Art. 1
1 La presente ordinanza disciplina:
- a.
- l'omologazione di medicamenti pronti per l'uso;
- b.
- l'omologazione di procedimenti;
- c.
- i criteri di classificazione per le categorie di dispensazione;
- d.
- le restrizioni relative allo smercio;
- e.
- l'autorizzazione della vendita per corrispondenza di medicamenti;
- f.
- la sorveglianza del mercato e la vigilanza;
- g.
- l'informazione del pubblico;
- h.
- l'elenco delle raccomandazioni di dosaggio per l'impiego dei medicamenti in pediatria;
- i.
- la pubblicazione dei risultati di studi clinici.
2 Essa si applica per analogia anche agli espianti standardizzati di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera c dell'ordinanza del 16 marzo 20075 sui trapianti.
3 L'articolo 31 non si applica agli espianti standardizzati di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera c numero 2 dell'ordinanza del 16 marzo 2007 sui trapianti.
4 Le definizioni sono riprese dall'articolo 2 dell'ordinanza del 14 novembre 20186 sull'autorizzazione dei medicamenti (OAMed).
6 RS 812.212.1. Il rimando è stato adeguato in applicazione dell'art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512) con effetto dal 1° gen. 2019.