1 Chi si trova in luoghi chiusi accessibili al pubblico di strutture deve portare una mascherina facciale.
2 Sono esentati dall'obbligo di cui al capoverso 1:
- a.
- i bambini fino al compimento dei 12 anni;
- b.
- le persone che possono provare che per motivi particolari, segnatamente di natura medica, non possono portare mascherine facciali; alla prova dei motivi di natura medica si applica l'articolo 5 capoverso 1 lettera b;
- c.
- le persone in istituzioni di custodia di bambini complementare alla famiglia o in istituti di formazione, se l'uso della mascherina complica notevolmente la custodia o lo svolgimento della lezione;
- d.
- le persone che seguono un trattamento medico o cosmetico al viso;
- e.
- le persone che si esibiscono, segnatamente gli oratori;
- f.
- le persone che, in virtù di una prescrizione della presente ordinanza, sono esentate dall'obbligo della mascherina:
- 1.
- nei settori dello sport, della cultura, del tempo libero e dell'intrattenimento,
- 2.
- in strutture della ristorazione, bar e club,
- 3.
- a manifestazioni.
3 Gli stabilimenti balneari, compresi i bagni termali e i centri wellness, possono prevedere nei loro piani di protezione esenzioni dall'obbligo di cui al capoverso 1.
4 Se l'accesso a strutture accessibili al pubblico o a manifestazioni è limitato alle persone con un certificato, i gestori e gli organizzatori devono prevedere che le persone che lavorano sul posto che hanno contatti con gli ospiti, i clienti o i visitatori:
- a.
- possano presentare a loro volta un certificato; o
- b.
- se non possono presentare un certificato: portino tutti una mascherina facciale nei luoghi chiusi.
5 Sentita l'autorità cantonale competente, gli istituti medico-sociali possono prevedere nei loro piani di protezione che, nei settori accessibili al pubblico, siano esentati da quest'obbligo secondo il capoverso 1:
- a.
- gli ospiti vaccinati contro il COVID-19: per il lasso di tempo stabilito nell'allegato 2;
- b.
- gli ospiti che sono stati contagiati dal SARS-CoV-2 e che sono considerati guariti: per il lasso di tempo stabilito nell'allegato 2.
6 L'allegato 2 disciplina quali persone sono considerate vaccinate ai sensi del capoverso 5 lettera a.