Art. 19 Interruzione della dimora abituale in Svizzera. Soggiorni all'estero senza un valido motivo
1 Se una persona soggiorna all'estero ininterrottamente per oltre tre mesi (90 giorni) o per oltre 90 giorni complessivi nel corso di un anno civile senza un valido motivo, le prestazioni complementari sono sospese retroattivamente dall'inizio del mese in cui la persona ha trascorso il 90° giorno all'estero.
2 Se una persona si reca nuovamente all'estero nel corso di un anno civile in cui ha già trascorso all'estero almeno 90 giorni, le prestazioni complementari vengono sospese dall'inizio del mese in cui la persona ha lasciato nuovamente la Svizzera.
3 Il versamento delle prestazioni complementari riprende dal mese seguente il rientro in Svizzera.
4 I giorni della partenza e del rientro non sono considerati come giorni di soggiorno all'estero.
9 Introdotto dal n. I dell'O del 29 gen 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 599).
