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01.01.2022 - 31.12.2022
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01.01.2019 - 31.12.2019
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01.01.2014 - 30.06.2014
01.07.2013 - 31.12.2013
01.01.2013 - 30.06.2013
01.07.2012 - 31.12.2012
01.01.2012 - 30.06.2012
01.10.2011 - 31.12.2011
01.07.2011 - 30.09.2011
01.03.2010 - 30.06.2011
01.12.2009 - 28.02.2010
15.03.2009 - 30.11.2009
01.01.2008 - 14.03.2009
01.01.2006 - 31.12.2007
01.07.2004 - 31.12.2005
01.01.2004 - 30.06.2004
01.01.2003 - 31.12.2003
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1

Ordinanza
concernente le organizzazioni di categoria
e le organizzazioni di produttori
del 7 dicembre 1998 (Stato 28 dicembre 2001) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 9 e 177 capoverso 1 della legge federale del 29 aprile 19981
sull'agricoltura (LAgr),2 ordina:

Sezione 1: Definizioni3

Art. 1

Organizzazione di categoria 1 Un'organizzazione di categoria è un'associazione rappresentativa composta di organizzazioni indipendenti e che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 8 LAgr.

2 Un'organizzazione di categoria è considerata rappresentativa se: a.

i suoi membri producono, trasformano o eventualmente commercializzano
almeno la metà delle quantità del prodotto o del gruppo di prodotti immessi
sul mercato;

b.

le regioni nelle quali è prodotto o trasformato il prodotto o il gruppo di prodotti sono rappresentate equamente in seno all'organizzazione; c.4

almeno il 60 per cento dei gestori interessati dalle misure sono membri della
o delle organizzazioni di produttori.

3 Un'organizzazione di categoria prende le decisioni a larga maggioranza, ovvero
con la maggioranza dei voti a livello della produzione, della trasformazione ed
eventualmente del commercio.


Art. 2

Organizzazione di produttori 1 Un'organizzazione di produttori è un'associazione rappresentativa composta di
gruppi di produttori.

2 È considerata rappresentativa se le condizioni di cui all'articolo 1 capoverso 2 sono soddisfatte a livello della produzione.

RU 1999 459

1

RS 910.1

2

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 nov. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001
3574).

3

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ago. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2239).

4

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ago. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2239).

919.117.72

Agricoltura

2

919.117.72


Art. 3

Gruppo di produttori

1 Un gruppo di produttori comprende gestori che producono lo stesso prodotto o
gruppo di prodotti.

2 I suoi statuti devono comportare per lo meno: a.

regole comuni concernenti lo smercio; b.

l'obbligo di fornire le informazioni richieste a fini statistici dal gruppo o
dall'organizzazione, in particolare quelle riguardanti le superfici, i raccolti, i
rendimenti e le vendite dirette.

a5 Prodotti in vendita diretta Per prodotti in vendita diretta si intendono i prodotti venduti direttamente dal produttore al consumatore finale.

Sezione 2: Sostegno alle misure di solidarietà

Art. 4

Misure di solidarietà 1 La Confederazione può estendere l'obbligo del rispetto degli accordi presi dalle
organizzazioni di categoria e dalle organizzazioni di produttori in merito alle seguenti misure di solidarietà:6 a.

la promozione della qualità; b.

le campagne di promozione dello smercio e di valorizzazione della produzione indigena; c.

il miglioramento della conoscenza e della trasparenza della produzione e del
mercato;

d.

l'allestimento di contratti standard conformi al diritto federale; e.

l'adeguamento della produzione e dell'offerta alle esigenze del mercato.

1bis Può parimenti estendere l'obbligo del rispetto degli accordi relativi al finanziamento delle misure di solidarietà.7 2 Le misure volte a promuovere l'adeguamento della produzione e dell'offerta alle
esigenze del mercato si limitano: a.

alla previsione e al coordinamento della produzione in funzione dello smercio; b.

ai programmi di miglioramento della qualità aventi quale conseguenza diretta una limitazione del volume o delle capacità di produzione.

5

Introdotto dal n. I dell'O del 23 ago. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2239).

6

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 ago. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2239).

7

Introdotto dal n. I dell'O del 23 ago. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2239).

Organizzazioni di categoria e organizzazioni di produttori 3

919.117.72

3 Le organizzazioni di categoria e le organizzazioni di produttori, le cui misure di
solidarietà beneficiano di un sostegno, presentano ogni anno un rapporto al DFE
sull'esecuzione e l'efficacia delle misure.8

Art. 5

Rappresentanza del prodotto Un prodotto o un gruppo di prodotti può essere rappresentato soltanto da un'unica
organizzazione di categoria o da un'unica organizzazione di produttori, a eccezione
dei prodotti che portano una designazione ai sensi degli articoli 14 - 16 e 63 LAgr e
che possono essere rappresentati da un'organizzazione di categoria o da un'organizzazione di produttori specifica.

a9 Domande

1 Le organizzazioni di categoria o le organizzazioni di produttori inoltrano le domande all'Ufficio federale dell'agricoltura (Ufficio federale).10 2 Le domande devono contenere: a.

una descrizione della misura di sostegno per la quale si richiede l'estensione
e i suoi obiettivi;

b.

la prova che i criteri di cui agli articoli 1 e 2 sono adempiuti; c.

per il finanziamento di una misura di solidarietà di cui all'articolo 4 capoverso 1bis, un budget e una descrizione dettagliata della destinazione dei
fondi.

Sezione 2a:11
Misure della Confederazione per sostenere le misure di solidarietà
b Prescrizioni nei settori qualità, promozione dello smercio
e adeguamento della produzione e dell'offerta Nell'allegato sono definite: a.

le misure di promozione della qualità e dello smercio nonché di adeguamento della produzione e dell'offerta alle esigenze del mercato; b.

la durata delle misure.

8

Introdotto dal n. I dell'O del 7 nov. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3574).

9

Introdotto dal n. I dell'O del 23 ago. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2239).

10

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 7 nov. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001
3574).

11

Introdotta dal n. I dell'O del 7 nov. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3574).

Agricoltura

4

919.117.72

c Contributi versati alle organizzazioni di categoria
e alle organizzazioni di produttori dai non membri 1 Nell'allegato sono definiti: a.

i contributi massimi che i non membri devono versare alle diverse organizzazioni di categoria e alle organizzazioni di produttori; b.

la durata dell'obbligo contributivo dei non membri; c.

l'utilizzazione dei mezzi finanziari.

2 I contributi dei non membri non devono superare i corrispondenti contributi dei
membri delle organizzazioni di categoria e delle organizzazioni di produttori.

3 Le organizzazioni di categoria e le organizzazioni di produttori rendono conto ogni
anno dei mezzi finanziari incassati e della loro utilizzazione. Tengono una contabilità separata e incaricano un ufficio di revisione idoneo di verificarla.

d Incasso dei contributi 1 Le organizzazioni di categoria e le organizzazioni di produttori fatturano i contributi ai non membri. Le aziende o le organizzazioni possono collaborare all'esecuzione.

2 Le organizzazioni di categoria e le organizzazioni di produttori ordinano il versamento dei contributi mediante decisione se gli interessati non pagano o lo richiedono.

e Trasmissione di dati

1 I servizi menzionati nell'allegato sono tenuti a trasmettere su richiesta alle organizzazioni di categoria e alle organizzazioni di produttori i dati necessari all'incasso dei
contributi. Possono fatturare le spese.

2 I dati possono essere utilizzati unicamente per le misure menzionate nell'allegato.

Sezione 3: Entrata in vigore

Art. 6

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.

Organizzazioni di categoria e organizzazioni di produttori 5

919.117.72

Allegato12

(art. 5b e 5c) Misure della Confederazione per sostenere le misure
di solidarietà

A. Organizzazione di produttori Produttori Svizzeri di Latte 1. Importo dei contributi Quale organizzazione di produttori ai sensi dell'articolo 2, la Federazione dei Produttori Svizzeri di Latte (PSL) è autorizzata a incassare dai non membri i seguenti
contributi:

a.

al massimo 1 centesimo per chilogrammo di latte commercializzato a favore
delle misure di cui al numero 2.1; b.

al massimo 0,6 centesimi per chilogrammo di latte commercializzato a favore delle misure di cui al numero 2.3.

2. Utilizzazione dei mezzi finanziari 2.1. Il contributo incassato conformemente al numero 1a deve essere impiegato per
le misure seguenti:

a.

azioni di sostegno per singoli prodotti lattieri; b.

promozione dell'esportazione di derrate alimentari contenenti una parte importante di latte o di prodotti lattieri; c.

apertura di nuovi sbocchi commerciali.

2.2. L'adozione di misure ai sensi delle lettere a-c è vincolata alla preventiva consultazione dell'Organizzazione Artigiani svizzeri del formaggio (Fromarte) e
dell'Associazione dell'industria svizzera del latte.

2.3. Il contributo incassato conformemente al numero 1b deve essere impiegato per
le seguenti misure di solidarietà nazionali o regionali intese a promuovere lo smercio
indipendentemente dalla marca: a.

ricerca in materia di marketing; b.

pubblicità di base generica; c.

misure generiche di promozione delle vendite; d.

campagna informativa sul valore nutritivo, la freschezza e la qualità del latte
e dei prodotti lattieri; e.

misure che interessano più categorie adottate in collaborazione con AgroMarketing Suisse AMS.

12

Introdotto dal n. II dell'O del 7 nov. 2001, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 2001 3574).

Agricoltura

6

919.117.72

3. Trasmissione di dati I servizi amministrativi incaricati del contingentamento del latte e la Fiduciaria Latte
trasmettono su domanda alla PSL i seguenti dati: a.

gli indirizzi dei valorizzatori di latte e dei commercianti diretti; b.

i quantitativi di latte che i produttori hanno venduto ai valorizzatori di latte.

4. Validità

L'obbligo contributivo per i non membri ha effetto sino al 31 dicembre 2003.

B. Organizzazione di produttori Unione svizzera dei contadini 1. Importo dei contributi Quale organizzazione di produttori ai sensi dell'articolo 2, l'Unione svizzera dei
contadini (USC) è autorizzata a incassare dai non membri i seguenti contributi: a.

al massimo 9 centesimi per ogni animale nato della specie bovina; b.

al massimo 2,5 centesimi per ogni animale nato della specie suina; c.

al massimo 2 centesimi per ogni animale nato della specie ovina; d.

al massimo 1 centesimo per ogni animale nato della specie caprina.

2. Utilizzazione dei mezzi finanziari I contributi incassati conformemente al numero 1 devono essere impiegati nel settore
marketing/comunicazione per l'agricoltura svizzera conformemente all'articolo 1
dell'ordinanza del 7 dicembre 199813 sulla promozione dello smercio.

3. Trasmissione di dati L'Ufficio federale dell'agricoltura trasmette su domanda all'USC gli indirizzi dei
detentori di animali nonché i rispettivi effettivi di bestiame.

4. Validità

L'obbligo contributivo per i non membri ha effetto sino al 31 dicembre 2003.

C. Organizzazione di produttori GalloSuisse 1. Importo dei contributi Quale organizzazione di produttori ai sensi dell'articolo 2, GalloSuisse è autorizzata
a incassare dai non membri i seguenti contributi: a.

al massimo 20 centesimi per animale presso gli acquirenti di pulcini o di
pollastrelle;

b.

al massimo 8 centesimi per uovo presso gli acquirenti di uova da cova.

13

RS 916.010

Organizzazioni di categoria e organizzazioni di produttori 7

919.117.72

Soltanto gli acquirenti che detengono almeno 500 galline ovaiole sono soggetti all'obbligo contributivo.

2. Utilizzazione dei mezzi finanziari I contributi incassati conformemente al numero 1 devono essere impiegati nel settore
marketing/comunicazione per le uova svizzere conformemente all'articolo 1
dell'ordinanza del 7 dicembre 199814 sulla promozione dello smercio.

3. Trasmissione di dati L'Ufficio federale trasmette su domanda a GalloSuisse i seguenti dati: a.

gli indirizzi dei produttori svizzeri di uova che detengono più di 500 ovaiole
e il numero di queste ultime effettivamente detenuto; b.

gli indirizzi degli importatori di uova da cova, di pulcini e di pollastrelle
nonché le rispettive quantità importate.

4. Validità

L'obbligo contributivo per i non membri ha effetto sino al 31 dicembre 2003.

D. Organizzazione di categoria Emmentaler Switzerland 1. Importo dei contributi Quale organizzazione di categoria ai sensi dell'articolo 1, «Emmentaler Switzerland» (ES) è autorizzata a incassare dai non membri un contributo massimo di 55
centesimi per ogni chilogrammo di Emmental prodotto.

2. Utilizzazione dei mezzi finanziari Il contributo incassato conformemente al numero 1 deve essere impiegato per le misure seguenti: a.

pubblicità;

b.

relazioni pubbliche; c.

fiere ed esposizioni.

3. Trasmissione di dati La Fiduciaria Latte (TSM) trasmette su domanda all'ES i seguenti dati: a.

gli indirizzi dei produttori e, se disponibili, degli affinatori; b.

i quantitativi di Emmental prodotti; c.

i quantitativi di Emmental commercializzati direttamente.

4. Validità

L'obbligo contributivo per i non membri ha effetto sino al 31 dicembre 2003.

14

RS 916.010

Agricoltura

8

919.117.72

E. Organizzazione di categoria del Gruyère 1. Marcatura

In occasione dell'immagazzinamento presso l'affinatore, ogni forma di formaggio
deve essere marchiata con l'indicazione del numero di ammissione dell'azienda e
del mese di produzione.

2. Sistema di sanzioni 2.1. I produttori di Gruyère che non sono membri dell'organizzazione di categoria
del Gruyère e non soddisfano le esigenze del capitolato d'oneri dell'AOC-Gruyère
per quanto concerne il tenore d'acqua o di materia grassa o la tassazione devono pagare i seguenti importi: Fr./100 kg

Tenore medio di acqua delle partite superiore al massimo
(in g/kg di formaggio) 370 g/kg - 374 g/kg

25.375 g/kg - 379 g/kg

40.+ 379 g/kg

70.Tenore medio di materia grassa delle partite oltre il limite

450g/kg - 464 g/kg

60.465 g/kg - 479 g/kg

40.480 g/kg - 489 g/kg

20.Tassazione

17,5 punti

50.17,0 punti

100.16,5 punti

150.2.2. L'organizzazione di categoria del Gruyère è incaricata di incassare gli importi.

2.3. Dopo deduzione delle spese generali, gli importi sono versati alla Confederazione.

3. Trasmissione di dati 3.1. La Fiduciaria Latte (TSM) trasmette su domanda all'organizzazione di categoria
del Gruyère i seguenti dati: a.

gli indirizzi dei produttori e, se disponibili, degli affinatori; b.

il quantitativo di Gruyère prodotto; c.

i quantitativi di Gruyère commercializzati direttamente; d.

il quantitativo di latte non pastorizzato, trasformato in formaggio.

Organizzazioni di categoria e organizzazioni di produttori 9

919.117.72

3.2. L'organizzazione di categoria del Gruyère può trasmettere ai servizi regionali
d'ispezione e di consulenza in materia di economia lattiera nonché alla Stazione federale di ricerche lattiere i dati necessari e i risultati di analisi.

4. Validità

Le misure della presente parte hanno effetto sino al 31 dicembre 2003.

F. Organizzazione di categoria Vacherin Fribourgeois 1. Contributi per sostenere le misure di solidarietà Quale organizzazione di categoria ai sensi dell'articolo 1, Vacherin Fribourgeois è
autorizzata a incassare dai produttori non membri un contributo massimo di 80 centesimi per ogni chilogrammo di Vacherin Fribourgeois.

2. Misure di solidarietà Il contributo incassato conformemente al numero 1 deve essere impiegato per le misure seguenti: a.

pubblicità;

b.

relazioni pubbliche; c.

fiere ed esposizioni.

3. Trasmissione di dati La Fiduciaria Latte (TSM) trasmette su domanda all'organizzazione di categoria Vacherin Fribourgeois i seguenti dati: a.

gli indirizzi dei produttori e, se disponibili, degli affinatori; b.

il quantitativo di Vacherin Fribourgeois prodotto; c.

i quantitativi di Vacherin Fribourgeois commercializzati direttamente.

4. Validità

L'obbligo contributivo per i non membri ha effetto sino al 31 dicembre 2003.

Agricoltura

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