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1

Ordinanza

concernente l'estensione delle misure di solidarietà delle organizzazioni di categoria e delle organizzazioni di produttori (Ordinanza sulle organizzazioni di categoria e sulle organizzazioni di produttori; OOCOP) del 30 ottobre 2002 (Stato 29 giugno 2004) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 9 e 177 capoverso 1 della legge del 29 aprile 19981 sull'agricoltura
(LAgr), ordina: Sezione 1: Misure di solidarietà

Art. 1

1 Le misure di solidarietà delle organizzazioni di categoria e delle organizzazioni di produttori possono essere estese nei seguenti ambiti: a. la

promozione della qualità; b. le campagne di promozione e di commercializzazione della produzione indigena;

c. il miglioramento della conoscenza e della trasparenza della produzione e del mercato;

d. l'allestimento di contratti standard e di usi commerciali conformi al diritto federale;

e. l'adeguamento della produzione e dell'offerta alle esigenze del mercato; f.

il finanziamento delle misure inerenti agli ambiti di cui al capoverso 1 lettere a-c ed e.

2

Le misure di adeguamento della produzione e dell'offerta alle esigenze del mercato si limitano:

a. alla previsione e al coordinamento della produzione in funzione dello smercio;

b. ai programmi di miglioramento della qualità aventi quale conseguenza diretta una limitazione del volume o delle capacità di produzione;

RU 2002 4327 1 RS

910.1

919.117.72

Agricoltura

2

919.117.72

c. alle misure di sgravio del mercato nel caso di un'evoluzione straordinaria non legata a problemi di natura strutturale.

3

Le misure di cui al capoverso 2 lettere b e c devono essere decise da un'organizzazione di categoria o eventualmente da un'organizzazione di produttori qualora non esista alcuna organizzazione di categoria.

4

I prodotti venduti direttamente dal produttore al consumatore finale ad uso privato non soggiacciono alle misure di solidarietà.

Sezione 2: Organizzazioni di categoria e organizzazioni di produttori

Art. 2

Forma giuridica

1

Per richiedere l'estensione di misure di solidarietà, un'organizzazione di categoria dev'essere un'associazione di persone organizzata corporativamente ed adempiere le condizioni previste dall'articolo 8 LAgr.

2

Per richiedere l'estensione di misure di solidarietà, un'organizzazione di produttori dev'essere un'associazione di produttori o di gruppi di produttori organizzata corporativamente. I gruppi di produttori sono costituiti da aziende che producono lo stesso prodotto o gruppo di prodotti.


Art. 3

Rappresentanza del

prodotto

Un prodotto o gruppo di prodotti può essere rappresentato soltanto da un'unica organizzazione di categoria o da un'unica organizzazione di produttori, ad eccezione dei prodotti recanti una designazione ai sensi degli articoli 14-16 e 63 LAgr che possono anche essere rappresentati da un'organizzazione di categoria o da un'orga- nizzazione di produttori specifica.


Art. 4

Rappresentatività delle organizzazioni di categoria Un'organizzazione di categoria è considerata rappresentativa se: a. i suoi membri producono, trasformano ed eventualmente commercializzano almeno la metà delle quantità del prodotto o del gruppo di prodotti immessi sul mercato; b. almeno il 60 per cento dei gestori interessati alle misure di solidarietà oggetto di una richiesta d'estensione sono membri della o delle organizzazioni di produttori;

c. le regioni nelle quali è prodotto o trasformato il prodotto o il gruppo di prodotti sono rappresentate equamente in seno all'organizzazione;

d. almeno i tre quarti dei rappresentanti dei produttori, degli addetti alla trasformazione ed eventualmente dei commercianti in seno all'assemblea

dell'organizzazione di categoria esercitano personalmente un'attività inerente alla produzione, alla trasformazione o al commercio del prodotto o del gruppo di prodotti in questione;

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e. i rappresentanti in seno all'assemblea dell'organizzazione di categoria sono nominati dall'assemblea della loro organizzazione o dall'insieme dei membri al loro livello.


Art. 5

Rappresentatività delle organizzazioni di produttori Un'organizzazione di produttori è considerata rappresentativa se: a. i suoi membri producono almeno la metà delle quantità del prodotto o del gruppo di prodotti immessi sul mercato; b. almeno il 60 per cento dei gestori interessati alle misure di solidarietà oggetto di una richiesta d'estensione sono membri dell'organizzazione di produttori; c. le regioni nelle quali è prodotto o trasformato il prodotto o il gruppo di prodotti sono rappresentate equamente in seno all'organizzazione; d. almeno i tre quarti dei rappresentanti dei produttori in seno all'assemblea dell'organizzazione di produttori esercitano personalmente un'attività inerente alla produzione del prodotto o del gruppo di prodotti in questione;

e. i rappresentanti in seno all'assemblea dell'organizzazione di produttori sono nominati dall'assemblea del loro gruppo o dall'insieme dei membri.


Art. 6

Gestione dell'offerta

Se la richiesta d'estensione verte su misure volte ad adeguare la produzione o l'offerta alle esigenze del mercato, gli statuti dei gruppi di produttori o eventualmente quelli dell'organizzazione di categoria per misure adottate a livello della trasformazione o del commercio devono comportare almeno: a. regole

comuni

concernenti lo smercio dei prodotti; b. l'obbligo di fornire le informazioni richieste dal gruppo o dall'organizzazione a fini statistici, segnatamente quelle riguardanti le superfici, i raccolti, i rendimenti e le vendite dirette.


Art. 7

Procedura decisionale

1

Spetta all'assemblea dei rappresentanti dell'organizzazione di categoria o dell'organizzazione di produttori accettare una misura di solidarietà e richiedere al Consiglio federale la sua estensione.

2

Un'organizzazione di produttori deve prendere decisioni a maggioranza dei due terzi.

3

Un'organizzazione di categoria deve prendere decisioni a maggioranza dei due terzi a livello della produzione, della trasformazione ed eventualmente del commercio.

4

Se un'azienda possiede due terzi o più dei voti disponibili al suo livello, si tiene conto dei voti degli altri votanti dello stesso livello.

Agricoltura

4

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Sezione 3: Domande

Art. 8

Principio e

contenuto

1

Le organizzazioni di categoria e le organizzazioni di produttori inoltrano le domande all'Ufficio federale dell'agricoltura (Ufficio federale).

2

Le domande devono contenere: a. una descrizione della misura di solidarietà per la quale si richiede l'estensione e i suoi obiettivi; b. un'argomentazione dettagliata in merito alla necessità di estendere la misura e al suo interesse pubblico; c. la prova che i criteri di cui agli articoli 4-6 sono adempiuti; in particolare sono forniti lo statuto dell'organizzazione ed i dati statistici necessari, nonché nome, qualità e domicilio dei rappresentanti in seno all'assemblea;

d. il verbale dell'assemblea dei rappresentanti, che attesti che la misura è stata esposta chiaramente e approvata a ogni livello dalla maggioranza dei due terzi, nonché indichi il risultato della votazione relativa alla richiesta di estensione; e. la descrizione dettagliata dell'attuazione, del finanziamento e del controllo della misura, segnatamente del modo in cui l'organizzazione intende tenere conto delle quantità commercializzate direttamente, non sottoposte alla misura; f. un preventivo e la descrizione dettagliata della destinazione dei fondi, se l'estensione verte sul finanziamento di una misura di solidarietà di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettera f.


Art. 9

Pubblicazione delle domande 1

L'Ufficio federale pubblica nel Foglio ufficiale svizzero di commercio le richieste di estensione delle misure di solidarietà presentate dalle organizzazioni di categoria e dalle organizzazioni di produttori.

2

Chiunque può inoltrare il proprio parere all'Ufficio federale nei 30 giorni successivi alla pubblicazione.

Sezione 4: Misure

Art. 10

Prescrizioni applicabili ai settori qualità, promozione delle vendite e adeguamento della produzione e dell'offerta Nell'allegato 1 sono fissate: a. le misure destinate alla promozione della qualità e delle vendite nonché all'adeguamento della produzione e dell'offerta alle esigenze del mercato; b. la durata delle misure.

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Art. 11

Contributi versati alle organizzazioni di categoria e alle organizzazioni di produttori dai non membri 1

Nell'allegato 2 sono fissati: a. i contributi massimi che i non membri interessati dalle misure sono tenuti a versare alle diverse organizzazioni di categoria e alle organizzazioni di produttori; b. la durata dell'obbligo contributivo dei non membri; c. l'utilizzazione dei

contributi.

2

I contributi dei non membri non devono superare l'importo dei contributi dei membri delle organizzazioni di categoria e delle organizzazioni di produttori.

3

Essi non devono in alcun caso essere destinati al finanziamento di misure i cui benefici sono riservati ai membri delle organizzazioni di categoria e delle organizzazioni di produttori.

4

Le organizzazioni di categoria e le organizzazioni di produttori tengono un conto separato il cui controllo è affidato ad un organo di revisione indipendente.


Art. 12

Esecuzione delle misure 1

Le organizzazioni di categoria e le organizzazioni di produttori controllano l'esecuzione delle misure.

2

Esse fatturano i contributi ai non membri.

3

Le aziende o le organizzazioni possono collaborare all'esecuzione.

4

Le organizzazioni di categoria e le organizzazioni di produttori ordinano, mediante decisione, l'esecuzione delle misure in caso di mancata esecuzione da parte degli interessati o se viene richiesta una decisione sui contributi.

5

Negli allegati è stabilito se le organizzazioni di categoria e le organizzazioni di produttori possono adottare misure amministrative.


Art. 13

Obbligo di rendere conto Le organizzazioni di categoria e le organizzazioni di produttori, le cui misure di solidarietà beneficiano di un'estensione, sono tenute a presentare ogni anno un rapporto al Dipartimento federale dell'economia sull'esecuzione e l'efficacia delle misure.


Art. 14

Trasmissione di

dati

1

I servizi menzionati negli allegati trasmettono su richiesta alle organizzazioni di categoria e alle organizzazioni di produttori i dati necessari all'esecuzione delle misure. Possono fatturare le spese.

2

I dati possono essere utilizzati unicamente per le misure previste negli allegati.

Agricoltura

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Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 15

Diritto previgente: abrogazione del L'ordinanza del 7 dicembre 19982 concernente le organizzazioni di categoria e le organizzazioni di produttori è abrogata.


Art. 16

Disposizioni transitorie

Il nuovo diritto si applica alle domande pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza.


Art. 17

Entrata in

vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1º gennaio 2003.

2 [RU

1999 459, 2000 2239, 2001 3574, 2002 3577].

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Allegato 13

(art. 10)

Organizzazione di categoria del Gruyère 1. Marcatura In occasione dello stoccaggio presso l'affinatore, ogni forma di formaggio deve essere marchiata a fuoco con l'indicazione del numero di ammissione dell'azienda e del mese di produzione.

2. Sistema di sanzioni 2.1. I produttori di Gruyère che non sono membri dell'organizzazione di categoria
del Gruyère e non soddisfano le esigenze dell'elenco degli obblighi della DOCGruyère per quanto concerne il tenore d'acqua o di materia grassa o la tassazione devono pagare i seguenti importi.

fr./100 kg

Tenore medio di acqua delle partite superiore al massimo (in g/kg di formaggio) 370 g/kg-374 g/kg 25.375 g/kg-379 g/kg

40.+379 g/kg

70.Tenore medio di materia grassa delle partite oltre il limite

450 g/kg-464 g/kg

60.465 g/kg-479 g/kg

40.480 g/kg-489 g/kg

20.Tassazione 17,5 punti

50.17,0 punti

100.16,5 punti

150.2.2. L'organizzazione di categoria del Gruyère è incaricata di incassare gli importi.

2.3

Dopo deduzione delle spese per l'incasso, gli importi sono versati alla Confederazione.

3

Aggiornato dal n. I dell'O del 26 nov. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4983).

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3. Informazioni concernenti gli altri formaggi fabbricati nei caseifici che producono Gruyère I produttori di Gruyère indicano, su richiesta, all'organizzazione di categoria del Gruyère i quantitativi di altro formaggio fabbricati, il nome dell'acquirente e la denominazione con la quale è venduto il prodotto.

4. Trasmissione dei dati 4.1 Per ogni produttore di Gruyère o di «altro formaggio a pasta dura, grasso» (lettera d), giusta la lista dei prodotti SAAL, la Fiduciaria Latte (TSM) trasmette, su richiesta, all'organizzazione di categoria del Gruyère i seguenti dati: a. gli indirizzi dei produttori e, se disponibili, degli affinatori; b. i quantitativi di Gruyère fabbricati (peso dopo la pressatura) e il numero di forme;

c. il quantitativo di latte trasformato in formaggio; d. il quantitativo di «altro formaggio a pasta dura, grasso», le cui forme hanno un peso compreso fra 15 e 62 chilogrammi (peso dopo la pressatura) e il numero di forme;

e. il quantitativo di latte trasformato in «altro formaggio a pasta dura, grasso», le cui forme hanno un peso compreso fra 15 e 62 chilogrammi.

4.2

L'organizzazione di categoria del Gruyère può trasmettere ai servizi regionali d'ispezione e di consulenza in materia di economia lattiera nonché alla Stazione federale di ricerche lattiere i dati necessari e i risultati di analisi.

5. Validità La misura è applicabile fino al 31 dicembre 2005.

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Allegato 24

(art. 11)

A. Organizzazione di produttori Produttori Svizzeri di Latte 1. Importo dei contributi
Quale organizzazione di produttori ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2, la Federazione Produttori Svizzeri di Latte (PSL) è autorizzata ad incassare dai non membri i seguenti contributi:

a. al massimo 1.3 centesimi per chilogrammo di latte commercializzato a favore delle misure di cui al punto 2.1;

b. al massimo 0.725 centesimi per chilogrammo di latte commercializzato a favore delle misure di cui al punto 2.5.

2. Utilizzazione dei contributi 2.1. Il contributo incassato conformemente al punto 1a deve essere impiegato per le misure seguenti:

a. azioni di sostegno per singoli prodotti lattieri; b. promozione dell'esportazione di derrate alimentari contenenti una parte importante di latte o di latticini;

c. apertura di nuovi sbocchi commerciali.

2.2. L'adozione di misure di cui al punto 2.1 è vincolata alla preventiva consultazione dell'Organizzazione Artigiani svizzeri del formaggio (Fromarte) e dell'Associazione dell'industria svizzera del latte.

2.3 Per misure di cui al punto 2.1 deve, se tecnicamente possibile, venir indetto un bando di concorso.

2.4 Nel rapporto annuale di cui all'articolo 13 vengono illustrati i mezzi impiegati per ogni singola azienda.

2.5. Il contributo incassato conformemente al punto 1 lettera b deve essere impiegato per le seguenti misure di solidarietà internazionali, nazionali o regionali intese a promuovere lo smercio indipendentemente dalla marca in Svizzera e all'estero: a. ricerca in materia di marketing; b. pubblicità di base generica; c. misure generiche di promozione delle vendite; d. campagna informativa sul valore nutritivo, la freschezza e la qualità del latte e dei latticini;

4

Aggiornato dai n. I dell'O del 26 nov. 2003 (RU 2003 4983) e del 23 giu. 2004 (RU 2004 3123).

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e. misure che interessano più categorie adottate in collaborazione con AgroMarketing Suisse (AMS);

f.

misure di marketing adottate da Switzerland Cheese Marketing SCM a favore dei formaggi svizzeri.

3. Trasmissione di dati I servizi amministrativi incaricati del contingentamento lattiero e la TSM trasmettono su richiesta alla PSL i seguenti dati:

a. gli indirizzi degli addetti alla valorizzazione del latte e dei commercianti diretti;

b. i quantitativi di latte che i produttori hanno venduto agli addetti alla valorizzazione del latte.

44. Validità L'obbligo contributivo per i non membri si applica fino al 31 dicembre 2005.

B. Organizzazione di produttori Unione svizzera dei contadini 1. Importo dei contributi Quale organizzazione di produttori ai sensi dell'articolo 2, l'Unione svizzera dei
contadini (USC) è autorizzata a incassare dai non membri i seguenti contributi: a. al massimo 9 centesimi per ogni animale nato della specie bovina; b. al massimo 2,5 centesimi per ogni animale nato della specie suina; c. al massimo 2 centesimi per ogni animale nato della specie ovina; d. al massimo 1 centesimo per ogni animale nato della specie caprina.

2. Utilizzazione dei contributi I contributi incassati conformemente al punto 1 devono essere impiegati nel settore marketing/comunicazione per l'agricoltura svizzera conformemente all'articolo 1 dell'ordinanza del 7 dicembre 19985 sulla promozione dello smercio.

3. Trasmissione di dati L'Ufficio federale trasmette su richiesta all'USC gli indirizzi dei detentori di animali
nonché i rispettivi effettivi di bestiame.

4. Validità L'obbligo contributivo per i non membri si applica fino al 31 dicembre 2005.

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C. Organizzazione di produttori GalloSuisse 1. Importo dei contributi Quale organizzazione di produttori ai sensi dell'articolo 2 capoverso 2, GalloSuisse è autorizzata ad incassare dai non membri i seguenti contributi: a. al massimo 30 centesimi per animale presso gli acquirenti di pulcini femmina o di pollastrelle;

b. al massimo 12 centesimi per uovo presso gli acquirenti di uova da cova.

Soltanto gli acquirenti che detengono almeno 500 galline da allevamento delle razze ovaiole o 500 galline ovaiole soggiacciono all'obbligo contributivo.

2. Utilizzazione dei contributi I contributi incassati conformemente al punto 1 devono essere impiegati nel settore
marketing/comunicazione per le uova svizzere conformemente all'articolo 1 dell'ordinanza del 7 dicembre 19986 sulla promozione dello smercio.

3. Trasmissione dei dati L'Ufficio federale trasmette a GalloSuisse, su richiesta, i seguenti dati: a. gli indirizzi dei produttori svizzeri che detengono più di 500 galline da allevamento delle razze ovaiole o 500 galline ovaiole e il numero di animali

effettivamente detenuto; b. gli indirizzi degli importatori di uova da cova, pulcini e pollastrelle nonché i rispettivi quantitativi importati.

4. Validità L'obbligo contributivo per i non membri si applica fino al 31 dicembre 2005.

D. Organizzazione di categoria Emmentaler Switzerland 1. Importo dei contributi 1.1 Quale organizzazione di categoria si sensi dell'articolo 2 capoverso 1, Emmentaler Switzerland (ES) è autorizzata ad incassare dai non membri un contributo massimo di 17 centesimi il chilogrammo di Emmentaler fabbricato.

1.2 Se il contributo è calcolato in base al quantitativo di latte trasformato in Emmentaler, viene considerato un coefficiente di rendimento pari a 8,15.

2. Utilizzazione dei contributi Il contributo incassato conformemente al punto 1 deve essere impiegato per le
misure seguenti:

a. pubblicità;

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b. relazioni

pubbliche;

c. fiere ed esposizioni.

3. Trasmissione dei dati Per ogni produttore di Emmentaler o di «altro formaggio a pasta dura, grasso»
(lettera d), giusta la lista dei prodotti SAAL, la TSM trasmette, su richiesta, all'ES i seguenti dati:

a. gli indirizzi dei produttori e, se disponibili, degli affinatori; b. i quantitativi di Emmentaler fabbricati (peso dopo la pressatura) e il numero di forme;

c. il quantitativo di latte trasformato in formaggio; d. il quantitativo di «altro formaggio a pasta dura, grasso», le cui forme pesano più di 70 chilogrammi (peso dopo la pressatura) e il numero di forme; e. il quantitativo di latte trasformato in «altro formaggio a pasta dura, grasso», le cui forme pesano più di 70 chilogrammi.

4. Validità L'obbligo contributivo per i non membri si applica fino al 31 dicembre 2005.

E. Organizzazione di categoria del Vacherin Fribourgeois 1. Contributi per sostenere le misure di solidarietà 1.1 Quale organizzazione di categoria ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1, l'organizzazione di categoria del Vacherin Fribourgeois è autorizzata a incassare dai non membri un contributo massimo di 80 centesimi il chilogrammo di Vacherin Fribourgeois fabbricato.

1.2

Se il contributo è calcolato in base al quantitativo di latte trasformato in Vacherin Fribourgeois, viene considerato un coefficiente di rendimento pari a 11,026.

2. Misure di solidarietà Il contributo incassato conformemente al punto 1 deve essere impiegato per le
misure seguenti:

a. pubblicità; b. relazioni pubbliche;

c. fiere ed esposizioni.

3. Trasmissione dei dati Per ogni produttore di Vacherin Fribourgeois o di «altro formaggio a pasta dura,
grasso» (lettera d), giusta la lista dei prodotti SAAL, la TSM trasmette, su richiesta, all' organizzazione di categoria del Vacherin Fribourgeois i seguenti dati:

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a. gli indirizzi dei produttori e, se disponibili, degli affinatori; b. i quantitativi di Vacherin Fribourgeois fabbricati (peso dopo la pressatura) e il numero di forme;

c. il quantitativo di latte trasformato in formaggio; d. il quantitativo di «altro formaggio a pasta dura, grasso», le cui forme hanno un peso compreso fra 5 e 12 chilogrammi (peso dopo la pressatura) e il numero di forme;

e. il quantitativo di latte trasformato in «altro formaggio a pasta dura, grasso», le cui forme hanno un peso compreso fra 5 e 12 chilogrammi.

4. Validità L'obbligo contributivo per i non membri si applica fino al 31 dicembre 2005.

F. Organizzazione di categoria Sbrinz Käse GmbH 1. Importo dei contributi 1.1 Quale organizzazione di categoria ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1, Sbrinz Käse GmbH è autorizzata a incassare dai non membri un contributo massimo di 1.15 franchi il chilogrammo di Sbrinz fabbricato.

1.2

Se il contributo è calcolato in base al quantitativo di latte trasformato in Sbrinz, viene considerato un coefficiente di rendimento pari a 7,8.

2. Utilizzazione dei contributi Il contributo incassato conformemente al punto 1 deve essere impiegato per le misure seguenti:

a. pubblicità; b. comunicazione; c. fiere ed esposizioni.

3. Trasmissione dei dati Per ogni produttore di Sbrinz o di «altro formaggio a pasta dura, grasso» (lettera d), giusta la lista dei prodotti SAAL, la TSM trasmette, su richiesta, a Sbrinz Käse GmbH i seguenti dati: a. gli indirizzi dei produttori e, se disponibili, degli affinatori; b. i quantitativi di Sbrinz fabbricati (peso dopo la pressatura) e il numero di forme;

c. il quantitativo di latte trasformato in Sbrinz; d. il quantitativo di «altro formaggio a pasta dura, grasso», le cui forme hanno un peso compreso fra 20 e 50 chilogrammi (peso dopo la pressatura) e il numero di forme;

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e. il quantitativo di latte trasformato in «altro formaggio a pasta dura, grasso», le cui forme hanno un peso compreso fra 20 e 50 chilogrammi.

4. Validità L'obbligo contributivo per i non membri si applica fino al 31 dicembre 2005.