01.01.2023 - * / In Kraft
01.01.2022 - 31.12.2022
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01.01.2012 - 30.06.2012
01.10.2011 - 31.12.2011
01.07.2011 - 30.09.2011
01.03.2010 - 30.06.2011
01.12.2009 - 28.02.2010
15.03.2009 - 30.11.2009
01.01.2008 - 14.03.2009
01.01.2006 - 31.12.2007
01.07.2004 - 31.12.2005
01.01.2004 - 30.06.2004
01.01.2003 - 31.12.2003
01.11.2002 - 31.12.2002
01.01.2002 - 31.10.2002
01.01.2001 - 31.12.2001
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Versionen Vergleichen

1

Ordinanza

concernente l'estensione delle misure di solidarietà delle organizzazioni di categoria e delle organizzazioni di produttori (Ordinanza sulle organizzazioni di categoria e sulle organizzazioni di produttori, OOCOP) del 30 ottobre 2002 (Stato 1° luglio 2014) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 9 e 177 capoverso 1 della legge del 29 aprile 19981 sull'agricoltura
(LAgr), ordina: Sezione 1: Misure di solidarietà

Art. 1

1 Le misure di solidarietà delle organizzazioni di categoria e delle organizzazioni di produttori possono essere estese nei seguenti ambiti: a. la promozione della qualità; b. le campagne di promozione e di commercializzazione della produzione indigena;

c. il miglioramento della conoscenza e della trasparenza della produzione e del mercato;

d. l'allestimento di contratti standard e di usi commerciali conformi al diritto federale;

e. l'adeguamento della produzione e dell'offerta alle esigenze del mercato; f. il finanziamento delle misure inerenti agli ambiti di cui al capoverso 1 lettere a-c ed e.

2

Le misure di adeguamento della produzione e dell'offerta alle esigenze del mercato si limitano a situazioni straordinarie non dipendenti da problemi strutturali, segnatamente: a. alla pianificazione e al coordinamento della produzione in funzione dello smercio;

RU 2002 4327 1 RS

910.1

919.117.72

Esecuzione della L sull'agricoltura 2

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b. ai programmi di miglioramento della qualità aventi quale conseguenza diretta una limitazione del volume o delle capacità di produzione;

c. alle misure di sgravio del mercato.2 3

Le misure di cui al capoverso 2 lettere b e c devono essere decise da un'organizzazione di categoria o eventualmente da un'organizzazione di produttori qualora non esista alcuna organizzazione di categoria.

4

I prodotti venduti direttamente dal produttore al consumatore finale ad uso privato non soggiacciono alle misure di solidarietà.

Sezione 2: Organizzazioni di categoria e organizzazioni di produttori

Art. 2

Forma giuridica

1

Per richiedere l'estensione di misure di solidarietà, un'organizzazione di categoria dev'essere un'associazione di persone organizzata corporativamente ed adempiere le condizioni previste dall'articolo 8 LAgr.

2

Per richiedere l'estensione di misure di solidarietà, un'organizzazione di produttori dev'essere un'associazione di produttori o di gruppi di produttori organizzata corporativamente. I gruppi di produttori sono costituiti da aziende che producono lo stesso prodotto o gruppo di prodotti.


Art. 3

Rappresentanza del

prodotto

Un prodotto o gruppo di prodotti può essere rappresentato soltanto da un'unica organizzazione di categoria o da un'unica organizzazione di produttori, ad eccezione dei prodotti recanti una designazione ai sensi degli articoli 14-16 e 63 LAgr che possono anche essere rappresentati da un'organizzazione di categoria o da un'organizzazione di produttori specifica.


Art. 4

Rappresentatività delle organizzazioni di categoria Un'organizzazione di categoria è considerata rappresentativa se: a. i suoi membri producono, trasformano ed eventualmente commercializzano almeno la metà delle quantità del prodotto o del gruppo di prodotti immessi sul mercato; b. almeno il 60 per cento dei gestori interessati alle misure di solidarietà oggetto di una richiesta d'estensione sono membri della o delle organizzazioni di produttori;

c. le regioni nelle quali è prodotto o trasformato il prodotto o il gruppo di prodotti sono rappresentate equamente in seno all'organizzazione;

2

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6465).

O sulle organizzazioni di categoria e sulle organizzazioni di produttori 3

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d. almeno i tre quarti dei rappresentanti dei produttori, degli addetti alla trasformazione ed eventualmente dei commercianti in seno all'assemblea dell'organizzazione di categoria esercitano personalmente un'attività inerente alla produzione, alla trasformazione o al commercio del prodotto o del gruppo di prodotti in questione;

e. i rappresentanti in seno all'assemblea dell'organizzazione di categoria sono nominati dall'assemblea della loro organizzazione o dall'insieme dei membri al loro livello.


Art. 5

Rappresentatività delle organizzazioni di produttori Un'organizzazione di produttori è considerata rappresentativa se: a. i suoi membri producono almeno la metà delle quantità del prodotto o del gruppo di prodotti immessi sul mercato; b. almeno il 60 per cento dei gestori interessati alle misure di solidarietà oggetto di una richiesta d'estensione sono membri dell'organizzazione di produttori;

c. le regioni nelle quali è prodotto o trasformato il prodotto o il gruppo di prodotti sono rappresentate equamente in seno all'organizzazione;

d. almeno i tre quarti dei rappresentanti dei produttori in seno all'assemblea dell'organizzazione di produttori esercitano personalmente un'attività inerente alla produzione del prodotto o del gruppo di prodotti in questione; e. i rappresentanti in seno all'assemblea dell'organizzazione di produttori sono nominati dall'assemblea del loro gruppo o dall'insieme dei membri.


Art. 6

Gestione dell'offerta

Se la richiesta d'estensione verte su misure volte ad adeguare la produzione o l'offerta alle esigenze del mercato, gli statuti dei gruppi di produttori o eventualmente quelli dell'organizzazione di categoria per misure adottate a livello della trasformazione o del commercio devono comportare almeno: a. regole comuni concernenti lo smercio dei prodotti; b. l'obbligo di fornire le informazioni richieste dal gruppo o dall'organizzazione a fini statistici, segnatamente quelle riguardanti le superfici, i raccolti, i rendimenti e le vendite dirette.


Art. 7

Procedura decisionale

1

Spetta all'assemblea dei rappresentanti dell'organizzazione di categoria o dell'organizzazione di produttori accettare una misura di solidarietà e richiedere al Consiglio federale la sua estensione.

2

Un'organizzazione di produttori deve prendere decisioni a maggioranza dei due terzi.

Esecuzione della L sull'agricoltura 4

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3

Un'organizzazione di categoria deve prendere decisioni a maggioranza dei due terzi a livello della produzione, della trasformazione ed eventualmente del commercio.

4

Se un'azienda possiede due terzi o più dei voti disponibili al suo livello, si tiene conto dei voti degli altri votanti dello stesso livello.

Sezione 3: Domande

Art. 8

Principio e contenuto 1

Le organizzazioni di categoria e le organizzazioni di produttori inoltrano le domande all'Ufficio federale dell'agricoltura (Ufficio federale).

2

Le domande devono contenere: a. una descrizione della misura di solidarietà per la quale si richiede l'estensione e i suoi obiettivi; b.3 un'argomentazione dettagliata in merito alla necessità di estendere la misura e al suo interesse pubblico. Se concernono l'adeguamento della produzione e dell'offerta alle esigenze del mercato, le domande devono provare che l'evoluzione del mercato presenta un carattere straordinario non dipendente da problemi strutturali o indicare gli elementi sui quali l'organizzazione intende fondarsi per determinare il carattere straordinario dell'evoluzione del mercato; c. la prova che i criteri di cui agli articoli 4-6 sono adempiuti; in particolare sono forniti lo statuto dell'organizzazione ed i dati statistici necessari, nonché nome, qualità e domicilio dei rappresentanti in seno all'assemblea; d. il verbale dell'assemblea dei rappresentanti, che attesti che la misura è stata esposta chiaramente e approvata a ogni livello dalla maggioranza dei due terzi, nonché indichi il risultato della votazione relativa alla richiesta di estensione; e. la descrizione dettagliata dell'attuazione, del finanziamento e del controllo della misura, segnatamente del modo in cui l'organizzazione intende tenere conto delle quantità commercializzate direttamente, non sottoposte alla misura; f. un preventivo e la descrizione dettagliata della destinazione dei fondi, se l'estensione verte sul finanziamento di una misura di solidarietà di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettera f.

3

Le domande di estensione delle misure volte a migliorare la qualità o lo smercio possono riferirsi a una durata massima di quattro anni. Le domande concernenti le misure volte ad adeguare la produzione e l'offerta alle esigenze del mercato possono riferirsi a una durata massima di due anni. Le organizzazioni di categoria e le 3

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6465).

O sulle organizzazioni di categoria e sulle organizzazioni di produttori 5

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organizzazioni di produttori possono chiedere al Consiglio federale una proroga dell'estensione al termine di un nuovo esame.4

Art. 9

Pubblicazione delle domande 1

L'Ufficio federale pubblica nel Foglio ufficiale svizzero di commercio le richieste di estensione delle misure di solidarietà presentate dalle organizzazioni di categoria e dalle organizzazioni di produttori.

2

Chiunque può inoltrare il proprio parere all'Ufficio federale nei 30 giorni successivi alla pubblicazione.

Sezione 4: Misure

Art. 10

Prescrizioni applicabili ai settori qualità, promozione delle vendite e adeguamento della produzione e dell'offerta Nell'allegato 1 sono fissate: a. le misure destinate alla promozione della qualità e delle vendite nonché all'adeguamento della produzione e dell'offerta alle esigenze del mercato; b. la durata delle misure.


Art. 11

Contributi versati alle organizzazioni di categoria e alle organizzazioni di produttori dai non membri 1

Nell'allegato 2 sono fissati: a.5 i contributi che i non membri interessati dalle misure sono tenuti a versare alle diverse organizzazioni di categoria e alle organizzazioni di produttori; b. la durata dell'obbligo contributivo dei non membri; c. l'utilizzazione dei contributi.

2

Se un'organizzazione di categoria o un'organizzazione di produttori riduce l'importo dei contributi dei suoi membri durante la durata di validità dell'obbligo contributivo dei non membri, il contributo dei non membri è ridotto in modo corrispondente. L'organizzazione informa il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)6 sulle modifiche dei contributi. Il DEFR adegua l'allegato in modo corrispondente. 7 4

Introdotto dal n. I dell'O del 14 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6465).

5

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5581).

6

La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

7

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 23 nov. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 5581).

Esecuzione della L sull'agricoltura 6

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3

Essi non devono in alcun caso essere destinati al finanziamento di misure i cui benefici sono riservati ai membri delle organizzazioni di categoria e delle organizzazioni di produttori.

4

Le organizzazioni di categoria e le organizzazioni di produttori affidano a un organo di revisione indipendente il controllo della corretta utilizzazione dei contributi dei non membri. I risultati del controllo sono parte integrante del rapporto di cui all'articolo 13.8

Art. 12

Esecuzione delle misure 1

Le organizzazioni di categoria e le organizzazioni di produttori controllano l'esecuzione delle misure.

2

Esse fatturano i contributi ai non membri.

3

Le aziende o le organizzazioni possono collaborare all'esecuzione.

4

Le organizzazioni di categoria e le organizzazioni di produttori ordinano, mediante decisione, l'esecuzione delle misure in caso di mancata esecuzione da parte degli interessati o se viene richiesta una decisione sui contributi.

5

Negli allegati è stabilito se le organizzazioni di categoria e le organizzazioni di produttori possono adottare misure amministrative.


Art. 13

Obbligo di rendere conto Le organizzazioni di categoria e le organizzazioni di produttori, le cui misure di solidarietà beneficiano di un'estensione, sono tenute a presentare ogni anno un rapporto al DEFR sull'esecuzione e l'efficacia delle misure.


Art. 14

Trasmissione di

dati

1

I servizi menzionati negli allegati trasmettono su richiesta alle organizzazioni di categoria e alle organizzazioni di produttori i dati necessari all'esecuzione delle misure. Possono fatturare le spese.

2

I dati possono essere utilizzati unicamente per le misure previste negli allegati.

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 15

Diritto previgente: abrogazione del L'ordinanza del 7 dicembre 19989 concernente le organizzazioni di categoria e le organizzazioni di produttori è abrogata.

8

Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 26 ott. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5481).

9 [RU

1999 459, 2000 2239, 2001 3574, 2002 3577].

O sulle organizzazioni di categoria e sulle organizzazioni di produttori 7

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Art. 16

Disposizioni transitorie

Il nuovo diritto si applica alle domande pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza.


Art. 17

Entrata in

vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1º gennaio 2003.

Esecuzione della L sull'agricoltura 8

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Allegato 110 (art. 10)

A. Organizzazione di categoria del Gruyère 1. Marcatura In occasione della fabbricazione ogni forma di formaggio deve essere marchiata
sullo scalzo (superficie laterale) con un marchio comprendente almeno il numero di ammissione del luogo di fabbricazione e le denominazioni «Gruyère» o «Gruyère d'alpage».

2. Sistema di sanzioni 2.1 I produttori di Gruyère DOC che non sono membri dell'organizzazione di
categoria del Gruyère e non soddisfano le esigenze dell'elenco degli obblighi del Gruyère DOC per quanto concerne il tenore d'acqua, di materia grassa o la tassazione devono pagare i seguenti importi.

fr./100 kg

Tenore medio di acqua delle partite superiore al massimo (in g/kg di formaggio) 370 g/kg-374 g/kg

25.375 g/kg-379 g/kg

40.+379 g/kg

70.Tenore medio di materia grassa delle partite oltre il limite

450 g/kg-464 g/kg

60.465 g/kg-479 g/kg

40.480 g/kg-489 g/kg

20.Tassazione 17,5 punti

75.17,0 punti

150.16,5 punti

225.2.2 I produttori di Gruyère DOC che non sono membri dell'organizzazione di categoria del Gruyère e le cui partite, in base alle medie semestrali (media ponderata), non soddisfano le esigenze dell'elenco degli obblighi del Gruyère DOC per quanto concerne il tenore d'acqua, di materia grassa o di sale, devono pagare i seguenti importi.

10 Aggiornato dal n. II dell'O del 14 nov. 2007 (RU 2007 6465), dai n. I delle O del 23 mag. 2012 (RU 2012 3471), del 7 giu. 2013 (RU 2013 1759), del 23 ott. 2013 (RU 2013 4025) e dal n. I dell'O del DEFR del 21 mag. 2014, in vigre dal 1° lug. 2014 (RU 2014 1713).

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Criteri:

a. tenore d'acqua inferiore a 345 g/kg b. tenore di materia grassa nella sostanza secca superiore a 530 g/kg c. tenore di sale inferiore a 11 g/kg d. tenore di sale superiore a 17 g/kg fr./100 kg

sulla produzione

del semestre

Almeno un criterio di cui alle lettere a‒d è soddisfatto per due semestri consecutivi 5.Almeno un criterio di cui alle lettere a‒d è soddisfatto per tre semestri consecutivi 10.Almeno un criterio di cui alle lettere a‒d è soddisfatto per quattro semestri consecutivi.

20.2.3 L'organizzazione di categoria del Gruyère è incaricata di incassare gli importi.

2.4 Dopo deduzione delle spese per l'incasso, gli importi sono versati alla Confederazione.

3. Informazioni concernenti gli altri formaggi fabbricati nei caseifici che producono Gruyère In caso di procedimento legale, i produttori di Gruyère indicano, su richiesta,
all'organizzazione di categoria del Gruyère i quantitativi di altro formaggio fabbricati, il nome dell'acquirente e la denominazione con la quale è venduto il prodotto.

4. Trasmissione di dati 4.1 Per ogni produttore di Gruyère DOC o di «altro formaggio a pasta dura, grasso»
secondo la lista dei prodotti del Servizio di amministrazione degli aiuti nel settore lattiero la TSM Fiduciaria sagl (TSM) trasmette all'organizzazione di categoria del Gruyère, su richiesta, i seguenti dati: a. gli indirizzi dei produttori e, se disponibili, degli affinatori; b. il quantitativo di Gruyère DOC prodotto (peso dopo la pressatura) e il numero di forme;

c. il quantitativo di latte trasformato in Gruyère DOC; d. il quantitativo di «altro formaggio a pasta dura, grasso», le cui forme hanno un peso di 15‒62 chilogrammi (peso dopo la pressatura) e il numero di forme; e. il quantitativo di latte trasformato in «altro formaggio a pasta dura, grasso», le cui forme hanno un peso di 15‒62 chilogrammi.

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4.2 L'organizzazione di categoria del Gruyère può trasmettere ai servizi regionali di consulenza in materia di economia lattiera nonché alla Stazione di ricerca Agroscope Liebefeld-Posieux i dati necessari e i risultati di analisi.

5. Validità L'obbligo contributivo per i non membri si applica fino al 31 dicembre 2015.

B. Organizzazione di categoria Interprofessione Latte 1. Campo d'applicazione 1.1 Le disposizioni concernenti i contratti standard (contratti di acquisto di latte) di
cui ai numeri 3-6 si applicano ai produttori di latte, ai commercianti di latte e ai valorizzatori di latte che non sono membri dell'Interprofessione Latte (IP Latte).

1.2 Le disposizioni concernenti la segmentazione del mercato lattiero di cui ai numeri 7-10 e 12 si applicano ai commercianti di latte e ai valorizzatori di latte che non sono membri dell'IP Latte.

1.3 Le disposizioni concernenti i contratti di acquisto di latte e la segmentazione del mercato lattiero si applicano ai non membri soltanto se l'IP Latte le applica ai propri membri.

2. Definizioni a. Commerciante di latte: persona fisica o giuridica nonché società di persone che acquistano e rivendono latte.

b. Valorizzatore di latte: valorizzatore di latte secondo l'articolo 4 dell'ordinanza del 7 dicembre 199811 sulla terminologia agricola.

3. Contratti di acquisto di latte 3. ...
3.2 Per l'acquisto e la vendita di latte, i produttori, i valorizzatori e i commercianti di latte devono concludere un contratto di acquisto di latte scritto della durata di almeno un anno. Il contratto deve: a. contenere un accordo su quantitativo di latte e prezzi del latte; e b. classificare nei seguenti segmenti i quantitativi di latte in base al loro scopo d'utilizzo:

Segmento

Latte

destinato alla produzione di: A - latticini con elevato valore aggiunto (protetti o sostenuti) B - latticini con valore aggiunto limitato o esposti a una concorrenza elevata (non protetti e non sostenuti, incluso il latte ad uso industriale trasformato in formaggio per l'esportazione) 11 RS

910.91

O sulle organizzazioni di categoria e sulle organizzazioni di produttori 11

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Segmento

Latte

destinato alla produzione di: C - prodotti di regolazione e di sgombero senza aiuto 3.3 La classificazione dei singoli latticini nel segmento A, B o C si effettua in base alla seguente tabella: Segmento

Latte

destinato alla produzione di: A

latticini con elevato valore aggiunto (protetti o sostenuti) - latte di consumo, panna di consumo - burro per il commercio al dettaglio indigeno e per l'industria alimentare

- latte in polvere e concentrato per l'industria alimentare - latte trasformato in formaggio proveniente da animali cui non sono stati somministrati insilati - latte ad uso industriale trasformato in formaggio per il mercato indigeno

- yogurt per il mercato indigeno - altri prodotti freschi per il mercato indigeno e per l'esportazione con compensazione del prezzo della materia prima B

latticini con valore aggiunto limitato o esposti a una concorrenza elevata (non protetti e non sostenuti) - ricotta

- yogurt per l'esportazione - bevande a base di latte per il mercato indigeno - latte scremato in polvere per l'esportazione - proteine del latte

- altri prodotti a base di latte fresco per l'esportazione senza compensazione del prezzo della materia prima - latte ad uso industriale trasformato in formaggio per l'esportazione

C prodotti di regolazione e di sgombero senza aiuto - burro e latte scremato in polvere per l'esportazione - latte intero in polvere per l'esportazione - panna per l'esportazione - latte (contenuto minimo di grasso 3%) per l'esportazione - panna per l'esportazione di burro

Esecuzione della L sull'agricoltura 12

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4. Statuti o regolamenti 4.1 Non occorre concludere un contratto scritto se le altre esigenze di cui ai
numeri 3.1 o 3.2 risultano da statuti o da regolamenti di una parte contraente.

4.2 Con riferimento ai numeri 3.1 e 3.2, gli statuti o i regolamenti devono garantire la consegna e il ritiro del latte per almeno un anno anche in caso di uscita o esclusione dall'organizzazione, a condizione che da entrambe le parti si possa ragionevolmente continuare a esigere l'adempimento degli obblighi anche dopo l'uscita o l'esclusione.

5. Obblighi d'informazione 5.1 Il valorizzatore di latte deve informare, su richiesta, il rivenditore di latte sui
segmenti e sui prodotti in cui è stato trasformato il latte da esso fornito.

5.2 Deve informare, su richiesta, i suoi rivenditori di latte sui segmenti e sui prodotti in cui è stato trasformato l'intero quantitativo di latte da essi fornito.

5.3 Il rivenditore di latte deve informare, su richiesta, l'acquirente di latte sul quantitativo di latte da esso fornito, per ciascun segmento, ai diversi acquirenti di latte.

6. Applicazione Le disposizioni concernenti i contratti di acquisto di latte devono essere applicate
immediatamente nel caso di nuovi contratti e alla prima scadenza di disdetta possibile nel caso di contratti esistenti.

7. Conteggi del pagamento del latte Nei conteggi del pagamento del latte i quantitativi di latte e i prezzi devono figurare
individualmente per ciascun segmento.

8. Obbligo di notifica concernente la segmentazione 8.1 Ogni mese devono essere notificati alla TSM Fiduciaria Latte S.a g.l (TSM) i
seguenti dati:

a. gli acquisti di latte nei singoli segmenti per ogni rivenditore di latte; b. le vendite di latte nei singoli segmenti per ogni acquirente di latte; e c. i latticini prodotti con latte dei segmenti B e C ed esportati secondo la struttura prevista dall'IP Latte.

8.2 I dati rilevati in virtù dell'articolo 43 capoverso 1 LAgr possono essere utilizzati dalla TSM per la plausibilizzazione delle notifiche di cui al numero 8.1 e per il calcolo del bilancio del grasso e delle proteine del latte di cui al numero 9.3.

8.3 Su richiesta, occorre presentare alla TSM i giustificativi di vendita e di esportazione per i latticini prodotti ed esportati dei segmenti B e C a scopo di controllo.

9. Controllo della congruenza dei quantitativi 9.1 Terminato il periodo dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno seguente, la TSM
verifica immediatamente, per ogni commerciante e valorizzatore di latte, se i quanti

O sulle organizzazioni di categoria e sulle organizzazioni di produttori 13

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tativi di latte acquistati nei segmenti B e C coincidono con i quantitativi venduti o con i latticini prodotti ed esportati in questi stessi segmenti.

9.2 Nel periodo dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno seguente, lo scarto tra il quantitativo di latte acquistato e quello venduto o tra il quantitativo trasformato e quello esportato nei segmenti B e C deve rappresentare, per ciascun segmento, il 5 per cento al massimo del quantitativo di latte acquistato nel rispettivo segmento.

9.3 Nel caso in cui non siano stati prodotti latticini, il controllo è eseguito sulla base di un confronto dei quantitativi di latte. Per il controllo nella produzione di latticini nel segmento B si calcola un bilancio delle proteine del latte (in kg), per quello nella produzione di latticini nel segmento C un bilancio del grasso e delle proteine del latte (in kg). 9.4 La TSM informa l'IP Latte nel caso in cui, nel periodo dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno seguente, risulti uno scarto superiore al 5 per cento per ciascun segmento o esistano fondati dubbi riguardo alla correttezza delle notifiche dei dati.

Essa trasmette all'IP Latte i dati corrispondenti.

10. Controllo dei contratti di acquisto di latte e dei conteggi del pagamento del latte
Su richiesta, occorre presentare all'IP Latte i seguenti documenti a scopo di controllo: a. i contratti di acquisto di latte conclusi; b. i conteggi del pagamento del latte.

11. Trasmissione di dati aggregati La TSM trasmette ogni mese all'IP Latte i seguenti dati aggregati, che devono essere
notificati in virtù del numero 8.1: a. il totale degli acquisti di latte per ciascun segmento; b. il totale delle vendite di latte per ciascun segmento; c. il totale dei latticini prodotti con latte dei segmenti B e C ed esportati.

12. Sistema di sanzioni
12.1 Qualora si rilevino lacune nell'applicazione delle disposizioni di cui ai numeri 7-9, queste devono essere colmate entro 30 giorni. In caso di colpa del commerciante o del valorizzatore di latte, questi è tenuto a versare un importo di 2000 franchi.

12.2 Se entro il termine stabilito le lacune non sono colmate o lo sono in maniera insufficiente, è concessa una proroga di 30 giorni al massimo. Oltre all'importo di cui al numero 12.1, può essere prelevata una somma massima di 10 000 franchi.

12.3 Se le lacune non sono state colmate allo scadere della proroga, per ogni chilogrammo di latte acquistato in più o venduto in meno nei segmenti B e C può essere riscosso un importo corrispondente al massimo alla differenza tra il prezzo d'acquisto e il prezzo indicativo dell'IP Latte per il segmento A, maggiorato di 10 centesimi.

Esecuzione della L sull'agricoltura 14

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13. Esecuzione L'IP Latte esegue le disposizioni del presente allegato. Versa gli importi riscossi alla
Confederazione.

14. Validità L'obbligo per i non membri di rispettare le disposizioni è applicabile fino al
30 giugno 2015.

C. Organizzazione di categoria Emmentaler Switzerland 1. Campo d'applicazione 1.1 Le disposizioni concernenti la gestione dei quantitativi si applicano ai produttori
di Emmentaler che non sono membri dell'organizzazione di categoria Emmentaler Switzerland (ES).

1.2 Le disposizioni concernenti la gestione dei quantitativi si applicano a tali persone soltanto nella misura in cui l'ES le applica ai propri membri.

2. Quantitativo di riferimento 2.1 A ogni unità di produzione (caseificio) è attribuito un diritto alla produzione di
un determinato quantitativo di Emmentaler (in kg) per un anno (quantitativo di riferimento). Per l'Emmentaler e l'Emmentaler bio vengono attribuiti diritti separati.

2.2 Per le unità di produzione chiuse il cui quantitativo di riferimento è stato trasferito ad altre unità di produzione la riassegnazione di un quantitativo di riferimento è possibile solo attraverso il trasferimento da un'unità di produzione in chiusura, tenendo conto del flusso di latte di cui al numero 8.

2.3 Il quantitativo di riferimento di unità di produzione chiuse dalle quali non è stato trasferito alcun quantitativo di riferimento ad altre unità di produzione decade.

Al momento della riattivazione dell'unità di produzione, a quest'ultima viene attribuito un quantitativo di riferimento in base alle prescrizioni di cui al numero 3.2.

3. Base di calcolo per il quantitativo di riferimento 3.1 Per le unità di produzione che già al momento dell'entrata in vigore del presente
allegato producono Emmentaler, il quantitativo di riferimento si calcola come segue: a. per un'unità di produzione che nell'anno di produzione 2010/2011 (1° maggio 2010-30 aprile 2011) ha prodotto Emmentaler come membro dell'ES, il quantitativo di riferimento corrisponde al proprio quantitativo di riferimento nell'anno di produzione 2010/2011.

b. per un'unità di produzione che nell'anno di produzione 2010/2011 e fino all'entrata in vigore del presente allegato ha ripreso latte conforme all'elenco degli obblighi da unità di produzione in chiusura, il quantitativo di riferimento ammonta al massimo alla somma del proprio quantitativo di riferimento di cui alla lettera a e del quantitativo di riferimento verificato dall'ES che l'unità di produzione in chiusura può trasferire. Il quantitativo di riferi

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mento delle unità di produzione in chiusura viene trasferito all'unità di produzione che lo riprende soltanto se il latte ripreso viene trasformato nella stessa per almeno un anno. Tale quantitativo di riferimento è calcolato utilizzando il quantitativo di latte ripreso, conforme all'elenco degli obblighi, e il coefficiente di rendimento 8,15. Il latte acquisito da altre fonti non dà diritto alle unità di produzione che lo riprendono a un quantitativo di riferimento supplementare.

3.2 Per le unità di produzione che vogliono avviare la produzione di Emmentaler dall'entrata in vigore del presente allegato, il quantitativo di riferimento è fissato tenendo in considerazione i seguenti punti: a. l'attribuzione di un quantitativo di riferimento è possibile solo se nella media degli ultimi sei mesi di produzione di tutte le unità di produzione almeno il 90 per cento del quantitativo di riferimento è stato deliberato.

b. il quantitativo di riferimento è calcolato utilizzando il quantitativo di latte conforme all'elenco degli obblighi e il coefficiente di rendimento 8,15. Il quantitativo di riferimento risultante non può superare il quantitativo di riferimento medio di tutte le unità di produzione.

3.3 Per le unità di produzione alle quali l'ES, nel febbraio 2011, ha prospettato un determinato quantitativo di riferimento nell'ambito della cosiddetta Carta dell'Emmentaler, si applica tale quantitativo di riferimento.

3.4 Ai produttori di formaggio il quantitativo di riferimento della rispettiva unità di produzione viene attribuito mediante decisione.

4. Delibera della produzione La percentuale del quantitativo di riferimento, deliberata per un determinato periodo
(delibera della produzione), corrisponde alla percentuale che l'ES delibera ai fini della produzione per i propri membri. Tale percentuale è vincolante per tutte le unità di produzione. Per l'Emmentaler e l'Emmentaler bio vengono deliberate percentuali separate.

5. Quantitativo di produzione deliberato individualmente 5.1 A cadenza almeno trimestrale per ciascuna unità di produzione viene deliberato
un determinato quantitativo di produzione (in kg).

5.2 Tale quantitativo di produzione è costituito da un quantitativo di base e da un bonus o malus per la qualità. Comprende il quantitativo di Emmentaler in chilogrammi, inclusa la riserva locale e la merce declassata alla seconda o terza classe. La riserva locale è il quantitativo di Emmentaler che un produttore smercia direttamente e non attraverso un'azienda commerciale nell'ambito della vendita locale.

5.3 Il quantitativo di base si calcola sulla scorta della percentuale del quantitativo di riferimento deliberata ai sensi del numero 4 per il corrispettivo periodo di produzione.

5.4 Per il calcolo del bonus o del malus per la qualità fungono da riferimento le produzioni mensili tassate negli ultimi sei mesi. I punti medi di tassazione di ogni unità di produzione vengono ricalcolati per ogni quantitativo di produzione delibe

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rato. In base alla qualità nel periodo di riferimento, le unità di produzione vengono classificate nei seguenti sette livelli: a. livello 1 (19,75-20,00 punti di tassazione): riceve un bonus (quantitativo di base più il 10 %);

b. livello 2 (19,50-<19,75 punti di tassazione): riceve un bonus (quantitativo di base più il 7,5 %);

c. livello 3 (19,25-<19,50 punti di tassazione): riceve un bonus (quantitativo di base più il 5 %);

d. livello 4 (18,75-<19,25 punti di tassazione): riceve il quantitativo di base; e. livello 5 (18,50-<18,75 punti di tassazione): riceve un malus (quantitativo di base meno il 5 %);

f.

livello 6 (18,25-<18,50 punti di tassazione): riceve un malus (quantitativo di base meno il 7,5 %); g. livello 7 (<18,25 punti di tassazione): riceve un malus (quantitativo di base meno il 10 %).

5.5 Le unità di produzione che avviano la produzione o che non presentano risultati di tassazione negli ultimi sei mesi, ad esempio per un'interruzione d'esercizio, vengono classificate nel livello 4 per i primi sei mesi di produzione.

5.6 Il quantitativo di produzione viene attribuito ai produttori mediante decisione.

6. Trasferimento temporaneo di quantitativi di produzione
6.1 Con il consenso di tutti gli interessati e in casi motivati, segnatamente ristrutturazione/rinnovamento, mancanza di personale per servizio militare, incidente o ferie oppure temporanea carenza di latte, i quantitativi di produzione possono essere trasferiti per un periodo limitato tra le unità di produzione. Tutti i trasferimenti devono essere comunicati per scritto all'ES entro il periodo corrente di produzione.

6.2 L'unità di produzione cedente deve trasferire almeno il 25 per cento del quantitativo di produzione deliberato. Il quantitativo di riferimento resta nell'unità di produzione d'origine.

7. Superamento o mancato raggiungimento del quantitativo di produzione deliberato individualmente 7.1 Non appena sono disponibili i dati di cui al numero 11, per ogni quantitativo di
produzione deliberato individualmente viene allestito un conteggio (in kg) scritto.

Chi ha prodotto più di tale quantitativo, per la produzione in esubero deve versare una tassa di 2.50 franchi il chilogrammo, previa deduzione del superamento esentasse di cui al numero 7.3.

7.2 Chi supera il quantitativo di produzione deliberato deve inoltre compensare la produzione in esubero, entro 12 mesi, previa deduzione del superamento esentasse di cui al numero 7.3. Di regola, il quantitativo da compensare viene dedotto, dopo comunicazione del suo importo, alla successiva delibera individuale di un quantitativo di produzione.

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7.3 A ogni unità di produzione è concesso un superamento esentasse del 5 per cento di un dodicesimo del quantitativo di riferimento. In occasione di ogni delibera individuale di un quantitativo di produzione, tale superamento viene ricalcolato in maniera continua tenendo conto di eventuali superamenti o mancati raggiungimenti.

Il mancato raggiungimento serve esclusivamente a compensare il superamento esentasse tollerato e non dà diritto alla produzione suppletiva.

7.4 Chi produce meno del quantitativo di produzione deliberato perde il diritto sul quantitativo non prodotto. È fatto salvo il numero 7.3.

8. Trasferimento di quantitativi di riferimento
8.1 Alle unità di produzione può essere trasferito il rispettivo quantitativo di riferimento se: a. l'unità di produzione cedente viene chiusa; b. il consorzio caseario cedente e il produttore di formaggio cedente danno il loro consenso scritto; c. il consorzio caseario che lo riprende e il produttore di formaggio che lo riprende danno il loro consenso scritto; e d. il quantitativo di latte ripreso viene trasformato per almeno un anno in queste unità di produzione.

8.2 Il quantitativo di riferimento trasferibile è calcolato utilizzando il quantitativo di latte ripreso, conforme all'elenco degli obblighi, e il coefficiente di rendimento 8,15.

8.3 Il latte acquisito da altre fonti non dà diritto a un quantitativo di produzione supplementare di Emmentaler.

9. Cessazione della produzione
I quantitativi di riferimento di unità di produzione che cessano di produrre Emmentaler decadono se non vengono ripresi da altri produttori di Emmentaler.

10. Comunità di produzione 10.1 Per l'applicazione della gestione dei quantitativi le comunità di produzione
sono trattate come un'unità di produzione se e fino a quando: a. presentano una struttura corporativa o associativa duratura; e b. tutte le unità di produzione danno il loro consenso scritto alla gestione del proprio quantitativo concreto di produzione da parte della comunità di produzione.

10.2 Se un'unità di produzione lascia la comunità di produzione e continua a produrre al di fuori di questa, mantiene il suo quantitativo di riferimento.

10.3 Se un'unità di produzione ha cessato o cessa la produzione dopo l'anno di produzione 2010/2011, il suo quantitativo di riferimento può essere trasferito alle altre unità di produzione della comunità di produzione.

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11. Obbligo di notifica del produttore I produttori notificano all'ES il quantitativo di Emmentaler pesato a metà del terzo
mese dopo il mese di produzione (riserva locale compresa), nonché la merce declassata alla seconda o terza classe in chilogrammi e il rispettivo numero di forme. I dati vanno trasmessi all'ES entro il primo giorno del mese successivo.

12. Trasmissione di dati Per ogni unità di produzione di Emmentaler o di «altro formaggio a pasta dura,
grasso», giusta la lista dei prodotti TSM di cui alla lettera d, la TSM Fiduciaria Latte S.a g.l (TSM) trasmette all'ES, su richiesta, i seguenti dati: a. gli indirizzi dei produttori e, se disponibili, quelli degli affinatori; b. il quantitativo di Emmentaler prodotto (peso dopo la pressatura) e il numero di forme;

c. il quantitativo di latte trasformato in Emmentaler; d. il quantitativo di «altro formaggio a pasta dura, grasso» prodotto le cui forme pesano più di 70 chilogrammi (peso dopo la pressatura) e il numero di forme; e. il quantitativo di latte trasformato in «altro formaggio a pasta dura, grasso» le cui forme pesano più di 70 chilogrammi; f.

il quantitativo di «formaggio a pasta dura, materia prima per formaggio fuso, grasso» le cui forme pesano più di 70 chilogrammi (peso dopo la pressatura) e il numero di forme; g. il quantitativo di latte trasformato in «formaggio a pasta dura, materia prima per formaggio fuso, grasso» le cui forme pesano più di 70 chilogrammi.

13. Esecuzione 13.1 L'ES fissa il quantitativo di riferimento per le unità di produzione.
13.2 Esegue le disposizioni del presente allegato. Riscuote le tasse di cui al numero 7.1 e le versa alla Confederazione.

14. Validità L'obbligo per i non membri di rispettare le disposizioni è applicabile fino al
30 giugno 2015.

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Allegato 212 (art. 11)

A. Organizzazione di produttori Produttori Svizzeri di Latte 1. Importo del contributo I non membri devono versare alla Federazione Produttori Svizzeri di Latte (PSL),
quale organizzazione di produttori ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2, 0,725 centesimi per chilogrammo di latte commercializzato.

2. Utilizzazione dei contributi
Il contributo versato deve essere impiegato per le seguenti misure intese a promuovere lo smercio in Svizzera e all'estero indipendentemente dalla marca: a. ricerche di marketing; b. pubblicità generica di base; c. misure generiche di promozione delle vendite; d. campagna informativa sul valore nutritivo, sulla freschezza e sulla qualità del latte e dei latticini; e. misure che interessano più categorie adottate in collaborazione con AgroMarketing Suisse (AMS);

f. misure di marketing adottate da Switzerland Cheese Marketing (SCM) a favore dei formaggi svizzeri.

3. Trasmissione di dati La TSM trasmette su richiesta alla PSL i seguenti dati: a. gli indirizzi degli addetti alla valorizzazione del latte e dei commercianti diretti;

b. i quantitativi di latte che i produttori hanno venduto agli addetti alla valorizzazione del latte.

4. Validità L'obbligo contributivo per i non membri si applica fino al 31 dicembre 2015.

12 Aggiornato dal n. II dell'O del 14 nov. 2007 (RU 2007 6465), dai n. I delle O del 25 feb. 2009 (RU 2009 883), del 18 nov. 2009 (RU 2009 5883), del 25 mag. 2011 (RU 2011 2417), del 31 ago. 2011 (RU 2011 4347), dal n. II dell'O del 26 ott. 2011 (RU 2011 5481), dal n. I dell'O del 23 mag. 2012 (RU 2012 3471) e del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4025).

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B. Organizzazione di produttori Unione svizzera dei contadini 1. Importo dei contributi I non membri devono versare all'Unione svizzera dei contadini (USC), quale organizzazione di produttori ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2, i seguenti contributi: a. 9 centesimi per ogni animale nato della specie bovina; b. 2.5 centesimi per ogni animale nato della specie suina; c. 2 centesimi per ogni animale nato della specie ovina; d. 1 centesimo per ogni animale nato della specie caprina.

2. Utilizzazione dei contributi I contributi versati conformemente al numero 1 devono essere impiegati nel settore marketing/comunicazione per l'agricoltura svizzera secondo l'articolo 1 dell'ordinanza del 7 dicembre 199813 sulla promozione dello smercio.

3. Trasmissione di dati L'Ufficio federale trasmette su richiesta all'USC gli indirizzi dei detentori di animali nonché i rispettivi effettivi di bestiame.

4. Validità

L'obbligo contributivo per i non membri si applica fino al 31 dicembre 2015.

C. Organizzazione di produttori GalloSuisse 1. Importo dei contributi 1. I non membri devono versare a GalloSuisse, quale organizzazione di produttori ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2, i seguenti contributi: a. 30 centesimi per animale presso gli acquirenti di pulcini femmina o di pollastrelle;

b. 12 centesimi per uovo presso gli acquirenti di uova da cova.

1. Soltanto gli acquirenti che detengono almeno 500 galline da allevamento delle razze ovaiole o 500 galline ovaiole soggiacciono all'obbligo contributivo.

13 [RU

1998 3205, 2000 187 art. 22 cpv. 1 n. 23, 2002 4311, 2003 5415. RU 2006 2695 art. 19]. Vedi ora l'O del 9 giu. 2006 concernente il sostegno alla promozione dello smercio di prodotti agricoli (RS 916.010).

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2. Utilizzazione dei contributi I contributi versati conformemente al numero 1 devono essere impiegati nel settore marketing/comunicazione per le uova svizzere secondo l'articolo 1 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 sulla promozione dello smercio.

3. Trasmissione dei dati L'Ufficio federale trasmette a GalloSuisse, su richiesta, i seguenti dati: a. gli indirizzi dei produttori svizzeri che detengono almeno 500 galline da allevamento delle razze ovaiole o 500 galline ovaiole, nonché il numero di animali effettivamente detenuto; b. gli indirizzi degli importatori di uova da cova, pulcini e pollastrelle, nonché i rispettivi quantitativi importati.

4. Validità

L'obbligo contributivo per i non membri si applica fino al 31 dicembre 2015.

D. Organizzazione di categoria Emmentaler Switzerland 1. Importo dei contributi 1.1. I produttori non membri devono versare a Emmentaler Switzerland (ES), quale organizzazione di categoria ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1, un contributo di 55 centesimi per chilogrammo di Emmentaler fabbricato.

1.2. Se il contributo è calcolato in base al quantitativo di latte trasformato in Emmentaler, si considera un coefficiente di rendimento pari a 8,15.

2. Utilizzazione dei contributi Il contributo versato conformemente al numero 1 deve essere impiegato per le misure seguenti: a. pubblicità; b. relazioni pubbliche;

c. fiere

ed

esposizioni.

3. Trasmissione di dati Per ogni produttore di Emmentaler o di «altro formaggio a pasta dura, grasso» (lettera d), giusta la lista dei prodotti SAAL, la TSM trasmette all'ES, su richiesta, i seguenti dati: a. gli indirizzi dei produttori e, se disponibili, quelli degli affinatori; b. i quantitativi di Emmentaler fabbricati (peso dopo la pressatura) e il numero di forme;

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c. il quantitativo di latte trasformato in Emmentaler; d. il quantitativo di «altro formaggio a pasta dura, grasso», le cui forme pesano più di 70 chilogrammi (peso dopo la pressatura) e il numero di forme; e. il quantitativo di latte trasformato in «altro formaggio a pasta dura, grasso», le cui forme pesano più di 70 chilogrammi f.

il quantitativo di «formaggio a pasta dura, materia prima per formaggio fuso, grasso» le cui forme pesano più di 70 chilogrammi (peso dopo la pressatura) e il numero di forme; g. il quantitativo di latte trasformato in «formaggio a pasta dura, materia prima per formaggio fuso, grasso» le cui forme pesano di più di 70 chilogrammi.

4. Validità

L'obbligo contributivo per i non membri si applica fino al 31 dicembre 2015.

E. Organizzazione di categoria Interprofession du Vacherin Fribourgeois

1. Importo dei contributi 1. I produttori non membri devono versare all'organizzazione di categoria del Vacherin Fribourgeois, quale organizzazione di categoria ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1, un contributo di 80 centesimi per chilogrammo di Vacherin Fribourgeois fabbricato.

1. Se il contributo è calcolato in base al quantitativo di latte trasformato in Vacherin Fribourgeois, è considerato un coefficiente di rendimento pari a 11,026.

2. Misure di solidarietà Il contributo versato conformemente al numero 1 deve essere impiegato per le misure seguenti: a. pubblicità; b. relazioni pubbliche;

c. fiere

ed

esposizioni.

3. Trasmissione dei dati Per ogni produttore di Vacherin Fribourgeois o di «altro formaggio a pasta dura, grasso» (lettera d), giusta la lista dei prodotti SAAL, la TSM trasmette all'organizzazione di categoria del Vacherin Fribourgeois, su richiesta, i seguenti dati: a. gli indirizzi dei produttori e, se disponibili, quelli degli affinatori; b. i quantitativi di Vacherin fribourgeois fabbricati (peso dopo la pressatura) e il numero di forme;

c. il quantitativo di latte trasformato in Vacherin fribourgeois;

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d. il quantitativo di «altro formaggio a pasta dura, grasso», le cui forme hanno un peso compreso fra 5 e 12 chilogrammi (peso dopo la pressatura) e il numero di forme; e. il quantitativo di latte trasformato in «altro formaggio a pasta dura, grasso», le cui forme hanno un peso compreso fra 5 e 12 chilogrammi.

4. Validità

L'obbligo contributivo per i non membri si applica fino al 31 dicembre 2015.

F. ...

G. ...

H. …

I. Organizzazione di categoria Interprofessione della vite e del vino svizzeri 1. Importo dei contributi 1.1 I produttori che non sono membri devono versare allʼInterprofessione della vite
e del vino svizzeri, quale organizzazione di categoria ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2, un contributo annuale di 0,455 centesimi per metro quadrato di superficie iscritta nel catasto viticolo. A questo scopo è determinante la superficie iscritta nel catasto viticolo dell'anno che precede la riscossione.

1.2 I vinificatori che non sono membri devono versare allʼInterprofessione della vite e del vino svizzeri, quale organizzazione di categoria ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2, un contributo annuale di 0,55 centesimi per chilogrammo di uva incantinata.

A questo scopo è determinante la dichiarazione di incantinamento di cui all'articolo 29 capoverso 6 dell'ordinanza del 14 novembre 200714 sul vino presentata nell'anno che precede la riscossione.

1.3 I non membri sono esentati dall'obbligo contributivo se il Cantone, un'organizzazione di categoria o un'organizzazione cantonale riscuote contributi d'incentivazione in base alle proprie disposizioni presso tutti gli attori e si prende a carico i contributi dei non membri.

1.4 Lʼorganizzazione di categoria Interprofessione della vite e del vino svizzeri può delegare la riscossione dei contributi alle organizzazioni di categoria cantonali o sovracantonali che sono suoi membri. Queste ultime possono delegare la riscossione dei contributi a un'organizzazione o a un fiduciario.

14 RS

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1.5 Il contributo per i non membri non è riscosso qualora l'importo dovuto secondo i numeri 1.1 e 1.2 sia inferiore a dieci franchi.

2. Misure di solidarietà
Il contributo da versare secondo il numero 1 può essere impiegato solo per le campagne pubblicitarie di promozione dei vini svizzeri degli anni 2012, 2013 e 2014. I fondi rimasti inutilizzati al termine di ogni anno possono essere riportati a nuovo per finanziare le stesse misure.

3. Trasmissione di dati 3.1 Su domanda, i servizi cantonali competenti della vitivinicoltura e del controllo
della vendemmia trasmettono all'Interprofessione della vite e del vino svizzeri o alle organizzazioni di categoria cantonali o sovracantonali che sono suoi membri dati sulle superfici e sulle quantità incantinate per produttore o per vinificatore.

3.2 Su domanda, i servizi cantonali competenti della vitivinicoltura e del controllo della vendemmia trasmettono all'Interprofessione della vite e del vino svizzeri o alle organizzazioni di categoria cantonali o sovracantonali che sono suoi membri gli indirizzi dei produttori e dei vinificatori.

4. Validità L'obbligo contributivo per i non membri si applica fino al 31 dicembre 2014.