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955.01

Ordinanza
relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e
il finanziamento del terrorismo

(Ordinanza sul riciclaggio di denaro, ORD)

dell'11 novembre 2015 (Stato 1° agosto 2021)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 8a capoverso 5 e 41 della legge del 10 ottobre 19971 sul riciclaggio di denaro (LRD),

ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina:

a.
i requisiti per l'esercizio a titolo professionale dell'attività di intermediario finanziario;
b.
gli obblighi di diligenza e di comunicazione a cui sottostanno i commercianti conformemente agli articoli 8a e 9 capoverso 1bis LRD;
c.2
la vigilanza sugli intermediari finanziari secondo l'articolo 2 capoverso 3 LRD da parte degli organismi di autodisciplina riconosciuti.

2 Introdotta dall'all. 1 n. II 12 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).

Art. 2 Campo d'applicazione

1 La presente ordinanza si applica:

a.
agli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 2 capoverso 3 LRD che esercitano la loro attività in Svizzera o dalla Svizzera;
b.
ai commercianti ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 lettera b LRD che esercitano la loro attività in Svizzera o dalla Svizzera.

2 Non sono considerati intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 2 capoverso 3 LRD:

a.
le persone che esercitano le seguenti attività:
1.
il mero trasporto fisico o la mera custodia fisica di valori patrimoniali, fatto salvo l'articolo 6 capoverso 1 lettera c,
2.
l'attività di incasso,
3.
il trasferimento di valori patrimoniali a titolo di prestazione accessoria di una prestazione contrattuale principale,
4.
l'esercizio di istituzioni di previdenza del pilastro 3a da parte di fondazioni bancarie o di assicurazioni,
5.
la prestazione di servizi tra società del medesimo gruppo;
b.
il personale ausiliario di intermediari finanziari che per la loro attività detengono un'autorizzazione in Svizzera o che sono affi­liati a un organismo di autodisciplina (OAD), se adempie le seguenti condizioni:
1.
è selezionato accuratamente dall'intermediario finanziario e sottostà alle sue istruzioni e ai suoi controlli,
2.
è integrato nei provvedimenti organizzativi adottati dall'intermediario finanziario per impedire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo secondo l'articolo 8 LRD e riceve una formazione e una formazione continua in questo ambito,
3.
agisce unicamente in nome e per conto dell'intermediario finanziario,
4.
è retribuito dall'intermediario finanziario e non dal cliente finale,
5.
effettua operazioni di trasferimento di denaro o di valori per un unico intermediario finanziario autorizzato o affiliato a un OAD, e
6.
ha concluso con l'intermediario finanziario un accordo scritto concernente l'osservanza delle condizioni che precedono.

Capitolo 2: Intermediari finanziari

Sezione 1: Attività

Art. 3 Operazioni di credito

Non sono considerate operazioni di credito ai sensi dell'articolo 2 capoverso 3 lettera a LRD in particolare:

a.
l'assunzione di crediti;
b.
la concessione di crediti senza interessi ed emolumenti;
c.
la concessione di crediti tra società e socio, se il socio detiene una parteci­pazione di almeno il 10 per cento del capitale o dei voti nella società;
d.
la concessione di crediti tra datore di lavoro e lavoratore, se il datore di lavoro è tenuto al pagamento dei contributi alle assicurazioni sociali per i lavoratori coinvolti nella relazione di credito;
e.
le relazioni di credito tra persone prossime (art. 7 cp­v. 5);
f.
la concessione di crediti effettuata a titolo accessorio rispetto a un altro negozio giuridico;
g.
il leasing operativo;
h.
gli impegni eventuali a favore di terzi;
i.
i finanziamenti di transazioni commerciali, se il loro rimborso non è effettuato dalla con­troparte.
Art. 4 Servizi nel campo delle operazioni di pagamento

1 Si è in presenza di un servizio nel campo delle operazioni di pagamento ai sensi dell'articolo 2 capoverso 3 lettera b LRD in particolare se l'intermediario finanziario:

a.
trasferisce valori finanziari liquidi a un terzo su mandato della controparte e in tale contesto prende possesso fisicamente di tali valori, li fa accreditare su un conto proprio oppure ne ordina il trasferimento in nome e su mandato della controparte;
b.
contribuisce al trasferimento di valute virtuali a un terzo, purché mantenga una relazione d'affari continua con la controparte o eserciti la facoltà di disporre di valute virtuali, e non fornisce il servizio esclusivamente a intermediari finanziari adeguatamente sottoposti a vigilanza;
c.
emette o amministra mezzi di pagamento che non consistono in denaro contante, utilizzati dalla controparte per effettuare pagamenti a terzi;
d.
effettua operazioni di trasferimento di denaro o di valori.3

1bis Sono considerati mezzi di pagamento che non consistono in denaro in particolare:

a.
carte di credito;
b.
assegni di viaggio;
c.
valute virtuali impiegate a tutti gli effetti o nelle intenzioni dell'organizzatore o dell'emittente come mezzo di pagamento per l'acquisto di beni o servizi oppure per il trasferimento di denaro e di valori.4

2 Per trasferimento di denaro o di valori si intende il trasferimento di valori patrimoniali attraverso l'accettazione di denaro contante, metalli preziosi, valute virtuali, assegni o altri mezzi di pagamento nonché:

a.
il pagamento di una somma corrispondente in contanti, metalli preziosi o valute virtuali; o
b.
il trasferimento scritturale o il bonifico mediante un sistema di pagamento o di conteggio.

3 Nuovo testo giusta il n. I 8 dell'O del 18 giu. 2021 sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2021 400).

4 Introdotto dal n. I 8 dell'O del 18 giu. 2021 sull'adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2021 400).

Art. 5 Attività commerciale

1 Si considera attività commerciale ai sensi dell'articolo 2 capoverso 3 lettera c LRD:

a.
l'acquisto e la vendita per conto di terzi di biglietti di banca, monete, divise e metalli preziosi bancari nonché l'attività di cambio;
b.
il commercio per conto proprio di monete circolanti e di biglietti di banca in corso;
c.
il commercio in borsa per conto di terzi di materie prime;
d.
il commercio fuori borsa per conto di terzi di materie prime, se le materie prime presentano un grado di standardizzazione talmente elevato da poter essere liquidate in ogni momento;
e.
il commercio per conto proprio di metalli preziosi bancari.

2 Il commercio di valori mobiliari è considerato attività commerciale unicamente se richiede un'autorizzazione secondo la legge del 15 giugno 20185 sugli istituti finanziari (LIsFi).6

3 L'attività di cambio esercitata a titolo accessorio non costituisce un'attività commerciale.

5 RS 954.1

6 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 12 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).

Art. 6 Altre attività

1 Per quanto siano esercitate per conto di terzi, sono parimenti considerate attività ai sensi dell'articolo 2 capoverso 3 lettere f e g LRD:7

a.
la gestione di valori mobiliari e di strumenti finanziari;
b.
l'esecuzione di mandati di investimento;
c.
la custodia di valori mobiliari;
d.
l'attività di organo in seno a società di domicilio.

2 Sono considerate società di domicilio ai sensi della presente ordinanza le persone giuridiche, le società, gli istituti, le fondazioni, i trust, le società fiduciarie e formazioni analoghe che non esercitano attività commerciali o di fabbricazione o altre attività gestite secondo criteri commerciali.

3 Non sono considerate società di domicilio le società che:

a.
perseguono la salvaguardia degli interessi dei propri membri o dei loro beneficiari mediante un'azione comune oppure fini politici, religiosi, scientifici, artistici, di pubblica utilità, ricreativi o simili;
b.
controllano una o più società operative e il cui scopo non consiste prevalentemente nella gestione di patrimoni di terzi (società holding).

7 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 12 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).

Sezione 2: Attività a titolo professionale

Art. 7 Criteri generali

1 Un intermediario finanziario esercita la sua attività a titolo professionale se:

a.
durante un anno civile realizza un ricavo lordo superiore a 50 000 franchi;
b.
durante un anno civile avvia con oltre 20 controparti o mantiene con almeno 20 controparti relazioni d'affari che non si limitano all'esecuzione di una singola operazione;
c.
ha la facoltà illimitata di disporre di valori patrimoniali di terzi che in un qualsiasi momento superano i 5 milioni di franchi; oppure
d.
effettua transazioni il cui volume complessivo supera i 2 milioni di franchi per anno civile.

2 Per il calcolo del volume delle transazioni secondo il capoverso 1 lettera d non sono presi in considerazione gli afflussi di valori patrimoniali e i reinvestimenti all'interno del medesimo deposito. Nel caso di contratti che vincolano reciprocamente è considerata solo la prestazione fornita dalla controparte.

3 L'attività esercitata per istituzioni e persone ai sensi dell'articolo 2 capoverso 4 LRD non è presa in considerazione ai fini della valutazione dell'esercizio a titolo professionale della stessa.

4 L'attività esercitata per persone prossime è presa in considerazione ai fini della valutazione dell'esercizio a titolo professionale della stessa soltanto se il ricavo lordo realizzato durante un anno civile è superiore a 50 000 franchi.

5 Sono considerate persone prossime:

a.
i parenti e gli affini in linea diretta;
b.
i parenti fino al terzo grado in linea collaterale;
c.
i coniugi e i partner registrati;
d.
i coeredi fino alla chiusura della divisione successoria;
e.
gli eredi sostituiti e i legatari sostituiti ai sensi dell'articolo 488 del Codice civile8;
f.
le persone che convivono con l'intermediario finanziario in una comunione di vita durevole.

8 RS 210

Art. 8 Operazioni di credito

1 Le operazioni di credito ai sensi dell'articolo 2 capoverso 3 lettera a LRD sono effettuate a titolo professionale se:

a.
con esse viene realizzato un ricavo lordo superiore a 250 000 franchi durante un anno civile; e
b.
in un qualsiasi momento il volume di crediti concesso supera i 5 milioni di franchi.

2 Il ricavo lordo delle operazioni di credito è costituito da tutte le entrate provenienti dalle operazioni di credito previa deduzione della quota destinata al rimborso del credito.

3 Se una persona esercita sia operazioni di credito sia un'altra attività che la qualifica come intermediario finanziario, l'esercizio a titolo professionale deve essere accertato separatamente per entrambi i settori di attività. Se il carattere professionale è accertato in uno dei settori di attività, entrambe le attività sono considerate esercitate a titolo professionale.

Art. 9 Operazioni di trasferimento di denaro o di valori

Le operazioni di trasferimento di denaro o di valori sono sempre effettuate a titolo professionale, salvo che l'attività venga svolta per una persona prossima e con essa venga realizzato un ricavo lordo non superiore a 50 000 franchi durante un anno civile.

Art. 10 Attività commerciale

Nel caso dell'attività commerciale, ai fini della valutazione del criterio di cui all'articolo 7 capoverso 1 lettera a è determinante l'utile lordo e non il ricavo lordo.

Art. 11 Passaggio a un'attività esercitata a titolo professionale

1 Chiunque passa da un'attività di intermediario finanziario esercitata a titolo non profes­sionale a un'attività esercitata a titolo professionale deve:

a.
rispettare senza indugio gli obblighi di cui agli articoli 3-11 LRD; e
b.
presentare, entro due mesi dal cambiamento di statuto, una richiesta di affiliazione a un OAD oppure una richiesta di autorizzazione all'esercizio dell'attività a titolo professionale all'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA).

2 Fino ad avvenuta affiliazione a un OAD oppure fino al rilascio di un'autoriz­zazione da parte della FINMA, all'intermediario finanziario in questione è vieta­to intraprendere azioni in tale veste che vanno oltre a quelle strettamente necessarie alla conservazione dei valori patrimoniali.

Art. 12 Uscita ed espulsione da un OAD

1 Se un intermediario finanziario che intende continuare a esercitare l'attività di intermediario finanziario a titolo professionale esce da un OAD o ne viene espulso, deve presentare una richiesta di affiliazione a un altro OAD oppure una richiesta di autorizzazione all'esercizio dell'attività a titolo professionale alla FINMA entro due mesi dall'uscita o dal passaggio in giudicato della decisione di espulsione.

2 Fino al ricevimento della decisione in merito alla richiesta, può continuare a svolgere la sua attività solo nell'ambito delle relazioni d'affari già esistenti.

3 Se entro la scadenza di due mesi non ha presentato una richiesta né a un OAD né alla FINMA, oppure se gli viene rifiutata l'affiliazione o l'autorizzazione, gli è vietato continuare a svolgere la sua attività di intermediario finanziario.

Capitolo 3: Commercianti

Sezione 1: In generale

Art. 13 Commercianti

Sono considerate commercianti ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 lettera b LRD anche le persone che su mandato e per conto di terzi negoziano beni a titolo professionale ricevendo in pagamento denaro contante.

Art. 14 Commercio a titolo professionale

1 Il commercio è svolto a titolo professionale se rappresenta un'attività economica indipendente e orientata al conseguimento di un guadagno durevole.

2 Non è determinante se il commercio è svolto quale attività principale o accessoria.

Art. 15 Beni

Sono considerati beni le cose mobili corporee che possono essere oggetto di una vendita di cose mobili ai sensi dell'articolo 187 del Codice delle obbligazioni9, o i fondi che possono essere oggetto di un contratto di vendita ai sensi dell'articolo 216 del Codice delle obbligazioni.

9 RS 220

Art. 16 Ricorso a terzi

Se ricorrono a un terzo per eseguire l'operazione e ricevere il prezzo di vendita in contanti, i commercianti sono tenuti a garantire l'osservanza degli obblighi di diligenza e di comunicazione ai sensi della sezione 2 del presente capitolo a prescindere dal loro rapporto giuridico con il terzo.

Sezione 2: Obblighi di diligenza e di comunicazione

Art. 17 Identificazione della controparte

1 Al momento della conclusione del contratto il commerciante identifica la controparte in base alle seguenti indicazioni:

a.
cognome e nome;
b.
indirizzo;
c.
data di nascita; e
d.
cittadinanza.

2 Se la controparte proviene da uno Stato in cui l'utilizzo della data di nascita o dell'indirizzo non è usuale, l'esigenza di queste indicazioni decade.

3 Ai fini dell'identificazione della controparte, il commerciante:

a.
richiede alla stessa la presentazione di un documento ufficiale in originale provvisto di fotografia, segnatamente il passaporto, la carta d'identità o la licenza di condurre;
b.
verifica se il documento si riferisce alla stessa;
c.
fa una copia del documento; e
d.
annota sulla copia di aver preso visione dell'originale.

4 Se la controparte è rappresentata, il suo rappresentante è tenuto a:

a.
fornire le indicazioni ai sensi del capoverso 1, se la controparte è una per­sona fisica;
b.
indicare al commerciante la ditta e la sede della controparte, se essa è una persona giuridica o una società di persone.
Art. 18 Accertamento dell'avente economicamente diritto

1 Il commerciante accerta l'avente economicamente diritto informandosi presso la controparte o il suo rappresentante se la stessa ha economicamente diritto al denaro.

2 Se la controparte non è l'avente economicamente diritto, il commerciante richiede alla stessa o al suo rappresentante una dichiarazione scritta indicante l'avente economicamente diritto. Sono considerati aventi economicamente diritto:

a.
le persone fisiche per conto delle quali avviene l'acquisto;
b.
in caso di acquisto per conto di una persona giuridica o di una società di persone operativa e non quotata in borsa:
1.
le persone fisiche che partecipano alla stessa almeno nella misura del 25 per cento del capitale o dei voti, direttamente o indirettamente, da sole o di comune intesa con terzi, oppure
2.
le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla stessa.

3 Se non è possibile accertare alcuna persona quale avente economicamente diritto ai sensi del capoverso 2 lettera b, va accertata l'identità del membro superiore dell'organo direttivo.

4 Ai fini dell'accertamento dell'avente economicamente diritto il commerciante necessita delle seguenti indicazioni:

a.
cognome e nome;
b.
indirizzo;
c.
data di nascita; e
d.
cittadinanza.

5 L'articolo 17 capoverso 2 si applica per analogia.

6 Per la dichiarazione scritta ai sensi del capoverso 2 è sufficiente che la controparte o il suo rappresentante sottoscrivano le indicazioni sul modulo o documento ai sensi dell'articolo 21.

7 Se per una società non risulta alcuna persona avente economicamente diritto ai sensi del capoverso 2, in particolare a causa della sua forma giuridica quale associazione o fondazione secondo il diritto svizzero, ciò deve essere debitamente indicato.

Art. 19 Chiarimenti ulteriori

1 Il commerciante verifica le circostanze dell'operazione, specialmente la provenienza del denaro e il suo scopo, se essa appare inusuale o se vi sono indizi di riciclaggio di denaro.

2 Sussistono indizi di riciclaggio di denaro specialmente se:

a.
la persona paga prevalentemente con banconote di piccolo taglio;
b.
vengono acquistati soprattutto beni facilmente rivendibili e con un elevato grado di standardizzazione;
c.
la persona non fornisce indicazioni o fornisce indicazioni insufficienti ai fini della sua identificazione ai sensi dell'articolo 17 o dell'accertamento dell'avente economicamente diritto ai sensi dell'articolo 18;
d.
la persona fornisce manifestamente indicazioni false o fallaci;
e.
sussistono dubbi in merito all'autenticità dei documenti presentati.

3 Ai fini della verifica il commerciante si informa presso la controparte o il suo rappresentante in merito alle circostanze e allo scopo dell'operazione, esamina la plausibilità delle indicazioni e registra in forma scritta i chiarimenti.

Art. 20 Obbligo di comunicazione

1 Si è in presenza di un sospetto fondato che comporta l'obbligo di comunicazione ai sensi dell'articolo 9 capoverso 1bis LRD, se esso si basa su di un indizio concreto o su più elementi che lasciano supporre che il denaro contante utilizzato quale mezzo di pagamento derivi da un reato, e se nemmeno i chiarimenti ulteriori ai sensi dell'articolo 19 eliminano tale sospetto.

2 La comunicazione va effettuata anche se il commerciante non è in grado di associare a una fattispecie penale determinata il reato dal quale deriva il denaro contante utilizzato quale mezzo di pagamento.

3 La trasmissione delle comunicazioni è retta dall'articolo 3a capoversi 1, 2 e 3 dell'ordinanza del 25 agosto 200410 sull'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro.11

10 RS 955.23

11 Nuovo testo giusta il n. III dell'O del 27 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4701).

Art. 21 Documentazione

1 Al fine di documentare il rispetto degli obblighi di diligenza e di comunicazione, il commerciante utilizza il modulo di cui all'allegato 1 o un documento equivalente.

2 Nel modulo o documento vengono riportati:

a.
tutte le indicazioni riguardanti i clienti ottenute conformemente agli articoli 17 e 18;
b.
il risultato dei chiarimenti ulteriori ai sensi dell'articolo 19;
c.
l'eventuale comunicazione ai sensi dell'articolo 20.

3 Il modulo o documento deve recare la data dell'operazione e la firma del commerciante.

4 Esso va conservato per almeno dieci anni.

Sezione 3: Incarico affidato a un ufficio di revisione

Art. 22

1 L'obbligo ai sensi dell'articolo 15 LRD, secondo cui il commerciante deve incaricare della verifica un ufficio di revisione, sussiste indipendentemente dall'obbligo di sottoporre a revisione il conto annuale ed eventualmente il conto di gruppo.

2 Se il commerciante non dispone di un ufficio di revisione, l'organo superiore di direzione o di amministrazione affida l'incarico di eseguire la verifica a revisori ai sensi dell'articolo 5 o a un'impresa di revisione ai sensi dell'articolo 6 della legge del 16 dicembre 200512 sui revisori (LSR).

Capitolo 3a:13 Organismi di autodisciplina

13 Introdotto dall'all. 1 n. II 12 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).

Art. 22a Abilitazione delle società di audit

1 Una società di audit è sufficientemente organizzata se:

a.
dispone di almeno due auditor responsabili abilitati per l'ambito della LRD;
b.
al più tardi tre anni dopo il rilascio dell'abilitazione dispone di almeno due mandati di verifica nell'ambito della LRD;
c.
a prescindere dalla sua forma giuridica, rispetta le disposizioni riguardanti la documentazione e la conservazione dei documenti secondo l'articolo 730c del Codice delle obbligazioni (CO)14.

2 L'attività che necessita di un'autorizzazione secondo le leggi sui mercati finanziari di cui all'articolo 1 capoverso 1 della legge del 22 giugno 200715 sulla vigilanza dei mercati finanziari non è compatibile con l'abilitazione quale società di audit per eseguire verifiche ai sensi dell'articolo 24a LRD se la stessa è esercitata dalle seguenti persone:

a.
le società poste sotto una direzione unica con la società di audit;
b.
le persone fisiche che partecipano in modo diretto o indiretto a una società di cui alla lettera a almeno con il 10 per cento del capitale o dei diritti di voto o che possono influenzare in un altro modo determinante la sua attività;
c.
gli auditor responsabili.

3 Una società di audit è sufficientemente assicurata contro i rischi di responsabilità se, a copertura della responsabilità civile derivante da verifiche ai sensi dell'arti­colo 24a LRD, ha stipulato un'assicurazione per i danni patrimoniali o fornito garanzie finanziarie equivalenti. La copertura assicurativa messa a disposizione per tutti i danni patrimoniali in un anno deve ammontare almeno a 250 000 franchi.

Art. 22b Abilitazione degli auditor responsabili

1 Un auditor responsabile dispone delle conoscenze specialistiche e dell'esperienza professionale necessarie per essere abilitato a eseguire verifiche ai sensi dell'artico­lo 24a LRD se può dimostrare di soddisfare i seguenti requisiti:

a.
esperienza professionale di cinque anni nella fornitura di prestazioni di verifica nell'ambito della LRD;
b.
200 ore di verifica nell'ambito della LRD;
c.
quattro ore di perfezionamento nell'ambito della LRD, nell'anno precedente la presentazione della domanda di abilitazione.

2 Dopo l'abilitazione, l'auditor responsabile continua a disporre delle conoscenze specialistiche e dell'esperienza professionale necessarie per eseguire verifiche ai sensi dell'articolo 24a LRD se può dimostrare di soddisfare i seguenti requisiti:

a.
100 ore di verifica nell'ambito della LRD, negli ultimi quattro anni;
b.
quattro ore di perfezionamento all'anno nell'ambito della LRD.

3 L'abilitazione rilasciata per eseguire verifiche in un ambito di vigilanza ai sensi dell'articolo 11a capoverso 1 lettere a-c dell'ordinanza del 22 agosto 200716 sui re­visori o dell'articolo 62 LIsFi17 autorizza anche ad eseguire verifiche nell'ambito della LRD.

Art. 22c Abilitazione alla verifica di avvocati e notai nell'ambito della LRD

1 Un auditor responsabile dispone delle pertinenti conoscenze della LRD, della relativa esperienza e della formazione continua richiesta (art. 18 cpv. 4 lett. c LRD) se soddisfa le condizioni di cui all'articolo 22b.

2 Le persone fisiche abilitate alla verifica di avvocati e notai ai sensi della LRD possono svolgere i controlli a titolo indipendente senza essere iscritte nel registro di commercio quale impresa individuale abilitata e senza essere abilitate a esercitare la funzione di revisore secondo l'articolo 5 LSR 18.

3 Le persone abilitate alla verifica di avvocati e notai ai sensi della LRD sono considerate indipendenti dal membro oggetto della verifica se osservano le prescrizioni di cui agli articoli 11 LSR e 728 CO19.

Art. 22d Perfezionamento

1 I corsi di perfezionamento ai sensi degli articoli 22b e 22c, compresi i corsi che im­piegano nuove tecnologie dell'informazione e i corsi a distanza, devono soddisfare almeno i seguenti criteri:

a.
il perfezionamento comprende l'ambito della LRD;
b.
i corsi esterni e interni di perfezionamento durano almeno un'ora;
c.
ai corsi interni di perfezionamento partecipano almeno tre persone.

2 È computata l'effettiva durata del corso di perfezionamento. Le relazioni e lezioni specialistiche sono considerate computando il doppio della durata della relazione o della lezione.

3 Lo studio autodidattico non è considerato perfezionamento.

Capitolo 4: Disposizioni transitorie e finali20

20 Nuovo testo giusta l'all. 1 n. II 12 dell'O del 6 nov. 2019 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4633).

Disposizione transitoria della modifica del 6 novembre 201921

Se un intermediario finanziario direttamente sottoposto alla FINMA prima dell'en­trata in vigore della legge si affilia a un organismo di autodisciplina ai sensi dell'ar­ticolo 24 LRD, presenta all'organismo di autodisciplina un rapporto sulla conformità della sua attività alle disposizioni della LRD.

Allegato 1

(art. 21 cpv. 1)

Modulo per ottemperare agli obblighi di diligenza e di comunicazione dei commercianti

Identificazione della controparte (art. 17 ORD)

Controparte:

Cognome e nome:

Indirizzo:

Data di nascita:

Cittadinanza:

L'acquisto avviene per conto di una persona giuridica o di una società di persone?

sì no

Ditta:

Sede:

Accertamento dell'avente economicamente diritto (art. 18 ORD)

L'avente economicamente diritto è la controparte stessa.
La controparte o il suo rappresentante dichiara con la presente che la seguente persona fisica è l'avente economicamente diritto, rispettivamente le seguenti persone fisiche sono gli aventi economicamente diritto:

Persona 1

Persona 2

Cognome / Nome

Indirizzo

Data di nascita

Cittadinanza

Persona 3

Persona 4

Cognome / Nome

Indirizzo

Data di nascita

Cittadinanza

Firma della controparte o del rappresentante:

Chiarimenti ulteriori (art. 19 ORD)

Comunicazione (art. 20 ORD)

Comunicazione all'Ufficio di comunicazione (MROS): sì no

Sussiste un sospetto fondato di:

Luogo e data:

Firma del commerciante:

Allegato 2

(art. 23)

Abrogazione e modifica di altri atti normativi

I

L'ordinanza del 18 novembre 200922 concernente l'esercizio a titolo professionale dell'attività di intermediazione finanziaria è abrogata.

II

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

...23

22 [RU 2009 6403]

23 Le mod. possono essere consultate alla RU 2015 4819.