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01.02.2009 - 31.12.2009
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01.01.2007 - 04.12.2008
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351.1

Legge federale
sull'assistenza internazionale in materia penale

(Assistenza in materia penale, AIMP)

del 20 marzo 1981 (Stato 1° luglio 2021)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1, 123 capoverso 1 e 173 capoverso 2
della Costituzione federale1,2
visto il messaggio del Consiglio federale dell'8 marzo 19763,

decreta:

1 RS 101

2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 dic. 2020, in vigore dal 1° giu. 2021 (RU 2021 233; FF 2019 6095).

3 FF 1976 II 443

Parte prima: Disposizioni generali

Capitolo 1: Campo d'applicazione

Sezione 1: Oggetto e limiti della cooperazione

Art. 1 Oggetto

1 La presente legge disciplina, in quanto altre leggi o convenzioni internazionali non dispongano altrimenti, tutti i procedimenti della cooperazione internazionale in materia penale, segnatamente:4

a.
l'estradizione di persone penalmente perseguite o condannate (parte seconda);
b.
l'assistenza per un procedimento penale all'estero (parte terza);
c.
il perseguimento e la repressione di un reato in via sostitutiva (parte quarta);
d.
l'esecuzione di decisioni penali straniere (parte quinta).

25

3 La presente legge s'applica soltanto alle cause penali in cui il diritto dello Stato richiedente consente di adire il giudice.

3bis La presente legge, in quanto altre leggi o convenzioni internazionali non dispongano altrimenti, si applica per analogia ai procedimenti della cooperazione in materia penale con tribunali internazionali o altre istituzioni interstatali o sovranazionali che esercitano funzioni di autorità penali se il procedimento riguarda:

a.
reati di cui ai titoli dodicesimobis, dodicesimoter o dodicesimoquater del Codice penale6; o
b.
altri reati, quando il tribunale o l'istituzione si fonda su una risoluzione delle Nazioni Unite vincolante per la Svizzera o da questa appoggiata.7

3ter Il Consiglio federale può inoltre stabilire in un'ordinanza che la presente legge si applica per analogia ai procedimenti della cooperazione in materia penale con altri tribunali internazionali o altre istituzioni interstatali o sovranazionali che esercitano funzioni di autorità penali se:

a.
la costituzione del tribunale o dell'istituzione si fonda su una base giuridica che stabilisce chiaramente le competenze del tribunale o dell'istituzione in materia di diritto penale e di procedura penale;
b.
la procedura dinanzi al tribunale o all'istituzione garantisce il rispetto dei principi dello Stato di diritto; e
c.
la cooperazione contribuisce a tutelare gli interessi della Svizzera.8

4 La presente legge non conferisce alcun diritto alla cooperazione in materia penale.9

4 Nuovo testo giusta l'art. 59 n. 1 della LF del 22 giu. 2001 sulla cooperazione con la Corte penale internazionale, in vigore dal 1° lug. 2002 (RU 2002 1493; FF 2001 311).

5 Abrogato dal n. I della LF del 4 ott. 1996, con effetto dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114; FF 1995 III 1).

6 RS 311.0

7 Introdotto dal n. I della LF del 18 dic. 2020, in vigore dal 1° giu. 2021 (RU 2021 233; FF 2019 6095).

8 Introdotto dal n. I della LF del 18 dic. 2020, in vigore dal 1° giu. 2021 (RU 2021 233; FF 2019 6095).

9 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 dic. 2020, in vigore dal 1° giu. 2021 (RU 2021 233; FF 2019 6095).

Sezione 2: Irricevibilità della domanda

Art. 2 Procedimento all'estero11

La domanda di cooperazione in materia penale è irricevibile se vi è motivo di credere che il procedimento all'estero:

a.12
non corrisponda ai principi procedurali della Convenzione europea del 4 novembre 195013 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali o del Patto internazionale del 16 dicembre 196614 sui diritti civili e politici;
b.15
tenda a perseguire o punire una persona a cagione delle sue opinioni politiche, della sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o per considerazioni di razza, confessione o nazionalità;
c.
arrischi, per l'uno o l'altro dei motivi di cui alla lettera b, di aggravare la situazione della persona perseguita, o
d.
presenti altre gravi deficienze.

11 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114; FF 1995 III 1).

12 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114; FF 1995 III 1).

13 RS 0.101

14 RS 0.103.2

15 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114; FF 1995 III 1).

Art. 3 Genere del reato

1 La domanda è irricevibile se il procedimento verte su un reato che, secondo la concezione svizzera, è di carattere preponderantemente politico, costituisce una violazione degli obblighi militari o di analoghi obblighi o sembra volto contro la difesa nazionale o la forza difensiva dello Stato richiedente.

2 L'eccezione del carattere politico è comunque improponibile:

a.
in caso di genocidio;
b.
in caso di crimini contro l'umanità;
c.
in caso di crimini di guerra; o
d.
se il reato sembra particolarmente riprensibile poiché l'autore, a scopo di estorsione o coazione, ha messo o ha minacciato di mettere in pericolo la libertà, la vita o l'integrità fisica di persone, segnatamente con il dirottamento di un aeromobile, l'impiego di mezzi di distruzione di massa, lo scatenamento di una catastrofe o una presa d'ostaggio.16

3 La domanda è irricevibile se il procedimento verte su un reato che sembra volto a una decurtazione di tributi fiscali o viola disposizioni in materia di provvedimenti di politica monetaria, commerciale o economica. Tuttavia, si può dar seguito:

a.
a una domanda d'assistenza secondo la parte terza della presente legge se il procedimento verte su una truffa in materia fiscale;
b.
a una domanda d'assistenza secondo tutte le parti della presente legge se il procedimento verte su una truffa qualificata in materia fiscale ai sensi dell'articolo 14 capoverso 4 della legge federale del 22 marzo 197417 sul diritto penale amministrativo.18

16 Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 18 giu. 2010 che modifica di leggi federali per l'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4963; FF 2008 3293),

17 RS 313.0

18 Nuovo testo del per. giusta il n. I 3 della LF del 3 ott. 2008 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni rivedute del Gruppo d'azione finanziaria, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2009 361; FF 2007 5687).

Art. 5 Estinzione dell'azione penale

1 La domanda è irricevibile se:

a.20
in Svizzera o nello Stato in cui il reato è stato commesso, il giudice:
1.
ha pronunciato nel merito l'assoluzione o l'abbandono o
2.
ha rinunciato ad infliggere una sanzione o se ne è temporaneamente astenuto;
b.21
la sanzione è stata eseguita o è ineseguibile secondo il diritto dello Stato del giudizio; o
c.22
la sua attuazione implica misure coercitive e, secondo il diritto svizzero, l'azione penale o l'esecuzione sarebbe esclusa a causa della prescrizione assoluta.

2 Il capoverso 1 lettere a e b non è applicabile se lo Stato richiedente adduce motivi per la revisione d'una sentenza passata in giudicato a tenore dell'articolo 410 del Codice di procedura penale del 5 ottobre 200723 (CPP).24

20 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114; FF 1995 III 1).

21 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114; FF 1995 III 1).

22 Gli art. 97 segg. CP (RS 311.0) conoscono ora un nuovo regime di prescrizione (RU 2006 3459; FF 1999 1669).

23 RS 312.0

24 Nuovo testo giusta l'all. n. II 13 del Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).

Art. 6 Simultaneità dell'esclusione e dell'ammissibilità della cooperazione

1 Se il reato contestato alla persona perseguita ricade sotto parecchie disposizioni penali svizzere, si può dar seguito alla domanda soltanto per le fattispecie che non la rendono irricevibile e se sia garantito che lo Stato richiedente osservi le condizioni poste.

2 La cooperazione è esclusa se il procedimento verte su un reato ricadente sotto parecchie disposizioni penali del diritto svizzero o straniero e se non si può dar seguito alla domanda per una delle fattispecie che include il reato sotto tutti i suoi aspetti.

Sezione 3: Disposizioni speciali

Art. 7 Cittadini svizzeri

1 Salvo che vi acconsenta per scritto, nessuno Svizzero può essere estradato o consegnato a uno Stato estero a scopo di perseguimento o esecuzione penali. Il consenso può essere revocato fintanto che non sia ordinata la consegna.

2 Il capoverso 1 non s'applica al transito e alla restituzione di uno Svizzero consegnato temporaneamente alle autorità svizzere da un altro Stato.

Art. 8 Reciprocità

1 Di regola, è dato seguito alla domanda soltanto se lo Stato richiedente concede la reciprocità. L'Ufficio federale di giustizia25 del Dipartimento federale di giustizia e polizia (Ufficio federale) chiede una garanzia di reciprocità qualora le circostanze lo richiedano.

2 La reciprocità non è in particolare necessaria per le notificazioni o qualora l'esecuzione della domanda:

a.
sembri richiesta dalla natura del reato o dalla necessità di lottare contro determinati reati;
b.26
possa migliorare la situazione della persona perseguita o le probabilità del suo reinserimento sociale; o
c.
serva a elucidare un reato diretto contro uno Svizzero.

3 Il Consiglio federale può, nei limiti della presente legge, garantire la reciprocità ad altri Stati.

25 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RU 2004 4937).

26 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114; FF 1995 III 1).

Art. 8a27 Accordi bilaterali

Il Consiglio federale può concludere con gli Stati esteri accordi bilaterali sul trasferimento dei condannati, per quanto siano conformi ai principi della Convenzione del Consiglio d'Europa del 21 marzo 198328 sul trasferimento dei condannati.

27 Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° nov. 2002 (RU 2002 3333; FF 2001 4213).

28 RS 0.343

Art. 9 Protezione della sfera segreta

Nell'esecuzione della domanda, la protezione della sfera segreta è retta dalle disposizioni sul diritto di non deporre. Alla perquisizione di carte e registrazioni e all'apposizione di sigilli si applicano per analogia gli articoli 246-248 CPP29.30

29 RS 312.0

30 Nuovo testo del per. giusta l'all. 1 n. II 13 del Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).

Art. 11 Definizioni

1 Persona perseguita giusta la presente legge è ogni persona indiziata, sottoposta ad istruzione penale o colpita da una sanzione.

2 Sanzione è ogni pena o misura.

Capitolo 1a:32 Sistema di gestione delle persone, degli atti e delle pratiche

32 Introdotto dell'all. 1 n. 7 della LF del 13 giu. 2008 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione, in vigore dal 5 dic. 2008 (RU 2008 4989; FF 2006 4631).

Art. 11a

1 L'Ufficio federale gestisce un sistema di gestione delle persone, degli atti e delle pratiche, che può contenere dati degni di particolare protezione trattati nell'ambito delle forme di collaborazione previste dalla presente legge. Questi dati possono essere trattati per:

a.
accertare se sono trattati dati relativi a una determinata persona;
b.
trattare dati concernenti le pratiche;
c.
organizzare in modo razionale ed efficace lo svolgimento dei lavori;
d.
tenere il controllo dello svolgimento delle pratiche;
e.
elaborare statistiche.

2 Per adempiere gli scopi enunciati nel capoverso 1, il sistema contiene:

a.
le generalità delle persone i cui dati sono trattati;
b.
i dati necessari a localizzare e gestire correttamente i fascicoli;
c.
i documenti relativi alle pratiche e alle iscrizioni registrate elettronicamente.

3 L'Ufficio federale di polizia, la Segreteria di Stato della migrazione33 e le unità del Servizio delle attività informative della Confederazione competenti per l'esecuzione della legge federale del 21 marzo 199734 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna hanno accesso ai dati di cui al capoverso 2 lettera a mediante una procedura di richiamo.35 L'Ufficio federale di polizia ha parimenti accesso ai dati di cui al capoverso 2 lettera b, nella misura in cui esegue i compiti previsti dalla presente legge.

4 Il Consiglio federale disciplina i particolari, segnatamente per quanto concerne:

a.
la registrazione dei dati di cui al capoverso 2 lettere a e b, i dati delle autorità giudiziarie coinvolte nella procedura d'assistenza giudiziaria e i reati che hanno dato luogo alle richieste di assistenza giudiziaria;
b.
la durata di conservazione e l'archiviazione dei dati;
c.
i servizi dell'Ufficio federale che possono trattare direttamente dati nel sistema e i dati che possono essere comunicati ad altre autorità in casi specifici.

33 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2015.

34 RS 120

35 Nuovo testo giusta il n. I 4 dell'O del 4 dic. 2009 sull'adeguamento di disposizioni legali in seguito all'istituzione del Servizio delle attività informative della Confederazione, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6921).

Capitolo 1b:36 Protezione dei dati personali

36 Introdotto dal n. II 4 della LF del 28 set. 2018 che attua la direttiva (UE) 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2019 625; FF 2017 5939).

Art. 11b Diritto d'accesso in procedure pendenti

1 Fintanto che la procedura d'assistenza giudiziaria è pendente, la persona oggetto della domanda di cooperazione internazionale in materia penale ha il diritto di accedere ai dati personali che la concernono nonché alle seguenti informazioni:

a.
lo scopo e la base legale del trattamento;
b.
la durata di conservazione dei dati personali o, se ciò non è possibile, i criteri per stabilire tale durata;
c.
i destinatari o le categorie di destinatari;
d.
le informazioni disponibili sulla provenienza dei dati personali;
e.
le informazioni necessarie per far valere i suoi diritti.

2 L'autorità competente può rifiutare, limitare o differire l'informazione per uno dei motivi di cui all'articolo 80b capoverso 2 o se:

a.
lo esigono interessi preponderanti di terzi;
b.
lo esige un interesse pubblico preponderante, segnatamente la salvaguardia della sicurezza interna o esterna della Svizzera; o
c.
l'informazione dell'interessato rischia di compromettere un'indagine, un'istruzione o un procedimento giudiziario oppure una procedura di cooperazione internazionale in materia penale.
Art. 11c Restrizione del diritto d'accesso applicabile alle domande di arresto a scopo di estradizione

1 Chiunque può domandare se uno Stato estero ha presentato alla Svizzera una domanda di arresto a scopo di estradizione nei suoi confronti. Questo diritto va esperito davanti all'Ufficio federale. Se la domanda è presentata a un'altra autorità, quest'ultima la trasmette senza indugio all'Ufficio federale.

2 Qualora una persona domandi all'Ufficio federale se ha ricevuto una domanda di arresto a scopo di estradizione, questo le comunica che nessun dato che la concerne è trattato in modo illecito e che può chiedere all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (Incaricato) di verificare se gli eventuali dati che la concernono sono trattati in modo lecito.

3 L'Incaricato effettua la verifica; comunica all'interessato che nessun dato che lo concerne è trattato in modo illecito oppure, se ha riscontrato errori nel trattamento dei dati personali, che ha aperto un'inchiesta conformemente all'articolo 22 della legge del 28 settembre 201837 sulla protezione dei dati in ambito Schengen.

4 Se riscontra errori nel trattamento dei dati, l'Incaricato ordina all'Ufficio federale di porvi rimedio.

5 Le comunicazioni di cui ai capoversi 2 e 3 hanno sempre lo stesso tenore e non vengono motivate.

6 La comunicazione di cui al capoverso 3 non è impugnabile.

7 Se lo Stato richiedente vi acconsente, l'Ufficio federale è autorizzato, in deroga al capoverso 2, a fornire all'interessato le informazioni richieste.

Art. 11d Diritto di rettifica e cancellazione di dati personali

1 La persona oggetto della domanda di cooperazione internazionale in materia penale può esigere dall'autorità competente che i dati personali che la concernono e che sono trattati in violazione della presente legge siano rettificati o cancellati.

2 Invece di cancellare i dati personali l'autorità competente ne limita il trattamento se:

a.
l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali ma né la loro esattezza né la loro inesattezza possono essere dimostrate;
b.
lo esigono interessi preponderanti, in particolare quelli di cui all'articolo 80b capoverso 2; o
c.
la cancellazione dei dati rischia di compromettere una procedura di cooperazione internazionale in materia penale o il procedimento estero su cui si fonda la domanda di cooperazione in materia penale.

3 L'autorità competente informa senza indugio delle misure adottate secondo i capoversi 1 e 2 l'autorità che le ha trasmesso o messo a disposizione i dati personali o alla quale li ha comunicati.

4 La verifica dell'esattezza di dati personali acquisiti a scopo di prova o relativi a reati sui quali si fonda la domanda di cooperazione in materia penale compete alla pertinente autorità estera.

Art. 11e Parità di trattamento

1 La comunicazione di dati personali alle autorità competenti di Stati vincolati da un accordo di associazione alla normativa di Schengen (Stati Schengen) non può essere soggetta a regole di protezione dei dati personali più severe di quelle applicabili alla comunicazione alle autorità penali svizzere.

2 Le leggi speciali che prevedono regole di protezione dei dati personali più severe per la comunicazione di dati personali alle autorità estere competenti non si applicano alla comunicazione alle autorità competenti degli Stati Schengen.

Art. 11f Comunicazione di dati personali a uno Stato terzo o a un organo internazionale

1 Non possono essere comunicati dati personali all'autorità competente di uno Stato che non è vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen (Stato terzo) o a un organo internazionale qualora la personalità dell'interessato possa subirne grave pregiudizio, dovuto in particolare all'assenza di una protezione adeguata.

2 Una protezione adeguata è garantita:

a.
dalla legislazione dello Stato terzo nel caso in cui l'Unione europea l'abbia constatato tramite decisione;
b.
da un trattato internazionale;
c.
da garanzie specifiche.

3 In deroga al capoverso 1, possono essere comunicati dati personali all'autorità competente di uno Stato terzo o a un organo internazionale se ciò è necessario nel caso specifico per:

a.
proteggere la vita o l'integrità fisica dell'interessato o di un terzo;
b.
prevenire una minaccia imminente e grave per la sicurezza pubblica di uno Stato Schengen o di uno Stato terzo;
c.
prevenire, accertare o perseguire un reato oppure eseguire una decisione penale, a condizione che nessun interesse degno di protezione e preponderante dell'interessato si opponga alla comunicazione;
d.
esercitare o far valere un diritto davanti a un'autorità competente per prevenire, accertare o perseguire un reato oppure eseguire una decisione penale, a condizione che nessun interesse degno di protezione e preponderante dell'interessato si opponga alla comunicazione.
Art. 11g Comunicazione a uno Stato terzo o a un organo internazionale di dati personali provenienti da uno Stato Schengen

1 I dati personali trasmessi o messi a disposizione da uno Stato Schengen possono essere comunicati all'autorità competente di uno Stato terzo o a un organo internazionale soltanto se:

a.
la comunicazione è necessaria per prevenire, accertare o perseguire un reato o per eseguire una decisione penale;
b.
lo Stato Schengen che ha trasmesso o messo a disposizione i dati personali ha fornito il suo consenso preliminare; e
c.
le condizioni di cui all'articolo 11f sono adempiute.

2 In deroga al capoverso 1 lettera b, possono essere comunicati dati personali se nel caso specifico:

a.
il consenso preliminare dello Stato Schengen non può essere ottenuto in tempo utile; e
b.
la comunicazione è indispensabile per prevenire una minaccia imminente e grave per la sicurezza pubblica di uno Stato Schengen o di uno Stato terzo o per salvaguardare gli interessi essenziali di uno Stato Schengen.

3 Lo Stato Schengen è informato senza indugio delle comunicazioni secondo il capoverso 2.

Art. 11h Procedura per la comunicazione di dati personali

1 L'autorità competente indica al destinatario l'attualità e l'affidabilità dei dati personali che comunica.

2 Comunica inoltre al destinatario qualsiasi informazione che permette di distinguere nella misura del possibile:

a.
le diverse categorie di interessati;
b.
i dati personali fondati su fatti da quelli fondati su valutazioni personali.

3 L'obbligo di informare il destinatario non sussiste qualora le informazioni previste ai capoversi 1 o 2 risultino dai dati personali stessi o dalle circostanze.

Capitolo 2: Diritto applicabile

Art. 12 In genere

1 Salvo diversa disposizione della presente legge, le autorità amministrative federali applicano per analogia la legge federale del 20 dicembre 196838 sulla procedura amministrativa e le autorità cantonali le prescrizioni vigenti per esse. Per gli atti procedurali, vige il diritto procedurale determinante in materia penale.

2 Le disposizioni cantonali e federali sulla sospensione dei termini non sono applicabili.39

38 RS 172.021

39 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114; FF 1995 III 1).

Art. 13 Interruzione della prescrizione40. Querela

1 Nei procedimenti giusta la presente legge sono considerati efficaci in Svizzera:

a.
l'interruzione della prescrizione secondo il diritto dello Stato richiedente;
b.
la querela presentata in tempo utile a un'autorità straniera, se necessaria anche secondo il diritto svizzero.

2 Se la querela è necessaria soltanto secondo il diritto svizzero, la sanzione non può essere inflitta o eseguita in Svizzera qualora la parte lesa vi si opponga.

40 In merito all'interruzione della prescrizione cfr. ora gli art. 97 segg. CP (RS 311.0; RU 2006 3459; FF 1999 1669).

Art. 14 Computo della carcerazione

Il computo del carcere preventivo scontato all'estero o della carcerazione provocata all'estero da un procedimento giusta la presente legge è retto dall'articolo 69 del Codice penale svizzero41.

41 RS 311.0. Ora: dall'art. 51.

Art. 1542 Indennità per ingiusta carcerazione

1 Gli articoli 429 e 431 CPP43 si applicano per analogia nei procedimenti condotti in Svizzera conformemente alla presente legge, o all'estero a domanda di un'autorità svizzera.44

2 La Confederazione provvede alla riparazione qualora la domanda sia presentata o eseguita da un'autorità federale. Essa ha diritto di regresso verso il Cantone che ha provocato la domanda.

3 L'indennità può essere ridotta o rifiutata se la persona perseguita ha provocato per sua colpa l'istruttoria o la sua carcerazione oppure se, con temerarietà, ha intralciato o protratto il procedimento.45

4 L'indennità per il carcere sofferto in Svizzera ai fini d'estradizione può anche essere decurtata o rifiutata se lo Stato richiedente:

a.
ritira la domanda di ricerca o di fermo in vista d'estradizione; o
b.
non presenta la domanda d'estradizione con i relativi allegati nel termine fissato.46

5 Qualora sia decisa la decurtazione o il rifiuto dell'indennità secondo il capoverso 4, si devono considerare le possibilità del danneggiato di ottenere un indennizzo nello Stato estero.47

42 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114; FF 1995 III 1).

43 RS 312.0

44 Nuovo testo giusta l'all. n. II 13 del Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).

45 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114; FF 1995 III 1).

46 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114; FF 1995 III 1).

47 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114; FF 1995 III 1).

Capitolo 3: Procedura in Svizzera

Sezione 1: Autorità e loro attribuzioni

Art. 16 Autorità cantonali

1 I Cantoni cooperano all'esecuzione della procedura d'estradizione. Salvo diversa disposizione del diritto federale, incombe loro di eseguire le domande d'altra assistenza, di assumere il perseguimento penale in via sostitutiva e di eseguire le decisioni penali. Essi sottostanno alla vigilanza della Confederazione in quanto debba essere applicata la presente legge.

2 ... 48

48 Abrogato dall'all. 1 n. II 13 del Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).

Art. 17 Autorità federali

1 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (Dipartimento) decide nel caso dell'articolo 1a.49 Nei trenta giorni che seguono la comunicazione scritta della decisione finale può essere chiesta una decisione del Dipartimento.50

2 L'Ufficio federale riceve le domande dell'estero e presenta quelle svizzere. Esso tratta le domande d'estradizione e provvede affinché le domande d'altra assistenza, di perseguimento penale in via sostitutiva o di esecuzione di decisioni penali siano esaminate dalle autorità cantonali o federali competenti, sempreché la loro esecuzione non sia manifestamente inammissibile.

3 L'Ufficio federale decide su:

a.
la richiesta della garanzia di reciprocità (art. 8 cpv. 1);
b.
la scelta della procedura appropriata (art. 19);
c.
l'ammissibilità di domande svizzere (art. 30 cpv. 1).

4 L'Ufficio federale può delegare l'attuazione totale o parziale del procedimento all'autorità federale che sarebbe stata competente a reprimere se il reato fosse stato commesso in Svizzera.

5 Può anche decidere sull'ammissibilità dell'assistenza giudiziaria e sull'esecuzione, conformemente all'articolo 79a.51

49 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114; FF 1995 III 1).

50 Per. introdotto dall'all. n. 30 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197; FF 2001 3764).

51 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114; FF 1995 III 1).

Art. 17a52 Obbligo di celerità

1 L'autorità competente tratta le domande con celerità. Essa decide senza indugio.

2 A domanda dell'Ufficio federale, lo informa sullo stato del procedimento, sui motivi di un eventuale ritardo e sulle misure prospettate. In caso di ritardo ingiustificato, l'Ufficio federale può intervenire presso l'autorità di vigilanza competente.

3 Qualora l'autorità competente neghi o ritardi senza motivo una decisione, il suo silenzio equivale a una decisione negativa impugnabile.

52 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114; FF 1995 III 1).

Art. 1853 Misure provvisionali

1 A espressa domanda di uno Stato estero l'autorità competente può prendere misure provvisionali per mantenere lo stato esistente, per salvaguardare interessi giuridici minacciati o per assicurare prove in pericolo, purché il procedimento secondo la presente legge non appaia manifestamente inammissibile o inappropriato.

2 Se vi è pericolo nel ritardo e qualora vi siano indicazioni sufficienti per giudicare se i presupposti sono adempiuti, queste misure possono anche essere ordinate dall'Ufficio federale appena annunciata la domanda. Esse sono annullate se lo Stato estero non presenta la domanda entro il termine stabilito.

3 I ricorsi contro le decisioni giusta il presente articolo non hanno effetto sospensivo.

53 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114; FF 1995 III 1).

Art. 18a54 Sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni

1 Nei casi di estradizione, l'Ufficio federale può ordinare, su espressa domanda di uno Stato estero, una sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni allo scopo di stabilire il luogo di soggiorno di una persona perseguita.

2 Negli altri casi di assistenza giudiziaria, le seguenti autorità possono ordinare la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni:

a.
il pubblico ministero della Confederazione o del Cantone investiti della domanda d'assistenza;
b.
l'Ufficio federale, se esegue esso stesso la domanda d'assistenza.

3 L'ordine di procedere alla sorveglianza dev'essere sottoposto per approvazione alle seguenti autorità:

a.
al giudice federale dei provvedimenti coercitivi, se l'ordine emana dalle autorità federali;
b.
al giudice cantonale dei provvedimenti coercitivi, se l'ordine emana dalle autorità cantonali.

4 Per altro, le condizioni della sorveglianza e la relativa procedura sono disciplinate dagli articoli 269-279 CPP55 e dalla legge federale del 6 ottobre 200056 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni.

54 Introdotto dall'all. n. 4 della LF del 6 ott. 2000 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (RU 2001 3096; FF 1998 3319). Nuovo testo giusta l'all. n. II 13 del Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).

55 RS 312.0

56 [RU 2001 3096, 2003 3043 n. I 2, 2004 3693, 2007 921 all. n. 3, 2010 1881 all. 1 n. II 26 3267 all. n. II 14, 2017 4095 all. n. II 12. RU 2018 117 all. n. I]. Vedi ora la LF del 18 mar. 2016 (RS 780.1).

Art. 18b57 Dati relativi al traffico informatico

1 L'autorità federale o cantonale incaricata di trattare una domanda di assistenza giudiziaria può ordinare la trasmissione all'estero di dati elettronici relativi al traffico informatico prima della conclusione della procedura di assistenza giudiziaria, se:

a.
le misure provvisionali adottate dimostrano che la comunicazione oggetto della domanda ha origine all'estero; oppure
b.
tali dati sono stati acquisiti dall'autorità d'esecuzione sulla base di un ordine di sorveglianza in tempo reale autorizzata (art. 269-281 CPP 58).

2 Tali dati non possono essere utilizzati come mezzi di prova prima che la decisione in merito alla concessione e alla portata dell'assistenza giudiziaria sia passata in giudicato.

3 La decisione di cui al capoverso 1 e, se del caso, l'ordine e l'autorizzazione della sorveglianza devono essere tempestivamente comunicati all'Ufficio federale.

57 Introdotto dall'art. 2 n. 2 del DF del 18 mar. 2011 (Convenzione del Consiglio d'Europa sulla cibercriminalità), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 6293; FF 2010 4119).

58 RS 312.0

Art. 19 Scelta della procedura

Se la persona perseguita si trova all'estero e, secondo il diritto dello Stato cui dev'essere rivolta la domanda, vi è possibilità di scelta tra diverse procedure, dev'essere data la preferenza a quella che sembra garantire il migliore reinserimento sociale.

Art. 20 Sospensione del procedimento o dell'esecuzione penali

1 Su proposta dell'Ufficio federale, l'autorità competente può prescindere temporaneamente dall'attuazione del procedimento penale o dall'esecuzione della sanzione per un altro fatto contro una persona perseguita all'estero se:

a.
la sanzione incorsa in Svizzera non ha importanza essenziale in riscontro a quella che sarà probabilmente inflitta all'estero, o
b.
l'esecuzione in Svizzera non sembra appropriata.

2 Conchiuso il procedimento penale all'estero, l'autorità svizzera decide se attuare il procedimento o l'esecuzione penali sospesi.

Art. 20a59 Transito di un carcerato

1 Per un procedimento in uno Stato estero, ammissibile secondo la presente legge, l'Ufficio federale può, a domanda di questo Stato o di uno Stato terzo, autorizzare il transito di un carcerato senza sentire l'interessato e prendere le disposizioni occorrenti. La decisione e i provvedimenti ad essa connessi non sono impugnabili. Essi sono comunicati soltanto allo Stato richiedente.

2 L'autorizzazione non è necessaria se il carcerato è trasportato via aerea senza scalo sul territorio svizzero. In caso di scalo imprevisto il carcerato può essere tenuto in stato di fermo soltanto se:

a.
sono adempiute le condizioni del fermo a tenore dell'articolo 44; o
b.
lo Stato che ha ordinato il trasporto ne ha informato precedentemente l'Ufficio federale, indicando il motivo della consegna e il reato che la giustifica.

3 Soltanto l'Ufficio federale può interrompere il transito per provvedimenti di perseguimento o esecuzione penali in Svizzera.

59 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114; FF 1995 III 1).

Sezione 2: Protezione giuridica

Art. 21 Disposizioni comuni

1 La persona perseguita può designare un patrocinatore. Se vi prescinde o non è in grado di farlo e la tutela dei suoi interessi lo richiede, le è nominato un patrocinatore d'ufficio.

2 Se la tutela dei loro interessi lo richiede, altre persone toccate da una misura d'assistenza o presenti alle indagini in qualità di parte lesa possono, all'atto dell'esecuzione dell'operazione d'assistenza, farsi assistere da un patrocinatore e, in quanto lo scopo dell'inchiesta non ne sia pregiudicato, farsi rappresentare da lui.

3 Le persone contro cui è diretto il procedimento penale all'estero possono impugnare decisioni soltanto se una misura d'assistenza giudiziaria le tocca personalmente e direttamente e se hanno un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa.60

4 Il ricorso contro una decisione pronunciata in applicazione della presente legge non ha effetto sospensivo. Fa eccezione il ricorso:

a.
contro una decisione che autorizza l'estradizione;
b.
contro una decisione che autorizza la comunicazione di informazioni concernenti la sfera segreta o la consegna di oggetti o beni all'estero.61

60 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114; FF 1995 III 1).

61 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114; FF 1995 III 1).

Art. 2262 Indicazione dei rimedi giuridici

Le decisioni delle autorità federali e cantonali devono essere provviste dell'indicazione dei rimedi giuridici, menzionante il rimedio giuridico ammissibile, l'autorità competente e il termine per interporlo.

62 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114; FF 1995 III 1).

Art. 25 Ricorso65

1 Salvo che la legge disponga altrimenti, le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali e delle autorità federali possono essere impugnate direttamente con ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.66

2 Il ricorso contro una domanda svizzera a uno Stato estero è ammissibile soltanto se questo è richiesto di assumere il perseguimento o l'esecuzione penali. In tale caso, è legittimata a ricorrere unicamente la persona perseguita che ha dimora abituale in Svizzera.67

2bis È ammissibile il ricorso contro una domanda svizzera volta a far assumere a uno Stato estero l'esecuzione di una decisione penale relativa a una consegna ai sensi dell'articolo 101 capoverso 2.68

3 L'Ufficio federale può ricorrere contro le decisioni delle autorità cantonali e contro le decisioni del Tribunale penale federale. L'autorità cantonale può ricorrere contro la decisione dell'Ufficio federale di non presentare la domanda.69

4 Il ricorso può vertere anche sull'applicazione inammissibile o manifestamente inesatta del diritto straniero.

570

6 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale non è vincolata dalle conclusioni delle parti.71

65 Nuovo testo giusta l'all. n. 30 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197; FF 2001 3764).

66 Nuovo testo giusta l'all. n. 30 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197; FF 2001 3764).

67 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114; FF 1995 III 1).

68 Introdotto dall'art. 2 del DF del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° ott. 2004 (RU 2004 4161; FF 2002 3864).

69 Nuovo testo giusta l'all. n. 30 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197; FF 2001 3764).

70 Abrogato dal n. I della LF del 4 ott. 1996, con effetto dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114; FF 1995 III 1).

71 Nuovo testo giusta l'all. n. 30 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197; FF 2001 3764).

Capitolo 4: Procedura interstatale

Art. 27 Norme generali per le domande

1 Gli articoli 27-31 si applicano a tutti i procedimenti disciplinati dalla presente legge. Sono fatte salve le disposizioni procedurali speciali delle altre parti della presente legge.74

2 Le domande estere devono essere indirizzate direttamente all'Ufficio federale.

3 Le domande indirizzate a un'autorità incompetente sono inoltrate d'ufficio. L'ufficio richiedente deve esserne informato.

4 Le domande connesse con un caso di carcerazione sono trattate senza indugio.

5 La decisione d'irricevibilità o di reiezione della domanda deve essere motivata.

74 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114; FF 1995 III 1).

Art. 28 Forma e contenuto della domanda

1 La domanda deve essere scritta.

2 Essa deve indicare:

a.
l'ufficio da cui emana e all'occorrenza l'autorità competente per il procedimento penale;
b.
l'oggetto e il motivo;
c.
la qualificazione giuridica del reato;
d.
i dati, il più possibile precisi e completi, della persona contro cui è diretto il procedimento penale.

3 Per l'apprezzamento giuridico del reato devono essere allegati:

a.
un breve esposto dei fatti essenziali, salvo ove trattasi di una domanda di notificazione;
b.75
le disposizioni applicabili nel luogo in cui il reato è stato commesso, salvo ove trattasi di una domanda d'assistenza secondo la parte terza della presente legge.

4 I documenti ufficiali esteri non richiedono legalizzazione.

5 Le domande estere e i documenti a sostegno devono essere presentati in lingua tedesca, francese o italiana o con una traduzione in una di queste lingue. Le traduzioni devono essere ufficialmente certificate conformi.

6 Se la domanda non soddisfa alle esigenze formali si può esigerne la rettificazione o il completamento; rimane salva la possibilità di ordinare misure provvisionali.

75 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114; FF 1995 III 1).

Art. 29 Trasmissione

1 L'Ufficio federale può ricevere direttamente le domande dal ministero della giustizia dello Stato richiedente.

2 Per le misure provvisionali o in casi urgenti, si può far capo alla mediazione dell'Organizzazione internazionale di polizia criminale (OIPC - Interpol) o trasmettere direttamente una copia della domanda all'autorità competente per l'esecuzione.

Art. 30 Domande svizzere

1 Le autorità svizzere non possono presentare a uno Stato estero domande cui esse non potrebbero dar seguito giusta la presente legge.

2 Per le domande di estradizione o di assunzione del perseguimento penale o dell'esecuzione è competente l'Ufficio federale; esso opera a richiesta dell'autorità cantonale.

3 Le condizioni cui lo Stato richiesto subordina l'esecuzione della domanda devono essere osservate dalle autorità svizzere.

4 L'Ufficio federale può prescindere dalla domanda se l'importanza del reato non giustifica l'attuazione del procedimento.

Art. 31 Spese

1 Di regola, le domande estere sono eseguite gratuitamente.

2 Il Consiglio federale determina a quali condizioni le spese possono essere accollate in tutto od in parte allo Stato richiedente.

3 Le spese per una domanda svizzera rimborsate a uno Stato estero sono a carico del procedimento che ha occasionato la domanda.

4 Il Consiglio federale disciplina la ripartizione delle spese tra Confederazione e Cantoni.

Parte seconda: Estradizione

Capitolo 1: Condizioni

Art. 32 Stranieri

Gli stranieri possono essere consegnati a uno Stato estero a scopo di perseguimento penale o di esecuzione di una sanzione restrittiva della libertà a cagione di atti ch'esso può reprimere, se questo Stato chiede l'estradizione o, a domanda della Svizzera, assume il perseguimento penale o l'esecuzione della decisione penale.

Art. 33 Minori di 20 anni

1 Se è chiesta l'estradizione di fanciulli o adolescenti a tenore del Codice penale svizzero76, si deve quanto possibile disporne il rimpatrio ad opera della competente autorità minorile. Ciò vale anche per le persone di 18 a 20 anni se l'estradizione potrebbe pregiudicarne lo sviluppo o il reinserimento sociale.

2 Il rimpatrio ha gli effetti di un'estradizione.

Art. 35 Reati motivanti l'estradizione

1 L'estradizione è ammissibile se, secondo i documenti a sostegno della domanda, il reato:

a.
è passibile di una sanzione restrittiva della libertà per un massimo di almeno un anno o di una sanzione più severa, sia secondo il diritto svizzero sia secondo quello dello Stato richiedente, e
b.
non soggiace alla giurisdizione svizzera.

2 La punibilità secondo il diritto svizzero è determinata senza tener conto:

a.
delle particolari forme di colpa e condizioni di punibilità da questo previste;
b.
del campo d'applicazione personale e temporale del Codice penale78 e del Codice penale militare del 13 giugno 192779 riguardo alle disposizioni penali concernenti il genocidio, i crimini contro l'umanità e i crimini di guerra.80

78 RS 311.0

79 RS 321.0

80 Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 18 giu. 2010 che modifica di leggi federali per l'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4963; FF 2008 3293),

Art. 36 Casi speciali

1 Eccezionalmente, la persona perseguita può essere estradata per un fatto che potrebbe essere perseguito in Svizzera, qualora circostanze particolari, segnatamente la possibilità di un migliore reinserimento sociale, lo giustifichino.

2 Se si tratta di parecchi reati di cui uno motivante l'estradizione (art. 35 cpv. 1), l'estradizione è ammissibile per tutti.

Art. 37 Rifiuto

1 L'estradizione può essere negata se la Svizzera può assumere il perseguimento del reato o l'esecuzione della decisione penale straniera e ciò sembra opportuno riguardo al reinserimento sociale della persona perseguita.

2 L'estradizione è negata se la domanda si basa su una sentenza contumaciale e la procedura giudiziale non ha rispettato i diritti minimi della difesa riconosciuti ad ogni persona imputata di reato, eccetto quando lo Stato richiedente offre garanzie ritenute sufficienti per assicurare alla persona perseguita il diritto ad un nuovo processo che salvaguardi i diritti della difesa.81

3 L'estradizione è pure negata se lo Stato richiedente non offre garanzia che la persona perseguita nello Stato richiedente non sarà condannata a morte o giustiziata né sottoposta ad un trattamento pregiudizievole per la sua integrità fisica.82

81 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114; FF 1995 III 1).

82 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114; FF 1995 III 1).

Art. 38 Condizioni

1 La persona perseguita può essere estradata soltanto alla condizione che lo Stato richiedente:

a.
non la persegua, punisca o riestradi a uno Stato terzo per un atto commesso prima dell'estradizione e per il quale questa non è stata concessa;
b.83
non ne restringa la libertà personale per un altro motivo antecedente all'estradizione;
c.84
non la deferisca a un tribunale d'eccezione; e
d.
a richiesta, trasmetta alle autorità svizzere una copia ufficialmente certificata conforme della decisione che conchiude il procedimento penale.

2 Le condizioni giusta il capoverso 1 lettere a e b decadono se:

a.
la persona perseguita o estradata vi rinuncia espressamente; o
b.
la persona estradata:
1.
benché resa edotta delle conseguenze e benché ne avesse la possibilità, non ha abbandonato il territorio dello Stato richiedente entro quarantacinque giorni dalla liberazione condizionale o definitiva o, abbandonatolo, vi è ritornata, o
2.
vi è stata ricondotta da uno Stato terzo.85

83 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114; FF 1995 III 1).

84 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114; FF 1995 III 1).

85 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114; FF 1995 III 1).

Art. 39 Estensione

Se l'estradato è accusato di altri reati, lo Stato che ne ha ottenuto l'estradizione può, in base a una nuova domanda, essere autorizzato a reprimere anche tali reati.

Art. 40 Domande di più Stati

1 Se chiesta da più Stati per lo stesso reato, l'estradizione è di regola concessa a quello sul cui territorio il reato è stato commesso o principalmente eseguito.

2 Se l'estradizione è chiesta da più Stati per diversi reati, la decisione deve tener conto di tutte le circostanze, segnatamente della gravità dei reati, del luogo in cui sono stati commessi, dell'ordine di ricezione delle domande, della cittadinanza della persona perseguita, del migliore reinserimento sociale e della possibilità di estradare a un altro Stato.

Capitolo 2: Procedura

Sezione 1: Domanda

Art. 41 Documenti a sostegno

Oltre ai documenti citati nell'articolo 28 capoverso 3 devono essere allegati alla domanda: l'originale o una riproduzione ufficialmente certificata conforme della decisione penale esecutoria, dell'ordine di arresto o di un altro atto di uguale efficacia giuridica, allestito secondo le prescrizioni dello Stato richiedente.

Art. 42 Domande di ricerca e di fermo

Le domande di ricerca e di fermo a scopo di estradizione devono menzionare oltre alle indicazioni secondo l'articolo 28 capoversi 2 e 3 lettera a:

a.
l'esistenza di un titolo di arresto valido, la data e l'autorità di emissione;
b.
l'intenzione dell'autorità competente di presentare una domanda di estradizione.

Sezione 2: Misure provvisionali

Art. 44 Fermo

Gli stranieri possono essere fermati a scopo di estradizione in base a una domanda di un ufficio centrale nazionale dell'Interpol o del ministero di giustizia di uno Stato estero, o in base a una segnalazione internazionale in un sistema di ricerca dei delinquenti.86 L'articolo 52 capoversi 1 e 2 è applicabile per analogia.

86 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114; FF 1995 III 1).

Art. 45 Sequestro conservativo

1 In caso di fermo, gli oggetti e i beni che possono servire come mezzi di prova nel procedimento penale straniero o provengono dal reato sono posti al sicuro.

2 Se necessario, le autorità cantonali possono ordinare la perquisizione della persona fermata e dei locali.

Art. 46 Avviso d'esecuzione. Durata delle misure

1 Il fermo e il sequestro conservativo devono essere comunicati all'Ufficio federale.

2 Essi sono mantenuti sino alla decisione circa il carcere in vista d'estradizione il più tardi però fino al terzo giorno feriale successivo al fermo.

Sezione 3: Carcere in vista d'estradizione e sequestro conservativo

Art. 47 Ordine di arresto e altre decisioni

1 L'Ufficio federale emette un ordine di arresto in vista d'estradizione. Esso può prescindervi segnatamente se la persona perseguita:

a.
verosimilmente non si sottrarrà all'estradizione né comprometterà l'istruzione penale, o
b.
può produrre immediatamente il suo alibi.

2 Se la persona perseguita non è in condizione d'essere incarcerata o se altri motivi lo giustificano, l'Ufficio federale può, in luogo della carcerazione, decidere altri provvedimenti cautelari.

3 Simultaneamente, esso decide quali oggetti e beni debbano rimanere od essere messi al sicuro.

Art. 48 Contenuto

1 Le decisioni di cui all'articolo 47 contengono:

a.
le indicazioni dell'autorità straniera sulla persona perseguita e sul reato contestatole;
b.
la designazione dell'autorità che ha presentato la domanda;
c.
la menzione che l'estradizione è domandata;
d.
l'indicazione del diritto di interporre reclamo secondo il capoverso 2 e di farsi patrocinare.

2 Contro queste decisioni è ammesso, entro dieci giorni dalla notificazione scritta dell'ordine di arresto, il reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. Gli articoli 379-397 CPP87 sono applicabili per analogia.88

87 RS 312.0

88 Nuovo testo giusta l'all. n. II 13 del Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).

Art. 49 Esecuzione

1 Le decisioni di cui all'articolo 47 sono eseguite dalle autorità cantonali.

2 L'ordine di arresto in vista d'estradizione non è eseguibile fin tanto che la persona perseguita si trova in carcere preventivo o espiatorio.89

3 Senza il consenso dell'Ufficio federale, la persona perseguita non può essere né messa in libertà né allontanata dalla Svizzera.

89 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114; FF 1995 III 1).

Art. 50 Scarcerazione

1 Diciotto giorni dopo il fermo, l'Ufficio federale ordina la scarcerazione se la domanda d'estradizione e i relativi documenti a sostegno non gli sono pervenuti.90 Per motivi speciali, il termine può essere prorogato fino a quaranta giorni.

2 Se la persona perseguita è già incarcerata, il termine decorre dall'inizio del carcere in vista d'estradizione.

3 La scarcerazione può essere eccezionalmente ordinata in qualsiasi stadio della procedura qualora ciò sembri opportuno secondo le circostanze. La persona perseguita può chiedere in ogni tempo d'essere scarcerata.

4 Per altro, la scarcerazione è retta dagli articoli 238-240 CPP91, applicabili per analogia.92

90 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114; FF 1995 III 1).

91 RS 312.0

92 Nuovo testo giusta l'all. n. II 13 del Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).

Art. 51 Prosecuzione della carcerazione e reincarcerazione

1 Se la domanda e i documenti a sostegno pervengono in tempo utile e l'estradizione non è manifestamente inammissibile, la carcerazione è mantenuta d'ufficio per tutta la durata della procedura.

2 Se la persona perseguita è già stata messa in libertà, può essere ordinata la reincarcerazione.

Sezione 4: Preparazione della decisione d'estradizione

Art. 52 Diritto d'essere sentiti

1 La domanda e i documenti a sostegno sono presentati alla persona perseguita e al suo patrocinatore. Al momento della notificazione dell'ordine di arresto in vista d'estradizione, l'autorità cantonale accerta se la persona perseguita è identica a quella designata nella domanda. La informa sulle condizioni dell'estradizione e dell'estradizione semplificata, avvertendola del suo diritto di interporre ricorso e dei suoi diritti di designare un patrocinatore di sua scelta o di farsi patrocinare d'ufficio.93

2 La persona perseguita è brevemente interrogata sulle sue condizioni personali, segnatamente sulla cittadinanza e sui rapporti con lo Stato richiedente, e su eventuali obiezioni contro l'ordine di arresto o l'estradizione. Il patrocinatore può partecipare a questa audizione.

3 Se l'estradato dev'essere perseguito per altri reati o riestradato a uno Stato terzo, l'Ufficio federale fa in modo che l'audizione di cui al capoverso 2 sia fatta e verbalizzata da un'autorità giudiziaria dello Stato richiedente.

93 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114; FF 1995 III 1).

Art. 53 Verifica dell'alibi

1 Se la persona perseguita afferma di poter provare che, al momento del fatto, non si trovava nel luogo di commissione, l'Ufficio federale procede ai chiarimenti necessari.

2 Nei casi palesi, l'estradizione è negata. Negli altri casi, le prove a discarico sono comunicate allo Stato richiedente invitandolo a dichiarare entro breve termine se intende mantenere la domanda.

Art. 5494 Estradizione semplificata

1 Se, secondo il verbale steso da un'autorità giudiziaria, la persona perseguita rinuncia esplicitamente all'attuazione della procedura d'estradizione, l'Ufficio federale, salvo che speciali considerazioni vi si oppongano, autorizza la consegna.

2 La rinuncia può essere revocata fintanto che l'Ufficio federale non abbia autorizzato la consegna.

3 L'estradizione semplificata ha gli stessi effetti di un'estradizione e soggiace alle medesime condizioni. Lo Stato richiedente dev'esserne reso attento.

94 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114; FF 1995 III 1).

Sezione 5: Decisione d'estradizione

Art. 55 Competenza

1 L'Ufficio federale decide dell'estradizione della persona perseguita nonché della consegna degli oggetti e dei beni sequestrati dopo che alla persona perseguita e alla terza persona che si oppone alla consegna degli oggetti e dei beni è stato accordato un termine adeguato per esprimersi in merito.95

2 Se la persona perseguita fa valere d'essere ricercata per un reato politico o se nell'istruzione appaiono seri motivi per concludere al carattere politico dell'atto, la decisione spetta alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.96 L'Ufficio federale trasmette l'inserto, con propria proposta. Alla persona perseguita è dato modo di esprimersi in merito.

3 È applicabile per analogia la procedura del ricorso giusta l'articolo 25.97

95 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114; FF 1995 III 1).

96 Nuovo testo giusta l'all. n. 30 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197; FF 2001 3764).

97 Nuovo testo giusta l'all. n. 30 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197; FF 2001 3764).

Art. 55a98 Coordinamento con la procedura d'asilo

Se la persona perseguita ha presentato una domanda d'asilo ai sensi della legge del 26 giugno 199899 sull'asilo, l'Ufficio federale e le autorità di ricorso decidono in merito all'estradizione tenendo conto degli atti della procedura d'asilo.

98 Introdotto dal n. I 3 della LF del 1° ott. 2010 sul coordinamento tra la procedura d'asilo e la procedura d'estradizione, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 925; FF 2010 1295).

99 RS 142.31

Sezione 6: Esecuzione

Art. 56 Esecutività

1 L'estradizione può essere eseguita se la persona perseguita:

a.
chiede esplicitamente l'esecuzione immediata o
b.
non dichiara entro cinque giorni dalla notificazione della decisione di voler interporre ricorso.

2 Se l'estradizione è negata, l'Ufficio federale pone fine al carcere in vista d'estradizione.

Art. 57 Estradizione

1 L'Ufficio federale prende le disposizioni necessarie d'intesa con le autorità cantonali.

2 Esso comunica allo Stato richiedente la decisione, nonché il luogo e il tempo dell'esecuzione.

Art. 58 Sospensione. Consegna temporanea

1 L'esecuzione dell'estradizione può essere sospesa fintanto che l'estradando sia perseguito in Svizzera per un altro reato o debba scontarvi una sanzione restrittiva della libertà.

2 Tuttavia, la consegna temporanea della persona perseguita può essere accordata se:

a.
il procedimento penale svizzero non ne sia pregiudicato e
b.
lo Stato richiedente abbia garantito di tener incarcerata la persona perseguita durante il soggiorno sul suo territorio e di riconsegnarla indipendentemente dalla sua cittadinanza.
Art. 59100 Consegna di oggetti e beni

1 Se le condizioni per l'estradizione sono adempiute, sono consegnati gli oggetti e i beni in possesso della persona perseguita che:

a.
possono servire come mezzi di prova, o
b.
provengono dal reato.

2 Se una terza persona che ha acquisito diritti in buona fede, un'autorità o il danneggiato che abita in Svizzera fanno valere diritti sugli oggetti o i beni che possono servire come mezzi di prova, la consegna avviene soltanto se lo Stato richiedente garantisce la restituzione gratuita dopo la chiusura del suo procedimento.

3 Gli oggetti o i beni che provengono dal reato comprendono:

a.
oggetti con i quali è stato commesso il reato;
b.
il prodotto o il ricavo del reato, il valore di rimpiazzo e l'indebito profitto;
c.
i doni o altre liberalità che sono serviti o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore del reato e il valore di rimpiazzo.

4 Gli oggetti o i beni che provengono del reato possono essere trattenuti in Svizzera se:

a.
il danneggiato cui devono essere restituiti dimora abitualmente in Svizzera;
b.
un'autorità fa valere diritti su di essi; o
c.
una persona estranea al reato, le cui pretese non sono garantite dallo Stato richiedente, rende verosimile di aver acquisito in buona fede diritti su tali oggetti o beni in Svizzera o, in quanto dimorante abitualmente in Svizzera, all'estero.

5 Parimenti, oggetti o beni giusta il capoverso 1 possono essere trattenuti in Svizzera fintanto che sono necessari per un procedimento penale pendente in Svizzera.

6 Se un avente diritto fa valere pretese su oggetti o beni giusta il capoverso 4, la loro consegna allo Stato richiedente viene rimandata fino a quando la situazione giuridica sia chiarita. Gli oggetti o i beni litigiosi possono essere consegnati all'avente diritto solo se:

a.
lo Stato richiedente vi acconsente;
b.
nel caso del capoverso 4 lettera b, l'autorità dà il suo consenso, o
c.
la fondatezza della pretesa è stata riconosciuta da un'autorità giudiziaria svizzera.

7 La consegna di oggetti o di beni è indipendente dall'estradizione effettiva della persona perseguita.

8 Non vengono consegnati gli oggetti e i beni di cui al capoverso 1 lettera b che spettano alla Svizzera in esecuzione di un accordo di ripartizione in applicazione della legge federale del 19 marzo 2004101 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati.102

100 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114; FF 1995 III 1).

101 RS 312.4

102 Introdotto dall'all. n. 2 della LF del 19 mar. 2004 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati, in vigore dal 1° ago. 2004 (RU 2004 3503; FF 2002 389).

Art. 60 Diritti di pegno fiscali

1 Se gli oggetti o i beni sono consegnati con rinuncia alla restituzione, il diritto di pegno doganale o qualsiasi altra garanzia reale giusta il diritto doganale o fiscale svizzero non possono essere fatti valere salvo che il proprietario leso dal reato sia lui stesso debitore della tassa.

2 La rinuncia a un siffatto diritto di pegno può essere subordinata alla reciprocità.

Art. 61 Termine per la presa in consegna

Se, entro dieci giorni dal ricevimento dell'avviso di estradizione, lo Stato richiedente non provvede a prendere in consegna l'estradando, questi è messo in libertà. A domanda motivata dello Stato richiedente il termine può essere prorogato fino a trenta giorni.

Art. 62 Spese

1 In caso di estradizione all'estero, la Confederazione assume le spese di carcerazione e di trasporto in quanto nei rapporti internazionali siano usualmente a carico dello Stato richiesto.

2 La proprietà privata della persona perseguita può essere impiegata per sopperire alle spese in quanto non debba essere consegnata allo Stato richiedente.

Parte terza: Altra assistenza

Capitolo 1: Condizioni

Sezione 1: In genere

Art. 63 Principio

1 L'assistenza a tenore della terza parte della presente legge comprende informazioni, atti processuali e altri atti ufficiali ammessi dal diritto svizzero, in quanto sembrino necessari all'estero per un procedimento in materia penale o servano a reperire il corpo del reato.103

2 Entrano in linea di conto come provvedimenti d'assistenza segnatamente:

a.
la notificazione di documenti;
b.
l'assunzione di prove, in particolare la perquisizione di persone e locali, il sequestro, l'ordine di consegna, le perizie, l'audizione e il confronto di persone;
c.
la consegna di inserti e documenti;
d.
la consegna di oggetti o beni da confiscare o da restituire agli aventi diritto.104

3 Sono procedimenti in materia penale segnatamente:

a.
il perseguimento di reati secondo l'articolo 1 capoverso 3;
b.
i provvedimenti amministrativi contro l'autore di un reato;
c.
l'esecuzione di sentenze penali e la grazia;
d.
la riparazione per il carcere ingiustificatamente sofferto.105

4 L'assistenza può essere concessa anche alla Corte europea dei diritti dell'uomo e alla Commissione europea dei diritti dell'uomo per procedimenti concernenti la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali in materia penale.

5 L'assistenza volta a scagionare la persona perseguita è ammissibile anche se vi sono motivi d'irricevibilità secondo gli articoli 3 a 5.

103 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114; FF 1995 III 1).

104 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114; FF 1995 III 1).

105 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114; FF 1995 III 1).

Art. 64 Provvedimenti coercitivi

1 I provvedimenti secondo l'articolo 63, se implicano l'applicazione della coercizione processuale, possono essere ordinati soltanto ove dall'esposizione dei fatti risulti che l'atto perseguito all'estero denota gli elementi obiettivi di una fattispecie punibile secondo il diritto svizzero. Essi devono essere eseguiti secondo il diritto svizzero.

2 Se l'atto perseguito all'estero è impunibile in Svizzera, i provvedimenti di cui all'articolo 63 implicanti la coazione processuale sono ammissibili:

a.
a discarico della persona perseguita;
b.106
quando l'atto perseguito costituisce un atto sessuale su minorenni.107

106 La mod. concerne solo il testo tedesco (RU 2011 725).

107 Nuovo testo giusta l'all. n. 4 della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).

Art. 65108 Applicazione del diritto straniero

1 Su domanda esplicita dello Stato estero:

a.
le deposizioni dei testimoni e dei periti sono asseverate nella forma prescritta dal diritto dello Stato richiedente, anche se il diritto svizzero determinante non prevede l'asseverazione;
b.
può essere tenuto conto delle forme necessarie per l'ammissione giudiziale di altri mezzi di prova.

2 Le forme di asseverazione e d'acquisizione di mezzi di prova giusta il capoverso 1 devono essere compatibili con il diritto svizzero e non arrecare pregiudizi essenziali alle persone coinvolte.

3 La deposizione può anche essere rifiutata se ciò sia previsto dal diritto dello Stato richiedente o se, giusta il diritto di questo Stato o dello Stato in cui abita il deponente, il fatto di deporre può implicare sanzioni penali o disciplinari.

108 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114; FF 1995 III 1).

Art. 65a109 Presenza di partecipanti al processo all'estero

1 Ai partecipanti al processo all'estero può essere consentita la presenza ad operazioni di assistenza giudiziaria nonché la consultazione degli atti qualora lo Stato richiedente ne faccia richiesta in base al suo ordinamento giuridico.

2 La loro presenza può parimenti essere ammessa qualora possa agevolare considerevolmente l'esecuzione della domanda o il procedimento penale all'estero.

3 Tale presenza non può avere come conseguenza che fatti inerenti alla sfera segreta siano portati a loro conoscenza prima che l'autorità competente abbia deciso sulla concessione e la portata dell'assistenza.

109 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114; FF 1995 III 1).

Art. 66 Ne bis in idem110

1 L'assistenza può essere negata se la persona perseguita dimora in Svizzera e quivi è già in corso un procedimento penale per il fatto cui si riferisce la domanda.

2 L'assistenza giudiziaria può essere tuttavia concessa qualora il procedimento all'estero non sia diretto esclusivamente contro la persona perseguita che dimora in Svizzera o qualora il disbrigo della domanda serva a sua discolpa.111

110 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114; FF 1995 III 1).

111 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114; FF 1995 III 1).

Art. 67112 Principio della specialità

1 Le informazioni e i documenti ottenuti mercé l'assistenza non possono essere usati nello Stato richiedente né a scopo d'indagine né come mezzi di prova in procedimenti vertenti su fatti per cui l'assistenza è inammissibile.

2 Qualsiasi altro uso sottostà al consenso dell'Ufficio federale. Tale consenso non è necessario se:

a.
il fatto cui si riferisce la domanda costituisce un'altra fattispecie penale per la quale l'assistenza giudiziaria è ammissibile, o
b.
il procedimento penale estero è diretto contro un'altra persona che ha partecipato al reato.

3 L'autorizzazione a presenziare ad operazioni d'assistenza giudiziaria e a consultare gli atti è subordinata alla stessa condizione (art. 65a cpv. 1).

112 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114; FF 1995 III 1).

Art. 67a113 Trasmissione spontanea di mezzi di prova e di informazioni

1 L'autorità di perseguimento penale può trasmettere spontaneamente a un'autorità omologa estera mezzi di prova acquisiti per la propria inchiesta, se ritiene che tale comunicazione sia idonea a:

a.
promuovere un procedimento penale, o
b.
facilitare un'istruzione penale pendente.

2 La trasmissione di cui al capoverso 1 non ha alcun effetto sul procedimento penale pendente in Svizzera.

3 Senza il consenso dell'Ufficio federale nessun mezzo di prova può essere trasmesso ad un altro Stato con il quale non esiste alcun accordo internazionale.

4 I capoversi 1 e 2 non si applicano ai mezzi di prova inerenti alla sfera segreta.

5 Informazioni inerenti alla sfera segreta possono essere fornite se permettono allo Stato estero di presentare una domanda d'assistenza giudiziaria alla Svizzera.

6 Ciascuna trasmissione spontanea deve essere registrata in un verbale.

113 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114; FF 1995 III 1).

Sezione 2: Singoli provvedimenti d'assistenza

Art. 68 Notificazioni. In genere

1 I documenti chiesti a un'autorità svizzera possono essere notificati mediante semplice consegna al destinatario o per mezzo della posta.

2 Il Consiglio federale può dichiarare ammissibile la notificazione di documenti provenienti dall'estero direttamente al destinatario in Svizzera. Esso disciplina le condizioni.

3 La notificazione si ha per avvenuta qualora l'accettazione o la non accettazione del documento è confermata per scritto.

Art. 69 Notificazione di citazioni. Salvacondotto

1 Chiunque riceve una citazione a comparire davanti a un'autorità estera non è tenuto a ottemperarvi.

2 Le citazioni che contengono comminatorie coercitive non sono notificate.

3 La notificazione di una citazione può essere subordinata alla condizione che al destinatario sia assicurato un salvacondotto per un adeguato periodo di tempo e la libera uscita dal territorio dello Stato richiedente. A richiesta del destinatario, l'autorità notificante chiede allo Stato richiedente, prima di trasmettergli la prova della notificazione, di dargli, per scritto, un'assicurazione in tal senso.

Art. 70 Consegna di carcerati

1 Una persona incarcerata in Svizzera può essere consegnata a un'autorità estera a scopo d'indagini se le è accordato un salvacondotto ed è garantito ch'essa sarà mantenuta in carcere e, a richiesta, ricondotta in Svizzera.

2 Le persone non incolpate all'estero, e gli Svizzeri possono essere consegnati soltanto se vi acconsentono per scritto. Il consenso non è richiesto se la consegna è necessaria per la trattazione di una domanda svizzera d'assistenza o per un confronto all'estero con altre persone.

Art. 72 Mantenimento della carcerazione

1 Se un carcerato è consegnato temporaneamente alle autorità svizzere a scopo di esecuzione di un provvedimento d'assistenza, l'ordine di arresto spiccato all'estero nei suoi confronti è efficace durante il soggiorno in Svizzera.

2 Durante il transito, la persona perseguita rimane in stato d'arresto in base all'ordine di transito dell'Ufficio federale.

3 In questi casi, la scarcerazione è subordinata al consenso dell'autorità estera competente.

Art. 73 Salvacondotto in Svizzera

1 Una persona dimorante abitualmente all'estero, se giunge in Svizzera per ottemperare a una citazione in una causa penale, non può essere perseguita né ristretta nella sua libertà personale per motivi anteriori al suo arrivo.

2 La persona perseguita non beneficia di salvacondotto per i fatti menzionati nella citazione.

3 La protezione secondo il capoverso 1 cessa qualora tale persona lasci la Svizzera, il più tardi però tre giorni dopo essere stata congedata dall'autorità che l'ha citata.

Art. 74115 Consegna di mezzi di prova

1 Gli oggetti, i documenti o i beni sequestrati a scopo di prova, nonché gli atti e le decisioni sono messi a disposizione dell'autorità estera competente, a sua richiesta, dopo la chiusura della procedura d'assistenza giudiziaria (art. 80d).

2 Se una terza persona che ha acquisito diritti in buona fede, un'autorità o il danneggiato che dimora abitualmente in Svizzera fanno valere diritti sugli oggetti, i documenti o i beni giusta il capoverso 1, quest'ultimi sono consegnati soltanto se lo Stato richiedente ne garantisce la restituzione gratuita dopo la chiusura del suo procedimento.

3 La consegna può essere rinviata fintanto che gli oggetti, i documenti o i beni sono necessari per un procedimento penale pendente in Svizzera.

4 I diritti di pegno fiscali sono retti dall'articolo 60.

115 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114; FF 1995 III 1).

Art. 74a116 Consegna a scopo di confisca o di restituzione

1 Gli oggetti o i beni sequestrati a scopo conservativo possono essere consegnati su richiesta all'autorità estera competente a scopo di confisca o di restituzione agli aventi diritto dopo la chiusura della procedura d'assistenza giudiziaria (art. 80d).

2 Gli oggetti o i beni giusta il capoverso 1 comprendono:

a.
oggetti con i quali è stato commesso un reato;
b.
il prodotto o il ricavo di un reato, il valore di rimpiazzo e l'indebito profitto;
c.
i doni o altre liberalità che sono serviti o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato e il valore di rimpiazzo.

3 La consegna può avvenire in ogni stadio del procedimento estero, di regola su decisione passata in giudicato ed esecutiva dello Stato richiedente.

4 Gli oggetti o i beni possono tuttavia essere trattenuti in Svizzera se:

a.
il danneggiato cui devono essere restituiti dimora abitualmente in Svizzera;
b.
un'autorità fa valere diritti su di essi;
c.
una persona estranea al reato, le cui pretese non sono garantite dallo Stato richiedente, rende verosimile di aver acquisito in buona fede diritti su tali oggetti o beni in Svizzera o, in quanto dimorante abitualmente in Svizzera, all'estero;
d.
gli oggetti o i beni sono necessari per un procedimento penale pendente in Svizzera o sono suscettibili di essere confiscati in Svizzera.

5 Se un avente diritto fa valere pretese su oggetti o beni giusta il capoverso 4, la loro consegna allo Stato richiedente viene rimandata fino a quando la situazione giuridica sia chiarita. Gli oggetti o i beni litigiosi possono essere consegnati all'avente diritto solo se:

a.
lo Stato richiedente vi acconsente;
b.
nel caso del capoverso 4 lettera b, l'autorità dà il suo consenso, o
c.
la fondatezza della pretesa è stata riconosciuta da un'autorità giudiziaria svizzera.

6 I diritti di pegno fiscali sono retti dall'articolo 60.

7 Non vengono consegnati gli oggetti e i beni di cui al capoverso 1 che spettano alla Svizzera in esecuzione di un accordo di ripartizione in applicazione della legge federale del 19 marzo 2004117 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati.118

116 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114; FF 1995 III 1).

117 RS 312.4

118 Introdotto dall'all. n. 2 della LF del 19 mar. 2004 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati, in vigore dal 1° ago. 2004 (RU 2004 3503; FF 2002 389).

Capitolo 2: Procedura

Sezione 1: Domande d'assistenza

Art. 75 Legittimazione

1 Possono domandare l'assistenza le autorità chiamate a perseguire infrazioni o a decidere in altri procedimenti cui s'applica la presente legge.

2 Le autorità svizzere possono procedere a operazioni processuali, che secondo le prescrizioni dello Stato richiedente sono di spettanza delle parti, anche a domanda delle parti legittimate a tal fine.

3 L'Ufficio federale presenta la domanda se l'assistenza è necessaria fuori di un procedimento penale.119

119 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114; FF 1995 III 1).

Art. 75a120 Domande della polizia

1 Gli organi supremi di polizia federali e cantonali possono, in proprio nome, presentare domande secondo l'articolo 63 e dar seguito a quelle di autorità estere.

2 Sono escluse le domande:

a.
implicanti l'applicazione della coercizione processuale;
b.
volte a ottenere informazioni o a far ordinare provvedimenti in procedimenti concernenti l'estradizione, il perseguimento penale in via sostitutiva o l'esecuzione di decisioni penali;
c.
per la consegna di decisioni o inserti penali.

120 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114; FF 1995 III 1).

Art. 76 Contenuto e documenti a sostegno

Oltre alle indicazioni e ai documenti di cui all'articolo 28 devono essere indicati o allegati alla domanda:

a.
per le notificazioni: il nome e l'indirizzo del destinatario e la sua posizione nel procedimento, come anche il genere del documento da notificare;
b.
per il transito: uno dei documenti di cui all'articolo 41;
c.
per la perquisizione di persone o locali, il sequestro o la consegna di cose: la conferma che questi provvedimenti sono ammissibili nello Stato richiedente.
Art. 77 Iter121

1 Le domande estere sono indirizzate all'autorità cantonale competente per il tramite dell'Ufficio federale.

2 Le domande d'informazioni concernenti il casellario giudiziale o d'accertamento d'identità di una persona sono indirizzate all'Ufficio federale122.

121 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114; FF 1995 III 1).

122 La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RU 2004 4937).

Sezione 2:123 Disbrigo della domanda

123 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114; FF 1995 III 1).

Art. 78 Accettazione e trasmissione

1 Fatta salva la trasmissione diretta all'autorità cantonale o federale competente per l'esecuzione, l'Ufficio federale riceve le domande estere.

2 L'Ufficio federale esamina sommariamente se la domanda soddisfa le esigenze formali e la trasmette all'autorità d'esecuzione competente, eccetto che sembri manifestamente inammissibile.

3 Se necessario, l'Ufficio federale rinvia la domanda allo Stato richiedente a scopo di modifica o completamento.

4 L'accettazione e la trasmissione della domanda all'autorità competente non possono essere impugnate.

5 Sono fatte salve le disposizioni procedurali giusta l'articolo 18.

Art. 79 Deferimento dell'esecuzione

1 Se il disbrigo della domanda esige indagini in più Cantoni o se essa concerne anche un'autorità federale, l'Ufficio federale può affidarne l'esecuzione a un'unica autorità. Gli articoli 44-47, 52 e 53 CPP124 sono applicabili per analogia.125

2 L'Ufficio federale può deferire l'esecuzione parziale o totale della domanda all'autorità federale che sarebbe competente a reprimere se il reato fosse stato commesso in Svizzera.

3 L'Ufficio federale può deferire all'autorità incaricata anche l'esecuzione di domande complementari.

4 La designazione dell'autorità cantonale o federale a cui è stata affidata la direzione della procedura non può essere contestata.

124 RS 312.0

125 Nuovo testo del per. giusta l'all. n. II 13 del Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).

Art. 79a Decisione dell'Ufficio federale

L'Ufficio federale può statuire sull'ammissibilità dell'assistenza e delegare l'esecuzione a un'autorità cantonale oppure decidere lui stesso sull'esecuzione:

a.
qualora la domanda richieda indagini in più Cantoni;
b.
qualora l'autorità cantonale competente non sia in grado di decidere entro un termine ragionevole, o
c.
in casi complessi o di particolare importanza.
Art. 80 Esame preliminare

1 L'autorità d'esecuzione cantonale o federale procede a un esame preliminare della domanda.

2 Se la domanda è irricevibile, l'autorità d'esecuzione la rinvia all'autorità richiedente servendosi della stessa via per la quale le era pervenuta.

Art. 80a Entrata nel merito e esecuzione

1 L'autorità d'esecuzione prende con motivazione sommaria una decisione di entrata nel merito e ordina gli atti d'assistenza giudiziaria ammissibili.

2 Essa esegue gli atti di assistenza giudiziaria secondo il proprio diritto procedurale.

Art. 80b Partecipazione al procedimento ed esame degli atti

1 Gli aventi diritto possono partecipare al procedimento ed esaminare gli atti sempreché ciò sia necessario alla tutela dei loro interessi.

2 I diritti giusta il capoverso 1 possono essere limitati soltanto nei seguenti casi:

a.
nell'interesse del procedimento estero;
b.
per la protezione di un interesse giuridico essenziale a domanda dello Stato richiedente;
c.
per la natura o il carattere urgente delle misure da prendere;
d.
per la protezione di interessi privati essenziali;
e.
nell'interesse di un procedimento svizzero.

3 Il diniego d'esame o di partecipazione al procedimento dev'essere ristretto agli atti e operazioni soggetti a segreto.

Art. 80c Esecuzione semplificata

1 Gli aventi diritto, specialmente i detentori di documenti, informazioni o beni possono consentirne la consegna fino alla chiusura della procedura. Il consenso è irrevocabile.

2 Se tutti gli aventi diritto acconsentono, l'autorità competente registra il consenso per scritto e chiude la procedura.

3 Se la consegna concerne solo una parte dei documenti, delle informazioni o dei beni richiesti, la procedura ordinaria si applica alla parte restante.

Art. 80d Chiusura della procedura d'assistenza

L'autorità d'esecuzione, qualora ritenga ultimato il disbrigo parziale o totale della domanda, emana una decisione motivata concernente la concessione e la portata dell'assistenza giudiziaria.

Art. 80dbis 126 Trasmissione anticipata di informazioni e mezzi di prova

1 Prima di emanare la decisione di chiusura, la competente autorità cantonale o federale può disporre eccezionalmente la trasmissione anticipata di informazioni o mezzi di prova raccolti:

a.
se senza questa misura di assistenza giudiziaria le indagini all'estero in casi di criminalità organizzata o terrorismo risulterebbero eccessivamente difficili, in particolare per il rischio di collusione o perché la natura confidenziale del procedimento deve essere tutelata; o
b.
per evitare un pericolo serio e immediato, in particolare la commissione di un atto terroristico.

2 Le informazioni o i mezzi di prova devono essere in relazione con la prevenzione o il perseguimento di un reato che può dar luogo a estradizione.

3 La trasmissione anticipata può essere spontanea o su domanda. Se è spontanea, l'autorità federale o cantonale competente trasmette soltanto i dati non personali necessari alla valutazione della situazione, fino a quando non avrà ottenuto le garanzie di cui al capoverso 4.

4 La trasmissione anticipata presuppone che l'autorità richiedente si impegni previamente a:

a.
utilizzare le informazioni o i mezzi di prova soltanto per fini investigativi, ma in nessun caso per chiedere, motivare o pronunciare una decisione finale;
b.
informare la competente autorità cantonale o federale, non appena lo permette il procedimento all'estero, che la trasmissione anticipata può essere resa nota all'interessato secondo l'articolo 80m, affinché possa prendere posizione prima che venga emanata la decisione di chiusura;
c.
eliminare dagli atti del procedimento all'estero le informazioni o i mezzi di prova ottenuti mediante trasmissione anticipata, se l'assistenza giudiziaria è negata.

5 La comunicazione all'interessato è rimandata.

6 La decisione incidentale secondo il capoverso 1 è comunicata senza indugio all'Ufficio federale prima della trasmissione anticipata. Non è impugnabile a titolo indipendente.

126 Introdotto dall'all. n. II 5 del DF del 25 set. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo e il relativo Protocollo addizionale e potenzia il dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 360; FF 2018 5439).

Sezione 2a:127 Squadra investigativa comune

127 Introdotta dall'all. n. II 5 del DF del 25 set. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo e il relativo Protocollo addizionale e potenzia il dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 360; FF 2018 5439).

Art. 80dter Costituzione della squadra investigativa comune

1 L'autorità cantonale o federale di assistenza giudiziaria può costituire per uno scopo determinato, d'intesa con la competente autorità giudiziaria straniera, una squadra investigativa comune (SInC), incaricata di svolgere o sostenere lo svolgimento di un'istruzione penale in uno Stato parte alla SInC.

2 Una SInC può essere costituita in particolare nel quadro di un'istruzione penale difficile o complessa che riguarda uno o più altri Stati e richiede l'impiego di mezzi ingenti nonché un'azione coordinata e concertata.

3 Può essere costituita soltanto in presenza di una domanda di assistenza di un'autorità giudiziaria.

4 L'impiego della SInC è limitato nel tempo. Se necessario può essere prorogato.

5 L'autorità competente nomina il responsabile e i membri della SInC per il proprio Stato. Se necessario, la SInC può far capo a esperti e ausiliari.

6 L'atto di costituzione è comunicato all'Ufficio federale in forma scritta.

Art. 80dquinquies Responsabilità

Il rappresentante dell'autorità penale o dell'autorità preposta all'assistenza giudiziaria dello Stato nel quale si svolgono gli atti d'istruzione si assume la responsabilità per questi ultimi.

Art. 80dsexies Responsabilità penale e civile

Durante gli interventi sul territorio svizzero, il responsabile e i membri stranieri della SInC nonché gli esperti e gli ausiliari stranieri di cui all'articolo 80dter capoverso 5 sono equiparati al responsabile e ai membri svizzeri della SInC per quanto concerne i reati commessi da loro o nei loro confronti. Sono loro equiparati anche per quanto concerne gli eventuali danni che causano durante il loro intervento.

Art. 80dsepties Accesso a documenti, informazioni e mezzi di prova

1 I responsabili e i membri della SInC hanno accesso:

a.
ai documenti e alle informazioni in relazione con l'istruzione penale in questione;
b.
ai mezzi di prova raccolti nel quadro dell'istruzione penale in questione.

2 Non hanno accesso a documenti, informazioni e mezzi di prova se così disposto da un responsabile della SInC, da un'autorità penale o da un'autorità preposta all'assistenza giudiziaria. Lo stesso vale nel caso in cui i documenti, le informazioni o i mezzi di prova sono stati raccolti prima della costituzione della SInC.

3 Gli esperti e gli ausiliari di cui all'articolo 80dter capoverso 5 hanno accesso soltanto ai documenti, alle informazioni e ai mezzi di prova necessari all'adempimento dei loro compiti.

Art. 80ddecies Contatti con i media

L'autorità penale o l'autorità preposta all'assistenza giudiziaria svizzera e la sua omologa straniera si accordano previamente sul contenuto dei comunicati stampa che i competenti servizi delle autorità giudiziarie coinvolte intendono pubblicare.

Art. 80dundecies Assunzione delle spese

1 Le spese per gli atti d'istruzione sono assunte dallo Stato nel quale si svolge il rispettivo atto.

2 Le spese per il soggiorno, l'alloggio e i viaggi dei responsabili e dei membri della SInC sono assunte dal rispettivo Stato di provenienza.

3 I locali e i mezzi tecnici necessari per svolgere gli atti d'istruzione, quali gli uffici, i mezzi di comunicazione o le attrezzature speciali, sono messi a disposizione dallo Stato nel quale si svolge il rispettivo atto.

Art. 80dduodecies Atto di costituzione

1 L'atto di costituzione indica:

a.
lo scopo della SInC;
b.
i nomi dell'autorità penale o dell'autorità preposta all'assistenza giudiziaria svizzera ed estera;
c.
i nomi e le funzioni del responsabile e degli altri membri della SInC di ciascuno Stato che partecipa alla SInC;
d.
l'istruzione penale, compresi i fatti oggetto dell'istruzione penale e i reati perseguiti;
e.
gli Stati sul cui territorio la SInC investiga secondo il relativo diritto nazionale;
f.
la durata dell'impiego della SInC e la data del suo scioglimento;
g.
i nomi di eventuali esperti e ausiliari che non sono membri della SInC, segnatamente coloro che provengono da altri servizi o unità amministrative degli Stati partecipanti e i nomi di eventuali esperti e ausiliari di Eurojust ed Europol;
h.
la prassi nei contatti con i media;
i.
l'assunzione delle spese per l'istruzione penale e per gli atti d'istruzione;
j.
l'assunzione delle spese per il soggiorno, l'alloggio e i viaggi dei responsabili, degli altri membri della SInC nonché degli esperti e ausiliari;
k.
i mezzi tecnici necessari per svolgere gli interventi.

2 Se le indagini lo richiedono, l'atto di costituzione può essere adeguato. È possibile, in particolare, aggiungere membri alla SInC o prorogare la durata del suo impiego.

Sezione 3:128 Ricorso

128 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114; FF 1995 III 1).

Art. 80e129 Ricorso contro le decisioni dell'autorità d'esecuzione

1 La decisione dell'autorità cantonale o federale d'esecuzione relativa alla chiusura della procedura d'assistenza giudiziaria può essere impugnata, congiuntamente alle decisioni incidentali anteriori, con ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.

2 Le decisioni incidentali anteriori alla decisione di chiusura possono essere impugnate separatamente se causano un pregiudizio immediato e irreparabile mediante:

a.
il sequestro di beni e valori; o
b.
la presenza di persone che partecipano al processo all'estero.

3 Si applica per analogia l'articolo 80l capoversi 2 e 3.

129 Nuovo testo giusta l'all. n. 30 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197; FF 2001 3764).

Art. 80h Diritto di ricorrere

Ha diritto di ricorrere:

a.
l'Ufficio federale;
b.
chiunque è toccato personalmente e direttamente da una misura d'assistenza giudiziaria e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa.
Art. 80i Motivi di ricorso

1 Il ricorrente può far valere:

a.
la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento;
b.
l'applicazione inammissibile o manifestamente inesatta del diritto straniero nei casi di cui all'articolo 65.

2131

131 Abrogato dall'all. n. 30 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197; FF 2001 3764).

Art. 80k Termine di ricorso

Il termine di ricorso contro la decisione finale è di trenta giorni o, se si tratta di una decisione incidentale, di dieci giorni dalla comunicazione per scritto della decisione.

Art. 80l Effetto sospensivo

1 Hanno effetto sospensivo soltanto i ricorsi contro la decisione finale o contro qualsiasi altra decisione che autorizza la trasmissione all'estero di informazioni inerenti alla sfera segreta personale o la consegna di oggetti o di beni.132

2 Ogni decisione incidentale anteriore alla decisione finale è immediatamente esecutiva.

3 La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale può accordare l'effetto sospensivo al ricorso contro una decisione incidentale secondo il capoverso 2 se l'avente diritto rende verosimile che essa gli arreca un pregiudizio immediato e irreparabile ai sensi dell'articolo 80e capoverso 2.133

132 Nuovo testo giusta l'all. n. 30 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197; FF 2001 3764).

133 Nuovo testo giusta l'all. n. 30 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197; FF 2001 3764).

Sezione 4:134 Disposizioni speciali

134 Introdotta dal n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114; FF 1995 III 1).

Art. 80m Notificazione di decisioni

1 L'autorità d'esecuzione e l'autorità di ricorso notificano le loro decisioni:

a.
all'avente diritto abitante in Svizzera;
b.
all'avente diritto residente all'estero, se ha eletto domicilio in Svizzera.

2 Il diritto alla notificazione si estingue allorché la decisione di chiusura del procedimento d'assistenza giudiziaria diventa esecutiva.

Art. 80n Diritto d'informazione

1 Il detentore di documenti ha il diritto d'informare il suo mandante dell'esistenza di una domanda e di tutti i fatti a essa connessi, se l'autorità competente non l'ha esplicitamente vietato, a titolo eccezionale, comminandogli le sanzioni penali di cui all'articolo 292 del Codice penale135.

2 Se entra nel merito di un procedimento pendente, l'avente diritto non può più impugnare le precedenti decisioni finali passate in giudicato.

Art. 80o Richiesta di informazioni complementari allo Stato richiedente

1 Se sono necessarie informazioni complementari, l'Ufficio federale le chiede allo Stato richiedente su richiesta dell'autorità d'esecuzione o dell'autorità di ricorso.

2 L'autorità competente sospende se del caso totalmente o parzialmente il disbrigo della domanda e decide sui punti che, secondo lo stato degli atti, possono essere giudicati.

3 L'Ufficio federale assegna allo Stato richiedente un termine congruo per la risposta. Scaduto infruttuosamente tale termine, la domanda d'assistenza giudiziaria viene esaminata sulla base dello stato degli atti.

Art. 80p Oneri subordinati ad accettazione

1 L'autorità d'esecuzione e l'autorità di ricorso nonché l'Ufficio federale possono subordinare totalmente o parzialmente ad oneri la concessione dell'assistenza giudiziaria.

2 L'Ufficio federale comunica gli oneri allo Stato richiedente qualora la decisione inerente alla concessione e alla portata dell'assistenza giudiziaria sia passata in giudicato, fissandogli un termine congruo per dichiararne l'accettazione o il rifiuto. Scaduto inutilizzato tale termine, l'assistenza giudiziaria può essere concessa sui punti non subordinati ad alcun onere.

3 L'Ufficio federale esamina se la risposta dello Stato richiedente soddisfa gli oneri richiesti.

4 La decisione dell'Ufficio federale può essere impugnata entro dieci giorni dalla sua comunicazione scritta con ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale. La decisione della Corte dei reclami penali è definitiva.136

136 Nuovo testo giusta l'all. n. 30 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197; FF 2001 3764).

Art. 80q Spese

Allo Stato richiedente sono accollate le spese per:

a.
i periti;
b.
la consegna di oggetti e di beni a scopo di restituzione agli aventi diritto.

Parte quarta: Perseguimento penale in via sostitutiva

Capitolo 1: Condizioni

Sezione 1: Assunzione da parte della Svizzera

Art. 85 Principio

1 A domanda e in sostituzione dello Stato in cui il reato è stato commesso la Svizzera può procedere penalmente per un reato commesso all'estero se:

a.
l'estradizione è inammissibile;
b.
la persona perseguita deve rispondere in Svizzera di altri reati più gravi; e
c.
è garantito che lo Stato richiedente, dopo l'assoluzione o l'esecuzione penale in Svizzera, non procederà ulteriormente per lo stesso fatto contro la persona perseguita.

2 Il perseguimento penale di uno straniero dimorante abitualmente in Svizzera può essere assunto anche se l'estradizione non si giustifica e l'assunzione del perseguimento sembra opportuna riguardo alle condizioni personali e al reinserimento sociale di costui.

3 Queste disposizioni non sono applicabili se, in base a un'altra prescrizione, il reato sottostà alla giurisdizione svizzera.138

138 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1996, in vigore dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114; FF 1995 III 1).

Art. 86 Diritto applicabile

1 Il reato è giudicato secondo il diritto svizzero, come se fosse stato commesso in Svizzera.

2 Se più favorevole, è applicabile il diritto straniero. Il giudice può infliggere soltanto le sanzioni previste dal diritto svizzero.

3 Il procedimento contumaciale è inammissibile.

Sezione 2: Delega all'estero

Art. 88 Condizioni

Si può chiedere a uno Stato estero di assumere il perseguimento penale per un reato soggetto alla giurisdizione svizzera se la sua legislazione ne ammette il perseguimento e la repressione giudiziaria e la persona perseguita:

a.
dimora in questo Stato e la sua estradizione alla Svizzera è inappropriata o inammissibile, o
b.
è estradata a questo Stato e la delega del perseguimento penale ne consentirà verosimilmente un migliore reinserimento sociale.
Art. 89 Effetti

1 Se uno Stato estero assume il perseguimento penale, le autorità svizzere non possono prendere altri provvedimenti per lo stesso reato contro la persona perseguita:

a.
fintanto che lo Stato richiesto non abbia comunicato di non essere in grado di portare a termine il procedimento, o
b.
se, in base a una decisione presa in questo Stato, sono adempiute le condizioni di cui all'articolo 5 lettera a o b.

2 La prescrizione secondo il diritto svizzero è sospesa per tutta la durata del procedimento nello Stato richiesto, inclusa l'esecuzione penale.141

3 Se la persona perseguita gli è stata estradata per altri fatti, lo Stato richiesto, nella misura in cui dà seguito alla domanda di perseguimento penale, non è tenuto ad osservare le condizioni d'estradizione giusta l'articolo 38.

141 La sospensione della prescrizione è abrogata dagli art. 97 seg. CP (RS 311.0) e sostituita in caso di prescrizione della pena da una prolungazione del termine ordinario (RU 2006 3459; FF 1999 1669).

Capitolo 2: Procedura

Art. 90 Documenti a sostegno

Oltre ai documenti di cui all'articolo 28 capoverso 3, la domanda dev'essere corredata dell'inserto penale e degli eventuali elementi di prova.

Art. 91 Decisione sulla domanda

1 L'Ufficio federale, dopo aver conferito con l'autorità incaricata del perseguimento penale, decide se accettare la domanda straniera.

2 Se l'accetta, esso trasmette l'inserto all'autorità incaricata del perseguimento penale e ne informa lo Stato richiedente e l'interessato.

3 La decisione non obbliga ad aprire il procedimento penale.

4 L'Ufficio federale può rifiutare l'assunzione del perseguimento penale se vi si oppongono motivi gravi o l'importanza del reato non la giustifichi.

Art. 92 Atti d'istruzione esteri

Nel procedimento penale, gli atti d'istruzione eseguiti dalle autorità dello Stato richiedente secondo il diritto di questo sono equiparati a quelli svizzeri corrispondenti.

Art. 93 Spese

1 Le spese procedurali stabilite dallo Stato richiedente sono aggiunte a quelle del procedimento in Svizzera e riscosse. Esse non sono rimborsate allo Stato richiedente.

2 I Cantoni dispongono circa il ricavo delle multe e, fatta salva l'applicazione della legge federale del 19 marzo 2004142 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati, circa gli oggetti confiscati.143

3 Lo Stato richiesto, se assume il perseguimento, è informato delle spese procedurali occorse in Svizzera fino a tale momento. Queste spese non sono ripetute.

142 RS 312.4

143 Nuovo testo giusta l'all. n. 2 della LF del 19 mar. 2004 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati, in vigore dal 1° ago. 2004 (RU 2004 3503; FF 2002 389).

Parte quinta: Esecuzione di decisioni penali

Capitolo 1: Condizioni

Sezione 1: Assunzione da parte della Svizzera

Art. 94 Principio

1 Le decisioni penali definitive e esecutive di uno Stato estero possono a sua domanda essere eseguite se:

a.
il condannato dimora abitualmente in Svizzera o deve rispondervi di un grave reato;
b.
oggetto della condanna è un reato commesso all'estero che sarebbe punibile se commesso in Svizzera; e
c.
l'esecuzione sembra opportuna in Svizzera, segnatamente per un motivo menzionato nell'articolo 85 capoversi 1 e 2, o esclusa nello Stato richiedente.

2 Le sanzioni inflitte all'estero vengono eseguite in quanto non eccedano il massimo previsto dal diritto svizzero per un reato dello stesso genere. Le sanzioni che non raggiungono il minimo previsto dal diritto svizzero possono essere eseguite.

3144

4 Se lo Stato richiedente concede la reciprocità, le multe, come anche le spese dei procedimenti di cui all'articolo 63, possono essere riscosse anche se il condannato dimora abitualmente all'estero, purché disponga di beni in Svizzera.

144 Abrogato dal n. I della LF del 4 ott. 1996, con effetto dal 1° feb. 1997 (RU 1997 114; FF 1995 III 1).

Art. 95 Inammissibilità della dichiarazione di esecutività

1 La dichiarazione di esecutività (exequatur) è inammissibile se:

a.145
la condanna è stata pronunciata in un momento in cui, applicando il diritto svizzero, l'azione penale sarebbe già caduta in prescrizione assoluta;
b.
la sanzione sarebbe prescritta secondo il diritto svizzero qualora un'autorità svizzera l'avesse pronunciata nello stesso momento; o
c.
il fatto sottostà parimente alla giurisdizione svizzera e, secondo il diritto svizzero, per altri motivi non potrebbe essere inflitta una sanzione.

2 Le decisioni sulle spese possono essere dichiarate esecutive soltanto se le spese devono essere pagate allo Stato.

145 In merito alla prescrizione cfr. ora gli art. 97 segg. CP (RS 311.0; RU 2006 3459; FF 1999 1669).

Art. 96 Rifiuto dell'esecuzione

Il giudice rifiuta totalmente o parzialmente l'esecuzione se:

a.
per altri reati, il condannato è incorso in Svizzera in una sanzione restrittiva della libertà o l'esecuzione richiesta importasse manifestamente una punizione più severa di quella che sarebbe inflitta in Svizzera per insieme dei reati, o
b.
l'applicazione in Svizzera di un effetto penale accessorio è inammissibile, o
c.
egli ritiene che il condannato si oppone con buoni motivi all'esecuzione di una decisione o di un ordine penale contumaciale contro cui, secondo il diritto dello Stato richiedente, non si può più fare opposizione né interporre rimedio giuridico.
Art. 97 Carattere vincolante degli accertamenti di fatto

Nel giudicare la punibilità e la procedibilità secondo il diritto svizzero, il giudice è vincolato dagli accertamenti di fatto su cui si fonda la decisione. Se questi non bastano, possono essere ordinate assunzioni di prove.

Art. 98 Effetti dell'assunzione

Se la Svizzera assume l'esecuzione, nessun procedimento penale per lo stesso reato può essere aperto o continuato in Svizzera contro il condannato.

Art. 99 Utilizzazione di stabilimenti svizzeri da parte estera

1 Qualora manchino i presupposti di cui all'articolo 94 capoverso 1, le sanzioni restrittive della libertà pronunciate in uno Stato estero contro una persona che non ha la cittadinanza svizzera possono essere eseguite in Svizzera secondo il diritto svizzero, se questo Stato non può eseguirle da sé.

2 In questo caso, il fondamento giuridico per la restrizione in Svizzera della libertà personale della persona perseguita è la decisione estera definitiva e esecutiva.

3 Le persone consegnate alla Svizzera in virtù del capoverso 1 non possono, salvo diverso accordo con le autorità competenti dello Stato che le ha consegnate, essere perseguite, punite o estradate a uno Stato terzo da parte delle autorità svizzere a cagione di reati commessi prima della consegna e non oggetto della condanna. Questi effetti decadono dieci giorni dopo la liberazione condizionale o definitiva dallo stabilimento.

4 Il Consiglio federale disciplina i particolari.

Sezione 2: Delega all'estero

Art. 100 Principio

Si può chiedere a uno Stato estero di assumere l'esecuzione di una decisione penale svizzera se:

a.
l'osservanza del carattere vincolante della decisione a tenore dell'articolo 97 è garantita e
b.
la delega dell'esecuzione consente verosimilmente un miglior reinserimento sociale del condannato o la Svizzera non può ottenerne l'estradizione.
Art. 101 Condizioni della consegna

1 Il condannato incarcerato in Svizzera può essere consegnato per l'esecuzione secondo l'articolo 100 soltanto se vi acconsente e se vi è motivo di credere che lo Stato richiesto osserverà le condizioni stabilite dall'Ufficio federale.

2 Se un accordo internazionale ratificato dalla Svizzera lo prevede, il condannato può essere consegnato senza il suo consenso. In questo caso, le condizioni e gli effetti della consegna sono retti esclusivamente dall'accordo.146

146 Introdotto dall'art. 2 del DF del 19 dic. 2003, in vigore dal 1° ott. 2004 (RU 2004 4161; FF 2002 3864).

Art. 102 Effetti della delega

1 Se uno Stato estero assume l'esecuzione della decisione penale, l'autorità svizzera si astiene dall'esecuzione fintanto che lo Stato richiesto non abbia comunicato di non portarla a termine.

2 Il condannato può essere incarcerato per cautelare il suo trasferimento.

3 L'articolo 89 capoversi 2 e 3 si applica per analogia.

Capitolo 2: Procedura

Sezione 1: Domanda

Art. 103 Documenti a sostegno

Oltre ai documenti di cui all'articolo 28 capoverso 3, alla domanda devono essere allegati:

a.
l'originale o una riproduzione ufficialmente certificata conforme della decisione, con la conferma dell'esecutività;
b.
un'attestazione circa la carcerazione scontata nello Stato richiedente;
c.
a domanda dello Stato richiesto, l'originale o una copia ufficialmente certificata conforme dell'inserto penale.
Art. 104 Decisione sulla domanda

1 L'Ufficio federale, dopo aver conferito con l'autorità d'esecuzione, decide se accettare la domanda estera. Se l'accetta, trasmette l'inserto e la sua proposta a questa autorità e ne informa lo Stato richiedente. L'articolo 91 capoverso 4 è applicabile per analogia.

2 Se vi è giurisdizione svizzera e la sanzione pronunciata all'estero è più severa di quella prevista dal diritto svizzero, a domanda dello Stato richiedente in luogo dell'esecuzione può essere assunto il perseguimento penale.

Sezione 2: Procedura d'exequatur

Art. 105147 Giudice competente

Il giudice competente secondo l'articolo 32 CPP148 informa il condannato sulla procedura, lo sente sull'affare in presenza del patrocinatore e decide dell'esecuzione.

147 Nuovo testo giusta l'all. n. II 13 del Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989).

148 RS 312.0

Art. 106 Dichiarazione di esecutività

1 Il giudice esamina d'ufficio se sono adempiute le condizioni d'esecuzione e assume le prove necessarie.

2 Se le condizioni sono adempiute, il giudice dichiara esecutiva la decisione e prende le disposizioni necessarie per l'esecuzione.

3 La decisione è emessa in forma di sentenza motivata. Il diritto cantonale prevede un rimedio giuridico.

Sezione 3: Esecuzione

Art. 107 Esecuzione della sanzione

1 La sanzione stabilita dal giudice è eseguita secondo il diritto svizzero.

2 L'esecuzione cessa con l'estinzione o l'abrogazione dell'esecutività della decisione nello Stato richiedente.

3 Se è stata eseguita soltanto una decisione sulle spese, le somme riscosse, dedotti gli esborsi, sono consegnate allo Stato richiedente sempreché accordi la reciprocità.

Art. 108 Spese

Oltre a quelle per l'esecuzione della sanzione sono spese a tenore dell'articolo 31 anche quelle per la procedura d'exequatur e la rimanente esecuzione.

Parte sesta: Disposizioni finali

Art. 110 Disposizioni transitorie

1 I procedimenti d'estradizione pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono ultimati secondo le disposizioni procedurali della legge federale del 22 gennaio 1892151 sull'estradizione agli Stati stranieri.

2 Il perseguimento penale e l'esecuzione di decisioni penali giusta le parti quarta e quinta possono essere assunti soltanto se il reato cui si riferisce la domanda è stato commesso dopo l'entrata in vigore della presente legge.

3 Il Consiglio federale può dar seguito a una domanda di estradizione o d'altra assistenza a cagione di reati imprescrittibili giusta gli articoli 75bis del Codice penale svizzero152 o 56bis del Codice penale militare153 anche se l'azione penale o la pena erano già prescritte all'entrata in vigore di queste disposizioni.154

151 [CS 3 481]

152 RS 311.0. Corrisponde attualmente all'art. 101 CP (RU 2006 3459).

153 RS 321.0. Corrisponde attualmente all'art. 59 CPM (RU 2006 3389).

154 Corrisponde ora all'art. 101 CP (RS 311.0; RU 2006 3459).

Art. 111 Esecuzione

1 Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive.

2 Esso può costituire una commissione permanente per esaminare se l'importanza del reato giustifica la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta. I membri della commissione sono tenuti al segreto come i funzionari federali.

Art. 112 Referendum ed entrata in vigore

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° gennaio 1983157

157 DCF del 24 feb. 1982.