1
Codice penale militare del 13 giugno 1927 (Stato 1° gennaio 2013) L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 20 e 64bis della Costituzione federale1 (Cost.);2
visto il messaggio del Consiglio federale del 26 novembre 19183, decreta: Libro primo: Diritto penale militare Parte prima:4 Disposizioni generali Capo primo: Del campo d'applicazione
Art. 1
Una pena o misura può essere inflitta soltanto per un fatto per cui la
legge commina espressamente una pena.
Art. 2
1 È giudicato secondo il presente Codice chiunque commette un crimine o un delitto dopo che il Codice è entrato in vigore.
2
Il presente Codice si applica anche in caso di crimini o delitti commessi prima della sua entrata in vigore ma giudicati dopo, se più favorevole all'autore.
Art. 3
5 1 Sono sottoposti al diritto penale militare: 1.6 le persone obbligate al servizio militare, quando siano in servizio militare e non in congedo, per i reati di cui agli arti-
CS 3 371
1 [CS
1 3]. Queste disp. corrispondono ora agli art. 60 e 123 della Cost. del 18 apr. 1999 (RS 101).
2
Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF dell'8 ott. 1999 concernente la soppressione delle Assise federali, in vigore dal 1° mar. 2000 (RU 2000 505; FF 1999 6784).
3 FF
1918 II 241
4
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669).
5
Nuovo testo giusta il n. IV lett. a della LF del 3 ott. 2003 (Revisione dell'ordinamento disciplinare), in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 921; FF 2002 6989).
6
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2008 (Modifiche in seguito alla revisione della parte generale del CPM e altri adeguamenti), in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 701; FF 2007 7545).
321.0
1. Nessuna
sanzione senza
legge
2. Condizioni
di tempo
3. Condizioni
personali
Codice penale militare 2
321.0
coli 115-137b e 145-179 non connessi con il servizio della truppa; 2. i funzionari, impiegati ed operai dell'amministrazione militare della Confederazione e dei Cantoni, quando compiano atti concernenti la difesa nazionale oppure quando portino l'uniforme; 3. le persone obbligate al servizio militare che portano l'uniforme fuori del servizio, per i reati di cui agli articoli 61-114 e 138-144;
4.7 le persone obbligate al servizio militare, anche fuori del servizio, per quanto concerne la loro posizione militare e i loro doveri di servizio, nonché le persone che erano obbligate al servizio militare, fintanto che non hanno adempiuto i loro doveri di servizio;
5.8 le persone soggette all'obbligo di leva per quanto concerne l'obbligo di presentarsi, nonché durante la giornata informativa e le giornate di reclutamento; 6. i militari di professione, i militari a contratto temporaneo, i membri del Corpo delle guardie di confine, nonché le persone che prestano servizio di promovimento della pace ai sensi dell'articolo 66 della legge militare del 3 febbraio 19959, durante il servizio o fuori ma in relazione con i loro doveri di servizio o la loro posizione militare, oppure quando portano l'uniforme; 7. le persone di condizione civile o i militari stranieri che si rendono colpevoli di tradimento con la violazione di segreti militari (art. 86), di sabotaggio (art. 86a), d'indebolimento della forza difensiva del Paese (art. 94-96), di violazione di segreti militari (art. 106) o di disobbedienza a misure prese dalle autorità militari e civili allo scopo di preparare o di eseguire la mobilitazione dell'esercito o di tutelare il segreto militare (art. 107);
8.10 le persone di condizione civile o i militari stranieri, per i reati di cui agli articoli 115-179 da essi commessi in qualità di impiegati o incaricati dell'esercito o dell'amministrazione militare congiuntamente con la truppa; 7
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2008 (Modifiche in seguito alla revisione della parte generale del CPM e altri adeguamenti), in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 701; FF 2007 7545).
8
Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137).
9 RS
510.10
10 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2008 (Modifiche in seguito alla revisione della parte generale del CPM e altri adeguamenti), in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 701; FF 2007 7545).
Codice penale militare 3
321.0
9.11 le persone di condizione civile e i militari stranieri che commettono all'estero contro un militare svizzero un reato previsto dal capo sesto (art. 108 e 109) o sestobis (art. 110-114) della parte seconda o dall'articolo 114a.
2
Le persone di cui al capoverso 1 numeri 1, 2, 6, e 8 sono assoggettate al diritto penale militare per tutta la durata del loro impiego all'estero qualora commettano all'estero un reato ai sensi del presente codice.
Art. 4
In caso di servizio attivo sono inoltre sottoposti al diritto penale militare su decisione del Consiglio federale ed entro i limiti da esso fissati: 1. le persone di condizione civile che si rendono colpevoli di uno dei reati seguenti:
crimine o delitto contro una guardia militare (art. 65); usurpazione di potere (art. 69); tradimento militare (art. 87) o tradimento con la diffusione di notizie false (art. 89); atti di ostilità contro un belligerante o contro truppe straniere (art. 92); violazione di obblighi contrattuali (art. 97); attentati contro la sicurezza militare (art. 98-105 e 107); corruzione attiva (art. 141); gestione infedele (art. 144); liberazione di detenuti (art. 177); 2. le persone di condizione civile che si rendono colpevoli degli atti previsti negli articoli 73, 78, 115-118, 121-123, 128, 129-131, 134-136, 149-151c, 160, 161-165 e 167-169 se questi atti sono diretti contro militari e autorità militari o concernono cose che servono all'esercito;
3. le persone di condizione civile che commettono intenzionalmente gli atti previsti negli articoli 166, 169a, 170 e 171;
4. gli internati militari di Stati belligeranti che appartengono alle forze armate di questi ultimi, alle loro milizie e ai loro corpi di volontari, compresi i movimenti di resistenza organizzati, i civili internati e i rifugiati assistiti dall'esercito; 5. i funzionari, impiegati od operai dell'amministrazione militare della Confederazione e dei Cantoni, compresi quelli degli sta11 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 18 giu. 2010 sulla modifica di leggi federali per
l'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen.
2011 (RU 2010 4963; FF 2008 3293).
Estensione
in caso di
servizio attivo
Codice penale militare 4
321.0
bilimenti e delle officine militari, degli impianti e servizi d'interesse vitale come le forniture di acqua, le officine idrauliche, elettriche o di gas nonché gli ospedali.
Art. 5
1 In tempo di guerra sono sottoposte al diritto penale militare, oltre alle persone contemplate negli articoli 3 e 4: 1.12 le persone di condizione civile che si rendono colpevoli di uno dei reati seguenti: a. tradimento nei casi previsti dagli articoli 88, 90 e 91, b. spionaggio contro uno Stato estero (art. 93), c. incendio, esplosione, uso di materie esplosive, inondazione o scoscendimento, in quanto il colpevole commettendo detti reati distrugga cose che servono all'esercito (art. 160 cpv. 2, 160a, 161 n. 1 cpv. 3 e n. 2, 162 cpv. 3, 165 n. 1 cpv. 3 e n. 2),
d. genocidio o crimini contro l'umanità (capo sesto della parte seconda), crimini di guerra (capo sestobis della parte seconda e art. 139);
2. i prigionieri di guerra, per i reati previsti nel presente Codice, compresi quelli che avessero commessi nella Svizzera o all'estero, durante la guerra e prima della loro cattura, contro lo Stato svizzero, l'esercito svizzero o persone appartenenti ad esso; 3. i parlamentari nemici e coloro che li accompagnano, se abusano della loro posizione per commettere un reato;
4. i civili internati su territori in guerra o occupati; 5.13 militari stranieri che si rendono colpevoli di genocidio, crimini contro l'umanità (capo sesto della parte seconda) o crimini di guerra (capo sestobis della parte seconda e art. 139).
2
Alle disposizioni di cui al capoverso 1 numeri 1 lettera d e 5 si applicano le disposizioni sulla punibilità dei superiori (art. 114a).14 12 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 18 giu. 2010 sulla modifica di leggi federali per l'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen.
2011 (RU 2010 4963; FF 2008 3293).
13 Introdotto dal n. I 2 della LF del 18 giu. 2010 sulla modifica di leggi federali per l'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen.
2011 (RU 2010 4963; FF 2008 3293).
14 Introdotto dal n. I 2 della LF del 18 giu. 2010 sulla modifica di leggi federali per l'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen.
2011 (RU 2010 4963; FF 2008 3293).
Estensione in
tempo di guerra
Codice penale militare 5
321.0
Art. 6
1 Le disposizioni applicabili in tempo di guerra possono essere messe in vigore dal Consiglio federale anche quando si verifichi un imminente pericolo di guerra per la Svizzera.
2
Il decreto del Consiglio federale è immediatamente esecutorio. Va sottoposto il più presto possibile all'Assemblea federale; essa decide se debba essere mantenuto.
Art. 7
15 1 Se a un reato puramente militare (art. 61-85) o a un reato contro la difesa nazionale o contro la forza difensiva del Paese (art. 86-107) hanno partecipato, insieme a persone sottoposte al diritto penale militare, anche altre persone, queste sono pure punibili secondo il presente Codice.
2
Se a un reato comune (art. 115-179), a un genocidio, a un crimine contro l'umanità (art. 108, 109 e 114a) o a un crimine di guerra (art. 110-114a e 139) hanno partecipato, insieme a persone sottoposte al diritto penale militare, anche altre persone, queste rimangono soggette al diritto penale ordinario. È fatto salvo l'articolo 221a.
Art. 8
Le persone soggette al diritto penale militare rimangono sottoposte
alla legge penale ordinaria per i reati non previsti nel presente Codice.
Art. 9
16
Per le persone che, al momento del fatto, non avevano ancora compiuto i diciott'anni rimangono salve le disposizioni del diritto penale minorile del 20 giugno 200317 (DPMin). Se vanno giudicati nel contempo un atto commesso prima del compimento dei diciott'anni e un atto commesso dopo, si applica l'articolo 3 capoverso 2 DPMin. Sono competenti le autorità civili.
a 1 Se, al momento del fatto, l'autore aveva compiuto gli anni diciotto ma non ancora i venticinque, si applicano le disposizioni generali del presente Codice.
15 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 18 giu. 2010 sulla modifica di leggi federali per l'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen.
2011 (RU 2010 4963; FF 2008 3293).
16 Nuovo testo giusta l'art. 44 n. 3 del diritto penale minorile del 20 giu. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3545: FF 1999 1669).
17 RS
311.1
Tempo di guerra
Partecipazione di
civili
Applicazione del
diritto penale
ordinario
4.
a. Diritto
penale minorile
b. Giovani adulti
Codice penale militare 6
321.0
2
È parimenti applicabile l'articolo 61 del Codice penale svizzero18.
L'autorità competente è quella del Cantone d'esecuzione.
Art. 10
1 Nei limiti delle condizioni d'applicazione personali, il presente Codice si applica sia ai fatti commessi in Svizzera sia a quelli commessi all'estero.
1bis
Le persone di cui all'articolo 5 numeri 1 lettera d e 5 che hanno commesso all'estero un reato previsto dal capo sesto o sestobis della parte seconda o dall'articolo 114a sono pure giudicate secondo il presente Codice se si trovano in Svizzera e non sono estradate a un altro Stato né consegnate a un tribunale penale internazionale di cui la Svizzera riconosce la competenza.19 1ter Se l'autore del reato non ha la cittadinanza svizzera e il reato non è stato commesso contro un cittadino svizzero, il giudice può prescindere dal perseguimento penale o abbandonarlo, fatte salve le misure atte ad assicurare le prove, se: a. un'autorità estera o un tribunale penale internazionale di cui la Svizzera riconosce la competenza persegue il reato e l'autore del reato viene estradato o consegnato a tale tribunale; b. l'autore del reato non si trova più in Svizzera e un suo ritorno in Svizzera appare improbabile; o c. non è possibile assumere i mezzi di prova necessari.20 1quater
Le persone che hanno commesso all'estero un reato contro un militare svizzero previsto dal capo sesto o sestobis della parte seconda o dall'articolo 114a sono giudicate secondo il presente Codice se si trovano in Svizzera o sono state estradate alla Svizzera per tale reato e se non possono essere estradate a un altro Stato né essere consegnate a un tribunale penale internazionale di cui la Svizzera riconosce la competenza. 21 2 Se, per il medesimo fatto, l'autore è stato condannato all'estero e vi ha scontato totalmente o parzialmente la pena, il giudice computa la pena scontata all'estero in quella da pronunciare.
18 RS
311.0
19 Introdotto dal n. II della LF del 19 dic. 2003 (RU 2004 2691; FF 2003 671). Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 18 giu. 2010 sulla modifica di leggi federali per l'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4963; FF 2008 3293).
20 Introdotto dal n. I 2 della LF del 18 giu. 2010 sulla modifica di leggi federali per l'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen.
2011 (RU 2010 4963; FF 2008 3293).
21 Introdotto dal n. I 2 della LF del 18 giu. 2010 sulla modifica di leggi federali per l'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen.
2011 (RU 2010 4963; FF 2008 3293).
5. Condizioni di
luogo
Codice penale militare 7
321.0
3
Fatta salva una crassa violazione dei principi della Costituzione federale e della Convenzione del 4 novembre 195022 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), l'autore perseguito all'estero a richiesta dell'autorità svizzera non è più perseguito in Svizzera per il medesimo fatto se: a. è stato assolto con sentenza definitiva dal tribunale estero; b. la sanzione inflittagli all'estero è stata eseguita o condonata oppure è caduta in prescrizione.
4
Il giudice decide se una misura non eseguita o solo parzialmente eseguita all'estero debba essere eseguita o continuata in Svizzera.
Art. 11
1 Un crimine o un delitto si reputa commesso tanto nel luogo in cui l'autore lo compie o omette di intervenire contrariamente al suo dovere, quanto in quello in cui si verifica l'evento.
2
Il tentativo si reputa commesso tanto nel luogo in cui l'autore lo compie quanto in quello in cui, secondo la sua concezione, avrebbe dovuto verificarsi l'evento.
Capo secondo: Della punibilità
Art. 12
1 Il presente Codice distingue i crimini dai delitti in funzione della gravità della pena comminata.
2
Sono crimini i reati per cui è comminata una pena detentiva di oltre tre anni.
3
Sono delitti i reati per cui è comminata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.
a 1 Un crimine o un delitto può altresì essere commesso per omissione contraria a un obbligo di agire.
2
Commette un crimine o un delitto per omissione contraria a un obbligo di agire chiunque non impedisce l'esposizione a pericolo o la lesione di un bene giuridico protetto dalla legislazione penale benché vi sia tenuto in ragione del suo status giuridico, in particolare in virtù: a. della
legge;
b. di un contratto; 22 RS
0.101
Luogo del reato
1. Crimini e
delitti.
Definizioni
Commissione
per omissione
Codice penale militare 8
321.0
c. di una comunità di rischi liberamente accettata; o d. della creazione di un rischio.
3
Chi commette un crimine o un delitto per omissione contraria a un obbligo di agire è punibile per il reato corrispondente soltanto se a seconda delle circostanze gli si può muovere lo stesso rimprovero che gli sarebbe stato rivolto se avesse commesso attivamente il reato.
4
Il giudice può attenuare la pena.
Art. 13
1 Salvo che la legge disponga espressamente in altro modo, è punibile solo colui che commette con intenzione un crimine o un delitto.
2
Commette con intenzione un crimine o un delitto chi lo compie consapevolmente e volontariamente. Basta a tal fine che l'autore ritenga possibile il realizzarsi dell'atto e se ne accolli il rischio.
3
Commette per negligenza un crimine o un delitto colui che, per un'imprevidenza colpevole, non ha scorto le conseguenze del suo comportamento o non ne ha tenuto conto. L'imprevidenza è colpevole se l'autore non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali.
Art. 14
1 Chiunque agisce per effetto di una supposizione erronea delle circostanze di fatto è giudicato secondo questa supposizione, se gli è favorevole.
2
Se avesse potuto evitare l'errore usando le debite precauzioni, è punibile per negligenza qualora la legge reprima l'atto come reato colposo.
Art. 15
Chiunque agisce come lo impone o lo consente la legge si comporta
lecitamente anche se l'atto in sé sarebbe punibile secondo il presente Codice o un'altra legge.
Art. 16
Ognuno ha il diritto di respingere in modo adeguato alle circostanze
un'aggressione ingiusta o la minaccia ingiusta di un'aggressione imminente fatta a sé o ad altri.
a 1 Se chi respinge un'aggressione eccede i limiti della legittima difesa secondo l'articolo 16, il giudice attenua la pena.
2. Intenzione e
negligenza.
Definizioni
Errore sui fatti
3. Atti leciti e
colpa.
Atto permesso
dalla legge
Legittima difesa
esimente
Legittima difesa
discolpante
Codice penale militare 9
321.0
2
Chi eccede i limiti della legittima difesa per scusabile eccitazione o sbigottimento non agisce in modo colpevole.
Art. 17
1 Chiunque commette un reato per preservare un bene giuridico proprio o un bene giuridico altrui da un pericolo imminente e non altrimenti evitabile agisce lecitamente se in tal modo salvaguarda interessi preponderanti.
2
Chiunque commette un reato in tempo di guerra agisce lecitamente se in tal modo protegge beni giuridici preponderanti e il fatto stesso s'impone nell'interesse della difesa nazionale.
a 1 Se alcuno commette un reato per preservare se stesso o un'altra persona da un pericolo imminente e non altrimenti evitabile per la vita, l'integrità personale, la libertà, l'onore, il patrimonio o altri beni essenziali, il giudice attenua la pena se si poteva ragionevolmente pretendere che l'autore sacrificasse il bene in pericolo.
2
Non agisce in modo colpevole colui dal quale non si poteva ragionevolmente pretendere che sacrificasse il bene in pericolo.
Art. 18
1 Non è punibile colui che al momento del fatto non era capace di valutarne il carattere illecito o di agire secondo tale valutazione.
2
Se al momento del fatto l'autore era soltanto in parte capace di valutarne il carattere illecito o di agire secondo tale valutazione, il giudice attenua la pena.
3
Possono essere ordinate tuttavia le misure previste nel presente Codice e quelle di cui agli articoli 59-61, 63 e 64 del Codice penale svizzero23.
4
I capoversi 1-3 non sono applicabili se l'autore poteva evitare l'incapacità o la scemata imputabilità e prevedere così l'atto commesso in tale stato.
a Qualora vi sia serio motivo di dubitare dell'imputabilità dell'autore,
l'autorità istruttoria o il giudice ordina una perizia.
23 RS
311.0
Stato di necessità
esimente
Stato di necessità
discolpante
Incapacità e
scemata
imputabilità
Dubbio
sull'imputabilità
Codice penale militare 10
321.0
Art. 19
Chiunque commette un reato non sapendo né potendo sapere di agire
illecitamente non agisce in modo colpevole. Se l'errore era evitabile, il giudice attenua la pena.
Art. 20
1 Se l'esecuzione di un ordine di servizio costituisce reato, è punito come autore il capo od il superiore che ha dato l'ordine.
2
È pure punibile il subalterno che commette un reato su ordine di un superiore o eseguendo un altro ordine di carattere vincolante, se al momento del reato era consapevole della punibilità dell'atto. Il giudice può attenuare la pena.25
Art. 21
1 Chiunque, avendo cominciato l'esecuzione di un crimine o di un delitto, non compie o compie senza risultato o senza possibilità di risultato tutti gli atti necessari alla consumazione del reato può essere punito con pena attenuata.
2
L'autore che, per grave difetto d'intelligenza, non si rende conto che l'oggetto contro il quale l'atto è diretto o il mezzo da lui usato per commetterlo è di natura tale da escludere in modo assoluto la consumazione del reato è esente da pena.
Art. 22
1 Se l'autore ha spontaneamente desistito dal consumare un reato iniziato o ha contribuito ad impedirne la consumazione, il giudice può attenuare la pena o prescindere da ogni pena.
2
Il giudice può attenuare la pena o prescindere da ogni pena nei confronti dei coautori o dei compartecipi che hanno spontaneamente contribuito ad impedire la consumazione del reato.
3
Il giudice può attenuare la pena o prescindere da ogni pena anche se la desistenza dell'autore o del compartecipe non ha, per altri motivi, potuto impedire la consumazione del reato.
4
Il giudice può attenuare la pena o prescindere da ogni pena nei confronti del coautore o compartecipe che si è adoperato seriamente e spontaneamente per impedire la consumazione del reato, sempreché il 24 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 18 giu. 2010 sulla modifica di leggi federali per l'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen.
2011 (RU 2010 4963; FF 2008 3293).
25 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 18 giu. 2010 sulla modifica di leggi federali per l'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen.
2011 (RU 2010 4963; FF 2008 3293).
Errore
sull'illiceità
Punibilità del
superiore e
commissione
di un reato in
esecuzione di
un ordine24
4. Tentativo.
Punibilità
Desistenza
e pentimento
attivo
Codice penale militare 11
321.0
reato medesimo sia stato commesso indipendentemente dal suo contributo.
Art. 23
1 Chiunque intenzionalmente determina altri a commettere un crimine o un delitto è punito, se il reato è stato commesso, con la pena applicabile all'autore.
2
Chiunque tenta di determinare altri a commettere un crimine incorre nella pena prevista per il tentativo di questo crimine.
Art. 24
Chiunque aiuta intenzionalmente altri a commettere un crimine o un
delitto è punito con pena attenuata.
Art. 25
Se la punibilità è giustificata o aggravata da uno speciale obbligo
dell'autore, il compartecipe che non sia vincolato a tale obbligo è punito con pena attenuata.
Art. 26
Si tiene conto delle speciali relazioni, qualità e circostanze personali
che aggravano, attenuano o escludono la punibilità solo per l'autore o il compartecipe a cui si riferiscono.
Art. 27
1 Se un reato è commesso mediante pubblicazione in un mezzo di comunicazione sociale e consumato per effetto della pubblicazione, solo l'autore dell'opera è punito, fatte salve le disposizioni che seguono.
2
Qualora l'autore dell'opera non possa essere individuato o non possa essere tradotto davanti a un tribunale svizzero, è punito il redattore responsabile giusta l'articolo 322bis del Codice penale svizzero26. In sua mancanza, è punita giusta il medesimo articolo la persona responsabile della pubblicazione.
3
Qualora la pubblicazione sia avvenuta all'insaputa o contro la volontà dell'autore dell'opera, è punito come autore del reato il redattore o, in sua mancanza, la persona responsabile della pubblicazione.
4
Non soggiace a pena il resoconto veritiero di deliberazioni pubbliche e di comunicazioni ufficiali di un'autorità.
26 RS
311.0
5. Partecipazione.
Istigazione
Complicità
Partecipazione a
un reato speciale
Circostanze
personali
6. Punibilità dei
mass media
Codice penale militare 12
321.0
a 1 Non possono essere inflitte pene né presi provvedimenti processuali coercitivi nei confronti di persone che si occupano professionalmente della pubblicazione di informazioni nella parte redazionale di un periodico nonché nei confronti dei loro ausiliari, se rifiutano di testimoniare sull'identità dell'autore dell'opera o su contenuto e fonti delle informazioni.
2
Il capoverso 1 non si applica se il giudice accerta che: a. la testimonianza è necessaria per preservare da un pericolo imminente la vita o l'integrità fisica di una persona; oppure b. senza testimonianza non è possibile far luce su un omicidio ai sensi degli articoli 115-117 o su un altro crimine punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni oppure su un reato ai sensi degli articoli 141-143a e 153-156 del presente Codice, degli articoli 197 numero 3, 260ter, 305bis, 305ter e 322septies del Codice penale svizzero27, come pure ai sensi dell'articolo 19 numero 2 della legge del 3 ottobre 195128 sugli stupefacenti, o non è possibile catturare il colpevole di un simile reato.
Capo terzo: Delle pene e delle misure I. Della pena pecuniaria, del lavoro di pubblica utilità, della pena detentiva e della degradazione
Art. 28
1 Salvo diversa disposizione del presente Codice, la pena pecuniaria ammonta al massimo a 360 aliquote giornaliere. Il giudice ne stabilisce il numero commisurandolo alla colpevolezza dell'autore.
2
Un'aliquota giornaliera ammonta al massimo a 3000 franchi. Il giudice ne fissa l'importo secondo la situazione personale ed economica dell'autore al momento della pronuncia della sentenza, tenendo segnatamente conto del suo reddito e della sua sostanza, del suo tenore di vita, dei suoi obblighi familiari e assistenziali e del minimo vitale.
3
Le autorità federali, cantonali e comunali forniscono le informazioni necessarie per la determinazione dell'aliquota giornaliera.
4
Il numero e l'importo delle aliquote giornaliere sono fissati nella sentenza.29
27 RS
311.0
28 RS
812.121
29 Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2008 (Modifiche in seguito alla revisione della parte generale del CPM e altri adeguamenti), in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 701; FF 2007 7545).
Tutela delle fonti
1. Pena
pecuniaria.
Commisurazione
Codice penale militare 13
321.0
Art. 29
1 L'autorità d'esecuzione fissa al condannato un termine da uno a dodici mesi per il pagamento. Può ordinare il pagamento rateale e, a richiesta, prorogare i termini.
2
Se vi è fondato sospetto che il condannato si sottrarrà all'esazione, l'autorità d'esecuzione può esigere il pagamento immediato o la prestazione di garanzie.
3
Se il condannato non paga la pena pecuniaria nei termini fissati, l'autorità d'esecuzione ordina l'esecuzione per debiti qualora il provvedimento appaia efficace.
Art. 30
1 Se il condannato non paga la pena pecuniaria e quest'ultima non può essere riscossa in via esecutiva (art. 29 cpv. 3), la pena pecuniaria è sostituita da una pena detentiva. Un'aliquota giornaliera corrisponde a un giorno di pena detentiva. La pena detentiva sostitutiva si estingue con il pagamento a posteriori della pena pecuniaria. 2 Se la pena pecuniaria è stata inflitta da un'autorità amministrativa, il giudice decide sulla pena detentiva sostitutiva.
3
Se il condannato non può pagare la pena pecuniaria perché, senza sua colpa, le condizioni determinanti per la commisurazione dell'aliquota giornaliera si sono notevolmente deteriorate dopo la sentenza, egli può chiedere al giudice la sospensione dell'esecuzione della pena detentiva sostitutiva e proporre in sua vece: a. la proroga del termine di pagamento per ventiquattro mesi al massimo;
b. la riduzione dell'importo dell'aliquota giornaliera; oppure c. l'esecuzione di un lavoro di pubblica utilità.
4
Se il giudice ordina un lavoro di pubblica utilità sono applicabili gli articoli 31, 32 e 33 capoverso 2.
5
La pena detentiva sostitutiva è eseguita se il condannato non paga la pena pecuniaria nonostante la proroga del termine di pagamento o la riduzione dell'aliquota giornaliera oppure se, nonostante diffida, non presta il lavoro di pubblica utilità.
Art. 31
1 Con il consenso dell'autore, il giudice, invece di infliggere una pena detentiva inferiore a sei mesi o una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere, può ordinare un lavoro di pubblica utilità di 720 ore al massimo.
Esazione
Pena detentiva
sostitutiva
2. Lavoro di
pubblica utilità.
Contenuto
Codice penale militare 14
321.0
2
Il lavoro di pubblica utilità dev'essere prestato a favore di istituzioni sociali, opere d'interesse pubblico o persone bisognose d'aiuto. È prestato gratuitamente.
Art. 32
L'autorità d'esecuzione fissa al condannato un termine di due anni al
massimo per prestare il lavoro di pubblica utilità.
Art. 33
1 Se, nonostante diffida, il condannato non presta il lavoro di pubblica utilità conformemente alla sentenza o alle condizioni e oneri stabiliti dall'autorità competente, il giudice ne ordina la commutazione in pena pecuniaria o detentiva.
2
Quattro ore di lavoro di pubblica utilità corrispondono a un'aliquota giornaliera di pena pecuniaria o a un giorno di pena detentiva.
3
La pena detentiva può essere ordinata soltanto se vi è da attendersi che una pena pecuniaria non potrà essere eseguita.
Art. 34
Di regola la durata della pena detentiva è di almeno sei mesi; la durata
massima è di venti anni. La pena detentiva è a vita se la legge lo dichiara espressamente.
a 1 Il giudice può pronunciare una pena detentiva inferiore a sei mesi, da scontare, soltanto se non sono adempiute le condizioni per la sospensione condizionale (art. 36) e vi è da attendersi che una pena pecuniaria o un lavoro di pubblica utilità non potranno essere eseguiti.
2
Il giudice deve motivare in modo circostanziato questa forma di pena.
3
Sono salvi gli articoli 30, 33 e 81 capoverso 1bis.30
b 1 Le pene detentive sono eseguite giusta il Codice penale svizzero31.
2
In caso di servizio attivo, il Consiglio federale può introdurre l'esecuzione militare della pena detentiva. Esso disciplina i particolari.
30 Rettificato
dalla
Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 2 LParl; RS 171.10).
Vedi anche RU 2007 3629.
31 RS
311.0
Esecuzione
Commutazione
3. Pena
detentiva.
In generale
Pena detentiva
di breve durata
senza condizionale
Esecuzione
Codice penale militare 15
321.0
Art. 35
32 1 Il giudice pronuncia la degradazione del militare che, per un crimine o un delitto, si sia reso indegno del suo grado. 2 Lo Stato maggiore di condotta dell'esercito decide se il militare degradato sarà ancora chiamato a prestare servizio militare. 3 Gli effetti della degradazione cominciano dal giorno in cui la sentenza passa in giudicato.
II. Della condizionale
Art. 36
1 Il giudice sospende di regola l'esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva di sei mesi a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l'autore dal commettere nuovi crimini o delitti.
2
Se, nei cinque anni prima del reato, l'autore è stato condannato a una pena detentiva di almeno sei mesi, con o senza condizionale, o a una pena pecuniaria di almeno 180 aliquote giornaliere, la sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente favorevoli.
3
La concessione della sospensione condizionale può essere rifiutata anche perché l'autore ha omesso di riparare il danno contrariamente a quanto si poteva ragionevolmente pretendere da lui.
4
Oltre alla pena condizionalmente sospesa il giudice può infliggere una pena pecuniaria senza condizionale oppure una multa ai sensi dell'articolo 60c.33
Art. 37
1 Il giudice può sospendere parzialmente l'esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva di un anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell'autore.
2
La parte da eseguire non può eccedere la metà della pena.
3
In caso di sospensione parziale dell'esecuzione della pena detentiva, la parte sospesa e la parte da eseguire devono essere di almeno sei mesi. Le norme sulla concessione della liberazione condizionale 32 Nuovo testo giusta il n. 3 dell'all. alla LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 6015; FF 2009 5137).
33 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 24 mar. 2006 (Correttivi in materia di sanzioni e di casellario giudiziale), in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3539; FF 2005 4197, 2006 3301).
4. Pena
accessoria:
degradazione
1. Pene con la
condizionale
2. Pene con
condizionale
parziale
Codice penale militare 16
321.0
(art. 86 del Codice penale svizzero34) non sono applicabili alla parte di pena da eseguire.
Art. 38
1 Se il giudice sospende del tutto o in parte l'esecuzione della pena, al condannato è impartito un periodo di prova da due a cinque anni.
2
Per la durata del periodo di prova, il giudice può ordinare un'assistenza riabilitativa e impartire norme di condotta.
3
Il giudice spiega al condannato l'importanza e le conseguenze della sospensione condizionale.
Art. 39
Se il condannato supera con successo il periodo di prova, la pena
sospesa non è più eseguita.
Art. 40
1 Se, durante il periodo di prova, il condannato commette un crimine o un delitto e vi è pertanto da attendersi ch'egli commetterà nuovi reati, il giudice revoca la sospensione condizionale. Può modificare il genere della pena per pronunciare nell'ambito della nuova pena una pena unica in applicazione analogica dell'articolo 43. Può tuttavia pronunciare una pena detentiva senza condizionale soltanto se la pena unica è di almeno sei mesi o se risultano adempiute le condizioni di cui all'articolo 34a.
2
Se non vi è d'attendersi che il condannato compia nuovi reati, il giudice rinuncia alla revoca. Può ammonire il condannato o prorogare il periodo di prova al massimo della metà della durata stabilita nella sentenza. Per la durata del periodo di prova prorogato, può ordinare un'assistenza riabilitativa e impartire norme di condotta. Se posteriore al periodo di prova, la proroga decorre dal giorno in cui è stata ordinata.
3
Il giudice competente per giudicare il nuovo crimine o delitto decide anche sulla revoca.
4
La revoca non può più essere ordinata dopo tre anni dalla scadenza del periodo di prova.
34 RS
311.0
3. Disposizioni
comuni.
a. Periodo di
prova
b. Successo del
periodo di prova
c. Insuccesso del
periodo di prova
Codice penale militare 17
321.0
III. Della commisurazione della pena
Art. 41
1 Il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della vita anteriore, delle condizioni personali e della condotta militare dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita.
2
La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la riprensibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione.
Art. 42
Il giudice attenua la pena se: a. l'autore
ha
agito:
1. per motivi onorevoli, 2. in stato di grave angustia, 3. sotto l'impressione d'una grave minaccia, 4. ad incitamento di una persona a cui doveva obbedienza o da cui dipendeva;
b. l'autore è stato seriamente indotto in tentazione dalla condotta della vittima;
c. l'autore ha agito cedendo a una violenta commozione dell'animo scusabile per le circostanze o in stato di profonda prostrazione;
d. l'autore ha dimostrato con fatti sincero pentimento, specialmente se ha risarcito il danno per quanto si potesse ragionevolmente pretendere da lui;
e. la pena ha manifestamente perso di senso visto il tempo trascorso dal reato e da allora l'autore ha tenuto buona condotta.
a 1 Se attenua la pena, il giudice non è vincolato alla pena minima comminata.
2
Il giudice può pronunciare una pena di genere diverso da quello comminato, ma è vincolato al massimo e al minimo legali di ciascun genere di pena.
Art. 43
1 Quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l'inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna 1. Principio
2. Attenuazione
della pena.
Circostanze
attenuanti
Effetti
3. Concorso
di reati
Codice penale militare 18
321.0
l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata. È in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena.
1bis
Se oltre a un crimine, delitto o contravvenzione deve giudicare una o più mancanze di disciplina ai sensi dell'articolo 180, il giudice aumenta in misura adeguata la pena che pronuncerebbe secondo il capoverso 1.35 2 Se deve giudicare un reato che l'autore ha commesso prima di essere stato condannato per un altro fatto, il giudice determina la pena complementare in modo che l'autore non sia punito più gravemente di quanto sarebbe stato se i diversi reati fossero stati compresi in un unico giudizio.
3
Nella commisurazione della pena unica secondo i capoversi 1 e 2, i reati che l'autore avesse commesso prima di aver compiuto i diciott'anni non devono incidere più di quanto sarebbe stato se fossero stati giudicati singolarmente.
Art. 44
Il giudice computa nella pena il carcere preventivo scontato nell'ambito del procedimento in atto o di un altro procedimento. Un giorno di carcere corrisponde a un'aliquota giornaliera di pena pecuniaria o a quattro ore di lavoro di pubblica utilità.
IV. Dell'impunità e della sospensione del procedimento36
Art. 45
Se l'autore ha risarcito il danno o ha intrapreso tutto quanto si poteva
ragionevolmente pretendere da lui per riparare al torto da lui causato, l'autorità competente prescinde dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione qualora: a. le condizioni per la sospensione condizionale della pena siano adempiute (art. 36); e b. l'interesse del pubblico e del danneggiato all'attuazione del procedimento penale sia di scarsa importanza.
35 Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2008 (Modifiche in seguito alla revisione della parte generale del CPM e altri adeguamenti), in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 701; FF 2007 7545).
36 Nuovo testo giusta l'art. 37 n. 2 della L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).
37 Nuovo testo giusta l'art. 37 n. 2 della L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).
4. Computo
del carcere
preventivo
1. Motivi
dell'impunità.
Riparazione.37
Codice penale militare 19
321.0
Art. 46
Se l'autore è stato così duramente colpito dalle conseguenze dirette del
suo atto che una pena risulterebbe inappropriata, l'autorità competente prescinde dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione.
a Se le condizioni dell'impunità sono adempiute, il giudice prescinde
dalla revoca della sospensione condizionale o, in caso di liberazione condizionale, dal ripristino dell'esecuzione.
b38 1 In caso di lesioni semplici o vie di fatto (art. 122), minaccia (art. 149) e coazione (art. 150), l'uditore o il tribunale militare può sospendere provvisoriamente il procedimento se: a.40 la vittima è:
1.
il coniuge o il coniuge divorziato dell'autore e il fatto è stato commesso durante il matrimonio o nell'anno successivo al divorzio, o 2.
il partner registrato o l'ex partner registrato dell'autore e il fatto è stato commesso durante l'unione domestica registrata o nell'anno successivo al suo scioglimento, o 3. il partner convivente, eterosessuale o omosessuale, o l'ex partner convivente dell'autore e il fatto è stato commesso durante la convivenza o nell'anno successivo alla separazione; e b. la vittima o, nel caso in cui essa non abbia l'esercizio dei diritti civili, il suo rappresentante legale lo richiede o acconsente alla domanda del giudice istruttore, dell'uditore o del tribunale militare.
2
Il procedimento viene ripreso se la vittima o, nel caso in cui essa non abbia l'esercizio dei diritti civili, il suo rappresentante legale revoca il suo consenso, per scritto o verbalmente, entro sei mesi dalla sospensione provvisoria del procedimento.
3
Qualora il consenso non sia revocato, l'uditore o il tribunale militare emana la decisione definitiva di non luogo a procedere.
38 Introdotto dal n. II della LF del 3 ott. 2003 (Perseguimento dei reati commessi tra coniugi o tra partner), in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1403; FF 2003 1732 1761).
39 Nuovo testo giusta l'art. 37 n. 2 della L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).
40 Nuovo testo giusta l'art. 37 n. 2 della L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).
Autore duramente colpito
2. Disposizione
comune
3. Sospensione
del procedimento. Coniuge,
partner registrato
o partner
convivente quale
vittima39
Codice penale militare 20
321.0
4
Contro la decisione definitiva di non luogo a procedere può essere interposto ricorso secondo l'articolo 118 o secondo l'articolo 195 della procedura penale militare del 23 marzo 197941. La vittima è in ogni caso legittimata a ricorrere.
5
Un procedimento disciplinare non entra in considerazione.
V. Delle misure
Art. 47
1 Sono applicabili le disposizioni del Codice penale svizzero42 sulle misure terapeutiche e sull'internamento (art. 56-65).
2
L'autorità competente è quella del Cantone d'esecuzione.
3
Le misure sono eseguite secondo il Codice penale svizzero.
Art. 48
1 Se l'imputato è assolto per incapacità o è condannato coll'ammissione della scemata imputabilità, il giudice può pronunciarne l'esclusione dall'esercito.
2
Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) può revocare l'esclusione se i presupposti non esistono più.
VI. Delle altre misure
Art. 49
1 Il giudice esclude dall'esercito il condannato a una pena detentiva di oltre tre anni o internato secondo l'articolo 64 del Codice penale svizzero43.
2
Il giudice può escludere dall'esercito il condannato a un'altra pena.
Art. 50
1 Se alcuno, nell'esercizio di una professione, di un'industria o di un commercio, ha commesso un crimine o un delitto per il quale è stato condannato a una pena detentiva superiore a sei mesi o a una pena pecuniaria di oltre 180 aliquote giornaliere, e sussiste il rischio di un ulteriore abuso, il giudice può interdirgli in tutto o in parte l'esercizio 41 RS
322.1
42 RS
311.0
43 RS
311.0
Misure
terapeutiche e
internamento
Esclusione
dall'esercito
come misura di
sicurezza
1. Esclusione
dall'esercito
2. Interdizione
dell'esercizio di
una professione
Codice penale militare 21
321.0
di tale attività o di altre analoghe per un tempo da sei mesi a cinque anni.
2
L'interdizione vieta all'autore di esercitare tali attività a titolo indipendente, in veste di organo di una persona giuridica o di una società commerciale, nonché di mandatario o rappresentante di terzi. Se sussiste il rischio che l'autore abuserà della sua attività per commettere nuovi reati anche se sottoposto alle istruzioni e al controllo di un superiore, l'interdizione verte sulla totalità dell'attività considerata.
a 1 L'interdizione dell'esercizio di una professione ha effetto dal giorno in cui la sentenza passa in giudicato. La durata dell'esecuzione di una pena detentiva o di una misura privativa della libertà (art. 59-61 e 64 del Codice penale svizzero44) non è computata nella durata dell'interdizione.
2
Se l'autore non ha superato il periodo di prova, con conseguente revoca della sospensione condizionale della pena detentiva ovvero ripristino di una pena o di una misura, la durata dell'interdizione si conta soltanto dal giorno della liberazione condizionale o definitiva ovvero da quello in cui la sanzione è stata soppressa o condonata.
3
Se l'autore ha superato con successo il periodo di prova, l'autorità competente decide se l'interdizione debba essere attenuata quanto a durata e contenuto oppure soppressa.
4
Se l'interdizione è stata eseguita per almeno due anni, l'autore può chiedere all'autorità competente di attenuarne la durata o il contenuto oppure di sopprimerla.
5
Nei casi di cui ai capoversi 3 e 4, se non vi è da temere un ulteriore abuso e, per quanto si potesse ragionevolmente pretendere, l'autore ha risarcito il danno da lui causato, l'interdizione è soppressa dall'autorità competente.
abis
Se l'autore ha utilizzato un veicolo a motore per commettere un crimine o un delitto e sussiste il rischio di un ulteriore abuso, il giudice può ordinare congiuntamente a una pena o a una misura secondo gli articoli 59-64 del Codice penale svizzero45 il ritiro della licenza di allievo conducente o della licenza di condurre per una durata da un mese a cinque anni.
44 RS
311.0
45 RS
311.0
Esecuzione
3. Divieto di
condurre
Codice penale militare 22
321.0
b 1 Se l'interesse pubblico o l'interesse della persona lesa o dell'avente diritto di querela lo richiede, il giudice ordina che la sentenza di condanna sia resa pubblica a spese del condannato.
2
Se l'interesse pubblico o l'interesse della persona assolta o scagionata lo richiede, il giudice ordina che la sentenza di assoluzione o la decisione di abbandono del procedimento sia resa pubblica a spese dello Stato o del denunciante.
3
La pubblicazione nell'interesse della persona lesa, dell'avente diritto di querela o della persona assolta o scagionata avviene soltanto a loro richiesta.
4
Il giudice fissa le modalità e l'estensione della pubblicazione.
Art. 51
1 Il giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina la confisca degli oggetti che hanno servito o erano destinati a commettere un reato o che costituiscono il profitto di un reato se tali oggetti compromettono la sicurezza delle persone, la moralità o l'ordine pubblico.
2
Il giudice può ordinare che gli oggetti confiscati siano resi inservibili o distrutti.
a 1 Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale.
2
La confisca non può essere ordinata se un terzo ha acquisito i valori patrimoniali ignorando i fatti che l'avrebbero giustificata, nella misura in cui abbia fornito una controprestazione adeguata o la confisca costituisca nei suoi confronti una misura eccessivamente severa.
3
Il diritto di ordinare la confisca si prescrive in sette anni; se il perseguimento del reato soggiace a una prescrizione più lunga, questa si applica anche alla confisca.
4
La confisca è pubblicata ufficialmente. Le pretese della persona lesa o di terzi si estinguono cinque anni dopo la pubblicazione ufficiale della confisca.
5
Se l'importo dei valori patrimoniali sottostanti a confisca non può essere determinato o può esserlo soltanto con spese sproporzionate, il giudice può procedere a una stima.
4. Pubblicazione
della sentenza
5. Confisca.
a. Confisca di
oggetti pericolosi
b. Confisca
di valori
patrimoniali.
Principi
Codice penale militare 23
321.0
b 1 Se i valori patrimoniali sottostanti alla confisca non sono più reperibili, il giudice ordina in favore dello Stato un risarcimento equivalente; nei confronti di terzi, tuttavia, il risarcimento può essere ordinato soltanto per quanto non sia escluso giusta l'articolo 51a capoverso 2.
2
Il giudice può prescindere in tutto o in parte dal risarcimento che risulti presumibilmente inesigibile o impedisca seriamente il reinserimento sociale dell'interessato.
3
In vista dell'esecuzione del risarcimento, l'autorità inquirente può sottoporre a sequestro valori patrimoniali dell'interessato. Il sequestro non fonda alcuna pretesa privilegiata in favore dello Stato nell'ambito dell'esecuzione forzata.
Art. 52
Il giudice ordina la confisca di tutti i valori patrimoniali di cui
un'organizzazione criminale ha facoltà di disporre. I valori appartenenti a una persona che abbia partecipato a un'organizzazione criminale o l'abbia sostenuta (art. 260ter del Codice penale svizzero46) sono presunti sottoposti, fino a prova del contrario, alla facoltà di disporre dell'organizzazione.
Art. 53
1 Se, in seguito a un crimine o a un delitto, alcuno patisce un danno non coperto da un'assicurazione e si deve presumere che il danno o il torto morale non saranno risarciti dall'autore, il giudice assegna al danneggiato, a sua richiesta, fino all'importo del risarcimento o dell'indennità per torto morale stabiliti giudizialmente o mediante transazione: a. la pena pecuniaria o la multa pagata dal condannato; b. gli oggetti e i beni confiscati o il ricavo della loro realizzazione, dedotte le spese;
c. le pretese di risarcimento.
2
Il giudice può tuttavia ordinare questi assegnamenti soltanto se il danneggiato cede allo Stato la relativa quota del suo credito.
3
I Cantoni prevedono una procedura semplice e rapida per il caso in cui gli assegnamenti non fossero possibili già nella sentenza penale.
46 RS
311.0
Risarcimenti
Confisca di
valori patrimoniali di un'orga-
nizzazione
criminale
6. Assegnamenti
al danneggiato
Codice penale militare 24
321.0
Capo quarto: Dell'assistenza riabilitativa, delle norme di condotta e dell'assistenza sociale volontaria
Art. 54
Sono applicabili gli articoli 93-96 del Codice penale svizzero47.
Capo quinto: Della prescrizione
Art. 55
1 L'azione penale si prescrive: a. in trent'anni, se per il reato è comminata la pena detentiva a vita;
b. in quindici anni, se per il reato è comminata una pena detentiva superiore a tre anni;
c. in sette anni, se per il reato è comminata un'altra pena.
2
In caso di atti sessuali con fanciulli (art. 156) e di reati secondo gli articoli 115, 117, 121 e 153-155 commessi su fanciulli minori di sedici anni, la prescrizione dell'azione penale decorre in tutti i casi fino al giorno in cui la vittima compie venticinque anni.
3
Se prima della scadenza del termine di prescrizione è stata pronunciata una sentenza di prima istanza, la prescrizione si estingue.
4
La prescrizione dell'azione penale in caso di atti sessuali con fanciulli (art. 156) e di reati secondo gli articoli 115-117, 121 e 153-155, commessi su fanciulli minori di sedici anni, è retta dai capoversi 1-3 se il reato è stato commesso prima dell'entrata in vigore della modifica del presente Codice del 5 ottobre 200148 e il relativo termine di prescrizione non è ancora scaduto a tale data.
Art. 56
La prescrizione decorre: a. dal giorno in cui l'autore ha commesso il reato; b. se il reato è stato eseguito mediante atti successivi, dal giorno in cui è stato compiuto l'ultimo atto; c. se il reato è continuato per un certo tempo, dal giorno in cui è cessata la continuazione.
47 RS
311.0
48 RU
2002 2993 3146 Applicabilità del
Codice penale
svizzero
1. Prescrizione
dell'azione
penale.
Termini
Decorrenza
Codice penale militare 25
321.0
Art. 57
1 La pena si prescrive: a. in trent'anni, se si tratta di una pena detentiva a vita; b. in venticinque anni, se si tratta di una pena detentiva di dieci o più anni;
c. in venti anni, se si tratta di una pena detentiva da cinque a meno di dieci anni;
d. in quindici anni, se si tratta di una pena detentiva di oltre un anno ma inferiore a cinque anni; e. in cinque anni, se si tratta di un'altra pena.
2
Il termine di prescrizione di una pena detentiva è sospeso: a. durante l'esecuzione ininterrotta di questa pena o di un'altra pena detentiva o misura eseguita immediatamente prima; b. nel caso di liberazione condizionale, durante il tempo di prova.
3
La pena accessoria della degradazione è imprescrittibile.
Art. 58
La prescrizione decorre dal giorno in cui la sentenza acquista forza di
cosa giudicata. In caso di sospensione condizionale della pena o di previa esecuzione di una misura, decorre dal giorno in cui è ordinata l'esecuzione della pena.
Art. 59
1 Sono imprescrittibili : a. il genocidio (art. 108); b. i crimini contro l'umanità (art. 109 cpv. 1 e 2); c. i crimini di guerra (art. 111 cpv. 1-3, 112 cpv. 1 e 2, 112a cpv. 1 e 2, 112b, 112c cpv. 1 e 2 e 112d); d. i crimini che, come mezzi d'estorsione o coazione, mettono o minacciano di mettere in pericolo la vita e l'integrità fisica di molte persone, segnatamente con l'impiego di mezzi di distruzione di massa, lo scatenamento di una catastrofe o una presa d'ostaggio; e.49 la coazione sessuale (art. 153), la violenza carnale (art. 154), gli atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 155), gli atti sessuali con fanciulli (art. 156 49 Introdotta dal n. I 3 della LF del 15 giu. 2012 (Imprescrittibilità dei reati sessuali o di pornografia commessi su fanciulli impuberi), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 5951; FF 2011 5393).
2. Prescrizione
della pena.
Termini
Decorrenza
3. Imprescrittibilità
Codice penale militare 26
321.0
n. 1) e l'abuso della posizione militare (art. 157), se commessi su fanciulli minori di 12 anni.50 2
Il giudice può attenuare la pena nel caso in cui l'azione penale fosse caduta in prescrizione in applicazione degli articoli 55 e 56.
3
I capoversi 1 lettere a, c e d nonché 2 si applicano se il 1° gennaio 1983 l'azione penale o la pena non era ancora caduta in prescrizione secondo il diritto sino allora vigente. Il capoverso 1 lettera b si applica se al momento dell'entrata in vigore della modifica del 18 giugno 2010 della presente legge l'azione penale o la pena non era ancora caduta in prescrizione secondo il diritto sino allora vigente. Il capoverso 1 lettera e si applica se il 30 novembre 2008 l'azione penale o la pena non era ancora caduta in prescrizione secondo il diritto sino allora vigente.51 52 Capo sesto: Della responsabilità dell'impresa
a 1 Se in un'impresa, nell'esercizio di attività commerciali conformi allo scopo imprenditoriale, è commesso un crimine o un delitto che, per carente organizzazione interna, non può essere ascritto a una persona fisica determinata, il crimine o il delitto è ascritto all'impresa. In questo caso l'impresa è punita con la multa fino a cinque milioni di franchi.
2
Se si tratta di un reato ai sensi degli articoli 141 o 141a, l'impresa è punita a prescindere dalla punibilità delle persone fisiche qualora le si possa rimproverare di non avere preso tutte le misure organizzative ragionevoli e indispensabili per impedire un simile reato.
3
Il giudice determina la multa in particolare in funzione della gravità del reato, della gravità delle lacune organizzative e del danno provocato, nonché della capacità economica dell'impresa.
4
Sono considerate imprese ai sensi del presente articolo: a. le persone giuridiche di diritto privato; b. le persone giuridiche di diritto pubblico, eccettuati gli enti territoriali;
50 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 18 giu. 2010 sulla modifica di leggi federali per l'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4963; FF 2008 3293).
51 Per. introdotto dal n. I 1 della LF del 15 giu. 2012 (Imprescrittibilità dei reati sessuali o di pornografia commessi su fanciulli impuberi), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 5951; FF 2011 5393).
52 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 18 giu. 2010 sulla modifica di leggi federali per l'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4963; FF 2008 3293).
Punibilità
Codice penale militare 27
321.0
c. le
società;
d. le ditte individuali.
b 1 In caso di procedimento penale l'impresa è rappresentata da una sola persona, autorizzata a rappresentarla illimitatamente in materia civile.
Se l'impresa non designa il suo rappresentante entro un termine ragionevole, l'autorità istruttoria o il giudice decide quale delle persone autorizzate a rappresentarla in materia civile rappresenta l'impresa nel procedimento penale.
2
La persona che rappresenta l'impresa nel procedimento penale ha i medesimi diritti e obblighi di un imputato. Le altre persone di cui nel capoverso 1 non sono tenute a deporre.
3
L'impresa deve designare un altro rappresentante se per i medesimi fatti o per fatti connessi è avviata un'inchiesta penale nei confronti del rappresentante designato. Se del caso l'autorità istruttoria o il giudice designano per rappresentarla un'altra persona secondo il capoverso 1 oppure, in sua assenza, un terzo qualificato.
Capo settimo: Delle contravvenzioni
Art. 60
Sono contravvenzioni i reati cui è comminata la multa.
a Le disposizioni della parte prima del presente Codice si applicano
anche alle contravvenzioni, con le modifiche qui appresso.
b 1 Le disposizioni sulla condizionale (art. 36 e 37) e sulla responsabilità dell'impresa (art. 59a e 59b) non sono applicabili alle contravvenzioni.
2
Il tentativo e la complicità sono puniti soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge.
3
Le misure privative della libertà (art. 59-61 e 64 del Codice penale svizzero53), l'interdizione dell'esercizio di una professione (art. 50) e la pubblicazione della sentenza (art. 50b) sono ammesse soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge.
53 RS
311.0
Procedura penale
Definizione
Applicabilità
delle
disposizioni
della parte prima
Inapplicabilità o
applicabilità
condizionale
Codice penale militare 28
321.0
c 1 Se la legge non dispone altrimenti, il massimo della multa è di diecimila franchi.
2
In caso di mancato pagamento della multa per colpa dell'autore, il giudice ordina nella sentenza una pena detentiva sostitutiva da un minimo di un giorno a un massimo di tre mesi.
3
Il giudice commisura la multa e la pena detentiva sostitutiva alle condizioni dell'autore, in modo che questi sconti una pena adeguata alla sua colpevolezza.
4
Il pagamento ulteriore della multa comporta una riduzione proporzionale della pena detentiva sostitutiva.
5
Per l'esazione e la commutazione si applicano per analogia gli articoli 29 e 30 capoversi 2-5.
d 1 Con il consenso dell'autore, il giudice può, in sostituzione della multa pronunciata, ordinare un lavoro di pubblica utilità fino a un massimo di 360 ore.
2
L'autorità d'esecuzione fissa un termine di un anno al massimo entro il quale il lavoro di pubblica utilità dev'essere prestato.
3
Se, nonostante diffida, il condannato non presta il lavoro di pubblica utilità, il giudice ordina l'esazione della multa.
e L'azione penale e la pena si prescrivono in tre anni.
Parte seconda: Dei singoli reati Capo primo: Dell'insubordinazione
Art. 61
54 1 Chiunque intenzionalmente disobbedisce a un ordine concernente il servizio, che sia diretto a lui stesso o alla truppa di cui fa parte, è punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2
Se il colpevole ha agito per negligenza, può essere pronunciata la multa. 3
Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
54 Nuovo testo giusta il n. IV lett. b della LF del 3 ott. 2003 (Revisione dell'ordinamento disciplinare), in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 921; FF 2002 6968).
Multa
Lavoro di
pubblica utilità
Prescrizione
Disobbedienza
Codice penale militare 29
321.0
4
In tempo di guerra può essere pronunciata una pena detentiva. Se la disobbedienza avviene di fronte al nemico, può essere pronunciata la pena detentiva a vita.
Art. 62
1 Chiunque offende con minacce o vie di fatto un capo od un superiore è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria55.56 2 Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
3
In tempo di guerra può essere pronunciata una pena detentiva57 fino a cinque anni.58
Art. 63
1. Se più persone, operando di concerto in un assembramento o in altro modo, partecipano al rifiuto d'obbedienza, a minacce o a vie di fatto verso un capo o un superiore, ogni compartecipe è punito con una pena detentiva o pecuniaria59.
Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
Gli agenti principali sono puniti più severamente; lo stesso avviene degli ufficiali e dei sottufficiali che abbiano partecipato alla sedizione.
2.60 Se la sedizione avviene in faccia al nemico, può essere pronunciata la pena detentiva a vita.
Art. 64
1. Se più persone si uniscono o si concertano a fine di preparare una
sedizione, ciascuna di esse è punita con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
2. In tempo di guerra può essere pronunciata una pena detentiva.
55 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 2 della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
56
Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037; FF 1977 II 1).
57 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 1 della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
58
Introdotto dal n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037; FF 1977 II 1).
59
Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 15 della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
60
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1992, in vigore dal 1° set. 1992 (RU 1992 1679; FF 1991 II 1216, IV 173).
Vie di fatto,
minacce
Sedizione
Concerto
per la sedizione
Codice penale militare 30
321.0
Art. 65
La disobbedienza, le vie di fatto, le minacce, la sedizione o il concerto
per la sedizione, diretti contro una guardia militare, si puniscono come se questi reati fossero commessi verso un capo od un superiore.
Capo secondo: Dell'abuso d'autorità
Art. 66
1 Chiunque abusa del comando di cui è investito per imporre ad un subalterno o ad un inferiore ordini o richieste senza alcuna ragione di servizio è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2
Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
Art. 67
1 Chiunque eccede nella facoltà di punire disciplinarmente è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2
Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
Art. 68
1. Chiunque, a scopo d'intercettazione, trattiene o sopprime, totalmente o parzialmente, un reclamo presentato da un subalterno od una denuncia penale, chiunque fa scientemente un rapporto inveritiero sopra un reclamo o una denuncia penale, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
Art. 69
1 Chiunque si arroga una facoltà di comandare o di punire che non gli spetti, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2
Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
Art. 70
1 Chiunque, senza un sufficiente motivo di servizio, mette in serio pericolo la vita o la salute d'un subalterno o d'un inferiore è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Reati contro
una guardia
Abuso
di comando
Abuso della
facoltà di punire
Soppressione
di un reclamo
Usurpazione
di comando
Messa in
pericolo di un
subalterno
Codice penale militare 31
321.0
2
Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
Art. 71
1 Chiunque offende con vie di fatto o minacce un subalterno o un inferiore è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2
Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
Capo terzo: Della violazione dei doveri di servizio
Art. 72
61 1 Chiunque intenzionalmente si rende colpevole d'inosservanza d'un regolamento o d'altra prescrizione di servizio è punito con una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere.
2
Se il colpevole ha agito per negligenza, può essere pronunciata la multa.
3
Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
4
In tempo di guerra può essere pronunciata la pena detentiva o pecuniaria.
Art. 73
1. Chiunque adopera abusivamente, aliena, dà in pegno, sopprime,
abbandona oppure intenzionalmente o per negligenza danneggia o lascia deperire o andar perduti armi, munizioni, materiali d'equipaggiamento, cavalli, veicoli od altre cose a lui affidate o altrimenti consegnate in occasione del servizio, chiunque adopera abusivamente tali cose a lui accessibili, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria, ove non sia applicabile un'altra disposizione penale.
2. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
3. In tempo di guerra può essere pronunciata una pena detentiva.
61 Nuovo testo giusta il n. IV lett. b della LF del 3 ott. 2003 (Revisione dell'ordinamento disciplinare), in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 921; FF 2002 6968).
Vie di fatto,
minacce
Inosservanza di
prescrizioni di
servizio
Abuso e
sperpero di
materiali
Codice penale militare 32
321.0
Art. 74
62 Chiunque, in faccia al nemico, per vigliaccheria si tiene nascosto, fugge od abbandona arbitrariamente il suo posto, è punito con la pena detentiva a vita o con una pena detentiva63.
Art. 75
64 È punito con la pena detentiva a vita o con una pena detentiva: il comandante di una fortezza o di un'altra piazza fortificata che la ceda senza avere esauriti gli estremi mezzi di difesa; il comandante di truppa, che nel combattimento abbandoni il suo posto o si arrenda con la sua truppa, senza avere prima fatto tutto quanto il suo dovere militare esigeva da lui.
Art. 76
1. Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, si mette in istato di
non poter adempiere i suoi doveri di servizio come guardia, chiunque arbitrariamente abbandona il proprio posto di guardia o trasgredisce in altro modo le disposizioni sul servizio di guardia, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
3.65 In tempo di guerra può essere pronunciata una pena detentiva.
Se il reato avviene intenzionalmente in faccia al nemico, può essere pronunciata la pena detentiva a vita.
Art. 77
66 1. Chi rivela un segreto che gli è stato confidato nella sua qualità, di militare o di funzionario o di cui ha avuto notizia in tale qualità, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
62
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1992, in vigore dal 1° set. 1992 (RU 1992 1679; FF 1991 II 1216, IV 173).
63 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 16 della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
64
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1992, in vigore dal 1° set. 1992 (RU 1992 1679; FF 1991 II 1216, IV 173).
65
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1992, in vigore dal 1° set. 1992 (RU 1992 1679; FF 1991 II 1216, IV 173).
66
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337; FF 1940 513).
Vigliaccheria
Capitolazione
Reati nel
servizio di
guardia
Violazione
del segreto
di servizio
Codice penale militare 33
321.0
2. La rivelazione del segreto è punibile anche dopo la cessazione della qualità di militare o della funzione.
Art. 78
67 1. Chiunque forma un atto falso che abbia importanza per il servizio o altera un tale documento, oppure abusa dell'altrui firma autentica o dell'altrui segno a mano autentico per formare un tale documento suppositizio oppure attesta o fa attestare, in un tale documento, contrariamente alla verità, un fatto d'importanza giuridica; chiunque fa uso, a scopo d'inganno, di un atto di questa natura formato od alterato da un terzo, chiunque, indebitamente, sopprime o fa sparire un documento che ha importanza per il servizio, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
Art. 79
1 Chiunque, essendo a notizia che si sta ordendo una sedizione (art. 63), una diserzione (art. 8368) o un tradimento (art. 86 a 91), omette di farne denuncia, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria, qualora il reato sia stato commesso o tentato.
2
Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
3
Il colpevole va esente da pena, se le sue strette relazioni con la persona non denunciata rendono scusabile la sua condotta.
Art. 80
1. Chiunque, essendo in istato di ebbrezza, suscita pubblico scandalo
è punito con una pena pecuniaria sino a 90 aliquote giornaliere69.
2. Chiunque, essendo in istato di irresponsabilità a cagione di ebbrezza colposa, prodotta da alcool o da altra intossicazione, commette un fatto represso come crimine o delitto, è punito con una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere70.
67
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337; FF 1940 513).
68 Ora: art. 81
69 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 11 della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
70 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 12 della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
Falsità in
documenti di
servizio
Omessa
denuncia di reato
Ebbrezza
Codice penale militare 34
321.0
La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole, agendo in tale stato di irresponsabilità, ha commesso un reato punibile con la sola pena della pena detentiva.71 3. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
Capo quarto: Dei reati contro i doveri del servizio
Art. 81
72 1 È punito con una pena detentiva fino a diciotto mesi o con una pena pecuniaria chiunque, nell'intenzione di rifiutare il servizio militare: a. non partecipa alla giornata informativa o al reclutamento; b. non si presenta a un servizio al quale è convocato; c. abbandona senza permesso la sua truppa o il posto di servizio; d. non vi ritorna dopo un'assenza giustificata; e. disobbedisce, dopo l'entrata in servizio militare, a un ordine a lui diretto concernente il servizio.73 1bis
In caso di reati ai sensi del capoverso 1 non possono essere pronunciate pene pecuniarie o lavori di pubblica utilità se contemporaneamente viene decisa l'esclusione dall'esercito ai sensi dell'articolo 49.74 2
In servizio attivo la pena è una pena detentiva o pecuniaria.
3
Chiunque, quale membro di una comunità religiosa, rifiuta per motivi religiosi di prestare servizio militare e non presenta una domanda d'ammissione al servizio civile è dichiarato colpevole e viene obbligato a prestare un lavoro di pubblico interesse, la cui durata è stabilita conformemente all'articolo 8 della legge del 6 ottobre 199575 sul servizio civile. La prestazione di lavoro si svolge nell'ambito e giusta le prescrizioni del servizio civile. Il giudice può pronunciare l'esclusione dall'esercito.
4
Chiunque rende verosimile di non poter conciliare con la propria coscienza il servizio d'istruzione per conseguire un grado superiore, 71
Nuovo testo del per. 2 giusta il n. I della LF del 20 mar. 1992, in vigore dal 1° set. 1992 (RU 1992 1679; FF 1991 II 1216, IV 173).
72
Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. alla LF del 6 ott. 1995 sul servizio civile sostitutivo, in vigore dal 1° ott. 1996 (RU 1996 1445; FF 1994 III 1445).
73 Nuovo testo giusta il n. IV lett. b della LF del 3 ott. 2003 (Revisione dell'ordinamento disciplinare), in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 921; FF 2002 6968).
74 Introdotto dal n. IV lett. b della LF del 3 ott. 2003 (Revisione dell'ordinamento disciplinare (RU 2004 921; FF 2002 6968). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2008 (Modifiche in seguito alla revisione della parte generale del CPM e altri adeguamenti), in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 701; FF 2007 7545).
75
RS 824.0
Rifiuto del
servizio e
diserzione
Codice penale militare 35
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ma è disposto a prestare servizio militare con il suo grado attuale, viene obbligato a prestare un lavoro di pubblico interesse. Quest'ultimo dura di regola 1,1 volte la durata del servizio d'istruzione rifiutato e si svolge nell'ambito e secondo le prescrizioni del servizio civile.
5
Il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni completive per l'esecuzione della prestazione di lavoro di cui ai capoversi 3 e 4.
6
Fatto salvo l'articolo 84, l'autore è esente da pena se: a. è ammesso al servizio civile; b. viene assegnato al servizio non armato; c. viene dichiarato inabile al servizio e questa inabilità sussisteva già al momento del rifiuto del servizio.
Art. 82
76 1 È punito con una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere chiunque, senza l'intenzione di rifiutare il servizio militare: a. non partecipa alla giornata informativa o al reclutamento; b. non si presenta a un servizio al quale è convocato; c. abbandona senza permesso la sua truppa o il posto di servizio; d. non vi ritorna dopo un'assenza giustificata.77 2
Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
3
In servizio attivo la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.
4
Se più tardi l'autore si presenta spontaneamente in servizio, il giudice può attenuare la pena (art. 42a).78 5
Fatto salvo l'articolo 84, l'autore è esente da pena se è dichiarato inabile al servizio e questa inabilità sussisteva già al momento dell'omissione del servizio.
76
Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. alla LF del 6 ott. 1995 sul servizio civile sostitutivo, in vigore dal 1° ott. 1996 (RU 1996 1445; FF 1994 III 1445).
77 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (Revisione dell'ordinamento disciplinare), in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 921; FF 2002 6968).
78 Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669).
Omissione del
servizio e
assenza
ingiustificata
Codice penale militare 36
321.0
Art. 83
79 1 È punito con la multa80 chiunque, per negligenza: a. non partecipa alla giornata informativa o al reclutamento; b. non si presenta a un servizio al quale è convocato; c. abbandona senza permesso la sua truppa o il posto di servizio; d. non vi ritorna dopo un'assenza giustificata.81 2
Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
3
In servizio attivo il giudice può pronunciare una pena pecuniaria sino a 90 aliquote giornaliere.
4
Fatto salvo l'articolo 84, l'autore è esente da pena se è dichiarato inabile al servizio e questa inabilità sussisteva già al momento dell'omissione del servizio.
Art. 84
82 1 Chiunque, senza rendersi reo di rifiuto del servizio, omissione del servizio o omissione del servizio per negligenza, non ottempera a una chiamata in servizio per la giornata informativa, per il reclutamento o per il servizio militare, pur essendo in grado di entrare in servizio, è punito con la multa.83 2 Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
Art. 85
Chiunque in tempo di guerra, essendo stato separato dal suo corpo di
truppa, omette di raggiungerlo o di unirsi al corpo più vicino, chiunque, durante il tempo di guerra, essendo stato fatto prigioniero di guerra, omette, alla fine della sua prigionia, di annunciarsi immediatamente a qualche truppa od autorità militare, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
79
Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. alla LF del 6 ott. 1995 sul servizio civile sostitutivo, in vigore dal 1° ott. 1996 (RU 1996 1445; FF 1994 III 1445).
80 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 5 della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
81 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (Revisione dell'ordinamento disciplinare), in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 921; FF 2002 6968).
82
Nuovo testo giusta il n. 5 dell'all. alla LF del 6 ott. 1995 sul servizio civile sostitutivo, in vigore dal 1° ott. 1996 (RU 1996 1445; FF 1994 III 1445).
83 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (Revisione dell'ordinamento disciplinare), in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 921; FF 2002 6968).
Omissione del
servizio per
negligenza
Inosservanza di
una chiamata in
servizio militare
Omissione
illecita di
raggiungere il
corpo
Codice penale militare 37
321.0
Capo quinto: Dei reati contro la difesa nazionale e contro la forza difensiva del Paese
Art. 86
1.85 Chiunque scruta fatti, disposizioni, procedimenti o oggetti che
devono essere tenuti segreti nell'interesse della difesa nazionale, poiché la loro rivelazione minaccerebbe l'adempimento del mandato di parti essenziali dell'esercito, allo scopo di rivelarli o renderli accessibili a uno Stato estero o ai suoi agenti, chiunque intenzionalmente rivela o rende accessibili a uno Stato estero o ai suoi agenti, fatti, disposizioni, procedimenti o oggetti che devono essere tenuti segreti nell'interesse della difesa nazionale, poiché la loro rivelazione minaccerebbe l'adempimento del mandato di parti essenziali dell'esercito, è punito con una pena detentiva.
2.86 Se questi atti vengono commessi mentre delle truppe si trovano in servizio attivo, la pena è una pena detentiva non inferiore a tre anni.
Se con questi atti il colpevole turba o mette in pericolo le operazioni dell'esercito svizzero, può essere pronunciata la pena detentiva a vita.
3. Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.
a87 Chiunque distrugge o danneggia impianti o cose che servono all'armata ovvero ne mette in pericolo l'uso, chiunque non eseguisce prestazioni contrattuali per l'esercito o non le eseguisce conformemente al contratto, chiunque impedisce, turba o mette in pericolo l'attività di un'autorità o di un funzionario; chiunque fabbrica, si procura, conserva, trasmette ad altri o usa oggetti di vestiario o d'equipaggiamento o segni distintivi dell'esercito svizzero o delle sue organizzazioni ausiliarie, 84
Nuovo testo giusta il n. II della LF del 10 ott. 1997, in vigore dal 1° apr. 1998 (RU 1998 1852 856; FF 1996 IV 449).
85
Nuovo testo giusta il n. II della LF del 10 ott. 1997, in vigore dal 1° apr. 1998 (RU 1998 1852 856; FF 1996 IV 449).
86
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1992, in vigore dal 1° set. 1992 (RU 1992 1679; FF 1991 II 1216, IV 173).
87
Introdotto dal n. I della LF del 13 giu. 1941 (RU 57 1337; FF 1940 513). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1950, in vigore dal 1° lug. 1951 (RU 1951 435; FF 1949 685).
1. Tradimento.
Spionaggio e
violazione
proditoria di
segreti militari84
Sabotaggio
Codice penale militare 38
321.0
e scientemente nuoce con ciò alla difesa nazionale o la mette in pericolo, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria, nei casi gravi con una pena detentiva non inferiore ad un anno88.
Art. 87
1. Chiunque, mentre delle truppe si trovano in servizio attivo, intenzionalmente turba o mette direttamente in pericolo operazioni dell'esercito svizzero; chiunque in particolare danneggia o distrugge mezzi di comunicazione o d'informazione, impianti o cose che servono all'esercito, od impedisce o turba l'esercizio di stabilimenti aventi lo stesso scopo, è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.
2. Chiunque, mentre delle truppe si trovano in servizio attivo, intenzionalmente turba o mette indirettamente in pericolo operazioni dell'esercito svizzero; chiunque in particolare turba l'ordine pubblico od impedisce o turba esercizi importanti per la popolazione o per l'amministrazione dell'esercito, è punito con una pena detentiva o con una pena pecuniaria non inferiore a 180 aliquote giornaliere89.
3.90 Nei casi gravi può essere pronunciata la pena detentiva a vita.
4. Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.
Art. 88
91 Chiunque, in tempo di guerra, intraprende atti di ostilità contro l'esercito svizzero, senza appartenere alla forza armata nemica riconosciuta dalla Svizzera, è punito con la pena detentiva a vita o con una pena detentiva non inferiore a tre anni.
Art. 89
1 Chiunque, mentre delle truppe si trovano in servizio attivo, intenzionalmente turba o mette in pericolo le operazioni dell'esercito svizzero
88 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 17 della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
89 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 18 della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
90
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1992, in vigore dal 1° set. 1992 (RU 1992 1679; FF 1991 II 1216, IV 173).
91
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1992, in vigore dal 1° set. 1992 (RU 1992 1679; FF 1991 II 1216, IV 173).
Tradimento
militare
Franchi tiratori
Diffusione di
notizie false
Codice penale militare 39
321.0
diffondendo false notizie, è punito con una pena detentiva o con una pena pecuniaria non inferiore a 60 aliquote giornaliere92.
2
Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.
Art. 90
93 1 Lo Svizzero che, senza esservi costretto, usa in guerra le armi contro la Confederazione o prende servizio in un esercito nemico è punito con una pena detentiva.
2
Nei casi gravi, può essere pronunciata la pena detentiva a vita.
Art. 91
1. Chiunque consegna al nemico oggetti che servono alla difesa
nazionale, chiunque favorisce il nemico con prestazioni di servizio o somministrazioni, chiunque coopera o sottoscrive ad un prestito di uno Stato in guerra con la Svizzera, è punito con una pena detentiva o con una pena pecuniaria non inferiore a 180 aliquote giornaliere.
2.94 Nei casi gravi può essere pronunciata la pena detentiva a vita.
Art. 92
Chiunque, dal territorio neutrale della Svizzera, intraprende o favorisce atti di ostilità contro un belligerante, chiunque intraprende atti di ostilità contro truppe straniere ammesse nella Svizzera, è punito con una pena detentiva o pecuniaria.
Art. 93
1.95 Chiunque, nel territorio della Svizzera, raccoglie informazioni
militari per conto di uno Stato estero in danno di un altro Stato estero, ovvero organizza un servizio siffatto, 92 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 19 della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
93
Nuovo testo giusta il n. II 1 cpv. 25 della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669).
94
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1992, in vigore dal 1° set. 1992 (RU 1992 1679; FF 1991 II 1216, IV 173).
95
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337; FF 1940 513).
Uso d'armi
contro la
Confederazione
Favoreggiamento del
nemico
2. Violazione
della neutralità.
Atti di ostilità
Spionaggio a
danno di Stati
esteri
Codice penale militare 40
321.0
chiunque arruola persone per servizi siffatti o li favorisce, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2. Nei casi gravi può essere pronunciata una pena detentiva.
3. La corrispondenza ed il materiale sono confiscati.
Art. 94
96 1 Se uno Svizzero si arruola in un esercito straniero senza il permesso del Consiglio federale, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2
Gli svizzeri, domiciliati in un altro Stato di cui posseggono pure la nazionalità, che prestano servizio militare nell'esercito di questo Stato non sono punibili.
3
Chiunque arruola uno Svizzero per il servizio militare straniero o ne favorisce l'arruolamento è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere.
Con la pena detentiva dev'essere cumulata la pena pecuniaria97.
4
In tempo di guerra può essere pronunciata una pena detentiva.
Art. 95
1. Chiunque, per mezzo di mutilazione od in altro modo, ad opera
propria o di terzi, si rende inetto, del tutto o in parte, a prestare il servizio militare permanentemente o temporaneamente, chiunque mutila od in altro modo rende taluno, con suo consenso, inetto, del tutto od in parte, a prestare il servizio militare permanentemente o temporaneamente, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2. In tempo di guerra può essere pronunciata una pena detentiva.
Art. 96
1 Chiunque, allo scopo di sottrarre permanentemente o temporaneamente se stesso od un altro alla prestazione del servizio militare, adopera mezzi destinati a trarre in inganno le autorità o gli uffici militari o civili competenti, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2
Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
96
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1950, in vigore dal 1° lug. 1951 (RU 1951 435; FF 1949 685).
97 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 20 della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669).
3. Indebolimento
della forza
difensiva del
Paese.
Servizio
straniero
Mutilazione
Frode per liberarsi del servizio
Codice penale militare 41
321.0
Art. 97
98 1. Chiunque, mentre delle truppe si trovano in servizio attivo, intenzionalmente non eseguisce prestazioni contrattuali per l'esercito o non le eseguisce conformemente al contratto, è punito con la una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria99.
Se l'inadempimento dipende da negligenza, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.
2. Nelle stesse pene incorrono i sottofornitori, mediatori od impiegati che sono stati cagione dell'inadempimento del contratto.
Art. 98
1.100 Chiunque pubblicamente provoca alla disobbedienza agli ordini
militari, alla violazione dei doveri di servizio, al rifiuto del servizio od alla diserzione, chiunque incita una persona obbligata al servizio militare a commettere un reato siffatto, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2. La pena é una pena detentiva o pecuniaria se il colpevole ha provocato o incitato alla diserzione dal servizio attivo, alla sedizione o al concerto per la sedizione.
3. Se la provocazione o l'incitamento avviene in faccia al nemico, il colpevole è punito con una pena detentiva.
Art. 99
101 Chiunque costituisce un gruppo di cui lo scopo o l'opera consiste nel sovvertire la disciplina, in particolare nell'indurre o incitare delle persone obbligate al servizio personale alla disobbedienza agli ordini militari, alla violazione dei doveri di servizio, al rifiuto del servizio od alla diserzione, chiunque aderisce a un gruppo siffatto o partecipa alle sue mene, chiunque si adopera alla formazione di gruppi siffatti o ne segue le istruzioni, 98
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1950, in vigore dal 1° lug. 1951 (RU 1951 435; FF 1949 685).
99 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 3 della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
100 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337; FF 1940 513).
101 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337; FF 1940 513).
Violazione di
obblighi
contrattuali
4. Attentati
contro la
sicurezza
militare.
Provocazione ed
incitamento alla
violazione degli
obblighi militari
Mene contro
la disciplina
militare
Codice penale militare 42
321.0
è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 100
102 1 Chiunque impedisce o disturba un militare nell'adempimento del proprio servizio è punito con una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere.
2
In servizio attivo, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.
3
Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
Art. 101
1 Chiunque ingiuria pubblicamente un militare che si trova in servizio attivo è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2
Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
3
Il colpevole può andare impunito qualora l'ingiuriato abbia dato egli stesso immediato motivo all'offesa col suo contegno sconveniente.
Art. 102
Chiunque, mentre delle truppe si trovano in servizio attivo, diffonde
notizie che sa essere false, nell'intento di turbare o di intralciare le misure ordinate da autorità o da comandanti di truppe, d'incitare le truppe all'insubordinazione o di suscitare nel pubblico il timore o lo spavento, è punito con una pena detentiva o pecuniaria.
Art. 103
103 1. Chiunque intenzionalmente contraffà, altera, fa sparire o distrugge un ordine di marcia o di chiamata alle armi, un ordine di presentazione al reclutamento o un'istruzione diretta a persone obbligate al servizio militare, chiunque fa uso di tali ordini od istruzioni contraffatti o alterati, è punito con una pena detentiva o pecuniaria.
2. La pena è una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria 102 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037; FF 1977 II 1).
103 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337; FF 1940 513).
Turbamento del
servizio militare
Ingiurie
ad un militare
Diffusione di
false notizie
Falsificazione
d'ordini o di
istruzioni
Codice penale militare 43
321.0
Art. 104
1 Chiunque incita un internato od un prigioniero di guerra alla disobbedienza ad ordini militari o alla violazione dei doveri di servizio è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2
Chiunque incita un internato od un prigioniero di guerra alla sedizione o al concerto per la sedizione, è punito con una pena detentiva o pecuniaria.
5 1. Chiunque, usando violenza, minaccia od astuzia libera un internato od un prigioniero di guerra o gli presta aiuto nella evasione, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2. Se il reato è commesso da un assembramento, chiunque vi partecipa è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
I compartecipi, che hanno commesso atti di violenza contro le persone o le cose, sono puniti con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere104.
Art. 106
105 1 Chiunque intenzionalmente pubblica o in altro modo fa conoscere o rende accessibili a persone non autorizzate atti, oggetti, disposizioni, procedimenti o fatti, che devono essere tenuti segreti nell'interesse della difesa nazionale o in virtù di obblighi contrattuali, poiché la loro rivelazione minaccerebbe l'adempimento del mandato di parti essenziali dell'esercito, o indebitamente s'impossessa di tali atti o oggetti, li copia o riproduce, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.106 2 In caso di servizio attivo la pena è una pena detentiva.
3
Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.
4
Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.107 104 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 21 della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
105 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° mar. 1968 (RU 1968 228; FF 1967 I 421).
106 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 10 ott. 1997, in vigore dal 1° apr. 1998 (RU 1998 1852 856; FF 1996 IV 449).
107 Introdotto dal n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037; FF 1977 II 1).
Incitamento di
internati o di
prigionieri all'insubordinazione
Liberazione
d'internati o
di prigionieri
Violazione di
segreti militari
Codice penale militare 44
321.0
Art. 107
108 Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, contravviene alle ordinanze pubblicate o agli ordini generali che il Consiglio federale, un Governo cantonale od altra autorità competente civile o militare ha emanato per la tutela degli interessi militari o della neutralità o nell'esercizio delle proprie attribuzioni di polizia, chiunque intenzionalmente contravviene agli ordini speciali od avvisi emanati per la tutela degli interessi militari da un'autorità militare, da un militare o da un'autorità civile, è punito, ove non sia applicabile un'altra disposizione penale, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria oppure, nei casi poco gravi, con una pena disciplinare.
Capo sesto:109 Genocidio e crimini contro l'umanità
Art. 108
Chiunque, nell'intento di distruggere, del tutto o in parte, un gruppo nazionale, razziale, religioso, etnico, sociale o politico in quanto tale: a. uccide membri di un siffatto gruppo o ne lede gravemente l'integrità fisica o mentale; b. sottopone membri del gruppo a condizioni di vita atte a provocare la distruzione totale o parziale del gruppo;
c. ordina o prende misure volte a impedire le nascite all'interno del gruppo;
d. trasferisce o fa trasferire con la forza fanciulli del gruppo a un altro gruppo,
è punito con una pena detentiva a vita o con una pena detentiva non inferiore a dieci anni.
Art. 109
1 Chiunque, nell'ambito di un attacco esteso o sistematico contro popolazioni civili:
a. uccide intenzionalmente una persona; 108 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1950, in vigore dal 1° lug. 1951 (RU 1951 435; FF 1949 685).
109 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 18 giu. 2010 sulla modifica di leggi federali per l'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen.
2011 (RU 2010 4963; FF 2008 3293).
Disobbedienza a
misure prese
dalle autorità
militari e civili
Genocidio
Crimini contro
l'umanità
a. Omicidio
intenzionale b. Sterminio
Codice penale militare 45
321.0
b. uccide intenzionalmente molte persone o sottopone la popolazione, nell'intento di distruggerla del tutto o in parte, a condizioni di vita atte a provocarne la distruzione;
c. si arroga un diritto di proprietà su una persona ed esercita su questa un potere di disposizione, segnatamente nel contesto della tratta di esseri umani, dello sfruttamento sessuale o del lavoro forzato; d. priva una persona della libertà contravvenendo in modo grave alle regole fondamentali del diritto internazionale; e. nell'intento di sottrarre una persona per un prolungato periodo di tempo alla protezione della legge: 1. priva una persona della libertà su mandato o con l'approvazione di uno Stato o di un'organizzazione politica, negando in seguito la fornitura di informazioni sulla sorte di tale persona o sul luogo in cui questa si trova, o 2. si rifiuta di fornire informazioni sulla sorte di tale persona o sul luogo in cui questa si trova, su mandato di uno Stato o di un'organizzazione politica oppure in violazione di un obbligo legale; f.
infligge a una persona di cui ha la custodia o il controllo grandi sofferenze o un grave danno al corpo o alla salute fisica o psichica; g. stupra una persona di sesso femminile o, dopo che questa è stata resa gravida contro la sua volontà, la tiene sequestrata nell'intento di modificare la composizione etnica di una popolazione, costringe una persona a subire un atto sessuale di gravità analoga allo stupro o a prostituirsi, oppure la sottopone a sterilizzazione forzata; h. deporta persone dalla regione nella quale si trovano legittimamente o le trasferisce con la forza in un altro luogo;
i.
lede in modo grave i diritti fondamentali di un gruppo di persone non riconoscendo loro tali diritti, o privandole degli stessi, per motivi politici, razziali, etnici, religiosi, sociali o per altri motivi non ammessi dal diritto internazionale, in relazione a un reato previsto dal capo sesto o sestobis o ai fini dell'oppressione e dominazione sistematica di un gruppo razziale; j. commette un altro atto inumano di gravità paragonabile ai crimini indicati nel presente capoverso, che provoca a una persona grandi sofferenze o gravi danni al corpo o alla salute fisica o psichica, è punito con una pena detentiva non inferiore a cinque anni.
c. Riduzione in
schiavitù
d. Sequestro di
persona
e. Sparizione
forzata di
persone
f. Tortura
g. Lesione
dell'autodeterminazione sessuale
h. Deportazione
o trasferimento
forzato
i. Persecuzione e
apartheid
j. Altri atti
inumani
Codice penale militare 46
321.0
2
In casi particolarmente gravi, segnatamente se il reato è commesso nei confronti di molte persone o se l'autore agisce in modo crudele, il giudice può pronunciare la pena detentiva a vita.
3
Nei casi meno gravi rientranti nel campo d'applicazione del capoverso 1 lettere c-j il giudice non può pronunciare una pena detentiva inferiore a un anno.
Capo sestobis: Crimini di guerra110
Art. 110
111 Gli articoli 112-114 si applicano nel contesto di conflitti armati internazionali, inclusi i casi di occupazione, come pure nel contesto di conflitti armati non internazionali, sempreché non risulti diversamente dalla natura dei reati.
Art. 111
112 1 Chiunque, nel contesto di un conflitto armato internazionale, viola in modo grave le Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949113, commettendo uno dei seguenti atti contro persone o beni protetti da queste Convenzioni: a. omicidio
intenzionale;
b. presa
d'ostaggio;
c. inflizione di grandi sofferenze o gravi danni al corpo o alla salute fisica o psichica, segnatamente mediante tortura, trattamento inumano o esperimenti biologici;
d. distruzione o appropriazione di beni, non giustificate da necessità militari e compiute su larga scala;
e. costrizione a prestare servizio nelle forze armate di una potenza nemica;
110 Introdotto dal n. I 2 della LF del 18 giu. 2010 sulla modifica di leggi federali per l'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen.
2011 (RU 2010 4963; FF 2008 3293).
111 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 18 giu. 2010 sulla modifica di leggi federali per l'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4963; FF 2008 3293).
112 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 18 giu. 2010 sulla modifica di leggi federali per l'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4963; FF 2008 3293).
113 Conv. di Ginevra del 12 ago. 1949 per migliorare la sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna (CG I), RS 0.518.12; Conv. di Ginevra del 12 ago. 1949 per migliorare la sorte dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle forze armate di mare (CG II), RS 0.518.23; Conv. di Ginevra del 12 ago. 1949 relativa al trattamento dei prigionieri di guerra (CG III), RS 0.518.42; Conv. di Ginevra del 12 ago. 1949 per la protezione delle persone civili in tempo di guerra (CG IV), RS 0.518.51.
1. Campo
d'applicazione
2. Gravi
violazioni delle
Convenzioni
di Ginevra
Codice penale militare 47
321.0
f.
deportazione, trasferimento o detenzione illegali; g. privazione del diritto a un equo e regolare processo prima dell'inflizione o dell'esecuzione di una pena severa, è punito con una pena detentiva non inferiore a cinque anni.
2
Gli atti elencati al capoverso 1 commessi nel contesto di un conflitto armato non internazionale sono equiparati alle gravi violazioni del diritto internazionale umanitario, se sono diretti contro una persona o un bene protetti dal diritto internazionale umanitario.
3
In casi particolarmente gravi, segnatamente se il reato è commesso nei confronti di molte persone o se l'autore agisce in modo crudele, il giudice può pronunciare la pena detentiva a vita.
4
Nei casi meno gravi rientranti nel campo d'applicazione del capoverso 1 lettere c-g il giudice non può pronunciare una pena detentiva inferiore a un anno.
Art. 112
114 1 Chiunque, nel contesto di un conflitto armato, dirige attacchi contro: a. la popolazione civile in quanto tale o contro persone che non partecipano direttamente alle ostilità; b. persone, installazioni, materiale o veicoli utilizzati nell'ambito di una missione di soccorso umanitario o di mantenimento della pace in conformità della Carta delle Nazioni Unite del 26 giugno 1945115, nella misura in cui gli stessi siano protetti dal diritto internazionale umanitario; c. beni di carattere civile, luoghi o edifici non difesi oppure contro zone smilitarizzate che non costituiscono un obiettivo militare;
d. unità sanitarie, edifici, materiale o veicoli che portano un emblema distintivo del diritto internazionale umanitario, o il cui carattere protetto è riconoscibile anche senza emblemi distintivi, ospedali o luoghi dove sono riuniti malati e feriti;
e. beni culturali, persone cui è affidata la loro protezione o veicoli adibiti al trasporto di tali beni, edifici dedicati al culto religioso, all'arte, all'educazione, alla scienza o a scopi umanitari, nella misura in cui siano protetti dal diritto internazionale umanitario,
è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.
114 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 18 giu. 2010 sulla modifica di leggi federali per l'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4963; FF 2008 3293).
115 RS
0.120
3. Altri crimini
di guerra a. Attacchi contro persone e
beni di carattere
civile
Codice penale militare 48
321.0
2
Nei casi particolarmente gravi concernenti attacchi contro persone, il giudice può pronunciare la pena detentiva a vita.
3
Nei casi meno gravi il giudice non può pronunciare una pena detentiva inferiore a un anno.
a116 1 Chiunque, nel contesto di un conflitto armato: a. cagiona gravi danni al corpo oppure viola o mette gravemente in pericolo la salute fisica o psichica di una persona protetta dal diritto internazionale, sottoponendola a un trattamento medico che il suo stato di salute non rende necessario e che non è conforme ai principi medici generalmente riconosciuti; b. stupra una persona di sesso femminile protetta dal diritto internazionale o, dopo che questa è stata resa gravida contro la sua volontà, la tiene sequestrata nell'intento di modificare la composizione etnica di una popolazione, la costringe a subire un atto sessuale di gravità analoga allo stupro o a prostituirsi oppure la sottopone a sterilizzazione forzata;
c. sottopone una persona protetta dal diritto internazionale a un trattamento gravemente umiliante o degradante, è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.
2
In casi particolarmente gravi, segnatamente se il reato è commesso nei confronti di molte persone o se l'autore agisce in modo crudele, il giudice può pronunciare la pena detentiva a vita.
3
Nei casi meno gravi il giudice non può pronunciare una pena detentiva inferiore a un anno.
b117 1 Chiunque arruola o recluta fanciulli di età inferiore a quindici anni nelle forze armate o in gruppi armati o li fa partecipare a conflitti armati, è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.
2
In casi particolarmente gravi, segnatamente se il reato è commesso nei confronti di molti fanciulli o se l'autore agisce in modo crudele, il giudice può pronunciare la pena detentiva a vita.
3
Nei casi meno gravi il giudice non può pronunciare una pena detentiva inferiore a un anno.
116 Introdotto dal n. I 2 della LF del 18 giu. 2010 sulla modifica di leggi federali per l'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen.
2011 (RU 2010 4963; FF 2008 3293).
117 Introdotto dal n. I 2 della LF del 18 giu. 2010 sulla modifica di leggi federali per l'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen.
2011 (RU 2010 4963; FF 2008 3293).
b. Trattamento
medico ingiustificato, lesione
dell'autodeterminazione sessuale
e della dignità
umana
c. Reclutamento
e impiego di
bambini-soldato
Codice penale militare 49
321.0
c118 1 Chiunque, nel contesto di un conflitto armato: a. dirige attacchi, malgrado sappia o debba supporre che gli stessi avranno come conseguenza l'uccisione o il ferimento di civili, danni a oggetti di carattere civile oppure danni diffusi, duraturi e gravi all'ambiente naturale, se tali attacchi sono eccessivi rispetto ai vantaggi militari concreti e diretti previsti;
b. utilizza come scudo una persona protetta dal diritto internazionale umanitario per influire sulle operazioni militari;
c. come metodo di guerra saccheggia o si appropria in altro indebito modo di beni altrui, distrugge o confisca beni del nemico senza che la distruzione o la confisca siano imperativamente richieste dalle necessità del conflitto, priva persone civili di beni indispensabili alla loro sopravvivenza o impedisce l'invio di soccorsi;
d. uccide o ferisce un combattente nemico in modo perfido o quando questi si trova fuori combattimento; e. mutila il cadavere di un combattente nemico; f. come comandante militare, impartisce l'ordine di non lasciare in vita nessuno o minaccia il nemico di impartire tale ordine; g. fa uso improprio della bandiera bianca, della bandiera, dell'uniforme o delle insegne militari del nemico o delle Nazioni Unite, nonché degli emblemi distintivi del diritto internazionale umanitario; h. come appartenente a una forza di occupazione, trasferisce una parte della propria popolazione civile nel territorio occupato, oppure trasferisce tutta o parte della popolazione del territorio occupato all'interno o all'esterno di tale territorio, è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.
2
In casi particolarmente gravi, segnatamente se il reato è commesso nei confronti di molte persone o se l'autore agisce in modo crudele, il giudice può pronunciare la pena detentiva a vita.
3
Nei casi meno gravi il giudice non può pronunciare una pena detentiva inferiore a un anno.
118 Introdotto dal n. I 2 della LF del 18 giu. 2010 sulla modifica di leggi federali per l'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen.
2011 (RU 2010 4963; FF 2008 3293).
d. Metodi di
guerra vietati
Codice penale militare 50
321.0
d119 1 Chiunque, nel contesto di un conflitto armato: a. utilizza veleno o armi velenose; b. utilizza armi biologiche o chimiche, inclusi gas, sostanze e liquidi tossici o asfissianti;
c. utilizza proiettili che all'interno del corpo umano si espandono o si appiattiscono facilmente oppure vi esplodono; d. utilizza armi il cui effetto principale è quello di ferire con schegge che non possono essere localizzate nel corpo umano mediante raggi X; e. utilizza armi laser il cui effetto principale è procurare la cecità permanente,
è punito con una pena detentiva non inferiore a tre anni.
2
In casi particolarmente gravi il giudice può pronunciare la pena detentiva a vita.
Art. 113
120
È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque: a. continua le ostilità dopo aver avuto ufficialmente notizia della conclusione di un armistizio o della pace, o viola in altro modo le condizioni dell'armistizio; b. maltratta, ingiuria o trattiene senza motivo un parlamentario nemico o una persona che l'accompagna; c. ritarda in modo ingiustificato il rimpatrio di prigionieri di guerra dopo la fine delle operazioni militari.
Art. 114
121 1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, nel contesto di un conflitto armato e in modo diverso da quanto previsto dagli articoli 111-113, viola una disposizione del diritto internazionale umanitario, se tale violazione è dichia119 Introdotto dal n. I 2 della LF del 18 giu. 2010 sulla modifica di leggi federali per
l'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen.
2011 (RU 2010 4963; FF 2008 3293).
120 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 18 giu. 2010 sulla modifica di leggi federali per l'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4963; FF 2008 3293).
121 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 18 giu. 2010 sulla modifica di leggi federali per l'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4963; FF 2008 3293).
e. Impiego
di armi vietate
4. Rottura di un
armistizio o della
pace. Reati
contro un
parlamentario.
Ritardo nel
rimpatrio di
prigionieri di
guerra
5. Altre violazioni del diritto
internazionale
umanitario
Codice penale militare 51
321.0
rata punibile dal diritto internazionale consuetudinario o da una convenzione riconosciuta come vincolante dalla Svizzera.
2
Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
Capo sestoter:122 Disposizioni comuni ai capi sesto e sestobis
a 1 Il superiore che sa che una persona a lui subordinata commette o si accinge a commettere un reato previsto dal capo sesto o sestobis, e che non adotta misure adeguate per impedirne l'esecuzione, è punito con la stessa pena applicabile all'autore. Se il superiore ha agito per negligenza, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2
Il superiore che sa che una persona a lui subordinata ha commesso un reato previsto dal capo sesto o sestobis e che non adotta misure adeguate per garantire che il reato venga sanzionato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
b
Il perseguimento dei reati previsti dai capi sesto e sestobis e dall'articolo 114a non è subordinato a nessuna delle autorizzazioni di cui agli articoli seguenti: a. articoli 14 e 15 della legge del 14 marzo 1958123 sulla responsabilità;
b. articolo 17 della legge federale del 13 dicembre 2002124 sull'Assemblea federale; c. articolo
61a della legge federale del 21 marzo 1997125 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione; d. articolo 11 della legge federale del 17 giugno 2005126 sul Tribunale federale;
e. articolo 12 della legge del 17 giugno 2005127 sul Tribunale amministrativo federale; 122 Introdotto dal n. I 2 della LF del 18 giu. 2010 sulla modifica di leggi federali per l'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen.
2011 (RU 2010 4963; FF 2008 3293).
123 RS
170.32
124 RS
171.10
125 RS
172.010
126 RS
173.110
127 RS
173.32
Punibilità dei
superiori
Esclusione
dell'immunità
relativa
Codice penale militare 52
321.0
f. articolo 16 della legge del 20 marzo 2009128 sul Tribunale federale dei brevetti;
g. articolo 50 della legge del 19 marzo 2010129 sull'organizzazione delle autorità penali.
Capo settimo: Dei reati contro la vita e l'integrità della persona
Art. 115
130 Chiunque intenzionalmente uccide una persona è punito con una pena detentiva non inferiore a cinque anni, in quanto non ricorrano le condizioni previste negli articoli seguenti.
Art. 116
1 Se il colpevole ha agito con particolare mancanza di scrupoli, segnatamente con movente, scopo o modalità particolarmente perversi, la pena è una pena detentiva perpetua o una pena detentiva non inferiore a dieci anni.131 2
…132
Art. 117
133 Se il colpevole ha agito cedendo ad una violenta commozione dell'animo scusabile per le circostanze o in stato di profonda prostrazione, la pena è una pena detentiva da uno a dieci anni134.
Art. 118
135 Chiunque, per motivi onorevoli, segnatamente per pietà, cagiona la morte di una persona a sua seria e insistente richiesta, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
128 RS
173.41
129 RS
173.71
130 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337; FF 1940 513).
131 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2449; FF 1985 II 901).
132 Abrogato dal n. I della LF del 20 mar. 1992, con effetto dal 1° set. 1992 (RU 1992 1679; FF 1991 II 1216, IV 173).
133 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2449; FF 1985 II 901).
134 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 22 della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669).
135 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2449; FF 1985 II 901).
1. Omicidio.
Omicidio
intenzionale
Assassinio
Omicidio
passionale
Omicidio
su richiesta
della vittima
Codice penale militare 53
321.0
Art. 119
Chiunque per motivi egoistici incita alcuno al suicidio o gli presta
aiuto è punito, ove il suicidio sia stato consumato o tentato, con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
Art. 120
136 Chiunque per negligenza cagiona la morte di alcuno è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Art. 121
137 Chiunque intenzionalmente ferisce una persona mettendone in pericolo la vita, chiunque intenzionalmente mutila il corpo, un organo o arto importante di una persona, o le produce la perdita dell'uso di un tale organo o arto, o le cagiona permanentemente incapacità al lavoro, infermità o malattia mentale, o le sfregia in modo grave e permanente il viso, chiunque intenzionalmente cagiona un altro grave danno al corpo od alla salute fisica o mentale di una persona, è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 180 aliquote giornaliere138.
Art. 122
1. Chiunque intenzionalmente cagiona danno in altro modo al corpo o
alla salute d'una persona o commette vie di fatto contro di essa, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
2. e 3. …139
Art. 123
140
137 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2449; FF 1985 II 901).
138 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 23 della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669).
139 Abrogati dal n. II della LF del 23 giu. 1989, con effetto dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2449; FF 1985 II 901).
140 Abrogato dal n. II della LF del 23 giu. 1989, con effetto dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2449; FF 1985 II 901).
Incitamento e
aiuto al suicidio
Omicidio
colposo
2. Lesioni
personali.
Lesioni gravi
Lesioni semplici.
Vie di fatto
Codice penale militare 54
321.0
Art. 124
1. Chiunque per negligenza cagiona un danno al corpo o alla salute
d'una persona è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
2. …141
Art. 125
a 127142
Art. 128
143 1 Chiunque prende parte ad una rissa che ha per conseguenza la morte o la lesione di una persona, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2
Non è punibile chi si limiti a respingere gli attacchi od a separare i contendenti.
3
Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
a144 1 Chiunque prende parte ad un'aggressione, a danno di una o più persone, che ha per conseguenza la morte o la lesione di un aggredito o di un terzo, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria145.
2
Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
141 Abrogato dal n. I della LF del 5 ott. 1967, con effetto dal 1° mar. 1968 (RU 1968 228; FF 1967 I 421).
142 Abrogati dal n. II della LF del 23 giu. 1989, con effetto dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2449; FF 1985 II 901).
143 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2449; FF 1985 II 901).
144 Introdotto dal n. II della LF del 23 giu. 1989, in vigore dal 1° gen. 1990 (RU 1989 2449; FF 1985 II 901).
145 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 6 della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
Lesioni colpose
3. Messa in pericolo della vita
o dell'integrità
personale
Rissa
Aggressione
Codice penale militare 55
321.0
Capo ottavo:146 Dei reati contro la proprietà
Art. 129
147 1. Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, si appropria una cosa mobile altrui, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria, in quanto non siano adempiute le condizioni degli articoli 130-132.
2. Se il colpevole ha trovato la cosa o ne è entrato in possesso in modo indipendente dalla sua volontà o ha agito senza fine di lucro, la pena è la stessa. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
Art. 130
148 1. Chiunque, per procacciare a sè o ad altri un indebito profitto, si appropria una cosa mobile altrui che gli è stata affidata, chiunque indebitamente impiega a profitto proprio o di un terzo valori patrimoniali affidatigli, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2. Il colpevole può essere punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria149, se ha commesso il fatto a danno di un capo, di un subalterno o di un camerata, della persona presso la quale alloggia o di un membro di quell'economia domestica, se si è appropriata una cosa affidatagli per ragioni di servizio.
3. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
Art. 131
150 1. Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, sottrae al fine di appropriarsene una cosa mobile altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
146 La composizione degli originari art. 129 a 137 è stata modificata dal n. II della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2290; FF 1991 II 797).
147 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2290; FF 1991 II 797).
148 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2290; FF 1991 II 797).
149 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 7 della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
150 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2290; FF 1991 II 797).
Appropriazione
semplice
Appropriazione
indebita
Furto
Codice penale militare 56
321.0
2. Il colpevole è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere151, se ha rubato ad un capo, ad un subalterno o ad un camerata, se ha commesso il furto in un luogo al quale aveva facilità d'accesso per ragione di accantonamento o di alloggio.
3. Il colpevole è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere152 se fa mestiere del furto.
4. Il colpevole è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 180 aliquote giornaliere153 se ha perpetrato il furto come associato ad una banda intesa a commettere furti o rapine, per commettere il furto si è munito di un'arma da fuoco o di un'altra arma pericolosa o, per il modo in cui ha perpetrato il furto, si dimostra particolarmente pericoloso.
5. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
Art. 132
154 1. Chiunque commette un furto usando violenza contro una persona, minacciandola di un pericolo imminente alla vita o all'integrità corporale o rendendola incapace di opporre resistenza, è punito una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 180 aliquote giornaliere.
È punito con la stessa pena chiunque, sorpreso in flagrante reato di furto, commette uno degli atti di coazione menzionati nel comma 1 nell'intento di conservare la cosa rubata.
2. Il colpevole è punito con una pena detentiva non inferiore a un anno155 se, per commettere la rapina, si è munito di un'arma da fuoco o di un'altra arma pericolosa.
3. Il colpevole è punito con una pena detentiva non inferiore a due anni se ha eseguito la rapina come associato ad una banda intesa a commettere furti o rapine o, 151 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 14 della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
152 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 8 della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
153 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 9 della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
154 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2290; FF 1991 II 797).
155 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 10 della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
Rapina
Codice penale militare 57
321.0
per il modo in cui ha perpetrato la rapina, si dimostra comunque particolarmente pericoloso.
4. La pena è una pena detentiva non inferiore a cinque anni se il colpevole ha esposto la vittima a pericolo di morte, le ha cagionato una lesione personale grave o l'ha trattata con crudeltà.
Art. 133
156 1 Chiunque, senza intenzione di appropriarsene, sottrae una cosa mobile al legittimo detentore causandogli un pregiudizio considerevole è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2
Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
a157 1 Chiunque impiega indebitamente, a profitto proprio o altrui, valori patrimoniali venuti in suo possesso in modo indipendente dalla sua volontà è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2
Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
Art. 134
158 1 Chiunque deteriora, distrugge o rende inservibile una cosa altrui, o su cui grava un diritto d'uso o d'usufrutto a favore di altri, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria 2 Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
3
Il giudice pronuncia una pena detentiva non inferiore a un anno se il colpevole ha causato un danno considerevole o se, in tempo di guerra, ha per cattiveria o capriccio devastato la proprietà altrui.
Art. 135
159 1 Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
156 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2290; FF 1991 II 797).
157 Introdotto dal n. II della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2290; FF 1991 II 797).
158 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2290; FF 1991 II 797).
159 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2290; FF 1991 II 797).
Sottrazione di
una cosa mobile
Impiego illecito
di valori
patrimoniali
Danneggiamento
Truffa
Codice penale militare 58
321.0
2
Il colpevole è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere, se ha commesso la truffa a danno di un capo, di un subalterno o di un camerata, della persona presso la quale alloggia o di un membro di quell'economia domestica. 3 Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
4
La pena è una pena detentiva sino a dieci anni o una pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere se il colpevole fa mestiere della truffa. …160
Art. 136
161 1. Chiunque si fa ospitare o servire cibi o bibite in un esercizio pubblico alberghiero o di ristorazione o ottiene altre prestazioni e froda l'esercente della somma dovuta, è punito una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
Art. 137
162 1 Chiunque, senza fine di lucro, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente l'errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2
Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
a163 1. Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, usando violenza contro una persona o minacciandola di un grave danno, la induce ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
…164
160 Per. abrogato dal il n. II 1 cpv. 25 della LF del 21 mar. 2003, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669).
161 Introdotto dal n. I della LF del 13 giu. 1941 (RU 57 1337; FF 1940 513). Nuovo testo giusta il n. II della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2290; FF 1991 II 797).
162 Introdotto dal n. II della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2290; FF 1991 II 797).
163 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2290; FF 1991 II 797).
164 Per. abrogato dal n. II 1 cpv. 25 della LF del 21 mar. 2003, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669).
Frode
dello scotto
Danno
patrimoniale
procurato con
astuzia
Estorsione
Codice penale militare 59
321.0
2.165 Il colpevole è punito con una pena detentiva da uno a dieci anni se fa mestiere dell'estorsione o commette ripetutamente l'estorsione in danno della medesima persona.
3. Se il colpevole commette l'estorsione usando violenza contro una persona o minacciandola di un pericolo imminente alla vita o all'integrità corporale, la pena è quella comminata dall'articolo 132.
4. Se il colpevole minaccia di mettere in pericolo la vita o l'integrità corporale di molte persone o di cagionare gravi danni a cose di grande interesse pubblico, la pena è una pena detentiva non inferiore a un anno.
b166 1. Chiunque acquista, riceve in dono o in pegno, occulta o aiuta ad
alienare una cosa che sa o deve presumere ottenuta da un terzo mediante un reato contro il patrimonio, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
Il ricettatore è punito con la pena comminata al reato preliminare, se questa è più mite.
Ove il reato preliminare sia perseguibile solo a querela di parte, la ricettazione è punibile solo se la querela è stata sporta.
Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
2. Il colpevole è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere se fa mestiere della ricettazione. …167
Art. 138
1 Chiunque, in tempo di guerra o in servizio attivo, arbitrariamente e senza giustificazione sufficiente s'impossessa di derrate alimentari, di vestimenta o di altri oggetti, nell'intento di adoperarli per proprio uso, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2
Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
165 Nuovo testo giusta il n. II 1 cpv. 25 della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669).
166 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2290; FF 1991 II 797).
167 Per. abrogato dal n. II 1 cpv. 25 della LF del 21 mar. 2003, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669).
Ricettazione
Preda
Codice penale militare 60
321.0
Art. 139
168 1 Chiunque, in tempo di guerra o in servizio attivo, commette saccheggio, si appropria in altro indebito modo di beni altrui o esercita atti di violenza contro la proprietà altrui, è punito con una pena detentiva o con una pena pecuniaria non inferiore a 60 aliquote giornaliere.
2
Se il colpevole ha esercitato violenza contro una persona, le ha minacciato un pericolo imminente alla vita o alla salute o l'ha resa in altro modo incapace a opporre resistenza, è punito con una pena detentiva non inferiore a cinque anni.
Art. 140
169
Art. 141
170 Chiunque offre, promette o procura un indebito vantaggio a un militare, a favore di lui o di terzi, per indurlo a commettere un atto o un'omissione in relazione con la sua attività di servizio e contrastante coi doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
a171 1 Chiunque offre, promette o procura un indebito vantaggio a un militare in considerazione dell'espletamento della sua attività di servizio, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2
Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
168 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 18 giu. 2010 sulla modifica di leggi federali per l'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen.
2011 (RU 2010 4963; FF 2008 3293).
169 Abrogato dal n. I 2 della LF del 18 giu. 2010 sulla modifica di leggi federali per l'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4963; FF 2008 3293).
170 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 22 dic. 1999 (Revisione delle disposizioni penali in materia di corruzione), in vigore dal 1° mag. 2000 (RU 2000 1121; FF 1999 4721).
171 Introdotto dal n. I 2 della LF del 22 dic. 1999 (Revisione delle disposizioni penali in materia di corruzione), in vigore dal 1° mag. 2000 (RU 2000 1121; FF 1999 4721).
Saccheggio
Corruzione
attiva
Concessione
di vantaggi
Codice penale militare 61
321.0
Art. 142
172 Chiunque domanda, si fa promettere o accetta un indebito vantaggio, per sé o per terzi, per commettere un atto o un'omissione in relazione con la sua attività di servizio e contrastante coi doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
Art. 143
173 1 Chiunque domanda, si fa promettere o accetta un indebito vantaggio in considerazione dell'espletamento della sua attività di servizio, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2
Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
a174
1. Se la gravità del fatto e la colpa sono tanto lievi da rendere inappropriata l'inflizione di una pena, si prescinde dal rinvio a giudizio o dalla punizione.
2. Non sono indebiti i vantaggi ammessi dalle norme in materia di rapporti di servizio e quelli di lieve entità, usuali nelle relazioni sociali.
Art. 144
1 Chiunque, in atti dell'amministrazione militare, in specie nelle operazioni concernenti il conteggio, la distribuzione od altro uso del soldo, delle derrate alimentari, dei foraggi, delle munizioni o d'altre cose che servono all'armata, lede gli interessi che egli deve tutelare, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2
Se il colpevole ha agito per fine di lucro, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria. …175 3
Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
172 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 22 dic. 1999 (Revisione delle disposizioni penali in materia di corruzione), in vigore dal 1° mag. 2000 (RU 2000 1121; FF 1999 4721).
173 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 22 dic. 1999 (Revisione delle disposizioni penali in materia di corruzione), in vigore dal 1° mag. 2000 (RU 2000 1121; FF 1999 4721).
174 Introdotto dal n. I 2 della LF del 22 dic. 1999 (Revisione delle disposizioni penali in materia di corruzione), in vigore dal 1° mag. 2000 (RU 2000 1121; FF 1999 4721).
175 Per. abrogato dal il n. II 1 cpv. 25 della LF del 21 mar. 2003, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669).
Corruzione
passiva
Accettazione
di vantaggi
Disposizioni
comuni agli
articoli 141-143
Gestione
infedele
Codice penale militare 62
321.0
a176 Laddove, nei capi ottavo e nono, si commina esclusivamente una pena
detentiva o l'alternativa fra pena detentiva e pena pecuniaria, le due pene possono in ogni caso essere cumulate.
b177 Vi è caso poco grave ai sensi delle disposizioni dei capi ottavo e nono
segnatamente qualora l'atto sia diretto esclusivamente a un valore patrimoniale o danno di lieve entità.
Capo decimo: Dei reati contro l'onore
Art. 145
178 1. Chiunque, comunicando con un terzo, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla reputazione di lei, chiunque divulga una tale incolpazione o un tale sospetto, è punito, a querela della parte lesa o dell'autorità competente a dare l'ordine di procedere all'istruzione preparatoria, con una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere179.
2. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
3. Il colpevole non incorre in alcuna pena se prova di avere detto o divulgato cose vere oppure prova di avere avuto seri motivi di considerarle vere in buona fede.
4. Il colpevole non è ammesso a fare la prova della verità ed è punibile se le imputazioni sono state proferite o divulgate senza che siano giustificate dall'interesse pubblico o da altro motivo sufficiente, prevalentemente nell'intento di fare della maldicenza, in particolare quando si riferiscono alla vita privata o alla vita di famiglia.
5. Se il colpevole ritratta come non vero quanto ha detto, può essere punito con pena attenuata od andare esente da ogni pena.
6. Se il colpevole non ha fatto la prova della verità delle sue imputazioni o se le stesse erano contrarie alla verità o se il colpevole le ha ritrattate, il giudice ne dà atto nella sentenza o in altro documento.
176 Introdotto dal n. II 1 cpv. 25 della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669).
177 Introdotto dal n. II 1 cpv. 25 della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669).
178 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1950, in vigore dal 1° lug. 1951 (RU 1951 435; FF 1949 685).
179 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 13 della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
Cumulo di pena
detentiva e pena
pecuniaria
Caso poco grave
Diffamazione
Codice penale militare 63
321.0
7. …180
Art. 146
181 1.182 Chiunque, comunicando con un terzo e sapendo di dire cosa non vera, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla reputazione di lei, chiunque, sapendo di dire cosa non vera, divulga una tale incolpazione o un tale sospetto, è punito, a querela della parte lesa o dell'autorità competente a dare l'ordine di procedere all'istruzione preparatoria, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
2. Se il colpevole ha agito col proposito deliberato di rovinare la reputazione di una persona, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria183.
3. Se il colpevole ritratta davanti al giudice come non vero quando egli ha detto, può essere punito con pena attenuata. Il giudice dà all'offeso atto della ritrattazione.
4. …184
Art. 147
185 Alla diffamazione e alla calunnia verbali sono parificate la diffamazione e la calunnia commesse mediante scritti, immagini, gesti o qualunque altro mezzo.
Art. 148
186 1.187 Chiunque offende in altro modo con parole, scritti, immagini, gesti o vie di fatto l'onore di una persona è punito, a querela della parte lesa o dell'autorità competente a dare l'ordine di procedere 180 Abrogato dal n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, con effetto dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037; FF 1977 II 1).
181 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337; FF 1940 513).
182 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1950, in vigore dal 1° luglio 1951 (RU 1951 435; FF 1949 685).
183 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 24 della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
184 Abrogato dal n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, con effetto dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037; FF 1977 II 1).
185 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337; FF 1940 513).
186 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337; FF 1940 513).
187 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 1950, in vigore dal 1° luglio 1951 (RU 1951 435; FF 1949 685).
Calunnia
Disposizione
comune
Ingiuria
Codice penale militare 64
321.0
all'istruzione preparatoria, una pena pecuniaria sino a 90 aliquote giornaliere.
Se l'ingiuria è diretta contro un capo o un superiore, contro una guardia militare, contro un subalterno od inferiore, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.
Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
2. Se l'ingiuria è stata provocata direttamente dall'ingiuriato con un contegno sconveniente, il giudice può mandar esente da pena il colpevole.
Se all'ingiuria si è immediatamente risposto con ingiuria o con vie di fatto, il giudice può mandar esenti da pena le parti o una di esse.
3. …188
a189 1 Il diritto di querela si estingue decorsi tre mesi dal giorno in cui l'avente diritto ha conosciuto l'autore del reato.
2
Quando un avente diritto presenti la querela contro uno dei compartecipi al reato, tutti i compartecipi dovranno essere perseguiti.
3
Si può desistere dalla querela finché non sia pronunciata la sentenza di seconda istanza.190 4 Chi ha desistito dalla querela non può più riproporla.
5
La desistenza dalla querela contro uno degli imputati vale per tutti.
Essa non vale per un imputato che faccia opposizione.
b191 L'azione penale per i reati contro l'onore si prescrive in quattro anni.
188 Abrogato dal n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, con effetto dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037; FF 1977 II 1).
189 Introdotto dal n. I della LF del 21 dic. 1950, in vigore dal 1° lug. 1951 (RU 1951 435; FF 1949 685).
190 Nuovo testo giusta il n. II 1 cpv. 25 della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669).
191 Introdotto dal n. I 2 della LF del 23 mar. 1979 (RU 1979 1037; FF 1977 II 1).
Nuovo testo del comma giusta il n. II del 22 mar. 2002 (Prescrizione dell'azione penale), in vigore dal 1° ott. 2002 (RU 2002 2986; FF 2000 2416 1513).
Diritto di querela
Prescrizione
dell'azione
penale
Codice penale militare 65
321.0
Capo undecimo: Dei reati contro la libertà
Art. 149
192 1 Chiunque, usando grave minaccia, incute spavento o timore a una persona, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2
Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
Art. 150
1 Chiunque, usando violenza o minaccia di grave danno contro una persona, o intralciando in altro modo la libertà d'agire di lei, la costringe a fare, omettere o tollerare un atto, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.193 2 Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
Art. 151
194
a195 1. Chiunque indebitamente arresta o tiene sequestrata una persona o la
priva in altro modo della libertà personale, chiunque rapisce una persona con violenza, inganno o minaccia, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2. Parimente è punito chiunque rapisce una persona incapace di discernimento, inetta a resistere o minore di sedici anni.
b196 Il sequestro di persona ed il rapimento sono puniti con una pena detentiva non inferiore a un anno se il colpevole ha cercato di ottenere un riscatto, ha trattato la vittima con crudeltà, la privazione della libertà è durata più di dieci giorni o la salute della vittima è stata seriamente esposta a pericolo.
192 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337; FF 1940 513).
193 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337; FF 1940 513).
194 Abrogato dal n. I della LF del 9 ott. 1981, con effetto dal 1° ott. 1982 (RU 1982 1535; FF 1980 I 1032).
195 Introdotto dal n. I della LF del 9 ott. 1981, in vigore dal 1° ott. 1982 (RU 1982 1535; FF 1980 I 1032).
196 Introdotto dal n. I della LF del 9 ott. 1981, in vigore dal 1° ott. 1982 (RU 1982 1535; FF 1980 I 1032).
Minaccia
Coazione
Sequestro
di persona
e rapimento
Circostanze
aggravanti
Codice penale militare 66
321.0
c197 1. Chiunque sequestra o rapisce una persona o comunque se ne impadronisce per costringere un terzo a fare, omettere o tollerare un atto, chiunque, per costringere un terzo, sfrutta una tal situazione creata da altri, è punito con una pena detentiva non inferiore a un anno.
2. La pena è una pena detentiva non inferiore a tre anni se il colpevole ha minacciato di uccidere la vittima, di cagionarle una lesione personale grave o di trattarla con crudeltà.
3. In casi particolarmente gravi, segnatamente quando l'atto è diretto contro molte persone, il colpevole può essere punito con la pena detentiva a vita.
4. Se il colpevole desiste dalla coazione e lascia libera la vittima, la pena può essere attenuata (art. 42a).198
Art. 152
1 Chiunque, indebitamente e contro la volontà dell'avente diritto, s'introduce in una casa, in un'abitazione, in un locale chiuso di una casa, od in uno spiazzo, corte o giardino cintati e attigui ad una casa, od in un cantiere, oppure vi si trattiene contro l'ingiunzione d'uscirne fatta da chi ne ha diritto, è punito una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.199 2
Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
Capo dodicesimo:200 Dei reati contro il buon costume
Art. 153
1 Chiunque costringe una persona a subire un atto analogo alla congiunzione carnale o un altro atto sessuale, segnatamente usando minaccia o violenza, esercitando pressioni psicologiche su di lei o rendendola inetta a resistere, è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria.
197 Introdotto dal n. I della LF del 9 ott. 1981, in vigore dal 1° ott. 1982 (RU 1982 1535; FF 1980 I 1032).
198 Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669).
199 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337; FF 1940 513).
200 Nuovo testo giusta il n. II del DAF del 21 giu. 1991, in vigore dal 1° ott. 1992 (RU 1992 1670; FF 1985 II 901).
Presa d'ostaggio
Violazione
di domicilio
Coazione
sessuale
Codice penale militare 67
321.0
2
Se il colpevole ha agito con crudeltà, segnatamente se ha fatto uso di un'arma pericolosa o di un altro oggetto pericoloso, la pena è una pena detentiva non inferiore a tre anni.
Art. 154
1 Chiunque costringe una persona di sesso femminile a subire la congiunzione carnale, segnatamente usando minaccia o violenza, esercitando pressioni psicologiche su di lei o rendendola inetta a resistere, è punito con la pena detentiva da uno201 a dieci anni.
2
Se il colpevole ha agito con crudeltà, segnatamente se ha fatto uso di un'arma pericolosa o di un altro oggetto pericoloso, la pena è una pena detentiva non inferiore a tre anni.
Art. 155
Chiunque, conoscendone e sfruttandone lo stato, si congiunge carnalmente o compie un atto analogo alla congiunzione carnale o un altro atto sessuale con una persona incapace di discernimento od inetta a resistere, è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria.
a202
Art. 156
1. Chiunque compie un atto sessuale con una persona minore di sedici
anni, induce una tale persona ad un atto sessuale, coinvolge una tale persona in un atto sessuale, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2. L'atto non è punibile se la differenza di età tra le persone coinvolte non eccede i tre anni.
3.203 Se il colpevole, al momento dell'atto, non aveva ancora compiuto gli anni venti e sussistono circostanze particolari o se la vittima ha contratto con lui matrimonio o un'unione domestica registrata, l'autorità competente può prescindere dal rinvio a giudizio o dalla punizione.
201 Nuova espr. giusta il n. II 1 cpv. 4 della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
202 Abrogato dal n. II della LF del 3 ott. 2003 (Perseguimento dei reati commessi tra coniugi o tra partner), con effetto dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1403; FF 2003 1732 1761).
203 Nuovo testo giusta il n. 22 dell'all. alla L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).
Violenza carnale
Atti sessuali con
persone incapaci
di discernimento
o inette a
resistere
Atti sessuali
con fanciulli
Codice penale militare 68
321.0
4. La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito ritenendo erroneamente che la vittima avesse almeno sedici anni, benché usando la dovuta cautela gli fosse possibile evitare l'errore.
5. …204 6. …205 Art. 157
Chiunque, profittando della sua posizione militare, fa subire o compiere un atto sessuale a una persona, è punito una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere.
Art. 158
Abrogato
Art. 159
1 Chiunque compie un atto esibizionistico è punito con una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere.
2
Se il colpevole si sottopone a trattamento medico, il procedimento penale può essere sospeso. Esso sarà ripreso se il colpevole si sarà sottratto al trattamento.
3
Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
a 1 Chiunque causa scandalo compiendo un atto sessuale in presenza di una persona che non se lo aspettava, chiunque, mediante vie di fatto o, impudentemente, mediante parole, molesta sessualmente una persona, è punito con la multa.
2
Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
b Se un reato previsto nel presente capo è stato commesso insieme da più persone, il giudice può aumentare la pena sino a una volta e mezzo 204 Abrogato dal n. II della LF del 21 mar. 1997 , con effetto dal 1° set. 1997 (RU 1997 1626; FF 1996 IV 1135 1139).
205 Introdotto dal n. II della LF del 21 mar. 1997 (RU 1997 1626; FF 1996 IV 1135 1139).
Abrogato dal n. II della LF del 5 ott. 2001 (Prescrizione dell'azione penale in generale e in caso di reati sessuali commessi su fanciulli), con effetto dal 1° ott. 2002 (RU 2002 2993; FF 2000 2609).
Abuso
della posizione
militare
Esibizionismo
Molestie sessuali
Reato collettivo
Codice penale militare 69
321.0
quella comminata, ma senza andar oltre al massimo legale della specie di pena.
Capo tredicesimo: Dei reati di pericolo generale
Art. 160
206 1 Chiunque cagiona intenzionalmente un incendio, se dal fatto deriva danno alla cosa altrui o pericolo per la incolumità pubblica, è punito con una pena detentiva non inferiore a un anno.
2
La pena è una pena detentiva non inferiore a tre anni se il colpevole mette scientemente in pericolo la vita o l'integrità delle persone, o se, in tempo di guerra, egli distrugge cose che servono all'esercito.
3
Se dall'incendio è derivato soltanto un danno di lieve importanza, può essere pronunciata la pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.
a207 1 Chiunque per negligenza cagiona un incendio, se dal fatto deriva danno alla cosa altrui o pericolo per l'incolumità pubblica, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
2
La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole mette per negligenza in pericolo la vita o l'integrità delle persone.
Art. 161
208 1. Chiunque intenzionalmente cagiona esplosione di gas, benzina, petrolio o materie simili e mette con ciò scientemente in pericolo la vita o l'integrità delle persone o l'altrui proprietà, è punito con una pena detentiva non inferiore a un anno.
Se ne è derivato soltanto un danno di lieve importanza, può essere pronunciata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.
Se il colpevole ha distrutto in tempo di guerra cose che servono all'esercito, la pena è una pena detentiva non inferiore a tre anni.
206 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337; FF 1940 513).
207 Introdotto dal n. I della LF del 13 giu. 1941 (RU 57 1337; FF 1940 513).
Nuovo testo giusta il n. II 1 cpv. 25 della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669).
208 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337; FF 1940 513).
Incendio
intenzionale
Incendio colposo
Esplosione
Codice penale militare 70
321.0
2. Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
Art. 162
209 1 Chiunque, intenzionalmente e per fine delittuoso, mette in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui con materie esplosive o gas velenosi, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2
Se ne è derivato soltanto un danno di lieve importanza alla proprietà, può essere pronunciata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.
3
Se il colpevole ha distrutto in tempo di guerra cose che servono all'esercito, la pena è una pena detentiva non inferiore a tre anni.
Art. 163
210 1 Chiunque, intenzionalmente ma senza fine delittuoso ovvero per negligenza, mette in pericolo con materie esplosive o gas velenosi la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui è punito una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2
Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.211
Art. 164
212 1 Chiunque fabbrica materie esplosive o gas velenosi, sapendo o dovendo presumere che sono destinati ad uso delittuoso è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 180 aliquote giornaliere.
2
Chiunque si procura, consegna ad altri, riceve da altri, custodisce, nasconde o trasporta materie esplosive, gas velenosi o sostanze destinate alla loro fabbricazione, è punito, se sa o deve presumere che sono destinati ad uso delittuoso, con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere.
3
Chiunque, sapendo o dovendo presumere che taluno si propone di fare uso delittuoso di materie esplosive o di gas velenosi, gli dà istruzioni per la loro fabbricazione, è punito con una pena detentiva sino a 209 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337; FF 1940 513).
210 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337; FF 1940 513).
211 Nuovo testo giusta il n. II 1 cpv. 25 della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669).
212 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337; FF 1940 513).
Uso delittuoso di
materie esplosive
o gas velenosi
Uso colposo di
materie esplosive
o gas
velenosi
Fabbricazione,
occultamento e
trasporto di
materie esplosive
o gas velenosi
Codice penale militare 71
321.0
cinque anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere.
Art. 165
213 1. Chiunque intenzionalmente cagiona un'inondazione o il crollo di una costruzione o un franamento e mette con ciò scientemente in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui, è punito con una pena detentiva non inferiore a un anno.
Se ne è derivato soltanto un danno di lieve importanza può essere pronunciata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.
Se il colpevole ha distrutto in tempo di guerra cose che servono all'esercito, la pena è una pena detentiva non inferiore a tre anni.
2. La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
Art. 166
214 1. Chiunque intenzionalmente distrugge o guasta: impianti elettrici, opere idrauliche, in ispecie argini, dighe, traverse, chiuse, opere di premunizione contro fenomeni naturali, come frane o valanghe, e mette con ciò scientemente in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui, è punito con una pena detentiva non inferiore a un anno.
Se ne è derivato soltanto un danno di lieve importanza, può essere pronunciata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.
2. La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
Art. 167
215 1. Chiunque intenzionalmente propaga una malattia dell'uomo pericolosa e trasmissibile, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere, 213 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337; FF 1940 513).
214 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337; FF 1940 513).
215 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337; FF 1940 513).
Inondazione.
Franamento
Danneggiamento
d'impianti
elettrici, di opere idrauliche e di
opere di
premunizione
Propagazione
di malattie
dell'uomo
Codice penale militare 72
321.0
Se il colpevole ha agito con animo abietto, la pena è una pena detentiva da uno sino a cinque anni.
2. La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
Art. 168
216 1. Chiunque intenzionalmente propaga una epizoozia fra gli animali domestici, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Se il colpevole ha, con animo abietto, cagionato un grave danno, la pena è una pena detentiva da uno a cinque anni.
2. La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
Art. 169
1 Chiunque intenzionalmente inquina con materie nocive alla salute l'acqua potabile destinata all'uso delle persone o degli animali domestici, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere.
2
Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
a217 1. Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, impedisce, perturba o pone in pericolo la circolazione pubblica, in modo particolare la circolazione sulle strade, sull'acqua o nell'aria, e mette con ciò scientemente in pericolo la vita o l'integrità delle persone, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare, se il colpevole ha agito per negligenza.
2. Se il colpevole mette scientemente in pericolo la vita o l'integrità di molte persone, può essere pronunciata una pena detentiva da uno a dieci anni.
216 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337; FF 1940 513).
217 Introdotto dal n. I della LF del 13 giu. 1941 (RU 57 1337; FF 1940 513). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° mar. 1968 (RU 1968 228; FF 1967 I 421).
Propagazione
di epizoozie
Inquinamento di
acque potabili
Perturbamento
della
circolazione
pubblica
Codice penale militare 73
321.0
3. Il numero 1 non è applicabile quando il perturbamento della circolazione pubblica è cagionato dalla violazione di norme della circolazione stradale.
Art. 170
218 1 Chiunque intenzionalmente impedisce, perturba o pone in pericolo il servizio delle strade ferrate e mette con ciò scientemente in pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui, in modo particolare chiunque cagiona il pericolo di un deviamento o di uno scontro di treni, è punito con una pena detentiva o pecuniaria.
2
La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza e messo in grave pericolo la vita o l'integrità delle persone o la proprietà altrui. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
Art. 171
219 1. Chiunque intenzionalmente impedisce, perturba o mette in pericolo l'esercizio di un'impresa pubblica di comunicazione, in modo particolare l'esercizio delle strade ferrate, delle poste, dei telegrafi o dei telefoni, chiunque intenzionalmente impedisce, perturba o mette in pericolo l'esercizio di uno stabilimento o di un impianto che fornisce al pubblico acqua, luce, forza o calore, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2. La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
a220 1 Chiunque pubblicamente istiga a commettere un crimine, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
1bis
La pubblica istigazione al genocidio (art. 108), da commettere in tutto o in parte in Svizzera, è punibile anche se l'istigazione avviene all'estero.221 218 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337; FF 1940 513).
219 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337; FF 1940 513).
220 Introdotto dal n. I della LF del 9 ott. 1981, in vigore dal 1° ott. 1982 (RU 1982 1535; FF 1980 I 1032).
221 Introdotto dal n. I 2 della LF del 18 giu. 2010 sulla modifica di leggi federali per l'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen.
2011 (RU 2010 4963; FF 2008 3293).
Perturbamento
del servizio
ferroviario
Perturbamento di
pubblici servizi
Pubblica
istigazione a un
crimine o alla
violenza
Codice penale militare 74
321.0
2
Chiunque pubblicamente istiga a commettere un delitto implicante atti di violenza contro persone o cose, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
b222 1 È punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque prende, conformemente a un piano, concrete disposizioni tecniche od organizzative la cui natura ed estensione mostrano che egli si accinge a commettere uno dei seguenti reati: a. Genocidio
(art.
108);
b. Crimini contro l'umanità (art. 109); c. Crimini di guerra (art. 111-112d); d. Omicidio intenzionale (art. 115); e. Assassinio (art. 116); f.
Lesioni gravi (art. 121); g. Rapina
(art.
132);
h. Sequestro di persona e rapimento (art. 151a); i.
Presa d'ostaggio (art. 151c); j.
Incendio intenzionale (art. 160).223 2
Chi spontaneamente desista dal consumare un atto preparatorio iniziato è esente da pena.
3
È parimente punibile chi commette gli atti preparatori all'estero, se i reati così preparati dovessero essere commessi in Svizzera. L'articolo 10 capoverso 2 è applicabile.224
c225 1 Chiunque incita pubblicamente all'odio o alla discriminazione contro una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia o religione; chiunque propaga pubblicamente un'ideologia intesa a discreditare o calunniare sistematicamente i membri di una razza, etnia o religione; chiunque, nel medesimo intento, organizza o incoraggia azioni di propaganda o vi partecipa; 222 Introdotto dal n. I della LF del 9 ott. 1981, in vigore dal 1° ott. 1982 (RU 1982 1535; FF 1980 I 1032).
223 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 18 giu. 2010 sulla modifica di leggi federali per l'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4963; FF 2008 3293).
224 Nuovo testo del per. giusta il n. II 2 della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669).
225 Introdotto dall'art. 2 della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2887; FF 1992 II 217).
Atti preparatori
punibili
Discriminazione
razziale
Codice penale militare 75
321.0
chiunque, pubblicamente, mediante parole, scritti, immagini, gesti, vie di fatto o in modo comunque lesivo della dignità umana, discredita o discrimina una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia o religione o, per le medesime ragioni, disconosce, minimizza grossolanamente o cerca di giustificare il genocidio o altri crimini contro l'umanità;226 chiunque rifiuta ad una persona o a un gruppo di persone, per la loro razza, etnia o religione, un servizio da lui offerto e destinato al pubblico, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2
Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
Capo quattordicesimo: Della falsità in atti
Art. 172
227 1. Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, forma un documento falso od altera un documento vero, oppure abusa dell'altrui firma autentica o dell'altrui segno a mano autentico per formare un documento suppositizio, oppure attesta o fa attestare in un documento, contrariamente alla verità, un fatto d'importanza giuridica, fa uso, a scopo d'inganno, di un tale documento, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria 2. Nei casi di esigua gravità, può essere pronunciata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria o una pena disciplinare.
Art. 173
228 Chiunque, usando inganno, induce un funzionario o un pubblico ufficiale ad attestare in un documento pubblico, contrariamente alla verità, un fatto d'importanza giuridica, in ispecie ad autenticare una firma falsa od una copia non conforme all'originale, chiunque fa uso di un documento ottenuto in tal modo per ingannare altri sul fatto in esso attestato, 226 RU
2005 1165
227 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2290; FF 1991 II 797).
228 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337; FF 1940 513).
Falsità in
documenti
Conseguimento
fraudolento di
una falsa
attestazione
Codice penale militare 76
321.0
è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
Art. 174
229 Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad un terzo un indebito profitto, deteriora, distrugge, sopprime o sottrae un documento del quale non ha il diritto di disporre da solo, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
Art. 175
230 1 Documenti sono tutti gli scritti destinati e atti a provare un fatto di portata giuridica ovvero tutti i segni destinati a provare un tale fatto.
La registrazione su supporti di dati e d'immagini è equiparata a scritti, se servono allo stesso scopo.231 2 Documenti pubblici sono quelli emanati da un'autorità, da un funzionario nell'esercizio delle sue funzioni o da un pubblico ufficiale che agisca in tale qualità. Non sono considerati documenti pubblici gli atti scritti emanati in affari di diritto civile dell'amministrazione delle imprese di carattere economico e dei monopoli dello Stato o di altre corporazioni e istituti di diritto pubblico.
3
Le disposizioni degli articoli 172 a 174 si applicano parimente ai documenti stranieri.
Capo quindicesimo: Dei reati contro l'amministrazione della giustizia
Art. 176
232 1 Chiunque sottrae una persona ad atti di procedimento penale o all'esecuzione di una pena o di una delle misure previste negli articoli 59-61, 63 e 64 del Codice penale svizzero233 è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.234 229 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337; FF 1940 513).
230 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337; FF 1940 513).
231 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 17 giu. 1994, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 2290; FF 1991 II 797).
232 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337; FF 1940 513).
233 RS
311.0
234 Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669).
Soppressione
di documenti
Disposizioni
comuni
Favoreggiamento
Codice penale militare 77
321.0
1bis
È parimenti punibile chi sottrae ad atti di procedimento penale esteri od all'esecuzione all'estero di una pena detentiva o di una misura ai sensi degli articoli 59-61, 63 o 64 del Codice penale svizzero una persona perseguita o condannata all'estero per un crimine menzionato nell'articolo 59 del presente Codice.235 2 Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
3
Se fra il colpevole e la persona favoreggiata esistono relazioni così strette da rendere scusabile la sua condotta, il giudice può prescindere da ogni pena.
Art. 177
236 1. Chiunque, usando violenza, minaccia od astuzia, libera una persona arrestata, detenuta o collocata in uno stabilimento per decisione dell'autorità, o le presta aiuto nell'evasione, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2. Se il reato è commesso da un assembramento di persone, chiunque vi partecipa è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
I compartecipi, che hanno commesso atti di violenza contro le persone o le cose, sono puniti con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere.
Art. 178
237 1. Chiunque denuncia ad un capo o ad un'altra autorità militare o civile come colpevole di reato una persona che egli sa innocente, per provocare contro di essa un procedimento penale, chiunque in altro modo ordisce mene subdole per provocare un procedimento penale contro una persona che egli sa innocente, è punito con una pena detentiva o pecuniaria.
2. Se la denuncia mendace concerne una contravvenzione o una mancanza di disciplina, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
235 Introdotto dal n. I della LF del 9 ott. 1981 (RU 1982 1535; FF 1980 I 1032).
Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669).
236 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337; FF 1940 513).
237 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337; FF 1940 513).
Liberazione
di detenuti
Denuncia
mendace
Codice penale militare 78
321.0
Art. 179
238 1 Chiunque come testimonio, perito, traduttore od interprete in un procedimento giudiziario, fa sui fatti della causa una falsa deposizione, una falsa constatazione o fornisce una falsa perizia o traduce falsamente, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
2
Se la falsità concerne fatti non influenti sulla decisione del giudice, la pena è una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere.
a239 1 Se l'autore d'un reato previsto negli articoli 178 e 179 rettifica spontaneamente la sua falsa denuncia o falsa dichiarazione prima che ne sia risultato un pregiudizio dei diritti altrui, il giudice può attenuare la pena (art. 42a) o prescindere da ogni pena.
2
Se l'autore di un reato previsto nell'articolo 179 ha fatto una falsa dichiarazione perché, manifestando il vero, avrebbe esposto a procedimento penale sé medesimo o un prossimo congiunto, il giudice può attenuare la pena (art. 42a).
b240 Gli articoli 179 e 179a si applicano anche alla procedura davanti ai tribunali internazionali la cui competenza è riconosciuta come vincolante dalla Svizzera.
Libro secondo:241 Ordinamento disciplinare Capo primo: Disposizioni generali
Art. 180
1 Commette una mancanza di disciplina, per quanto il suo comportamento non sia punibile come crimine, delitto o contravvenzione, chiunque:
a. contravviene ai suoi doveri di servizio oppure disturba l'andamento del servizio;
238 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337; FF 1940 513).
239 Introdotto dal n. I della LF del 13 giu. 1941 (RU 57 1337; FF 1940 513).
Nuovo testo giusta il n. II 2 della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669).
240 Introdotto dal n. I 2 della LF del 22 giu. 2001 (Reati contro l'amministrazione della giustizia commessi davanti a tribunali internazionali), in vigore dal 1° lug. 2002 (RU 2002 1491; FF 2002 311).
241 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2003 (Revisione dell'ordinamento disciplinare), in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 921; FF 2002 6968).
Falsa testimonianza, falsa
perizia, falsa
traduzione od
interpretazione
Attenuazione di
pene
Procedura
davanti a
tribunali
internazionali
Mancanze
di disciplina
Codice penale militare 79
321.0
b. suscita
pubblico
scandalo;
c. viola le regole fondamentali di comportamento o agisce in modo gravemente sconveniente.
2
Sono equiparati alla mancanza di disciplina: a. i casi poco gravi di reati per i quali il libro primo prevede una pena disciplinare;
b. i casi poco gravi di violazione delle norme della legislazione federale sulla circolazione stradale conformemente alle disposizioni dell'articolo 218 capoverso 3; c. le infrazioni alla legge federale del 3 ottobre 1951242 sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (LStup) conformemente alle disposizioni dell'articolo 218 capoverso 4.
Art. 181
1 È punibile soltanto chi, intenzionalmente o per negligenza, agisce in modo colpevole.
2
Agisce intenzionalmente chi commette un'infrazione consapevolmente e volontariamente.
3
Agisce per negligenza chi, per un'imprevidenza colpevole, non abbia scorto le conseguenze della sua azione o non ne abbia tenuto conto.
L'imprevidenza è colpevole se l'agente non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali.
4
Se la punibilità di un crimine, di un delitto o di una contravvenzione presuppone l'intenzionalità dell'autore, nemmeno la loro commissione colposa può essere punita in via disciplinare.
Art. 182
1 Chi detiene il potere disciplinare infligge una punizione disciplinare se non ritiene sufficiente ammonire ed esortare la persona che ha mancato.
2
Il genere e la misura della pena sono determinate secondo il grado della colpa. Si deve tener conto dei moventi, delle condizioni personali e della condotta militare del colpevole.
3
La privazione della libertà subita per un arresto provvisorio è computata nella pena degli arresti.
4
Chi ha commesso più mancanze di disciplina è punito con un'unica pena complessiva.
242 RS
812.121
Punibilità
Misura della
pena
Codice penale militare 80
321.0
5
Non è ammissibile punire in modo unitario coloro che sono coinvolti nella stessa mancanza di disciplina (punizione collettiva) senza considerare i fattori individuali utili alla misura della pena; è pure inammissibile punire disciplinarmente più volte per una medesima infrazione.
6
Se in una mancanza di disciplina sono coinvolti militari di diversi reparti, i rispettivi comandanti si consultano prima di decidere o proporre una pena.
Art. 183
1 Soggiace all'ordinamento disciplinare chi è sottoposto al diritto penale militare.
2
La responsabilità disciplinare dei membri del Corpo delle guardie di confine si fonda sulle disposizioni della legge del 24 marzo 2000243 sul personale federale e dell'ordinanza del 3 luglio 2001244 sul personale federale nonché sulle prescrizioni del pertinente regolamento della Direzione generale delle dogane.
Art. 184
1 La facoltà di perseguire una mancanza di disciplina cade in prescrizione dodici mesi dopo la commissione della mancanza.
2
La prescrizione della facoltà di perseguire è sospesa durante l'assunzione preliminare delle prove, l'istruzione preparatoria o il procedimento giudiziale.
Art. 185
1 L'esecuzione di una pena disciplinare cade in prescrizione dodici mesi dopo che la decisione che infligge la pena è passata in giudicato.
2
Durante la procedura d'impugnazione della decisione di commutazione di una multa la prescrizione dell'esecuzione è sospesa. Se alla fine della procedura d'impugnazione la multa è commutata in arresti, l'esecuzione della pena cade in prescrizione dodici mesi dopo che la decisione di commutazione è passata in giudicato.
243 RS
172.220.1
244 RS
172.220.111.3 Condizioni
personali
Prescrizione
della facoltà
di perseguire
Prescrizione
dell'esecuzione
Codice penale militare 81
321.0
Capo secondo: Delle pene disciplinari
Art. 186
Con la riprensione si ammonisce formalmente la persona che ha
mancato. La riprensione dev'essere esplicitamente designata come pena.
Art. 187
1 Il divieto d'uscita comporta il divieto di uscire dal settore designato dal comandante, fatti salvi motivi di servizio. È vietato l'accesso a mense o locali analoghi. La segregazione o il trasferimento in un locale per gli arresti non sono ammessi.
2
Il divieto d'uscita può essere pronunciato ed eseguito unicamente durante il servizio militare con soldo o durante il servizio di promovimento della pace.
3
La durata minima del divieto d'uscita è di tre giorni, quella massima di quindici. Il divieto d'uscita non concerne il congedo generale.
L'esecuzione ha inizio quando passa in giudicato la decisione disciplinare.
Art. 188
La multa disciplinare può essere pronunciata per tutte le mancanze di
disciplina. Essa ammonta: a. per le mancanze di disciplina commesse in servizio: a 500 franchi al massimo; b. per le mancanze di disciplina commesse fuori del servizio: a 1000 franchi al massimo.
Art. 189
1 Le multe disciplinari inflitte dal comandante di truppa e passate in giudicato durante il servizio possono essere pagate presso la truppa.
2
Le multe disciplinari non pagate in servizio vengono riscosse dal Cantone di domicilio. Se la persona punita non è domiciliata in Svizzera oppure si trova prevedibilmente per lungo tempo all'estero, la multa disciplinare viene riscossa dal Cantone d'origine.
3
Le multe disciplinari pagate presso la truppa sono devolute alla cassa federale. Le multe disciplinari riscosse da un'autorità cantonale sono devolute al Cantone interessato.
4
Il termine di pagamento è di due mesi dal momento in cui la multa è passata in giudicato.
Riprensione
Divieto d'uscita
Multa
disciplinare
Esecuzione
delle multe
disciplinari
Codice penale militare 82
321.0
5
In caso di mancato pagamento, le multe disciplinari sono commutate in arresti. Un giorno di arresti è equiparato a 100 franchi di multa.
6
Per la decisione concernente la commutazione è competente l'autorità militare che ha inflitto la multa disciplinare. Le multe disciplinari inflitte dal comandante di truppa vengono commutate dall'autorità militare del Cantone d'esecuzione.
Art. 190
1 La durata minima degli arresti è di un giorno, quella massima di dieci.
2
Gli arresti sono scontati con segregazione. L'arrestato non presta servizio.
3
I locali per gli arresti devono soddisfare le esigenze di polizia sanitaria. L'arrestato deve avere la possibilità di curare giornalmente l'igiene personale e a partire dal secondo giorno, deve essere condotto quotidianamente all'aperto, isolato, durante un'ora.
4
Di regola all'arrestato non è consentito di ricevere visite. Egli può ricevere e inviare corrispondenza.
5
Prima dell'inizio dell'esecuzione della pena si tolgono all'arrestato, contro ricevuta, tutti gli oggetti non indispensabili. Devono essergli messi a disposizione un giornale al giorno, materiale per scrivere, testi religiosi e prescrizioni militari di servizio. Il comandante superiore diretto, rispettivamente l'autorità civile di esecuzione, può autorizzare altre letture.
Art. 191
1 Durante il servizio, gli arresti devono essere di regola eseguiti immediatamente e senza interruzioni, non appena la decisione che infligge la pena disciplinare è passata in giudicato.
2
In casi particolarmente rigorosi o quando lo giudica necessario per motivi di servizio, il comandante superiore diretto può in via eccezionale interrompere o differire l'esecuzione degli arresti. Non è lecito rimandare l'esecuzione degli arresti a un congedo o a dopo il servizio.
3
Il comandante superiore diretto provvede all'assistenza medica dell'arrestato. Designa un ufficiale o un sottufficiale responsabile dell'esecuzione della pena.
4
Se possibile, i quadri scontano la pena in locali separati da quelli per gli arresti della truppa.
5
Se gli arresti non possono essere interamente eseguiti prima della fine del servizio, l'autorità militare del Cantone di domicilio ne fa eseguire la parte residua conformemente all'articolo 192.
Arresti
Esecuzione
degli arresti
durante il
servizio
Codice penale militare 83
321.0
Art. 192
1 Il Cantone di domicilio esegue gli arresti da scontare fuori del servizio.
2
Gli arresti possono essere scontati nella forma della semiprigionia. In questo caso l'arrestato continua il suo lavoro o la sua formazione e trascorre il tempo di riposo e il tempo libero nel luogo d'esecuzione degli arresti.
3
L'esecuzione degli arresti in stabilimenti penitenziari o per il carcere preventivo è ammissibile soltanto se è garantita una netta separazione tra l'esecuzione degli arresti e l'esecuzione delle altre pene.
Art. 193
Le disposizioni concernenti la confisca si applicano per analogia.
Art. 194
1 Non è lecito infliggere altre pene disciplinari che non siano quelle previste nel presente capo né aggravare l'esecuzione delle stesse.
2
Non è ammissibile pronunciare contemporaneamente pene disciplinari di diverso genere.
Capo terzo: Della competenza e delle attribuzioni penali
Art. 195
1 La competenza di punire le mancanze di disciplina commesse in servizio spetta al comandante di truppa direttamente preposto per: a. i membri della sua formazione; b. i comandanti di truppa direttamente subordinati; c. i membri di un'altra formazione che provvisoriamente gli sono direttamente subordinati; d. le altre persone sottoposte al suo comando.
2
Sono considerate commesse in servizio le mancanze di disciplina avvenute dopo l'arrivo sul luogo di raccolta della truppa e prima del licenziamento. 3 Nei confronti dei militari oggetto di una nuova incorporazione o di una mutazione, la competenza disciplinare per le mancanze di disciplina commesse prima della nuova incorporazione o della mutazione spetta al comandante precedente. Se la funzione di comando competente non esiste più o il suo titolare è impedito, il potere disciplinare è devoluto all'istanza immediatamente superiore.
Esecuzione degli
arresti fuori del
servizio
Confisca
Esclusione
di altre pene
Competenza in
generale
Codice penale militare 84
321.0
4
In tutti gli altri casi, la competenza disciplinare è devoluta al DDPS e alle autorità militari cantonali competenti.
5
Il Consiglio federale designa i casi nei quali il potere disciplinare può essere delegato.
Art. 196
Sui conflitti di competenza decide un capo comune. Se ciò non è
possibile, il DDPS designa l'autorità competente.
Art. 197
Il comandante di unità può infliggere le pene disciplinari seguenti: a. la
riprensione;
b. il divieto d'uscita; c. la multa disciplinare; d. gli arresti sino a cinque giorni.
Art. 198
1 Gli organi di comando superiori del comandante d'unità possono infliggere le pene disciplinari seguenti: a. la
riprensione;
b. il divieto d'uscita; c. la multa disciplinare; d. gli arresti.
2
Le autorità militari possono infliggere le pene disciplinari seguenti: a. la
riprensione;
b. la multa disciplinare; c. gli arresti.
Art. 199
Il Consiglio federale disciplina le attribuzioni penali: a. dei capi delle unità amministrative del DDPS; b. dei comandanti delle formazioni la cui designazione è diversa da quella delle formazioni menzionate negli articoli 197 e 198; c. nello stato maggiore dell'esercito; d. nella riserva;
e. nelle scuole reclute, nelle scuole per i quadri e nei corsi di formazione;
Conflitti di
competenza
Attribuzioni
penali del
comandante
di unità
Attribuzioni
penali degli
organi di
comando
superiori e delle
autorità militari
Attribuzioni
penali particolari
Codice penale militare 85
321.0
f. nelle formazioni d'addestramento, nel servizio di promovimento della pace, nelle formazioni di professionisti, nonché per i militari di professione e per i militari a contratto temporaneo.
Capo quarto: Del procedimento disciplinare
Art. 200
1 Devono essere chiarite il più rapidamente possibile la natura e le circostanze della mancanza di disciplina, segnatamente i fatti, il grado della colpa, i moventi, le condizioni personali e la condotta militare dell'incolpato. L'incolpato è sentito e le sue dichiarazioni sono verbalizzate. Dev'essergli dato modo di pronunciarsi per scritto. Fuori del servizio, l'audizione a verbale può essere sostituita con una dichiarazione scritta.
2
All'inizio dell'interrogatorio si espongono all'incolpato i fatti che gli sono contestati. Se lo scopo del procedimento non ne risulta compromesso, all'incolpato è concesso di essere presente all'audizione delle persone chiamate a dare informazioni come pure alle ispezioni oculari.
3
Tutte le circostanze a carico e a discarico devono essere indagate con ugual diligenza. Coercizioni, minacce, promesse, indicazioni inveritiere e domande capziose sono vietate.
4
L'incolpato non può farsi rappresentare. Un consulente è ammesso se non ne risulta ritardato il procedimento.
5
Se l'incolpato rifiuta di rispondere, si procede nondimeno nell'istruzione.
6
Prima di pronunciare la decisione disciplinare, si deve dare all'incolpato la possibilità di esaminare gli atti e di esprimersi in merito.
7
Se la facoltà di punire spetta al comandante, quest'ultimo può ricorrere, nell'ambito dell'accertamento dei fatti, all'assistenza di un militare idoneo. Il comandante però non è autorizzato a delegare l'audizione conclusiva dell'incolpato, la commisurazione della pena e la notificazione della decisione disciplinare.
Art. 201
1 I quadri annunciano senza indugio ai loro superiori le mancanze di disciplina costatate nella propria formazione.
2
Superiori e organi di polizia e di controllo militari che costatano mancanze di disciplina le annunciano per scritto al comandante dell'incolpato.
Accertamento
dei fatti, diritto
di difesa
dell'incolpato
Annuncio della
mancanza di
disciplina,
proposta di pena
Codice penale militare 86
321.0
3
Il comandante dell'incolpato informa chi ha annunciato la mancanza su come il caso è stato risolto.
4
Se la facoltà di punire è insufficiente, il superiore o l'autorità militare trasmette gli atti per la via di servizio all'autorità competente, con la proposta di pena. L'autorità competente sente personalmente l'incolpato se lo ritiene necessario o se questi lo richiede; se del caso, ordina ulteriori indagini. L'autorità competente può conformarsi alla proposta ovvero, consultato il proponente, pronunciare un'altra pena nell'ambito delle sue attribuzioni o prescindere dalla punizione.
Art. 202
1 Chiunque è sorpreso mentre commette una mancanza di disciplina può essere fermato da ogni capo, da ogni superiore e da ogni organo militare di polizia o di controllo per l'accertamento dell'identità e dei fatti.
2
Sono fatti salvi il fermo e l'arresto provvisorio a tenore degli articoli 54-55a della procedura penale militare del 23 marzo 1979245 (PPM).
Art. 203
1 Durante il servizio, la decisione disciplinare è notificata oralmente all'incolpato e confermata simultaneamente per scritto.
2
Fuori del servizio, la notificazione avviene per scritto.
3
Il comandante informa l'incolpato se dopo l'apertura di un procedimento disciplinare si rinuncia a una punizione.
4
La decisione disciplinare contiene in forma concisa: a. i dati personali dell'incolpato; b. la descrizione dei fatti; c. la denominazione giuridica dell'infrazione; d. la valutazione dei motivi che l'incolpato ha fatto valere a sua discolpa;
e. le considerazioni sulle circostanze essenziali per la misura della pena;
f. la
pena
pronunciata;
g. la menzione della confisca; h. il diritto di reclamo (forma, termine e autorità di reclamo); i.
la data e l'ora della notificazione.
5
Il procedimento disciplinare è gratuito.
245 RS
322.1
Fermo e arresto
provvisorio
Notificazione
e contenuto
della decisione
disciplinare
Codice penale militare 87
321.0
Art. 204
1 L'autorità incaricata della punizione decide in maniera indipendente.
2
Nessuna autorità può fissare in anticipo le pene applicabili a determinati generi di mancanze di disciplina.
3
Ogni comandante superiore è autorizzato a ordinare ai suoi comandanti subordinati l'esecuzione di un procedimento disciplinare; non è però autorizzato a ordinare la punizione dell'incolpato.
Art. 205
1 Di regola il comandante informa la truppa sulla chiusura di un procedimento disciplinare nella sua formazione. Non gli è consentito di fare chiamare i colpevoli davanti alla truppa.
2
Ogni comandante tiene un registro delle punizioni per tutte le persone sottoposte direttamente al suo potere disciplinare. Il registro è controllato regolarmente dal suo superiore.
3
Trascorsi cinque anni, le pene devono in ogni caso essere cancellate dal registro delle punizioni e i pertinenti documenti devono essere distrutti.
4
Ognuno ha il diritto di esaminare le iscrizioni che lo concernono contenute nel registro delle punizioni.
5
Le iscrizioni contenute nel registro delle punizioni possono essere comunicate unicamente: a. ai superiori militari della persona punita; b. su richiesta scritta e motivata, alle autorità militari e agli organi della giustizia penale militare o civile.
6
Le punizioni disciplinari relative al servizio prestato al di fuori della formazione d'incorporazione devono essere comunicate senza indugio al comandante di tale unità. In caso di cambiamento della formazione d'incorporazione, un estratto del registro delle punizioni deve essere trasmesso al nuovo comandante.
7
Le pene disciplinari inflitte a ufficiali devono essere comunicate all'organo di comando direttamente superiore del comandante che le ha inflitte.
Indipendenza
Comunicazione
della decisione
disciplinare e
registro delle
punizioni
Codice penale militare 88
321.0
Capo quinto: Dei rimedi giuridici246
Art. 206
1 La persona punita può interporre reclamo contro: a. l'inflizione di una pena disciplinare; b. la decisione di commutazione di una multa disciplinare in arresti;
c. l'arresto
provvisorio.
2
Il reclamo è diretto: a. nel caso di una pena inflitta dal capo, al capo immediatamente superiore;
b. nel caso di una pena inflitta dall'autorità cui è stato delegato il potere punitivo dal capo del DDPS, al capo immediatamente superiore; c. nel caso di una pena inflitta dal capo dell'esercito o dall'uditore in capo, al capo del DDPS;
d. nel caso di una pena inflitta da un'autorità militare cantonale, all'autorità cantonale superiore.
3
Contro le decisioni disciplinari del capo del DDPS è ammesso il ricorso disciplinare al Tribunale militare di cassazione conformemente all'articolo 209.
Art. 207
1 Il reclamo in materia disciplinare dev'essere presentato per scritto.
2
Durante il servizio il termine di reclamo è di 24 ore. Il termine è di cinque giorni se la decisione disciplinare è notificata alla persona punita fuori del servizio oppure meno di 24 ore prima del suo licenziamento dal servizio.
3
Il reclamo in materia disciplinare ha effetto sospensivo. Se è stato presentato contro l'inflizione di un arresto provvisorio o di un divieto d'uscita, ha effetto sospensivo soltanto se l'autorità di reclamo lo ordina.
Art. 208
1 L'autorità di reclamo procede, se del caso, a ulteriori indagini. Deve sentire o far sentire chi ha pronunciato la pena nonché chi ha presentato il reclamo. Le persone che hanno partecipato all'accertamento dei fatti conformemente all'articolo 200 capoverso 7 non possono parteci246 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell'AF (art. 58 cpv. 1 LParl;
RS 171.10).
1. Reclamo
in materia
disciplinare. Autorità di reclamo
Forma, termine
ed effetto
sospensivo
Procedura,
decisione e
notificazione
della decisione
Codice penale militare 89
321.0
pare alla procedura del reclamo disciplinare. Fuori del servizio, l'audizione a verbale può essere sostituita con una dichiarazione scritta.
2
L'incolpato non può farsi rappresentare. Un consulente è ammesso se non ne risulta ritardata la procedura.
3
La decisione sul reclamo non può aggravare la pena pronunciata. È possibile infliggere: a. un divieto d'uscita, una riprensione oppure una multa disciplinare invece di arresti;
b. un divieto d'uscita o una riprensione invece di una multa; c. una riprensione invece di un divieto d'uscita.
4
La decisione in merito a un reclamo presentato durante il servizio è notificata di regola entro tre giorni per scritto agli interessati, con l'indicazione dei motivi. Devono essere indicati il termine e l'autorità di ricorso.
5
La procedura di reclamo è gratuita.
Art. 209
1 La decisione sul reclamo, se infligge arresti o una multa il cui importo è pari o superiore a 300 franchi, può essere impugnata dalla persona punita mediante ricorso disciplinare alla sezione del tribunale militare d'appello competente.
2
Per i ricorsi disciplinari contro le decisioni su reclamo prese dal capo del DDPS è competente il Tribunale militare di cassazione.
a 1 Il ricorso disciplinare dev'essere presentato per scritto.
2
Durante il servizio, il termine di ricorso è di tre giorni. Il termine è di dieci giorni se la decisione oggetto del ricorso viene notificata fuori del servizio oppure meno di tre giorni prima del licenziamento dal servizio.
3
Il ricorso disciplinare ha effetto sospensivo.
Art. 210
1 Alla procedura dinanzi alla sezione del tribunale militare d'appello e dinanzi al Tribunale militare di cassazione si applicano per analogia le disposizioni della PPM247 sulla pubblicità e sulla polizia delle sedute (art. 48-50), sugli atti preparatori per il dibattimento, sul dibattimento e sulla sentenza (art. 124-154). Gli articoli 127, 131, 148 capoverso 3, 247 RS
322.1
2. Ricorso
disciplinare
al tribunale.
Autorità di
ricorso
Forma, termine
ed effetto
sospensivo
Procedura e
decisione
Codice penale militare 90
321.0
149 capoverso 1 e 150 PPM248 non sono applicabili. Le conseguenze della contumacia sono rette per analogia dall'articolo 179 PPM.
2
Il ricorrente può avvalersi di un consulente. L'obbligo di comparire è retto dall'articolo 130 capoverso 3 PPM.
3
La decisione disciplinare e la decisione sul reclamo sostituiscono l'atto di accusa.
4
L'uditore non partecipa alla procedura. L'autorità incaricata della punizione e l'autorità di reclamo possono essere sentite verbalmente o per scritto.
5
La sezione del tribunale militare d'appello decide essa stessa nel merito. Se i vizi di procedura non possono essere sanati, essa rinvia la causa all'autorità precedente per una nuova decisione. Su richiesta del ricorrente, si può prescindere dal rinvio.
6
La pena pronunciata non può essere aggravata. L'articolo 208 capoverso 3 è applicabile per analogia.
7
La decisione è definitiva.
Art. 211
1 I termini stabiliti dalla legge non possono essere prorogati.
2
Quando il termine per la presentazione del reclamo in materia disciplinare e del ricorso disciplinare al tribunale è di più giorni, non si computa il giorno della decorrenza (primo giorno).
3
Se l'ultimo giorno utile è un sabato o una domenica o un giorno festivo riconosciuto, il termine scade il giorno feriale seguente.
4
Il termine è rispettato solo se, entro l'ultimo giorno, il reclamo o il ricorso è stato consegnato al comandante superiore diretto della persona punita o gli è stato indirizzato per il tramite della Posta Svizzera.
5
La restituzione di un termine è ammessa qualora il reclamante o il ricorrente sia stato impedito, senza sua colpa, d'agire entro il termine stabilito. La domanda motivata di restituzione dev'essere presentata per scritto all'autorità di reclamo o di ricorso, durante il servizio entro 24 ore e fuori del servizio entro cinque giorni dalla cessazione dell'impedimento, con indicazione dei mezzi di prova. Simultaneamente dev'essere presentato il reclamo o il ricorso omesso.
6
Sulla domanda di restituzione di un termine decide l'autorità di reclamo o di ricorso.
248 Nuova espr. giusta il n. I della la LF del 3 ott. 2008 (Modifiche in seguito alla revisione della parte generale del CPM e altri adeguamenti), in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 701; FF 2007 7545). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
3. Disposizioni
comuni. Termini,
restituzione
Codice penale militare 91
321.0
Art. 212
La persona punita può validamente rinunciare, mediante dichiarazione
scritta, a reclamare o ricorrere. La rinuncia non può essere revocata.
Art. 213
Il reclamante o il ricorrente non può essere punito per il fatto d'aver
reclamato o ricorso.
Capo sesto: Disposizioni esecutive
Art. 214
Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive.
Libro terzo: Entrata in vigore ed applicazione del Codice Capo primo:249 Relazione fra il presente Codice e la legislazione anteriore
Art. 215
1 Le sentenze pronunciate in applicazione del diritto anteriore sono eseguite secondo tale diritto. Sono salve le eccezioni previste dai capoversi 2 e 3.
2
Se il nuovo diritto non commina una pena per il fatto per il quale è stata pronunciata la condanna secondo il diritto anteriore, la pena o misura inflitta non è più eseguita.
3
Le disposizioni del Codice penale svizzero250 concernenti l'esecuzione di pene e misure nonché i diritti e doveri del detenuto sono applicabili anche a chi è stato condannato prima della loro entrata in vigore.
Art. 216
1 Salvo disposizione contraria del presente Codice, le disposizioni del nuovo diritto concernenti la prescrizione dell'azione penale e della pena sono applicabili anche se il fatto è stato commesso o l'autore condannato prima della loro entrata in vigore, se più favorevoli all'autore.
249 Nuovo testo giusta il n. III della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669).
250 RS
311.0
Rinuncia all'impugnazione
Tutela del diritto
di reclamo e di
ricorso
Esecuzione
di sentenze
anteriori
Prescrizione
Codice penale militare 92
321.0
2
Il periodo di tempo decorso prima dell'entrata in vigore del nuovo diritto è computato.
Art. 217
Abrogato Capo secondo: Giurisdizione251
Art. 218
252 1 Fatti salvi gli articoli 9 e 9a, ogni persona sottoposta al diritto penale militare soggiace alla giurisdizione dei tribunali militari.253 2 Questa norma vale anche se il reato è stato commesso all'estero.
3
Le persone sottoposte al diritto penale militare soggiacciono, inoltre, alla giurisdizione dei tribunali militari, se esse, in un esercizio militare, in un'attività di servizio della truppa o in connessione con un reato previsto dal presente Codice, violano la legislazione federale sulla circolazione stradale. Valgono le disposizioni penali del diritto ordinario. Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
4
Soggiace alla giurisdizione militare anche chi, durante il servizio, consuma o possiede intenzionalmente e senza esserne autorizzato esigue quantità di stupefacenti a tenore dell'articolo 1 della LStup254 o, per assicurare il proprio consumo, commette un'infrazione di cui all'articolo 19 della medesima legge. L'autore è punito in via disciplinare.255
Art. 219
256 1 Fatto salvo l'articolo 218 capoversi 3 e 4, le persone sottoposte al diritto penale militare rimangono soggette alla giurisdizione ordinaria per i reati che non sono previsti dal presente Codice.257 2 Se il reato è in connessione con la posizione militare dell'incolpato, il procedimento può aver luogo soltanto coll'autorizzazione del 251 Nuovo testo giusta il n. III della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669).
252 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° mar. 1968 (RU 1968 228; FF 1967 I 421).
253 Nuovo testo giusta il n. III della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669).
254 RS 812.121. Ora: dell'art. 2 della LStup.
255 Introdotto dal n. II della LF del 21 giu. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2512; FF 1985 II 901).
256 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 1° mar. 1968 (RU 1968 228; FF 1967 I 421).
257 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 21 giu. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2512; FF 1985 II 901).
Giurisdizione
militare
Giurisdizione
ordinaria
Codice penale militare 93
321.0
DDPS. Eletto il comandante in capo dell'esercito, egli è competente per l'autorizzazione, qualora l'incolpato sia subordinato al comando dell'esercito.
Art. 220
258 1 Se ad un reato puramente militare (art. 61-85), ad un reato contro la difesa nazionale e contro la forza difensiva del Paese (art. 86-107) hanno, insieme a persone sottoposte al diritto penale militare, partecipato anche altre persone, la giurisdizione militare è competente per tutti i compartecipi.
2
Se ad un reato comune (art. 115-179) hanno, insieme a persone sottoposte al diritto penale militare, partecipato altre persone, queste rimangono soggette alla giurisdizione ordinaria.
3
Nei casi di cui al capoverso 2, il Consiglio federale può deferire al tribunale penale ordinario anche le persone soggette alla giurisdizione militare. Il giudice civile applica a queste persone il diritto penale militare.
Art. 221
Se alcuno è accusato di più reati spettanti gli uni alla giurisdizione
militare e gli altri a quella ordinaria, il Consiglio federale può deferirli tutti al giudizio o del tribunale militare o del tribunale ordinario.
a259 1 Se a un genocidio, a un crimine contro l'umanità (capo sesto della parte seconda e art. 114a) o a un crimine di guerra (capo sestobis della parte seconda e art. 114a) hanno partecipato più persone, sottoposte in parte alla giurisdizione ordinaria e in parte a quella militare, il Consiglio federale può, su richiesta dell'uditore in capo o del procuratore generale della Confederazione, sottoporre tutte le persone alla giurisdizione ordinaria o a quella militare. In questo caso ogni persona è soggetta alla stessa giurisdizione.
2
Il capoverso 1 è applicabile anche se è già pendente un processo penale ordinario o militare e i fatti in questione sono correlati.
3
Se una persona è accusata di più reati spettanti gli uni alla giurisdizione militare e gli altri a quella ordinaria, e se uno dei reati è il genocidio o un crimine contro l'umanità (capo sesto della parte seconda e
258 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 18 giu. 2010 sulla modifica di leggi federali per l'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4963; FF 2008 3293).
259 Introdotto dal n. I 2 della LF del 18 giu. 2010 sulla modifica di leggi federali per l'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen.
2011 (RU 2010 4963; FF 2008 3293).
Giurisdizione in
caso di partecipazione di civili
Giurisdizione in
caso di concorso
di reati o di
disposizioni
penali
Giurisdizione in
caso di genocidio, crimini
contro l'umanità
e crimini di
guerra
Codice penale militare 94
321.0
art. 114a) o un crimine di guerra (capo sestobis della parte seconda e art. 114a), il giudizio va esclusivamente deferito: a. al tribunale militare, se l'accusato è sottoposto alla giurisdizione militare;
b. al tribunale ordinario, se l'accusato non è sottoposto alla giurisdizione militare.
Art. 222
1 Durante il servizio militare non può essere promosso o proseguito un processo penale ordinario contro un militare che presta il servizio se non coll'autorizzazione del DDPS.
2
Nominato che sia un comandante in capo dell'esercito, l'autorizzazione a promuovere o a proseguire il processo è data da esso, se l'incolpato è sottoposto al suo comando.
3
Se il processo è stato promosso prima dell'entrata in servizio e se l'autorizzazione a proseguirlo è negata, esso resta in sospeso fino a quando l'imputato sia licenziato dal servizio.
Art. 223
1 I conflitti di competenza fra la giurisdizione militare e la giurisdizione ordinaria sono decisi in modo definitivo dal Tribunale penale federale.260 2
Il Tribunale penale federale annulla le sentenze e i processi che costituiscono un'usurpazione della competenza militare verso quella ordinaria e viceversa. Esso ordina le misure precauzionali necessarie.261 3 La pena scontata in forza della sentenza annullata è computata nella pena da subirsi in forza dell'altra sentenza.
Capo terzo: Procedura262
Art. 224
263
261 Nuovo testo giusta il n. 11 dell'all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2003 2133 2131; FF 2001 3764).
262 Nuovo testo giusta il n. III della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669).
263 Abrogato dal n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, con effetto dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037; FF 1977 II 1).
Processo penale
ordinario contro
un militare in
servizio
Conflitti di
competenza
Codice penale militare 95
321.0
Capo quarto: Esecuzione della sentenza264
Art. 225
265
Art. 226
267 1 L'obbligo di prestare lavori di pubblica utilità secondo l'articolo 81 capoversi 3 o 4 nonché le pene disciplinari non sono iscritti nel casellario giudiziale.
2
Per il resto, si applicano gli articoli 365-371 del CP268.
Art. 227
269
Art. 228
a 232271 264 Nuovo testo giusta il n. III della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669).
265 Abrogato dal n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, con effetto dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037; FF 1977 II 1).
266 Nuovo testo giusta il n. III della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669).
267 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2008 (Modifiche in seguito alla revisione della parte generale del CPM e altri adeguamenti), in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 701; FF 2007 7545).
268 RS
311.0
269 Abrogato dal n. I della LF del 13 giu. 1941, con effetto dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337; FF 1940 513).
270 Nuovo testo giusta il n. III della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669).
271 Abrogati dal n. III della LF del 21 mar. 2003, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669).
Casellario
giudiziale
Codice penale militare 96
321.0
Capo settimo:272 Grazia e amnistia273
Art. 232
a274 La grazia può essere accordata per tutte le pene pronunciate mediante sentenza passata in giudicato, salvo per le pene disciplinari.
b275 Per le sentenze pronunciate in applicazione del Codice penale militare, il diritto di grazia spetta: a. al Consiglio federale nelle cause giudicate da un tribunale militare; se è stato nominato il generale, a quest'ultimo;
b.276 all'Assemblea federale nelle cause giudicate dal Tribunale penale federale;
c. all'autorità competente del Cantone, nelle cause giudicate dalle autorità cantonali.
c 1 La domanda di grazia può essere presentata dal condannato, dal suo rappresentante legale e, col consenso del condannato, dal difensore, dal coniuge o dal partner registrato.277 2 Per crimini o delitti politici e per reati connessi con un crimine o un delitto politico, il Consiglio federale o il Governo cantonale può promuovere d'ufficio la procedura per la grazia.
3
L'autorità che pronuncia sulla grazia può decidere che una domanda respinta non deve essere ripresentata prima che sia trascorso un termine determinato.
4
…278
272 Introdotto dal n. II della LF del 13 giu. 1941, con effetto dal 1° gen. 1942 (RU 57 1337; FF 1940 513).
273 Nuovo testo giusta il n. III della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669).
274 Nuovo testo giusta il n. III della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669).
275 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 23 mar. 1979, in vigore dal 1° gen. 1980 (RU 1979 1037; FF 1977 II 1).
276 Nuovo testo giusta il n. 11 dell'all. alla LF del 4 ott. 2002 sul Tribunale penale federale, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2003 2133 2131; FF 2001 3764).
277 Nuovo testo giusta il n. 22 dell'all. alla L del 18 giu. 2004 sull'unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).
278 Abrogato dal n. I della LF del 20 mar. 1992, con effetto dal 1° set. 1992 (RU 1992 1679; FF 1991 II 1216, IV 173).
1. Grazia.
Ammissibilità
Competenza
Domanda
di grazia
Codice penale militare 97
321.0
d 1 Per effetto della grazia tutte le pene pronunciate con sentenza definitiva possono essere condonate totalmente o parzialmente oppure commutate in pene meno gravi.
2
Il decreto di grazia ne determina i limiti.
3
La grazia lascia intatti gli effetti civili della condanna penale e l'obbligo di pagare le spese.
e279 1 Nelle cause penali in cui si applica il presente Codice, l'Assemblea federale può concedere un'amnistia.
2
Con l'amnistia si esclude il perseguimento penale di determinati fatti o categorie di autori e si dispone il condono delle relative pene.
Capo ottavo: Disposizioni completive e finali280
Art. 233
281
Art. 234
282 I rimandi a disposizioni modificate o abrogate dal presente Codice,
contenuti in altri atti normativi della Confederazione, s'interpretano come rimandi alle corrispondenti disposizioni del nuovo diritto.
Art. 235
Sono riservate: 1. le disposizioni penali dell'ordinanza del 7 dicembre 1925283 sui controlli militari, le disposizioni penali della legge federale del 28 giugno 1878284 sulla tassa d'esenzione del servizio militare e le altre disposizioni concernenti le contravvenzioni di polizia militare; 279 Introdotto dal n. III della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669).
280 Nuovo testo giusta il n. III della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669).
281 Abrogato dal n. III della LF del 21 mar. 2003, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669).
282 Nuovo testo giusta il n. III della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669).
283 [RU 41 769, 51 189. CS 5 385 art. 92 cpv. 1]. Ora: le disp. penali dell'O del 10 dic. 2004 sui controlli militari (RS 511.22).
284 [CS 5 151. RU 1959 2125 art. 48 cpv. 2 lett. a]. Ora: le disp. penali della LF del 12 giu.
1959 sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare (RS 661).
Effetti
2. Amnistia
Rimandi a
disposizioni
modificate o
abrogate
Riserva di
disposizioni di
legge in vigore
Codice penale militare 98
321.0
2.285 le disposizioni disciplinari applicabili ai membri del Corpo delle guardie di confine.
Art. 236
1 In caso di servizio attivo, nulla è innovato nell'ordinamento del rapporto d'impiego dei funzionari, impiegati e operai sottoposti al diritto penale militare, salvo che il Consiglio federale non risolva altrimenti.
2
Ai funzionari, impiegati e operai sottoposti al diritto penale militare si applicano per analogia le disposizioni dei capi primo a quarto della parte seconda del libro primo del presente Codice.
a286
Art. 237
Il presente Codice entra in vigore il 1° gennaio 1928.
Disposizione finale della modifica del 23 marzo 1979287 1
La relazione tra le nuove disposizioni e il diritto previgente è determinata dagli articoli 215, 216 numero 2 e 217 capoverso 2288.
2
I militari contro cui è stata aperta un'istruzione preparatoria militare prima dell'entrata in vigore della presente legge rimangono, per il reato commesso, soggetti al diritto penale militare anche se secondo il nuovo diritto fosse applicabile il diritto penale ordinario.
Disposizioni finali della modifica del 21 marzo 2003289 1. Esecuzione delle pene 1 L'articolo 40 è applicabile alla revoca della sospensione condizionale della pena ordinata secondo il diritto anteriore. Il giudice può, invece della pena detentiva, pronunciare una pena pecuniaria (art. 28-30) o ordinare un lavoro di pubblica utilità (art. 31-33).290
285 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 3 ott. 2003 (Revisione dell'ordinamento disciplinare), in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 921; FF 2002 6968).
286 Introdotto dal n. I della LF del 5 ott. 1990, in vigore dal 15 lug. 1991 (RU 1991 1352; FF 1987 II 1100). Abrogato dal n. III della LF del 21 mar. 2003, con effetto dal 1° gen.
2007 (RU 2006 3389; FF 1999 1669).
287 RU 1979 1037; FF 1977 II 1 288 Questi art. hanno ora un nuovo testo.
289 RU
2006 3389 3424; FF 1999 1669 290 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2008 (Modifiche in seguito alla revisione della parte generale del CPM e altri adeguamenti), in vigore dal 1° mar. 2009 (RU 2009 701; FF 2007 7545).
Ordinamento del
personale sottoposto al diritto
penale militare
Entrata in vigore
del Codice
Codice penale militare 99
321.0
2
Le pene accessorie dell'incapacità ad esercitare una carica o un ufficio (ex art. 38291) e dell'espulsione (ex art. 40292) sono soppresse con l'entrata in vigore della presente legge.
3
Le disposizioni del Codice penale svizzero293 concernenti l'esecuzione delle pene detentive (art. 74-85, 91 e 92) nonché l'assistenza riabilitativa, le norme di condotta e l'assistenza sociale volontaria (art. 93-96) sono applicabili anche a chi è stato condannato secondo il diritto anteriore.
2. Casellario giudiziale 1 Le disposizioni del Codice penale svizzero concernenti il casellario giudiziale (art. 365-371) sono applicabili anche alle sentenze pronunciate in base al diritto anteriore.
2
Le iscrizioni cancellate secondo il diritto anteriore non figurano più su estratti del casellario giudiziale rilasciati a privati.294 291 RU
1975 55, 1979 1037 292 RU
1951 435 452 293 RS
311.0
294 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 24 mar. 2006 (Correttivi in materia di sanzioni e di casellario giudiziale), in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3539; FF 2005 4197).
Codice penale militare 100
321.0
Indice
Libro primo: Diritto penale militare Parte prima: Disposizioni generali Capo primo: Del campo d'applicazione 1. Nessuna sanzione senza legge Art. 1
2. Condizioni di tempo Art. 2
3. Condizioni personali Art. 3
Estensione in caso di servizio attivo Art. 4
Estensione in tempo di guerra Art. 5
Tempo di guerra
Art. 6
Partecipazione di civili Art. 7
Applicazione del diritto penale ordinario Art. 8
4.
a. Diritto penale minorile Art. 9
b. Giovani adulti
Art. 9a
5. Condizioni di luogo Art. 10
Luogo del reato
Art. 11
Capo secondo: Della punibilità 1. Crimini e delitti
Definizioni Art.
12
Commissione per omissione Art. 12a
2. Intenzione e negligenza Definizioni Art.
13
Errore sui fatti
Art. 14
3. Atti leciti e colpa Atto permesso dalla legge Art. 15
Legittima difesa esimente Art. 16
Legittima difesa discolpante Art. 16a
Stato di necessità esimente Art. 17
Stato di necessità discolpante Art. 17a
Incapacità e scemata imputabilità Art. 18
Dubbio sull'imputabilità Art. 18a
Errore sull'illiceità Art. 19
Codice penale militare 101
321.0
Punibilità del superiore e commissione di un reato in esecuzione di un ordine Art. 20
4. Tentativo
Punibilità Art.
21
Desistenza e pentimento attivo Art. 22
5. Partecipazione
Istigazione Art.
23
Complicità Art.
24
Partecipazione a un reato speciale Art. 25
Circostanze personali Art. 26
6. Punibilità dei mass media Art. 27
Tutela delle fonti
Art. 27a
Capo terzo: Delle pene e delle misure I. Della pena pecuniaria, del lavoro di pubblica utilità, della pena detentiva e della degradazione 1. Pena pecuniaria
Commisurazione Art.
28
Esazione Art.
29
Pena detentiva sostitutiva Art. 30
2. Lavoro di pubblica utilità Contenuto Art.
31
Esecuzione Art.
32
Commutazione Art.
33
3. Pena detentiva
In generale
Art. 34
Pena detentiva di breve durata senza condizionale Art. 34a
Esecuzione Art.
34b
4. Pena accessoria: degradazione Art. 35
II. Della condizionale 1. Pene con la condizionale Art. 36
2. Pene con condizionale parziale Art. 37
3. Disposizioni comuni a. Periodo di prova
Art. 38
b. Successo del periodo di prova Art. 39
c. Insuccesso del periodo di prova Art. 40
Codice penale militare 102
321.0
III. Della commisurazione della pena 1. Principio
Art. 41
2. Attenuazione della pena Circostanze attenuanti Art. 42
Effetti Art.
42a
3. Concorso di reati Art. 43
4. Computo del carcere preventivo Art. 44
IV. Dell'impunità e della sospensione del procedimento 1. Motivi dell'impunità Riparazione Art.
45
Autore duramente colpito Art. 46
2. Disposizione comune Art. 46a
3. Sospensione del procedimento. Coniuge, partner registrato o partner convivente quale vittima Art. 46b
V. Delle misure Misure terapeutiche e internamento Art. 47
Esclusione dall'esercito come misura di sicurezza Art. 48
VI. Delle altre misure 1. Esclusione dall'esercito Art. 49
2. Interdizione dell'esercizio di una professione Art. 50
Esecuzione Art.
50a
3. Divieto di condurre Art. 50abis
4. Pubblicazione della sentenza Art. 50b
5. Confisca
a. Confisca di oggetti pericolosi Art. 51
b. Confisca di valori patrimoniali Principi Art.
51a
Risarcimenti Art.
51b
Confisca di valori patrimoniali di un'organizzazione criminale Art.
52
6. Assegnamenti al danneggiato Art. 53
Capo quarto: Dell'assistenza riabilitativa, delle norme di condotta e dell'assistenza sociale volontaria Applicabilità del Codice penale svizzero Art. 54
Codice penale militare 103
321.0
Capo quinto: Della prescrizione 1. Prescrizione dell'azione penale Termini Art.
55
Decorrenza Art.
56
2. Prescrizione della pena Termini Art.
57
Decorrenza Art.
58
3. Imprescrittibilità Art. 59
Capo sesto: Della responsabilità dell'impresa Punibilità Art.
59a
Procedura penale
Art. 59b
Capo settimo: Delle contravvenzioni Definizione Art.
60
Applicabilità delle disposizioni della parte prima Art. 60a
Inapplicabilità o applicabilità condizionale Art. 60b
Multa Art.
60c
Lavoro di pubblica utilità Art. 60d
Prescrizione Art.
60e
Parte seconda: Dei singoli reati Capo primo: Dell'insubordinazione Disobbedienza Art.
61
Vie di fatto, minacce Art. 62
Sedizione Art.
63
Concerto per la sedizione Art. 64
Reati contro una guardia Art. 65
Capo secondo: Dell'abuso d'autorità Abuso di comando
Art. 66
Abuso della facoltà di punire Art. 67
Soppressione di un reclamo Art. 68
Usurpazione di comando Art. 69
Messa in pericolo di un subalterno Art. 70
Vie di fatto, minacce Art. 71
Capo terzo: Della violazione dei doveri di servizio Inosservanza di prescrizioni di servizio Art. 72
Abuso e sperpero di materiali Art. 73
Vigliaccheria Art.
74
Codice penale militare 104
321.0
Capitolazione Art.
75
Reati nel servizio di guardia Art. 76
Violazione del segreto di servizio Art. 77
Falsità in documenti di servizio Art. 78
Omessa denuncia di reato Art. 79
Ebbrezza Art.
80
Capo quarto: Dei reati contro i doveri del servizio Rifiuto del servizio e diserzione Art. 81
Omissione del servizio e assenza ingiustificata Art. 82
Omissione del servizio per negligenza Art. 83
Inosservanza di una chiamata in servizio militare Art. 84
Omissione illecita di raggiungere il corpo Art. 85
Capo quinto: Dei reati contro la difesa nazionale e contro la forza difensiva del Paese 1. Tradimento
Spionaggio e violazione proditoria di segreti militari Art. 86
Sabotaggio Art.
86a
Tradimento militare Art. 87
Franchi tiratori
Art. 88
Diffusione di notizie false Art. 89
Uso d'armi contro la Confederazione Art. 90
Favoreggiamento del nemico Art. 91
2. Violazione della neutralità Atti di ostilità
Art. 92
Spionaggio a danno di Stati esteri Art. 93
3. Indebolimento della forza difensiva del Paese Servizio straniero
Art. 94
Mutilazione Art.
95
Frode per liberarsi del servizio Art. 96
Violazione di obblighi contrattuali Art. 97
4. Attentati contro la sicurezza militare Provocazione ed incitamento alla violazione degli obblighi militari Art.
98
Mene contro la disciplina militare Art. 99
Turbamento del servizio militare Art. 100
Ingiurie ad un militare Art. 101
Diffusione di false notizie Art. 102
Codice penale militare 105
321.0
Falsificazione d'ordini o di istruzioni Art. 103
Incitamento di internati o di prigionieri all'insubordinazione Art. 104
Liberazione d'internati o di prigionieri Art. 105
Violazione di segreti militari Art. 106
Disobbedienza a misure prese dalle autorità militari e civili Art. 107
Capo sesto: Genocidio e crimini contro l'umanità Genocidio Art.
108
Crimini contro l'umanità Art. 109
a. Omicidio intenzionale b. Sterminio c. Riduzione in schiavitù d. Sequestro di persona e. Sparizione forzata di persone f. Tortura g. Lesione dell'autodeterminazione sessuale h. Deportazione o trasferimento forzato i. Persecuzione e apartheid j. Altri atti inumani Capo sestobis: Crimini di guerra 1. Campo d'applicazione Art. 110
2. Gravi violazioni delle Convenzioni di Ginevra Art. 111
3. Altri crimini di guerra Art. 112
a. Attacchi contro persone e beni di carattere civile b. Trattamento medico ingiustificato, lesione dell'autodeterminazione sessuale e della dignità umana Art. 112a
c. Reclutamento e impiego di bambini-soldato Art. 112b
d. Metodi di guerra vietati Art. 112c
e. Impiego di armi vietate Art. 112d
4. Rottura di un armistizio o della pace. Reati contro un parlamentario. Ritardo nel rimpatrio di prigionieri di guerra Art.
113
5. Altre violazioni del diritto internazionale umanitario Art. 114
Capo sestoter: Disposizioni comuni ai capi sesto e sestobis Punibilità dei superiori Art. 114a
Esclusione dell'immunità relativa Art. 114b
Codice penale militare 106
321.0
Capo settimo: Dei reati contro la vita e l'integrità della persona 1. Omicidio
Omicidio intenzionale Art. 115
Assassinio Art.
116
Omicidio passionale Art. 117
Omicidio su richiesta della vittima Art. 118
Incitamento e aiuto al suicidio Art. 119
Omicidio colposo
Art. 120
2. Lesioni personali Lesioni gravi
Art. 121
Lesioni semplici. Vie di fatto Art. 122
Abrogato Art.
123
Lesioni colpose
Art. 124
3. Messa in pericolo della vita o dell'integrità personale Abrogati
Art. 125 a 127
Rissa Art.
128
Aggressione Art.
128a
Capo ottavo: Dei reati contro la proprietà Appropriazione semplice Art. 129
Appropriazione indebita Art. 130
Furto Art.
131
Rapina Art.
132
Sottrazione di una cosa mobile Art. 133
Impiego illecito di valori patrimoniali Art. 133a
Danneggiamento Art.
134
Truffa Art.
135
Frode dello scotto
Art. 136
Danno patrimoniale procurato con astuzia Art. 137
Estorsione Art.
137a
Ricettazione Art.
137b
Preda Art.
138
Saccheggio Art.
139
Abrogato Art.
140
Capo nono: Della corruzione e della gestione infedele Corruzione attiva
Art. 141
Concessione di vantaggi Art. 141a
Codice penale militare 107
321.0
Corruzione passiva
Art. 142
Accettazione di vantaggi Art. 143
Disposizioni comuni agli articoli 141-143 Art. 143a
Gestione infedele
Art. 144
Cumulo di pena detentiva e pena pecuniaria Art. 144a
Caso poco grave
Art. 144b
Capo decimo: Dei reati contro l'onore Diffamazione Art.
145
Calunnia Art.
146
Disposizione comune Art. 147
Ingiuria Art.
148
Diritto di querela
Art. 148a
Prescrizione dell'azione penale Art. 148b
Capo undecimo: Dei reati contro la libertà Minaccia Art.
149
Coazione Art.
150
Abrogato Art.
151
Sequestro di persona e rapimento Art. 151a
Circostanze aggravanti Art. 151b
Presa d'ostaggio
Art. 151c
Violazione di domicilio Art. 152
Capo dodicesimo: Dei reati contro il buon costume Coazione sessuale
Art. 153
Violenza carnale
Art. 154
Atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere Art.
155
Abrogato Art.
155a
Atti sessuali con fanciulli Art. 156
Abuso della posizione militare Art. 157
Abrogato Art.
158
Esibizionismo Art.
159
Molestie sessuali
Art. 159a
Reato collettivo
Art. 159b
Capo tredicesimo: Dei reati di pericolo generale Incendio intenzionale Art. 160
Incendio colposo
Art. 160a
Esplosione Art.
161
Codice penale militare 108
321.0
Uso delittuoso di materie esplosive o gas velenosi Art. 162
Uso colposo di materie esplosive o gas velenosi Art. 163
Fabbricazione, occultamento e trasporto di materie esplosive o gas velenosi Art. 164
Inondazione. Franamento Art. 165
Danneggiamento d'impianti elettrici, di opere idrauliche e di opere di premunizione Art. 166
Propagazione di malattie dell'uomo Art. 167
Propagazione di epizoozie Art. 168
Inquinamento di acque potabili Art. 169
Perturbamento della circolazione pubblica Art. 169a
Perturbamento del servizio ferroviario Art. 170
Perturbamento di pubblici servizi Art. 171
Pubblica istigazione a un crimine o alla violenza Art. 171a
Atti preparatori punibili Art. 171b
Discriminazione razziale Art. 171c
Capo quattordicesimo: Della falsità in atti Falsità in documenti
Art. 172
Conseguimento fraudolento di una falsa attestazione Art. 173
Soppressione di documenti Art. 174
Disposizioni comuni Art. 175
Capo quindicesimo: Dei reati contro l'amministrazione della giustizia Favoreggiamento Art.
176
Liberazione di detenuti Art. 177
Denuncia mendace
Art. 178
Falsa testimonianza, falsa perizia, falsa traduzione od interpretazione Art.
179
Attenuazione di pene Art. 179a
Procedura davanti a tribunali internazionali Art. 179b
Libro secondo: Ordinamento disciplinare Capo primo: Disposizioni generali Mancanze di disciplina Art. 180
Punibilità Art.
181
Misura della pena
Art. 182
Condizioni personali Art. 183
Prescrizione della facoltà di perseguire Art. 184
Codice penale militare 109
321.0
Prescrizione dell'esecuzione Art. 185
Capo secondo: Delle pene disciplinari Riprensione Art.
186
Divieto d'uscita
Art. 187
Multa disciplinare
Art. 188
Esecuzione delle multe disciplinari Art. 189
Arresti Art.
190
Esecuzione degli arresti durante il servizio Art. 191
Esecuzione degli arresti fuori del servizio Art. 192
Confisca Art.
193
Esclusione di altre pene Art. 194
Capo terzo: Della competenza e delle attribuzioni penali Competenza in generale Art. 195
Conflitti di competenza Art. 196
Attribuzioni penali del comandante di unità Art. 197
Attribuzioni penali degli organi di comando superiori e delle autorità militari Art. 198
Attribuzioni penali particolari Art. 199
Capo quarto: Del procedimento disciplinare Accertamento dei fatti, diritto di difesa dell'incolpato Art. 200
Annuncio della mancanza di disciplina, proposta di pena Art. 201
Fermo e arresto provvisorio Art. 202
Notificazione e contenuto della decisione disciplinare Art. 203
Indipendenza Art.
204
Comunicazione della decisione disciplinare e registro delle punizioni Art.
205
Capo quinto: Dei rimedi giuridici 1. Reclamo in materia disciplinare Autorità di reclamo
Art. 206
Forma, termine ed effetto sospensivo Art. 207
Procedura, decisione e notificazione della decisione Art. 208
2. Ricorso disciplinare al tribunale Autorità di ricorso
Art. 209
Forma, termine ed effetto sospensivo Art. 209a
Procedura e decisione Art. 210
3. Disposizioni comuni Termini, restituzione Art. 211
Codice penale militare 110
321.0
Rinuncia all'impugnazione Art. 212
Tutela del diritto di reclamo e di ricorso Art. 213
Capo sesto: Disposizioni esecutive Art.
214
Libro terzo: Entrata in vigore ed applicazione del Codice Capo primo: Relazione fra il presente Codice e la legislazione anteriore Esecuzione di sentenze anteriori Art. 215
Prescrizione Art.
216
Abrogato Art.
217
Capo secondo: Giurisdizione Giurisdizione militare Art. 218
Giurisdizione ordinaria Art. 219
Giurisdizione in caso di partecipazione di civili Art. 220
Giurisdizione in caso di concorso di reati o di disposizioni penali Art.
221
Giurisdizione in caso di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra Art. 221a
Processo penale ordinario contro un militare in servizio Art. 222
Conflitti di competenza Art. 223
Capo terzo: Procedura Abrogato Art.
224
Capo quarto: Esecuzione della sentenza Abrogato Art.
225
Capo quinto: Casellario giudiziale Casellario giudiziale Art. 226
Abrogato Art.
227
Capo sesto: Procedura di riabilitazione Abrogati
Art. 228 a 232
Capo settimo: Grazia e amnistia 1. Grazia
Ammissibilità Art.
232a
Competenza Art.
232b
Domanda di grazia
Art. 232c
Codice penale militare 111
321.0
Effetti Art.
232d
2. Amnistia
Art. 232e
Capo ottavo: Disposizioni completive e finali Abrogato Art.
233
Rimandi a disposizioni modificate o abrogate Art. 234
Riserva di disposizioni di legge in vigore Art. 235
Ordinamento del personale sottoposto al diritto penale militare Art. 236
Abrogato Art.
236a
Entrata in vigore del Codice Art. 237
Disposizione finale della modifica del 23 marzo 1979 Disposizioni finali della modifica del 21 marzo 2003
Codice penale militare 112
321.0