631.012
Ordinanza del DFF
sulle agevolazioni doganali per le merci in base allo scopo d'impiego
(Ordinanza sulle agevolazioni doganali, OADo)
del 4 aprile 2007 (Stato 1° aprile 2021)
Il Dipartimento federale delle finanze (DFF),
visto l'articolo 14 capoversi 1 lettera b, 2 e 5 della legge del 18 marzo 20051 sulle dogane (LD);
visto l'articolo 54 dell'ordinanza del 1° novembre 20062 sulle dogane (OD),
ordina:
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 2 Definizioni
Nella presente ordinanza s'intendono per:
- a.
- merci fruenti di agevolazioni doganali: le merci che fruiscono di agevolazioni doganali in base allo scopo d'impiego giusta l'articolo 14 capoverso 1 LD;
- b.
- merci intatte: le merci fruenti di agevolazioni doganali che non sono state né lavorate né trasformate; le merci lavorate o trasformate in modo tale da non escludere ancora un impiego diverso da quello tassato sono equiparate alle merci intatte;
- c.
- impegno d'impiego: l'impegno di validità generale ad impiegare la merce solo per un determinato scopo, senza limitazioni per quanto concerne la quantità e la provenienza della merce nonché la durata;
- d.
- beneficiario: persona che:
- 1.
- per le merci fruenti di agevolazioni doganali ha depositato un impegno d'impiego accettato dalla Direzione generale delle dogane (DGD), oppure
- 2.
- prende in consegna nel territorio doganale una merce intatta fruente di agevolazione doganale, provvista di una riserva d'impiego.
Capitolo 2: Aliquote di dazio ridotte e franchigia doganale all'atto dell'imposizione
Art. 3 Aliquote di dazio ridotte
L'allegato 1 stabilisce le merci che possono essere trasportate nel territorio doganale alle aliquote di dazio ridotte, l'impiego previsto e le aliquote di dazio.
Art. 44 Franchigia doganale
Le merci secondo l'allegato 2 all'ordinanza del 26 ottobre 20115 sulle importazioni agricole sono ammesse in franchigia doganale se sono state tassate alle aliquote di dazio delle linee tariffali «per l'alimentazione di animali» e se dalle analisi effettuate da Agroscope6 risulta un contenuto energetico inferiore allo 0,5 per cento del fabbisogno alimentare giornaliero di un animale.
4 Nuovo testo giusta l'all. 7 n. 2 dell'O del 26 ott. 2011 sulle importazioni agricole, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5325).
6 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2014. Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
Art. 5 Domanda di riduzione delle aliquote di dazio per determinati impieghi
1 La domanda di riduzione delle aliquote di dazio per determinati impieghi secondo l'articolo 14 capoverso 1 LD deve essere inoltrata alla DGD.
2 La domanda deve contenere i seguenti documenti e dati:
- a.
- designazione della merce e relativa classificazione tariffale, unitamente a un eventuale campione;
- b.
- impiego previsto, all'occorrenza con descrizione del procedimento di fabbricazione e degli eventuali prodotti intermedi;
- c.
- motivazione economica dettagliata;
- d.
- quantità netta importata (in chilogrammi) durante gli ultimi due anni e possibili importazioni per l'anno in corso;
- e.
- possibilità d'approvvigionamento in Paesi con i quali esistono accordi di libero scambio;
- f.
- valore franco confine della merce non tassata, per 100 chilogrammi massa netta;
- g.
- percentuale dell'imballaggio rispetto alla merce trasportata nel territorio doganale;
- h.
- prezzo di vendita dei prodotti finiti, per 100 chilogrammi massa netta;
- i.
- all'occorrenza, percentuale in peso della merce trasportata nel territorio doganale rispetto al prodotto finito;
- j.
- aliquota di dazio ridotta sopportabile.
3 La DGD può chiedere ulteriori dati e prove documentali se ciò è necessario per la valutazione della domanda.
4 Essa sottopone, per parere, la domanda alle organizzazioni interessate e agli uffici federali.
Art. 6 Indicazioni particolari nella dichiarazione doganale
1 All'atto del trasporto di merci nel territorio doganale il beneficiario deve essere indicato nella dichiarazione doganale quale importatore con il suo numero d'impegno, a condizione che le merci fruenti di agevolazioni doganali provenienti dall'estero siano direttamente condotte presso diversi clienti in Svizzera.
2 Il beneficiario deve inoltre:
- a.
- essersi impegnato nei confronti dell'Amministrazione federale delle contribuzioni a importare le merci a proprio nome e a sottoporre all'imposta sul valore aggiunto le forniture per i clienti in Svizzera;
- b.
- munire i propri documenti di vendita e fornitura della riserva d'impiego secondo l'articolo 8.
3 All'atto del trasporto di merci nel territorio doganale il beneficiario deve essere indicato nella dichiarazione doganale quale destinatario con il suo numero d'impegno, presso l'indirizzo del depositario o del trasformatore, a condizione che, su suo ordine, le merci fruenti di agevolazioni doganali siano dapprima condotte presso una terza persona per il deposito o la trasformazione.
Art. 7 Prova dell'impiego
1 Su richiesta dell'Amministrazione delle dogane, il beneficiario deve comprovare di aver utilizzato le merci conformemente all'impegno d'impiego.
2 Se utilizza le merci nella propria azienda, egli deve tenere un controllo della fabbricazione o addurre la prova in un altro modo confacente.
Art. 8 Consegna di merci intatte fruenti di agevolazioni doganali
1 Per ogni consegna di merci intatte nel territorio doganale occorre apporre sui documenti di vendita e fornitura la riserva d'impiego secondo l'allegato 2.
2 Chiunque non utilizza le merci consegnate intatte conformemente all'impegno d'impiego del beneficiario o alla riserva d'impiego deve inoltrare alla DGD una nuova dichiarazione doganale.
Capitolo 3: Modifica dello scopo d'impiego
Sezione 1: In generale
Art. 9 Impieghi assoggettati ad aliquote di dazio più elevate
La DGD può concludere con i beneficiari accordi relativi a una nuova dichiarazione doganale preliminare semplificata e a un pagamento semplificato della differenza di dazio (art. 14 cpv. 4 LD).
Art. 10 Impieghi assoggettati ad aliquote di dazio ridotte
1 Chiunque intende utilizzare o cedere merci tassate per usi soggetti a dazi ridotti (art. 14 cpv. 5 LD) può chiedere alla DGD la restituzione della differenza.
2 La restituzione può essere chiesta soltanto per:
- a.
- gli alimenti destinati ad animali di giardini zoologici, di laboratorio e altri;
- b.
- le merci che, per motivi di qualità, non possono essere utilizzate per lo scopo per il quale erano state tassate.
Art. 11 Restituzione minima
Gli importi inferiori a 200 franchi non vengono restituiti.
Art. 12 Rifiuto della restituzione o rimborso dell'importo versato
Se le premesse per la restituzione non sono adempite o lo sono solo parzialmente, la DGD rifiuta o riduce la restituzione oppure esige il rimborso dell'importo versato a torto.
Sezione 2: Restituzioni per gli alimenti destinati ad animali di giardini zoologici, di laboratorio e altri
Art. 13 Merci ammesse in franchigia doganale
1 Sono ammesse in franchigia doganale le merci secondo:
- a.7
- l'allegato 2 all'ordinanza del 26 ottobre 20118 sulle importazioni agricole, se sono state tassate alle aliquote di dazio delle linee tariffali «per l'alimentazione di animali»;
- b.9
- l'allegato 2 cifra 1 all'ordinanza del DEFR10 del 7 dicembre 199811 concernente le agevolazioni doganali, i valori di resa e le ricette standard, se sono state tassate alle aliquote di dazio delle linee tariffali «per l'alimentazione umana», «per usi tecnici» o «per la fabbricazione di derrate alimentari».
2 Esse sono ammesse in franchigia doganale se sono destinate all'alimentazione di:
- a.
- animali che vivono in un giardino zoologico o in un circo;
- b.
- animali utilizzati a scopo scientifico o tecnico;
- c.
- animali che vivono liberi in riserve di caccia (inclusi gli uccelli);
- d.
- pesci, cani, gatti e altri animali che vivono in abitazioni, locali annessi, recinti ecc. non destinati alla produzione di alimenti, ad eccezione degli animali da reddito nell'agricoltura.
3 Per animali da reddito nell'agricoltura s'intendono gli animali delle specie equina, bovina, ovina, caprina e suina nonché i conigli e il pollame domestico.
7 Nuovo testo giusta l'all. 7 n. 2 dell'O del 26 ott. 2011 sulle importazioni agricole, vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5325).
9 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFF del 4 ago. 2010, in vigore dal 1° set. 2010 (RU 2010 3503).
10 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2013.
Art. 14 Aventi diritto
Le persone che trasformano, miscelano, condizionano o utilizzano nella propria azienda merci di cui all'articolo 13 o le trasportano nel territorio doganale imballate per la vendita al minuto possono presentare una domanda di restituzione.
Art. 15 Domanda di restituzione
1 La domanda di restituzione deve comprendere un mese civile o un trimestre civile, sempre che la DGD non abbia autorizzato un periodo di conteggio diverso.
2 Essa deve essere inoltrata per scritto alla DGD il mese civile o il trimestre civile successivo al periodo di conteggio secondo il capoverso 1, unitamente ai seguenti documenti:
- a.
- gli originali delle decisioni d'imposizione concernenti le singole materie prime e una loro copia o, se l'acquisto ha avuto luogo presso un importatore, la fattura di vendita completata con le indicazioni relative all'imposizione (numero della decisione d'imposizione, data, ufficio doganale e aliquota di dazio);
- b.
- una prova dell'impiego delle singole materie prime;
- c.
- una ricapitolazione dei quantitativi, secondo il genere di foraggio, fabbricati o venduti.
3 Se la domanda non soddisfa le esigenze, la DGD assegna al richiedente un breve termine per completarla.
Art. 16 Computo della quantità che dà diritto alla restituzione
1 La quantità che dà diritto alla restituzione è calcolata:
- a.
- sulla base del controllo della fabbricazione o della statistica di vendita;
- b.
- secondo la massa lorda, se le materie prime sono consegnate intatte.
2 La DGD stabilisce il genere di conteggio d'intesa con il richiedente.
3 Fanno stato:
- a.
- per il computo secondo il controllo della fabbricazione: la quantità delle materie prime effettivamente utilizzate;
- b.
- per il computo secondo la statistica di vendita: le quote delle materie prime utilizzate conformemente alla formula di produzione (ricetta).
4 Per il computo secondo il controllo della fabbricazione la DGD può prendere in considerazione la perdita comprovata dovuta alla fabbricazione, mentre per il computo secondo la statistica di vendita può prendere in considerazione, in assenza di una prova specifica, una perdita del quattro per cento al massimo.
Art. 17 Prova dell'impiego
1 Il richiedente deve comprovare che le merci per le quali chiede la restituzione sono state utilizzate o vendute conformemente all'articolo 13 capoverso 2.
2 Valgono come prove dell'impiego:
- a.
- i controlli di magazzino, i controlli della fabbricazione e le statistiche di vendita;
- b.
- le ricette per la fabbricazione dei prodotti contenenti:
- 1.
- l'esatta indicazione delle percentuali di ogni materia prima,
- 2.
- l'indicazione circa la provenienza delle materie prime;
- c.
- i documenti di vendita e di fornitura.
3 Per le merci consegnate per le quali è stata accordata o viene accordata una restituzione occorre apporre sui documenti di vendita e di fornitura la riserva d'impiego secondo l'allegato 2.12
12 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFF del 17 lug. 2007, in vigore dal 1° lug. 2009 (RU 2009 3731).
Art. 18 Controllo della fabbricazione e statistica di vendita
1 Il controllo della fabbricazione deve contenere almeno i seguenti dati concernenti il prodotto:
- a.
- la ricetta;
- b.
- la quantità prodotta;
- c.
- la data di fabbricazione.
2 La statistica di vendita deve contenere almeno i seguenti dati concernenti il prodotto:
- a.
- la ricetta;
- b.
- la quantità venduta;
- c.
- la data della fatturazione;
- d.
- l'elenco dei clienti.
Sezione 3: Restituzione per le merci che, per motivi di qualità, non possono essere utilizzate per lo scopo per il quale erano state tassate
Art. 19 Merci che danno diritto alla restituzione
1 Danno diritto alla restituzione le merci fruenti di agevolazioni doganali che, per motivi di qualità, dopo l'imposizione per un determinato scopo d'impiego non possono più essere utilizzate per lo scopo per il quale erano state tassate, senza colpa della persona abilitata a disporne.
2 Sono escluse le merci per le quali viene versata una prestazione assicurativa o una controprestazione equivalente.
Art. 20 Domanda di restituzione
1 La domanda di restituzione deve essere inoltrata alla DGD prima che la merce venga utilizzata diversamente ed entro tre anni dall'emanazione della decisione d'imposizione.
2 Il richiedente deve comprovare il diritto alla restituzione secondo l'articolo 19.
Art. 21 Controlli
L'Amministrazione delle dogane può verificare mediante controlli a domicilio se sussiste il diritto alla restituzione secondo l'articolo 19.
Art. 22 Consenso preliminare per un impiego diverso
1 La merce può essere utilizzata o consegnata per uno scopo diverso solo previo consenso della DGD.
2 Se una merce è utilizzata o consegnata per uno scopo diverso senza il consenso della DGD, il diritto alla restituzione decade.
Capitolo 4: Disposizioni comuni
Sezione 1: Obblighi generali del beneficiario
Art. 23 Contabilità merci
1 Il beneficiario deve tenere un registro delle scorte e dei movimenti delle merci fruenti di agevolazioni doganali.
2 Il registro deve contenere i seguenti dati:
- a.
- merci in entrata:
- 1.
- quantità (massa netta secondo la decisione d'imposizione),
- 2.
- data e numero della decisione d'imposizione, ufficio doganale,
- 3.
- quantità eccedenti (scorte che superano il saldo contabile);
- b.
- merci in uscita:
- 1.
- quantità prelevate per la fabbricazione,
- 2.
- quantità non utilizzate conformemente all'impegno d'impiego,
- 3.
- consegna di merci intatte fruenti di agevolazioni doganali,
- 4.
- quantità riesportate intatte,
- 5.
- quantità mancanti (saldo contabile che supera le scorte),
- 6.
- data e numeri degli ordini di fabbricazione, dei bollettini di consegna del materiale, dei documenti di vendita e fornitura e simili.
3 Dal registro si deve poter desumere in qualsiasi momento la scorta di merci fruenti di agevolazioni doganali.
Art. 24 Cambiamento dell'iscrizione della ditta
Il beneficiario deve notificare immediatamente per scritto alla DGD qualsiasi cambiamento dell'iscrizione della ditta nel Registro svizzero di commercio, in particolare il cambiamento della ragione sociale o del domicilio oppure un'eventuale liquidazione.
Sezione 2: Situazioni particolari
Art. 25 Obbligo di notifica
Il beneficiario deve notificare per scritto alla DGD:
- a.
- le merci fruenti di agevolazioni doganali distrutte per caso fortuito o per forza maggiore;
- b.
- le quantità mancanti;
- c.
- ogni irregolarità in correlazione con merci fruenti di agevolazioni doganali.
Art. 26 Pagamento posticipato dell'obbligazione doganale
1 Nei casi di cui all'articolo 25 il beneficiario deve pagare posticipatamente la differenza di dazio tra l'aliquota ridotta e quella normale.
2 In casi debitamente motivati la DGD rinuncia alla riscossione posticipata, segnatamente se:
- a.
- le quantità mancanti rientrano nelle abituali perdite di deposito della rispettiva merce; oppure
- b.
- è provato che le merci sono state distrutte per caso fortuito o per forza maggiore.
Sezione 3: Notifica dei valori di resa degli alimenti per animali, dei semi oleosi e delle merci dalla cui trasformazione derivano alimenti per animali nonché del frumento (grano) duro
Art. 27
1 Le imprese di trasformazione devono notificare alla DGD le rese conseguite dagli alimenti per animali, dai semi oleosi e dalle merci dalla cui trasformazione derivano alimenti per animali nonché dal frumento (grano) duro conformemente alle disposizioni dei relativi disposti di natura non doganale.
2 La notifica deve essere effettuata sul modulo previsto a tal fine.
3 Essa deve avvenire entro i seguenti termini:
- a.
- per il frumento (grano) duro: nel trimestre civile successivo a quello in cui è stata effettuata la trasformazione;
- b.
- per le altre merci: entro la fine di febbraio dell'anno successivo a quello in cui è stata effettuata la trasformazione.
Capitolo 5: Disposizioni finali
Art. 28 Diritto previgente: abrogazione
Le seguenti ordinanze sono abrogate:
Art. 29 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2007.
Allegato 115
15 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFF del 16 mar. 2016 (RU 2016 1093). Aggiornato dal n. I delle O del DFF del 12 ago. 2016 (RU 2016 2947), del 28 ott. 2016 (RU 2016 4031), del 28 ott. 2016 (RU 2016 4033), dell'O della DGD dell'11 nov. 2016 (RU 2016 4035), delle O del DFF dell'11 ago. 2017 (RU 2017 4889), del 1° nov. 2017 (RU 2017 6665), delle O della DGD del 4 dic. 2018 (RU 2018 4947), dal n. 1 dell'O del DFF del 9 ago. 2019 (RU 2019 2569), dal n. I dell'O della DGD del 22 set. 2020 (RU 2020 3867), dal n. I dell'O del DFF del 17 nov. 2020 (RU 2020 5431), e dal n. I dell'O della DGD del 23 mar. 2021 in vigore dal 1° apr. 2021 (RU 2021 170).
(art. 3)
Agevolazioni doganali in base allo scopo d'impiego
Voce di tariffa |
Designazione della merce |
Impiego |
Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo |
0103.
|
Animali vivi della specie suina |
per la ricerca o la medicina |
10.- |
0201.
|
Muscoli di manzo preparati, freschi o refrigerati, disossati |
per la fabbricazione di carne secca |
1190.-- |
0202.
|
Muscoli di manzo preparati, congelati, disossati |
per la fabbricazione di carne secca |
1190.-- |
0206.
|
Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina e ovina, congelate |
per la fabbricazione di foraggio per animali diversi da quelli da reddito (Per animali da reddito nell'agricoltura s'intendono gli animali delle specie equina, bovina, ovina, caprina e suina nonché i conigli e il pollame domestico) |
-.10 |
0207.
|
Carni e frattaglie commestibili di animali di volatili della voce 0105, congelati |
per la fabbricazione di foraggio per animali diversi da quelli da reddito (Per animali da reddito nell'agricoltura s'intendono gli animali delle specie equina, bovina, ovina, caprina e suina nonché i conigli e il pollame domestico) |
-.10 |
0208.
|
Carni e frattaglie commestibili di conigli o di lepri o di selvaggina, congelati |
per la fabbricazione di foraggio per animali diversi da quelli da reddito (Per animali da reddito nell'agricoltura s'intendono gli animali delle specie equina, bovina, ovina, caprina e suina nonché i conigli e il pollame domestico) |
-.10 |
0301.
|
Piccole trote arcobaleno (Oncorhynchus mykiss) d'un peso unitario non eccedente 100 g e d'una lunghezza non superiore a 20 cm |
per l'allevamento ittico di pesci destinati al consumo |
2.40 |
0402. 99 10 |
Latte concentrato, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, condizionato in imballaggi fino a 2 litri, espressamente concepiti per l'utilizzo in macchine da caffè automatiche |
per la preparazione di bevande a base di caffè come cappuccino, latte macchiato o caffelatte |
190.-- |
0404.
|
Siero di latte in polvere, demineralizzato |
per la fabbricazione di prodotti alimentari |
50.- |
0404.
|
Siero di latte in polvere, demineralizzato |
come foraggio di complemento per animali giovani |
50.- |
0405.
|
Burro di capra |
per la fabbricazione di prodotti farmaceutici |
20.- |
0407.
|
Uova da incubare |
per la produzione di pulcini da ingrasso |
1.- |
0407.
|
Uova di volatili, in guscio, fresche |
come uova di trasformazione destinate all'industria alimentare |
35.- |
0407.
|
Uova di volatili, in guscio, fresche |
come uova di trasformazione destinate all'industria alimentare, per l'ottenimento di tuorli liquidi destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce di tariffa 2103.9000 |
1.- |
0408.
|
Tuorli liquidi |
per la fabbricazione industriale di prodotti della voce di tariffa 2103.9000 |
1.- |
0511.
|
Merci di questa voce |
per la fabbricazione di foraggio per animali diversi da quelli da reddito (Per animali da reddito nell'agricoltura s'intendono gli animali delle specie equina, bovina, ovina, caprina e suina nonché i conigli e il pollame domestico) |
-.10 |
0601.
|
Cipolle di tulipani, allo stato di riposo vegetativo |
per la produzione di fiori da recidere mediante forzatura |
-.10 |
0809.
|
Ciliegie |
per la fabbricazione di liquori |
-.10 |
0809.
|
Prugne |
per la fabbricazione di liquori |
-.10 |
0811.
|
Frutta, anche cotta in acqua o al vapore, congelata, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti Osservazione: Per poter essere ammessa all'aliquota ridotta la frutta deve subire un procedimento di lavorazione. Il semplice imballaggio in recipienti più piccoli non costituisce una lavorazione ulteriore ai sensi dell'ordinanza |
per l'ulteriore lavorazione industriale |
-.10 |
0811.
|
Altra frutta, anche cotta in acqua o al vapore, congelata, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti |
per la fabbricazione di prodotti della voce di tariffa 2007 |
-.10 |
1001.
|
Frumento (grano) duro |
per la fabbricazione di grano soffiato o tostato |
11.- |
1001.
|
Frumento (grano) duro Osservazione: L'agevolazione doganale è concessa se mediamente, durante un trimestre civile, almeno il 64 % dei prodotti della macinazione è ottenuto da grano duro e utilizzato conformemente all'impegno circa l'uso. |
per la fabbricazione di boulgour |
6.37 |
1001.
|
Frumento (grano) duro Osservazione: L'agevolazione doganale è concessa se mediamente, durante un trimestre civile, almeno il 64 % dei prodotti della macinazione è ottenuto da grano duro e utilizzato conformemente all'impegno circa l'uso. |
per la fabbricazione di grano duro precotto |
5.28 |
1001.
|
Frumento (grano) duro Osservazione: L'agevolazione doganale è concessa se mediamente, durante un trimestre civile, almeno il 64 % dei prodotti della macinazione è ottenuto da grano duro e utilizzato conformemente all'impegno circa l'uso. |
per la fabbricazione di enzimi per foraggi |
esente |
1001.
|
Frumento (grano) tenero Osservazione: L'agevolazione doganale è concessa soltanto se dal frumento viene estratto almeno il 55 % di farina, poi trasformata in amido. |
per la fabbricazione di amido |
--.10 |
1001.
|
Frumento (grano) tenero |
per la fabbricazione di succedanei del caffè |
2.- |
1001.
|
Frumento (grano) tenero |
per la fabbricazione di farine gonfianti |
2.- |
1001.
|
Frumento (grano) tenero |
per la fabbricazione, per estrusione, di succedanei soffiati del pane grattugiato o di legante/farcitura della voce di tariffa 1904.1090 |
2.- |
1001.
|
Farro |
per la fabbricazione di prodotti per soffiatura o tostatura |
2.- |
1002.
|
Segala da semina |
per taglio verde |
esente |
1002.
|
Segala |
per la fabbricazione di succedanei del caffè |
2.- |
1003.
|
Orzo |
per la fabbricazione di estratti di malto per alimenti |
1.85 |
1004.
|
Avena Strigosa Schreb. |
per la concimazione verde |
-.10 |
1005.
|
Granoturco |
per la fabbricazione di pop-corn per l'alimentazione umana |
-.50 |
1007.
|
Sorgo a grani |
per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento |
4.-- |
1008.
|
Grano saraceno |
per la fabbricazione di derrate alimentari, senza residui per il foraggiamento |
-.60 |
1008.
|
Grano saraceno |
per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento |
2.-- |
1008.
|
Miglio |
per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento |
esente |
1008.
|
Scagliola |
per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento |
2.-- |
1008.
|
Fonio (Digitaria spp.) |
per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento |
3.50 |
1008.
|
Quinoa (Chenopodium quinoa) |
per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento |
3.50 |
1008.
|
Triticale |
per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento |
4.50 |
1008.
|
Altri cereali |
per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento |
3.50 |
1102.
|
Farina di granturco |
per l'alimentazione umana, senza residui per il foraggiamento |
20.- |
1102.
|
Farina di riso |
per l'alimentazione umana, senza residui per il foraggiamento |
20.- |
1102.
|
Farine di altri cereali |
per l'alimentazione umana, senza residui per il foraggiamento |
20.- |
1103.
|
Semolino di grano duro, in recipienti eccedenti 5 kg |
per la fabbricazione di paste alimentari |
4.50 |
1103.
|
Semolino di grano duro, in recipienti eccedenti 5 kg |
per usi tecnici |
4.50 |
1103.
|
Semole e semolini di frumento (grano), altri |
per usi tecnici |
40.- |
1103.
|
Semole e semolini di granoturco |
per l'alimentazione umana, senza residui per il foraggiamento |
4.50 |
1103.
|
Semole e semolini di segala, di frumento segalato o di triticale |
per l'alimentazione umana, senza residui per il foraggiamento |
40.- |
1103.
|
Semole e semolini di avena |
per l'alimentazione umana, senza residui per il foraggiamento |
10.- |
1103.
|
Semole e semolini di riso |
per l'alimentazione umana, senza residui per il foraggiamento |
4.50 |
1103.
|
Semole e semolini di altri cereali |
per l'alimentazione umana, senza residui per il foraggiamento |
10.- |
1103.
|
Agglomerati in forma di pellets di frumento |
per usi tecnici |
40.- |
1103.
|
Agglomerati in forma di pellets di segala, di frumento segalato o di triticale |
per usi tecnici |
40.- |
1103.
|
Agglomerati in forma di altri cereali |
per l'alimentazione umana, senza residui per il foraggiamento |
10.- |
1104.
|
Cereali schiacciati o in fiocchi di avena |
per l'alimentazione umana, senza residui per il foraggiamento |
10.- |
1104.
|
Cereali schiacciati o in fiocchi di orzo |
per l'alimentazione umana, senza residui per il foraggiamento |
10.- |
1104.
|
Cereali schiacciati o in fiocchi di altri cereali |
per l'alimentazione umana, senza residui per il foraggiamento |
10.- |
1104.
|
Altri cereali lavorati di avena |
per l'alimentazione umana, senza residui per il foraggiamento |
10.- |
1104.
|
Altri cereali lavorati di avena |
per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento |
11.40 |
1104.
|
Avena per farina, mondata, contenente ancora circa 10 per cento di grani non mondati |
per la fabbricazione di prodotti finiti di avena per l'alimentazione umana |
-.60 |
1104.
|
Altri cereali lavorati di granoturco |
per l'alimentazione umana, senza residui per il foraggiamento |
10.- |
1104.
|
Cosiddetto tritello di granoturco, cioè chicchi di granoturco spezzati grossolanamente, degerminati e mondati |
per la fabbricazione di corn flakes |
-.20 |
1104.
|
Cereali di granoturco spezzati |
per usi tecnici |
1.- |
1104.
|
Altri cereali lavorati di spelta, mondati o perlati |
per usi tecnici |
40.- |
1104.
|
Altri cereali lavorati di frumento (grano), di segala, di frumento segalato o di triticale, mondati o perlati |
per usi tecnici |
40.- |
1104.
|
Altri cereali lavorati di miglio |
per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento |
--.85 |
1104.
|
Altri cereali lavorati di miglio |
per l'alimentazione umana, senza residui per il foraggiamento |
10.- |
1104.
|
Altri cereali lavorati, di orzo |
per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento |
9.-- |
1104.
|
Altri cereali lavorati di orzo |
per l'alimentazione umana, senza residui per il foraggiamento |
10.- |
1104.
|
Altri cereali lavorati di altri cereali |
per l'alimentazione umana, senza residui per il foraggiamento |
10.- |
1104.
|
Germi di frumento |
per la sgrassatura parziale, per l'alimentazione umana |
28.80 |
1104.
|
Germi di frumento |
per l'alimentazione umana, ma non per la sgrassatura parziale |
26.13 |
1104.
|
Germi di frumento (compreso il farro), segala, frumento segalato o triticale, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati |
per usi tecnici |
10.- |
1107.
|
Malto, non torrefatto, non franto |
per l'alimentazione umana, senza residui per il foraggiamento |
1.50 |
1107.
|
Malto, non torrefatto, non franto |
per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento |
esente |
1107.
|
Malto, non torrefatto, non franto |
per la fabbricazione di estratti di malto per alimenti |
1.85 |
1107.
|
Malto, non torrefatto, franto |
per l'alimentazione umana, senza residui per il foraggiamento |
10.- |
1107.
|
Malto, torrefatto, non franto |
per l'alimentazione umana, senza residui per il foraggiamento |
1.50 |
1107.
|
Malto, torrefatto, non franto |
per la fabbricazione di derrate alimentari, con residui per il foraggiamento |
esente |
1107.
|
Malto, torrefatto, non franto |
per la fabbricazione di estratti di malto per alimenti |
1.85 |
1107.
|
Malto, torrefatto, franto |
per l'alimentazione umana, senza residui per il foraggiamento |
10.- |
1108.
|
Amido di frumento |
per la fabbricazione di destrina e glucosio |
1.- |
1108.
|
Amido di frumento |
per altri usi tecnici |
1.70 |
1108.
|
Amido di granoturco |
per la fabbricazione di destrina e glucosio |
1.- |
1108.
|
Amido di granoturco |
per altri usi tecnici |
1.50 |
1108.
|
Fecola di patate |
per usi tecnici |
1.- |
1108.
|
Fecola di manioca |
per usi tecnici |
1.- |
1108.
|
Altri amidi |
per usi tecnici |
1.- |
1201.
|
Fave di soia |
per l'estrazione di oli e la fabbricazione industriale di prodotti della voce di tariffa 2103.9000 |
-.10 |
1205.
|
Semi di colza |
per l'estrazione di oli e la fabbricazione industriale di prodotti della voce di tariffa 2103.9000 |
-.10 |
1206.
|
Semi di girasole |
per l'estrazione di oli e la fabbricazione industriale di prodotti della voce di tariffa 2103.9000 |
-.10 |
1501.
|
Strutto, fuso o pressato |
per la fabbricazione di grassi commestibili |
13.15 |
1501.
|
Sugna |
come mezzo ausiliario nella fabbricazione del prosciutto |
13.15 |
1501.
|
Grasso di maiale (incluso lo strutto) e grasso di volatili |
per usi tecnici |
1.- |
1502.
|
Grassi di animali della specie bovina, ovina o caprina, greggi o fusi, anche pressati |
per la fabbricazione di grassi commestibili |
8.15 |
1502.
|
Grassi di animali della specie bovina, ovina o caprina, greggi o fusi, anche pressati |
per usi tecnici |
1.- |
1503.
|
Stearina solare, olio di strutto, oleostearina, oleomargarina e olio di sevo, non emulsionati, non mescolati né altrimenti preparati |
per usi tecnici |
1.- |
1504.
|
Grassi e oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
per usi tecnici |
1.- |
1506.
|
Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
per usi tecnici |
1.- |
1507.
|
Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
per usi tecnici |
1.- |
1507.
|
Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
per la fabbricazione industriale di prodotti della voce di tariffa 2103.9000 |
1.- |
1507.
|
Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
per raffinazione successiva e poi fabbricazione di grassi ed oli commestibili (La raffinazione successiva comprende una o più delle seguenti fasi della raffinazione: desacidificazione, decolorazione, deodorizzazione) |
133.15 |
1508.
|
Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
per usi tecnici |
1.- |
1508.
|
Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
per la fabbricazione industriale di prodotti della voce di tariffa 2103.9000 |
1.- |
1508.
|
Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
per raffinazione successiva e poi fabbricazione di grassi ed oli commestibili (La raffinazione successiva comprende una o più delle seguenti fasi della raffinazione: desacidificazione, decolorazione, deodorizzazione) |
133.15 |
1509.
|
Olio di oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
per usi tecnici |
1.- |
1509.
|
Olio di oliva e sue frazioni, anche affinati, ma non modificati chimicamente |
per la fabbricazione industriale di prodotti della voce di tariffa 2103.9000 |
1.- |
1510.
|
Altri oli e loro frazioni, ottenuti esclusivamente dalle olive, anche raffinati, ma non modificati chimicamente e miscele di tali oli o frazioni con gli oli o le frazioni della voce 1509 |
per usi tecnici |
1.- |
1510.
|
Altri oli e loro frazioni, ottenuti esclusivamente dalle olive, anche raffinati, ma non modificati chimicamente e miscele di tali oli o frazioni con gli oli o le frazioni della voce 1509 |
per la fabbricazione industriale di prodotti della voce di tariffa 2103.9000 |
1.- |
1511.
|
Olio di palma, greggio |
per la fabbricazione di prodotti della voce di tariffa 2104.1000 |
-.10 |
1511.
|
Olio di palma, greggio |
per la fabbricazione di paste da spalmare delle voci di tariffa 2106.9050, 2106.9073 o 2106.9074 |
6.- |
1511.
|
Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
per usi tecnici |
1.- |
1511.
|
Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
per la fabbricazione industriale di prodotti della voce di tariffa 2103.9000 |
1.- |
1511.
|
Frazioni dell'olio di palma |
per raffinazione successiva e poi fabbricazione di prodotti della voce di tariffa 2104.1000 (La raffinazione successiva comprende una o più delle seguenti fasi della raffinazione: desacidificazione, decolorazione, deodorizzazione) |
-.10 |
1511.
|
Frazioni dell'olio di palma |
per la fabbricazione industriale di prodotti della voce di tariffa 2104.1000 |
10.-- |
1511.
|
Frazioni dell'olio di palma, anche raffinate, non modificate chimicamente, aventi un punto di fusione più elevato di quello dell'olio di palma |
per raffinazione successiva e poi fabbricazione di grassi ed oli commestibili (La raffinazione successiva comprende una o più delle seguenti fasi della raffinazione: desacidificazione, decolorazione, deodorizzazione) |
132.70 |
1511.
|
Frazioni dell'olio di palma, non modificate chimicamente, aventi un punto di fusione più elevato di quello dell'olio di palma, raffinati Osservazione: L'agevolazione doganale è accordata solo se le frazioni subiscono un procedimento di fabbricazione per effetto della loro miscelazione con altre materie prime e sostanze. Un semplice travaso - dopo la rifusione - in recipienti più piccoli o in determinate forme per la vendita al minuto non basta. |
per la fabbricazione di grassi o di oli commestibili |
137.65 |
1511.
|
Frazioni dell'olio di palma, non modificate chimicamente, aventi un punto di fusione più elevato di quello dell'olio di palma, raffinati Osservazione: L'agevolazione doganale è accordata solo se le frazioni subiscono un procedimento di fabbricazione per effetto della loro miscelazione con altre materie prime e sostanze. Un semplice travaso - dopo la rifusione - in recipienti più piccoli o in determinate forme per la vendita al minuto non basta. |
per la fabbricazione di grassi o di oli commestibili |
138.30 |
1511.
|
Olio di palma, altro che greggio |
per raffinazione successiva e poi fabbricazione di prodotti della voce di tariffa 2104.1000 (La raffinazione successiva comprende una o più delle seguenti fasi della raffinazione: desacidificazione, decolorazione, deodorizzazione) |
-.10 |
1511.
|
Olio di palma, altro che greggio |
per la fabbricazione industriale di prodotti della voce di tariffa 2104.1000 |
10.- |
1511.
|
Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
per raffinazione successiva e poi fabbricazione di grassi ed oli commestibili (La raffinazione successiva comprende una o più delle seguenti fasi della raffinazione: desacidificazione, decolorazione, deodorizzazione) |
133.15 |
1512.
|
Oli di girasole, di cartamo o di cotone e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
per usi tecnici |
1.- |
1512.
|
Oli di girasole, di cartamo o di cotone e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
per la fabbricazione industriale di prodotti della voce di tariffa 2103.9000 |
1.- |
1512.
|
Oli di girasole, di cartamo o di cotone e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
per raffinazione successiva e poi fabbricazione di grassi ed oli commestibili (La raffinazione successiva comprende una o più delle seguenti fasi della raffinazione: desacidificazione, decolorazione, deodorizzazione) |
133.15 |
1513.
|
Oli di cocco (olio di copra), di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
per usi tecnici |
1.- |
1513.
|
Oli di cocco (olio di copra), di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
per la fabbricazione industriale di prodotti della voce di tariffa 2103.9000 |
1.- |
1513.
|
Oli di cocco (olio di copra), di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
per raffinazione successiva e poi fabbricazione di grassi ed oli commestibili (La raffinazione successiva comprende una o più delle seguenti fasi della raffinazione: desacidificazione, decolorazione, deodorizzazione) |
140.50 |
1513.
|
Olio di palmisti, greggio |
per la fabbricazione di paste da spalmare delle voci di tariffa 2106.9050 o 2106.9074 |
6.- |
1513.
|
Frazioni dell'olio di palmisti o di babassù, anche raffinati, non modificate chimicamente, aventi un punto di fusione più elevato di quello dell'olio di palmisti o di babassù |
per raffinazione successiva e poi fabbricazione di grassi ed oli commestibili (La raffinazione successiva comprende una o più delle seguenti fasi della raffinazione: desacidificazione, decolorazione, deodorizzazione) |
147.35 |
1514.
|
Oli di colza, di ravizzone o di senape, e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
per usi technici |
1.- |
1514.
|
Oli di colza, di ravizzone o di senape, e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
per la fabbricazione industriale di prodotti della voce di tariffa 2103.9000 |
1.- |
1514.
|
Oli di colza, di ravizzone o di senape, e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
per raffinazione successiva e poi fabbricazione di grassi ed oli commestibili (La raffinazione successiva comprende una o più delle seguenti fasi della raffinazione: desacidificazione, decolorazione, deodorizzazione) |
133.15 |
1515.
|
Altri grassi e oli vegetali (compreso l'olio di ioioba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
per usi tecnici |
1.- |
1515.
|
Grassi e oli di granturco, sesamo e altri oli vegetali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
per la fabbricazione industriale di prodotti della voce di tariffa 2103.9000 |
1.- |
1515.
|
Altri grassi e oli vegetali (compreso l'olio di ioioba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
per raffinazione successiva e poi fabbricazione di grassi ed oli commestibili (La raffinazione successiva comprende una o più delle seguenti fasi della raffinazione: desacidificazione, decolorazione, deodorizzazione) |
133.15 |
1516.
|
Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati |
per usi technici |
1.- |
1516.
|
Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, diversi dagli oli di cocco o di salmisti, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati |
per raffinazione successiva e poi fabbricazione di grassi ed oli commestibili (La raffinazione successiva comprende una o più delle seguenti fasi della raffinazione: desacidificazione, decolorazione, deodorizzazione) |
132.70 |
1516.
|
Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, diversi dagli oli di cocco o di salmisti, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, raffinati, ma non altrimenti preparati, raffinati Osservazione: L'agevolazione doganale è accordata solo se le frazioni subiscono un procedimento di fabbricazione per effetto della loro miscelazione con altre materie prime e sostanze. Un semplice travaso - dopo la rifusione - in recipienti più piccoli o in determinate forme per la vendita al minuto non basta. |
per la fabbricazione di grassi o di oli commestibili |
137.65 |
1516.
|
Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, diversi dagli oli di cocco o di salmisti, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati |
per raffinazione successiva e poi fabbricazione di grassi ed oli commestibili (La raffinazione successiva comprende una o più delle seguenti fasi della raffinazione: desacidificazione, decolorazione, deodorizzazione) |
133.30 |
1516.
|
Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, diversi dagli oli di cocco o di salmisti, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, raffinati, ma non altrimenti preparati, raffinati Osservazione: L'agevolazione doganale è accordata solo se le frazioni subiscono un procedimento di fabbricazione per effetto della loro miscelazione con altre materie prime e sostanze. Un semplice travaso - dopo la rifusione - in recipienti più piccoli o in determinate forme per la vendita al minuto non basta. |
per la fabbricazione di grassi o di oli commestibili |
138.30 |
1517.
|
Miscele liquide o preparazioni alimentari liquide di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo |
per usi tecnici |
1.- |
1518.
|
Miscele non alimentari di oli vegetali |
per usi tecnici |
1.- |
1518.
|
Miscele non alimentari di grassi animali |
per usi tecnici |
1.- |
1602.
|
Carne di manzo, cotta e congelata, in cubi di una lunghezza laterale di circa 2 cm |
per la fabbricazione di minestra gulasch |
--.10 |
1602. 50 98 |
Carne di manzo, cotta e congelata, in cubi di una lunghezza laterale di circa 2 cm o macinata |
per la fabbricazione di prodotti della voce di tariffa 2103.9000 |
--.10 |
1701.
|
Zucchero cristallizzato, allo stato solido, non lavorato, senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti |
per la fabbricazione di mannite, sorbite, dei loro esteri e di acido gluconico |
esente |
1701.
|
Zuccheri greggi, allo stato solido, non lavorati, senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti |
per la raffinazione |
esente |
1702.
|
Glucosio, allo stato solido, chimicamente puro o no |
per usi tecnici |
-.80 |
1702.
|
Sciroppo di glucosio |
utilizzato come sostanza nutritiva per i batteri nell'ambito della fabbricazione di prodotti farmaceutici |
-.10 |
1904.
|
Grani di cereali, frantumati e preparati Osservazione: Aliquota di dazio per le merci provenienti dall'Unione europea (UE) e dall'Associazione europea di libero scambio (AELS) (O del 18 giu. 200816 sul libero scambio 1) e di altri partner di libero scambio (O del 27 giu. 199517 sul libero scambio 2): fr. 4.80. |
per la fabbricazione di corn flakes e prodotti simili |
6.-- |
2001.
|
Cetriolini, in recipienti eccedenti 10 kg |
per l'ulteriore lavorazione industriale |
3.-- |
2001.
|
Cetriolini, in recipienti eccedenti 50 kg |
per l'ulteriore lavorazione industriale |
3.- |
2001.
|
Peperoncini (capsicum annuum L.), in recipienti eccedenti 50 kg |
per l'ulteriore lavorazione industriale |
3.- |
2005.
|
Legumi da granella, sgranati, precotti o evaporati, disseccati, in recipienti di più di 5 kg |
per la produzione di minestre e salse pronte per la cottura o il consumo |
4.50 |
2008.
|
Polpe |
per l'ulteriore lavorazione industriale |
-.10 |
2008.
|
Polpe |
per la fabbricazione di prodotti della voce di tariffa 2007 |
-.10 |
2008.
|
Aloe vera |
per la fabbricazione di sostanze di base per l'ulteriore lavorazione |
10.- |
2009.
|
Succhi d'uva, non concentrati, non fermentati, senza aggiunta di alcole, in recipienti di capacità eccedente 3 l |
per la fabbricazione di succhi d'uva analcolici o miscele analcoliche di succo d'uva con altri succhi di frutta |
15.- |
2009.
|
Altri succhi di frutta diversa dalla frutta tropicale, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti |
per la fabbricazione di prodotti della voce di tariffa 2007 |
-.10 |
2009.
|
Succhi di frutta tropicali, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti |
per l'ulteriore lavorazione industriale |
-.10 |
2103.
|
Salsa di soia |
per l'ulteriore lavorazione |
10.- |
2103.
|
Salse |
per la fabbricazione industriale di prodotti della voce di tariffa 2103.9000 |
10.- |
2106.
|
Concentrato di proteine di soia |
per l'alimentazione di animali |
-.10 |
2106.
|
Concentrato di proteine di soia |
per l'alimentazione di animali |
-.10 |
2106.
|
Idrolizzati di proteine ed autolizzati di lievito |
per l'ulteriore lavorazione (preparazione di condimenti per minestrone ecc.) |
20.- |
2106.
|
Preparazioni alimentari |
per la fabbricazione di gomme da masticare |
-.10 |
2204.
|
Vini per la lavorazione industriale, bianchi o rossi |
per l'ulteriore lavorazione, diversi dalla fabbricazione di bevande alcoliche |
4.-- |
2302.
|
Crusche di frumento |
per usi dietetici per l'alimentazione umana |
70.- |
2309.
|
Preparazioni foraggere senza valore nutritivo Osservazione: Indicare nella dichiarazione per l'importazione il nome del prodotto secondo il permesso della Stazione federale di ricerca Agroscope Liebefeld‑Posieux ALP. |
per usi come ausiliare tecnologico per alimenti (Per animali da reddito nell'agricoltura s'intendono gli animali delle specie equina, bovina, ovina, caprina e suina nonché i conigli e il pollame domestico) |
esenti |
2513.
|
Sabbia di granato naturale |
per utilizzo industriale come abrasivo per taglio a getto d'acqua o sabbiatura |
-.16 |
2915.
|
Acido acetico |
per la fabbricazione di cheteni o dichetene |
-.10 |
3823.
|
Acido stearico |
per la fabbricazione di materie ausiliarie tessili |
1.- |
3823.
|
Acido stearico |
per spalmare la carta detta «autocopiante» |
1.- |
3824.
|
Preparazioni a base di caolino (slurry) |
per l'ulteriore lavorazione |
--.03 |
3906.
|
Copolimero aggiunto di acrilonitrile-metacrilato su elastomero di butadine/ acrilonitrile |
per la fabbricazione di fogli d'imballaggio |
-.10 |
3920.
|
Massa fibrosa costituita da fibrille di polietilene, sotto forma di lastre rettangolari inzuppate d'acqua |
per la fabbricazione di fibre-cemento |
3.80 |
3920.
|
Altre lastre, altri fogli e pellicole di di poli(etilenetereftalato) non alveolari, non rinforzati né stratificati, né parimenti associati a altre materie, senza supporto |
per la fabbricazione di film antistatici o con trattamento di superficie, su uno o ambedue i lati |
10.- |
3920.
|
Altre lastre, altri fogli e pellicole di di poli(etilenetereftalato) non alveolari, non rinforzati né stratificati, né parimenti associati a altre materie, senza supporto |
per la fabbricazione di pellicole fotografiche, anche con semplice spalmatura di uno strato adesivo per l'emulsione sensibilizzata |
10.- |
4703.
|
Paste chimiche di legno, al solfato, diverse da quelle per dissoluzione |
per la fabbricazione di carte e cartoni, pannolini e simili |
-.35 |
4703.
|
Paste chimiche di legno, al solfato, diverse da quelle per dissoluzione |
per la fabbricazione di carte e cartoni, pannolini e simili |
-.10 |
4705.
|
Paste chimiche di legno, trattate chimicamente, termicamente e meccanicamente (CTMP = Chemical Thermo‑Mecanical Pulp) |
per la fabbricazione di carte e cartoni, pannolini e simili |
-.10 |
4804.
|
Carta e cartone Kraft |
per la fabbricazione di cartone di imballaggi o di display |
-.10 |
4810.
|
Cartone di cellulosa, in rotoli di peso eccedente 150 g per m2 |
per la fabbricazione di ritagli d'imballaggi per sigarette, cosiddetti «hinge lid (HL)» |
6.- |
4810.
|
Cartone Kraft, patinato su una faccia |
per la fabbricazione d'imballaggi |
esente |
5007.
|
Tessuti honan e altri tessuti simili dell'Asia orientale, interamente di seta selvatica, greggi, scruditi o imbianchiti |
per la tingitura e la stampatura |
200.- |
5107.
|
Filati di lana pettinata |
per la fabbricazione di fili e corde di gomma ricoperti di materie tessili della voce di tariffa 5604.1000 o di spago, corde e funi della voce di tariffa 5607 |
-.10 |
5205.
|
Filati di cotone, contenenti, in peso, almeno 85 % di cotone |
per la fabbricazione di fili e corde di gomma ricoperti di materie tessili della voce di tariffa 5604.1000 o di spago, corde e funi della voce di tariffa 5607 |
-.10 |
5206.
|
Filati di cotone, contenenti, in peso, meno di 85 % di cotone |
per la fabbricazione di fili e corde di gomma ricoperti di materie tessili della voce di tariffa 5604.1000 o di spago, corde e funi della voce di tariffa 5607 |
-.10 |
5208.
|
Tessuti di cotone |
per la confezione di coperte (diverse da quelle a riscaldamento elettrico) della voce di tariffa 6301 o biancheria da letto della voce di tariffa 6302 |
-.10 |
5208.
|
Tessuti di cotone, contenenti, in peso, almeno 85 % di cotone |
per la fabbricazione di supporti per abrasivi |
--.10 |
5209.
|
Tessuti di cotone, contenenti, in peso, almeno 85 % di cotone |
per la fabbricazione di supporti per abrasivi |
-.10 |
5211.
|
Tessuti di cotone, contenenti, in peso, meno di 85 % di cotone |
per la fabbricazione di supporti per abrasivi |
-.10 |
5402.
|
Filati da multifilamenti di poliammidi, aventi un titolo di 220 a 5500 decitex |
per la fabbricazione di corde, cordoncini, nastri e cinghie |
-.50 |
5402.
|
Filati di filamenti sintetici (diversi dai filati per cucire), di poliammidi, greggi, imbianchiti od appannati in bianco, non testurizzati, non ritorti, di 16,7 decitex o meno, non condizionati per la vendita al minuto |
per l'avvolgimento a spirale |
10.- |
5402.
|
Filati da multifilamenti di poliesteri, aventi un titolo di 220 a 5500 decitex |
per la fabbricazione di corde, cordoncini, nastri e cinghie |
-.50 |
5402.
|
Cordura, filati testurizzati, di poliammidi, aventi un titolo variante tra 180 e 370 dtex |
per la torcitura o la tessitura |
55.- |
5402.
|
Filati di filamenti sintetici |
per la fabbricazione di fili e corde di gomma ricoperti di materie tessili della voce di tariffa 5604.1000 o di spago, corde e funi della voce di tariffa 5607 |
-.10 |
5402.
|
Cordura, filati testurizzati, di poliammidi, aventi un titolo di 560 dtex |
per la torcitura o la tessitura |
40.- |
5402.
|
Filati di filamenti sintetici (fili di elastomero), di poliuretano, greggi, imbianchiti od appannati in bianco, non testurizzati, non ritorti, non condizionati per la vendita al minuto |
per l'avvolgimento a spirale |
10.- |
5403.
|
Filati a alta tenacità di raion viscosa |
per la fabbricazione di fili e corde di gomma ricoperti di materie tessili della voce di tariffa 5604.1000 o di spago, corde e funi della voce di tariffa 5607 |
-.10 |
5404.
|
Monofili (fili di elastomero) di poliuretano, greggi, imbianchiti od appannati in bianco |
per l'avvolgimento a spirale |
10.- |
5404.
|
Monofili sintetici, della lunghezza di 1,5 m al massimo, anche in fasci, misti con altre fibre |
per la fabbricazione di spazzole e pennelli, scope e spolverini |
30.- |
5404.
|
Lamelle di polipropilene fibrillate |
per la fabbricazione di corde, cordoncini, nastri e cinghie |
-.50 |
5407.
|
Tessuti ottenuti con filati a alta tenacità di nylon o di altre poliammidi o di poliesteri |
per la confezione di coperte (diverse da quelle a riscaldamento elettrico) della voce di tariffa 6301 o biancheria da letto della voce di tariffa 6302 |
-.10 |
5509.
|
Filati di fibre sintetiche discontinue |
per la fabbricazione di fili e corde di gomma ricoperti di materie tessili della voce di tariffa 5604.1000 o di spago, corde e funi della voce di tariffa 5607 |
-.10 |
5510.
|
Filati di fibre artificiali discontinue |
per la fabbricazione di fili e corde di gomma ricoperti di materie tessili della voce di tariffa 5604.1000 o di spago, corde e funi della voce di tariffa 5607 |
-.10 |
5512.
|
Tessuti di fibre sintetiche discontinue, contenenti, in peso, almeno 85 % di fibre discontinue di poliestere, greggio o imbianchiti |
per la fabbricazione di supporti per abrasivi |
-.10 |
5513.
|
Tessuti di di fibre discontinue di poliestere |
per la confezione di coperte (diverse da quelle a riscaldamento elettrico) della voce di tariffa 6301 o biancheria da letto della voce di tariffa 6302 |
-.10 |
5514.
|
Tessuti di fibre sintetiche discontinue, contenenti, in peso, meno di 85 % di tali fibre |
per la fabbricazione di supporti per abrasivi |
-.10 |
5806.
|
Nastri tessuti di fibre sintetiche |
per la fabbricazione di chiusure lampo |
104.- |
5906.
|
Stoffe a maglia di iuta, impregnate di gomma naturale mediante procedimento d'immersione, in pezza |
per la fabbricazione di supporti antisdrucciolevoli per tappeti |
38.- |
5911.
|
Stoffe per carde, con intercalazione o spalmatura di gomma o di sostanze simili |
per la fabbricazione di guarniture di carde |
5.- |
6006.
|
Altre stoffe a maglia di cotone |
per la confezione di coperte (diverse da quelle a riscaldamento elettrico) della voce di tariffa 6301 o biancheria da letto della voce di tariffa 6302 |
-.10 |
6006.
|
Altre stoffe a maglia di fibre sintetiche |
per la confezione di coperte (diverse da quelle a riscaldamento elettrico) della voce di tariffa 6301 o biancheria da letto della voce di tariffa 6302 |
-.10 |
6210.
|
Indumenti in stoffa non tessuta di polipropilene o polietilene, utilizzabili una sola volta |
per utilizzo negli ospedali e nelle cliniche |
40.- |
6307.
|
Altri manufatti confezionati in stoffa non tessuta di polipropilene o polietilene, utilizzabili una sola volta |
per utilizzo negli ospedali e nelle cliniche |
40.- |
6307.
|
Mascherine igieniche o mascherine chirurgiche del tipo II o IIR (norma europea EN14683) |
per la previdenza in caso di pandemia |
40.- |
6309.
|
Oggetti da rigattiere, di materie tessili, recanti tracce apprezzabili di uso e presentati alla rinfusa o in balle, sacchi o imballaggi simili |
per la sfilacciatura o per la fabbricazione di strofinacci |
-.03 |
6403.
|
Calzature |
per la fabbricazione di pattini da ghiaccio e pattini a rotelle |
48.- |
7106.
|
Argento, altro |
per la fusione e per il recupero dei metalli preziosi |
8.- |
7108.
|
Oro, semilavorato |
per la fusione e per il recupero dei metalli preziosi |
8.- |
7110.
|
Platino, greggio o in polvere |
per la fusione e per il recupero dei metalli preziosi |
8.- |
7110.
|
Palladio |
per la fusione e per il recupero dei metalli preziosi |
8.- |
7113.
|
Minuterie e oggetti di gioielleria e loro parti, di argento |
per la fusione e per il recupero dei metalli preziosi |
8.- |
7113.
|
Minuterie e oggetti di gioielleria e loro parti, di altri metalli preziosi |
per la fusione e per il recupero dei metalli preziosi |
8.- |
7114.
|
Oggetti di oreficeria e loro parti, di argento |
per la fusione e per il recupero dei metalli preziosi |
8.- |
7114.
|
Oggetti di oreficeria e loro parti, di altri metalli preziosi |
per la fusione e per il recupero dei metalli preziosi |
8.- |
7115.
|
Altri lavori di argento, anche dorato o platinato |
per la fusione e per il recupero dei metalli preziosi |
8.- |
7115.
|
Altri lavori di oro o di platino |
per la fusione e per il recupero dei metalli preziosi |
8.- |
7217.
|
Fili di ferro o di acciai non legati |
per la fabbricazione di punte di filo di ferro |
-.10 |
7225.
|
Lamiere di acciai al silicio dette «magnetici», di larghezza di 600 mm o più |
costruzione di parti elettriche di macchine ed apparecchi |
-.20 |
7226.
|
Lamiere di acciai al silicio dette «magnetici», di larghezza inferiore a 600 mm |
costruzione di parti elettriche di macchine ed apparecchi |
-.20 |
7601.
|
Leghe di alluminio greggio |
per la pressione, laminazione o trafilatura |
10.- |
7605.
|
Fili di alluminio |
per la trafilatura e ulteriore lavorazione industriale |
-.60 |
8408.
|
Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel) |
per il montaggio nei carrelli a motore per l'agricoltura della voce di tariffa 8704 |
21.- |
16 RS 632.421.0
17 RS 632.319
Allegato 2
(art. 8 cpv. 1 e 17 cpv. 3)
Testo della riserva d'impiego (art. 8 cpv. 1)
La merce fornita è stata importata a un'aliquota di dazio ridotta. Essa può essere utilizzata solo per [18]. Un'eventuale modifica dello scopo d'impiego deve essere previamente notificata alla Direzione generale delle dogane e la differenza dei tributi d'entrata deve essere pagata a posteriori (art. 14 e 26 LD).
18 Inserire lo scopo d'impiego per il quale la merce è stata tassata.
Testo della riserva d'impiego per gli alimenti destinati ad animali di giardini zoologici, di laboratorio e altri (art. 17 cpv. 3)
Per la merce fornita il dazio d'importazione è stato restituito nell'ambito degli articoli 13-18 dell'ordinanza del 4 aprile 2007 sulle agevolazioni doganali. Tale merce può essere impiegata solo per l'alimentazione di animali diversi da quelli da reddito nell'agricoltura. Un'eventuale modifica dello scopo d'impiego deve essere previamente notificata alla Direzione generale delle dogane e i tributi d'entrata devono essere pagati a posteriori (art. 14 e 26 LD).
Per animali da reddito nell'agricoltura s'intendono gli animali delle specie equina, bovina, ovina, caprina e suina nonché i conigli e il pollame domestico.