale, consultata la Commissione della navigazione aerea, emana le prescrizioni per il trasporto delle persone, dei bagagli, dei beni e degli animali, nonché le prescrizioni sulla responsabilità civile del vettore rispetto ai passeggeri e agli speditori; per tale scopo, esso si attiene ai principi delle convenzioni internazionali vincolanti per la Svizzera.
2
Per il traffico interno, il Consiglio federale può semplificare le modalità di spedizione.
3
Il Consiglio federale può regolare in altro modo il limite della responsabilità civile in favore del danneggiato per il traffico interno ed il traffico internazionale non soggetto a convenzioni internazionali sulla responsabilità civile nel trasporto aereo, vincolanti per la Svizzera.
145 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010 3024; FF 1992 I 540).
146 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1977, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 2110 2115; FF 1976 III 1235).
3. Aeromobili
della Confederazione e dei
Cantoni
4. Aeromobili
stranieri
5. Altre
prescrizioni
I. In generale
Legge federale
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748.0
4
In quanto le convenzioni applicabili riservino un aumento contrattuale dei limiti di responsabilità, il Consiglio federale può emanare prescrizioni giusta le quali il rilascio di concessioni e di autorizzazioni a imprese svizzere del traffico aereo commerciale deve essere subordinato alla condizione che esse offrano ai passeggeri una somma maggiore per la responsabilità civile.
5
Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sull'istituzione di un sistema di indennizzo da parte di un'assicurazione che, in caso di limitazione della somma della responsabilità civile, garantisca a titolo complementare la copertura totale o parziale dei diritti di risarcimento in caso di morte o di lesioni corporali; esso può prevedere che premi corrispondenti siano riscossi al momento della vendita dei biglietti di volo.147 Art. 76
Per il trasporto degli invii postali per via aerea sono riservate le disposizioni speciali della legislazione postale.
Art. 76
a148 1 Le imprese svizzere del traffico aereo commerciale devono assicurarsi contro le conseguenze della responsabilità civile come trasportatori aerei sino a concorrenza di un importo da stabilirsi dal Consiglio federale.
2
Fatti salvi gli accordi internazionali che vincolano la Svizzera, il Consiglio federale può far dipendere il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni a imprese straniere del traffico aereo commerciale dall'esistenza di una sufficiente assicurazione sulla responsabilità civile come trasportatori aerei.
Titolo terzo: Disposizioni comuni sulla responsabilità civile
Art. 77
1 I diritti derivanti dalla presente legge sono garantiti alle persone danneggiate assicurate giusta la legge federale del 20 marzo 1981149 sull'assicurazione contro gli infortuni. L'assicuratore dispone del diritto di regresso nei confronti degli assicurati conformemente agli 147 Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010 3024; FF 1992 I 540).
148 Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010 3024; FF 1992 I 540).
149 RS 832.20 II. Riserva della
legislazione
postale
III. Copertura
I. Assicurazione
federale contro
gli infortuni
Navigazione aerea
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748.0
articoli 72-75 della legge federale del 6 ottobre 2000150 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali.151 2 Più ampi diritti, derivanti da infortunio causato da un aeromobile, sono acquisiti alla vittima o ai suoi superstiti.
Art. 78
Se una persona, al beneficio dell'assicurazione militare, rimane vittima di infortunio cagionato dall'uso di un aeromobile militare svizzero, è applicabile esclusivamente la legislazione federale sull'assicurazione militare.
Art. 79
Sono applicabili le disposizioni del Codice delle obbligazioni152, in
quanto gli articoli 64 a 78, come pure le prescrizioni emanate dal Consiglio federale per la loro esecuzione, non dispongono altrimenti.
Titolo quarto: Sequestro conservativo degli aeromobili
Art. 80
Per sequestro conservativo, nel senso degli articoli seguenti, s'intende
ogni atto, di qualsiasi nome, con il quale un aeromobile è trattenuto, per un interesse privato, a profitto di un creditore, del suo proprietario o del titolare di un diritto reale che lo grava, senza che il sequestrante possa invocare una sentenza esecutiva ottenuta precedentemente nella procedura ordinaria, o un titolo esecutivo equivalente.
Art. 81
1 Sono esclusi dal sequestro conservativo: a. gli aeromobili destinati o adibiti esclusivamente a un servizio di Stato;
b. gli aeromobili effettivamente in servizio su una linea di trasporti pubblici esercitata regolarmente e gli aeromobili di riserva indispensabili;
c. tutti gli altri aeromobili destinati o adibiti al trasporto retribuito di persone e di cose, quando sono pronti a prendere il volo per eseguire il trasporto, a meno che non si tratti di un
150 RS 830.1 151 Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).
152 RS 220
II. Assicurazione
militare
III. Diritto delle
obbligazioni
I. Nozione
II. Esclusione
Legge federale
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748.0
debito contratto per compiere il viaggio o di un credito sorto durante il viaggio.
2
Le disposizioni del presente articolo non si applicano al sequestro conservativo domandato dal proprietario spossessato del suo aeromobile mediante atto illecito.
Art. 82
1 Il sequestro conservativo è evitato o immediatamente revocato mediante prestazione di una garanzia sufficiente.
2
La garanzia è sufficiente allorché copre l'importo del debito e delle spese ed è destinata esclusivamente al pagamento del creditore. Essa è pure sufficiente quando corrisponde al valore dell'aeromobile, se questo valore è inferiore all'importo del debito e delle spese.
Art. 83
1 In ogni caso la domanda di revoca del sequestro conservativo è decisa con una procedura sommaria e rapida.
2
I Governi cantonali emanano mediante ordinanza le prescrizioni procedurali necessarie. ...153
Art. 84
1 Quando si è proceduto al sequestro di un aeromobile non sequestrabile nel senso della presente legge, o quando il debitore ha dovuto fornire garanzie per impedire il sequestro o per ottenerne la revoca, il creditore sequestrante risponde conformemente al Codice delle obbligazioni154 del danno causato all'esercente o al proprietario.
2
La stessa norma si applica in caso di sequestro conservativo ingiustificato.
3
L'azione per risarcimento dei danni deve essere promossa davanti al tribunale del luogo di domicilio del convenuto o davanti al tribunale del luogo del sequestro conservativo.
Art. 85
Le prescrizioni che precedono non si applicano ai provvedimenti conservativi presi in virtù della legislazione sul fallimento, del diritto amministrativo o del diritto penale.
153 Per. abrogato dal n. II 33 della LF del 15 dic. 1989 concernente l'approvazione di atti legislativi dei Cantoni da parte della Confederazione (RU 1991 362; FF 1988 II 1149).
154 RS 220
III. Sequestro
evitato mediante
prestazione di
garanzia
IV. Procedura
V. Risarcimento
dei danni
cagionati da
sequestro
conservativo
ingiustificato
VI. Riserve
Navigazione aerea
40
748.0
Art. 86
Gli articoli 80 a 85 sono applicabili anche agli aeromobili stranieri,
purché lo Stato ove sono iscritti nella matricola155 garantisca la reciprocità.
Art. 87
Restano riservate le convenzioni internazionali sulla protezione della
proprietà industriale.
Titolo quinto: Disposizioni penali156 Capo primo: Reati
Art. 88
1 Chiunque, violando un divieto di circolazione emanato in virtù dell'articolo 7, penetra intenzionalmente nello spazio aereo svizzero, o parte in volo dalla Svizzera, o sorvola una zona vietata, è punito con la detenzione fino ad un anno o con la multa fino a 10 000 franchi.
2
Se il colpevole ha inoltre violato le prescrizioni dell'articolo 18 su l'obbligo di atterrare, la pena è la detenzione fino a due anni o la multa fino a 20 000 franchi.
3
Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è la detenzione fino a sei mesi o la multa fino a 5000 franchi.
Art. 89
1 Chiunque intenzionalmente pilota o fa pilotare un aeromobile munito di contrassegni contraffatti o alterati, o privo dei contrassegni prescritti nell'articolo 59 è punito con la detenzione fino a cinque anni e con la multa fino a 20 000 franchi.
2
In casi di poca gravità, il giudice può infliggere la sola multa.
3
Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è la detenzione fino a sei mesi o la multa fino a 10 000 franchi.
4
È parimente punibile chiunque pilota o fa pilotare fuori della Svizzera un aeromobile indebitamente munito dei contrassegni svizzeri. È applicabile l'articolo 4 capoverso 2 del Codice penale svizzero157.
155 RU 1960 1331 156 A partire dal 1° gen. 2007 le pene e i termini di prescrizione devono essere adattati giusta la chiave di conversione dell'art. 333 cpv. 2-6 del Codice penale (RS 311.0), nel testo della LF del 13. dic. 2002 (RU 2006 3459).
157 RS 311.0 VII. Aeromobili
stranieri
VIII. Protezione
della proprietà
industriale
I. Delitti 1. Divieto di circolazione
2. Pilotaggio
di un aeromobile
munito di
contrassegni falsi
Legge federale
41
748.0
a158 1 Chiunque, in qualità di comandante di bordo di un aeromobile, non segue le istruzioni date da un aeromobile intercettatore secondo le norme della circolazione aerea, è punito con la detenzione o con la multa.
2
L'atto è parimenti punibile se è stato commesso all'estero a bordo: a. di un aeromobile svizzero; b. di un aeromobile straniero utilizzato da un esercente con sede principale o con residenza permanente in Svizzera.
3
È applicabile l'articolo 4 capoverso 2 del Codice penale svizzero159.
Art. 90
1 Chiunque, durante un volo, come comandante di un aeromobile, o membro dell'equipaggio o passeggero, viola intenzionalmente le prescrizioni legali o le norme riconosciute della circolazione e mette in tal modo scientemente in pericolo la persona o i beni di terzi a terra, è punito con la detenzione fino a tre anni.
2
Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è la detenzione fino a sei mesi o la multa fino a 10 000 franchi.
bis160 Chiunque, trovandosi in preda all'alcole, a narcotici o sostanze psicotrope, svolge funzioni di membro dell'equipaggio, chiunque, intenzionalmente, si oppone o si sottrae a un prelievo di sangue o a una visita medica completiva, ordinati dall'autorità, oppure fa in modo che questi provvedimenti non possano perseguire il loro scopo, è punito con la detenzione o con la multa.
Art. 91
161 1. Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, contravviene alla
presente legge, a accordi internazionali sulla navigazione aerea, a prescrizioni d'esecuzione o a una decisione significatagli in virtù di dette disposizioni sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo, 158 Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010 3024; FF 1992 I 540).
159 RS 311.0 160 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974 (RU 1973 1738 1750; FF 1971 I 197). Originario art. 44 ter.
161 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974 (RU 1973 1738 1750; FF 1971 I 197).
2a. Inosservanza delle istruzioni
di un aeromobile
intercettatore
3. Pericoli
cagionati in
navigazione
4. Facoltà
menomate dei
membri
dell'equipaggio
II. Contravvenzioni
Navigazione aerea
42
748.0
chiunque non ottempera un obbligo derivante da concessione o autorizzazione accordata in virtù della presente legge, delle sue prescrizioni d'esecuzione o di un accordo internazionale sulla navigazione aerea, è punito con l'arresto o con la multa fino a ventimila franchi.
2.162 Nei casi di esigua gravità si può prescindere da ogni pena.
bis 163 Le disposizioni speciali della legge federale del 22 marzo 1974164 sul diritto penale amministrativo (art. 14 a 18) sono applicabili.
Art. 92
Qualora siano state violate disposizioni della presente legge o di ordinanze e altre prescrizioni emanate per la sua applicazione dalle autorità competenti, o disposizioni di accordi internazionali sulla navigazione aerea, l'Ufficio federale può, indipendentemente dall'apertura e dal risultato di qualsiasi procedura penale, pronunciare: a. il ritiro definitivo o temporaneo, o la limitazione della validità di autorizzazioni, licenze e certificati rilasciati; b. il sequestro di aeromobili che metterebbero in pericolo la sicurezza pubblica se usati ulteriormente, o di cui vi sia da temere l'uso abusivo.
Art. 93
165 Una concessione accordata conformemente agli articoli 28, 30 o 37
può essere ritirata, in qualsiasi tempo e senza indennità, in caso di contravvenzione grave o ripetuta agli obblighi del concessionario.
Art. 94
166
163 Introdotto dal n. 15 dell'all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RS 313.0).
164 RS 313.0 165 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 15 nov. 1998 (RU 1998 2566 2569; FF 1997 III 982).
166 Abrogato dal n. 15 dell'all. al DPA (RS 313.0).
IIa. Altre
disposizioni
penali
III. Provvedimenti ammini-
strativi 1. In generale 2. Ritiro della
concessione
IV. Persone
giuridiche
e società
commerciali
Legge federale
43
748.0
Art. 95
167 1 Alle contravvenzioni a tenore dell'articolo 91 si applicano le disposizioni generali della legge federale del 22 marzo 1974168 sul diritto penale amministrativo.
2
Alle altre infrazioni si applicano le disposizioni generali del Codice penale svizzero169.
Capo secondo: Campo d'applicazione e perseguimento penale
Art. 96
170 Con riserva degli articoli 89 capoverso 4, 97 e 97bis della presente legge, o degli articoli 4 a 6 del Codice penale svizzero171 , le disposizioni penali sono applicabili soltanto a chi ha commesso un reato nella Svizzera.
Art. 97
172 1 Il diritto penale svizzero è applicabile anche agli atti commessi fuori della Svizzera a bordo di un aeromobile svizzero.
2
I membri dell'equipaggio di un aeromobile svizzero soggiacciono inoltre al diritto penale svizzero anche se hanno commesso il reato fuori dell'aeromobile nell'adempimento delle loro funzioni professionali.
3
Il giudizio è ammesso soltanto se l'autore si trova nella Svizzera e non è stato estradato all'estero o quando è stato estradato alla Confederazione a cagione dell'atto commesso.
4
L'articolo 6 numero 2 del Codice penale svizzero173 è applicabile indipendentemente dalla cittadinanza dell'autore.
Art. 98
1 Con riserva del capoverso 2 i reati commessi a bordo di un aeromobile soggiacciono alla giurisdizione penale federale.174
167 Nuovo testo giusta il n. 15 dell'all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RS 313.0).
168 RS 313.0 169 RS 311.0
170 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1977, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 2110 2115; FF 1976 III 1235).
171 RS 311.0. Ora: art. 4-7.
172 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1977, in vigore dal 1° gen. 1978 (RU 1977 2110 2115; FF 1976 III 1235).
173 RS 311.0. Ora: art. 6 cpv. 3.
174 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974 (RU 1973 1738 1750; FF 1971 I 197).
V. Disposizioni
generali
I. Applicabilità
per territorio
delle disposizioni penali 1. Massima
2. Reati a bordo
di aeromobili
svizzeri
II. Giurisdizione
Navigazione aerea
44
748.0
2
Le contravvenzioni a tenore dell'articolo 91 sono perseguite e giudicate dall'Ufficio federale secondo le norme procedurali della legge federale del 22 marzo 1974175 sul diritto penale amministrativo.176 3
Se i reati sono stati commessi a bordo di un aeromobile straniero sopra il territorio svizzero o a bordo di un aeromobile svizzero fuori della Svizzera, l'autorità svizzera competente a procedere penalmente può rinunciare al procedimento penale.177
Art. 99
1 Se un reato è commesso a bordo di un aeromobile svizzero, il comandante deve raccogliere ed assicurare le prove.178 2 Egli compie, fino al momento dell'arrivo delle autorità competenti, gli atti d'inchiesta che non soffrono indugio.179 3 È autorizzato a perquisire i passeggeri e i membri dell'equipaggio nonché a sequestrare gli oggetti che possono servire di prova.180 4 Se vi è pericolo nel ritardo, il comandante ha il diritto di procedere al fermo delle persone sospette.181 5 Sono applicabili per analogia gli articoli 39, 40 e 45 a 52 della legge federale del 22 marzo 1974182 sul diritto penale amministrativo circa l'interrogatorio dell'imputato, la raccolta di informazioni orali, l'attuazione di provvedimenti coattivi, il sequestro, la perquisizione e il fermo.183
Art. 100
Tutte le autorità, sia di polizia sia giudiziarie, sono tenute a denunciare all'Ufficio federale qualsiasi atto punibile che potrebbe provocare il ritiro di autorizzazioni, licenze e certificati nel senso dell'articolo 92.
bis184 1 Ove esistano sospetti che possa essere commesso un attentato su un aeromobile in partenza dalla Svizzera, il comandante di polizia competente per l'aerodromo ha diritto di ordinare un controllo e, 175 RS 313.0
176 Nuovo testo giusta il n. 15 dell'all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RS 313.0).
177 Nuovo testo giusta il n. 15 dell'all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RS 313.0).
178 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974 (RU 1973 1738 1750; FF 1971 I 197).
179 Nuovo testo giusta il n. 15 dell'all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RS 313.0).
180 Nuovo testo giusta il n. 15 dell'all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RS 313.0).
181 Nuovo testo giusta il n. 15 dell'all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RS 313.0).
182 RS 313.0 183 Introdotto dal n. 15 dell'all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RS 313.0).
184 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974 (RU 1973 1738 1750; FF 1971 I 197). Originario art. 44 ter.
III. Attribuzioni
del comandante
IV. Obbligo
di denuncia
V. Provve
dimenti per
prevenire
attentati
Legge federale
45
748.0
all'occorrenza, la perquisizione dell'aeromobile. Su richiesta della polizia cantonale, l'equipaggio e il personale dell'infrastruttura sono tenuti a coadiuvare gli organi di polizia nell'esecuzione di tali provvedimenti.
2
Ove esistano sospetti che possa essere commesso un attentato mediante invii postali o bagaglio aerei, il comandante di polizia menzionato al capoverso 1 ha diritto di ordinare un controllo e se necessario la perquisizione degli invii postali o del bagaglio di cui si tratta. I servizi della Posta svizzera e i loro agenti devono consegnare alla polizia cantonale gli invii postali sospetti.185 3 Ove esistano sospetti che possa essere commesso un attentato a bordo d'un aeromobile in volo, il comandante di polizia menzionato al capoverso 1 ha diritto di ordinare la perquisizione dei passeggeri e dei bagagli a mano per scovare le armi e gli esplosivi. Il passeggero che si oppone può essere escluso dal volo senza indennità alcuna.
4
Durante i controlli e le perquisizioni previsti ai capoversi 1 a 3, deve essere massimamente salvaguardato il segreto privato. Per quanto possibile, saranno considerati anche gli interessi del traffico aereo. Deve essere garantito il trattamento doganale.
5
La responsabilità per i danni inerenti alle operazioni di controllo è disciplinata secondo le disposizioni della legge federale del 14 marzo 1958186 sulla responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali.
ter187 1 I membri dell'equipaggio che presentano indizi di ebrietà o di influsso di narcotici o di sostanze psicotrope sono sottoposti a un esame adeguato. Può essere loro imposto il prelievo del sangue.
2
I capi d'aerodromo e gli organi di polizia competenti per luogo hanno facoltà di ordinare i provvedimenti necessari. In caso d'intervento dei capi d'aerodromo, quest'ultimi devono chiedere senz'indugio l'operato della polizia se i sospetti di cui al capoverso 1 siano confermati da una prima inchiesta.
3
Sono applicabili, per analogia, le prescrizioni sulla procedura per il prelievo e l'analisi del sangue e sugli altri provvedimenti verso gli utenti della strada.
185 Nuovo testo giusta il n. 18 dell'all. alla LF del 30 apr. 1997 sull'organizzazione delle poste, in vigore dal 1° gen. 1998 (RS 783.1).
186 RS 170.32 187 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974 (RU 1973 1738 1750; FF 1971 I 197). Originario art. 44 ter.
VI. Accertamento dell'ebrietà
e di altri stati
analoghi
Navigazione aerea
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748.0
Parte terza: Promovimento della navigazione aerea
Art. 101
188 1 La Confederazione può concedere sussidi o prestiti alla navigazione aerea svizzera per l'esercizio di linee aeree regolari.190 2 In ogni singolo caso è tenuto conto della situazione finanziaria del beneficiario.
a191
Art. 102
192 La Confederazione può partecipare a imprese esercitanti aerodromi e a
imprese di trasporto aereo se siffatta partecipazione è giustificata dall'interesse generale.
Art. 103
193 1 La Commissione della concorrenza esamina la compatibilità con l'articolo 13 dell'accordo del 21 giugno 1999194 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo: a.195 dei progetti di decisioni del Consiglio federale che favoriscono singole imprese o rami di produzione rientranti nel campo d'applicazione di tale accordo, segnatamente le prestazioni e le partecipazioni previste negli articoli 101 e 102 della presente legge; 188 Nuovo testo giusta il n. I 62 della LF del 14 dic. 1984 sui provvedimenti di risparmio 1984, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU 1985 660; FF 1984 I 1013).
189 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010 3024; FF 1992 I 540).
190 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010 3024; FF 1992 I 540).
191 Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993 (RU 1994 3010; FF 1992 I 540). Abrogato dal n. II 21 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779 5817; FF 2005 5349).
192 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974 (RU 1973 1738 1750; FF 1971 I 197).
193 Abrogato giusta il n. I della LF del 26 giu. 1998 (RU 1998 2566; FF 1997 III 982).
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2004, in vigore dal 1° set. 2004 (RU 2004 3867 3868; FF 2003 5424).
194 RS
0.748.127.192.68 195 Nuovo testo giusta il n. II 21 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779 5817; FF 2005 5349).
I. Prestazioni
della
Confederazione 1. Alle imprese del traffico di
linea189
2. ...
II. Partecipazioni
III. Esame degli
aiuti pubblici
Legge federale
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b. delle misure di sostegno simili prese dai Cantoni e dai Comuni, nonché da altri enti o stabilimenti svizzeri di diritto pubblico o ad economia mista;
c. delle misure di sostegno simili prese dalla Comunità europea o dai suoi Stati membri.
2
Nel suo esame la Commissione della concorrenza è indipendente dal Consiglio federale e dall'Amministrazione.
3
Le autorità competenti per la decisione tengono conto del risultato di tale esame.
a196 1 La Confederazione sostiene l'istruzione e il perfezionamento aeronautici di candidati atti a divenire piloti militari, piloti professionisti, istruttori o piloti di ricognizione.
2
L'istruzione è impartita principalmente in scuole private.
3
Il Consiglio federale può delegare a organizzazioni della navigazione aerea la direzione amministrativa, l'informazione sulle possibilità della carriera aeronautica e la pubblicità. La Confederazione assume le spese al prezzo di costo. I dettagli sono disciplinati in via contrattuale.
4
Il Consiglio federale disciplina la sorveglianza e istituisce un organo incaricato di conciliare gli interessi dei servizi interessati.
b197 1 La Confederazione istituisce una Scuola svizzera di aviazione da trasporto o impartisce il mandato di gestirne una per suo conto.
2
La Scuola svizzera di aviazione da trasporto è destinata all'istruzione del personale aeronautico che abbisogna di una licenza personale dell'Ufficio federale per esercitare la propria attività.
3
Il Consiglio federale stabilisce i dettagli dei compiti, delle condizioni di ammissione, dell'esercizio e della ripartizione dei costi.
c198 La Scuola sottostà alla sorveglianza dell'Ufficio federale.
196 Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010 3024; FF 1992 I 540).
197 Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010 3024; FF 1992 I 540).
198 Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010 3024; FF 1992 I 540).
IV. Istruzione e
perfezionamento
aeronautici
V. Scuola
svizzera di
aviazione da
trasporto 1. in generale 2. Sorveglianza
Navigazione aerea
48
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d199 Il Dipartimento disciplina le prestazioni finanziarie degli allievi e delle
imprese di navigazione aerea alla Scuola.
Parte quarta: Applicazione e disposizioni finali
Art. 104
200
Sono fatte salve le disposizioni della legislazione sulle telecomunicazioni.
Art. 105
1 Sono riservate le disposizioni della legislazione doganale.
2
Chi esercita un aerodromo o un idroscalo è tenuto a mettere a disposizione i locali necessari per le operazioni doganali.
Art. 106
1 La Confederazione risponde soltanto conformemente agli articoli 64 a 74 e 77 a 79 dei danni cagionati da aeromobili militari svizzeri a persone ed a beni che si trovano a terra.
2
Del rimanente, la presente legge si applica agli aeromobili militari soltanto nella misura in cui essa è espressamente dichiarata applicabile dal Consiglio federale.
Art. 107
Il servizio competente del Dipartimento federale della difesa, della
protezione della popolazione e dello sport prende, d'intesa con l'Ufficio federale, i provvedimenti necessari affinché gli aeromobili militari osservino le norme emanate per la sicurezza della circolazione, nonché l'ordinanza sui segnali. Se queste norme sono fissate da accordi internazionali conclusi dalla Svizzera, esse si applicano senz'altro agli aeromobili militari svizzeri.
199 Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010 3024; FF 1992 I 540).
200 Nuovo testo giusta il n. 18 dell'all. alla LF del 30 apr. 1997 sull'organizzazione delle poste, in vigore dal 1° gen. 1998 (RS 783.1).
3. Prestazioni
finanziarie
I. Riserva della
legislazione sulle
telecomunicazioni
II. Riserva della
legislazione
doganale
III. Applicazione
della legge agli
aeromobili
militari 1. In generale 2. Norme per la
sicurezza della
circolazione e
ordinanza sui
segnali
Legge federale
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a201 1 L'Ufficio federale tratta i dati personali necessari all'applicazione della presente legge, compresi i dati: a. sui procedimenti amministrativi e penali, nonché sulle sanzioni secondo la presente legge; e
b. sull'attitudine (certificato di buona condotta e estratto del casellario giudiziale), la capacità e la salute delle persone attive nell'aviazione civile.
2
In singoli casi comunica i dati ad altre autorità, nella misura necessaria all'esecuzione delle leggi applicate da tali autorità oppure della presente legge.
3
Può conservare i dati in forma elettronica.
Art. 108
1 Il Consiglio federale può prevedere che talune disposizioni della presente legge non si applichino agli aeromobili di speciali categorie. Si considerano tali:
a. gli aeromobili di Stato che non sono aeromobili militari; b. gli aeromobili senza motore; c. gli aeromobili a motore senza occupanti; d. gli aeromobili a motore con occupanti e il cui peso o carico alare sono minimi.202 2
Se è il caso esso può fissare norme speciali per queste categorie di aeromobili. I provvedimenti del Consiglio federale non possono tuttavia derogare alle disposizioni sulla responsabilità civile e alle disposizioni penali della presente legge.
Art. 109
Il Consiglio federale è autorizzato a prendere, fino a tanto che una
legge non ha regolato la materia, i provvedimenti per: a. l'esecuzione degli accordi internazionali relativi alla navigazione approvati dall'Assemblea federale;
b. l'applicazione alla circolazione aerea nella Svizzera delle norme contenute in detti accordi;
201 Introdotto dal n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d'approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071 3124; FF 1998 2029).
202 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010 3024; FF 1992 I 540).
IIIa. Protezione
dei dati
IV. Norme
speciali
V. Esecuzione di
accordi
internazionali e
adattamento allo
sviluppo tecnico
Navigazione aerea
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c. l'adattamento alle innovazioni tecniche nel campo della navigazione aerea.
Art. 110
Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le
disposizioni contrarie ad essa; in particolare: a. il decreto del Consiglio federale del 27 gennaio 1920203 che regola la circolazione aerea in Svizzera e le prescrizioni esecutive emanate dal Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni e dall'Ufficio federale; b. le prescrizioni del Consiglio federale del 24 gennaio 1921204 concernenti la circolazione degli aeromobili sopra e sulle acque.
Art. 111
Il Consiglio federale fissa la data dell'entrata in vigore della presente
legge; esso è incaricato di eseguirla.
Data dell'entrata in vigore: 15 giugno 1950205 Disposizioni finali della modifica del 17 dicembre 1971206 III
1
Nell'applicazione dell'articolo 44 deve essere tenuto conto degli impianti sistemati prima del 1° gennaio 1971 in vicinanza di aerodromi esistenti, tenuto conto della costituzione di zone di sicurezza o di zone di rumore.
2
Le procedure giusta l'articolo 44 che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge207, sono avviate secondo il diritto cantonale nell'intento di istituire zone di sicurezza o di rumore vanno portate a termine secondo il diritto cantonale.
203 [RU 36 183] 204 [RU 37 84] 205 DCF del 5 giu. 1950 (RU 1950 I 504).
206 RU 1973 1738; FF 1971 I 197 207 Questa L è entrata in vigore il 1° gen. 1974, salvo l'art. 34 che è entrato in vigore il 23 nov. 1973 (RU 1973 1750).
VI. Disposizione
abrogativa
VII. Entrata in
vigore.
Esecuzione
Legge federale
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IV
Dopo due anni dall'entrata in vigore della presente legge208, l'iscrizione di aeromobili cui è applicabile l'articolo 53 è cancellata d'ufficio dalla matricola se il proprietario o l'esercente non rispondono alle prescrizioni di detto articolo.
V
La consegna del certificato di rumore previsto nell'articolo 56 capoverso 1 lettera c può essere attuata successivamente per le diverse categorie d'aeromobili.
Disposizioni finali della modifica del 26 giugno 1998209 1
Le autorizzazioni di esercizio rilasciate in virtù del diritto previgente rimangono in vigore fino alla scadenza della loro validità. Non possono più essere modificate o rinnovate.
2
I diritti derivanti da concessioni esistenti rimangono validi, purché siano effettivamente utilizzati al momento dell'entrata in vigore della presente modifica. Essi vengono ripresi nelle concessioni di rotta. Se tali diritti venissero pregiudicati da accordi internazionali, non può essere preteso alcun indennizzo dalla Confederazione. I diritti in concessione esistenti possono essere revocati o limitati con riserva di indennizzo.
Disposizioni finali della modifica del 18 giugno 1999210 1
Le procedure di concessione edilizia e di autorizzazione di costruzione pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente modifica sono continuate come procedure d'approvazione dei piani. Per le espropriazioni va, se del caso, attuata a posteriori la procedura d'opposizione.
2
Ai ricorsi pendenti si applica il diritto procedurale previgente.
208 Questa L è entrata in vigore il 1° gen. 1974, salvo l'art. 34 che è entrato in vigore il 23 nov. 1973 (RU 1973 1750).
209 RU
1998 2566; FF 1997 III 982 210 RU
1999 3071; FF 1998 2029
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