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01.07.2013 - 31.12.2013
01.01.2013 - 30.06.2013
01.07.2012 - 31.12.2012
01.01.2012 - 30.06.2012
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15.03.2009 - 30.11.2009
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1

Ordinanza
concernente l'estensione delle misure di solidarietà
delle organizzazioni di categoria e delle organizzazioni
di produttori
(Ordinanza sulle organizzazioni di categoria e sulle organizzazioni
di produttori; OOCOP)
del 30 ottobre 2002 (Stato 24 dicembre 2002) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 9 e 177 capoverso 1 della legge del 29 aprile 19981 sull'agricoltura
(LAgr),

ordina:

Sezione 1: Misure di solidarietà

Art. 1

1 Le misure di solidarietà delle organizzazioni di categoria e delle organizzazioni di
produttori possono essere estese nei seguenti ambiti: a.

la promozione della qualità; b.

le campagne di promozione e di commercializzazione della produzione indigena; c.

il miglioramento della conoscenza e della trasparenza della produzione e del
mercato;

d.

l'allestimento di contratti standard e di usi commerciali conformi al diritto
federale;

e.

l'adeguamento della produzione e dell'offerta alle esigenze del mercato; f.

il finanziamento delle misure inerenti agli ambiti di cui al capoverso 1 lettere a-c ed e.

2 Le misure di adeguamento della produzione e dell'offerta alle esigenze del mercato
si limitano:

a.

alla previsione e al coordinamento della produzione in funzione dello smercio; b.

ai programmi di miglioramento della qualità aventi quale conseguenza diretta una limitazione del volume o delle capacità di produzione; RU 2002 4327

1

RS 910.1

919.117.72

Agricoltura

2

919.117.72

c.

alle misure di sgravio del mercato nel caso di un'evoluzione straordinaria
non legata a problemi di natura strutturale.

3 Le misure di cui al capoverso 2 lettere b e c devono essere decise da un'organizzazione di categoria o eventualmente da un'organizzazione di produttori qualora
non esista alcuna organizzazione di categoria.

4 I prodotti venduti direttamente dal produttore al consumatore finale ad uso privato
non soggiacciono alle misure di solidarietà.

Sezione 2: Organizzazioni di categoria e organizzazioni di produttori

Art. 2

Forma giuridica

1 Per richiedere l'estensione di misure di solidarietà, un'organizzazione di categoria
dev'essere un'associazione di persone organizzata corporativamente ed adempiere le
condizioni previste dall'articolo 8 LAgr.

2 Per richiedere l'estensione di misure di solidarietà, un'organizzazione di produttori
dev'essere un'associazione di produttori o di gruppi di produttori organizzata corporativamente. I gruppi di produttori sono costituiti da aziende che producono lo stesso prodotto o gruppo di prodotti.


Art. 3

Rappresentanza del prodotto Un prodotto o gruppo di prodotti può essere rappresentato soltanto da un'unica organizzazione di categoria o da un'unica organizzazione di produttori, ad eccezione
dei prodotti recanti una designazione ai sensi degli articoli 14-16 e 63 LAgr che
possono anche essere rappresentati da un'organizzazione di categoria o da un'organizzazione di produttori specifica.


Art. 4

Rappresentatività delle organizzazioni di categoria Un'organizzazione di categoria è considerata rappresentativa se: a.

i suoi membri producono, trasformano ed eventualmente commercializzano
almeno la metà delle quantità del prodotto o del gruppo di prodotti immessi
sul mercato;

b.

almeno il 60 per cento dei gestori interessati alle misure di solidarietà oggetto di una richiesta d'estensione sono membri della o delle organizzazioni
di produttori;

c.

le regioni nelle quali è prodotto o trasformato il prodotto o il gruppo di prodotti sono rappresentate equamente in seno all'organizzazione; d.

almeno i tre quarti dei rappresentanti dei produttori, degli addetti alla trasformazione ed eventualmente dei commercianti in seno all'assemblea dell'organizzazione di categoria esercitano personalmente un'attività inerente
alla produzione, alla trasformazione o al commercio del prodotto o del gruppo di prodotti in questione;

Organizzazioni di categoria e di produttori 3

919.117.72

e.

i rappresentanti in seno all'assemblea dell'organizzazione di categoria sono
nominati dall'assemblea della loro organizzazione o dall'insieme dei membri
al loro livello.


Art. 5

Rappresentatività delle organizzazioni di produttori Un'organizzazione di produttori è considerata rappresentativa se: a.

i suoi membri producono almeno la metà delle quantità del prodotto o del
gruppo di prodotti immessi sul mercato; b.

almeno il 60 per cento dei gestori interessati alle misure di solidarietà
oggetto di una richiesta d'estensione sono membri dell'organizzazione di
produttori;

c.

le regioni nelle quali è prodotto o trasformato il prodotto o il gruppo di prodotti sono rappresentate equamente in seno all'organizzazione; d.

almeno i tre quarti dei rappresentanti dei produttori in seno all'assemblea
dell'organizzazione di produttori esercitano personalmente un'attività inerente alla produzione del prodotto o del gruppo di prodotti in questione; e.

i rappresentanti in seno all'assemblea dell'organizzazione di produttori sono
nominati dall'assemblea del loro gruppo o dall'insieme dei membri.


Art. 6

Gestione dell'offerta Se la richiesta d'estensione verte su misure volte ad adeguare la produzione o
l'offerta alle esigenze del mercato, gli statuti dei gruppi di produttori o eventualmente quelli dell'organizzazione di categoria per misure adottate a livello della trasformazione o del commercio devono comportare almeno: a.

regole comuni concernenti lo smercio dei prodotti; b.

l'obbligo di fornire le informazioni richieste dal gruppo o dall'organizzazione a fini statistici, segnatamente quelle riguardanti le superfici, i raccolti, i rendimenti e le vendite dirette.


Art. 7

Procedura decisionale 1 Spetta all'assemblea dei rappresentanti dell'organizzazione di categoria o
dell'organizzazione di produttori accettare una misura di solidarietà e richiedere al
Consiglio federale la sua estensione.

2 Un'organizzazione di produttori deve prendere decisioni a maggioranza dei due
terzi.

3 Un'organizzazione di categoria deve prendere decisioni a maggioranza dei due terzi a livello della produzione, della trasformazione ed eventualmente del commercio.

4 Se un'azienda possiede due terzi o più dei voti disponibili al suo livello, si tiene
conto dei voti degli altri votanti dello stesso livello.

Agricoltura

4

919.117.72

Sezione 3: Domande

Art. 8

Principio e contenuto 1 Le organizzazioni di categoria e le organizzazioni di produttori inoltrano le domande all'Ufficio federale dell'agricoltura (Ufficio federale).

2 Le domande devono contenere: a.

una descrizione della misura di solidarietà per la quale si richiede
l'estensione e i suoi obiettivi; b.

un'argomentazione dettagliata in merito alla necessità di estendere la misura
e al suo interesse pubblico; c.

la prova che i criteri di cui agli articoli 4-6 sono adempiuti; in particolare
sono forniti lo statuto dell'organizzazione ed i dati statistici necessari, nonché nome, qualità e domicilio dei rappresentanti in seno all'assemblea; d.

il verbale dell'assemblea dei rappresentanti, che attesti che la misura è stata
esposta chiaramente e approvata a ogni livello dalla maggioranza dei due
terzi, nonché indichi il risultato della votazione relativa alla richiesta di
estensione;

e.

la descrizione dettagliata dell'attuazione, del finanziamento e del controllo
della misura, segnatamente del modo in cui l'organizzazione intende tenere
conto delle quantità commercializzate direttamente, non sottoposte alla misura; f.

un preventivo e la descrizione dettagliata della destinazione dei fondi, se
l'estensione verte sul finanziamento di una misura di solidarietà di cui
all'articolo 1 capoverso 1 lettera f.


Art. 9

Pubblicazione delle domande 1 L'Ufficio federale pubblica nel Foglio ufficiale svizzero di commercio le richieste
di estensione delle misure di solidarietà presentate dalle organizzazioni di categoria
e dalle organizzazioni di produttori.

2 Chiunque può inoltrare il proprio parere all'Ufficio federale nei 30 giorni successivi alla pubblicazione.

Sezione 4: Misure

Art. 10

Prescrizioni applicabili ai settori qualità, promozione delle vendite e
adeguamento della produzione e dell'offerta Nell'allegato 1 sono fissate: a.

le misure destinate alla promozione della qualità e delle vendite nonché
all'adeguamento della produzione e dell'offerta alle esigenze del mercato; b.

la durata delle misure.

Organizzazioni di categoria e di produttori 5

919.117.72


Art. 11

Contributi versati alle organizzazioni di categoria
e alle organizzazioni di produttori dai non membri 1 Nell'allegato 2 sono fissati: a.

i contributi massimi che i non membri interessati dalle misure sono tenuti a
versare alle diverse organizzazioni di categoria e alle organizzazioni di produttori; b.

la durata dell'obbligo contributivo dei non membri; c.

l'utilizzazione dei contributi.

2 I contributi dei non membri non devono superare l'importo dei contributi dei
membri delle organizzazioni di categoria e delle organizzazioni di produttori.

3 Essi non devono in alcun caso essere destinati al finanziamento di misure i cui benefici sono riservati ai membri delle organizzazioni di categoria e delle organizzazioni di produttori.

4 Le organizzazioni di categoria e le organizzazioni di produttori tengono un conto
separato il cui controllo è affidato ad un organo di revisione indipendente.


Art. 12

Esecuzione delle misure 1 Le organizzazioni di categoria e le organizzazioni di produttori controllano l'esecuzione delle misure.

2 Esse fatturano i contributi ai non membri.

3 Le aziende o le organizzazioni possono collaborare all'esecuzione.

4 Le organizzazioni di categoria e le organizzazioni di produttori ordinano, mediante
decisione, l'esecuzione delle misure in caso di mancata esecuzione da parte degli
interessati o se viene richiesta una decisione sui contributi.

5 Negli allegati è stabilito se le organizzazioni di categoria e le organizzazioni di
produttori possono adottare misure amministrative.


Art. 13

Obbligo di rendere conto Le organizzazioni di categoria e le organizzazioni di produttori, le cui misure di solidarietà beneficiano di un'estensione, sono tenute a presentare ogni anno un rapporto al Dipartimento federale dell'economia sull'esecuzione e l'efficacia delle
misure.


Art. 14

Trasmissione di dati

1 I servizi menzionati negli allegati trasmettono su richiesta alle organizzazioni di
categoria e alle organizzazioni di produttori i dati necessari all'esecuzione delle misure. Possono fatturare le spese.

2 I dati possono essere utilizzati unicamente per le misure previste negli allegati.

Agricoltura

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Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 15

Diritto previgente: abrogazione del L'ordinanza del 7 dicembre 19982 concernente le organizzazioni di categoria e le
organizzazioni di produttori è abrogata.


Art. 16

Disposizioni transitorie Il nuovo diritto si applica alle domande pendenti al momento dell'entrata in vigore
della presente ordinanza.


Art. 17

Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1º gennaio 2003.

2

[RU 1999 459, 2000 2239, 2001 3574, 2002 3577]

Organizzazioni di categoria e di produttori 7

919.117.72

Allegato 1

(art. 10)

Organizzazione di categoria del Gruyère 1. Marcatura

In occasione dello stoccaggio presso l'affinatore, ogni forma di formaggio deve essere marchiata a fuoco con l'indicazione del numero di ammissione dell'azienda e
del mese di produzione.

2. Sistema di sanzioni 2.1. I produttori di Gruyère che non sono membri dell'organizzazione di categoria
del Gruyère e non soddisfano le esigenze dell'elenco degli obblighi della DOCGruyère per quanto concerne il tenore d'acqua o di materia grassa o la tassazione
devono pagare i seguenti importi.

fr./100 kg

Tenore medio di acqua delle partite superiore al massimo (in g/kg di formaggio)
370 g/kg-374 g/kg 25.375 g/kg-379 g/kg

40.+379 g/kg

70.Tenore medio di materia grassa delle partite oltre il limite
450 g/kg-464 g/kg

60.465 g/kg-479 g/kg

40.480 g/kg-489 g/kg

20.Tassazione
17,5 punti

50.17,0 punti

100.16,5 punti

150.2.2. L'organizzazione di categoria del Gruyère è incaricata di incassare gli importi.

2.3. Dopo deduzione delle spese generali, gli importi sono versati alla Confederazione.

3. Trasmissione di dati 3.1. La Fiduciaria Latte (TSM) trasmette su richiesta all'organizzazione di categoria
del Gruyère i seguenti dati: a.

gli indirizzi dei produttori e, se disponibili, degli affinatori; b.

i quantitativi di Gruyère fabbricati;

Agricoltura

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c.

i quantitativi di Gruyère commercializzati direttamente; d.

il quantitativo di latte non pastorizzato, trasformato in formaggio.

3.2. L'organizzazione di categoria del Gruyère può trasmettere ai servizi regionali
d'ispezione e di consulenza in materia di economia lattiera nonché alla Stazione federale di ricerche lattiere i dati necessari e i risultati di analisi.

4. Validità

Le misure del presente allegato sono applicabili sino al 31 dicembre 2003.

Organizzazioni di categoria e di produttori 9

919.117.72

Allegato 2

(art. 11)

A. Organizzazione di produttori Produttori Svizzeri di Latte 1. Importo dei contributi Quale organizzazione di produttori ai sensi dell'articolo 2, la Federazione Produttori
Svizzeri di Latte (PSL) è autorizzata a incassare dai non membri i seguenti contributi: a.

al massimo 2 centesimi per chilogrammo di latte commercializzato a favore
delle misure di cui al punto 2.1.; b.

al massimo 0,6 centesimi per chilogrammo di latte commercializzato a favore delle misure di cui al punto 2.3.

2. Utilizzazione dei contributi 2.1. Il contributo incassato conformemente al punto 1a deve essere impiegato per le
misure seguenti:

a.

azioni di sostegno per singoli prodotti lattieri; b.

promozione dell'esportazione di derrate alimentari contenenti una parte importante di latte o di latticini; c.

apertura di nuovi sbocchi commerciali.

2.2. L'adozione di misure di cui al punto 2.1 è vincolata alla preventiva consultazione dell'Organizzazione Artigiani svizzeri del formaggio (Fromarte) e dell'Associazione dell'industria svizzera del latte.

2.3. Il contributo incassato conformemente al punto 1b deve essere impiegato per le
seguenti misure di solidarietà nazionali o regionali intese a promuovere lo smercio
indipendentemente dalla marca: a.

ricerca in materia di marketing; b.

pubblicità di base generica; c.

misure generiche di promozione delle vendite; d.

campagna informativa sul valore nutritivo, la freschezza e la qualità del latte
e dei latticini;

e.

misure che interessano più categorie adottate in collaborazione con AgroMarketing Suisse (AMS).

3. Trasmissione di dati I servizi amministrativi incaricati del contingentamento lattiero e la TSM trasmettono su richiesta alla PSL i seguenti dati: a.

gli indirizzi degli addetti alla valorizzazione del latte e dei commercianti diretti;

Agricoltura

10

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b.

i quantitativi di latte che i produttori hanno venduto agli addetti alla valorizzazione del latte.

4. Validità

L'obbligo contributivo per i non membri si applica sino al 31 dicembre 2003.

B. Organizzazione di produttori Unione svizzera dei contadini 1. Importo dei contributi Quale organizzazione di produttori ai sensi dell'articolo 2, l'Unione svizzera dei
contadini (USC) è autorizzata a incassare dai non membri i seguenti contributi: a.

al massimo 9 centesimi per ogni animale nato della specie bovina; b.

al massimo 2,5 centesimi per ogni animale nato della specie suina; c.

al massimo 2 centesimi per ogni animale nato della specie ovina; d.

al massimo 1 centesimo per ogni animale nato della specie caprina.

2. Utilizzazione dei contributi I contributi incassati conformemente al punto 1 devono essere impiegati nel settore
marketing/comunicazione per l'agricoltura svizzera conformemente all'articolo 1
dell'ordinanza del 7 dicembre 19983 sulla promozione dello smercio.

3. Trasmissione di dati L'Ufficio federale trasmette su richiesta all'USC gli indirizzi dei detentori di animali
nonché i rispettivi effettivi di bestiame.

4. Validità

L'obbligo contributivo per i non membri si applica sino al 31 dicembre 2003.

C. Organizzazione di produttori GalloSuisse 1. Importo dei contributi Quale organizzazione di produttori ai sensi dell'articolo 2, GalloSuisse è autorizzata
a incassare dai non membri i seguenti contributi: a.

al massimo 25 centesimi per animale presso gli acquirenti di pulcini femmina o di pollastre; b.

al massimo 10 centesimi per uovo presso gli acquirenti di uova da cova.

Soltanto gli acquirenti che detengono almeno 500 galline ovaiole soggiacciono
all'obbligo contributivo.

3

RS 916.010

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2. Utilizzazione dei contributi I contributi incassati conformemente al punto 1 devono essere impiegati nel settore
marketing/comunicazione per le uova svizzere conformemente all'articolo 1
dell'ordinanza del 7 dicembre 19984 sulla promozione dello smercio.

3. Trasmissione di dati L'Ufficio federale trasmette su richiesta a GalloSuisse i seguenti dati: a.

gli indirizzi dei produttori svizzeri di uova che detengono più di 500 galline
ovaiole e il numero di queste ultime effettivamente detenuto; b.

gli indirizzi degli importatori di uova da cova, di pulcini e pollastrelle nonché le rispettive quantità importate.

4. Validità

L'obbligo contributivo per i non membri si applica sino al 31 dicembre 2003.

D. Organizzazione di categoria Emmentaler Switzerland 1. Importo dei contributi Quale organizzazione di categoria ai sensi dell'articolo 1, l'Emmentaler Switzerland
(ES) è autorizzata ad incassare dai non membri un contributo massimo di 55 centesimi al chilogrammo d'Emmental fabbricato.

2. Utilizzazione dei contributi Il contributo incassato conformemente al punto 1 deve essere impiegato per le misure seguenti: a.

pubblicità;

b.

relazioni pubbliche; c.

fiere ed esposizioni.

3. Trasmissione di dati La TSM trasmette su richiesta all'ES i seguenti dati: a.

gli indirizzi dei produttori e, se disponibili, degli affinatori; b.

i quantitativi d'Emmental fabbricati; c.

i quantitativi d'Emmental commercializzati direttamente.

4. Validità

L'obbligo contributivo per i non membri si applica sino al 31 dicembre 2003.

4

RS 916.010

Agricoltura

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E. Organizzazione di categoria del Vacherin Fribourgeois 1. Contributi per sostenere le misure di solidarietà Quale organizzazione di categoria ai sensi dell'articolo 1, l'organizzazione di categoria del Vacherin Fribourgeois è autorizzata a incassare dai non membri un contributo massimo di 80 centesimi al chilogrammo di Vacherin Fribourgeois fabbricato.

2. Misure di solidarietà Il contributo incassato conformemente al punto 1 deve essere impiegato per le misure seguenti: a.

pubblicità;

b.

relazioni pubbliche; c.

fiere ed esposizioni.

3. Trasmissione di dati La TSM trasmette su richiesta all'organizzazione di categoria del Vacherin Fribourgeois i seguenti dati: a.

gli indirizzi dei produttori e, se disponibili, degli affinatori; b.

i quantitativi di Vacherin Fribourgeois fabbricati; c.

i quantitativi di Vacherin Fribourgeois commercializzati direttamente.

4. Validità

L'obbligo contributivo per i non membri si applica sino al 31 dicembre 2003.